Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 063 del 27/11/2018
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
63a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2018
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Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente ROSSOMANDO
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(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 64 del 28 novembre 2018
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,04).
Si dia lettura del processo verbale.
GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 novembre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Sulla scomparsa di Bernardo Bertolucci
RAMPI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, signori colleghi, credo che stamattina sia giusto aprire i lavori di quest'Assemblea dedicando qualche parola al pensiero del grande maestro Bernardo Bertolucci, che, a pochi metri da qua, oggi inizierà a ricevere un ultimo saluto.
È difficile trovare le parole adeguate per affrontare una straordinaria montagna, una vetta del cinema italiano. Qualcuno, citando un suo film, l'ha definito l'ultimo imperatore del cinema, ma credo che non gli sarebbe piaciuta la parola «ultimo»: l'amore per il cinema italiano avrebbe fatto dire a Bernardo Bertolucci che non è possibile pensare che oggi in Italia, magari nascosto in qualche piccola città com'è accaduto a lui, non ci sia un grande maestro, un grande genio, che la nostra creatività e la nostra storia devono essere ancora capaci di far emergere.
Ecco, la storia di Bertolucci interseca straordinariamente quella del nostro Paese: egli era così tanto italiano che i suoi film nel mondo non potevano che portare il marchio della nostra Nazione. Allo stesso tempo, era così tanto mondiale, internazionale e capace di raccontare qualsiasi landa del mondo, dall'Africa all'Asia, alla cultura americana, e di farlo con lo stupore di un ragazzo che guarda la bellezza con ammirazione, ma anche con i tormenti di chi scava dentro l'animo umano e ne vede limiti e paure, nonché l'abisso della morte e della vita e il desiderio di trovare sempre e comunque un bisogno di vita.
«I sognatori», una delle sue ultime grandi opere, in qualche misura ripercorre anche la sua cinematografia. Il bisogno di sognare ancora sta in quel sampietrino che rompe il vetro di una finestra, a dire: guardate, ragazzi, che c'è un mondo fuori, in cui i vostri sogni si possono confrontare con la vostra realtà. È più difficile sognare guardando fuori e incontrando il mondo, però c'è una chiamata alla partecipazione civile. E quella chiamata è tutta dentro quello che probabilmente è il suo grande capolavoro, «Novecento», il film che davvero ha raccontato, meglio di qualsiasi saggio, che cosa è stato non il Novecento italiano, non il Novecento europeo, ma tutto il Novecento: la scoperta del popolo, l'ingresso del popolo nella storia, la capacità delle masse popolari di diventare nazione, di diventare partecipi e di affrontare questo processo con tutte le contraddizioni, con le contraddizioni degli scontri, con le contraddizioni della violenza, senza mai perdere - perché questa era una delle grandezze di Bertolucci - la singolarità di ogni vita. C'era l'individuo, c'era la persona, senza che ci fosse l'individualismo, senza perdere l'idea che l'individuo è sempre inserito dentro a un contesto sociale e a un contesto di relazioni.
Ecco, io credo che in sedici film straordinari - dei quali uno in particolare ha ricevuto una quantità di riconoscimenti come nessun altro film italiano - Bertolucci abbia saputo attraversare la grande letteratura vestendola degli abiti straordinari del cinema; egli, inoltre, ha saputo trovare dei soggetti originali che davvero hanno trasformato la vita di grandi attori. Sto pensando in questo momento a come un film - che qualcuno, sbagliando a mio parere, considera minore - quale «Io ballo da sola», metta in relazione la differenza tra le culture americane ed europee e - pensando anche a domenica scorsa - la sfida della relazione tra l'uomo e la donna. È un'idea di protagonismo femminile che era assolutamente presente nelle corde di quel tempo.
Ecco, Bertolucci ha attraversato veramente tutto questo e lo ha saputo fare perché ha sempre tenuto le antenne alzate sul mondo, ha sempre saputo incrociarsi con le altre arti e ha sempre saputo ascoltare i differenti stimoli che venivano anche dalla modernità. Proprio in quel film, pensiamo a come egli innovi la tecnica e innovi anche dal punto di vista musicale. Però ha saputo essere sempre nazional-popolare, ha saputo parlare a chiunque: alle persone colte, che potevano magari cogliere la raffinatezza della sua citazione, ma anche all'uomo semplice, alla donna del mercato, alla donna del bar, ed emozionarla, perché questa è la grandezza dell'arte, la grandezza della verità assoluta dell'arte, una verità individuale che tocca le corde di ognuno di noi e che ci fa riconoscere dentro quel grande schermo.
Ecco, le parole non possono raccontare tutto questo. Sarebbe bello che, in questo momento, in quest'Aula potessero trascorrere veramente delle immagini. Vorrei concludere il mio intervento così, signor Presidente, con un richiamo a tutti noi. Questa è un'Aula in cui tante volte ci scontriamo, in cui qualche volta viviamo ed esercitiamo anche le miserie; esercitiamo il potere con tutte le sue contraddizioni. Noi dobbiamo sempre avere il coraggio di guardare alto, di guardare lontano; la grandezza degli artisti ci stimola proprio a questo. Ogni tanto, uscendo da quest'Aula, prendendo in mano un libro o guardando un film straordinario - e magari in questi giorni tornando a guardare uno di quei grandissimi film di Bernardo Bertolucci - pensiamo alla grandezza del nostro Paese, pensiamo a cosa può essere l'Italia in una relazione sempre aperta e dialettica con il mondo e abbiamo il coraggio di sognare ancora. (Applausi dai Gruppi PD e M5S).
PERILLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PERILLI (M5S). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle esprime il cordoglio per la scomparsa di un grande maestro come Bernardo Bertolucci. Io userò poche parole; tra l'altro, questa è un'Assemblea un po' distratta per una commemorazione, mi si consenta almeno questo. Userò poche parole perché, per chi ama il cinema, per chi ha tentato di farlo, per chi semplicemente si trova anche per caso a farlo, figure come quella di Bernardo Bertolucci sono un punto di riferimento: appartengono alla storia del nostro Paese, non solo alla storia del cinema, ma alla storia culturale, alla storia migliore di questa Italia, che tra l'altro ha guadagnato notorietà nel mondo. È inutile che ricordi che i film di Bernardo Bertolucci sono considerati una delle espressioni più alte, più complesse e più compiute dell'arte cinematografica italiana.
L'incontro e il sodalizio con Pasolini furono determinanti per Bertolucci. Non è un caso che la poesia di Pasolini sia nei film di Bernardo Bertolucci e che il padre Attilio sia stato una delle prime figure di riferimento per lo stesso Pasolini, quando si presentò senza praticamente nulla e iniziò a Roma il suo percorso cinematografico.
Io però vorrei anche sottolineare come la scomparsa di artisti come Bernardo Bertolucci sia non solo una perdita culturale enorme ma che abbia anche un risvolto, se vogliamo, pratico, concreto, ovvero il fatto che mancherà un punto di vista illuminante, mediato attraverso i suoi film (nel caso di Pasolini attraverso i suoi scritti oltre che ai suoi film), su quel che accade, sulla storia, sui rapporti umani, sulla società. I film, infatti, sono il prodotto di quello che il regista osserva e vede e che di suo immette nella propria opera. Quindi il discorso è ricco e complesso, tra l'altro esteticamente assolutamente di pregio (pensate al sodalizio con Vittorio Storaro). Insomma è importante perché non avere più quello sguardo sulla realtà, non avere più quel punto di riferimento oltre a rattristarci, in qualche modo ci disorienta. L'unico rimedio che abbiamo è tornare a rivedere i suoi film che sono il patrimonio, sono il testamento culturale di un regista, che sopravvivono alla morte di chi li ha girati e che permettono di ritrovare, di rivedere la storia, soprattutto la storia d'Italia. Pensate a film come «Il conformista» o come «Novecento», film straordinari che contengono molto di più di quello che le immagini riescono in prima battuta a trasmettere.
Quindi, naturalmente è una grandissima ferita culturale, umana e artistica e se vogliamo anche poetica dal momento che viene a mancare veramente una delle voci più importanti della nostra cultura. (Applausi dai Gruppi M5S e dei senatori Rampi e Rufa).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, in queste ultime ore siamo stati tutti colpiti dalla morte di un altro dei grandi maestri del cinema italiano che ci ha lasciato: Bertolucci ha rappresentato, nella sua lunga carriera, la grande evoluzione del cinema italiano. Quel cinema che è diventato grande per il suo modo di guardare il mondo, la realtà.
In molti suoi film vi è anche un connubio con il mondo della letteratura che molto spesso - penso a «Il conformista» - ha fatto rivivere, attualizzandoli, i contenuti delle grandi opere. Lo dico anche da romana: è stato incredibile il rapporto di Bertolucci con questa città, con la nostra Roma e con le immagini: penso a quell'immagine dell'EUR nel film «Il conformista», con tutto ciò che comportava.
Ricordo poi l'altro grande incontro che ha segnato profondamente la sua opera, quello con Pasolini. Sono stati i due grandi che hanno dato lustro non soltanto alla poesia, alla letteratura e al cinema ma che hanno dato una possibilità di vicinanza e di reinterpretazione della storia e del suo rapporto con gli ultimi che è stata impareggiabile.
Vorrei ricordare i riconoscimenti che ha ricevuto a livello internazionale: l'Oscar per il film «L'ultimo imperatore», il Leone d'oro, tutti i premi alla carriera che sono assolutamente fondamentali e importanti e hanno dato grande lustro al nostro Paese. Vorrei quindi proporre al Presidente, dato che in queste ore c'è la camera ardente in Campidoglio a conferma del grande rapporto del maestro con la città, l'opportunità di organizzare in Senato, in modo meno estemporaneo, un omaggio a questo grande maestro del cinema italiano, colui che ha voluto e ha saputo interpretare - penso al film «Novecento» - la storia degli ultimi e dei più poveri all'interno della grande storia, nobilitandoli molto.
Quindi esprimiamo il nostro rammarico per questa perdita, ma anche l'orgoglio, come Paese, per aver avuto un grande maestro come Bertolucci. (Applausi dai Gruppi Misto-LeU e M5S e del senatore Rampi).
GALLONE (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, anche il nostro Gruppo vuole ricordare oggi la figura di un grande maestro della settima arte, Bernardo Bertolucci, che lascia un grande vuoto. Sono stati già ricordati i suoi capolavori, come «L'ultimo imperatore», «Il tè nel deserto», «Novecento» e anche film molto discussi, tra comunismo e fascismo, su momenti di grande passaggio. Quelli appena citati sono solo alcuni dei grandiosi successi di quello che è stato comunque un figlio della nostra Italia.
Bertolucci ha dato lustro alla Nazione, vincendo qualsiasi premio, compresi un Oscar come migliore regista e un Leone d'oro alla carriera al Festival del cinema di Venezia. Quindi, come dicevamo, egli lascia un grande vuoto nei suoi familiari, ma anche in noi, che abbiamo avuto il privilegio di essere spettatori dei suoi film. Diciamo addio a questo grande maestro e continueremo a seguire la sua arte, che invece resterà scolpita in eterno, attraverso i suoi film. (Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori Lupo e Rampi).
Discussione del disegno di legge:
(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (Relazione orale)(ore 9,22)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 886.
Ilrelatore, senatore Fenu, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
FENU, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, con le misure contenute nel decreto-legge in esame veniamo incontro alle esigenze delle persone che si sono trovate in difficoltà a causa della crisi economica e della pressione insostenibile del nostro sistema tributario. Non parliamo dei grandi evasori, esclusi da questo provvedimento, ma di quei contribuenti che non sono stati in grado di pagare le tasse per una situazione economica oggettivamente penalizzante. Veniamo inoltre incontro alle imprese, in particolare alle piccole imprese, introducendo misure finalizzate a ristabilire un nuovo rapporto di fiducia tra fisco e contribuente quale necessaria premessa per l'avvio di un graduale processo di riduzione della pressione fiscale e di semplificazione del sistema impositivo.
Con il decreto-legge in esame diamo quindi un segnale a quel nuovo ceto sociale debole e ai nuovi poveri, che i Governi precedenti spesso non hanno saputo riconoscere. Vogliamo quindi invertire il paradigma e volgere lo sguardo a chi è rimasto senza diritti e prospettive, soprattutto alle partite IVA, prive di un'adeguata protezione sociale, nonostante rappresentino il motore e il cuore pulsante della nostra economia.
Il decreto-legge in esame contempla diverse forme di definizione agevolata dei debiti tributari, soluzioni che contribuiscono a dare corpo alla cosiddetta pace fiscale e che riguardano principalmente le seguenti misure: la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge, che consente ai contribuenti di definire le contestazioni consegnate entro il 24 ottobre 2018, effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata senza sanzioni o interessi; la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento di cui all'articolo 2 del decreto-legge, che consente ai contribuenti di definire gli avvisi di accertamento mediante il pagamento delle sole imposte dovute, senza sanzioni, interessi e somme accessorie; la cancellazione delle cartelle esattoriali per i ruoli sotto i 1.000 euro risalenti al periodo 2000-2010, che consente di cancellare vecchi ruoli di importi molto ridotti che lo Stato non riesce a recuperare da anni e il cui recupero residuo, in ogni caso, porterebbe lo Stato a spendere molto di più di quanto potrebbe guadagnare; la definizione agevolata delle liti pendenti, che prevede che un contribuente vittorioso con l'Agenzia delle entrate in primo grado possa uscire dal contenzioso versando il 40 per cento del valore della lite (chi ha vinto, invece, in secondo grado può versare il 15 per cento del valore della lite); infine, la rottamazione-ter, le cui disposizioni sono contenute nell'articolo 3 del decreto. In questa misura si prevede di rottamare le cartelle esattoriali più recenti versando l'imposta originaria con la cancellazione di sanzioni ed interessi. In più, vengono portati da due a cinque gli anni entro i quali saldare le rate dei versamenti.
In sede di esame in Commissione abbiamo inoltre esteso la pace fiscale anche a chi ha commesso errori formali. Si potranno, quindi, definire irregolarità in frazioni di obblighi o adempimenti a carattere formale purché non incidano sul calcolo dell'imponibile per imposte dirette, IVA e IRAP. Si dovrà, quindi, pagare una somma di 200 euro per ogni periodo d'imposta cui si riferisce la violazione. La definizione delle irregolarità formali non vale per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Inoltre, con una parte del gettito derivante dalla misura andiamo a rifinanziare il bonus bebè, che avrà a disposizione 204 milioni per il 2019 e 240 milioni per il 2020. Costituiamo inoltre un fondo da 474 milioni di euro a valere sul 2019 e 50 milioni a valere sul 2020 per finanziare interventi che riguardano edilizia pubblica, rete viaria e dissesto idrogeologico delle aree colpite dalle calamità nei mesi di settembre e ottobre 2018.
È stata, inoltre, prevista una serie di misure volte a semplificare e rendere meno impattante l'avvio della fatturazione elettronica tra privati a decorrere dal primo gennaio 2019 con una moratoria delle sanzioni per il primo semestre del 2019. Abbiamo poi previsto l'incompatibilità tra il ruolo di Presidente di Regione e quello di commissario straordinario per il piano di rientro del debito sanitario. In questo modo eliminiamo rischi di commistioni e conflitti d'interesse. Tra i requisiti dei commissari alla sanità da adesso si prevede l'aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture sanitarie pubbliche o private o, comunque, l'aver ricoperto incarichi di particolare complessità anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità.
Per quanto riguarda, invece, il lavoro abbiamo previsto altri dodici mesi di mobilità in deroga per i lavoratori delle zone di Termini Imerese e Gela e per tutte quelle zone rientranti nelle cosiddette aree di crisi industriale complessa. Abbiamo inoltre istituito un tavolo operativo per definire una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. Questo tavolo sarà composto da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia, delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'ispettorato del lavoro, dell'INPS, del Comando dei carabinieri, della Guardia di finanza, delle Regioni e dell'ANCI.
Infine, abbiamo approvato un emendamento che getta le basi per la realizzazione di una rete unica delle telecomunicazioni. L'operazione intende favorire lo sviluppo di investimenti in infrastrutture di rete a banda ultralarga ed è funzionale anche alla tutela di valori di rango costituzionale: dalle libertà fondamentali alla garanzia dell'accesso alla rete Internet; dallo sviluppo economico alla coesione sociale e territoriale; dalla crescita digitale del Paese alla tutela dell'occupazione in un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.
Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 9,28)
(Segue FENU, relatore). Il tutto, peraltro si inserisce nel quadro dell'agenda digitale che ha l'obiettivo di accelerare la diffusione dell'Internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. Ha l'obiettivo, entro il 2020, di consentire l'accesso ad Internet a velocità nettamente superiori rispetto a quelle attuali. Sul punto va anche ricordato che la Strategia nazionale per la banda ultralarga ha l'obiettivo di garantire entro il 2020 la copertura con reti oltre i 100 megabit per almeno l'85 per cento della popolazione italiana, oltre che per tutti gli edifici pubblici, poli industriali, aree di interesse economico principali località turistiche e snodi logistici, nonché la copertura con reti ad almeno 30 megabit per la totalità della popolazione italiana.
Al fine di perseguire questo obiettivo il decreto apre la strada alla costituzione di una società unica della rete, alla quale verrebbero conferite le attuali reti di Tim e Open Fiber. Oggi l'esistenza di due società comporta la dispersione di risorse che potrebbero essere utilizzate in modo molto più efficiente: una rete unica consente, invece, risparmi consistenti nella definizione delle strategie di investimento nelle reti, senza contare che connessioni più veloci ed efficienti, soprattutto se estese alle attuali zone bianche di mercato - quelle considerate inutili dagli attuali operatori perché troppo poco remunerative - rappresentano un risparmio in sé, se si considera la riduzione dei costi che scaturirebbe per l'utenza da una maggiore efficienza della rete.
In conclusione, la parte più importante del provvedimento, quella fiscale, contiene norme di definizione agevolata che dovranno rappresentare - unitamente a quelle introdotte per regolamentare i nuovi adempimenti contabili e la semplificazione e razionalizzazione degli stessi - una svolta nel rapporto tra Stato e cittadini.
In ambito fiscale è necessario superare i luoghi comuni, introducendo una netta distinzione tra l'evasore e colui che, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, non è riuscito, per mera mancanza di liquidità, a versare prontamente le imposte dovute, ampliando, ove possibile, l'utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso al fine di consentire il pagamento in modo dilazionato o con un ritardo sugli stessi pagamenti. Sotto questo aspetto, personalmente non credo sia giusto e corretto definire evasore il contribuente che, pur dichiarando sempre e da sempre il proprio reddito, conformemente all'ordinamento fiscale vigente, in un contesto di assoluta legalità è stato costretto, da problemi legati alla liquidità, a rinviare o omettere il versamento delle imposte. Spesso si è ritenuto di gran lunga più agevole cavalcare la facile indignazione sull'argomento evasione, legata soprattutto alla lettura della realtà offerta da soggetti che possono contare su redditi che consentono una maggiore sicurezza economica; sicurezza che i lavoratori autonomi, i professionisti e le imprese hanno visto invece vanificata negli ultimi anni.
Concludo, ringraziando la Commissione: i funzionari della Commissione, il presidente Bagnai, i rappresentanti dal Governo e i colleghi commissari di tutte le parti politiche che hanno partecipato attivamente alla discussione del decreto-legge attraverso un lavoro puntuale, con l'obiettivo comune di migliorare il provvedimento. Queste misure in ambito fiscale rappresentano un primo passo: sono misure necessarie anche per indicare la direzione che vogliamo seguire: la tutela della dignità dei contribuenti, dei lavoratori, delle imprese, la dignità di coloro che da sempre hanno creato la ricchezza nel nostro Paese. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE: La relatrice di minoranza, senatrice Conzatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Conzatti.
CONZATTI, relatrice di minoranza. Signor Presidente, rappresentante del Governo, senatrici e senatori, presto la mia voce allo spirito civico e impegnato che si sta risvegliando nel nostro Paese per dire che siamo preoccupati.
Parlo del decreto-legge fiscale facendo un passo indietro per dire dove lo stesso si colloca, ovvero in un contesto macroeconomico, in un contesto in cui nell'altro ramo del Parlamento si sta discutendo la legge di bilancio.
Il contesto macroeconomico è assolutamente preoccupante: sono andati in fumo 70 miliardi di euro; il famigerato spread, dall'inizio della legislatura, è cresciuto di 170 punti base; i BTP hanno perso l'11 per cento del loro valore, gli investitori, i retail, stanno fuggendo dalla sottoscrizione del nostro debito pubblico, e infatti l'asta che è andata deserta la scorsa settimana, così come è successo nel lontano e critico 2012, lo conferma.
Lo conferma anche la nota del Ministero dell'economia e delle finanze di ieri, che ha annullato l'asta del 13 dicembre per eccesso di liquidità (dicono), ma noi temiamo per la paura di questo Esecutivo di vedersi cristallizzato in un'altra asta deserta. La Banca d'Italia ha certificato che la ricchezza degli italiani è diminuita del 3,5 per cento in questa prima parte della XVIII legislatura e tutto ciò ci fa sentire molto preoccupati e vorremmo che tale preoccupazione contaminasse anche l'Esecutivo.
Qualcuno sostiene che si tratta di numerini, noi invece diciamo che è successo qualcosa di peggio, perché tutto questo collasso è avvenuto solo a chiacchiere, perché i cosiddetti numerini devono ancora essere approvati: la legge di bilancio deve ancora essere approvata alla Camera, il decreto fiscale sarà approvato tra oggi e domani, quindi questo collasso del contesto macroeconomico è avvenuto solo a seguito di proclami.
Il disegno di legge di bilancio che arriverà all'esame del Senato la prossima settimana ammonta a quasi 37 miliardi e noi lo consideriamo poco lungimirante, perché impiega 37 miliardi per porre in essere misure assistenziali, per mantenere l'IVA così come è, per non abbassare le tasse e per mortificare ancora una volta il pubblico impiego, stanziando solo un miliardo per rinforzare le Forze dell'ordine, gli addetti alla giustizia. Le tasse non vengono diminuite, se non per l'1,2 per cento di fortunate partite IVA che pagheranno molto meno di coloro che invece nel lavoro pubblico avranno redditi uguali.
È una manovra inefficace, ma oggi siamo chiamati a interrogarci sulle fonti di questi impieghi, cioè su come li copriamo. Il Governo intende coprire gli impieghi con 22 miliardi di deficit aggiuntivo su 36 miliardi di manovra, e non pensiamo sia serio, con 8 miliardi di tagli (ma non si è ancora ben capito su quali Ministeri, se saranno lineari o se seguiranno lungimiranti piani come quelli redatti da Cottarelli), e realizzando 8 miliardi di entrate. È su questo che ci stiamo interrogando oggi: come vogliamo fare questi 8 miliardi di entrate? Esaminando il provvedimento, che arriverà all'esame del Senato la prossima settimana, si nota che ci saranno 8 miliardi di maggiori tasse, soprattutto su banche e assicurazioni, ma anche e drammaticamente in termini di minori agevolazioni nette sulle imprese. Infatti, il taglio dell'imposta sul reddito di impresa (IRI) e dell'aiuto alla crescita economica (ACE), sostituite da una piccolissima e falsa flat tax e dalla mini Ires, avrà un saldo negativo sui contribuenti, sulle imprese, sull'asse portante del nostro Paese.
Inoltre, si intende fare cassa, gettito, introducendo la fatturazione elettronica, intesa non come strumento per portare il mondo produttivo nel futuro, ma come strumento antievasione, antielusione a spese dei contribuenti. Poi, poca cosa, è prevista qualche sanatoria, qualche rottamazione, qualche condono.
Oggi stiamo parlando di questo perché il decreto fiscale si compone di tre parti: una introduce i condoni e produrrà solo circa un miliardo di euro di finanziamento su 37 di manovra; un'altra prevede l'introduzione della fatturazione elettronica e un'altra parte ancora molto corposa omnibus, rispetto alla quale vorremmo far presente una questione molto importante. Intendo dire che moltissimi di questi provvedimenti che revisionano settori importantissimi del nostro tessuto produttivo nazionale, come il credito cooperativo e la banda larga, sono stati affrontati per emendamento, bypassando tutto il dibattito parlamentare, le audizioni e l'unica cosa seria che c'è in questo Parlamento, cioè la riflessione approfondita sulle cose importanti da fare per il futuro di questo Paese.
Veniamo ai condoni. Una magia, perché sono stati capaci di fare i condoni pressoché senza fare gettito. Si è persa veramente una grandissima occasione, perché un vero decreto-legge fiscale avrebbe dovuto affrontare ciò che è stato detto essere urgente, cioè una vera riforma del fisco. Per noi una vera riforma del fisco è questo: introdurre una revisione profonda delle tax expenditure; introdurre una prima fase della flat tax, che non fa arrabbiare nessuno introducendo una no tax area per mantenere la progressività dell'imposta e diminuendo le due aliquote più basse in modo da aiutare subito, urgentemente, le classi sociali più in difficoltà in questo momento. È stato fatto tutto questo? No, naturalmente; assolutamente niente. Si è persa la grandissima occasione di fare politica, cioè di imprimere una visione di futuro su questo decreto; si è persa la grandissima occasione di introdurre degli strumenti per andare incontro a quella che voglio chiamare la spina dorsale di questo Paese, cioè coloro che creano beni, servizi e posti di lavoro.
Mancando la visione politica, noi ci siamo dedicati in maniera ordinata, come hanno detto i colleghi, a suggerire degli emendamenti ordinari a un decreto fiscale ordinario che forse sarebbe meglio chiamare omnibus. E lo abbiamo fatto principalmente in cinque modi. Abbiamo fatto notare che è stata data la possibilità di condonare i processi verbali di constatazione, gli avvisi di accertamento, le liti pendenti: è stata quindi data la possibilità di condonare a coloro che non avevano versato. L'unica cosa che non è stato possibile fare è stato dare la possibilità a quelli che avevano regolarmente versato, e che hanno commesso degli errori formali o non hanno potuto versare le imposte per difficoltà, cioè i beneficiari - diciamo così - di avvisi bonari, di condonare. Questo non è stato possibile farlo. Non è stato possibile nemmeno uniformare il trattamento di chi aderiva alla rottamazione-ter. Si sono fatte delle finestre random, temporali, che differenziano contribuenti che sono nelle stesse identiche situazioni. Manca quindi coerenza.
Poi ci si era dimenticati completamente del settore pubblico, delle imposte degli enti pubblici, della Tari, dell'IMU. Abbiamo suggerito un emendamento, che è stato recepito dal Governo. Sulle liti fiscali si era persa la bussola del realismo, perché è realistico pensare che il contribuente sia parzialmente vittorioso in una contesa con il fisco? Noi abbiamo dato la possibilità di definire anche queste posizioni. Poi abbiamo dato la possibilità di definire l'unica cosa che si doveva fare, cioè le violazioni alle dichiarazioni che non incidevano sui tributi, cioè di coloro che hanno versato tutto, ma che hanno commesso degli errori meramente formali. Questo ora è possibile farlo.
Abbiamo lottato - questo devo dirlo - invano, drammaticamente, per evitare l'allungamento dei termini di accertamento. Perché un condono che è stato presentato come nobile strumento di pacificazione fiscale deve provocare erga omnes un allungamento dei termini di accertamento? Questo è inaccettabile nel ristabilire un equo rapporto tra fisco e contribuente.
Però, come ha detto il collega, abbiamo lavorato bene, con il presidente, con il Governo, con i colleghi. Abbiamo lavorato bene, ci siamo capiti, ci siamo umanamente sostenuti in questa battaglia, nell'interesse - almeno da parte nostra - dei contribuenti, per evitare che questa visione in cui il contribuente è solo un evasore passasse del tutto. Noi non siamo d'accordo su questa visione.
Ciò su cui ci siamo assolutamente trovati d'accordo è la fatturazione elettronica. La fatturazione elettronica non può essere un archetipo di uno strumento per fare cassa su chi produce.
PRESIDENTE. Senatrice, la invito a concludere il suo intervento.
CONZATTI, relatrice di minoranza. Grazie, signor Presidente.
È l'idea sui generis che questo Governo ha del mondo produttivo, che gli nega l'importanza e la dignità di essere veramente la spina dorsale di questo Paese. Una fatturazione elettronica che non ha aiutato eliminando le sanzioni per tutto il 2019, che non ha spostato il termine di introduzione della fatturazione elettronica per i soggetti più piccoli, che non ha nemmeno agevolato l'acquisto di strumentazione software e che non ha agevolato la formazione del personale. Come può uno Stato pretendere di introdurre un obbligo a carico dei contribuenti quando esso stesso non è compliant?
PRESIDENTE. Senatrice, concluda il suo intervento.
CONZATTI, relatrice di minoranza. Non è compliant perché non vi sono reti informatiche che permettano a tutti i contribuenti di spedire in tempo la fatturazione elettronica allo SDI, che è la piattaforma di interscambio
Molto peggio di tutto questo - lo ripeto - è la parte omnibus, che evidenzia ciò su cui non siamo d'accordo, cioè il mancato rispetto della centralità del Parlamento: non si revisionano e non si stravolgono i decreti fiscali per emendamento. La centralità è del Parlamento.
Noi lottiamo contro chi non condivide questa idea di futuro, aspirando a una decrescita infelice, e lavoriamo per costruire un'altra Italia, seria e lungimirante. (Applausi dal Gruppo FI-BP e dei senatori D'Arienzo e Giannuzzi).
PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore D'Alfonso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore D'Alfonso.
D'ALFONSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, ringrazio lei e l'Assemblea per l'attenzione che viene riservata a questo argomento, che non è un argomento qualsiasi. È l'argomento in ragione del quale il nostro sistema-Paese provvede al potenziamento delle risorse finanziarie o almeno dovrebbe essere questa la rubrica della norma. La denominazione del decreto-legge ci fa pensare che questo strumento dovrebbe essere quello che consente al sistema-Paese di avere certezza fiscale, funzionalità tributaria e provvista di gettito, per far sì che le decisioni, i diritti, le opportunità e le comodità trovino - come mi piace dire - copertura.
Ecco come si configura in Italia il sistema tributario, in questo momento, cioè prima della vigenza del decreto-legge di cui ci occuperemo, spero con crescente attenzione: 40.716.548 contribuenti, 30.700.000 dei quali pagano le tasse, pari al 76 per cento della platea degli italiani che hanno dovere e diritto; 840 miliardi sono la raccolta tributaria e contributiva. Nel 2017 le azioni del nostro sistema-Paese hanno portato a un recupero di evasione fiscale pari a 20 miliardi di euro. Siccome parlo a un'Assemblea che ha forza normativa e capacità di giudizio politico cito le fonti: parlo del dossier di Camera e Senato che riporta la cifra di 20 miliardi di euro quale esito fruttuoso della lotta all'evasione. Abbiamo anche determinato una riduzione della pressione fiscale pari a - 1,1 per cento. Qual è il problema aggiuntivo da fronteggiare con lo strumento denominato in passato decreto-legge fiscale? Fare in modo che continui la lotta all'evasione, poiché c'è ancora un margine di lavoro possibile pari a 120 miliardi di euro.
Abbiamo fatto le audizioni, cari colleghi, non per abbellire il tempo del non lavoro in Commissione, ma perché sono servite per aumentare elementi, capacità conoscitiva e robustezza delle nostre decisioni: abbiamo audito la Corte dei conti, nella figura del Presidente (non il centro studi privato, ma il presidente della Corte dei conti Buscema); l'Agenzia delle entrate a livello nazionale, quella che avete rinnovato; la Guardia di finanza, nella figura del vertice e poi il capo dipartimento del MEF fiscalità. Tutte e quattro queste figure ci hanno detto che la fatturazione elettronica è un'infrastruttura che concorre alla riuscita del nostro sistema tributario. Noi, nei 26 articoli del decreto-legge denominato decreto-legge fiscale, abbiamo trovato tutto salvo che la scommessa per far funzionare di più la fatturazione elettronica.
Abbiamo trovato invece indebolimenti, annacquamenti e tentativi di sviare la capacità di insediamento e potenziamento della fatturazione elettronica. Questo perché c'è un'idea guida del decreto‑legge fiscale, che è quella di concepire questo provvedimento come una specie di paniere, di contenitore che deve soddisfare segmenti di portatori di interessi egoistici. Cito un caso che mi aiuta molto e, se fossi in un tribunale, vincerei la causa: quanto si è fatto sulle sigarette elettroniche. A fronte dell'intervento della giustizia costituzionale, che dice che quella tassazione è giusta, che va esatta, pretesa, introitata e messa nel circuito degli investimenti, il legislatore organizza uno sconto, una donazione, un'amicalità eccessiva; altro che compliance! Amicalità, gelatinosità che toglie 187 milioni di euro.
Nel 1991 un Presidente della Repubblica molto desideroso di dire come stavano le cose, rivolgendosi a un Ministro di allora, commentando una "cortesia", che venne rubricata come tale, fatta da quel Ministro al Gruppo Olivetti, disse almeno che il partito del Ministro avrebbe potuto almeno farsi pagare la campagna elettorale.
La donazione che si è fatta sulle sigarette elettroniche, a mio avviso, è bene che diventi oggetto di un convegno, di un dottorato, di un corso di laurea per capire come non si fa il decreto-legge fiscale, come non si costruisce la regola fiscale nei confronti di chi deve e ha obbligatorietà tributaria.
Ma occorre parlare anche dell'articolo 9, forse frutto della manina. Questo è l'unico decreto-legge che è stato partorito due volte, una volta quarantadue giorni fa e un'altra volta trentasette giorni fa, in due sedute del Consiglio dei ministri. (Applausi dal Gruppo PD). Tant'è che il professore di diritto pubblico Giuseppe Marazzita, figlio dell'avvocato Nino Marazzita che si batte per i cittadini consumatori, in un corso di laurea dedicato al diritto pubblico, sostiene che è un'originalità propria di questa stagione deliberativa, ministeriale, politica, un decreto-legge che vede due volte la luce. Perché vi è stata una doppia deliberazione? Qual era il tema che faceva la differenza tra prima e seconda stesura? L'articolo 9, quello della istanza dichiarazione integrativa speciale, che consentiva un condono indigeribile anche a vigenza del contratto di Governo. Quel condono di cui all'articolo 9, infatti, era il grimaldello che ha crepato il contratto di Governo, perché nei fatti poi è stato tolto, cancellato, rimpicciolito, immiserito, reso compatibile con la veduta di tutta la coalizione.
Ma qual era l'originalità di quell'articolo 9, che non c'è più, ma che noi dobbiamo tenere a mente, come una stigmate di ciò che non si deve fare più? Si determinava la flat tax per l'evasore. La flat tax, che è un grande capitolo del contratto di Governo, di questa riuscita di cui siete stati capaci sul piano elettorale, solo per gli evasori, compare in ragione della manina e scompare perché scompare la manina; la flat tax, con l'aliquota al 20 per cento solo per questi fortunati. Ma perché? Qual è la visione del rapporto tra cittadini e Stato, tra contribuente e diritto-dovere, obbligatorietà?
È su questo che abbiamo lavorato in Commissione. In Commissione non siamo stati elementi di arredamento o di conflitto: abbiamo cercato, uno per uno, di cucire le gambe a un diritto tributario che non può essere invalidato.
C'è una norma riguardante il decreto-legge in esame che è stata molto presa di mira anche dalla Corte dei conti, laddove la Corte richiama che il perfezionamento contrattuale tra contribuente e ordinamento tributario non si può realizzare con il pagamento della prima rata. La prima rata, che perfeziona il contratto tra contribuente e ordinamento tributario, fa saltare tutto il seguito degli adempimenti. Non a caso la rottamazione-bis ha conosciuto una sorta di liquefazione, perché le parole «da luglio a seguire» hanno fatto capire che ci sarebbe stata una rottamazione-ter.
C'è un grande studioso di diritto tributario in Italia che merita di essere ascoltato in modo approfondito e di cui dobbiamo tener conto; avremmo bisogno di mettere la fotografia del professore Franco Gallo nella Commissione finanze e tesoro della nostra realtà Senato. Franco Gallo dice che non si può scherzare col diritto tributario; le parole fanno male, disorientano e in qualche modo destabilizzano. Cosa si è creato a luglio? Circolando la voce che ci sarebbe stata la sanatoria, il giubileo fiscale, la gente ha smesso di pagare e sono mancate le entrate. Se mancano le entrate, il sistema Paese non ce la fa ad essere Paese, Stato e Nazione. Altro che convegni sulla sovranità, sul nazionalismo e sul di più che deve fare il sistema Paese.
Mettiamoci d'accordo allora; il decreto-legge fiscale provvede alla provvista e poi la legge di bilancio alloca. Questo provvedimento è una specie di arca dove c'è tutto: autostrade, autorità portuali, il super soggetto digitale, tutte le questioni che stanno in una sbrandellata agenda, come se il Governo finisse domani mattina. Quando si mettono tanti temi in unico provvedimento? Quando c'è sfiducia o quando si ritiene che il mondo intero stia per finire.
Rifacciamo allora un decreto-legge all'altezza, portiamo rispetto ai nomi, agli istituti e alle regole. Spero che il Senato ci aiuti oggi a procedere in questa direzione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP1 (testo 2). Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, abbiamo scelto di presentare la questione pregiudiziale di costituzionalità perché non possiamo rassegnarci al fatto che ormai sia prassi assolutamente consolidata il ricorso allo strumento del decreto-legge anche quando non ricorrono gli estremi ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione; ciò è palese nel provvedimento al nostro esame.
Non vogliamo rassegnarci perché non è assolutamente possibile continuare ad accettare quasi supinamente una riforma ormai di fatto della nostra Costituzione. È evidente infatti che il ricorso continuo e costante alla decretazione d'urgenza, che certamente non è propria soltanto dell'attuale Governo, ma è prassi consolidata almeno degli ultimi vent'anni nel Paese, stia producendo una stortura su cui si continua a far finta di niente. Si continua a parlarne nei convegni o nelle audizioni da parte di costituzionalisti ogniqualvolta qualche maggioranza di Governo presenti una bozza di riforma costituzionale, ma poi tutto continua nello stesso modo. Nei fatti si è creato un vero e proprio vulnus all'articolo 70 della Costituzione che affida l'esercizio della funzione legislativa in modo chiaro collettivamente alle due Camere, quando invece, nell'80 per cento dei casi, è divenuto esclusivo dell'Esecutivo. Ed ecco allora che ancora una volta un provvedimento fiscale, concepito e indicato come collegato alla legge di bilancio, arriva nella forma di decreto-legge.
Accadono, tra l'altro, anche cose curiose. Nel decreto-legge infatti, smentendo l'articolo 77 della Costituzione, alcuni provvedimenti, per esempio, non entrano in vigore subito, ma sono spostati in là nel tempo. Pensiamo ad esempio a quanto disposto negli articoli 1 e 10 del provvedimento, o ancora nell'articolo 11, che consente, ad esempio, l'emissione di fatture entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma solo a partire dal 1° luglio 2019. Tutto ciò contrasta con quanto afferma la nostra Costituzione.
Vi è inoltre un'innovazione che intendo segnalare a voi e agli Uffici e che peraltro è stata indicata con chiarezza anche dallo stesso Comitato per la legislazione della Camera. Accade sempre più frequentemente che il Consiglio dei ministri approvi, come si dice in gergo, la camicia del decreto-legge, mentre il contenuto viene man mano modificato e giustapposto nel tempo. Penso, per esempio, agli ultimi decreti-legge presentati dal Governo Conte: il decreto-legge n. 109 del 2018 viene di fatto spostato di quindici giorni dalla data di approvazione in sede di Consiglio dei ministri alla data di pubblicazione, il decreto-legge sui Ministeri di dieci giorni, il decreto dignità di undici giorni, il decreto sicurezza di dieci giorni. A questo punto il Comitato per la legislazione della Camera ha detto che sarebbe opportuno un approfondimento sulle conseguenze del consolidarsi di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del principio dell'immediata applicazione dei decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988.
Pertanto, non solo ormai si consolida - da parte anche di questo Governo, smentendo quanto affermavano solo qualche mese fa alcuni suoi membri autorevoli - la prassi di espropriare il Parlamento della sua funzione legislativa e di ricorrere continuamente ai decreti-legge ma oggi, per di più, abbiamo un'altra innovazione che fa sì che non si abbia certezza anche dell'entrata in vigore del decreto-legge stesso.
C'è anche un altro elemento che è diventato prassi consolidata, ma che è molto grave soprattutto in questo decreto fiscale. Mi riferisco al fatto che tutti questi decreti-legge ormai non hanno più contenuto omogeneo. Ci troviamo di fronte in partenza a un decreto omnibus. Questo decreto fiscale, infatti, con i vari aggiustamenti apportati nei giorni successivi è divenuto un decreto omnibus grazie ad una serie di norme inserite già nel passaggio in Commissione (avete tutto l'elenco degli emendamenti approvati in quella sede); mi riferisco a norme assolutamente disomogenee tra loro e che non hanno nulla a che fare, tra l'altro, con il titolo e le finalità del decreto. Alcune sono anche condivisibili. Penso, per esempio, all'emendamento approvato sul caporalato e agli emendamenti concernenti la mobilità in deroga nelle aree complesse. Sono però state inserite disposizioni che non hanno nulla a che fare con il decreto al nostro esame, come quelle sulle calamità naturali, sul rilancio di Campione d'Italia e del casinò, sulla questione della banda larga, una proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche e così potrei continuare, esaurendo tutto il tempo a mia disposizione.
Anche questo vezzo - chiamiamolo così - che si sta consolidando nel tempo alla fine espropria del loro ruolo il Parlamento e le opposizioni, in particolare. Infatti, se sono le opposizioni a presentare certi emendamenti, quasi mai essi vengono dichiarati ammissibili poiché hanno contenuti estranei all'oggetto del decreto stesso. Il risultato è che si ha un rafforzamento dei poteri della maggioranza, con una distorsione dei rapporti tra maggioranza e opposizione non indifferente, che consente attraverso il relatore e altri esponenti della maggioranza, di inserire all'interno del provvedimento disposizioni che non hanno il tempo di essere approfondite. Penso a quelle sulla banda larga e a tutta una serie di altre norme.
Arrivo poi ad una delle questioni più delicate di questo decreto-legge, che tra l'altro, come collegato, avrebbe dovuto essere la cassaforte della legge di bilancio; alla fine si è rivelato essere non una grande, ma una piccola cassaforte, perché una serie di norme in esso contenute porterà un gettito certamente non adeguato a coprire i vari impegni della legge di bilancio.
Parliamo poi di tutta quella questione che viene definita pacificazione fiscale, che invece vorrei definire resa fiscale. Penso, ad esempio, alla questione della nuova rottamazione delle cartelle esattoriali: secondo voi, questo è un modo per dare quella certezza del diritto e delle norme che nel fisco dovrebbe essere assolutamente centrale? Si interviene di nuovo sull'altra rottamazione, ancora una volta in barba a quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione, secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Quella norma, nello specifico, intanto introduce una forma di disparità, tale per cui chi ha chiuso la rottamazione prima, magari accettando soltanto le due rate, oggi è escluso; un'altra platea di contribuenti, invece, che magari non ha ancora concluso la fase della rottamazione potrà avvalersi di una normativa vantaggiosa. È evidente, quindi, come si dia vita ad una disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione. E ancora una volta, cosa si viene a dire, contravvenendo al fatto che in materia tributaria nessuna legge successiva può intaccare il principio dell'assoluta intangibilità e inalterabilità dei criteri di riparto, accordando trattamenti di favore? (Richiami del Presidente).
Altro che lotta all'evasione fiscale! In conclusione, ancora una volta, si dice: state tranquilli, che tanto prima o poi in questo Paese un condono arriva, quindi non aderite o siate un po' prudenti nell'aderire adesso a queste norme, perché tanto ne arriverà un'altra. E secondo voi, questo è il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione, delle persone perbene e della maggior parte dei contribuenti, che sono quelli a cui il prelievo viene fatto direttamente? Io credo assolutamente di no.
Per tutti questi motivi, caro Presidente e cari colleghi, chiedo, a norma dell'articolo 93 del nostro Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in questione. (Applausi dal Gruppo Misto e del senatore Collina).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Grimani per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.
GRIMANI (PD). Signor Presidente, vogliamo sottoporre alla trattazione del Parlamento la questione pregiudiziale che sentiamo di proporre relativamente al decreto-legge n. 119 del 2018.
Premesso che vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame, per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto legge, l'inserimento nel decreto di una molteplicità di misure eterogenee si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso straordinario» che lo avrebbe reso necessario, a norma della Costituzione, trasformando il decreto-legge in un insieme di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale e prive di uno scopo unitario. Il fatto, poi, che le misure previste dal decreto-legge siano tra loro estremamente eterogenee costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e dell'urgenza di provvedere. Infatti, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i presupposti per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo.
Come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012, «ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risultano invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei».
Si consideri che tale ultimo caso riguarda con tutta evidenza il presente decreto-legge, che palesa una manifesta eterogeneità delle materie disciplinate: vi sono infatti le numerose misure di condono e sanatoria, vi è tutta una serie di misure riguardanti le Ferrovie dello Stato, la cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale e l'incremento del fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali previsto nella legge quadro n. 145 del 2016, il cui finanziamento ordinario certo non può essere considerato un caso straordinario di impellente necessità e urgenza. La puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171 del 2007 e 128 del 2008...
Sarebbe opportuno che magari qualcuno ci ascoltasse dai banchi del Governo. Grazie.
Ricordavo appunto le sentenze della Corte costituzionale nn. 171 del 2007 e 128 del 2008, che hanno stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non può evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta». In tali pronunce la Consulta ha peraltro sottolineato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva, ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte.
Si consideri che le recenti polemiche sorte in seno all'Esecutivo sull'inserimento di norme di condono fiscale nel decreto-legge, che non sarebbero state esaminate e approvate dal Consiglio dei ministri, è una diretta conseguenza di una modalità di legiferare basata sull'abuso dei decreti-legge. Pertanto, se si vogliono evitare questi inconvenienti che minano la credibilità dell'Esecutivo, le forze di maggioranza dovrebbero limitare il ricorso alla decretazione di urgenza, come purtroppo avvenuto spesso in questa legislatura, e presentare le loro proposte in disegni di legge ordinari, come prescrive la Costituzione, assumendosene la piena responsabilità politica. Le Camere le discuteranno e le approveranno, con la pubblicità che caratterizza i lavori parlamentari a garanzia della trasparenza, della collegialità e della democraticità dell'iter legislativo ordinario, che la Costituzione assegna al Parlamento quale organo rappresentativo di tutti i cittadini.
Si tenga poi conto del fatto che anche sul merito stesso del provvedimento emergono forti perplessità: la prima riguarda la più complessiva tenuta del sistema tributario, che il decreto-legge in esame mette di fatto in discussione. Si tratta di un articolato pieno di sanatorie e condoni, che minano la credibilità dell'intero sistema tributario di fronte ai cittadini e che rischiano di minare gravemente le future entrate fiscali.
La seconda grave ferita al nostro sistema fiscale è costituita dalla caratteristica di queste misure definitorie, come ad esempio quella prevista dall'articolo 8 del decreto-legge in materia di definizione agevolata delle imposte di consumo. L'articolo 8 contiene la definizione agevolata dei debiti tributari maturati a titolo d'imposta sui consumi con il versamento del 5 per cento del dovuto. Si tratta in realtà di una sanatoria fiscale con un maxisconto, prevista per gli operatori del settore della produzione e commercializzazione della sigaretta elettronica: un trattamento diverso e quindi una evidente e manifesta violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, una discriminazione palesemente irragionevole, perché penalizza i contribuenti che adempiono alle loro obbligazioni tributarie e che pagano per intero l'imposta e premia in modo del tutto ingiustificato chi non ha dichiarato e pagato per tempo quanto dovuto. Una tale irresponsabile violazione del principio di uguaglianza e smentita del principio di progressività del sistema tributario discrimina i contribuenti onesti e rischia di spingere tutti i cittadini defraudati da una tale ingiustizia a violare in futuro le norme tributarie e a non pagare le imposte dovute in ragione di sanatorie che premiano i comportamenti illeciti.
L'intervento previsto all'articolo 3 si configura come un palese danno a carico del bilancio pubblico. In sostanza, le nuove norme sulla definizione agevolata (rottamazione-ter) dei carichi affidati all'agente di riscossione ripropongono norme già vigenti, che, in ragione delle varianti di maggiore favore in termini di rateizzazione e di riduzione degli interessi (che si pagheranno allo 0,3 anziché al precedente 2 per cento) e delle sanzioni, hanno l'effetto di produrre minori entrate all'erario sulla riscossione ordinaria e sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione attualmente in corso.
Concludo con una riflessione sull'articolo 4 relativo allo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati gli agenti della riscossione che in gran parte riguardano i crediti dei Comuni - TARSU, contravvenzioni, ICI, rette scolastiche - oltre a quelli delle Regioni per il bollo auto. Ebbene, questo provvedimento lede il principio di autonomia degli enti locali provocando, tra l'altro, l'inatteso deficit di bilancio per gli enti territoriali coinvolti.
A riguardo sarebbe stato più rispettoso delle autonomie locali concedere, in luogo dello stralcio, un termine all'ente creditore per la riattivazione del credito non prescritto mediante la notifica di un'ingiunzione di pagamento entro la data prestabilita, salvaguardando così i bilanci degli enti locali coinvolti.
Per tutte le motivazioni che abbiamo elencato e le valutazioni fatte, chiediamo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 886. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
COMINCINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMINCINI (PD). Signor Presidente, il decreto-legge al nostro esame, come è stato illustrato nelle relazioni svolte dal banco delle Commissioni e nelle pregiudiziali presentate poco fa, si caratterizza come un decreto-legge privo delle ragioni di urgenza che la nostra Costituzione rende necessarie affinché il Governo possa emanare un decreto-legge e quindi sostituirsi al potere legislativo attribuito al Parlamento.
Abbiamo poi una eterogeneità di misure che ne caratterizzano il contenuto. Sono state più volte richiamate sentenze della Corte costituzionale che hanno ben illustrato, hanno ben indicato la strada che dovrebbe essere seguita dal Governo per poter utilizzare questo strumento finalizzato a legiferare in maniera urgente, ma non sembra che tali criteri siano stati recepiti dall'Esecutivo.
Ci troviamo quindi di fronte ad un decreto-legge che è una sorta di arca di Noè, che tenta di mettere in sicurezza una serie di benefici, o addirittura di ampliare alcuni benefici per categorie limitate, senza che vi sia una connessione chiara ed evidente fra le differenti misure. È uno spezzatino. Sono misure che, peraltro, portano anche a discriminare i contribuenti. Vi è un atteggiamento discriminatorio: il provvedimento discrimina perché penalizza quei contribuenti che adempiono alla loro obbligazioni tributarie, che pagano per intero l'imposta e premia invece in modo ingiustificato chi non ha dichiarato e pagato per tempo quanto dovuto; questo è grave che avvenga da parte dello Stato.
Come è stato illustrato nella relazione di minoranza, il fatto che questo decreto-legge abbia visto la luce due volte evidenzia come il Governo stesso abbia avuto serie difficoltà nell'elaborare la propria strategia ma di fatto la strategia non c'è. La ragione per cui è stato riapprovato dal Consiglio dei ministri è perché all'interno della maggioranza si era creato un evidente vulnus su uno dei punti chiave del decreto che in Commissione, a colpi di emendamenti, di riscritture, di molteplici versioni dello stesso emendamento, è stato ulteriormente sgonfiato. Ma allora ci chiediamo quali siano le ragioni e se sussistano le motivazioni che portano oggi a votare un decreto-legge che non aveva ragioni di effettiva urgenza perché la trattazione delle misure che contiene poteva essere oggetto di un ordinario disegno di legge. Addirittura alcune di queste misure potevano tranquillamente essere inserite nella legge di bilancio che l'altro ramo del Parlamento ha iniziato a discutere.
Crediamo che il rispetto che si deve alla Costituzione e alle modalità con le quali il Governo è chiamato ad intervenire nella funzione legislativa debbano far ragionare tutti in quest'Aula sul fatto che non vi sono ragioni per proseguire nell'esame del decreto-legge. Se entriamo poi nel merito, come è stato evidenziato nelle relazioni e nelle questioni pregiudiziali, abbiamo una serie di elementi critici, da un lato discriminatori - come è stato richiamato - ma dall'altro anche troppo contraddittori fra loro e troppo confusi. Si parla infatti di Ferrovie dello Stato, autorità portuali, cassa integrazione, missioni internazionali, banche di credito cooperativo, edilizia convenzionata, oltre a tutta la materia dei condoni e delle sanatorie, come è stato illustrato: sono troppe materie, tra loro diversificate, senza che emerga in maniera chiara dove sia l'urgenza di dover procedere con un decreto-legge, anziché con provvedimenti legislativi ordinari diversificati.
Se poi consideriamo come l'atteggiamento del Governo, con il provvedimento in esame, miri a sollecitare e a solleticare quel comportamento, che invece dovrebbe essere condannato, che è quello di essere furbi in relazione alle proprie responsabilità fiscali nei confronti dello Stato, comprendiamo che questo è un decreto-legge che, anche dal punto di vista della pedagogia politica, dovrebbe essere subito accantonato e non dovrebbe essere discusso. Quali dovevano essere le misure urgenti, che potevano essere contenute nel provvedimento in esame e che invece non ci sono? Penso alle misure con cui si sarebbe potuto continuare nella virtuosa azione di recupero dell'evasione fiscale: sono state già citate e non è la prima volta che ciò emerge. Quando abbiamo approvato il rendiconto del 2017 è stato certificato, da parte del Governo, che l'evasione fiscale recuperata aveva assunto dimensioni considerevoli. Questa è l'azione che dovrebbe essere incentivata da parte del Governo e che dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, ma di questa misura non vi è traccia. L'altra misura è quella che dovrebbe andare in maniera strutturata a proseguire nella riduzione della pressione fiscale e invece, nuovamente, il decreto-legge in esame non fa che piccoli ritocchi - come è stato fatto notare nella discussione - con misure che vanno a dare piccoli benefici a porzioni limitate di contribuenti. Nulla a che vedere con le azioni intraprese dai Governi precedenti e che hanno consentito di portare a una riduzione superiore al punto percentuale della pressione fiscale. Un recupero dell'evasione per 20 miliardi di euro rappresenta qualcosa di estremamente significativo, che consente a chi deve recuperare risorse per poter finanziare le proprie misure - come deve fare il Governo - di poter fare ragionamenti sicuramente più coerenti con gli obiettivi che ci si è dati. Invece il decreto-legge in esame e le misure in esso contenute tendono a fare regali a chi le tasse non le ha pagate.
Nella relazione del senatore Fenu si evidenziava che è evasore colui che, pur volendo pagare le tasse, non ha potuto farlo per le rigidità della normativa e si è sostenuto che il decreto-legge in esame tuteli la dignità dei lavoratori, dei contribuenti e delle imprese. A mio avviso è il contrario, proprio per il fatto che il decreto-legge non va a tutelare la dignità dei lavoratori che pagano ordinariamente le tasse, non va a tutelare la dignità dei contribuenti che regolarmente adempiono ai propri doveri fiscali, non va a tutelare la dignità delle imprese che ordinariamente e con fatica pagano le tasse. Queste considerazioni ci fanno dunque dire che il decreto-legge in esame non è per la dignità e la correttezza del rapporto tra contribuente e Stato.
Per queste ragioni crediamo che non vi siano motivazioni per procedere nell'esame di questo decreto-legge e il nostro invito al Governo è di ritirarlo e di procedere lavorando in Parlamento con provvedimenti che indichino davvero l'indirizzo dell'Esecutivo e del Paese. Indirizzo che deve essere quello di un recupero dell'evasione costante, di un rapporto tra lo Stato e i contribuenti che sia corretto, orientato in maniera costante e adeguata alla riduzione della pressione fiscale. Questa è la strada che dovrebbero seguire l'Esecutivo e il Parlamento. (Applausi dal Gruppo PD).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intervengo solo per respingere, ovviamente, la questione pregiudiziale in quanto riteniamo che, rispetto a quanto detto, ci siano invece degli elementi molto positivi per cui sia necessario oggi votare a favore di questo decreto-legge. Intanto, perché esso introduce non un condono, come è stato detto, ma un nuovo rapporto col fisco, basato su reciproca fiducia.
In esso è inserita la rottamazione-ter, a condizioni decisamente più favorevoli rispetto a quella precedente; un arco temporale più ampio; tassi di interesse ridotti; lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: debiti ovviamente tributari, che riguardano le cartelle dal 2000 al 2010; una definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; la regolarizzazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche attraverso agevolazioni: un settore, quello dello sport, che è in grande difficoltà e che, a nostro giudizio, anche a livello politico va sostenuto. Se non lo sosteniamo, infatti, poi andate voi a dire ai nostri ragazzi che vogliamo farli crescere, vogliamo aiutarli e sostenerli attraverso uno strumento fondamentale per la crescita dei nostri giovani.
Ancora, sulla fatturazione elettronica: quante volte in quest'Aula, visto che entra in vigore il primo gennaio 2019, abbiamo sentito parlare di tutte le difficoltà esistenti. Ebbene, vi è la riduzione delle sanzioni, soprattutto annullandole in alcuni casi, come quando la fattura viene emessa oltre il termine di legge; vi è la questione dell'IVA, dove il concessionario committente può detrarre l'imposta nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura è stata emessa. Anche questa è una richiesta più volte sollecitata dai nostri imprenditori e dai nostri artigiani.
Vi è il sostegno alle agevolazioni per il sistema dell'autotrasporto, che è in difficoltà, con un finanziamento legato anche al sistema portuale. Vi è il famoso articolo 9, con la reintroduzione del bonus bebè, addirittura con delle agevolazioni, perché c'è il 20 per cento in più rispetto al secondo figlio. Quanto alle agevolazioni sulle sigarette elettroniche, perché si devono pagare più tasse se alla fine fanno meno male? Questo fatto qualcuno qui dentro, prima o poi, me lo dovrà spiegare.
Lo chiamate condono, ma è una regolarizzazione degli errori formali. Vogliamo andare a dire ai nostri cittadini che, per errori formali nella compilazione della dichiarazione dei redditi, devono pagare sanzioni? (Applausi della senatrice Bonfrisco). Mi sembra giusto venire loro incontro, invece, perché se l'errore è stato formale non è certo il caso di qualcuno che ha voluto fare il furbo. Anzi, visto il nostro sistema fiscale ipercomplicato, ci sembrava anche giusto intervenire e agevolare quella semplificazione che spesso sentiamo auspicare in quest'Assemblea, a detta di tutti! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Vogliamo dimenticare il sostegno alle popolazioni che sono state colpite dalle ultime devastazioni? Anche qui, c'è un contributo non da poco. Abbiamo fatto diversi interventi, richiamando certamente un intervento del Governo stesso per aiutare e sostenere queste popolazioni; e abbiamo visto che le devastazioni sono state tante.
Per chiudere, ricordo il tema della banda ultralarga, che vede l'unificazione e l'integrazione delle reti per migliorare l'efficienza.
Ho fatto il riassunto - che sembra un po' l'elenco della spesa - di tutte le misure contenute. Sinceramente, colleghi, visto che non esiste il condono, fatico a comprendere come si faccia a presentare una pregiudiziale su un decreto-legge che contiene misure così importanti nei confronti dei nostri cittadini. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Faccio davvero fatica a capirlo
L'opposizione faccia la sua parte, ma piuttosto si critichi il provvedimento a livello costruttivo; presentare pregiudiziali vuol dire far saltare queste misure. Noi questa responsabilità non ce la prendiamo; ve la prendete voi e saranno gli elettori a decidere. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
RAUTI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, intervengo per pochi minuti perché non ho voce sufficiente, ma ci tengo a presentare la posizione di Fratelli d'Italia.
Abbiamo ascoltato le motivazioni contenute nelle pregiudiziali presentate ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento ma, seppur potremmo forse condividere il merito di alcuni passaggi, quali la critica al ricorso allo strumento del decreto-legge, ovvero al principio di urgenza, non possiamo condividere assolutamente il metodo. Vogliamo discutere e analizzare questo provvedimento; vogliamo batterci in Assemblea esattamente come ci siamo già battuti in Commissione. Siamo anche riusciti presentando tre nostri emendamenti; abbiamo presentato cinque ordini del giorno.
Se di questa manovra - ne discuteremo - non condividiamo l'insieme, ma qualche misura sì, vogliamo batterci, vogliamo discuterne in quest'Assemblea, ragion per cui la logica delle pregiudiziali ci è estranea, distante, perché allontana da quest'Assemblea il necessario dibattito e confronto. Noi vogliamo discutere in questa sede del provvedimento, ribadendo quanto già sostenuto in Commissione per quanto è condivisibile (molto poco) e per quanto non è condivisibile (la gran parte, se non la totalità).
Fratelli d'Italia ribadisce, con il suo voto di astensione alle pregiudiziali presentate, una sua opposizione patriottica, fatta sempre nell'interesse e nel bene del Paese prima di tutto. Questa è la nostra posizione.
Ci auguriamo che quest'Assemblea possa affrontare l'esame del decreto-legge e, da parte nostra, vogliamo discuterlo e combatterlo in modo costruttivo. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP1, testo 2) e dal senatore Grimani e da altri senatori (QP2).
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge fiscale approda oggi in questa Assemblea dopo diversi giorni trascorsi con i colleghi della Commissione a cercare di contribuire a un decreto-legge fiscale che oggi possiamo davvero rinominare decreto omnibus, ma per niente fiscale; dopo diverse giornate, nelle quali Fratelli d'Italia ha cercato, con la serietà che vuole contraddistinguerci, di portare un contributo senza fare mai ostruzionismo. Ci vantiamo di non aver sprecato un minuto del nostro tempo nell'ostruzionismo, ma di aver cercato, con forza, con impegno, con determinazione, di migliorare il decreto-legge al nostro esame. Un provvedimento che, come avrò modo di dire più tardi quando farò un'analisi in sede di dichiarazione di voto, non ci soddisfa.
Vorrei, però, in questo contesto di discussione generale soffermarmi su un tema che certamente non è fiscale, visto che, come detto, quello che esaminiamo oggi è un decreto omnibus, ma che avrebbe potuto almeno dare le «stellette» a questo decreto-legge. Mi riferisco cioè al tema del credito, che purtroppo è stato una delle tante caratteristiche negative della scorsa legislatura e che ha visto il Partito Democratico protagonista della dissoluzione del sistema bancario italiano. Mi aspettavo che tale tema venisse affrontato, da parte di chi si definisce maggioranza del cambiamento, con una vera voglia di ridare fiato al credito nazionale, quel credito nazionale che - lo ripeto - è ormai sparito dalla nostra Patria e oggi è controllato, come un cavallo di Troia, dalla finanza internazionale.
Solo un gruppo è rimasto a rappresentare la italianità del credito: il credito cooperativo, quelle casse rurali che noi tutti, nelle nostre periferie, nelle nostre vallate, abbiamo sempre visto come una risorsa della mutualità, nella territorialità, nella capacità di rispondere davvero ai problemi e alle esigenze degli artigiani, dei contadini e delle piccole imprese. Ebbene, la maggioranza del cambiamento, con il proprio atteggiamento, non ha fatto altro che dare continuità alla politica di dissoluzione attuata dal Partito Democratico, da Padoan e da Renzi.
Fratelli d'Italia si è impegnata cercando di proporre degli emendamenti e cercando di fare proprie anche le posizioni della Lega, che inizialmente erano volte a dare un segnale di discontinuità; purtroppo però alla fine abbiamo visto il blocco, abbiamo visto che forse dei poteri più forti hanno convinto anche gli alleati della Lega a fare un passo indietro. Pertanto, colleghi, oggi il credito cooperativo è tale e quale a quello predisposto dalla riforma Padoan: non è più mutualistico e cooperativo, ma di fatto controllato da una società per azioni.
Abbiamo quindi sostituito la mutualità con la speculazione e abbiamo messo il nostro credito cooperativo nelle condizioni di essere scalato dall'alta finanza, perché sapete benissimo che una società per azioni può essere scalata. Quest'estate, nel corso dell'esame del decreto milleproroghe, Fratelli d'Italia ha chiesto al ministro Tria di innalzare dal 51 al 60 per cento la quota di capitale minimo delle casse rurali nelle holding ed è stata l'unica concessione fatta alla mutualità; tuttavia, nonostante questo, anche con il 40 per cento si può governare una holding, un gruppo, soprattutto quando il 60 per cento è in mano a 80-100 piccole casse rurali. Di fatto, vi è un grande grande rischio di scalata della holding delle casse rurali, quindi oserei dire che purtroppo ho la certezza che nei prossimi due o tre anni il nostro credito cooperativo non sarà più patrimonio della nostra Nazione.
Ricordo peraltro, per chi non lo sapesse, che le holding, queste capogruppo, hanno poteri di nomina e di revoca sugli amministratori e di indirizzo gestionale. Pertanto non è più l'assemblea dei soci delle casse rurali a poter intervenire sul credito, ma su quanto dovranno e potranno accordare ai propri risparmiatori e alle imprese interverrà la capogruppo, con la logica di una società per azioni, magari controllata anche da strumenti finanziari stranieri. In sostanza, il cavallo di Troia rappresentato dal sistema bancario, che oggi è per lo più in mano ai nostri cugini francesi, si sta allargando - lo dico e lo ripeto con forza - anche a quella che è l'unica banca rimasta veramente italiana.
Voglio concludere questo mio intervento ricordando peraltro che ci sono dei gravi profili di incostituzionalità che sono stati ignorati, e voglio quindi sperare che i prossimi mesi possano comunque portare a questo Parlamento la volontà di porre rimedio in qualche modo a questo disastro che coinvolge il credito nazionale; lo chiedo, prima ancora che da senatore, da esponente politico, da professionista, da cittadino, da socio delle casse rurali. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Presutto. Ne ha facoltà.
PRESUTTO (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe senatrici, il provvedimento che siamo oggi chiamati a votare rappresenta un passaggio preliminare e importante per la prossima legge di bilancio. Siamo di fronte, e abbiamo il dovere di gestire, uno spropositato numero di ruoli iscritti e non incassati, che rappresentano un enorme fardello per lo stato patrimoniale e per gli equilibri finanziari della Nazione. Un fardello che affligge l'Italia ormai da decenni e che ha contribuito non poco a ingenerare la grave situazione finanziaria cui oggi siamo chiamati, con non poche difficoltà, a fare fronte, visto che finora i risultati degli interventi legislativi precedenti si sono dimostrati del tutto inadeguati. È infatti noto come le mancate riscossioni pesino sul bilancio dello Stato e come tali pesi influenzino in maniera determinante le scelte del Parlamento e le politiche legislative che esso si propone di perseguire.
Tra le mancate entrate del bilancio dello Stato, infatti, oltre ai ruoli iscritti e non incassati, si deve considerare anche l'enorme valore rappresentato dal sommerso economico che, secondo l'ultimo rapporto ISTAT, ammonta a circa 210 miliardi di euro, cioè più o meno il 13 per cento del nostro PIL. Parliamo, poi, di una evasione fiscale che, stando ai dati fomiti dal MEF lo scorso ottobre, ci costa circa 110 miliardi di euro. A ciò si aggiungono gli sconcertanti dati dell'ultimo rendiconto di gestione, appena approvato, che, come sottolineato anche dalla Corte dei conti, evidenziano residui attivi per un valore di circa 204 miliardi dì euro; dato, questo, che mette ancora di più in risalto, come se ce ne fosse bisogno, le criticità a cui accennavo prima e che diventa ancora più drammatico se si considera che al netto delle presunzioni e apprezzamenti prudenziali esso ammonta a circa 900 miliardi di euro, soltanto per la voce crediti accertati non riscossi dallo Stato e approvati dal Parlamento nell'ultimo rendiconto di gestione.
Tali dati confermano la perdurante difficoltà dello Stato a stabilire un rapporto positivo con i contribuenti, un rapporto che si riveli in grado di invogliare e facilitare quest'ultimi a versare le imposte dovute, anziché alimentare una crescente conflittualità su un tema di vitale importanza per la sopravvivenza stessa del Paese (parliamo dell'equilibrio finanziario dello Stato). Sono dati che ad oggi fanno tremare le vene ai polsi e da cui dobbiamo ripartire, consapevolmente, per adottare tutte quelle misure legislative che sono indispensabili, e sempre più urgenti, per migliorare la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dello Stato, così da renderlo immune rispetto a qualsivoglia speculazione finanziaria.
È solo così che si potrà liberare l'Italia e gli italiani dallo spauracchio dello spread. Lo spread infatti può spaventare soltanto uno Stato che ha una situazione finanziaria precaria: è questo il vero problema dell'Italia, al quale dobbiamo porre rimedio nel più breve tempo possibile. (Applausi dal Gruppo M5S). Ed è proprio in questa direzione che muove il provvedimento oggi al nostro esame: chiudere con un ammasso di situazioni debitorie che sono state portate avanti per decenni dallo Stato come una sempre più insostenibile zavorra, per poi continuare questo percorso che avrà come obiettivo prioritario quello di migliorare il rapporto tra il cittadino-contribuente e lo Stato.
Si tratta di una vera e propria riappacificazione, graduale e continua, che passa attraverso provvedimenti legislativi tesi a rivedere le logiche del fisco in un'ottica sempre meno vessatoria e, contemporaneamente, il funzionamento stesso della pubblica amministrazione, soprattutto in una prospettiva di miglioramento della performance. A tale proposito, aggiungo che nelle prossime giornate discuteremo in Aula il disegno di legge concretezza. Pertanto dobbiamo scrivere un nuovo capitolo che ridisegni il rapporto tra fisco e contribuente, per aiutare quest'ultimo che ancora oggi è costretto a fronteggiare da solo un sistema tributario denso di insidie, adempimenti, scadenze sempre più frequenti e ravvicinate, nonché vere e proprie ritorsioni. Infatti, negli ultimi decenni chi è stato chiamato alla guida del Paese ha fatto poco o nulla per migliorare l'efficacia e l'efficienza del funzionamento dello Stato, generando un trend finanziario negativo - confermato purtroppo dallo stato patrimoniale del bilancio, che per i dati finanziari è impietoso, con carattere tendenziale negativo - che vede nel crescente debito pubblico la sua più grande e inconfutabile prova. Il debito pubblico è infatti il vero peccato capitale che viene scaricato sui cittadini attraverso un sistema tributario sempre più aggressivo e colpevolizzante.
Con la conversione di questo decreto-legge fiscale abbiamo la possibilità di iniziare un percorso in cui i contribuenti possano uscire da questo stato di paura e, soprattutto, muovere un primo passo verso un ripensamento della fiscalità che, finalmente, riconosca nel cittadino un contribuente e non più un imputato da rincorrere e vessare, ridando forza e vitalità a un rapporto Stato-cittadino oggi sin troppo deteriorato.
Con la conversione di questo decreto-legge fiscale compiamo soprattutto quel primo passo necessario per una riappacificazione tra Stato e cittadino, a cui però non bisogna guardare come fosse un fatto isolato o il frutto di un mero provvedimento estemporaneo. È questo, infatti, un passo che deve essere letto insieme al ripensamento del funzionamento della pubblica amministrazione; un ripensamento che possa portare lo Stato nelle condizioni di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nella fornitura di quei servizi che sono degni delle migliori società civili e che lo Stato è chiamato ad assicurare a tutti i cittadini. Questo è l'impegno che il MoVimento 5 Stelle ha preso verso l'Italia e verso i cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.
FERRERO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il primo provvedimento di attuazione della Nota di aggiornamento del DEF, il cui contenuto è fondamentalmente costituito dalla materia fiscale. In particolare, rappresenta il primo passo per ristabilire un rapporto di fiducia tra fisco e contribuente.
Le numerose norme che abbracciano un'ampia gamma di ricomposizione di liti, anche solo potenziali, sono destinate ad avere effetti positivi sul decongestionamento degli organi di giustizia tributaria, nonché degli uffici finanziari presso i quali ingenti risorse umane - e conseguentemente finanziarie - vengono distolte dagli impegni relativi alla gestione del contenzioso per essere rivolte ad altre attività più proficue. Quanto alla platea dei contribuenti, gli stessi si troveranno liberati dal peso, a volte insostenibile, derivante da imposte, tasse, interessi e sanzioni iscritte in ruoli di vecchia data, ma ancora costituenti concreti impedimenti all'esercizio delle attività economiche alla luce del sole, come nel caso del piccolo commerciante o del piccolo artigiano, schiacciati dalla crisi e impossibilitati a onorare vecchi debiti fiscali, se non mettendo a rischio di chiusura la propria modesta attività.
Dal lato della fatturazione elettronica ci si è attivati al fine di porre rimedio alle criticità nell'ambito della tutela della privacy, rinviandone l'obbligo di emissione per gli operatori economici che trattano notoriamente dati sensibili, come i professionisti del settore sanitario, già peraltro obbligati alla trasmissione dei dati all'interno del sistema tessera sanitaria. Tale proroga non incide quindi sulle previsioni di entrata formulate già dal passato Governo, permettendo di recepire le osservazioni del Garante in tempi adeguati.
Peraltro, si evidenzia come l'obbligo della fatturazione elettronica riguarderà alla fine, nel 2019, una platea per quanto possibile limitata di contribuenti, tenuto conto dell'esclusione degli operatori economici sanitari, dei forfettari soggetti a flat tax, degli esercenti al minuto, soggetti allo scontrino fiscale, nonché degli altri regimi speciali, quali quello vigente nel settore agricolo. Siamo consapevoli delle problematiche che comporterà la fatturazione elettronica, ma non dimentichiamo che l'obbligo della fatturazione elettronica è un'eredità lasciataci dal precedente Governo. (Applausi dal Gruppo M5S).
Dal precedente Governo infatti è stato imposto come termine iniziale il 2019, prevedendo maggiori entrate per ben 2 miliardi di euro, quale conseguenza dell'emersione del nero. Ed è tale previsione di maggiori entrate che ha, di fatto, impedito la possibilità di una proroga, pena una variazione negativa delle entrate, non colmabile nel breve periodo con il reperimento di altre diverse risorse.
Si è ulteriormente agito con norme di semplificazione degli adempimenti fiscali incombenti sui contribuenti, sulla scia di quanto già intrapreso col decreto-legge dignità; il tutto teso a ridurre i costi delle imprese. Si è agito per venire incontro all'esigenza dei contribuenti al fine di mitigare l'impatto della novità, con consistenti riduzioni delle sanzioni relative a violazioni che non comportino evasione d'imposta, prevedendo maggiori tempi per l'emissione delle fatture e semplificazioni in tema di annotazione delle stesse.
Anche nel comparto della giustizia tributaria digitale si è prevista una razionalizzazione delle procedure, con l'introduzione a regime delle modalità telematiche.
Si è ritenuto di dover intervenire anche nel senso di un contenimento dell'imposizione fiscale gravante sulle cosiddette sigarette elettroniche, al fine di superare il complicato calcolo di equiparazione della sigaretta tradizionale con quella elettronica, che ha provocato l'esodo delle aziende produttrici di dispositivi e di liquidi all'estero. Con lo sgravio, inoltre, si va in una direzione di incentivazione all'abbandono della sigaretta tradizionale.
Al collega D'Alfonso, relatore di minoranza, faccio notare che, sì, si è messo mano a tante, diverse questioni, contraddizioni e situazioni frutto dell'operato di precedenti Governi. E non tutto è stato ancora risolto, ne siamo consapevoli: non basta ancora. Abbiamo iniziato ad arginare le conseguenze di politiche congeniate contro la classe imprenditoriale e contro il contribuente.
Concludendo, il provvedimento va davvero nel senso della pace fiscale: contribuenti che non hanno pagato le tasse perché oggettivamente impossibilitati, contribuenti che hanno dichiarato e sono rimasti imbrigliati nelle maglie del fisco. Ebbene, colleghi, non abbiamo ancora raggiunto i sei mesi di Governo, eppure siamo qui a votare un provvedimento in piena linea con quanto promesso. Questo Governo sta lavorando per onorare quanto promesso, passando - cosa rara in politica - dalle parole ai fatti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.
URSO (FdI). Signor Presidente, il decreto-legge in esame è diventato, nelle sue multiformi trasformazioni, prima nel Consiglio dei ministri, che lo ha varato per due volte, poi in Commissione, un decreto-legge omnibus, in cui vi è tutto e il contrario di tutto. Vi sono norme di grande rilevanza, almeno nella prospettiva che indicano, come la società unica della rete, che viene introdotta come concetto con un emendamento surrettizio in un provvedimento che si chiama decreto fiscale. Cosa c'entri la rete con il decreto fiscale è difficile da spiegare a chiunque.
Si tratta di un provvedimento che condivideremmo, se il Governo spiegasse in maniera compiuta in Assemblea, al Parlamento e al Paese, cosa vuole realizzare con questa rete nazionale, che ovviamente è un fattore strategico anche per quanto riguarda gli assetti industriali del Paese, e con altre questioni, come quella del bonus bebè, di cui vi eravate dimenticati nella manovra.
È un decreto-legge omnibus, non è più un decreto fiscale.
Peraltro lo stesso relatore, nel suo intervento, ha parlato di tutto tranne che della parte fiscale, salvo dire «In conclusione, vi è la parte fiscale». Vuol dire che è un decreto omnibus e lo dico perché voi avete fatto una battaglia in Parlamento per la trasparenza e le regole, per le correttezze procedurali, che in questo provvedimento non vi sono, ma vi è esattamente il contrario. Il Governo del cambiamento cambia in peggio le procedure parlamentari.
Il disegno di legge di conversione del decreto-legge non realizza una pace fiscale - e mi rivolgo al collega della Lega - ma un mini condono fiscale. La pace fiscale, ossia un rapporto diverso tra cittadino-contribuente e Stato, avviene quando si cambia e si fa una riforma fiscale, che modifica le procedure e il rapporto tra cittadino e Stato. Non c'è nulla di questo nel provvedimento, c'è solo un condono, una sanatoria, peraltro per pochissimi. Dico questo a fronte di una manovra fiscale ed economica di estrema importanza che dovrebbe giungere con la legge di bilancio, che peraltro è contestata in sede europea. Avete venti giorni per cambiare la legge di bilancio e la state cambiando. Con quale obiettivo? Da quello che si legge, l'unico obiettivo che vi interessa è quello elettorale.
La discussione è: riesce questo Governo a contrattare in Europa? E cosa? Il rinvio a settembre dell'infrazione. Sembra un Governo di ripetenti, ripetenti nella vita, ripetenti nel Governo. Chiedete il rinvio a settembre dell'infrazione e attraverso che cosa? Attraverso lo spostamento, avanti nel tempo, dei provvedimenti relativi al reddito di cittadinanza e alla miniriforma della cosiddetta legge Fornero, così che incidano meno nel 2019, ma molto di più negli anni 2020 e 2021. Un rinvio in avanti, un posticipare a quando non sarete più al Governo. Ebbene, questa è una cosa profondamente sbagliata. Se cambiate la manovra nella sostanza, se, per esempio, il reddito di cittadinanza diventa una risorsa data all'impresa per assumere anche temporaneamente un lavoratore, se cambiate nella sostanza la manovra affinché, per esempio, le risorse ricavate siano destinate agli investimenti e alle infrastrutture, specialmente nel Sud, allora ci possiamo ritrovare, ancorché rimanga il deficit 2,4 per cento. Il problema infatti non è il numeretto del 2,4, è il destino delle risorse sottratte ai contribuenti, soprattutto a quelli del futuro, cioè ai giovani. A cosa saranno destinate? Allo sviluppo, alle infrastrutture, agli investimenti? No, soltanto a misure elettoralistiche, perché il vostro obiettivo sono esclusivamente le elezioni europee. Questo non è un Governo del cambiamento, è un Governo di natura elettoralistica che pensa di avere - voi stessi pensate - un tempo così breve da non poter poi, sostanzialmente, rispondere di quello che accadrà dopo.
Concludo, citando un Ministro del vostro Governo, il ministro Savona, che ha detto che la manovra è troppo debole per dare una spinta all'economia; aggiungo: troppo debole per dare una spinta all'economia che si è già arrestata, che è già in recessione a fronte del probabile arresto dell'economia europea e mondiale. Savona dice anche che la manovra è troppo ambigua per convincere l'Europa. Siete troppo deboli e troppi ambigui per convincere l'Europa; siete troppo deboli e troppo ambigui per cambiare e sviluppare il Paese. (Applausi dai Gruppoi FdI e FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.
PEROSINO (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, cari colleghi, buona giornata. Voglio intitolare il mio intervento «Consigli non richiesti». Dopo sette, otto mesi di Assemblea, mi domando a chi siano rivolti gli interventi in discussione generale: al Governo? Il Governo ci sta a sentire? Recepisce? Se sì, mi fa piacere, dato che ho una particolare simpatia per il sottosegretario Bitonci, perché è stato anche sindaco. Sono rivolti ai colleghi, di maggioranza o di opposizione? Ai giornali? Per andare sui giornali bisogna sparare delle cavolate enormi! La domanda che pongo allora ai colleghi è la seguente: a cosa serve il dibattito e a chi parliamo?
Però, una nota positiva la voglio lasciare. Il mio partito, Forza Italia, mi lascia massima libertà di espressione di idee su qualsiasi argomento; non ricevo ordini sul telefonino; sono vicino a Silvio Berlusconi, che in queste ore sta aspettando una sentenza che doveva arrivare da anni. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Il decreto fiscale è l'aperitivo della legge di bilancio e nella legge di bilancio o nel decreto fiscale, a mio avviso, va fatto un accenno al debito pubblico, che è il problema dei problemi e magari pensare che il condono - chiamiamolo come vogliamo, fatto o non fatto, un'intenzione che pare ritirata - non poteva servire a intaccare il debito pubblico assieme ad altre misure, di cui parleremo in occasione della legge di bilancio.
In materia fiscale, come già detto da qualche collega e come abbiamo detto in Commissione finanze, mi pare che non abbiamo fatto semplificazione: abbiamo continuato ad aggiungere norme, che sono arrivate fino all'ultimo momento. C'è un po' di tutto, ma è tranquillamente costituzionale, come tutti i decreti-legge della storia e di tutti i Governi. C'è un po' di tutto dentro; non c'è ordine; non c'è un'idea di un testo unico fiscale o di un riordino che veramente semplifichi la vita ai cittadini.
Il condono, a mio avviso, è trattato in modo ipocrita, tant'è che non si usa neanche la parola «condono», perché non si ha il coraggio. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Probabilmente è una questione di ragion di Stato all'interno della maggioranza e le poche cose che erano vero condono sono state rimosse in extremis.
Il 17 luglio, intervenendo in quest'Aula, avevo detto che, secondo me, per il condono si può abbandonare l'ipocrisia e togliersi ogni remora morale se è finalizzato agli investimenti. Se, invece, il condono corrisponde al detto «Pochi, maledetti e subito» e finanzia la spesa corrente, in realtà intacca il tesoretto che c'è, perché il condono fa parte del monte dei depositi bancari, sotto forme diverse, degli italiani, che viene spostato per finanziare la spesa corrente, perché il bilancio dello Stato ha delle spese correnti tutte legittime, ma alcune politicamente giuste e condivisibili e altre meno, come il famoso reddito di cittadinanza.
Le aspettative di gettito, a mio avviso, sono sopravvalutate. Non ci saranno, ma lo Stato, a differenza di un'impresa privata o di un ente pubblico locale, può dire tranquillamente che aspettava un incasso di milioni o miliardi e poi, se questo non c'è, tutto va nel debito pubblico e torniamo donde eravamo partiti. Ma si parla di lotta all'evasione, che va fatta attraverso il condono: in questo modo emerge il reddito non dichiarato e le irregolarità formali, e queste ci stanno. Ciò, però, obbedisce a un principio, che non voglio credere sia il pensiero della maggioranza, secondo il quale gli italiani sono tutti evasori e, quindi, vanno controllati da mattina a sera. Noi di Forza Italia obbediamo a un altro principio: gli italiani sono tutti brava gente; tutto è permesso, tranne ciò che è vietato e non il contrario; se c'è qualcosa che non va, ci sono gli organi preposti a controllare e se potessero farlo, lasciando perdere le irregolarità formali, le piccole questioni o i piccoli evasori, forse neanche avremmo bisogno di pensare al condono. Tutto è soggetto a controllo, tutto è ANAC e non facciamo le opere pubbliche perché altrimenti c'è la mafia e la corruzione. Applicare un tale principio è sovversivo, perché genera ciò che è avvenuto in Italia in questi anni: il blocco di tutto.
Qualcuno paventa o parla di un magazzino fiscale di 850 miliardi di euro che, a mio avviso, non esistono. Non posso poi non dire che non è stata citata la Bolkestein in questo decreto fiscale, che era un cavallo di battaglia di Forza Italia che era stato condiviso dall'Aula.
Sulle BCC (Banche di credito cooperativo) credo sia sommamente sbagliata la legge n. 49 del 2016, come è sbagliato l'emendamento che è passato, che va a dire: cerchiamo di difendere, come in diritto, il principio di mutualità, ma lo fa la capogruppo, che è una SpA, la quale non obbedisce alla mutualità. Assisteremo quindi alla fine di queste banche che sono situate nei paesi della loro ricchezza storica, rispetto alle famiglie italiane. E poi vogliamo parlare di difendere i paesi! (Il microfono del senatore Perosino inizia a lampeggiare). Devo interrompere, Presidente? Avevo sette minuti.
PRESIDENTE. No, veramente le ho concesso un altro minuto. Finché non le dico di interrompere, può continuare; avendo soltanto un minuto, però, la prego di avviarsi a concludere.
PEROSINO (FI-BP). Concludo sulla fattura elettronica: spero che il Garante della privacy faccia desistere quelli che sono fissati su quest'argomento. Ne ha parlato il collega Damiani la settimana scorsa, al question time, e il ministro Tria ha detto che si inventa la fattura elettronica, che sarà applicata, perché le ditte hanno difficoltà a gestire le fatture. Ma dove vive? Le ditte di fatture ne fanno di giorno e di notte, finché vogliono, a miliardi; basta avere la materia per fare una fattura, ossia la vendita di un prodotto o di un servizio. Si fanno tranquillamente.
Sono fisicamente contrario alla fattura elettronica - e lo stesso discorso vale per le BCC - perché, a forza di deroghe ed esclusioni, ha creato un altro caos. Qui confondiamo - come ho già detto altre volte - la forma con la sostanza: ma pensiamo di ricavare due miliardi dalla fattura elettronica? E siamo di nuovo all'evasione.
PRESIDENTE. Ora si avvii alla conclusione, grazie senatore.
PEROSINO (FI-BP). Queste sono note che riprenderemo. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Accoto. Ne ha facoltà.
ACCOTO (M5S). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, il decreto-legge fiscale, dopo varie vicissitudini, approda oggi all'esame dell'Assemblea.
Permettetemi di fare chiarezza e di enunciare i punti di forza di questo provvedimento, che contiene importanti elementi, volti a ripristinare un rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato.
Contrariamente a quanto espresso in maniera impropria e strumentale dall'opposizione, al fine di screditare l'intero provvedimento, in esso è esclusa ogni finalità condonistica. Il decreto-legge è stato pensato allo scopo di venire concretamente incontro alle esigenze dei cittadini, oggi sempre più in difficoltà, e rappresenta il primo passo verso una riscossione finalmente amica dei contribuenti. È opportuno instaurare una pace fiscale tra l'amministrazione e i cittadini, in modo da rimuovere lo squilibrio economico delle obbligazioni assunte e favorire l'estinzione del debito mediante un saldo e uno stralcio dell'importo dovuto, in tutte quelle situazioni eccezionali e involontarie di dimostrata difficoltà economica.
A tale proposito, risulta importante sottolineare che l'articolo 4 sancisce, al comma 1, che sono automaticamente annullati i debiti d'importo residuo fino a 1.000 euro. Tale importo sarà calcolato alla data di entrata in vigore del decreto-legge e risulterà comprensivo di capitale, interessi per ritardate iscrizioni a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Stiamo parlando perlopiù di lavoratori autonomi, piccole imprese e singoli cittadini, non di grandi evasori, come falsamente decantato dall'opposizione. Inoltre, si deve evidenziare che l'intera prima parte del provvedimento è improntata alla pacificazione fiscale.
Nello specifico, l'articolo 1 introduce la possibilità di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione, pagando l'imposta contestata, con lo sconto di sanzioni e interessi. Pertanto, con tale decreto si ricostruisce un rapporto tra fisco e contribuente, che, contrariamente al passato, sarà basato sulla reciproca fiducia, comprimendo i tempi di definizione dei verbali conseguenti a un'attività istruttoria esterna, non ancora confluita in un atto impositivo. Al tempo stesso, questo atto provvede ad una semplificazione della gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
Il concetto di reciproca fiducia è centrale anche nell'articolo 2, il quale introduce la possibilità di definire in via agevolata gli inviti al contraddittorio, gli avvisi di accertamento e gli accertamenti con adesione dell'Agenzia delle entrate, in modo da consentire ai contribuenti di regolarizzare le proprie posizioni fiscali pendenti, ma non ancora definite, versando esclusivamente le sole imposte, senza applicazione delle relative sanzioni e degli interessi.
Con l'articolo 3, invece, il debitore potrà beneficiare dell'abbattimento delle sanzioni comprese nel carico e dell'interesse di mora, come nelle due precedenti rottamazioni, spalmandole in un arco temporale più ampio e con interessi ridotti al 2 per cento.
Si crea quindi una nuova idea di fisco, non più oppressore, ma un fisco e uno Stato che si trovano finalmente dalla parte dei cittadini.
Emerge, nella conversione del decreto-legge, come prorompente elemento di novità l'articolo 6, che consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, avvisi di accertamento, provvedimenti di erogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione. Le controversie possono essere definite con il pagamento della metà del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado, e di un quinto del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Concludo, signor Presidente, ricordando ai colleghi che gli anni di perdurante crisi economica hanno colpito a migliaia gli artigiani, i piccoli imprenditori e i giovani professionisti. Parliamo di cittadini che hanno lottato contro tutto e tutti e che, pur di andare avanti, pagare i propri dipendenti e fare impresa, talvolta hanno contratto debiti nei confronti del fisco. La classe politica si trova nella difficile posizione di dare risposta a queste persone, che ci hanno mostrato le loro difficoltà, le loro paure e l'esigenza di non essere abbandonati dallo Stato. Ci hanno chiesto aiuto e non possiamo voltare lo sguardo da un'altra parte.
Il decreto-legge fiscale è un provvedimento che permette di ridare dignità a queste persone, che permette loro di ripartire e di guardare con speranza al futuro; esso permette di dare sollievo a migliaia di famiglie che hanno lottato contro la crisi e che non si sono arrese. È ora di ripartire tutti insieme. Il presupposto per dare la possibilità a questi cittadini di ricominciare è un fisco amico, un fisco che possa stare dalla loro parte, un fisco che non sia né tiranno, né oppressore, ma che abbia a cuore, accanto alla riscossione dei tributi, anche la possibilità di creare ricchezza e consumi e quindi di contribuire al benessere e alla crescita del Paese. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saviane. Ne ha facoltà.
SAVIANE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, il decreto-legge che stiamo discutendo contiene importanti misure di carattere fiscale, che vanno nella direzione di andare incontro a quegli imprenditori gravati della crisi economica e in difficoltà nel rispettare i pagamenti delle cartelle esattoriali.
Nelle discussioni in Commissione ho verificato come, da parte di alcuni colleghi, ci sia una visione dei contribuenti quali soggetti da perseguire con norme sempre più severe, poiché il contribuente cercherà sempre e sempre più di evadere e frodare il fisco. Io sono convinto che la maggior parte dei contribuenti italiani avrebbe un atteggiamento diverso nei confronti di un fisco più corretto e onesto, insomma un fisco vicino e comprensivo delle difficoltà che si possono manifestare nella vita contributiva di ciascuno di noi.
Negli ultimi anni si è andati sempre più appesantendo e complicando il complesso delle norme tributarie, ottenendo pessimi risultati, che ci parlano in maniera inequivocabile di bilanci chiusi civilmente in perdita a causa della crisi economica, con i contribuenti che si ritrovano poi, per effetto di varie riprese e norme di indeducibilità dei costi, con un risultato fiscale positivo, trovandosi però nelle condizioni di non riuscire a pagare le tasse; e tutto questo non per loro volontà, ma per esigenza.
Non parliamo poi di quei soggetti che hanno lavorato e prodotto reddito, ma che si ritrovano tra i clienti lo Stato o altri enti pubblici che non corrispondono loro il dovuto nei termini concordati. Questa situazione, dunque, e questo tipo di rapporto vanno cambiati; questa è la direzione che noi vogliamo portare avanti. La rigidità di bilancio a cui questa Europa vuole inchiodare l'Italia ci impedisce di andare immediatamente incontro alle istanze dei cittadini italiani, che, premiando le due forze al Governo, hanno manifestato sensibilmente e chiaramente una volontà di cambiamento che si riflette anche sotto questo aspetto. Il decreto fiscale al nostro esame insiste verso questa direzione.
Il decreto-legge affronta anche la riforma delle banche popolari, perpetrata dai precedenti Governi, necessaria per accogliere l'istanza di soci delle popolari che si sono visti imporre una riforma senza che fosse loro permesso di poter esercitare il diritto di recesso. Il provvedimento che intendiamo approvare affronta anche la riforma delle casse rurali.
Un ulteriore intervento riformatore contenuto in questo decreto-legge è quello relativo al settore delle sigarette elettroniche. Siamo riusciti ad abbassare le tasse per apparecchi che non nuocciono alla salute e di cui beneficerà anche il nostro sistema sanitario. Un minor numero di patologie legate al consumo di sigarette significa difatti meno malati a carico del servizio sanitario.
Con il decreto-legge al nostro esame, poi, abbiamo voluto introdurre una tassa dell'1,5 per cento nei confronti delle rimesse all'estero fatte dall'Italia verso Paesi extraeuropei, perché ci sembra giusto che chi invia all'estero somme guadagnate in Italia possa contribuire in minima parte alla contribuzione e alla tassazione del Paese che lo ha aiutato a creare questo flusso di risorse.
Questo decreto-legge non affronta, però, solo aspetti fiscali, apparentemente freddi e lontani dai cittadini. Fornisce risposte chiare ad esigenze del territorio e della famiglia. Bene quindi il bonus bebè a favore di chi ha o adotta un figlio, provvedimento da noi voluto per fornire una misura di contrasto al decremento demografico in atto in Italia, dando quindi un segnale oggettivo.
Altro passo importante è l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo in grado di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre dell'anno scorso. Questo fondo, che ha una dotazione iniziale di 476 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, è un indirizzo chiaro nei confronti delle comunità colpite. Quindi, dopo il cosiddetto decreto Genova, ecco un altro esempio di immediata attenzione che questo Governo ha verso le terre colpite da eventi atmosferici catastrofici, tanto imprevedibili quanto insopportabili, e verso quei cittadini che tutto hanno perso. Noi non ci dimenticheremo di loro. Questo decreto ne è la riprova e la conferma. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.
LA PIETRA (FdI). Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo con un certo rammarico in questa discussione, vedendo purtroppo un'Assemblea distratta e assente durante la discussione generale su un decreto-legge che coinvolgerà pesantemente il destino dei nostri concittadini.
Detto questo, voglio rimarcare, come hanno fatto anche i colleghi del Gruppo che mi hanno preceduto, alcune criticità presenti nel decreto-legge, ma soprattutto voglio rimarcare il fatto che non vi è alcun tipo di attenzione verso il settore dell'agricoltura. Non c'è un articolo, non c'è un comma che vada nello specifico a parlare e cercare di agevolare le problematiche del nostro settore agricolo, un settore che, lo ricordo a noi tutti, è fondamentale ed è un settore portante dell'economia nazionale. I prodotti agricoli nazionali di eccellenza sono quelli che nel mondo portano avanti il marchio del made in Italy, sono quelli che nel mondo fanno conoscere la nostra specialità e fanno conoscere il buono della produzione italiana.
È un mondo che in questi giorni e in questo periodo, peraltro, è sempre e comunque sotto attacco. Mi riferisco a quello che succederà con la nuova PAC Europea, nella quale i finanziamenti per il mondo agricolo italiano saranno minori rispetto agli ultimi sette anni e soprattutto mi riferisco a quel metodo di redistribuzione di tali risorse che ci saranno nei Paesi membri, che penalizzeranno ancora di più il nostro Paese.
Ciò senza contare gli attacchi che ci sono anche a livello internazionale: mi riferisco ad esempio all'Organizzazione mondiale della sanità e al fatto che il 13 dicembre ci si appresta a votare un provvedimento che metterà i nostri prodotti d'eccellenza tra quelli nocivi per la salute. Ebbene, in questo contesto ci saremmo aspettati dal Governo una maggiore attenzione per le problematiche di questo settore.
Fratelli d'Italia ha presentato una serie di emendamenti nel merito, per cercare proprio di andare incontro alle esigenze degli agricoltori. Abbiamo presentato degli emendamenti per avere un credito di imposta in agricoltura per le aziende che investono in nuova tecnologia, per un minore consumo del suolo, per un minore inquinamento e per un minore consumo dell'acqua. Abbiamo presentato emendamenti per l'agevolazione delle imposte municipali alle imprese agricole, nonché agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli. Tutti questi emendamenti sono stati bocciati e questo ci dispiace, perché definisce l'approccio del Governo al mondo agricolo.
Non per ultimo, abbiamo presentato un emendamento che riguarda la sospensione delle multe per le quote latte per l'anno 2014-2015. Si tratta di un emendamento di buon senso, che faceva propria una mozione, votata nel Consiglio regionale della Lombardia a maggioranza e con un solo voto contrario, in cui il Consiglio regionale chiedeva al Governo di sospendere queste multe, che sono già state assegnate all'ente di riscossione e che quindi mettono a rischio la sopravvivenza di tante aziende. Se ne chiede la sospensione semplicemente perché c'è il ragionevole dubbio che queste multe siano calcolate su parametri sbagliati. Infatti, in base anche all'anagrafe nazionale bovina 2014-2015 non c'erano infatti animali da latte sufficienti per produrre quella quantità di latte e quindi queste multe sono di fatto da verificare.
Concludendo, chiedo soprattutto agli amici e colleghi senatori della Lega: cosa direte alle vostre aziende che producono latte e che rischiano di chiudere, in Lombardia, dove si produce circa il 50 per cento del latte nazionale? Cosa direte ai vostri consiglieri regionali, che hanno chiesto questa sospensione, che oggi qui, invece, respingete? Ebbene, in tutto questo vediamo un Governo del cambiamento che in realtà non ha cambiato nessun metodo, ma ha cambiato soltanto le persone che sono sulle poltrone per decidere. (Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Mallegni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lannutti. Ne ha facoltà.
LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge sulla pace fiscale, che non è un condono fiscale, contiene numerosi punti che cercano di riconciliare i cittadini contribuenti con un fisco rapace e vessatorio, che ha accumulato un magazzino fiscale di oltre 800 miliardi di euro di crediti fiscali affidati all'Agenzia delle entrate, la cui azione di recupero, sulla quale molti soggetti lucrano, è pari a meno di 50 miliardi di euro.
Rispetto al testo originario, lungamente discusso in Commissione finanze e tesoro, sono state apportate numerose modifiche anche per il lavoro dell'opposizione, che dopo l'iniziale ostruzionismo ha scelto una posizione più costruttiva: penso alla riduzione delle sanzioni per coloro che firmano assegni in bianco, ovvero che non contengono nome e cognome del beneficiario e la cosiddetta clausola di non trasferibilità, che aveva suscitato numerose proteste degli incolpevoli cittadini. Si cambia anche quella multa minima per gli assegni sotto i 30.000 euro, pari al 10 per cento del valore dell'importo, oltre a sanzioni minori per i piccoli assegni che, al di là dell'importo, andavano da 3.000 a 50.000 euro.
Viene cancellato il condono fiscale. Lo ribadisco: viene cancellato! Esso prevedeva che, attraverso la dichiarazione integrativa speciale, si potesse sanare una cifra fino a 100.000 euro. Al suo posto arriva la sanatoria sugli errori formali, commessi fino al 24 ottobre 2018.
Poi ci sono altre misure: per esempio, quella per i terremotati: la dotazione fino a 524,6 milioni di euro, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte ai danni causati dalle calamità che nei mesi di settembre e ottobre hanno colpito molte zone del Paese.
Vi sono altri provvedimenti, per esempio, la deroga alle procedure per la consulenza di investimento del testo unico bancario per l'acquisto di azioni di banche di credito cooperativo e banche etiche fino a un massimo di mille euro, che salgono a 2.500 nel caso esista una quota minima per diventare socio superiore a mille euro. Vi è poi uno scudo anti-spread: la Germania ha tutelato le sue banche che non rientrano nel bail in mentre qui, invece, c'è l'angoscia. Al posto di fare il tifo per l'Italia, si fa il tifo per lo spread e per i generatori di ansia quotidiana!(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Noi vogliamo bene a questo Paese, non allo spread. Ci sono poi altri provvedimenti ed uno che sta particolarmente a cuore riguarda l'emendamento che proroga di un anno la trasformazione delle banche popolari dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha rimesso alla Corte di giustizia europea il provvedimento nefasto del Governo precedente: il provvedimento nefasto del Governo precedente! (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dei senatori Comincini e Laus).
Lo dice il Consiglio di Stato, colleghi: è stato deciso di rinviare alla Corte europea il giudizio su tutta la riforma, a partire dalla legge operata dal Governo Renzi, che prevede una soglia di attivi di otto miliardi oltre la quale una banca popolare deve trasformarsi in SpA. L'ordinanza fa riferimento anche alla circolare della Banca d'Italia che ha disciplinato la materia e, in particolare, al controverso aspetto della limitazione del rimborso del diritto di recesso, che, in base al documento di regolazione, può essere anche azzerato con un rinvio sine die del diritto.
E guardate che quelle motivazioni del Consiglio di Stato sono una pietra miliare anche di queste autorità vigilanti che stanno sempre dalla parte dei vigilati, e sono possedute dalle banche socie, perché la circolare della Banca d'Italia prevede la possibilità di concedere o negare il rimborso per il diritto di recesso. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Pizzol).
Infine, signor Presidente, colleghi, mi avvio alla conclusione annunciando che abbiamo sottoscritto l'ordine del giorno del senatore De Bertoldi sulle banche di credito cooperativo, che impegna il Governo a salvaguardare il valore di banche che operano sul territorio, non in base agli algoritmi di Francoforte della Banca centrale europea.
Consentitemi anche di ribadire che provvedimenti, che vorrei definire semplicemente sciagurati, volevano gettarci nelle fauci del far west del mercato e della globalizzazione, secondo quella ideologia del neoliberismo dittatoriale, il sacro Moloch delle globalizzazioni. La globalizzazione della povertà, ideologia parassitaria corrotta, imposta dai padroni del mondo (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Pizzol) con la finalità di delegare funzioni democratiche a cleptocrati ed oligarchi, con il dominio della finanza di carta sull'economia reale e sulla vita reale di uomini e donne, che ha devastato princìpi e valori costituzionali che noi siamo impegnati a tutelare. Questo non è un condono fiscale: lo ripeto per l'ultima volta! (Applausi dal Gruppo M5S e delle senatrici Fregolent e Pizzol. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, l'obiettivo di questo provvedimento era quello di costruire un rapporto più equilibrato tra cittadini e fisco e di favorire un maggior gettito fiscale. Per come giunge in quest'Aula, temo che tante delle misure contenute in questo documento risultino poco efficaci. Ci si è limitati a interventi circoscritti, in alcuni casi di dettaglio, che non si possono configurare come una nuova stagione nel rapporto tra fisco e cittadini.
In questo decreto-legge ci sono, tuttavia, diverse misure che riguardano il Sud Tirolo e il Trentino. Vi è lo stanziamento di oltre 500 milioni di euro per i danni del maltempo delle scorse settimane. Le nostre due Province sono state duramente colpite. L'aver stanziato risorse già con questo provvedimento è sicuramente un fatto positivo: lo è per le imprese, le attività commerciali, le famiglie e tutti coloro che, anche nella nostra Regione, stanno vivendo giornate complicate.
Vi è la norma che riguarda il credito cooperativo nella Provincia autonoma di Bolzano, e ringrazio al riguardo in primis il presidente della Commissione finanze Bagnai e tutti i componenti della Commissione, di maggioranza e di minoranza, che hanno voluto ascoltare le nostre idee e che hanno recepito le richieste del nostro territorio, di cui noi ci siamo fatti portavoce. Con l'emendamento approvato in Commissione, le Raiffeisen, il credito cooperativo nella nostra Provincia, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, potranno optare per un sistema di tutela istituzionale sul modello tedesco, ossia un accordo contrattuale per garantire la liquidità e la solvibilità delle banche partecipanti alla gestione delle crisi, attraverso fondi alimentati dalle banche stesse. Il nostro credito cooperativo è un sistema sano; le nostre banche del credito cooperativo sono solvibili, quindi dare loro la possibilità di non sottostare a una SpA, quindi di aprirsi a un'altra filosofia bancaria, penso sia un atteggiamento giusto dell'attuale maggioranza. È un modello che ha il pregio di garantire l'autonomia delle banche, di costruire un vincolo di responsabilità rispetto alla tenuta del sistema e, soprattutto, di mantenere quel rapporto con il territorio che è il principio fondativo del credito cooperativo, che lo caratterizza e lo distingue da altre forme bancarie.
Vi è, infine, la norma sulla clausola di salvaguardia. Ci tengo a evidenziarla per quanto accaduto con il decreto sicurezza, quando in Commissione l'emendamento fu addirittura dichiarato inammissibile. Questa volta le prerogative delle autonomie speciali hanno avuto la tutela che spetta loro; ed è un bene, perché dovrebbe sempre accadere così.
Allo stesso modo, più in generale, ci sono misure che consolidano interventi già sviluppati nella precedente legislatura. Penso alla rottamazione delle cartelle e a tutti gli altri interventi volti a costruire un rapporto più equilibrato col fisco. Penso all'intervento a favore delle partite IVA, su cui già nella scorsa legislatura c'era stato un primo significativo intervento, che con questo decreto-legge ne esce irrobustito.
È un bene che siano state confermate le misure a favore delle famiglie, in particolare delle giovani coppie con figli.
Ad ogni modo, questo provvedimento deve essere valutato nella cornice complessiva della manovra economica.
In più occasioni, anche in quest'Aula, il nostro Gruppo ha espresso le sue perplessità. Non ci convince l'idea di un nuovo indebitamento, lo scontro con l'Europa, ma a non convincerci sono soprattutto le misure che verranno finanziate.
Il reddito di cittadinanza è una misura passiva, che non aiuterà le persone a trovare un lavoro. Non sarà sufficiente la riforma dei centri per l'impiego. L'ho già detto in altre occasioni: i centri per l'impiego hanno difficoltà a funzionare persino in altre Nazioni, come la Germania ad esempio. Io auspico che funzionino, ma ho forti dubbi che funzionino in Italia, perché il problema non è tanto l'incontro tra domanda e offerta, semmai il fatto che bisogna alimentare l'offerta di lavoro. Il lavoro lo creano le imprese, non i decreti o i centri per l'impiego.
Le risorse pubbliche devono essere investite per creare sviluppo, per diminuire il costo del lavoro, per stimolare l'innovazione, per migliorare la produttività e la competitività delle imprese. Ben vengano, allora, le richieste di correttivi che sta chiedendo anche l'Europa. Soprattutto, ben venga l'atteggiamento dialogante che sta emergendo, dopo l'imbarazzante stagione delle offese all'Europa e dell'isolazionismo dell'Italia.
Sarebbe una novità positiva se almeno 3 miliardi venissero spostati sul fronte degli investimenti. Sarebbe un atto di responsabilità, perché siamo in un passaggio delicatissimo: Bankitalia ha calcolato che, dall'inizio della legislatura, gli interessi sul nostro debito sono saliti di 1,5 miliardi per quest'anno, di 5 per il 2019, di 9 per il 2020. L'aumento dello spread - come ha ammesso anche il Ministro dell'economia - avrà come conseguenza un aumento del costo dei mutui; inoltre, il flop dei BTP italiani, con appena 2 o 3 miliardi prestati dai risparmiatori allo Stato, ci dice tanto sul clima di paura e incertezza che comincia a serpeggiare. Anche per questo bisogna scongiurare in ogni modo le sanzioni europee sulla manovra e puntare con decisione sulla crescita e, quindi, sulla fiducia.
In conclusione, signor Presidente, per il tessuto produttivo, per i professionisti dei territori che rappresentiamo, nel provvedimento in discussione ci sono misure positive, ma queste sono insufficienti o inefficaci se non si corregge il tiro della manovra. Il mio auspicio è il seguente: vada avanti il dialogo con l'Europa, si spostino risorse sul fronte dello sviluppo e della crescita. È di questo che l'Italia ha bisogno. (Applausi dei senatori Ferrari e Grimani).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, purtroppo - come è avvenuto molto spesso fino ad ora - il titolo del provvedimento in esame tradisce sostanzialmente il suo contenuto, perché siamo al cospetto di un provvedimento omnibus, nel quale manca una visione di riforma reale del fisco, che è la cosa di cui gli italiani hanno realmente bisogno, visto che siamo il Paese in cui i cittadini pagano più tasse per avere uno Stato più nemico.
In questo quadro, il minicondono che viene proposto certamente non rappresenta un'occasione per sanare anche in maniera definitiva le discriminazioni fiscali esistenti. La fatturazione elettronica, inoltre, non è certamente uno strumento per combattere l'evasione, ma rappresenta l'ultima disgrazia per tantissimi piccoli artigiani e piccoli imprenditori che già hanno enormi difficoltà a portare avanti la propria attività e che avrebbero bisogno di strumenti che facilitino la loro professione.
Nonostante queste considerazioni, l'impegno del Gruppo Fratelli d'Italia è stato volto a migliorare il provvedimento in discussione. Le proposte che abbiamo presentato in Commissione sono tutte pensate per dare una mano e offrire dei correttivi. Non abbiamo ben compreso cosa si intenda fare per alcuni emendamenti. Auspichiamo che ci sia lo spazio parlamentare per fare in modo che da questo provvedimento emerga qualcosa di meno peggio.
In particolare, sono stati presentati a mia firma emendamenti volti a dare una mano ai nostri Comuni, l'istituzione più prossima ai cittadini. Si tratta di emendamenti scelti tra quelli suggeriti dall'ANCI; emendamenti che non propongono la possibilità di nuove tasse, ma che al tempo stesso aiutano i Comuni a far quadrare - cosa che già fanno con gravissima difficoltà - i propri conti e bilanci. Tutte le iniziative che trasferiscono dal centro, da Roma, al territorio, e che possono diventare servizi e risposte per i cittadini, Fratelli d'Italia ritiene giusto sostenere.
Per questo motivo noi auspichiamo che il contributo che viene dal nostro Gruppo possa rappresentare quella manina buona che dà agli italiani un'occasione di sollievo rispetto alle misure assolutamente insufficienti del decreto-legge in discussione. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.
ASTORRE (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda la posizione generale che il Partito Democratico assume verso il decreto-legge fiscale in esame, penso che la relazione di minoranza del senatore d'Alfonso sia stata esauriente, articolata, incisiva e motivata punto per punto, per il lavoro che è stato fatto in Commissione. Il Partito Democratico giudica il provvedimento in esame assolutamente in discontinuità con la lotta all'evasione realizzata nella scorsa legislatura e che ha portato al recupero di circa 20 miliardi di euro. Quindi, è assolutamente insoddisfacente sia il decreto-legge che la formulazione di fatto omnibus che è stata trovata.
In particolare, mi vorrei soffermare sul tema dell'edilizia convenzionata e agevolata. La proposta di modifica approvata dalla maggioranza in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione degli alloggi costruiti in edilizia convenzionata e agevolata affronta il problema, ma solo limitatamente. La disciplina dell'edilizia convenzionata ha subìto nel corso del tempo una continua evoluzione attraverso numerosi interventi legislativi. Tuttavia, credo che si imponga oggi una modifica organica e omogenea della normativa di riferimento, considerando che l'attuale situazione dei piani di zona realizzati in regime di edilizia agevolata necessita di interventi normativi urgenti per risolvere alcune criticità del sistema, a tutela di tutti i soggetti interessati.
Coerentemente a questa impostazione, abbiamo presentato un emendamento che intende ribadire la funzione economico-sociale che ha ispirato il legislatore nei tempi passati nella materia dell'edilizia convenzionata e agevolata. L'emendamento in questione marca in maniera determinante l'intero impianto normativo, assicurando il bene primario «casa» a categorie di soggetti ritenuti svantaggiati in quanto privi della potenzialità economica per entrare nel libero mercato immobiliare. La suddetta proposta ha il fine di razionalizzare in modo uniforme e trasparente i procedimenti di trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà e di rimuovere i vincoli relativi alla commerciabilità e ai prezzi di alienazione e locazione.
Viene favorito altresì il completamento dei piani di zona, prevedendo la completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Infine, viene introdotta una disciplina volta a risolvere in via definitiva le questioni insorte tra venditori e acquirenti degli alloggi per la violazione delle convenzioni relativamente alle norme in tema di prezzo massimo di cessione, nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme di legge.
In particolare, l'emendamento da noi proposto prevede la possibilità per i titolari del diritto di superficie di richiederne la trasformazione in diritto di proprietà, obbligando i Comuni a individuare le aree non soggette a trasformazione e a rispondere alle richieste dei cittadini entro un termine certo, oltre il quale scatta il silenzio-assenso. Viene stabilito un procedimento per la determinazione del valore venale delle aree, caratterizzato da certezza e oggettività, in quanto riferito ai rilevamenti dell'Osservatorio del mercato immobiliare.
Un ulteriore aspetto affrontato dalla nostra proposta riguarda la parità di trattamento giuridico tra i titolari di convenzioni, aventi a oggetto il diritto di proprietà piena, e coloro che hanno ottenuto la stessa piena proprietà a seguito della trasformazione del diritto di superficie, attraverso la decadenza di tutti i vincoli alterni dei vent'anni a partire dalla data di stipula della convenzione originaria. Dunque, i vincoli eliminati non sono solo quelli relativi al prezzo massimo di cessione, come invece avviene con l'emendamento approvato dalla Commissione e proposto dalla maggioranza. Infine, tutti i corrispettivi acquisiti dai Comuni in seguito alla cessione delle aree conseguenti alla trasformazione saranno destinati al completamento di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona, anche nell'ottica di ristabilire i principi di legalità e sicurezza per i cittadini.
Invito i colleghi della maggioranza a tenere in considerazione l'approvazione di quella proposta emendativa, che è organica, attraverso la quale sarà possibile tracciare una linea di discontinuità con l'esperienza passata che permetta di risolvere molte delle problematiche attualmente esistenti e rilanciare il comparto dell'edilizia residenziale pubblica, come risposta al diritto e alle esigenze della casa dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rivolta. Ne ha facoltà.
RIVOLTA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, innanzitutto vorrei sottolineare un aspetto che molti colleghi hanno voluto stigmatizzare, e cioè il fatto che nel decreto-legge in esame siano stati inseriti molti temi che esulano dalla materia fiscale, ma mi sembra che ciò sia successo con una certa regolarità in tutte le legislature precedenti. Anche questa volta, effettivamente, sono stati inseriti nel decreto-legge altri provvedimenti che - per fortuna - intervengono su alcune emergenze.
Quindi, ben venga che ci sia un fondo di 500 milioni di euro per il solo anno 2019 e altri 50 milioni di euro per l'anno successivo, finalizzati in particolare al settore di spesa dell'edilizia pubblica, ivi comprese la manutenzione e la sicurezza, nonché la manutenzione della rete viaria e del dissesto idrogeologico nelle zone colpite, negli scorsi mesi di settembre e ottobre, da calamità naturali che hanno impressionato tutti. Penso che ognuno di noi abbia negli occhi i fotogrammi di ciò che è successo in Veneto o in Liguria. È un'urgenza ed è stata inserita nel decreto-legge una norma con cui, per fortuna, si è cercato di darvi risposta nel più breve tempo possibile: quindi ben venga.
Non solo: si è riproposto un provvedimento che viene dal passato e che il Governo ha deciso di rifinanziare. Sto parlando del bonus bebè, in virtù del quale, anche per il 2019, è riconosciuto un assegno per ogni figlio nato nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, aumentato di un ulteriore 20 per cento nel caso di secondo, terzo o quarto figlio. Viene quindi ribadito un concetto che è stato fissato nel programma di Governo, ovvero il sostegno alla natalità. In un Paese - è risaputo - vecchio come l'Italia, bisogna mettere in campo - e questo è solo l'inizio - politiche atte non solo a far sì che le giovani coppie decidano di metter su famiglia, ma siano poi quelle in grado di crescere i figli e garantire loro un futuro.
Do solo qualche dato, perché la forza dei numeri è sempre potente. La popolazione anziana, sopra i sessantacinque anni, al 1° gennaio 2018, conta 13.644.363 persone e rappresenta il 22,55 per cento della popolazione totale italiana. La fascia degli under quattordici rappresenta il 13,35 per cento, con 8.080.176 bambini. La divergenza tra il 22,55 e il 13,35 per cento ci fa dire che l'indice di vecchiaia del nostro Paese, cioè il rapporto tra la popolazione anziana, gli over sessantacinque, e la popolazione under quattordici è del 168 per cento.
Questa tendenza implica tante altre cose: quante pensioni dovranno essere pagate, quali sono le fasce che invece dovranno lavorare per pagare le pensioni. È un dato davvero importante, per cui occorre che vengano messe in atto tutte quelle proposte per far sì che il tasso di natalità aumenti e siano adottate tutte le politiche che possano favorirlo, compresa la conciliazione dei tempi di lavoro anche per le donne, nonché le politiche di aiuto alla famiglia. Il provvedimento è dunque un rifinanziamento di una norma già introdotta dai passati Governi; è una piccola cosa, ma è importante.
Da comasca, visto che sono nata in quella terra, vorrei soffermarmi su due emendamenti. Il primo riguarda il Comune di Campione d'Italia, che ha destato grandissima preoccupazione in tutta la zona al confine con la Svizzera: il Governo ha optato per la nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco, che si dovrà raccordare con gli enti locali, territoriali e non, della Lombardia. Data la rilevante emergenza occupazionale, ciò permetterà, anche grazie a sgravi fiscali importanti, di rilanciare quella piccolissima parte d'Italia e attrarre investimenti.
Esprimo, inoltre, soddisfazione per l'approvazione di un emendamento che riguarda la variante della Tremezzina, un'importante strada sul lato occidentale del lago di Como, una zona meravigliosa. Da vent'anni si cerca di migliorare la strada con il progetto della variante della Tremezzina, ma vi sono stati tantissimi problemi. Si è, quindi, votata unitamente una proroga proprio per permettere di non perdere uno stanziamento statale di 210 milioni di euro, che si aggiungono ai 120 stanziati dalla Regione nel Patto per la Lombardia. Vi assicuro che rappresenta un futuro molto più facile non solo per il turismo, ma anche per tutti coloro che in quella zona vivono: per le imprese, per le famiglie, per tutti. Esprimo quindi grande soddisfazione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Nicola. Ne ha facoltà.
DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, cittadini che ci seguite attraverso la televisione e i canali social, con il decreto-legge al nostro esame interveniamo per cominciare a risolvere alcune criticità del nostro sistema tributario. Veniamo incontro alle persone e ai cittadini che si sono trovati in difficoltà con il fisco a causa della crisi devastante che ormai da più di un decennio prosciuga le risorse più importanti del nostro Paese. Interveniamo sulle criticità di un sistema tributario che ha una pressione sui cittadini ormai insostenibile a causa degli spaventosi livelli dell'evasione fiscale, che non trova eguali non solo in Europa, ma - credo - in tutti i Paesi dell'Occidente sviluppato.
Abbiamo un numero di cittadini che purtroppo continua a sottrarsi al patto sociale che sottintende ed è sottoscritto nella nostra Costituzione. Dobbiamo richiamare tale problema perché ad esso il Parlamento dovrà impegnarsi e fortemente nei mesi che vengono.
Con il decreto-legge in esame rivolgiamo le nostre attenzioni a un Paese e a un sistema produttivo stremati anche per i vincoli che ci derivano dagli obblighi di servire un debito pubblico che costa ogni anno ai cittadini la bellezza di circa 65 miliardi. Pensate: 65 miliardi di euro l'anno di interessi causati da decine di anni di politiche economiche che sono servite, il più delle volte, alle nostre classi dirigenti per sperperare risorse preziose nel nome di politiche che tendevano a gestioni clientelari, elettorali e fondate sugli sprechi. È la politica economica che ha unito Governi di centrodestra e di centrosinistra e ha fatto schizzare il nostro debito pubblico oltre i 2.000 miliardi, cifre che ben conoscete e che sono note al Paese, che rappresentano oltre il 130 per cento del prodotto interno lordo. Al Paese, stremato e preoccupato, noi veniamo incontro con le misure che vi sono state elencate questa mattina e che vanno dalla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione fatti ai contribuenti, alla definizione agevolata degli atti di accertamento, alle cancellazioni delle cartelle esattoriali per i ruoli sotto i 1.000 euro risalenti al periodo 2000-2010.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,57)
(Segue DI NICOLA).C'è poi la definizione agevolata delle liti pendenti, che prevede un dialogo più aperto con i cittadini anche per sgravare quella massa immensa di ruoli, pari a 850 miliardi di tasse non riscosse che, a causa degli scandali degli enti di riscossione, privati cittadini, spesso mafiosi, e banche che hanno truffato, hanno reso impossibile, alla fine di un faraginoso e difficoltoso processo di accertamento e contestazione delle cartelle agli evasori, persino mettere le mani alle risorse certe che un sistema fiscale ingiusto e inefficiente, pur tuttavia in capo anche a decine di anni di lavoro, era riuscito a definire rispetto agli evasori fiscali.
Ci sono altri temi importanti sui quali interveniamo che si accostano alla tematica fiscale, ma che riguardano altre priorità del nostro Paese; misure apparentemente di poco rilievo - se volete - rispetto alla massa dei nostri problemi, come aver previsto l'incompatibilità tra il ruolo di Presidente di Regione e quello di Commissario straordinario ai piani di rientro, che spesso ha significato una gestione più attenta agli interessi elettorali dei presidenti di Regione che alle necessità di efficienza della nostra sanità.
Anche questo provvedimento trancia in radice un conflitto di interessi che - voglio ricordarlo per i Presidenti di Regione in Aula - negli ultimi dieci anni ha significato spesso avere senatori incompatibili. È, infatti, ancora possibile eleggere senatori consiglieri regionali e Presidenti per i quali la nostra Costituzione prevede l'incompatibilità. Preannuncio che interverremo sull'articolo della Costituzione che tratta il tema per rendere questa incompatibilità una stringente e chiara causa di ineleggibilità.
Vengo, infine, a un tema fondamentale che i cittadini attendono da decenni per la gravissima situazione di arretratezza nella quale sono stati lasciati. Mi riferisco al sistema delle telecomunicazioni, cruciale in questo momento, che qualifica i Paesi sotto il profilo dell'attrezzatura per lo sviluppo e offre possibilità di investimento. Parlo del tema cruciale dell'accesso alla rete. Negli ultimi decenni sono stati presi in quest'Aula impegni che mai hanno trovato una risposta nella realtà. Un ventennio fa abbiamo assistito alla svendita del settore strategico del nostro Paese, dell'infrastruttura primaria della rete di telecomunicazioni, che tanti soldi era costata ai cittadini, a un prezzo vile a privati che poi l'hanno saccheggiata. Mi riferisco alla vicenda Telecom Italia. (Applausi dal Gruppo M5S). Oggi, in quest'Aula, a un Parlamento che ha tradito, rispetto alla tutela delle infrastrutture pubbliche e strategiche per il Paese, offriamo la possibilità di sanare uno scandalo e una gestione folle, riportando in capo alla proprietà pubblica la rete delle telecomunicazioni, che sarà cruciale per garantire a tutti i cittadini nei prossimi anni quell'accesso adeguato e veloce a Internet che la modernità richiede.
Questi sono i temi in campo e questo abbiamo fatto con il decreto-legge in esame, con l'intento primario di risolvere le criticità e i ritardi del sistema tributario per portare sollievo ai cittadini vessati dal fisco, per trovare risorse e fronteggiare - come ho già detto - anche altre emergenze come quella della rete infrastrutturale, quella sismica e idrogeologica. E il decreto trova risorse per dare ai cittadini ciò che ci stanno chiedendo pagando fino in fondo ogni anno le loro tasse.
Per questo - lasciatemelo dire - risultano incomprensibili le critiche delle opposizioni al provvedimento, a cominciare da quelle del Partito Democratico. Sono misure che i cittadini ci chiedono e che avrebbero meritato, dal mio punto di vista, un'attenzione maggiore da parte del Partito Democratico.
Il decreto-legge solleva un tema essenziale in prospettiva, perché ipoteca il futuro del nostro Paese e delle giovani generazioni. È il nodo scorsoio del debito pubblico. I cittadini italiani, a partire dal 1980, hanno pagato circa il doppio del debito pubblico. Dobbiamo intervenire per trovare risorse, per sanare e togliere dall'Italia questo peso immenso che - lo ribadisco - ipoteca il futuro delle nuove generazioni. E lo possiamo fare espandendo l'economia: ci proviamo e ci abbiamo già provato, trovando le risorse per fare gli investimenti necessari, ma lo dobbiamo fare andando a pescare nel mare magnum dell'evasione fiscale.
Vi chiediamo l'approvazione di questo decreto-legge: è la prima misura per risolvere le criticità più stringenti, perché è attraverso il fisco giusto che possiamo restituire fiducia ai cittadini, ma soprattutto trovare le risorse per finanziare la speranza e lo sviluppo del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Nisini).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
FENU, relatore.Signor Presidente, rinuncio ad intervenire in replica.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice di minoranza, senatrice Conzatti.
CONZATTI, relatrice di minoranza. Signor Presidente, l'obiettivo della Commissione finanze - lo ribadiamo - è creare entrate e gettito. Sotto questo profilo, quindi, siamo d'accordo con la volontà di alimentare la crescita del Paese con il vero contrasto all'evasione, che consiste nel controllo e nel contrasto all'evasione di coloro che sono sommersi e non, ovviamente, nel torturare i contribuenti emersi, che, pur potendo sbagliare, dichiarano e sono tracciabili e rintracciabili dal fisco. Non è questo il rapporto che vogliamo per creare entrate.
Vogliamo che l'obiettivo sia ricreare un virtuoso rapporto tra fisco e contribuente, che semplifichi quindi la vita alla spina dorsale del Paese, cioè agli imprenditori e ai professionisti, e che lasci loro fare ciò a cui sono preposti, ossia creare beni, servizi e posti di lavoro. Non serve a niente il reddito di cittadinanza, se si impedisce alle imprese di creare posti di lavoro. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Lo Stato, quando introduce obblighi a carico dei contribuenti, deve porsi prima il problema di essere esso stesso compliant. Se introduciamo la fatturazione elettronica, esso verifichi che la rete d'interscambio funzioni e che ci siano la possibilità d'inviare tale fattura e la banda larga ovunque nel Paese. Come si fa a chiedere a carico dei contribuenti obblighi che dovrebbero gravare a carico dello Stato? Non è questo il diritto, ma è uno Stato civile quello che vogliamo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Se si introduce la fatturazione elettronica, non si può nemmeno pretendere che l'onere di archiviare tutta la documentazione sia a carico e a costo dei contribuenti, che devono acquistarsi i software senza nessun credito d'imposta. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Ma scherziamo? È lo Stato che deve archiviare la documentazione già in suo possesso e smettere di chiedere ogni tipo di accertamento, ad ogni piè sospinto, ai contribuenti, che già hanno le loro difficoltà a tenere l'Italia a galla in un mercato globale e complicato.
Stiamo affossando il Paese, non gli stiamo dando la spinta per crescere. Il reddito di cittadinanza e la famosa abolizione della Fornero sono solo la conferma della decrescita felice che il Governo sta drammaticamente imprimendo.
Questo è un vicolo cieco, ma è possibile invertire la rotta: siamo ancora in tempo per farlo, fatelo. L'ha detto persino Tsipras, la scorsa settimana, con un monito all'Italia, memore dell'esperienza della Grecia ci ha detto di: tornare indietro, di negoziare, di rimettere a posto i conti e di tutelare gli italiani.
L'obiettivo del decreto fiscale - sembrerà banale dirlo - è occuparsi della materia fiscale. Sotto questo profilo, non abbiamo assolutamente capito perché sia diventato un pot pourri, un omnibus di materie assolutamente importanti.
Si è rischiato di destabilizzare settori fondanti del nostro Paese. Abbiamo evitato il peggio e abbiamo vigilato, affinché settori strategici, come quello che rappresenta l'11 per cento del credito, quale il credito cooperativo, non venissero smontati per decreto a pochissimi giorni dall'entrata in vigore della riforma. Abbiamo spinto per trovare una soluzione al contenzioso sul prezzo massimo di cessione innescato dalla sentenza n. 18135 della Cassazione a sezioni unite. Abbiamo lottato come sempre per i balneari, per lo sport e in particolare per quello dilettantistico. Abbiamo evitato che le autostrade diventassero ostaggio del nuovo nazionalismo del Governo.
Abbiamo vigilato e vigileremo affinché l'idea di rete unica, che pure ha in sé dei tratti di positività, non diventi terreno di monopolio delle informazioni, rischiosissimo in uno Stato democratico e civile. Continueremo a vigilare, perché noi vogliamo portare l'Italia di nuovo in Europa; vogliamo portare l'Italia di nuovo ai vertici della produttività, del bel pensiero, del bel futuro. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore D'Alfonso.
D'ALFONSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, io mi pongo anche una domanda sul valore e sul significato della replica, quando la replica spetti al relatore di maggioranza, quando la replica spetti al relatore di minoranza. E sono convinto che la replica non sia una coda, indebolita tematicamente, della parte inizialmente espressa. La replica si nutre dei punti di vista ascoltati ed è l'ultimo, estremo tentativo di chiamare a ragionevolezza e a riflessione su quell'argomento. Io con questo spirito contribuisco alla ragionevolezza di quest'Aula, tenendo da conto tutti gli interventi che ci sono stati.
L'ordinamento tributario è messo al riparo da uno dei principali istituti di democrazia che la nostra Carta prevede, la sottoposizione al referendum, perché la materia tributaria - direbbe Norberto Bobbio - è materia sacrale; grazie a questa materia si edifica il costituito della nostra collettività. Se questo è - e questo è - noi dobbiamo sapere che una serie di interventi contenuti all'interno del decreto-legge in esame produce diseducazione, produce e mette in campo un costo culturale e morale di diseducazione di cui noi ci dobbiamo fare carico. Io non prevedo una democrazia angelica e senza errori; la democrazia dentro di sé può dare luogo a errori. Il punto è che il confronto dialogico, il contraddittorio, l'ascoltarsi, il dire e l'ascoltarsi poi devono dare luogo alle correzioni.
Qual è il problema - per esempio - dello stralcio annullante riguardante le cartelle fino a 1.000 euro di quel decennio? Si può scatenare, in capo al cittadino, la scommessa di attendere un'altra operazione di stralcio. Questo è il punto del quale vi dovete e ci dobbiamo fare carico. Così come sparare operazioni di rottamazione, senza che si sia patrimonializzata dal punto di vista amministrativo la rottamazione precedente, ha con sé un carico infettivo. Noi dobbiamo dare luogo a una condotta fiscale e tributaria che è tipica dello Stato e, non di una liofilizzazione dello Stato o di un ologramma dello Stato. Guardate che tutti gli studiosi e i politici, anche di parti che adesso hanno fatto sentire il proprio punto di vista, evidenziano che sulla materia tributaria ci vogliono più serietà, meno intermittenza, meno casualità, meno improvvisazione; tant'è che l'ordinamento normativo prevede, ad un certo punto dell'esercizio legislativo, il decreto-fiscale, per fare in modo che abbia compiutezza e omogeneità di materia, evitando che si trasformi in un'arca sbagliata. E questo decreto-legge corre il rischio di essere un'arca sbagliata.
Io mi devo complimentare con pochi, a volte introvabili, ma comunque significativi interlocutori nella Commissione; pochi e a volte introvabili, perché presi da un grande carico di lavoro. Devo riconoscere lo sforzo che ha fatto il sottosegretario al MEF Bitonci, che ha provato più volte a cucire e ricucire un impazzimento di condotta di una coalizione che tirava come l'asino di Buridano, da una parte e dalla parte opposta, correndo il rischio di morire di acqua e anche di cibo, perché non c'era, al di là dello scritto, alcun accordo su niente.
Detto questo, apprezzo lo sforzo compiuto sull'adempimento collaborativo (un emendamento del PD), che fa in modo di statuire una reciprocità di lealtà collaborativa fiscale: lo Stato e l'imprenditore produttore di ricchezza insieme.
Avevamo chiesto un altro emendamento: il cittadino onesto che paga, e paga di più, deve essere rimborsato entro un determinato tempo. Non può esserci comprensione per chi non paga, astutamente, e non, invece, disponibilità per chi ha pagato di più.
Voglio ringraziare - e concludo - per quell'attenzione "angelica" che c'è stata sull'emendamento riguardante la defiscalizzazione delle rendite INAIL. È stato compiuto un errore, ad opera di chi lo fece in quel lasso di tempo: fare in modo che la rendita INAIL venisse resa materia "fiscalizzante". La rendita INAIL è un risarcimento e riguarda coloro che hanno perso "quote" di salute. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Rizzotti). Non può essere che si paghi e faccia massa fiscale. Abbiamo presentato un emendamento abbiamo e avuto attenzione. Il senatore Bitonci e anche il presidente Bagnai, molte volte soccorso e soccorrente anche con la sua cultura laterale, ci hanno dato attenzione ma, anziché l'emendamento approvato, è venuto in campo un ordine del giorno con la forza della raccomandazione. In Europa, quella che a tratti è odiata, la raccomandazione produce anche norme; mi auguro - e concludo - che la curvatura delle intelligenze dia luogo ad un recupero di rettilineo normativo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Vitali).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo di prestarmi attenzione per organizzare i nostri lavori. La Commissione bilancio deve riunirsi per esprimere gli ultimi pareri. Propongo all'Assemblea una sospensione fino alle ore 15,30. Riprenderemo con la replica del Governo e procederemo con l'esame degli emendamenti.
Se non vi sono osservazioni, procederei in tal senso.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 15,30.
(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 15,32).
Colleghi, comunico che la 5a Commissione non ha ancora concluso i suoi lavori. Pertanto, la seduta sarà nuovamente sospesa e riprenderà alle ore 16,30.
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, vorrei stigmatizzare la modalità con la quale stanno procedendo nei nostri lavori. Apprezzo che la Presidenza abbia celermente preso atto del fatto che non siamo ancora nelle condizioni di procedere poiché la Commissione bilancio non ha ultimato i propri lavori. Sicuramente non li ha ultimati in modo ordinato e, quindi, deve mettere in ordine i fascicoli, cosa che ci sta portando ad arrivare in Aula con tre testi in parallelo e ciò renderebbe molto difficile orientarci sia nella valutazione che nell'indicazione di voto cui, ovviamente, tutti noi teniamo.
Aggiungo, e intervengo soprattutto per questo, che nella scorsa Conferenza dei Capigruppo avevamo concordato una specifica modalità di lavoro in Assemblea. È ovvio che la circostanza che siano arrivati ulteriori emendamenti che hanno richiesto tempi aggiuntivi per essere subemendati e che i lavori della Commissione bilancio non si siano ancora conclusi, con la conseguente impossibilità di iniziare a votare alle 15,30, fa sì che il Gruppo del Partito Democratico si ritenga libero da qualsiasi accordo preventivo, semplicemente per una questione di rispetto dei lavori e di tutti coloro che siedono in quest'Aula. (Applausi dal Gruppo PD).
Per noi, dunque, l'accordo per tentare di approvare entro questa sera il provvedimento non vale; ma, soprattutto, vale il principio che ognuno dei senatori che siedono in quest'Aula deve essere messo nelle condizioni reali e sostanziali di poter valutare tutti gli emendamenti e subemendamenti. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Ferrari, l'accordo è stato preso all'unanimità. La Presidenza prende atto della modifica del suo pensiero ma, come sempre, l'Assemblea è sovrana.
Sospendo la seduta fino alle ore 16,30.
(La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 16,30).
Colleghi, la Commissione bilancio ha concluso i propri lavori, ma siamo in attesa dei pareri.
Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 17.
(La seduta, sospesa alle ore 16,31, è ripresa alle ore 17,03).
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, intanto vorrei ringraziare il presidente Bagnai, tutti i funzionari della 6a Commissione del Senato, ma devo dire soprattutto i commissari, senatori di maggioranza e di opposizione, perché mai come questa volta il testo è stato essenzialmente migliorato - com'è stato ribadito anche prima - grazie a un attento lavoro della Commissione e dei colleghi. Adesso vi farò anche qualche esempio specifico in cui l'attività emendativa ha portato a un miglioramento sostanziale del testo.
Questo decreto-legge e rispondo anche a talune osservazioni di colleghi intervenuti in discussione generale - non è assolutamente un condono; soprattutto dal momento in cui è stata espunta anche la dichiarazione integrativa speciale, il testo è diventato una vera e propria pace fiscale. Era infatti nell'intento e nella ratio originaria cercare una soluzione in quello che è un rapporto migliorato con il cittadino contribuente. Ed è per quello che dal precontenzioso, passando attraverso le liti pendenti e tutti i temi legati alle rottamazioni (quindi rottamazione bis e ter) per arrivare fino al processo tributario, si è lavorato sulla cancellazione non dell'imposta ma delle sanzioni e degli interessi, dando la possibilità - che ritengo legittima - di una rateizzazione lunga (cinque anni). Questa è la ratio su cui è stato costruito il provvedimento, che è estremamente ampio rispetto ai precedenti: si va dai primi processi verbali di constatazione, fino ad arrivare all'ultimo grado della Cassazione.
Il lavoro svolto in Commissione è stato fondamentale; ad esempio, l'emendamento presentato dal Partito Democratico sull'adempimento collaborativo introduce un tema fondamentale, che ritroveremo nel decreto legislativo sulla crisi d'impresa, relativo alla transazione fiscale, cioè alla possibilità di arrivare a una definizione del rapporto tra il cittadino, l'impresa e il contribuente attraverso una verifica dell'effettiva valutazione della situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, uno di quegli adempimenti che già in altri Stati viene utilizzato con grande successo. È per questo che esprimeremo parere favorevole all'emendamento 01.1 (testo 2), originariamente presentato dal Partito Democratico con il senatore D'Alfonso come primo firmatario, che amplia questo regime. Ovviamente nella stesura originaria era un ampliamento totale; noi facciamo un ampliamento parziale, per gradi, sapendo che già nel decreto legislativo sulla crisi d'impresa abbiamo inserito la novità sulla transazione, che ritengo estremamente importante.
Un'altra novità importante che ha migliorato il decreto‑legge è stata sicuramente la sanatoria delle irregolarità formali, che ha completamente sostituito la dichiarazione integrativa speciale. Tutti gli errori che vengono fatti nella presentazione della dichiarazione e nella firma si potranno sanare con il pagamento di un importo molto piccolo anche per gli anni precedenti.
Abbiamo, poi, reintrodotto il bonus bebè, un provvedimento che rappresenta la continuazione di quanto fatto dai Governi precedenti.
Grazie alla copertura data dalla sanatoria delle irregolarità formali, abbiamo inoltre inserito un importo consistente, di 525 milioni di euro, destinato alle Regioni colpite dalle ultime calamità naturali. Anche questo è un provvedimento importante per molte Regioni e molte famiglie che hanno subìto queste calamità e hanno perso tutto.
Vi è, poi, la sanzione minima del 10 per cento sugli assegni senza dicitura «non trasferibile» e altre cose che possono essere considerate minori, come la lotteria per finanziare i progetti filantropici.
Infine, come anticipavo, il tema che ritengo fondamentale, perché "svuota-Cassazione": la possibilità di chiudere le liti pendenti con uno sconto. Pagando alla presentazione un 10 per cento e, successivamente, al primo grado di giudizio, con la vittoria del contribuente, pagando solo il 40 per cento si può chiudere il contenzioso tributario; in secondo grado, con il pagamento del 15 per cento con il pagamento del solo 5 per cento nel caso di doppia conforme (che significa vittoria in primo e secondo grado). Abbiamo pensato a una norma che dia una mano e alleggerisca il contenzioso, che è molto ampio: pensate che più del 50 per cento del contenzioso si ferma in Cassazione.
Questa è stata la ratio che ci ha portato a definire il decreto‑legge. Ovviamente ringrazio per il lavoro attento e puntuale il Presidente e i funzionari che ci hanno sostenuto, ma anche la maggioranza e l'opposizione, che hanno trovato le soluzioni per migliorare in maniera sostanziale questo testo. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e del senatore D'Alfonso).
PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 01.1 (testo 2) e 1.32. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
Propongo inoltre che gli ordini del giorno siano accolti come raccomandazione.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 01.1 (testo 2).
COMINCINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMINCINI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 01.1 (testo 2) cerca di dare un po' più di sostanza, e forse anche di anima, al provvedimento, dando un indirizzo preciso su quella che dovrebbe essere l'impostazione del rapporto tra i contribuenti e il fisco e in qualche modo rappresenta una piccola rivoluzione in questi rapporti.
L'adempimento collaborativo, infatti, si fonda sul principio dell'affidamento e del reciproco rispetto tra impresa e fisco, con un fisco che vede e controlla dove possono esserci dei problemi, ma anche con un'impresa che vede, suggerisce e chiede al fisco, in maniera preventiva e con tempi certi sugli interpelli, come potersi meglio orientare. Ciò non rappresenta alcun tipo di regalia, beneficio o sconto di alcun genere, ma un rapporto di reciproco affidamento con una semplificazione degli adempimenti fiscali.
Il contribuente che aderisce all'adempimento collaborativo deve in qualche misura dotarsi di un regime che gli permetta di analizzare, controllare e verificare tutte le proprie scadenze fiscali e può essere esteso a tutti i soggetti che abbiano la capacità di semplificare il rapporto con il fisco nazionale. L'adesione a tale regime fiscale ha l'obiettivo di favorire l'interlocuzione costante e preventiva tra i contribuenti e l'Agenzia delle entrate ed è volta a definire in anticipo, sulla base di elementi di fatto, le obbligazioni tributarie in capo al contribuente.
Per tali ragioni crediamo che l'emendamento 01.1 (testo 2) possa dare più sostanza al decreto fiscale che dovrebbe andare a nostro giudizio a modificare in maniera positiva il rapporto tra il contribuente ed il fisco. Ricordo inoltre che l'emendamento 01.2 riguarda i tempi che vengono concessi ai contribuenti stessi per poter recuperare eventuali somme pagate in eccesso. Il decreto-legge, così come confezionato dal Governo, si caratterizza per essere un provvedimento che favorisce il recupero dei ritardi, pagando sanzioni limitate e mettendosi un po' al riparo rispetto a sanzioni che sono sicuramente onerose. Ma nel momento in cui lo Stato consente a un contribuente di poter avere dei benefici su ritardati pagamenti o multe e dà la possibilità di recuperare qualcosa sull'evasione sanzionata, crediamo che sia corretto consentire a quei contribuenti che, invece, hanno pagato di più e nei tempi dovuti di richiedere l'equo rimborso in un lasso di tempo uguale a quello al quale si consente a chi ha evaso di poter beneficiare di quanto il decreto prevede. Quindi, la richiesta è quella di prorogare a cinque anni, a sessanta mesi le possibilità di recupero di quanto si è pagato di più.
Con questi due emendamenti, che di fatto costituiscono due pre-articoli dell'articolato del decreto stesso, vogliamo dare una caratterizzazione migliore a questo decreto fiscale che va nella direzione di favorire il rapporto tra il contribuente e il fisco, da un lato, con l'adempimento collaborativo e, dall'altro, con l'allungamento dei termini per poter richiedere il rimborso ove si sia pagato di più. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 01.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 01.2, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.6 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.12 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
D'ARIENZO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, noi ci siamo approcciati al decreto-legge fiscale con una visione diversa da quella che poteva sembrare all'inizio, cioè abbiamo cercato, in ogni passaggio, di distinguere coloro che secondo noi non hanno alcun diritto di partecipare a questa sanatoria e a questo condono da coloro che invece, in linea di principio, avrebbero potuto parteciparvi.
L'emendamento 1.17 va appunto nella direzione di distinguere l'evasore incallito da tutto il resto del mondo. Chi è l'evasore incallito? È colui che intende partecipare a questa sanatoria pur avendo partecipato in passato ad altri condoni fiscali, ad esempio. È colui che intende partecipare a questa sanatoria non avendo mai presentato dichiarazione redditi in passato. È colui che, nel passato oppure adesso, intende sanare la sua posizione dopo aver evaso almeno la metà del proprio capitale sociale o oltre la metà dei redditi che vorrebbe sanare.
Questo signore, che in passato ha già partecipato a condoni, questo signore, che ha dimostrato una volontà evasiva pervicace e continuativa, a nostro modo di vedere non dovrebbe avere diritto a partecipare a null'altro, perché partecipa in maniera attiva e cosciente a deprimere le casse e l'erario dello Stato. Questo signore è recidivo. Pertanto, con il nostro emendamento, chiediamo che sia escluso da questa sanatoria, in modo che vi sia un segnale chiaro da parte dello Stato e dell'erario nei suoi confronti. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.21, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.26 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.31, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.35, identico all'emendamento 1.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.36, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.39, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Chiedo al presentatore se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.1.
PERILLI (M5S). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.1 è quindi accolto come raccomandazione.
Chiedo al presentatore se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G1.200.
FERRARI (PD). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1.200 è quindi accolto come raccomandazione.
Passiamo all'emendamento 1.0.1 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1 (testo 2), presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 2.23 (testo 3) e 2.28. Il parere sui restanti emendamenti è contrario.
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione secondaria superiore «Camillo d'Errico» di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 886 (ore 17,31)
SANTANGELO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione
MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. L'emendamento 2.5 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 2.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.
MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.16, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.18, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.21 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21 (testo 2), presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.22, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.24 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 2.26 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.26 (testo 2), presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.25, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.28, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.29, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.30, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.31, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 2.32 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 2.33, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.33, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.36.
FLORIDIA (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.34, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.37, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.35, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.39, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.39, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.38, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.40, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.41, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.42, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.43, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.44, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.44, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, fino alle parole «dicembre 2017».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4.
Passiamo all'emendamento 2.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, fino alle parole «gli eventuali accessori».
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.6.
Passiamo all'emendamento 2.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.300, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 2.0.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.301, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.17 (testo 2), 3.100, 3.1000 e 3.32 (testo 2). Sui restanti emendamenti il parere è contrario.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, fino alle parole «dicembre 2017».
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 3.4 a 3.9.
Passiamo all'emendamento 3.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.17 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.11 e 3.16.
Passiamo all'emendamento 3.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
D'ARIENZO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, il principio dell'articolo non ci vede contrari, perché di fatto si tratta della rottamazione ter e in passato, come è noto, abbiamo fatto passi analoghi. Tuttavia, se il principio non ci vede contrari, va detto che siamo di fronte a una rottamazione molto benevola e favorevole al contribuente.
Con l'emendamento 3.12 chiediamo quindi di escludere coloro che in passato hanno chiesto di partecipare alla rottamazione, ma non hanno poi perfezionato la procedura sanando i debiti che avevano chiesto di sanare. Chiediamo cioè di escludere questo tipo di contribuenti per due ragioni fondamentali, non per avversione nei confronti di questi contribuenti. In primo luogo, con questa disposizione si crea una vera e propria disparità di trattamento con chi si è regolarizzato con le rottamazioni precedenti, perché colui che non lo ha fatto adesso ha un'agevolazione maggiore rispetto a coloro che nello stesso periodo avevano chiesto di partecipare, visto che viene offerta loro una possibilità molto più agevolata. Il secondo principio che vogliamo tutelare è quello di evitare che lo Stato, nella sua amministrazione fiscale, rimetta sempre in discussione le scelte fatte in passato con regole nuove, che peraltro vanno a incidere su situazioni in itinere come quelle che ho descritto.
Per queste due ragioni chiediamo che alla rottamazione di cui all'articolo 3 non partecipino coloro che in passato, pur avendone fatto richiesta, non hanno sanato i debiti che avevano chiesto di sanare. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto d'istruzione secondaria «Fortunato Bruno» di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 886 (ore 17,48)
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.14, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, fino alle parole «crediti erariali».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.15.
Passiamo all'emendamento 3.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.19, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, fino alla parola «venti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.21.
Passiamo all'emendamento 3.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.24, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.24, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, fino alle parole «comma 9.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.25.
Passiamo all'emendamento 3.26, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.27, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100/1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.31, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.1000, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.34, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.34, presentato dal senatore Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.
MARSILIO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARSILIO (FdI). Signor Presidente, la motivazione di questo emendamento risiede nel fatto che le sanzioni amministrative in materia di lavoro sono talmente sproporzionate rispetto agli eventuali illeciti in cui può incorrere il datore di lavoro nella gestione dei rapporti con il personale dipendente che determinano una vera e propria vessazione nei confronti dei legali amministratori delle aziende, ancorché cessate o fallite, che non possono corrispondere quanto dovuto, con evidente danno per l'amministratore che risponde personalmente con il proprio patrimonio. Un esempio eclatante che tutti ricordano è quello accaduto a un panettiere della Provincia di Napoli, che si tolse la vita per aver ricevuto un verbale dell'ispettorato del lavoro al quale non poteva ottemperare per le ragioni che ho appena spiegato.
Chiedo quindi all'Assemblea di approvare questo emendamento, che peraltro non comporta alcun onere, ha il nulla osta della Commissione bilancio e serve ad estendere le previsioni già contenute nel decreto-legge anche ai rapporti di lavoro per aziende fallite, che oggi sono escluse e non hanno nessuna possibilità di risolvere i problemi nati in questo frangente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.36, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.37, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.37, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.200, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, fino alle parole «dicembre 2018».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 3.38.
Passiamo all'emendamento 3.39, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.39, presentato dai senatori De Siano e Carbone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.40, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.40, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.41, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.42, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.43, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.43, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.44, identico all'emendamento 3.45, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.44, presentato dal senatore De Bertoldi, identico all'emendamento 3.45, presentato dal senatore La Pietra.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.5 (testo 2).
MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.0.3, presentato dal senatore Conzatti e da altri senatori, e 3.0.4, presentato dai senatori Iannone e De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 3.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 3.0.6 prevede la possibilità di riaprire i termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per gli enti locali, a seguito della cancellazione di quanto previsto dal presente articolo e quindi la possibilità di procedere a un riaccertamento puntuale dei residui al 31 dicembre 2018. Anziché portare questi residui in un disavanzo immediato, si prevede la possibilità di ripartire questo disavanzo con le modalità previste dal citato decreto legislativo, con una eventuale spalmatura pluriennale.
Non ha una rilevanza in termini di trasferimento finanziario, ma di gestione dell'eventuale disavanzo; anzi, nella certezza del venir meno di un'entrata che poteva essere appostata e non totalmente coperta dalle poste previste precedentemente dal decreto legislativo n. 118. Per tale ragione abbiamo sollecitato il Governo con questa proposta, cui naturalmente voteremo a favore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.0.6, presentato dal senatore Conzatti e da altri senatori, fino alle parole «n. 118,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 3.0.300, 3.0.301 e 3.0.302.
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G4.1 come raccomandazione. Sull'emendamento 4.0.1 esprimo parere contrario.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, fino alle parole «propria competenza».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.6.
Passiamo all'emendamento 4.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.7, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 4.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.9.
GRIMANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI (PD). Signor Presidente, intendiamo porre l'attenzione in particolare sull'emendamento 4.9, che riguarda la possibilità di escludere i tributi delle Regioni, delle Province e dei Comuni dalla trattazione. Infatti, come è stato evidenziato anche dall'analisi in Commissione, vi è la possibilità che lo stralcio dei carichi pendenti dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, fino a 1.000 euro, abbia un peso rilevante nei bilanci dei Comuni. Questa riflessione è stato oggetto della trattazione in Commissione, anche attraverso l'audizione dell'ANCI e le valutazioni che sono arrivate alla Commissione dalla Corte dei conti. In particolare, questo organismo ha posto l'attenzione sul tema dei rimborsi riguardanti le spese per le procedure di riscossione che hanno messo in essere i Comuni. Queste spese non trovano alcun tipo di rimborso e sono a carico degli enti. Ciò potrebbe creare degli squilibri qualora gli enti non avessero previsto dei fondi accantonati per far fronte a tali spese.
Occorre, poi, considerare il peso che questo stralcio potrebbe avere sul bilancio, sotto due profili, che sono stati posti alla nostra attenzione dall'Associazione nazionale dei Comuni, attraverso l'intervento in Commissione del sindaco Nogarin, quindi attraverso un contributo non di parte ma del tutto istituzionale. Sono due gli elementi che sono stati posti all'attenzione della Commissione e che è giusto che l'Assemblea oggi analizzi. Sorgono due problemi: il primo è di carattere ordinamentale, perché la legge interviene direttamente sui crediti degli enti locali, senza prevedere una diretta compensazione. Tra l'altro, si tratta di crediti che potrebbero essere ancora presenti nei bilanci dei Comuni perché considerati esigibili. C'è, poi, un aspetto finanziario, perché questo stralcio stima una possibile perdita nei bilanci dei Comuni per cifre che vanno dai 3 ai 5 miliardi di euro. È pur vero, e vado a concludere, che nel 2015 è intervenuto, attraverso il decreto legislativo n. 118, il riaccertamento straordinario dei residui e quindi molti Comuni, quasi tutti, hanno ordinato i propri bilanci e stralciato da essi i crediti definiti inesigibili. Però, all'interno dei Comuni sono rimasti anche crediti datati, cioè ascrivibili al periodo 2000-2010 perché considerati esigibili; tale aspetto potrebbe determinare un aggravamento per quanto riguarda la tenuta dei bilanci. Tale modifica andava pertanto considerata nell'ottica, che era poi quello proposta alla Commissione dall'ANCI di far sì che si potesse ridurre l'impatto sui bilanci, garantire l'autonomia costituzionale degli enti locali nonché l'equità tra i contribuenti.
La nostra proposta voleva soprattutto dare a questi elementi un'attenzione centrale.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.9, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 4.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
FLORIDIA (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione dell'ordine del giorno G4.1?
BERNINI (FI-BP). No, Presidente.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G4.1 è quindi accolto come raccomandazione.
Passiamo all'emendamento 4.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.1 ci sta particolarmente a cuore. Infatti dopo molti proclami che hanno visto il Governo voler aiutare coloro che sono più in difficoltà e, invece, come risultato del decreto-legge al nostro esame aiutare solo quelli che hanno eluso, quelli che non hanno dichiarato, ci sta molto a cuore dire che forse la rottamazione dei ruoli avrebbe dovuto essere estesa ai contribuenti che sono in grave difficoltà economica, prevedendo uno sconto maggiore anche sull'imposta e l'annullamento degli interessi e delle sanzioni.
Non solo, l'articolo sulla rottamazione non tiene assolutamente in considerazione il combaciare delle situazioni tra la rottamazione uno e la rottamazione bis, creando delle differenziazioni e delle disparità tra contribuenti davvero non accettabili in un ordinamento di Stato civile come il nostro.
In termini di raccordo, non si capisce neppure come mai siano presi in considerazione soltanto i ruoli iscritti fino al 31 dicembre 2017 e non fino all'entrata in vigore del decreto-legge. Erano provvedimenti molto attesi dalla totalità dei nostri cittadini che il Governo non ha ascoltato. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.7. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 5.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Siclari.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.7, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.9 (testo 3), 6.100, 6.25 e 6.30. Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 6.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
D'ALFONSO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 6.1 interviene sull'articolo 6 che stabilisce nei fatti una scontistica per il contenzioso tributario di primo e secondo grado.
Per quanto riguarda il contenzioso tributario di primo grado si dà luogo al superamento della controversia laddove ci sia stata soccombenza con il riconoscimento di una consistenza finanziaria che fa riferimento al dovuto del contenzioso. Allo stesso modo, c'è una valutazione di questo tipo laddove c'è stata soccombenza al secondo grado. Qual è limite di questa norma per cui ne chiediamo la soppressione? Interviene sulla manifestazione del problema e non sulla causa del problema.
Noi in Commissione, dove non abbiamo fatto un lavoro - come ho ripetuto anche questa mattina in due circostanze - di arredamento o di abbellimento, abbiamo suggerito di lavorare sulle cause che creano un'eccessiva consistenza numerica e finanziaria di contenzioso tributario di primo e secondo grado.
Abbiamo ascoltato dalle rappresentanze della magistratura tributaria questioni riferite al numero delle competenze professionali di cui alla magistratura tributaria, all'attrezzatura tecnologica delle commissioni tributarie di primo e secondo grado e poi abbiamo anche misurato la difficoltà della sede, che atecnicamente posso definire di terzo grado, che è la Cassazione. Ma l'anomalia delle anomalie è che noi, nelle schede di bilancio riguardanti il MEF, troviamo un rimpicciolimento di dotazione finanziaria proprio per il funzionamento delle commissioni tributarie. Non si possono togliere le risorse alle commissioni tributarie, rilevare la loro inefficacia e inefficienza e poi introdurre una norma, in occasione del decreto-legge fiscale, che produce scontistica. È un atteggiamento da Gian Burrasca, perché non si lavora in maniera da potenziare la fisiologia, si genera il meccanismo che produce la patologia e poi si rincorre il problema dell'organizzazione con norme straordinarie.
Per questa ragione diciamo: scavalchiamo, superiamo, evitiamo l'articolo 6 e lavoriamo per irrobustire la capacità dell'ordinamento tributario italiano, perché non si tratta di cento o di mille cause, ma si superano le centinaia di migliaia di cause, come stanno gli avvocati e i commercialisti presenti che si occupano di questo. C'è inoltre la genuinità del parere che noi abbiamo acquisito da parte delle associazioni sentite. Per queste ragioni mi auguro che l'Assemblea voglia andare oltre la tristezza dell'articolo 6, per lavorare invece su una dotazione normativa che faccia funzionare l'ordinamento tributario. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
VITALI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (FI-BP). Signor Presidente, io inviterei il Governo, soprattutto la parte verde del Governo, a riflettere su questo emendamento. Esso infatti non è altro che la traduzione di una promessa fatta dal centrodestra in campagna elettorale. Noi avevamo promesso la pace fiscale non per favorire i furbetti del quartiere, ma per garantire un sistema impositivo che avrebbe potuto far partire realmente la flat tax, della quale abbiamo perso le tracce. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Infatti, la flat tax inserita in questo provvedimento è quella che già pagavano centinaia di migliaia di contribuenti, quindi è una finzione politica.
Questo emendamento, che pone fine a un contenzioso di 21 milioni di procedimenti che non porteranno quasi nulla nelle casse dello Stato, un contenzioso che ammonta a 100 miliardi di euro, potrebbe far ricavare alle casse dello Stato qualcosa come 15-20 miliardi di euro. E allora sì che la flat tax potrebbe essere attuata! Mi rivolgo agli amici della Lega: avete ingoiato il reddito di cittadinanza, che sono 10 miliardi di spesa improduttiva, soltanto per consentire ai vostri alleati di Governo di fare uno slogan elettorale. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo M5S).
E allora un po' di resipiscenza, uno scatto di dignità e di orgoglio: votate questo emendamento e rientrate nel seminato del centrodestra, quello che voi avete sostenuto. Queste sono le promesse che voi avete sottoscritto in campagna elettorale e che avete sottoscritto con tutto il centrodestra. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.2, presentato dai senatori Vitali e Conzatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.4, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, fino alle parole «tributi erariali,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 6.5 e 6.6.
Passiamo all'emendamento 6.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.7, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.9 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.11, 6.12 (testo 2), 6.14, 6.15, 6.16 e 6.17.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.10, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente intervengo per stigmatizzare un modus operandi della Commissione.
Molto spesso - come in questo caso - emendamenti proposti dal Gruppo Forza Italia e anche da altri Gruppi sono stati presi in considerazione non come proposta politica, ma nel merito, per farli propri dalla maggioranza. Certamente a noi non dispiace dare buoni suggerimenti e migliorare il provvedimento in esame, però è uno scippo politico quello che noi vogliamo stigmatizzare. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.13, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100/1, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.18, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.19, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 6.20 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.21, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.22, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.22, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
DAMIANI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'articolo 6, in relazione al quale ci aspettavamo dal Governo il reperimento di maggiori risorse finanziarie. Infatti, se vogliamo parlare di pacificazione fiscale con i nostri contribuenti, è necessario reperire maggiori risorse. Questo Governo, invece, non l'ha fatto e non si è nemmeno sforzato.
Desideriamo evidenziare anche l'atteggiamento di una forza politica della maggioranza che ha scippato molte delle nostre idee e proposte, facendole proprie e inserendole con propri emendamenti. Un comportamento, quindi, da questo punto di vista anche politicamente scorretto.
Per quanto riguarda l'emendamento, in particolare, noi crediamo che sia davvero una proposta di buon senso: a chi oggi vanta dei crediti nei confronti dell'erario si vuole dare la possibilità di compensare questi crediti attraverso l'agevolazione fiscale. L'intento con questo emendamento è di porre fine alla situazione di difficoltà in cui oggi si trovano tante volte i nostri imprenditori, che vantano dei crediti e poi non riescono, ahimè, a compensarli. Invece di escludere questa norma, vogliamo inserirla nel provvedimento attraverso questo emendamento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.23, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.24, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.25, presentato dalla Commissione.
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.26, presentato senatore D'Alfonso e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.27, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.28, presentato senatore D'Alfonso e da altri senatori.
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.29, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.30, presentato dalla Commissione.
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 6.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.32, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
SCHIFANI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 7.3, presentato da me e dal collega Pichetto Fratin.
Chiedo l'attenzione dell'Aula su questa proposta prima che i colleghi si pronunzino così come si sono espressi il relatore e il rappresentante del Governo, che in Commissione hanno dato parere contrario.
Il tema di cui si tratta, quello dello sport dilettantistico, non dovrebbe avere appartenenza politica.
Il percorso di questo provvedimento lo conosciamo: era stato battezzato come «pace fiscale» - parlo del decreto-legge - che avrebbe dovuto rasserenare il clima tra il contribuente e l'erario. Era stato presentato con la possibilità da parte dei contribuenti che non avevano subito accertamenti di poter regolarizzare la loro posizione con una denunzia integrativa: addirittura si era fissato un tetto di 100.000 euro. In corso d'opera, poi, il Governo e la maggioranza hanno cambiato idea, limitando l'accesso alle misure delle quali si sarebbe potuto beneficiare soltanto per coloro che avevano accertamenti in corso, con la previsione quindi di una regolarizzazione soltanto per soggetti che avevano dei contenziosi con il fisco per verificare la loro eventuale evasione. Questa possibilità non è stata prevista, invece, per i soggetti che avevano presentato la denunzia dei redditi e non avevano avuto alcuna contestazione.
Quindi, si è guardato soltanto all'aspetto patologico e non alla possibilità di regolarizzare chi effettivamente aveva una situazione fiscale serena non colpita dall'accertamento. È stata una scelta; ne abbiamo preso atto, ma questa scelta ha avuto naturalmente delle ricadute sull'iter del provvedimento perché, come per i contribuenti privati e i soggetti giuridici, si è negata questa possibilità anche alle società sportive dilettantistiche. Parliamo di un mondo che nasce sulla base del volontariato. Parliamo di un mondo che ha avuto, sino ad oggi, una logica di norme tributarie del tutto articolate e contraddittorie l'una nei confronti dell'altra. Sui contenziosi, vorrei fare soltanto dei piccoli cenni per dire ai colleghi come la normativa fiscale relativa alle società dilettantistiche sia stata alquanto controversa ed alquanto pasticciata nel tempo.
Per esempio, i funzionari dell'Agenzia delle entrate e i militari della Guardia di finanza hanno spesso dato le interpretazioni più disparate alle leggi, che sono state estremamente complesse. Ad esempio, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 9/E del 24 aprile 2013, ha ritenuto opportuno intervenire per mitigare le pesanti prese di posizione dei propri uffici e della stessa Guardia di finanza. Addirittura, resasi conto delle innumerevoli contestazioni sorte a seguito del fatto che venivano battezzati come sponsorizzazioni molti proventi di pubblicità, che godevano, questi ultimi, ai fini della detrazione forfettaria, di quella del 50 per cento contro quella del 10 dei proventi di sponsorizzazione, la stessa Agenzia ha proposto la norma che prevede la detrazione del 50 per cento dei proventi.
Cosa voglio dire, colleghi? Si tratta di un terreno dove non vi è stata chiarezza del legislatore e non vi è stata chiarezza, anche interpretativa, da parte dell'Agenzia delle entrate e da parte degli accertatori. Cosa che, quindi, ha creato momenti di insicurezza a carico degli stessi dirigenti delle società dilettantistiche. Si dirà, da parte di alcuni, che il condono (chiamiamolo così, perché questa parola è stata sdoganata, in quanto il decreto fiscale contiene - diciamolo pure - il condono) è diseducativo perché, sostanzialmente, aiuta ad evadere: nel momento in cui c'è il condono, si sana in maniera forfettaria il pregresso e, quindi, si può sperare in un futuro condono e si continua ad evadere.
Ma vogliamo applicare questo principio ai dirigenti delle società dilettantistiche, che operano soltanto grazie alla loro buona volontà, per un interesse principale, che è quello di educare i nostri giovani, non soltanto allo sport, ma anche all'educazione civica, al rispetto delle istituzioni e alla sanità del competere? (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Vogliamo interrogarci? Io voglio dire ai colleghi, e lo voglio dire anche al Governo e alla maggioranza, che qui non si tratta di un'eccezione, ma si tratta di dare un segnale a tutti quei dirigenti che svolgono la loro attività con grande spirito di abnegazione e coraggio. Abbiamo assistito, nelle scorse settimane, ad episodi di violenza e di aggressione da parte di alcuni incivili nei confronti di giocatori e di arbitri. E abbiamo visto i dirigenti metterci la faccia per cercare di evitare tali episodi. Lo fanno veramente con spirito di servizio, in quanto hanno tutto da perdere e nulla da guadagnare. Lo fanno proprio perché ci credono.
Vogliamo dare, allora, questo segnale di serenità, approvando questo emendamento che consente - e concludo, signor Presidente - a tutte quelle associazioni dilettantistiche iscritte al CONI, che non hanno subito accertamenti, che non hanno verifiche, che sono in regola, di poter sanare in maniera definitiva le loro posizioni con un versamento integrativo del 20 per cento dell'Ires e dell'IRAP? Vogliamo dare questo segnale?
Io non credo che commetteremo un gesto sbagliato, signor Presidente e colleghi, ma daremmo la possibilità a tanti giovani dilettanti e a tanti dirigenti, che svolgono la loro attività con grande spirito di sacrificio, di andare avanti, e di promuovere tanti giovani, uomini e donne, che hanno portato alto il vessillo della nostra Patria, vincendo medaglie d'oro alle Olimpiadi e ai campionati del mondo, onorando il nostro Paese. Infatti, è dal mondo dilettantistico che è venuto il meglio del nostro Paese, non da quello professionale. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FENU, relatore. Signor Presidente, il parere favorevole sull'emendamento 7.1000. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1000/1, presentato dal senatore Pichetto Fratin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1000, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 7.2 a 7.6.
Passiamo all'emendamento 7.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
SICLARI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SICLARI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, come sapete, la quasi totalità delle aziende italiane è costituita da piccole e medie imprese.
Ogni azienda, fuori da questo Palazzo, si aspettava una risposta da questo Governo, che nasce da due forze politiche e che ha promesso sin da subito di dare risposte al Paese, motivo per il quale due forze diverse, con due programmi completamente differenti, si sono messe insieme.
Oggi ci aspettavamo, da cittadini prima e da politici poi, una risposta verso le nostre imprese, che stanno soffrendo la crisi ormai da diversi anni. Certo, non ci aspettavamo una vera e propria riforma fiscale, una flat tax vera e propria, così come concepita dal programma del centrodestra, ma quantomeno una riduzione delle tasse. Questo non è accaduto, non accade e forse non accadrà, però speravamo quantomeno in una vera e propria pace fiscale.
Chiedo ai colleghi di fare attenzione a quello che propongo con l'emendamento 7.7, che voglio presentare nel dettaglio: se è vero che vogliamo fare una vera e propria pace fiscale, dobbiamo assolutamente rimuovere le sanzioni e gli interessi e non considerarli nel calcolo, perché altrimenti non è una vera pace fiscale. (Applausi dal Gruppo FI-BP). È necessaria quantomeno una riduzione al 5 per cento, altrimenti non ci sarebbe motivo di rinunciare al contenzioso.
Chiediamo quindi di eliminare le sanzioni e gli interessi per andare il più possibile incontro al 99,9 per cento delle piccole e medie imprese, la maggior parte delle quali oggi ha qualche difficoltà a pagare le tasse e anche ad andare incontro alla pace fiscale. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Siclari.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.8, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 7.9, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
TESTOR (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TESTOR (FI-BP). Signor Presidente, questo emendamento tiene conto della difficoltà che le bande stanno affrontando a seguito della riforma del terzo settore.
Abbiamo parlato prima di quanto sia importante investire sui nostri giovani per le attività sportive. Ebbene, credo che le attività culturali, quelle che danno la possibilità ai nostri giovani di esprimersi liberamente e di fare vita sociale, dovrebbero essere sostenute.
L'emendamento 7.9 va nella direzione di aiutare le bande a sopravvivere, viste le molteplici norme di fiscalizzazione esistenti. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 7.9, presentato dai senatori Testor e Giro, fino alle parole «registro Coni».
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 7.300.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.9 e contrario sui restanti emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «l'articolo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 8.2 a 8.7.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.8.
MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento 8.8, perché pensiamo possa porre rimedio a una delle ingiustizie più eclatanti che sono contenute nel decreto-legge in esame.
I produttori delle cosiddette sigarette elettroniche devono allo Stato 177 milioni di euro di imposte e il fatto che li debbano è stato confermato da una sentenza del TAR e da un successivo intervento della Corte costituzionale. Invece, nell'articolato si afferma che queste aziende, anziché versare il dovuto allo Stato, lo avranno condonato. Si continua a dire che non ci sono condoni, ma lo avranno condonato, perché non so cosa significhi dire che delle aziende che devono 177 milioni allo Stato possono risolvere il loro problema versando il 5 per cento del dovuto: a me sembra un condono e mi pare anche che abbia ragione chi sostiene che con il decreto-legge in discussione lo Stato si presenta come uno Stato amico, ma di questi soggetti e non dei cittadini, che magari beneficerebbero dei fondi dovuti allo Stato. Ritengo pertanto che si faccia una ingiustizia, un condono vero e proprio, una sanatoria vera e propria.
Sui giornali di questa mattina abbiamo anche appreso che queste stesse aziende hanno fatto (assolutamente in chiaro, per carità) donazioni significative a una delle forze che compongono la maggioranza di Governo, cioè alla Lega: sui giornali si parla di 75.000 euro, dati come donazione alla Lega durante la campagna elettorale. Ebbene, se noi fossimo l'alleato della Lega, se fossimo i 5 Stelle, diremmo che siamo di fronte al voto di scambio, a un traffico di influenze. Noi non diciamo questo; diciamo semplicemente che siamo di fronte a un condono, a una sanatoria, a una brutta pagina che pagano i cittadini, in cui questo Governo si presenta come amico di alcuni e non certo come amico del popolo. (Applausi dal Gruppo PD).
MARSILIO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARSILIO (FdI). Signor Presidente, intervengo per una breve replica, perché è curioso ascoltare chi ha ucciso il mercato delle sigarette elettroniche in Italia con una tassazione assurda, che ha colpito aziende innovative che avevano creato un mercato in grande espansione qualche anno fa. Lo stato di oppressione fiscale che il PD ha instaurato in Italia e che sta difendendo con questi interventi ha praticamente messo in ginocchio un intero settore. Noi pensiamo che sia giusto procedere a una misura che metta in condizione quelle imprese e questo settore di poter respirare e di potersi liberare da un'oppressione fiscale assolutamente ingiustificata. (Applausi dal Gruppo FdI e della senatrice Rizzotti).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.9, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.10, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.11, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 8.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 8.0.300, presentato dai senatori Gasparri e Pichetto Fratin, fino alle parole «gennaio 2019».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 8.0.301 e 8.0.302.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.10000 e 9.0.7 (testo 2). Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Sottolineo che dall'emendamento 9.0.7 (testo 2) dovrebbe essere espunta la lettera b) perché è un refuso del precedente testo. Questa parte va quindi tolta.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi circa l'osservazione del Governo sul fatto di espungere dall'emendamento 9.0.7 (testo 2) la lettera b) dell'articolo 9-bis.
FENU, relatore. Signor Presidente, accolgo l'osservazione ed esprimo comunque parere favorevole all'espunzione della lettera b).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, identico all'emendamento 9.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
D'ARIENZO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, al di là del fatto che la scrittura dell'emendamento 9.10000 crea qualche dubbio interpretativo, in particolare nell'affrontare i commi 1, 4 e 5, ove non si capisce bene qual è l'emersione delle attività svolte all'estero che intendete regolarizzare dal punto di vista formale, noi chiediamo di escludere dalle irregolarità formali in particolare l'imposta sul valore aggiunto.
Ciò premesso, vale un ragionamento diverso: con la riformulazione dell'articolo 9 voi introducete una nuova tassa, perché quale contribuente non pagherà 100 euro nel 2019 e 100 euro nel 2020 per essere tranquillo dal punto di vista ovviamente solo delle irregolarità formali? Chi è quel contribuente che, anche se ritiene di essere a posto, non pagherà questa nuova tassa? Ed è così vero che è una nuova tassa, che la somma di quello che prevedete di introitare nel 2019 e nel 2020 è il doppio di quello che prevedete di introitare con la somma di tutti gli articoli riferiti al decreto: 1,3 miliardi solo per questo articolo, mentre circa 600 milioni per la somma di tutti gli articoli. Altro che favore per le irregolarità formali! È una vera e propria tassa su tutti i contribuenti: su quelli furbi, che premiate in altre occasioni, e su quelli onesti, che obbligate nel particolare a versare. Quindi, da una parte premiate coloro che non si sono comportati bene e dall'altra imponete agli onesti di pagare questa nuova imposta per soddisfare le vostre esigenze, che non sono quelle di migliorare il contrasto all'evasione fiscale e all'elusione, bensì di favorirle con gli altri articoli che sono previsti nel decreto-legge. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/2, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/3, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/4, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/6, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/10, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, con il subemendamento 9.10000/11 proponiamo di stabilizzare, almeno per tre anni, il cosiddetto bonus bebè, altrimenti le famiglie non possono fare affidamento neanche su questo piccolo, quasi simbolico, aiuto che si dà loro. Le famiglie che oggi hanno figli ricevono dal fisco agevolazioni molto inferiori all'IVA che pagano in più, rispetto agli altri contribuenti, su tutti i prodotti che devono acquistare per i bambini. Chiediamo almeno che questo bonus, del tutto insufficiente, ma che è meglio di niente, sia pianificato per i prossimi tre anni, altrimenti non ha neppure teoricamente alcun potere di aumentare la natalità per il prossimo anno. Diamo un po' di fiducia alle famiglie: tre anni anziché uno. Ricordo - per chi in questo momento avesse qualche dubbio - che la gravidanza dura nove mesi, quindi facciamo almeno in modo che le coppie ci possano pensare anche nel corso dell'anno prossimo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/11, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/12, presentato dai senatori Mallegni e Gasparri.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/15, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.10000/200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/200, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.10000/16, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «sul mercato».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 9.10000/201.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000/17, presentato dai senatori Papatheu e Quagliariello.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.10000.
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, la questione riguarda le modalità con cui è stato costruito l'emendamento 9.10000, che ha tante parti, essendo un emendamento del Governo, e ha sostituito il vecchio articolo 9, che noi condividevamo nei principi: era un po' stretto, ma era il vero e proprio condono; era una modalità per andare incontro a tutte le imprese regolari con il tentativo di dar loro la possibilità di chiudere ogni eventuale svarione che ci fosse stato nella loro amministrazione. Il Governo ha ritenuto di cedere a coloro che non volevano assolutamente andare incontro a quei contribuenti che volevano chiudere le eventuali pendenze con il fisco e si è limitato alla sanatoria delle irregolarità formali. Su questo naturalmente siamo d'accordo, siamo d'accordo sul piccolo pizzo per chiudere le irregolarità formali, perché la transazione sulle irregolarità formali, è il pizzo che l'amministrazione finanziaria impone ai contribuenti onesti, dato che se non fossero onesti, non commetterebbero irregolarità formali. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
La cifra può essere certamente ingente; è modica per l'unità, ma il numero delle imprese è tale che invoglia a chiudere la questione.
Ritengo tuttavia che la modalità di costruzione dell'articolo 9, in cui sono presenti molte altre questioni, imponga al nostro Gruppo di dichiarare di essere totalmente favorevoli alla regolarizzazione delle irregolarità formali, ma di non poter votare l'emendamento nel suo complesso, che avrebbe dovuto forse essere spezzettato nei diversi temi che tratta, dalle nomine dei commissari ad altre questioni. Ecco perché noi ci asterremo su questo emendamento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.10000, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 9.3 a 9.60 e assorbiti gli emendamenti 18.2 e 25.0.31 (testo 2).
Passiamo all'emendamento 9.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, abbiamo fatto presente anche in Commissione che questi sono i veri provvedimenti che si dovrebbero trovare in un decreto fiscale, cioè delle misure che mirano a ripristinare un giusto rapporto tra fisco e contribuente. In particolare, l'emendamento 9.0.1 mira a modificare lo statuto del contribuente, che avrebbe bisogno di essere aggiornato, prevedendo la regolazione dell'accollo del debito da parte di soggetti terzi. Il Governo si è impegnato così, in coerenza con il lavoro che stiamo facendo in Commissione finanze e tesoro, a recepire tutti i nostri suggerimenti nel prossimo provvedimento, che dovrà davvero avviare quello che abbiamo perso l'occasione di fare oggi, anzi quello che la maggioranza ha perso l'occasione di fare oggi, cioè una vera revisione fiscale. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
DE BERTOLDI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 9.0.4 riguarda un tema di equità e di giustizia nei confronti di tutti i contribuenti e i cittadini. Noi, con questo emendamento, chiedevamo alla maggioranza di permettere al cittadino contribuente, che si avvale della cosiddetta pacificazione fiscale o di quello che ne è rimasto, di poter utilizzare in pagamento i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. La riterremmo una misura di giustizia e di rispetto verso il cittadino, che quando non paga viene vessato dallo Stato e quando, invece, ha dei crediti nei suoi confronti, non può neppure utilizzarli.
Sarebbe quindi un atto di buona fede, da parte del Governo e della maggioranza, dare questa risposta positiva ai cittadini. Presidente, mi appello perciò a tutte le forze politiche, soprattutto a coloro che si sono sempre rivolti al popolo e hanno sempre richiamato l'onestà, per dire di votare a favore di una richiesta che vuole giustizia ed equità: permettiamo di pagare con i crediti verso lo Stato. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.4, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MANGIALAVORI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANGIALAVORI (FI-BP). Signor Presidente, mi sarei aspettato di avere l'approvazione del Governo e dei relatori in Commissione sull'emendamento 9.0.5; mi sarei aspettato altresì un voto favorevole, perché ho scritto un disegno di legge, poi trasformato in emendamento, proprio prendendo spunto da una vicenda che a voi della maggioranza dovrebbe essere molto nota. Mi riferisco all'imprenditore Bramini, fallito per colpa dello Stato, di crediti che vantava nei confronti dello Stato mai a lui pagati. Lo stesso Bramini è stato preso strumentalmente da questo Governo come consulente e adesso, alla prova che avreste potuto utilizzare per trasformare le parole da voi utilizzate in fatti, votate contro.
L'emendamento presentato da me, dalla collega Conzatti e dal collega Sciascia, a nome di tutto il Gruppo Forza Italia, voleva far sì che ci fosse da questo momento in poi una compensazione tra crediti e debiti. Ora vi mettiamo alla prova e vedremo, secondo me, anche in questo caso quanto questo Governo giallo-rosso sia bravo a parlare, ma molto cattivo ad agire. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.5, presentato dal senatore Mangialavori e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.300, presentato dal senatore Dell'Olio e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.301, presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.7 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.8 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 9.0.8 (testo 2) e 9.0.9.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.10, presentato dai senatori Giacobbe e Garavini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.11, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.12, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.13, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.14, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, intervengo sull'articolo 10, quindi su un articolo che riguarda in particolare la fatturazione elettronica. Si tratta di un tema che a noi di Fratelli d'Italia è particolarmente caro, perché va a gravare pesantemente su quella piccola e media impresa che è il cuore pulsante della nostra economia.
Voi, cari amici della maggioranza, avete previsto oltre un miliardo di gettito per le casse dello Stato, attingendo appunto alla fatturazione elettronica. Fermo restando che io ne dubito molto e che sarò lieto di aspettarvi, tra dodici o quindici mesi, per fare i conti e vedere se effettivamente avrete introitato questo denaro, anche ammesso che ciò accada (e, ripeto, ne dubito fortemente), questo denaro viene preso dai poveri imprenditori e artigiani, per essere indirizzato all'assistenzialismo. Cioè vogliamo investire sull'assistenzialismo, facendone pagare l'onere alle piccole imprese del nostro Paese. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP). Quelle piccole imprese che già si trovano a competere in un mercato difficile, con uno Stato che non gli dà una libertà economica vera. Ecco, questa è fondamentalmente la fattura elettronica: fare cassa sulle spalle di chi lavora, per introitare quei soldi e girarli a chi non lavora e magari ha ben poca voglia di lavorare. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, prendo anch'io la parola per parlare dell'articolo 10. In quest'Aula ne abbiamo già discusso qualche giorno fa e anche noi interveniamo, oggi, per esprimere il nostro forte disappunto sulla fatturazione elettronica. Tale disappunto, oltre a essere una nostra convinzione, ci viene sollecitato oggi da tantissime partite IVA, professionisti, piccoli imprenditori e artigiani, che ci chiedono non di ritardare, ma di posticipare l'entrata in vigore della fatturazione elettronica di un solo anno. La proposta che abbiamo lanciato in quest'Aula e nelle Commissioni è stata purtroppo bocciata da un'alleanza politica molto strana, che vede il Governo unito al Partito Democratico nel pensare a questa riforma. Noi esprimiamo il nostro disappunto, perché ce lo chiedono i cittadini in questo momento particolare.
Avanziamo tale richiesta anche in virtù del fatto che oggi abbiamo ancora delle grandi difficoltà nel nostro Paese: una grande parte del nostro territorio ancora oggi viaggia con il 2G, mi dovete spiegare, allora, come fa a partire una fattura elettronica, se il sistema è ancora quello del 2G. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Se non adeguiamo le infrastrutture del nostro Paese a livello elettronico, è difficile oggi sostenere una riforma di questo genere. Allora noi chiediamo con forza una proroga almeno di un anno dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica, in modo tale che essa possa sì partire per alcune grandi aziende si sono già adeguate, ma consentendo anche alle piccole e medie imprese di adeguarsi a questo sistema. Quello a cui noi soprattutto teniamo sono anche le sanzioni, con le quali non bisogna infierire sui nostri cittadini, che sono già enormemente sanzionati da un sistema di tassazione che oggi non vediamo assolutamente ridursi. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Quindi è una norma di buon senso quella che noi chiediamo di approvare: la fatturazione elettronica può entrare in vigore tra un anno e lo possiamo tutti quanti dichiarare oggi in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FENU, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole sugli emendamenti 10.100 (testo 2), 10.20 (testo 2), 10.0.100/200, 10.0.100, 10.0.200 e 10.800. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.200, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.200, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.1, presentato dai senatori Gasparri e Pichetto Fratin.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore de Bertoldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.4.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, abbiamo raccolto molte istanze provenienti dai contribuenti, dai professionisti italiani e dalle categorie produttive. Tutti ci chiedono di fare in modo che l'entrata in vigore della fatturazione elettronica sia quanto meno graduale. In particolare, le piccole e medie imprese sono eccessivamente gravate dall'onere connesso all'operazione.
Noi possiamo anche essere filosoficamente d'accordo con l'avvio della fatturazione elettronica, ma non è possibile che lo Stato non svolga una funzione di compliance nei confronti dei contribuenti, non metta a regime il sistema di interscambio e non realizzi la banda larga su tutto il territorio nazionale. Come si può chiedere ai contribuenti - soprattutto a quelli piccoli - di assumersi i costi che lo Stato sta invece scaricando su di loro? Questa è davvero un'ingiustizia, che in uno Stato sociale non si può verificare.
Abbiamo allora prestato attenzione a tutto questo e proposto che i costi che le piccole imprese e i professionisti sostengono per realizzare questa misura siano oggetto di credito di imposta. Abbiamo chiesto che le sanzioni per eventuali errori non siano applicate, neanche retroattivamente, a coloro - si tratta di una singola categoria dei subappaltatori - che, a causa del cosiddetto milleproroghe, applicano la fatturazione elettronica già dal 1° luglio 2018.
Sarebbe davvero auspicabile che un Governo che si è riempito la bocca di attenzione verso i cittadini facesse un passo - dico uno - nella direzione della spina dorsale portante di questo Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, nel sentire le dichiarazioni di alcuni componenti di quest'Assemblea sul tema, sembrerebbe che la maggioranza e il Governo non si siano occupati della fatturazione elettronica. In realtà, invece, ce ne siamo occupati fin dall'inizio.
Ricordo che il precedente Governo Gentiloni Silveri, che ha introdotto la fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, è andato in Europa a chiedere una deroga per poter anticipare la misura, perché in tutta Europa la partenza era prevista per il 1° gennaio 2020. È stata fatta dunque una richiesta di deroga e non è così semplice, dopo che si è fatta una richiesta di deroga, andare di nuovo in Europa a dire che adesso si vuole cominciare l'anno dopo. E questo a proposito di relazioni con l'Europa di cui spesso sento parlare in quest'Aula in tante occasioni.
Il Governo Gentiloni Silveri ha previsto 2 miliardi di entrate dalla fatturazione elettronica; il che vuol dire che, se si vuole posticipare la misura di un anno, bisogna trovare 2 miliardi da mettere nel bilancio. È così, perché sappiamo come funziona il bilancio e quindi la copertura va garantita.
Visto che c'è questa situazione, 2 miliardi da una parte e le deroghe europee, e, vista anche la situazione di bilancio, non è assolutamente... (Brusio). Per favore, colleghi, fatemi parlare. Vi chiedo un po' di rispetto, dal momento che, quando avete parlato voi, sono stato in silenzio. Non prendete anche voi il brutto vizio! (Commenti dal Gruppo FI-BP. Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Con l'ampliamento del regime dei minimi, quello forfettario, verranno comunque esclusi 1,5 milioni tra partite IVA e professionisti che non dovranno ricorrere alla fatturazione elettronica, in quanto esclusi per l'adesione al regime forfettario.
Perdipiù questo Governo, proprio nel decreto fiscale, prevede che, ove la fattura venga emessa oltre i termini stabiliti dalla norma, comunque sarà annullata la sanzione fino a settembre 2019 - non ricordo precisamente se la data è quella del 1° o del 30 settembre - e le sanzioni saranno comunque ridotte del 20 per cento.
Quindi, sostenere che questo Governo non si sia occupato del tema non è la verità. Poi si poteva fare di più: è sempre così. Quando si è all'opposizione, si grida sempre quello che si sarebbe potuto fare e non si è fatto.
Tuttavia, visto che ci sono tante misure, che c'è la manovra e si parla spesso e volentieri del tema dei decimali - domani avremo qui il ministro Tria - non possiamo trovare risorse dappertutto. Abbiamo fatto quello che il Governo poteva fare. Siamo intervenuti in questa direzione, sicuramente rivolgendo l'attenzione a tutti gli artigiani, agli imprenditori e alle piccole e medie imprese che chiedevano un segnale da parte dell'Esecutivo e ciò deve essere riconosciuto in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, ha ragione il Capogruppo della Lega: quando si è all'opposizione, si è più liberi di dire le cose che si pensano. Il nostro problema è proprio questo: abbiamo l'impressione che la Lega vorrebbe, ma non può. (Applausi dal Gruppo FI-BP). La nostra impressione è che la Lega vorrebbe essere coerente con quello che ha sempre detto, in difesa dei commercianti e dei piccoli imprenditori - lo ha sempre fatto e lo riconosco - come noi di Fratelli d'Italia.
Il problema adesso non è tanto di essere al Governo, perché sentir dire che non possiamo contraddire in Europa quello che ha fatto il Governo di sinistra mi pare un po' troppo, anche perché - grazie a Dio - per qualche altra cosa lo stiamo facendo. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP). Mi pare che ci sia una difficoltà, e non sui 2 miliardi, ma piuttosto sui rapporti con il MoVimento 5 Stelle.
Noi non possiamo restare a guardare in silenzio che la Lega debba accettare di cambiare la propria opinione, e non perché è al Governo e ha rispetto del bilancio, ma perché l'altra parte del Governo le impedisce di essere coerente. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
Questo è il motivo per il quale noi non siamo d'accordo e voteremo a favore dell'emendamento in questione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 10.4, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, fino alle parole «i seguenti:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 10.5.
Passiamo all'emendamento 10.2 (testo 3), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2 (testo 3), presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.6, presentato dal senatore Durnwalder e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100 (testo 2)/1, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.100 (testo 2)/2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
MALLEGNI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, noi abbiamo cercato di trovare ogni soluzione per fare in modo che la fattura elettronica non si applicasse. Abbiamo chiesto la soppressione, abbiamo chiesto la dilazione temporale e poi abbiamo anche chiesto, con questo emendamento, di applicarla al di sopra di un fatturato minimo. E questo perché, ovviamente, quando si parla di piccole medie imprese non si parla di quelle con regime forfettario fino a 65.000 euro di giro d'affari, non essendo queste piccole e medie imprese. Questa non è l'ossatura economica del nostro Paese. Le piccole e medie imprese sono quelle il cui fatturato si aggira intorno ai 500.000, 700.000 o 800.000 euro. Un esercizio "Sali e Tabacchi" oggi non è più quello che vende il chilo di sale, ma è quello che fattura almeno 600.000 euro all'anno per la vendita dei Gratta e Vinci: è la più piccola impresa italiana.
Allora, io comprendo l'accorato appello del Presidente del Gruppo Lega, il senatore Romeo. Lo capisco perfettamente, perché deve dare delle spiegazioni, sicuramente a noi, che siamo in Aula al suo fianco e con noi ha fatto una campagna elettorale, nel corso della quale abbiamo detto alle imprese che avremmo abbassato notevolmente le tasse, che le avremmo addirittura tolte, che avremmo rilanciato gli investimenti, che avremmo fatto in modo che nella prima finanziaria del primo Governo di centrodestra ci sarebbe stato un abbattimento importante della pressione fiscale, sia nazionale che locale.
Poi, invece, che cosa dobbiamo scorgere? Dobbiamo scorgere che, anziché contrastare in maniera vigorosa una norma portata avanti dal Governo di centrosinistra, dal Governo Gentiloni Silveri, cancellandola, si stanno giustificando con chi li ha votati, con chi ci ha votato, con chi ci ha sostenuto, dicendo che tutto ciò non si può fare. Allora, qual è la motivazione che costringe i nostri amici della Lega a restare in un Governo che, anziché andare nella direzione di aiuto alle imprese e allo sviluppo del nostro territorio, serve soltanto per mantenere una posizione di Governo e di potere all'interno di questo Parlamento e all'interno di una situazione così difficile?
Ma fanno bene i colleghi del MoVimento 5 Stelle a farsi due risate sotto i baffi, perché in questo caso la componente di centrodestra di questo Governo è annichilita, quasi scomparsa, e quasi svanita, in particolare sulla questione del decreto fiscale, delle tasse e della manovra di bilancio, che doveva essere un rilancio dell'attività e delle piccole e medie imprese di questo Paese.
Allora ci abbiamo riprovato, e avete un'occasione, amici della Lega. Presidente, in questo caso c'è un'occasione: portiamo avanti e approviamo questo emendamento che esenta dall'applicazione della fatturazione elettronica le imprese con un fatturato fino a due milioni di euro. Diamo la sensazione e l'impressione di comprendere veramente le esigenze di chi oggi fa lo sviluppo del nostro Paese.
Non esiste null'altro in questo Paese, in questo e negli altri Continenti se non le imprese che fanno sviluppo e occupazione. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Come si va a fa non capire?
Di fronte alla scelta se stare al Governo o difendere lo sviluppo e l'economia non avremmo esitato un solo istante: avremmo difeso l'economia e avremmo abbandonato il Governo. E questo chiediamo ai nostri amici della Lega: lasciateli andare alla deriva e rimaniamo fermi sugli impegni presi con gli elettori il 4 marzo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, io non chiederò la stessa cosa; ogni Gruppo decide liberamente se stare o meno al Governo. Mi soffermo sul provvedimento.
Credo che stiamo consumando un'altra tappa di una storia lunga, Presidente; una storia che vede una vessazione continua negli ultimi anni - con l'eccezione parziale dei periodi in cui governava il centrodestra - a danno dei lavoratori autonomi. C'è un modo di immaginare i rapporti sempre di sospetto nei confronti dei lavoratori autonomi, e quindi, in questo caso, di coloro che sono chiamati alla fatturazione elettronica o delle piccole aziende.
L'emendamento 10.100 (testo 2)/2, che assomiglia a uno più complesso, ma simile, di Fratelli d'Italia, presentato dal senatore De Bertoldi, ci dà l'opportunità di ricordare agli amici della Lega che questa impostazione culturale si è vista anche oggi. Sapete qual è la riprova? È, il fatto che tutti gli emendamenti che cercavano di limitare il danno per le piccole imprese, per gli artigiani e i commercianti sono stati bocciati non solo con il voto - già sufficiente - dei partiti di Governo, ma anche con il voto compatto di tutta la sinistra; un voto coerente, per carità, con la sua lunga storia di vessazione nei confronti delle piccole e medie aziende, nei confronti degli artigiani e dei commercianti. Non siete in buona compagnia. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
Una volta votato il provvedimento, inizieremo subito - lo ha dichiarato Giorgia Meloni - una campagna di raccolta firme con i cittadini perché lo stesso non rimanga così come lo avete immaginato. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
ORTIS (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ORTIS (M5S). Signor Presidente, vorrei aggiungere qualcosa in relazione a quanto viene raccontato come un disastro, ovvero la fatturazione elettronica.
Iniziata questa discussione ho acceso il mio tablet - cinque minuti fa - e ho attivato la fatturazione elettronica per la mia azienda. Ebbene, il costo annuale di tale attività sarà di 35 euro; quindi, tutta la difficoltà di cui parlate per una piccola e media azienda come la mia - e come tante altre piccole e medie aziende italiane - non esiste. Probabilmente, chi parla da tempo ha perso il contatto con la realtà, da tempo non gestisce più autonomamente le proprie aziende. (Applausi dal Gruppo M5S). Capisco che ci sono categorie che hanno maggiori difficoltà nell'utilizzo degli strumenti elettronici, ma per loro c'è sempre lo studio del commercialista che, almeno nelle mie zone, per una piccola cifra a fattura, si mette a disposizione per dare un aiuto per i primi tempi. (Commenti dal Gruppo FI-BP).
Voglio comunque rassicurarvi: in cinque minuti per ogni azienda è possibile attivare un sistema di fatturazione elettronica con un costo veramente irrisorio. (Applausi dal Gruppo M5S).
MALAN (FI-BP). Non funziona.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100 (testo 2)/2, presentato dai senatori Mallegni e Conzatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.100 (testo 2).
MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-BP). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 10.100 (testo 2), che introduce l'esenzione dall'obbligo della fatturazione elettronica per le attività commerciali con proventi di importo fino a 65.000 euro.
Vorrei però ricordare ai colleghi che 65.000 euro di fatturato non sono 65.000 euro di guadagni, ma di giro d'affari (Applausi dal Gruppo FI-BP), che tante volte corrispondono a un guadagno estremamente esiguo o addirittura a una perdita. Non illudetevi quindi di star salvando la gente, perché salvate solo imprese piccolissime, come ha detto il senatore Mallegni. Le imprese vere sono quelle che fatturano molto di più, per guadagni certamente limitati, non certo da 6.000 euro al mese, ma molto inferiori.
Invece, a persone che di fatto incasseranno dai 1.500 ai 2.000 al mese di guadagno si impongono obblighi che sono purtroppo assai più complicati di quanto detto da chi ha parlato prima: ci sono programmi venduti a caro prezzo; bisogna istallare delle procedure; si spendono decine di minuti per poche fatture, magari per pochi euro. Questa è la situazione reale. Questo è il Paese reale. Bisognerebbe capirlo e non soltanto dire di rappresentarlo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 10.201 e 10.202.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.7, identico agli emendamenti 10.8, 10.9 e 10.10.
FERRARI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.7.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.8, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.9, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, e 10.10, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull'emendamento 10.800manca il parere della Commissione bilancio. Senatore Pesco, le chiedo quindi di esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento.
PESCO (M5S). Signor Presidente, il parere è favorevole.
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, questo è il quinto fascicolo che occorre tenere insieme, visto che il fascicolo intero, sul quale peraltro non è previsto l'emendamento in esame, è stato approntato per l'Assemblea non prima delle ore 16.
Utilizzo pertanto questo ulteriore momento per stigmatizzare il fatto che l'Assemblea va preparata in modo migliore; soprattutto i lavori della Commissione bilancio non possono mettere il Parlamento in queste condizioni di lavoro. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice Taverna).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.800, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BERARDI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERARDI (FI-BP). Signor Presidente, ci troviamo qui oggi a parlare di fatturazione elettronica. In pratica stiamo uccidendo la piccola e media impresa italiana: oggi purtroppo certificherà questo la votazione che faremo. I nostri colleghi della Lega e del Movimento 5 Stelle ogni tanto ci danno qualche spunto, come ad esempio il wi-fi; sì, è bellissimo usare il wi-fi del Senato, ma vorrei sapere come si fa a spedire una fattura elettronica con il 2G, che troviamo tranquillamente nei Comuni più piccoli.
Dicono che non si può prorogare la fatturazione elettronica perché è colpa del Governo Gentiloni Silveri, ma il reddito di cittadinanza è colpa del Governo 5 Stelle, e non del Governo Gentiloni Silveri. Se dobbiamo trovare 2 miliardi di euro per prorogare di un anno la fatturazione elettronica e dare respiro a chi lavora, possiamo tranquillamente ridurre il reddito di cittadinanza. È inammissibile dare reddito a chi non lavora, a chi è un nullafacente, a chi proprio non fa nulla per il nostro Paese.
Noi chiediamo solo aiuto per le nostre piccole e medie imprese, che sono sempre state quelle che hanno portato avanti l'Italia, quelle che hanno diritto di poter avere un futuro degno e il Governo dalla loro parte. Mi meraviglio come i nostri amici della Lega possano permettere una cosa del genere. Quelli sono i nostri elettori, coloro che ci hanno sempre votato, il popolo delle partite IVA, che voi state scambiando con il popolo dei fannulloni. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.15, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.11, identico agli emendamenti 10.12, 10.13 e 10.14, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
FERRARI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 10.12.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.11, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori, identico agli emendamenti 10.13, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, e 10.14, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.16, presentato dai senatori Gasparri e Pichetto Fratin.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 10.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.17, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.18.
GRIMANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI (PD). Signor Presidente, noi mai avremmo pensato che la trattazione della fattura elettronica determinasse un dibattito tra la coalizione che fu di centrodestra così animato e così appassionato. Sinceramente a noi non interessa molto il rispetto più o meno acclarato del vostro programma. Non vi dovete tanto fare domande circa il giudizio sulla fatturazione elettronica e sulle vostre valutazioni intorno a questo tema; piuttosto dovreste chiedervi come mai le vostre promesse elettorali, quelle del centrodestra, di una flat tax che era alle porte, sono diventate nuvole, sono svanite nel nulla e credo che mai vedremo la famosa flat tax nel nostro Paese. Magari interrogatevi su questo e non aprite una diatriba tra voi sulla fatturazione elettronica, che pure è un tema che noi vorremmo approfondire da molti punti di vista.
Noi crediamo giusto che il provvedimento in esame che ha origini lontane, perché non nasce oggi, cominci ad entrare a regime e faccia parte della normale gestione del fisco del nostro Paese.
Prima il relatore di minoranza ha parlato della fatturazione elettronica come infrastruttura del nostro sistema fiscale. Io credo che - e non lo dico io, non lo dice il Partito Democratico, ma lo dicono la Corte dei conti e il Ministero delle finanze - la tracciabilità sia un valore aggiunto per poter portare innanzi una lotta all'evasione più credibile. Noi abbiamo un'evasione IVA di 36 miliardi l'anno, ed è un primato europeo: è un'evasione del 13 per cento superiore alla media europea e qualche domanda ci dobbiamo porre. Non credo che tutti siano evasori, e non lo crede il Partito Democratico, ma la tracciabilità è sicuramente uno strumento che può consentire una lotta all'evasione più giusta ed equa. (Commenti della senatrice Rizzotti). E non lo dico io, ma lo dicono anche organismi superiori.
Da questo punto di vista siamo consapevoli che c'è un adeguamento tecnologico di cui si deve tener conto, e in termini non tanto di costi, ma di tempi necessari per farlo. Su quello non siamo pregiudizialmente contrari, ma pensiamo che questa azione dilatoria non sia efficace ed efficiente. Pensiamo invece che questo sistema debba entrare definitivamente a regime.
Vorrei ricordare anche che noi del Partito Democratico non siamo per lo Stato fiscale, ma siamo per un fisco equo. In questi anni le nostre riforme hanno consentito un abbassamento, seppur non altissimo, della pressione fiscale, nonché un recupero importante di evasione fiscale. Non lo dico io, ma lo dice l'Agenzia delle entrate: 20 miliardi di recupero, più 5,8 rispetto all'anno precedente. Analogamente, sono stati riscossi molti più ruoli rispetto agli anni passati, e sempre l'Agenzia delle entrate in Commissione finanze ci ha esplicitato questi risultati: 12 miliardi rispetto agli 8,8 miliardi dell'anno precedente.
Quindi, noi non siamo per lo Stato fiscale, ma siamo per uno Stato in cui le tasse si paghino per quello che è giusto pagare e, quindi, per far sì, una volta che avvenga questo, che si abbassi conseguentemente anche la pressione fiscale. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.18, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.19, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.20 (testo 2).
FENU, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FENU, relatore. Signor Presidente, devo segnalare un refuso, perché il periodo aggiunto all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 in realtà è aggiuntivo e non sostitutivo. Posso leggere l'intero emendamento, se necessario.
PRESIDENTE. C'è scritto «Dopo il comma 1 aggiungere il seguente» e, quindi, lo interpreto come aggiuntivo. Ma dopo c'è scritto che il periodo è sostituito.
RENZI (PD). Questa è una legge. Non si capisce niente!
PRESIDENTE. Può leggere per favore il testo completo, visto che la premessa dice «Dopo il comma 1 aggiungere» e dopo è scritto «il primo periodo è sostituito». Lo rilegga integralmente in modo che possiamo capire che cosa sta dicendo.
FENU, relatore. «Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per il periodo di conservazione gratuita delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei SpA non può avvalersi di soggetti terzi."».
PRESIDENTE. Il Governo è d'accordo con questa riformulazione?
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Sì, signor Presidente.
MIRABELLI (PD). È un altro emendamento!
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, come è stato sottolineato in precedenza, noi contestiamo questo modo di procedere, in particolare della 5ª Commissione. Signor Presidente, le ricordo che in Conferenza dei Capigruppo il centro della discussione ha riguardato il fatto che entro stasera, alle ore 21, il lavoro, per necessità assoluta della Lega e del MoVimento 5 Stelle, dovesse essere concluso. (Applausi della senatrice Lonardo).
Oggi, invece, abbiamo avuto più rinvii e più pause, perché evidentemente non erano pronti. Se non erano però pronti, signor Presidente, noi avevamo deciso che la Commissione avrebbe lavorato sabato e domenica. Come mai questo non è successo? Non credo che si possano considerare le istituzioni come qualcosa con cui lavarsii piedi. È inaccettabile! (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
Inoltre, ci troviamo ora di fronte a un testo nei cui confronti, personalmente, non ho capito cosa sia stato detto. Non ho capito qual è la modifica. Vorrei avere il testo scritto e il tempo per poterlo analizzare. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
Non ci sono gli estremi per procedere immediatamente alla votazione. Non abbiamo capito cosa si stia votando. Lei, signor Presidente - e l'ho sottolineato molte volte - deve garantire la possibilità a quest'Assemblea di lavorare seriamente. (Applausi dal Gruppo PD). Su questo decreto‑legge, grazie alla conduzione della 5a Commissione, non si sta lavorando seriamente. Il Parlamento è una cosa seria. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
Il decreto fiscale riguarda i nostri cittadini. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP). Per favore, assumiamo un atteggiamento responsabile, idoneo all'Istituzione e al provvedimento del quale stiamo discutendo. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
PRESIDENTE. Senatore Marcucci, lei ha ragione, perché in Conferenza dei Capigruppo avevamo stabilito una tempistica diversa da quella che si è verificata. Non posso che prenderne atto. Quando si inizia una discussione in Assemblea e la Commissione non ha terminato i propri lavori, devo consentirle di terminare.
MARCUCCI (PD). La Commissione ha terminato.
PRESIDENTE. Non posso comunque incidere diversamente sulla tempistica dei lavori della Commissione. Capisco e mi auguro che prossimamente, per quanto riguarderà gli altri provvedimenti, si tenga conto di quanto viene stabilito in Conferenza dei Capigruppo.
Per quanto riguarda, invece, la questione... (Il senatore Errani fa cenno di voler intervenire).
Sto parlando; finisco di parlare e poi do la parola a chi la richiede.
Per quanto riguarda la riformulazione, mi sembra che sia evidente la presenza di un refuso.
FERRARI (PD). No!
MARCUCCI (PD). No, questo è un emendamento della Commissione!
PRESIDENTE. Quando ho chiesto di leggerlo, avevo detto che mi sembrava particolare. Vi è scritto, infatti, «Dopo il comma 1 aggiungere il seguente». C'è scritto poi «è sostituito», ma in realtà si è detto prima di aggiungere.
MARCUCCI (PD). No. Cambia il termine, cambia il contenuto.
PRESIDENTE. Mi pareva che si trattasse di un emendamento aggiuntivo; dopodiché la formulazione, in effetti, non era corretta ed è stata sostituita ma non mi pare che modifichi sostanzialmente la ratio dell'emendamento.
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo con molta calma e serenità per dire che questa storia della 5a Commissione deve finire. (Applausi dai Gruppi Misto-LeU, PD e FI-BP). Presidente, spezzo una lancia in favore del Presidente della 5a Commissione (i membri della Commissione ne saranno sorpresi). Il problema che qui abbiamo come... (Commenti del senatore Airola). Presidente, per me può dargli anche la parola. Per me non è un problema: ascolto e rispondo.
PRESIDENTE. Senatore Errani, mi scusi se la interrompo, per dare la possibilità all'Assemblea di poter verificare l'emendamento, possiamo anche accantonarlo, non succede nulla, in modo che ognuno di voi abbia la possibilità di poterlo leggere e verificare la compatibilità della prima formulazione con la seconda. Lo accantoniamo e lo verifichiamo, in modo che ciascuno abbia il tempo di verificarlo.
ERRANI (Misto-LeU). La ringrazio per avermi interrotto; stavo dicendo che finché mi interrompe un senatore della maggioranza, non c'è problema. (Applausi dai Gruppi Misto-LeU, PD e FI-BP).
Vorrei dire a tutti i colleghi, dal momento che questa storia sta montando, una cosa semplice; avevamo dato la disponibilità di convocare la Commissione domenica. Lunedì, convocandoci alle 11, abbiamo lavorato un'ora e tre quarti perché il Governo e la maggioranza non erano pronti. È la dimostrazione per cui oggi siamo a questo emendamento, che si può accantonare, Presidente; il problema però è che c'è stata una dialettica nella maggioranza su diversi emendamenti che si è scaricata sulla funzionalità della 5a Commissione. È questa, Presidente, la questione su cui lei deve intervenire, più che sul mio intervento. (Applausi dai Gruppi Misto-LeU, PD e FI-BP).
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, intervengo a malincuore perché avremmo preferito non fare questa polemica per il senso di responsabilità che abbiamo avuto anche nel corso dell'esame di questo decreto-legge e abbiamo dimostrato anche nella riunione dei Capigruppo. Devo farle notare che il ruolo di Presidenza è innanzitutto a garanzia delle opposizioni perché la maggioranza si difende da sé. (Applausi dai Gruppi FdI e PD).
Abbiamo il diritto di capire che cosa stiamo votando. Presidente, con tutti gli sforzi di benevolenza, quella che lei chiama modifica formale è una modifica sostanziale e se non fosse stato per l'intervento dei colleghi dell'opposizione, noi avremmo votato probabilmente un testo diverso da quello che era alla nostra attenzione.
L'accantonamento da lei proposto - e mi ha anticipato in questa richiesta - è pertanto un gesto in questo momento assolutamente necessario. Mi chiedo se l'accantonamento sia sufficiente per evitare che tale situazione si rifletta sul prosieguo dell'esame dell'articolo 10. Più in generale, aggiungendomi ancora una volta alle dichiarazioni del collega Errani, denunciamo il fatto che la 5a Commissione oltre a svolgere i propri lavori troppo in prossimità dei lavori dell'Assemblea, viene utilizzata dalla maggioranza come tagliola per fare in modo che i provvedimenti, gli emendamenti e le proposte suscettibili di creare imbarazzo nella maggioranza non possano arrivare al voto. (Applausi dai Gruppi FdI e PD). Questo non è accettabile, Presidente. Ancora una volta le chiediamo di fare da garanzia soprattutto e principalmente per le opposizioni perché la maggioranza, ripeto ancora, si difende da sé perché il Governo è forte e ha dalla sua parte i numeri che fanno la differenza. La Presidenza è chiamata a far rispettare il Regolamento e soprattutto a dare voce ai diritti delle opposizioni che hanno il diritto di sapere che cosa votano. Presidente, glielo diciamo ancora una volta sperando che sia l'ultima. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, credo che correttamente alla chiusura della seduta di Commissione di oggi il presidente Pesco abbia detto di essere stato autorizzato ad attendere il parere del Governo e ad avvalersi dell'articolo 100 del Regolamento e, quindi, di motivare in Aula il parere della 5a Commissione sentendo il Governo, a seguito del dibattito in Commissione.
La questione che però non quadra, al di là dell'eventuale carenza di motivazione che possiamo rimarcare, è la sostituzione che diviene invece un'aggiunta. Stiamo cambiando il testo dell'emendamento in Aula costruendone uno nuovo. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Presidente, in questo caso ci deve dare i tempi per poterlo leggere assieme e valutarlo, altrimenti credo che non si possa procedere. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, non è come ci è stato detto dal relatore in maniera evidentemente mendace e anche consapevole: non è una mera questione di drafting del testo. Non lo è affatto perché cambia profondamente il significato. In più, usando questo escamotage, si chiede di votare in Aula un emendamento come fosse stato approvato dalla Commissione. Signor Presidente, non è così e lei deve impedire questi atteggiamenti da parte del relatore perché questo modo di procedere non è corretto. È un insulto alla nostra Assemblea su un tema delicato come quello del decreto fiscale. (Applausi dal Gruppo PD).
Credo quindi che ci debba essere attenzione nei confronti delle procedure e non penso che si debba accantonare. Credo che il relatore debba avere il coraggio di dire che, evidentemente, non sa fare il proprio mestiere e che debba presentare un suo nuovo emendamento, sostitutivo di questo. Così si dovrebbe fare. Si andrà in Commissione e ci si darà il tempo di subemendare e domani ne parliamo. (Applausi dal Gruppo PD). Signor Presidente, a mio modo di vedere, si deve procedere in questo modo. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
BOTTICI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signor Presidente, ricevere una critica da un Gruppo parlamentare a cui nella scorsa legislatura sono state bocciate delle leggi in Corte costituzionale mi fa venire un po' da ridere. (Vivaci commenti dai Gruppi PD e FI-BP. Applausi dal Gruppo M5S).
Il Presidente ha detto che si accantona. Stiamo procedendo per farvi avere il testo, come è sempre stato fatto nelle Aule legislative. A breve avrete il testo. (Vivaci commenti dal Gruppo PD).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, mi rivolgo a tutti, maggioranza compresa.
Visto che sul provvedimento abbiamo instaurato un dialogo proficuo in Commissione che ha portato a una discussione… (Commenti dal Gruppo FI-BP). È stato proficuo perché ci sono molte richieste di emendamenti della minoranza; non essendo magari questo il provvedimento giusto ed essendosi fatto rinvio con un ordine del giorno alla discussione in sede di sessione di bilancio, in Commissione finanze abbiamo costruito un clima che ha portato alla definizione di alcune richieste che venivano dalle minoranze con un lavoro che andava in questa direzione. Pertanto, non penso sia una cosa voluta del relatore.
Si può trovare una soluzione. L'invito è questo. Non creiamo il solito clima visto in altre occasioni. Troviamo una soluzione per fare in modo che le minoranze siano tutelate nelle loro richieste relative a questo emendamento, volte ad accertare se si tratti realmente di una questione di drafting. Proseguiamo però con quel clima di rispetto reciproco, magari anche animato e su posizioni differenti, che ha contraddistinto la giornata. Del resto, dopo tre ore di votazione, ci può anche stare che ci possa essere qualche questione. Senza cominciare a rinfacciarci le cose tra noi, voi e loro, sennò stiamo qua un mese. Questo è l'invito che rivolgo a tutta l'Assemblea, sperando che prosegua il clima di confronto sereno che abbiamo avuto durante tutto il pomeriggio. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti dal Gruppo PD).
LA RUSSA (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, parto proprio dall'appello del Capogruppo della Lega e ricordo che noi abbiamo deciso, nella riunione con i Presidenti dei Gruppi, cui partecipano anche i Vice Presidenti del Senato, di...
PRESIDENTE. Senatore La Russa, per la verità ha già parlato un altro senatore del suo Gruppo.
LA RUSSA (FdI). Chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori, signor Presidente.
Dicevo che abbiamo previsto la chiusura dei lavori alle ore 21, proprio perché l'esigenza del Governo era di chiudere questo provvedimento in un clima il più possibile condiviso. Adesso sono chiare due cose: che il clima si sta deteriorando e, soprattutto, che alle ore 21 noi non chiuderemo questo provvedimento, e non certo per colpa delle opposizioni. Semmai è la maggioranza che si è fatta ostruzionismo da sé, non portando a compimento i lavori in Commissione. Per cui, per rispondere all'appello del Presidente del Gruppo della Lega, le chiedo se non sia opportuno (ecco perché intervengo sull'ordine dei lavori), visto che sono le 20,10, rinviare a domani mattina la prosecuzione dei lavori. (Commenti dal Gruppo M5S).
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei intervenire anch'io sull'ordine dei lavori. Rapidissimamente volevo avvisare il collega La Russa che questa sera gioca la Juve, mentre l'Inter gioca domani sera. Quindi possiamo andare avanti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Il senatore La Russa fa cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Senatore La Russa, non possiamo adesso fare un botta e risposta; non è possibile. Se lei ha da dire qualcosa, lo dirà poi alla fine dei lavori di questa serata. (Applausi dal Gruppo M5S).
Vorrei riassumere le istanze di questa sera. L'orario di chiusura, secondo il calendario, è previsto alle ore 21. Siccome qui c'è un problema che riguarda l'interpretazione dell'emendamento 10.20 nella riformulazione proposta dal relatore, io propongo che tale emendamento sia accantonato, in modo da dare la possibilità a tutti di rileggerlo e di leggere anche gli emendamenti successivi, ove fossero a esso collegati. Propongo pertanto di accantonare l'emendamento 10.20 e quelli successivi, fino al termine degli emendamenti riferiti all'articolo 10. Proseguirei con gli emendamenti riferiti all'articolo 11. Credo che questa sia la scelta migliore per tutti, per poter valutare la portata interpretativa di questo emendamento. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Sono pertanto accantonati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
DAMIANI (FI-BP). Signor Presidente, ritorniamo sul tema della fatturazione elettronica. Non sono stati accolti i nostri richiami al buon senso e neanche la richiesta, fatta dall'Unione europea, di posticipare l'introduzione della fatturazione elettronica al 2020. Inoltre, con l'articolo 11 manderemo l'Italia nel caos, in quanto si prevedono delle date stringenti e dei cappi al collo per imprenditori e commercialisti in ordine all'emissione delle fatture. Con i nostri emendamenti proponiamo delle date più flessibili e, in particolare, la possibilità di inviare al sistema di controllo entro la fine del mese le fatture emesse nei primi quindici giorni del mese e nel mese successivo quelle emesse invece successivamente. Quindi, chiediamo flessibilità, ma anche su questo tema abbiamo trovato le porte chiuse da parte della maggioranza. In questo modo, da oggi in poi, altro che semplificazioni: voi state portando complicazioni nella vita di tutti i giorni dei cittadini. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO(ore 20,12)
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FENU, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 11.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, fino alle parole «n. 100».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.2 a 11.9.
Passiamo all'emendamento 11.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.11, identico agli emendamenti 11.12 e 11.13.
FERRARI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 11.11.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, identico all'emendamento 11.13, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.14, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 11.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.15, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 11.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
FERRARI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 11.17, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.17, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 11.18 a 11.21.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, ritorno a intervenire in quest'Aula su questo argomento, che mi sta particolarmente a cuore. L' emendamento 13.0.1 è volto alla semplificazione, alla sburocratizzazione e a perseguire la logica di uno Stato che deve essere collaboratore e non inquisitore verso il contribuente. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Non solo si impone allora l'obbligo della fatturazione elettronica, ma almeno si voglia sgravare l'obbligo da parte del contribuente di archiviare la documentazione informatica una volta inviata alla pubblica amministrazione o agli enti preposti. Penso, infatti, che sia un onere che vada a incidere ulteriormente sugli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica. Dobbiamo essere vicini al contribuente e ai cittadini e non dobbiamo continuamente contribuire con queste imposizioni che sono gravose e onerose. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Vi sembra forse che sia troppo oneroso per l'Agenzia delle entrate assumere questo obbligo? Meglio, appunto, secondo voi, incaricare e obbligare il contribuente. Noi, invece, siamo vicini ai cittadini e vogliamo votare sì a questo emendamento perché almeno diamo un segnale di voler essere al loro fianco e non sulle loro spalle. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, vorrei chiedere di poter trasformare l'emendamento 13.0.2 in un ordine del giorno, come da accordi precedentemente intercorsi in Commissione.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.
FENU, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario sull'emendamento 13.0.1. È favorevole, invece, ad un accoglimento dell'ordine del giorno G13.0.2 come raccomandazione.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. Comunico che eventuali emendamenti all'emendamento 10.20 (testo2), che è stato accantonato, dovranno essere presentati entro le ore 21.
Passiamo all'emendamento 13.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al comma 1.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.1, presentato dalla senatrice Toffanin e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Durnwalder, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G13.0.2.
DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G13.0.2 è quindi accolto come raccomandazione.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, la rubrica dell'articolo 14 reca «semplificazioni in tema di detrazione IVA», ma l'ultimo periodo, più che semplificazione si potrebbe definire complicazione. Chiunque si sia occupato di amministrazione sa che una disposizione di questo genere non ha senso.
Il diritto alla detrazione va esercitato entro un termine e non è assolutamente ammissibile che le fatture ricevute nel mese di dicembre o comunque a fine anno debbano avere un trattamento diverso rispetto a tutte le altre. Quindi, noi abbiamo proposto - ma non siamo i soli, anche moltissimi altri Gruppi lo hanno fatto, perché questo ha un senso tecnico - di sopprimere l'ultimo periodo dell'articolo.
RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 14.0.10 e 14.0.11, che sono volti ad aumentare la detrazione - almeno per le persone che hanno superato i sessant'anni - per tutto ciò che riguarda le spese di farmaci veterinari.
In un momento in cui la sostenibilità del nostro sistema sanitario è messa a dura prova, sappiamo perfettamente come per una persona anziana prendersi cura di un animale, oltre ad aiutare la promozione dello stile di vita per una vecchiaia in salute, permette anche di non cadere in depressione. La mancanza di attività fisica e la solitudine di un anziano possono essere sicuramente migliorate dalla presenza di un animale.
Sappiamo perfettamente che, se non si possono detrarre le spese veterinarie, gli anziani arrivano persino a togliere il cibo dalle loro tavole per poter curare il loro animale da compagnia. Quindi, chiedo veramente una sensibilità all'Assemblea almeno per le persone che hanno superato i sessant'anni d'età e sono in profonda solitudine.
L'emendamento 14.0.11, invece, chiede che tutti possano detrarre le spese veterinarie almeno fino a 1.000 euro. Anche in questo caso ci sarebbe un guadagno per lo Stato. Pensiamo a quanto i Comuni potrebbero risparmiare - senza contare il fenomeno orrendo del randagismo nel Centro-Sud - se le persone fossero incentivate ad adottare, ad esempio, un cane o un gatto nei canili o nei gattili, che invece sono a spese dei Comuni e quindi dei cittadini. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.2, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, 14.3, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, 14.4, presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori, e 14.5, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 14.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.6, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 14.0.1, identico agli emendamenti 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4 e 14.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
FERRARI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 14.0.2.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 14.0.3 riguarda le imprese italiane che lavorano con l'estero e sappiamo quanto in questo momento l'Italia abbia bisogno dell'export.
Il sistema di fatturazione elettronica che, per l'intransigenza di questa maggioranza, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 non interessa le fatture emesse verso soggetti esteri perché l'Italia, come sappiamo tutti, farà da pilota a livello europeo rispetto all'entrata in vigore anticipata della fatturazione elettronica. Si rende quindi necessario per i soggetti che emettono fatture verso l'estero avere un riscontro di tali fatture da parte dello Stato. Questo è il quadro generale. Non si comprende però per quale ragione si chieda a questo tipo di imprese di adempiere a questo tipo di comunicazione, che viene ridenominata spesometro, con una cadenza mensile, che è eccessivamente opprimente per le imprese. Per tale motivo, in molti abbiamo ragionevolmente chiesto che questo adempimento avvenga in maniera annuale, il che è assolutamente sufficiente a dare conto dell'attività svolta da queste imprese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.1, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori, identico agli emendamenti 14.0.3, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, 14.0.4, presentato dal senatore De Bertoldi, e 14.0.5, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 14.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.300, presentato dal senatore Damiani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.6.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento e trasformarlo in ordine del giorno, rispetto al quale accetterei anche un accoglimento come raccomandazione. Del resto questo tipo emendamenti sono improntati ad un'ottica collaborativa rispetto al rapporto tra professionisti e Stato, perché mirano a far adottare a delle categorie di professionisti non ordinistiche e che comunque rappresentano i contribuenti presso l'Agenzia delle entrate e le commissioni tributarie, la famosa posta elettronica certificata (PEC) per ricevere comunicazioni tramite questo tipo di modalità.
Risulta incomprensibile per quale motivo tale misura non sia stata adottata nel provvedimento in discussione e pertanto, con una raccomandazione, vorremmo che questo Governo se ne facesse carico da qui a qualche mese.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 14.0.6.
FENU, relatore. Signor Presidente, sono favorevole ad un accoglimento come raccomandazione.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, lo accolgo come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G14.0.6 è accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.7, presentato dalla senatrice Conzatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 14.0.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento come anche del successivo. Segnalo tra l'altro che vi sono anche altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 17, presentati da varie colleghe, sulla stessa questione.
Vorrei ricordare a tutti che la questione delle detrazioni per le spese veterinarie, ferme da moltissimo tempo e che incidono molto relativamente (perché il massimo della detrazione è di fatto pari a circa 50 euro, quindi una somma abbastanza piccola), non può che essere considerata all'interno del sistema sanitario più generale, essendo in diretta connessione con quest'ultimo. In più, c'è un aspetto anche dal punto di vista sociale, che ricordava anche la collega Rizzotti, che non può sfuggirci.
Abbiamo presentato anche emendamenti sull'esenzione dall'IVA per la lotta al randagismo: ditemi voi se non è una questione sanitaria e di rilievo sociale. Faccio un appello - mi rivolgo anche al relatore, che non so se mi sta ascoltando - a tenere in considerazione questi emendamenti, così come quelli successivi che abbiamo presentato anche trasversalmente, che riguardano sia la questione dell'IVA sulla lotta al randagismo sia le detrazioni per spese veterinarie. Invito anche tutti i colleghi che aderiscono all'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali a far sentire la propria voce e ad assumersi non solo nel voto un impegno.
Vorrei anche sapere se il relatore conferma il proprio parere anche dopo questo appello, perché eventualmente possiamo anche valutare altre modalità; questi emendamenti si potrebbero, ad esempio, trattare insieme a quelli successivi. L'appello ulteriore che faccio è a non ritenere secondaria tale questione, perché incide moltissimo sulle famiglie italiane: ci sono 12 milioni di famiglie che possiedono animali in casa, quindi l'impatto non è certamente piccolissimo. In più vi sono tante persone interessate, soprattutto anziane, quindi si tratta di un aspetto anche sociale che non potete assolutamente trascurare. Chiedo di nuovo al relatore e anche al Governo se vogliono assumere una decisione diversa sui pareri che hanno espresso sia su questi emendamenti che su quelli riferiti all'articolo 17.
GIAMMANCO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIAMMANCO (FI-BP). Signor Presidente, anch'io invito il relatore e il rappresentante del Governo, il sottosegretario Bitonci, a rivalutare l'importanza e il valore dell'emendamento 14.0.10 all'articolo 14-bis. Si tratta di un emendamento molto importante perché aumenta le detrazioni per le spese veterinarie a favore degli over 60 (quindi a favore degli anziani). Oggi queste detrazioni sono davvero irrisorie: pensate, non arrivano neanche a 130 euro. È un'assurdità se si pensa che le spese veterinarie in Italia sono davvero troppo onerose; per non parlare di quelle dei farmaci dedicati agli animali. Ebbene, queste spese veterinarie sono talmente alte che spesso, purtroppo, diventano anche causa di abbandono del proprio animale domestico, perché i proprietari non riescono ad affrontarle.
Chiediamo pertanto un atto di coraggio al Governo e al relatore su un emendamento che può essere davvero trasversale e votato dai rappresentanti di tutti i partiti che credono nell'utilità di aumentare le detrazioni fiscali per le spese veterinarie a favore delle persone più anziane.
La comunità scientifica internazionale ha riconosciuto la validità della pet therapy, cioè della terapia fatta con l'utilizzo degli animali domestici a favore di bambini che hanno patologie gravissime, a favore di disabili e di persone che hanno problemi psicologici, problemi mentali, di depressione. Questo può essere davvero un investimento per i prossimi anni. Da questo investimento lo Stato ci può guadagnare così come sicuramente il nostro sistema sanitario nazionale.
Quindi vi invito a riflettere ancora sull'importanza di questa proposta e a votare a favore dell'emendamento 14.0.10. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
CIRINNA' (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRINNA' (PD). Signor Presidente, colleghi, anch'io rivolgo un appello al relatore e al rappresentante del Governo nella speranza che voglia accogliere questi emendamenti, sui quali non spendo ulteriori parole, perché mi associo a quanto già detto dalle colleghe De Petris e Giammanco che con me sono iscritte all'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali. Questo Intergruppo è trasversale e riunisce molti colleghi deputati e senatori anche della maggioranza.
Ricordo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che l'aspetto relativo all'ambiente e agli animali è parte fondante del loro programma di partito e di quanto viene dichiarato su quasi tutte le vostre piattaforme. Di fatto, anche alcune amministrazioni comunali a vostra guida stanno seguendo le indicazioni già seguite da tempo dalle amministrazioni comunali a guida di molti sindaci del centrosinistra. Ricordo a tutti quello che è stato fatto in quattordici anni nel Comune di Roma, quando con le giunte di centrosinistra fondammo l'Ufficio diritti animali che divenne elemento di traino per altre amministrazioni.
Ha detto molto bene la collega Giammanco: in tante famiglie, in particolare di anziani, le spese veterinarie sono una voce importante, lì dove, davanti a una solitudine, per mille ragioni sociali che non è il caso di approfondire in questo momento, un amico non umano, un figliolo a quattro zampe, diventa il centro della vita e della solitudine di questi anziani. Ci sono anziani che hanno anche due, tre o quattro animali in casa e che spesso si privano, loro stessi, di somme di denaro per curare i loro animali.
Un altro dato importante - ed è stato sottolineato bene - è il tentativo di ridurre l'IVA sul cibo e sui medicinali veterinari. Non possiamo pensare che il cibo per cani e per gatti, per piccoli roditori, per uccellini e per tutti gli animali che sono nelle nostre case sia tassato come bene di lusso. Avere un animale in casa, molto spesso salvato da un canile, molto spesso raccolto dalla strada, non è certamente un'ostentazione del lusso.
Proprio per questo nell'Intergruppo per i diritti degli animali abbiamo scritto una serie di emendamenti e per questo ringrazio il capogruppo Marcucci. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Partito Democratico su questi emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, invito i presentatori degli emendamenti 14.0.10, 14.0.11 e 14.0.12, che hanno lo stesso oggetto, a trasformarli in ordini del giorno, che il Governo si impegna ad accogliere come raccomandazione.
FENU, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere conforme al rappresentante del Governo e invito tutti coloro che hanno presentato emendamenti che riguardano la stessa materia di trasformarli in ordini del giorno che il Governo si impegna ad accogliere come raccomandazione. Mi riferisco alle proposte emendative che riguardano le spese veterinarie e la loro detrazione fiscale.
BERTACCO (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERTACCO (FdI). Signor Presidente, al di là dell'annuncio del Governo sulla trasformazione in ordine del giorno (non so con quale formulazione, se a «valutare l'opportunità di» o altra), credo debba essere ribadito in quest'Assemblea che sarebbe meglio mantenere gli emendamenti e approvarli. Mi piace ricordare che Alzheimer, autismo e disabilità sono tutte problematiche che prevedono l'utilizzo degli animali per la terapia, che sta dando fortissimi risultati. Fra le tante, una delle ultime sperimentazioni progettuali che si sta facendo sul territorio prevede l'adozione di cani tripodi, quindi con disabilità, da accostare in programmi di pet therapy, per dimostrare ai ragazzi giovani che la disabilità è superabile. E poiché credo che non comprometterebbe i conti dello Stato approvare questa proposta, inviterei il relatore e il Governo a riprendere in considerazione l'approvazione di questi emendamenti. (Applausi dal Gruppo FdI. La senatrice Gallone fa cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Senatrice Gallone, non posso darle la parola perché per il suo Gruppo è già intervenuta la senatrice Giammanco.
Chiedo alla senatrice Rizzotti se accetta la proposta di trasformazione in ordine del giorno.
RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, sono piuttosto perplessa. Infatti, anche dalle dichiarazioni dei colleghi si capisce quanto limitato sarebbe il costo per lo Stato. Non solo: avevo anche trovato la copertura per queste spese minime per il bilancio dello Stato, ma importanti per le famiglie, mediante il fondo delle esigenze indifferibili. Non accetto la trasformazione in ordine del giorno e desidero pertanto che l'emendamento venga votato. (Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 14.0.10, presentato dalla senatrice Rizzotti, fino alle parole «importo di euro».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 14.0.11.
Passiamo all'emendamento 14.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
RIZZOTTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, dal momento che c'è stata una grande gioia nell'approvare la proroga del bonus bebè sapendo che sarà solo di un anno, voterò a favore del mio emendamento, che chiede la detrazione per le spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione in palestra dei propri ragazzi o per le persone anziane. Credo che ciò rientri sempre in un progetto di sanità pubblica e di prevenzione e, per quanto riguarda i ragazzi, investa anche la loro educazione, non solo come attività fisica, ma anche come scuola di vita: lo sport insegna, ad esempio, il rispetto, l'educazione civica, come è stato ricordato, lo stare in gruppo. Anche per questo emendamento avevo trovato la copertura. Penso alla famiglia, con un bonus bebè di un anno, rispetto a chi cresce due o tre ragazzi e fa praticare loro attività sportiva, o all'anziano, che farebbe risparmiare al sistema sanitario farmaci e visite, magari inutili, se potesse dedicarsi a qualcosa che lo coinvolge anche intellettualmente (perché una palestra per l'anziano significa anche coordinamento e mantenere vigile il proprio sistema di riflessi). Spero che l'Assemblea risponda, almeno su questo, positivamente. Si tratta di salute pubblica, non di favorire qualcuno. È inutile esaltarsi per un anno di proroga del bonus bebè, quando non si aiuta la famiglia a crescere i propri figli in modo salutare. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.12, presentato dalla senatrice Rizzotti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 14.0.13, identico all'emendamento 14.0.301, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 14.0.13, presentato dai senatori Iannone e De Bertoldi, identico all'emendamento 14.0.301, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.200.
D'ALFONSO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 14.0.200. Il tema della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà per l'edilizia convenzionata degli anni 1967, 1969, 1970 e 1972 è rilevante non solo nella città Capitale d'Italia, ma anche in molte altre realtà metropolitane (penso a Palermo, Napoli e anche a città della Provincia italiana) e dal momento che c'è un lavoro in corso svolto in parte in Commissione finanze, ma anche in altri luoghi della tecnica, del diritto e dell'elaborazione urbanistica, possiamo trasformare l'emendamento in ordine del giorno perché abbiamo costruito in Commissione un'adeguatezza di interesse.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettano la trasformazione in ordine del giorno.
PARENTE (PD). Sì, signor Presidente, accetto la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'ordine del giorno.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G14.0.200 è accolto come raccomandazione.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 15.2 (testo 2) e 15.0.1 (testo 2). Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.3, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3.
Passiamo all'emendamento 15.0.5 (testo 2), su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, ne abbiamo discusso in Commissione e saremmo d'accordo per la trasformazione in ordine del giorno. Riteniamo che, come nel mille proroghe di luglio sia stato abrogato lo split payment per i professionisti, così dal 1° gennaio 2019 debba essere abrogato questo strumento antielusivo vista l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, che questo Governo interpreta non come un provvedimento di progresso sociale, ma come uno strumento antielusivo. Sarebbe una duplicazione a ulteriore aggravio dei contribuenti.
PRESIDENTE. Chiedo se anche per l'emendamento successivo 15.0.6 c'è un'intenzione analoga?
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, ne abbiamo discusso in questi termini anche in Commissione.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G15.0.5 è accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.4, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 15.0.200.
GALLONE (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, vi dovreste essere stancati di vedere presentato l'emendamento sulla definizione dell'EndoWaste che cerca, ancora una volta, di convincere questo Governo, nelle more di una sentenza del Consiglio di Stato, di definire le autorizzazioni e chi le deve concedere per poter consentire a tutte le aziende che si occupano di riciclo e di economia circolare di poter continuare a lavorare perché ormai gli impianti sono fermi.
So che siamo diventati un disco rotto però, per cortesia, per un Governo, che pomposamente si definisce Governo dell'economia circolare, che fa convegni su convegni e che parla di green economy, di rifiuti e di tutta una serie di iniziative che vanno nell'ordine di idee che le aziende debbono lavorare per la sostenibilità ambientale, mi sembra veramente un paradosso.
Non è una questione di interessi di parte perché su tale questione si sono mossi tutti, da Legambiente fino a Confindustria, passando per tutte le associazioni.
Stasera l'emendamento sicuramente sarà respinto perché ho visto i pareri del Governo, però lo ricorderò tutte le volte che vi definirete Governo dell'economia circolare. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.200, presentato dalla senatrice Gallone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 16 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
FENU, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 16.0.100, 16.0.200 e 16.0.300 (testo 3). Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.
Esprimo parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G16.1.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.1, presentato dal senatore De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Senatore Pichetto Fratin, l'ordine del giorno G16.1 è stato accolto dal Governo come raccomandazione. Insiste per la votazione?
PICHETTO FRATIN (FI-BP). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno G16.1 è quindi accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.100/1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.100, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.200, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.300 (testo 3)/1, presentato dai senatori Sciascia e Conzatti.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.0.300 (testo 3).
MODENA (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, vorrei anzitutto ringraziare la senatrice Conzatti, perché questo intervento, brevissimo, è frutto di una conversazione e di una riflessione che abbiamo avuto oggi pomeriggio e che vorrei offrirvi. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Anzi, forse sarebbe meglio se magari questo emendamento fosse posto ai voti domani mattina, a mente fredda. Infatti questo emendamento della Commissione, mi sembra proposto da un senatore del MoVimento 5 Stelle, concede in sostanza l'accesso a tutti i conti correnti dei cittadini non solo all'Agenzia delle entrate (come già è), ma anche alla Guardia di finanza. Ma non si tratta necessariamente di evasori.
Questa è una modifica sostanziale, in base alla quale per tutto quello che si trova presso le Poste e gli intermediari (pensiamo anche al vecchietto, perché la disposizione riguarda tutto e non ci sono dei limiti) l'accesso è consentito all'Agenzia delle entrate, ma anche alla Guardia di finanza. C'è il particolare - a mio parere, non da poco - che la Guardia di finanza dovrebbe poter avere gli accessi ai conti correnti solo quando ha l'autorizzazione di un magistrato. Questa è una differenza di carattere sostanziale. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Colleghi, vi chiedo di riflettere su questo. Voi siete la maggioranza e poi farete come ritenete.
La questione di fondo è che non si può definire di pace fiscale un provvedimento in cui - di fatto - si mette una pistola alla tempia del cittadino, della piccola impresa e di chiunque sia oggetto di indagini di questo tipo. (Applausi della senatrice Conzatti). Abbiamo ragionato di questo con la relatrice di minoranza oggi pomeriggio. Vi chiedo di fare una riflessione perché questa norma stravolge completamente il senso, anche per voi, del decreto fiscale. Per favore, cortesemente fate autorizzare la Guardia di finanza da un magistrato, perché il nostro è uno Stato di diritto. (Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Margiotta).
FERRARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, prima di procedere alla votazione dell'emendamento, vorrei chiarire che prima non ho inteso bene e, erroneamente, ho dato come indicazione al Gruppo di votare a favore dell'emendamento 16.0.300 (testo 3)/1, nonostante la reale intenzione fosse di voto contrario.
Preannuncio che sull'emendamento 16.0.300 (testo 3) il voto del Partito Democratico sarà favorevole.
MODENA (FI-BP). È questa la differenza tra noi e il PD!
PRESIDENTE. Senatrice Modena, per cortesia, ha già svolto il suo intervento.
DE BERTOLDI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, anche noi, non avendo recepito bene il messaggio, abbiamo votato contro l'emendamento 16.0.300 (testo 3)/1, nonostante fossimo a favore. Riteniamo veramente assurdo, per le ragioni contrarie a quelle del Partito Democratico, questa sorta di grande fratello fiscale che caratterizza l'impostazione determinata in Commissione.
Pertanto, chiarisco l'intenzione reale di voto del Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.300 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Comunico che è stato riproposto all'Assemblea un emendamento del relatore in materia di concessioni autostradali, già presentato in Commissione e giudicato ammissibile dal Presidente del Senato. Il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 21,30.
MALAN (FI-BP). Senza preavviso non è possibile! Se c'è qualche porcheria da fare, la dovete fare a viso aperto!
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, io credo che quello che abbiamo detto finora non sia servito evidentemente a niente. Il Governo presenta un emendamento sulle concessioni autostradali alle ore 21,05 e lei ci concede i tempi per subemendare fino alle 21,30 su un argomento così importante.
Noi, non solo chiediamo di avere tempo fino a domani mattina, perché i nostri uffici legislativi devono leggere e capire quali porcherie ci propone il Governo con questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az); ma chiediamo anche che venga convocata la Commissione sia sui subemendamenti che su questo emendamento. Non si può mica pensare di andare direttamente in Aula.
BERNINI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BERNINI (FI-BP). Signor Presidente, noi non abbiamo visto l'emendamento. Sono le 21,05. L'emendamento dovrebbe, evidentemente, ritornare in Commissione. Abbiamo visto troppe cose in quest'Aula oggi per pensare di poterne vedere ancora! (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Abbiamo visto pareri dati in Aula senza motivazione della 5° Commissione. Abbiamo visto cose che, signor Presidente, per fare una citazione cinematografica, neanche sui bastioni di Orione sarebbe possibile vedere! (Applausi dal Gruppo FI-BP. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Colleghi, c'è un limite a tutto. Questo no! Veramente, questo no! La Commissione abbia la dignità di riunirsi e di produrre in maniera trasparente un emendamento, che noi ora non abbiamo neanche testualmente! Ci sono emendamenti fantasma che girano in quest'Aula. Non lo possiamo permettere. Si riunisca la Commissione e non si diano termini per i subemendamenti! Non abbiamo materiale per emendare, signor Presidente! Manca l'emendamento. Adesso veramente basta. Abbiamo visto troppo. Basta! (Applausi dal Gruppo FI-BP).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, lasciamo perdere porcherie o quant'altro. L'emendamento è stato presentato adesso perché ci siamo accorti che è identico a quello che era in Commissione e che, erroneamente, è stato ritirato. Ci siamo accorti solo adesso che è lo stesso, uguale e identico. Sono d'accordo sul fatto di dare il tempo necessario agli uffici per poter presentare, eventualmente, subemendamenti. Comprendo anch'io che quello delle 21,30 sia un termine troppo ristretto. Quindi, siamo disponibili a rinviarlo.
Però, è un emendamento identico. Arriva adesso perché ci siamo accorti che, in modo sbagliato, è stato ritirato in Commissione. Chi ha fatto parte della Commissione finanze, e qui vi sono degli illustri membri commissari, sia del Partito Democratico che di Forza Italia, sa che nella confusione generale (perché non è stato semplice) è possibile che qualcosa sia sfuggito.
Questo è il motivo. Non c'è nessun tentativo dell'ultimo minuto di far rientrare qualcosa. Solo questa è la motivazione. Quindi, se la Presidenza e i Gruppi sono d'accordo, diamo più tempo per la presentazione di eventuali subemendamenti, ma non creiamo un caso che, sinceramente, non esiste. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, torniamo a quanto accaduto prima. La Presidenza deve garantire, appunto, innanzitutto le opposizioni. La maggioranza, infatti, adesso è venuta a dirci questo. Il presidente Romeo, però, lo sa lui che questo è lo stesso emendamento che era sfuggito. Ma non è questa la procedura. Anche perché, se voi vi lamentate delle manine, noi cosa dovremmo dire di fronte a emendamenti che entrano, poi scompaiono e poi vengono ripresentati?
Io penso, signor Presidente, che, intanto, è veramente incredibile che, con un'Aula che in realtà era già quasi conclusa, perché erano le 21,05, lei abbia annunciato la presentazione dell'emendamento che è stato appunto presentato. Non credo, dunque, che vi siano altre strade. Lei deve dare tutto il tempo a disposizione, e certamente non solo mezz'ora, per la presentazione di subemendamenti. Credo, però, sia assolutamente necessario che, comunque, in qualche modo la Commissione e tutti i membri della Commissione ne prendano visione: non qui in Aula ma, appunto, in Commissione.
PRESIDENTE. Pur nella concitazione, mi pare che possiamo concordare sul fatto che la 6a Commissione si riunirà domani mattina per esaminare l'emendamento citato; quindi, non c'è bisogno di dare un termine per la presentazione dei subemendamenti.
Chiedo al rappresentante del Governo se intende intervenire.
BITONCI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, mi sembra opportuno, considerata la portata dell'emendamento, che il termine sia spostato a domani mattina alle ore 9.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le confermo che, preso atto delle giuste richieste delle nostre costruttive opposizioni, domani convocheremo la 6a Commissione alle ore 9 per esaminare l'emendamento. Spero che questa proposta sia compatibile con il calendario dei lavori dell'Assemblea.
PRESIDENTE. L'Assemblea è convocata alle ore 9,30. Naturalmente, anche la Commissione bilancio dovrà convocarsi ugualmente alle ore 9.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
STEFANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANO (PD). Signor Presidente, con questo mio intervento vorrei condividere con l'Assemblea le espressioni di solidarietà e vicinanza al territorio del Basso Salento sul quale, per diversi giorni, si è accanita un'ondata di maltempo particolarmente violenta, culminata l'altro ieri con un vero e proprio tornado che ha spazzato via oltre 20 chilometri di costa nel Capo di Leuca.
È stato un fenomeno di una violenza distruttiva senza precedenti, riconosciuto come un F2 che ha sprigionato venti a oltre 200 chilometri orari, facendo crollare chiese, isolati, tante abitazioni; ha distrutto diverse strutture turistico-ricettive, insediamenti produttivi, non solo agricoli, affondato decine e decine di imbarcazioni, messo in ginocchio la circolazione dei convogli dei trasporti pubblici locali e intere comunità cittadine.
Solo un vero e proprio miracolo non ci fa aggiungere oggi a tutto questo l'elenco di vittime, perché, solo per circostanze fortuite, non ci sono state vittime.
Con questo mio intervento oggi qui in Aula desidero innanzitutto ringraziare i sindaci dei Comuni interessati, come Tricase, Patù e Morciano, ed il presidente della Provincia di Lecce, che hanno da subito avviato la macchina dei soccorsi e di protezione civile e in tempo da record messo in piedi un tavolo per gestire l'emergenza.
In questa sede, però, desidero anche ribadire la mia disponibilità ad essere portatore delle istanze di necessità di questo territorio e, soprattutto, chiedere a quest'Assemblea, a lei, signor Presidente, e soprattutto al Governo (che è già scappato via) di prestare massima attenzione alle istanze che perverranno. Il Salento è forte, ha tempra dura e si alzerà in fretta, è vero, ma abbiamo anche bisogno che il Governo e il Parlamento diano segnali di vicinanza. (Applausi dal Gruppo PD).
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 28 novembre 2018
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 novembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 21,17).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (886)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato 886, (Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
premesso che:
ai sensi dell'articolo 77, comma 2 delle Costituzione, quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni;
nella fattispecie il decreto-legge n. 119 al nostro esame è stato approvato lunedì 15 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre, cioè dopo ben 8 giorni e presentato al Senato il giorno successivo 24 ottobre, cioè dopo ben 9 giorni;
a tal proposito il Comitato per la legislazione della Camera, con riferimento a precedenti decreti-legge presentati dal Governo Conte (il dl 28 settembre 2018, n. 109, 15 giorni, dl ministeri 86 del 2018 10 giorni, dl dignità 87 del 2018, cd. "DL dignità", 11 giorni e il dl sicurezza 113 del 2018, 10 giorni ), aveva rilevato che "appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze del consolidarsi di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del principio dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988";
il Governo Conte, in perfetta continuità con i precedenti, manifesta, quindi, la volontà sistematica di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dal richiamato articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
in vero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché per la forma di Stato, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Costituzione che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre la continua interferenza del governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sia sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione ad una legislazione divenuta oramai "alluvionale", instabile e disordinata;
oltre al ripetuto e costante ricorso ai decreti-legge, in questi ultimi anni si è andato gradualmente imponendo un nuovo abuso: quello dei cosiddetti decreti-legge "omnibus", categoria nella quale sembra rientrare il provvedimento in questione. Infatti, sul versante formale il provvedimento si compone di 27 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei che spaziano da varie forme di definizione agevolata di carichi fiscali al rifinanziamento del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa; del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; di interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto; di missioni internazionali di pace; alla proroga, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale, della cassa integrazione salariale in deroga, al rinvio della lotteria dei corrispettivi e a disposizioni in materia di accise ed Iva di Gruppo, costituendo, in tal guisa, un impianto che disattende quel monito del Capo dello Stato, più volte indirizzato a Governo e Parlamento, ad una maggiore attenzione al profilo della omogeneità di contenuto dei decreti-legge;
giova ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal medesimo articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;
il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, assieme al prossimo disegno di legge di bilancio, cui è necessariamente collegato, concorre alla manovra di bilancio per il 2019, sia per il prossimo anno, che per gli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di alcune esigenze indifferibili relative all'anno 2018, per cui l'inserimento di alcune disposizioni nell'ambito del decreto-legge in questione appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite, in itinere, nella prossima legge di bilancio senza per questo limitarne od inficiarne gli obiettivi che si prefiggono;
le suddette storture, che sono da considerarsi effetti del palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, che si evincono, come detto, sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;
l'intero Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 9) comprende una serie di disposizioni in materia di "pacificazione fiscale" (anzi più che una pace si dovrebbe parlare di una vera e propria "resa fiscale") permettendo a chi ha evaso fino a 100.000 euro di "regolarizzare" la propria posizione versando solo il 20 per cento dell'imposta (quindi con aliquota addirittura inferiore alla più tenue prevista dall'Irpef stabilita al 23 per cento ) e promuovendo una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, contro cui pure buona parte della compagine governativa si era a ben ragione e duramente schierato nella passata legislatura, misure dalle quali deriverà per l'erario, secondo lo stesso governo e nella migliore delle ipotesi, il magro gettito di 182 milioni di euro, il tutto in barba al principio di cui all'articolo 53 della Costituzione per il quale: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.", principio quest'ultimo che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria;
entrando più nello specifico con la previsione di cui all'articolo 3, si consente a chi aveva già beneficiato della c.d. rottamazione bis e versato almeno una rata, di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2 per cento l'anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Da tale previsione discende un'odiosa forme di disparità di trattamento tra contribuenti, e cioè tra chi avendo già aderito alla precedente rottamazione-bis (ex decreto-legge n. 148 del 2017) ha già versato tutto il dovuto in un'unica soluzione si trova discriminato rispetto a chi invece non avendo aderito a tale precedente e più penalizzante rottamazione potrà adesso beneficiare della più conveniente rottamazione-ter, una manifesta violazione dell'articolo 3 della Costituzione che, a sua volta, bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;
qualsiasi atto di clemenza generalizzata oltre ad offendere i contribuenti onesti, costituisce una esecrabile manifestazione di impotenza dello Stato, soprattutto se finalizzato a reperire risorse finanziarie, a ridurre il contenzioso con i contribuenti ed a contrastare efficacemente la dilagante piaga dell'evasione fiscale, pur se essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie (ma in questa fattispecie neanche sufficienti) a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze fiscali mediante il parziale pagamento del debito tributario;
con riferimento poi a quanto appena premesso rivela anche la manifesta violazione del provvedimento all'articolo 2 della Costituzione, che richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, da attuarsi anche attraverso il pagamento dei tributi. Infatti, qualsiasi legge istitutiva di un'imposta, che altro non è che una legge di riparto del carico tributario, diventa intangibile per tutto il tempo della sua cogenza nei confronti di tutti i membri della platea contributiva, ponendo in essere in capo a ciascun contribuente un diritto soggettivo individuale ed inviolabile, nei confronti di ciascun altro condebitore, alla stabilità ed invarianza dei criteri con i quali si è distribuita l'obbligazione tributaria. Nessuna legge successiva può intaccare il principio della assoluta intangibilità ed inalterabilità dei criteri di riparto accordando, medio tempore e sia pure per un tempo limitato ad una platea ristretta di contribuenti, riduzioni o dilazioni tramite trattamenti agevolati in senso lato, giustificati da interessi reciproci tra il fisco ed il contribuente, e che stanno alla base di tutti i provvedimenti condonistici;
l'immagine che se ne ricava è quella di un disordinato accavallarsi di termini, impegni e opzioni che potranno anche giovare (ma solo nell'immediato) ai conti pubblici e disinnescare le clausole di salvaguardia, ma di certo non aiutano la credibilità né l'intelligibilità del sistema. Spuntano, infatti, ovunque i tratti maligni comuni a tutte le sanatorie e più che mai evidenti in questo alternarsi di opzioni e termini: raramente conviene accettare la prima offerta, perché spesso ne arriva una seconda e magari una terza; la stratificazione delle normative genera facilmente nuovi intoppi e quindi ulteriori necessità di intervento; le indicazioni dettate all'origine si trovano agevolmente scavalcate da quelle necessarie nelle fasi successive;
d'altra parte il carattere "premiale" di una legislazione condonistica, finalizzata dall'intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza, comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato ed in tempi definiti, crea un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell'evasione poiché genera nel tempo negli evasori la non infondata convinzione di una possibile futura impunità fiscale, con le disastrose conseguenze sul fronte del gettito erariale che tutti conosciamo e come dimostrano anche gli effetti fallimentari dei passati condoni;
il carattere di urgenza del decreto è palesemente smentito, inoltre, dalla previsione di date per l'entrata in vigore di alcune disposizioni riferite all'anno 2019:
- all'articolo 10, si semplifica una norma per l'avvio della fatturazione elettronica che entra in vigore dal 1° gennaio 2019;
- all'articolo 1, si consente l'emissione di fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano, ma solo a partire dal 1° luglio 2019;
nonché da altre disposizioni di carattere generale e non urgente (in particolare, all'articolo 16, la disciplina del processo tributario digitale; e all'articolo 17, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, disposizione da giudicarsi positiva ai fini del contrasto all'evasione, ma che entra in vigore dal 1° luglio 2019 e prevede ben due decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per la sua attuazione);
lo stralcio di tutti i carichi a ruolo degli anni 2000-2010 fino a mille euro andrà ad impattare sui carichi comunali per quasi 4 miliardi secondo le stime dell'ANCI e con "effetti dirompenti sugli equilibri di bilancio che andranno valutati con precisione e di conseguenza, compensati". Tra l'altro il limite di mille euro non si riferisce all'importo complessivo della cartella, ma ai singoli crediti iscritti a ruolo. La parte prevalente di questi ruoli riguarda proprio i Comuni, per Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali, rette scolastiche, oltre che le Regioni per il bollo auto;
con tale disposizione, di cui all'articolo 4 del provvedimento al nostro esame, si ledono i principi e le norme di cui a Titolo V della Costituzione, ed in particolare l'articolo 119:
"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.";
per quanto concerne la parte sanzionatoria delle disposizioni di cui al Capo I del decreto al nostro esame, si deve rilevare come l'attestazione fraudolenta finalizzata a trarre in inganno l'Amministrazione finanziaria di fatto è sanzionata in modo meno severo rispetto all'omessa e all'infedele dichiarazione. Un reato peraltro molto grave perché si froda lo Stato appropriandosi indebitamente dell'Iva dovuta, e con l'eventualità che già con le fatture false siano stati ripuliti proventi da attività illegali. Non si può escludere, cioè, che con le frodi fiscali si condonino proventi da riciclaggio;
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di esame dell'Atto Senato 886, (Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria),
premesso che:
ai sensi dell'articolo 77, comma 2 delle Costituzione, quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni;
nella fattispecie il decreto-legge n. 119 al nostro esame è stato approvato lunedì 15 ottobre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre, cioè dopo ben 8 giorni e presentato al Senato il giorno successivo 24 ottobre, cioè dopo ben 9 giorni;
a tal proposito il Comitato per la legislazione della Camera, con riferimento a precedenti decreti-legge presentati dal Governo Conte (il dl 28 settembre 2018, n. 109, 15 giorni, dl ministeri 86 del 2018 10 giorni, dl dignità 87 del 2018, cosiddetti "DL dignità", 11 giorni e il dl sicurezza 113 del 2018, 10 giorni), aveva rilevato che "appare opportuno un approfondimento sulle conseguenze del consolidarsi di questa prassi in termini di certezza del diritto e di rispetto del principio dell'immediata applicazione dei decreti-legge di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988";
il Governo Conte, in perfetta continuità con i precedenti, manifesta, quindi, la volontà sistematica di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dal richiamato articolo 77 della Costituzione, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
in vero, il continuo ricorso alla decretazione di urgenza mina il mantenimento di un corretto equilibrio fra gli organi costituzionali, nonché per la forma di Stato, così come disegnati dalla Costituzione, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Costituzione che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico. Inoltre la continua interferenza del governo sulla regolare produzione normativa di fonte parlamentare, sia sorretta o meno da urgenze reali o dichiarate, ha prodotto fino ad oggi, secondo alcuni giuristi, una grave lesione della certezza del diritto nonché un elevato livello di entropia normativa a cui si accompagna l'alterazione della gerarchia delle fonti e la difficoltà di dare attuazione ad una legislazione divenuta oramai "alluvionale", instabile e disordinata;
oltre al ripetuto e costante ricorso ai decreti-leggi, in questi ultimi anni si è andato gradualmente imponendo un nuovo abuso: quello dei cosiddetti decreti-leggi "omnibus", categoria nella quale sembra rientrare il provvedimento in questione. Infatti, sul versante formale il provvedimento si compone di 27 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei che spaziano da varie forme di definizione agevolata di carichi fiscali al rifinanziamento del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa; del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; di interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto; di missioni internazionali di pace; alla proroga, nei casi di riorganizzazione o crisi aziendale, della cassa integrazione salariale in deroga, al rinvio della lotteria dei corrispettivi e a disposizioni in materia di accise ed Iva di Gruppo, costituendo, in tal guisa, un impianto che disattende quel monito del Capo dello Stato, più volte indirizzato a Governo e Parlamento, ad una maggiore attenzione al profilo della omogeneità di contenuto dei decreti-legge;
le modifiche apportate dalla Commissione finanze in sede referente hanno ulteriormente accentuato il carattere di decreto omnibus del provvedimento al nostro esame, con ulteriori misure, a volte neanche di natura fiscale:
disposizioni in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario (articolo 25-bis);
servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia (articolo 16-bis);
il bonus bebè (articolo 23-bis);
il fondo per le calamità naturali (articolo 24-bis);
misure per il rilancio di Campione d'Italia e nomina del commissario del Casinò di Campione d'Italia (articolo 25-bis);
la detassazione per le sigarette elettroniche (articolo 25-quater);
la ritenuta sulle rimesse degli immigrati extra UE (articolo 25-ter);
disposizioni in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli (articolo 20-bis);
proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche (articolo 22-bis);
incremento delle risorse da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci (articolo 23, comma 3-bis);
completamento della ricostruzione dopo il Sisma 2012 per l'agricoltura e l'agroindustria (articolo 25-bis);
disposizioni in materia di vigilanza sulle banche di credito cooperativo, sulle società di mutuo soccorso e sulle società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi (articolo 20-bis);
sistemi di tutela istituzionale della solidità del credito cooperativo (articolo 20-bis);
giova ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal medesimo articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;
il decreto-legge in esame, nei suoi contenuti, assieme al prossimo disegno di legge di bilancio, cui è necessariamente collegato, concorre alla manovra di bilancio per il 2019, sia per il prossimo anno, che per gli anni successivi, sia con riguardo al finanziamento di alcune esigenze indifferibili relative all'anno 2018, per cui l'inserimento di alcune disposizioni nell'ambito del decreto-legge in questione appare pretestuoso, posto che avrebbero potuto essere inserite, in itinere, nella prossima legge di bilancio senza per questo limitarne od inficiarne gli obiettivi che si prefiggono;
le suddette storture, che sono da considerarsi effetti del palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, che si evincono, come detto, sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;
l'intero Capo I del provvedimento (articoli da 1 a 9) comprende una serie di disposizioni in materia di "pacificazione fiscale" (anzi più che una pace si dovrebbe parlare di una vera e propria "resa fiscale") promuovendo una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, contro cui pure buona parte della compagine governativa si era a ben ragione e duramente schierato nella passata legislatura, misure dalle quali deriverà per l'erario, secondo lo stesso governo e nella migliore delle ipotesi, il magro gettito di 182 milioni di euro, il tutto in barba al principio di cui all'articolo 53 della Costituzione per il quale: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.", principio quest'ultimo che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria;
entrando più nello specifico con la previsione di cui all'articolo 3, si consente a chi aveva già beneficiato della cosiddetta rottamazione bis e versato almeno una rata, di ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) a condizioni agevolate, tra cui l'esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora, la possibilità di rateizzare il pagamento (massimo 10 rate consecutive di pari importo) in 5 anni pagando un interesse ridotto del 2 per cento l'anno e quella di compensare i debiti con il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Da tale previsione discende un'odiosa forme di disparità di trattamento tra contribuenti, e cioè tra chi avendo già aderito alla precedente rottamazione-bis (ex decreto-legge n.148 del 2017) ha già versato tutto il dovuto in un'unica soluzione si trova discriminato rispetto a chi invece non avendo aderito a tale precedente e più penalizzante rottamazione potrà adesso beneficiare della più conveniente rottamazione-ter, una manifesta violazione dell'articolo 3 della Costituzione che, a sua volta, bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;
qualsiasi atto di clemenza generalizzata oltre ad offendere i contribuenti onesti, costituisce una esecrabile manifestazione di impotenza dello Stato, soprattutto se finalizzato a reperire risorse finanziarie, a ridurre il contenzioso con i contribuenti ed a contrastare efficacemente la dilagante piaga dell'evasione fiscale, pur se essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie (ma in questa fattispecie neanche sufficienti) a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze fiscali mediante il parziale pagamento del debito tributario;
con riferimento poi a quanto appena premesso rivela anche la manifesta violazione del provvedimento all'articolo 2 della Costituzione, che richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, da attuarsi anche attraverso il pagamento dei tributi. Infatti, qualsiasi legge istitutiva di un'imposta, che altro non è che una legge di riparto del carico tributario, diventa intangibile per tutto il tempo della sua cogenza nei confronti di tutti i membri della platea contributiva, ponendo in essere in capo a ciascun contribuente un diritto soggettivo individuale ed inviolabile, nei confronti di ciascun altro condebitore, alla stabilità ed invarianza dei criteri con i quali si è distribuita l'obbligazione tributaria. Nessuna legge successiva può intaccare il principio della assoluta intangibilità ed inalterabilità dei criteri di riparto accordando, medio tempore e sia pure per un tempo limitato ad una platea ristretta di contribuenti, riduzioni o dilazioni tramite trattamenti agevolati in senso lato, giustificati da interessi reciproci tra il fisco ed il contribuente, e che stanno alla base di tutti i provvedimenti condonistici;
l'immagine che se ne ricava è quella di un disordinato accavallarsi di termini, impegni e opzioni che potranno anche giovare (ma solo nell'immediato) ai conti pubblici e disinnescare le clausole di salvaguardia, ma di certo non aiutano la credibilità né l'intelligibilità del sistema. Spuntano, infatti, ovunque i tratti maligni comuni a tutte le sanatorie e più che mai evidenti in questo alternarsi di opzioni e termini: raramente conviene accettare la prima offerta, perché spesso ne arriva una seconda e magari una terza; la stratificazione delle normative genera facilmente nuovi intoppi e quindi ulteriori necessità di intervento; le indicazioni dettate all'origine si trovano agevolmente scavalcate da quelle necessarie nelle fasi successive;
d'altra parte il carattere "premiale" di una legislazione condonistica, finalizzata dall'intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza, comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato ed in tempi definiti, crea un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell'evasione poiché genera nel tempo negli evasori la non infondata convinzione di una possibile futura impunità fiscale, con le disastrose conseguenze sul fronte del gettito erariale che tutti conosciamo e come dimostrano anche gli effetti fallimentari dei passati condoni;
il carattere di urgenza del decreto è palesemente smentito, inoltre, dalla previsione di date per l'entrata in vigore di alcune disposizioni riferite all'anno 2019:
all'articolo 10, si semplifica una norma per l'avvio della fatturazione elettronica che entra in vigore dal 1° gennaio 2019;
all'articolo 1, si consente l'emissione di fatture entro 10 giorni dall'effettuazione delle operazioni che le stesse documentano, ma solo a partire dal 1° luglio 2019;
nonché da altre disposizioni di carattere generale e non urgente (in particolare, all'articolo 16, la disciplina del processo tributario digitale; e all'articolo 17, l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, disposizione da giudicarsi positiva ai fini del contrasto all'evasione, ma che entra in vigore dal 1° luglio 2019 e prevede ben due decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per la sua attuazione);
lo stralcio di tutti i carichi a ruolo degli anni 2000-2010 fino a mille euro andrà ad impattare sui carichi comunali per quasi 4 miliardi secondo le stime dell'ANCI e con "effetti dirompenti sugli equilibri di bilancio che andranno valutati con precisione e di conseguenza, compensati". Tra l'altro il limite di mille euro non si riferisce all'importo complessivo della cartella, ma ai singoli crediti iscritti a ruolo. La parte prevalente di questi ruoli riguarda proprio i Comuni, per Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali, rette scolastiche, oltre che le Regioni per il bollo auto;
con tale disposizione, di cui all'articolo 4 del provvedimento al nostro esame, si lede i principi e le norme di cui a Titolo V della Costituzione, ed in particolare l'articolo 119:
"I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.",
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.
Grimani, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di discussione della legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,
premesso che:
vi sono rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale del provvedimento in esame per l'assenza dei requisiti essenziali per l'uso del decreto-legge;
l'inserimento nel decreto di una molteplicità di misure eterogenee si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso straordinario» che lo avrebbe a norma della Costituzione reso necessario, trasformando il decreto-legge in un insieme di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale e prive di uno scopo unitario;
il fatto, poi, che le misure previste dal decreto-legge siano tra loro estremamente eterogenee costituisce di per sé l'evidente dimostrazione della carenza del requisito della straordinarietà del caso e della necessità e dell'urgenza di provvedere. Infatti, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, i presupposti per l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo;
come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 "Ove le discipline estranee alla ratio unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei";
considerato che:
tale ultimo caso riguarda con tutta evidenza il presente decreto-legge che palesa una manifesta eterogeneità delle materie disciplinate: da un lato vi sono le numerose misure di condono e sanatoria che presentano tra l'altro specifici profili di incostituzionalità; dall'altro vi sono tutta una serie di altre misure quali quelle riguardanti le Ferrovie dello Stato, le norme in materia di cassa integrazione per riorganizzazione o crisi aziendale e l'incremento del fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali previsto nella legge quadro n. 145 del 2016, il cui finanziamento ordinario certo non può essere considerato un caso straordinario di impellente necessità e urgenza,
rilevato peraltro che:
la puntuale giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171 del 2007 e 128 del 2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta». In tali pronunce la Consulta ha peraltro sottolineato che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
contrariamente a tale impostazione nel decreto in esame i requisiti di necessità ed urgenza delle disposizioni dell'articolato vengono solo apoditticamente enunciati;
considerato che:
le recenti polemiche sorte in seno all'esecutivo sull'inserimento di norme di condono fiscale nel decreto legge, che non sarebbero state esaminate e approvate dal Consiglio dei ministri, è una diretta conseguenza di una modalità di legiferare basato sull'abuso dei decreti-legge. Pertanto, se si vogliono evitare questi inconvenienti che minano la credibilità dell'esecutivo, le forze di maggioranza dovrebbero limitare il ricorso alla decretazione di urgenza, come purtroppo avvenuto spesso in questa legislatura, e presentare le loro proposte in disegni di legge ordinari come prescrive la Costituzione assumendosene la piena responsabilità politica. Le Camere le discuteranno e l'approveranno con la pubblicità che caratterizza i lavori parlamentari a garanzia della trasparenza, della collegialità e della democraticità dell'iter legislativo ordinario che la Costituzione assegna al Parlamento quale organo rappresentativo di tutti i cittadini;
tenuto conto che:
anche sul merito stesso del provvedimento emergono forti perplessità;
la prima riguarda la più complessiva tenuta del sistema tributario che il decreto esame mette di fatto in discussione. Si tratta di un articolato pieno di sanatorie e condoni che minano la credibilità dell'intero sistema tributario di fronte ai cittadini e rischiano di minare gravemente le future entrate fiscali. Misure di sanatoria in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, che vengono disposte al fine favorirli e di fare cassa nell'immediato, a discapito delle future entrate, senza che vi sia anche solo la parvenza di un riordino del sistema fiscale. In questo contesto, sarebbe utile chiedersi se ha senso mantenere a regime una pletora di istituti di definizione e dialogo con i contribuenti, introdotti nel corso degli ultimi anni, se poi questi vengono depotenziati da un provvedimento definitorio "una tantum", come fanno le numerose norme fiscali previste in questo decreto;
la seconda grave ferita al nostro sistema fiscale è costituita dalla caratteristica di queste misure definitorie, come ad esempio quella prevista dall'articolo 8 del decreto in materia di definizione agevolata delle imposte di consumo. L'articolo 8 contiene la definizione agevolata dei debiti tributari maturati a titolo d'imposta sui consumi con il versamento del 5 per cento del dovuto. Si tratta in realtà di una sanatoria fiscale con un maxisconto prevista per gli operatori del settore della produzione e commercializzazione della sigaretta elettronica. L'articolo consente infatti di definire in via agevolata i debiti tributari maturati dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione. La disposizione favorisce indebitamente taluni contribuenti che hanno dichiarato solo una parte dei propri redditi e approfittano del condono per regolarizzare la propria posizione con il fisco;
si tratta con tutta evidenza di una manifesta violazione del principio di uguaglianza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, una discriminazione palesemente irragionevole perché penalizza i contribuenti che adempiono alle loro obbligazioni tributarie, che pagano per intero l'imposta, e premia in modo del tutto ingiustificato chi non ha dichiarato e pagato per tempo quanto dovuto;
una tale irresponsabile violazione del principio di uguaglianza e smentita del principio di progressività del sistema tributario che discrimina i contribuenti onesti e rischia di spingere tutti i cittadini defraudati da una tale ingiustizia a violare in futuro le norme tributarie e a non pagare le imposte dovute in ragione di sanatorie che premiano i comportamenti illeciti;
l'intervento previsto all'articolo 3, si configura come un palese danno a carico del bilancio pubblico; in sostanza le nuove norme sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione, ripropongono norme già vigenti che, in ragione delle varianti di maggior favore in termini di rateizzazione e di riduzione degli interessi e delle sanzioni precedentemente previste, hanno l'effetto di produrre minori entrate all'erario sulla riscossione ordinaria e sulla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente di riscossione attualmente in corso;
infine, l'intervento previsto all'articolo 4, relativo allo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione, che in gran parte riguarda i crediti dei Comuni per Tarsu, Ici, contravvenzioni stradali, rette scolastiche, oltre che le Regioni per il bollo auto, lede il principio di autonomia degli enti locali, provocando tra l'altro un inatteso deficit di bilancio per gli enti territoriali coinvolti. Al riguardo sarebbe stato più rispettoso dell'autonomia locale, concedere, in luogo dello stralcio, un termine all'ente creditore per la riattivazione del credito non prescritto mediante la notifica di un'ingiunzione di pagamento entro una data prestabilita, salvaguardando per tale via il bilancio degli enti locali coinvolti,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 886.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PACIFICAZIONE FISCALE
EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1
La Commissione
Approvato
All'articolo premettere il seguente:
«Art. 01.
(Modifica della soglia di accesso all'interpello sui nuovi investimenti)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante "Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese", le parole "di ammontare non inferiore a trenta milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare non inferiore a venti milioni di euro".
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2019.».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Respinto
All'articolo, premettere il seguente:
«Art. 01.
(Rimborso fiscale in favore dei contribuenti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente:
''1. Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso''
b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente:
''1. Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento''.
2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'lnvim e delle imposte ipotecaria e catastale l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione''.
4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 26, comma 1, nel rispetto degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica, sono annualmente utilizzate, dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto Fondo, per accelerare il rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria delle imposte e delle ritenute che il contribuente ha versato o subito in misura superiore al dovuto, o di un eventuale credito che si è configurato in suo favore in seguito alla presentazione di una dichiarazione dei redditi».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 1.
(Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione)
1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Sostituire gli articoli da 1 a 9 con i seguenti:
«Art. 1. - (Tassazione dei redditi da capitale). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 999 a 1006 sono abrogati.
2. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è sostituito con il seguente:
''1. Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 29 per cento a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni''.
Art. 2. - (Aliquota Ires). - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 del DPR del 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:
''1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento''.
Art. 3. - (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare). - 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
''a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.''';
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
''b) il comma 669 è sostituito dal seguente: '669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.''';
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
''b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.';
b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse'';
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
''d) il comma 681 è sostituito dal seguente: '681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.'''.
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 678, le parole: ''Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento'' sono soppresse.
3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. - (Abrogazione di sussidi ambientalmente dannosi). - 1. Al Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici) e 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.
2. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte Il, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
3. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Le diposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. - (Utilizzo delle maggiori entrate e dei maggiori risparmi). - 1. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».
Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo I con la seguente: «Disposizioni in materia di equità fiscale e di tassazione ambientalmente dannosa».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1. - (Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi). - 1. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
2. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
4. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «Il contribuente» inserire le seguenti: «che si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,».
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «Il contribuente può definire» inserire le seguenti: «, anche parzialmente,».
Conseguentemente,
a) al comma 5, le parole: «nelle dichiarazioni presentate» sono sostituite dalle seguenti: «nelle dichiarazioni di cui al comma 1»;
b) al comma 8, dopo le parole: «constatate» sono inserite le seguenti: «oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1».
Bottici, Lannutti, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Puglia
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «il contenuto integrale» con le seguenti: «anche solo parzialmente il contenuto».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «il contenuto integrale» con le seguenti: «anche solo parzialmente il contenuto».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «il contenuto integrale» con le seguenti: «anche solo parzialmente il contenuto».
Sciascia, Caliendo, Perosino, Conzatti, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: «integrale» con le seguenti: «anche parziale».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «consegnati entro il 31 dicembre 2018».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «consegnati» con la seguente: «notificati».
Bottici, Leone, Lannutti, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Puglia
Ritirato
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore», inserire le seguenti: «della legge di conversione».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «imposta sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «compresa quella afferente si diritti doganali nonché di tributi erariali, ivi comprese quelle relative agli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo».
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «imposta sul valore aggiunto», aggiungere le seguenti: «, nonché le imposte d'atto».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tributi erariali, ivi comprese quelle relative agli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e ogni altra violazione che comporta l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La definizione integrale di cui al comma 1 è preclusa qualora, anche alternativamente:
a) i redditi o le imposte indicati nella dichiarazione di regolarizzazione sono superiori alla metà del capitale sociale se società ovvero superiori alla media dei redditi dichiarati nel triennio precedente agli anni interessati dall'accertamento se persone fisiche e imprese individuali;
b) il contribuente è stato già oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti condoni;
c) il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
d) il contribuente è stato oggetto di accertamento per violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. È consentita inoltre la definizione della parte fiscale delle violazioni contestate con il verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate non abbia già notificato un avviso di accertamento oppure avviato un procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le perdite di cui al periodo precedente, non utilizzate a scomputo, potranno essere riportate ai sensi dell'articolo 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «redditi di partecipazione» con le seguenti: «redditi d'impresa e di lavoro autonomo imputati per trasparenza».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
«5. A seguito della presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, l'Agenzia delle entrate invia al contribuente un atto di liquidazione delle somme da questo dovute unitamente al modello di versamento con i relativi codici tributo. Le imposte relative a tutte le violazioni contestate per ciascun periodo d'imposta devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e degli interessi, entro il 31 maggio 2019».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 5, dopo le parole: «devono essere versate» aggiungere le seguenti: «nella misura del 50 per cento».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Bottici, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Di Nicola, Puglia
Ritirato
Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «o della prima rata»;
b) aggiungere, alla fine del periodo, le seguenti parole: «o di almeno la metà delle rate previste in caso di pagamento rateale».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Al comma 7, sopprimere le parole: «o della prima rata» e da «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8» fino a «a pari importo».
Conseguentemente:
All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole: «o della prima rata» e da «Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8» fino a «a pari importo».
All'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo». Al medesimo articolo, sopprimere i commi 2 e 3 e al comma 14 sopprimere le seguenti parole: «dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento».
All'articolo 9, comma 3, lettera b), sopprimere le parole da «il versamento può essere ripartito» fino a «settembre 2019» e le parole «o della prima rata».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 7, sostituire le parole: «o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5» con le seguenti: «entro i termini di cui ai commi 2 e 5 o, in caso di rateizzazione, con il versamento dell'ultima rata nei termini previsti dal presente comma».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 7, sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o di almeno la metà delle rate trimestrali accordate».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «ultima».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi
Respinto
Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «È esclusa» con le seguenti: «È prevista».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
La Commissione
Approvato
Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata».
Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «commi 2,3,4», con le seguenti: «commi 3 e 4».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 8, dopo le parole: «In caso di mancato perfezionamento» inserire le seguenti: «o di mancato versamento di una delle rate di cui al comma 7».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 8:
a) al primo periodo, dopo le parole: «il competente ufficio procede» inserire le seguenti: «, nel maggior termine di 7 mesi,»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «I termini per la adesione e la definizione dei processi verbali di constatazione di cui al precedente comma 1 sono sospesi fino al 31 maggio 2019, termine per la dichiarazione di cui al comma 2. Inoltre sino al termine del 31 maggio 2019 è inibita la possibilità di emettere avvisi di accertamento, avvisi di rettifica, avvisi di liquidazione e di irrogazione sanzioni».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Sopprimere il comma 9.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole: «con riferimento ai periodi d'imposta fino al 31 dicembre 2015» con le seguenti: «con riferimento ai periodi d'imposta fino a quelli in corso al 31 dicembre 2015».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Qualora nei due anni successivi al 31 maggio 2019, in caso di versamento in unica soluzione, ovvero entro il periodo stabilito per la rateizzazione di cui al comma 7, nei confronti del contribuente venissero accertati ulteriori redditi non dichiarati e non esposti nei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018, la definizione integrale di cui al comma 1 è annullata».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti sono comunicati alle Commissioni parlamentari permanenti.».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 20181 n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,
premesso che:
l'articolo 14, comma 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dapprima dal decreto-legge n. 223 del 2006 e, successivamente, dal decreto-legge n. 248 del 2006, prevede che nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento,
impegna il Governo:
ad effettuare una ricognizione degli esiti e delle procedure di accertamento di cui all'articolo 14, comma 4, citato, garantendone il monitoraggio, al fine di valutare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, per quanto di competenza, volte a:
a) rendere maggiormente efficaci le disposizioni in premessa ed implementare l'effettivo recupero delle somme non versate;
b) assicurare l'opportuno coordinamento con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;
c) perfezionare le metodologie investigative in materia di contrasto all'accumulo di ricchezze di origine illecita.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (A.S. 886),
premesso che,
nel corso delle audizioni e del dibattito in 6^ Commissione Finanze e Tesoro sono emerse numerose e preoccupanti perplessità sul merito del provvedimento e in particolare sull'impatto reale delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 9 sull'efficienza e l'efficacia del nostro sistema tributario e sugli effetti di tenuta dei conti pubblici nel corso dei prossimi anni;
la prima perplessità riguarda la più complessiva tenuta del sistema tributario che il decreto esame mette di fatto in discussione. Le diverse misure di definizione agevolata e di condono minano nelle fondamenta la credibilità dell'intero sistema tributario di fronte ai cittadini in ragione delle forti agevolazioni riconosciute in favore di chi non ha adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni tributarie, depotenziando di fatto l'efficacia degli istituti di definizione e dialogo con i contribuenti introdotti nel corso degli ultimi anni;
la seconda grave ferita al nostro sistema fiscale è costituita dalla palese violazione di alcune misure di definizione dei principi contenuti negli articoli 3 e 53 della nostra Carta costituzionale, in tema di uguaglianza e pari dignità dei cittadini e di progressività del sistema tributario. Fra queste, in particolare, l'articolo 9, introduce una nuova imposta ridotta che sostituisce "ora per allora" quella che non è stata pagata. L'effetto che scaturisce da tali disposizioni è quello di una penalizzazione dei cittadini che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie, che hanno pagato per intero le imposte dovute, e di un generoso premio, del tutto ingiustificato, per chi non ha dichiarato e pagato per tempo quanto dovuto, con maggiori vantaggi per coloro che si collocano nelle più alte fasce di reddito;
la terza perplessità scaturisce dalle misure di agevolazione che recano un palese danno a carico del bilancio pubblico, come parzialmente evidenziato dalla stessa relazione tecnica. In sostanza le nuove norme sulla definizione agevolata, che in alcuni casi ripropongono norme già vigenti che hanno l'effetto di produrre minori entrate all'erario nei prossimi anni;
la quarta perplessità, infine, riguarda le misure di definizione di stralcio dei debiti che in buona parte vanno ad incidere gravemente ed in modo inatteso sui bilanci degli enti territoriali, andando per tale via a ledere il principio di autonomia degli enti locali;
nel provvedimento in discussione non sono contenute specifiche analisi d'impatto sulle singole norme come previsto dalla vigente normativa;
a fronte delle suddette criticità emerge la necessità di un'adeguata valutazione d'impatto delle misure contenute negli articoli da 1 a 9 del decreto legge in esame, con particolare riguardo alla tenuta del nostro sistema tributario e dei conti pubblici. Si tratta di valutazioni indispensabili che non si riescono ad evincere né dalla Relazione descrittiva dei contenuti né dalla relazione tecnica allegata al provvedimento,
impegna il Governo a fornire al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un rapporto di valutazione d'impatto sulle singole misure contenute nel provvedimento in esame, con particolare riguardo:
a) all'impatto delle misure sugli articoli da 1 a 9, sulla tenuta, sulla credibilità e sull'efficacia del nostro sistema tributario e, in particolare, sugli effetti delle misure sugli istituti vigenti di definizione, dialogo e adempimento collaborativo tra amministrazione finanziaria e contribuenti;
b) alla valutazione degli effetti che scaturiscono, caso per caso, da tali disposizioni in relazione ai benefici riconosciuti ai soggetti che aderiscono alle diverse definizioni agevolate e alle conseguenti penalizzazioni a carico dei contribuenti che hanno regolarmente adempiuto alle loro obbligazioni tributarie;
c) alla valutazione complessiva degli effetti delle suddette disposizioni sulle entrate del bilancio pubblico nel corso dei prossimi anni e sui bilanci degli enti territoriali.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1
Buccarella, Martelli, De Petris
V. testo 2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis
All'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo la parola: ''riduzione'' inserire le seguenti: '', parametrata all'effettiva imposta evasa,''».
Buccarella, Martelli, De Petris
Respinto
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 1, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, dopo la parola: ''riduzione'' inserire le seguenti: '', parametrata all'effettiva imposta evasa''».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 2.
(Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)
1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.
3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all' articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
4. La definizione di cui a commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
EMENDAMENTI
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro il 31 dicembre 2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento nella misura del 50% delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 31 maggio 2019».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Ritirato
Al comma 1, dopo la parola: «accertamento» inserire le seguenti: «, le comunicazioni di irregolarità».
Trentacoste, Puglia, Bottici, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «atti di recupero» inserire le seguenti: «nonché le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «atti di recupero», inserire le seguenti: «, le violazioni relative agli omessi versamenti delle imposte dichiarate siano esse già contestate o non a mezzo di avvisi bonari, ovvero delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «atti di recupero», inserire le seguenti: «, gli avvisi bonari irregolari; gli atti di intimazione dell'INPS ed i controlli automatizzati, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,».
Respinto
Al comma 1, dopo, le parole: «gli atti di recupero», inserire le seguenti: «, gli omessi versamenti, gli avvisi bonari, gli avvisi di richiesta di ulteriori documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, per i quali si è in attesa di un responso,».
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «gli atti di recupero» inserire le seguenti: «e gli atti impositivi».
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Ronzulli
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Bottici, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Puglia, Floridia (*)
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione»;
e) al comma 3, dopo le parole: «data di entrata in vigore», aggiungere le seguenti: «della legge di conversione».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «non impugnati e ancora impugnabili» con le seguenti: «non impugnati o non ancora impugnabili».
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «e ancora impugnabili» inserire le seguenti: «o per i quali si è già iniziato a versare le rate predisposte».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «e ancora impugnabili alla stessa data», inserire le seguenti: «nonché gli avvisi di irrogazione sanzioni notificati».
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «possono essere definiti» inserire le seguenti: «, anche parzialmente,».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'elenco 1.
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «entro il 20 dicembre 2018»;
b) al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «entro il 20 dicembre 2018».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la sospensione dei termini di 60 giorni».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La definizione di cui al comma 1 è preclusa qualora:
a) le imposte oggetto di definizione sono superiori alla metà del capitale sociale della società ovvero superiori alla media dei redditi dichiarati nel triennio precedente agli anni interessati dall'accertamento per le persone fisiche e le società imprese individuali;
b) il contribuente è stato già oggetto di procedimenti fiscali di accertamento definiti, ancorché con precedenti condonati;
c) il contribuente non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
d) il contribuente è stato oggetto di accertamento per violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE;
e) il contribuente risulta aver aderito in precedenza all'istituto della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I termini di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente agli atti di cui al comma 1, sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 maggio 2019».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera e), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data del 31 dicembre 2018, possono essere definiti con il pagamento nella misura del 50% delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro il 31 maggio 2019».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Gli effetti dell'invio al contraddittorio sono sospesi di 60 giorni».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di contestazione di sole sanzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto, possono essere perfezionati ai sensi del comma precedente, senza il pagamento di sanzioni ed interessi».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2022''».
Bottici, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Puglia
Ritirato
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inclusi quelli già in corso di definizione, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori. Il pagamento degli importi dovuti avviene entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto che decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, la cui istanza è stata presentata entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali è già iniziato il contraddittorio, possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento entro ottanta giorni, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro il 31 dicembre 2018 possono essere perfezionati entro il 31 maggio 2019, con il pagamento nella misura del 50% delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori».
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'elenco.
La Commissione
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «del medesimo decreto» e «del citato decreto» inserire la seguente: «legislativo».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 3 sostituire le parole: «con il pagamento entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente» con le seguenti: «con il pagamento entro ottanta giorni, decorrente».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «delle sole imposte» con le seguenti: «delle sole imposte ancora dovute».
All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Respinto
Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo:
«Possono altresì essere definiti gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto con il pagamento della prima rata e delle eventuali successive rate, con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, interessi o eventuali accessori».
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco.
Bottici, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Puglia
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, aventi ad oggetto somme che, alla medesima data, non sono state affidate all'agente della riscossione, possono essere definiti con il pagamento di quanto complessivamente dovuto per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, già perfezionati con il versamento della prima rata, per i quali il termine di rateazione non sia ancora concluso è prevista la possibilità di beneficiare del differimento del versamento delle sole imposte delle restanti somme secondo le modalità previste dal precedente comma 3, addivenendo ad una nuova definizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.»
All'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Bottici, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Di Nicola, Puglia, Floridia (*)
Ritirato
Al comma 4, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le seguenti parole: «o della prima rata»;
b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «o di almeno la metà delle rate previste in caso di pagamento rateale».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o dell'ultima rata».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o di almeno la metà delle rate trimestrali accordate».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 4, sostituire la parola: «prima» con la seguente: «ultima».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: «È esclusa» con le seguenti: «È prevista».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «In caso di mancato perfezionamento» aggiungere le seguenti: «o del mancato pagamento di una rata».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. La definizione perfezionata sulla base di quanto stabilito dai commi precedenti comporta l'applicazione degli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari permanenti.»
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Respinto
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
«8-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 3 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti.»
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Definizione agevolata irregolarità formali)
1. È ammessa la definizione delle irregolarità formali, che non abbiano comportato un minor versamento di imposte, commesse nella tenuta della contabilità, registrazioni, fatturazioni e ogni altro adempimento contabile, relativamente all'interpretazione o applicazione del reverse charge o delle altre norme di legge materia tributaria, relativamente ai periodi di imposta dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2017. La definizione è ammessa mediante pagamento di euro 150 per ogni periodo di imposta con riferimento complessivo alle imposte sui redditi e relative addizionali, ai contributi previdenziali e ritenute, alle imposte sostitutive, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto. Il pagamento è effettuato in due soluzioni di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 30 novembre 2019 senza interessi.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «31 dicembre 2017.» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)
1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)
1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. 4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
5. Ai finì delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Accertamenti)
1. Con riferimento alle entrate proprie, anche tributarie, oggetto di avvisi di accertamento o di inviti al pagamento, gli enti territoriali possono stabilire, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione degli interessi e delle sanzioni relative alle predette entrate, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano al pagamento delle somme dovute o della prima rata dovuta in caso di pagamento rateale. Le agevolazioni di cui al periodo precedente possono applicarsi anche ai casi di definizione spontanea di debiti maturati fino al 31 dicembre 2017.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dall'ente impositore, mentre il completo adempimento degli obblighi determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini della rateazione delle somme dovute ai sensi dei commi precedenti, l'ente territoriale determina il numero massimo di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2027, in modo correlato alla dimensione complessiva del debito oggetto di definizione e rateazione. In caso di rateazione sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme rateizzate. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa formale contestazione al debitore con richiesta di immediata regolarizzazione, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Sono esclusi dalla definizione di cui al presente articolo gli atti di cui alle lettere da a) a d) del comma 16 dell'articolo 3; si applica il comma 17 del medesimo articolo 3.
5. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.».
Mallegni, Gallone, Conzatti, Dal Mas
La parte evidenziata in neretto è respinta; la restante è preclusa
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o dell'ultima rata con il versamento dell'intero importo dovuto o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.
4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1º maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Le somme contenute nelle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 emesse entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme residue complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
2. I contribuenti possono definire gli omessi versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.
3. La definizione di cui ai commi 1 e 2 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione, o della prima rata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le rate successive alla prima ovvero le rate in corso sono definite con il pagamento delle sole imposte residue senza le ulteriori sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative ai procedimenti di cui al comma 1 e alle dichiarazioni di cui al comma 2.
4. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 1º maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
5. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
6. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.
7. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Definizione agevolata delle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione)
1. Relativamente alle somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità della dichiarazione di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, notificate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i debitori possono assolvere al pagamento delle sole imposte dovute, senza corrispondere le eventuali sanzioni dovute ed interessi, effettuando un versamento integrale entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo dieci rate consecutive di pari importo.
2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio ed il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
3. Ai fini della richiesta di accedere alla rateizzazione agevolata di cui al comma 1, il debitore deve manifestare all'Agenzia delle Entrate la sua volontà di avvalersene, entro il 30 aprile 2019.
4. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal primo agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
5. Entro il 30 giugno 2019, l'Agenzia delle Entrate comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
6. In caso di pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
7. Sono ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i pagamenti delle somme risultati dalle comunicazioni di irregolarità in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. La definizione si applicherà sulle residue somme dovute, a condizione che entro il 7 novembre 2018 sia avvenuto l'integrale pagamento delle rate aventi scadenza precedente tale data.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di comunicazione di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché disposizioni di coordinamento con quelle di cui all'articolo 3 del presente decreto».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
Le comunicazioni dì irregolarità di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi e gli eventuali accessori, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 3.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)
1. I debiti, diversi da quelli di cui all' articolo 5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, in unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo, le somme:
a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
2. Le rate previste dal comma 1 scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019.
3. In caso di pagamento rateale ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito internet.
5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1.
6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
7. Entro il 30 aprile 2019 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.
8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.
9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
11. Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;
b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma;
c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.
13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:
a) alla data del 31 luglio 2019 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;
b) il pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
15. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.
16. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;
b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
17. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
18. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
19. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21, 22 e 24, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2024, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
20. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026.».
21. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'articolo 4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b).
22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.
23. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine in conformità alle previsioni del comma 21 non possono essere definiti secondo le disposizioni del presente articolo e la dichiarazione eventualmente presentata per tali debiti ai sensi del comma 5 è improcedibile.
24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera c); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate, le disposizioni di cui al comma 13, lettera b). Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare il pagamento di tali rate in unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
25. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:
a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;
b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera b), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017.
EMENDAMENTI
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Sostituire gli articoli 3 e 4 con il seguente:
«Art. 3.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte Il, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento'', il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ''Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento'', i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Le diposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
5. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».
Conseguentemente sopprimere anche l'articolo 8.
Mallegni, Gallone, Conzatti, Dal Mas
Le parole da: «Apportare» a: «31 dicembre 2017» respinte; seconda parte preclusa
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2017» con le seguenti: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto»;
b) sopprimere il comma 9;
c) al comma 13, lettera b), dopo le parole: «procedure esecutive» aggiungere le seguenti: «e cautelari»;
d) al comma 21, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, il versamento delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1º agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo.»;
e) sopprimere il comma 23;
f) dopo il comma 25 aggiungere i seguenti:
«26. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 30 aprile 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
27. Con il provvedimento di cui al comma 26 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare i termini previsti dai commi 1 e 2; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
28. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
29. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
30. Si applicano i commi 16 e 17.
31. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2017», con le seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «24 ottobre 2018».
Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «24 ottobre 2018».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «24 ottobre 2018».
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2018»;
b) sostituire le parole: «dieci» con le seguenti: «quattordici».
Precluso
All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2018».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2017», con le seguenti: «30 settembre 2018».
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «versando integralmente, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, o, nel numero massimo di dieci rate consecutive di pari importo» con le seguenti: «versando integralmente entro il 31 dicembre 2019, nel numero massimo di quindici rate».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco.
La Commissione
Approvato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, le parole da: «, in unica» fino a «importo,» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:
a) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
b) nel numero massimo di diciotto rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre dell'anno 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «dieci rate» con le seguenti: «cinque rate».
Sciascia, Caliendo, Perosino, Conzatti, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) i tributi locali riscossi con ingiunzione di pagamento emessa direttamente dagli enti locali ovvero tramite i soggetti di cui all'articolo 53 del DLGS 15/12/1997 n. 446».
Conseguentemente, aumentare del 10 % tutti gli importi di cui all'Elenco.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non possono essere oggetto di definizione di cui al presente articolo, i debiti non perfezionati con il pagamento integrale delle somme dovute relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6,comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 e dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».
Conseguentemente, sopprimere i commi da 21 a 25.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi
Le parole da: «Apportare» a: «erariali» respinte; seconda parte preclusa
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1; del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali»;
b) dopo il comma 25, inserire il seguente:
«25-bis. All'articolo 31 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: » e per i quali è scaduto il termine di pagamento».
Conseguentemente, aumentare del 10 % tutti gli importi di cui all'Elenco.
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I debiti di cui al precedente comma, possono essere estinti, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, mediante compensazione con i crediti erariali certificati».
b) dopo il comma 25, inserire il seguente:
''25-bis. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del primo periodo sopprimere le seguenti parole'': e per i quali è scaduto il termine di pagamento».
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.17 (testo 2)
Al comma 2 sostituire le parole: «31 luglio» e «30 novembre» con le seguenti: «30 aprile» e «30 settembre».
Respinto
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole:« al tasso del 2 per cento annuo» con le seguenti: «al tasso del 5 per cento».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Le parole da: «Al comma» a: «venti» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 5, sostituire le parole: «venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «cinque giorni dalla data di conversione del presente decreto».
Respinto
Al comma 6 sopprimere le parole: «e nelle more del pagamento delle somme dovute».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'estinzione del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e la compensazione tra le parti delle spese del giudizio estinto ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Le parole: «Sopprimere il comma 9.» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Sostituire il comma 9, con il seguente:
«9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, sono rimborsabili nel caso le stesse siano conseguenza di atti prodromici ritenuti illegittimi e annullabili».
Respinto
Al comma 9, sostituire le parole «restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili» con le seguenti: «possono essere utilizzate in compensazione della definizione agevolata di cui al presente articolo».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Respinto
Al comma 10, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
All'emendamento 3.100, al capoverso «f-bis)», dopo le parole: «si applica» aggiungere le seguenti: «, previo pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 12,».
La Commissione
Approvato
Al comma 10, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
«f-bis) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «della prima o unica rata» con la seguente: «integrale».
Respinto
Al comma 13, lettera b) sostituire le parole: «con esito positivo» con le seguenti: «con esito positivo formalizzato con atto notarile».
Respinto
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
La Commissione
Approvato
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «comma 1, lettere a) e b)» con le seguenti: «comma 2».
La Commissione
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi»;
b) dopo il comma 24 è inserito il seguente:
«24-bis. Le disposizioni del comma 14-bis si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi dei commi 21 e 24, in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019».
Respinto
Al comma 16, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché in materia di rapporti di lavoro relativamente ad aziende o società fallite».
Respinto
Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 settembre 2018»;
b) dopo la parola: «2017» aggiungere le seguenti: «e fino al 30 settembre 2018».
Le parole da: «Al comma» a: «al 7 dicembre 2018» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 21, sostituire le parole: «entro il termine differito al 7 dicembre 2018» con le seguenti: «entro il termine differito al 30 aprile 2019»
Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: «entro il 7 dicembre 2018» con le seguenti: «entro il 30 aprile 2019»
Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.
Precluso
Al comma 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «7 dicembre 2018», con le seguenti: «7 gennaio 2019»;
b) sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quattordici».
Respinto
Al comma 21, sostituire le parole: «in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018», con le seguenti: «in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2018».
Respinto
Sostituire il comma 24, con il seguente: «24. Relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, sono esonerati dal pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 25, dopo le parole: «essere definiti», aggiungere le seguenti: «con l'applicazione degli interessi di mora».
Gallone, Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
«25-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, agli enti locali che non hanno affidato la riscossione dei tributi propri all'Agenzia delle entrate-Riscossione, bensì effettuano la riscossione in proprio, a mezzo di società partecipata in house providing o attraverso i soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni iscritti all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
Respinto
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
«25-bis. Sono sospesi i pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati. La sospensione vale fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti».
Id. em. 3.44
Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
«25-bis. Sono sospesi i pagamenti delle sanzioni delle multe relative alla maggiore produzione di latte per l'annualità 2014/2015 già demandati agli agenti di riscossione incaricati. La sospensione vale fino alla corretta definizione degli importi effettivamente dovuti».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
Ritirato
Dopo l'articolo, insierire il seguente:
«Art. 3-bis
1. All'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 2017» e le parole: «degli enti locali per l'esercizio 2017» sono eliminate;
b) al comma 2, lettera a) l'anno: «2018» è sostituito con l'anno «2019»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 3»».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Ingiunzioni)
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse à seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dellÍL1unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Id. em. 3.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Ingiunzioni)
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province; delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».
Id. em. 3.0.2
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
(Definizione agevolata delle entrate enti territoriali-Ingiunzioni)
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il 28 febbraio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni e degli interessi relativi alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2023;
b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 16 e 17 dell'articolo 3.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle, disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
La parte evidenziata in neretto è respinta; la restante è preclusa
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
''848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Bottici, Leone, Di Piazza, Drago, Castaldi, Lannutti, Di Nicola, Puglia
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 848 è inserito il seguente:
''848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvedono, contestualmente, all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante da riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015. Resta ferma la possibilità degli enti locali di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma''».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)
1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
''848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccerta mento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'art. 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma''».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Revisione del riaccertamento straordinario dei residui)
1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:
''848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 31, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma''».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 4.
(Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010)
1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:
a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite;
b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), nonché alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all' imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano, D'Arienzo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «risultanti dai singoli carichi» con le seguenti: «risultanti dalla somma dei carichi facente capo ad ogni singolo contribuente e».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «sono automaticamente annullati», con le seguenti: «sono, previa autorizzazione dell'ente creditore, automaticamente annullati».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono automaticamente annullati» aggiungere le seguenti: «con esclusione dei tributi propri di regioni, province e comuni».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Le parole da: «Dopo il comma» a: «competenza» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate - Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza.
1-ter. Con deliberazione da adottarsi con le forme previste dalla legislazione vigente per gli atti destinati a disciplinare le entrate, gli enti territoriali possono applicare con gli opportuni adattamenti le norme di cui al presente articolo ai debiti di importo residuo, alla data di adozione della predetta deliberazione, non superiore a mille euro, comprensivo di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi inseriti in ingiunzioni di pagamento emesse dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Con deliberazione dell'organo consiliare, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate - Riscossione tramite posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2018, l'ente territoriale può stabilire che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai carichi di propria competenza».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano, D'Arienzo
Respinto
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: « e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano, D'Arienzo
Respinto
Al comma 4, dopo le parole: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano» inserire le seguenti: «ai tributi propri di regioni, province e comuni, nonché».
Bottici, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Di Nicola, Di Piazza, Puglia, Floridia (*)
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità per il soggetto interessato di procedere al versamento presso i competenti enti previdenziali delle somme necessarie per l'integrale adempimento degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti. All'esito della procedura di cui al terzo periodo del comma 1, l'ente previdenziale creditore invia un'apposita comunicazione al soggetto interessato».
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(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Bernini, Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Sciascia
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,
premesso che:
l'articolo 4 del decreto-legge in oggetto dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
sono in costante aumento gli italiani che versano in stato di difficoltà economica a causa della grave e perdurante crisi finanziaria, e che, conseguentemente, non riescono ad onorare i propri tributi nei confronti dello Stato. In tale stato di disagio diffuso, molti operatori economici privilegiano il pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e rinviano il pagamento delle imposte a momenti successivi. Purtroppo, accade sovente che questi tardino ad anivare e sopraggiunge, per contro, il fallimento delle imprese;
sui contribuenti in crisi di liquidità sono, pertanto, meccanicamente ammassati ruoli esattoriali tali da travolgerli senza alcuna possibilità di riscatto;
i diversi provvedimenti legislativi adottati negli ultimi anni in materia di rateizzazione del debito non hanno risolto totalmente i problemi dei numerosi cittadini che hanno problemi con il fisco, considerato che, nella maggior parte dei casi, riescono ad adempiere solo in parte al pagamento delle rate;
lo stralcio dei debiti fino a mille euro, previsto dal citato articolo 4, non è sufficiente ad affrontare in modo serio il problema della riscossione dei debiti erariali. Occorre, infatti, prevedere un meccanismo che fornisce al contribuente in crisi una conveniente soluzione per sanare il proprio debito fiscale nei confronti dello Stato,
impegna il Governo a valutare la possibilità di introdurre una vera e propria rottamazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione, che consenta ai contribuenti in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria, che hanno debiti iscritti a ruolo, di poter definire a saldo e stralcio l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante il pagamento in percentuale ridotta dell'importo dovuto con stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4
Bernini, Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Sciascia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di rottamazione dei ruoli)
1. Il contribuente, in condizioni di grave o momentanea difficoltà finanziaria può definire in modo agevolato il contenuto integrale del proprio debito iscritto a ruolo.
2. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per:
a) «grave difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2010;
b) «momentanea difficoltà finanziaria»: quando il debito del contribuente, iscritto a ruolo, è costituito per oltre il 50 per cento da ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 2012.
3. Ai contribuenti con debiti iscritti a ruolo per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e per mancato versamento di contributi previdenziali, in stato di momentanea difficoltà finanziaria o di grave difficoltà finanziaria, l'agente della riscossione propone la definizione a saldo e stralcio della posizione debitoria iscritta a ruolo.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche a eventuali debiti iscritti a ruolo e oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.
5. La proposta di cui al comma 3 deve essere notificata dall'agente della riscossione, per via telematica, tramite posta elettronica certificata (PEC) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. L'agente della riscossione trasmette, per via telematica, la proposta di cui al comma 1 all'Agenzia delle entrate e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto di rispettiva competenza, entro il 31 maggio successivo.
5. Il contribuente, anche a mezzo PEC, deve comunicare la propria accettazione all'agente della riscossione entro il 31 luglio successivo.
6. La proposta di definizione di cui al comma 3, deve riguardare l'intero debito del contribuente per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre dell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. La proposta di definizione di cui al comma 3 per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di grave difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 75 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
8. La proposta di definizione di cui al comma 3, per quanto concerne il contribuente che versa in condizioni di momentanea difficoltà finanziaria, prevede il pagamento integrale dell'IVA, dei contributi previdenziali e di un importo pari al 95 per cento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, nonché la richiesta di stralcio integrale delle sanzioni, degli interessi e dell'aggio di riscossione.
9. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 6,7 e 8, complessivamente inferiori a euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in otto rate trimestrali di pari importo, di cui la prima rata da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3 ,4 e 5.
10. Per il versamento degli importi a saldo di cui ai commi 6,7 e 8, complessivamente superiori ad euro 50.000, è ammesso il pagamento dilazionato in dodici rate trimestrali di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata ricevuta la proposta di definizione ai sensi dei commi 3, 4 e 5.
11. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e accettazione della proposta di cui al comma 3, per i ruoli liquidati a saldo e stralcio e per quelli dichiarati inesigibili in via definitiva, l'agente della riscossione provvede a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati necessari ai fini della svalutazione dei residui attivi.
12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con circolare dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, sono disciplinati i criteri per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 5.
(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell'Unione europea)
1. I debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e di imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione possono essere estinti con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:
a) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b):
1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114;
2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
b) entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora di cui alla lettera a), numero 1), lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;
c) entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
d) il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;
e) limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione;
f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di poter correttamente valutare lo stato dei crediti inerenti alle somme di competenza del bilancio della UE, trasmette, anche in via telematica, alle scadenze determinate in base all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 609/14, specifica richiesta all'agente della riscossione, che, entro sessanta giorni, provvede a comunicare, con le stesse modalità, se i debitori che hanno aderito alla definizione hanno effettuato il pagamento delle rate previste e, in caso positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.
EMENDAMENTI
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 5. - (Reintroduzione della TASI per le abitazioni con valori di mercato più alti). - 1. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
''a) al comma 639 le parole: 'a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile' sono sostituite dalle seguenti: 'a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.''';
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
''b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
'669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.''';
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
''b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
'671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.''';
b-ter) al comma 674 le parole: 'o detentori' sono soppresse'';
4) la lettera c), è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
''d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
'681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare'''.
2. Le diposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.
3. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente ai contribuenti che si trovino, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in una comprovata e grave situazione di difficoltà per ragioni estranee alla propria responsabilità».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «24 ottobre 2018».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «30 novembre 2019», «31 luglio» e «30 novembre» con le seguenti: «31 dicembre 2019», «31 marzo» e «30 giugno».
La Commissione
Approvato
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «regolamento (UE) n. 609/14» con le seguenti: «regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, la definizione non produce effetti».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 6.
(Definizione agevolata delle controversie tributarie)
1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.
8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.
12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.
13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.
15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6. - (Definizione agevolata delle controversie tributarie) - 1. Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 3.000 euro: 300 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 3. 000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 30 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza totale del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 20 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza parziale delle parti processuali o nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul diritto, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a);
4) il 20 per cento del valore della lite, in caso di pronunce di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. In caso di rinvio da parte della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 383 del codice di procedura civile, e nelle ipotesi di rimessione, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si tiene conto dell'ultima pronuncia giurisdizionale del giudice di merito depositata prima del rinvio o della rimessione.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1, sono versate entro il 31 dicembre 2018 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, compresa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Le somme di cui al comma 3 sono versate in unica soluzione o ratealmente, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano 50.000 euro. Non è ammesso il pagamento rateale se le somme dovute non superano 3.000 euro.
5. L'importo della prima o unica rata è versato senza interessi entro il termine indicato al comma 3. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi legati calcolati dal 1º gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
6. L'omesso, incompleto o tardivo versamento delle rate successive alla prima entro i termini stabiliti ai sensi del comma 4 non determina l'inefficacia della definizione. Per il recupero delle somme non corrisposte alle relative scadenze si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini del presente decreto-legge:
a) sono definibili le controversie il cui ricorso, anche in mediazione, sia stato notificato alla controparte entro il 30 giugno 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 1, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva;
b) sono definibili le liti sulle agevolazioni fiscali qualora con il provvedimento impugnato l'Amministrazione finanziaria abbia contestualmente accertato e richiesto il tributo o il maggior tributò ed abbia irrogato le relative sanzioni; sono altresì definibili le controversie per i contributi e premi previdenziali ed assistenziali, per i contributi al Servizio sanitario nazionale, purché collegati agli avvisi di accertamento contestati, nonché per i contributi di bonifica e miglioramento.
c) non sono definibili:
1) le controversie concernenti il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, contributi o canoni, nonché le controversie relative alle sole rendite catastali;
2) le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/ 335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;
3) le controversie concernenti anche solo in parte le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
4) le liti per le quali si sia già fatto ricorso a precedenti definizioni agevolate;
d) per lite pendente si intende quella in cui sono parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato, il concessionario della riscossione, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Agenzia delle entrate-Territorio, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gli enti locali, i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i consorzi di bonifica, le società di gestione entrate e tributi, nonché tutti gli enti impositori che hanno emesso l'atto impugnato, avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, iscrizione a ruolo, riscossione, liquidazione, avviso o ingiunzione di pagamento per i quali, alla data del 30 giugno 2018, è stato notificato l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inesistente o inammissibile con sentenza non passata in giudicato. Si intende pendente anche il giudizio per revocazione. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 1º luglio 2018, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non sia stata depositata la sentenza della Corte di cassazione, sempre che non abbia disposto il rinvio;
e) per lite autonoma si intende quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera d);
f) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si intende l'importo dell'imposta, della tassa, del contributo o del canone che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità dì mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati, anche in caso di riunione dei giudizi. In caso di giudicato interno, il valore della lite è costituito dall'importo dell'imposta contestata con l'atto introduttivo del giudizio in primo grado;
g) ove la rettifica delle perdite fiscali non abbia comportato accertamento di imposte, il valore della lite rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base dell'imposta virtuale, che si ottiene dall'applicazione delle aliquote vigenti per il periodo d'imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata;
h) gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge;
i) non è ammessa la definizione della lite in caso di conciliazione giudiziale totale perfezionata con la sottoscrizione del relativo accordo.
8. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 3, un separato versamento, se dovuto, ed è presentata, entro il 31 dicembre 2018, una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
10. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1 si scomputano quelle già versate, per tributo, contributo, canone, premio, sanzioni amministrative, interessi, indennità di mora ed interessi per dilazione del pagamento, prima della presentazione della domanda di definizione, anche per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite, iscritte a ruolo a titolo provvisorio o definitivo.
11. In ogni caso, dalle somme dovute per la definizione della lite non sono scomputabili gli importi già versati per la definizione delle sole sanzioni.
12. La definizione dà sempre luogo alla restituzione degli importi già versati, eccedenti rispetto alla somma dovuta per il perfezionamento della definizione stessa, senza presentazione di una specifica istanza. Il rimborso è effettuato dall'organo impositore entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 7.
13. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente decreto-legge sono sospese fino al 31 dicembre 2019; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi su richiesta, anche orale, del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente decreto-legge. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta decadenza dal diritto di avvalersi della definizione di cui al presente decreto-legge.
14. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente decreto-legge sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2019, i termini per la proposizione di ricorsi, reclami, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione e revocazione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
15. In ogni caso, le parti possono sempre chiedere che sia fissata l'udienza per le sospensive previste dagli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
16. Tutti i giudizi sospesi ai sensi del presente articolo riprendono d'ufficio dal 1º gennaio 2020, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
17. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 30 giugno 2019, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione.
18. L'estinzione del giudizio è dichiarata con decreti presidenziali ai sensi degli articoli 27, commi 2 e 3, e 55 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 391, primo comma, del codice di procedura civile, a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 16 attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento della prima o unica rata. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
19. La comunicazione di cui al comma 17 deve essere depositata presso la segreteria della commissione o la cancelleria degli uffici giudiziari entro il 30 giugno 2019. Entro la stessa data, l'eventuale diniego della definizione è comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari ed è notificato, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni può impugnarlo dinanzi all'organo giurisdizionale competente in primo grado. In questo caso, i giudizi ammessi alla definizione ai sensi del presente decreto-legge sono sospesi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
20. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore previa valutazione che il soggetto abbia osservato la necessaria diligenza nella determinazione del valore della lite e nel calcolo degli importi dovuti, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro sessanta giorni dalla data di notifica della relativa comunicazione dell'ufficio.
21. La definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente.
22. L'ufficio che riceve la domanda di definizione prodotta da uno dei soggetti coobbligati, nel trasmettere l'elenco delle liti per le quali è stata chiesta la definizione ai sensi del comma 16, comunica la sussistenza di altre liti pendenti aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario, specificandone la circostanza.
23. La definizione della lite non produce effetti vincolanti per il contribuente nei periodi d'imposta successivi.
24. Le liti in materia di imposte sui redditi riguardanti i soci sono definibili autonomamente rispetto a quelle instaurate dalle società di persone e di capitali per le imposte dovute dalle società stesse».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 6 - (Aliquota Ires) - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:
''1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, a decorrere dall'esercizio :finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento.
2. Le maggiori entrate ed i maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni del presente articolo, oltre che contribuire alla copertura degli oneri di cui al presente decreto legge, affluiscono per la quota parte residua ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.14 7. Le predette risorse sono destinate al raggiungimento degli obiettivi programmatici della manovra di finanza pubblica''».
Mallegni, Gallone, Conzatti, Dal Mas
Le parole da: «Apportare» a: «tributi erariali,";» respinte; seconda parte preclusa
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi,» con le seguenti: «aventi ad oggetto tributi erariali,»;
b) al comma 1, nel secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» aggiungere le seguenti: «, considerando solo gli importi ancora in contestazione»;
c) al comma 2, nell'alinea, sostituire le parole: «dell'Agenzia delle entrate» con le seguenti: «dell'ente impositore»;
d) al comma 2, nell'alinea, dopo le parole: «In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di» aggiungere le seguenti: «pendenza della controversia nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore del presente decreto senza che sia sta già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio o in caso di»;
e) al comma 2, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti: «a) della metà del valore della controversia in caso di pendenza nel primo grado di giudizio; b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado; c) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado o della Commissione tributaria centrale.».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi» con le seguenti: «aventi ad oggetto tributi erariali».
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi» con le seguenti: «aventi ad oggetto tributi erariali».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «di un importo pari al valore della controversia» con le seguenti: «di un importo pari al 50 per cento del valore della controversia».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il valore della controversia, ancora in contestazione alla data di presentazione della domanda di cui al comma 8, è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
La Commissione
Approvato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.»;
b) al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «del 40 per cento»;
2) alla lettera b) sostituire le parole: «di un quinto» con le seguenti: «del 15 per cento»;
c) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 maggio 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.9 (testo 3)
Sopprimere il comma 2.
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.9 (testo 3)
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) di un decimo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
c) di un ottavo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria centrale;
d) di un sesto del valore della controversia in caso di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio ai gradi di merito;
e) aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con i pagamenti previsti dal precedente capoverso 1, lettere 0a), a), b), c) e d) per i rilievi in cui è risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate''».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 2:
1) alla lettera a) premettere la seguente:
«0a) della metà del valore della controversia; qualora questa sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo»;
2) alla lettera a) sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «di un terzo»;
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
«c) di un ottavo del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia della Commissione tributaria centrale;
d) di un sesto del valore della controversia in caso di sentenza della Corte di Cassazione con rinvio ai gradi di merito;
e) aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie possono essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con i pagamenti previsti dal precedente capoverso 1, lettere 0a), a), b), c) e d) per i rilievi in cui è risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate''».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.9 (testo 3)
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le lettere a) e b ), con le seguenti:
«a) del 25 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
b) del 12,50 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado»;
b) aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:
a) del 50 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente nella pronuncia di primo grado;
b) del 75 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza del contribuente nella pronuncia di secondo grado».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Sciascia, Caliendo, Perosino, Conzatti, Rossi
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.9 (testo 3)
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
alla lettera a) sostituire le parole: «della metà» con le seguenti: «il 40 per cento»;
alla lettera b) sostituire le parole: «di un quinto» con le seguenti: «il 10 per cento».
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.9 (testo 3)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di un quinto del valore della controversia» con le seguenti: «di un ventesimo del valore della controversia».
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.9 (testo 3)
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «un quinto» con le seguenti: «un decimo».
D'Arienzo, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
All'emendamento 6.100, sopprimere le parole da: «relativamente alla parte», fino a: «annullata».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al comma 2, per la parte di atto annullata.».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il cinquanta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «quindici per cento» con le seguenti: «dieci per cento» e le parole: «quaranta per cento» con le seguenti: «trenta per cento».
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1 e a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Bottici, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Di Nicola, Di Piazza, Puglia
Ritirato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. Per i processi che si sono conclusi con una pronuncia definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la definizione può avvenire secondo le modalità di cui al comma 1, qualora per le medesime somme non sia possibile avvalersi della definizione agevolata di cui all'articolo 3».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 6, sostituire le parole: «o della prima rata entro il 31 maggio 2019» con le seguenti: «o dell'ultima rata».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi
Respinto
Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Gallone, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: «È esclusa» con le seguenti: «È prevista».
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. In caso di mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento di una delle rate dì cui al comma 6, la definizione di cui al presente articolo non produce effetti».
La Commissione
Approvato
Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente decreto».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «o della prima rata» e aggiungere in fine il seguente periodo: «In caso di pagamento rateale, il processo resta sospeso fino alla data del versamento dell'ultima rata».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 11, sostituire le parole: «31 luglio 2019» con le seguenti: «31 luglio 2020».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. In caso di pagamento rateale, i termini di cui al comma 11 sono sospesi fino alla data del versamento dell'ultima rata».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Al comma 15, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
All'articolo 9, comma 11, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tali modalità di attuazione devono garantire il riversamento alle Regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68».
La Commissione
Approvato
Al comma 16, dopo le parole: «in cui è parte il medesimo ente» aggiungere le seguenti: «od un suo ente strumentale».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Respinto
Dopo il comma 16, aggiungere, il seguente:
«16-bis. Con la definizione agevolata di cui ai commi da 1 a 4 non è più dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti».
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 7.
(Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti).
1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, possono avvalersi della dichiarazione integrativa speciale, di cui all'articolo 9, per tutte le imposte dovute e per ciascun anno di imposta, nel limite complessivo di 30.000 euro di imponibile annuo.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:
1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.
EMENDAMENTI
Pichetto Fratin, Schifani, Conzatti
Respinto
All'emendamento 7.1000, sostituire le parole: «Il comma 1 è soppresso», con le seguenti: «Il comma 1 è sostituito con i seguenti:
''1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.
1-bis. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:
a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;
b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari a 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP.''».
La Commissione
Approvato
All'articolo apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 1;
b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi» con le seguenti: «le società e le associazioni sportive dilettantistiche che alla data del 31 dicembre 2017 risultavano iscritte nel registro del CONI possono avvalersi».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, al comma 2:
a) sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi» con le seguenti: «Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro CONI, possono avvalersi»;
b) alla lettera a) sopprimere le parole da: «versando un importo» fino alla fine della lettera;
c) alla lettera b), sopprimere le parole: «con il versamento» fino alla fine della lettera.
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, iscritte nel Registro CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e fino al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, e non oggetto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i quali non è stato instaurato, alla medesima data un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte per i medesimi periodi d'imposta con versamento volontario delle relative imposte e con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodi regolarizzati. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta e, comunque, non è ammessa in caso di omessa dichiarazione.
1-bis. La regolarizzazione di cui al comma 1 si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi:
a) con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;
b) in presenza di dichiarazioni negative con il versamento volontario, relativamente a ciascun periodo, di un importo pari ad 800 euro ai fini IRES e di 500 euro ai fini IRAP.
1-ter. Il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2018».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque non oltre il 15 per cento di quanto dichiarato».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 1, comporta il pagamento della differenza tra l'imposta versata in relazione al minor imponibile dichiarato e l'imposta complessivamente dovuta calcolata tenendo conto delle aliquote vigenti nel periodo d'imposta a cui fa riferimento la dichiarazione originaria e del maggior imponibile integrato».
Respinto
Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati», con le seguenti: «5 per cento del valore della lite, senza sanzioni ed interessi»
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, lres o lrap, accertata o contestata», con le seguenti: «superiori a complessivi 30.000 euro per l'insieme delle imposte lres e lrap, accertate o contestate».
Le parole da: «Dopo il comma 3» a: «registro Coni» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Alle Bande Musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Mibact tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».
Conseguentemente:
- Alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché interventi a favore delle bande musicali riconosciute».
- Aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 8.
(Definizione agevolata delle imposte di consumo dovute ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. E' ammessa la definizione agevolata dei debiti tributari, per i quali non sia ancora intervenuta sentenza passata in giudicato, maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo, ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, con il versamento, da parte del soggetto obbligato, di un importo pari al 5 per cento degli importi dovuti, con le modalità stabilite nel presente articolo. Non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.
2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il soggetto obbligato manifesta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la volontà di avvalersene, facendo pervenire all'Agenzia stessa, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica che l'Agenzia medesima pubblica sul proprio sito internet istituzionale entro il 28 febbraio 2019. Ove la data di pubblicazione delle modalità e della modulistica da parte dell'Agenzia stessa sia successiva al 28 febbraio 2019, la dichiarazione deve pervenire all'Agenzia entro sessanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione. I termini indicati per la presentazione della dichiarazione sono perentori.
3. Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Qualora il soggetto obbligato non abbia ottemperato, in tutto o in parte, agli adempimenti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, la dichiarazione stessa deve essere corredata dei prospetti riepilogativi previsti dal medesimo articolo 6. Il soggetto obbligato deve altresì dichiarare che i dati indicati nei prospetti riepilogativi sono conformi a quelli risultanti dalla documentazione contabile tenuta dal soggetto obbligato stesso.
4. La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l'impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione delle imposte di consumo di cui al comma 1 nonché delle sentenze pronunciate su tali atti. Nel caso in cui i provvedimenti impositivi e gli atti di riscossione siano stati oggetto di impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria il processo è sospeso a domanda della parte diversa dall'Amministrazione finanziaria, fino al perfezionamento della definizione di cui al comma 1.
5. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, dell'intero importo comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi del comma 6, ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale.
6. Entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica al soggetto obbligato l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1.
7. L'ammontare complessivo delle somme dovute comunicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale, è versato dal soggetto obbligato entro sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'Agenzia stessa.
8. Nella dichiarazione, il soggetto obbligato può esprimere la volontà di effettuare il pagamento, in forma rateale mensile, delle somme dovute, per un massimo di centoventi rate mensili, previa prestazione di una garanzia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a copertura di sei mensilità. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue entro sessanta giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.
9. La definizione agevolata perde di efficacia, qualora l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il termine di prescrizione delle imposte di cui al comma 1, accerti la non veridicità dei dati comunicati con la dichiarazione di cui al comma 2.
EMENDAMENTI
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
«Art. 25-bis
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)
All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 1º gennaio 2019''».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, alla voce: ''Ministero dell'economia e delle finanze'' - missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, sopprimere la riduzione al programma ''Sostegno in favore di pensionati dì guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali''.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, sopprimere la voce: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Sopprimere l'articolo
Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, sopprimere la voce: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 26, elenco 1 allegato, sopprimere la voce: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole: «di un importo pari al 5 per cento».
La Commissione
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «29 dicembre 2014,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014,».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «della prima rata» con le seguenti: «dell'ultima rata».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 8, sostituire le parole: «centoventi rate mensili» con le seguenti: «ventiquattro rate mensili».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
Al comma 8, sostituire le parole: «di sei rate, anche non consecutive,» con le seguenti: «di una rata».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è abrogato.
2. Conseguentemente, all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: ''prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis'' sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis'';
b) al comma 4, le parole: ''prodotti di cui al comma 1'' sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis'';
c) al comma 5, le parole: ''prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina'' sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis'';
d) al comma 5-bis, le parole: ''sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle parole: ''sostanze liquide di cui al comma 1-bis», e le parole: ''prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis''».
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) le parole: «i prodotti da inalazione senza combustione» sono precedute dalle seguenti: «dal 1º gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023»;
b) le parole: «o meno» sono soppresse;
c) le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «cinque per cento»;
d) il periodo da: «Dalla data di entrata in vigore» a: «previsto dal medesimo comma» è abrogato.
e) è aggiunto infine il seguente periodo: «Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale».
4. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6:
a) dopo le parole: «a distanza» è inserita la parola: «transfrontaliera»;
b) dopo le parole: «sostanze liquide, contenenti», sono soppresse le parole: «o meno»;
c) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: «La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2 del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione».
5. L'articolo 21, comma 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6 è abrogato;
6. All'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole: «sigarette elettroniche», ogni qualvolta ricorrano, sono inserite le seguenti: «o contenitori di liquido di ricarica».
7. Alla lettera a) dell'articolo 1, comma 50-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: «in difetto di autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2 del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione»
8. L'Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.
9. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle parole: «venticinque per cento».
10. I soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per i due esercizi successivi, possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
11. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 10 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 10 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
12. Le imprese indicate al comma 11 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 10 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 ed i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
13. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 9, pari a euro 70.000.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che si intende conseguentemente rideterminata;
b) quanto 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «1º gennaio 2019''» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)
All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 1º gennaio 2019''.
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco.
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)
All'articolo 1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''a partire dal 1º gennaio 2019''».
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Stabilizzazione sgravi contributivi per giovani agricoltori)
1. All'art.1, comma 117 primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 1° gennaio 2019".».
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 9.
(Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale)
1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione degli imponibili è ammessa, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro.
2. Sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applica, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:
a) un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20 per cento ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20 per cento;
c) l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i contribuenti devono:
a) inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in dieci rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.
4. Se i dichiaranti non eseguono in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle somme di cui al comma 3, lettera b), la dichiarazione integrativa speciale è titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte, si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e sono altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.
5. Nella dichiarazione integrativa speciale di cui al presente articolo non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La dichiarazione integrativa speciale non costituisce titolo per il rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente dichiarate; la differenza tra l'importo dell'eventuale maggior credito risultante dalla dichiarazione originaria e quello del minor credito spettante in base alla dichiarazione integrativa è versata secondo le modalità previste dal presente articolo.
6. Ai soli elementi oggetto dell'integrazione si applica l'articolo 1, comma 640, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile:
a) se il contribuente, essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016;
b) se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo.
8. La procedura non può, altresì, essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.
9. Chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui al presente articolo al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante o valori al portatore provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
10. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.
11. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dei precedenti commi.
12. Le somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel predetto Fondo è altresì eventualmente iscritta una dotazione corrispondente al maggior gettito prevedibile, per ciascun esercizio finanziario, derivante dall'emersione di base imponibile indotta dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale, sulla base di valutazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze. Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza viene data adeguata evidenza del maggior gettito valutato ai sensi del precedente periodo.
EMENDAMENTI
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
All'emendamento 9.1000, al comma 1, sostituire le parole da: «Le irregolarità» fino a: «formale» con le seguenti: «Le irregolarità formali contenute nelle dichiarazioni depositate dal contribuente in osservanza ad obblighi o adempimenti» e le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
All'emendamento 9.1000, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «dell'Iva e».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
All'emendamento 9.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono precluse:
a) al contribuente che è stato oggetto di controlli fiscali conclusi con avviso di accertamento, ancorché definiti con precedenti condoni;
b) al contribuente che non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni d'imposta dal 2013 al 2016;
c) al contribuente che è stato oggetto di accertamento di violazioni alle risorse proprie tradizionali UE previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione 2014/335/UE».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
All'emendamento 9.1000, sostituire il comma 2, con il seguente: «Il versamento della somma di cui al comma 1, è eseguito entro il 31 maggio 2019».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
All'emendamento 9.1000, sopprimere il comma 5.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
All'emendamento 9.1000, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Rimborsi fiscali in favore dei contribuenti)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, il primo comma, è sostituito dal seguente: ''Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di sessanta mesi chiedendo il rimborso'';
b) all'articolo 38, il primo comma, è sostituito dal seguente: ''Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di sessanta mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento''.
2. Ai fini dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'Invim e delle imposte ipotecaria e catastale l'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta mesi dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione.
3. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo cinque anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.''.
4. L'amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione, qualora accerti un credito in favore del contribuente, è obbligata a procedere al rimborso di propria iniziativa senza che il contribuente si attivi ulteriormente mediante il deposito di specifiche istanze. L'esposizione nella dichiarazione dei redditi di un credito d'imposta in merito al quale il contribuente non abbia esercitato l'opzione per la compensazione o per il riporto a nuovo, produce gli stessi effetti dell'istanza di rimborso di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602».
Gasparri, Conzatti, Sciascia, Malan, Rizzotti, Gallone, Mallegni
Respinto
All'emendamento 9.1000, capoverso «Art. 23-bis.», al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2021».
Conseguentemente, al comma 3, del medesimo capoverso «Art. 23-bis», sostituire le parole: «e 240 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «, 240 milioni di euro per l'anno 2020, 276 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro per il 2022».
Respinto
All'emendamento 9.1000, capoverso «Art. 23-bis.», dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1º gennaio 2019, per i 36 mesi successivi non è operata al genitore lavoratore dipendente la trattenuta INPS in busta paga. In caso di lavoratore autonomo non è dovuta per i successivi 36 mesi la quota base INPS.».
Conseguentemente, al comma 3, del medesimo capoverso «Art. 23-bis», sostituire le parole: «204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per l 'anno 2020», con le seguenti: «, 480 milioni di euro per l'anno 2019, 500 milioni di euro per l'anno 2020 e 520 milioni di euro a decorrere dal 2021».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Respinto
All'emendamento 9.1000, al capoverso «Art. 24-bis», al comma 1, sostituire le parole da: «è istituito» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono stanziati 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020 in favore del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per gli interventi di messa in sicurezza dei territori maggiormente esposti al rischio di disseto idrogeologico».
Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
All'emendamento 9.10000, sostituire l'articolo 25-ter con il seguente:
«Articolo 25-ter
(Modifiche all'imposta sulle transazioni finanziarie)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: "In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria";
b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato." con le seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.", e sostituire le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" con le seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";
c) dal comma 492, eliminare le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,", ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" con le parole "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";
d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:« 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 1.
3. Le maggiori entrate provenienti dalle modifiche apportate all'imposta sulle transazioni finanziarie dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia, Buccarella
Le parole da: «All'emendamento» a: «sul mercato» respinte; seconda parte preclusa
All'emendamento 9.1000, sostituire l'articolo 25-ter con il seguente:
«Art. 25-ter. - (Tassa sulle bibite gassose). - 1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1º gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero della Salute, emana un decreto per la definizione delle modalità e dei termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
3. Le maggiori entrate provenienti dall'imposta istituita dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
All'emendamento 9.10000, sostituire l'articolo 25-ter con il seguente:
Articolo 25-ter
(Tassa sulle bibite gassose)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero della Salute, emana un decreto per la definizione delle modalità e dei termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
3. Le maggiori entrate provenienti dall'imposta istituita dal comma 1 del presente articolo confluiscono nel Fondo di cui al comma 140 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Respinto
All'emendamento 9.1000, al comma 4, lettera b) del capoverso, «Art. 25-quater. (Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del DLGS 26 ottobre 1995, n. 504)» sopprimere le parole da: «La vendita a distanza dei prodotti» fino a: «e delle relative norme di attuazione».
La Commissione
Approvato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 9
(Irregolarità formali).
1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.
2. Il versamento della somma di cui al comma 1 è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020.
3. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 2 e con la rimozione della irregolarità od omissioni.
4. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giungo 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.
5. La procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
6. In deroga all'articolo 3, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
7. Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
8. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
9. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 101,67 milioni di euro per l'anno 2020.
10. Una quota del fondo i cui al comma 8, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020, è destinata ad incrementare per la medesima annualità, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1091 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede per 101,67 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 7 e per 130 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».
12. Sono erogati in via prioritaria i rimborsi relativi a versamenti risultati eccedenti rispetto alle relative imposte dovute richiesti entro i primi sei mesi solari di ciascun anno dai soggetti autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'adozione del sistema informatizzato di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2009, n. 169, titolari della licenza di esercizio, non sospesa o revocata, di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rilasciata per la gestione di un deposito fiscale avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore ai valori stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo 23. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione per i rimborsi erogabili a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e comunque entro il limite complessivo di 10 milioni di euro annui per ciascun soggetto.».
Conseguentemente,
dopo l'articolo 23, inserire il seguente:
«Art. 23-bis.
(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)
1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1º gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è aumentato del venti per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle :finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 204 milioni di euro per l'anno 2019 e 240 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche nell'ottica dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati per l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della ''Rete cardiovascolare'' del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge.
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie come previsto dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».
Conseguentemente,
dopo l'articolo 24, inserire il seguente:
«Art. 24-bis.
(Fondo per gli investimenti delle Regioni e le Provincie autonome colpite da eventi calamitosi)
1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per i successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Il fondo i cui al comma 1 è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano di cui al presente articolo in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni e la sicurezza, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2019 sono individuati gli enti destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario e le modalità di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, si provvede, per l'anno 2019 per 13 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero medesimo e, per 461,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7».
Conseguentemente,
dopo l'articolo 25, inserire il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure per il rilancio di Campione d'Italia)
1. Nelle more della revisione della disciplina dei giochi, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici, e predispone, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare.
3. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
4. Nel testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'articolo 188-bis è sostituito dal seguente:
''Art. 188-bis. - 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d'impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
1-bis. I redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed Enti di cui all'articolo 73, comma 1 lettere a), b) e e), iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la Sede Sociale operativa, o una Unità Locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l'attività sia svolta anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al primo periodo, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attività svolta nel Comune di Campione d'Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato Comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di Campione d'Italia e l'ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
3-bis. Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri, in base a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d'impresa in euro prodotti nel Comune di Campione d'Italia si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis, secondo e terzo periodo.
3-ter. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis' nel settore agricolo''.
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:
''3-bis. Il valore della produzione netta in franchi svizzeri, determinata ai sensi degli articoli da 5 a 9, derivante da attività esercitate nel Comune di Campione d'Italia, è computato in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Al valore della produzione netta espressa in euro si applica la medesima riduzione calcolata per i franchi svizzeri, in base a quanto previsto nel primo periodo, con un abbattimento minimo di euro 26.000.
3-ter. Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attività anche al di fuori del territorio di Campione d'Italia, ai fini dell'individuazione della quota di valore della produzione netta per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 3-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2.
3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis', e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimi' nel settore agricolo''.
6. Al comma 632, della legge 27 dicembre 2013, n. 14 7 le parole: ''inferiore al 20 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''inferiore al 30 per cento''.
7. All'onere derivante dai commi da 2-quinquies a 2-septies, pari a euro 7,4 milioni per l'anno 2019, euro 11,33 milioni per l'anno 2020 e euro 10,53 milioni a decorrere dall'anno 2021 si provvede per 7,4 milioni per l'anno 2019 e per 11,33 milioni euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 7 e per 10,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Conseguentemente,
dopo l'articolo 25-bis, inserire il seguente:
«Art. 25-ter.
(Istituzione imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-decies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati, verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-decies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, definito dall'art. 1, comma 1, lettera b), punto 6, e lettera n) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari all'1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10,00.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia, emana uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio, i trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, sono perfezionate esclusivamente su canali di operatori finanziari che consentono la piena tracciabilità dei flussi».
Conseguentemente,
dopo l'articolo 25-ter, inserire il seguente:
«Art. 25-quater.
(Disposizioni in materia di imposte di consumo ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)
1. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il comma 1 è soppresso.
2. Conseguentemente, all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) ai commi 2, 6 e 7-bis, le parole: ''prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis'' sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis'';
b) al comma 4, le parole: ''prodotti di cui al comma 1'' sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis'';
c) al comma 5, le parole: ''prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis, contenenti o meno nicotina'' sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis'';
d) al comma 5-bis, le parole: ''sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui ai commi 1 e 1-bis'' sono sostituite dalle parole: ''sostanze liquide di cui al comma 1-bis'', e le parole: ''prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis'' sono sostituite dalle parole: ''prodotti di cui al comma 1-bis''.
3. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504:
a) le parole: ''pari al cinquanta per cento'' sono sostituite dalle parole ''pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento'';
b) il periodo da: ''Dalla data di entrata in vigore'' a: ''previsto dal medesimo comma.'' è abrogato;
c) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme e sino al 31 dicembre 2018 continua ad avere applicazione la previgente disciplina fiscale.''.
4. All'articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6:
a) dopo le parole: ''a distanza'' sono inserite le parole: '', anche transfrontaliera,'';
b) alla fine del comma è inserito il seguente periodo: ''La vendita a distanza dei prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'art. 62-quater, comma 2, del predetto Decreto e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 24, comma 3 del d.lgs. 12 gennaio 2016, n.6, i quali sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina''.
5. All'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2016 n. 6, dopo le parole: ''sigarette elettroniche'', ogni qualvolta ricorrano, sono inserite le seguenti: ''o contenitori di liquido di ricarica''.
6. Alla lettera a) dell'articolo 1, comma 50-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole: ''in difetto di autorizzazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''in difetto dell'autorizzazione alla istituzione e a1la gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di attuazione''.
7. All'articolo 2, lettera s), del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole ''per ricaricare una sigaretta elettronica'' sono inserite le seguenti: '', anche ove vaporizzabile solo a seguito di miscelazione con altre sostanze.''.
8. All'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto il seguente comma: ''8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze''.
9. All'articolo 21 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, è aggiunto il seguente comma: ''18. Non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal presente articolo.''.
10. L'Istituto nazionale di Statistica, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, le Camere di Commercio, le Associazioni di categoria del settore sigarette elettroniche maggiormente rappresentative e gli enti preposti, provvede entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ad istituire il codice principale Ateco per il settore delle sigarette elettroniche e liquidi da inalazione e i vari sottocodici.
11. All'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: ''cinquanta per cento'' sono sostituite dalle parole: ''venticinque per cento''.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-ter;
b) quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190;
c) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'integrazione dell'imponibile totale è ammesso, nel limite di 500.000 euro di imponibile annuo, ai fini delle imposte di cui al precedente periodo e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato. Resta fermo il limite complessivo di 500.000 euro di imponibile annuo per cui è possibile l'integrazione ai sensi del presente comma. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 500.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite di cui agli articoli 8 e 84 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'integrazione degli imponibili è comunque ammessa sino a 30.000 euro».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Fino al 31 maggio 2019 i contribuenti possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché a regolarizzare le scritture contabili».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «31 maggio 2019 i contribuenti» inserire le seguenti: «con l'esclusione di coloro che hanno già usufruito delle misure di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2003, n. 289».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «presentate entro il 31 ottobre 2017» con le seguenti: «il cui termine di presentazione è scaduto entro il 31 ottobre 2017 e siano state regolarmente presentate anche se nei novanta giorni successivi alla loro specifica scadenza».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, delle ritenute».
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Fino al 31 maggio 2019 i sostituti d'imposta possono correggere errori od omissioni ed integrare, con le modalità previste dal presente articolo, le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle ritenute, sino a 20.000,00 euro per ciascun periodo d'imposta».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo ai fini delle imposte di cui al precedente periodo» con le seguenti: «nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo rapportato al cumulo di imposte e contributi oggetto di dichiarazione integrativa di cui al precedente periodo».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;
c) al quarto periodo, sostituire le parole da: «In caso di» fino a: «senza debito d'imposta» con le seguenti: «Nei casi in cui sia stata originariamente presentata una dichiarazione con un imponibile inferiore a 30.000 euro, nonché nei casi di dichiarazione senza debito d'imposta» e le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «3.000 euro».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;
c) al quarto periodo, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro» e le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «3.000 euro».
Sciascia, Caliendo, Perosino, Conzatti, Rossi
Precluso
Al comma 1, al secondo periodo dopo le parole: «di 100.000 euro» inserire le seguenti: «per singola imposta» e sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini della determinazione del limite di centomila euro di imponibile annuo di cui al periodo precedente, un medesimo presupposto impositivo che rileva ai fini di più imposte si considera una sola volta».
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «100.000 euro», inserire le seguenti: «per singola imposta».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1:
a) al secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato»;
b) al secondo e al terzo periodo, sostituire le parole: «100.000» con le seguenti: «150.000».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque di non oltre il 30 per cento di quanto già dichiarato».
Mallegni, Gallone, Conzatti, Dal Mas
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini della determinazione del limite di centomila euro di imponibile annuo di cui al periodo precedente, un medesimo presupposto impositivo che rileva ai fini di più imposte si considera una sola volta.»;
b) al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Ai fini delle ritenute, i limiti di cui al secondo periodo sono considerati autonomamente rispetto agli imponibili oggetto di integrazione ai fini degli altri tributi e contributi.»;
c) dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili, il perfezionamento della procedura di cui al presente articolo da parte delle società da essi partecipate esplica effetti anche sul maggiore imponibile conseguentemente attribuito per trasparenza ai soci, senza alcun ulteriore obbligo di versamento di somme da parte di questi ultimi.»;
d) al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente: «per il tributo e per il periodo d'imposta in relazione al quale il contribuente, essendone obbligato, non ha validamente presentato la dichiarazione.»;
e) al comma 7, sopprimere la lettera b)
f) al comma 8, le parole: «, per i redditi prodotti in forma associata di cui all'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione prevista dagli articoli 115 o 116 del predetto testo unico con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate»;
g) dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8-bis. Se il contribuente, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo, egli può correggere errori od omissioni ed integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore degli immobili all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e dell'imposta sul valore aggiunto, presentando le dichiarazioni integrative entro il 31 maggio 2019. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, entro il 31 maggio 2019. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. La definizione di cui al presente comma si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o dell'ultima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 1».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai fini della determinazione del limite di centomila euro di imponibile annuo di cui al periodo precedente, un medesimo presupposto impositivo che rileva ai fini di più imposte si considera una sola volta».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Gallone, Mallegni, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la definizione agevolata delle violazioni che comportano l'applicazione di sanzioni non collegate al tributo deve essere versato un importo pari al 10 per cento della sanzione minima prevista per ciascuna violazione, entro il 31 maggio 2019».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La presentazione della dichiarazione integrativa speciale permette di definire anche la violazione degli obblighi di segnalazione da effettuarsi in dichiarazione».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. L'integrazione degli imponibili di cui al comma 1 si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti entro il 31 luglio 2019, mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel comma 1 nonché dell'intero ammontare delle ritenute e contributi. Per l'integrazione degli imponibili soggetti a tassazione separata, l'imposta deve essere calcolata in base all'aliquota media del biennio precedente».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 1, comporta il pagamento della differenza tra l'imposta versata dal contribuente in relazione al minor imponibile dichiarato e l'imposta complessivamente dovuta dallo stesso calcolata tenendo conto delle aliquote vigenti nel periodo d'imposta a cui fa riferimento la dichiarazione originaria e del maggior imponibile integrato».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «anno di imposta», inserire le seguenti: «e nel limite complessivo di 100.000 euro di imponibile annuo rapportato al cumulo di imposte e contributi oggetto di dichiarazione integrativa».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) un'imposta determinata applicando sul maggiore imponibile lrpef o lres un'aliquota pari a quella applicata originariamente, in ciascun periodo d'imposta, sui medesimi redditi».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «sul maggior imponibile Irpef o Ires un'aliquota pari al 20 per cento», con le seguenti: «sul maggiore imponibile Irpef un'aliquota pari al 23 per cento e sul maggiore imponibile Ires un'aliquota pari al 24 per cento».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) un'imposta sostitutiva determinata applicando sull'imponibile soggetto a ritenute un'aliquota pari al 40 per cento».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «pari al 20 per cento», con le seguenti: «pari al 40 per cento».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) l'aliquota ordinaria per l'imposta sul valore aggiunto».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Sul maggior imponibile integrato non è dovuto il pagamento dei contributi obbligatori ai rispettivi enti previdenziali da parte dei lavoratori autonomi e liberi professionisti».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «inviare una dichiarazione integrativa speciale», inserire le seguenti: «entro il 31 maggio 2019».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «per uno o più periodi d'imposta», inserire le seguenti: «escluso quello in corso,».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
«b) provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; il versamento può essere ripartito in quattro rate semestrali di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o dell'ultima rata».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituirele parole: «senza avvalersi» con la seguente: «avvalendosi».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Gallone, Mallegni, Damiani, Pichetto Fratin
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «senza avvalersi» con le seguenti: «potendosi avvalere».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «dieci rate semestrali» con le seguenti: «quattro rate semestrali».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «30 settembre 2019» con le seguenti: «31 luglio 2019».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 3, alla lettera b), sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o dal momento del versamento dell'ultima rata».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Precluso
Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «o della prima rata» con le seguenti: «o di almeno la metà delle rate semestrali».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «ridotta della metà in caso di versamento eseguito entro trenta giorni successivi alla scadenza medesima».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le perdite di cui al periodo precedente, non utilizzate a scomputo, potranno essere riportate ai sensi dell'articolo 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
Bottici, Castaldi, Leone, Lannutti, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Puglia
Precluso
Sostituire il comma 7, con il conseguente:
«7. La dichiarazione integrativa speciale è irrevocabile e deve essere sottoscritta personalmente. La procedura di cui al presente articolo non è esperibile se la richiesta è presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura di cui al presente articolo. La procedura non è esperibile, altresì, per gli importi relativi all'anno di imposta, compreso tra il 2013 e il 2016, per il quale il contribuente, pur essendone obbligato, non ha presentato la dichiarazione fiscale».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 7, secondo periodo sopprimere le parole: «non è esperibile» con le seguenti: «è esperibile secondo le seguenti modalità».
Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «le dichiarazioni fiscali anche solo per uno degli anni di imposta dal 2013 al 2016» con le seguenti: «più di due modelli di dichiarazione fiscale nei periodi d'imposta dal 2013 al 2016, non potrà esperire la definizione di cui al presente articolo. Resta inteso che i modelli dichiarativi non presentati non potranno in ogni caso essere definiti ai sensi del presente articolo».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Precluso
Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) relativamente al periodo d'imposta per cui il contribuente, pur essendone obbligato, non ha presentato le dichiarazioni fiscali».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 7, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto legge: il contribuente sia a formale conoscenza di accessi ispezioni, verifiche, inviti o questionari; al contribuente sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini dei tributi di cui al comma 1, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16, nonché in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge; il contribuente sia a conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo per violazione di norme tributarie;
c) qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sia stata esercitata l'azione penale per gli illeciti relativi ai reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi dal contribuente per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, la definizione potrà essere esperita secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente decreto».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «La dichiarazione integrativa speciale presentata dalle società di cui all'articolo 5 e agli articoli 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intende presentata anche da parte dei soci».
Pichetto Fratin, Damiani, Ronzulli
Precluso
Al comma 8, sostituire le parole: «redditi di partecipazione» con le seguenti: «redditi di cui all'articolo 6 del TUIR,».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «La procedura non può essere esperita, altresì, dai contribuenti per l'emersione di redditi e imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte e non inseriti nelle dichiarazioni fiscali per le quali non sono scaduti i termini per l'accertamento».
Bottici, Leone, Lannutti, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Puglia
Precluso
Sopprimere il comma 9.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 9, sopprimere le parole: «o denaro contante».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 9, sopprimere le parole: «provenienti da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «da reati diversi dai delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,» con le seguenti: «da qualsiasi reato di natura tributaria e non».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
«9-bis. Le dichiarazioni integrative non produrranno effetti ai fini dell'attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto di integrazione qualora dalle medesime attività emergesse una diversa base imponibile annua dei tributi di cui al comma 1, non esposta nella dichiarazione medesima».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
«10-bis. L'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente i dati e le informazioni rilevanti ai fini dell'accertamento delle fattispecie penali di cui agli articoli 2621, 2622, 2623 e 2624 del codice civile».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, D'Arienzo
Precluso
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con i medesimi provvedimenti è disciplinata, altresì, l'esclusione dalla presentazione della dichiarazione integrativa speciale tramite utilizzo del quadro RW dei modelli relativi alle dichiarazioni per redditi e imponibili conseguiti all'estero con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro strutture interposte».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Precluso
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I provvedimenti sono comunicati alle competenti Commissioni parlamentari permanenti».
D'Arienzo, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Precluso
Al comma 12, sostituire le parole: «Le somme», con le seguenti: «L'ottantacinque per cento delle somme».
Conseguentemente, al medesimo comma 12, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «11 restante dieci per cento delle somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a), affluiscono al fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140; Il restante 5 per cento delle somme versate dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione integrativa speciale di cui al comma 3, lettera a, affluiscono al fondo di cui all'articolo 35 comma 1 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli articoli da 1 a 3 e da 5 a 9 del presente decreto, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1 º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono prorogati di tre anni».
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Fatto salvo il recupero dell'imposta, in caso di successivo accertamento di maggiori imponibili, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni e di pene pecuniarie fino a quattro volte l'integrato».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
«12-bis. Le entrate di cui al comma 12 sono attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Regolamentazione dell'accollo del debito d'imposta altrui di cui all'articolo 8 dello Statuto del contribuente - Legge 27 luglio 2000, n. 212 )
1. La compensazione delle obbligazioni tributarie mediante accollo del debito d'imposta altrui ai sensi dell'articolo 8 commi 1 e 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è ammessa secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Con specifico contratto di accollo ai sensi dell'articolo 1273 del codice civile, il contribuente può farsi carico dei debiti di imposta altrui, senza liberazione del contribuente originario, e utilizzarli in compensazione con i propri crediti tributari, certi liquidi ed esigibili, sino a concorrenza degli stessi. L'accollante non assume la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di coobbligato in forza dello specifico titolo negoziale autonomamente sottoscritto tra le parti su base volontaria.
3. I contratti di accollo dei debiti di imposta altrui, anche nei casi in cui non si proceda alla compensazione, sono registrati a cura dell'accollante entro i termini di legge, presso l'Agenzia dell'entrate o presso l'ente impositore del luogo dove egli risiede o a ha sede, e notificati a tutti gli Enti impositori interessati. In sede di registrazione l'accollante è tenuto a presentare la documentazione comprovante il debito d'imposta dell'accollato e, se del caso, il credito d'imposta dell'accollante.
4. È fatto obbligo all'accollante di apporre il visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 nel caso in cui per l'estinzione del debito altrui intenda utilizzare un proprio credito in compensazione, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000, prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 119, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Nei casi di accollo il limite degli importi compensabili per anno solare di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è ridotto a 500.000 euro.
6. L'Agenzia delle entrate e gli altri enti impositori possono sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento emesse in esecuzione di contratti accollo contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile l'ente impositore notifica al contribuente, avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.
7. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la compensazione per accollo non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie».
Conzatti, Pichetto Fratin, Damiani, Ronzulli
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Contraddittorio endoprocedimentale)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, aggiungere il seguente articolo:
Art. 12-bis.
(Obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale)
1. Gli avvisi di accertamento di cui agli articoli 41-bis e 42 Dpr 600/1973 e degli articoli 54, quinto comma e 56 Dpr 633/1972, nonché gli avvisi di rettifica e liquidazione di cui agli articoli 52 Dpr 131/1986, 13 D.lgs. 347/90, 34 e 35 D.lgs. 346/90 devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicate le ragioni della potenziale pretesa impositiva.
2. L'atto impositivo non può essere emanato, a pena di nullità, prima della scadenza del termine di cui al comma che precede, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
3. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo è specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al comma 1.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche con riferimento agli atti diversi da quelli di cui al comma 1, per i quali la legge non prevede forme di dialogo preventivo con il contribuente».
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Pagamento delle somme dovute mediante compensazione con i crediti d'imposta)
1. ''Per il pagamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate previste dal presente decreto, al fine di evitare di penalizzare con le sanzioni previste e l'inefficacia della stessa definizione, i debitori incorsi in errori o disguidi, ovvero non in grado di versare le rate alle relative scadenze, per temporanea mancanza di liquidità o perché impossibilitati, relativamente alle scadenze di settembre 2018, è possibile utilizzare in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'amministrazione pubblica, ai sensi dì quanto previsto dall'articolo 9-quater, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96''».
Mangialavori, Conzatti, Sciascia
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti
delle pubbliche amministrazioni)
1. L'articolo 9-quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dal seguente:
''Art. 9-quater. - (Compensazione di somme iscritte a ruolo). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche a decorrere dall'anno 2018 con le modalità previste nel medesimo comma.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nei casi di definizione agevolata, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presente decreto, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle società da esse partecipate, maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono assistiti dalla garanzia dello Stato e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5 del presente articolo.
5. Su istanza dei titolari di cui al comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma 4, certificano, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto del credito, assistito dalla garanzia dello Stato, prevista dall'articolo 37, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
6. Per le finalità di cui al comma 4 del presente articolo, il Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 37. del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di patte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sospese tutte le attività di riscossione delle somme dovute per le cartelle di pagamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dai titolari di crediti di cui al comma 4 del presente articolo.
8. La sospensione di cui al comma 7 si applica fino alla completa estinzione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 4 del presente articolo.
Conseguentemente, aumentare del 10% tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 182-ter del regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
L'articolo 182-ter è sostituito dal seguente:
"Art. 182-ter. 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda [ ... ] . L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e deve essere resa da un professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nominato dal presidente del tribunale competente, all'interno di un'apposita sezione del registro dei revisori legali tenuto presso il MEF; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La mancata adesione alla proposta, su parere conforme della competente direzione regionale, è espressa con atto motivato dell'ufficio impugnabile ex art. 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Nelle more della pronuncia della Commissione Tributaria, sono sospese le azioni cautelari e conservative e le procedure per la riscossione coattiva dei crediti tributari nei confronti del debitore.
6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie."».
Dell'Olio, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Leone, Lannutti, Puglia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento dei crediti tributari)
1. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma,
1) dopo le parole: ''dalle agenzie fiscali'' sono inserite le seguenti: ''e dagli enti locali territoriali'';
2) dopo le parole: ''a quelli delle agenzie'' sono inserite le seguenti: '', degli enti locali territoriali'';
b) al sesto comma, dopo le parole: ''alle Agenzie fiscali'' sono inserite le seguenti:'', agli enti locali territoriali''».
Bottici, Leone, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Castaldi, Lannutti, Puglia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifica dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)
1. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituire il comma 5 con il seguente:
''5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta di transazione è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio entro 120 giorni dalla domanda del debitore. Il termine è prorogabile di ulteriori 60 giorni per una sola volta e per pratiche di particolare e comprovata complessità. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La proposta presentata dal debitore sospende ogni attività di riscossione e ogni atto conseguente sino alla scadenza del termine accordato, decorso il quale, in assenza di espresso diniego, la proposta si intende accettata.''».
La Commissione
V. testo 3
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 63, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.'';
b) all'articolo 65, comma 9, le parole: ''dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7'' sono sostituite dalle seguenti: ' dell'articolo 49, commi 1, 1-bis, 2, 5, 6 e 7''.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
all'articolo 63, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entità della sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67.''.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.».
Ritirato
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Definizione controversie relative a sanzioni
premio speciale bovini maschi)
1. Le controversie conseguenti alle ingiunzioni di sanzioni irrogate ai sensi della legge n. 898 del 1986 per il presunto percepimento del premio speciale bovini maschi e del pagamento per l'estensivizzazione di cui agli articoli 4 e 13 del Regolamento (CE) n. 1254/99 per le consegne agrarie dal 2000 compreso al 2005 compreso sono definite su domanda dell'interessato al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, senza il pagamento delle sanzioni applicate. I relativi procedimenti civili, pendenti in ogni stato e grado, si estinguono ai sensi degli articoli 306 e seguenti del codice di procedura civile.».
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Definizione detassazione impianti di produzione
di energia da fonte rinnovabile)
1. La fruizione della detassazione prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19 della legge 388/2000 può essere definita con la rinuncia al 15% della variazione in diminuzione fatta valere dal contribuente, indipendentemente dalla procedura seguita (dichiarazione, dichiarazione integrativa, dichiarazione integrativa di sintesi, dichiarazione integrativa a rimborso e istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 d.p.r. 322/1998) con restituzione della quota di beneficio fruito.
2. La rinuncia determina la definizione di tutte le liti pendenti, il riconoscimento delle eventuali perdite residue da riportare in dichiarazione.
3. La rinuncia determina inoltre la compatibilità della detassazione ambientale operata con la tariffa incentivante prevista dal d.m. 6 agosto 2010, dal d.m. 5 maggio 2011 e dal d.m. 5 luglio 2012.
4. L'opzione di esercitare la rinuncia dovrà essere comunicata all'Agenzia delle Entrate e al GSE entro il termine del 31 maggio 2019 e gli importi da versare dovranno essere corrisposti in sei rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 30/06/2019, il 30/09/2019, il 31/12/2019, il 31/03/2020, il 30/06/202 30/09/2020».
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di indebito percepimento di trattamenti pensionistici di soggetti residenti all'estero)
1. Nei confronti dei soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2017, non si procede al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi abbiano percepito, nell'anno 2017, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di importo pari o inferiore a 9.370,34 euro.
2. Qualora i soggetti residenti all'estero che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 abbiano percepito, nell'anno 2017, un reddito personale complessivo, prodotto in Italia o all'estero, imponibile ai fini dell'IRPEF, di importo superiore a 9.370,34 euro non si procede al recupero dell'indebito nei limiti della metà dell'importo indebitamente percepito.
3. Il recupero per i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, dell'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
4. Le disposizioni dì cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto il quale ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerta il dolo del pensionato medesimo».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 9-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'Interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006».
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n.225, in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)
1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, gli enti territoriali possono definire le disposizioni di cui al Capo I, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225.
Conseguentemente, al comma 2, alla lettera a) dell'articolo 6-ter del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 le parole: «30 settembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2021».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:
«Art. 9-bis.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 9-ter a 9-decies, ad eccezione del comma 3 dell'articolo 9-quater, si applicano, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi tra gli enti locali, di seguito denominati enti.
Art. 9-ter.
(Versamento diretto delle entrate degli enti)
1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: ''spontaneo'' è abolita;
b) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Con apposita norma regolamentare l'ente può derogare alle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa o canone di occupazione di suolo pubblico mercatale, per la riscossione di somme effettuate dal funzionario della riscossione nonché per la riscossione di somme di modesta entità inferiori al valore unitario di cento euro laddove la riscossione viene eseguita per motivi operativi al di fuori delle sedi del gestore. L'ente deve individuare le fattispecie e gli strumenti per controllarne i flussi, Relativamente alle somme riscosse direttamente dal gestore, il riversamento all'ente avviene con cadenza non superiore al mese, entro il giorno 10 del mese successivo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di riscossione effettuata dai funzionari responsabili della riscossione ai sensi dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602''. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997''. I contratti in corso alta data di entrata in vigore della presente legge, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono adeguati, entro il 31 dicembre 2019, alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dal periodo precedente.
2. Gli enti, al solo fine di consentire la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti ai soggetti affidatari dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, garantiscono l'accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l'accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all'ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sul conti correnti dell'ente. Il tesoriere dell'ente, a seguito della trasmissione della rendicontazione e della fattura, provvede ad accreditare a favore del conto di tesoreria dell'ente le somme di spettanza prelevandole dai conti correnti dedicati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali''.
Art. 9-quater.
(Disposizioni in materia di ingiunzione fiscale)
1. L'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la sola riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti è titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, anche avvalendosi delle norme di cui al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con la esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto stesso.
2. L'ente e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 possono avvalersi ed essere rappresentati avanti alle commissioni tributarie da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per Il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Le Regioni continuano ad applicare l'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639 del 1910.
4. L'ingiunzione è emessa dall'ente o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto.
5. Per la definizione dei rapporti tra gli enti e i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, qualora non diversamente convenuto.
Art. 9-quinquies.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo)
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 relative alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le spese per il servizio di notifica a mezzo posta elettronica certificata sono poste a carico del destinatario nella misura pari alla metà dell'importo ripetibile per la notifica effettuata con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la lettera gg-sexies è sostituita dalla seguente:
''gg-sexies) il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente, il soggetto affidatario dei servizi di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997con proprio provvedimento, nominano uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente o del soggetto affidatario dei servizi di cui di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, fra persone che sono in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione organizzato a cura dell'ente. Restano ferme le abilitazioni già conseguite in base alle vigenti diposizioni di legge. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dagli enti. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato. Il funzionario responsabile della riscossione è autorizzato all'esercizio della funzione dal prefetto della provincia di appartenenza dell'ente ovvero della provincia del comune in cui ha la sede principale il soggetto affidatario. Il prefetto appone il visto sull'atto di nomina sempre che non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e può revocare in ogni momento l'autorizzazione. Il funzionario responsabile della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti e i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro da tenersi con le forme e con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 112 del 1999, nelle more dell'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze''.
Art. 9-sexies.
(Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva)
1. Non si procede all'emissione di ingiunzione di pagamento per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo. Possono comunque applicarsi le disposizioni di cui ai successivi commi da 2 a 6.
2. Dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento e per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria o posta elettronica certificata, con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nella ingiunzione è scaduto e che se non si provvede al pagamento di norma entro 30 giorni saranno attivate le procedure cautelari e esecutive. In deroga all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di 120 giorni è ridotto a 60.
3. Se l'espropriazione non è iniziata entro due anni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 3, comma 3, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dall'ingiunzione entro cinque giorni l'avviso perde efficacia decorso un anno dalla data di notifica.
4. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l'ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme ingiunte fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà a provvedere al pagamento dell'intero importo richiesto e secondo il seguente schema:
a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
d) oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.
5. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a 36 mesi per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.
6. In caso di comprovato peggioramento della condizione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, o per il periodo massimo disposto dal regolamento dell'ente a norma dell'ultimo periodo del comma 5, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del successivo comma 8.
7. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente titolare o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
8. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e li debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ingiunto ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 4, scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
10. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione si applicano, decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso dell'interesse legale maggiorato di non oltre due punti percentuali.
11. I costi di elaborazione di spedizione e notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono di seguito determinati:
a) una quota denominata ''oneri di riscossione a carico del debitore'', pari al 3 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della ingiunzione, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme ingiunte in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
b) una quota denominata ''spese di notifica ed esecutive'', correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al decreto ministeriale 21 novembre 2000, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109 dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
Art. 9-septies.
(Revisione dei requisiti per l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e degli strumenti di pubblicità e controllo della riscossione focale)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, sono stabilite disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria In separata sezione dell'albo per i soggetti abilitati al recupero stragiudiziale dei crediti per conti di terzi ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che intendano svolgere tale attività con riferimento alle entrate degli enti, nonché per i soggetti che svolgono attività propedeutiche o di supporto all'accertamento o alla riscossione delle entrate locali.
2. Con uno o più decreti Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sono stabilite disposizioni in ordine ai seguenti punti:
a) indicazione di linee guida relative ai controlli che gli enti devono porre in essere con riferimento al rispetto degli adempimenti richiesti al soggetto affidatario, alla validità, congruenza e persistenza degli strumenti fideiussori esibiti In fase di aggiudicazione dal soggetto medesimo, nonché alle condizioni di inadempimento che possono dar luogo alla rescissione anticipata dei rapporti contrattuali e all'avvio delle procedure di cancellazione dall'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
b) indicazione di obblighi di comunicazione e pubblicazione da parte dell'ente degli estremi dei contratti in materia di affidamento in concessione, anche disgiunto, di servizi di accertamento e riscossione delle proprie entrate, nonché delle informazioni sintetiche relative all'oggetto e alla remunerazione stabilita per ciascuna delle attività affidate, con particolare riguardo alle misure degli eventuali aggi stabiliti in percentuale delle entrate tributarie e patrimoniali.
3. Per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono richieste le seguenti misure minime di capitale interamente versato:
a) due milioni e cinquecentomila euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a 200.000 abitanti;
b) cinque milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle.
Art. 9-octies.
(Modifiche alla disciplina dei rapporti tra Comuni e soggetti affidatari)
1. All'articolo 3, comma 24, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive modificazioni, è infine aggiunto il seguente periodo: ''salvo diversa pattuizione con gli enti, si applicano gli articoli 17, 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''.
Art.9-novies.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche)
1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.
3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'Imposta provinciale di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
Art.9-decies.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) comma 2-sexies dell'articolo 4 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265;
b) comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) comma 28-sexies dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) articolo 3-bis del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) lettera gg-septies) del comma 2, dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Respinto
Dopo il Capo I, inserire il seguente:
«Capo I-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE
Art. 9-bis.
(Partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:
''12-bis. Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento a decorrere dall'anno 2018''».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Dopo il Capo I, inserire il seguente:
«Capo I-bis
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE
Art. 9-bis.
(Pagamenti della pubblica amministrazione)
1.All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 904 è sostituito dal seguente:
''904. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a cinquecento euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148''».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI INNOVAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 10.
(Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica)
1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.».
EMENDAMENTI
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 10
(Abrogazione dell'obbligo della fatturazione elettronica)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è abrogato.
2. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 909, 915, 917, 918 e 920, sono abrogati;
b) al comma 916, le parole: " Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data", sono sostituite con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2019".».
Conseguentemente, ridurre di 250 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Articolo 10 - (Proroga dell'avvio della fatturazione elettronica) - 1. All'articolo, comma 916, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «1º gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2020».
Conseguentemente all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: «dal 1º luglio 2019», con le seguenti: «dal 1º luglio 2020».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, commi 1 e 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
de Bertoldi, Ciriani, Balboni, Bertacco, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini
Respinto
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 10 - (Proroga dei termini per l'entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti) - 1. Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
''927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:
a) a partire dal 1º gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
e) dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati.
2.1. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei con-ispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro''.
2. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:
a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;
e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani, Ronzulli
Le parole da: «Sostituire» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica) - 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:
''Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.
Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1º luglio 2018 - 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta''».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 10. - (Disposizioni di semplificazione per l'avvio della fatturazione elettronica) - 1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:
''Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo''.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 917, lettera h), della legge 27 dicembre 2017, n.205, le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di emissione tardiva della fattura elettronica nel periodo 1º luglio 2018 - 31 dicembre 2018 e, in ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo, qualora, nel medesimo periodo, la fattura sia stata emessa con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 3 del presente decreto legislativo, a condizione che l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta».
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 10. - (Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti) - 1. Agli esercenti attività di impresa, arti o professioni sono riconosciuti i benefici di cui al comma 2 a condizione che:
a) esercitino l'opzione per l'emissione esclusivamente di fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, relativamente alle operazioni, e alle eventuali variazioni delle stesse, che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, nonché, sussistendone i presupposti, optino contestualmente per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo. L'opzione è comunicata nella dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al periodo in cui la stessa ha avuto effetto e si intende tacitamente rinnovata per gli anni successivi, a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione;
b) appongano il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulle dichiarazioni cui sono obbligati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, relative a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a);
c) sia attestata, da parte dei soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 abilitati al rilascio del visto di conformità di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziare, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro. L'attestazione è rilasciata dal soggetto incaricato tramite la propria sottoscrizione di un apposito campo della dichiarazione delle imposte sui redditi relativa a ciascuno dei periodi in cui ha effetto l'opzione di cui alla precedente lettera a).
2. I benefici riconosciuti ai soggetti e alle condizioni di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) l'esclusione dell'obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi di cui, rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) l'esclusione dell'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente ai dati delle fatture emesse;
c) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
d) le premialità di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici di cui al medesimo articolo 9-bis, con le seguenti differenze: 1) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla lettera b) del comma 1 del citato articolo 9-bis si applica per importi non superiori a 100.000 euro annui; 2) la riduzione del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 9-bis è, in ogni caso, pari a tre anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi che garantiscono, nei modi stabiliti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a cinquecento euro; 3) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 prevista dalla lettera f) del comma 1 del citato articolo 9-bis, si applica a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, quindicimila euro;
e) l'esonero dalla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
f) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'hardware, del software e dei servizi necessari per l'emissione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico di cui al comma 1 della lettera a) e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
g) un credito di imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione di cui alle lettere b) e c) del comma 1, da riconoscere entro un limite massimo di spesa stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'econornla e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. L'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposi sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1, lettera b) consente la compensazione dei corrispondenti crediti di imposta risultanti dalle stesse dichiarazioni, indipendentemente dal loro importo, fatti salvi gli ulteriori vincoli eventualmente previsti.
4. Fatte salve le sanzioni eventualmente applicabili, in caso di omissione della trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture emesse, delle eventuali variazioni delle stesse, nonché, sussistendone i presupposti, dei dati dei corrispettivi ovvero di mancanza dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) ed e) del comma 1, vengono meno gli effetti previsti dal comma 2, salvo che il contribuente, relativamente ai predetti visti di conformità e attestazione, presenti dichiarazione integrativa, corredata dei visti e dell'attestazione eventualmente mancanti, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1, nonché, sentiti gli organismi di rappresentanza istituzionale delle categorie professionali abilitate al rilascio del visto e conformità, sono definiti i controlli e le procedure per il rilascio dei visti di conformità e della attestazione di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1».
Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece
Respinto
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''A tal fine, a decorrere dal 1 º gennaio 2019, tutte le fatture elettroniche che transitano attraverso il sistema di interscambio (Sdl) si considerano archiviate a norma di legge senza necessità di richiesta alcuna presso l'Agenzia delle Entrate''».
Comincini, D'Alfonso, Bonifazi, Grimani
Respinto
All'emendamento 10.100 (testo 2), sopprimere il comma 01.
Respinto
All'emendamento 10.100 (testo 2), capoverso «01», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono inoltre esonerati dalle predette disposizioni, le imprese con un fatturato fino a 2 milioni di euro».
La Commissione
Approvato
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo le parole: ''il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta''.
01-bis. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità da soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari»
Precluso
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."»
Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro, tutti gli importi di cui all'articolo 26, comma 1.
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."»
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo''».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo''».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Id. em. 10.8
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo''».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Id. em. 10.8
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: ''Sino al 31 dicembre 2018 non sono applicabili le sanzioni di cui ai periodi precedenti e le fatture si considerano regolarmente emesse anche se con modalità diverse da quelle previste al comma 3 sempreché l'imposta sia stata regolarmente assolta. Per il periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo''».
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole:«è inserito il seguente» con le seguenti:«sono inseriti i seguenti».
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Mallegni, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Per il primo semestre».
Conseguentemente, aumentare del 10 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per l'anno d'imposta 2019».
Ritirato
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per il periodo d'imposta 2019».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Sost. id. em. 10.11
Al comma 1, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per il periodo d'imposta 2019».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Sost. id. em. 10.11
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019», con le seguenti: «Per il periodo d'imposta 2019».
de Bertoldi, Ciriani, Balboni, Bertacco, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «primo semestre», con le seguenti: «primo anno».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non si applicano se la fattura» aggiungere le seguenti: «, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «la fattura elettronica sia emessa» inserire le seguenti: «, fermo restando che la data della stessa dovrà corrispondere alla data di effettuazione dell'operazione,».
La Commissione
V. testo 2 corretto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.''».
La Commissione
Accantonato
Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui all'articolo 1, reso disponibile agli operatori IVA dall'Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi.''».
Accantonato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Accantonato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Accantonato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Si considerano regolarmente conservate le fatture elettroniche emesse e ricevute sino al 31 dicembre 2018 anche nel caso in cui si sia proceduto alla stampa del contenuto digitale e alla conservazione delle stesse ai sensi del primo periodo, comma 3, dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Accantonato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2018, n. 127, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
''7. Per tutto il 2019, le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore con le seguenti tempistiche:
a) dal 1º gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di 250 dipendenti;
b) dal 1º gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di 50 dipendenti;
c) dal 1º gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di 10 dipendenti;
d) dal 1º gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati da detto obbligo.
È fatta salva la facoltà per i contribuenti di fatturare con modalità elettronica già a partire dal 1º gennaio 2019».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente emendamento. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
Pichetto Fratin, Damiani, Sciascia
Accantonato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire il primo periodo con i seguenti: ''Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2020. In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 30 milioni di euro''».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al periodo successivo.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, 11. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10
Accantonato
All'emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere l'ultimo periodo.
La Commissione
Accantonato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)
1. Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Accantonato
All'emendamento 10.0.200, al comma 1, capoverso «6-quater», sopprimere il secondo periodo.
Accantonato
All'emendamento 10.0.200, capoverso «Art. 10-bis.», dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ''In ogni caso, tali disposizioni si applicano solo in riferimento alle imprese con un fatturato superiore ai 2 milioni di euro.''».
La Commissione
Accantonato
Dopo l'articoloinserire il seguente:
«Art. 10-bis.
(Specifiche disposizioni in tema di fatturazione elettronica per gli operatori che offrono servizi di pubblica utilità)
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 6-ter è aggiunto il seguente:
''6-quater. Al fine di preservare i servizi di pubblica utilità, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di interscambio da parte dei soggetti passivi dell'IVA che offrono i servizi disciplinati dai regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 366, e 24 ottobre 2000, n. 370, nei confronti dei soggetti persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, arte e professione. Le predette regole tecniche valgono esclusivamente per le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1º gennaio 2005 e dei quali non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell'utilizzo dei servizi di verifica offerti dall'Agenzia delle entrate''».
Ciriani, Balboni, Bertacco, de Bertoldi, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini
Accantonato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 10-bis.
1. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1 comma 3, dopo le parole: ''per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi'' sono inserite le seguenti: ''di importo complessivo superiore a 10.000 euro''».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Accantonato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1972, n. 633)
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:
''g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura'';
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''La fattura è emessa indicando la data di effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e trasmessa al SDI entro il giorno dieci del mese successivo''».
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 11.
(Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture)
1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;»;
b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La fattura è emessa entro dieci giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019.
EMENDAMENTI
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Le parole da: «Sostituire» a: «n. 100.» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. - (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:
a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;
b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo''».
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. - (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:
a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;
b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo''».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. - (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63 3, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:
a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;
b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo''».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. - (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nelle ipotesi in cui il processo di fatturazione elettronica è gestito, in tutto o in parte, per il tramite di un soggetto diverso dal titolare di partita IVA che effettua l'operazione, la fattura elettronica può essere trasmessa al sistema di interscambio secondo le seguenti scadenze:
a) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il primo ed il quindicesimo giorno del mese, entro l'ultimo giorno del mese stesso;
b) per le fatture relative ad operazioni effettuate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese, entro il giorno 15 del mese successivo''».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. (Disposizioni di semplifìcazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.''».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100''».
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100''».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. - (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100''».
de Bertoldi, Ciriani, Balboni, Bertacco, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
«Art. 11. - (Disposizioni di semplificazione in tema di emissione delle fatture). - 1. All'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La fattura elettronica è trasmessa al sistema di interscambio entro 30 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione fermo restando il concorso dell'operazione stessa alla liquidazione del periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100''».
Castaldi, Bottici, Leone, Lannutti, Di Nicola, Di Piazza, Drago, Puglia
Ritirato
Al comma 1 premettere il seguente:
«01. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
''c) alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet pc e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazioni, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale. I fornitori di servizi di intermediazione online che offrono ad imprese terze la possibilità di cedere i beni di cui al precedente periodo fornendo servizi di gestione delle transazioni verso i clienti finali, agiscono in qualità di sostituto d'imposta nei confronti delle società venditrici per la sola imposta sul valore aggiunto, secondo i modi e i tempi di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modifiche e integrazioni;'';
b) all'ottavo comma, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
Ritirato
Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'indicazione della data di emissione non è obbligatoria;'';
2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
''g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;''».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'indicazione della data di emissione non è obbligatoria;'';
2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
''g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;''».
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Id. em. 11.12
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 2:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
''a) data di emissione; nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa utilizzando il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 l'indicazione della data di emissione non è obbligatoria;'';
2) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
''g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;''».
Mallegni, Gallone, Conzatti, Dal Mas
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''La fattura è emessa entro quindici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6.'';
b) al comma 2, le parole: ''1º luglio 2019.'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
Conseguentemente, aumentare del 15 per cento tutti gli importi di cui all'Elenco 1.
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «La fattura è emessa entro 10 giorni dall'effettuazione determinata ai sensi dell'articolo 6» con le seguenti: «La fattura è emessa entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Le parole da: «Al comma» a: «con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».
de Bertoldi, Ciriani, Balboni, Bertacco, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro trenta giorni».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Precluso
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «entro dieci giorni» con le seguenti: «entro quindici giorni».
ARTICOLI 12 E 13 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 12.
(Disposizioni di semplificazione in tema di annotazione delle fatture emesse)
1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.».
Articolo 13.
(Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti)
1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17,»;
b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito,» sono soppresse.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13 E ORDINE DEL GIORNO
Toffanin, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Modalità di semplificazione degli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni)
1. Gli obblighi di conservazione dei documenti informatici trasmessi alle pubbliche Amministrazioni sono assolti esclusivamente dalle stesse. Nessun obbligo graverà in merito ai privati o loro intermediari che hanno trasmesso i documenti.
2. Le pubbliche Amministrazioni non possono richiedere ai privati o loro intermediari i documenti di cui siano già in possesso e conservati dalla stessa o da altra Amministrazione.
3. I privati e loro intermediari possono consultare e richiedere copia dei documenti da loro trasmessi e conservati dalle pubbliche Amministrazioni.
4. Per pubbliche amministrazioni si intendono in ogni caso tutti gli enti di cui all'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ex articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece
Ritirato e trasformato nell'odg G13.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Norme per la semplificazione delle scritture contabili)
1. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695, le parole: ''superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire'', sono sostituite dalle seguenti: ''superiori rispettivamente a dieci milioni e a due milioni di euro''».
Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 886: "Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria";
premesso che:
secondo il dettato dell'articolo 14 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 695 del 1996, i contribuenti sono tenuti alle scritture ausiliarie di magazzino a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l'ammontare dei ricavi e l'ammontare complessivo delle rimanenze siano superiori, rispettivamente, a lire 10 miliardi e a due miliardi di lire;
considerato che i valori espressi in lire di cui all'articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 695 citato non risultano fino ad oggi aggiornati in euro tenendo conto anche dell'inflazione,
impegna il Governo a valutare la possibilità di inserire, in uno dei prossimi provvedimenti utili, le modifiche richieste con l'emendamento 13.0.2 ossia di aggiornare all'euro gli importi sopra citati ed elevare gli stessi tenendo in considerazione l'inflazione.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 14.
(Semplificazioni in tema di detrazione dell'IVA)
1. Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.».
EMENDAMENTI
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
Sciascia, Caliendo, Perosino, Conzatti, Rossi
Id. em. 14.1
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Id. em. 14.1
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi al operazioni effettuate nell'anno precedente».
Mallegni, Gallone, Conzatti, Dal Mas
Id. em. 14.1
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
de Bertoldi, Ciriani, Balboni, Bertacco, Fazzolari, Garnero Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Marsilio, Nastri, Rauti, Ruspandini, Stancanelli, Totaro, Urso, Zaffini
Id. em. 14.1
Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente».
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: ''ed è esercitato'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.'';
1-ter. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: ''nella quale'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: '', ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.''».
Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a circa 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14 E ORDINI DEL GIORNO
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)
1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''.
2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: ''per ciascun trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascun anno''».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)
1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''.
2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: ''per ciascun trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascun anno''».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Sciascia, Conzatti, Perosino, Rossi
Id. em. 14.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)
1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''.
2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: ''per ciascun trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascun anno''».
Id. em. 14.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)
1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''.
2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: ''per ciascun trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascun anno''».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Id. em. 14.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati relativi alle operazioni intercorse con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato)
1. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''La trasmissione telematica, a scelta del contribuente, può essere effettuata con cadenza annuale entro l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''.
2. All'articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: ''per ciascun trimestre'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascun anno''».
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
1. All'articolo 1, al comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione''».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi
Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.6
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis.
(Trasmissioni telematiche - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)
1. All'articolo 5, comma 3, capoverso 6-bis, al comma 3, del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, le parole: ''ai professionisti'' sono sostituite dalle seguenti: ''ai soggetti che possono rappresentare i contribuenti ai sensi dell'articolo 63 del D.P.R. 600 del 1973,''».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Parente (*)
Non posto in votazione (**)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 886,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.0.6.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo come raccomandazione
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Gasparri, Berardi
Respinto
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis.
(Trasmissioni telematiche - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)
1. All'articolo 5, comma 3, capoverso 6-bis, al comma 3 del decreto 18 ottobre 2012, n. 179, dopo le parole: ''ai professionisti,'' sono aggiunte le seguenti: ''a coloro che ricadono all'interno delle disposizioni contenute nella legge 14 gennaio 2013 n. 4,''».
Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «all'importo di euro» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1200 per i contribuenti, con età superiore a 60 anni, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''le spese veterinarie, fino all'importo di euro 1000, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), dopo le parole: ''per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni'', sono aggiunte le seguenti: ''e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni''.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)
1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, viene aggiunto il seguente comma:
''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali''.
2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
''1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00''».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Marino, Misiani, Manca, Stefano
Id. em. 14.0.13
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Semplificazioni fiscali per i Comuni in materia di imposta di registro)
1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
''1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali''.
2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
''1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200,00''».
Astorre, Parente, Grimani, D'Alfonso (*)
Ritirato e trasformato nell'odg G14.0.200
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 14-bis.
(Misure di riordino e semplificazione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per l'affrancazione nei piani E.R.P. - Disposizioni straordinarie in materia di violazione della disciplina sul prezzo massimo di cessione, a modifica ed integrazione dei commi dal 45 al 50 bis dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448)
1. I Comuni, su richiesta dei proprietari come individuati dal successivo comma 5, entro 180 giorni dalla domanda, previa verifica della titolarità del diritto, cedono in proprietà le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971. Le domande di acquisto pervenute prima della approvazione della presente legge da proprietari di alloggi ubicati nelle aree che, con delibera comunale, non siano state escluse dalla possibilità di trasformazione, conservano la loro efficacia, decorrendo il termine dei centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma.
2. Nel caso in cui i Comuni non provvedano alla sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 3 entro il termine di 180 giorni di cui al precedente comma 1, si intenderà perfezionato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della legge n. 241/1990. In tale caso il richiedente potrà dare esecuzione alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà con le seguenti modalità:
a) il corrispettivo di cui al comma 6 viene autoliquidato sempre ai sensi del medesimo comma e versato nelle casse comunali; la ricevuta del versamento effettuato sarà consegnata al Notaio che la allegherà all'Atto di cui alla successiva lettera b;
b) viene sottoscritto apposito Atto unilaterale predisposto dal Notaio sulla base della "Convenzione-tipo" di cui al successivo comma 3;
c) il Notaio comunica al Comune l'avvenuta stipula dell'Atto unilaterale e dell'avvenuto pagamento;
d) il Comune, entro novanta giorni dalla ricezione della notizia dell'avvenuta stipula dell'Atto unilaterale da parte del Notaio, dovrà verificare la regolarità e congruità dell'operazione di autoliquidazione, dandone comunicazione al richiedente; l'efficacia dell'atto unilaterale è subordinata al buon esito di tale verifica; in assenza di comunicazione da parte del Comune alla scadenza del novantesimo giorno, la verifica si intenderà andata a buon fine.
3. Tutte le convenzioni di concessione in diritto di superficie stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e quelle di cessione del diritto di proprietà vincolata stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere sostituite con la convenzione in piena proprietà di cui all'articolo 18, commi primo, secondo, quarto e quinto, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La Convenzione sostitutiva dovrà essere stipulata utilizzando lo schema della "Convenzione-tipo" di cui al comma 1 dell'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 6.
Le Regioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovranno approvare o adeguare le "Convenzioni-tipo", previste dal comma 1, art. 18 del DPR 380/2001.
4. Tutti i vincoli soggettivi ed oggettivi, ivi compresi quelli relativi ai prezzi massimi di cessione e di locazione, relativi alle convenzioni di concessione in diritto di superficie, trasformate in convenzione in piena proprietà ai sensi del precedente comma 3, decadono al momento della decorrenza del termine di venti anni a partire dalla data di stipula della originaria convenzione di concessione di diritto di superficie. Laddove il termine di venti anni sia già decorso alla presentazione della domanda di trasformazione, la decadenza di tutti i vincoli predetti si intenderà avvenuta a partire già dal momento della scadenza del termine ventennale.
5. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree non escluse dai comuni, può avvenire a seguito di richiesta, ai sensi dei commi 1 e 3, da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 6.
6. Il corrispettivo per la trasformazione delle aree in proprietà di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene. Il valore venale dell'area è determinato nella misura del 15 per cento del valore minimo dei rilevamenti della banca dati delle quotazioni immobiliari (OMI) resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate alla data di presentazione della domanda di trasformazione, avendo riguardo alla tipologia "Abitazioni di tipo economico", per la microzona catastale in cui ricade l'immobile o quella più prossima, sempre alla data della domanda di trasformazione, diviso per il coefficiente di conversione convenzionale da mq a mc pari a 3,2. Il valore come sopra determinato:
- viene ulteriormente abbattuto in ragione del 20 per cento, laddove le opere di urbanizzazione primaria o secondaria non siano state completamente ultimate secondo le prescrizioni indicate nel DM 1444 del 2/4/1968;
- deve essere moltiplicato per il volume (mc) dell'intera unità edilizia risultante dalla convenzione originaria (consistenza comparto).
Dal valore del corrispettivo così determinato verranno dedotti gli oneri di concessione del diritto di superficie e di urbanizzazione, risultanti dalla medesima convenzione originaria, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui è stata stipulata la convenzione originaria e quello risultante alla data della domanda di trasformazione di cui al comma 1 e seguenti. L'importo così determinato viene quindi ripartito secondo i millesimi di proprietà riferiti all'unità immobiliare per la quale viene domandata la trasformazione, parametrati all'intera unità edilizia risultante dalla convenzione. Dal corrispettivo determinato a seguito del riparto millesimale di proprietà, viene dedotto quanto eventualmente già corrisposto in applicazione dei commi 9 e 10 o in applicazione del comma 3, per una precedente procedura di trasformazione non ancora formalizzata, rivalutato sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese di versamento e quello risultante alla data della domanda di trasformazione di cui al comma 1 e seguenti.
7. Il corrispettivo unitario dell'area determinato ai sensi del precedente comma 6 non potrà comunque essere maggiore di quello stabilito dal Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà (oppure precedentemente trasformate in diritto di proprietà) nello stesso Piano di Zona previa rivalutazione ISTAT alla data di presentazione della richiesta di Trasformazione di cui al comma 1 e seguenti. I comuni possono prevedere ulteriori sconti, agevolazioni e dilazioni di pagamento.
8. È esclusa in ogni caso la retrocessione, dai comuni ai proprietari degli edifici, di somme già versate da questi ultimi e portate in detrazione secondo quanto previsto al comma 6.
9. I vincoli oggettivi e soggettivi, nonché quelli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto dì proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, possono essere rimossi con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato nella percentuale dell'importo risultante dall'applicazione del precedente comma 48, stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; tale percentuale non potrà comunque essere superiore al 50 per cento e, in ogni caso, dovrà essere ulteriormente ridotta in ragione del coefficiente pari a quanto risultante dividendo il numero di anni residui al ventesimo anno successivo alla stipula della Convenzione originaria, per 20 anni. Sono abrogate tutte le norme contrarie alla presente, con particolare riferimento all'articolo 29, comma 16-undecies, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14.
10. La procedura prevista dal comma 9 si applica anche a tutte le convenzioni in Diritto di Proprietà ai sensi articolo 8, commi primo, quarto e quinto della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ed a quelle ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, incluse quelle di cui al comma 3 e seguenti del presente articolo non ancora scadute, dopo che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data della stipula della convenzione originaria. In questi casi, il corrispettivo per la rimozione di tutti i vincoli residui verrà determinato in una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 6 stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, comunque non superiore al 2,5 per cento per ciascun anno residuo di durata della convenzione. Alla scadenza della convenzione tutti i vincoli decadono automaticamente.
11. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i procedimenti previsti dalla normativa vigente che determinano la rimozione del vincolo di Prezzo Massimo di Cessione, secondo le modalità previste dai commi 45 e ss. dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono essere realizzati ed attivati in relazione a tutte le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865 da chiunque vi abbia interesse, il quale ne dovrà sostenere integralmente il peso economico. Sino alla scadenza del predetto termine di 120 giorni, le domande presentate da parte dei soggetti terzi debbono essere considerate in via prioritaria e prevalente rispetto alle analoghe domande già presentate da parte dei singoli proprietari degli immobili di cui al comma 47 dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed ancora pendenti. Trascorso il suddetto termine di 120 giorni, gli attuali singoli proprietari degli immobili di cui al comma 47 dell'art. 31 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, che li abbiano acquistati ad un corrispettivo superiore al Prezzo Massimo di Cessione, potranno fare richiesta al Comune di portare in detrazione dall'importo dovuto per la rimozione del vincolo di Prezzo Massimo di Cessione, la differenza del prezzo pagato in più in sede di compravendita immobiliare rispetto a quello massimo di cessione. Solamente in questi specifici casi, il Comune, accertata la vendita ad un corrispettivo superiore al Prezzo Massimo di Cessione, potrà richiedere un importo fino a due volte il corrispettivo di trasformazione al venditore, in solido con i suoi eventuali danti causa, che a loro volta abbiano violato il Prezzo Massimo di Cessione. Il Comune, accertata la violazione del Prezzo Massimo di Cessione, entro centoventi giorni dalla richiesta del proprietario, dovrà comunicare al richiedente il riconoscimento della detrazione. In mancanza di detta comunicazione, si intenderà perfezionato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 241/1990. La rimozione del vincolo di Prezzo Massimo di Cessione secondo le modalità previste dai precedenti commi 1 e 2 si intende perfezionata a partire dalla stipula della convenzione di cui all'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865. La differenza tra il prezzo versato in sede di compravendita ed il Prezzo Massimo di Cessione non è ripetibile da parte di chi ha acquistato in violazione di tale vincolo, laddove questo sia stato rimosso, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, su iniziativa di un soggetto terzo che ne abbia sostenuto economicamente la spesa oppure in virtù della detrazione riconosciuta dal Comune.
12. Tutti i corrispettivi acquisiti dai Comuni ai sensi dei commi 1 e 10 del presente articolo saranno destinati al completamento delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie riferite e relative alle aree indicate dal citato comma 1. Le eventuali eccedenze rimangono nella piena e libera disponibilità dei Comuni.».
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
Astorre, Parente, Grimani, D'Alfonso
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 886,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 14.0.200.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 15.
(Disposizione di coordinamento in tema di fatturazione elettronica)
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «, stabiliti o identificati» sono sostituite dalle seguenti: «o stabiliti».
EMENDAMENTI
La Commissione
Approvato
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è sostituito dal seguente:
''Art. 4. - (Semplificazioni amministrative e contabili) - 1. A partire dalle operazioni IVA 2020, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) liquidazione periodica dell'IVA;
c) dichiarazione annuale dell'IVA.
2. Per i soggetti passivi dell'IVA che, anche per il tramite di intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall'Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l'obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fatta salva la tenuta del registro di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di tenuta dei registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.''».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis I soggetti obbligati alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei con ispettivi di cui al comma 1 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale esonero si applica anche nei confronti dei soggetti che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15 E ORDINE DEL GIORNO
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)
1. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
''g-ter) le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.''».
Damiani, Ronzulli, Pichetto Fratin
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:
''211-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono utilizzare il Sistema d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute.''».
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis
(Disposizione di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica)
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 211 è inserito il seguente:
''211-bis. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono utilizzare il Sistema d'interscambio per rifiutare le fatture ricevute.''».
Conzatti, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani, Ronzulli
Ritirato e trasformato congiuntamente all'emendamento 15.0.6 nell'odg G15.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato.».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro a decorrere dal primo gennaio 2019 si provvede mediante le disposizioni di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Ritirato e trasformato congiuntamente all'emendamento 15.0.5 (testo 2) nell'odg G15.0.5
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Abrogazione dello split payment)
1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».
Conzatti, Steger, Sciascia, Perosino, Rossi, Berardi, Pichetto Fratin, Damiani, Ronzulli, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 886,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Gallone, Pichetto Fratin, Damiani, Testor
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili)
1. All'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
''Anche al fine di rapportare le esigenze produttive con quelle delle popolazioni locali, sono considerate valide le obbligazioni contrattualmente assunte, anche prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, dai soggetti proponenti e esercenti impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e relative opere connesse, in forza delle quali sia riconosciuto un corrispettivo patrimoniale in favore dei Comuni il cui territorio sia anche solo in parte interessato da detti interventi, nel rispetto dei principi di terzietà ed indipendenza dell'azione amministrativa''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti sul riciclo dei rifiuti)
1. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, i criteri specifici di cui al medesimo comma possano essere stabiliti caso per caso, nel rispetto delle condizioni indicate al comma 1, in sede di autorizzazione ambientale da parte delle Regioni o delle Province su delega delle Regioni, facendo salve le autorizzazioni già rilasciate, ove conformi alle condizioni di cui al medesimo comma 1».
ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 16.
(Giustizia tributaria digitale)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16-bis:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici»;
2) nel comma 1, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione si intende perfezionata con la ricezione avvenuta nei confronti di almeno uno dei difensori della parte.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle ipotesi di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte ed ove lo stesso non sia reperibile da pubblici elenchi, ovvero nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria. Nei casi di cui al periodo precedente le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 16.»;
4) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.»;
5) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I soggetti che stanno in giudizio senza assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, hanno facoltà di utilizzare, per le notifiche e i depositi, le modalità telematiche indicate nel comma 3, previa indicazione nel ricorso o nel primo atto difensivo dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.»;
b) dopo l'articolo 25, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis.
(Potere di certificazione di conformità)
1. Al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, attestano la conformità della copia al predetto atto secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità ai sensi dei commi precedenti equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.».
2. L'articolo 16-bis, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si interpreta nel senso che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai relativi decreti attuativi, indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
3. In tutti i casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. I soggetti di cui al periodo precedente nel compimento di tali attività assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.
4. La partecipazione delle parti all'udienza pubblica di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza, su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall'ufficio impositore o dai soggetti della riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto. Il luogo dove la parte processuale si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza. Con uno o più provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono individuate le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza, la conservazione della visione delle relative immagini, e le Commissioni tributarie presso le quali attivare l'udienza pubblica a distanza. Almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.
5. Le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 4) e 5), del comma 1 si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso art. 25-bis, comma 4, valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 26.
EMENDAMENTO E ORDINE DEL GIORNO
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «1º luglio 2019» con le seguenti: '«1º gennaio 2020».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria,
premesso che:
l'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
vi sono stati casi di mancato riconoscimento da parte di alcuni Comuni, delle agevolazioni fiscali in materia di IMU, imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc., alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale e ai coadiuvanti coltivatori diretti, ancorché il Dipartimento delle finanze con circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, ne abbia riconosciuto il diritto,
impegna il Govemo:
a valutare la possibilità di adottare disposizioni interpretative volte a confermare le agevolazioni in materia di IMU alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, nonché le agevolazioni in materia di acquisto di terreni agricoli e a sancire il diritto alle agevolazioni fiscali (Imu, imposta di registro fissa per l'acquisto di terreni agricoli, esenzione Irpef, ecc.) a favore dei coadiuvanti coltivatori diretti.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
All'emendamento 16.0.100, al comma 1, sostituire le parole: «al presente decreto», con le seguenti: «al presente articolo», e dopo le parole: «può avvalersi,», aggiungere la seguente: «anche».
La Commissione
Approvato
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, il comma 7 è sostituito dal seguente:
''7. Il Ministero della giustizia, in attuazione degli obiettivi di cui al presente decreto, per la progressiva implementazione e digitalizzazione degli archivi e della piattaforma tecnologica ed informativa dell'Amministrazione della giustizia, in coerenza con le linee del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può avvalersi, per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal Ministero della giustizia, della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti''».
La Commissione
Approvato
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.)
1. All'articolo 1, comma 11, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''I servizi di natura informatica in favore di Equitalia Giustizia S.p.A. continuano ad essere forniti dalla società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.''.».
Respinto
All'emendamento 16.0.300, sopprimere il capoverso «Art. 16-quinquies».
La Commissione
Approvato
Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari)
1. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i dieci anni".
b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.";
c) al comma 4-bis sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza".
Art. 16-ter.
(Disposizioni in materia di attività ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni)
1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano, annualmente, piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonché di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine".
Art. 16-quater.
(Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni)
1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attività di controllo tributario o per finalità di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalità di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.
Art. 16-quinquies.
(Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari amministrativi per violazioni tributarie)
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione ai processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti dipendenti, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, che esamina l'istanza e comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il conforme parere dell'Agenzia delle entrate.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la Guardia di finanza fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento richiesto ai fini dell'istruttoria e della partecipazione alla procedura di cui al presente articolo. In caso di richiesta di chiarimenti, è interrotto, per una sola volta, il termine di cui al comma 1-bis"».
Conseguentemente, alla rubrica del capo II del titolo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di contrasto all'evasione fiscale»
Allegato B
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 886 e sui relativi emendamenti
La Commissione, affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- sull'emendamento 14.0.200, parere non ostativo, a condizione, che le disposizioni ivi previste, che recano prescrizioni a carattere impositivo, siano formulate come facoltà, al fine di rispettare, in continuità con la normativa vigente, l'autonomia amministrativa costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;
- sui restanti emendamenti, parere non-ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, preso atto che le stime di gettito correlate agli articoli 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione), 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione) e 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) tengono conto degli effetti di eventuali "abbandoni" nel corso della procedura, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
- in merito all'articolo 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie), nel prendere atto delle rassicurazioni sulla metodologia utilizzata per stimare il maggior gettito atteso dalla disposizione, si invita il Ministero dell'economia e finanze a effettuare il monitoraggio delle entrate effettive, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei risultati previsti;
- in riferimento all'articolo 9 (Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale), fermo restando che gli effetti attesi non risultano prudenzialmente quantificati dalla relazione tecnica, si rileva che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto sarebbe stato comunque incassato in quanto versato dai contribuenti che si sarebbero avvalsi del regime della dichiarazione integrativa ordinaria;
- con riguardo all'articolo 26, comma 3, lettera a), sulla riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri e sulle possibili rimodulazioni, nel prendere atto delle rassicurazioni circa la compatibilità della flessibilità gestionale con il rispetto delle posizioni di diritto soggettivo correlate agli stanziamenti per oneri inderogabili, si rappresenta l'opportunità di effettuare le eventuali rimodulazioni non solo nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, ma anche all'interno dei singoli programmi di spesa, in quanto costituenti le unità di voto parlamentare. ".
In merito agli emendamenti già presentati in Commissione finanze e ripresentati in Assemblea, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.34, 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19, 1.20, 1.30, 1.31, 1.35, 1.36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.21, 1.28, 1.0.1, 1.0.1 (testo 2), 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.21 (testo 2), 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24, 2.26, 2.26 (testo 2), 2.27, 2.42, 2.30, 2.32, 3.1, 3.3, 3.5, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.31, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.44, 3.45, 3.0.6, 3.36, 3.40, 3.43, 3.2, 3.22, 4.7, 4.0.1, 3.0.300 (già 4.0.2), 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.7, 6.12, 6.12 (testo 2), 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.22, 6.23, 6.29, 6.32, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.14, 6.18, 6.8, 7.2, 7.7, 7.9, 7.3, 8.1, 8.0.1, 9.61 (già 1.24), 9.0.8, 9.0.8 (testo 2), 10.1, 10.3, 10.24, 10.25, 10.0.3, 10.2, 3.0.301 (già 10.0.1), 10.0.2, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 11.10, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 13.0.1 (limitatamente al comma 1), 20.0.301 (già 14.0.8), 17.0.303 (già 14.0.9), 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.6, 14.0.13, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.300 (già 15.1), 15.2, 15.0.5, 15.0.5 (testo 2), 15.0.6, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 17.1, 17.7, 17.12, 17.13, 17.14, 17.2, 17.3, 17.4, 17.8, 17.9, 17.10, 17.0.1, 17.0.3, 18.2, 19.4, 19.5, 19.0.3, 20.0.300 (già 19.6), 19.0.1, 19.0.2, 20.0.14, 20.0.19, 20.0.23, 20.0.33, 20.0.35, 20.0.39, 23.0.300a (già 20.0.42), 20.0.64, 20.0.67, 20.0.68, 20.0.69, 20.0.70, 20.0.71, 3.0.302 (già 20.0.17), 20.0.29, 20.0.30, 20.0.34, 20.0.36, 20.0.37, 20.0.38, 20.0.52, 20.0.56, 20.0.57, 20.0.65, 20.0.11, 23.2, 23.4, 23.5, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 24.0.2, 25.0.16 (testo 2), 25.0.18, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.5, 2.0.6, 3.17, 2.0.301 (già 3.33), 2.0.300 (già 3.0.1), 9.59, 9.16, 9.20, 9.21, 9.46, 9.0.6, 9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13, 20.0.20, 20.0.22, 20.0.44, 20.0.51, 20.0.53, 17.0.300 (già 20.0.8), 17.0.301 (già 20.0.9), 20.0.15, 20.0.25, 20.0.43, 25.0.300 (già 20.0.59), 25.0.302 (già 20.0.61), 20.0.21, 20.0.55, 20.0.10, 20.0.12, 25.1, 8.0.300 (già 25.0.1), 8.0.301 (già 25.0.2), 25.0.10, 26.0.350 (già 25.0.11), 25.0.20, 9.0.301 (già 25.0.26), 20.0.360 (già 25.0.38), 25.0.5, 25.0.17, 25.0.35, 25.0.40, 25.0.14, 25.0.19, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 7.300 (già 25.0.34), 26.2, 26.3, 26.4, 26.5, 26.7, 26.0.2, 20.0.370 (già 26.0.7), 26.6, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12, 26.14, 26.0.1, 26.0.4, 26.0.3, 25.0.370 (già 26.0.5), 25.0.304 (già 26.0.6), 4.10, 6.9, 9.0.8, 9.0.9, 26.0.300 (già 20.0.54), 25.0.303 (già 20.0.62), 25.0.39, 25.0.30, 10.2 (testo 2), 10.2 (testo 3), 20.0.43 (testo 2) e 20.0.43 (testo 3).
Sull'emendamento 11.300 (già 2.23), il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera a), mentre, sulla lettera b), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione delle parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2022».
Conferma un parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.1, 1.1, 9.0.11, 10.6, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.21, 10.22, 10.23, 11.11, 11.12, 11.13, 13.0.1 (limitatamente ai commi da 2 a 5), 15.3, 17.0.5, 19.3, 20.0.7, 25.0.301 (già 20.0.60) e 20.0.350 (già 25.0.32).
In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.200, 10.200, 10.201, 10.202, 16.0.200a, 20.0.202, 20.0.203, 20.0.204, 20.0.205 e 20.0.206.
Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 20.0.207, 20.0.208, 23.0.200a e 8.0.302 (già 25.0.200a), 14.0.200, 20.0.209, 20.0.210, 16.0.201 (già 19.0.200), 25.0.201, 25.0.202, 20.0.380 (già 25.0.204), 9.10000/200, 9.10000/1, 9.10000/2, 9.10000/3, 9.10000/6, 9.10000/10, 9.10000/11, 9.10000/12, 10.100 (testo 2)/2, 10.0.200/2, 24.0.901/204, 24.0.901/205 e 24.0.901/206.
Sull'emendamento 20.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera b) con la seguente: «b) Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: "La dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019".».
Sul medesimo emendamento il parere è di semplice contrarietà limitatamente alla lettera c).
Sull'emendamento 7.3 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 1-ter.
Sull'emendamento 25.0.39 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione in senso identico al testo 3 approvato dalla Commissione finanze.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.10000/201, 9.10000/4 e 9.10000/16.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 10.800, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 10.20 (testo 2 corretto) e i relativi subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
DISEGNO DI LEGGE N. 886:
sull'emendamento 2.0.301, la senatrice Piarulli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 6.1, il senatore D'Alfonso avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 10.6, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 13.0.1, il senatore Cesaro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 14.1, identico agli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4 e 14.5, la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 16.0.300 (testo 3)/1, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Aimi, Bogo Deledda, Bonifazi, Borgonzoni, Briziarelli, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, De Poli, Di Micco, Faraone, Fazzolari, Merlo, Messina Alfredo, Monti, Napolitano, Renzi, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini, Siri e Stefano.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pacifico e Petrocelli, per attività della 3ª Commissione permanente; L'Abbate, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.
Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, composizione
Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione consultiva per la concessione di ricompense al valore e al merito civile, istituita ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, presso il Ministero dell'interno, il senatore Francesco Maria Giro.
Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione il deputato Francesco Forciniti.
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, variazioni nella composizione
Il Presidente della Camera dei deputati, in data 23 novembre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale il deputato Giorgio Lovecchio, in sostituzione del deputato Andrea Caso, dimissionario.
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione
Il Presidente del Senato, in data 26 novembre 2018, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, la senatrice Antonella Faggi, in sostituzione del senatore Paolo Tosato, dimissionario.
Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro della Giustizia
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (955)
(presentato in data 23/11/2018)
C.1189 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.765).
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Pisani Giuseppe
Istituzione del luogo familiare di origine (952)
(presentato in data 22/11/2018);
senatrice Donno Daniela
Modifiche all'articolo 38 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in streaming dei consigli comunali e provinciali (953)
(presentato in data 22/11/2018);
senatori Ciriani Luca, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Ruspandini Massimo
Riconoscimento del servizio volontario civile prestato nell'organizzazione nordatlantica «Stay Behind Nest» (954)
(presentato in data 22/11/2018);
senatrice Malpezzi Simona Flavia
Disposizioni in materia di valorizzazione dell'espressione musicale e artistica nel sistema dell'istruzione (956)
(presentato in data 23/11/2018);
senatrice Malpezzi Simona Flavia
Disposizioni in materia di statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute di Bergamo, Genova, Perugia, Ravenna e Verona, nonché delega al Governo per il riordino della normativa in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (957)
(presentato in data 23/11/2018);
senatrice Piarulli Angela Anna Bruna
Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili (958)
(presentato in data 26/11/2018);
senatore Croatti Marco
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (959)
(presentato in data 27/11/2018);
senatori Ferrara Gianluca, Lucidi Stefano, Maiorino Alessandra, Airola Alberto, Pacifico Marinella, Petrocelli Vito Rosario, Vanin Orietta
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017 (960)
(presentato in data 27/11/2018);
senatori Pacifico Marinella, Lucidi Stefano, Maiorino Alessandra, Airola Alberto, Ferrara Gianluca, Petrocelli Vito Rosario, Vanin Orietta
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 (961)
(presentato in data 27/11/2018);
senatori Vanin Orietta, Lucidi Stefano, Maiorino Alessandra, Airola Alberto, Ferrara Gianluca, Pacifico Marinella, Petrocelli Vito Rosario
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 (962)
(presentato in data 27/11/2018);
senatori Parente Annamaria, Patriarca Edoardo, Fedeli Valeria, D'Arienzo Vincenzo, Valente Valeria, Alfieri Alessandro, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore
Disciplina delle attività funerarie (963)
(presentato in data 27/11/2018);
senatori Airola Alberto, Lucidi Stefano, Maiorino Alessandra, Ferrara Gianluca, Pacifico Marinella, Petrocelli Vito Rosario, Vanin Orietta
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 (964)
(presentato in data 27/11/2018).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
2ª Commissione permanente Giustizia
Gov. Conte-I: Ministro giustizia Bonafede
Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici (955)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea)
C.1189 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.765)
(assegnato in data 23/11/2018).
Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 6ª Commissione permanente Finanzein data 27/11/2018 la senatrice Conzatti Donatella ha presentato la relazione 886-A/bis di minoranza sul disegno di legge:
"Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" (886)
(presentato in data 23/10/2018).
Camera dei deputati, trasmissione di atti
Il Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 21 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:
dalla Commissione XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati, nella seduta del 30 ottobre 2018, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107 (COM(2018) 229 final) (Atto n. 115);
dalla Commissione IV (Difesa) della Camera dei deputati, nella seduta del 6 novembre 2018, concernente la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare (JOIN(2018) 5 final) (Atto n. 116).
Governo, trasmissione di atti e documenti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi:
all'architetto Ornella Segnalini, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
al Prefetto dottor Fabio Carapezza Guttuso, il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
alla dottoressa Antonietta Fava, la revoca dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero della difesa.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 novembre 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento degli incarichi:
di Direttore dell'Agenzia delle entrate al dottor Antonino Maggiore, per la durata di tre anni a decorrere dal 26 settembre 2018;
di Direttore dell'Agenzia del demanio al Prefetto Riccardo Paolo Carmelo Antonio Carpino, per la durata di tre anni a decorrere dal 12 settembre 2018;
di Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al dottor Benedetto Mineo, per la durata di tre anni a decorrere dal 12 settembre 2018.
Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 19 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA nell'esercizio 2017.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. LIV, n. 1).
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 20 novembre 2018, ha inviato, ai sensi dall'articolo 1, comma 2, della legge 19 marzo 1999, n. 80, la relazione - relativa all'anno 2017 - sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela ed il rispetto dei diritti umani in Italia.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (Doc. CXXI, n. 1).
Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 20 novembre 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA (INVITALIA SpA), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 81);
dell'Autorità portuale di Catania, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. XV, n. 82);
dell'Istituto nazionale di Astrofisica (INAF), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 83);
della Fondazione "Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio", per l'esercizio 2017. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 84).
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento
La Commissione europea ha trasmesso, in data 26 novembre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica [modificata dalla direttiva (UE) 2018/XXX] e il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [Governance dell'Unione dell'energia], a motivo del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (COM(2018) 744 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto, già deferito per i profili di merito, è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 21 gennaio 2019.
Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE), variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana
Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) il senatore Ciriani, in sostituzione del senatore Fazzolari, dimissionario.
Mozioni, apposizione di nuove firme
I senatori Piarulli, Rauti, De Poli, Arrigoni e Marti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00042 della senatrice Giammanco ed altri.
Le senatrici Messina Assuntella, Cirinnà, Parente, Pinotti, Rojc e Sbrollini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00051 del senatore Marcucci ed altri.
I senatori Santillo, Giuseppe Pisani, Coltorti, Lannutti, Angrisani, Trentacoste, Lucidi, Mautone, Donno, Moronese, Romano, Sileri, Naturale, Di Girolamo, Croatti, Ortis, Presutto, Giannuzzi, Airola, Mininno, Crucioli e Lupo hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00054 della senatrice Maiorino ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I senatori Iori, Patriarca e Manca, hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00389 della senatrice Boldrini.
La senatrice De Petris e il senatore Balboni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00405 della senatrice Unterberger.
I senatori Mauro Marino, Malpezzi, Taricco, Collina, D'Alfonso, Ginetti, Vattuone, Patriarca, Laus, Biti e Iori hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00907 del senatore Parrini ed altri.
Mozioni
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, SEGRE, BONINO, BUCCARELLA, MARTELLI, NENCINI - Il Senato,
premesso che:
il 25 novembre si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne sulla base di una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999;
il 7 aprile 2011 l'Italia ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, del Consiglio d'Europa;
la Convenzione è stata successivamente ratificata con la legge 27 giugno 2013, n. 77, suscitando aspettative sull'apertura di una proficua riflessione sul tema;
il dibattito politico e parlamentare si è però concentrato sulla valutazione relativa alla possibilità di configurare il reato di femminicidio, senza considerare la complessità dei fenomeni che conducono alla visione stereotipata dei ruoli di genere che caratterizza la società contemporanea;
il termine "femmicidio" nacque per indicare gli omicidi della donna "in quanto donna". Non si tratta soltanto degli omicidi di donne commessi da parte di partner o ex partner, ma anche delle ragazze uccise dai padri, perché rifiutano il matrimonio che viene loro imposto o il controllo ossessivo sulle loro vite, sulle loro scelte sessuali;
sono molte le criticità che ancora oggi governano il dramma del femminicidio: rapporti possessivi confusi con un sentimento forte, una vera e propria persecuzione (oggi reato di stalking) interpretata come malessere legato alla chiusura di una relazione, una sbagliata valutazione del rischio, l'abbandono da parte delle istituzioni;
l'elenco delle donne uccise tra il 2016 e il 2017 dall'attuale o da un precedente compagno ha raggiunto livelli drammatici: più di 116 donne, un numero spaventoso e in continua crescita che richiede di attivare, senza più ritardi o giustificazioni, ogni intervento utile da parte delle istituzioni. Sono 7 milioni, secondo dati ISTAT, le donne vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della propria vita: un numero parziale, date le difficoltà oggettive delle donne a denunciare i comportamenti violenti dei propri compagni;
le stesse modalità di aggressione nei confronti delle donne, sfregiate dall'acido, date alle fiamme, manifestano una volontà di annientamento della persona;
è una questione troppe volte manipolata e approcciata da parte delle istituzioni in modo approssimativo, contraddittorio, miope verso le reali dinamiche e sordo alle richieste provenienti da chi si occupa quotidianamente del problema;
la diagnosi che spesso viene diffusa è che questo tipo di reati scaturisce da un fattore culturale ed educativo. Ci sono uomini che non sono alfabetizzati al rapporto con le donne, che non riescono a concepire la donna come una persona, all'interno di fenomeni più generali di incomprensione radicale;
all'articolo 14 della Convenzione di Istanbul si legge: "Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi";
ad oggi, non sono state prese iniziative significative in materia da parte del Governo, con la conseguente permanenza di un vuoto normativo su un tema di grande rilievo per la società, al centro di continui e tragici fatti di cronaca;
il rispetto della parità di genere e delle differenze è, in primo luogo, un tema culturale e come tale va affrontato in tutte le sedi adeguate;
già nella legge 13 luglio 2015, n. 107, la "Buona scuola", i commi 7 e 16 dell'articolo unico stabiliscono che i piani triennali dell'offerta formativa (che ciascuna scuola deve approvare) devono prevedere lo spazio per l'educazione civica, alla cittadinanza attiva, al rispetto dei diritti e alla lotta alle discriminazioni di genere o basate sull'orientamento sessuale. L'attuazione di queste disposizioni già sarebbe una buona pratica amministrativa;
purtroppo, anche se non ancora indagato a fondo, negli ultimi 10 anni risulta aumentato drammaticamente anche il fenomeno dei bambini che assistono alla violenza sulla propria madre, generando ulteriori traumi che possono comprometterne sensibilmente il loro futuro;
altro fondamentale aspetto è legato al tema del finanziamento dei centri antiviolenza e alla loro gestione. Nel corso degli ultimi anni la scarsità dei finanziamenti diretti e i tagli subiti dagli enti locali a causa delle politiche di austerità hanno ridotto questi fondamentali servizi e presidi territoriali all'incertezza più assoluta. Secondo il monitoraggio condotto da ActionAid sui fondi antiviolenza nazionali ripartiti tra le Regioni per le annualità 2015-2016 e per il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017, in base alla legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, nonostante le risorse complessive stanziate per il piano dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri fossero pari a 85,3 milioni di euro, a cui vanno aggiunte le quote di cofinanziamento che alcuni enti ed istituzioni hanno messo a disposizione per realizzare le azioni in cui erano direttamente coinvolte, risulta erogato solo il 35,9 per cento, pari a circa 30,8 milioni di euro;
ad oggi, moltissimi centri sono destinati alla chiusura per mancanza di fondi o a causa della miopia delle istituzioni, che non riconoscono loro il ruolo di servizi pubblici volti ad affrontare un problema sociale drammatico, che tutela soggetti in fortissima difficoltà come le donne oggetto di violenza maschile;
già nell'assegnazione delle risorse del piano, i centri di accoglienza avevano denunciato un forte sbilanciamento a favore delle politiche dei percorsi di inclusione o inserimento lavorativo, ed esigui stanziamenti invece per l'ascolto e l'accoglienza;
le politiche di austerità, tuttavia, colpiscono in primis proprio le donne, indebolendone ulteriormente le possibilità di indipendenza, scelta e riscatto da condizioni familiari violente. La mancanza di un reddito autonomo e la responsabilità di minori a carico (si segnala come i dati indichino che il 10-13 per cento della popolazione femminile viva in condizioni di povertà) conducono a condizioni di marginalità ed esclusione irreversibili, da cui è impossibile uscire senza l'aiuto e l'appoggio dei centri antiviolenza;
in un tale contesto i centri antiviolenza, che accolgono le donne in uno stato di debolezza e abbandono istituzionale, sono sopravvissuti e sopravvivono ancora oggi principalmente grazie alla dedizione, alla militanza e al lavoro volontario di altrettante donne. Secondo un'analisi dell'Unione europea, ogni Paese dovrebbe prevedere un posto letto ogni 10.000 abitanti per vittime di violenza maschile contro le donne;
molti dei centri esistenti, la maggior parte da più di 20 anni, svolgono un ruolo centrale nella prevenzione del femminicidio: le operatrici svolgono infatti attività di supporto legale e psicologico durante la denuncia, sono disponibili 24 ore al giorno per i casi di emergenza, collaborano con le forze dell'ordine e i servizi sociali, organizzano attività di promozione culturale. Allo stesso modo, le case rifugio danno ospitalità alle donne in pericolo impossibilitate al rientro in casa dai compagni violenti: i numeri sono impressionanti, valutando le donne che ricorrono al loro supporto in circa 14.000 all'anno. Tuttavia, le strutture vivono in condizioni di perenne precarietà, senza il riconoscimento del valore che hanno: secondo dati Istat, il 12,8 per cento delle donne che subiscono violenza non era nemmeno a conoscenza della loro esistenza;
l'atteggiamento discontinuo delle istituzioni rende la presenza dei centri antiviolenza sul territorio mal distribuita. Allo stesso modo, la dipendenza da bandi, progetti, finanziamenti di privati e aziende rende la loro posizione insostenibilmente precaria: esemplari sono i casi dei bandi al ribasso, cui i centri concorrono alla pari con soggetti che non offrono alcuna esperienza sul campo;
è necessario parimenti garantire formazione e educazione nei confronti di coloro che si occupano del tema, in tutte le fasi, dalla prevenzione all'accoglienza: forze dell'ordine e operatori sanitari e giuridici;
un ultimo risvolto del fenomeno, emerso negli ultimi anni, è legato all'utilizzo della rete internet e dei social network per colpire, umiliare, insultare e manipolare le donne, attraverso violenze psicologiche che rischiano di metterne in pericolo la vita,
impegna il Governo:
1) a favorire la diffusione e il mantenimento dei centri antiviolenza per promuovere una cultura dell'ascolto della vittima a partire dal riconoscimento che il femminicidio, lo stalking, i maltrattamenti, oltre alla violenza sessuale, sono forme di violenza di genere, rivolta contro le donne in quanto donne. Spesso infatti mancano i posti letto per accoglierle, perché i fondi sono insufficienti e le case rifugio chiudono; oppure le donne non ricevono informazioni esatte, pensano che se denunciano non possono avere protezione, perché nessuno le ha informate dell'esistenza degli ordini di allontanamento civile, che consentono di ottenere il mantenimento, oltre all'allontanamento del coniuge o del compagno violento,
2) a garantire la piena applicazione della Convenzione di Istanbul in ognuna delle sue previsioni, attraverso puntuali interventi normativi e finanziari, consentendo in tal modo anche la completa integrazione delle questioni connesse al tema della parità di genere e della promozione di una cultura del rispetto delle differenze;
3) ad assicurare che, nell'immediato, le risorse stanziate dalla legge n. 119 del 2013, dal piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e dalle diverse leggi di bilancio siano messe a disposizione delle strutture che si occupano del drammatico fenomeno, monitorandone l'effettivo trasferimento da parte delle Regioni;
4) ad avviare, anche in collaborazione con gli enti locali e le Regioni e come richiesto dalla stessa Convenzione, azioni di sensibilizzazione e formazione su diversi fronti, in primis attraverso un'attenta integrazione, in tutte le iniziative concernenti la realtà scolastica, educativa e formativa;
5) a promuovere, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, progetti educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati al rispetto delle persone tutte, all'accettazione e alla valorizzazione di tutte le diversità, a partire da quella di genere;
6) a monitorare l'efficacia della normativa italiana in materia di diritto all'oblio e di diffusione di contenuti lesivi dell'immagine personale, con particolare attenzione ai casi in cui essi siano utilizzati quali strumenti di violenza contro le donne;
7) a prevedere, con futuri interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del piano d'azione straordinario, che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze;
8) a prevedere l'incremento delle risorse volte a finanziare la costruzione di strutture in grado di assicurare posti disponibili alle donne in pericolo, impossibilitate al rientro nella propria abitazione dalla presenza di compagni violenti;
9) ad intervenire per assicurare un'attenta opera di formazione e sensibilizzazione sul tema verso gli operatori e le operatrici sanitari e giuridici, gli insegnanti e le forze dell'ordine, nonché verso coloro che si occupano di informazione e comunicazione;
10) ad interrompere la logica dell'emergenza, che molto spesso ha guidato l'approccio al tema, attraverso una pluralità di interventi volti a promuovere l'indipendenza femminile e l'uscita da condizioni di marginalità e disagio, quali interventi di sostegno al reddito, non solo verso le donne maltrattate e a rischio, ma anche nei confronti delle donne lavoratrici precarie, con reddito basso, o che si occupino di ruoli domestici, di cura e assistenza senza percepire reddito;
11) a prevedere, per la delega alle pari opportunità, una struttura istituzionale completa e una dotazione di risorse adeguata;
12) a prevedere interventi specifici, di tipo finanziario e normativo, volti a tutelare e sostenere le vite dei minori che risultino orfani di femminicidio e le loro famiglie affidatarie;
13) a promuovere, attraverso interventi normativi e finanziari e in collaborazione con gli enti locali e le Regioni, l'attività dei centri di ascolto e rieducazione per uomini violenti e maltrattanti, sia come modalità volontaria da parte dell'uomo stesso, sia quale misura disponibile dai giudici come pena accessoria, o percorso alternativo alla pena, nei casi meno gravi;
14) a promuovere attività formative e di addestramento delle forze di polizia, che forniscano loro utili risorse ermeneutiche ed operative, con opportune strumentazioni teorico-pratiche per il rispetto della dignità e dell'incolumità di tutti i cittadini, elementi conoscitivi ed addestrativi che favoriscono la corretta percezione, comprensione e gestione delle modalità comunicative e relazionali in situazioni conflittuali, miglior adeguazione delle prassi d'intervento al dettato costituzionale ed al principio di legalità e di responsabilità, ulteriori garanzie di trasparenza e democrazia in un'attività delicatissima in situazioni complesse e critiche.
(1-00056)
ROMEO, PATUANELLI, BERGESIO, MOLLAME, VALLARDI, FATTORI, RIPAMONTI, ABATE, SBRANA, AGOSTINELLI, PUGLIA, TRENTACOSTE, ARRIGONI, ANGRISANI, AUGUSSORI, AUDDINO, BAGNAI, BOTTICI, BARBARO, CASTALDI, BONFRISCO, CASTELLONE, BORGHESI, COLTORTI, Simone BOSSI, CORBETTA, Umberto BOSSI, CORRADO, BRIZIARELLI, CROATTI, BRUZZONE, CRUCIOLI, CALDEROLI, DELL'OLIO, CAMPARI, DONNO, CANDURA, EVANGELISTA, CANTU', FLORIDIA, CASOLATI, GALLICCHIO, DE VECCHIS, GIANNUZZI, FAGGI, GIARRUSSO, FERRERO, FREGOLENT, GIROTTO, FUSCO, L'ABBATE, IWOBI, LA MURA, MARIN, LANNUTTI, MARTI, LANZI, MONTANI, LOMUTI, NISINI, LUCIDI, OSTELLARI, LUPO, PAZZAGLINI, MAIORINO, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, MANTOVANI, PERGREFFI, MARILOTTI, PIANASSO, MATRISCIANO, PILLON, MAUTONE, PIROVANO, MONTEVECCHI, Pietro PISANI, MORONESE, MORRA, PITTONI, NOCERINO, PIZZOL, NUGNES, PUCCIARELLI, ORTIS, RIVOLTA, PARAGONE, RUFA, Marco PELLEGRINI, SAPONARA, PERILLI, SAVIANE, PIRRO, SOLINAS, Giuseppe PISANI, TESEI, PRESUTTO, TOSATO, ROMANO, VESCOVI, SANTILLO, ZULIANI, SILERI, TURCO, URRARO, VANIN, VONO - Il Senato,
premesso che:
a luglio 2018 l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), al fine di ridurre di un terzo entro il 2030 i casi di morte per diabete, cancro e malattie cardiovascolari, avevano dichiarato che nelle diete era necessario ridurre i grassi saturi, il sale, gli zuccheri e l'alcol, il cui consumo oltre misura potrebbe avere effetti dannosi per la salute;
l'obiettivo sarebbe stato raggiunto disincentivando l'uso dei suddetti prodotti, adottando, da un lato, una tassazione simile a quella sull'alcol e tabacco e su altre sostanze nocive e, dall'altro, apponendo sulle confezioni "avvisi di pericolo";
all'uopo, durante l'incontro di alto livello delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili del settembre 2018, venne discussa una bozza preliminare di risoluzione che prevedeva misure fiscali penalizzanti ed etichettature per disincentivare l'acquisto di alcuni prodotti del settore agroalimentare;
dopo un lungo negoziato, il 27 settembre 2018 i capi di Stato e di Governo dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, hanno approvato la dichiarazione politica "Time to Deliver: Accelerating our response to address NCDs for the health and well-being of present and future generations", dal testo molto bilanciato, asciutto, di ampia portata e senza toni prescrittivi, in linea con gli interessi italiani di tutela della salute e delle eccellenze del made in Italy nel settore agroalimentare;
il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Policy", una risoluzione contenente, sostanzialmente, le misure punitive già proposte nella bozza preliminare. Se approvate, esse danneggerebbero pesantemente il made in Italy agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il nostro export, la nostra agricoltura e la reputazione dei prodotti tipici italiani;
qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della dichiarazione del 27 settembre e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto, come per le sigarette, e restrizioni alla pubblicità e al marketing su gran parte dei prodotti alimentari tipici del made in Italy, i quali verrebbero classificati come nocivi per la salute;
sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai massimi livelli dei capi di Stato e di Governo all'ONU. Inoltre, un organismo politico come l'ONU non può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre, nel quale viene esplicitamente riportata la seguente locuzione "è urgente che gli stati membri approvino";
nelle prossime settimane cominceranno i negoziati sulla risoluzione, per cercare di individuare una posizione comune ed entro il prossimo 7 dicembre dovrà essere finalizzato un testo definitivo che sarà poi presentato il 13 dicembre all'Assemblea generale dell'ONU, per essere votato dagli Stati membri;
la filiera agroalimentare italiana, tra produzione, trasformazione, distribuzione al dettaglio e ristorazione, con un valore di oltre 130 miliardi l'anno, costituisce il 9 per cento del Pil nazionale, occupa 3,2 milioni di lavoratori, vale a dire il 13 per cento del totale in Italia, e coinvolge 1,3 milioni di imprese, pari al 25 per cento del totale delle aziende iscritte nei registri camerali;
secondo i dati diffusi da "Nomisma Agrifood Mmonitor", nel 2017 l'export agroalimentare italiano ha superato la cifra record record di 40 miliardi di euro, trainato soprattutto da prodotti quali: vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dal gruppo guidato da Francia e Brasile;
l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;
una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle "etichette a semaforo" nel mercato inglese ha evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano reggiano DOP porzionato;
le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della "Dieta mediterranea", riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità», quale modello alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo diversificato e bilanciato;
la scienza ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;
grazie, infatti, alle abitudini alimentari fondate sulla dieta mediterranea e uno stile di vita attivo, l'Italia rappresenta il secondo Paese più longevo del pianeta, il terzo meno obeso di tutta l'area OCSE e il più sano al mondo secondo la classifica "Bloomberg Health Index", stilata nel 2017, malgrado condizioni economiche meno favorevoli rispetto ad altre nazioni;
secondo i dati del sistema di sorveglianza "OKkio alla Salute", coordinato dal Ministero della salute, l'Italia è tra i pochissimi Paesi il cui tasso di obesità infantile è in calo, con una riduzione del 13 per cento a partire dal 2009;
provvedimenti coercitivi come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale dell'ONU deresponsabilizzano a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo il consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;
si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e dalla frequenza di consumo;
la modifica degli ingredienti dei prodotti finalizzata a sostituire il sale, i grassi o gli zuccheri, e avviata dalle aziende agroalimentari dei Paesi che hanno applicato provvedimenti simili a quelli invocati dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale, ha condotto alla riduzione delle componenti naturali dei prodotti in favore di additivi chimici;
la posizione assunta dall'OMS e dall'ONU rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di alimenti dietetici e di sostituti chimici per alimenti;
l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun miglioramento dei trend relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili;
le imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori, hanno manifestato forte preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale dell'ONU,
impegna il Governo:
1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie come OMS e FAO) e nell'ambito dell'Unione europea;
2) a porre in essere una pronta e decisa azione diplomatica volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Politics" in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane;
3) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi extra europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea e che con l'approvazione senza modifiche di questo documento rischia di essere essa stessa pesantemente penalizzata.
(1-00057p. a.)
UNTERBERGER, CATTANEO, STEGER, BRESSA, LANIECE, CASINI, DURNWALDER, STEFANO - Il Senato,
premesso che:
il 25 novembre 2018 si è celebrata la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999. Una data scelta non a caso: in quello stesso giorno, il 25 novembre del 1960, furono uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche della Repubblica Dominicana;
a livello internazionale, innumerevoli sono gli atti di natura pattizia che gli Stati hanno sottoscritto e ratificato nel corso degli anni e, nell'ambito della loro adesione ad organismi sovranazionali, si sono impegnati a rispettare e promuovere: tra tutti, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), la Carta fondamentale dell'Unione europea, la Carta sociale europea e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché i trattati internazionali sui diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale e, più recentemente, la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con legge n. 77 del 2013, la quale costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo contro qualsiasi forma di violenza di genere. Il trattato prevede, infatti, una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne, che i singoli Stati dovrebbero introdurre, qualora non già previsti, all'interno dei loro ordinamenti giuridici: violenza psicologica, atti persecutori e stalking, violenza fisica, violenza sessuale, compreso lo stupro, matrimonio forzato, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato e sterilizzazione forzata, molestie sessuali e, infine, crimini commessi in nome del cosiddetto "onore";
la legislazione italiana non prevede il concetto di "femminicidio", inteso come uccisione di una donna per questioni di genere, in quanto non è ancora stata riconosciuta una specifica tipologia di omicidio, in cui l'appartenenza al genere femminile della vittima sia la causa essenziale dell'omicidio stesso. Gli stessi dati a disposizione, quindi, si riferiscono alla totalità degli omicidi in cui le vittime sono donne, indipendentemente dal movente;
sul piano del diritto interno, nel solco tracciato dalla ratifica della Convenzione di Istanbul, il Governo ha introdotto nel nostro ordinamento, nel corso della XVII Legislatura, tutta una serie di misure di carattere sia preventivo che repressivo, nei settori del diritto penale sostanziale e processuale, volte a contrastare la violenza contro le donne in tutte le sue manifestazioni. In particolare, con l'approvazione del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 (cosiddetto "anti-femminicidio") convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è stata introdotta un'aggravante comune (cosiddetta "violenza assistita) per i delitti contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori e, soprattutto, ai casi in cui è vittima la madre; è stato modificato il regime di procedibilità per il reato di atti persecutori (cosiddetto stalking), ricomprendendo tale delitto tra quelli per i quali è possibile disporre intercettazioni; si è prevista la misura di prevenzione dell'ammonimento del questore, anche per condotte di violenza domestica; sono stati introdotti obblighi puntuali di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare, nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili; si è assicurata assoluta priorità nella formazione dei ruoli d'udienza ai procedimenti in materia di reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking; è stata estesa, anche in deroga ai limiti di reddito, l'ammissione al gratuito patrocinio alle vittime dei reati di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili; si è inteso riconoscere agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
il medesimo decreto-legge n. 93 del 2013 ha disposto, altresì, l'adozione di un "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere", finalizzato, in particolare: a rafforzare la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; a sensibilizzare gli operatori dei settori dei media media per la realizzazione di una comunicazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile; a promuovere un'adeguata formazione del personale scolastico e, nell'ambito della programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione e la formazione degli studenti, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo; a potenziare le forme e i servizi di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza; ad accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra le istituzioni coinvolte; a promuovere l'attivazione di azioni di recupero dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; a prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza; a definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, basato sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio;
al fine di dare attuazione, nell'ambito del Piano antiviolenza, al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso la rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, il decreto-legge n. 93 del 2013 ha introdotto un apposito finanziamento, mediante un incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2013, 7 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; con successive leggi di bilancio per gli anni 2017 e 2018 (leggi n. 232 del 2016 e n. 205 del 2017), il medesimo fondo ha subito un ulteriore finanziamento, pari all'incirca a 49 milioni di euro nel 2016 e 45 milioni di euro nel 2017. Il Piano è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 e, avendo durata biennale, è giunto a scadenza nel luglio del 2017;
ulteriori e importanti misure di carattere preventivo sono state, altresì, introdotte dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, che ha previsto, oltre a un indennizzo, la concessione di un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di genere; dalla legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122), con cui il legislatore ha riconosciuto il diritto all'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti, tra cui l'omicidio commesso dal coniuge o da persona che è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, nonché la violenza sessuale (salvo che ricorra la circostanza attenuante della minore gravità); dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, di riforma del Codice antimafia, la quale ha previsto che agli indiziati di stalking possano essere applicate nuove misure di prevenzione e che, con il consenso dell'interessato, anche allo stalker possa essere applicato il cosiddetto braccialetto elettronico, una volta che ne sia stata accertata la disponibilità; infine, l'articolo 1 della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, ha escluso che il delitto di atti persecutori (cosiddetto stalking) possa essere estinto a seguito di condotte riparatorie, come in precedenza previsto dall'articolo 162-ter del codice penale;
infine, con l'approvazione della legge n. 4 del 2018, si è inteso rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di crimini domestici e aumentare la pena in caso di omicidio aggravato dalle relazioni personali, di cui all'articolo 577 del codice penale, prevedendo l'ergastolo in caso di attualità del legame personale;
nell'ottobre scorso, alla luce del proficuo lavoro già svolto nella XVII Legislatura, il Senato ha provveduto ad istituire, anche per la Legislatura in corso, un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del femminicidio , sebbene non ancora formalmente costituita, con il compito, tra gli altri, di verificare la concreta fattibilità di soluzioni di carattere legislativo, eventualmente mediante l'approvazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, potendo derivare da tale invocata soluzione unitaria un miglioramento della coerenza e completezza della regolamentazione a tutela delle vittime di violenza di genere e degli eventuali minori coinvolti;
sebbene le iniziative siano molteplici e a tutti i livelli, i dati relativi al fenomeno della violenza contro le donne, in relazione anche alla loro trasversalità dal punto di vista socio-economico e geografico, sono tuttora allarmanti: stando a quanto emerge dall'aggiornamento statistico sul fenomeno curato da Eures, in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, solo in Italia, nei primi dieci mesi di quest'anno, le vittime di femminicidio sono state 106, una ogni 72 ore: in particolare, dal 1° gennaio al 31 ottobre 2018, i femminicidi sono saliti al 37,6 per cento del totale degli omicidi commessi nel nostro Paese (l'anno precedente erano il 34,8 per cento), con un 79,2 per cento di femminicidi familiari e un 70,2 per cento di femminicidi di coppia. È quindi evidente che in Italia le donne vengono uccise, soprattutto, nelle proprie case e dalle persone a loro più vicine. Alla base dei femminicidi familiari ci sono, nella maggior parte dei casi, motivi passionali, ovvero un'idea malata di possesso: in quasi 3 casi su 4 (il 72 per cento), si è trattato di donne vittime di un parente, di un partner o di un ex partner e, sempre secondo Eures, oltre un terzo delle vittime di femminicidi di coppia ha subito, nel passato, ripetuti maltrattamenti, rappresentando l'omicidio l'atto estremo di ripetute violenze fisiche e psicologiche. In un quarto dei femminicidi di coppia, la vittima aveva già subito violenze dal proprio carnefice: un dato su cui riflettere, specie se si considera che, nella maggioranza dei casi, tali violenze erano note a terze persone e, nel 42,9 per cento delle occasioni (quasi la metà dei casi), la donna aveva presentato regolare denuncia, senza evidentemente ricevere un'adeguata protezione;
inoltre, ancora oggi, i dati dimostrano che la maggioranza delle donne uccise non è economicamente indipendente, in quanto non ha un'occupazione e, nei casi in cui ce l'abbia, la relativa retribuzione non ne garantisce l'autosufficienza economica: i dati emersi non fanno altro che confermare la convinzione che vivere in una situazione di marginalità economica e, quindi, sociale è un alto fattore di rischio, sia perché una donna non indipendente economicamente più difficilmente si allontanerà da un compagno violento, sia perché l'essere escluse dal mercato del lavoro significa essere più isolate e meno inserite in un contesto di reti sociali,
impegna il Governo:
1) a provvedere affinché le nuove misure di protezione introdotte con l'ultimo decreto-legge sulla sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018), in relazione all'applicazione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non rimangano lettera morta, accertando l'effettiva disponibilità di tali ausili elettronici e, se necessario, intervenendo per garantirla;
2) a investire risorse adeguate nella formazione di tutti i soggetti che operano a diretto contatto con le vittime di violenza, come le Forze dell'ordine, il cui intervento, in molti casi, potrebbe essere decisivo per scongiurare il successivo verificarsi di tragici episodi;
3) a proporre interventi normativi e finanziari, anche attraverso una revisione del piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale sia finanziata in modo certo, stabile e costante nel tempo, in modo da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze, anche a tutela di eventuali minori coinvolti;
4) considerato che la dipendenza economica della donna rappresenta "terreno fertile" per gli uomini violenti, ad adottare politiche del lavoro più efficaci, al fine di incrementare l'occupazione femminile, introducendo misure ulteriori e più efficaci per incentivare la partecipazione dell'uomo alla vita familiare, come la fruizione del congedo parentale da parte dell'uomo, introdotto dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, ma ancora scarsamente utilizzato in Italia;
5) a introdurre strumenti finalizzati a vigilare sugli operatori dei settori della comunicazione e dell'informazione, anche in ambito commerciale, al fine di garantire una rispettosa rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile.
(1-00058)
Interpellanze
CASTIELLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
l'ospedale del Mare di Napoli è stato smembrato privandolo del polo materno infantile destinato all'ospedale Loreto Mare; tale misura organizzativa a parere dell'interrogante non è affatto coerente con un ospedale di elevata complessità clinica e assistenziale qual è l'ospedale del Mare, sicché la misura stessa appare del tutto irragionevole ed incongrua; la privazione del polo materno infantile è, inoltre, del tutto arbitraria, in quanto contravviene a quanto prescritto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015 che definisce gli standard ospedalieri; la sconsiderata e arbitraria scelta del Presidente della regione Campania è avversata da tutte le maggiori associazioni scientifiche, nazionali di ostetricia, pediatria e neonatologia che hanno espresso, all'unisono, parere contrario; l'ospedale del Mare per la sua classificazione di DEA di II livello costituisce l'ubicazione naturale per l'area delle emergenze materno infantile. Il nido e la ginecologia sono abbinati ad un DEA di II livello, qual è l'assetto proprio dell'ospedale del Mare, al fine di gestire in sicurezza le emergenze delle donne in gravidanza; le decisioni a giudizio dell'interrogante arbitrarie del Presidente De Luca si scontrano con le esigenze primarie dei cittadini beneficiari della ampia tutela che la Costituzione all'articolo 32 riconosce loro con la qualificazione del diritto alla salute come "diritto fondamentale del cittadino" e interesse primario della collettività;
all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli le formiche la fanno da padrone: la stampa in data 11 novembre 2018 ha pubblicato la seguente notizia "orrore a Napoli: insetti nel letto di una donna intubata al San Giovanni Bosco". L'immagine diffusa, anche da vari canali televisivi, ha fatto il giro di tutta Europa. A distanza di una settimana dopo che il Presidente di Regione, commissario per la Sanità, aveva garantito immediate misure di risanamento, si è verificata la recidiva e ancora una volta i mass media hanno pubblicato in data 22 novembre 2018 la notizia che nello stesso ospedale le formiche questa volta hanno preso d'assalto il reparto di Chirurgia: l'orrore si è ripetuto; non meno gravi e diffuse sono le criticità della sanità nella provincia di Salerno dove l'arbitrarietà, l'irragionevolezza e l'illegalità sono macroscopiche ed evidenti a proposito, tra l'altro, della decisione dello smembramento dell'ospedale civile San Luca di Vallo della Lucania (Salerno), struttura classificata come DEA di I livello, che ha subito, di recente, lo scorporo dei comuni di Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Valle dell'Angelo, Sanza, Felitto, Trentinara, Buonabitacolo, Capaccio Paestum e Castel San Lorenzo, a seguito del nuovo decreto contenente il Piano regionale della rete Ima, con la penalizzazione delle suddette aree del Cilento che, in caso di emergenze, dovranno fare riferimento all'ospedale di Eboli, nonostante che ciò comporti il raddoppio della distanza chilometrica e quindi l'aggravamento dei tempi di ricovero, privando l'utenza dei benefici della tempestività del soccorso in più casi essenziale per la sopravvivenza. Anche in tal caso si è in presenza di una noncuranza del precetto costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che viene, ancora una volta, violato;
sia nell'ospedale di Vallo della Lucania che in quelli di Sapri, di Roccadaspide e di Polla, oltre a diffuse carenze di personale medico e infermieristico, mancano le figure apicali. La quasi totalità dei reparti è diretta facendo ricorso al conferimento di incarichi, ex art. 18 del contratto collettivo nazionale del lavoro 8 giugno 2000 Dirigenza Sanitaria, il quale, peraltro, prevede la durata massima degli incarichi stessi in 6 mesi. Il Presidente De Luca si ostina a non bandire i concorsi ovvero a fingerne l'indizione limitandosi al bando senza, tuttavia, definirne le procedure. L'avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami per il conferimento di incarico di direzione della Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell'ospedale di Vallo della Lucania, bandito in esecuzione della deliberazione n. 331 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del 6 maggio 2017, non risulta espletato. Analogo destino ha avuto la selezione pubblica per il conferimento di incarico di direzione della Unità operativa complessa di Oculistica, bandita in esecuzione della deliberazione n. 681 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 64 del 21 agosto 2017 e quella per il conferimento di direzione complessa della Unità operativa complessa di Chirurgia vascolare bandita in esecuzione della deliberazione n. 831 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 1 del 2 gennaio 2018;
i concorsi banditi per ricoprire posizioni organizzative nel presidio ospedaliero di Vallo della Lucania non sono gli unici a non essere stati espletati. Esistono numerosi altri casi, quali: i 4 posti di direttore della medicina generale presso i presidi ospedalieri di Sarno, Battipaglia, Eboli, Nocera Inferiore; il posto di geriatria presso l'ospedale di Polla; i 3 posti di ortopedia presso i presidi ospedalieri di Nocera, Battipaglia, Oliveto Citra; il posto di Ginecologia presso il presidio ospedaliero di Sapri; il posto di Nefrologia ad Eboli; la scelta di non procedere alle selezioni concorsuali e di sostituire ai pubblici concorsi il conferimento degli incarichi ai sensi dell'art. 18 CCNL Dirigenza Sanitaria, rende scoperta a giudizio dell'interrogante la strategia di privilegiare nomine "fiduciarie" tutt'altro che trasparenti, procastinandole all'infinito, senza considerare il termine finale di 6 mesi previsto dal contratto;
emblematico dello stato di diffusa criticità della sanità nella provincia di Salerno è il malfunzionamento del mammografo presso il presidio ospedaliero di Vallo della Lucania - reparto di Oncologia che, per la sua vetustà e la conseguente obsolescenza, non permette di fare accertamenti puntuali ed esaustivi in tomosintesi, non consentendo la diagnosi di quadranti, il che è tanto più grave se si considera l'anomala diffusione delle malattie neoplastiche nel Cilento;
è dei giorni scorsi la notizia che i Carabinieri del NAS di Salerno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 indagati presso l'unità operativa di medicina legale in seno al distretto sanitario n. 64 di Eboli. Grazie alle intercettazioni, sarebbe stato accertato che ai 38 pazienti in cura presso le strutture interessate spesso venivano somministrate quantità di farmaci in misura di gran lunga inferiore a quelle previste per legge; nel corso delle attività investigative e a seguito delle perquisizioni nelle abitazioni del personale indagato destinatario di misure restrittive, come riportato da fonti giornalistiche, sarebbero stati rinvenuti costosi farmaci in carico alla struttura sanitaria dove gli stessi prestavano servizio, accertando così anche la mancanza dei controlli previsti dalla legge;
il Presidente De Luca non ha ancora illustrato al Consiglio regionale l'attività svolta dai manager della sanità campana, nonostante che gli incarichi dei suddetti manager siano prossimi alla scadenza, che avrà luogo a giugno 2019, sicché nulla il Consiglio regionale conosce se essi abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati circa i LEA, le liste di attesa, la migrazione sanitaria (per la quale la Campania detiene il primato negativo), lo stato degli ospedali (molti in condizioni di intollerabile criticità sia sotto il profilo strutturale che sotto il profilo funzionale),
si chiede di conoscere quali iniziative e misure il Governo intenda assumere per rimuovere le gravi criticità ed inefficienze della sanità della Regione Campania e per consentire il ripristino delle condizioni di legalità, trasparenza e di efficienza. In particolare se convengano con l'interrogante circa la necessità di disporre, una volta concluso il mandato commissariale di De Luca, il ricommissariamento della sanità regionale, facendo luogo alla nomina di un commissario terzo e competente, in grado di rimuovere le denunciate criticità, recuperando alla gestione della sanità campana le perdute condizioni di legalità, trasparenza ed efficienza.
(2-00016)
Interrogazioni
PATRIARCA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che, in attuazione del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", il decreto 18 maggio 2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di adozione del "Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative risorse", registrato dalla Corte dei conti in data 11 giugno 2018, al n. 2056, ha approvato il primo piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020, che costituisce la programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota di servizi del fondo povertà e stabilisce che le Regioni adottino il piano regionale per la lotta alla povertà, ovvero altro atto di programmazione regionale dei servizi necessari per l'attuazione del reddito di inclusione (REI) come livello essenziale delle prestazioni a valere sulle risorse del decreto medesimo;
considerato che:
il suddetto decreto prevede che alla Regione Emilia-Romagna vengano attribuiti 12.566.400 euro da utilizzare per potenziare i servizi sociali territoriali e per attivare misure a sostegno dei nuclei beneficiari del REI. La disponibilità di tali risorse era subordinata all'approvazione di specifici piani da parte delle Regioni. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il piano regionale per la lotta alla povertà 2018-2020 con deliberazione n. 157 del 6 giugno 2018 (proposta della Giunta regionale del 7 maggio 2018, n. 660). Tale rapida approvazione da parte della Regione ha determinato il fatto che nel mese di luglio il Ministero del lavoro abbia trasferito le risorse nazionali direttamente agli ambiti territoriali di modo che queste potessero essere utilizzate a beneficio dei servizi e dei nuclei beneficiari di REI;
le risorse già stanziate e disponibili nelle casse dei Comuni, tuttavia, non possono essere utilizzate a favore dei cittadini in stato di bisogno, in quanto mancano indicazioni operative chiare e trasparenti da parte del Ministero. Tale situazione impedisce ai Comuni di attivare interventi innovativi ed aggiuntivi rispetto a quanto già fatto nei territori;
inoltre, tali indicazioni risultano particolarmente urgenti in quanto le risorse trasferite ai Comuni devono essere impegnate entro l'anno 2018, perché diversamente, viste le regole derivanti dall'armonizzazione contabile, finirebbero in avanzo vincolato e si renderebbero disponibili ad anno inoltrato, tardando quindi gli interventi necessari per le persone in stato di bisogno per meri motivi burocratici e di assenza di indicazioni certe,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda in tempi brevi predisporre le linee guida e un manuale di rendicontazione per la realizzazione di progetti volti a ridurre la povertà e a costruire percorsi integrati e personalizzati per i beneficiari del RES (misura regionale) e del REI, considerato che le risorse vanno impegnate entro la fine dell'anno in corso, pena la loro inutilizzabilità.
(3-00417)
ROJC - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
la minoranza linguistica slovena in Italia è stanziata nelle province di Udine, Gorizia e Trieste;
la minoranza è tutelata, oltre che dalla Costituzione, articoli 6 e 21, dalle leggi n. 482 del 1999 e n. 38 del 2001;
la stessa regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale e la normativa comunitaria e statale, riconosce e concorre a tutelare e a valorizzare la minoranza linguistica slovena, come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano attraverso la legge regionale n. 26 del 2007;
nel 1945 fu fondato a Trieste il "Primorski Dnevnik" ("Il Quotidiano del Litorale"), l'unico quotidiano della minoranza di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia;
il Primorski Dnevnik è la continuazione del "Partizanski dnevnik", quotidiano partigiano stampato nell'Europa occupata, ed è uno dei tre membri italiani (gli altri sono gli altoatesini "Dolomiten" e "Neue Sudtiroler Tageszeitung") dell'associazione dei quotidiani in lingua minoritaria e regionale - MIDAS;
da oltre settant'anni il Primorski Dnevnik rappresenta un punto di riferimento ineludibile per tutta la comunità degli sloveni che vivono nel Friuli-Venezia Giulia. Un riferimento non solo sotto il profilo normativo, ma anche sotto l'aspetto culturale, linguistico e sociale: un fondamentale elemento di identità;
sono pubblicati, inoltre, in Friuli-Venezia Giulia il settimanale "Novi Matajur", voce degli sloveni della provincia di Udine, e specificatamente delle Valli del Natisone, delle Valli del Torre, della Val Resia e del Tarvisiano, e il "Novi Glas", settimanale aderente alla Federazione italiana settimanali cattolici (Fisc), edito a Gorizia dalla Società cooperativa Goriška Mohorjeva, che prosegue la tradizione dei suoi predecessori, il "Novi list" di Trieste e il "Katoliški glas" di Gorizia;
alla legge di bilancio per l'anno 2019 (A.C. 1334), all'art. 59, è stato presentato un articolo aggiuntivo, il 59-bis, a firma del deputato del M5S Varrica, con il quale si propone di abolire totalmente il finanziamento pubblico all'editoria;
in particolare, si intende abrogare l'art. 3 della legge n. 278 del 1991 e l'art. 3 comma 2 della legge n. 250 del 1990 con cui sono stati previsti i contributi ai quotidiani in lingua slovena;
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha più volte sostenuto che "la tutela delle minoranze e delle libertà di stampa richiedono il sostegno dello Stato", come dichiarato anche nella giornata del 19 novembre 2018 intervenendo, a Merano, alla cerimonia promossa per i 130 anni dalla fondazione del gruppo Athesia;
in quella occasione, il Capo dello Stato ha testualmente affermato: "La libertà di stampa e la tutela delle minoranze linguistiche sono due valori importanti sanciti dalla Costituzione (…) il rapporto tra tutela delle minoranze e la libertà di stampa è un elemento importante della nostra Repubblica. Non è soltanto un diritto fondamentale, ma è anche un interesse generale della Repubblica (…) questa esigenza di tutelare le minoranze, le culture le identità e insieme la libertà di stampa richiede anche sostegni dello Stato",
si chiede di sapere:
quale sia la posizione ufficiale del Governo italiano in merito al sostegno della libertà di stampa e, in particolare, se si condivida la necessità che i giornali delle minoranze linguistiche siano opportunamente sostenuti da contributi statali;
di fronte ad un attacco così diretto e senza precedenti nella storia repubblicana alla libertà di stampa delle minoranze linguistiche nazionali, qualora dovesse essere approvato l'emendamento del M5S alla legge di Bilancio per il 2019, quale intervento il Governo intenda attuare per un immediato ripristino dei finanziamenti ai giornali delle minoranze linguistiche nazionali, come peraltro auspicato dallo stesso Presidente della Repubblica.
(3-00419)
ALFIERI, MALPEZZI, MIRABELLI, COMINCINI, FERRARI, MISIANI, RAMPI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'incremento delle accise sui carburanti intervenuto a livello nazionale nel corso degli anni ha prodotto progressive e pesanti ripercussioni sulle vendite dei prodotti per autotrazione nelle aree settentrionali della regione Lombardia confinanti con la Svizzera;
l'elevatissimo divario nei prezzi ha determinato una forte accentuazione del fenomeno del "pendolarismo del pieno", con una perdita nel consumo nazionale che si stima intorno ai 290 milioni di litri tra benzina e gasolio;
il fenomeno del "pendolarismo del pieno" esplica effetti estremamente rilevanti in un'area territoriale che nelle province settentrionali della Lombardia, si estende fino a circa 36-40 chilometri dal confine con la Svizzera per la benzina e a circa 30 chilometri per il gasolio (che sconta un differenziale prezzo minore rispetto alla benzina) ma anche l'assenza di qualunque provvedimento di contrasto;
tale fenomeno determina un grave pregiudizio per le attività degli operatori del settore distributivo, nonché per l'economia locale e per l'Erario nazionale. Infatti, ogni litro di cui ci si approvvigioni al di fuori del territorio nazionale comporta una perdita media di imposte di circa 1 euro al litro, perdite che si stimano nel complesso a circa 290 milioni di euro, di cui parecchie decine di milioni in quota alla Regione Lombardia per mancata compartecipazione al gettito dell'IVA;
considerato che:
per contenere gli effetti negativi del "pendolarismo del pieno" è stata introdotta nel 1999 la misura della "Carta Sconto Benzina", che permette ai cittadini residenti nei Comuni distanti fino a 20 chilometri dal confine con la Svizzera di beneficiare di uno sconto sui rifornimenti di carburante grazie ad un contributo statale e regionale;
i governi a guida Pd della XVII Legislatura hanno garantito negli anni con successo il finanziamento della Carta Sconto Benzina, un'esperienza positiva che non crea distorsioni nella concorrenza, ma, al contrario, riequilibra una situazione penalizzante per i cittadini e gli addetti delle stazioni di rifornimento vicini al confine;
la comunicazione della Commissione europea al Governo italiano, in data 8 novembre 2018, evidenzia come la misura della Carta Sconto Benzina non rispetterebbe il diritto dell'Unione europea, in quanto causerebbe distorsioni della concorrenza, violando le disposizioni delle norme dell'UE (direttiva IVA, direttiva 2006/112/CE del Consiglio) che vietano agli Stati membri di trattare beni analoghi in modo diverso ai fini dell'IVA;
conseguentemente la Commissione europea ha richiesto di uniformare al diritto dell'Unione europea le norme sul prezzo del carburante nella regione Lombardia,
si chiede di sapere quali iniziative, alla luce dei fatti esposti in premessa, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per garantire il mantenimento della misura della Carta Sconto Benzina.
(3-00420)
MARCUCCI, MALPEZZI, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BINI, BITI, COMINCINI, COLLINA, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FERRARI, FEDELI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, IORI, LAUS, MANCA, MAGORNO, MARGIOTTA, PARRINI, PINOTTI, ROJC, STEFANO, SUDANO, VATTUONE - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
nella trasmissione televisiva "Le Iene" di domenica 25 novembre 2018 Salvatore Pizzo, di Pomigliano d'Arco ha dichiarato di aver lavorato in nero per due anni, tra il 2009 e il 2010 alle dipendenze dell'azienda edile di Antonio Di Maio, il padre del Ministro del lavoro; azienda nella quale lo stesso Ministro ha lavorato per un periodo;
Pizzo ha raccontato, inoltre, anche di un suo infortunio sul lavoro incorso in quel periodo che sarebbe stato dolosamente occultato dall'azienda;
in tale circostanza sarebbe stato lo stesso Antonio Di Maio a chiedergli di non denunciare l'accaduto per non incorrere nelle gravi sanzioni previste;
considerato che:
i fatti riferiti da Pizzo, come è stato precisato nella stessa trasmissione televisiva, risalgono a un periodo antecedente di due anni al momento in cui il Ministro in indirizzo è diventato proprietario al 50 per cento dell'azienda di famiglia;
dopo la messa in onda della trasmissione, il Ministro ha ammesso di essere consapevole degli "errori" commessi in passato dal padre nella gestione della azienda di famiglia,
si chiede di sapere:
se la denuncia fatta da Salvatore Pizzo corrisponda alla realtà dei fatti;
se il ricorso al lavoro nero sia stata una pratica costante nell'attività dell'azienda di famiglia e se sia proseguita anche negli anni a partire dai quali il Ministro è diventato proprietario al 50 per cento della Ardima Srl;
se il Ministro sia a conoscenza degli errori e delle gravi irregolarità compiute dal padre nella gestione dell'azienda di famiglia e, in caso affermativo, perché non le abbia prontamente denunciate alle autorità competenti;
se non ritenga necessario chiarire le proprie responsabilità passate e presenti nella gestione dell'azienda di famiglia.
(3-00421)
MARSILIO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -
(3-00423)
(Già 4-00795)
CIRIANI - Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca -
(3-00424)
(Già 4-00756)
MANTOVANI, TURCO, LANZI, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, DONNO, L'ABBATE, LANNUTTI, LUCIDI, MATRISCIANO, MININNO, MONTEVECCHI, RICCARDI, TRENTACOSTE, VANIN - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
con decreto n. 2239 del 24 novembre 2014, il presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012, ha approvato il progetto esecutivo e l'aggiudicazione in via definitiva del lotto n. 4 degli Edifici pubblici temporanei (E.P.T. III) Edificio Scolastico Temporaneo - Aula Magna nel comune di San Felice sul Panaro (Modena), al Consorzio Stabile Pegaso di Parma per un importo netto di 1.395.830,21 euro;
il progetto prevede la realizzazione di un'opera di grande rilevanza culturale per il territorio e la cittadinanza locale. L'Aula Magna contempla 500 posti a sedere su una superficie utile minima di 1.200 metri quadrati, con relativi connettivi, spazi ed uffici, locali di supporto e la progettazione e realizzazione dello spazio a giorno esterno;
ai sensi del richiamato decreto n. 2239 del 2014, gli oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento trovano copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dell'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 74 del 2012, recante il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le finalità previste dal decreto-legge;
considerato che:
con decreto n. 2318 del 18 novembre 2015, il presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato della ricostruzione post sisma 2012, ha previsto la risoluzione del contratto di appalto con il Consorzio Stabile Pegaso di Parma per la realizzazione dell'opera indicata per grave ritardo nella conduzione dei lavori dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 136, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
dopo aver perfezionato le procedure di allontanamento del Consorzio Stabile Pegaso e proceduto alla valutazione dello stato di consistenza dell'opera, nel febbraio 2016 con il decreto n. 400 l'incarico per la redazione di un nuovo progetto definitivo è stato affidato alla Società Finanziaria Bologna Metropolitana SpA (F.B.M.);
nell'ottobre del 2017, la F.B.M. ha consegnato il progetto definitivo i cui lavori a base d'asta ammontano a complessivi 2.786.500 euro. Considerato che l'importo di progetto definitivo non avrebbe coperto il finanziamento previsto per l'Aula Magna, con le ordinanze n. 7 del 14 marzo 2017 e n. 23 del 17 ottobre 2017 è stata incrementata la disponibilità finanziaria del Programma Operativo EPT III, di cui l'Aula Magna fa parte;
secondo quanto comunicato dall'Assessorato per la ricostruzione post-sisma della Regione Emilia-Romagna, la progettazione esecutiva è stata infine affidata alla società Fintecna SpA del gruppo CDP. La Conferenza dei Servizi per la valutazione del progetto da parte degli enti, è stata chiusa il 25 luglio 2018 e Fintecna SpA ha completato il progetto per complessivi 3.000.000 euro. Sono in atto la verifica e la validazione del progetto esecutivo presso un ente certificatore e, in breve tempo, il Comune di San Felice potrebbe indire la gara d'appalto;
sulla base del nuovo importo di progetto per la realizzazione del completamento dell'Aula Magna, è stata valutata la somma da richiedere in danno al Consorzio Pegaso pari a 755.033, 68 euro. Al Consorzio è stato intimato, con nota del 22 agosto 2018, il pagamento della somma di euro 366.775,07 euro entro 20 giorni, in quanto parte della somma addebitata di euro 755.033,68 euro era stata già trattenuta dal commissario. Sono in corso le escussioni delle polizze fideiussorie per l'anticipazione e la cauzione definitiva, stipulate dal Consorzio contestualmente alla firma del contratto d'appalto;
considerato inoltre che:
a quanto risulta agli interroganti, sono state deliberate sia da parte del Consorzio stabile Pegaso sia della Società Finanziaria Bologna Metropolitana, le procedure di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione;
appare evidente che le successive procedure di affidamento del progetto a diversi soggetti, due dei quali attualmente in liquidazione, abbiano comportato il prolungarsi dei tempi per la realizzazione dell'opera. In totale risultano trascorsi circa 4 anni dall'inizio di tali procedure e l'opera risulta ancora incompleta;
inoltre, si è verificato un aumento dell'importo del progetto, che rischia di determinare un grave danno all'Erario pubblico, avendo, tra l'altro, gli oneri previsti per la realizzazione dello stesso, la copertura finanziaria nel Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2, comma 1 del suddetto decreto-legge n. 74 del 2012,
si chiede di sapere:
come valuti il Governo l'attività della struttura amministrativa del Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, in merito: alle procedure adottate per le aggiudicazioni successive del progetto per la realizzazione dell'Aula Magna nel comune di San Felice sul Panaro, considerati i risvolti che hanno coinvolto i soggetti aggiudicatari; al prolungarsi dei tempi, dal novembre 2014 ad oggi, dei lavori per la realizzazione dell'opera, ancora incompleta, considerando anche che essa fa parte del Programma Operativo EPT III della Regione Emilia-Romagna che riguarda gli edifici pubblici temporanei; all'aumento dell'importo del progetto, che rischia di comportare gravi danni all'Erario, con conseguenze negative sul tessuto economico del territorio locale, e di destare la preoccupazione e il malcontento della popolazione;
se ritenga, infine, siano stati effettuati gli opportuni controlli da parte dei soggetti preposti, che avrebbero potuto salvaguardare la realizzazione del progetto ad oggi ancora incompleto.
(3-00425)
VATTUONE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
risultano essere assolutamente rilevanti i danni conseguenti ai gravi eventi meteorologici verificatisi in territorio ligure in data 29 ottobre 2018, che hanno interessato infrastrutture, imbarcazioni e attività commerciali;
particolarmente colpiti risultano essere i comuni costieri di Rapallo, Santa Margherita Ligure, Portofino, Sestri Levante ed anche altri comuni del territorio spezzino e savonese, con gravi ripercussioni sull'industria del turismo;
l'ordinanza n. 558 del 15 novembre, non include negli interventi di emergenza il ripristino di dighe, pennelli, e altre opere di difesa marittima di protezione degli abitati;
a seguito della mareggiata il conseguente assestamento della diga rende indifferibile il consolidamento delle barriere di protezione, soprattutto in relazione al possibile ripetersi di eventi calamitosi;
la rilevanza economica degli interventi necessari non è sostenibile con le sole risorse della finanza locale,
si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere con la massima urgenza per assicurare un adeguato sostegno economico ai territori di cui in premessa, anche prevedendo in trattenimento in favore dei comuni interessati della quota Imu di competenza statale, finalizzato al ripristino della funzionalità della diga di Portobello, nonché per i necessari interventi di difesa della costa ligure.
(3-00426)
BERUTTI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
con una missiva del 18 luglio 2018, il Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia (COISP) ha dato notizia al capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, della mancanza di uniformi e di attività di insegnamento teoriche nell'ambito del 10° corso di formazione per vice ispettori e della carenza di uniformi per i frequentatori dei 200°, 201°, 202° corso di formazione per allievi agenti;
la citata missiva faceva riferimento al fatto che nell'istituto per ispettori di Nettuno (Roma) e nella scuola allievi agenti di Campobasso, tutti i frequentatori del 10° corso per vice ispettore non avevano ricevuto i capi di vestiario necessari o li avevano ricevuti di dimensioni inadeguate;
la carenza totale di vestiario riscontrata nell'istituto per ispettori di Nettuno e nella scuola allievi agenti di Campobasso avrebbe coinvolto anche gran parte degli allievi agenti impegnati nelle scuole di Alessandria, Brescia, Forlì, Pescara, Peschiera del Garda (Verona), Piacenza, Spoleto (Perugia), Trieste e Vibo Valentia;
alla mancanza di uniformi, per i frequentatori del 10° corso per vice ispettori, si sarebbe sommata l'inesistenza quasi totale delle attività teoriche del corso;
con un'interrogazione a risposta scritta (atto n. 4-00396) pubblicata il 24 luglio 2018, nella seduta n. 25, si è chiesto al Ministro in indirizzo, senza che alla data attuale sia stata fornita risposta alcuna, se egli fosse a conoscenza delle mancanze e carenze evidenziate, quali iniziative intendesse adottare per farvi fronte anche, più in generale, per superare le difficoltà materiali che sovente coinvolgono le forze di polizia;
una nuova missiva del Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di polizia (COISP), datata 20 novembre 2018, indirizzata al Ministero dell'interno, segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per le relazioni sindacali, evidenzia che nella scuola allievi agenti di Campobasso e nell'istituto per ispettori di Nettuno si segnalano ulteriori carenze in termini di mancata consegnata delle "tessere di riconoscimento", sebbene l'articolo 46, comma 4, del regolamento di servizio dell'amministrazione della Polizia di Stato disponga che «agli allievi agenti, allievi ispettori e allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo ispettore" o "allievo commissario della Polizia di Stato"»;
parimenti è stato segnalato che i frequentatori dei corsi attendono ancora la distribuzione di parte del vestiario di cui hanno diritto, tra cui il "giaccone" invernale,
si chiede di sapere:
se risultino al Ministro in indirizzo le reiterate mancanze e carenze evidenziate;
quali iniziative urgenti intenda adottare per far fronte a tali problematiche;
se non intenda porre in essere azioni concrete volte a superare le difficoltà materiali che sovente coinvolgono le forze di polizia.
(3-00427)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
GIARRUSSO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
si apprende da notizie di stampa ("cataniatoday" del 21 novembre 2018) che è stato arrestato il signor Carmelo Santapaola, vicesindaco nonché assessore del Comune di Misterbianco (Catania);
Santapaola sarebbe parente del ben più noto boss Nitto Santapaola nonché verosimilmente cugino dei fratelli Placenti, tutti appartenenti alla famiglia mafiosa dei Santapaola di Catania;
secondo quanto riporta il giornale on line "Live Sicilia" in un articolo del 23 novembre 2018, dagli atti (provvedimenti cautelari, intercettazioni) della Direzione distrettuale antimafia, emergerebbe inequivocabilmente il controllo da parte della cosca mafiosa dei Santapaola dell'amministrazione comunale di Misterbianco: «"Per Misterbianco se la sbriga Di Guardo, per strade, per tutto quello che c'è di Misterbianco, noialtri non ci mettiamo nemmeno piede a Misterbianco e poi quello che è Lineri, Montepalma, Belsito, Poggiolupo, Serra, quella è cosa nostra". Una spartizione della città di Misterbianco, fatta dentro una fiat Bravo l'11 maggio del 2012, a parlare è Vincenzo Placenti, ritenuto elemento di spicco del clan Santapaola, insieme a lui c'è il futuro vicesindaco di Misterbianco, Carmelo Santapaola, attuale colonnello del Pd, in quel momento sospeso tra gli interessi della "famiglia" e Angelo Lombardo. Ma pronto a battere i pugni sul tavolo. "Io sono valore aggiungo - dice Santapaola - toglici duemila, mettiglieli ddabbanna e sono quattromila e hai perso! Che mi stai raccontando a me? Gli ho detto, io non sono nelle tue liste, non è che sono con te! Bongiovanni, quelli là, sono arrivati secondi dopo noialtri, allora che (...) vogliono? Gli ho detto m'attocca a me! Lui, un po' c'è rimasto male". Lui, è, detto da Placenti, "Di Guardo". "Perché lui, nelle cose, deve vincere! Perché è testa dura no?", chiede Santapaola, che aggiunge: "Ormai non si può tornare indietro perché ho firmato". Santapaola (...) è vicesindaco, sostenuto da una lista che porta il suo nome, "Santapaola", mai era accaduto nella storia di Catania. Le cimici registrano grasse risate. Placenti, colui, che, secondo la Procura, è il capo dell'organizzazione, chiosa: "(...) ormai è peggio per loro". Il gruppo dei Santapaola passa in rassegna i voti. Chi ha tradito "allora nemmeno lo invitiamo! Quelli che sappiamo stretti, Alfio, se arrivano ad invitare qualche famiglia grossa ora il capofamiglia nooo, a tutta la famiglia", dice Placenti. Insieme organizzano i festeggiamenti e poco dopo Carmelo Santapaola scende dall'auto. (...) Santapaola con la nomina a vicesindaco avrebbe mantenuto la prima promessa col cugino Placenti, che lo ha sostenuto. "Mbare - dice Placenti a Saitta, riferendosi a Santapaola - intanto mi è piaciuto, che già sulu sulu si è preso le cose di cui avevamo già parlato noialtri, opere pubbliche, giardinaggio, con questo, scoppi economicamente, hai capito?". "Scuole, piazze - aggiunge Placenti - tanto la ditta è dello Zio Giovanni, ci metto mio padre, ti ci metti tu, caso mai ci mettiamo, ci mettiamo allo zio Giovanni pure, questo è un pazzo". (...) Nelle intercettazioni parlano di Angelo Lombardo, fratello dell'ex presidente della Regione, al quale Santapaola avrebbe fatto la "negativa", perché Lombardo, attraverso un uomo di fiducia, "quello là che assegna i turni con la tigna nel Comune di Misterbianco è infiltrato" avrebbe fatto licenziare "Riolo". Carmelo Santapaola si sarebbe dimostrato "fedele", non cedendo alle successive chiamate di Angelo Lombardo. Placenti dimostra di avere lunghe esperienze col Comune di Misterbianco, parla di Vito Santapaola, detto Tuccio, eletto consigliere nella lista Misterbianco libera con quasi trecento voti, cugino dei Placenti e di Carmelo Santapaola, "mio cugino", dice Placenti, "ha tirato per le cose di mio padre, per il fatto dello sport, si sono presi l'assessorato allo Sport, l'assessore allo Sport e la compagnia di viaggi dda teatri!". (...) "La conversazione documenta - scrive la Procura di Catania - l'accordo di spartizione degli appalti comunali raggiunto dai Placenti grazie all'intervento del Santapaola: "Noialtri ora cosa facciamo? Noialtri dobbiamo fare la cooperativa, poi loro ci fanno vincere gli appalti"»,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga indifferibile ed urgente, vista l'assoluta gravità della situazione, per la quale appartenenti alla cosca Santapaola, e per di più parenti del capo mafia Nitto Santapaola, hanno avuto la sfrontatezza di partecipare direttamente e personalmente alle elezioni comunali, sostenendo e determinando la vittoria dell'attuale sindaco, con una lista addirittura denominata "Unione civica per Misterbianco Santapaola", provvedere all'immediato scioglimento del Comune di Misterbianco per evidenti e conclamate infiltrazioni mafiose.
(3-00416)
SBROLLINI, ALFIERI, VERDUCCI, IORI, CUCCA, FERRAZZI, GARAVINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
la vicenda del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi brutalmente ucciso in data il 2 ottobre 2018, dopo esser entrato nella sede dell'ambasciata saudita ad Istanbul, evidenzia drammaticamente ancora una volta le ripetute violazioni dei diritti umani da parte dell'Arabia Saudita;
Khashoggi, a partire dagli anni Ottanta ha scritto per tutti i principali giornali sauditi, da "Okaz" ad "Al Sharq", da "Al Awsat" ad "Arab News" e "Al Watan", di cui è stato caporedattore. Inviato speciale durante l'invasione sovietica dell'Afghanistan, il giornalista non era un dissidente nel senso tradizionale del termine. I suoi scritti non hanno mai invocato la fine della monarchia o della dinastia degli al-Saud, tuttavia, hanno sempre dimostrato capacità di pensiero critico. Contrario all'assolutismo religioso wahhabita, alla corruzione saudita e alla sua politica economica completamente dipendente dal petrolio. Dal 2015, Khashoggi aveva assunto posizioni particolarmente critiche nei confronti del conflitto in Yemen e preoccupato per la sua incolumità aveva scelto l'esilio volontario negli Stati Uniti, accettando un incarico presso il "Washington Post";
premesso, inoltre, che:
dal 2015 lo Yemen è dilaniato da una nuova guerra civile che ha assunto sempre più le sembianze di una guerra per procura tra potenze regionali in Medio Oriente. L'Arabia Saudita guida una coalizione di Paesi sunniti, il cui scopo sarebbe quello di far cessare le ostilità interne, ma che secondo diverse organizzazioni umanitarie, in realtà, avrebbe l'obiettivo di reprimere le tribù Houthi, che oggi controllano il nord dello Yemen, dopo aver deposto, sostenuti dall'Iran, il Presidente riconosciuto dalla comunità internazionale. Lo scorso 15 settembre l'UNICEF ha dichiarato che "In Yemen si trova il maggior numero di bambini che ha bisogno a livello globale di assistenza umanitaria. Oltre 11 milioni di bambini - l'80% dei bambini del paese - hanno disperato bisogno di assistenza umanitaria". Inoltre, secondo dati diffusi da Oxfam, ci sarebbero in Yemen 18 milioni di persone a rischio, anche a causa delle prime epidemie di colera in Yemen, come da rapporti della OMS, con forte rischio di propagazione dei Paesi limitrofi, tra cui l'Arabia Saudita stessa. Dal giugno 2018 la coalizione guidata dall'Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti è impegnata in un'offensiva per prendere la città di Hodeidah che, secondo quanto dichiarato da "Save the Children", è già costata la vita a centinaia di vittime civili, mentre altre centinaia di migliaia risultano sfollate. L'intensificazione dei combattimenti a Hodeidah, principale porto yemenita, sta seriamente compromettendo il transito del cibo e degli aiuti umanitari nel Paese;
il conflitto in Yemen ad oggi avrebbe procurato, secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, almeno 6.000 morti e più di 17.000 feriti tra i civili; nel settembre 2018 una relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha concluso che vi sono ragionevoli motivi per ritenere che tutte le parti implicate nel conflitto nello Yemen abbiano commesso crimini di guerra;
considerato che:
l'Arabia Saudita continua a figurare in cima alle statistiche internazionali per numero di violazioni dei diritti umani, per il non riconoscimento dei diritti di genere, per il mancato riconoscimento dei diritti delle minoranze, per l'assenza totale di libertà di stampa e per il sistematico utilizzo di pratiche come la tortura o la pena di morte;
quando Mohammed bin Salman (MbS) a inizio 2015 è divenuto viceprincipe della corona e successivamente nel 2017 principe ereditario, da più parti nella comunità internazionale si è confidato nell'avvio di una nuova fase del regno saudita. Al riguardo, la pubblicazione del piano di riforme "Vision 2030" e l'enorme sforzo di comunicazione compiuto a livello internazionale dal principe hanno rafforzato tale percezione; tuttavia, la liberalizzazione profonda che si stava compiendo a livello sociale, con l'introduzione di concerti e cinema e il diritto delle donne alla guida, ed economico, con nuove misure per stimolare il settore privato, era necessariamente legata a una liberalizzazione dei diritti politici;
per i regnanti sauditi, invece, questi diversi aspetti restano totalmente slegati. Infatti, mentre si annunciava il diritto delle donne a guidare, nel giugno 2018, venivano arrestate le attiviste più in vista da anni impegnate in campagne per lo stesso obiettivo; mentre si tentava di attrarre investitori, nel novembre 2017, si mettevano agli arresti con accuse di corruzione più di trecento uomini d'affari e personalità politiche, tra cui gli sfidanti più in vista del principe ereditario;
rilevato, infine, che:
nonostante quanto esposto, la prossima gara di Supercoppa italiana, tra le squadre della Juventus e del Milan, si disputerà in data 16 gennaio 2019 nella città di Gedda, in Arabia Saudita; a quanto detto si aggiunga che in precedenza, con un comunicato stampa ufficiale, la Lega Serie A il 6 giugno 2018 ha annunciato di aver concluso con la General Sports Authority (GSA), l'ente governativo responsabile per lo sport in Arabia Saudita, un accordo per disputare ben 3 delle prossime 5 edizioni della Supercoppa proprio nel Paese arabo;
l'inopportunità del predetto accordo è stata sottolineata dalla stampa italiana, in particolare da un articolo del quotidiano "Il Foglio", che ha poi coinvolto altre testate e altri soggetti della società civile. Al riguardo, il Ministro pro tempore per lo sport, Luca Lotti, ha rivolto un appello pubblico chiedendo di non giocare la gara nel Paese saudita,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano le loro valutazioni in merito;
se il Governo ritenga adeguata la scelta della città saudita di Gedda quale sede di una competizione sportiva nazionale, in un momento in cui la comunità internazionale chiede urgenti chiarimenti in merito al brutale assassinio del giornalista Jamal Khashoggi;
se, conseguentemente, il Governo non ritenga opportuno adoperarsi perché la decisione di disputare alcune partite nella città di Gedda nel 2019 venga annullata e l'accordo tra Lega Serie A ed il Governo saudita per il tramite della General Sports Authority (GSA) sospeso fino a quando la monarchia saudita non sarà in grado di offrire tutte le garanzie previste dalla normativa internazionale in materia di diritti umani.
(3-00418)
PATRIARCA - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
nel testo della legge di bilancio per il 2019 in discussione in Parlamento non vi è traccia delle richieste sugli adeguamenti della normativa fiscale del Terzo settore. Si tratta di questioni di grandissima importanza per l'operatività di oltre 340.000 organizzazioni. Il forum del Terzo Settore, in tal senso, aveva espresso apprezzamento alle assicurazioni fornite dal ministro Di Maio e dal sottosegretario di Stato per il lavoro Durigon nel corso dell'ultima assemblea;
purtroppo, ad oggi, non compaiono nei testi in discussione alle Camere le misure fiscali richieste. Sono norme che toccano soprattutto le attività del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, che avevano già avuto l'approvazione delle Commissioni di Camera e Senato, ma che non erano entrate nel decreto correttivo varato prima dell'estate per ragioni più che altro di natura formale;
se non approvate, le associazioni di volontariato non potranno più autofinanziarsi, diversamente da quanto consentito in precedenza con la legge n. 266 del 1991. Altrettanto importante è la richiesta di aumentare la possibilità di avvalersi di lavoratori nelle associazioni di promozione sociale. Una correzione necessaria per consentire a tante organizzazioni, come quelle che operano nel campo della disabilità e non autosufficienza, di poter continuare a fornire il loro sostegno alle persone fragili ed in condizioni di marginalità;
su tutte queste misure erano state individuate le coperture di spesa e il sostegno della gran parte dei gruppi parlamentari;
considerato che:
le nuove norme fiscali introdotte richiedono una maggiore chiarezza sul quadro normativo per il Terzo settore, per giunta su argomenti importanti come la fiscalità;
tutto ciò ha conseguenze gravi per la vita di moltissime organizzazioni e per l'impegno di milioni di volontari e di lavoratori quotidianamente impegnati nel contrasto alle diverse aree di disagio e nelle emergenze. Per ovviare a questo problema il forum propone l'introduzione di alcuni necessari margini di tolleranza, quantomeno per un periodo transitorio;
a questo si aggiunge la complicazione che produce il decreto Dignità (di cui al decreto-legge n. 87 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2018) sulle persone che riemergeranno da ricadute (siano essi ex tossicodipendenti, ex alcolisti o ex psichiatrici) e che avevano antecedentemente avuto un rapporto di lavoro con la cooperativa sociale: la possibilità di riassunzione nella stessa cooperativa è solo con un contratto a tempo indeterminato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda completare il quadro normativo e i provvedimenti necessari al completamento di questa riforma per consentire a una vasta pluralità di soggetti di rispondere in modo efficace ai nuovi obblighi che il Codice introduce e che riguardano aspetti importanti della loro vita associativa.
(3-00422)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BATTISTONI - Ai Ministri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
la società Etruria musei srl aveva vinto un appalto in forza del quale 18 lavoratori a tempo indeterminato della stessa, dal 2013, venivano impiegati presso i musei e le necropoli di Tarquinia (Viterbo) e Cerveteri (Roma), nei rispettivi siti;
i siti di Tarquinia e Cerveteri sono patrimonio dell'Unesco, rappresentando un capolavoro del genio creativo dell'uomo;
ad oggi, l'appalto risulta in scadenza al 25 novembre 2018 e non è stata prevista una proroga o, in subordine, l'apertura di una nuova gara, paventando l'ipotesi di internalizzazione dei posti di lavoro interessati in favore del Ministero per i beni e le attività culturali;
i dipendenti del Ministero che potrebbero sostituire i dipendenti della società attualmente impiegati presso i siti di Tarquinia e Cerveteri potrebbero non avere la stessa esperienza e competenza, bensì inferiore qualificazione;
ai 18 lavoratori interessati, molti dei quali in servizio da oltre 10 anni, non è stata data nessuna motivazione a seguito della comunicazione della prossima interruzione del contratto di lavoro,
si chiede di sapere:
che cosa i Ministri in indirizzo intendano fare in merito alla possibilità di proroga o eventuale rinnovo della gara ed in che tempi;
se non ritengano inopportuna la possibilità di sostituire personale con comprovata competenza con persone meno qualificate per il prosieguo di un'attività di grande rilevanza, come quella fino ad oggi svolta all'interno dei siti appartenenti al patrimonio Unesco, fondamentale in termini di sviluppo culturale e turistico del territorio;
se intendano salvaguardare, ed in che modo, la forza lavoro della zona di Tarquinia e Cerveteri, già sensibilmente ridotta a seguito delle chiusure di importanti poli industriali e commerciali avvenute negli ultimi mesi.
(4-00916)
IANNONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la legge cosiddetta "La Buona Scuola" (legge n. 107 del 2015) ha introdotto all'art. 1, comma 108, un piano straordinario di mobilità territoriale;
l'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016 ha stabilito che i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 nelle fasi "0" ed "A", in sede di mobilità a.s. 2016/17, vengano collocati nella residuale fase D di mobilità interprovinciale;
ciò vuol dire che le relative domande di trasferimento sono state valutate e decise solo dopo aver evaso tutte le domande di trasferimento relative ai docenti a cui è stato consentito di partecipare alle prioritarie fasi A, B e C della mobilità territoriale a.s. 2016/17 (aventi diritto di priorità al trasferimento);
tale disciplina non ha adeguatamente tenuto conto dei diritti acquisiti, nonché dei requisiti di merito ed anzianità dei docenti assunti nelle fasi "0" ed "A" del piano assunzionale straordinario;
in particolare questi ultimi, assunti nell'a.s. 2015/16 da GAE (graduatorie ad esaurimento) e GM (graduatorie di merito), sebbene da un lato siano stati assunti con la stessa disciplina giuridica, quindi condividendo il medesimo status giuridico, con cui sono stati immessi in ruolo i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 (e cioè sono stati assunti ai sensi dell'art. 399, comma 3, del testo unico n. 297 del 1994 con il vincolo triennale di permanenza nel rispetto del turnover e sui soli limitati posti dell'organico di diritto) non hanno goduto al loro pari della medesima priorità assoluta che la legge "La Buona Scuola" ha previsto nell'art. 1, comma 108, per i soli docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, mentre dall'altro, sebbene abbiano conseguito il ruolo prima dei docenti assunti nella cosiddetta fase B e C del piano straordinario assunzionale (avendo maggiore punteggi, maggiore anzianità di servizio) la legge n. 107 del 2015 non ha per loro previsto la possibilità di godere dei posti del potenziamento (oltre 100.000) al pari dei docenti che sono stati assunti nello stesso anno scolastico (2015/16) nella fase B e C del piano assunzionale straordinario (docenti che hanno ottenuto il ruolo solo perché hanno potuto beneficiare dei 100.000 poti del potenziamento previsti dalla legge tramite lo stanziamento di fondi straordinari);
considerato che:
una simile posposizione della posizione giuridica dei docenti assunti in fase "0" ed "A" nella residuale fase "D" di mobilità territoriale a favore dei docenti assunti nella fase B e C del piano assunzionale straordinario (che sono stati ricompresi nella prioritaria fase C di mobilità straordinaria a.s. 2016/17) sembra a parere dell'interrogante del tutto arbitraria, poiché non solo appare priva di qualsiasi mandato di fonte primaria, ma viola il principio fondamentale del "merito", nella determinazione delle priorità al trasferimento;
segnatamente essa ha realizzato concretamente nell'ordine di priorità dei movimenti di mobilità interprovinciale e nazionale, la posposizione dei movimenti di docenti che per punteggio ed anzianità di servizio avrebbero dovuto precedere, ed invece seguono, rispetto a coloro i quali hanno beneficiato dei posti del potenziamento scolastico (assunti nel piano assunzionale straordinario da fase B e C);
con tale meccanismo, la legge ha determinato una situazione a parere dell'interrogante di fatto irragionevole, per cui all'esito delle modalità di svolgimento delle operazioni di mobilità territoriale straordinaria a.s. 2016/17 prevista ai sensi dell'art. 1, comma 108 della legge n. 107 del 2015, una intera categoria di docenti (quelli assunti nella fase 0 ed A del piano assunzionale straordinario), in genere pendolari per necessità, che ha atteso l'agognata immissione in ruolo per anni ed anni nelle graduatorie provinciali e regionali di loro competenza, è stata irragionevolmente pospostain sede di mobilità territoriale a docenti più giovani, in molti casi neo assunti, con minor punteggio ed anzianità di servizio, e che hanno ottenuto il ruolo "solo grazie" al piano straordinario assunzionale creato ex lege,
si chiede per sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale problematica e se e quali misure intenda adottare per tutelare i docenti della fase "0" ed "A" sulle future procedure di mobilità, al fine di ripristinare i diritti acquisiti da questa categoria di docenti penalizzati dalla legge "La Buona Scuola" in sede di introduzione e modalità di svolgimento del piano di mobilità straordinario, ex art. 1, comma 108, della legge n. 107 del 2015.
(4-00917)
IANNONE - Al Ministro della salute - Premesso che:
in data 22 novembre 2018 il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Napoli ha eseguito l'arresto ai domiciliari di 6 persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione di pubblici ufficiali, alla turbata libertà degli incanti e alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente con riferimento a plurime forniture di apparecchiature elettromedicali;
l'inchiesta della Procura ha riguardato le procedure di approvvigionamento di strumentazioni mediche destinate all'ospedale "del Mare" di Napoli e a ulteriori presidi sanitari della Asl Napoli 1 Centro, coinvolgendo personale della medesima azienda sanitaria e facoltosi imprenditori campani;
i finanzieri hanno eseguito anche delle perquisizioni e il sequestro di beni mobili e immobili riconducibili alle società e agli indagati per oltre 850.000 euro;
ai domiciliari sono così finiti Loredana Di Vico, dirigente dell'unità operativa complessa acquisizione beni e servizi della Asl; Vincenzo Dell'Accio, imprenditore e gestore, insieme con alcuni familiari, di società per la rivendita di articoli medicali, risultate amministrate da prestanome; Rosario Dell'Accio, fratello di Vincenzo; Antonio, padre di Rosario e Vincenzo; Claudia Dell'Accio, sorella di Vincenzo e di Antonio, e Gennaro Ferrigno, collaboratore della famiglia Dell'Accio. Le società coinvolte sono LGA, Maflamed, Vicamed e Frag Hospital;
le sei persone arrestate riuscivano a influenzare le gestioni delle procedure di approvvigionamento di materiali sanitari da parte della Asl Napoli 1 Centro: il materiale veniva acquistato da società di intermediazione a un prezzo maggiorato del 300 per cento di quello di mercato;
dalle indagini dei finanzieri è anche emerso che su un appalto era stato applicato un ricarico stimato in circa 250.000 euro;
le ditte di intermediazione coinvolte, riconducibili alla famiglia Dell'Accio, avevano un contratto in esclusiva con la società che produce gli apparecchi elettromedicali (endoscopi, broncoscopi e altri macchinari della stessa tipologia) che poi venivano venduti alla Asl a prezzi maggiorati;
in precedenza il rapporto era invece diretto, cioè tra Asl e ditta produttrice; tutto veniva anche agevolato dal fatto che due delle persone arrestate sono risultate sentimentalmente legate e proprio per celare questa relazione, secondo quanto emerso dalle indagini, le aziende erano state intestate a prestanome;
l'attività investigativa, che ha preso il via all'inizio del 2017, con alcune perquisizioni dei finanzieri proprio nell'ospedale del Mare, è stata portata avanti anche attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e i primi approfondimenti sono stati condotti dalla Guardia di finanza secondo le linee guida dell'Anac;
il sistema, secondo l'accusa, era fondato sui vantaggi corruttivi della dirigente amministrativa De Vico e di alcuni dipendenti della stessa amministrazione;
anche un medico di una struttura della Asl Napoli 1 Centro è indagato per corruzione;
è emerso che i titolari di fatto delle ditte coinvolte nell'inchiesta si scambiavano messaggi via "Whatsapp" per festeggiare l'imminente richiesta di una fornitura di costose apparecchiature: lo scambio di messaggi, con faccine sorridenti e coriandoli, scattava subito dopo avere appreso dai loro canali privilegiati che un medico stava per chiedere particolari strumenti per il suo lavoro; dall'attività investigativa della Guardia di finanza di Napoli è anche emerso che le ditte acquistavano i macchinari dalle aziende produttrici ancora prima di vedersi assegnato l'appalto dalla Asl e dunque i titolari erano sicuri che la scelta sarebbe ricaduta sulle loro ditte proprio in virtù del sistema di corruzione messo in piedi con la collaborazione di funzionari pubblici,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo è a conoscenza di questo grave fatto che rappresenta l'ennesimo scandalo della sanità campana;
se ritenga, parallelamente all'attività giudiziaria, attivare i suoi poteri ispettivi per verificare responsabilità politiche ed amministrative.
(4-00918)
VITALI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, a seguito di una capillare attività d'indagine della squadra di polizia giudiziaria del compartimento Polizia stradale Puglia nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Bari, è emersa l'esistenza di un'attività criminosa finalizzata a falsificare le prove d'esame per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida che avevano luogo presso la motorizzazione civile di Bari;
attraverso l'utilizzo di apparecchiature videotelematiche, i candidati venivano messi in collegamento con i componenti della banda dedita alla truffa i quali fornivano così a distanza le risposte esatte;
nel corso dell'indagine, oltre a numerose intercettazioni avvenute proprio nei frangenti in cui si svolgevano i test, sono state altresì individuate le strutture presso le quali l'organizzazione criminale forniva ai candidati le strumentazioni audio e video attraverso le quali comunicare con l'esterno;
secondo gli elementi in possesso degli inquirenti, anche diverse scuole guida insistenti presso la città e nella provincia di Bari si sarebbero avvalse dell'organizzazione criminale al fine di agevolare gli esami di guida dei propri iscritti;
il giro d'affari stimato è risultato pari a circa 250.000 euro, considerato che a ciascun candidato venivano chiesti da parte dell'organizzazione criminale tra i 2.000 ed i 3.000 euro per il superamento dei quiz,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti, se questi corrispondano al vero e come li valuti;
quali iniziative intenda porre in essere nei confronti delle scuole guida coinvolte;
se non ravveda l'improcrastinabile urgenza di inviare propri ispettori presso le sedi della motorizzazione civile di Bari;
se non ritenga di dover celermente procedere all'avvicendamento del management della motorizzazione civile.
(4-00919)
DE PETRIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che,
il sistema "Sistri" di tracciabilità dei rifiuti per contrastare il proliferare di azioni illecite, di cui il nostro Paese si è dotato, che doveva entrare in funzione nel 2011, non ha mai iniziato a fornire i servizi previsti, tanto è vero che la sua decorrenza è stata rinviata di anno in anno fino al 31 dicembre 2018;
nel 2014 il Ministero dell'ambiente ha deciso di affidare in concessione tramite gara gestita da CONSIP le funzioni del sistema;
il 1° febbraio 2017 la gara "SISTRI" è stata aggiudicata definitivamente al RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) Almaviva Telecom (oggi TIM) e Agriconsulting. Tale aggiudicazione è stata impugnata innanzi al TAR Lazio dal RTI concorrente; il TAR non ha mai sospeso l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
nel corso di questi anni si è sviluppato un contenzioso giudiziario tuttora non risolto, tra Ministero dell'ambiente e gestore della precedente assegnazione;
considerato che:
il ritardo accumulato rischia di compromettere il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in particolar modo quelli pericolosi, che aggraverebbe la situazione già abbastanza compromessa di alcuni territori del nostro Paese;
l'adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi viene auspicata, anche a livello europeo, dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti,
si chiede di sapere quali siano le determinazioni del Ministro in indirizzo in merito all'effettiva entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti, dal momento che la normativa ad esso riferita non è mai divenuta concretamente operativa e quali azioni intenda intraprendere per dare avvio al nuovo sistema di tracciatura sulla base dei risultati della gara già assegnata da due anni.
(4-00920)
IANNONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
in relazione al vincolo delle due annualità per partecipazione al concorso straordinario per docenti, la normativa di riferimento, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» («decreto dignità»), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in particolare dall'articolo 4, comma 1-quinquies, lettere a) e b) riserva la possibilità di accesso al concorso straordinario esclusivamente a coloro i quali, in possesso del titolo abilitante, « (...) abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio (...) valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;
gli insegnanti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, in occasione dell'ultimo percorso formativo avviato (anno accademico 2016/2017) conclusosi il 30 giugno 2018, hanno dovuto obbligatoriamente frequentare il corso nel periodo tra settembre 2017 e giugno 2018 e, a causa del relativo tirocinio formativo previsto dalla norma, ben difficilmente avranno potuto accettare supplenze a causa della incompatibilità oggettiva tra la frequenza obbligatoria del percorso di specializzazione e l'orario di lavoro proposto dalle scuole;
gli insegnanti che hanno partecipato al percorso di specializzazione sul sostegno non hanno potuto maturare l'annualità prevista dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il Consiglio di Stato (sez. VI, con ordinanza n. 5134/18 depositata il 3 settembre) ha rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che ha disposto, in via transitoria e in deroga al principio per il quale al concorso per l'insegnamento possono accedere tutti i laureati che hanno conseguito un certo numero di crediti qualificanti, un concorso straordinario riservato ai soli «abilitati» (cioè a chi e in possesso, oltre che della laurea, anche del titolo necessario nel sistema previgente);
nell'ordinanza, il Consiglio di Stato osserva che nel periodo dal 1990 al 2017, aver conseguito l'abilitazione è «dipeso da un complesso di circostanze casuali, non dipendenti dalla diligenza o dal merito dell'interessato..., cosicché, il mantenere la riserva agli abilitati costituirebbe un'irragionevole disparità di trattamento»,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare iniziative per modificare la normativa di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 87 del 2018 specificando che ai soli fini della partecipazione alla procedura concorsuale relativa ai soli posti di sostegno, la frequenza, con esito positivo ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità equivale al possesso di due annualità di servizio ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
(4-00921)
IANNONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
la borsa di studio denominata «lo studiovoucher 2017-2018» destinata agli studenti con un Isee inferiore a 10.632,90 euro e di cui è stata stilata una graduatoria in ogni regione, non risulta mai erogata;
il sito relativo a questo bando, riguardante la regione Campania, dava in data 2 maggio 2018 l'accreditamento come imminente in poche settimane;
questo elenco è stato poi bloccato e ripresentato dopo il depennamento di alcune situazioni irregolari di studenti non iscritti o iscritti in altre regioni e ripubblicato l'8 agosto 2018;
sul sito gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pubblicata questa citazione: «Per consentire a tutti gli studenti individuati dalle Regioni come beneficiari della borsa di studio di potere accedere al servizio, sono in corso le operazioni di completamento delle rispettive graduatorie e di caricamento degli elenchi all'interno del sistema»; e ancora «Al termine delle operazioni sopra descritte, sarà possibile fornire ulteriori dettagli relativi alle tempistiche e alle modalità di erogazione delle borse di studio»;
fino al 28 ottobre 2018 agli studenti campani non è stato possibile accedere ai voucher tramite il sito, né tanto meno ricevere l'accredito sulla carta all'uopo abilitata;
questo poteva essere un modo per fornire agli studenti in difficoltà i fondi per l'acquisto del materiale in modo rapido;
in regioni come la Campania gli studenti non possono avvalersi del comodato d'uso per i libri, dei buoni scuola e anche i «buoni libro», sono spesso erogati in ritardo,
si chiede di sapere quali siano i motivi che impediscono a migliaia di studenti di usufruire di un supporto concreto al loro percorso di studio.
(4-00922)
LAFORGIA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
è stata annunciata, nel settore del food delivery, la vendita di Foodora a Glovo ed è trapelata la volontà di Glovo di non voler dare continuità ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co) instaurati da Foodora con quasi 2.000 rider in tutta Italia;
la Cgil ha riportato la notizia che a Firenze circa 200 ciclo fattorini resteranno senza lavoro dal 1° dicembre 2018, quando saranno scaduti i loro contratti. Si tratta di ragazzi e ragazze, giovani e anche meno giovani, studenti o ciclo fattorini a tempo pieno;
considerato che:
dalla Nidil Cgil, Ilaria Lani e Aldo Iacona segnalano che: "Per continuare a lavorare, se vorranno, potranno solo partecipare alle selezioni di Glovo, senza nessuna garanzia di continuità occupazionale, e sperare di vincerle all'interno di una gara con nuovi sistemi di ranking. Qualora fossero scelti da Glovo, vedrebbero in ogni caso peggiorare le proprie condizioni di lavoro, in quanto non avrebbero un Co.co.co ma una collaborazione occasionale pagata a cottimo. Foodora ha ceduto a Glovo l'intero pacchetto commerciale, dai ristoranti ai dati sulle App fino ai clienti, ma non i lavoratori che in quanto co.co.co non hanno nessuna garanzia: un panino per queste aziende vale più dei lavoratori in carne ed ossa. È inaccettabile, per questo abbiamo scritto alla Regione Toscana affinché apra un Tavolo di crisi sulla vertenza, così come abbiamo scritto ai vertici locali di Foodora per chiedere un incontro",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e come valuti gli effetti della vendita/passaggio di proprietà sui lavoratori coinvolti, sia da un punto di vista occupazionale sia riguardo alla tipologia del rapporto di lavoro;
se intenda convocare quanto prima la proprietà, affinché si possa giungere all'obiettivo della continuità dei rapporti di lavoro e si possa scongiurare il peggioramento delle attuali condizioni economico-normative.
(4-00923)
LAFORGIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
il quotidiano "la Repubblica", in data 23 novembre 2018, ha riportato la notizia secondo la quale gli esperti di "Grevio" (Group of experts on action against violence against women and domestic violence), organismo del Consiglio d'Europa che monitora in ogni Paese l'applicazione della Convenzione di Istanbul, starebbe preparando un rapporto sul nostro Paese su questi temi;
da quello che è emerso nel rapporto e da quanto riportano le fonti del citato articolo del quotidiano, mancherebbero più di 5.000 posti letto per chi fugge dalle mura domestiche, teatro dell'80 per cento dei maltrattamenti; i fondi pubblici sono scarsi e utilizzati male; di quelli disponibili ne sono stati spesi solo lo 0.02 per cento; scarsa preparazione e formazione sul fenomeno della violenza di forze dell'ordine e personale socio-sanitario, interventi di prevenzione e protezione sui territori a macchia di leopardo, così solo il 7 per cento degli stupri viene denunciato;
considerato che:
l'Istat ha raccolto dei dati ed ha svolto l'indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri le regioni e il Consiglio nazionale della ricerca;
quello che emerge dall'indagine dimostra come le donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza nel 2017 sono 49.152, di queste 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza;
il 26,9 per cento delle donne che si rivolgono ai centri sono straniere e il 63,7 per cento ha figli minorenni in più del 70 per cento dei casi;
sempre secondo l'articolo riportato da "la Repubblica", da gennaio a ottobre sono state oltre 70 le donne uccise per mano di chi diceva di "amarle"; da gennaio a fine luglio sono state 1.646 le italiane e 595 le straniere che hanno presentato denuncia per stupro;
l'Istat stima che siano 1 milione 404mila le donne che hanno subito molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro da parte di un collega o del datore di lavoro,
si chiede di sapere:
quali efficaci misure il Governo intenda intraprendere urgentemente affinché questa strage venga interrotta nel minor tempo possibile;
se intenda aumentare i finanziamenti per contrastare la violenza di genere;
come intenda agire per debellare il fenomeno delle molestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di lavoro.
(4-00924)
LAFORGIA - Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:
in data 20 novembre, il quotidiano "The Guardian" ha riportato la notizia secondo cui, in Libia, nei centri di detenzione finanziati anche dall'Unione europea tramite il fondo per l'Africa, ci sarebbero alcuni minori che subiscono abusi e soffrono di malnutrizione;
l'articolo continua segnalando come alcuni bambini avrebbero raccontato di essere stati picchiati e maltrattati dalla Polizia libica e dalle guardie del campo, descrivendo la loro vita come "un inferno in terra";
secondo i dati analizzati dal Guardian, in Libia esistono 26 centri di detenzione dei migranti, ma il numero dei minori detenuti non è chiaro, in quanto non esistono registi affidabili;
secondo l'Unhcr, almeno 5.400 rifugiati sono detenuti in territorio libico;
a inizio novembre, Amnesty International aveva già denunciato le condizioni insostenibili in cui i migranti erano costretti a vivere, raccontando come la tortura e i maltrattamenti fossero all'ordine del giorno;
"C'è un vero e proprio disprezzo da parte dell'Europa e di altri Stati per la sofferenza di coloro che si trovano nei centri di detenzione", si legge nel rapporto di Amnesty;
considerato che:
l'Unione europea ha investito decine di milioni di euro per cercare di impedire ai richiedenti asilo provenienti da zone di conflitto, come l'Eritrea e il Sudan, di entrare in Europa;
la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia descrive alcuni obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia, cui il nostro Paese non può e non deve esimersi,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e come intendano, urgentemente, agire affinché venga rispettata la vita umana e l'innocenza dei bambini.
(4-00925)
IANNONE - Ai Ministri dell'interno, della giustizia e per la pubblica amministrazione - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
il sindaco di Santa Marina (Salerno), in data 21 novembre 2016 ha presentato atto di denuncia al procuratore della Repubblica, presso Lagonegro, Napoli e alla Corte dei Conti, nei confronti del dipendente A. B., per i reati di truffa, falsificazione di atti e qualunque altro reato ravvisabile a danno dell'Ente amministrato;
ad oggi il Comune non è stato notiziato di nessun procedimento penale in atto, né di alcun esito della denuncia;
nonostante i solleciti trasmessi, non risulta nessuna comunicazione da parte delle Procure interessate;
risulta che il signor A. B. non sia in possesso di un titolo di laurea regolarmente conseguito,
si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di questo grave fatto e quali iniziative intenda intraprendere per aiutare il Comune di Santa Marina ad assicurare i suoi compiti amministrativi, nonostante la situazione di difficoltà determinata dalla presenza di un dipendente, cui sono attribuite funzioni rilevanti e che si trovi nella descritta condizione.
(4-00926)
RAMPI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica è stato sciolto il Comune di Siderno (Reggio Calabria);
il sindaco eletto Pietro Fuda ha presentato ricorso contro lo scioglimento poiché dalla relazione del Prefetto di Reggio Calabria non emergerebbe il collegamento con la criminalità, risultando, di contro, presenti forzature volte ad impedire il normale prosieguo del mandato degli organi democraticamente eletti nel maggio 2015;
secondo quanto riportato dalla stampa locale, la comunità politica locale avrebbe contestato il provvedimento, rilevando come alcuni rilievi contenuti nella relazione apparirebbero macroscopicamente infondati;
considerato che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose non presuppone la commissione di reati da parte degli amministratori, né l'esistenza di prove inconfutabili sui collegamenti tra l'amministrazione e le organizzazioni criminali, anche se le risultanze delle indagini penali ovvero l'adozione di misure individuali di prevenzione possono certamente costituire la base per la proposta di scioglimento dell'ente,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare la sussistenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, anche in relazione alla veridicità dei fatti posti a fondamento della proposta di scioglimento da parte del Prefetto di Reggio Calabria, nonché la presenza di una giustificazione, logica, coerente e ragionevole.
(4-00927)
QUAGLIARIELLO - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e per gli affari europei -
(4-00928)
(Già 3-00143)
IANNONE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in questi giorni il Governo ha provveduto alla revoca del presidente dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), organo sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, a seguito di irregolarità nel rinnovo dell'incarico e ha incaricato un commissario straordinario per gestire la nomina di nuovi vertici;
tra le partecipate ASI, vi è il CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali), una società consortile per azioni a maggioranza pubblica, che annovera nella compagine l'ASI con una partecipazione del 47 per cento, il CNR con il 5 per cento, la Regione Campania (attraverso un consorzio) con il 16 per cento e le principali aziende aerospaziali italiane;
il CIRA è destinatario di fondi pubblici erogati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto soggetto attuatore del PRORA (Programma nazionale di ricerche aerospaziali), ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 1998 n. 305, con investimenti superiori ai 400 milioni di euro e un contributo annuale di circa 22 milioni di euro;
come riportato nella determinazione n. 91 del 18 settembre 2018 della Corte dei Conti, nell'assemblea del 10 maggio 2018, a seguito dell'approvazione del bilancio per il 2017, sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione del CIRA e, a differenza del passato, tutti e tre i componenti del CdA, che esprimono la parte pubblica non regionale, sono stati designati soltanto da ASI, mentre gli altri soci pubblici non hanno espresso designazioni, né preso parte all'assemblea, né conferito delega all'ASI, violando quanto previsto nello statuto del CIRA in ossequio al decreto ministeriale n. 305 del 1998 e il regolamento di amministrazione ASI, che prevede un concorso pubblico per la selezione di consiglieri nominati in partecipate dell'Agenzia;
secondo la stessa determinazione, anche l'ultimo piano triennale del CIRA è stato approvato da ASI senza il concorso degli altri soci pubblici, con la previsione di perdite da coprire con il fondo di reinvestimento del PRORA (ex lege n. 237 del 1993), che per legge può essere usato, invece, esclusivamente per le finalità PRORA;
nella precedente relazione della Corte dei Conti sul CIRA, era stato riportato che il collegio sindacale avrebbe fatto numerose segnalazioni di ipotetici danni erariali (in materia di personale, danno ambientale, sottrazione di materiali di proprietà pubblica, appalto di manutenzione degli impianti, eccetera) ed in alcuni casi di vicende di rilievo penale;
negli ultimi anni, in conseguenza dell'operato dei suoi vertici, il CIRA ha visto drammaticamente peggiorare la propria situazione economico-finanziaria, con un risultato di esercizio in negativo nel 2016, mettendo a rischio la sostenibilità dell'unico ente nazionale di ricerca aerospaziale e il poderoso investimento di fondi pubblici operato in questi anni,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda richiedere al commissario straordinario dell'ASI di verificare urgentemente la liceità delle procedure amministrative adottate per la nomina dei vertici CIRA, anche tenuto conto della rilevanza delle somme investite utilizzando fondi pubblici;
se risulti che il commissario straordinario dell'ASI intenda procedere ad un rapido ricambio dei vertici del CIRA alla luce delle irregolarità e dei risultati disastrosi segnalati nelle relazioni della Corte dei Conti.
(4-00929)
IANNONE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
il CIRA (Centro italiano ricerche aerospaziali) è una società consortile per azioni a maggioranza pubblica, che annovera nella compagine l'Agenzia spaziale italiana (ASI) con una partecipazione del 47 per cento, il CNR con il 5 per cento, la Regione Campania (attraverso un consorzio) con il 16 per cento e le principali aziende aerospaziali italiane;
il CIRA è destinatario di fondi pubblici erogati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto soggetto attuatore del PRORA (Programma nazionale di ricerche aerospaziali), ai sensi del decreto ministeriale 10 giugno 1998 n. 305, con investimenti superiori ai 400 milioni di euro e un contributo annuale di circa 22 milioni di euro;
negli ultimi anni, in conseguenza dell'operato dei suoi vertici, il CIRA ha visto drammaticamente peggiorare la propria situazione economico-finanziaria, con un risultato di esercizio in negativo nel 2016, mettendo a rischio la sostenibilità dell'unico ente nazionale di ricerca aerospaziale e il poderoso investimento di fondi pubblici operato in questi anni;
da diversi anni il Ministero è fermo sul rinnovo del PRORA, i cui fondi sono quasi esauriti, e non provvede al rinnovo della commissione di monitoraggio, prevista dal decreto ministeriale n. 305 del 1998 per controllare l'attuazione del PRORA e formulare proposte di aggiornamenti, con la partecipazione di tutti i soggetti che contribuiscono allo sviluppo della ricerca aerospaziale nazionale;
come riportato nella determinazione n. 91 del 18 settembre 2018 della Corte dei Conti, il CIRA ha presentato una proposta di aggiornamento del PRORA, che per legge necessita di autorizzazione con decreto interministeriale Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, in cui si prevede un mastodontico piano di investimenti basato, nella prima fase unicamente sulle riserve disponibili, che verrebbero esaurite in soli 2 anni, compromettendo la sostenibilità finanziaria del CIRA, sulla cui attendibilità un panel di esperti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrebbe sollevato notevoli perplessità;
da quanto si apprende dalla Corte dei Conti, i fondi di investimento PRORA sono in via di esaurimento e in assenza di nuovi finanziamenti il CIRA non potrà proseguire le attività di ricerca e la gestione dell'importante patrimonio impiantistico, ragione per la quale occorre un urgente riassetto della società che preservi l'interesse pubblico in merito,
si chiede di sapere:
quali siano gli orientamenti dei Ministri in indirizzo al fine di garantire la corretta attuazione del PRORA e la salvaguardia del CIRA, primaria istituzione nazionale di ricerca in ambito aerospaziale;
se il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca intenda ripristinare urgentemente la commissione di monitoraggio prevista dal decreto ministeriale n. 305 del 1998 per controllare l'attuazione del PRORA e formulare proposte di aggiornamento;
quali provvedimenti intenda varare il Governo in relazione al riassetto del CIRA per preservarne il ruolo centrale nella ricerca aerospaziale nazionale e risolvere le criticità di natura economico-finanziaria che mettono a rischio la vita del centro.
(4-00930)
LAFORGIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:
a Milano esiste in via Corelli un centro di accoglienza per richiedenti asilo che il Governo intende riconvertire in CPR, ovvero in un centro di detenzione amministrativa per stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno, in attesa di esecuzione di un provvedimento di espulsione;
questa decisione del Governo ha spinto svariate associazioni milanesi e singoli cittadini a costituire una mobilitazione regionale denominata "Mai più lager - No ai CPR";
lo stesso nome è stato dato ad una pagina "Facebook", dalla quale è stato lanciato un appuntamento per una mobilitazione regionale per il 1° dicembre 2018;
sono apparsi svariati commenti al post che promuove l'evento, in cui, citano gli amministratori della pagina, "c'è chi invoca le camere a gas con una foto di Hitler, chi incita ad uccidere, chi spera nelle manganellate e chi, al solito, insulta. Sono solo alcuni dei commenti che stanno arrivando in queste ore alla nostra pagina";
considerato che:
la libertà di manifestazione del pensiero o libertà di coscienza sono diritti riconosciuti negli ordinamenti democratici;
l'articolo 21 della Costituzione recita: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione";
l'apologia del fascismo, nell'ordinamento giuridico italiano è un reato previsto dall'articolo 4 della legge Scelba (di cui alla legge n. 645 del 1952), attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
simili episodi stanno assumendo particolare frequenza soprattutto sui social,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e come intenda allontanare dalla società questi messaggi di negazionismo della nostra storia, tutelando le libertà sancite dalla Carta Costituzionale;
se intenda agire contro chi, nel web e nella società, vorrebbe un ritorno al nazifascismo.
(4-00931)
DE PETRIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
sono recenti e sempre più continui i fenomeni di presenza di schiuma consistente e di ignota origine, nel fiume Sacco, in particolare nella città di Ceccano (Frosinone);
il decreto ministeriale n. 468 del 2001 ha istituito il SIN "Frosinone", perimetrato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002 e con decreto ministeriale 23 ottobre 2003, a cui è seguito il successivo SIN Bacino del fiume Sacco. Il SIN di Frosinone è stato istituito dal Ministero dell'ambiente a seguito della proposta, effettuata da parte della Regione Lazio nel 1999, di inserimento tra i siti da bonificare di interesse nazionale di ben 121 discariche di rifiuti solidi urbani distribuite su tutto il territorio della provincia di Frosinone e presenti in 80 comuni sui 91 costituenti la provincia;
alla data di approvazione del Piano regionale delle bonifiche, di cui alla delibera della Giunta regionale n. 591 del 14 dicembre 2012, delle 121 discariche, solamente 7 avevano visto conclusa la procedura di bonifica e dall'elenco dei siti contaminati pubblicato dall'ARPA Lazio ed aggiornato all'anno 2016, si rileva che per numerose discariche dell'ex SIN Frosinone non è ancora completata la bonifica;
la definizione del nuovo perimetro del SIN Bacino del fiume Sacco, di cui al decreto ministeriale n. 321 del 2016, a conclusione di un decennale periodo di alterne vicende giudiziarie amministrative, ha certificato l'esistenza di una vasta area a cavallo fra le province di Roma e Frosinone e lungo tutta l'asta fluviale, oggetto di un grave inquinamento ambientale;
quanto emerso, sia durante le operazioni di caratterizzazione dell'area industriale di Colleferro e di Anagni, che successivamente e fino ai fatti attuali per i siti industriali dismessi nel Comune di Ceprano e Falvaterra, ha evidenziato che la pratica dell'interramento di rifiuti industriali per evitare gli oneri di smaltimento si è aggiunta e sommata, come causa della contaminazione di suoli ed acque, a quella dell'esercizio delle stesse attività industriali;
alla grave compromissione ambientale, si aggiungono altre due note criticità che riguardano la valle del Sacco: la depurazione delle acque e la qualità dell'aria;
nel fiume Sacco continuano a riversarsi, da oltre un ventennio, gli scarichi dei reflui di diverse attività industriali, senza alcuna depurazione e senza alcun controllo, come conferma il Piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale (al quale appartiene il fiume Sacco) , approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2013, che ha evidenziato che la qualità delle acque del bacino del Sacco è a livello "pessimo", ovvero il grado più basso della scala di qualità, di cui alla direttiva 2000/60/CE ed allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. Le cause di tale degrado sono ben individuate dal medesimo Piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale, laddove nella relazione (pag.91) si legge: "Il fenomeno era ed è tuttora da attribuirsi alla mancata regolamentazione del sistema di scarichi da varia natura, in specie industriali. Ad oggi nell'area persistono condizioni di emergenza ambientale connessi ancora ad un sistema di collettamento e depurazione non idoneo o comunque non sufficiente a garantire standard qualitativi delle acque reflue compatibili con la tutela e salvaguardia delle risorse idriche";
l'intero territorio della valle del Sacco nella relazione dell'ARPA Lazio è stato censito in "Classe 1", laddove i superamenti delle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, nella specie PM10 e PM2.5, sono tali per quantità ed entità da imporre l'adozione di misure emergenziali a tutela della salute delle popolazioni e dell'ambiente;
la compromissione delle matrici ambientali suolo, acqua e aria, causata dal sovrapporsi e sommarsi delle criticità rappresentate, ha determinato delle indubbie ricadute sullo stato di salute della popolazione della Valle del Sacco. Il "Rapporto Tecnico sulla Sorveglianza Sanitaria ed epidemiologia della popolazione residente in prossimità del fiume Sacco" pubblicato nel giugno 2016 dal Dipartimento epidemiologico della Regione Lazio riporta: "La contaminazione del fiume Sacco rimane un disastro ambientale di proporzioni notevoli, che ha comportato una contaminazione umana di sostanze organiche persistenti considerate tossiche dalle organizzazioni internazionali. Proprio perché la contaminazione è purtroppo persistente non esistono metodi di prevenzione e di rimozione dell'inquinante. Si tratta di un episodio che ha implicazioni etiche, politiche e sociali di livello nazionale. Le autorità locali hanno il dovere di informare la popolazione, di salvaguardarne la salute specie dei gruppi sociali più deboli, di offrire l'assistenza sanitaria adeguata, e di garantire un continuo monitoraggio epidemiologico e sanitario. È ovvio che tale assistenza dal punto di vista della tutela sociale e sanitaria del servizio sanitario si deve accompagnare ad un impegno istituzionale coerente per il risanamento ambientale";
l'amministrazione regionale, immemore degli errori del passato, rischia di replicare quanto già avvenuto negli anni '90, "scaricando" le inefficienze ed i ritardi nell'attuare la gestione del ciclo dei rifiuti sui territori provinciali, in particolare su quello di Frosinone,
si chiede di sapere:
in quale modo il Ministro in indirizzo intenda intervenire per individuare l'origine dell'inquinamento e, in un contesto di innegabile urgenza ambientale e sanitaria, se non si intenda urgentemente predisporre piani concreti di bonifica e di repressione di atti illeciti tesi a colpire l'ecosistema;
in un contesto ambientale critico, come quello della valle del Sacco e della provincia di Frosinone, quali azioni si intendano porre in essere al fine di impedire, sia il trasferimento dei rifiuti di altri ambiti e di nuovi impianti inquinanti, sia l'incenerimento degli stessi, provvedendo nel contempo alla dismissione degli inceneritori di Colleferro e di San Vittore.
(4-00932)
ASTORRE - Al Ministro della difesa - Premesso che:
le Forze armate dispongono di circa 16.500 alloggi di servizio, che vengono assegnati alle famiglie dei militari, con esclusione dei ruoli della truppa, in relazione all' incarico svolto o alla situazione familiare. In entrambi i casi si tratta di un intervento da parte di un ente pubblico per sostenere le politiche abitative del personale;
per una particolare categoria di utenti, definiti sine titulo, il mantenimento della concessione oltre il periodo stabilito, affermata chiaramente sul piano legislativo, è valutato sulla base della situazione familiare del conduttore, ma è stato messo in discussione attraverso una serie di decreti attuativi e ancora di più nella modalità di applicazione degli stessi decreti, da parte dei vari comandi;
tutto ciò ha determinato un rapporto difficile tra gli uffici competenti del Ministero della difesa e numerose famiglie (circa 4.000) identificate come sine titulo, per il fatto che, nonostante il titolo originario di concessione sia scaduto, mantengono il diritto alla continuità nella conduzione dei relativi appartamenti, in virtù di precise norme di legge e regolamentari;
si stanno verificando casi paradossali nei quali gli stessi comandi riconoscono a conduttori in particolari situazioni individuati dagli stessi decreti ministeriali, quali ad esempio il personale in servizio o in quiescenza con reddito medio basso, le famiglie con al loro interno portatori di handicap gravi, in base alla legge n. 104 del 1992, art.3, comma 3, le vedove o i coniugi separati o divorziati, il diritto alle tutele previste per le categorie cosiddette "protette";
mentre, sulla base di differenti interpretazioni delle stesse norme da parte di altri comandi, si arriva a negare il diritto a quelle stesse condizioni, fino alla possibilità di interrompere, forzosamente, la conduzione dell'alloggio;
di fronte a questa situazione, centinaia di militari e i loro familiari hanno indirizzato al Ministro della difesa migliaia di messaggi con i quali chiedono un incontro attraverso l'associazione "Casadiritto" per un chiarimento diretto, ma al momento queste richieste sono rimaste senza risposta;
rilevato che a quanto risulta all'interrogante:
solo a titolo esemplificativo, nel mese di ottobre 2018, il Comando supporto enti di vertice - Aeronautica militare, esprime, in un primo tempo, parere favorevole all'istanza prodotta da un conduttore sine titulo in virtù del decreto ministeriale 7 maggio 2014, Allegato C, art.4, comma 2, e subito dopo, revoca, senza motivazioni la tutela accordata, pur continuando il conduttore a rientrare nei criteri originari di protezione previsti dallo stesso decreto,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;
se intenda corrispondere alle numerosissime richieste inoltrate a mezzo fax, al fine di accordare l'incontro richiesto e promuovere il confronto tra il Ministero e le parti interessate;
se intenda, inoltre, prevedere interventi volti a chiarire le ambiguità, sorte a seguito di interpretazioni multiformi, nel rispetto delle condizioni votate dal Parlamento a favore delle categorie protette, presentando contemporaneamente in Parlamento, nelle commissioni di merito, una proposta che consenta di fare il punto della situazione e valutare la possibilità di definire norme più ragionevoli, con i criteri equi e sostenibili, validi per tutti gli utenti e in grado di dare risposta alle emergenze abitative, anche al personale dei ruoli della truppa.
(4-00933)
PAPATHEU - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
la Figc, Federazione italiana giuoco calcio, si avvale in Italia dal 27 agosto 1911 per la direzione degli incontri di calcio in Italia dell'Associazione italiana arbitri (AIA), componente che si occupa del reclutamento, della formazione, della gestione tecnica, associativa e disciplinare degli arbitri di calcio italiani. L'Associazione italiana arbitri conta attualmente su oltre 33.000 500 associati, avendo all'attivo, tra questi, quasi 3.000 donne iscritte. Organo tecnico che si occupa per conto di Aia della direzione delle gare di tutti i tornei professionistici e dilettanti è la Commissione arbitri nazionale, alla quale competono le designazioni di arbitri ed assistenti per gli incontri di Serie A, B, Lega Pro e per la Serie D. Inoltre vi è una Commissione arbitri interregionale;
ad eccezione della Can-A, la cui commissione è composta da 21 fischietti, 41 assistenti arbitrali e 41 osservatori, la quasi totalità degli arbitri dirige tornei minori, e si tratta di persone che nella vita svolgono altre professioni e arbitrano per passione ed amore dello sport. Ma diversi associati, specie sui campi di periferia di tutta Italia, sono sempre più spesso vittime di brutali aggressioni che mettono a repentaglio la loro incolumità, provocando irreparabili conseguenze ed handicap permanenti;
tra questi casi, si annovera quello accaduto l'11 novembre 2018 a Roma, al termine della partita di Promozione Virtus Olympia-Atletico Torrenova, quando il 24 enne arbitro Riccardo Bernardini è stato aggredito e costretto a ricorrere a cure mediche urgenti presso una struttura ospedaliera. A seguito di tale episodio l'arbitro ha riportato 3 punti di sutura alla nuca e una commozione cerebrale, rischiando la paralisi di un braccio e di una gamba. L'Aia ha così deciso di sospendere l'invio di arbitri sui campi per tutte le gare in programma la settimana successiva nei campionati dilettanti della regione Lazio;
in questa impressionante escalation di violenza, ancor più sconcertante appare la vicenda dell'arbitro Elena Proietti, 30 anni, che per gravi fatti accaduti nella gara Real Quadrelli-Trevana, di Prima categoria, il 7 dicembre 2014, ha perso la vista e l'udito dal lato destro. La carriera arbitrale di Elena Proietti è finita in quella partita, che le ha cambiato la vita, e dopo vari ricoveri ospedalieri (da Roma a Boston), oggi è invalida al 67 per cento. Il Tribunale di Terni ha archiviato il relativo procedimento penale ed il colpo subito dalla donna è stato ritenuto "accidentale", mentre l'aggressore, dopo 5 anni di squalifica (e 3 di Daspo), potrà tornare sui campi di calcio già dal prossimo anno, e va rimarcato che tale squalifica ha riguardato solo "il colpo sferrato dallo stesso ad un avversario", ossia soltanto l'episodio che ha riguardato la rissa che l'ex arbitro Proietti aveva cercato di sedare;
si ritiene che in circostanze del genere la giustizia sportiva, ancora prima di quella ordinaria, debba adottare adeguati provvedimenti a tutela degli arbitri, e di tutti gli sportivi, tesserati e non, sanzionando con fermezza, ove necessario con Daspo a vita, atti di violenza, commisurando le determinazioni alla gravità dei fatti ed anche tenendo conto delle conseguenze patite da chi è vittima di tali condotte antisportive;
si richiama, inoltre, quanto asserito dal presidente dell'Associazione italiana arbitri, Marcello Nicchi, in data 25 novembre 2018 al programma tv "L'Arena", riguardo al caso Proietti: "La ragazza - ha affermato il massimo esponente Aia - ha avuto tutto quello che doveva avere. Dopo l'aggressione sono andati da lei il presidente della sezione di Terni con due collaboratori del consiglio sezionale, è stata assistita dalla sezione come tutti gli associati in questo caso";
ulteriori episodi di analoga gravità, che confermano l'increscioso clima di violenza dilagante nel calcio italiano, si sono verificati e continuano ad interessare diverse zone d'Italia con direttori di gara malmenati, presi a pugni e schiaffi, costretti a nascondersi negli spogliatoi ed obbligati a lasciare gli stadi scortati da Polizia e Carabinieri,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti narrati in premessa e in tal caso, quali iniziative incisive e urgenti intenda assumere per impedirne il ripetersi;
in particolare, se ritenga opportuno convocare i vertici di Figc, Lega nazionale dilettanti e Aia, per concertare l'adozione di misure urgenti atte alla tutela migliore dell'incolumità di associati, tesserati e sportivi di ogni categoria e livello;
se intenda chiedere ad Aia un report riguardante i casi di violenza verificatisi contro gli arbitri negli ultimi 10 anni, anche al fine di accertare se in tali circostanze gli organi sportivi preposti abbiano garantito il dovuto supporto alle vittime ed in quali termini, in particolare verificando se e quando Aia risulti essersi costituita parte civile nelle opportune sedi per i procedimenti riguardanti gli associati aggrediti e se abbia presentato ricorso mediante i comitati regionali;
infine, se il Governo intenda valutare l'opportunità di procedere all'istituzione di una commissione dedicata all'accertamento dei fatti descritti e all'adozione di ulteriori misure atte ad un più efficace contrasto del fenomeno con inasprimento delle sanzioni, eventualmente prevedendo la sanzione massima del Daspo a vita da comminare per gli autori di condotte violente.
(4-00934)
DE POLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che nella parte conclusiva della XVII Legislatura la Regione Veneto ha avviato negoziati con il Governo per arrivare a un'intesa sull'attribuzione di un'autonomia differenziata in più materie, come previsto dall' art. 116, terzo comma della Costituzione, a seguito dei quali sono stati sottoscritti accordi preliminari che hanno individuato i principi generali, la metodologia e un primo elenco di materie in vista della definizione dell'intesa;
considerato che l'iter conclusivo del percorso per l'attivazione del regionalismo differenziato, avviato su iniziativa della Regione Veneto, terminerà con la redazione dei disegni di legge governativi che recepiscono l'intesa sottoscritta con la Regione, da sottoporre all'attenzione del Parlamento,
si chiede di sapere se sia nelle intenzioni del Governo dare inizio, in tempi brevi, all'iter legislativo dei disegni di legge da sottoporre all'esame del Parlamento, al fine di dare una positiva e rapida risposta alla richiesta di autonomia avanzata dalla Regione Veneto e confermata dall'esito del referendum consultivo indetto per acquisire l'orientamento dei cittadini.
(4-00935)
MINUTO - Al Ministro della difesa - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
in data 6 novembre 2018 è apparso sul portale "Infodifesa" un articolo dal titolo "Il dual use della Marina Militare: rimozione del Guano in caserma. Guai disciplinari per un graduato preoccupato per la salute dei colleghi";
in tale articolo si evince che nel mese di ottobre 2018, nel comprensorio della Marina Militare denominato Santa Rosa (che fornisce supporto logistico al comando in capo della squadra navale), i graduati ivi destinati sarebbero stati comandati ad eseguire rimozione di guano di piccioni di enormi quantità (diversi sacchi della spazzatura);
tale materiale è considerato rifiuto speciale e, da quanto si apprende, non ci sarebbero state, durante le operazioni di rimozione le giuste precauzioni, sia riguardo ai dispositivi di protezione individuale, sia riguardo all'indottrinamento per svolgere tale attività;
risulterebbe, addirittura, che un delegato Co.Ba.R. avesse sollevato tale questione e che sarebbe stato addirittura sottoposto a procedimento disciplinare con conseguente punizione;
lo stesso Co.Ce.R. Marina, con la delibera 6/XII, in data 29 ottobre 2018, ha sollevato il problema della sicurezza sanitaria del personale e della trattazione dei rifiuti speciali (come ad esempio il Guano),
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti che l'attività svolta di pulizia e rimozione di tale guano sia stata disposta con apposito ordine di servizio scritto e cosa esso prevedeva;
se risulti che tale eccezionale attività, che esula dalla normale attività professionale dei graduati, sia stata svolta dopo un apposito addestramento ed una apposita certificazione;
come sia stato smaltito e dove sia stata verbalizzata e tracciata la distruzione di tale materiale rientrante nella fattispecie di rifiuti speciali;
se il Ministro intenda revocare il provvedimento disciplinare nei confronti del delegato Co.Ba.R. che ha sollevato legittimamente il problema;
se per il futuro intenda provvedere alla pulizia di tali rifiuti tramite ditte specializzate;
quali provvedimenti intenda prendere in merito agli spiacevoli eventi descritti;
se voglia attivarsi, a tutela dei delegati della rappresentanza della Marina, considerando che tali atteggiamenti nei confronti di un rappresentante dei militari potrebbero configurarsi come una limitazione del mandato.
(4-00936)
PAPATHEU - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la rete stradale siciliana si compone di oltre 20.000 chilometri di arterie, con 570 chilometri di autostrade, 3.591 chilometri di strade statali e altri 16.660 gestiti da Comuni ed ex Province. Il sistema viario è gestito, in particolare, da due enti di riferimento, Cas (Consorzio Autostrade Siciliane) e Anas, che si occupano delle vie di grande comunicazione regionale e delle infrastrutture di penetrazione nelle aree interne;
molteplici report e statistiche indicano come le strade siciliane risultino, dal punto vista qualitativo, e quantitativo nelle retrovie del sistema nazionale e la gran parte delle autostrade e dei tracciati interni necessitino di interventi, pericolosi per l'utenza o inagibili. In Sicilia, inoltre, sono a rischio 540 tra ponti, viadotti, gallerie e cavalcavia;
gli importi pagati dai siciliani con i pedaggi non sono serviti ad ammodernare le autostrade, ma per pagare numerose cause nate a seguito di gare di appalto. Anche per questo, il Governo regionale sta lavorando alla fusione Cas-Anas, al fine di costituire un nuovo soggetto giuridico, a cui trasferire la gestione dell'intera rete autostradale dell'isola. La Sicilia risulta, inoltre, al 13° posto nazionale per densità della rete ferroviaria (27,2 chilometri per 100.000 abitanti), confermando, inoltre, un inaccettabile ritardo sul fronte tecnologico, con una percentuale di binario non elettrificato nettamente superiore rispetto alla media nazionale (41,9 contro 28,2 per cento), mentre rimane addirittura ancora ferma a zero la rete di km ad alta velocità. Un divario che, secondo Rfi, potrebbe alleviarsi nell'arco futuro di un decennio con investimenti per 14 miliardi di euro;
il territorio siciliano detiene il deprecabile primato di interruzioni dovute a lavori in corso, inizio e completamento dei lavori, manutenzione ordinaria e straordinaria e sensi unici alternati. Nel 2017 si sono verificati in Sicilia 11.056 incidenti stradali che hanno causato 208 vittime e il ferimento di altre 16.457. Il numero di vittime della strada è aumentato dell'8,3 per cento, in misura superiore al dato nazionale (2,9 per cento). In Sicilia, il 57,4 per cento degli incidenti stradali si concentra nei poli urbani, considerando anche le aree di cintura, che comprendono i comuni più prossimi ai poli urbani, si arriva al 76,5 per cento del totale. Nei comuni delle aree interne, caratterizzate da distanze superiori ai 20 minuti di percorrenza dai poli urbani, gli incidenti rappresentano invece il 23,5 per cento del totale regionale. Gli incidenti, in parte dovuti anche alle condizioni precarie dei tracciati stradali, comportano costi sociali con oneri economici che, a vario titolo, gravano sulla società: in Italia tale costo è stimato in 17,4 miliardi di euro, 286,8 euro pro capite, e la Sicilia incide per il 6,4 per cento sul totale del territorio nazionale (1,1 miliardi di euro - 219,4 euro pro capite);
il 19 e 20 novembre 2018, il Ministro per le infrastrutture, Danilo Toninelli, si è recato in Sicilia ravvisando una "situazione da Terzo Mondo", e asserendo, a seguito di sopralluoghi nei cantieri Anas e Rfi, tra le varie considerazioni che "occorre ci sia più Stato, più Anas, nella gestione soprattutto delle strade provinciali che sono dissestate", parlando di "scempio delle strade siciliane" e assicurando che "lo Stato è tornato";
dopo 6 mesi di Governo, il ministro Toninelli e il Governo si sono accorti che in Sicilia sussistono gravi problemi dovuti alle molteplici criticità nelle infrastrutture stradali e nelle principali opere viarie. Risulta, tra l'altro, che i siciliani abbiano versato negli ultimi cinque anni circa un miliardo di euro per l'imposta aggiuntiva sulle assicurazioni auto, eppure quasi nulla è stato utilizzato per la manutenzione delle disastrate strade provinciali, con l'impossibilità ad intervenire da parte di enti già di per se stessi messi, a loro volta, in ginocchio dal prelievo forzoso, che ha saccheggiato le casse delle ex Province per ripianare il deficit statale;
a fronte di questa drammatica situazione, gli amministratori siciliani hanno espresso e ribadito il forte il disagio legato al profondo stato di degrado del sistema di viabilità autostradale e secondario, fatto di strade dissestate, autostrade a una corsia per deviazioni e restringimenti di carreggiata, vegetazione incontrollata che ostruisce pericolosamente la visibilità e gallerie in cattivo stato e poco illuminate. Tale condizione disastrosa, rileva l'Anci, "lede il diritto alla mobilità e alla sicurezza dei cittadini". Pertanto,ad opinione dell'interrogante, amministratori e cittadini ritengono concluso il tempo di illusorie "passerelle" istituzionali o peggio ancora della logica "tampone" del "rattoppo" saltuario, mentre urgono opere di completo rifacimento delle sedi stradali, mettendo al centro la manutenzione quotidiana ed il potenziamento concreto della rete stradale, ponendo rimedio alla negligenza dello Stato nel monitoraggio delle condizioni degli assi viari che potevano e dovevano essere finanziate e poste in condizioni di funzionalità e sicurezza con le programmazioni del fondo sociale europeo e dei fondi strutturali;
la dignità di un territorio, il suo sviluppo economico e la stessa coesione sociale passano proprio dalle sue infrastrutture e in particolare dalle vie di comunicazione. Oltre ad accendere i riflettori mediatici sui disagi che si vivono ogni giorno in Sicilia, è arrivato il momento di dare delle risposte e dei tempi certi sull'attuale situazione, sui finanziamenti possibili e/o in corso, i progetti per la viabilità e l'attuazione dei cantieri;
necessario appare supportare l'apprezzabile impegno del Governo siciliano, che ha già eseguito una ricognizione delle opportunità di intervento con i progetti inseriti nel "Patto per il Sud" ed inoltre occorre monitorare la corretta attuazione dei previsti investimenti Anas per 3 miliardi di euro nonché le procedure di gara del Cas,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda realmente porre in essere un piano di interventi mirati per la Sicilia, ed in tal caso se voglia quantificare in termini esatti le cifre disponibili ed un crono-programma per i relativi stanziamenti delle risorse necessarie, sulla base di un report dettagliato di tutte le aree viarie critiche;
inoltre se, al fine di dare risposte efficaci alle citate emergenze, non ritenga opportuno istituire e convocare una cabina di regia, mediante un Tavolo di lavoro permanente del quale facciano parte, tra gli altri soggetti individuati come partecipanti necessari, anche il Presidente della Regione Siciliana, i vertici degli enti Anas/Cas, Anci Sicilia ed una rappresentanza parlamentare del territorio, considerando l'urgente ineludibilità di un confronto serrato ed incisivo per avviare interventi infrastrutturali finalizzati ad una mobilità più agevole e sicura in tutta l'isola.
(4-00937)
PAPATHEU - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per il Sud - Premesso che:
l'"Education and Training Monitor" è un rapporto annuale in cui si analizzano e comparano le principali sfide per i sistemi educativi europei, la situazione dei singoli Paesi ed in tale rapporto si assegna all'Italia uno dei livelli più bassi d'investimento in educazione, sia in rapporto al Pil (3,9 per cento nel 2016, comparato al 4,9 per cento della media europea), sia in rapporto al totale della spesa pubblica (7,9 per cento contro il 10,2 per cento). Il dato riguarda principalmente i fondi utilizzati in educazione superiore;
se per la scuola primaria il dato italiano risulta in linea con quello degli altri Paesi, in oggetto ai più alti livelli di istruzione e all'Università, l'Italia risulta penultima in classifica, prima della Gran Bretagna (dove le tasse pagate dagli studenti sono alte e gli istituti sono finanziariamente autonomi) per uno 0,3 per cento di risorse investite, a fronte dello 0,7 per cento europeo. Il Consiglio Ue ha richiesto all'Italia un impegno specifico affinché siano "favorite la ricerca, l'innovazione, le competenze digitali e le infrastrutture attraverso lo stanziamento di fondi mirati" ed "aumentata la formazione professionale dell'istruzione superiore". Altra sfida essenziale, al momento priva delle dovute misure migliorative di intervento, è rappresentata dai numerosi giovani che non lavorano, né studiano, né sono impegnati nella formazione. Un quinto degli italiani (20,1 per cento) tra i 15 e i 24 anni, nel 2017, rientra in questa categoria, rappresentando la più alta percentuale in Europa, la cui media si attesta sui 10,9 punti percentuali. Il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro continua poi a rimanere estremamente difficoltoso, anche per le persone altamente qualificate;
le disparità a livello regionale sono persistenti come evidenziato dai test Invalsi e, nel frattempo, i salari degli insegnanti continuano a rimanere tra i più bassi a livello europeo, e le prospettive di carriera sono limitate. La percentuale di giovani che intraprendono gli studi universitari risulta tra le più basse in Europa (26,9 per cento a fronte della media Ue del 39,9 per cento nel 2017), anche se la quota di laureati è in aumento. Tuttavia permane una crescita del costo degli studi, che risulta spesso insostenibile per le famiglie e le tasse universitarie italiane sono tra le più alte in Europa;
secondo quanto affermato dal Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, il 16 novembre scorso al convegno "Occupazione: il futuro è nel Sud", che si è tenuto presso l'Aula Magna Storica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in particolare "Occorre pretendere che al Sud ci siano più asili nido, il tempo pieno nelle scuole e le università del Meridione, che devono avere gli stessi fondi di quelle del Nord";
ciò nonostante, il decreto fiscale, di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" prevede, al contrario, un taglio alle risorse del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per scuola e università pari a 29 milioni di euro. Tale taglio, descritto dal Governo, ad avviso dell'interrogante erroneamente, come un "risparmio" (fatto che si evince dalle tabelle allegate al decreto - "Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri"), viene ripartito in 14 milioni destinati alla scuola e 15 milioni alla formazione universitaria e post-laurea. In particolare per la scuola si prospetta un "risparmio" di 8 milioni per l'istruzione del primo ciclo, di 3 milioni per il secondo ciclo e di 3 milioni per il reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione. In virtù di tali provvedimenti, il Ministero dell'Istruzione risulta tra i settori maggiormente ridimensionati, secondo soltanto al Ministero dell'Economia, che però gestisce più fondi e amministrazioni. Inoltre, si prevede anche una riduzione del PIL dedicato agli investimenti nella Formazione, che passerebbe dal 3,6 per cento al 3,5 per cento. Si va, pertanto, a determinare un sensibile condizione peggiorativa della situazione per l'Italia, che già occupa le più basse posizioni nella classifica europea,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno rivedere, nelle prossime iniziative normative, le previsioni in materia di risorse del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nel decreto fiscale, di cui al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, rimodulando le norme ivi contenute e prevedendo un nuovo percorso legislativo atto ad individuare soluzioni correttive e migliorative per la opportuna e sufficiente dotazione finanziaria destinata all'istruzione;
se, in tal quadro economico, il Ministro per il Sud ritenga le citate previsioni governative in linea con l'iter di "coinvolgimento delle università e delle professionalità del Sud nel processo che porterà a pianificare gli interventi nella prossima programmazione dei fondi europei per lo sviluppo e la coesione", preannunciato dal Ministro "per l'occupazione" ed "al fine di avviare investimenti dediti a colmare il gap tra il Sud e il resto del Paese".
(4-00938)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-00426, del senatore Vattuone, sui danni causati dal maltempo nel territorio ligure.