Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 103 del 27/03/2019
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
103a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019
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Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del presidente ALBERTI CASELLATI
e del vice presidente TAVERNA
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,37).
Si dia lettura del processo verbale.
CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo inoltre l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
DESSI' (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DESSI' (M5S). Signor Presidente, intervengo brevemente per segnalare un episodio increscioso accaduto ieri nel Comune di Fiumicino.
Un consigliere del MoVimento 5 Stelle, Ezio Pietrosanti, ha ricevuto prima uno schiaffo, poi è stato preso per il collo e, infine, è stato letteralmente sbattuto al muro (come riportato stamattina, purtroppo, dalla stampa) da un consigliere di maggioranza della Giunta di centrosinistra presieduta dal sindaco Montino.
Noi vogliamo assolutamente stigmatizzare questo tipo di comportamento. Nel momento in cui è stato aggredito, il nostro consigliere stava semplicemente leggendo un comunicato, dimostrando la sua contrarietà verso le politiche della maggioranza di centrosinistra del Comune.
Chiedo pubblicamente in quest'Assemblea, soprattutto ai colleghi di centrosinistra del Partito Democratico e in particolare alla senatrice Cirinnà, moglie del sindaco Montino, se possono per cortesia prendere immediatamente posizione contro questo atto. Si tratta di un gesto veramente incredibile nei confronti di un ragazzo che stava svolgendo la sua attività politica e civile e che si trova adesso con un referto del pronto soccorso a denunciare l'accaduto dai Carabinieri.
Nel ringraziarla per il tempo a disposizione, signor Presidente, do un abbraccio, a nome mio e di tutto il MoVimento 5 Stelle, a Ezio Pietrosanti. (Applausi dal Gruppo M5S. Reiterati commenti del senatore Mirabelli).
PRESIDENTE. Senatore Dessì, il suo intervento era stato preannunciato a nome del Gruppo, come se parlasse il Capogruppo, perché normalmente interventi di questo tipo si svolgono a fine seduta. Non l'ho interrotta, ma questo vale ora e per il futuro.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 9,42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1018-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Le relatrici, senatrici Catalfo e Nisini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto mi preme ringraziare tutti i colleghi della Camera dei deputati e i membri, sia di maggioranza che di opposizione, della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato per il lavoro svolto nelle ultime settimane.
Quanto stiamo per approvare oggi in terza lettura - lo ripeto - è un provvedimento storico, doveroso e necessario per salvaguardare la coesione sociale di questo Paese. Si tratta di una misura che tanti altri Paesi europei hanno messo in atto da tempo e che viene proprio dall'esigenza di contrastare una situazione aggravatasi negli anni e precipitata durante la crisi economica internazionale che ha portato l'Italia a possedere il non invidiabile record del più alto tasso di incremento dei soggetti a rischio di esclusione sociale in Europa (un dato statistico che - di fatto - si tramuta in milioni di persone in povertà assoluta e in circa 10 milioni in povertà relativa).
L'urgenza del provvedimento è confermata non solo dai dati ISTAT, ma anche e soprattutto dalle tantissime domande per accedere al reddito e alla pensione di cittadinanza che sono arrivate fino ad ora tramite Poste italiane e attraverso i Centri di assistenza fiscale (CAF). Per la precisione, gli ultimi dati di Poste italiane ci parlano di oltre 220.000 domande. Le domande presentate tramite i CAF, invece, risultano essere oltre 500.000. Le richieste arrivano indistintamente da Nord a Sud. Le città ove vi è un numero maggiore di richieste sono Milano, Torino, Roma, Napoli e Palermo.
Si tratta di un provvedimento necessario anche - lo ribadisco - alla luce del pilastro europeo dei diritti sociali che all'articolo 14 statuisce: «Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l'accesso a beni e servizi. Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla reintegrazione nel mercato del lavoro».
E appunto queste sono le finalità e la ratio del provvedimento, quindi perfettamente in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali.
Si tratta di una misura di sostegno al reddito, ma non solo: una misura proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino, un grande investimento nei centri per l'impiego, nell'interoperabilità delle banche dati e nelle politiche attive del lavoro.
Il reddito di cittadinanza costituisce dunque anche una grande innovazione delle politiche attive del lavoro e un importantissimo e necessario investimento nell'interoperabilità delle banche dati. Vengono, tra l'altro, istituite due piattaforme digitali propedeutiche al funzionamento della misura: il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e il Sistema informativo unitario dei servizi sociali per il coordinamento dei Comuni. Queste due piattaforme formeranno un grande portale unico per permettere la comunicazione e lo scambio di informazioni tra Comuni, Centri per l'impiego, Agenzie per il lavoro, ANPAL, Ministero del lavoro e INPS.
Il lavoro parlamentare ha permesso di perfezionare un testo che era già efficace. Gli emendamenti approvati, sia al Senato che alla Camera, mirano a facilitare ancor di più l'accesso al reddito e alla pensione di cittadinanza. Inoltre, vanno incontro ad alcune categorie che più di altre in questi anni hanno subìto la crisi e le politiche di austerity, come i pensionati, le persone diversamente abili e i cosiddetti working poor, ossia persone che pur lavorando guadagnano talmente poco da non potersi permettere una vita dignitosa.
Illustro brevemente alcuni degli interventi introdotti nel corso dell'esame in Senato. È stata prevista la definizione di offerta congrua fatta a un percettore di reddito di cittadinanza, che dovrà prevedere una retribuzione di importo uguale o superiore al 10 per cento in più di 780 euro. È stato introdotto un tetto temporale di trentasei mesi entro il quale il datore di lavoro che licenzia un percettore di reddito di cittadinanza, che ha assunto e per il quale ha ricevuto il bonus, deve restituire l'incentivo. È stata data la possibilità di esonero contributivo anche in caso di assunzione di persone in contratto di apprendistato. È stata disposta, in caso di dimissioni volontarie, la perdita del beneficio solo e unicamente da parte del dimissionario e non da parte di tutto il nucleo familiare. È stata prevista una modifica delle sanzioni ai CAF in caso di trasmissione infedele delle pratiche. Si è introdotta la previsione secondo cui i datori di lavoro che non sono in regola con la legge n. 68 del 1999 sul collocamento dei disabili, che determina le quote obbligatorie dedicate ai disabili, non potranno godere dell'incentivo. Infine, è stato previsto che le competenze acquisite dai beneficiari del reddito di cittadinanza saranno registrate sulle piattaforme. Si tratta quindi di uno storico delle competenze acquisite dal beneficiario del reddito in precedenti esperienze lavorative o percorsi di formazione e istruzione, che andrà inserito nelle suddette piattaforme completandone il profilo.
Nel corso dell'esame alla Camera è stato previsto che il reddito di cittadinanza assuma la denominazione di pensione di cittadinanza oltre che nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a sessantasette anni, anche nell'ipotesi in cui uno o più componenti del nucleo possiedano il suddetto requisito anagrafico e convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. La Camera ha altresì elevato i limiti massimi del valore del patrimonio mobiliare con riferimento ai nuclei in cui siano presenti soggetti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza portando l'incremento da 5.000 a 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. È stato introdotto, inoltre, uno specifico innalzamento del parametro della scala di equivalenza (fino a 2,2) per l'ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti membri in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Inoltre, nella nozione di stato di disoccupazione è stata introdotta la possibilità che rientrino anche i soggetti il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni relative ai redditi da pensione o da lavoro.
È stato previsto l'incremento di cento unità della dotazione organica degli ispettori della Guardia di finanza e un incremento di 65 unità del contingente di personale per la tutela del lavoro dell'Arma dei carabinieri.
Sono state introdotte diverse altre modifiche che riguardano le assunzioni da parte di Regioni, Province autonome, agenzie ed enti regionali: per la precisione, un aumento della dotazione organica fino a 3.000 unità con decorrenza dal 2020 e fino a 4.600 unità a decorrere dal 2021 del personale dei centri per l'impiego. Le quote inoltre includono la stabilizzazione delle unità di personale reclutate mediante procedure concorsuali bandite per le assunzioni con contratto a tempo determinato.
Sempre con riferimento alle modifiche operate dalla Camera all'articolo 12, si ricorda che le risorse finanziarie in favore di ANPAL Servizi SpA, inerenti sia alla selezione di soggetti e alla conseguente stipulazione di contratti di collaborazione per concorrere all'organizzazione dell'avvio del reddito di cittadinanza, sia alla gestione delle spese, sono state previste in 90 milioni di euro per l'anno 2019, 130 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021.
Si è precisato inoltre che la pensione di cittadinanza potrà essere ritirata alle Poste o in banca anche in contanti e non necessariamente essere caricata sulla carta del reddito.
Numerose altre sono le proposte effettuate dai Gruppi di maggioranza e dai Gruppi di opposizione inserite all'interno del disegno di legge che quindi modificano il decreto: il passaggio parlamentare è stato quindi completo, consentendo di modificare il testo e migliorandolo laddove c'era possibilità di farlo o dove vi erano delle carenze. Reputo pertanto che il lavoro parlamentare sia stato svolto in modo efficace. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Nisini.
NISINI, relatrice. Signor Presidente, in questa mia breve relazione mi limiterò a illustrare le modifiche e le integrazioni apportate alla Camera sugli articoli relativi a quota 100.
L'articolo 14 è stato integrato con norme transitorie in materia di procedure concorsuali e di assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dichiarato di far fronte alle esigenze di sostituzione del personale, derivanti dall'ampliamento delle possibilità di pensionamento operato dal presente decreto e di assicurare la funzionalità degli uffici del Dicastero.
In base a un analogo ordine di considerazioni, il comma 2 del successivo articolo 14-bis consente che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale procedano alle assunzioni, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengano in corso d'anno, fermo restando il rispetto della programmazione regionale e dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle Regioni di appartenenza.
Con una norma inserita nel comma 1 dell'articolo 14-ter, si ridefiniscono le modalità di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, con riferimento ai soggetti rientranti nelle categorie beneficiarie del cosiddetto collocamento obbligatorio.
In merito alla possibilità di riscatto introdotta dai commi da 1 a 5 dell'articolo 20, per il triennio 2019-2021, con riferimento ad alcuni soggetti e fattispecie (riscatto relativo a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria, né soggetti ad alcun obbligo contributivo), la Camera ha precisato che la domanda può concernere, fermi restando i suddetti presupposti, anche qualsiasi periodo temporale dei due anni in cui risultano accreditati, rispettivamente, il primo e l'ultimo contributo.
Riguardo alla possibilità di applicazione di nuovi criteri di calcolo dell'onere di riscatto (sempre a fini pensionistici) dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, possibilità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 20, la Camera ha soppresso il limite massimo anagrafico per il richiedente, limite posto dal testo originario del decreto-legge e pari a quarantacinque anni. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice Toffanin, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.
TOFFANIN, relatrice di minoranza. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori...
PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo un momento, senatrice Toffanin.
Prego di lasciare libero il banco del Governo per cortesia.
TOFFANIN, relatrice di minoranza. Grazie Presidente. Sappiamo benissimo tutti che in questo passaggio al Senato il «decretone» dovrà essere solo ed esclusivamente convertito in legge così come ci è arrivato dalla Camera dei deputati, ovvero blindato, pena la decadenza del decreto stesso e la conseguente fine del Governo giallo-verde.
La forzatura è stata evidente a tutti i livelli, a partire dalla scelta di procedere per decreto pur in assenza dei requisiti - lo ricordiamo - di straordinaria necessità e urgenza, al ricorso alla fiducia alla Camera dei deputati per limitare la discussione e l'emendabilità del provvedimento e riuscire così a rispettare la scadenza dettata dalle norme relative alla conversione in legge. Vi è stata una forzatura persino nella comunicazione istituzionale effettuata attraverso la pubblicità in Rai. Dal 5 febbraio scorso si è venduto il reddito di cittadinanza come legge vigente mentre, in realtà, non è ancora legge, nemmeno in via provvisoria. Non solo si tratta di una comunicazione illegittima e non veritiera, a proposito di onestà e trasparenza, ma anche di una palese, inaccettabile svalutazione del ruolo del Parlamento.
In sede di prima lettura, avevamo evidenziato come il testo presentasse carenze e ambiguità macroscopiche non solo formali ma anche sostanziali. In generale, le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, numerose e complesse, tanto che gli articoli da 29 sono passati a 44 e le norme attuative da 24 a 38, impattano su un'operatività che è già stata avviata almeno dal 6 marzo scorso, generando delle criticità notevoli.
In effetti, essendo stati modificati tra gli altri anche i requisiti e le condizioni per accedere al beneficio, sono state necessariamente introdotte delle norme transitorie all'articolo 13, comma 1-bis, ovvero per far salve le richieste presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, viene comunque riconosciuto il beneficio erogato per almeno sei mesi, pur in assenza di una eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti. Quindi, a tutte le richieste accettate precedentemente alla conversione in legge del decreto, verrà in ogni caso corrisposto il reddito di cittadinanza per almeno sei mesi, indipendentemente dal fatto che i richiedenti risultino poi rispondenti ai requisiti. Ma questo è grave, vuol dire erogare il beneficio anche a chi, magari, non ha i requisiti necessari per richiederlo. Pensate forse che dopo averne certificato il diritto o meno, le somme erogate a titolo di reddito cittadinanza possano tornare indietro, se i richiedenti non posseggono i requisiti richiesti? Ma è una follia!
Alla Camera dei deputati, il Gruppo Forza Italia ha presentato emendamenti migliorativi che sono stati però accolti solo eccezionalmente e in ridottissima parte: l'emendamento per cui si deve denunciare non solo il valore del patrimonio immobiliare posseduto in Italia ma anche quello posseduto all'estero, l'emendamento che specifica che il reddito di cittadinanza è compatibile anche con l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata ed infine quello che prevede il termine entro cui adottare il decreto ministeriale che disciplina il contributo INPS a copertura dei periodi contributivi scoperti per i lavoratori in somministrazione. Altri emendamenti sono stati invece assorbiti, così come era successo in sede di prima lettura in Senato, per esempio l'aumento dei limiti del patrimonio immobiliare per i nuclei familiari con componenti disabili.
Coerentemente con la nostra attenzione verso le fasce più deboli della popolazione abbiamo presentato fin dall'inizio degli emendamenti a favore delle persone con disabilità e dei nuclei familiari più numerosi, perché «il decretone» non lo prevedeva fatto. Tali richieste si sono tradotte, però, in modifiche insufficienti rispetto a quanto da noi ritenuto indispensabile; anzi, per i nuclei familiari numerosi non si è previsto proprio nulla, a parte un aumento della scala di equivalenza di 0,1 punto percentuale per i componenti con disabilità grave o non autosufficienti, ma è giusto un contentino, è ben poco.
La maggioranza ha voluto di fatto essere impermeabile alle molteplici proposte migliorative della minoranza e non ha dedicato attenzione e risorse a coloro che ne hanno veramente bisogno, a quanti hanno difficoltà anche ad accedere all'iscrizione perché in effettive condizioni di disagio sociale e che questo provvedimento rischia invece di escludere. Altro che abolire la povertà!
Finalmente alla Camera dei deputati è stato posto rimedio, anche su nostra sollecitazione, ad una grave lacuna preesistente, escludendo l'erogazione del reddito di cittadinanza a chi sia stato sottoposto a misura cautelare personale o abbia avuto condanne definitive nei dieci anni precedenti la richiesta, sempre che qualcuno in questa situazione non abbia già provveduto a fare richiesta del beneficio e, per via della norma transitoria che ricordavo prima, possa quindi percepire il reddito per i famosi sei mesi, salvo poi magari restituirvelo.
Il provvedimento, da un lato, mira a sostenere i poveri, dall'altro, pretende di avviare i disoccupati alla formazione e all'inserimento nel mondo nel lavoro.
Chi dovrebbe principalmente prendere in carico queste attività sono i centri per l'impiego e i Comuni, anche se i Comuni non sono pronti per le attività loro assegnate da questo provvedimento. Si tratterà infatti per loro di un onere enorme, che intaserà letteralmente la loro attività amministrativa e che dovrà essere fronteggiato con risorse proprie - già troppo scarse, soprattutto per i Comuni medio-piccoli - nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
Ma sapete quanti Comuni hanno a disposizione questi fondi e in che misura? Colleghi della Lega, preparatevi bene, ma molto bene, a spiegare tutto ciò ai vostri sindaci nel territorio perché lo dovrete giustificare: è troppo comodo, infatti, demandare compiti ai Comuni senza prevedere maggiori oneri per la finanza pubblica. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Per quanto riguarda poi i centri per l'impiego, avevamo detto fin dall'inizio che non potevano essere pronti ed efficienti per svolgere tale attività e adesso siete stati costretti a prenderne atto; troppo tardi. Avete cercato di metterci una toppa, riscrivendo tutto l'articolo 12 per inserire il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego, demandandolo tra l'altro ad un ennesimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Tutto ciò, però, doveva essere già predisposto e attuato prima dell'avvio, non solo dell'erogazione, ma anche della richiesta stessa, anzi ben prima. Invece non vi è stato un approccio lungimirante, ma abborracciato e, soprattutto, vincolato ai termini della campagna elettorale delle elezioni europee, perché questo è il tema vero. Allo stesso modo, non è stato effettuato un confronto con le Regioni e gli enti preposti nei tempi dovuti, ma solo dopo aver già predisposto il decreto-legge.
Vi avevamo anche detto che non si possono prevedere le assunzioni in massa dei cosiddetti navigator da dedicare ai centri per l'impiego in modo approssimativo, senza una progettualità. Ecco allora che le assunzioni sono demandate per un numero dimezzato rispetto a quello inizialmente previsto al 2020, mentre per ulteriori 4.600 unità al 2021. Ritardo negli accordi tra Stato e Regioni, ma anche mancanza di organizzazione e strutturazione, oltre che un'evidente scarsità di risorse.
In sede di audizione si è presentato colui che sarebbe dovuto diventare il nuovo presidente di ANPAL e ANPAL Servizi, il professor Parisi, che quindi avrebbe da subito dovuto gestire il processo di ristrutturazione dei centri per l'impiego. Noi abbiamo ascoltato lui e non altri e la sua nomina è stata anche votata in Commissione.
Le nomine del nuovo presidente e del nuovo direttore di ANPAL e ANPAL Servizi sono differite nel tempo di centoventi e centottanta giorni. Ci appare quindi evidente che non si abbiano le idee chiare né su come incrementare efficienza ed efficacia dei centri per l'impiego né su chi debba gestirne la riorganizzazione, senza considerare che intanto i tempi si allungano, i percettori di reddito non verranno presi in carico dagli enti preposti, mentre l'erogazione del sussidio proseguirà come puro assistenzialismo e il tutto avverrà in deficit. Non ce lo possiamo dimenticare: tutto in deficit.
Altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati coinvolgono l'articolo 7, che prevede un incremento di 65 unità del contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, e l'articolo 6, che autorizza l'assunzione di 100 ispettori della Guardia di finanza al fine di rafforzare l'attività di contrasto. Signor Presidente, si sono resi conto della necessità di contrastare il lavoro nero che il reddito cittadinanza causerà certamente. Tuttavia, 165 unità fanno veramente ridere rispetto al numero dei percettori del reddito di cittadinanza che dovranno essere controllati.
Concludo dicendo che su quota 100 non sono state apportate grandi modifiche. Rimane una finestra limitata per poche persone e anche nel tempo, perché dura solo tre anni. Non è il superamento della legge Fornero. Noi ci aspettavamo di più. Rimane una misura costosa e ricordo che con il blocco dell'indicizzazione si tolgono soldi a quei pensionati che percepisco 1.200 euro al mese di pensione per pagare siffatta misura.
Insomma, tutto ciò è molto lontano dai programmi di Forza Italia e del centrodestra che gli italiani hanno votato l'anno scorso; i costi e le ripercussioni sul futuro non li avete considerati. Certo, per voi erano e sono preponderanti gli obiettivi a fini elettorali, ma ricordate che anche e soprattutto dopo il 26 maggio le conseguenze della realizzazione del reddito di cittadinanza e di quota 100 vi metteranno di fronte non solo al vostro elettorato, ma anche all'intero Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. La relatrice di minoranza, senatrice Parente, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Parente.
PARENTE, relatrice di minoranza. Signor Presidente, siamo giunti alla terza lettura del cosiddetto decretone sul reddito di cittadinanza e quota 100 e le modifiche apportate dalla Camera di cui oggi discutiamo non sono state poche.
Tuttavia, nell'iter parlamentare, nonostante le numerose e purtroppo sempre respinte proposte del Partito Democratico, il reddito di cittadinanza non muta nel suo impianto di fondo, confondendo sostegno al lavoro e contrasto alla povertà. In nessun Paese del mondo le due misure sono così confuse, perché il sostegno al lavoro abbisogna, oltre che di un sistema di accompagnamento alle persone, della promozione di un clima imprenditoriale che favorisca gli investimenti e crei nuove opportunità di lavoro, soprattutto nelle aree più deboli del Mezzogiorno. La lotta alla povertà porta con sé l'individuazione reale dei veri poveri, dei senzatetto, di tutti coloro che vivono spesso in famiglie a forte rischio di disagio sociale.
Pur con tutti i limiti - lo dico - i Governi della XVII legislatura di Renzi e Gentiloni avevano individuato, da una parte il reddito, d'inclusione e, dall'altra, la costituzione, per la prima volta in maniera strutturale, di un'agenzia nazionale per le politiche attive, con la conseguente impostazione di una nuova impalcatura di diritti come - per esempio - l'assegno di ricollocazione per chi perde il lavoro. Secondo il Partito Democratico andava proseguita e rafforzata la strada intrapresa. Potevate anche chiamarlo reddito di cittadinanza - non ci saremmo soffermati su una questione nominalistica - ma bastava avere una impostazione giusta del reddito di cittadinanza. La confusione, al contrario, recata in questo decreto-legge tra misure di sostegno al lavoro e contrasto alla povertà crea un mostro giuridico e il rischio concreto di non aiutare davvero i poveri veri, le disoccupate e i disoccupati, le persone con disabilità e in molti casi le donne.
Fa male, come cittadina, ancor più che come rappresentante dei cittadini, rendersi conto che l'Italia farà un salto nel buio: è probabile che aumenteremo il debito pubblico e i nostri figli si troveranno domani a non poter prendere decisioni economiche perché stretti dalla morsa del debito, com'è già accaduto purtroppo nella nostra storia. C'è un bellissimo libricino di Edmondo Berselli, purtroppo scomparso, che si chiama «L'economia giusta». A fronte dell'aumento del debito il reddito di cittadinanza lascerà indietro molte persone e famiglie davvero bisognose. E quota 100 rappresenta un intervento pensionistico a termine (fino al 2021) che, con la necessità dei due requisiti insieme (sessantadue anni di età e trentotto di contributi), non intercetterà lavoratrici e lavoratori più deboli e con carriere discontinue.
Focalizzerò ora alcune modifiche apportate dalla Camera in tema soprattutto di intesa Stato-Regioni, disabilità, assunzioni, controlli, livelli essenziali delle prestazioni. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono state introdotte molte novità, soprattutto in tema di intesa Stato-Regioni. Quanto tempo voi della maggioranza ci avete fatto perdere in Commissione per chiedere una cosa che andava già inserita nel decreto-legge, ossia l'intesa Stato-Regioni, poiché sappiamo che sono materie di competenza regionale, alcune concorrenti. Avremmo dovuto dividerci sulle soluzioni politiche e non su una questione che andrebbe inserita.
Vi faccio una domanda: perché non l'avete fatto prima? Perché il Governo non si è presentato con un testo che già recepiva l'intesa Stato-Regioni? Sono molte le risposte: incompetenza - io difficilmente dico questo - o la mancata visione di uno Stato rispettoso dei vari livelli istituzionali, oppure - in quest'Aula molto solenne userò un'espressione dialettale romanesca - «ce state a prova'».
Riteniamo che anche l'accordo politico con i livelli regionali, recepito nel testo approvato dalla Camera, sia stato molto importante. Ma in questo modo il comma 3 dell'articolo 12, da una decina di righe del testo iniziale, è diventato di due pagine nel testo modificato dalla Camera, aggiungendo i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.
Questo provvedimento, come molti altri del Governo, risente anche di una scrittura dei testi ridondante, noncurante dell'accessibilità delle norme, soprattutto quando esse si rivolgono a cittadine e cittadini maggiormente fragili. Il disordine è spesso indice della difficoltà - l'abbiamo constatato nella dialettica in Commissione, in Aula, nei ritardi ancora ieri della Commissione bilancio e tra Governo e maggioranza - di una maggioranza non compatta che va avanti per somma di provvedimenti, purtroppo senza una visione d'insieme del Paese.
Passiamo alla questione dei cosiddetti navigator. Nel testo iniziale era prevista l'assunzione di «professionalità» - così dice il testo, perché navigator è un termine dato in pasto all'opinione pubblica, mentre nel testo giuridico si parla di «professionalità» - nel numero di 6.000, ma alla Camera è stata apportata una modifica grazie all'intesa Stato-Regioni, e sono diventate 3.000 le persone con professionalità che andranno a fornire assistenza tecnica - questo dice l'intesa Stato-Regioni e il testo legislativo che oggi dovremo votare - ma rimane il peccato originale: si immettono nei servizi per il lavoro in Italia 3.000 precari laureati, le cui modalità di selezione non sono ancora rese pubbliche, i quali dovranno essere formati sul campo presumibilmente da altri precari, che sono già operanti nell'ambito di ANPAL Servizi.
Noi, ancora una volta, vi chiediamo l'assunzione dei 654 precari della ANPAL Servizi; anzi, credo che siano 652, perché già due persone (due donne) non hanno visto rinnovato il loro contratto di collaborazione. Nel corso del dibattito parlamentare il Governo ha risposto in maniera surreale e a tratti cinica - fatemelo dire, trattandosi di persone - alle nostre richieste di stabilizzazione di professionalità, che sono molto rare nel sistema italiano, adducendo motivazioni riferite al fatto che la situazione dei precari di ANPAL Servizi è responsabilità dei Governi della passata legislatura. È vero che sono ventidue anni che si accumula personale precario, avendolo ANPAL Servizi ereditato da Italia Lavoro, ma ci troveremo di fronte a una situazione per cui il personale di ANPAL Servizi sarà per il 90 per cento precario e solo per il 10 per cento avrà contratti di lavoro stabile. Quindi, saranno altri precari a dover aiutare i disoccupati a trovare lavoro.
Sul tema della disabilità torneremo nel corso dell'esame degli emendamenti, ma non c'è nulla nella scala di equivalenza che dia di più alle persone con disabilità. Si usa infatti una scala di equivalenza unica al mondo: non c'è da nessuna parte una scala di equivalenza che non dia di più a chi merita di più e sicuramente le famiglie di cui fanno parte persone con disabilità hanno bisogno di maggiori attenzioni.
Per quel che riguarda i controlli - come ha ricordato la relatrice, presidente della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale - nel testo approvato dalla Camera dei deputati sono state aggiunte assunzioni nella Guardia di finanza e nei Carabinieri. Ciò la dice lunga, ancora una volta, sulla natura del provvedimento in esame: invece di assumere assistenti sociali e ispettori del lavoro, si assumono Carabinieri. (Applausi dal Gruppo PD). Naturalmente non siamo assolutamente contrari ad aumentare le risorse per i Carabinieri e la Guardia di finanza e pertanto non abbiamo esercitato attività emendativa su questo punto: si tratta infatti di uomini e donne che si prendono cura della nostra sicurezza. Inserire però, in un testo contro la povertà, l'assunzione di Carabinieri dà la misura del provvedimento in esame.
Del controllo sui consumi abbiamo discusso davvero molto nel corso della prima lettura del provvedimento in Senato. La misura di contrasto alla povertà diventa una carta per i consumatori, che implica un controllo su quello che fanno. Le persone e le famiglie in condizioni di bisogno hanno diritto di essere libere di scegliere la propria vita e non devono essere controllate, perché sono in difficoltà economica. La politica deve adoperarsi per consentire a tutte e a tutti pari opportunità, perché lo sviluppo è libertà, come dice un grande del nostro tempo, Amartya Sen.
Signor Presidente, concludo dicendo che, a proposito dei livelli essenziali, una volta che si è stipulato l'accordo tra Stato e Regioni, lo Stato deve vigilare affinché i livelli essenziali siano garantiti. Delle due, l'una: o questo meccanismo farraginoso non parte e, quindi, le persone non saranno messe in un percorso di inclusione e dunque si tratta di una misura assistenziale; o lo Stato, dal minuto dopo l'approvazione del provvedimento in esame, si prende veramente cura della realizzazione dei livelli essenziali, perché si parla di diritti. Vigileremo sui livelli essenziali, dall'opposizione, senza fare sconti, perché ognuno dei nostri concittadini può avere il diritto di esigere quello che è previsto dalla legge e di esprimere i propri doveri. Utilizzeremo poi la nostra capacità di proposta per istituire una misura universale europea di sostegno al reddito, perché questa è l'unica strada da percorrere.
Infine, signor Presidente, ritengo che gli effetti delle norme in esame saranno misurati soprattutto sul benessere delle donne, che spesso sono capofamiglia e affrontano le maggiori difficoltà. Di recente una donna illuminata, Luisa Muraro, a proposito del reddito di cittadinanza ha ripercorso il dibattito tra le donne, nel femminismo, a proposito di salario e lavoro domestico. Ebbene, le donne scelsero il mercato del lavoro piuttosto che il salario del lavoro domestico. Analogamente al racconto di questa esperienza dobbiamo prendere ad esempio la vita delle donne e il loro desiderio di costruire una società di persone libere e solidali, con una politica che fornisca strumenti e opportunità per esserlo.
In conclusione, riteniamo che un reddito di cittadinanza senza percorsi di inclusione, i controlli al posto della responsabilità, le punizioni in luogo dell'accompagnamento e del sostegno, il reddito senza il lavoro e l'esclusione dei cittadini immigrati dagli aiuti sociali non siano le strade da percorrere per la nostra comunità ed è anche questo il discrimine politico tra destra e sinistra. Continueremo a stare sempre dalla stessa parte, quella che persegue la libertà dal bisogno e l'emancipazione delle cittadine e dei cittadini, sostenendo chi si trova in difficoltà in un contesto ampio di sviluppo di opportunità di lavoro per tutti. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Siclari. Ne ha facoltà.
SICLARI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, onorevoli membri del Governo, oggi siamo impegnati a discutere uno dei tanti provvedimenti spot che questo Governo ha voluto proporci o, meglio, imporci. Capisco che la linea politica di una maggioranza si sostanzia in alcuni capisaldi, ma è anche vero che misure come il reddito di cittadinanza e le pensioni non possono e non devono essere imposte attraverso l'uso e l'abuso della decretazione di urgenza.
Si tratta di misure che avrebbero necessitato di un'ampia condivisione parlamentare e, invece - come già avete fatto con la legge di bilancio - per superare divisioni interne alla maggioranza costringete il Parlamento, come al solito, a prendere o lasciare, senza creare quella giusta interlocuzione con le minoranze parlamentari che serve a migliorare i provvedimenti normativi, a contemperare le esigenze della collettività, che magari voi non vedete o non riuscite a considerare.
Avete dovuto modificare più volte i presupposti di accesso al reddito di cittadinanza e alla pensione perché - ormai gli italiani lo hanno capito - la coperta è corta e siete consapevoli che, in assenza di un sistema efficace di controlli, gli abusi e le truffe saranno all'ordine del giorno. State dando un reddito di furbizia, senza peraltro aiutare le vere sacche di povertà e indigenza. State togliendo valore al lavoro per dare valore a un falso reddito di cittadinanza, che non è quel reddito di cittadinanza che avete promesso in campagna elettorale. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Continuate a non occuparvi dei veri problemi, ma lo fate benissimo soltanto in campagna elettorale o all'opposizione, cercando di essere credibili e poi al Governo non riuscite a fare un provvedimento che sia coerente con quanto dite in campagna elettorale. Non vi state occupando del lavoro che manca sempre di più in tutto il Paese e soprattutto al Sud e tra i più giovani. Non vi state occupando delle opere pubbliche bloccate, della carenza infrastrutturale, che è la causa della mancanza di occupazione, soprattutto nel Centro-Sud. Non vi state occupando di quelle opere strategiche che costituirebbero un volano di sviluppo economico: l'alta velocità al Nord, come l'alta velocità al Sud, il ponte sullo Stretto, i porti del Sud come quello di Gioia Tauro, che sono stati completamente esclusi dal progetto "Via della Seta" che avete firmato con la Cina. Non volete che la ricchezza arrivi in Italia e al Sud e dal Sud; preferite l'assistenzialismo. Non volete completare la statale 106, che riguarda quattro Regioni, che non è percorribile. Non volete supportare gli aeroporti, che sono la prima fonte di ricchezza turistica di ogni Paese. Avete abbandonato le aziende agroalimentari al loro triste destino e saranno schiacciate dalla concorrenza e dalla contraffazione internazionale. È per questo che con Forza Italia abbiamo presentato un provvedimento a tutela del made in Italy agroalimentare, collaborando con un'importante università italiana.
Vorrei che si parlasse di questo oppure di un vero sostegno alle famiglie che non hanno lavoro, di un vero reddito dignitoso e non di questo falso reddito. Proprio sul reddito di cittadinanza Grillo è andato in Calabria a fare il suo spettacolo e ha offeso tutti i calabresi dicendo che sono 'ndranghetisti o lavorano in nero perché non hanno fatto la domanda per il reddito di cittadinanza in un paese che ha meno di mille anime. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Non è giusto scherzare con qualcosa di così importante che offende la dignità di una Regione intera. Avete promesso miliardi per il reddito di cittadinanza per arrivare poi, forse, a 7 miliardi. Ecco perché non bastano le risorse.
Colleghi della Lega, non potete accettare qualcosa di così inutile per i più bisognosi. Questo finto e demagogico decreto-legge, che non è un sussidio, non sarà mai un lavoro e addirittura rischia di trasformarsi in un meccanismo di distruzione del lavoro vero e di incentivazione al lavoro nero. Cari colleghi della maggioranza, ritornate con i piedi per terra. State guidando il Paese - e vorrei che lo dicesse anche De Falco - come Schettino ha guidato la Concordia: risalite sulla nave e salvate gli italiani. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pizzol. Ne ha facoltà.
PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, rappresentante del Governo, oggi licenziamo definitivamente, con ferma convinzione, la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, che reca disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e pensioni.
Rispetto al testo già approvato in quest'Assemblea, la Camera dei deputati, in estrema sintesi, ha aggiunto ulteriori tutele per le famiglie al cui interno vi siano disabili e figli minori; ha aumentato i casi di sospensione o perdita definitiva del reddito di cittadinanza per alcune fattispecie di reati e condanne penali; ha soppresso il limite di quarantacinque anni per poter riscattare le annualità dei corsi di studio universitario. È previsto un incremento del personale preposto a verifiche e controlli sui richiedenti il reddito di cittadinanza. Quest'ultima è una misura unica e innovativa di contrasto alla povertà, alle diseguaglianze e all'esclusione sociale con ricerca attiva del lavoro. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da una o più persone di età pari o superiore a sessantasette anni si chiama pensione di cittadinanza.
Con diversi emendamenti si è voluto evitare la possibilità che ci fossero richiedenti tentati dal dichiarare il falso pur di ottenere il suddetto beneficio, magari nell'impossibilità, da parte dei preposti al controllo, di verificare la veridicità delle dichiarazioni, come invece è possibile fare nei confronti dei nostri concittadini italiani ed europei. Sembra che ci siano persone desiderose di fare profitti e che taluni avvocati, tifosi dell'invasione dell'Italia, stiano affilando le loro armi per estendere questo beneficio indistintamente a tutti gli stranieri presenti nel nostro Paese.
Poiché sono stati acclarati più di 5 milioni di italiani in povertà assoluta, e le risorse economiche e finanziarie sono limitate, auspico che si comprenda quali siano le effettive intenzioni del legislatore e l'impossibilità materiale di poter mantenere tutti i diseredati che ci hanno già invaso.
Parliamo di provvedimenti molto auspicati dagli italiani, come la meglio nota quota 100, ovvero la facoltà concessa ai lavoratori - in via sperimentale e per tre annualità - di andare in pensione avendo sessantadue anni di età e trentotto di contributi. I lavoratori privati che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2018 potranno ritirarsi dal lavoro già dal primo aprile; chi li raggiungerà successivamente potrà andare via tre mesi più tardi e la finestra è trimestrale. I lavoratori pubblici avranno invece finestre di sei mesi, con un preavviso di altri sei, e potranno lasciare il lavoro dal primo agosto.
Per evitare disservizi nel mondo scolastico, i lavoratori della scuola, invece, dovranno aspettare il 28 febbraio di ogni anno per poter andare in pensione all'inizio del successivo anno scolastico o accademico. Tutti coloro che optano per la cosiddetta quota 100 - e finora è stata richiesta già da 100.000 lavoratori (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S) - non potranno cumulare l'assegno con redditi da lavoro superiori a 5.000 euro annui fino al raggiungimento dei sessantasette anni di età. Inoltre, il loro assegno pensionistico sarà più leggero, stante il versamento di minori contributi.
Per favorire e stimolare il ricambio generazionale tra lavoratori anziani e giovani, la legge di conversione prevede lo sviluppo di una formula già esistente ma poco utilizzata finora.
Le imprese in crisi o con esuberi potranno utilizzare i fondi di solidarietà di settore per consentire l'uscita con tre anni di anticipo rispetto a quota 100 (a cinquantanove anni e con trentacinque anni di contributi). Il fondo, con oneri a carico delle imprese, pagherà l'anticipo pensionistico fino al raggiungimento dei requisiti per quota 100. La novità è che le imprese non devono pagare anche i contributi per gli anni mancanti alla pensione.
Il provvedimento oggi in esame si è reso necessario alla luce degli effetti distorsivi e devastanti della cosiddetta legge Fornero nei confronti del mercato del lavoro e dell'aumento sempre più preoccupante della disoccupazione giovanile. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo allungamento dell'età pensionabile per adeguarla alla speranza di vita dei lavoratori. La legge Fornero col tempo è diventata una diga di contenimento a un grosso bacino di lavoratori da tempo in età pensionabile, che la percepiscono sempre con maggiore insofferenza, in particolar modo nella pubblica amministrazione, dove il blocco del turnover, abbinato al prolungamento dell'età pensionabile, ha aumentato l'età media dei lavoratori a cinquantacinque anni: un'età esageratamente elevata rispetto alla media europea.
Al fine di ovviare a questo problema si è già intervenuti con il cosiddetto provvedimento concretezza che, sbloccando il turnover e consentendo un rapporto paritario fra lavoratori in entrata ed uscita, permetterà sicuramente un significativo e auspicato ricambio generazionale attraverso l'assunzione di giovani che sostituiranno i lavoratori che andranno in pensione. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Quota 100 continua convintamente in questa direzione e nei prossimi tre anni cercherà di far defluire dal collo di bottiglia un po' di lavoratori, così da rendere successivamente più agevole il raggiungimento del vero obiettivo che si è posto questo Governo: quarantuno anni di servizio indipendentemente dall'età.
Nel lavoro privato probabilmente non ci sarà di sicuro un ricambio paritario, ma si è voluto contribuire al ricambio generazionale fornendo alle aziende un impulso positivo che può renderle economicamente più forti, competitive e appetibili sul mercato del lavoro. Poiché questa opportunità è stata già accolta favorevolmente da 100.000 lavoratori in possesso di tali requisiti, possiamo affermare che avrà un impatto positivo sul mondo del lavoro; infatti, ci troviamo nella condizione di ribadire con forza che si può stimolare e sostenere il passaggio generazionale. Data l'età di molti lavoratori ancora in servizio si può dire che i nonni stanno lasciando il posto di lavoro ai figli; in tal modo avranno tempo da trascorrere in famiglia e con i propri nipoti. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
È altamente probabile che un posto di lavoro sicuro consenta ai nostri giovani di pensare a una famiglia e sia un forte impulso anche per le natalità.
Quota 100 è una facoltà volontaria, un modo aggiuntivo per accedere alla pensione insieme a tutti gli altri accessi ordinari già previsti o regolati dalla disastrosa riforma Monti-Fornero.
Pertanto, si potrà continuare ad andare in pensione utilizzando indifferentemente sia la Fornero, sia quota 100, l'APE social, la pensione di anzianità, l'opzione donna o i provvedimenti previsti per i lavoratori precoci e quelli per le attività particolarmente usuranti.
Fra le norme che stiamo approvando si prevede che l'INPS effettui un monitoraggio mensile per l'anno 2019 e trimestrale negli anni seguenti sulle domande di pensionamento e fornisca al Ministero del lavoro e delle politiche sociale e a quello dell'economia e delle finanze la rendicontazione tempestiva degli oneri che ne derivano, proprio per evitare scostamenti dalla spesa prevista; disciplinano inoltre la riforma della governance dell'INPS, l'ente che gestisce le pensioni e l'assistenza, e quella dell'Inail, l'Istituto per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro. Dispone il passaggio da una gestione accentrata nelle mani del presidente a una collegiale «senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». In questi enti verranno ripristinati i consigli di amministrazione che erano stati aboliti molti anni fa, che saranno composti da cinque membri di nomina governativa, compreso il presidente.
Oggi è un giorno speciale perché finalmente le Lega mantiene la promessa di scardinare la legge Fornero fatta in campagna elettorale. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Nessuno può dimenticare il dicembre 2011 e quel provvedimento che il Governo Monti ironicamente chiamò salva Italia. È proprio approvando la riforma Fornero e in particolare l'articolo 24 che quel Governo tecnico e chi lo ha sostenuto - alcuni dei quali purtroppo sono ancora seduti in quest'Aula (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az) - ha creato la piaga sociale degli esodati e bloccato il ricambio generazionale nel mercato del lavoro, colpendo i lavoratori italiana in maniera vigliacca, subdola e ingiusta, giustificando gli interventi come necessari e urgenti e facendo cassa a spese dei pensionati e di chi stava andando in pensione.
Sono storie di questo Paese anche i miliardi di aumento del deficit pubblico che il Governo Monti ha prodotto e aggiunto sulle spalle dell'Italia.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Pizzol.
PIZZOL (L-SP-PSd'Az). Quota 100 è un esercizio di coerenza per la Lega, che sancisce ufficialmente la fine di una stagione di supina obbedienza alle leggi calate dall'alto e dettate dall'alta finanza europea contro gli italiani, com'è stata per l'appunto la legge Fornero, che vietò le pensioni ai lavoratori che, dopo una vita di lavoro, avevano il sacrosanto diritto di godersi il meritato riposo.
Abbiamo così cercato di mitigare gli effetti punitivi di quella legge che, dall'oggi al domani, ha innalzato repentinamente l'età anagrafica di accesso alla pensione e allungato di parecchi anni la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ed eliminato quella di anzianità. Quota 100 dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, il rispetto e la coerenza fra le promesse elettorali e quello che poi questo movimento traduce in fatti, cosa che contraddistingue la Lega dagli altri.
Secondo la mia opinione, l'INPS dovrebbe essere scorporata tra assistenza e previdenza come negli altri Paesi europei: si farebbe finalmente luce sull'entità dei contributi versati dai lavoratori, che dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per le loro pensioni. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). All'assistenza dovrebbe provvedere invece la fiscalità generale: probabilmente si scoprirebbe che anche gli italiani possono andare in pensione prima dei sessantasette anni attualmente previsti. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico statale «Galileo Galilei», di Verona, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018-B (ore 10,37)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Aimi. Ne ha facoltà.
AIMI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo e colleghi, è un provvedimento, questo, che ha creato grande inquietudine anche all'interno del nostro movimento, perché abbiamo la consapevolezza che la povertà in Italia è un problema reale, ma al tempo stesso che la risposta che viene data con tale provvedimento è sbagliata, per una serie di innumerevoli ragioni.
Innanzi tutto, per uscire da un equivoco, voglio dire di non avere tutti i convincimenti dalla maggioranza in merito all'efficacia del provvedimento in esame, ma di avere invece un sospetto che deriva da due ragioni e considerazioni molto semplici. Da una parte, ritengo che esso sia esclusivamente di natura strumentale (Applausi dal Gruppo FI-BP), perché siamo di fronte a tentativi di arrivare all'obiettivo a marce forzate, con sulle spalle uno zaino nel quale sono contenuti i fardelli e l'appesantimento degli errori commessi da qualcuno; dall'altra, ormai dal mese di febbraio di quest'anno, vengono mandati in onda spot elettorali - in maniera improvvida, come ha ricordato la nostra collega, senatrice Toffanin - che pubblicizzano una legge che non esiste.
Tutto questo arriva alla vigilia di un appuntamento elettorale molto importante, quello delle elezioni europee del mese di maggio, per il quale credo ci sia un particolare interesse da parte delle forze politiche. Se a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si azzecca, ritengo che questa sia la ragione reale e fondamentale per la quale si è arrivati - come dicevo - a marcia forzata all'approvazione, probabilmente, del provvedimento in esame.
È un problema reale, quello della povertà in Italia. Sono milioni gli italiani in queste condizioni.
La Lega aveva fatto una promessa iniziale. Quando abbiamo presentato il programma per le elezioni del 4 marzo 2018 aveva promesso: «Prima gli italiani». Tuttavia, se andiamo a esaminare il provvedimento in oggetto, ci rendiamo immediatamente conto che 241.000 nuclei familiari che beneficeranno del reddito di cittadinanza sono composti da persone che provengono da Paesi stranieri. Dove è allora l'italianità? Lo dico agli amici della Lega: dove è la difesa dell'Italia?
Il Gruppo Forza Italia aveva presentato un emendamento per portare a vent'anni l'obbligo della residenza in Italia per poter beneficiare della misura, ma lo avete bocciato. Ed eccoci qui, di fronte a un provvedimento che darà aiuti, mance e sussidi a 241.000 nuclei familiari di stranieri. E ciò significa che 241.000 nuclei familiari di italiani non ne beneficeranno. Questo è un dato che dovrebbe assolutamente far riflettere.
Si tratta di un provvedimento spot, che non aiuta gli italiani e, soprattutto, non va nella direzione di aiutare il lavoro degli italiani. Infatti, se si fosse veramente voluto creare qualcosa di positivo per l'economia italiana, non si sarebbe andati in questa direzione. Si tratta di un provvedimento assistenzialista, questa è la verità. (Applausi dal Gruppo FI-BP). È un provvedimento assistenzialista che non riuscirà a risolvere i problemi della povertà in Italia, perché la povertà - ricordiamo che sono princìpi elementari di economia - si aiuta attraverso la ricchezza. Non ho mai visto fare il sociale senza il capitale. E di questo ce ne dobbiamo rendere conto. La redistribuzione del reddito e tutte quelle forme di impostazione economica di stampo marxista, che ancora albergano anche in questa Camera alta, ma soprattutto in Italia, portano a un'infezione dell'economia. E questa infezione graverà in maniera molto pesante soprattutto sui veri poveri, i quali non avranno quegli aiuti e quelle possibilità che invece dovrebbero essere date loro. Forza Italia si batte da sempre in questa direzione e ha adottato provvedimenti estremamente importanti in difesa delle classi deboli.
Io mi domando se, a questo punto, siete davvero convinti che tutta la platea a cui avete raccontato che andrà il reddito di cittadinanza effettivamente potrà beneficiarne. Credo che saranno molti di più gli scontenti e coloro che lo otterranno magari facendo i furbetti e, soprattutto, avendo dimestichezza con la burocrazia. Quelle persone riusciranno così a fregare - come si suol dire - coloro che veramente si trovano in condizioni di povertà.
Per queste ragioni, credo che il nostro Gruppo dovrà convintamente votare contro il provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.
MANCA (PD). Signor Presidente, onorevoli senatori, rappresentanti del Governo, stiamo sicuramente parlando del provvedimento più importante per il Governo e la maggioranza che lo sostiene. La senatrice Catalfo lo ha addirittura definito di portata storica. Io per il momento non scomoderei la storia.
Noi lo possiamo definire immediatamente rilevante anzitutto per l'impatto che genera sui saldi della finanza pubblica: oltre 40 miliardi di euro nel triennio, tutti finanziati ricorrendo al debito. Come rilevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio - e questa è la prima misura strutturale che lo determina - gli effetti sul debito sono strutturali e diventa strutturale anche l'incremento del debito dello Stato che con il provvedimento si genererà nel triennio.
Se penso alle accuse che ci sono state rivolte in quest'Aula in pochi minuti, accuse peraltro sbagliate e lanciate da chi dimentica che il debito lo si misura in relazione al PIL, alle accuse che sono state rivolte al Partito Democratico di incremento del debito, mi corre l'obbligo ricordare che questo provvedimento innanzitutto rende strutturale l'incremento del debito scaricando sulle giovani generazioni, sull'Italia che produce, che lavora, che fatica gli oneri di questo incremento strutturale del debito. (Applausi dal Gruppo PD).
Noi abbiamo presentato molte proposte emendative: credo di poterlo dire con forza, perché tutto questo è dimostrato dai nostri atti e dalle diverse proposte che sono state avanzate nella Commissione in sede referente. Sì, lo diciamo con forza: abbiamo un'altra idea per contrastare le povertà, abbiamo un'altra idea per sostenere le politiche attive per il lavoro e abbiamo un'altra idea e un'altra visione anche di come sarebbe stato necessario intervenire sulle pensioni. Ripeto che di fronte a tutte le nostre proposte sono mancate le risposte da parte della maggioranza e del Governo; qualcosa a mio avviso di insostenibile, un'occasione sprecata, un errore politico della maggioranza, proprio perché attraverso il confronto cresce la qualità del dibattito e proprio perché solo attraverso il confronto si può allargare l'orizzonte e guardare un po' più avanti rispetto al triennio e un po' più in profondità nelle esigenze del futuro di questo Paese. Anzi, pur di fronte ad una terza lettura in Commissione bilancio, pur di fronte, quindi, ai limiti che la terza lettura determina nelle proposte emendative, noi ci siamo trovati a rivivere l'incubo della legge di stabilità, cioè ci è stata presentata una relazione tecnica e si pretendeva che, senza leggere quel documento, in pochi minuti, si arrivasse ad esprimere un parere. Peraltro, rinunciando a qualsiasi tipo di approfondimento, si determinano anche numerose ambiguità, che segnano una cattiva gestione politica del provvedimento, sia in prima che in seconda lettura alla Camera, sia in questa terza lettura al Senato.
Diverse nostre proposte emendative hanno trovato la contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione solo perché rendevano più incerta la platea degli aventi diritto e ci troviamo di fronte a relazioni tecniche che, nell'incertezza della platea, non rilevano oneri per la finanza pubblica. Se ci fosse stato un confronto di merito, avremmo potuto migliorare insieme il provvedimento, perché il Partito Democratico ha sempre sottolineato l'esigenza di incrementare le risorse per sostenere le povertà e per contrastarle nella dimensione territoriale. Se alzassimo un attimo lo sguardo e restituissimo una corretta centralità alla persona, ci accorgeremmo immediatamente che le politiche attive per il lavoro non sono sovrapponibili e non si possono confondere con le azioni necessarie per contrastare la povertà nella dimensione territoriale. (Applausi dal Gruppo PD). Questo mi porta a dire con grande autorevolezza - lo ha ricordato molto bene prima la relatrice Parente - che concludere in terza lettura questo provvedimento, con l'assunzione di elementi nelle Forze dell'ordine (nella Guardia di finanza e nell'Arma dei carabinieri) - tutte dotazioni probabilmente necessarie e ancora insufficienti rispetto al lavoro che lo Stato deve garantire nel sistema di controllo e di sicurezza del nostro Paese - anziché di 6.000 o 7.000 assistenti sociali da collocare nella dimensione territoriale per contrastare la povertà (Applausi dal Gruppo PD)rafforza in noi la convinzione che questo reddito di cittadinanza, così come è stato pensato, lascerà nella dimensione territoriale nuove povertà, ancora più forti, che rimarranno in solitudine nella dimensione territoriale perché non si è voluto rafforzare la presa in carico della povertà, che può venire solo nella dimensione territoriale. Dovevamo assumere un assistente sociale per distretto, dovevamo formarli in relazione alle nuove dimensioni sociali del fenomeno, che è molto complesso e molto diverso, lo abbiamo ricordato più volte. Non necessariamente chi è povero può trovare un lavoro e non necessariamente un disoccupato è povero: sono due casi diversi, due persone differenti, che probabilmente hanno bisogno di due azioni completamente distinte.
Ecco perché era giusto incrementare le risorse per sostenere la povertà, così com'era giusto, d'altra parte, ridare centralità alle politiche attive attraverso la riforma del sistema dei centri per l'impiego. Queste azioni sono state confuse e l'esito (a proposito del non richiamare la storia) a mio avviso sarà negativo. Il tempo sarà galantuomo e dimostrerà gli effetti di questa misura.
Signor Presidente, non è con l'ideologia del passato che si fa crescere l'economia del futuro e del presente. Ricordiamoci bene che siamo di fronte a un Paese in recessione sul piano economico, che scarica sulle giovani generazioni un debito crescente. Se guardo alle priorità e al futuro del nostro Paese, alla domanda se sarebbe stato giusto incrementare le risorse per la povertà, rispondo di sì nella dimensione territoriale, ma sarebbe stato più naturale non dire che si abolisce la Fornero, perché non è vero. Rispetto allo scalone che dovremmo recuperare tra tre anni, infatti, probabilmente chi sarà al Governo non disporrà delle risorse sufficienti per eliminarlo di fronte al contesto macroeconomico che si sta consolidando.
Ecco perché diciamo con forza che questo è un provvedimento ideologico; utile a un'ideologia, ma probabilmente sbagliato nel merito al fine di garantire un futuro migliore alla crescita economica del nostro Paese. Penso - ripeto - che il tempo sarà galantuomo e ci auguriamo che si torni a pensare al futuro e alle giovani generazioni e non alle elezioni. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, mi trovo a dover discutere di un provvedimento che prende spunto da una realtà del nostro Paese, quella della povertà, che avrebbe avuto necessità di ben altri provvedimenti. Abbiamo rivolto una critica forte a una visione che ritenevamo sbagliata, ma nello stesso tempo mantenendo la nostra caratteristica: quando si votano o discutono le leggi, pensiamo sempre di fare qualcosa nell'interesse dell'intera popolazione del nostro Paese e abbiamo allora tentato di dare una mano per migliorare il testo del provvedimento.
Vi eravate dimenticati che la povertà è maggiormente avvertita dalle famiglie in cui vi sia un disabile. Vi ha ricordato la collega Toffanin che avete soltanto in parte accolto la denuncia di un errore formidabile: se confrontiamo chi guadagna, ad esempio, 9.000 euro e non ha un disabile in famiglia e chi ne guadagna 15.000 e ha un disabile in famiglia, quest'ultimo molto probabilmente, in alcune condizioni, è più povero. Questa è la realtà. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Ma voi siete andati avanti come un treno senza tener conto di nulla. L'altra sera abbiamo visto ritornare dalla Camera - lo sanno benissimo i componenti della Commissione giustizia - il testo corretto. Che cosa è stato introdotto alla Camera? La previsione che la sospensione dell'erogazione del reddito di cittadinanza si applichi nei confronti del beneficiario o del richiedente che abbia avuto una condanna non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, oppure sia sottoposto a misura cautelare è corretta, ma si prevede anche che la medesima sospensione si applichi (probabilmente molti di voi non l'hanno nemmeno letto) «nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena». Vi rendete conto dell'assurdità? In un provvedimento che si regge esclusivamente sul rapporto di fiducia tra Stato e cittadino, il quale dovrebbe dichiarare correttamente quali sono le sue condizioni, addirittura prevediamo la sospensione del reddito di cittadinanza se il beneficiario è latitante.
Non voglio discutere poi del comma 5 dello stesso articolo del testo proveniente dalla Camera che si occupa del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti in caso di revoca della sospensione del beneficio. È una situazione che veramente non possiamo accettare. Eppure avevamo presentato alcuni emendamenti.
Vi ricordo che avevo segnalato in quest'Aula, anche con un emendamento, l'incostituzionalità del limite dei quarantacinque anni per coloro che dovevano operare un riscatto dei periodi da valutare con sistema contributivo. Avete detto di no senza motivazione, ma è una caratteristica di questa maggioranza. Presidente, probabilmente non si è attenti ma questa maggioranza ha una sua tecnica. Una parte della maggioranza non riesce immediatamente a percepire quali sono le correzioni che non hanno intento di contrapposizione politica. Quando presentai la suddetta correzione, che aveva una sua giustificazione dal punto di vista costituzionale, mi è sembrato che non ci fosse neanche la possibilità di discutere. Si è arrivati alla Camera, dove per fortuna abbiamo avuto un po' di tempo e, dopo aver riflettuto, hanno accolto l'emendamento che qui aveva ricevuto parere contrario.
Concludo, Presidente, dicendo che basta guardare le sanzioni previste dall'articolo 7. Avevamo apportato delle correzioni perché non è possibile immaginare che in un rapporto basato sulla fiducia in caso in cui i beneficiari non rispettino nessuno degli impegni assunti per ottenere il reddito di cittadinanza si stabilisca di sottrarre solo una mensilità la prima volta che sbagliano. Dopodiché si può sbagliare una seconda e una terza volta e soltanto alla quarta decadrà il beneficio. È una logica che probabilmente presiede solo al fatto che si tratta di un contributo che deve essere dato per soddisfare chi darà il voto. E questa è una logica che non ci appartiene. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.
FERRERO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, finalmente oggi l'iter parlamentare di questo provvedimento cardine della manovra di bilancio per il 2019 arriva al suo ultimo voto. Finalmente oggi discutiamo del testo definitivo, così come ritoccato, rivisto e migliorato dal Parlamento.
Sono orgogliosa di essere stata partecipe della buona riuscita di questo provvedimento che restituisce finalmente agli italiani quei diritti che erano stati negati in particolare a partire da quel fatidico 2011. Un provvedimento che da un lato restituisce la possibilità di anticipare la pensione a decine di migliaia di lavoratori e, dall'altro, aiuta quei cittadini in difficoltà economica, magari disoccupati, magari occupati ma con entrate insufficienti, a trovare un posto di lavoro con dignità.
Personalmente, il discorso sul reddito di cittadinanza non mi ha mai appassionata e invece il grande lavoro parlamentare ha fatto sì che si arrivasse ad una formulazione che riesce a legare strettamente il contributo contro la povertà all'inserimento e al reinserimento lavorativo, evitando al meglio l'accesso al beneficio per i cosiddetti furbetti. Penso ai requisiti di residenza, ai controlli sui beni immobiliari, al monitoraggio previsto sui cambi di residenza avvenuti a partire dal 1° settembre 2019 e, per evitare discriminazioni tra italiani e stranieri, arriva la cosiddetta norma Lodi con la quale anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea sono tenuti a produrre l'apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.
Sono esclusi dal reddito di cittadinanza coloro che sono sottoposti a misura cautelare personale o coloro che sono stati condannati per talune fattispecie delittuose. Insomma, tutto converge in un provvedimento il cui fulcro è il lavoro.
Con quota 100 non so se si creeranno più posti di lavoro di quanti beneficeranno dell'anticipo pensionistico, ma un dato è certo: si creeranno nuovi posti di lavoro. Su quota 100 già tante parole sono state dette.
Voglio ricordare che si tratta di una lotta ormai storica della Lega. Tutti i colleghi del mio Gruppo ricorderanno le giornate trascorse sotto i gazebo a raccogliere le firme per l'abolizione della legge Fornero. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Io in prima persona, nella mia Piossasco, ne ho raccolte tante di firme. Noi sì che abbiamo toccato con mano il disagio di una vasta fascia di lavoratori ingiustamente penalizzati ed oggi, con quota 100, abbiamo trovato la formula migliore per superare la legge Fornero, la formula per raggiungere l'obiettivo di dare la possibilità ai lavoratori, che tanto hanno già contribuito al tessuto produttivo del nostro Paese, di andare in pensione fino a cinque anni prima.
Certamente quota 100 è una misura abbastanza intuitiva (minimo sessantadue anni di età e minimo trentotto anni di contributi), migliorata poi per i lavoratori precoci e per tante altre situazioni, ma io ci tengo a portarvi oggi una testimonianza di vita.
Il mio amico Walter compierà sessantatré anni a giugno; lavora da quarantuno anni, fa un lavoro appagante, non usurante, ma stressante, perché sempre in viaggio. Ha qualche problema di salute e, con la legge Fornero, avrebbe dovuto obbligatoriamente attendere marzo 2021 per andare in pensione. Ebbene, signori, Walter il prossimo mese di maggio andrà in pensione: dice che imparerà a volersi bene e finalmente potrà dedicarsi di più alla sua famiglia. Grazie. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.
BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, credo che la parola d'ordine che è rimbalzata in tutti gli interventi fatti dall'opposizione, sia da parte nostra che da parte del Partito Democratico, fa leva sul concetto di confusione.
Il decreto-legge di cui stiamo discutendo è soprattutto confusivo e voglio spiegarmi, perché è proprio dalla chiarezza che si sarebbe potuta fare e che invece non si è voluta fare che dipenderanno poi l'effettiva applicazione e i risultati che si potranno o meno raggiungere grazie a questo provvedimento.
La prima confusione si fa mettendo insieme le politiche per la povertà, che vanno incontro a situazioni e a contesti in cui i bisogni delle persone sono, per esempio, quelli legati alla salute (penso alla grande categoria delle disabilità, dei malati cronici e con malattia rara), con quelle rivolte a coloro che non hanno condizioni concrete di formazione e di competenze raggiunte, con un profilo formativo, non solo scolastico, ma anche professionale e di apprendistato.
Per queste persone le misure avrebbero dovuto avere un sapore totalmente diverso: avrebbero dovuto chiamare in causa in modo molto più sostanziale quello che è da un certo punto di vista l'invisibile Ministero per la famiglia e le disabilità l'ancor meno visibile Sottosegretario per la famiglia e le disabilità. Non sono a conoscenza di misure concrete che siano state adottate in questa chiave in questo anno di Governo.
Le misure avrebbero dovuto chiamare in causa anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per andare a vedere quali competenze maturano effettivamente i nostri giovani dopo la scuola media superiore, dopo un percorso di laurea, dopo un master e un dottorato. Perché non trovano lavoro? Perché persone con altissimi profili di competenza non trova lavoro? C'è la possibilità che forse queste competenze non siano concordate o in qualche modo armonizzate adeguatamente con le attuali richieste del mondo del lavoro.
Mi preoccupa molto, signor Presidente, che le uniche persone che potranno effettivamente trovare lavoro con l'approvazione di questo provvedimento siano i navigator. Mi preoccupa sapere quale profilo di competenza avranno i navigator, perché è chiaro che attuare questa armonizzazione, facendo coincidere la richiesta e la ricerca di lavoro con la possibilità di trovare il lavoro, di avere un contratto e di essere inseriti stabilmente nel mondo del lavoro, implica passaggi molto complessi.
Invece il passaggio alla Camera ha avuto un valore incrementale sotto il profilo della cultura del sospetto: ho sentito parlare di furbetti. È possibile, ma noi abbiamo incrementato soprattutto la presenza della Guardia di finanza e dei Carabinieri, abbiamo addirittura stabilito degli organici e dei profili gerarchici di presenza e non ci siamo realmente preoccupati di fare la cosa più normale per ogni territorio, che è la mappa di quell'area con le effettive possibilità di lavoro che quel territorio offre (Applausi dal Gruppo FI-BP), per attivare quel patto di formazione che effettivamente mette i ragazzi in condizione di essere non soltanto formati, ma anche formati in funzione del lavoro.
È chiaro che i famosi 780 euro sembrano tantissimi se li confrontiamo con i 500 euro che molte persone che lavorano nei call center possono percepire (Applausi dal Gruppo FI-BP), ma se una persona si trasferisce fuori dalla famiglia e dal proprio territorio, come ci si può mantenere? In altri termini, esistono delle ambiguità strutturali nel decreto-legge in esame.
Mi permetta anche di fare riferimento, per quanto riguarda quota 100, a una domanda che sembra occupare l'orizzonte delle speranze, da un lato, e della diffidenza, dall'altro: davvero per ogni persona che uscirà dal mondo del lavoro ci sarà una nuova persona che vi entrerà? Mi chiedo inoltre se siamo sicuri che alla saggezza e all'esperienza accumulata nel tempo potranno rispondere le nuove competenze, sia pure quelle maturate nel campo della digitalizzazione, capaci di garantire anche a tutta la grande politica del pubblico impiego un rinnovamento del lavoro burocratico, che oggi come oggi è veramente un cimitero degli elefanti? Siamo sicuri che da questo possa derivare un effettivo incremento nella qualità dello sviluppo del Paese o avremo semplicemente appesantito la nostra macchina burocratico-amministrativa, togliendo speranza e perdendo una grande opportunità?
Concludo dicendo che resta per me un elemento di grande dispiacere pensare che i più poveri dei poveri, quei poveri senza dimora e senza residenza, non potranno nemmeno aspirare alle misure in discussione. Abbiamo discusso se erano i sans papier o i barboni o comunque li si voglia chiamare; ne abbiamo una esperienza materiale uscendo dal Senato dalla parte di San Luigi dei Francesi, dove c'è la Casa della misericordia, presso cui è attiva una mensa. Questa gente non potrà aspirare alle misure contenute nel provvedimento in esame, perché manca dei requisiti di base che però sono formali, dal momento che l'unico requisito veramente sostanziale è la documentata, sperimentale povertà e miseria di queste persone. Non aver pensato a loro è un ulteriore vulnus del decreto-legge in esame (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.
PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, oggi noi del Movimento 5 Stelle siamo emozionati e felici perché stiamo per approvare definitivamente un complesso di norme che contribuiranno concretamente a far vivere meglio tanti milioni di italiani che la cattiva politica aveva dimenticato o ignorato e che noi, invece, abbiamo messo al centro della nostra azione.
Stiamo finalmente per approvare un provvedimento che è una delle colonne portanti della proposta politica del MoVimento 5 Stelle; un provvedimento che ha lo scopo di contrastare l'impoverimento progressivo di milioni di italiani che non trovano lavoro o che, pur lavorando, si trovano sotto la soglia di povertà essendo sfruttati e vessati; un provvedimento che ha lo scopo di migliorare le politiche attive per il lavoro, di aumentare le pensioni e di superare la sciagurata legge Fornero. Ci arriviamo oggi dopo esserci contrapposti per anni alle altre forze politiche su tali tematiche, perché il MoVimento 5 Stelle ha proposto il reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero sin dal suo ingresso in Parlamento nel 2013. Questa contrapposizione politica è stata totale, ed è stata ribadita ieri ed oggi dai colleghi delle opposizioni. C'è chi, come loro, descrive alcuni milioni di italiani come fannulloni, come truffatori, come gente che rimarrà sul divano e percepirà comodamente il reddito di cittadinanza. E c'è chi, come noi del MoVimento 5 Stelle, vuole aiutare questi nostri connazionali colpiti dalla crisi economica, dalle politiche di austerità e dalle disuguaglianze che dal 2011 ad oggi sono aumentate a dismisura.
Soprattutto, c'è chi, come noi del MoVimento 5 Stelle, vuole dare attuazione, dopo settant'anni, all'articolo 38 della nostra amata Costituzione, il quale statuisce che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria». Ripeto: mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria. La risposta a questo problema è nel reddito di cittadinanza e nelle politiche attive del lavoro, che noi oggi approviamo definitivamente.
In questi ultimi anni e mesi, e ancora oggi, si è palesata chiaramente la contrapposizione tra il MoVimento 5 Stelle, che vuole dare attuazione ai princìpi costituzionali, e alcune forze politiche e alcuni potentati economico-finanziari, che vogliono lasciare le cose come stanno, forse perché fa comodo tenere in condizioni di bisogno e di disperazione milioni di italiani a cui, magari, chiedere il voto e il sostegno a ogni tornata elettorale. (Applausi dal Gruppo M5S). Tra l'altro, questa contrapposizione tra visioni politiche e socioeconomiche diverse si palesa per la verità ad intermittenza, perché in campagna elettorale invece eravate tutti a favore del reddito di cittadinanza. Sono indimenticabili, a questo proposito, le dichiarazioni di Berlusconi, che voleva dare un reddito di cittadinanza non di 780 euro al mese - anche se oggi dite che è tanto - ma di 1.000 euro al mese. Salvo poi rimangiarsi la promessa elettorale, come al solito. (Applausi dal Gruppo M5S).
Per fortuna degli italiani, il MoVimento 5 Stelle è diverso, non dimentica gli impegni elettorali, anzi li mantiene, e in questo caso li tramuta in provvedimenti di legge in solo otto mesi di Governo. Il reddito di cittadinanza cambierà radicalmente la vita e il futuro di milioni di italiani che oggi soffrono, perché non sarà un sussidio assistenziale - come ancora oggi abbiamo sentito - ma sarà implementato da un sistema efficiente e articolato di politiche attive per il lavoro, basato sui centri per l'impiego che saranno finalmente messi in condizioni di ben operare anche grazie alle migliaia di nuove assunzioni di operatori, a cui si affiancheranno i navigator che prenderanno in carico i beneficiari del reddito di cittadinanza e li accompagneranno, passo dopo passo, fino al nuovo impiego.
Inoltre, si realizzerà il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che sarà collegato al sistema informativo unitario dei servizi sociali, il che permetterà di interconnettere tutte le banche dati esistenti, in modo che di ogni lavoratore si conoscano la formazione e le competenze, da mettere a disposizione delle aziende presenti sul territorio nazionale. L'investimento complessivo nelle politiche attive del lavoro sarà di circa 2 miliardi nel biennio 2019-2020.
Questi interventi aiuteranno a colmare il gap che in questo settore esiste tra il nostro e gli altri Paesi europei, che è figlio di politiche del lavoro sbagliate dei precedenti Governi. A titolo di paragone, si pensi che nei centri per l'impiego di Germania e Francia lavorano rispettivamente 100.000 e 54.000 addetti: sono numeri enormi rispetto ai nostri attuali (8.000). Non è un caso che i tassi di disoccupazione di questi due Paesi siano del 5 per cento in Germania e dell'8,9 per cento in Francia, mentre in Italia in questo momento sono superiori al 10 per cento. A volte capita, infatti, che l'offerta di lavoro esista, ma che non venga soddisfatta perché non sono stati mai approntati strumenti per incrociare domanda e offerta. Basti pensare che, attualmente, i centri per l'impiego non comunicano tra loro e che, addirittura, alcuni sono sprovvisti di un proprio sito Internet.
Ma tutto questo cambierà. La riforma strutturale che oggi approviamo definitivamente aiuterà a rimettere nel circuito della formazione e della ricerca attiva del lavoro anche una parte di quegli oltre 3 milioni di inattivi che, da anni, non cercano più fattivamente lavoro. E questo aspetto importantissimo della nostra riforma, ossia il previsto afflusso di questi scoraggiati e inattivi presso i centri per l'impiego, permetterà di rivedere al rialzo il tasso di partecipazione alla forza lavoro che, per il metodo di calcolo adottato in Europa, contribuirà alla crescita del PIL potenziale, il che migliorerà i conti pubblici.
Del resto, oltre a queste considerazioni, ce ne sono tante altre di natura strettamente economica, che dovrebbero far riflettere chi, continuamente, parla di mercato, di liberismo e di crescita. Infatti, continuare ad avere 5 milioni di poveri, che inevitabilmente rimangono ai margini della società, costituisce un vero e proprio danno economico per l'intero Paese, perché questi nostri connazionali sfortunati non hanno potuto contribuire, fino ad oggi, al progresso e al benessere collettivo e, ad esempio, si sono ammalati in misura maggiore rispetto agli altri e quindi hanno usufruito in misura maggiore del Servizio sanitario nazionale, costituendo dunque un ulteriore costo per lo Stato. In definitiva, i vantaggi che porterà al nostro Paese il reddito di cittadinanza non li vede solo chi si copre gli occhi, perché non li vuole vedere.
Per ciò che riguarda la famigerata legge Fornero, in campagna elettorale noi del MoVimento 5 Stelle avevamo preso l'impegno di superarla, istituendo la cosiddetta quota 100, favorendo il ricambio generazionale, liberando posti di lavoro per i giovani e, in tal modo, ringiovanendo e migliorando le competenze della forza lavoro. (Applausi dal Gruppo M5S). In buona sostanza, con il provvedimento in esame si compie il primo passo per risolvere quello spaventoso conflitto generazionale, che ha costretto migliaia di ultrasessantacinquenni a continuare a lavorare e che ha causato la disoccupazione o l'emigrazione di centinaia di migliaia di giovani. Grazie al provvedimento in esame, fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle, un milione di lavoratori nel prossimo triennio potrà anticipare la pensione fino a cinque anni rispetto ai requisiti della legge Fornero.
Concludendo, oggi non approviamo solo un provvedimento di legge atteso da anni da milioni di italiani che soffrono. Oggi arriva a compimento una parte importante di un percorso politico, un pezzo delle nostre vite di attivisti e di portavoce del MoVimento 5 Stelle, che valeva la pena di essere vissuto. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mangialavori. Ne ha facoltà.
MANGIALAVORI (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, inizio il mio intervento con una convinzione: il welfare è una delle conquiste più importanti e più nobili dell'azione politica dell'ultimo secolo. C'è però da stare attenti, perché le attuali politiche internazionali, spesso ispirate a un processo di radicale liberalismo e di globalizzazione senza umanesimo, stanno spazzando via molti pezzi del welfare. Per tutelare tutto ciò, ritengo servirebbero ben altro approccio, ben altre conoscenze e ben altra visione politica. Ahinoi, l'ondata demagogica delle 5 Stelle, per fortuna ormai cadenti, rende difficile persino il confronto.
Prima di passare a parlare del reddito di cittadinanza, penso però sia addirittura indispensabile fare una premessa. Provenendo da una delle Regioni giù disagiate del Paese, conosco perfettamente la sofferenza di tanti giovani in cerca di occupazione, di tante donne, laureate e non, di commercianti, che per loro sfortuna hanno dovuto chiudere la loro attività per colpa della crisi, di tanti professionisti ormai incapaci di continuare la propria attività, di tanti lavoratori di mezza età che hanno perso il loro posto di lavoro. Con queste categorie anche io mi confronto giornalmente e, ahimè, la frustrazione più grande è quella di non poter offrire loro una risposta immediata e una soluzione dei loro problemi. Per alleviare questo disagio occorre sì continuare ad individuare dei metodi per rafforzare il welfare ma, cari colleghi del Governo, serve soprattutto creare occupazione, lavoro, sviluppo e investimenti strategici. I provvedimenti occasionali come il reddito di cittadinanza limitati nel tempo e assolutamente disancorati da ogni prospettiva di crescita purtroppo non offrono alcun rimedio.
Nel merito della proposta del reddito di cittadinanza va detto innanzitutto che potrebbe essere destinato a una platea assolutamente inferiore rispetto a quanti ne avrebbero bisogno. In effetti, la discordanza tra i dati dell'INPS e quelli del Governo sono sotto gli occhi di tutti, ma voi, colleghi del Governo, non ne avete assolutamente preso atto. Siamo di fronte a un vero bailamme, con il rischio che ampie fasce della popolazione in stato di povertà non siano raggiunte da questa misura. Ciò produrrà, purtroppo, discriminazioni nelle discriminazioni, acuendo l'invidia sociale e una guerra tra poveri di cui l'Italia non ha assolutamente bisogno. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
C'è poi la domanda delle domande: quante sono le probabilità che a un disoccupato beneficiario del reddito di cittadinanza - penso sempre alla mia Regione Calabria - vengano offerte in diciotto mesi non una o due, ma ben tre proposte di lavoro congrue? Io mi chiedo una cosa: un disoccupato calabrese, che conosce perfettamente il proprio territorio e le proprie aziende, quale beneficio dovrebbe trarre da un navigator, anche lui precario e che viene chissà da dove, al quale non viene offerta alcuna garanzia di poterlo aiutare? (Commenti del Gruppo M5S). Sì, io ritengo nessuna.
Signori del Governo, in altri termini vi siete concentrati nell'allestire nuove attività e nuovi negozi (che sarebbero questi centri per l'impiego), vi siete impegnati ad assumere a tempo determinato dei commessi e dei lavoratori (che sono i navigator), ma non vi siete in alcuna maniera posti il problema di reperire la merce da offrire e, cioè, il lavoro. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Per quanto riguarda quota 100, il rischio è che cento rischi di diventare l'età di pensionamento della nuova generazione perché, purtroppo, queste scelte scellerate hanno un prezzo economico altissimo che pagheranno, in modo particolare, le future generazioni. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Ludovico Geymonat», di Tradate, in provincia di Varese, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018-B (ore 11,23)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.
MARTELLI (Misto). Signor Presidente, vorrei iniziare il mio intervento parlando della prima parte del "decretone" e, cioè, del reddito di base.
Come premessa vorrei dire che farò finta che siano rispettate le condizioni ideali, come succede in fisica e, cioè, che i percettori siano realmente poveri, non ci siano truffe, finti licenziamenti e altre gabole di questo tipo. (Commenti del senatore Marco Pellegrini). Detto questo, un'erogazione di questo tipo dovrebbe essere in teoria un reddito di base e, come tale, totalmente svincolato da richieste di natura lavorativa. Questo è lo spirito e su un intervento di questo tipo sarei assolutamente d'accordo. Lo scopo di un reddito di base è essere una misura redistributiva, ma questa non lo è perché non viene finanziata con una tassazione sui profitti, sul patrimonio o sui grandi redditi. A prescindere dal fatto che possa essere d'accordo o meno con questa filosofia di tassazione e di redistribuzione, questo principio non viene rispettato. Lo paga, quindi, la platea indistinta dei contribuenti perché il maggior debito e gli oneri sul debito sono pagati dalla collettività indistinta.
In secondo luogo, non è una misura che genera ricchezza purtroppo. Anche in questo caso la matematica, per fortuna, viene sempre ad aiutarci.
La prima stima che è uscita dice che questa misura - che non si chiama neanche «reddito di cittadinanza», perché non andrà solo ai cittadini italiani, come era stato promesso per molto tempo - produrrà un incremento del PIL di circa lo 0,2 per cento, a fronte di un'erosione potenziale del PIL dello 0,4-0,5, perché il rapporto tra le risorse investite e il PIL è tra lo 0,4 e lo 0,5. Ciò significa che c'è un impoverimento netto nazionale che vale circa lo 0,2-0,3 per cento del PIL, e questo è un numero. Quindi, il famoso moltiplicatore keynesiano, che è stato invocato per dire che questa manovra avrebbe generato più di quanto costava, è tristemente a 0,5:1 è la soglia di pareggio; più di uno è la soglia in cui la collettività ne guadagna; a meno di uno perde.
Purtroppo - e dico purtroppo, perché personalmente sono favorevole a un reddito incondizionato - questa misura comporta un impoverimento netto nazionale, perché gli acquisti, supponendo naturalmente che ogni percettore faccia un acquisto di tipo etico, verranno dirottati (essendo percettori a basso reddito) su beni di prima necessità: beni di consumo, non beni durevoli. I beni di consumo, come sappiamo, sono per la maggior parte di importazione. Quindi, ogni volta che compreremo qualcosa che è un bene di importazione ci sarà un deflusso netto di capitali verso l'estero. Se anche lo spirito era «compra italiano», purtroppo una persona che ha poco reddito disponibile va a comprarsi qualcosa che costa poco; quindi, deflusso netto di capitali. A tal proposito apro un inciso sul controllo di eticità degli acquisti. Supponendo che idealmente si fosse fatta una cosa di questo tipo, a me purtroppo fa molto pensare alla famosa tessera annonaria: il diritto ad acquisire un paniere di beni e servizi che sono stabiliti a livello etico nazionale. Colleghi, questa non è una bella cosa; non lo è per niente.
Non mi soffermo sui controlli, perché ovviamente la mole dei controlli insufficienti che vengono messi in campo fa capire come la trasposizione al reale di un provvedimento ideale raramente può funzionare. Ho già fatto l'esempio: posso prendere questa tessera, metterla in una busta, spedirla a un parente che sta in Costa Rica; questa persona fa degli acquisti, la rimette nella busta, mi mette il contante, me la rispedisce ed è tutto regolare, perché non c'è neanche un controllo sulla localizzazione del pagamento. Si tratta di un altro aspetto importante di cui tenere conto.
Faccio un brevissimo inciso - e concludo - su quota 100. Sono assolutamente d'accordo a qualunque provvedimento che consenta l'uscita anticipata dal mondo del lavoro; vorrei, però, che all'interno di questa Aula e nel futuro ci si ponesse il seguente problema: come vogliamo trasformare il sistema pensionistico italiano. Molto praticamente su cosa è basato il sistema pensionistico? Su una proiezione della durata residua mediana della vita. L'INPS fa questo tipo di calcolo e dice che se la vita mediana dura tot e si va in pensione a una determinata data, allora c'è uno sbilancio positivo per l'ente previdenziale, con la conseguenza che l'ente previdenziale si autosostiene. La quota 100, naturalmente, è una misura temporanea ma nel futuro, con l'aumento della vita media e mediana, la sostenibilità di un sistema pensionistico o si trasforma in uno schema Ponzi o viene completamente rivisto, per esempio, con la tematica della riduzione dell'orario di lavoro, una cosa di cui si parla da tanti anni che non viene mai implementata.
Il compito del Parlamento adesso e per il futuro è questo, perché senza questo non esisterà mai il concetto di sostenibilità e dovremo porci il problema di gente che dovrà lavorare fino a settant'anni perché la media e la mediana di vita si saranno spostate in avanti di cinque, sei, sette od otto anni.
In conclusione, si crea un conflitto di interesse con lo Stato che da una parte tutela la salute, quindi il prolungamento dell'esistenza in salute, e dall'altra è in conflitto di interessi con se stesso, perché risulta negativo per se stesso il fatto che la vita si prolunghi e che l'onerosità del mantenimento in pensione delle persone sia incompatibile con il precedente caso. Questo è un tema che ci dovremmo porre tutti quanti. (Applausi del senatore Errani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Balboni. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, cari colleghi, rappresentanti del Governo, che il provvedimento oggi in esame, con particolare riferimento al reddito di cittadinanza, sia il più clamoroso caso di pubblicità ingannevole di questa legislatura - e forse anche di quelle precedenti - credo sia ormai chiaro a tutti. È chiaro anche agli italiani, visti i risultati elettorali che il MoVimento 5 Stelle sta conseguendo laddove, grazie alla pubblicità ingannevole del reddito di cittadinanza, soltanto un anno fa aveva conseguito percentuali bulgare. È pubblicità ingannevole, cari colleghi, perché basta una semplice calcolatrice per rendersi conto che 780 euro al mese con le somme stanziate dalla legge possono soddisfare soltanto 750.000 persone, mentre, ipotizzando una platea di 5 milioni di persone, come ha fatto il ministro Di Maio, il risultato sarebbe molto semplice: 133 euro a persona. Pubblicità ingannevole volta, come hanno già detto molti colleghi che mi hanno anticipato, a conseguire qualche voto in più alle prossime elezioni europee.
Tuttavia, se anche così non fosse, entrando nel merito, è evidente che si tratta di una misura che rappresenta un potente incentivo al lavoro nero. Secondo l'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre i lavoratori in nero oggi sono circa 2 milioni. È difficile immaginare che il reddito di cittadinanza non vada in gran parte anche a costoro. Ricordo che 4,2 milioni di contribuenti italiani percepiscono all'anno meno di 10.000 euro; si tratta soprattutto di giovani e donne residenti al Sud. Ed è in particolare al Sud che il 43 per cento dei dipendenti guadagna meno di 9.360 euro; gli 858 euro al mese che rappresenterebbero l'offerta congrua secondo il provvedimento al nostro esame. Un soldato guadagna 850 euro al mese, un poliziotto guadagna dai 1.100 ai 1.200 euro al mese. In una situazione come questa non ci vuole uno scienziato per capire che oltre ad essere un incentivo al lavoro nero, il provvedimento sarà anche una misura altrettanto potente per disincentivare le persone a cercarsi un lavoro vero. (Applausi dal Gruppo FdI). Questo è ciò che state facendo.
In tutto il mondo, dove il reddito di cittadinanza è stato applicato, gli esperti hanno stabilito che esso non deve mai superare il 50 per cento del reddito minimo in vigore nel Paese. Esattamente il contrario di quello che state facendo voi. E che si tratta di una norma criminogena la riconoscete voi stessi. Come sancisce la Guardia di finanza, il 40 per cento delle dichiarazioni ISEE non sono veritiere. Ecco perché alla Camera hanno stabilito di assumere 100 funzionari della Guardia di finanza e 65 carabinieri per andare a controllare le dichiarazioni e le pratiche dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Avete messo nuovi agenti di polizia giudiziaria non a perseguire reati, non a contrastare la criminalità, ma a controllare le dichiarazioni ISEE e le pratiche dei beneficiari del reddito di cittadinanza perché vi rendete conto benissimo che state approvando una legge che determinerà migliaia di migliaia di persone a commettere dei reati. (Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Papatheu). State facendo una legge per indurre la povera gente a commettere dei reati! Questo è ciò che state facendo, cari colleghi della maggioranza.
Noi di Fratelli d'Italia avevamo detto che la strada era un'altra, quella di incentivare le imprese ad assumere e a creare lavoro vero, non assistenzialismo per lasciare la gente sul divano tutto il giorno. Avevamo proposto - e ce li avete respinti - 20.000 euro di decontribuzione per ogni nuovo assunto dalle imprese: così si sarebbe creato lavoro vero. Avevamo anche chiesto il raddoppio delle misere pensioni d'invalidità per coloro che hanno davvero bisogno, ma anche questo ce lo avete respinto. Avevamo chiesto il reddito di maternità per far sì che l'Italia non fosse l'ultimo Paese al mondo per nuovi nati (applausi dal Gruppo FdI), ma anche questo ce lo avete respinto.
Ciò che fa più rabbia in questa legge, però, è che sappiamo benissimo non solo che il reddito andrà a tantissimi furbetti, magari a discapito delle persone perbene, che ne avrebbero davvero bisogno, ma che vi è una cosa ancor più vergognosa: voi date il reddito di cittadinanza anche ai delinquenti, a chi rapina, agli assassini, a chi sfrutta la prostituzione, ai pedofili e a un'infinità di criminali. (Commenti dal Gruppo M5S). Sì, signori: avendo respinto il nostro emendamento, che chiedeva di escludere dal beneficio tutti coloro che hanno conseguito condanne superiori ai due anni, è esattamente così.
Anche la norma inserita dalla Camera, per cui sarebbero esclusi coloro che sono stati o sono sottoposti a una misura cautelare personale, è ridicola. Non ci vuole un giurista per sapere che le misure cautelari oggi possono essere applicate soltanto in determinati e specifici casi (gravi indizi di colpevolezza, pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato), per cui può benissimo darsi che, se mancano questi requisiti, resti a piede libero anche chi è incriminato di gravissimi reati. Questa vostra misura approvata alla Camera, quindi, è soltanto un palliativo e, ancora una volta, un modo per buttare il fumo negli occhi alla gente e confondere le persone perbene, facendo loro credere che avrà certi effetti mentre ne avrà molti altri.
Come hanno già detto diversi colleghi prima di me, questi soldi andranno a chi non ne ha diritto e agli extracomunitari appena arrivati in Italia: sapete benissimo che il requisito di risiedere in Italia da almeno dieci anni è incostituzionale, infatti gli avvocati degli extracomunitari sono già pronti a presentare ricorsi alla Corte costituzionale, che certamente dichiarerà incostituzionale tale requisito. Nello stesso tempo, negate il reddito di cittadinanza agli italiani che lavorano all'estero e vogliono tornare in Italia. (Applausi dal Gruppo FdI).
Questa è la norma che state approvando ed è per questo che noi di Fratelli d'Italia non soltanto voteremo contro questo disegno di legge, ma da domani cominceremo a raccogliere le firme per il referendum abrogativo di questo normativa. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laus. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, tra le nostre imprese cresce l'incertezza e aumentano quelle che prevedono un calo della produttività: è l'Istat che vi parla, dopo aver fotografato a colori il comparto produttivo del nostro Paese. E voi, forze politiche della maggioranza, che sostengono il Governo, cosa fate? Festeggiate le elezioni regionali, che avete vinto; festeggiate la vostra organizzazione del consenso; aspettate con particolare attenzione le elezioni europee, convinti di poter festeggiare anche in quell'occasione.
Questo consenso viene però organizzato su che cosa? Su quali basi? Sulla paura - sì, sulla paura - e costruito sulle promesse e su un debito che pagheremo noi italiani, le future generazioni e le imprese. Come e cosa rispondete alle imprese? Come e cosa rispondete ai giovani e ai disoccupati? Come e cosa rispondete al Sud del Paese, che piange lacrime di dolore? Con il reddito di cittadinanza, cioè con un sussidio: la peggior terapia che una forza politica possa elaborare. E sia chiaro che questa terapia somministrata agli italiani non è stata elaborata dal MoVimento 5 Stelle. Sarebbe troppo comodo, amici e colleghi della Lega. Questa è una terapia elaborata, costruita, pensata e studiata scientificamente dal Governo. Se le cose andranno bene, il merito sarà del Governo; se le cose andranno male, il demerito sarà principalmente della Lega, che ha permesso questa sorta di iattura.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,41)
(Segue LAUS). Avete avuto la possibilità di ascoltare le audizioni durante l'esame in prima lettura al Senato e alla Camera, sono stati proposti tanti suggerimenti. C'era la possibilità di correggere un testo, secondo me inemendabile, ma ci siamo comunque sforzati e abbiamo esercitato un'attività emendativa costruttiva. Eppure, quelle poche modifiche apportate alla Camera dei deputati hanno solo ed esclusivamente reso più tortuoso il percorso, apportando solo qualche piccolo ritocco.
La prima macroscopica stortura la leggiamo all'articolo 1 del decreto-legge, come ho già detto diverse volte in Commissione in sede referente. Come si può pensare di scrivere in apertura di un provvedimento di questa portata, che ha delle finalità sociali per intercettare la povertà e risolvere questo affannoso problema: «Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili»? Si tratta di una contraddizione in termini: non è possibile garantire dei livelli essenziali di prestazione e poi vincolarli alla compatibilità delle risorse. Così non è un diritto soggettivo. Agli italiani lo spieghiamo noi o voi? (Applausi dal Gruppo PD). Voi no, non potete spiegarlo agli italiani, perché avete di fronte le elezioni europee fondate su una comunicazione distorta e di professionisti illusionisti.
Come è stato già detto - l'abbiamo detto in tutti i modi e occasioni - si tratta di un provvedimento che sostanzialmente mortifica le famiglie numerose e quelle al cui interno vi sono purtroppo - ahimè - disabili, per le quali è sempre più crescente la difficoltà di "sbarcare il lunario". E mortificate anche quelle famiglie all'interno delle quali ci sono bambini.
Vi abbiamo detto in tutte le salse di correggere la scala di equivalenza. E invece no, voi ve ne siete inventata una. (Applausi dal Gruppo PD). E mi chiedo chi è questo scienziato che ha elaborato una soluzione di questa portata. Non chiedetelo a me: chiedetelo alle associazioni, al terzo settore, se ho visto bene o ho visto male.
Con l'articolo 8, poi, sugli incentivi per l'impresa e per il lavoratore, evitate in modo scientifico di incentivare le imprese che danno lavoro a tempo determinato o part-time, preferendo, in alternativa, che le persone continuino a percepire il reddito di cittadinanza.
PRESIDENTE. Deve concludere.
LAUS (PD). Presidente, mi avvio alla conclusione. Avevo molte altre cose da dire, ma ne dirò soltanto una. Quota 100 è una vera e propria lotteria, che sarà pagata dalle future generazioni e - su questo potete stare tranquilli, colleghi - altro che la l'abolizione della legge Fornero: nei prossimi mesi arriveranno una Fornero-bis e un Monti-bis. (Applausi dal Gruppo PD). Cambieranno solo i cognomi, ma i sacrifici saranno raddoppiati e voi dovrete andare a dare spiegazioni in ogni angolo del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, io nel dicembre 2011...
AIROLA (M5S). Sei stato condannato per licenziamento ricattatorio e intimidatorio dalla quarta sezione penale di Torino!
PRESIDENTE. Senatore Airola, faccia il bravo! Consenta la discussione del decreto, per cortesia, la richiamo per la prima volta.
LAUS (PD). Non andrò all'inferno.
PRESIDENTE. Prego, senatrice Rivolta.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Grazie, Presidente, ricomincio il mio intervento, visto che ora posso farlo grazie ai suoi richiami.
Io nel 2011 non ho votato la legge Fornero. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az) perché sono stata da subito convinta che non fosse la strada giusta. Non mi sono limitata a quello, ma come tutti gli altri colleghi sotto i gazebo per moltissime giornate ho passato il tempo a raccogliere le firme e ad ascoltare le storie delle persone che sottoscrivevano la nostra proposta. Erano storie di persone normalissime, che avevano fatto dei programmi di vita e che vedevano gli stessi completamente distrutti. Quei programmi di vita molto spesso prevedevano un cambio, l'idea di ritirarsi e potere così aiutare i propri figli e nipotini, o di aiutare i grandi anziani, permettendo ai propri familiari di inserirsi nel mondo del lavoro, di continuare a lavorare, di rientrare dopo una maternità il prima possibile, insomma di fare una vita normale (ma potrei raccontarvi tantissime altre cose). Questo è stato impedito. Noi, quindi, da subito abbiamo detto che questa misura era sbagliata e abbiamo fatto di tutto per cancellarla. Con questo decreto, noi cominciamo a cancellarne una grande parte e questo è un successo. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Quando sento certe affermazioni, come da parte del collega che ci accusava di aver usato il decreto-legge, permettetemi di chiedere se ci ricordiamo cosa è successo nelle passate legislature, nelle quali si legiferava soltanto con la decretazione d'urgenza (ovviamente sia a destra che a sinistra, ma questa era la modalità). Mi sembra che questa sia la prima legislatura durante la quale si usa molto meno la decretazione d'urgenza e questo penso sia un progresso a favore della dignità del Parlamento, tanto per cominciare. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Vorrei dare un'altra risposta al collega Manca, il quale lamentava moltissimi aspetti: ricordo sommessamente che partiamo dai vostri risultati, che non sono stati così brillanti. Magari pensavate di far meglio, però questi sono i risultati. L'ho già detto un'altra volta qui in Aula: se facciamo un sondaggio tra gli insegnanti, più che parlare bene della legge sulla buona scuola ci chiedono quota 100. Tutti quest'anno hanno continuato a chiederci quando avremmo portato avanti quota 100. È una risposta che riteniamo giusta, perché se è vero che un'altra delle emergenze è permettere la creazione di nuove famiglie e finalmente un aumento della natalità, dobbiamo passare da questo ricambio. Mi fa sorridere sinceramente che molti colleghi parlino di una situazione dove o è bianco o è nero, cioè sono tutti geni quelli che vanno in pensione, mentre sono tutti stupidini quelli che entrano. In Italia vi sono persone che vanno in pensione e che magari hanno rubato il lavoro, perché erano un po' lazzaroni, come diciamo noi in Lombardia, così come ci sono persone alla soglia della pensione che sono molto in gamba e superperformanti. Abbiamo anche giovani motivatissimi che sono riusciti a fare corsi brillanti di studio e sono arrivati alla laurea o direttamente alla professione frequentando istituti tecnici. Potranno essere ottimi operai e ottimi lavoratori. Questo ricambio è necessario, altrimenti il nostro Paese non va assolutamente avanti.
Il decreto-legge, tra le altre cose, è stato migliorato alla Camera, dove sono state inserite modifiche - non eravamo riusciti a farlo qui e l'hanno fatto i colleghi deputati - sull'aspetto che riguarda i disabili. Ricordo che sono stati inseriti fondi che in passato erano stati azzerati, come quelli per il trasporto dei disabili: 100 milioni di euro. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Stiamo parlando di numeri.
Ci prendiamo allora la responsabilità di portare avanti questo provvedimento con reddito di cittadinanza e quota 100. Riteniamo che sia certamente una proposta fatta con una dotazione importante di fondi, ma le vostre politiche del passato - ripeto - non hanno funzionato; serve una manovra espansiva, se necessario anche in deficit. L'importante è che si possa rimuovere quell'economia e che - come abbiamo detto in mille altre occasioni - il PIL possa aumentare.
Ci crediamo ed è una sfida che lanciamo, ma ne siamo convinti perché percepiamo tutti i giorni (e non solo che coloro che otterranno il reddito o potranno accedere a quota 100 ma anche da altri soggetti, come imprenditori e artigiani) che qualcosa sta cambiando in meglio. Questo Paese deve e può ripartire. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, dopo le considerazioni di merito che il mio Gruppo ha ampiamente argomentato, consentitemi di aggiungerne alcune di carattere generale. Il disegno di legge al nostro esame avrà un impatto sia sulla vita degli italiani che sui conti pubblici. Lo avrà sulla vita degli italiani più poveri che noi per primi abbiamo sempre avuto a cuore (la carta acquisti l'ha inventata il Governo Berlusconi ed è bene ricordarlo sempre), ma l'avrà anche sulla vita di tutti gli altri italiani, perché le scelte di carattere economico o di politica economica non possono mai essere considerate neutrali.
Non basta quindi dire che con il reddito di cittadinanza aiutiamo i poveri, come hanno affermato i due Vice Premier; la misura contenuta in questo disegno di legge ormai non può più essere venduta con gli argomenti della propaganda elettorale. Adesso ha numeri precisi (i destinatari sono circa un 1,3 milioni) e valutazioni precise riguardo alla spesa: 6,2 miliardi di euro quest'anno e 7 miliardi di euro a regime. Si aiuteranno sicuramente un certo numero di famiglie, ma se ne lasceranno fuori molte altre, posto che le persone considerate povere in assoluto in Italia sono 5 milioni. Non si aiuteranno gli ultimi perché almeno un milione e mezzo dei veri poveri rimarranno esclusi da qualsiasi beneficio, come è stato ricordato in quest'Aula in un intervento precedente al mio dalla senatrice Binetti, oltre che naturalmente - fuori da quest'Aula - da associazioni come la Caritas. A prendere il reddito ci saranno senz'altro i più scaltri, i più avveduti a districarsi in una misura che, come tutte quelle a forte vocazione assistenzialista, si presta ad essere aggirata.
Si tratta di un intervento assistenziale dunque, che avrà effetti sociali simili a quelli creati sinora dalle false pensioni di invalidità, dal reddito garantito ai lavoratori socialmente utili e dall'accoglienza umanitaria accordata agli stranieri. Ma soprattutto va ricordato - e lo ripeto - che a pagarlo saranno tutti gli italiani.
Va detto tutto anche sullo slogan gridato in campagna elettorale da uno dei Vice Premier: «Prima gli italiani». Sappiamo, invece, che la relazione tecnica di stima parla di circa 241.000 stranieri, che potrebbero però essere 480.000 se venissero accolte le pronunce più volte ribadite da parte della Consulta per cui cinque anni sarebbe il limite del soggiorno di lunga durata, il che raddoppierebbe il numero degli stranieri. Dunque in questa legge vengono prima gli stranieri che si prenderanno più di un terzo degli assegni e lo stesso termine «cittadinanza», quindi, non sembra essere appropriato per questa forma di sostegno al reddito.
Soprattutto non può essere considerata una misura per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro per mancanza di offerta di lavoro attraverso i centri per l'impiego e per la tortuosità burocratica del percorso richiesto. I centri per l'impiego - lo ribadisco oggi - sono assolutamente impreparati a gestire tutte queste pratiche e non hanno avuto il tempo necessario per riorganizzarsi. Il legislatore deve prima riorganizzare la macchina burocratica e solo dopo prevede leggi di questo tipo, non il contrario.
Ma torniamo agli aspetti di finanza pubblica: nella legge di bilancio si sono creati due fondi ricorrendo a nuovo indebitamento per oltre 11 miliardi di euro per accogliere le misure previste con questo provvedimento.
Mi avvio a concludere, Presidente, non senza ricordare che oggi, in quest'Aula, non avremmo dovuto parlare noi della Commissione lavoro ma avrebbero dovuto parlare i membri della Commissione bilancio e finanze. Infatti le stime che oggi riporta «Il Sole 24 Ore», che non sono sicuramente di questo giornale ma delle più autorevoli società di rating, dicono che l'Italia passerà da una crescita del prodotto interno lordo dell'uno per cento allo 0,2 per cento e che il rapporto deficit-PIL non è più il 2,04 ma siamo già al 2,3 o 2,4 per cento. Tutto ciò inevitabilmente sta a significare che voi, con questa legge, state provvedendo a dare un aiuto alla povertà, state provvedendo a creare posti di lavoro in maniera che ritengo inopinata e a dare corso al sistema pensionistico con quota 100 (provvedimento che, come ho già detto ieri, ci piace poco per la sua portata e per la sua limitatezza nel tempo), ma non avete provveduto a dare copertura ai nuovi oneri che la legge prevede.
Presidente, si dica chiaramente, perché non lo hanno fatto Salvini e Di Maio, che approvando questa legge noi dovremo per forza aumentare le tasse e aumentare le tasse in questo momento significa, Presidente, dare un colpo mortale ad alcune aziende che sono già in crisi; significa creare nuova disoccupazione e non lotta alla povertà o nuova occupazione. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.
L'ABBATE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, molti economisti del passato come James Meade, Oskar Lange, anche conservatori come von Hayek, Milton Friedman e Karl Polanyi hanno sostenuto la necessità economica e sociale di uno strumento di sostegno al reddito nelle diverse varietà di sussidio sociale, di reddito garantito, di dividendo sociale, di reddito minimo.
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 11,59)
(Segue L'ABBATE). L'esigenza di uno strumento come il reddito di cittadinanza trova le sue basi nella Costituzione italiana agli articoli 3 e 38, nei quali si ritiene necessario l'intervento dello Stato nel rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Si stabilisce il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale dei poveri, degli indigenti e dei disoccupati.
L'articolo 14 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce chiaramente il diritto al reddito minimo per garantire una vita dignitosa e ritiene utile combinare tale reddito minimo con incentivi all'integrazione nel mercato del lavoro.
In periodi di crisi, come quella che ha colpito gran parte dell'Europa dal 2009 in poi, strumenti come il reddito minimo sono necessari per stabilizzare o almeno compensare il ciclo negativo, sostenere i consumi, la domanda aggregata e quindi l'economia, evitando anche e soprattutto l'esplosione della povertà. Questo però è ciò che è accaduto in quanto, in base ai dati Eurostat del 2016, l'Italia risulta essere il nono Paese per livelli di povertà e questo prima dei trasferimenti sociali (il che indica che c'è in partenza un grave squilibrio del nostro sistema economico in termini sociali) la sua posizione peggiora infatti dopo i trasferimenti, raggiungendo il settimo posto, ad indicare una bassa efficienza del nostro sistema sociale, appunto a causa dell'assenza di uno strumento di ultima istanza sociale quale il reddito di cittadinanza.
Nel 2017 l'Istat ha stimato in Italia una povertà assoluta di 1,778 milioni di famiglie: parliamo di 5,058 milioni di individui, un numero enorme. Questo indice di povertà ha continuato a crescere in maniera costante dal 2014, perché due lunghe recessioni hanno danneggiato il tessuto sociale del Paese.
Il reddito di cittadinanza doveva essere istituito già da tempo, ma così non è stato. (Applausi dal Gruppo M5S).
Il vecchio sistema probabilmente ha fallito: è questo che stiamo cercando di capire. In questo Paese non è mai stata data la giusta importanza al lavoro, ai lavoratori e alle famiglie, tutti temi di cui ci si è occupati solo marginalmente o durante le campagne elettorali.
Il primo dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, collegato all'attuazione di tutti gli altri, è sconfiggere la povertà. Ciò significa che agire con strumenti di contrasto alla povertà, come il reddito di cittadinanza, è indispensabile per realizzare gli altri 16 obiettivi di sostenibilità, tra cui figurano una stabilità economica e la riduzione delle disuguaglianze.
La bontà della nostra misura è confermata anche dall'indicatore BES, ossia dall'indicatore del benessere equo e sostenibile. Perdonatemi, io non parlerò del PIL perché il PIL non ci ha mai fatto sapere nulla della povertà che continua ad aumentare in Italia. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Rufa). Non dice nulla del benessere dei cittadini, mentre qui stiamo parlando di persone.
Che cosa dice il BES? Ci dice che il reddito di cittadinanza e quota 100, che è l'altro pilastro della nostra riforma, sono strumenti ad elevato potenziale di aumento del reddito pro capite, in grado di ridurre le disuguaglianze arginando la povertà assoluta.
Sono state dette cose assurde: si è parlato di una manovra per i furbi, per gli scansafatiche. Io non riesco tranquillamente a vedere sul divano chi un momento prima sta cercando tra i rifiuti per trovare qualcosa da portare in tavola e queste cose le abbiamo viste tutti. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Rufa). Provate a dirlo poi a una famiglia che stenta ad arrivare a fine mese perché magari tutti e due i genitori sono disoccupati. Bisogna avere il coraggio, perché è molto facile parlare di furbetti dietro una telecamera o dietro uno schermo. Provate a dirlo in faccia a queste persone guardandole negli occhi.
C'è un'altra cosa che abbiamo sentito: le vacanze dei poveri. Avete mai pensato alla preoccupante differenza tra lo stato di salute di chi ha un lavoro e quello di chi invece è disoccupato? Una ricerca dell'Istat del 2017 riporta che il 9 per cento dei disoccupati con un'età fra i trentacinque e i sessantaquattro anni soffre di disturbi di depressione o ansia cronica grave, un valore che sale al 10,8 per cento fra gli inattivi, mentre per i loro coetanei occupati si ferma al 3,5 per cento. Questo è un dato preoccupante, quindi uscite dal vostro guscio e guardate la realtà, confrontatevi con la gente, ascoltatela (Applausi dal Gruppo M5S). Noi siamo continuamente nelle piazze, tutti i sabati e tutte le domeniche, perché siamo cittadini tra i cittadini, perché li ascoltiamo, ascoltiamo il territorio.
Parliamo quindi di benessere non di ben-avere o di profitto, perché noi facciamo riferimento a persone, individui che necessitano di cura; parliamo di cittadini che hanno dei diritti, come il diritto ad un lavoro e ad avere politiche attive efficaci ed efficienti. Papa Francesco ha detto che non devono esserci poveri e non c'è peggior povertà di quella che non ci permette di guadagnarci il pane, che ci priva della dignità del lavoro.
Con questa straordinaria manovra (perché è straordinaria) noi non regaliamo alcuna illusione; noi offriamo un'opportunità ai dimenticati, a chi non è raccomandato, a coloro che vogliono vivere - e hanno il diritto di farlo - dignitosamente, perché nessuno deve restare indietro. (Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Catalfo.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, cercherò di riassumere e di rispondere agli interventi dei senatori che mi hanno preceduto.
Sono state dette diverse cose, come ad esempio che il decreto-legge in discussione è un'ondata demagogica, che il nostro provvedimento è confuso, che gli altri Paesi non lo hanno messo in atto come stiamo facendo noi, che non prevede controlli efficienti né un percorso reale di inclusione; cercherò pertanto di rispondere nel merito a tutte queste osservazioni.
Sicuramente non è un provvedimento legato al contesto elettorale e la dimostrazione è che il MoVimento 5 Stelle sin dall'inizio, quindi dal primo ingresso in Parlamento circa sei anni fa, ha proposto e aveva anche nel programma per le elezioni politiche il reddito di cittadinanza. Non solo lo ha proposto, ma lo ha portato avanti per cinque anni malgrado fosse all'opposizione. È chiaro che il primo punto del programma alle elezioni politiche del 2013 e del 2018 diventa uno dei primi punti da portare avanti con urgenza per questa maggioranza e per questo Governo.
Parlo di urgenza perché il dato di fatto inconfutabile è che in Italia ci sono 5 milioni di persone in povertà, 1,7 milioni di famiglie e bambini in povertà; una povertà che è aumentata nel corso degli anni e che quindi le politiche messe in atto dai precedenti Governi non sono riuscite a contrastare: una povertà che certamente influisce non solo sulla vita dei cittadini italiani, ma anche sulla vita delle imprese, sul benessere del Paese, sul PIL. Quello in esame è quindi un provvedimento necessario e urgente.
Mi è stato contestato il fatto di averlo definito un provvedimento storico. È un provvedimento storico, in primo luogo perché si prefigge l'attuazione degli articoli della Costituzione italiana; in secondo luogo, perché contrasta la povertà che purtroppo affligge il nostro Paese; in terzo luogo, perché fa il primo importante investimento, dopo decenni, nelle politiche attive del lavoro e nei centri per l'impiego. (Applausi dal Gruppo M5S). Ricordo che tali centri in Italia hanno 8.000 addetti. Con questo provvedimento rafforziamo i centri per l'impiego aumentando il personale con ben 7.600 addetti; aumentiamo le risorse strutturali; implementiamo le piattaforme informatiche, quindi consentiamo l'interoperabilità delle banche dati, e questo è un altro importantissimo investimento che non si era fatto in Italia negli ultimi anni.
Inoltre, non solo aumentiamo le risorse dei servizi per l'impiego, investiamo in politiche attive del lavoro e nell'interoperabilità delle banche dati, ma mettiamo in rete tutti quegli attori che, a vario titolo, si occupano in Italia di erogazione di servizi per l'impiego, quindi anche le agenzie per il lavoro private, che hanno un ruolo all'interno dell'erogazione dei servizi per i beneficiari di reddito. Ampliamo, tra l'altro, i servizi a tutti coloro i quali - i cosiddetti working poor - si trovano in una situazione di occupazione, ma in un contesto reddituale troppo basso. Quindi diamo loro la possibilità di poter accedere a tutti quei servizi che aiutano l'inserimento lavorativo.
È stato detto in quest'Aula che questa riforma è difforme da quanto realizzato negli altri Paesi europei. Bene, la Commissione lavoro del Senato ha effettuato un'indagine conoscitiva importante sul contesto nazionale ed europeo dei servizi per l'impiego e si è recata, a tale scopo, in visita in Germania e in Francia per vedere come gli altri Paesi hanno strutturato l'inserimento lavorativo e i centri per l'impiego. In Germania, ad esempio, dove la situazione era simile a quella italiana, hanno collegato i servizi sociali dei Comuni e i centri per l'impiego in un unico ufficio chiamato job center, che prende in carico il cittadino e, nell'ambito di un progetto, lo aiuta all'inserimento lavorativo.
Noi, di fatto, attuiamo questo collegamento mettendo in raccordo Comuni e centri per l'impiego, perché è vero che, da una parte, il beneficiario (quindi il nucleo), a seconda del disagio che ha bisogno probabilmente di un primo aiuto fornito dai servizi sociali dei Comuni, ma è anche vero, dall'altra parte, che la persona si deve rendere proattiva e capace di poter poi avere una vita indipendente e quindi di essere inserita nel contesto lavorativo. Per tale motivo, noi colleghiamo i servizi sociali dei Comuni ai centri per l'impiego e creiamo anche una rete, che è stata ancor più dettagliata nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, tale da consentire una presa in carico, anche incrociata, del soggetto.
Detto questo - e rispondo anche ad alcune osservazioni del Gruppo del Partito Democratico - non si può lasciare l'unica presa in carico ai Comuni in quanto i fatti, recenti ma anche quelli meno recenti, dimostrano che la presa in carico attuata dai soli Comuni fa sì che non sia efficace ai fini dell'inserimento nel contesto sociale lavorativo e della futura vita indipendente del beneficiario (indipendente nel senso che può avere un lavoro e un salario futuro).
Questo non solo viene dimostrato dai dati relativi alle misure approvate non troppo tempo addietro, come il REI e la carta acquisti SIA (sostegno per l'inclusione attiva) e dai diversi rapporti che lo dimostrano, ma ricordo anche all'Assemblea, come feci circa tre anni fa in occasione della discussione sul REI, che quando il Governo Prodi approvò il reddito minimo di inserimento, in via sperimentale, in taluni Comuni d'Italia, la misura fu poi valutata dalla cosiddetta Commissione Onofri, che fece un rapporto. Se dunque si va a leggere attentamente tale rapporto, si comprende che la difficoltà dell'inserimento fu data della presa in carico non efficace e non efficiente da parte dei servizi sociali. È chiaro, quindi, che va fatto un collegamento tra la prima presa in carico e l'aiuto all'inserimento lavorativo, necessario per avere poi un effetto e un impatto positivo sul cittadino e sul beneficiario che viene accompagnato.
Quindi, quello in esame è il primo importante investimento nei servizi per l'impiego, nelle prese in carico e nel reale, effettivo ed efficace aiuto all'inserimento lavorativo. Esso viene proposto insieme alla misura sulla cosiddetta quota 100, che - lo ricordo all'Assemblea e a tutti i colleghi - non è un mero provvedimento elettorale, ma era già prevista nei programmi del MoVimento 5 Stelle e della Lega, prima di essere eletti in quest'Aula e di diventare parte della maggioranza che sostiene il Governo. Si tratta dunque di un provvedimento con cui gettiamo le basi per un nuovo Stato sociale, realizzando un nuovo statuto delle garanzie e non solo del lavoro, basato sul fatto stesso di essere cittadini. Si tratta dunque di un concetto idoneo a ridisegnare il diritto all'esistenza e a garantire una piena autodeterminazione dei cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto Comprensivo «Zapponeta - Borgo Mezzanone», di Zapponeta, in provincia di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018-B (ore 12,13)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Nisini.
NISINI, relatrice. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, come spesso viene sottolineato dalle opposizioni - è stato fatto anche oggi - la Lega e il MoVimento 5 Stelle sono due partiti che su molte questioni e su molti argomenti hanno sensibilità diverse, ma credo - e lo dico convintamente - che, proprio grazie a queste sensibilità, siamo riusciti ad apportare migliorie importanti al cosiddetto decretone che è ora al nostro esame. Lo abbiamo fatto sia con emendamenti in prima lettura al Senato, sia con emendamenti in seconda lettura alla Camera dei deputati. Ciò è stato fatto grazie a una maggioranza compatta, che in queste ultime settimane ha portato avanti un percorso di condivisione e anche di confronto, ma che è riuscita a trovare una quadra su tutto. Voglio dunque ringraziare il Presidente e tutti i componenti della Commissione lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, per il percorso intrapreso, che è stato costruttivo e di condivisione.
Molto spesso - è stato fatto anche oggi - ho sentito criticare la Lega e il Governo, tacciati più volte di considerare lo straniero un furbo a prescindere. Ad alcuni sfugge, però, la grande politica anti furbetti che sta facendo la Lega a livello locale e i dati alla mano dimostrano che non c'è distinzione tra un furbo italiano e un furbo straniero. Un furbo è un furbo, qualsiasi sia la sua nazionalità, tant'è che in prima lettura al Senato è stato approvato un emendamento che prevede che il cambio di residenza venga certificato da un apposito verbale della polizia locale in caso di separazione o divorzio avvenuto successivamente al 1° settembre 2018. Questo emendamento si è reso necessario proprio per le numerose segnalazioni giunte dai sindaci, che hanno evidenziato come il numero dei cambi di residenza fosse cresciuto in maniera esponenziale. Questi cambi di residenza - lo sottolineo - erano richiesti sia da italiani che da stranieri.
È stato approvato anche un altro emendamento, che ha provocato forse qualche mal di pancia in più alle opposizioni. Mi riferisco a quello relativo alla presentazione della certificazione delle proprietà immobiliari del Paese d'origine da parte dei cittadini extra UE. Vorrei soffermarmi nuovamente su questo punto, anche se l'avevo fatto in prima lettura in sede di replica, perché tanti non hanno capito il senso. La richiesta della certificazione si è resa necessaria per una questione di equità nei confronti degli italiani e non perché si considera lo straniero un furbo a prescindere, come è stato detto più volte. Mentre per beneficiare dei servizi sociali dei Comuni l'italiano è soggetto al controllo puntuale e immediato al catasto dei beni immobiliari di proprietà e senza alcun costo in capo all'ente, ciò non avviene per lo straniero extra UE che, grazie ai Governi di sinistra, se l'è sempre cavata con una semplice autocertificazione. Il fatto è che per mancanza di strumenti o per la carenza di risorse finanziarie i Comuni non sono in grado di fare gli opportuni controlli sulla veridicità delle informazioni fornite. Con questo emendamento abbiamo ristabilito finalmente - e lo sottolineo - equità nei confronti degli italiani. (Applausi dal Gruppo M5S). Inoltre, la presentazione della certificazione in capo al cittadino va incontro anche alle critiche mosse più volte dall'opposizione legate all'appesantimento delle incombenze in capo ai Comuni e l'applicazione del criterio è già stato sperimentato con esiti positivi in molti Comuni dove la Lega governa.
Non ci si ferma qui perché tante altre sono le migliorie inserite. Ad esempio, rispetto al testo base, che prevedeva per i lavori socialmente utili solamente otto ore settimanali, siamo passati da un minimo di otto a un massimo di sedici ore, previo accordo consensuale tra le parti. Queste e tante altre modifiche hanno portato a migliorare il decreto-legge con la finalità di andare incontro a richieste e osservazioni pervenute anche dalle stesse opposizioni.
Veniamo a quota 100. Ne parlo con infinito orgoglio perché è l'ennesima promessa agli italiani che aspettavano da anni una risposta concreta. Mi perdoni l'opposizione, ma non accettiamo lezioni da chi ha votato e sostenuto la legge Fornero, compresa Forza Italia, da cui sono arrivate le critiche più pesanti. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Questo proprio non lo accettiamo. Quota 100 non è una finestra per pochi, ma un finestrone che in tre anni consentirà a quasi un milione di persone di andare in pensione a un'età accettabile, un'età che consentirà loro di dedicarsi alle famiglie e ai nipoti. La figura dei nonni e della famiglia è, ancora una volta, al centro della nostra azione politica. Di questo siamo fieri e ne andiamo orgogliosissimi. Quota 100 è stata una scelta consapevole per cominciare a svuotare il bacino della legge Fornero e dare respiro al mercato del lavoro. Il numero di richieste di adesioni ci dà una sola risposta: che abbiamo ragione. A chi critica parlandoci di quota 41, rispondo che il sistema economico e lavorativo non avrebbe retto se, in base ai dati, avessero chiesto di andare in pensione tutte insieme le 700.000 persone che ne avrebbero avuto diritto. Non dimentichiamo inoltre - e l'abbiamo attuato - il blocco dell'aumento dell'aspettativa di vita per le pensioni anticipate. Di questo ne beneficeranno tutti.
Vogliamo parlare anche della questione dei dipendenti pubblici, che molto spesso è stata sollevata sia in Commissione che in Aula. È vero, tanti dipendenti pubblici beneficeranno della quota 100, e meno male. Dico meno male se si pensa che i dipendenti della pubblica amministrazione hanno un'età media di cinquantacinque anni e che gli under trentacinque partecipano solamente per il 2 per cento. Questo anche in linea con il disegno di legge concretezza, che è stato tanto criticato, ma che prevede assunzioni mirate, rivolte proprio ai giovani con specifici requisiti, volte a migliorare ed efficientare la macchina amministrativa pubblica. Inoltre, da novembre ci sarà lo sblocco del turnover, con il rapporto tra coloro che vanno in pensione e i nuovi assunti pari a uno a uno, e i posti di lavoro che verranno liberati grazie allo sblocco delle assunzioni - sempre ad opera di questo Governo - consentiranno a tanti giovani di entrare nel mondo del lavoro.
Ho sentito il senatore Laus paragonare quota 100 a una grande lotteria: se è una lotteria, quota 100 è una lotteria da guinness dei primati perché in tre anni ci saranno un milione di vincitori che si meritano questo premio; persone che sono rimaste in attesa per anni per colpa della legge Fornero. E poi vorrei dire basta: basta con la continua accusa che la Lega campa di meri spot elettorali. Ormai non siete neanche più credibili, e sapete perché? Perché sono i numeri che parlano da soli.
Il 26 febbraio, durante la mia replica in prima lettura, avevo dato un numero: 67.738, ovvero il numero delle richieste presentate per quota 100. Oggi, a distanza di un mese, queste richieste hanno raggiunto quota 103.000: circa 35.300 richieste in più in un solo mese.
Gli italiani sanno benissimo che quota 100 non è uno spot ma un'ulteriore promessa mantenuta e a darci ragione sono i quasi 36.300 lavoratori dipendenti che hanno fatto richiesta per quota 100; i 35.800 dipendenti pubblici che hanno fatto richiesta; gli 8.500 commercianti e i quasi 9.000 artigiani. Va sottolineato inoltre che quota 100 è una facoltà, non un obbligo, e i 103.000 italiani che hanno fatto richiesta lo hanno fatto liberamente, senza alcuna costrizione.
Concludo, Presidente, sostenendo convintamente che quota 100 è un ulteriore esempio di come la Lega sia passata dalle parole ai fatti: l'ennesima promessa mantenuta, e ancora una volta le percentuali ci danno ragione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Toffanin.
TOFFANIN, relatrice di minoranza. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, Forza Italia è stata sempre attenta alle fasce più deboli della popolazione. (Commenti dal Gruppo M5S). Lo abbiamo sempre dimostrato nei fatti, lo sosteniamo e ne abbiamo dato prova anche con questo provvedimento perché tanti e tanti sono stati i nostri emendamenti che cercavano di apportare migliorie al testo, proprio a favore di quelle fasce che sono state lasciate fuori da questo decretone, dal reddito di cittadinanza.
Ci dispiace, ma riteniamo che il provvedimento sia nato male e sia stato costruito peggio. I cambiamenti apportati alla Camera dei Deputati si sono rilevati molteplici perché, come ha rilevato anche la relatrice di maggioranza, senatrice Catalfo, le ambiguità e le carenze dell'articolato erano molte. Ciò ha creato distorsioni, provocato contenziosi, ma soprattutto ha fatto arrivare alla norma prevista dall'articolo 13, comma 1-bis, per cercare di sanare tutte le domande che, effettuate con requisiti precedenti rispetto alla conversione in legge del decreto-legge, non rispettano i cambiamenti che sono stati apportati. Ciò è gravissimo perché le mancanze di certificazione da parte degli stranieri, tanto decantate dalla senatrice Nisini, sicuramente non potranno essere certificate in tempi utili; pertanto verranno erogati sei mesi di mensilità anche senza avere i requisiti necessari proposti dalla conversione in legge del decreto-legge. Noi diciamo no al provvedimento perché esso vede un mix di politiche attive di assistenzialismo fatto e costruito male.
Si tratta inoltre di misure che non andranno ad abolire la povertà. Dovete dirlo al ministro Di Maio, che crede di aver abolito la povertà già da qualche mese. Dovete dirglielo che non è così, che la povertà non è stata abolita nel mese di dicembre, né, tantomeno, verrà abolita nel futuro. Purtroppo il provvedimento non porterà nemmeno alla diminuzione della disoccupazione e tutte le strutture che dovrebbero essere messe in condizione di prendersi in carico i beneficiari del reddito di cittadinanza, come ha già detto chiaramente la senatrice Catalfo, non sono pronte. Ciò dimostra ancora una volta che il provvedimento servirà soltanto per le prossime elezioni europee, ma non darà beneficio a chi ne ha veramente bisogno. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Per quanto riguarda quota 100, ci dispiace che gli amici della Lega applaudano contro Forza Italia, perché noi in realtà ci eravamo presi un impegno, firmato da noi e dagli amici della Lega, per fare in modo di superare veramente la cosiddetta legge Fornero e non di adottare una misura riduttiva, limitata nel tempo, che darà accesso a pochi, pochissimi rispetto a chi avrebbe veramente diritto di andare in pensione. Non è una misura che supera la legge Fornero e ciò è dimostrato dal semplice fatto che chi andrà in pensione con quota 100 non prenderà l'intero importo, ma vedrà riconosciuta la pensione rispetto agli anni di versamento dei contributi con riferimento alla legge Fornero. Si tratta quindi di un'ennesima finestra e questo accade perché è una misura spot che, come tutte le altre misure del Governo, che vedono due forze politiche in contrasto tra loro, si è dovuto procedere con la regola del ribasso. Noi invece avremmo voluto farlo in maniera efficace affinché tutti andassero in pensione e non soltanto il signor Walter. Per carità, siamo felicissimi che egli possa andare in pensione e prendersi cura della sua persona, ma avremmo voluto che ci andassero anche il signor Antonio, il signor Mario, il signor Giacomo (Applausi dal Gruppo FI-BP) e tutti i lavoratori che nei prossimi tre anni non compiranno sessantadue anni di età, ma hanno già versato più di trentotto anni di contributi, svolgendo magari i cosiddetti lavori usuranti. Questa è la discriminazione che il provvedimento al nostro esame produce.
Del resto, questo è il risultato a cui si arriva facendo soltanto degli spot di comunicazione, senza pensare al contesto in cui il provvedimento viene calato e senza tener conto della realtà economica, sociale e geografica del Paese. Se invece di finanziare in deficit le misure, si fosse prima provveduto a un vero rilancio economico del Paese, avremmo avuto sicuramente un provvedimento capace di contrastare la povertà e superare la legge Fornero. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Parente.
PARENTE, relatrice di minoranza. Signor Presidente, ho un sentimento contrastante di rabbia, nervosismo e tristezza per come in questi due mesi di permanenza del decretone in Parlamento è avvenuta la dialettica, e ora non abbiamo altro. Purtroppo sarà approvato, anche se sono ad esso fermamente contraria: solo la realtà ormai sarà il principio di verità per misurare queste norme, che includeranno ed escluderanno, ma non aumenteranno i diritti.
Il tema dei diritti è molto importante in uno Stato democratico e queste norme non supereranno la legge Fornero. Il mio amico Carmine - equivalente all'amico Walter della collega Ferrero - dal 1º gennaio 2022 avrà i requisiti per la pensione, ma non l'accesso a questa norma, che sarà sperimentale fino al 2021.
La preoccupazione sui nonni - non a caso si usa il maschile - non comprende le madri (Applausi dal Gruppo PD), che lasciano il lavoro quando affrontano periodi di cura, per cui hanno carriere più discontinue: tale norma le penalizza, per cui non solo non hanno potuto fare le madri, pur avendo un bel compito di cura, ma non potranno fare le nonne, perché - come dimostrano i dati - meno donne usciranno, dato che questa norma non premia le carriere discontinue. (Applausi dal Gruppo PD).
Signor Presidente, colleghi, c'è una cosa che i poveri e le persone in difficoltà sanno: si può avere un bisogno, ma non avere un diritto; stabilendo regole burocratiche e rigide, qualcuno andrà al centro per l'impiego e qualcun altro ai Comuni, agli assessorati del sociale, come questa norma stabilisce.
Durante la discussione generale mi sono chiesta se davvero abbiamo letto tutte le norme che stiamo votando. La senatrice Catalfo sostiene che non siamo d'accordo sul fatto che tutti andranno ai servizi sociali, dato che lì c'è una carenza: perché, nei centri per l'impiego non c'è? (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).
Penso e pensiamo, come vi abbiamo detto sempre... (Commenti del senatore Romagnoli). Forse mi sono sbagliata, può succedere, ma voi non costruite una norma che va ai diritti sociali, tant'è che i suoi beneficiari non vi andranno tutti.
ROMAGNOLI (M5S). State inventando le cose. (Commenti della senatrice Malpezzi).
PARENTE, relatrice di minoranza. È scritto nella norma. Alcuni, per criteri rigidi e burocratici, andranno ai centri per l'impiego, mentre altri andranno... (Commenti dal Gruppo M5S). Anche se ho compreso male, la norma parla: non vanno in prima istanza le persone in povertà.
Un cittadino della Calabria ha la stessa possibilità di un cittadino della Lombardia di rendere davvero esigibili i propri diritti, a trenta giorni dall'approvazione della norma, secondo quanto essa prevede? Non si garantiscono pari diritti. Persino il nostro Ufficio del bilancio ha detto che questa norma sul reddito di cittadinanza non stabilisce diritti soggettivi, quindi per tutti.
Chiudo dicendo che è molto facile - lo sarebbe per tutti i Governi - fare norme che includono ed escludono altre persone. Faccio un solo esempio, riprendendo il tema della disabilità: perché non si è messo mano a una scala di equivalenza che dia di più alle famiglie che hanno persone con disabilità? (Commenti della senatrice Taverna). Non l'avete fatto: la norma parla, perciò il principio di realtà sarà quello di verità. Ho avuto il grande onore di essere relatrice di una legge bellissima come quella sul dopo di noi e conosco la sofferenza delle famiglie e quello che succede. Quindi, chi ha una famiglia povera e una persona con disabilità in casa - anche valutando le diverse forme di disabilità - deve avere.
Concludo ricordando un bellissimo principio della nostra Costituzione, che molti di voi hanno citato, che parla di uguaglianza sostanziale (all'articolo 3): quello delle persone con disabilità e delle loro famiglie è un caso del genere, che riguarda il diritto all'uguaglianza sostanziale che qui viene negato. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Onorevoli colleghi, la Presidenza, analogamente a quanto già stabilito in sede referente, dichiara inammissibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, gli emendamenti 1.5, 2.3, 2.4, 2.40, 3.4, 4.6, 4.10, 6.1, 6.50 (già 7-ter.l), 6.2, 6.3, 7-ter.0.1, 7-ter.0.2, 8.1, 10.5, 13.2, 14-ter.2, 23.1, 25-ter.0.l, 26-septies.2, 26-septies.0.l, 26-septies.0.2 e 26-septies.0.3, in quanto non correlati alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. (Applausi ironici dal Gruppo FI-BP).
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
LAUS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 1.4 si propone, al comma 2, ultimo periodo, di sostituire le parole: «di età inferiore al predetto requisito anagrafico» con le seguenti: «a prescindere dall'età anagrafica della persona in condizione di disabilità o di non autosufficienza». Tale emendamento è volto ad avvalorare quanto ha già esternato, in modo molto compiuto, la collega Parente sulla mortificazione subita dalle persone disabili.
Signor Presidente, approfitto della parola per rivolgermi ai colleghi del MoVimento 5 Stelle e, in modo particolare, se mi può ascoltare, al collega Airola, visto che abbiamo parlato della dignità delle persone, degli italiani sfruttati e delle persone che non lavorano perché ci sono sciacalli che le sfruttano. Ebbene, cosa succede - poi - proprio nel Ministero dello sviluppo economico del nostro Paese? Qualche settimana fa c'è stato un bando per cercare custodi e portinai da assumere presso le sedi del MISE a Roma di via Molise 2, via Molise 19 e via di San Basilio 14. Questi lavoratori percepiscono - non percepiranno - 4 euro l'ora.
Faccio una domanda. A fine mese questi lavoratori riusciranno a interloquire e ringraziare il vice premier Di Maio? Sono sfruttati, o no? Qual è la vittima e qual è il carnefice nel nostro Paese? È lo Stato, o sono solo le imprese private?
Come è possibile, dopo l'adozione del cosiddetto decreto dignità e dopo che le Assemblee parlamentari hanno parlato di dignità dei lavoratori, che il Ministero dello sviluppo economico assegni gare nel cui ambito i lavoratori percepiscono oggi - non cinque o sei anni fa - 4 euro l'ora? Voi dovete vergognarvi, questa è la dignità! (Applausi dal Gruppo PD). Vergogna!
Rispondetemi su quanto sto dicendo, se è vero o falso. Se è vero, mi aspetto che il ministro Di Maio chieda scusa non a me, ma a quei lavoratori, e che voi del MoVimento 5 Stelle riandiate in tutte le piazze del Paese a chiedere scusa per quanto sciacallaggio avete fatto, finalizzato all'organizzazione del consenso. Vergognatevi, avete bisogno di dignità politica. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
AIROLA (M5S). Non va bene così... Annulliamo la votazione. (Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Non sento nulla senza microfono.
L'emendamento 1.5 è inammissibile.
Passiamo all'emendamento 1.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2, che invito i presentatori ad illustrare.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, inizio con l'illustrare gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12, con i quali il Gruppo Fratelli d'Italia chiede di escludere dal reddito di cittadinanza le persone condannate per peculato, concussione e corruzione. Spetta a voi, adesso, la responsabilità di decidere.
PRESIDENTE. Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
CATALFO, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno G2.1, G2.2 e G2.3, esprimo parere favorevole al loro accoglimento condizionato a una riformulazione, con l'inserimento delle parole «a valutare l'opportunità di».
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono inammissibili.
Passiamo all'emendamento 2.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.6, ma anche in generale sugli altri emendamenti presentati all'articolo 2.
Noi abbiamo tanto insistito per riuscire in qualche modo a migliorare un testo che ci vede palesemente contrari, perché si tratta soltanto di un provvedimento di bandiera, un provvedimento che unisce le due bandiere dei due partiti al Governo facendone, di fatto, due mezze bandierine che non porteranno a niente.
Quello che ci dispiace molto e che ci era stato garantito durante la discussione in Commissione lavoro è che sui temi della disabilità e del sostegno alle famiglie numerose non vi sia stata un'attenzione maggiore, quantomeno durante la discussione alla Camera. Vediamo, invece, che è stata aumentata soltanto dello 0,1 per cento la scala di equivalenza per le famiglie con disabili e sulle famiglie numerose in realtà nulla è stato fatto.
Continuiamo a rimanere convinti che il reddito di cittadinanza debba servire alle persone veramente in stato di bisogno. Un ragazzo di venti o venticinque anni deve poter trovare una corretta collocazione nel mondo del lavoro senza ricorrere all'uso di un reddito di cittadinanza che lo renderà una persona senza grinta, senza mordente e senza la volontà di aumentare le proprie competenze e attitudini. È stata invece prestata scarsa attenzione nei confronti delle famiglie che già soffrono una penalizzazione in casa propria, come i caregiver familiari, figure che non vengono assolutamente tutelate. Ci aspettavamo, come da promesse del Governo, che sarebbero state attenzionate come avremmo voluto.
È per questo motivo che vi chiediamo, almeno qui in Senato, di ritornare sui vostri passi e apportare quelle piccole modifiche che renderebbero il provvedimento non dico accettabile, ma socialmente sostenibile. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PATRIARCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, su questo emendamento in prima lettura avevamo chiesto ripetutamente di prestare attenzione, e lo ricorderanno bene i colleghi della Commissione. Quello in esame è un provvedimento importante - come ha già ricordato la senatrice Catalfo - ma è utile se indica all'interno del tema della povertà quali sono le persone e i settori più fragili del Paese che - come ci raccontano il Censis e i dati Istat - sono le famiglie, quelle numerose e quelle con disabili.
Ci domandiamo, allora, per quale motivo in prima lettura, poi in seconda e ancora in terza, la partita sia stata chiusa. Ci chiediamo perché su questo provvedimento la partita sia stata chiusa e perché la maggioranza e il Governo, che tanto parlano di famiglie - in questa settimana abbiamo un florilegio di dichiarazioni a favore delle famiglie - non provvedano con un semplice emendamento a rafforzare le politiche di contrasto alla povertà in favore delle famiglie più affaticate e fragili: sono le famiglie con disabili e le famiglie numerose.
Chiedo se davvero la maggioranza presti attenzione ai richiami e agli inviti che stanno provenendo in questa settimana dalle associazioni. Noi frequentiamo i territori e ascoltiamo chi ci vive: in queste settimane, persino ieri, associazioni che hanno a cuore le disabilità e le famiglie numerose hanno dichiarato la propria delusione per il fatto che non sia stato accolto un emendamento di questo tipo. Avete posto un piccolo aggiustamento, ma i dati dell'Ufficio di bilancio dicono che l'aggiustamento minimo sulla scala di equivalenza cuba, se ricordo bene, è di 12 milioni di euro. Avete spostato, su 7 miliardi di investimento per le politiche di contrasto alla povertà, 12 milioni di euro (praticamente una minuzia) sulle famiglie.
Allora vi dico: basta parlare di famiglie, di politica per la famiglia e di sostegno alle famiglie. Proviamo a fare cose concrete. Questo poteva essere un provvedimento che lasciava un segnale importante per le famiglie più povere del Paese. Non l'avete fatto e state sbagliando clamorosamente. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.
LAUS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.7 - per rimarcare quanto ha già detto il collega che mi ha preceduto e quanto ha detto prima la nostra collega relatrice Parente - insieme a quelli successivi mira a incidere, a tentare di modificare questa famosa scala di equivalenza. Non siamo ossessionati: siamo solo attenti e cerchiamo di ascoltare e venire incontro alle vostre finalità di rappresentazione degli ultimi, delle persone in difficoltà.
Con l'emendamento in esame diamo anche la soluzione, indichiamo quale sia la scala di equivalenza che proponiamo, e cioè quella relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 sono finalizzati a raddrizzare un torto che è stato fatto alla disabilità.
Capisco e comprendiamo che siamo in terza lettura, siamo alla fine, quindi è impossibile che i nostri emendamenti possano essere accolti, ma vogliamo rivendicare - come hanno già fatto i colleghi - il nostro lavoro scrupoloso e dettagliato; abbiamo espletato, con tutta la nostra fantasia, un esercizio emendativo finalizzato a rimettere un certo ordine nell'ambito della cosiddetta scala di equivalenza. Non ci siamo riusciti. E, allora, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire, dalle repliche del Governo, per quale motivo vi siete così intestarditi nel voler chiudere o sbattere addirittura la porta in faccia alla disabilità. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.
BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 2.8 e 2.9 che trattano quasi lo stesso punto.
Colleghi, alla Camera la maggioranza, dopo aver visto che in fila per conseguire il reddito di cittadinanza c'erano anche noti delinquenti, ha introdotto una norma secondo la quale tra i requisiti per ottenere tale reddito ci deve essere anche la mancata sottoposizione a misura cautelare personale. Va bene, ma c'è un piccolo problema, come ho detto anche in discussione generale: intanto non è detto che tutti debbano per forza essere sottoposti a misura cautelare personale perché, se non esistono pericolo di fuga, pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, non c'è la misura cautelare. In dottrina si fa l'esempio, piuttosto concreto, del marito uxoricida che uccide la moglie perché è geloso, perché la scopre in flagranza di reato, che confessa e si costituisce. A quel punto non c'è pericolo che ripeta il reato perché la moglie non c'è più; non c'è pericolo che scappi perché si è costituito; non c'è pericolo che inquini le prove perché ha confessato; non è sottoposto neanche un giorno a custodia cautelare, viene condannato e, quando esce di galera, voi gli date il reddito di cittadinanza. (Applausi dal Gruppo FdI).
Capiamo bene tutti il paradosso della situazione che avete creato. Per questo ribadisco che sarebbe il caso, invece, di escludere definitivamente i delinquenti dall'elenco di coloro che possono ottenere il reddito di cittadinanza. Ho quindi proposto l'emendamento 2.8, con cui si chiede di escludere dal beneficio chi ha subìto una condanna per delitti non colposi a una pena non inferiore a due anni, e ancora meglio il 2.9, con cui si dice che i due anni possono essere anche il frutto delle somme delle condanne perseguite. Facciamo - ad esempio - l'ipotesi di chi vive sfruttando i minori o commette furti in appartamento e ha cinque, dieci, quindici o venti condanne, tutte inferiori ai due anni, al quale daremo comunque il reddito di cittadinanza.
Per queste ragioni spero che quest'Assemblea si renda conto di ciò che stiamo votando ed esprima un parere favorevole su almeno uno di questi due emendamenti. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.10, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, fino alle parole «condanne definitive,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento. Gli emendamenti 2.18, 2.19, 2.29 e 2.38 sono stati ritirati; sono preclusi i restanti emendamenti da 2.11 a 2.39.
L'emendamento 2.40 è inammissibile.
Passiamo all'emendamento 2.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.41, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PATRIARCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto simile a quello che abbiamo votato in precedenza e che è stato respinto, nel quale viene riproposto il tema che nel lungo mese di lavoro in Commissione, anche in prima lettura qui in Senato, abbiamo ribadito e ribadiamo nuovamente.
Davanti al silenzio del sottosegretario Cominardi e del Governo rispetto al quesito che abbiamo posto e che ha posto anche la collega di Forza Italia sul motivo per il quale non sono stati accolti gli emendamenti che riguardano le famiglie numerose e con disabili, sono a riproporre la domanda.
Mi rivolgo, in particolare, al sottosegretario Cominardi: non capiamo per quale strano motivo questi emendamenti - per nulla minacciosi peraltro della struttura e dell'impianto del decreto - siano stati rifiutati da quelle forze politiche che proclamano ripetutamente il valore della famiglia, dei figli, dei papà, delle mamme e dei nonni. Ci domandiamo ancora una volta il perché del rifiuto e ci aspettiamo una risposta, magari prossimamente a Verona - e lo dico con un pizzico di polemica - quando i ministri Salvini e Fontana ci diranno finalmente che cosa intendono fare sul serio, e non con dichiarazioni altisonanti, con le famiglie che hanno figli disabili e con le famiglie numerose con minori.
Ripeto che attendiamo una risposta e speriamo di averla presto. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.42, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.43, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PARENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, intervengo per ribadire ancora una volta il nostro voto a favore di questo emendamento come degli altri da noi presentati.
Per amore di verità, sempre per quanto concerne la questione della disabilità, il passaggio alla Camera dei deputati ha aumentato il massimale da 2,1 a 2,2 per le famiglie che hanno persone con disabilità. Noi con questo emendamento riconosciamo per ogni componente del nucleo familiare con disabilità grave uno 0,4 nella scala di equivalenza e uno 0,2 per ogni componente con disabilità media, per un massimo di 2,5. È quello che ho detto poc'anzi in replica e che hanno ribadito anche i miei colleghi.
Questa è la verità: nel testo attuale non c'è alcun riconoscimento al singolo componente con disabilità grave per una modifica della scala di equivalenza, al fine di una maggiore equità e giustizia.
L'emendamento 2.44 naturalmente sarà respinto, ma noi continueremo a essere vicini alle famiglie delle persone con disabilità fino a quando non vinceremo questa battaglia. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.44, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.45, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CIRIANI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.45, ma in realtà intendo esternare la nostra perplessità rispetto al fatto che lei ha dichiarato non ammissibili gli emendamenti successivi al 2.17. Secondo noi, invece, si potevano votare separatamente i singoli reati, in modo da poter mettere il Senato nelle condizioni di decidere se c'erano alcuni specifici reati per cui escludere le persone dall'accesso al reddito di cittadinanza. Mi riferisco a reati particolarmente odiosi come la pedofilia, l'omicidio, l'infanticidio, la mutilazione degli organi genitali, la riduzione in schiavitù, la prostituzione, lo sfruttamento dei minori, l'accattonaggio, il sequestro di persona, la violenza sessuale, la corruzione, la rapina, il sequestro.
Noi chiedevamo al Senato di esprimersi rispetto alla nostra richiesta di escludere questi odiosi reati dalla possibilità di accedere al reddito di cittadinanza (Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Rizzotti). Non ci è stata data questa possibilità, ma rimanga agli atti che era la nostra richiesta e la responsabilità è in capo a chi ha votato contro i nostri emendamenti. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Senatore Ciriani, vorrei solo farle presente che gli emendamenti cui lei fa riferimento non sono stati dichiarati inammissibili, ma sono rimasti preclusi dalla reiezione di un emendamento precedente. Dico questo solo come specificazione in ragione degli emendamenti cui lei faceva riferimento.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.45, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.46, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
FLORIS (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, sapendo di non poter incidere sull'impianto del decreto-legge in maniera globale, come Gruppo Forza Italia ci siamo limitati a sollecitare un particolare interessamento per le classi deboli e, nel caso specifico, per le famiglie che hanno disabili in casa. Per questo chiedevamo un aumento - lo abbiamo fatto in prima lettura e, tramite i colleghi della Camera, in seconda lettura; lo abbiamo fatto in Commissione e adesso lo facciamo in Aula - una maggiore considerazione per le famiglie che hanno disabili al loro interno, elevando i parametri di 0,4 per i disabili assoluti e di 0,2 per i disabili di media gravità, prevedendo però un limite di 2,5. Si sta parlando di un'eventuale cifra che avrebbe dovuto incidere all'interno del contesto del provvedimento veramente per pochissimi milioni, ma avremmo dato un segno di particolare attenzione verso le famiglie in difficoltà per la presenza di un disabile.
Mi auguro ancora che ci possa essere un ravvedimento, ma non credo che ci sarà. Chiedo però che questa materia possa essere compresa all'interno dei decreti attuativi (ce ne saranno 24 o anche più).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.46, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori, fino alle parole: «massimo di 2,5.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.47.
Passiamo all'emendamento 2.48, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.48, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo ai presentatori se accolgono la richiesta di riformulazione avanzata dalla relatrice in ordine agli ordini del giorno presentati.
LAFORGIA (Misto-LeU). Signor Presidente, accolgo la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.1.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, accolgo la richiesta di riformulazione degli ordini del giorno G2.2 e G2.3.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.1 (testo 2), G2.2 (testo 2) e G2.3 (testo 2) non verranno posti in votazione.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.50, identico all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.50, presentato dal senatore Floris e da altri senatori, identico all'emendamento 3.3, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 3.4 è inammissibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.5, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 4.6 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.8.
PATRIARCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, sottolineo che l'emendamento 4.8 non crea alcun problema, ancora una volta, di copertura. Mi preme ricordare alla maggioranza e al Governo che in questo emendamento si propone l'approccio che noi abbiamo cercato di proporre - scusate il gioco di parole - contribuendo al dibattito sul provvedimento in esame.
Nell'emendamento 4.8 noi proponiamo la nostra idea di come si contrasta la povertà e richiamiamo all'appello tutta la comunità, il terzo settore, gli enti locali, e direi anche gli imprenditori, per ribadire ancora una volta che, quando parliamo di contrasto alla povertà, di presa in carico, di welfare, di attenzione alla fragilità, non si tratta di un tema relegato soltanto ai centri per l'impiego o soltanto agli enti territoriali. È un tema che deve coinvolgere tutta la comunità, il terzo settore, i servizi territoriali, i centri per l'impiego - ci mancherebbe altro! - e, laddove è possibile, le imprese, che partecipano alla co-progettazione nei territori su come si possa fare welfare e contrastare la povertà. (Applausi del senatore Ferrari).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 4.10 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Gli emendamenti da 6.1 a 6.3 sono inammissibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.4.
BERTACCO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FdI). Signor Presidente, già nel corso della prima lettura del provvedimento in esame avevo parlato con il Sottosegretario, che mi aveva detto che probabilmente sarebbero intervenuti alla Camera dei deputati sul tema sollevato dall'emendamento in esame, che non fa altro che introdurre nel sistema dell'offerta, e quindi delle banche dati disponibili, anche quelle delle Camere di commercio.
Sinceramente non capisco il motivo di una sua bocciatura, perché esso non tocca la struttura del provvedimento, ma mette a disposizione una banca dati presente su tutto il territorio nazionale che raccoglie offerte di lavoro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.4, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.
AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario all'emendamento in esame, che va a togliere il soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, e che è tipico dell'atteggiamento che ha avuto in precedenza il suo proponente, senatore Laus, chiamandomi in causa. Mi vergognerei a parlare di basse retribuzioni, fossi in lui, visto che continua a pagare le persone 4 o 3,50 euro l'ora. Non è una questione di mercato (Applausi dal Gruppo M5S), perché non esiste solo il mercato, ma c'è anche l'etica: l'etica di un senatore che ha lasciato ai suoi congiunti un'azienda e quella dei sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, che hanno votato accordi per lavori multiservizi a prezzi da schiavi.
MIRABELLI (PD). Ma cosa c'entra?
AIROLA (M5S). Come ho già avuto modo di dire, esisteva già la schiavitù nella Virginia del 1800 e si poteva avere un campo di cotone pieno di lavoratori che non si pagavano, ma io non l'avrei fatto, perché è una questione etica, anche se la legge lo permette. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.5, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione
FLORIS (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, mi sento coinvolto e intervengo con una certa determinazione per aver svolto la funzione di sindaco per dieci anni.
Anche con questo provvedimento, così come in altri, si prevedono maggiori carichi di lavoro per le verifiche, i controlli e tutti gli accertamenti della residenza, cui è tenuto il Comune, senza dare alcun contributo. Sono già stati ridotti i trasferimenti ai Comuni e adesso si aumentano gli oneri per gli stessi. Ritengo che ciò sia veramente poco dignitoso e poco rispettoso da parte del Governo nei confronti delle autonomie locali.
Sono certo che anche questa volta l'emendamento in esame - nonostante ritengo che il voto favorevole sia più che giustificato - verrà cassato dalla maggioranza. Cionondimeno invito il Ministro, che conosce la situazione del Sud e non solo, con riferimento alle difficoltà delle casse dei Comuni, a voler provvedere in un atto separato e successivo, date le tante occasioni che ci saranno per l'applicazione di questo provvedimento, al sostegno dell'attività lavorativa del Comune e dei costi relativi anche alla sua applicazione con un contributo particolare. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.6, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7-ter.0.1, 7-ter.0.2, e 8.1 sono inammissibili.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.
LAUS (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, con questo emendamento chiediamo di aggiungere al comma 1-bis, primo periodo, la seguente frase: «comprensiva dello stato di attuazione delle singole misure e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.»
L'articolo 10 si concentra sul monitoraggio. Noi crediamo che, per un monitoraggio e un'analisi costi-benefici - al MoVimento 5 Stelle piace tantissimo - di una misura di questa portata, si abbia bisogno di una verifica e di una sorta di vera clausola valutativa, che può essere esercitata solo ed esclusivamente da un organo terzo; altrimenti il monitoraggio fatto dal Ministero altro non è che una sorta di autocertificazione.
Noi non chiediamo questa terzietà per il dibattito politico, per avere vantaggi da un punto di vista politico e poter dire che avevamo ragione o che ve l'avevamo detto. In una qualsiasi impresa, attività privata o pubblica, per un qualsiasi provvedimento normativo è necessario e dispensabile capire se quelle finalità vanno a impattare così come sono state previste. Se, invece, impattano in un modo diverso e discordante rispetto alle finalità, si può intervenire.
Questi sono i motivi e i presupposti per cui abbiamo suggerito in prima lettura, in seconda lettura alla Camera, e in terza lettura ancora adesso, di creare uno spazio all'interno dell'articolo 10 per dare la possibilità a esperti o tecnici di migliorare il vostro provvedimento. Questo, purtroppo, non è stato attuabile e nei prossimi mesi non sapremo effettivamente dove andare a migliorare e che cosa rettificare nel più breve tempo possibile per evitare tutta una serie di storture. Anche nel caso specifico, non riusciamo a capire perché vi intestardite in questo modo. Una risposta poi ce la diamo: perché siamo alla sagra della autocertificazione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 10.5 è inammissibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.7.
GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, rimaniamo veramente sconcertati dalla chiusura assoluta - ribadisco quello che ho detto prima - nei confronti di ogni possibilità emendativa in termini propositivi, senza oneri per lo Stato.
In questo caso, l'emendamento, che si riferisce all'articolo 10 e riguarda i monitoraggi, nel dettaglio entra nel merito dei monitoraggi rispetto alle famiglie con persone con disabilità e soprattutto di famiglie che hanno al loro interno la figura del caregiver familiare, cioè di quella persona che si prende cura dei suoi familiari in stato di bisogno o di disabilità. Nessun onere per lo Stato. Tra l'altro, poteva essere un'occasione per andare a effettuare un monitoraggio su un tema già all'attenzione della Commissione lavoro. Infatti, i disegni di legge sulla figura del caregiver familiare sono in itinere all'interno della Commissione, sono allo studio.
Quindi, approvando un emendamento del genere, al di là della dimostrazione dell'attenzione, che - ribadisco - pare comunque continuare a non esserci nei confronti delle famiglie con disabili e soprattutto della figura del caregiver, che come lavoratore deve avere necessità di un'attenzione particolare, restiamo veramente sconcertati.
Come è stato già detto, due facce, un Giano bifronte: da una parte, chi dice di essere dalla parte dei disabili e delle famiglie, e dall'altra, nella pratica, l'abbassamento totale della saracinesca nei confronti di ogni iniziativa semplicemente propositiva da parte delle opposizioni, che in questo caso non fanno opposizione, appunto, ma fanno proposizione costruttiva. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.7, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11, che si intende illustrato, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Esprimo parere contrario.
SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo.
SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.3, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.4, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.5, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.6, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.7, presentato dai senatori Bertacco e Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 12.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PARENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, l'emendamento 12.8 si inserisce nell'articolo 4-bis intervenuto all'ultimo minuto alla Camera dei deputati; presentato dalle relatrici, esso ha destinato altri 25 milioni di euro, nell'arco di tre anni, ad ANPAL per spese di funzionamento non ben definite, in barba ai princìpi di trasparenza anche del Governo stesso. Qualche giornale ha fatto un po' di illazioni in merito, che a me però non piace riprendere. Se fosse così, sarebbe abbastanza grave.
Proponiamo di destinare parte di queste risorse aggiuntive ad ANPAL Servizi S.p.A. per proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Ricordo che attualmente ANPAL dispone di 1.103 addetti, con un'incidenza rilevante del personale precario, pari al 60 per cento. Il personale precario negli ultimi anni ha partecipato anche a procedure di selezione ad evidenza pubblica secondo le decisioni dell'azienda, sottoponendosi a prove selettive, a volte per la stessa posizione ricoperta in precedenza.
Proponiamo quindi di proseguire il percorso di stabilizzazione e l'emendamento vi indica la strada, perché nel 2017 sono state stabilizzate 48 persone. Vi proponiamo di proseguire perché se è vero che il vostro è un grande impiego di risorse per i servizi per il lavoro, allora perché non cominciare da queste persone le cui professionalità e competenze acquisite sul campo da anni, realizzando assistenza tecnica alle Regioni, ai centri per l'impiego e a tutto il sistema dei servizi al lavoro, (come sanno bene tutti coloro che si occupano di tali temi) sono molto rare nel Paese?
Se l'emendamento 12.8, come prevediamo, sarà ulteriormente respinto, anche noi continueremo a stare al fianco del personale di ANPAL Servizi S.p.A. dei sindacati che hanno seguito il percorso di stabilizzazione nel 2017, e del coordinamento dei precari: tutte persone che meritano in questa fase l'assunzione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.8, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.9, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno riferiti all'articolo 12.
CATALFO, relatrice. Sugli ordini del giorno G12.1 e G12.2 avanzo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno se intendono accogliere l'invito al ritiro.
PARENTE, relatrice di minoranza. Signor Presidente, vorrei che fosse votato.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.1, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo al senatore Errani se intende accogliere l'invito al ritiro dell'ordine del giorno G12.2.
ERRANI (Misto-LeU). No, signor Presidente, ne chiedo la votazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.2, presentato dal senatore Errani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 13.2 è inammissibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 14, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
NISINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.
Propongo di accogliere l'ordine del giorno G14.1 come raccomandazione; sul 14.2 il parere è contrario alle premesse mentre per quanto riguarda il dispositivo propongo la seguente riformulazione: «a valutare l'opportunità di».
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.2, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 14.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, questo emendamento - e, a seguire, gli altri due che abbiamo presentato - vuole aiutare il Governo. Lo dico perché ho ascoltato la senatrice Rivolta dire poc'anzi una cosa giusta, ossia che gli insegnanti ci hanno chiesto di andare in pensione. Lo condividiamo, perché sappiamo che gli insegnanti vogliono andare in pensione e immaginiamo proprio che le domande di pensionamento saranno tantissime. Il problema - e mi rivolgo al Governo - è che non avete pensato chi metterete in classe, perché non avete attuato alcun sistema che garantisca che, a fronte di un numero tanto elevato di insegnanti che andranno in pensione, ce ne siano altri pronti a garantire la continuità didattica e non avete dato diversi ordini di risposte.
Che cosa farete con gli insegnanti che hanno più di trentasei mesi di servizio? Si tratta del punto 22 del vostro contratto di Governo dedicato alla scuola, a cui vi rifate sempre. Avevate promesso loro la fase transitoria: dov'è? Non c'è nulla e gli insegnanti stanno scrivendo e protestando, perché, a fronte di cattedre scoperte, non ci sarà un sistema pronto a reinserire altri docenti all'interno del mondo del lavoro.
Ancora, vi abbiamo dato un altro suggerimento: fate in modo di far fare i cosiddetti passaggi di cattedra ad insegnanti abilitati, che hanno già vinto il concorso e possono andare ad insegnare in altri ordini di scuola. Liberereste posti e avreste già personale qualificato, ma anche da questo punto di vista siete sordi.
Aggiungo che avete abolito ed eliminato il FIT (formazione iniziale e tirocinio), l'unico percorso che consentiva abilitazione e inserimento ai docenti per garantire la continuità didattica. L'avete abolito: è una scelta politica, ne abbiamo già discusso tante volte. Il problema è che non avete messo nulla in sostituzione, per cui a settembre la nostra scuola sarà un disastro e sarà solo ed esclusivamente colpa vostra. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.3, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, fino alle parole «sistema scolastico,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 14.4 e 14.5.
Senatore Laforgia, conviene sull'accoglimento dell'ordine del giorno G14.1 come raccomandazione?
LAFORGIA (Misto-LeU). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G14.1 è accolto come raccomandazione.
Senatore Patriarca, accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G14.2?
PATRIARCA (PD). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G14.2 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14-bis, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
NISINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.1, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 14-bis.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-bis.2, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14-ter, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
NISINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14-ter.1, presentato dal senatore Iannone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 14-ter.2 è inammissibile.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 22, che si intende illustrato, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
NISINI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere è contrario.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.1, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 23.1 è inammissibile.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 25-bis, che si intende illustrato, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 25-bis.1, presentato dal senatore Floris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 25-ter.0.1 è inammissibile.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26-septies, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CATALFO, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
COMINARDI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, il parere è conforme a quello espresso dalla relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26-septies.1, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti da 26-septies.2 a 26-septies.0.3 sono inammissibili.
Colleghi, su richiesta del Gruppo Partito Democratico, sospendo la seduta fino alle ore 17, quando avranno inizio le dichiarazioni di voto.
(La seduta, sospesa alle ore 13,44, è ripresa alle ore 17,01).
Presidenza del vice presidente TAVERNA
Passiamo alla votazione finale.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, su quota 100 rispetto al mese scorso possiamo oggi fare qualche riflessione, partendo dai numeri delle domande. Appare evidente che questa misura produrrà effetti molto limitati sul fronte del ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Importanti studi ci dicono che nel privato ci sarà un ricambio di uno a dieci e questo per la semplice ragione che a chiedere la pensione sono dipendenti di aziende in difficoltà e che lo saranno ancora di più per la recessione economica.
Sulle domande presentate dagli autonomi, il rischio molto concreto è che continueranno a svolgere la loro mansione lavorativa, intestando l'attività a familiari.
Nella pubblica amministrazione in molti hanno denunciato i problemi che avranno il mondo della scuola e la sanità. Qui, anche con tutta la buona volontà, per avere un ricambio ci vorranno anni, quelli necessari per bandire e realizzare i concorsi pubblici, per procedere poi con le assunzioni.
Vi è poi il tema dello squilibrio di genere: 75.000 domande maschili contro appena 25.000 femminili. Questo perché con quota 100 non è stato affrontato il problema delle donne che hanno meno contributi e a cui non viene riconosciuto il lavoro di cura e accudimento familiare. Soprattutto, ciò avviene nella cornice di una nuova recessione economica. Se l'obiettivo era creare nuovo lavoro, forse non era meglio destinare queste risorse per il taglio del cuneo fiscale o sotto forma di agevolazioni per le imprese?
Permane infatti il grande problema della sostenibilità del sistema pensionistico. Il punto vero è che in Italia si parla di pensioni sempre dal punto di vista di chi ci vuole andare e mai da quello di chi quelle pensioni dovrà poi pagare.
Sul reddito di cittadinanza, come abbiamo già detto in prima lettura, siamo favorevoli a misure di contrasto alla povertà, simili a quelle di tanti altri Paesi europei. Tuttavia, abbiamo forti perplessità sul come è stata costruita la misura. La prima riguarda il collegamento tra povertà e lavoro. La povertà è un concetto molto più vasto e complesso. La povertà è quella, ad esempio, di una madre single, con figli piccoli, in assenza di strutture e servizi pubblici adeguati. È la condizione di marginalità sociale in cui versano minori che non hanno occasioni e strumenti di apprendimento e che sono a rischio dispersione scolastica.
C'era quindi bisogno di uno strumento che affrontasse il problema coinvolgendo i servizi sociali dei Comuni e non scaricando tutto sui centri per l'impiego, che non hanno il personale e la formazione adeguata per farsene adeguatamente carico e che non funzioneranno neanche per la ricerca di lavoro. Mancano le strutture adeguate, il personale, i computer e anche i nuovi navigator non porteranno valore aggiunto, visto che è diventato semplice personale di supporto tecnico.
Dai dati sul reddito quello che più colpisce è l'assenza dei giovani. Pochissime domande, gli under 30 sono solo il 6,8 per cento, eppure il reddito è sempre stato raccontato come lo strumento per mettere in moto una generazione. Non sta succedendo e non succederà. Per incoraggiarli ad andar via di casa, a cercare la strada dell'indipendenza, la legge andava scritta in altro modo.
La verità è che ci voleva tempo per coinvolgere le parti sociali, per non sovrapporre povertà e lavoro, per riformare i centri per l'impiego, per bandire concorsi pubblici per i navigator, per avere controlli e verifiche efficaci sui percettori del reddito.
Per questi motivi di merito del provvedimento, dovremmo votare contro. Tuttavia, diamo atto al Governo di aver accolto la clausola di salvaguardia che consentirà ai cittadini delle Province autonome di poter optare tra il percorso nazionale e il reddito d'inclusione provinciale, che noi valutiamo molto più efficace e rispondente alle necessità dei cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà o di fragilità sociale.
Esprimeremo pertanto un voto d'astensione. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV) e del senatore Ferro).
LAFORGIA (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LAFORGIA (Misto-LeU). Signor Presidente, noi ci asterremo su questo provvedimento: è la sintesi di un giudizio che abbiamo già espresso in prima lettura e che abbiamo ribadito nel passaggio alla Camera. Per noi l'astensione vuol dire, innanzitutto, non contrarietà rispetto ad uno strumento che, nella sua ispirazione di fondo, ha un obiettivo ambizioso che è quello di contrastare le povertà e di immaginare una misura di sostegno al reddito. Per noi ogni euro del bilancio pubblico che viene messo a disposizione per fare questa operazione è un euro ben speso, soprattutto in un Paese nel quale le povertà sono aumentate. Lo si dice spesso con molta facilità e persino con un pizzico di retorica, ma è la fotografia reale del Paese. Ce lo dicono le statistiche ma dietro quei numeri, così freddi, si nasconde la vita reale delle persone. Stiamo parlando della povertà assoluta, di coloro che non arrivano alla fine del mese (molte di queste famiglie non arrivavo neanche alla terza settimana). Stiamo parlando, anche in questo caso con una categoria un po' algida propria degli istituti di statistica, della cosiddetta povertà relativa il che vuol dire sostanzialmente quella condizione nella quale le persone non possono fare quelle cose che magari altri hanno la possibilità di fare e nel non farle stanno compromettendo la propria dignità. Sono persone che non possono svolgere una vita normale, non possono assicurare a sé stessi, ai propri cari e ai propri figli delle condizioni dignitose di vita. Molto spesso, anche se può sembrare una cosa assolutamente secondaria, mi imbatto in genitori che non riescono neanche a fare la festa di compleanno per i propri bambini e quando in un Paese che si bea, persino a ragione, di essere uno dei più grandi e ricchi Paesi al mondo, incontri persone che, con qualche pudore, ti presentano una condizione che non ha soltanto a che fare con la dimensione materiale - quindi con l'impossibilità di arrivare alla fine del mese - ma con il senso di vivere normalmente, come esemplifica il riferimento che ho fatto prima, vuol dire che non siamo sulla strada giusta.
Questa è la ragione per cui non sentiamo di poter contrastare a testa bassa un provvedimento che ha innanzitutto come obiettivo quello di tirare fuori le persone dalla trappola della loro povertà e cercare di rimpicciolire quelle faglie che si sono allargate in ragione della crisi economica e sociale molto pesante degli ultimi dieci anni; faglie che esistevano già, che dividevano già la popolazione di questo Paese tra categorie di lavoratori, tra aree geografiche, e che dividevano e dividono persino generazioni. Questa è la ragione per cui noi sentiamo di guardare con interesse a questo provvedimento e lo abbiamo fatto sin dall'inizio. I miei colleghi sanno che in Commissione lavoro lo spirito con cui abbiamo proposto e affrontato la fase emendativa è stata esattamente questa, cioè quella di non contrastare in modo pregiudiziale, ma di capire come modificare in senso positivo un provvedimento che avesse innanzitutto questo tipo di principio e di ambizione, che ci sentiamo di condividere.
Aggiungo anche - l'ho già detto in precedenti interventi, ma mi sento di ribadirlo - che ci sentiamo molto lontani da quelli che propongono la tesi del divano, cioè da quelli che dicono che il reddito di cittadinanza favorirebbe il poltrire dei nostri giovani sul divano, perché disincentiva la ricerca di un lavoro in quanto l'integrazione al reddito è molto vicina al livello medio dei salari. Questa è una tesi non solo un po' curiosa, ma persino offensiva, perché vuol dire che chi la propone non conosce la condizione di molti giovani e anche di molti meno giovani di questo Paese, ma soprattutto perché non mette al centro un altro tema: se il livello del reddito di cittadinanza è molto vicino ai salari medi del Paese, vuol dire che l'Italia ha una gigantesca questione salariale da risolvere e che bisogna aumentare i salari. (Applausi dal Gruppo M5S). Credo che sia questo il centro della discussione che dobbiamo fare.
Detto questo, visto che dall'opposizione ci prendiamo la libertà e - fatemi dire - persino l'autonomia intellettuale e politica di astenerci di fronte al provvedimento simbolo di un Governo che noi contrastiamo, con la stessa libertà ci sentiamo di dire - l'abbiamo già detto nei passaggi precedenti - quali sono gli enormi buchi e le contraddizioni del provvedimento, che, per una strana eterogenesi dei fini, rischiano di portarlo in una direzione diversa, se non in alcuni casi opposta agli obiettivi che il legislatore si prefigge e quindi che la maggioranza si è posta. Mi riferisco, ad esempio, al rischio di non arrivare là dove il provvedimento deve arrivare, cioè là dove il bisogno reale si genera e si determina. L'abbiamo detto: perché un provvedimento che dovrebbe aggredire le fragilità e le marginalità rischia di tenere fuori i senza fissa dimora, cioè gli ultimi degli ultimi della nostra società? Perché non è stato messo sufficientemente al centro il tema dei minori poveri? Perché non avete fatto uno sforzo adeguato (anche se qualche piccolo ritocco lo avete fatto) rispetto a una grande questione, cioè al fatto che molte famiglie, avendo al loro interno e nel loro nucleo persone disabili, assommano a una condizione materiale molto pesante, che fa diventare persino più drammatica la loro condizione di povertà, anche una condizione non squisitamente materiale, cioè una condizione umana? Perché non avete dato il giusto peso a questo aspetto?
Poi ci siamo chiesti - l'abbiamo fatto non con una domanda, ma attraverso degli emendamenti - per quale diavolo di motivo (noi in realtà sappiamo che tale motivo è tutto politico) avete immaginato un criterio così stringente come quello della residenza da almeno dieci anni. È del tutto evidente che c'è una motivazione squisitamente politica, perché, in un Governo numericamente a trazione MoVimento 5 Stelle, ma politicamente guidato ormai dai colleghi della Lega, è evidente che questo criterio è stato inserito nel provvedimento e lo informa nella sostanza, determinandone il perimetro dei beneficiari, per un motivo ben preciso: esso è stato immaginato contra personam e contro qualcuno. E noi sappiamo che questo qualcuno ha a che fare con persone migranti che vivono regolarmente nelle nostre città e nelle nostre comunità. C'è poi tutto il tema della gestione dello strumento, di questo meccanismo per cui si creeranno precari a mezzo di precari; l'idea che non abbiate risolto la questione dei precari dell'ANPAL a noi sembra un'assurdità e una contraddizione. Il provvedimento che dovrebbe far emergere dalla condizione di frammentazione del lavoro e di precarietà dovrebbe essere gestito da chi continua a restare precario e rispetto al quale non è stata trovata una soluzione di stabilizzazione.
Sono criticità che riguardano il reddito di cittadinanza ma anche quota 100, rispetto alla quale, anche in questo caso, non abbiamo un pregiudizio: pensiamo sia un elemento di sollievo l'introduzione di uno strumento di maggiore flessibilità ed il fatto che qualche piccola ingiustizia sia stata sanata. Dopodiché, non dite che questo provvedimento ha scassato la legge Fornero, perché non è così. Questa non è una quota 100, è soltanto un passaggio sperimentale e soprattutto non risolve i nodi strutturali del sistema pensionistico, che riguardano le carriere discontinue delle donne e dei giovani, e non risolve il problema dei lavori usuranti, oltre al fatto che non avete messo mano alla questione degli esodati.
Per queste ragioni noi ci asterremo. Ci sono luci, noi le vediamo, ma ci sono molte ombre. Ci auguriamo che il Governo - questa è la richiesta che facciamo - possa in qualche modo risolvere i tanti problemi rimasti aperti nella fase di implementazione e di attuazione del decreto-legge. (Applausi del senatore Errani).
BERTACCO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e onorevoli colleghi, voglio iniziare la mia dichiarazione di voto facendo una breve cronistoria del percorso che ci ha portato a votare oggi su questo disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2019. Abbiamo cominciato con una farsa - non ho altre parole - che è iniziata in Commissione ed è proseguita per vari giorni, con continui rimandi, non tanto per problemi tecnici, quanto perché la maggioranza non riusciva a mettersi d'accordo per quanto riguardava gli emendamenti presentati. Ciò era abbastanza evidente, dato il numero degli emendamenti presentati al reddito di cittadinanza da parte della Lega e gli emendamenti su quota 100 da parte del MoVimento 5 Stelle.
Quando finalmente, dopo una riunione a Palazzo Chigi, siamo riusciti a tornare in Commissione e a iniziare la discussione, ma soprattutto a illustrare gli emendamenti, essendo il provvedimento partito da questo ramo del Parlamento, pensavamo che ci si potesse lavorare; pensavamo soprattutto di poter dare il nostro contributo. In realtà, in pochissimo tempo abbiamo invece capito, perché ci è stato spiegato, che tutto sarebbe stato rivisto e corretto alla Camera, perché erano ancora in corso trattative all'interno della maggioranza e al tavolo con le Regioni. È stato quindi impossibile contribuire. Abbiamo guardato con fiducia i lavori svolti alla Camera ma alla fine abbiamo dovuto constatare, per l'ennesima volta, l'ulteriore presa in giro. Vi avevamo con forza sottolineato la situazione delle persone disabili, che da questo provvedimento praticamente erano state ignorate; avete detto che ve ne sareste fatti carico alla Camera, che avreste fatto le correzioni dovute, invece avete solo cambiato la scala di equivalenza solo dello 0,1 per cento. Credo che avreste fatto meglio a lasciarla come era, perché è un insulto ulteriore nei confronti delle persone disabili, per non parlare, poi, delle famiglie numerose.
So che dà particolarmente fastidio al Movimento 5 Stelle, ma di fatto questo è un provvedimento assistenziale a fini elettoralistici, che non mira ad altro se non ad arrivare alla data del 26 maggio delle elezioni europee potendo dire che avete inviato la card con cui incassare i denari.
L'errore iniziale che è stato commesso è stato voler riunire in un provvedimento le politiche attive del lavoro e gli interventi sociali: sono due interventi completamente diversi, che non possono stare insieme. Soprattutto, non avete mai voluto chiarire - e non lo avete chiarito all'interno del provvedimento - quale sarà il percorso che distribuirà i diversi carichi sul Comune o sui centri per l'impiego. In realtà, il provvedimento oggi in esame non chiarisce nulla che verrà lasciato ad una interpretazione sul territorio. Già oggi ci sono persone che si rivolgono ai CAF e che chiedono, nel caso dovessero rifiutare il lavoro a causa di un chilometraggio troppo alto, se dovranno restituire i soldi che nel frattempo avranno preso. Nella zona del padovano la CGIL dice che li dovranno restituire, mentre la CISL dice di no; questo in base a una circolare che è stata inviata dall'INPS, che evidentemente non ha chiarito assolutamente nulla.
Ma la cosa scandalosa è che si dà un carico agli enti locali in maniera folle e che all'interno del decreto-legge si stabilisce che ciò avviene senza oneri per lo Stato. Ma come pensate che i Comuni possono reggere all'ondata che ci sarà? Ve l'ho detto anche nella fase della prima lettura: la presa in carico è una cosa importante che viene fatta dai servizi sociali, e spesso e volentieri non si riduce alla singola persona, ma è una presa in carico anche del nucleo familiare.
Non avete poi dato disposizioni per quanto riguarda l'aumento del personale che dovrà occuparsi di queste cose. Avete negato qualsiasi tipo di modifica per gli incentivi alle aziende che andranno ad assumere le persone con reddito di cittadinanza, creando tra l'altro una contraddizione, perché l'azienda che dovesse assumere una persona che prende il reddito di cittadinanza probabilmente selezionerà quelli che il reddito di cittadinanza hanno appena iniziato a prenderlo, perché quelli che sono quasi alla fine daranno un contributo all'azienda praticamente pari a zero. Questo creerà una discriminazione tra le persone.
Vi avevamo anche detto che dei navigator forse sarebbe stato meglio parlare con le Regioni visto che è di loro competenza, ma avete bocciato tutti gli emendamenti, per poi ritrovarvi al tavolo delle Regioni a diminuire il numero dei navigator e affidarvi a loro per quanto riguarda il reclutamento dei suddetti.
Inoltre, non si capisce ancora - può darsi che io abbia un po' la testa dura - come l'ANPAL assumerà. Vi avevamo presentato un emendamento che chiedeva il rispetto dei principi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità per quanto riguarda i criteri di assunzione: bocciato, perché forse la trasparenza in questo periodo al MoVimento 5 Stelle poco interessa.
Vi avevamo anche chiesto di poter dare la possibilità di utilizzare il contante, nell'ambito della disponibilità delle carte, anche in un periodo non ristretto all'arco temporale di un mese. Infatti, se delle persone vengono fuori da un periodo di difficoltà credo che una loro educazione alla spesa non possa essere fatta costringendoli a spendere tutto nell'arco di un mese. Mi sembrava una cosa sensata e che potesse agevolare queste persone nell'utilizzo di questo denaro e soprattutto nello spenderlo bene.
Abbiamo poi cercato più volte di dirvi anche che dovevano essere incrementati i contributi per chi decidesse di intraprendere la strada dell'autoimpresa, perché crediamo che anche quella possa essere un incentivo soprattutto per quanto riguarda i giovani. Ma avete bocciato anche questa proposta.
Il collega Balboni questa mattina ha anche ricordato più volte che con questo provvedimento probabilmente si darà il via libera al reddito di cittadinanza per i delinquenti.
Mi preme inoltre sottolineare particolarmente che questa mattina, durante la discussione generale, ho sentito parlare di poveri quasi con voce clericale. Io vi dico: non strumentalizzate i poveri (Applausi dal Gruppo FdI), perché tutti noi qui dentro - credo tutti, nessuno escluso - abbiamo a cuore la situazione dei poveri. Abbiamo sicuramente una visione diversa di come affrontare il problema, quindi vi piacerebbe che Papa Francesco venisse citato anche quando ricorda, ad esempio, che la famiglia naturale è fondata su un uomo e su una donna. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP). Altrimenti, lasciate stare Papa Francesco e andiamo sui contenuti di questa legge che, ripeto, ci porterà in una situazione di totale confusione. Sapete che in alcuni Comuni ognuno degli assistenti sociali ha più di ottanta tutele di minori da seguire? E noi aggiungiamo loro del carico lavorativo senza poi dare la possibilità di riorganizzare e di incrementare gli uffici. Io continuo a sottolineare questo aspetto, perché rischieremo davvero un collasso del sistema. Ripeto, secondo me voi in un Comune o in un ente locale non ci siete neanche mai entrati. Forse ci sarete andati per fare un certificato di residenza, ma non so se qualcuno di chi è seduto qui del MoVimento 5 Stelle abbia mai fatto l'amministratore locale, abbia amministrato la cosa pubblica e si renda conto della complessità organizzativa di questo provvedimento. Mi riferisco anche ai progetti di utilità, che devono comunque rispettare le capacità e le conoscenze delle persone che li andranno a realizzare, non rendendosi conto che si tratta di un'ulteriore complicazione che non porterà da nessuna parte.
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI(ore 17,25)
(Segue BERTACCO). Per quel che riguarda i criteri nell'assunzione dei navigator, non riesco a capire perché sono state scelte alcune tipologie di lauree e altre no. Forse sarebbe stato meglio adottare criteri un po' più larghi: ad esempio, se va bene la laurea in scienze politiche, non si vede perché escludere quella in lettere o in filosofia.
C'è dunque tutta una serie di contraddizioni, che ci porta a capire che qui non c'è un ragionamento sulla povertà. Le associazioni che sono venute in Commissione a parlarci di come tutti i giorni, sulla strada, affrontano la povertà, ci hanno chiesto perché non valutiamo e non verifichiamo le esperienze del territorio e perché vogliamo intestardirci a mescolare le politiche attive del lavoro con l'intervento sociale. Ci hanno invitato ad andare a vedere le loro esperienze, fatte anche sulla base di errori, che nel tempo sono stati corretti. Invece non lo si è fatto, perché bisogna comunque arrivare alla conclusione entro maggio e quindi siamo qui oggi. Anche nel corso degli ultimi passaggi in Commissione abbiamo subito tutta una serie di rimandi, sempre giustificati - ancora una volta - da ragioni tecniche. Avete approvato il provvedimento con voto di fiducia alla Camera dei deputati e sinceramente faccio un po' fatica a capire che tipo di problematiche ci siano. D'altra parte, l'utilizzo di questa Assemblea e il rispetto nei confronti di chi ci lavora ormai è quasi pari a zero.
Passo dunque a parlare di quota 100 e, tra le tante cose, ci dispiace che si sia scelto di approvare un decreto-legge unico.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.
BERTACCO (FdI). Sto concludendo, signor Presidente.
Siamo sicuramente consapevoli che questo provvedimento non è e non sarà la revisione della legge Fornero. Ci è dispiaciuto sicuramente tanto vedere che con la norma in materia di trattamento di fine servizio (TFS) sia stato fatto un ulteriore bel regalo alle banche e invece il tema avrebbe forse dovuto essere affrontato in maniera diversa, utilizzando o fondi INPS pubblici o con l'intervento, in caso di bisogno, della Cassa depositi e prestiti.
Avrei tante altre cose da dire, ma il tempo a mia disposizione è scaduto e dunque, per tutti i motivi che fin qui ho elencato, annuncio il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi dal Gruppo FdI).
Saluto a rappresentanze di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del Liceo classico e scientifico «FAES Città studi» di Milano e dell'Istituto Comprensivo «Zapponeta - Borgo Mezzanone» di Zapponeta, in provincia di Foggia, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1018-B (ore 17,28)
PATRIARCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, siamo al terzo esame del provvedimento e per noi - mi spiace dirlo - è stato un mese perso nel provare a suggerire e a indicare modifiche migliorative e ragionevoli ad un decreto-legge nato male, sin dall'inizio. Siamo stati presi in giro. Il ministro Di Maio in queste settimane ha auspicato un confronto, un ascolto attento, possibili convergenze sulle politiche sociali e sulle politiche del lavoro: è una grande bugia, una grandiosa preso in giro. I confronti si fanno alla luce del sole, si fanno qui in Aula e soprattutto nelle Commissioni e non certo ricorrendo al decreto-legge.
Sul provvedimento in esame avete fatto dichiarazione altisonanti. Avete parlato di cancellazione della povertà, quando oggi la crisi economica incombe sul Paese: lo ha certificato solo ieri pomeriggio il Fondo monetario internazionale. Siamo in recessione senza che abbiate mosso un dito. I poveri non scompariranno - ahimè per le famiglie - ma rischieranno di aumentare nei prossimi mesi.
Avete parlato di riforma strutturale del welfare e anche questa mattina ho ascoltato questo passaggio. In realtà, avete introdotto un provvedimento con risorse a debito; avete introdotto un principio costituzionale un po' farlocco; avete introdotto i diritti "in dissolvenza", cioè diritti che valgono per un po' finché ci sono risorse. (Applausi dal Gruppo PD). Lo avete fatto con il reddito di cittadinanza e con quota 100, una finestra aperta - o un finestrone, come ricordava la collega Nisini - che si chiuderà presto. Non avete poi riformato il welfare ed il provvedimento si poggia su infrastrutture storicamente fragili, in primis i centri per l'impiego, che sono quelli che conosciamo. Avevate annunciato una riforma strutturale; l'aveva annunciato lo stesso Di Maio. Abbiamo avviato una serie di audizioni in Commissione, non ancora concluse e di cui non si conosce lo sbocco: una proposta di legge o una riforma contenuta nel decretone? Se la riforma annunciata dal ministro Di Maio sui centri dell'impiego fosse questa, davvero potremmo dire di essere a «Scherzi a parte».
Avete fondato il provvedimento sulle piattaforme digitali, ma è noto come sia difficile per le persone più fragili accedere a queste ultime. Sappiamo anche - lo dicono anche gli esperti - che quel potenziamento delle piattaforme digitali cui auspicate nel decreto richiederà anni di tempo. Avete azzerato il lessico, le parole chiave che hanno percorso in questi anni il dibattito pubblico e scientifico a livello europeo. Neppure avete fatto proprio il linguaggio e il lessico del pilastro europeo dei diritti sociali: welfare di comunità, prossimità, multidimensionalità, ascolto, presa in carico, responsabilità, reciprocità, parole escluse dal dibattito e neppure presenti nel decreto.
Non vi siete fidati di due infrastrutture strategiche quelle sì già esistenti. Mi riferisco agli enti locali, che sui temi del welfare e della povertà sono il cuore pulsante di una comunità, e alle reti del terzo settore, che oggi e nel futuro prossimo - lo sappiamo tutti - svolgeranno un ruolo strategico per la coesione sociale. (Applausi dal Gruppo PD). Insomma, avete dimenticato i territori; è da lì che occorreva ripartire perché, quando si parla di welfare più giusto e più inclusivo e di attenzione alle fragilità, parliamo di territori. Sono le comunità che si prendono carico delle fragilità; sono le reti di comunità, le reti di terzo settore, i nostri amministratori e i nostri assessori che voi avete trascurato. In questo provvedimento chiedete impegni agli enti locali senza offrire alcunché, senza offrire risorse e senza aiutarli in un processo di nuova infrastrutturazione.
Avete dimenticato la sussidiarietà orizzontale (mi stupisco dei colleghi della Lega, che sulla sussidiarietà nei decenni scorsi hanno fatto grandi battaglie anche ideologiche) le realtà civili e religiose. Non avete neppure accennato alla necessità di riconquistare una cultura di progettazione condivisa a livello locale, uno strumento prezioso per contrastare la povertà, per ridurre la frammentazione della comunità; sono parole care a noi tutti, a coloro che hanno a cuore il welfare, la povertà e le fragilità; come anche coprogettazione, reti, comunità, presa in carico, collaborazioni, sinergie persino con le imprese (chiamate invece in un gioco strano e artefatto). Avete dimenticato persino la sussidiarietà verticale, scavalcando le Regioni e i Comuni, recuperati malamente in "zona Cesarini".
Non pensiamo sia un caso; non credo che tutto questo sia un caso e che il decreto sia dovuto a qualche distrazione. I vostri provvedimenti si nutrono del pregiudizio e del sospetto sul quale avete costruito un'impalcatura antropologica - vedi i vari decreti concretezza eccetera - fondata sulla diffidenza, sul cittadino da solo, una monade, disperso, senza comunità e senza reti. (Applausi dal Gruppo PD). Un cittadino da solo che guarda il suo leader in attesa della soluzione finale.
Nondimeno avete introdotto una normativa punitiva verso i poveri che lascia sconcertati. Avete persino introdotto il controllo sui consumi. Sapete bene che i cosiddetti furbetti si contrastano con i controlli che - ahimè - non saranno incrementati con la soluzione di una piccola pattuglia, generosa e coraggiosa, di carabinieri e finanzieri. I controlli si incrementano assumendo assistenti sociali, cosa che avete rifiutato, e potenziando l'ispettorato del lavoro.
Un tradimento, quindi, soprattutto verso le famiglie numerose e con persone disabili; un tradimento verso i bambini e le bambine che si attendono risposte coraggiose e durature nel tempo. Un tradimento verso i lavoratori precoci (parliamo di quota 100), verso le donne lavoratrici, verso i lavoratori con attività gravose e usuranti. Perché non avete indirizzato la vostra azione riformatrice verso quelle categorie maggiormente colpite dalla legge Fornero? Perché non farsi attenti verso coloro che nella propria vita non hanno potuto, per ragioni indipendenti dalla propria volontà, avere una continuità contributiva? Le donne, per esempio, su cui spesso grava la cura nelle famiglie o le persone che hanno avuto prolungati problemi di salute. Avreste potuto fare tutto questo senza minare la tenuta finanziaria del nostro sistema contributivo, senza ipotecare il futuro delle migliaia di giovani che hanno il diritto di accedere a un trattamento pensionistico dignitoso.
Mettete in campo una misura che non è strutturale; bisogna dircelo, occorrerebbe ricordarlo parlando con sincerità al Paese. Questa non è una riforma strutturale: si rivolge a una platea ristretta di poveri, seppur importante (non sono i 5 milioni che enunciate, ce lo dicono i dati INPS e Istat), e a una platea ristretta di pensionati, perlopiù non persone fragili. In sostanza, tra tre anni - questo è il risultato finale - e dopo aver speso più di 20 miliardi di euro, tutti i problemi strutturali legati alla Fornero resteranno irrisolti, come pure quelli del welfare italiano. Avete introdotto a tempo un mero contributo e poco altro, perché alla fine questo provvedimento che a breve approveremo - che voi dite importantissimo, ci mancherebbe altro - si ridurrà a un mero trasferimento economico, molto piccolo, molto breve. La povertà non si sconfigge soltanto con trasferimenti economici - questa è una politica di destra; è stata sempre questa la politica di destra - ma si sconfigge nelle relazioni, nella presa in carico, non soltanto nel lavoro, in un piccolo sussidio economico, peraltro a tempo determinato.
Le future generazioni saranno gravate da un debito pesantissimo: risorse sottratte al Paese che avrebbero potuto essere investite nella crescita e nel benessere di tutti i cittadini italiani.
In conclusione, la vita - quella vera - vi verrà incontro; vi aspettiamo tra qualche mese con la presentazione del Documento di economia e finanze, e poi con la prossima manovra. Ci spiegherete come questo provvedimento si sosterrà nei prossimi anni. Ahimè ci accorgeremo - spero di no soprattutto per le famiglie povere e per i pensionati più fragili e in difficoltà - che questo sarà stato un grande bluff, una grande promessa, un gioco falso e bugiardo. (Applausi dal Gruppo PD).
Per queste ragioni voteremo convintamente contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOSATO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, il provvedimento ormai prossimo all'approvazione è un decreto-legge molto importante per questa legislatura e per la realizzazione del programma di questo Governo. Finalmente verrà approvata quota 100 in via definitiva da parte del Parlamento alla sua seconda lettura: un punto fondamentale del programma della Lega; e verrà approvato il reddito di cittadinanza, punto fondamentale del programma del MoVimento 5 Stelle, nel pieno rispetto del contratto di Governo che ha portato alla formazione di questo Esecutivo.
La prima questione che ritengo doveroso affrontare sono le critiche che sono state avanzate dalle opposizioni nei confronti di questo provvedimento: critiche mosse a quota 100 perché si doveva fare di più e si doveva fare meglio. Critiche prevedibili, ma - permettetemi - la domanda di fondo è un'altra: chi ha reso necessario un intervento legislativo per approvare questa riforma? Per essere più chiari, chi ha votato la legge Fornero? Non Certamente noi, non certamente la Lega. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Proprio coloro che oggi criticano e giudicano il nostro operato, insegnano e danno lezioni. Permettetemi e perdonateci: lezioni da voi non ne possiamo accettare. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). I responsabili di quanto sta avvenendo in questa sede sono proprio le forze d'opposizione che oggi si oppongono nuovamente alla correzione e al superamento della legge Fornero.
Avete avuto a disposizione cinque anni di Governo per rimediare agli errori commessi e alle ingiustizie che proprio voi avete approvato. Avete perso l'occasione e siete stati giustamente puniti dagli elettori. Nei vari dibattiti in quest'Aula e in quella della Camera avete criticato aspramente il reddito di cittadinanza affermando che è una misura sbagliata. La domanda però è sempre la stessa: dov'è la coerenza? Chi ha approvato poco più di un anno fa il reddito di inclusione e chi ha promesso in campagna elettorale l'approvazione di un reddito di dignità di 1.000 euro al mese, garantito per tutti? (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Le stesse forze politiche che oggi criticano un provvedimento che, anche grazie al contributo della Lega, non ha il solo obiettivo di aiutare le famiglie in grave stato di povertà, ma soprattutto l'obiettivo di far accedere al mondo del lavoro coloro che un lavoro lo hanno perso o non lo riescono ad ottenere. Il reddito di inclusione e di dignità delle opposizioni erano, quelli sì, puri provvedimenti assistenziali. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Questo modello di reddito di cittadinanza investe sulla formazione, sui centri per l'impiego, prevede l'impegno a svolgere lavori socialmente utili, incentiva con la detassazione per le imprese l'assunzione di nuovo personale, prevede numerose prescrizioni affinché nessuno possa approfittare di questa opportunità. Non è, in definitiva, un provvedimento che elargisce denari a pioggia ma vuole essere uno strumento per dare slancio all'occupazione ed un futuro alle nuove generazioni.
Sono state mosse poi altre critiche al provvedimento. L'Italia, è vero, si trova nuovamente in una condizione di crisi della crescita economica; è un dato reale e innegabile. È una situazione difficile per l'Italia e per l'Europa intera, Germania compresa. È stato più volte osservato che in questa situazione non era opportuno investire importanti risorse per la riforma del sistema pensionistico. Queste sono ovviamente le affermazioni delle opposizioni. A nostro avviso invece ci sono momenti e temi per i quali non ci si può permettere dubbi e incertezze. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Certe decisioni vanno prese, punto e basta, semplicemente perché è giusto e doveroso farlo.
La modifica della legge Fornero è un atto di giustizia non più rinviabile ed è esattamente quello che noi oggi stiamo facendo in quest'Aula: un atto di giustizia. Stiamo restituendo una prospettiva di vita decorosa a uomini e donne cui è stata sottratta da una riforma profondamente ingiusta che proprio voi, tutti insieme, avete votato nel 2011. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az e del senatore Lanzi).
Il nostro percorso è totalmente diverso. La Lega, tutti noi senatori siamo coloro che non hanno dato la fiducia al Governo Monti. Siamo coloro che non hanno mai governato con il PD e con la sinistra; siamo coloro che hanno votato contro la legge Fornero; siamo coloro che hanno raccolto più di 500.000 firme per un referendum che cancellasse questa legge vergognosa. Siamo coloro che si sono battuti in Europa - lo voglio ricordare - perché quota 100 potesse trovare attuazione in una difficilissima legge di bilancio. Oggi, finalmente, ancora una volta in questa legislatura, siamo coloro che manterranno un impegno preso con i cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Noi non realizziamo questa riforma per la campagna elettorale delle elezioni europee: noi la realizziamo perché questo è il mandato che abbiamo ricevuto dagli elettori; un punto di partenza e non un punto di arrivo. Quota 100 è un atto di coerenza e di giustizia. È un atto di giustizia per i cittadini che hanno lavorato una vita intera e hanno il sacrosanto diritto di poter andare in pensione ad un'età dignitosa.
È un atto di giustizia per dare il via ad un necessario ricambio generazionale nel mondo del lavoro e per ridare una speranza di vita ed un futuro in Italia ai nostri giovani.
Avete insistentemente provato a difendere posizioni indifendibili, ma in definitiva voi dell'opposizione passerete alla storia per aver votato la legge Fornero nel 2011 e contro il suo superamento oggi. Siamo e potremo sempre dichiararci orgogliosi di non averla votata allora e di averla doverosamente smantellata oggi in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Ecco la verità dei fatti che rimarrà agli atti di questa legislatura e oggi finalmente giustizia è fatta.
Dichiaro pertanto il voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge da parte del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
VITALI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, avremmo desiderato e preferito che su questo provvedimento vi fosse stata un'apertura che avesse consentito a tutti i rappresentanti del popolo che siedono qui di portare il loro contributo. Quando infatti si parla di povertà, di disagio, dei più deboli e di coloro che stanno indietro, credo che tutto il ceto politico possa e debba parlare la stessa lingua.
Chi parla fa parte di un Gruppo parlamentare che ha dimostrato, nei fatti e non con le chiacchiere, non soltanto di essere sensibile ai problemi della povertà e del bisogno, ma anche di essere riuscito a risolverli. Voglio ricordare i successi del Governo Berlusconi, quel Governo che ha aumentato la pensione minima a 1,3 milioni di pensionati (Applausi dal Gruppo FI-BP), che ha creato un milione di posti di lavoro (Commenti dal senatore Giarrusso) e che ha introdotto il bonus bebè e la social card: abbiamo quindi titolo per parlare.
Non è dunque questo quello che ci aspettavamo, come non lo è l'atteggiamento che la maggioranza ha avuto per questo provvedimento, che nasce come decreto-legge sul reddito di cittadinanza e quota 100 e, ancora una volta, finisce per essere un omnibus, nel quale c'è di tutto e di più e soltanto nel titolo rimane limitato al solo reddito di cittadinanza e alla povertà. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Ci auguriamo che il provvedimento in esame, sia pure storto e arraffazzonato, possa avere un qualche risultato: temiamo che non sarà così, ma ci auguriamo di essere smentiti nei fatti, perché siamo favorevoli ad andare incontro ai bisogni delle persone più deboli. A questo provvedimento, infatti, ne sono collegati altri 38: a fronte di un decreto-legge già operativo, cioè, mancano 38 provvedimenti attuativi, che non so come, quando e dove farete (Applausi dal Gruppo FI-BP) e che non riguardano soltanto l'attività del Governo, ma i regolamenti, gli accordi con gli enti locali e quant'altro.
Pensavamo di assistere ad una novità sensazionale, ma avete rispolverato la card, che è la famosa social card che aveva introdotto il Governo Berlusconi (Applausi dal Gruppo FI-BP), con la differenza che imponete al cittadino di ritirare soltanto 100 euro al mese e vi preoccupate di stabilire come, quando e quali altri soldi dovranno essere spesi: questa è la democrazia partecipata che volete introdurre. Inoltre, ricordiamoci sempre che questo è un provvedimento in deficit, cioè lo paghiamo tutti quanti e quindi avremmo interesse che provocasse risultati positivi.
Tra coloro che faranno la domanda per accedere al reddito o alla pensione di cittadinanza dovranno essere controllati 2,3 milioni di soggetti e voi cosa fate? Assumete 65 Carabinieri e 100 finanzieri in più: secondo voi sono sufficienti a controllare il grande flusso di dati, persone e domande che si verrà a produrre?
Ma la cosa clamorosa è che, per bocca del vice ministro Di Maio, il problema della povertà sarà risolto non soltanto con i soldi di tutti quanti (perché, ripeto, questo è un provvedimento in deficit), ma anche, nientemeno, con la partecipazione dei navigator, che io chiamerei avatar perché non si capisce che cosa faranno, da dove verranno e con quali qualifiche opereranno. (Applausi dal Gruppo FI-BP). I navigator inizialmente sono 6.000, poi diventano 3.000 che nel triennio arriveranno probabilmente a 4.500.
Il ministro Di Maio prende a esempio il sistema della Germania. Cominciamo allora a evidenziare qualche differenza. In Germania vi sono 2.500 centri per l'impiego; in Italia ve ne sono soltanto 600. In Germania vi sono 110.000 addetti a tempo indeterminato con alto profilo culturale e professionale; in Italia ce ne sono 8.000, il 50 per cento dei quali non è neanche laureato. (Commenti dal Gruppo M5S). In Germania sono stati spesi miliardi per creare una piattaforma digitale; da noi non vi è alcuna traccia ed è forse questo il motivo per cui oggi in Italia i centri per l'impiego riescono a dare risposta a due persone ogni 100 che si propongono per un'attività lavorativa. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
C'è un altro dato che non avete considerato. Il 30 per cento dei contribuenti italiani dichiara un reddito inferiore a 10.000 euro annui, il 40 per cento dei quali si trova al Sud. Voi offrite 750 euro mensili a persone che non dovranno lavorare, sino a prova contraria, e andrete a mortificare centinaia di migliaia di lavoratori che mantengono le loro famiglie con una somma molto inferiore a questa! (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Colleghi del MoVimento 5 Stelle, credo che il vostro cavallo di battaglia sarà il vostro cavallo di Troia. Se voi pensate di comprare i voti dei meridionali con qualche spicciolo vi sbagliate, perché al Sud c'è qualcosa che non potete comprare, che nessuno ha comprato e che nessuno comprerà: la dignità di noi meridionali! (Applausi dal Gruppo FI-BP). I meridionali non vogliono elemosine, ma chiedono di sapere quali sono le vostre politiche industriale, ambientale e infrastrutturale. È questo che vogliono sapere e probabilmente neanche voi lo sapete! (Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo M5S).
Vedete, i risultati elettorali... (Ilarità). Lo so, si ride. Risus abundat in ore stultorum, dicevano i latini. I risultati - anzi, le disfatte - delle ultime elezioni, non soltanto in Basilicata, ma anche in Abruzzo e in Sardegna, sono il campanello d'allarme di un popolo, quello meridionale, che si sente tradito dalle vostre promesse che sono state disattese e che quindi vi farà pagare un prezzo altissimo anche alle elezioni europee. Pertanto, quello che doveva essere il manifesto delle europee sarà un manifesto, sì, ma funebre del MoVimento 5 Stelle e della sua politica. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Avete disposto cicli di audizioni, ma non avete ascoltato la parola, non dico delle opposizioni (in particolar modo di Forza Italia), ma neanche di quelle associazioni che hanno qualche titolo per parlare di terzo settore e aiuto alla povertà. Non avete ascoltato la Comunità di Sant'Egidio, la Caritas e neanche Confindustria, che credo abbia qualche competenza nella creazione di posti di lavoro. Vi siete arroccati nelle vostre posizioni incomprensibili.
Signor Presidente, devo poi dire una cosa: se non fossimo in un'Aula parlamentare sembrerebbe di essere su «Scherzi a parte». Nel provvedimento c'è una chicca favolosa. Leggendo l'articolo 7-ter, che è stato introdotto alla Camera dei deputati, ci accorgiamo che il reddito di cittadinanza può essere dato anche ai pregiudicati e ai latitanti, però lo Stato non lo deve sapere. Infatti, quando lo Stato lo viene a sapere, Presidente, non procede ad una sospensione con effetto retroattivo, bensì ad una sospensione con effetto immediato, ma i soldi che sono stati percepiti non tornano indietro. È questa la barzelletta. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Ma vi è di più! Un partito che ha fatto dello "spazza corrotti" un cavallo di battaglia si trova nella impossibilità di escludere dal reddito di cittadinanza corrotti e corruttori. I corrotti e i corruttori possono infatti, accedere al reddito di cittadinanza.
Sembrerebbe una contraddizione: prima si fa lo "spazza corrotti" per buttare fuori i corrotti e poi si dà loro il reddito di cittadinanza. (Applausi dal Gruppo FI-BP). No, signor Presidente, non è una contraddizione, è un filo logico. Il MoVimento 5 Stelle vuole fuori dalle amministrazioni della politica i corrotti; però, siccome anche i corrotti tengono famiglia, vuole dare loro il reddito di cittadinanza, a carico di tutti gli italiani! Complimenti! (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Signor Presidente, due parole anche su quota 100. Amici della Lega, diciamo le cose come stanno. Questa quota 100 non supera affatto la legge Fornero e, probabilmente, fra tre anni l'avremo nuovamente, aggravata dei debiti che state creando. Infatti, un record l'avete raggiunto: aumentate di sei miliardi al mese il debito pubblico. Questo è il vostro primato! (Applausi dal Gruppo FI-BP).
La quota 100 è soltanto un beneficio temporaneo, che si applicherà per tre anni a pochi fortunati e che costa dai 30 ai 33 miliardi, se si tengono in considerazione il mancato introito da parte dell'INPS e le erogazioni. (Commenti dal Gruppo M5S).
Se invece avessimo utilizzato questi 30 miliardi per... (Vivaci commenti dal Gruppo M5S).
Ecco, mi avete fatto confondere!
VOCI DAL GRUPPO M5S: Tempo! Tempo!
PRESIDENTE. Senatore Vitali, la prego di voler concludere.
VITALI (FI-BP). Sì, mi scusi, signor Presidente, ma era una considerazione simpatica, perché nel programma degli amici della Lega c'era la misura del superammortamento del 130 per cento. Dov'è andato a finire il 130 per cento di superammortamento? Valutando in 30 miliardi la spesa per quota 100, se fosse stata impiegata per il superammortamento al 130 per cento, e valutando un contributo di 17.000 euro a domanda, avremmo creato 1,7 milioni di posti di lavoro! Questa è la verità! (Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti e applausi ironici dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az, i cui senatori si levano in piedi).
Allora, agli amici della Lega dico: "chi troppo in alto sal, sovente cade". Meditate, colleghi della Lega. Noi ve lo abbiamo detto. Non potete dire che non ve l'abbiamo detto. E, per darvi un contributo di resipiscenza, voteremo in maniera convinta no a questo provvedimento! (Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni. Applausi ironici dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
MATRISCIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, 1.974 giorni: tanti ne sono passati da quando, il 29 ottobre 2013, abbiamo presentato, proprio qui in Senato, il primo disegno di legge per l'istituzione del reddito di cittadinanza, a prima firma della senatrice Nunzia Catalfo. (Applausi dal Gruppo M5S).
Perciò, signor Presidente, colleghi, oggi è un giorno storico: per il MoVimento 5 Stelle, per chi l'ha fondato, per chi, in questi anni, ha portato avanti, con coraggio, tante battaglie, ma soprattutto per l'Italia intera. Oggi, infatti, milioni di cittadini che, giorno dopo giorno, sono stati dimenticati, lasciati volutamente (ribadisco, volutamente) ai margini da una politica cieca e sorda agli epocali cambiamenti avvenuti, senza prendere le adeguate contromisure, sanno che possono contare sullo Stato.
Uno Stato forte, che tende loro la mano, invitandoli a stringere un nuovo patto sociale, restituendo loro la dignità perduta e ridando loro la speranza nel futuro. (Applausi dal Gruppo M5S).
Lo dico senza troppi giri di parole. Vista la cruciale portata di questo provvedimento, ci saremmo aspettati che oggi l'Assemblea del Senato lo votasse all'unanimità, soprattutto la sinistra che invece, in maniera sprezzante, ad un certo punto, con qualche illustre esponente, ha persino ironizzato, parlando dei futuri beneficiari del reddito di cittadinanza come di poveri che avrebbero passato la loro vita in vacanza. Addirittura c'è chi ha lanciato l'idea di raccogliere le firme per un referendum contro il reddito di cittadinanza, cosa che peraltro, in una riedizione del famigerato patto del Nazareno, ha detto di voler fare anche la destra. (Applausi dal Gruppo M5S).
Siamo proprio curiosi di sentire cosa direbbero se si trovassero di fronte Salvatore che a sessantadue anni, dopo una vita di lavoro come muratore, tre anni fa si è ritrovato improvvisamente senza più niente e oggi, purtroppo, vive chiedendo l'elemosina e mangiando alla Caritas; o se dovessero incontrare Francesco, che a ventidue anni è stato costretto a mettere in secondo piano gli studi per un lavoro saltuario che non lo facesse pesare sui suoi genitori; o ancora davanti a Cesare che a cinquantadue anni, dopo la chiusura dell'azienda nella quale era impiegato, fa le pulizie per meno di 250 euro al mese con i quali deve dare da mangiare a sua moglie e a suo figlio; per non parlare di Matteo che prende 450 euro al mese di pensione e ha un figlio disoccupato.
Non solo sono storie vere queste. Questi, signori, sono solo alcuni esempi del Paese che ci hanno lasciato i vecchi Governi, un Paese passato da due a oltre cinque milioni di persone in povertà assoluta, proprio negli anni in cui questi stessi Governi andavano in Europa con il cappello in mano, facendosi imporre delle politiche economiche da macelleria sociale. (Applausi dal Gruppo M5S); anni in cui abbiamo sentito Ministri dare dei bamboccioni e degli sfigati ai nostri ragazzi, dicendo che per loro, per poter trovare lavoro, era meglio giocare a calcetto che mandare curriculum. Ma vi rendete conto?
Noi oggi, con questa riforma che tra i punti qualificanti ha un investimento senza eguali in politiche attive del lavoro, diciamo a questi stessi ragazzi: andate nei centri per l'impiego, perché finalmente non rappresenteranno più un'umiliazione per voi e per quelle tante persone che in questi anni si sono rivolte ad essi, mescolando rabbia a frustrazione. (Applausi dal Gruppo M5S).
Infatti, mentre i vecchi Governi investivano lo 0,05 per cento del PIL in servizi per il lavoro, Francia e Germania mettevano sul piatto rispettivamente cinque e sette volte più di noi. E meno male che siete quelli competenti. (Applausi dal Gruppo M5S).
Fortunatamente quel tempo è finito. Una volta al Governo, il MoVimento 5 Stelle ha messo al centro della propria azione politica i cittadini e i loro reali bisogni, un'azione che ha avuto come direttrice e fondamento la tutela e la garanzia della dignità di tutti i cittadini i quali hanno pari dignità sociale, come è scritto nell'incipit dell'articolo 3 della nostra Costituzione. Per troppo tempo questo assunto è stato dimenticato, sacrificato sull'altare del profitto e della globalizzazione sfrenata. Molti di voi, cari colleghi, si sono abituati alla brutale idea che chi è povero deve restare e morire povero ma non noi che infatti, come primo provvedimento, una volta arrivati al Governo abbiamo varato proprio il cosiddetto decreto dignità, quello che a detta dei detrattori avrebbe provocato l'apocalisse e invece gli ultimi dati ci dicono che c'è stato un vero e proprio boom di trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. (Applausi dal Gruppo M5S).
Adesso, questo percorso continua con il reddito di cittadinanza che ha come Stella Polare quella parola, carica di significato e di responsabilità per chi amministra il Paese, che è presente sempre nella nostra Costituzione, stavolta all'articolo 1: lavoro.
Anche su questo punto la vostra fantasia si è scatenata: pur di non voler ammettere che con questo provvedimento chi oggi si ritrova fuori dal mercato del lavoro potrà godere di una nuova opportunità, frutto di un serio percorso di formazione e riqualificazione, ne avete dette di tutti i colori. La verità invece è che nessun Governo prima del nostro aveva mai investito così tanto in servizi per il lavoro per colmare quel gap che ci separa dai principali partner europei.
Con questa riforma cominciamo a portare in Italia il livello di Germania e Francia, nei cui centri per l'impiego lavorano rispettivamente 100.000 e 54.000 addetti. Addirittura negli uffici locali tedeschi operano i consulenti per il lavoro, 6.000 dei quali specializzati nei rapporti con le imprese: numeri incredibili se confrontati con quelli del nostro Paese, che solo grazie a questo intervento, dopo anni di immobilismo, vedrà aumentare significativamente il numero dei propri addetti che al momento sono solo 8.000. L'investimento non sarà solo in capitale umano, ma anche in infrastrutture tecnologiche per mettere finalmente in comunicazione domanda e offerta di lavoro. Se questo processo fosse iniziato anni fa, se ci aveste dato ascolto quando da questi banchi gridavamo l'urgenza di istituire il reddito di cittadinanza, oggi saremmo sicuramente un passo avanti. Ma come si dice: meglio tardi che mai. (Applausi dal Gruppo M5S).
Con questa misura, come diceva qualcuno a noi molto caro, nessuno resterà più indietro. Solo così possiamo ricostruire quel senso di comunità che questo Paese ha perduto. Solo così possiamo riattivare il motore della crescita, un motore grazie al quale guideremo l'Italia verso un futuro fatto di diritti e opportunità.
Crescita e futuro: sono i due pilastri del provvedimento in discussione e della futura azione di Governo con la fissazione del salario minimo orario. Infatti, è possibile rilanciare la produttività e i consumi solo emancipando i cittadini dalla condizione di bisogno. Il combinato disposto di reddito di cittadinanza e salario minimo orario avrà effetti positivi sull'economia, in quanto aumenta il potere d'acquisto per i lavoratori, rilancerà i consumi e conseguentemente alimenterà la domanda interna, con più profitti per le imprese, alle quali saranno destinate ulteriori misure di riduzione del cuneo fiscale.
Con questo provvedimento mandiamo in porto anche un altro dei punti qualificanti del nostro programma e del contratto di Governo, ovvero quota 100. La legge Fornero ci è costata carissima, sia in termini sociali che economici. Vedere per credere quanto lo Stato ha speso per le varie salvaguardie. Nei prossimi tre anni un milione di lavoratori avrà la possibilità di andare in pensione anticipatamente, aprendo al ricambio generazionale, tanto nel pubblico impiego quanto nel settore privato. Abbiamo confermato APE sociale e opzione donna, altre due misure importanti.
Signor Presidente, tornando al reddito di cittadinanza desidero citare i nostri fondatori, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP e del senatore Faraone). Il primo ha sempre detto che «il reddito di cittadinanza è vedere il mondo del lavoro in un altro modo, è un diritto civile»: si tratta di dare un'occasione alla gente. Il secondo sosteneva che «togliere dalla disperazione e dalla povertà milioni di poveri è un obbligo morale», «una battaglia di civiltà in cui le appartenenze politiche devono scomparire». (Applausi dal Gruppo M5S).
Con queste frasi, che sono state la nostra guida nel percorso di genesi e realizzazione del reddito di cittadinanza, dichiaro il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (Applausi dai Gruppi M5S, i cui senatori si levano in piedi, e L-SP-PSdAZ.).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSdAZ. Alcuni senatori del Gruppo M5S mostrano lo schermo del tablet su cui è scritto «Reddito di cittadinanza. È legge»).
Non siete autorizzati ad esporre cartelli, né tablet.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, il Governo non ha ancora compensato i danni subiti da tante famiglie e imprese veronesi a causa dell'alluvione dello scorso 1° e 2 settembre. Il 27 febbraio scorso è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce le risorse per fronteggiare i gravi eventi calamitosi che si sono verificati in diversi Comuni del Paese; quindi la realizzazione di investimenti strutturali e infrastrutturali per compensare i danni che quegli eventi hanno provocato. I beneficiari delle risorse nel Paese sono i territori colpiti da eventi atmosferici eccezionali accaduti negli anni 2017 e 2018. Il decreto però esclude i Comuni di Verona, Negrar, San Pietro in Cariano, Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone, Cazzano di Tramigna e Illasi, ovvero Comuni che sono stati colpiti da una grave alluvione nei giorni 1° e 2 settembre 2018, per i quali peraltro la Regione Veneto aveva già dichiarato lo stato di crisi e richiesto lo stato di emergenza, decretato dal Consiglio dei Ministri il 17 gennaio scorso.
Perché il Governo ha escluso Verona? Sono in corso le procedure per stanziamenti mirati?
Sul territorio c'è una grande preoccupazione, anche perché nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio 2019, lo scorso dicembre, un mio emendamento con il quale chiedevo 10 milioni di euro per coprire quei danni è stato respinto dal Governo.
Signor Presidente, voglio qui segnalare il fatto, sollecitando l'urgente necessità di riesaminare la posizione del Governo, ovvero il diniego finora ricevuto, al fine di non discriminare il territorio veronese interessato da questi eventi rispetto ad analoghi accadimenti avvenuti altrove e già compensati. (Applausi dal Gruppo PD).
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il mio intervento è volto a segnalare a quest'Assemblea e al Governo la situazione di criticità e le problematiche relative alla circolazione dei mezzi pesanti adibiti al trasporto merci sulla route départementale 6204 della Val Roia, che si collega, nel tratto italiano, alla strada statale 20 del Colle di Tenda, che interessa il trasporto e lo scambio di merci tra le Regioni Piemonte e Liguria e il Sud-Est della Francia. Mi riferisco in particolare all'ordinanza di divieto di transito per il traffico pesante emanata da parte dei comuni francesi il 1° settembre 2017.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO(ore 18,13)
(Segue BERGESIO). In quella data i sindaci della Val Roia (in tutto cinque) presentarono presso la prefettura di Nizza un'ordinanza congiunta, con la quale decretarono la limitazione sulla strada 6204 nei rispettivi territori municipali ai veicoli aventi massa massima superiore alle 19 tonnellate. Un'ordinanza generica, che indica in modo assolutamente scorretto ai trasportatori di scegliere quali itinerari alternativi - udite bene - il tragitto sulle autostrade A6 e A10, con un aggravio di sette ore in più per viaggio e di 180 euro di costo in più per viaggio e con un allungamento del viaggio per i mezzi pesanti di ben 200 chilometri.
È scritto sul divieto che tempi e tragitti alternativi sarebbero minimi. Queste assurde considerazioni, messe nero su bianco nelle ordinanze, non sono state supportate da alcun dato statistico sul reale utilizzo di questo valico strategico per il nostro Paese, ma anche per la Francia. Le cinque municipalità francesi interessate sono di fatto collocate in una lingua di territorio in cui transita una via di comunicazione internazionale, non una stradina comunale; è una via di importanza vitale.
Considerata la gravità del provvedimento emanato dai sindaci della Valle Roia, ritenuto da noi inopportuno e in contrasto con gli interessi produttivi e commerciali delle Regioni interessate, noi ribadiamo la richiesta di ritiro e di annullamento dell'ordinanza, come già espresso dalle associazioni di categoria e dalle imprese produttive italiane. Le stesse imprese che il 18 marzo, in occasione della visita del presidente Conte e del ministro Toninelli in quel di Cuneo, hanno sollecitato questo provvedimento; entrambi erano venuti a Cuneo per presentare l'avvio dei lavori dell'Asti-Cuneo - per cui siamo loro grati, dopo sette anni di interruzione di questa importante autostrada - ed entrambi in quella occasione dissero che avrebbero preso a cuore questo provvedimento.
PRESIDENTE. La invito a concludere.
BERGESIO (L-SP-PSd'Az). Noi saremo vigili e monitoreremo affinché questo avvenga, soprattutto per coloro che vivono, lavorano e transitano nei territori liguri, piemontesi e della vicina Francia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
FENU (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FENU (M5S). Signor Presidente, lo scorso 10 marzo in Sardegna, sulla strada provinciale che collega il centro abitato di Siniscola alla vicina frazione Marina della Caletta, ha perso la vita Emanuele Tancale, un ragazzo di diciotto anni, travolto da un'auto mentre con un amico rientrava a casa a piedi dopo aver partecipato ai festeggiamenti del carnevale. Alla guida dell'auto c'era un altro ragazzo come lui, di ventidue anni.
La tragedia è avvenuta su una strada provinciale; una strada come tante in Italia, una di quelle strade che portano verso il mare, che d'estate i ragazzi percorrono con gli scooter, in bicicletta o a piedi. È una strada pericolosa, come tante altre strade provinciali in Italia: un rettilineo di 5 chilometri senza illuminazione, dove si affacciano ingressi di abitazioni private, una scuola, dove convergono altre strade, con scarsa segnaletica orizzontale e verticale, senza marciapiedi, con una carreggiata troppo stretta, soprattutto per l'ingente afflusso e traffico estivo. Una strada provinciale in stato di abbandono, come tante in Italia, a causa dei tagli delle risorse subiti negli ultimi anni dalle Province, realizzati nel tentativo di soffocare gli enti territoriali cosiddetti di Area Vasta.
Oggi, signor Presidente, voglio esprimere la mia vicinanza, da siniscolese, alla famiglia di Emanuele Tancale, alla madre Antonella, al padre Gianfranco; voglio esprimere la mia vicinanza anche a Maria Antonietta, la madre del ragazzo alla guida dell'auto, tutti, seppur in modo diverso e da diversi punti di vista, vittime di un dramma. Ma vorrei anche invitare tutti ad una riflessione. La nostra attenzione, l'attenzione dei media, ultimamente è stata catalizzata dai dubbi sull'opportunità di realizzare alcune grandi opere. Credo sia necessario pensare nuovamente e con maggiore attenzione anche alle piccole opere, fondamentali per la sicurezza nostra e dei nostri cari. Quante sono le strade provinciali che percorriamo durante l'anno? Quante sono le strade provinciali che percorrono i nostri amici, i nostri familiari, i nostri figli, in auto, in bici o a piedi, proprio come Emanuele la notte del 10 marzo scorso? (Applausi dal Gruppo M5S).
DE POLI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE POLI (FI-BP). Signor Presidente, cari colleghi, sottopongo oggi alla nostra attenzione e all'attenzione dell'Assemblea un tema che sta a cuore ai cittadini, al di là delle bandiere politiche. Parliamo di sanità, quindi di diritto alla salute.
In Veneto, in provincia di Padova, la casa di cura di Abano rischia di essere declassata da ospedale a struttura integrativa della rete ospedaliera pubblica. In parole povere, ciò comporta una riduzione di servizi, quindi una penalizzazione per i nostri cittadini. Vuol dire riduzione del numero delle prestazioni erogate, sia ai cittadini residenti, sia a tutti i visitatori di un'area turistica come quella delle Terme euganee, con più di 3 milioni di visite all'anno. Vuol dire chiudere il pronto soccorso, che ogni anno registra 38.000 accessi. Rischiano di chiudere anche la terapia intensiva, la traumatologia, l'ostetricia, la rianimazione e tutta una serie di altri servizi. Parliamo di numeri, ma anche di qualità, e soprattutto di persone.
Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenas, l'ospedale di Abano è tra i primi in Italia come qualità dell'assistenza nell'ambito della chirurgia della prostata e della chirurgia del ginocchio. È impensabile che le centinaia di migliaia di turisti (circa 800.000 ogni anno) che visitano il bacino euganeo debbano far riferimento per i servizi di urgenza e pronto soccorso a strutture ospedaliere, come l'ospedale di Schiavonia o quello di Padova, raggiungibili nelle ore di punta dopo più di un'ora. Non si toccano i servizi ai cittadini. Come si può pensare di chiudere una struttura che registra 42.000 utenti all'anno?
Alla Presidenza e a tutti voi, colleghi, intendo porre questa situazione che - ne sono certo - è solo un esempio di disinvestimento rispetto al nostro sistema sanitario, che necessita di un piano di intervento strategico, possiamo dire di un "piano Marshall".
Mi avvio alla conclusione, ponendo all'attenzione di quest'Assemblea il tema della spending review in sanità. Bisogna cambiare rotta: non è possibile disinvestire sul diritto alla salute; bisogna tornare a investire sulla salute dei nostri cittadini. Credo che questo sia un tema da cui non possiamo prescindere, come dicevo all'inizio, indipendentemente dai colori e dalle appartenenze politiche. Lo faccio perché, come è noto, a livello nazionale ormai da anni si registra una pesante carenza di medici, infermieri e personale sanitario, sia nei nostri ospedali al Nord che in quelli al Sud. Da parte della maggioranza, allo stato attuale, c'è un'assoluta mancanza di strategia per difendere il livello di qualità e di eccellenza del nostro Servizio sanitario nazionale, che in tutto il mondo, nonostante le criticità e le differenze a livello territoriale, ci invidiano.
Stipulare dei contratti ai medici in pensione, come sta avvenendo in questi giorni in alcune Regioni, è sicuramente una soluzione, ma è solo una soluzione tampone. Ad esempio, lo sta facendo la Regione Veneto - ma, come dicevo, non è l'unica, perché altrettanto stanno facendo in Molise e in altre Regioni - per ridurre il danno. Il problema della carenza dei medici tuttavia permane: lo dicono i numeri. Secondo l'Anaao Assomed, in Italia nei prossimi cinque anni mancheranno 45.000 medici.
Sempre secondo le associazioni, stando ai recenti dati dell'Eurostat, negli ospedali italiani nel 2016 operavano circa 213 medici ogni 100.000 abitanti, cifra che sale in Francia a 264, in Germania a 237, in Spagna a 227 medici. Ma la situazione nazionale rischia di passare a 181 medici ogni 100.000 abitanti entro il 2025: una situazione che non può reggere per la sanità e per la salute dei nostri cittadini.
Bisogna quindi rivedere il sistema di formazione dei medici nelle nostre università e il numero chiuso. Occorre investire più risorse nelle scuole di specializzazione e serve anche un nuovo modello nel servizio sociosanitario; serve più personale parasanitario. Oggi i medici passano troppo tempo a occuparsi di burocrazia. C'è un problema di risorse e investimenti. Disinvestire sul diritto alla salute è una scelta sbagliata. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
EVANGELISTA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, l'associazione "Italiadecide - Associazione di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche", presidente Luciano Violante, qualche giorno fa ha premiato alla Camera dei deputati, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, la società per azioni Abbanoa, il cui capitale è interamente pubblico, la quale gestisce in house l'intero servizio idrico integrato sardo. «Un efficace esempio di recupero di una situazione deficitaria scarsamente industriale e frammentata che ora marcia su un profilo di efficace e sana gestione»: con queste motivazioni ad Abbanoa è stata riconosciuta la menzione speciale per il prestigioso Premio Italiadecide, riservato quest'anno alle società pubbliche dei servizi idrici integrati.
È vero che Abbanoa ha consentito di superare il servizio gestito da amministrazioni comunali e società deficitarie e in liquidazione, ma la riorganizzazione e il risanamento societario, come l'ammodernamento delle strutture, lo hanno pagato amaramente i cittadini sardi, e non soltanto i termini di più elevati costi, ma anche di disservizi gravissimi. Sono anni che i cittadini sardi combattono, persino nelle aule dei tribunali, contro fatture assurde, con importi davvero da infarto per costi di servizi mai erogati o conguagli pregressi, contro minacce e talvolta lo slaccio a intere famiglie impossibilitate a pagare queste esose, talvolta ingiustificate, fatture. Interi condomini lasciati senza acqua per la morosità di alcuni condomini, acqua non potabile, gialla o marron, che sgorga per giorni dai rubinetti di intere città a causa delle condotte ormai vetuste, per non parlare di quando interi paesi sono stati lasciati per giorni completamente senza acqua, persino durante la stagione estiva.
Abbanoa ha perso diverse cause davanti ai giudici, che l'hanno condannata a risarcire ai cittadini i danni da essa arrecati e la stessa Antitrust le ha inflitto una sanzione di 680 milioni di euro per pratiche aggressive e vessatorie nei confronti dei cittadini. Ciò detto, conferire ad Abbanoa un premio per sana ed efficiente gestione appare davvero una barzelletta agli occhi di tutti i sardi. Sembra un'operazione sostenuta da una certa area politica, che ha bisogno di gratificarsi da sola per biechi fini propagandistici. (Applausi dal Gruppo M5S).
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, ieri è stato un giorno nero per la libertà in Internet, a causa dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della direttiva sul copyright, contro cui in questo fine settimana hanno manifestato decine di migliaia di persone ed è stata firmata una petizione con milioni di firme. Anche "Wikipedia" ha oscurato le proprie pagine per dare visibilità alla protesta.
C'è chi ha detto che il 26 marzo 2019 il web, per come lo abbiamo conosciuto, è morto: creato nel 1989 da uno scienziato, Tim Berners Lee, e distrutto dopo trent'anni, nel 2019, da un politico, Axel Voss, relatore di questa pessima riforma. Una delle migliori invenzioni dell'uomo è stata mutilata dalla politica, probabilmente per mancanza di conoscenze tecniche o per semplice ignoranza. Per una persona come la sottoscritta che ha partecipato attivamente alla nascita e alla realizzazione di Internet in Italia, questa direttiva dimostra come, fino all'ultimo, l'attuale classe politica europea - che ancora per poche settimane avremo a Bruxelles e a Strasburgo - invece di tutelare i diritti e le libertà dei cittadini preferisca in realtà schierarsi a favore della lobby degli editori.
Il web, fin dalla sua nascita, ha rappresentato una rinata opportunità per tutti di collocare il diritto di scrittura sullo stesso piano del diritto di lettura, il diritto di produrre informazione sullo stesso livello di quello di ricevere informazione. Il web è la possibilità tecnico-economica di esercitare questi diritti. Questa direttiva tende invece all'introduzione per legge dell'asimmetria: solo pochi hanno il diritto di informare, mentre tutti hanno il diritto di ricevere informazioni, da pochi content provider. I pochi che mantengono il diritto di informare sono coloro per i quali sarà conveniente pagarne i diritti d'autore.
Oltre ai dubbi sulle difficoltà di recepimento, dovuti ai lunghi tempi tecnici, che non permettono di sapere se tali regole saranno ancora utili in futuro e alla vaghezza e approssimazione di alcune norme, che avranno come conseguenza leggi diverse per ogni Stato membro dell'Unione europea, l'aspetto più grave è che non esiste un solo studio di impatto della nuova disciplina sul mercato editoriale e su quello dei contenuti creativi online. Il rischio concreto è che la riforma trasformi i gestori delle grandi piattaforme, che sin qui hanno ospitato contenuti prodotti dagli utenti, in editori. La mia speranza e quella di tanti altri, che condividono la mia visione, è che l'attuale Governo che si era espresso contro la riforma, definisca al meglio i contorni esatti di questa nuova riforma, in modo che vengano esaltati i pochi aspetti positivi e limitati quelli fortemente negativi, al fine di tutelare i veri sconfitti di ieri, che non sono i giganti del web, ma i cittadini europei, i quali hanno un'ultima possibilità: cambiare la classe politica alle prossime elezioni europee. (Applausi dal Gruppo M5S).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 28 marzo 2019
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 28 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 18,30).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni (1018-B)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4
All'articolo 1, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Pensione di cittadinanza può essere concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di età inferiore al predetto requisito anagrafico».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «il componente richiedente il beneficio deve essere» è inserita la seguente: «cumulativamente»;
al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «suo familiare» sono inserite le seguenti: «, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,»;
al comma 1, lettera b):
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
al numero 2), dopo le parole:«un valore del patrimonio immobiliare,» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero,»;
al numero 3), le parole: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite»;
al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa»;
al comma 4, le parole da: «per ogni ulteriore componente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE»;
al comma 5, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale».
al comma 5, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione»;
al comma 8, primo periodo, le parole: «, di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15».
All'articolo 3:
al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo»;
al comma 7, le parole: «per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con la decorrenza prevista dall'articolo 5»;
al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1» e, al terzo periodo, dopo le parole: «A titolo di incentivo» sono inserite le seguenti: «non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4»;
al comma 11, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti è comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove non già compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata entro quindici giorni dall'acquisizione»;
al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3»;
al comma 15, le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc».
All'articolo 4:
al comma 2, al primo periodo, le parole: «o di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68»;
al comma 3, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche all'esito del primo periodo di applicazione del Rdc»;
al comma 4, le parole: «disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale» sono sostituite dalle seguenti: «disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale» e le parole: «anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego,» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,»;
il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo, rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ai sensi del comma 4 affinché siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di cui al comma 5 siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 3 i princìpi e i criteri generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura»;
al comma 7, al primo periodo, le parole: «I beneficiari di cui ai commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter», le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali» e le parole: «che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «che equivale al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8, lettera b)» e, al terzo periodo, le parole: «sentito l'ANPAL,» sono sostituite dalle seguenti: «sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL)»;
al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro»;
al comma 8, lettera b):
al numero 1), dopo le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1,» sono inserite le seguenti: «anche per il tramite di portali regionali, se presenti,» e dopo le parole: «quale supporto nella ricerca» è inserita la seguente: «attiva» ;
al numero 2), le parole: «svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le» sono sostituite dalle seguenti: «svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori»;
al numero 3), le parole: «ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività individuate nel Patto per il lavoro»;
al comma 9:
alla lettera a), le parole: «in cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite temporale massimo di cento»;
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario»;
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso»;
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione"»;
al comma 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà»;
al comma 12, primo periodo, le parole: «e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la sottoscrizione del Patto per il lavoro»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite» sono sostituite dalle seguenti: «In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite» e le parole: «non superiore al numero di otto ore settimanali» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti»;
al terzo periodo, le parole: «I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e» sono sostituite dalle seguenti: «Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
15-quater. Per le finalità di cui al presente decreto e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
All'articolo 5:
al comma 1:
dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001»;
al quarto periodo, le parole: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali,»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono inserite le seguenti: «, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,»;
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilità della nuova misura, l'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).»;
al comma 3:
al secondo periodo, le parole: «sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati»;
al terzo periodo, le parole: «le informazioni rilevanti ai fini della concessione» sono sostituite dalle seguenti: «le informazioni necessarie ai fini della concessione»;
dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati.»;
al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;
al comma 6:
al sesto periodo, le parole: «Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia,» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA)»;
il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica».
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La Pensione di cittadinanza può essere erogata con modalità diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalità di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 7».
All'articolo 6:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel rispetto dei princìpi di minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati»;
al comma 2, capoverso d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, implementata attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo, accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi, concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalità di colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire l'interoperabilità dei sistemi, anche attraverso la cooperazione applicativa»;
al comma 3:
al primo periodo, le parole: «l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS mette a disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al medesimo comma 1,» e le parole: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale»;
al secondo periodo, le parole: «Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili, rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale,»;
al comma 4:
all'alinea, al primo periodo, le parole da: «dai centri per l'impiego,» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1» e, al secondo periodo, le parole: «alle piattaforme» sono sostituite dalle seguenti: «mediante le piattaforme»;
alla lettera c), le parole da: «di dar luogo» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «di dar luogo alle sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette sanzioni»;
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14»;
al comma 5:
all'alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo termini e modalità definiti con il decreto di cui al comma 1»;
alla lettera b), le parole: «condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego»;
alla lettera d), le parole: «condivisione delle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «messa a disposizione delle informazioni»;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonché per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalità ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1, ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di potenziare le attività di controllo e di monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza è incrementata di cento unità.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2019, l'assunzione straordinaria di cento unità di personale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole: ", a decorrere dal 1o gennaio 2017," sono soppresse e le parole: "23.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "23.702 unità".
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: "28.602 unità" sono sostituite dalle seguenti: "28.702 unità"»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «dall'ANPAL, dai centri per l'impiego,» sono inserite le seguenti: «dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano,»;
al secondo periodo, le parole: «Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul» sono sostituite dalle seguenti: «Alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione della quota del medesimo Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147»;
dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter è abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: "la mancanza di almeno uno dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "la mancanza del requisito" e le parole: "e comma 2-ter" sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è abrogato».
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni sui centri di assistenza fiscale».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo»;
al comma 5:
alla lettera a), dopo le parole: «di cui all'articolo 4, commi 4 e 6» sono inserite le seguenti: «, anche a seguito del primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi competenti per il contrasto della povertà»;
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9»;
al comma 10:
al primo periodo, le parole: «è effettuato dall'INPS» sono sostituite dalle seguenti: «sono effettuati dall'INPS»;
al secondo periodo, le parole da: «sono riversate» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1»;
al comma 12, dopo le parole: «I centri per l'impiego e i comuni» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,» e le parole: «entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare»;
al comma 13, dopo le parole: «la mancata comunicazione» sono inserite le seguenti: «dell'accertamento»;
al comma 14, le parole: «i centri per l'impiego,» sono soppresse;
al comma 15, dopo le parole: «I comuni sono responsabili» sono inserite le seguenti: «, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4,»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o di lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4".
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati».
15-quater. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 65 unità in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: "505 unità" sono sostituite dalle seguenti: "570 unità";
b) alla lettera c), il numero: "1" è sostituito dal seguente: "2";
c) alla lettera d), il numero: "169" è sostituito dal seguente: "201";
d) alla lettera e), il numero: "157" è sostituito dal seguente: "176";
e) alla lettera f), il numero: "171" è sostituito dal seguente: "184".
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 32 unità del ruolo ispettori e in 33 unità del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1o ottobre 2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588 per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884 per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316 per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "283 unità per l'anno 2019, a 257 unità per l'anno 2020 e a 311 unità per l'anno 2021", le parole: "è integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "è integrato di euro 728.750 per l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500 annui a decorrere dall'anno 2021" e le parole: "Ai relativi oneri, pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno 2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739 per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro 33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021"».
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
«Art. 7-bis. - (Sanzioni in materia di infedele asseverazione o visto di conformità) - 1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472";
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni è effettuato nei confronti del contribuente"».
Art. 7-ter. - (Sospensione del beneficio in caso di condanna o applicazione di misura cautelare personale) - 1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».
All'articolo 8:
al comma 1:
al primo periodo, dopo le parole: «Al datore di lavoro» è inserita la seguente: «privato», le parole: «piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL», dopo le parole: «pieno e indeterminato» sono inserite le seguenti: «, anche mediante contratto di apprendistato,» e le parole da: «e quello già goduto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità»;
al quarto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario di Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «leggi regionali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti regionali»;
dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Patto di formazione può essere altresì stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
al secondo periodo, le parole da: «per un periodo pari alla differenza» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e il numero delle mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;
al quinto periodo, le parole: «e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc» sono sostituite dalle seguenti: «e per un periodo non inferiore a 6 mensilità»;
al sesto periodo, dopo le parole: «licenziamento del beneficiario del Rdc» sono inserite le seguenti: «effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione»;
l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle liste di cui alla medesima legge».
All'articolo 9:
al comma 4, le parole: «il SIUPL fornisce immediata comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda necessaria, anche a supporto delle attività di monitoraggio previste dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi, anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria attività istituzionale o raccolti per finalità statistiche, necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema statistico nazionale i dati raccolti per finalità statistiche, anche in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente";
b) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 è effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge"».
c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice"».
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Disposizioni in materia di istituti di patronato) - 1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "almeno otto Paesi stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri";
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: "inferiore all'1,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "inferiore allo 0,75 per cento";
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: "almeno otto Stati stranieri" sono sostituite dalle seguenti: "almeno quattro Paesi stranieri"».
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «pubblicato sul sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione è operata secondo un progetto di ricerca, redatto in conformità all'articolo 3 delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019, approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, può essere individuato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non più del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e di accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto è approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attività di valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono altresì messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ulteriori informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le esperienze educative, formative e lavorative, nonché le prestazioni economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della valutazione, potranno essere altresì messi a disposizione di università ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) è responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonché della valutazione di cui al comma 1-bis;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo, ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento dei centri per l'impiego;
c) predispone protocolli formativi e operativi;
d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che presentano particolari criticità nell'attuazione del Rdc, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene interventi di tutoraggio»;
al comma 2, le parole: «di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e dopo le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi dell'INAPP,»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Coordinamento, monitoraggio e valutazione del Rdc».
All'articolo 11:
al comma 2:
alla lettera a), dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) al comma 9, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà, e" sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente comma individuano altresì specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalità di rilevazione e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di appartenenza, nonché procedure di presa in carico della vittima di atti violenti"»;
alla lettera b):
al numero 4) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di un utilizzo sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli indigenti, le eventuali disponibilità del Fondo di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183"»;
dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
«4-bis) al comma 12, le parole: "su proposta del Comitato per la lotta alla povertà e" sono soppresse»;
alla lettera c):
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al comma 2, le parole: "una quota del Fondo povertà è attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "le risorse del Fondo povertà sono attribuite"»;
al numero 2), le parole: «in un atto di programmazione regionale» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali,»;
alla lettera d):
il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "Con provvedimento congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali"»;
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2"»;
dopo il numero 2) è inserito il seguente:
«2-bis) al comma 3, le parole: "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "con il medesimo decreto di cui al comma 2"»;
dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
"10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc è costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS. La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della povertà. Ai componenti della cabina di regia non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso di spese. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"»;
alla lettera e):
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: "I dati" sono sostituite dalle seguenti: "Ad eccezione della piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati"»;
al numero 2), le parole: «del decreto legislativo n. 147 del 2017» sono soppresse.
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Modifiche all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) - 1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "formazione professionale continua" sono inserite le seguenti: "e dei percorsi formativi o di riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o inoccupati";
b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: "I fondi possono finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4"».
All'articolo 12:
al comma 1, le parole: «, ai sensi dell'articolo 13, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13» e le parole: «5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022» sono sostituite dalle seguenti: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il Piano ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresì il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle risorse già a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego, nonché alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del Piano è autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito del Piano sono altresì previste azioni di sistema a livello centrale, nonché azioni di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di destinazione ad attività connesse all'erogazione del Rdc, anche al fine di consentire alle medesime regioni e province autonome l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21 dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: "le regioni sono autorizzate" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono autorizzati";
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "Le predette assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali di cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a)»;
al comma 5, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
al comma 6, le parole: «della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della dotazione organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 è autorizzata la spesa»;
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilità da lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500 annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;
al comma 8:
alla lettera a), le parole: «al comma 255, le parole "Fondo per il reddito di cittadinanza"» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 255 e 258, le parole: "Fondo per il reddito di cittadinanza", ovunque ricorrono,»;
alla lettera b):
al numero 1), le parole: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
al numero 2), le parole: «. Per il funzionamento» sono sostituite dalle seguenti: «, anche infrastrutturale. Per il funzionamento»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilità di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate»;
al comma 9, al primo periodo, le parole: «alla concessione» sono sostituite dalle seguenti: «all'atto della concessione», al secondo periodo, le parole: «nel programma» sono sostituite dalle seguenti: «del Rdc», al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1,» sono inserite le seguenti: «accertato secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,» e, al quarto periodo, le parole: «di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo periodo»;
al comma 10, le parole da: «, il raggiungimento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1».
al comma 11, primo periodo, la parola: «Qualora» è sostituita dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora»;
il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o associati, nonché gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi previsti negli atti di programmazione regionale secondo le indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018».
All'articolo 13:
al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le richieste presentate ai comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i successivi sessanta giorni» e, al secondo periodo, le parole: «fatta salva» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I benefìci riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al beneficio.
1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di un terzo delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "della metà delle risorse"»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».
All'articolo 14:
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale è attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio attribuibile ai titoli»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019».
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019».
Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis. - (Disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali) - 1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, quinto periodo, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "al triennio precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al quinquennio precedente";
b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:
"5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over.
5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".
2. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purché in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 14-ter. -(Utilizzo delle graduatorie concorsuali per l'accesso al pubblico impiego) - 1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "a concorso" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3 e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonché quelle dei soggetti titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso".
2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "scolastico" sono inserite le seguenti: "ed educativo, anche degli enti locali"».
Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. -(Sospensione dei trattamenti previdenziali) - 1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché per ogni altro delitto per il quale sia stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione della pena, è sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria. La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto, anche per le dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti capo ai soggetti di cui al comma 1.
4. La sospensione della prestazione previdenziale può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, previo accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206».
All'articolo 20:
al comma 1, primo periodo, le parole: «tra la data del primo e quella» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'anno del primo e quello» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, parificandoli a periodi di lavoro»;
al comma 5, al primo periodo, dopo le parole: «Il versamento dell'onere» sono inserite le seguenti: «per il riscatto di cui al comma 1» e le parole: «massimo 60» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di 120» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti»;
al comma 6, capoverso 5-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «È consentita la facoltà di riscatto di cui al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6 milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5».
All'articolo 21, comma 1, le parole: «legge 18 agosto 1995» sono sostituite dalle seguenti: «legge 8 agosto 1995».
All'articolo 22, comma 6, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, all'ultimo periodo, dopo le parole: «tra le competenze del Fondo» sono inserite le seguenti: «di solidarietà».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «i lavoratori» sono inserite le seguenti: «dipendenti delle amministrazioni pubbliche»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «75 milioni»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «45.000 euro».
All'articolo 25:
al comma 1:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: "a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione;"»;
dopo la lettera b)è inserita la seguente:
«b-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata competenza e specifica esperienza gestionale, è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il vice presidente è componente del consiglio di amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate"»;
alla lettera d), capoverso 5, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;
alla lettera f), capoverso 11, le parole: «della medesima spesa» sono sostituite dalle seguenti: «della spesa» e le parole: «dei rispettivi enti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei rispettivi Istituti»;
al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del nuovo Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente», dopo le parole: «possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente» sono inserite le seguenti: «, del vice presidente» e le parole: «come individuati nelle disposizioni del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «come individuati ai sensi delle disposizioni del presente articolo» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definiti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai predetti soggetti».
Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti:
«Art. 25-bis. - (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) - 1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti".
Art. 25-ter. - (Trasparenza in materia di trattamenti pensionistici) - 1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle quote associative sindacali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 26:
al comma 1, capoverso 47, le parole: «come modificato dal comma 48 del presente articolo,» sono soppresse;
al comma 2, le parole: «Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sistema aeroportuale».
Nel capo II, dopo l'articolo 26 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 26-bis. - (Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria) - 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2018, 2019 e 2020" e le parole: "entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020";
b) al comma 3, le parole: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.
Art. 26-ter. -(Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa) - 1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione già oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi dei comma 1, che coinvolgono imprese operanti in più regioni con un organico superiore a 500 unità lavorative con gravi ricadute occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti alle difficoltà di implementazione delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine occupazionale e la necessità di successive verifiche per accertare tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, può autorizzare acconti per sei mensilità di integrazione salariale straordinaria, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilità di integrazione salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate nell'ambito delle mensilità autorizzabili ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Art. 26-quater. -(Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) - 1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:
"6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente".
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data.
Art. 26-quinquies. - (Trattamento pensionistico del personale dell'ENAV) - 1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole: "e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248" sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in 509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in 994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in 2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in 6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 26-sexies. - (Misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center) - 1. A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2019, al finanziamento delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, mediante utilizzo delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo comma 3.
Art. 26-septies. - (Organizzazione dell'ANPAL) - 1. Al fine di consentire un riassetto ordinamentale e regolamentare dell'ANPAL e dell'ANPAL Servizi Spa utile a un più efficace monitoraggio e coordinamento dei centri per l'impiego:
a) all'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";
b) all'articolo 1, comma 719, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centottanta giorni"».
All'articolo 27:
al comma 4, le parole: «comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «commi 569, lettera b), e 1098, della legge»;
al comma 6, lettera a), le parole: «da venti a cinquanta mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 20.000 a 50.000 euro».
All'articolo 28:
al comma 2:
all'alinea, le parole: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 3-bis, 4, 4-bis, lettera b), 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» e la parola: «23,» è soppressa;
alla lettera a), le parole:«6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»sono sostituite dalle seguenti:«6.515,7 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.639,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.880,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.602,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
al comma 3, le parole: «la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico» sono soppresse e la parola: «relativi» è sostituita dalle seguenti: «, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi».
al comma 4, le parole: «Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso»;
al comma 6, le parole: «ai sensi dell'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 6, commi 6-bis e 6-ter, 7, commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, 12 e 14, commi 10-sexies, 10-septies, 10-decies e 10-undecies».
È aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato A
(articolo 7, comma 15-ter)
Dati anagrafici aziende/datori di lavoro
Dati contenuti nel "Fascicolo elettronico aziendale"
Retribuzioni imponibili annuali, ai fini contributivi, per azienda e per categorie di aziende
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione separata"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione autonoma artigiani"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione commercianti"
Dati anagrafici, contributivi e retributivi dei soggetti iscritti alla "Gestione agricoltura"
Dati anagrafici dei datori di lavoro beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà
Dati relativi alle procedure DM10, EMENS, UNIEMENS
Dati anagrafici dei lavoratori beneficiari di interventi di CIG (cassa integrazione guadagni) ordinaria e straordinaria, di mobilità, di contratti di solidarietà, di prestazioni previdenziali per malattia, maternità e assegni familiari, di prestazioni di sostegno al reddito».
ARTICOLI DA 1 A 29 DEL DECRETO-LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA
Articolo 1.
(Reddito di cittadinanza)
1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
Articolo 2.
(Beneficiari)
1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.
Articolo 3.
(Beneficio economico)
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 1, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo familiare maggiorenne, a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo periodo. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio secondo modalità definite nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1.
11. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.
15. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.
Articolo 4.
(Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale)
1. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
3. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l'impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5. Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l'impiego nel caso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) età inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
6. Qualora il richiedente non abbia già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, di cui al comma 4, la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego. In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica tale condizione al centro per l'impiego e contestualmente individua un componente del nucleo tra quelli che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero perché si rechi al primo incontro presso il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro i trenta giorni successivi al primo incontro presso il centro per l'impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità è resa da tutti gli altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.
7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, che assume le caratteristiche del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni di cui al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
a) collaborare con l'operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;
2) svolgere ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale, ovvero progetti per favorire l'auto-imprenditorialità, secondo le modalità individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto del bilancio delle competenze, delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 9.
9. La congruità dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 è definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, è congrua un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta;
d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita a fini ISEE, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.
11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei comuni. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i sostegni in essi previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
Articolo 5.
(Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio)
1. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Con provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. L'INPS è autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
3. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni rilevanti ai fini della concessione del Rdc. In ogni caso il riconoscimento da parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova DSU, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità dell'indicatore. Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio è interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed è disposta la revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. In sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, nonché, nel caso di integrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni di ludopatia, è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le movimentazioni sulla Carta Rdc sono messe a disposizione delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze in quanto soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Articolo 6.
(Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti)
1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, sono istituite due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, per il coordinamento dei comuni. Le piattaforme rappresentano strumenti di condivisione delle informazioni sia tra le amministrazioni centrali e i servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto legislativo n. 150 del 2015 è aggiunta la seguente:
«d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro.».
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'INPS mette a disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validità, le informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura, incluse quelle di cui all'articolo 4, comma 5, e altre utili alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono, rispettivamente, con i centri per l'impiego e con i comuni, le informazioni di cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, e dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:
a) le disponibilità degli uffici per la creazione di una agenda degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si verificano, per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;
d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica dell'eleggibilità;
e) l'attivazione dei progetti per la collettività da parte dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
f) ogni altra informazione utile a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, anche ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresì uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) condivisione tra i comuni e i centri per l'impiego delle informazioni sui progetti per la collettività attivati ai sensi dell'articolo 4, comma 15, nonché quelle sui beneficiari del Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti per l'inclusione sociale, nelle modalità previste dall'articolo 4, comma 12;
d) condivisione delle informazioni sui Patti già sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in relazione ad attività di competenza del centro per l'impiego ovvero del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
6. I centri per l'impiego e i comuni segnalano alle piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui sia stata osservata una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre una eventuale non veridicità dei requisiti economici, reddituali e patrimoniali dichiarati e la non eleggibilità al beneficio. L'elenco di cui al presente comma è comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui è pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attività di controllo. Per le suddette finalità ispettive, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza accedono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.
7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai centri per l'impiego, dai comuni e dalle altre amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento alle attività dei comuni di cui al presente articolo, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 7.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
5. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
h) venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, è effettuato dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per il Reddito di cittadinanza. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i centri per l'impiego, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
Articolo 8.
(Incentivi per l'impresa e per il lavoratore)
1. Al datore di lavoro che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilità sia prevista da leggi regionali, un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il coinvolgimento di Università ed enti pubblici di ricerca, secondo i più alti standard di qualità della formazione e sulla base di indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Se in seguito a questo percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di sei mensilità per metà dell'importo del Rdc. L'importo massimo del beneficio mensile comunque non può eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante metà dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilità per metà dell'importo del Rdc, è riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di licenziamento del beneficiario del Rdc, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, può stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attività di controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc e per il monitoraggio delle attività degli enti di formazione di cui al presente comma.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni è subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di accesso al predetto credito di imposta.
Articolo 9.
(Assegno di ricollocazione)
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, da spendere presso i centri per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo è tenuto a rivolgersi a un altro soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di svolgere le attività individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere una delle attività di cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce immediata comunicazione al centro per l'impiego con cui è stato stipulato il Patto per il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio risiede il beneficiario.
5. Le modalità operative e l'ammontare dell'assegno di ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015. Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attività di monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione è a valere sul Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di esaurimento delle risorse.
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sospesa.
Articolo 10.
(Monitoraggio del Rdc)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone, sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonché delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.
2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 11.
(Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)
1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, è abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»;
2) il comma 1 è abrogato;
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»;
4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, è programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare è finalizzata ad»;
6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
7) il comma 6 è abrogato;
8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse;
2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;
3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
d) all'articolo 10:
1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso può essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalità indicate, è comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facoltà, da esercitare con le medesime modalità di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata.
2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalità ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformità riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformità su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»;
3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validità alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;
e) all'articolo 24:
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), è inserito il seguente:
«2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;
2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 è abrogato.
Articolo 12.
(Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc)
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro nel 2019, di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel 2021 e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per consentire le attività di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad eccezione delle risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
3. Per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, nonché per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale, è autorizzata la spesa nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021 a favore di ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma.
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL servizi S.p.A. è autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 5 comma 1, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attività di competenza di cui all'articolo 6, nonché per attività di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni di euro per l'anno 2020»;
2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo fino a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con le seguenti: «. Per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa è destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilità del conto di tesoreria di cui al comma 2, alla concessione di ogni beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. All'inizio di ciascuna annualità è altresì accantonata una quota pari alla metà di una mensilità aggiuntiva per ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al secondo periodo, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8, inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con riferimento alla mensilità precedente delle domande accolte, dei relativi oneri, nonché delle risorse accantonate ai sensi del comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per cento delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.
11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, in forma singola o associata, per effetto di quanto previsto dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue della quota del Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Articolo 13.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non può essere più richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non è più riconosciuto, né rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilità di presentare domanda per il Rdc, nonché il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non è in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
2. Sono in ogni caso fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
Capo II
TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA «QUOTA 100» E ALTRE DISPOSIZIONI PENSIONISTICHE
Articolo 14.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi)
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
Articolo 15.
(Riduzione anzianità contributiva per accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica. Decorrenza con finestre trimestrali)
1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».
2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Articolo 16.
(Opzione donna)
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
Articolo 17.
(Abrogazione incrementi età pensionabile per effetto dell'aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci)
1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016, è incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4 milioni di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di euro per l'anno 2021, 55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024, 164,5 milioni di euro per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 219,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
Articolo 18.
(Ape sociale)
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 è incrementata di 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni di euro per l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è soppresso. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.
Articolo 19.
(Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
Articolo 20.
(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato ai sensi del presente articolo, con conseguente restituzione dei contributi.
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado, e l'onere è determinato in base ai criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-ter, è aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».
Articolo 21.
(Esclusione opzionale dal massimale contributivo dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro)
1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di superamento del massimale contributivo oppure dalla data di assunzione.
Articolo 22.
(Fondi di solidarietà bilaterali)
1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalità previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresì erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalità di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. L'assegno di cui al comma 1 può essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei quali è stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.
3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarietà provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente.
4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti.
5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalità individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali già costituiti o in corso di costituzione.
6. Il Fondo di solidarietà per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalità di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Rientrano altresì tra le competenze del Fondo di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonché le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.
Articolo 23.
(Anticipo del TFS)
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell'articolo 14, conseguono il riconoscimento dell'indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'INPS, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo, definito nella misura massima nel successivo comma 5, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'INPS trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio comunque denominata, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti dall'INPS, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.
3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario, per l'importo pagato, nonché nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.
4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
5. L'importo finanziabile è pari a 30.000 euro ovvero all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l'indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.
6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale.
7. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.
Articolo 24.
(Detassazione TFS)
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennità di fine servizio comunque denominata è ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
b) 3 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
d) 6 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennità di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.
Articolo 25.
(Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «a-bis) il consiglio di amministrazione»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il Presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
c) al comma 4:
1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta di nomina di cui al comma 3.»;
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Si applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;
e) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
f) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le misure di contenimento della medesima spesa già previste dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019, ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.».
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è abrogato.
Articolo 26.
(Fondo di solidarietà trasporto aereo)
1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 è sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dal comma 48 del presente articolo, sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».
2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui diritti di imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento».
3. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. La ritenuta sulle vincite del gioco numerico a quota fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari è fissata all'11 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019. Resta ferma la ritenuta dell'8 per cento per tutti gli altri giochi numerici a quota fissa.
2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli apparecchi di cui alla lettera a)».
3. Il rilascio dei nulla osta di distribuzione previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio. Per il solo anno 2019, il corrispettivo una tantum previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.
4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 569, lettera b), e articolo 1, comma 1098, di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'introduzione della tessera sanitaria prevista dall'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi riferita agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.
5. Per il solo anno 2019, i versamenti a titolo di prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dovuti a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al sesto bimestre ai sensi dell'articolo 39, comma 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del decreto direttoriale 1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 2010, n. 169, sono maggiorati nella misura del 10 per cento ciascuno; il quarto versamento, dovuto a titolo di saldo, è ridotto dei versamenti effettuati a titolo di acconto, comprensivi delle dette maggiorazioni.
6. Al fine di contrastare più efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni di disturbo da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «con la reclusione da sei mesi a tre anni» ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro»;
b) le parole «Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» dovunque compaiono sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
c) è aggiunto il seguente comma: «4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.».
7. All'articolo 110, comma 9, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: «f-quater) chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».
Articolo 28.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 116,8 milioni per l'anno 2020 e di 356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del presente articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.710,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.619 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26 e 27, comma 5, valutati in 4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 6.527,9 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) quanto a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.936,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) quanto a 520,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro per l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 608,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni di euro per l'anno 2026, a 602,2 milioni di euro per l'anno 2027 e a 633,6 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto.
3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede, con cadenza mensile per il 2019 e trimestrale per gli anni seguenti, al monitoraggio del numero di domande per pensionamento relative alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze relativi alle domande accolte.
4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. Ai fini dell'immediata attuazione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Alle attività previste dal presente decreto, con esclusione di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 12, le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 29.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI AGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 6, 7-TER, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14-BIS, 14-TER, 22, 23, 25-BIS, 25-TER E 26-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La Pensione di cittadinanza è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.»
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente».
Nannicini, Patriarca, Parente, Laus
Respinto
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di età inferiore ai predetto requisito anagrafico» con le seguenti: «a prescindere dall'età anagrafica della persona in condizione di disabilità o di non autosufficienza».
Floris, Toffanin, Gallone, Carbone, Malan, Sciascia
Inammissibile
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: ''nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,'' inserire le parole: ''per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi'',».
Toffanin, Floris, Gallone, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l'accesso al beneficio di cui alla presente legge.»
Toffanin, Floris, Gallone, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».
Conseguentemente:
a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;
b) all'articolo 28:
1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756.7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.034,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.756.7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
AI comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «in Italia e all'estero,».
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».
Inammissibile
Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «I fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito».
Toffanin, Floris, Gallone, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500», con le seguenti: «euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 10.000».
Nannicini, Patriarca, Parente, Laus
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite» con le seguenti: «con disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».
Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'armo 2019, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «come definite» inserire le seguenti: «dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».
Respinto
Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» con le seguenti: «per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni di reclusione».
Respinto
Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3» con le seguenti: «, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che - anche cumulate - comportano una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo».
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro lo Stato previsti dai Libro II, Titolo I del codice penale».
Precluso
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale».
Precluso
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 316-bis del codice penale».
Precluso
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 316-ter del codice penale ».
Precluso
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 317 del codice penale ».
Precluso
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 318 del codice penale ».
Precluso
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 319 del codice penale ».
Precluso
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 414-bis del codice penale ».
Ritirato
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 416-bis del codice penale».
Ritirato
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'art. 416-ter del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 572 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 575 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 578 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 583-bis del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 600 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli artt. 600-bis - 600-ter - 600-quater - 600-quater.l - 600-quinquies del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 600-octies del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli artt. 601 - 601-bis - 602 del codice penale».
Ritirato
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 603 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 605 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-bis del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-quater del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-quinquies del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 609-octies del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 630 del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 640, II comma n. 1), del codice penale».
Ritirato
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.10
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole; «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall'articolo 644 del codice penale».
Toffanin, Floris, Gallone, Carbone, Malan
Inammissibile
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente».
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4, Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» inserire le seguenti: «nonché di 0,4 per ogni componente disabile» e sostituire le parole: «di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE» con le seguenti: «di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» aggiungere le seguenti: «, nonché di 0,4 per ogni componente disabile».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE» con le seguenti: «. Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 2,2,» con le seguenti: «fino ad un massimo i 2,5».
Toffanin, Floris, Gallone, Carbone, Malan
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
Floris, Toffanin, Gallone, Carbone, Malan
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.».
Conseguentemente, all'articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedute periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
Toffanin, Floris, Gallone, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».
Conseguentemente:
a) all'articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
b) all'articolo 28:
1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «6.284,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 7.756.7 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022», con le seguenti: «7.034,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.756.7 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
2) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis. Quanto a 750 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;
in particolare al comma 1, lettera a), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;
il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;
appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;
sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali,
impegna il Governo:
a prevedere che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certificazione da parte da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;
in particolare al comma 1, lettera a), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;
il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;
appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;
sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certificazione da parte da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.
________________
(*) Accolto dal Governo
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall'altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;
tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell'impianto normativo delineato, anche a seguito dell'esame parlamentare;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del Rei, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;
l'altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell'ISEE l'assegno d'invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;
l'articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblichi un Rapporto annuale sull'applicazione delle nuove disposizioni;
impegna il Governo:
ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale:
a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;
b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall'altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;
tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l'introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell'impianto normativo delineato, anche a seguito dell'esame parlamentare;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del Rei, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;
l'altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell'ISEE l'assegno d'invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;
l'articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell'attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblichi un Rapporto annuale sull'applicazione delle nuove disposizioni;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale:
a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;
b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.
________________
(*) Accolto dal Governo
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favore l'inclusione sociale,
considerato che:
la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l'accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio,
tenuto conto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità -media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici,
impegna il Governo:
ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il testo in esame prevede, all'articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l'accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell'entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favore l'inclusione sociale,
considerato che:
la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l'accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio,
tenuto conto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l'indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità -media, grave e non autosufficienza - e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.
________________
(*) Accolto dal Governo
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.».
Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «secondo modalità definite dall'istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1» con le seguenti: «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all'articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l'impiego.».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'avvio dell'attività di lavoro è accertato dall'INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all'atto dell'assunzione del lavoratore.».
Floris, Toffanin, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma saranno computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.».
Id. em. 3.50
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo».
Inammissibile
Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l'inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l'inclusione sociale.
5.1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: ''200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell'infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.''.»
Conseguentemente, sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 11.
Toffanin, Floris, Carbone, Malan
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5.1. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite il sistema informativo di cui all'articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.
5.2. Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all'articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.».
Patriarca, Laus, Parente, Nannicini
Respinto
Sostituire il comma 5-quater con il seguente:
«5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, ì principi e i criteri generali, nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.»
Floris, Toffanin, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 8, lettera b), al numero 3), aggiungere infine le seguenti parole: «nonché a stage formativi presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l'impiego, secondo le modalità individuate nel Patto medesimo.»
Toffanin, Floris, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico», con le seguenti: «, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».
Inammissibile
Al comma 9, lettera a) sostituire la parola: «duecentocinquanta» con la seguente: «centocinquanta»;
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: «ovunque» fino a: «italiano» con le seguenti: «entro duecento chilometri di distanza».
Laus, Nannicini, Patriarca, Parente
Respinto
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.»
Nannicini, Parente, Patriarca, Laus
Respinto
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale» inserire le seguenti: «e assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».
Toffanin, Floris, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento», con le seguenti: «dalla domanda».
Inammissibile
Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: «In coerenza con le competenze professionali» fino a: «ovvero presso i servizi dei comuni».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Sopprimere il comma 15-quater.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «i lavoratori di cui al comma 15-quater e».
Floris, Toffanin, Vitali, Carbone, Malan
Inammissibile
Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
Floris, Toffanin, Vitali, Carbone, Malan
Inammissibile
Al comma 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo:
«Per l'attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
Floris, Toffanin, Carbone, Malan
Inammissibile
Dopo il comma 6-ter, inserire i seguenti:
«6-ter.1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g), 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
6-ter.2. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: ''e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296'' è aggiunto il seguente periodo: ''Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''».
Inammissibile
Al comma 6-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».
Respinto
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», inserire seguenti: «, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini
Respinto
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14,».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 3, sopprimere: «, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14,».
Toffanin, Floris, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l'attivazione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
Conseguentemente, all'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 8:717,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028», con le seguenti: «5.219,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l'anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l'anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2028»;
b) al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019,2020,2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Floris, Toffanin, Carbone, Malan
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale)
1. Nell'ambito del programma ''Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'' della missione di spesa ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica'', le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1º gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1».
Floris, Toffanin, Carbone, Malan
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Misure in materia di centri di assistenza fiscale)
1. Nell'ambito del programma ''Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità'' della missione di spesa ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica'', le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a far data dal 1º gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma:
a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'' il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n, 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono abrogati.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) che, in deroga quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.».
Toffanin, Floris, Carbone, Malan
Inammissibile
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «pieno e» e dopo le parole: «di apprendistato» aggiungere le seguenti: «e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.».
Parente, Nannicini, Patriarca, Laus
Respinto
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. La valutazione del Rdc è di competenza di un soggetto individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e competenza in materia di valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità open access.».
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini
Respinto
Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensiva dello stato di attuazione delle singole misure e dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1.».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dell'ANPAL» inserire le seguenti: «, un rappresentante dell'INPS».
Nannicini, Patriarca, Laus, Malpezzi
Respinto
Al comma 1-bis, sostituire l'ottavo periodo con il seguente: «Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro e sull'occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori.».
Parente, Nannicini, Patriarca, Laus
Inammissibile
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi, in sede di prima applicazione, e successivamente ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento il Rapporto annuale di cui al comma 1.».
Toffanin, Floris, Gallone, Carbone, Malan
Respinto
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Al fine di valutare l'impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, programmi, misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.».
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente
Respinto
Al comma 2, lettera d-bis), capoverso «10-bis» secondo periodo, dopo le parole: «dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL)» aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dell'INAPP».
Respinto
Al comma 3, nono periodo, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».
Respinto
Al comma 3, nono periodo, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».
Laus, Parente, Patriarca, Nannicini
Respinto
Al comma 3, nono periodo, dopo le parole: «selettiva pubblica» inserire le seguenti: «, con priorità per i soggetti già impiegati per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n, 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle regioni e delle province autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,».
Respinto
Al comma 3, nono periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».
Respinto
Al comma 3, nono periodo, sostituire le parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» con le seguenti: «a tempo determinato».
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di reclutamento di cui al periodo precedente si svolgono nel rispetto dei princìpi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere.».
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al periodo precedente, l'avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l'utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l'ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e al fine di proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.a, tramite procedura concorsuale riservata, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Laus, Patriarca, Parente, Nannicini
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, prevede, all'articolo 12, comma 3, l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
il testo in esame, all'articolo 12, comma 4, stanzia 1 milione di euro l'anno a decorrere dall'anno 2019 al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL servizi S.p.A.;
come noto, ANPAL Servizi S.p.A., già Italia Lavoro, è una struttura «in house» dell'ANPAL, la quale è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Presidente di ANPAL è anche Amministratore Unico di ANPAL Servizi; ANPAL Servizi promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, fornendo assistenza tecnica a Centri per l'impiego ed Enti Locali;
il personale a tempo determinato in forze ad ANPAL Servizi S.p.A. ammonta attualmente a 651 unità, le quali sono state selezionate con procedure ad evidenza pubblica, possiedono esperienza pluriennale e competenze specifiche nel campo delle politiche attive del lavoro;
si tratta di personale altamente qualificato e specializzato che svolge da anni azioni di potenziamento delle politiche attive a fianco e a sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e dei Centri per l'impiego;
il nuovo ruolo degli operatori di ANPAL servizi richiede che essi siano nelle condizioni contrattuali utili a esercitare stabilmente la loro attività di supporto ai Centri per l'impiego e di raccordo fra questi e le Regioni e a coordinare l'attività dei navigator;
le somme stanziate dal testo in esame permetterebbero la stabilizzazione soltanto di poche decine di lavoratori;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (cosiddetto «decreto Madia») all'articolo 1, comma 1, prevede per le amministrazioni pubbliche modalità di superamento del precariato e della riduzione del ricorso ai contratti a termine per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con la possibilità nel triennio 2018-2020 di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifiche caratteristiche di servizio, reclutamento ed esperienza,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di elevare con il primo provvedimento normativo utile i finanziamenti, previsti all'articolo 12, comma 4, a un importo tale da proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.a, tramite procedura concorsuale riservata, quantificato in 651 unità.
Errani, Laforgia, De Petris, Grasso
Respinto
Il Senato,
premesso che:
il provvedimento all'articolo 12, autorizza l'ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), attraverso la società in house Anpal Servizi SpA, ad assumere personale che possa svolgere tutte le attività di tutoraggio, affiancando i percettori del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale (cosiddetti navigator);
il medesimo articolo, prevede che l'ANPAL Spa possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami entro i limiti di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, una cifra insufficiente per stabilizzare tutto il personale precario di Anpal Servizi;
non vi sono dunque ancora certezze in merito alla possibilità di prevedere nell'immediato gli stanziamenti necessari a stabilizzare gli oltre 600 precari storici di ANPAL Servizi;
la salvaguardia del patrimonio di conoscenze e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ANPAL Servizi rappresenterebbe un passo importante verso il rafforzamento della rete dei servizi,
impegna il Governo:
a prevedere nell'ambito della stabilizzazione del personale ANPAL di cui all'articolo 12, comma 4, del provvedimento, che la stessa avvenga prioritariamente per tutto il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che entro sessanta giorni dalla suddetta data, i soggetti richiedenti presentino l'eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al benefìcio.».
Mallegni, Berardi, Masini, Serafini, Battistoni, Siclari
Inammissibile
Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:
«1-quater.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.
1-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall'articolo 12, comma 8, lettera b), del presente decreto, destinate ai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuiti dal presente decreto legge.».
Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 10-novies, alinea, dopo le parole: «essere svolti,» aggiungere le seguenti: «previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.».
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte
Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il reclutamento dei docenti di ruolo, già vincitori di uno più concorsi per i quali è autorizzato il passaggio tra ordini di scuola o classi di concorso.»
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Precluso
Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all'articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un concorso riservato per i soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.»
Malpezzi, Patriarca, Parente, Laus, Nannicini
Precluso
Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l'avvio dell'anno scolastico 2019/2020 derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, l'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.»
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
il decreto legge n. 4 del 2019 prevede alcune deroghe all'applicazione della cosiddetta «legge Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), sul pensionamento: l'anticipo dell'età di pensionamento con le disposizioni di «Quota 100» con 62 anni di età e 38 anni di contributi, la proroga delle misure dell'Ape sociale e di Opzione donna, ma non risolve il problema dei lavoratori rimasti senza lavoro e che non possono accedere alla pensione in seguito dell'introduzione delle disposizioni della legge Fornero;
infatti, ancora circa 6.000 lavoratori che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi, non sono stati inclusi nelle otto misure di salvaguardia predisposte negli ultimi anni;
in considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, provvedere a risolvere tale problema,
impegna il Governo:
a prendere le opportune iniziative per dare una soluzione definitiva al problema dei circa 6.000 cosiddetti «esodati» di cui in premessa.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente
V. testo 2
Il Senato,
premesso che:
il testo in esame prevede, all'articolo 14, comma 4, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta «pensione quota 100»;
come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, essendo, tra l'altro, solo una misura sperimentale per il triennio 2019-2021;
per di più, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale delle giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell'assegno pensionistico;
sarebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;
le disposizioni contenute nei provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proietta tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine,
impegna il Governo:
ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori con carriere lavorative discontinue.
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente
Non posto in votazione (*)
Il Senato
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori con carriere lavorative discontinue.
________________
(*) Accolto dal Governo
Patriarca, Boldrini, Collina, Bini, Parente, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «professionalità occorrenti» aggiungere le seguenti: «, con priorità per il personale medico e infermieristico,».
Parente, Boldrini, Patriarca, Collina, Bini, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nei triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.»
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno, in ogni caso, la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore ai venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 comma 15 del decreto legislativo 16 aprile, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».
Inammissibile
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: ''Le previsioni di cui ai commi 361,363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1º gennaio 2020''».
Toffanin, Floris, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».
Inammissibile
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, o che hanno avuto accesso» fino a: «presente decreto».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole da: «, alle banche o agli intermediari» fino alla fine dei comma con le seguenti: «alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;
b) sopprimere i commi 3 e 4;
c) al comma 5 sopprimere il secondo periodo;
d) sopprimere i commi 6, 7 e 8.
Floris, Toffanin, Gallone, Carbone, Malan
Respinto
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni».
Floris, Toffanin, Gallone, Carbone, Malan, Sciascia
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 25-quater.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)
1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
2. Nel primo comma dell'articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: ''nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,'' inserire le parole: ''per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi''».
Parente, Patriarca, Laus, Nannicini
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e alla lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
Patriarca, Laus, Nannicini, Parente
Inammissibile
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è soppresso,».
Ferrazzi, Misiani, Patriarca, Alfieri, Astorre, Bellanova, Boldrini, Cirinna', Collina, Comincini, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Fedeli, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Iori, Laus, Magorno, Malpezzi, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Parrini, Pinotti, Pittella, Rampi, Rojc, Sbrollini, Stefano, Sudano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-octies.
(Abrogazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)
1. Il comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è abrogato».
Ferrazzi, Misiani, Patriarca, Alfieri, Astorre, Bellanova, Boldrini, Cirinna', Collina, Comincini, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Fedeli, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Iori, Laus, Magorno, Malpezzi, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Parrini, Pinotti, Pittella, Rampi, Rojc, Sbrollini, Stefano, Sudano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-octies.
(Modifica del comma 20 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)
1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: ''ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale'' sono soppresse.»
Ferrazzi, Misiani, Patriarca, Alfieri, Astorre, Bellanova, Boldrini, Cirinna', Collina, Comincini, Cucca, D'Alfonso, D'Arienzo, Fedeli, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Iori, Laus, Magorno, Malpezzi, Manca, Margiotta, Marino, Assuntela Messina, Parrini, Pinotti, Pittella, Rampi, Rojc, Sbrollini, Stefano, Sudano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci
Inammissibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-octies.
(Applicazione delle disposizioni in materia di equiparazione ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati che svolgono attività o perseguono scopi collegati a partiti o movimenti politici)
1. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n, 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: ''la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici'' sono sostituite dalle seguenti: ''che svolgano attività o perseguano scopi collegati a partiti o movimenti politici''»
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1018-B e sui relativi emendamenti
La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, rilevato favorevolmente l'accoglimento dell'osservazione espressa nei propri pareri resi in sede di esame in prima lettura con riferimento al riparto delle competenze legislative e amministrative tra Stato e regioni, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.5, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.47, 2.48, 2.3, 2.4, 2.6, 2.40, 2.45, 2.46, 2.49, 3.3, 4.1, 6.2, 6.3, 6.6, 7-ter.0.1, 7-ter.0.2, 8.1, 10.1, 10.4, 12.8, 13.1, 13.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14-bis.2, 23.1 e 25-ter.0.1.
Sulla proposta 25-bis.l, il parere è di semplice contrarietà.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1018-B:
sugli emendamenti 2.1 e 4.7, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 2.3 e 4.9, la senatrice Toffanin avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2.43, il senatore Comincini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 4.3, la senatrice L'Abbate avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 10.7, il senatore Puglia avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, la senatrice Ronzulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Arrigoni, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, D'Angelo, De Poli, Drago, Galliani, Giacobbe, Lucidi, Maffoni, Marin, Merlo, Monti, Nannicini, Napolitano, Renzi, Ronzulli, Santangelo, Siri, Solinas e Zanda.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Taverna, per attività di rappresentanza del Senato (fino alle ore 11.30); Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Berutti e Briziarelli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Alderisi, Casini e Garavini, per partecipare a incontri internazionali.
Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Berutti e Briziarelli, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Alderisi, Casini e Garavini, per partecipare a incontri internazionali.
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione
Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il senatore Nicola Calandrini in sostituzione del senatore Marco Marsilio, cessato dal mandato parlamentare.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Barboni Antonio, Fantetti Raffaele, Aimi Enrico, Floris Emilio, Serafini Giancarlo, Cangini Andrea, De Siano Domenico, Malan Lucio, Mallegni Massimo, Pagano Nazario, Dal Mas Franco, Stabile Laura, Ferro Massimo, Gallone Maria Alessandra, Conzatti Donatella, Minuto Anna Carmela, Moles Giuseppe, Masini Barbara
Modifiche al Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di veicoli (1173)
(presentato in data 27/03/2019);
senatori Floridia Barbara, Granato Bianca Laura, De Lucia Danila, Corrado Margherita, Russo Loredana, Vanin Orietta
Disposizioni per il potenziamento dell'insegnamento della storia nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado (1174)
(presentato in data 27/03/2019);
senatori Binetti Paola, Bernini Anna Maria, Malan Lucio, De Poli Antonio, Vitali Luigi, Mallegni Massimo, Papatheu Urania Giulia Rosina, Tiraboschi Maria Virginia, Rizzotti Maria, Toffanin Roberta, Aimi Enrico, Gallone Maria Alessandra, Masini Barbara, Ferro Massimo, Conzatti Donatella, Saccone Antonio, Carbone Vincenzo, Fantetti Raffaele, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Floris Emilio, Minuto Anna Carmela, Sciascia Salvatore, Messina Alfredo, Serafini Giancarlo, Stabile Laura, Dal Mas Franco, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Schifani Renato, Cangini Andrea, Caliendo Giacomo, Testor Elena
Nuovo codice della famiglia (1175)
(presentato in data 27/03/2019);
senatori Maiorino Alessandra, Russo Loredana, Mollame Francesco, Airola Alberto, Perilli Gianluca, Patuanelli Stefano, Montevecchi Michela, Castellone Maria Domenica, Vanin Orietta, Granato Bianca Laura, De Lucia Danila, Leone Cinzia, Giarrusso Mario Michele, Corbetta Gianmarco, Accoto Rossella, Lannutti Elio, Pirro Elisa, Giannuzzi Silvana, Angrisani Luisa, Botto Elena, Grassi Ugo, Di Girolamo Gabriella, Taverna Paola, Romagnoli Sergio, Coltorti Mauro, Donno Daniela, Romano Iunio Valerio, Pellegrini Marco, Bottici Laura, Matrisciano Susy, Lanzi Gabriele, Mantero Matteo, Abate Rosa Silvana, Evangelista Elvira Lucia, Gaudiano Felicia, Croatti Marco
Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale e istituzione dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia (1176)
(presentato in data 26/03/2019);
senatori Briziarelli Luca, Arrigoni Paolo, Bergesio Giorgio Maria, Bruzzone Francesco, Pazzaglini Giuliano, Ripamonti Paolo, Vallardi Gianpaolo, Romeo Massimiliano, Faggi Antonella, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Norme per l'uso razionale e responsabile del suolo, del patrimonio edilizio e delle risorse naturali (1177)
(presentato in data 27/03/2019).
Disegni di legge, assegnazione
In sede redigente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Ciriani Luca
Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, per rendere onore e memoria dei martiri delle foibe (1038)
(assegnato in data 27/03/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Ortis Fabrizio
Onorificenze agli addetti alle operazioni di bonifica da ordigni e residuati bellici (1051)
previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 27/03/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Dal Mas Franco ed altri
Misure per promuovere lo sviluppo dell'efficienza energetica degli immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo (1007)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 27/03/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
sen. Ciriani Luca
Modifica dell'articolo 590-bis del codice penale, concernente il delitto di lesioni personali stradali gravi o gravissime, in materia di punibilità a querela della persona offesa (1045)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
(assegnato in data 27/03/2019);
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
sen. Fazzolari Giovanbattista ed altri
Abolizione del limite all'uso del denaro contante (946)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/03/2019);
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
sen. Dessi' Emanuele ed altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo in materia di sport (1041)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 27/03/2019);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Laforgia Francesco ed altri
Misure in materia di tutela dei lavoratori contro i licenziamenti illegittimi (84)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo)
(assegnato in data 27/03/2019);
11ª Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
sen. Garavini Laura ed altri
Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione (847)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 27/03/2019);
Commissioni 1ª e 12ª riunite
sen. Giammanco Gabriella
Disposizioni per garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori sanitari presso i pronto soccorso dei presìdi ospedalieri e gli ambulatori di guardia medica, nonché modifica all'articolo 583-quater del codice penale (1050)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 27/03/2019).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Nastri Gaetano
Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio (1034)
previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 27/03/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Puglia Sergio ed altri
Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e per i referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione da parte dei lavoratori marittimi imbarcati (1067)
previ pareri delle Commissioni 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
(assegnato in data 27/03/2019);
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Perilli Gianluca, Sen. Calderoli Roberto
Modifica all'articolo 117 della Costituzione concernente l'introduzione di limiti al recepimento del diritto sovranazionale (1115)
(assegnato in data 27/03/2019);
2ª Commissione permanente Giustizia
Gov. Conte-I: Pres. Consiglio Conte ed altri
Delega al Governo per la revisione del codice civile (1151)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 27/03/2019).
Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 11ª Commissione permanente Lavoro in data 26/03/2019 i senatori Parente Annamaria, Patriarca Edoardo, Laus Mauro Antonio Donato, Nannicini Tommaso hanno presentato la relazione 1018-C/bis di minoranza sul disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" (1018-B)
(presentato in data 21/03/2019) S.1018 approvato dal Senato della Repubblica C.1637 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati;
A nome della 11ª Commissione permanente Lavoro in data 26/03/2019 la Senatrice Toffanin Roberta ha presentato la relazione 1018-C/ter di minoranza sul disegno di legge: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni" (1018-B)
(presentato in data 21/03/2019) S.1018 approvato dal Senato della Repubblica C.1637 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 13, 14 e 19 marzo 2019, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 124);
dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (UNIONCAMERE), per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 125);
di Arexpo S.p.A., per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 126).
Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento
La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1a Commissione permanente:
sentenza n. 34 del 6 febbraio 2019, depositata il 6 marzo 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) e dell'articolo 1, comma 3, lettera a), numero 6, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (Doc. VII, n. 37) - alla 2a Commissione permanente;
sentenza n. 40 del 23 gennaio 2019, depositata l'8 marzo 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni (Doc. VII, n. 38) - alla 2a Commissione permanente;
sentenza n. 49 del 6 febbraio 2019, depositata il 15 marzo 2019. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98 (Doc. VII, n. 39) - alla 9a e alla 11a Commissione permanente.
Parlamento europeo, trasmissione di documenti. Deferimento
Il Vice Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7 marzo 2019, ha inviato il testo di trenta risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 10 al 13 dicembre 2018, deferite, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sotto indicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 14a Commissione permanente:
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ad altre azioni previste dai programmi nazionali, alla 1a Commissione permanente (Doc. XII, n. 223);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XII, n. 224);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75, alla 7a Commissione permanente (Doc. XII, n. 225);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (Doc. XII, n. 226);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, alla 11a Commissione permanente (Doc. XII, n. 227);
risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che integra la legislazione dell'UE in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 228);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia, alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 229);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali, alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 230);
risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa, alla 6a Commissione permanente (Doc. XII, n. 231);
risoluzione sulle raccomandazioni alla Commissione concernenti i visti umanitari, alla 1a e alla 3a Commissione permanente Commissione permanente (Doc. XII, n. 232);
risoluzione sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Bulgaria e Romania: abolizione dei controlli alle frontiere interne terrestri, marittime e aeree, alla 1a e alla 3a Commissione permanente Commissione permanente (Doc. XII, n. 233);
risoluzione sulla mobilità militare, alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 234);
risoluzione sulla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6/2018 dell'Unione europea per l'esercizio 2018: Riduzione degli stanziamenti di pagamento e di impegno in linea con le previsioni aggiornate delle spese e l'aggiornamento delle entrate (risorse proprie), alla 5a Commissione permanente (Doc. XII, n. 235);
risoluzione sulla posizione del Consiglio relativa al secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019, alla 5a Commissione permanente (Doc. XII, n. 236);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, alla 3a e alla 10a Commissione permanente Commissione permanente (Doc. XII, n. 237);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 238);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, alla 3a Commissione permanente (Doc. XII, n. 239);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di partenariato strategico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Giappone, dall'altra, alla 3a Commissione permanente (Doc. XII, n. 240);
risoluzione non legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo euro-mediterraneo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, alla 3a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 241);
risoluzione sul pacchetto sul mercato unico, alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 242);
risoluzione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, alla 3a Commissione permanente (Doc. XII, n. 243);
risoluzione sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, alla 4a Commissione permanente (Doc. XII, n. 244);
risoluzione sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017 e sulla politica dell'Unione europea in materia, alla 1a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 245);
risoluzione sulle raccomandazioni alla Commissione concernenti la composizione rapida delle dispute commerciali, alla 2a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XII, n. 246);
risoluzione sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di una modifica dell'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile, alla 3a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XII, n. 247);
risoluzione sull'Iran, segnatamente sul caso di Nasrin Sotoudeh, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 248);
risoluzione sull'Egitto, in particolare sulla situazione dei difensori dei diritti umani, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. XII, n. 249);
risoluzione sull'adeguatezza della protezione dei dati personali offerta dal Giappone, alla 1a e alla 3a Commissione permanente (Doc. XII, n. 250);
risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2017 e ha deciso di trasmetterla, unitamente alla relazione della commissione per le petizioni, ai parlamenti degli Stati membri, alla 1a Commissione permanente (Doc. XII, n. 251);
risoluzione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nel 2017, alla 1a Commissione permanente (Doc. XII, n. 252).
Mozioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Renzi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00094 della senatrice Cirinnà ed altri.
L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Cirinnà, Marcucci, D'Arienzo, Bonino, De Petris, Grasso, Errani, Bressa, Nencini, Nugnes, Malpezzi, Mirabelli, Valente, Stefano, Ferrari, Collina, Bini, Rossomando, Alfieri, Astorre, Bellanova, Biti, Boldrini, Bonifazi, Cerno, Comincini, Cucca, D'Alfonso, Faraone, Fedeli, Ferrazzi, Garavini, Giacobbe, Ginetti, Grimani, Iori, Laus, Magorno, Manca, Margiotta, Marino, Messina Assuntela, Misiani, Nannicini, Parente, Parrini, Patriarca, Pinotti, Pittella, Rampi, Renzi, Richetti, Rojc, Sbrollini, Sudano, Taricco, Vattuone, Verducci, Zanda e Unterberger.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Moles ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-01452 del senatore Gasparri ed altri.
Mozioni
D'ALFONSO, MISIANI, MARINO, MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, STEFANO, COLLINA, FERRARI, BINI, CIRINNA', MANCA, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI - Il Senato,
premesso che:
la Banca d'Italia è il quarto detentore di riserve auree al mondo, dopo la Federal Reserve statunitense, la Bundesbank tedesca e il Fondo monetario internazionale. Il valore delle riserve auree della Banca d'Italia a fine gennaio 2019, secondo quanto riportato nella pubblicazione "Banca e moneta" della Banca medesima, è pari a 91,5 miliardi di euro;
il quantitativo d'oro di proprietà dell'istituto è frutto di una serie di eventi avvenuti negli oltre 120 anni di storia della Banca. Nel 1893, la fusione dei tre istituti di emissione (la Banca nazionale del Regno d'Italia, la Banca nazionale toscana e la Banca toscana di credito) diede vita alla Banca d'Italia con una propria dotazione aurea iniziale. La riserva aurea aumentò negli anni fino all'avvio della seconda guerra mondiale, per poi raggiungere il suo minimo alla fine del conflitto, anche a seguito dell'asportazione di una parte di esso ad opera delle truppe di occupazione. Nel dopoguerra, l'Italia divenne un Paese esportatore e per tale motivo beneficiò di cospicui afflussi di valuta estera che vennero utilizzati anche per convertirli in oro. In quegli anni gli acquisti di oro venivano effettuati anche dall'Ufficio italiano cambi (UIC). Nel corso degli anni successivi, a partire dal 1951 e fino al 1960, l'UIC acquistò ingenti quantità di oro fino ad accumularne poco meno di 2.000 tonnellate. Nel 1960 e nel 1965 vennero attuati due trasferimenti dalle riserve dell'Ufficio a quelle della Banca d'Italia per complessive 1.890 tonnellate. Alla fine degli anni '90, a seguito dell'acquisto dell'oro residuo di disponibilità dell'Ufficio italiano cambi (570 tonnellate) e al conferimento di una parte delle riserve alla BCE in occasione dell'avvio dell'Unione economica e monetaria, la riserva aurea si attestò alle attuali 2.452 tonnellate, costituito prevalentemente da lingotti (95.493) e per una parte minore sotto forma di moneta (871.713 pezzi di moneta il cosiddetto oro monetato);
presso la sede della Banca d'Italia sono attualmente custodite 1.100 tonnellate di oro (44,86 per cento del totale delle riserve), comprendenti anche la totalità dell'oro "monetato", insieme a una quota pari a 100 tonnellate delle riserve conferite alla BCE. Le restanti quote sono detenute in Paesi esteri: negli Stati Uniti presso la Federal Reserve bank di New York (1.061,5 tonnellate, pari al 43,29 del totale delle riserve), in Svizzera presso la Banca nazionale svizzera (149,3 tonnellate, pari al 6,09 per cento del totale) e nel Regno Unito (141,2 tonnellate, pari al 5,76 per cento del totale);
la scelta di dislocare all'estero poco più della metà della riserva aurea, presso diverse banche centrali, deriva, oltre che da ragioni storiche legate ai luoghi in cui l'oro fu acquistato, anche da una strategia di diversificazione finalizzata alla minimizzazione dei rischi. Inoltre, la localizzazione prescelta dalla Banca riflette la primaria importanza di tali piazze finanziarie per il mercato internazionale dell'oro;
considerato che:
la Banca d'Italia è la banca centrale della Repubblica italiana ed è un istituto di diritto pubblico, la cui governance e le cui attività sono disciplinate da norme nazionali ed europee. La Banca d'Italia è parte integrante dell'eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali (BCN) dell'area dell'euro e dalla Banca centrale europea (BCE), e del sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla BCE e dalle BCN dei 28 Stati membri della UE, nonché autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico;
con il Trattato di Maastricht gli Stati contraenti hanno trasferito alla UE in maniera esclusiva le proprie competenze sovrane in materia di politica monetaria. In particolare, le competenze afferenti alla detenzione e alla gestione delle riserve valutarie rientrano fra i compiti dell'eurosistema, come previsto dall'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dall'articolo 3 dello statuto del SEBC;
l'articolo 127 del TFUE definisce la detenzione e la gestione delle riserve ufficiali degli Stati membri come uno dei compiti fondamentali del SEBC, mentre l'articolo 130 garantisce la piena indipendenza della BCE e delle BCN nell'assolvimento delle loro funzioni rispetto alle altre istituzioni, agli organi comunitari e ai Governi degli Stati membri. Infine, l'articolo 131 dispone che ciascuno Stato membro assicuri che la propria legislazione, incluso lo statuto della BCN, sia compatibile con i trattati e con lo statuto del SEBC e della BCE;
la normativa BCE che ha disciplinato il trasferimento di parte delle riserve valutarie delle banche centrali nazionali alla stessa BCE, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dello statuto, ha espressamente incluso l'oro fra le attività di riserva in valuta. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, dello statuto, le riserve ufficiali contribuiscono a sostenere la credibilità dell'eurosistema e possono essere utilizzate, per interventi sul mercato dei cambi. Quelle che rimangono nella disponibilità delle banche centrali nazionali possono essere utilizzate oltre che per i medesimi fini di quelle conferite alla BCE, per adempiere agli impegni nei confronti di organismi finanziari internazionali, come il Fondo monetario internazionale, o per espletare il servizio di debito in valuta del tesoro. In tale quadro, le BCN sono tenute al rispetto degli indirizzi e delle istruzioni impartite dal consiglio direttivo della BCE; possono essere destinatarie della richiesta di ulteriori conferimenti in aggiunta alle riserve già trasferite; sono tenute, nella gestione delle stesse riserve, a obblighi di preventiva informazione e approvazione sulle operazioni rilevanti da parte della BCE, al fine di assicurare la coerenza con la politica monetaria e del cambio dell'Unione;
le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali del nostro Paese, rappresentano un presidio di sicurezza per lo svolgimento delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d'Italia, costituiscono parte integrante delle riserve dell'eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre banche centrali degli Stati membri a quelle di proprietà della BCE, e contribuiscono a sostenere la credibilità dell'eurosistema e del SEBC. Queste funzioni divengono importanti quando le condizioni geopolitiche o la congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari;
preso atto che:
le autorità nazionali, legislative e di governo, sono tenute al rispetto dell'indipendenza della BCE e delle BCN. In particolare, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato UE e dell'articolo 7 dello statuto del SEBC, le BCN non possono essere destinatarie di prescrizioni vincolanti per quanto attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali nelle materie di competenza dell'eurosistema, incluse la detenzione e la gestione delle riserve valutarie. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare il principio di indipendenza finanziaria, secondo cui le BCN devono avere sufficienti risorse finanziarie per adempiere al loro mandato, per quanto attiene alle competenze dell'eurosistema e per i propri compiti nazionali; in particolare, devono essere in condizione di corrispondere alle richieste finanziarie della BCE, in forma di sottoscrizione di aumento di capitale, rinuncia al reddito monetario in caso di perdite, conferimento di ulteriori quote di riserve valutarie; devono poter costituire riserve e accantonamenti, a tutela del loro capitale e a protezione dei rischi; devono poter disporre in via autonoma di mezzi e personale necessari per lo svolgimento dei propri compiti;
nell'ultimo rapporto sulla convergenza del maggio 2018, la BCE, in un ampio capitolo dedicato alle ragioni che sottostanno all'indipendenza finanziaria delle BCN, dopo aver chiarito che l'indipendenza di una BCN potrebbe essere messa a repentaglio se essa non potesse reperire autonomamente risorse finanziarie sufficienti a espletare il proprio mandato, ha evidenziato che qualunque diritto di terzi, ad esempio del Governo o del Parlamento, di influenzare le decisioni di una BCN sulla gestione delle riserve ufficiali non sarebbe coerente con il disposto dell'articolo 127, paragrafo 2, terzo trattino, del Trattato assegna al SEBC il compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
rilevato, altresì, che:
l'oro non è soggetto al rischio di solvibilità in quanto non è "emesso" da alcuna autorità. Esso presenta caratteristiche peculiari che lo contraddistinguono da gran parte dei metalli presenti in natura e che lo hanno reso uno strumento efficace per misurare il valore dei beni e come mezzo di pagamento. L'oro è utilizzato dalle BCN per diversi motivi: per scopi finanziari, per variare il livello delle riserve di una BCN, per ricavare un reddito e infine come garanzia per ottenere dei prestiti sul mercato;
tutte le principali BCN presentano forti esposizioni in oro e sono in cima alla classifica dei detentori mondiali di tale metallo. Nel corso degli ultimi anni le BCN sono tornate ad essere acquirenti nette di oro anche in considerazione dell'aumento dei rendimenti conseguenti alla riduzione del quantitativo di oro prodotto su base globale;
in considerazione dell'importanza che il metallo prezioso riveste sui mercati finanziari internazionali, molte importanti banche centrali hanno sottoscritto un accordo volto a limitare la propria attività sul mercato dell'oro, soprattutto in vendita. L'accordo prende il nome di Central bank gold agreement (CGBA) e nell'ultima versione (la quarta, del settembre 2014) prevede un coordinamento tra le banche centrali al fine di non turbare il mercato dell'oro. La Banca d'Italia è tra le banche centrali firmatarie dell'accordo fin dalla prima versione nel 1999 (cosiddetto Washington agreement). L'accordo quinquennale, in vigore dal 27 settembre 2014, scadrà nel 2019 e, finora, la politica di gestione dell'oro dell'Istituto è stata improntata anche al rispetto di quanto stabilito da tali accordi internazionali;
considerato, infine, che:
l'eventuale riduzione delle riserve auree detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il deficit o per sostenere interventi di sviluppo economico, oltre a rappresentare un'infrazione alla normativa UE e agli accordi sottoscritti a livello internazionale, presenta una serie di controindicazioni che rendono tale scelta del tutto irrazionale, tecnicamente difficile e con costi di sistema ben superiori ai benefici attesi. La vendita di tutte le riserve auree della Banca d'Italia, nella migliore delle ipotesi, potrebbe ridurre il debito pubblico di poco meno del 4 per cento. La vendita delle riserve auree garantirebbe entrate una tantum, e in quanto tali non idonee alla copertura di oneri di natura permanente. Con la vendita di tutta o parte delle riserve auree, anche per finalità di sviluppo economico, il merito di credito del nostro Paese diminuirebbe sensibilmente sui mercati internazionali, con conseguente aumento dello spread e dei tassi di interesse sui titoli, e con ricadute dirette sull'accesso al credito di imprese e famiglie. Un'ulteriore conseguenza derivante dalla vendita delle riserve auree sarebbe il segnale di ingerenza dello Stato nei confronti della banca centrale italiana, la cui indipendenza rappresenta un aspetto di vitale importanza;
la gestione prudente delle riserve auree della Banca d'Italia rappresenta un importante baluardo a difesa delle crisi valutarie e contro il rischio sovrano, e la loro conservazione rappresenta un presidio di sicurezza per il nostro Paese,
impegna il Governo:
1) a confermare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2, terzo trattino, e dall'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la piena autonomia della Banca d'Italia nella detenzione e nella gestione delle riserve ufficiali e, nell'ambito di queste, delle riserve auree;
2) ad adoperarsi, per quanto di propria competenza, nelle diverse sedi istituzionali internazionali, per il rinnovo dell'accordo internazionale CGBA per il coordinamento tra le banche centrali, con l'obiettivo di garantire la stabilità del mercato dell'oro e dei mercati finanziari, la cui scadenza è prevista nel mese di settembre 2019;
3) ad escludere l'adozione di qualsiasi intervento volto a ridurre la disponibilità di risorse auree detenute dalla Banca d'Italia per iniziative volte a ridurre il debito pubblico, il deficit o per sostenere altri interventi, i cui costi di sistema sarebbero ben superiori ai benefici attesi.
(1-00100)
DE PETRIS, GRASSO, DE FALCO, BONINO, BUCCARELLA, LAFORGIA, ERRANI, FATTORI, SEGRE, ALDERISI, NENCINI, MODENA - Il Senato,
premesso che:
Radio Radicale, nel corso della sua intera storia, si è fatta carico, spesso da sola, di rendere pubblici momenti centrali della vita istituzionale italiana. Sin dalla nascita ha dedicato ampia parte della sua programmazione alle dirette dal Parlamento, dai congressi dei partiti, dalle aule di tribunale in occasione dei processi di maggior rilievo. Si è pertanto sempre configurata come una struttura privata impegnata però nello svolgimento di un prezioso servizio pubblico;
Radio Radicale, unica fra tutte le testate italiane, ha sempre evitato ogni manipolazione dell'informazione trasmettendo integralmente gli eventi politici e istituzionali, senza operare tagli o interventi;
Radio Radicale ha introdotto innovazioni di notevole portata nel quadro complessivo dell'informazione italiana: prima fra tutte la rassegna stampa del mattino, seguita quotidianamente da moltissimi ascoltatori;
considerato che:
in base alla convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, l'emittente è tenuta a trasmettere almeno il 60 per cento delle sedute delle Camere nella fascia oraria che va dalle ore 8 alle ore 20;
la radio si occupa altresì di documentare puntualmente l'attività di tutte le altre istituzioni, i più importanti appuntamenti nella vita dei partiti, i principali convegni ed eventi culturali;
Radio Radicale copre, con 250 impianti di diffusione terrestre, il 75 per cento del territorio nazionale e raggiunge l'85 per cento della popolazione;
l'archivio di Radio Radicale costituisce un patrimonio inestimabile per la storia d'Italia degli ultimi decenni per un totale di oltre 540.000 registrazioni, che includono le sedute del Senato della Repubblica a partire dal 7 giugno 1977, quelle della Camera dei deputati dal 26 settembre 1976, quelle del Consiglio superiore della magistratura dal 24 settembre 1985, gli atti completi dei più rilevanti processi degli ultimi due decenni, con 23.500 udienze registrate, e quelli dei congressi dei partiti e dei sindacati, per complessive 3.300 giornate registrate, oltre a comizi, conferenze stampa, convegni e manifestazioni culturali;
l'emittente mette a disposizione di tutti gli utenti, su internet, la registrazione audiovisiva di tutte le sedute del Senato e della Camera dal novembre 1998, organizzate in modo da rendere possibile una facile fruizione degli interventi specifici a cui si è interessati;
ritenuto doveroso, pertanto, consentire la prosecuzione dell'attività del Centro di produzione SpA al fine di garantire la trasmissione radiofonica delle sedute dei lavori parlamentari da parte dell'emittente Radio Radicale, garantita ad oggi solo fino a maggio 2019,
impegna il Governo:
1) a reperire le risorse per il rinnovo della convenzione dopo il 21 maggio 2019 e fino alla fine dell'anno, consentendo il completamento della programmazione editoriale della Radio che verrebbe ad interrompersi inopinatamente a metà anno fiscale;
2) a rinnovare, conseguentemente, la convenzione con lo Stato italiano.
(1-00101)
SILERI, CASTELLONE, PISANI Giuseppe, MAUTONE, MARINELLO, DI MARZIO, ENDRIZZI, ROMAGNOLI - Il Senato,
premesso che:
con il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, è stata introdotta la possibilità di ricondizionamento dei dispositivi medici monouso;
l'articolo 17 del regolamento, al comma 1, dispone che "Il ricondizionamento e l'ulteriore utilizzo dei dispositivi medici monouso è autorizzato solo se consentito dal diritto nazionale e solo a norma del presente articolo";
alcuni Paesi, come il Regno Unito e la Germania, hanno già legiferato in merito, consentendo il remanufactoring dei dispositivi medici monouso e hanno definito le linee guida; altri Paesi, come la Francia, hanno vietato il ricondizionamento, mentre in altri Stati membri non esiste ancora una regolamentazione specifica;
considerato che:
l'attuale comparto sanitario del monouso è sottoposto a regime transitorio fino al termine ultimo del 26 maggio 2020, data in cui i Paesi che non lo hanno fatto, come ad esempio l'Italia, devono provvedere a legiferare armonizzando le normative nazionali alle prescrizioni previste nel regolamento;
all'articolo 24 lascia libera la circolazione dei prodotti conformi al regolamento e non vietati agli Stati membri: "Salvo laddove altrimenti previsto nel presente regolamento, gli Stati membri non rifiutano, vietano o limitano la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio sul loro territorio di dispositivi conformi alle prescrizioni del presente regolamento";
nel corso degli anni si è verificata una coesistenza sul mercato europeo di dispositivi medici monouso e ricondizionati non regolamentata da idonee disposizioni di legge;
la disposizione contenuta nell'articolo 24 ha creato dubbi interpretativi per le aziende ospedaliere nazionali se consentire o meno il ricondizionamento dei dispositivi medici;
considerato, inoltre, che:
il risparmio che le aziende ospedaliere vedrebbero realizzato sarebbe considerevole, acquistando dispositivi medici ricondizionati ad un prezzo sensibilmente inferiore rispetto a quello di vendita delle aziende produttrici;
in tema di impatto ambientale, la pratica del ricondizionamento sarebbe particolarmente incisiva per la salvaguardia dell'ambiente, consentendo un minor ricorso alla pratica dello smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri, molto gravosa in termini economici e di inquinamento ambientale,
impegna il Governo, nelle more della legge di delegazione europea 2019, ad armonizzare la legislazione nazionale alle prescrizioni presenti nel regolamento, in modo tale da consentire il ricondizionamento dei dispositivi medici usati.
(1-00102)
Interpellanze
LANNUTTI, PESCO, BOTTICI, DI NICOLA, LEONE, TRENTACOSTE, ABATE, NATURALE, MOLLAME, PELLEGRINI Marco, BOTTO, AGOSTINELLI, FENU, LOMUTI, FEDE, DI PIAZZA, DRAGO, GIARRUSSO, MORRA - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che, a quanto risulta agli interpellanti:
tra il 1997 ed il 2000 Abbey national bank ha commercializzato in Italia migliaia di prodotti denominati "Assimutuo", con uno schema contrattuale che addossava al cliente il pagamento della quota di interessi del mutuo mentre la quota capitale, pure versata dal cliente, veniva utilizzata per pagare il premio di una polizza "Commercial Union" il cui ricavato a scadenza sarebbe stato versato alla banca a saldo del capitale mutuato;
nel 2004 Abbey national bank ha ceduto i mutui a Unicredit banca per la casa (nel 2010 incorporata da Unicredit banca), che da quel momento è subentrata nel rapporto coi clienti incamerando la quota di interessi. Non si è modificato invece il rapporto assicurativo con Commercial Union, divenuto poi "Aviva" nel 2006;
il prodotto veniva commercializzato al cliente sulla base della comunicazione fraudolenta secondo la quale, a scadenza del mutuo e della polizza, il ricavato di quest'ultima sarebbe servito ad estinguere integralmente la quota capitale del mutuo. Così non è stato per lo scarso rendimento del capitale investito, con conseguente richiesta al mutuatario di importi cospicui assolutamente inattesi;
in tali mutui è previsto che la quota di interessi venga pagata alla banca, mentre la quota di capitale viene riscossa mediante una o più polizze assicurative dalla Aviva Life spa, già Commercial Union, con il mutuatario che stipula la polizza aderendo però alla convenzione stipulata tra la banca e l'assicurazione, mediante un collegamento negoziale tra mutuo e convenzione assicurativa;
nella convenzione assicurativa è scritto chiaramente che la polizza coprirà quantomeno la quota capitale che al termine del mutuo verrà liquidata alla banca che ne è beneficiaria, e poiché le quote confluiscono nel fondo "Lifin" se le somme saranno superiori al capitale da erogare alla banca la differenza verrà liquidata ai mutuatari: ad avviso degli interpellanti niente di più falso, perché il fondo non riesce a coprire neanche il capitale, pertanto al termine del contratto il mutuatario, che ritiene di avere pagato tutto, si vede recapitare due lettere dalla banca, dove nella prima si richiede documentazione per riscuotere la polizza, ma già si scrive che qualora i conferimenti non siano sufficienti dovrà essere il mutuatario a coprire la differenza (quindi il mutuatario lo viene a sapere per la prima volta con questa lettera). Nella seconda si dice che i conferimenti non sono stati sufficienti, l'assicurazione ha liquidato una parte e pertanto la differenza dovrà pagarla il mutuatario;
i consulenti dell'associazione di difesa degli utenti bancari Adusbef hanno già esaminato una serie di questi contratti e hanno evidenziato delle criticità anche dal punto di vista della determinazione ed applicazione del tasso di interesse al rapporto, individuando una serie di possibili azioni ai danni della Unicredit, che sono già al vaglio della magistratura;
considerato che:
le associazioni dei consumatori hanno ricevuto centinaia di reclami, con richieste alla scadenza dei mutui di somme considerevoli fino ed oltre 30.000 euro ai mutuatari che avevano sottoscritto mutui ventennali di 100.000 euro;
di fronte alle resistenze dei clienti che non hanno voluto pagare, la banca avendo l'ipoteca sull'immobile presenta atti di pignoramento con conseguenti esecuzioni sugli immobili, anche per somme non elevate;
per quanto risulta agli interpellanti vi è stato un caso impugnato in tribunale di 14.000 euro che con gli interessi usurari di mora arrivano a 18.000 euro: all'udienza di discussione dell'opposizione all'esecuzione, nonostante il legale del frodato avesse chiaramente spiegato la situazione ed il contratto capestro, con la raccomandazione di analizzare bene la questione perché tante famiglie sono nella stessa situazione, il giudice ha ritenuto di non approfondire motivando che il tasso di mora in usura viene calcolato in virtù di sommatoria tra tasso convenzionale e moratorio, per l'indeterminatezza degli interessi priva di pregio, condannando il ricorrente alle spese con la fissazione dell'udienza non ad un giudice terzo, ma davanti allo stesso per la vendita della casa,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente del dramma di migliaia di famiglie, titolari di un contratto "Assimutuo";
se non ritenga di intervenire con urgenza per richiamare Unicredit alle sue evidenti responsabilità in merito, per aver incamerato con l'acquisizione dei mutui contratti fraudolenti a danno di migliaia di famiglie;
se non ritenga, come agli interpellanti, platealmente viziati tali contratti capestro a danno delle famiglie, con i sottoscrittori non compiutamente informati del rischio di perdite, i cui contratti non sarebbero stati sottoscritti nel caso di informazioni chiare e trasparenti sull'alea di rischi addossati esclusivamente ai cittadini contraenti;
se non ritenga opportuno attivare al riguardo le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento.
(2-00030)
Interrogazioni
CANGINI - Al Ministro della difesa. - Premesso che:
il maggiore Sandro Sborgia, comandante del reparto Nucleo antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei Carabinieri delle Marche, con sede ad Ancona, si è distinto per innumerevoli inchieste e operazioni nel campo delle frodi alimentari, sofisticazioni farmacologiche e irregolarità amministrative;
notizie di stampa pubblicate all'inizio di marzo 2019 da quotidiani locali nelle Marche suggerivano al lettore l'intenzione del maggiore Sandro Sborgia di candidarsi alla carica di sindaco di Camerino (Macerata) nelle prossime elezioni amministrative del 26 maggio (in concomitanza con le votazioni per il rinnovo del Parlamento europeo), città che ricade nella competenza territoriale del reparto di Ancona;
in data 23 marzo, il maggiore Sborgia ha annunciato e ufficializzato tale volontà con un comunicato: "Ho deciso di avanzare la mia candidatura a sindaco della città dopo aver ricevuto molte richieste da parte di tanti cittadini di Camerino, di ogni estrazione sociale e dalle diverse sensibilità politiche, tutti accomunati dal senso di insoddisfazione rispetto all'attuale situazione, ma tutt'altro che rassegnati alla speranza che un ritorno alla normalità, in tempi ragionevoli, sia ancora possibile";
evidenziato che nelle ultime settimane articoli di giornale hanno ritratto il maggiore Sborgia con la divisa dell'Arma ad una serie di incontri e iniziative politiche: naturalmente, la presenza del maggiore Sborgia in divisa è pienamente giustificata se nell'esercizio delle sue funzioni, anche di rappresentanza, o su invito,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che il comandante Sborgia abbia comunicato all'Arma, nelle modalità e nei tempi previsti, la sua intenzione di candidarsi alla carica di sindaco di Camerino;
in considerazione delle iniziative politiche alle quali il comandante ha presenziato in questo periodo, e presumibilmente parteciperà nel futuro prossimo, a far data da quale giorno avrà inizio il suo periodo di aspettativa o congedo dal servizio, al di là di quello obbligatorio previsto per partecipare alla campagna elettorale.
(3-00738)
PARRINI, BINI, MARCUCCI, VERDUCCI, ALFIERI, NANNICINI, COMINCINI, BOLDRINI, SBROLLINI, SUDANO, ROJC, MAGORNO, CIRINNA', MARINO, MESSINA Assuntela, D'ARIENZO, ROSSOMANDO, MALPEZZI, MARGIOTTA, VATTUONE, GINETTI, BELLANOVA, CUCCA, FEDELI, MANCA, BITI, STEFANO, FERRAZZI, PINOTTI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nella giornata di sabato 23 marzo 2019, l'organizzazione di estrema destra "Forza nuova" ha manifestato a Prato nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita dei Fasci di combattimento;
l'organizzazione ha celebrato l'anniversario con la scritta "100", ben visibile sui manifesti preparati per il corteo, ufficialmente organizzato per protestare contro le attuali politiche sull'immigrazione;
il dirigente di Forza nuova, Roberto Fiore, già condannato in passato per banda armata e associazione sovversiva come capo di "Terza posizione", l'organizzazione che alla fine degli anni '70 ha riunito alcuni dei criminali più violenti della destra neofascista, ha dichiarato a margine della manifestazione: "Come cento anni fa, quando pochi ma decisi italiani iniziarono a risollevare il destino della patria, oggi Forza nuova è pronta a salvare l'Italia per portarla laddove il suo destino la chiama";
considerato che:
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista;
la legge n. 645 del 1952 sanziona chiunque promuova od organizzi sotto qualsiasi forma la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista, oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;
rilevato che, secondo quanto risulta agli interroganti:
il segretario nazionale di Forza nuova, Roberto Fiore, ha scritto una lettera dal contenuto apertamente intimidatorio al questore per avvertire che, se fosse stata revocata l'autorizzazione a manifestare il 23 marzo a Prato, la città sarebbe stata trasformata in un "test case", dove la sua organizzazione avrebbe imposto in modo permanente la sua presenza;
nella stessa missiva, Fiore ha dichiarato che Forza nuova non avrebbe accettato nessuna compressione del diritto alla parola, né qualsivoglia tentativo di discriminazione, ricordando al questore l'orientamento politico del nuovo Governo e il fatto che la carica di Ministro dell'interno è ricoperta dal segretario federale della Lega, Matteo Salvini;
tenuto conto che il prefetto e il questore hanno deciso di non vietare la manifestazione di Forza nuova, nonostante la richiesta ufficiale del sindaco, di partiti e associazioni democratiche e la natura apertamente celebrativa della nascita dei Fasci di combattimento assunta dalla manifestazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che le autorità di pubblica sicurezza avessero il dovere di non autorizzare lo svolgimento di un'iniziativa di palese apologia del fascismo e in aperto contrasto con norme imperative di legge e con i principi fondanti della Costituzione repubblicana;
come intenda porre riparo al grave discredito di cui è oggetto il Ministero di cui è titolare, in conseguenza delle dichiarazioni intimidatorie di un ex terrorista neofascista e del suo sparuto gruppo di nostalgici del ventennio, che non solo hanno indebitamente condizionato le decisioni di ordine pubblico di un rappresentante delle istituzioni democratiche, ma che lo hanno fatto alludendo ad una supposta protezione politica che organizzazioni neofasciste come Forza nuova godrebbero da parte del Governo e, in particolare, da parte del Ministro dell'interno.
(3-00739)
FERRAZZI, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, CUCCA, FEDELI, FERRARI, GINETTI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MESSINA Assuntela, MISIANI, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, ROSSOMANDO, STEFANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nella giornata di domenica 24 marzo 2019, nel pieno svolgimento delle votazioni per le elezioni regionali in Basilicata, il Ministro in indirizzo ha rotto il silenzio elettorale con un tweet indirizzato agli elettori lucani per invitarli ad andare a votare per il suo partito, la Lega, di cui è segretario federale;
il 10 febbraio 2019, durante lo svolgimento delle elezioni regionali in Abruzzo il Ministro in indirizzo ha invitato su "Twitter", per ben tre volte, i cittadini abruzzesi a sostenere la Lega; la stessa gravissima violazione del silenzio elettorale è stata commessa dal Ministro nel corso delle votazioni per le elezioni regionali in Sardegna del 24 febbraio;
considerato che:
l'articolo 9 della legge n. 212 del 1956, come modificato dalla legge n. 130 del 1975, dispone che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Chiunque contravviene a tali norme è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa;
l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 807 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 1985, estende il divieto stabilendo che nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale;
sebbene non sia stata ancora introdotta una norma volta ad estendere in modo esplicito tale divieto ai moderni social network, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nelle sue linee guida per la parità di accesso alle piattaforme on line durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018, del febbraio 2018, ha affermato la necessità, per assicurare effettività al divieto di ogni forma di propaganda elettorale nel giorno del voto e in quello precedente, che i soggetti politici si astengano in quei giorni da ogni forma di propaganda anche sulle piattaforme digitali, per evitare di influenzare con pressioni indebite l'elettorato ancora indeciso;
tenuto conto che:
è compito del Ministero dell'interno, ed in particolare della Direzione centrale dei servizi elettorali, incardinata nel Dipartimento per gli affari interni e territoriali, curare gli adempimenti preparatori ed organizzativi per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e referendarie. In particolare, la struttura svolge la funzione di supporto giuridico e tecnico-organizzativo agli uffici elettorali delle Prefetture e dei Comuni sui procedimenti elettorali, sulla tenuta e revisione delle liste elettorali ed in materia di vigilanza sulla propaganda elettorale;
il Ministro dell'interno, a parere degli interroganti, ha già violato apertamente la legge dello Stato, per soddisfare un interesse elettorale personale e del partito politico di cui è segretario federale, gettando nel discredito l'istituzione che rappresenta e che dovrebbe, al contrario, operare per garantire la sicurezza, la regolarità e l'effettiva democraticità delle consultazioni elettorali;
la reiterazione di tali comportamenti rischia di mettere in dubbio di fronte alle forze di opposizione e a tutti i cittadini italiani l'indispensabile imparzialità del Ministero nell'organizzazione, nella gestione e nella comunicazione dei risultati delle consultazioni elettorali, gettando un'ombra intollerabile sull'effettiva democraticità delle elezioni per rinnovo delle cariche nelle istituzioni rappresentative della Repubblica a livello nazionale, regionale e locale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, tuttora titolare della carica di segretario federale della Lega, non ritenga indispensabile, per salvaguardare la credibilità del Ministero di cui è titolare, astenersi dal reiterare tali gravi comportamenti in violazione del silenzio elettorale, in modo da permettere il corretto svolgimento delle prossime consultazioni europee al riparo da ogni influenza illecita, soprattutto da parte di quei soggetti che ne dovrebbero al contrario garantirne la regolarità;
se non ritenga necessario, al fine di mettere riparo al grave discredito che le ripetute violazioni del silenzio elettorale hanno gettato sul Ministero di cui è titolare, farsi promotore di un'iniziativa volta ad inserire nel prossimo provvedimento utile una specifica disciplina che estenda il divieto di propaganda elettorale, di cui all'articolo 9 della legge n. 212 del 1956, anche alle piattaforme digitali oggi più diffuse.
(3-00741)
CIRINNA', PARRINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. - Premesso che:
in data 23 marzo 2019 si è svolta, nella città di Prato, una manifestazione statica di aderenti a Forza nuova, volta a commemorare la fondazione dei Fasci di combattimento, avvenuta a Milano il 23 marzo 1919;
risulta dagli organi di stampa, da una nota dell'Associazione stampa toscana e dalle testimonianze dei diretti interessati che, a margine di tale manifestazione, è stato richiesto ai giornalisti ivi presenti nell'esercizio del diritto-dovere di cronaca, dalle forze dell'ordine, di identificarsi mediante esibizione del tesserino;
tuttavia, della documentazione di identità esibita è stata acquisita e trattenuta traccia fotografica e, a precisa richiesta degli interessati, nessuna informazione è stata fornita in merito alla destinazione di tale documentazione, né alle motivazioni in fatto e in diritto che ne avrebbero giustificato l'acquisizione, limitandosi gli agenti a richiamare "ordini superiori";
considerato che:
ai sensi dell'art. 4 del regio decreto n. 773 del 1931 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), fermo restando che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di richiedere a chiunque di identificarsi, ulteriori rilevazioni segnaletiche sono consentite unicamente nel caso di impossibilità o rifiuto di fornire le proprie generalità;
l'articolo 21 della Costituzione e le leggi che a esso hanno dato attuazione tutelano la libertà di manifestazione del pensiero, che comprende il diritto-dovere di cronaca e si traduce nella più ampia garanzia per la libertà di svolgimento di funzioni, compiti e ogni altra attività inerente all'esercizio della professione di giornalista,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dell'accaduto;
su quale base normativa o provvedimentale sia stato ordinato agli agenti di pubblica sicurezza di acquisire e trattenere copia dei tesserini identificativi dei giornalisti presenti alla manifestazione di Forza nuova, svoltasi a Prato il 23 marzo 2019;
quali iniziative si intenda intraprendere per assicurare la piena libertà di svolgimento di funzioni, compiti e ogni altra attività inerente all'esercizio della professione di giornalista.
(3-00742)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
FEDELI, VALENTE, SBROLLINI, MALPEZZI, BELLANOVA, BOLDRINI, CUCCA, FERRAZZI, IORI, MANCA, MARGIOTTA, MESSINA Assuntela, PITTELLA, ROJC, STEFANO, PINOTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
in data 23 marzo 2019 si è svolta la partita di calcio Agropoli-Sant'Agnello, rientrante nel campionato di Eccellenza campano;
nel corso della telecronaca, poco prima dell'inizio della gara, il cronista dell'emittente locale "CanaleCinqueTv", Sergio Vessicchio, ha utilizzato nei confronti dell'assistente di linea, Annalisa Moccia della sezione di Nola, frasi gravemente sessiste, discriminatorie e basate su evidenti pregiudizi e stereotipi;
in diretta televisiva il cronista ha definito l'assistente di linea "una cosa inguardabile, una cosa impresentabile per un campo di calcio (...) uno schifo vedere le donne che vengono a fare gli arbitri in un campionato dove una società spende centinaia di migliaia di euro. (...) È una barzelletta della Federazione";
a seguito di quanto successo Vessicchio pubblicando un post nella propria pagina "Facebook" non si è scusato per le parole offensive e, ribadendo quanto detto, ha definito quanti avevano espresso pubblico disaccordo "squallidi moralisti";
considerato che:
come annunciato dal presidente Ottavio Lucarelli, il telecronista iscritto all'albo dei pubblicisti è stato sospeso dal consiglio di disciplina dell'ordine dei giornalisti della Campania;
la commissione per le pari opportunità dell'ordine stesso da tempo lavora per costruire una cultura del rispetto e della dignità, partendo dal buon uso della parola;
nonostante le decisioni assunte dal presidente dell'ordine giornalisti Campania, sulla home page del sito internet dell'emittente televisiva è tuttora presente il video della diretta, né ad oggi è stata comunicata l'adozione di alcun provvedimento nei confronti del telecronista;
considerato, inoltre, che:
l'articolo 17 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77, dispone che: "Le Parti incoraggiano il settore privato, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e i mass media, nel rispetto della loro indipendenza e libertà di espressione, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche e alla definizione di linee guida e di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto della loro dignità", menzionando, dunque, esplicitamente il ruolo dei media nel contrasto e nella prevenzione della violenza;
il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni in materia di contrasto alla violenza di genere, all'articolo 5 prevede l'adozione di un piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere: in particolare, l'articolo al comma 2, lettera b), indica tra i suoi obiettivi "sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi";
l'articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 15 aprile 2017, n. 70, recante "Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198", tra i requisiti di accesso per i contributi diretti concessi alle imprese editrici, prevede espressamente: "impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna, assunto anche mediante l'adesione al Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale";
a tal riguardo, si evidenzia come nell'ambito del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, l'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2017 (con il quale è stata affidata alla RAI la concessione, per 10 anni a decorrere dal 30 aprile 2017) preveda espressamente che la concessionaria si impegni a garantire la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non stereotipata della figura femminile, nel rispetto della dignità culturale e professionale delle donne,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue valutazioni in merito;
se non ritenga, altresì, di intraprendere le opportune iniziative, al fine di garantire l'utilizzo da parte delle emittenti televisiva "CanaleCinqueTv", nonché in generale da parte delle imprese televisive tutte, sia private che pubbliche, di un linguaggio pienamente rispettoso dell'immagine e del ruolo della donna all'interno del nostro Paese.
(3-00740)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
TOSATO - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. - Premesso che:
nella legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) si è provveduto a disporre l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di stabilire una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime;
è stata prevista, inoltre, nelle medesima legge, un'estensione di 15 anni per le concessioni demaniali marittime a carattere turistico-ricreativo e ad uso residenziale e abitativo;
il demanio marittimo rappresenta uno dei principali asset dell'intero comparto turistico italiano;
le modifiche inserite nell'ultima legge di bilancio escludono dall'estensione e dal riordino del sistema delle concessioni le "acque interne", cioè le concessioni fluviali e lacuali;
questo provoca una discriminazione rispetto alle concessioni insistenti sul demanio marittimo;
le concessioni relative alle acque interne, allo stesso modo di quelle insistenti sul demanio marittimo, sono fondamentali per lo sviluppo di attività commerciali e turistiche legate al territorio;
in data 22 gennaio 2019 le commissioni 1ª e 8ª riunite del Senato, in merito alla discussione del provvedimento AS 989, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", hanno approvato un emendamento, 3.0.57 (testo 2), che prevedeva l'estensione di 15 anni per le concessioni insistenti sulle acque interne, in coerenza con le disposizioni previste dalla legge di bilancio per il 2018 sulle concessioni demaniali marittime;
in occasione dell'esame del provvedimento in Aula, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità della materia;
l'equiparazione tra la situazione delle concessioni marittime e quella delle acque interne rappresenta una necessità al fine di tutelare, con le stesse modalità, il futuro delle diverse realtà produttive che sono coinvolte nelle dinamiche descritte,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda valutare per rispondere a tali esigenze.
(4-01485)
D'ARIENZO - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 21 maggio 2014, con riferimento all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), ha ribadito che i redditi fondiari sono imputati al possessore indipendentemente dalla loro effettiva percezione;
in base a tale principio anche per il reddito da locazione non è richiesta, ai fini dell'imponibilità del canone, la materiale percezione del provento;
di conseguenza, ove il reddito fondiario sia costituito da canoni di locazione, non rileva il canone effettivamente percepito dal locatore, bensì l'ammontare di esso contrattualmente previsto per il periodo di imposta di riferimento;
tuttavia per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo, l'articolo 8, comma 5, della legge n. 431 del 1998, introducendo due periodi al citato articolo 26 del testo unico, ha stabilito che i relativi canoni, se non percepiti, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del locatore dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore;
conseguentemente, detti canoni non devono essere riportati nella relativa dichiarazione dei redditi se, entro il termine di presentazione della stessa, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità e, nel caso in cui il giudice confermi la morosità del locatario, viene riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti;
tuttavia non è prevista una disposizione analoga per le locazioni di immobili diversi da quello abitativo;
per detti immobili il relativo canone, ancorché non percepito, va comunque dichiarato nella misura in cui risulta dal contratto di locazione e fino a quando non intervenga una causa di risoluzione del contratto medesimo;
le relative imposte assolte sui canoni dichiarati, ma non percepiti, non potranno essere recuperate;
la sentenza n. 362 del 2000 della suprema Corte di cassazione, esaminando le modifiche apportate dall'articolo 8 della legge n. 431 all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (in base al quale il canone se non percepito è escluso dalla formazione del reddito, dal momento della conclusione della formazione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore e le imposte assolte sui canoni possono essere recuperate) ha concluso che non possono trovare applicazione ai contratti di locazione ad uso non abitativo;
appare evidente che ci si trova di fronte ad una palese disparità di trattamento fiscale,
si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per armonizzare la normativa, estendendo il contenuto dell'art. 26 del testo unico delle imposte sui redditi anche alle locazioni di natura diversa da quella abitativa.
(4-01486)
MALLEGNI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la navigazione da diporto italiana è stata regolamentata per la prima volta con il decreto legislativo n. 171 del 2005, recante "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
il codice è stato oggetto di una profonda revisione e integrazione con il decreto legislativo n. 229 del 2017, che è stato emanato sulla base della legge delega n. 167 del 2015, ed è entrato in vigore il 13 febbraio 2018;
con decreto del Presidente della Repubblica n. 152 del 2018, è stato introdotto il sistema telematico centrale della nautica da diporto, tassello principale della riforma sulla nautica;
il sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) introduce una radicale semplificazione e razionalizzazione nel settore della nautica, prevedendo l'informatizzazione della tenuta dei registri di iscrizione delle unità da diporto, precedentemente gestiti in formato cartaceo in ciascun circondario marittimo, e la cessione delle relative competenze ad un'unica autorità centrale competente su tutto il territorio nazionale;
tale sistema telematico costituisce un risultato importante, ma non esaustivo delle norme contenute nel nuovo codice della nautica;
non sono stati ancora emanati i decreti attuativi in materia di: requisiti psicofisici per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche; portualità legata alla piccola nautica; "punti d'ormeggio" e adozione della bandiera italiana per le unità da diporto, che risultano altrettanto importanti per gli operatori della nautica;
a causa di questo ritardo, gli operatori della filiera della nautica non hanno ancora a disposizione regole e istruzioni chiare per operare correttamente sul mercato,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di velocizzare il meccanismo di emanazione dei decreti attuativi, i cui ritardi si ripercuotono sulla complessa filiera della nautica, sulle imprese che la compongono, sui lavoratori e, non ultimo, sui benefici ambientali e di sicurezza per l'intera collettività.
(4-01487)
DE VECCHIS - Al Ministro dell'interno. - Premesso che, a quanto risulta dall'interrogante:
il 21 marzo 2019 si è registrato l'ennesimo caso di violenza sul territorio nazionale;
i fatti si sono verificati nei pressi dell'istituto "De Felice", storico palazzo nel centro di Catania, sede dell'istituto tecnico-commerciale fondato nel 1919;
nei pressi del palazzo, in particolare, circa 30 estremisti della sinistra extraparlamentare etnea, vicina ai centri sociali del posto, hanno aggredito un giovane militante di "Assalto studentesco", procurandogli una frattura allo zigomo e una prognosi di 30 giorni;
episodi simili riportano, amaramente, a tempi ed epoche che dovrebbero essere ormai definitivamente superate;
il mondo delle istituzioni non può assistere all'ennesimo caso di violenza ai danni di un giovane cittadino,
si chiede di sapere:
se i fatti richiamati corrispondano al vero e quali siano, più in dettaglio, i contorni della vicenda;
se le forze dell'ordine abbiano già individuato i responsabili dell'accaduto e stiano adottando i provvedimenti più idonei per reprimere la vergognosa condotta e garantire la sicurezza dei cittadini che vivono nelle zone interessate.
(4-01488)
BERGESIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:
Giordano Vini è una storica azienda italiana, fondata nel 1900, specializzata nella produzione e nella distribuzione di vini e di specialità alimentari;
l'azienda ha sede a Valle Talloria, una frazione di Diano d'Alba, in provincia di Cuneo;
circa due anni fa, in un processo di esternalizzazione di alcuni rami d'azienda, Giordano Vini ha ceduto il proprio servizio clienti alla Koinè Srl, una società terza specializzata nel telemarketing;
in tal modo, 41 ex dipendenti Giordano Vini sono stati assorbiti dalla Koinè, e hanno continuato a lavorare in questi due anni negli uffici a Valle Talloria;
considerato che:
Giordano Vini ha comunicato, a inizio marzo 2019, che l'azienda Comdata group ha acquisito la commessa della gestione "servizio clienti" a partire dal 1° aprile;
Comdata group è un'azienda fondata a Torino, operante nel settore dei servizi alle imprese, e controllata dal gruppo statunitense Carlyle group;
l'azienda ha comunicato di essere intenzionata ad assorbire i 41 lavoratori Koinè, ex dipendenti Giordano Vini, operanti a Valle Talloria, e 46 dipendenti Koinè operanti a Torino;
Comdata group ha specificato la propria disponibilità ad assorbire il personale in capo a Koinè, a condizione che l'attività venga svolta nel centro operativo della società, sito a Ivrea;
la nuova sede si trova a oltre 150 chilometri dalle precedenti, comportando un notevole disagio, fisico ed economico, per i dipendenti, che si troverebbero ad affrontare quotidianamente 300 chilometri per raggiungere il nuovo posto di lavoro e rientrare a casa a fine turno;
le trattative tra diverse sigle sindacali e istituzioni comunali e regionali per provare a risolvere la situazione dei futuri dipendenti di Comdata group, secondo quanto risulta all'interrogante, sono in fase di stallo,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, e quali iniziative di sua competenza intenda intraprendere per tutelare i lavoratori coinvolti nella vicenda
(4-01489)
PUGLIA, DONNO, VACCARO, LANNUTTI, LEONE, ANGRISANI, LANZI, TRENTACOSTE, BOTTO, CASTELLONE, PELLEGRINI Marco, GIANNUZZI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
la Cimes srl si contraddistingue per la sua professionalità, offrendo una gamma di multiservizi che trovano le loro radici nelle pulizie industriali delle piccole e medie imprese passando attraverso la cura del verde, concludendosi con l'edilizia. La società, inoltre, propone anche servizi di traslochi;
si tratta di una società ad ampio raggio, che si contraddistingue per la presenza di personale specializzato e competente che risulta esserne il cuore pulsante, facendo di essa una grande impresa in grado di ben competere nel settore;
la società ha fornito alla Unilever, multinazionale olandese britannica, presente in oltre 190 Paesi e titolare di 400 marchi tra i più diffusi (nel campo dell'alimentazione, bevande, prodotti per l'igiene e per la casa), servizi di pulizie, mediante un contratto di appalto della durata di circa 20 anni;
considerato che:
da varie testate giornalistiche si apprende che la Cimes intende procedere al licenziamento di circa 13 lavoratori, che prestano il servizio di pulizie presso lo stabilimento dell'Unilever di Caivano (Napoli). Le motivazioni sottese a tale decisione risiedono nell'asserita mancanza di commesse;
sembrerebbe, inoltre, che la Cimes abbia preso tale decisione senza informare preventivamente i 13 dipendenti interessati i quali, pertanto, si sono mobilitati, unitamente alle parti sindacali (ULSSA e FLAICA), dal 6 marzo 2019, mediante un presidio senza soluzione di continuità presso lo stabilimento;
considerato inoltre che a quanto risulta agli interroganti alla Cimes srl subentrerà la San Vincenzo srl, che sembrerebbe non avere alcuna intenzione di assorbire i lavoratori interessati dal licenziamento e, quindi, di dar luogo alla successione nell'appalto. Nello specifico, nonostante l'intervento dei sindacati, la società subentrante parrebbe non voler osservare il dovere di assunzione dei lavoratori interessati dal licenziamento. A detta della parte sindacale sarebbe stata proprio la Unilever (stabilimento Caivano) a dare un tale input alla San Vincenzo srl;
considerato infine che si apprende da notizie di stampa che in data 27 marzo 2019 è convocato presso la Prefettura di Napoli un tavolo di confronto in merito ai licenziamenti e alla mancata assunzione tramite il cambio di appalto con la direzione dello stabilimento, la società uscente Cimes, la subentrante San Vincenzo e le organizzazioni sindacali (notizia sul sito "ilgazzettinovesuviano" del 17 marzo 2019),
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelate le prospettive occupazionali dei lavoratori interessati dalla vicenda.
(4-01490)
DE BONIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
a Deliceto, in provincia di Foggia, è attivo un impianto complesso di trattamento meccanico biologico (Tmb) e discarica di servizio soccorso, ex Agecos SpA;
i servizi televisivi di "Striscia La Notizia" andati in onda il 18, 20 e 25 marzo 2019 hanno trasmesso dei video dai quali, insieme ad alcune testimonianze anonime raccolte, emergerebbe che dall'impianto, mediante l'utilizzo di appositi macchinari, verrebbe aspirato del percolato per poi essere sversato in un canale a pochi metri dal sito, precisamente in un adiacente canale che sfocia nel torrente Carapelle, fino al golfo di Manfredonia. L'acqua di tale canale viene utilizzata dagli agricoltori, ignari, per irrigare i loro campi, coltivati principalmente a cereali e ortaggi, che poi vengono acquistati e consumati dai cittadini;
la trasmissione televisiva ha evidenziato anche la continua assenza di controlli nei pozzetti ricavati vicino alla discarica in cui confluisce il percolato, perché dichiarati senza liquidi, nonostante le piogge cadute in diversi periodi dell'anno;
il "percolato", nelle scienze ambientali, è un liquido che trae origine dall'infiltrazione d'acqua nella massa dei rifiuti o dalla loro decomposizione. Il percolato che viene prodotto dalle discariche controllate di rifiuti solidi urbani è un refluo con un tenore elevato di inquinamento organico ed inorganico, derivante dai processi fisico-chimici all'interno delle discariche. La normativa nazionale vigente ha stabilito che il percolato deve essere opportunamente trattato nel sito stesso della discarica oppure trasportato in impianti specializzati nello smaltimento di rifiuti liquidi. Essendo una sostanza potenzialmente pericolosa per l'ambiente, è necessario trattarla e smaltirla con determinati procedimenti chimico-fisici, in modo che diventi innocua per l'ecosistema e le persone;
pertanto, la situazione denunciata, se corrispondesse al vero, sarebbe gravissima;
la concessione della Biwind per la gestione dell'impianto scade il 31 marzo 2021, dunque fra due anni, mentre nel frattempo, nonostante la gravità della denuncia, sarebbe in corso una procedura di rilascio di nuova AIA per l'ampliamento dell'impianto; l'aggiornamento dell'autorizzazione, in base a quanto riporterebbe la Regione, consisterebbe in un aumento della volumetria, pari a 483.000 metri cubi;
sulla vicenda sarebbe intervenuto anche il Comune di Deliceto presentando un esposto alla Procura e ai Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico);
alcuni consiglieri comunali hanno inoltrato al sindaco di Deliceto una richiesta di convocazione di un Consiglio comunale straordinario monotematico, appunto riguardante la discarica. In particolare, si chiede quali siano le azioni, anche pregresse, messe in campo dall'amministrazione comunale in considerazione delle allarmanti notizie di stampa circa lo sversamento illegale di percolato nei luoghi adiacenti alla discarica; l'approvazione di un atto di indirizzo che vincoli il Comune a costituirsi parte civile in un eventuale procedimento penale e la revoca del parere favorevole all'ampliamento della discarica. Oggi, analoga missiva al sindaco è stata inviata dal capogruppo del gruppo consiliare "Deliceto nel Cuore";
del caso pare che si sia interessata l'Arpa, che dovrà svolgere gli opportuni accertamenti con particolare riferimento a indagini analitiche su suolo, sottosuolo e acque nel canale limitrofo, mentre l'Ager, l'agenzia che ha il compito di gestire i contratti di tutti gli impianti della Regione, in una nota si dice pronta a formulare contestazioni per le violazioni al contratto che prescrive il rispetto di determinate procedure al soggetto gestore;
considerato che, a quanto risulta all'interrogante:
in un'interrogazione depositata alla Regione Puglia si evince che la discarica attualmente risulta non in esercizio, in quanto le volumetrie sono esaurite. Con delibera di Giunta del 17 novembre 2017 è stato stabilito di considerare gli interventi in ampliamento e risagomatura della discarica per circa 500.000 metri cubi ed è stato disposto di dare mandato alla sezione autorizzazioni ambientali della Regione al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti tecnici ed ambientali per il rilascio dei titoli autorizzativi per questi interventi. Risulta, quindi, attualmente in corso il procedimento di modifica sostanziale dell'AIA per la realizzazione nuovo lotto di discarica da 492.000 metri cubi. Da quanto si evince dall'aggiornamento del nuovo piano di gestione dei rifiuti urbani, i tempi di realizzazione del nuovo bacino sono stimati in 6 mesi dal rilascio del provvedimento di modifica sostanziale di AIA. Dai verbali dei controlli svolti nel 2017 nei pozzetti ispettivi della discarica, come riporta l'interrogazione, si evince come la società non abbia potuto eseguire i prelievi e quindi campionare le acque superficiali di drenaggio e le acque sotterranee dei pozzi come da programma, a causa di mancanza di acqua; un paradosso se si pensa che nella zona in quell'anno ci sono state abbondanti nevicate;
si conferma, quindi, l'iter di una procedura di ampliamento dell'impianto piuttosto che l'esercizio di controlli stringenti su quanto si sta paventando;
tenuto conto che:
la riforma del Titolo V della Parte II, all'articolo 117, comma secondo, lett. s), della Costituzione ha attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato "la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali";
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 3-quinquies , rubricato "Principi di sussidiarietà e di leale collaborazione" prevede, al comma 3, che "Lo Stato interviene in questioni involgenti interessi ambientali ove gli obiettivi dell'azione prevista, in considerazione delle dimensioni di essa e dell'entità' dei relativi effetti, non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati";
la Corte costituzionale ha chiarito, nella sentenza n. 378 del 2007, che "la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato". Nella sentenza n. 58 del 2015, la Corte afferma che "la materia di competenza esclusiva interferisce con alti interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali",
si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia assumere perché vengano al più presto effettuati i dovuti controlli sulla discarica di Deliceto circa il presunto sversamento di percolato nel canale adiacente all'impianto, ai fini del supremo interesse della tutela della salute pubblica, del patrimonio culturale e storico, ambientale e paesaggistico, culturale e sociale, dell'immagine della comunità e delle attività economico-produttive locali.
(4-01491)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
4ª Commissione permanente (Difesa):
3-00738 del senatore Cangini, sulla candidatura di un maggiore dei Carabinieri a sindaco di Camerino (Macerata).