Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 051 del 24/10/2018

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------

51a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 2018

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Presidenza del vice presidente LA RUSSA,

indi del presidente ALBERTI CASELLATI,

del vice presidente ROSSOMANDO,

del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente TAVERNA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

GIRO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (Relazione orale)(ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 510.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (M5S). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, intervengo per ultimo in discussione generale dopo aver ascoltato i colleghi di tutte le forze politiche. Tutti concordano sulla necessità di una norma che sanzioni il voto di scambio politico-mafioso; tutti hanno sottolineato altresì l'opportunità che la lotta alla mafia sia un fatto corale e debba avvenire, sperabilmente, senza divisioni o senza apporsi medaglie sul petto. Però in quest'Assemblea si sono palesate diversità di vedute su come scrivere la norma di cui ci stiamo occupando. Noi del MoVimento 5 Stelle riteniamo che questa formulazione vada nella direzione giusta e che oggi sia un bel giorno per tutti quelli che hanno a cuore il contrasto alle mafie. Oggi si fa quindi un altro decisivo passo nel cammino iniziato trentasei anni fa con la cosiddetta legge Rognoni-La Torre che ha introdotto l'articolo 416-bis nel codice penale.

Le mafie sono cambiate nel corso dei decenni e, purtroppo, hanno esteso la loro nefasta influenza su buona parte del territorio nazionale e, sempre di più, hanno tentato, tentano e tenteranno di condizionare il percorso democratico della nostra Repubblica, cercando di condizionare la libera espressione del voto dei cittadini. La mafia, senza il fondamentale aiuto di politici infedeli, di professionisti senza scrupoli, senza l'aiuto dei cosiddetti colletti bianchi, non avrebbe mai potuto raggiungere la potenza economico-militare attuale e non sarebbe stata in grado di esercitare il pervicace controllo dei territori che, effettivamente, ha conseguito in alcune zone del Paese. Il mafioso con la coppola appartiene a una rappresentazione olografica del fenomeno, non certo alla realtà fattuale presente e passata: lo dice la storia, lo dicono le indagini recenti e lontane, i tanti casi eclatanti che hanno caratterizzato la nostra Repubblica e, anche prima, il Regno d'Italia.

La mafia - e veniamo ai giorni nostri - non sarebbe mai stata in grado di spostare masse enormi di denaro in giro per il mondo, di reinvestirli in attività all'apparenza pulite e lecite, di costituire società nei paradisi fiscali, di eludere i controlli delle autorità preposte, senza il determinante contributo di professionisti senza scrupoli e senza etica, di prestanome, di politici complici e infedeli. Da sola non ce l'avrebbe mai fatta. Non sarebbe mai potuto accadere che dei villici costruissero un impero economico (come ha più volte affermato il procuratore Roberto Scarpinato), con ramificazioni praticamente in tutto il mondo. Senza il fondamentale aiuto dei soggetti appena citati, prima o poi la mafia, tutte le mafie, come tutte le cose della vita, avrebbe avuto un inizio, una durata e una fine, come diceva Giovanni Falcone.

Invece, le mafie sono vive e vegete, sono in mezzo a noi e quindi il Parlamento deve individuare norme sempre più efficaci per aumentare il contrasto, non sacrificando mai le garanzie costituzionali. Mi preme sottolineare che in questa azione di contrasto il nostro Paese è all'avanguardia nel mondo. Nessuno come noi si è dotato di strumenti efficaci di indagine, repressione, aggressione dei capitali illecitamente accumulati. Siamo di esempio nel mondo, in questo. Basti pensare che qualche giorno fa a Vienna, nell'ambito della conferenza sulla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, è stata approvata una risoluzione che rende più operativa e più facile la collaborazione tra Paesi nella lotta alle mafie, Convenzione che venne sottoscritta a Palermo nel 2000 e che nacque da una delle tante idee belle e geniali di Giovanni Falcone.

Anche nel campo del voto di scambio politico-mafioso dobbiamo essere, ancora una volta, all'avanguardia, dobbiamo essere di esempio per altri Paesi, adottando norme efficaci, chiare, facilmente applicabili e interpretabili e pene che siano, al contempo, dissuasive e afflittive, attesa la estrema gravità del reato che ha come conseguenza lo stravolgimento della rappresentanza politica nelle istituzioni elettive.

Come hanno ricordato ieri i colleghi, l'articolo 416-ter fu introdotto dieci anni dopo la legge Rognoni-La Torre, dall'articolo 11-ter del decreto-legge n. 306 del 1992 (il cosiddetto decreto Scotti-Martelli), e aveva proprio l'intento di affrontare il problema delle collusioni e delle contiguità tra i rappresentanti degli organi elettivi e le associazioni criminali di stampo mafioso. Questo decreto-legge integrò anche l'articolo 416-bis, aggiungendovi - per meglio descrivere e tipizzare i sodalizi mafiosi - la specificazione di organizzazioni che hanno il fine di «impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Nella sua originaria formulazione l'articolo 416-ter prevedeva che la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applicasse anche a chi otteneva dalla mafia la promessa di voti in cambio dell'erogazione di denaro. Colui che prometteva i voti rispondeva, invece, del reato di cui all'articolo 416-bis, nella qualità di associato della compagine mafiosa, nonché del reato di coercizione elettorale di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel caso in cui si fosse avvalso in concreto della forza di intimidazione, propria della mafia, allo scopo di procacciare voti. Il decreto Scotti-Martelli aveva, tra l'altro, inasprito le sanzioni previste per il delitto di corruzione elettorale e il delitto di coercizione elettorale.

Questa norma è stata introdotta in un periodo terribile per la nostra Repubblica, quando l'attacco mafioso al cuore dello Stato ha probabilmente raggiunto il suo apice. Poi, come spesso succede, si è ravvisata la necessità di correggere la legge, al fine di renderla più efficace. Però questa rivisitazione, operata dalla legge n. 62 del 2014, non ha sortito gli effetti che si volevano ottenere - come già alcuni avevano previsto anche nel MoVimento 5 Stelle - ma, anzi, ha creato una molteplicità di interpretazioni giurisprudenziali.

La prima si ebbe subito dopo l'entrata in vigore della legge con la cosiddetta sentenza Antinoro, con la quale la Corte di cassazione, alla luce della norma nella nuova formulazione, affermava che, dopo la riforma dell'articolo 416-ter del codice penale, il delitto in questione richieda, per la sua consumazione, che i componenti dell'associazione mafiosa si impegnino a realizzare il procacciamento di voti a mezzo dell'esercizio di atti di intimidazione o prevaricazione da parte del sodalizio mafioso contraente l'illecito patto elettorale, secondo le modalità comportamentali tipiche degli appartenenti a tali associazioni criminali. Quindi, secondo questa pronuncia, anche se ci fosse un patto tra il mafioso e il politico, questo non integrerebbe un reato se le modalità di ottenimento dei voti non fossero conseguenti a modalità intimidatorie.

Poi si sono susseguite tante altre sentenze di tenore parzialmente diverso tra loro e da quest'ultima; alcune hanno precisato che con la riforma del 2014 non si era configurata alcuna abolitio criminis, in quanto anche nella precedente formulazione era necessario dimostrare il ricorso alle tipiche modalità mafiose della sopraffazione e della intimidazione. Altre pronunce hanno poi sancito che ai fini della prova della commissione del reato si deve ritenere sufficiente che il soggetto che si impegna a ottenere i suffragi in favore del soggetto candidato sia persona la quale esercita un condizionamento diffuso fondato sulla prepotenza e la sopraffazione e le cui indicazioni di voto sono percepite all'esterno come provenienti da un sodalizio mafioso, non essendo necessarie quindi né l'attuazione né la esplicita programmazione di una campagna attuata mediante intimidazioni. Altre sentenze ancora invece limitano la necessità della dimostrazione dei metodi intimidatori solo se essi provengono da soggetti facenti parte dei sodalizi mafiosi e che agiscono nell'interesse di questi ultimi; altre ancora hanno precisato che invece da un punto di vista probatorio non rileva la specifica dimostrazione della programmazione dei concreti atti di intimidazione posti in essere dall'organizzazione mafiosa e protesi a limitare la libertà del diritto di voto, quanto bensì sia fondamentale valutare l'esistenza della stessa e le attività che svolge sul territorio secondo le caratteristiche dell'articolo 416-bis del codice penale.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, questa incertezza di interpretazione della norma dimostra che sussiste un concreto pericolo che condotte penalmente rilevanti siano diventate dal 2014 giuridicamente non punibili o difficilmente punibili; tali modifiche hanno quindi reso meno chiara l'individuazione del reato, prestandosi a nostro parere a possibili e pericolose sottovalutazioni del fenomeno e possibili derubricazioni di ipotesi di reato, vanificando in tal modo il carattere dissuasivo e sanzionatorio che ogni norma deve avere, specie questa, trattando una materia così grave in quanto attiene alla libera espressione del voto e quindi all'esercizio della democrazia e all'esistenza stesso dello Stato.

Il disegno di legge in esame si prefigge esattamente questo, cioè maggiore chiarezza e un più efficace contrasto al reato di scambio politico-mafioso. Rispetto alla formulazione vigente esso amplia ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale, ed estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso ad intermediari.

Vorrei dire l'ultima cosa in proposito. Ieri il senatore Caliendo ha affermato che in tal modo si arriverebbe a una pena di ventidue anni e mezzo, che quindi sarebbe spropositata perché superiore a quella dell'omicidio. Io però mi chiedo e vi chiedo se esiste un delitto più grave di quello di ammazzare la democrazia e le istituzioni repubblicane, facendo entrare in quest'Aula gente votata dalla mafia. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore facente funzioni, senatore Ostellari, e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica, passiamo all'esame del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 1.1, proprio per cercare di entrare dentro un problema, che comprendo sia difficile da capire, essendo molto tecnico (Brusio). Se c'è dunque un attimo di attenzione, vorrei cercare di...

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, anch'io vi chiedo di fare attenzione e di prendere posto. Senatore Gasparri, la ringrazio.

GRASSO (Misto-LeU). Nella precedente legislatura è stata approvata una modifica alla normativa in esame, che ha introdotto la dizione secondo cui chi accetta la promessa, lo deve fare con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis. Il riferimento a queste modalità ha fatto sì che la giurisprudenza interpretasse che, all'atto della promessa, fosse necessaria la presenza degli elementi costitutivi dell'intimidazione e della violenza, come connotati della promessa. Dunque, l'emendamento 1.1, presentato dai senatori di Liberi e Uguali, intende eliminare tale previsione, proprio per evitare questa interpretazione giurisprudenziale, che, da un punto di vista rigoristico, ha portato alcune sentenze a ritenere che bisognasse provare che ogni voto procurato dall'associazione mafiosa fosse il frutto di intimidazione e di violenza.

Dunque ho riportato il vecchio testo, quello precedente, in maniera tale che, eliminando il riferimento alle modalità, ci fosse invece il riferimento alla «promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, (...)». Questo riferimento al «terzo comma del medesimo articolo 416-bis» non è più messo in relazione alle modalità dell'articolo 416-bis, ma alla promessa di voti prevista in tale articolo. Quando nel 1992 si introdusse questo reato, si attuò anche un'integrazione delle finalità tipiche dell'associazione mafiosa e cioè si aggiunse, tra le finalità, il fine tipico dell'associazione mafiosa di impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare a sé o ad altri il voto. Quindi, collegando la promessa di voto al raggiungimento di questo fine tipico dell'associazione, si realizza comunque l'ipotesi di voto di scambio, facendo riferimento non tanto alla soggettività del contraente mafioso, quanto all'esistenza di un'organizzazione mafiosa che ha quel fine e con la possibilità di far sì che il voto sia riferibile al clan mafioso nel suo complesso e, come tale, già dotato di una valenza di intimidazione mafiosa.

Quindi, con questa modalità attuativa, non c'è la necessità, una volta realizzato e concluso l'accordo, di prendere in esame le modalità attuative del voto, cioè l'eventuale intimidazione o violenza esercitate per procacciare i voti, perché in questo reato quello che viene punito è l'accordo stesso. Quindi si tratta di un'anticipazione della soglia di tutela, giustificata dal grave pericolo del turbamento dell'ordine pubblico e dall'inquinamento del sistema democratico, determinati proprio dai rapporti tra mafia e politica.

Quindi, è questo il fine dell'articolo in esame, che punisce il voto di scambio. Nell'emendamento si estende la punibilità a chi si adopera per far ottenere la promessa di voti, figura che corrisponde all'intermediario presente nella proposta del relatore, senatore Giarrusso, e del Governo. In questo caso, appare naturalmente una pattuizione chiara circa la riferibilità dell'accordo all'associazione mafiosa.

Secondo me, il far riferimento all'appartenenza soggettiva di un mafioso indebolisce la portata applicativa della norma, perché il mafioso non cammina con un cartello in cui è scritto che è stato condannato, con sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 416‑bis del codice penale. L'incontro di un candidato con questo soggetto avrebbe magari potuto far sì che si realizzasse la fattispecie del voto di scambio. Ripeto, quindi, che il prevedere questo elemento come necessario affinché si realizzi la fattispecie del voto di scambio diminuisce grandemente la portata applicativa della norma. (Applausi dei senatori De Petris ed Errani).

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, illustro brevemente l'emendamento 1.102, volto a limitare o contenere le perplessità e le critiche già sollevate da alcuni esponenti di diversi Gruppi parlamentari.

Mi riferisco alle questioni del come poter accertare l'appartenenza a un'associazione mafiosa e - altro aspetto contiguo - della notorietà di queste circostanze di fatto da parte del soggetto favorito dalle promesse di voto. L'emendamento stabilisce un criterio oggettivo, ossia l'accertamento con sentenza di condanna, anche non definitiva, ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale. A mio modo di vedere, questo è un criterio oggettivo: vi è infatti una sentenza, anche non definitiva, che avviene dopo un contraddittorio nel corso del quale un accertamento c'è comunque stato, seppur senza la caratteristica della definitività. Si tratta di un fatto ineliminabile. Allo stesso tempo, il fatto che ci sia stato un processo a cui è seguita una condanna evidentemente è una circostanza di notorietà che, quanto meno in ambito locale, non può sottovalutarsi.

Mi rendo conto che questa proposta possa suscitare perplessità legate al rischio di un'eccessiva estensione del campo applicativo della norma che stiamo per approvare. Tuttavia, ritengo che queste perplessità possano essere superate, tanto più che nel cosiddetto decreto sicurezza (lo vedremo quando entreremo nel merito del provvedimento), in tema di gestione dei beni immobili sequestrati alle mafie e di attività che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata può fare, una sentenza anche non definitiva di condanna ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale è un elemento di fatto valutativo, ancorché a fini diversi da quelli che ci occupano oggi. Ad ogni modo, ritengo che la proposta possa essere accettabile anche dal punto di vista costituzionale e, a mio modestissimo modo di vedere, riuscirebbe a superare le perplessità che questa norma si troverebbe poi ad affrontare, in campo concreto, nelle aule di giustizia.

Infine, mi sia consentita una breve osservazione. Anche io, come altri senatori, ho presentato un emendamento soppressivo del comma 3 dell'articolo 416-ter del codice penale, che prevede un aumento della pena della metà in caso di elezione. Non nascondo le perplessità in ordine a un aumento di pena, per altro così considerevole, che si caratterizza come una circostanza a effetto speciale (gli addetti ai lavori sanno a cosa faccio riferimento). Non ho il tempo per illustrare in maniera più chiara le ragioni per cui questo aumento di pena, così rilevante su una pena base già giustamente molto consistente, verrebbe a dipendere da un evento futuro, successivo alla condotta di reato. Esso, inoltre, dipenderebbe non più dalla sola disponibilità della condotta dell'imputato, ma dagli eventi di un'elezione locale o nazionale. Questo elemento, estraneo alla condotta e successivo, potrebbe far ricadere una responsabilità penale tale da poter comportare il rischio - qualcuno prima di me lo ha già detto - di una condanna potenziale fino a ventidue anni e più di reclusione. Tutto ciò mi lascia molto perplesso. Per questo motivo ho proposto tale emendamento soppressivo, al quale segue l'emendamento 1.105, che prevede che in via subordinata, qualora quella norma afflittiva e quella circostanza aggravante debbano rimanere nel testo della norma, quantomeno ci si limiti a un generico aumento della pena, invece di un aumento della metà della pena. Questo ricondurrebbe, a mio modo di vedere, a una maggiore ragionevolezza questa circostanza, seppur futura ed eventuale; la quantità dell'aumento di pena arriverebbe così fino a un terzo rispetto alla pena base erogata ai sensi del primo comma.

Mi rendo conto che non c'è stato, neanche da parte di chi sta parlando, il tempo sufficiente per un confronto con la maggioranza e con il Governo e per un'analisi neutrale di questi emendamenti. Invito però alla loro valutazione e, conseguentemente, auspico un parere favorevole. (Applausi dei senatori Martelli e Rampi).

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, ho tre emendamenti da illustrare. Per quanto riguarda il primo, l'emendamento 1.100, faccio notare preliminarmente che è saltata, nella stampa, la consapevolezza dell'appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis: è lo stesso testo che abbiamo discusso e votato in Commissione.

Potrei anche non parlare di questo emendamento, perché meglio di me il presidente Grasso e il senatore Buccarella hanno dato spiegazione di qual è la sua necessità. Voi vi assumete una responsabilità, sotto il profilo dell'interpretazione, che legittimerà persone non ancora accertate come appartenenti all'associazione mafiosa. Chi di voi vive nei paesi del Sud, dove io sono nato e sono cresciuto nella mia giovinezza, sa benissimo che esistono associazioni non ancora giudicate ed esistono appartenenti ad associazioni mafiose che non sono stati ancora condannati. E allora? Al soggetto che inquina il sistema elettorale è imputabile o no l'utilizzazione delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis? Voi dite di no. Qual è la ragione? Non l'ho capita.

Il mio emendamento prevede che, se si agisce secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, si commette il reato; poi aggiunge che, se si fa quello che dice il senatore Giarrusso, si commette lo stesso reato. E allora mi volete dire perché volete escludere quell'ipotesi? Forse non avete cognizione della realtà. Oltretutto questo risolve il problema degli intermediari, che invece, eliminati con quella frase, vengono inseriti definitivamente nel sistema della norma.

Da ultimo, l'articolo 416-bis, terzo comma, stabilisce che inquina il sistema democratico colui che si propone di ostacolare o impedire il libero esercizio del diritto di voto. E voi volete paragonare questa, che è un'attività addirittura sovversiva, a quella di colui che, sbagliando, accetta, ma proprio per questo va punito con la stessa pena di quello che addirittura è sovversivo? A me sembrano regole minime. Uno studente universitario al primo anno di giurisprudenza saprebbe immediatamente dire che forse si potrebbe modificare in un altro modo, ma troverebbe certamente la strada per dare risposte chiare e precise, perché noi siamo qui per questo. Se dobbiamo produrre norme che creeranno ulteriori problemi interpretativi, credo non sia il caso di discuterne. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI(ore 10,03)

CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo molto rapidamente per l'illustrazione degli emendamenti e per fare qualche puntualizzazione, condividendo gli interventi che si sono succeduti dai senatori Grasso, Buccarella e Caliendo.

Anche i nostri emendamenti sono diretti a fare chiarezza e a evitare problemi interpretativi a chi dovrà applicare il provvedimento in esame. Oggettivamente, con il testo che è stato proposto all'Assemblea, i problemi interpretativi esistono, per i motivi che sono stati già illustrati e che non intendo ripetere, richiamandomi esclusivamente a quelli, che poi costituiscono il contenuto dei nostri emendamenti.

Mi pare tuttavia opportuno sottolineare un particolare relativo al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, che prevede l'aggravante. È già stato detto, ma vorrei chiarire un equivoco: la pena di ventidue anni può anche essere congrua, ma è assolutamente irragionevole rispetto a chi, invece, avrebbe procurato il voto. In buona sostanza, detto in italiano più corrente, assegnare una pena di ventidue anni a chi riceve il voto e una pena inferiore al mafioso che quel voto promette e si adopera per farlo arrivare, magari anche restando coperto e nell'ombra, mi pare sia assolutamente irragionevole. Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento soppressivo.

Eventualmente - correttamente mi pare si possa prevedere l'aggravante - si può fare riferimento all'emendamento 1.11 a prima firma del senatore Grasso, che prevede un'aggravante con un aumento di pena non determinato nella metà, ma il semplice aumento, che può andare da un giorno fino a un terzo della pena irrogata.

Peraltro, continuo a manifestare una perplessità. Si dice che l'aggravante si applica soltanto se chi ha accettato la promessa di voti viene eletto. Ragioniamo su quel terzo comma: se qualcuno non dovesse venire eletto nell'immediatezza, ma subentrasse magari dopo un anno - o potrebbe subentrare e, quindi, l'elezione ci sarebbe stata di fatto - e fosse stato già sottoposto a giudizio o giudicato con una sentenza passata in giudicato, avrebbe una pena inferiore rispetto a quanto prevede la norma stessa. È vero che, con quella condanna, non potrebbe entrare in Parlamento o in qualsiasi assemblea elettiva, ma oggettivamente mi pare sia un'aggravante che pone dei problemi applicativi rilevanti.

È per questo, quindi, che abbiamo proposto gli emendamenti. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI,f. f. relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 1.104, del relatore. Sui restanti emendamenti esprimo parere contrario.

FERRARESI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, con grande dispiacere devo prendere atto che, per un'impuntatura della maggioranza, tutti gli aspetti positivi che potevano costituire un'occasione per migliorare la norma frutto di una riforma legislativa del 2014 purtroppo sono vanificati da alcune parole dell'articolo 1 del testo della Commissione, ossia che la promessa di procurare voti debba necessariamente provenire da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a nota al candidato.

Non dimentico che nel 1991, da consulente della Commissione parlamentare antimafia, sono intervenuto per un'indagine in Calabria, dove le primarie si facevano a colpi di pistola uccidendo gli aspiranti candidati per poter imporre quelli appoggiati dalla 'ndrangheta. Questo è per capire cosa può succedere in certe Regioni nel momento delle consultazioni elettorali. Per fortuna, non siamo a quei tempi e di passi avanti se ne sono fatti, ma il pericolo dell'inquinamento delle consultazioni elettorali permane sempre.

Penso all'ipotesi di un esponente mafioso, protagonista delle cronache giudiziarie, un personaggio al vertice della famiglia mafiosa locale, più volte tratto in arresto, che magari si sottrae al processo rendendosi latitante prima che la sentenza diventi irrevocabile, al quale il candidato, tramite intermediari - è prevista anche l'ipotesi di intermediari - si rivolge sin dall'avvio della campagna elettorale per ottenere voti. In questo caso, saremmo o no in presenza di un'ipotesi di scambio, come previsto dall'articolo 416-ter? Se, secondo l'interpretazione rigorista, bisogna avere - la nostra Costituzione lo prevede - una condanna definitiva per essere riconosciuto responsabile del reato di cui al 416-bis, ovvero di associazione mafiosa, non c'è dubbio che questo requisito va a completare l'interpretazione della norma, per cui arriveremmo a questo assurdo.

Ancora una volta faccio un ultimo appello al rappresentante del Governo e al relatore - peraltro oggi assente e sostituito degnamente dal presidente della Commissione giustizia - in relazione all'emendamento 1.1. Se è necessario, sono pronto a ritiralo nell'ipotesi in cui il relatore o il Governo possano farlo proprio e magari riuscire a risolvere quello che per me rimane comunque un vero problema.

La riforma prevede tutta una serie di concetti che migliorano il testo, tranne nel punto in questione. Quindi, si potrebbe ricostruire il testo precedente con le ulteriori modifiche migliorative senza, però, riferire il voto di scambio soltanto all'accordo.

Vorrei poi capire: nel caso di intermediario del mafioso che viene in contatto con l'aspirante candidato - il quale può avere a sua volta un intermediario - l'intermediario deve portare la notizia che agisce in nome e per conto di un mafioso condannato in via definitiva? A me pare che questa, così come ipotizzata, sia una barzelletta.

Insisto, quindi, ancora una volta, perché l'Assemblea possa prendere atto di siffatta questione con coscienza e votare favorevolmente l'emendamento 1.1, che ho proposto a nome di Liberi e Uguali. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo corretto).

CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, pur condividendo una parte dell'emendamento presentato dai colleghi Rossomando e Cucca, ci asterremo perché si ha una diminuzione di pena rispetto al testo proposto dalla Commissione. In realtà, nell'emendamento viene indicata la pena - per la violazione dell'articolo 416-bis - prevista originariamente (da sei a dodici anni), ovvero prima che la aumentassimo da dieci a quindici anni.

Per siffatto errore, che probabilmente è anche un errore di consultazione dei testi, ci asterremo su questo emendamento, benché per la restante parte ripeta le considerazioni svolte dal presidente Grasso che sono convincenti sotto il profilo dell'interpretazione della norma. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12 (testo corretto), presentato dai senatori Rossomando e Cucca.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Pasteur» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 510 (ore 10,16)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole all'emendamento 1.100 del Gruppo Fratelli d'Italia, perché ci sembra che la formulazione proposta dal collega Caliendo risolva in modo convincente i problemi che, nell'ambito della discussione generale, sono stati sollevati da più parti.

Con la formulazione proposta dal senatore Caliendo, con una congiunzione disgiuntiva si aggiungono all'ipotesi formulata nel disegno di legge, e cioè la notorietà dell'appartenenza all'associazione di cui all'articolo 416, anche le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis. In questo modo vengono coperte tutte le possibili fattispecie.

In particolare, credo che l'Assemblea debba valutare positivamente l'emendamento 1.100, perché con la sua formulazione si evita il rischio di restringere il campo di applicazione della nuova norma e il rischio che l'extraneus all'associazione, che tuttavia si avvale delle modalità di cui al metodo mafioso, così come chi accetta la promessa, possano essere esclusi dalla punibilità, nel caso in cui chi pone in essere tali attività non sia un appartenente all'associazione mafiosa.

Per questi motivi credo che sarebbe opportuno votare a favore dell'emendamento 1.100, che nulla toglie al testo proposto dalla maggioranza, ma anzi aggiunge qualcosa che un domani potremmo pentirci di non avere aggiunto. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.10, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, 1.8, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e 1.103, presentato dal senatore Buccarella.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.104, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 1.11 e 1.105 sono preclusi.

Passiamo alla votazione finale.

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, stiamo affrontando un tema importante, che incide sul livello di fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni, ossia il rapporto tra mafia e politica. Si tratta di un rapporto che per lunghi anni è stato negato e che ancora oggi troppo spesso si cerca di minimizzare, mentre si attaccano testate giornalistiche per inchieste che mettono in luce rapporti opachi con persone legate - per esempio - al clan Pesce in Calabria o al clan Di Silvio a Latina, com'è accaduto in occasione dell'ultima campagna elettorale.

L'articolo 416-ter del codice penale, che disciplina il reato di scambio elettorale politico-mafioso, ha subìto un'evoluzione nel tempo. Cosa si vuole punire in poche parole? L'accordo tra un politico e appartenenti alle mafie, che si basa sul do ut des: io ti porto i voti e tu, in cambio, farai alcune cose vantaggiose per me.

Limitarsi allo scambio di denaro, com'era nella precedente formulazione, non basta. Per questo motivo, nella scorsa legislatura, è stato estremamente utile inserire le «altre utilità»: la controprestazione del politico può concretizzarsi, cioè, non solo nell'elargizione di denaro, ma anche nella promessa di appalti pubblici, nell'acquisizione di forniture e nelle concessioni a imprese a partecipazione pubblica che favoriscono l'infiltrazione criminale nell'economia e nei lavori pubblici oppure nella promessa di posti di lavoro o di comportamenti omertosi a difesa di un sistema che ostacola l'azione delle forze di polizia nel territorio, nonché nel soddisfare genericamente gli interessi delle associazioni mafiose o di singoli affiliati.

L'articolo 416-ter, come modificato dal disegno di legge in esame, a prima firma Giarrusso, introdurrebbe apprezzabili passi migliorativi rispetto alla formulazione attuale, ampliando ulteriormente l'oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione criminale.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, ancora, estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari. Elimina dalla norma vigente quell'inciso che - come abbiamo chiarito - mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale, secondo una rigorosa interpretazione giurisprudenziale, fa sì che il riferimento al metodo dell'intimidazione mafiosa diventi un elemento da provare come precisa connotazione dell'accordo.

Infine, ridefinisce la cornice edittale del reato, prevedendo la pena della reclusione da dieci a quindici anni, la stessa stabilita dall'articolo 416-bis per chi appartiene a un'associazione di tipo mafioso. Consideriamo che questo aumento di pena è già un qualcosa che giustifica la nostra contrarietà all'aumento di pena in presenza dell'aggravante per cui il candidato venga eletto.

In effetti, dalla pena inizialmente prevista - la reclusione da quattro a dieci anni, aumentata poi nel 2017 da sei a dodici anni e ora ulteriormente aumentata da dieci a quindici anni - si è passati alla previsione di una pena che, nel caso di elezione, secondo il terzo comma dell'articolo 416-bis, va addirittura da quindici a ventidue anni e mezzo. Ci pare un aumento di pena per questa aggravante assolutamente fuori dal sistema delle aggravanti, perché non lascia discrezionalità al giudice neppure sull'aumento di pena, stabilendo che la pena è aumentata della metà. Di solito per le aggravanti c'è una discrezionalità in ordine all'aumento della pena (fino ad un terzo, da un terzo alla metà); in questo caso, invece, l'aumento è fissato nella metà della pena.

Fondamentale è poi il passaggio per cui alla condanna per il reato in questione consegue anche la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, così come la possibilità che vi sia un intervento di intermediazione da parte di persone che non sono né il candidato, né il mafioso.

Con grande dispiacere devo prendere atto che, per una impuntatura della maggioranza, tutti questi aspetti positivi sono vanificati dalle parole dell'articolo 1 del testo approvato in Commissione, secondo le quali la promessa di procurare voti deve necessariamente provenire da soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia nota, il che - come ho già detto - porta all'interpretazione che per realizzare il voto di scambio sia necessario provare la piena consapevolezza del candidato o di intermediari di star trattando direttamente o in nome o per conto di un mafioso con condanna passata in giudicato ex articolo 416-bis del codice penale e ottenere così la promessa di suffragio.

Come abbiamo già detto, l'accordo può intervenire con un esponente mafioso, che magari si è sottratto con la latitanza alla condanna definitiva e irrevocabile come soggetto mafioso. Ciò non toglie, però, che l'ambiente e la forza intimidatrice dell'organizzazione, che si avvale appunto di questa forza per condizionare i cittadini che vanno al voto, possano essere pienamente operanti e determinare quindi la realizzazione di questo reato.

Nonostante i ripetuti suggerimenti, gli emendamenti proposti in Commissione e in Aula, nonché la richiesta di importanti associazioni come «Riparte il futuro» o «Libera» e, da ultimo - consentitemi - anche l'esperienza che viene da chi, come il sottoscritto, ha ricoperto per anni il ruolo di magistrato e di procuratore, nonostante tutto ciò, non avete voluto correggere un errore che avrà effetti in sede applicativa.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,28)

(Segue GRASSO). Sarebbe stato auspicabile che, in accoglimento dell'emendamento 1.1, a mia prima firma, per la configurabilità del reato non fosse più richiesto che per ogni voto fossero necessari atti intimidatori di violenza, ma che fosse sufficiente che l'indicazione di voto venisse percepita all'esterno come proveniente dal clan mafioso e, come tale, già di per sé sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.

È nostro dovere sostenere il contrasto alla criminalità organizzata in ogni sua forma, approfondire le evoluzioni, adeguare l'impianto legislativo alle rapide trasformazioni delle organizzazioni, fornire alla magistratura ogni strumento utile e alle forze di polizia personale e mezzi per fare al meglio il proprio lavoro. È nostro dovere contrastare i traffici e gli affari che arricchiscono le mafie, impedire ogni forma di illecito arricchimento, di riciclaggio e di condono per chi delinque.

Badate, però, che non basta dire che la mafia fa schifo, com'è stato scritto su manifesti di campagna elettorale, visto che poi le persone che l'hanno fatto sono state condannate per concorso esterno in associazione mafiosa. Bisogna dimostrare con le proprie azioni e col proprio comportamento che si vuole contrastare questo fenomeno così grave. E noi lo faremmo meglio se avessimo una Commissione antimafia nel pieno delle sue funzioni. Mi dispiace che il presidente Alberti Casellati se ne sia andato, ma voglio che questo messaggio arrivi anche alla sua conoscenza: sono passati più di sei mesi dall'inizio della legislatura e ancora non c'è stata la prima convocazione della Commissione antimafia. Lo dico soprattutto ai colleghi della maggioranza o a chi non designa coloro che ne devono far parte.

In conclusione, la riforma dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso poteva essere un'ottima occasione per rompere una volta per tutte il legame che spesso ha unito e unisce il mondo della politica con quello della criminalità organizzata. Sarà l'ennesima occasione sprecata. È inutile aumentare le pene. È inutile togliere il riferimento al metodo mafioso. È inutile prevedere l'interdizione perpetua a seguito di una condanna se, con questa modifica, si allontana la possibilità di dimostrare innanzitutto la colpevolezza di chi cerca accordi elettorali con la mafia. E lo ripeto con grande dispiacere, ma consapevole delle conseguenze di questo disegno di legge, evidenziate anche in sede di discussione generale e condivise dalla gran parte degli interventi che sono stati fatti di illustrazione degli emendamenti: bilanciando alla fine gli aspetti positivi e negativi, riteniamo che la nuova fattispecie del 416-ter sia peggiorativa rispetto all'attuale. E allora preferisco confidare in una interpretazione giurisprudenziale che non richieda, per il voto di scambio, la prova dell'accordo circa una campagna elettorale fatta di intimidazione e di violenza al corpo elettorale.

Per questo annuncio che Liberi e Uguali voterà contro il disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, Fratelli d'Italia condivide le finalità di questo disegno di legge ed è impegnato da sempre in prima linea nella difesa della democrazia dall'inquinamento mafioso. Per questa ragione, in Commissione ci siamo impegnati per migliorare il testo che era al nostro esame, abbiamo ottenuto anche l'approvazione di un nostro emendamento e di questo ci rallegriamo.

Siamo d'accordo in particolare con la precisazione che il reato deve punire anche gli intermediari. Siamo d'accordo - e riteniamo sia opportuno precisarlo nella norma - che fra i comportamenti punibili debba rientrare non soltanto, come già è nel testo vigente, l'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ma anche - come appunto avverrà approvando questa norma - la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Da questo punto di vista è sufficiente la promessa, l'impegno in tal senso. Noi lo condividiamo come condividiamo l'aumento delle pene previste dal terzo comma dell'articolo in votazione.

L'unica nostra perplessità è legata alla previsione che l'accordo dello scambio elettorale politico-mafioso debba intervenire, da parte del candidato o di un suo intermediario, con soggetti appartenenti alle associazioni mafiose; accordo e appartenenza, ovviamente, che devono essere note al candidato, perché altrimenti saremmo nell'altra ipotesi delittuosa della corruzione elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.

Tuttavia limitarsi, nella nuova norma, a fare riferimento ai soggetti che appartengono alle associazioni mafiose ed espungere completamente dal nuovo testo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 416-bis rischia - come dicevo prima - di escludere dalla platea dei soggetti punibili l'estraneo all'associazione mafiosa che conclude l'accordo con il candidato o con il suo intermediario, che si avvale delle modalità mafiose ma che non è un appartenente all'associazione mafiosa.

Si sarebbe potuto evitare questo rischio approvando l'emendamento 1.100, a prima firma del senatore Caliendo, o l'emendamento 1.101, a prima firma del senatore Cucca, perché entrambi, senza nulla togliere alla norma così come proposta dalla maggioranza, avrebbero aggiunto un'ulteriore fattispecie, includendo a questo punto, con una congiunzione disgiuntiva, e quindi alternativa - in questo modo entrambe le fattispecie sarebbero punibili - a fianco dell'accordo da parte del candidato o del suo intermediario con chi appartiene all'associazione mafiosa, anche l'accordo con chi è estraneo all'associazione mafiosa, ma si avvale delle modalità mafiose. Questo avrebbe evitato ogni possibile equivoco, avrebbe completato la norma e ci avrebbe reso certamente più tranquilli.

Ci dispiace che la maggioranza si sia chiusa, non abbia voluto ascoltare coloro che da più parti davano siffatto consiglio del tutto disinteressato, perché in tal modo avremmo certamente reso un maggior servizio al Paese, alla democrazia, al contrasto della mafia che sta cercando di infiltrarsi nelle istituzioni attraverso accordi con politici corrotti.

Ciò nonostante, noi esprimeremo comunque un voto favorevole perché, pur con questo difetto, riteniamo che la norma, così come è oggi giunta alla nostra approvazione, sia comunque migliorativa del testo vigente. (Applausi dal Gruppo FdI).

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, peccato perché abbiamo perso una buona occasione per modificare in maniera adeguata l'articolo 416-ter del codice penale. È un peccato perché ancora una volta qualcuno, in particolare una parte politica, ha deciso di rifiutare qualsiasi dialogo e qualsiasi serio confronto per addivenire a una soluzione unanimemente condivisa. Così non è stato. Si sono utilizzate la logica e l'arroganza dei numeri. Si è utilizzato il vecchio criterio, più degno del marchese che a quest'Aula: io sono io e voi non siete nessuno.

Nel corso della discussione generale si sono contrapposte - si è già detto ampiamente nel corso della suddetta discussione - due correnti, due fazioni: una giustizialista e una garantista. Ebbene, io condivido questa opinione, ma sono però convinto che la pervicacia con la quale il relatore ha rifiutato qualsiasi critica e osservazione sia dettata principalmente da un intento demagogico, quasi a voler significare che taluno si ritenga il depositario e unico titolare della lotta alla mafia. Ieri si è giunti a sentire la frase: noi siamo i continuatori del pensiero di Giovanni Falcone. Io credo che tale affermazione rasenti addirittura l'impudenza, anche per quello che è stato detto successivamente dai miei colleghi, che molto bene hanno condotto la lotta alla mafia con la loro attività, notoriamente impegnati in prima linea su quel fronte.

Il relatore ha fatto finta di ignorare le diffuse critiche che sono arrivate da numerose associazioni che quotidianamente sono in prima linea nella lotta alla mafia e da magistrati e operatori del diritto che hanno attaccato aspramente - come già detto - il provvedimento che ci occupa.

Questo provvedimento, lungi dal migliorare il testo in esame - io non condivido quanto testé detto dal collega Balboni - non lo migliora affatto; anzi - è emerso nel corso della discussione generale - lo peggiora notevolmente, ampliando soprattutto la discrezionalità di chi sarà chiamato ad applicarla, con le intuibili conseguenze in tema di certezza della legge. Ormai, con questa norma ci sono maglie talmente larghe che saranno in molti a poter sfuggire alla sua applicazione.

Il tempo non mi consente di ripetere ciò che da più parti è stato affermato e mi limito a richiamare gli interventi dei senatori Grasso, Mirabelli e Rossomando, nonché dei senatori Damiani, Stancanelli e Caliendo. Tutti, pur nella diversità ideologica e anche nella diversa collocazione politica, hanno evidenziato le criticità enormi del provvedimento: la norma viene peggiorata; restringe la platea dei soggetti cui può essere applicata; introduce incertezze interpretative che finiranno con lo sminuire, se non vanificare, la sua portata.

Per non parlare poi del comma, di cui si è parlato anche stamattina, che prevede un aumento della pena in caso di elezione sino alla metà, prevedendo evidentemente situazioni nelle quali il mancato rispetto del principio di ragionevolezza, lungi dall'avere efficacia deterrente, originerebbe situazioni aberranti nelle quali il mafioso sarà punito con una pena inferiore rispetto, invece, a colui che, avendo accettato la promessa del voto, poi venga eletto.

Nonostante la palese evidenza di queste criticità del provvedimento, il relatore si è ostinato a difendere l'indifendibile, rifiutando qualsiasi costruttivo confronto. In Commissione, considerato il fatto che il relatore aveva in qualche maniera assicurato e manifestato la disponibilità ad apportare le indispensabili modifica del testo in esame, avevo rappresentato il fatto che il nostro era un gesto di fiducia, considerata la delicatezza dei temi. E così noi del Partito Democratico in Commissione avevamo votato favorevolmente, con l'auspicio che poi si apportassero le necessarie modifiche in Aula.

Bene, la fiducia era stata evidentemente mal riposta ed è stata, anzi, miserevolmente tradita, confermando la volontà di non cambiare nulla in un testo che peggiora - come ho detto più volte, e come è emerso in Aula - restringendo la portata dell'articolo 416-ter del codice penale.

Colleghi della maggioranza, considerate anche le numerose osservazioni pervenute da più parti - come ho detto in precedenza - e le associazioni che si sono sollevate riguardo al testo, protestando vivacemente e avvisando che si restringe la sua portata, di questo sarete presto chiamati a rispondere, quando sorgeranno le criticità in sede di giudizio e in sede appunto di applicazione concreta della norma.

Noi ci dissociamo totalmente da questa scelta operata. Stigmatizziamo pesantemente il fatto che si tenti di utilizzare e strumentalizzare un argomento di tanta delicatezza per scopi meramente propagandistici e demagogici. Pertanto, il Partito Democratico annuncia il voto contrario su questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo PD).

PILLON (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, intanto vorrei esprimere a nome del Gruppo che rappresento la soddisfazione per i tempi rapidi in cui si è concluso l'iter del provvedimento in esame; un provvedimento portato in adempimento del contratto di Governo secondo cui bisogna potenziare gli strumenti normativi e amministrativi volti al contrasto della criminalità organizzata con particolare riferimento alle condotte caratterizzate dallo scambio politico-mafioso. Ancora una volta, siamo stati veloci, rapidi, incisivi, passando dalle parole ai fatti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Ancor di più questo impegno era stato assunto nei confronti degli italiani. Non posso non pensare alle situazioni concrete che la forza penetrante della mafia genera. Penso ai padri costretti in fila col cappello in mano a chiedere al boss lavoro per i propri figli. Penso alle famiglie distrutte dallo spaccio di droga. Penso agli uomini e alle donne costretti a fotografare la scheda elettorale per dare prova dell' obbedienza al capo mandamento. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Ci fa schifo la mafia quando vuole vendere droga ai nostri ragazzi! Ci fa schifo la mafia quando assoggetta al suo terrore intere popolazioni! Ci fa schifo la mafia quando prende il controllo di attività economiche inquinando la vita imprenditoriale e amministrativa nel nostro Paese, riducendo in ginocchio le attività legali! Ma soprattutto ci fa schifo la mafia quando penetra le istituzioni, impedendo o ostacolando il diritto di voto. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Non esiste mafia senza collegamento con la politica: la mafia si definisce tale in quanto associazione criminale organizzata con stretti legami con la politica.

In quest'Aula oggi ho l'onore di ricordare una figura importantissima della lotta contro la mafia: il giudice Rosario Livatino, ucciso ventotto anni fa. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S e del senatore Parrini). Egli nelle sue memorie scriveva che riformare la giustizia in senso soggettivo o oggettivo è compito non di pochi magistrati, ma di tanti, dello Stato, dei soggetti collettivi, della stessa opinione pubblica. Recuperare infatti il diritto come riferimento unitario della convivenza collettiva non può essere, in una democrazia moderna, compito di una minoranza. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Noi oggi siamo maggioranza e siamo qui per cambiare davvero le cose.

Sotto il profilo tecnico la norma supera un problema interpretativo molto consistente. Già è stato detto che per la giurisprudenza era assai complicato provare le modalità mafiose; abbiamo perciò deciso, coerentemente con la linea di semplificare il lavoro a chi la mafia la combatte per davvero in prima linea, di modificare la norma al punto da rendere sufficiente l'appartenenza alla mafia per provocare una sanzione penale molto consistente. Su questo quindi abbiamo lavorato, allargando (e non restringendo, come dicono le opposizioni) la fattispecie sia a chi abbia materialmente concluso l'accordo con colui che sa essere appartenente alla organizzazione mafiosa, sia agli intermediari che precedentemente non erano sanzionati. Abbiamo inoltre aumentato le pene in modo significativo e previsto un'aggravante, utilizzando il noto schema giuspenalistico dei delitti aggravati dall'evento, perché chi conclude un accordo per essere eletto con la mafia e poi viene effettivamente eletto deve essere sanzionato di più. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Mi stupiscono quindi le critiche dell'opposizione laddove si dice che il mafioso viene punito meno del politico che viene eletto grazie ai voti della mafia: è esattamente questo che vogliamo, perché è molto più grave la condotta del politico che, pur di essere eletto, accetta di venire a patti con associazioni criminali. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Non ci possiamo più permettere sindaci eletti con la mafia. Mai più parlamentari, consiglieri regionali, presidenti di Regione eletti con associazioni criminali! Se ci sono eletti in quest'Aula o fuori di essa o nelle istituzioni, o sindaci o in qualsiasi altra istituzione dello Stato, che esca da quest'Aula una voce chiara: dovete dimettervi! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Pochi giorni prima di essere barbaramente assassinato, Rosario Livatino (sembrava quasi una profezia) diceva: "Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili". Oggi, con questo voto, ciascuno di noi dimostri quanto le istituzioni di questo Paese possano essere davvero credibili. Pertanto annuncio, a nome del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, il nostro voto favorevole. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).

CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, noi abbiamo voluto che il provvedimento in discussione venisse in Assemblea, perché era necessario far capire a tutti che vi era a parole una volontà di combattere la mafia, ma nei fatti si voleva ridurre l'ambito di applicazione della norma che stiamo approvando.

Con l'emendamento di cui abbiamo discusso poc'anzi abbiamo tentato di restituire alla norma la sua massima ampiezza, di colpire gli appartenenti all'associazione mafiosa, cioè chi è stato giudicato come appartenente all'associazione mafiosa, e di punire anche colui che utilizza i mezzi propri dell'associazione mafiosa di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ottenendo lo stesso risultato. Io non ho mai fatto affermazioni politiche generiche. Ricorderete che nel nostro Paese, quando tutti gli eletti in Sicilia - o in altre Regioni, ma in particolare in Sicilia - erano di un solo partito, si diceva che la mafia aveva compiuto un intervento; ebbene, io, non l'ho mai detto, oggi che il MoVimento 5 Stelle ha totalizzato tutti i voti in Sicilia, perché per me non c'è nulla se non c'è la prova, se non c'è la verifica di cosa è avvenuto. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Inoltre si sostiene che vi sia parità tra chi accetta la promessa e chi partecipa all'associazione mafiosa, che è il massimo dell'abiezione. Vedete, io ho l'orgoglio e l'onore di far parte del mio Gruppo e ciò mi deriva da un solo dato: ci è stato riconosciuto da tutti, dai magistrati antimafia e dai giuristi, che il massimo della legislazione antimafia si è avuto con l'ultimo Governo Berlusconi. (Applausi dal Gruppo FI-BP). E ciascuno di voi lo sa.

Oggi siamo qui e avremmo voluto garantire il massimo di garanzia e di tutela contro le organizzazioni mafiose, ma avete detto di no. Avete detto che bisogna limitarsi a fare uno spot pubblicitario sull'aumento di pena per colui che ha accettato i voti. Colleghi, vi rendete conto che con questo si riduce l'abito dell'antimafia. L'antimafia non si basa solo su fatti importanti, come quando abbiamo votato la riforma generale dell'articolo 41-bis e abbiamo avuto la soddisfazione che sulla nostra proposta c'è stata l'unanimità dei consensi al Senato e alla Camera dei deputati, ma anche sull'attenzione alle piccole cose - se volete - come quando abbiamo tolto il gratuito patrocinio agli imputati - non ai condannati, ma agli imputati - di appartenere all'associazione mafiosa, e con quei soldi abbiamo garantito il gratuito patrocinio alle donne vittime di violenza sessuale, indipendentemente dal reddito percepito. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Queste sono valutazioni che ciascuno di voi può fare.

Colleghi, voi pensate soltanto agli aumenti di pena e non vi preoccupate del sistema carcerario del Paese. Durante l'ultimo Governo Berlusconi abbiamo aumentato i posti detenuti di 4.250 unità. Sapete quanti posti detenuti sono stati introdotti dal 2011 a oggi? Nemmeno 700. Vi rendete conto? Per cui nella scorsa legislatura abbiamo dovuto approvare i provvedimenti svuota carceri. Vi renderete conto che non serve l'aumento di pena, serve la certezza della pena. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Chi sbaglia deve andare in carcere ed essere punito, non servono piccoli aggiustamenti, a volte di una norma e a volte di un'altra, che introducono minacce di pene altissime, che poi di fatto non vengono espiate, perché interviene un provvedimento svuota carceri e la necessità di garantire anche ai detenuti condizioni coerenti con la nostra Costituzione.

Mi avvio a concludere. Il nostro voto sarà contrario, perché non abbiamo ancora capito qual è la ragione tecnica, giuridica, per cui non si è voluto accettare una proposta che avrebbe mantenuto integro il testo licenziato dalla Commissione e, al contempo, aggiunto l'altra ipotesi di reato. Colleghi, lo ha spiegato il collega Balboni, che peraltro non appartiene al mio Gruppo, quale sia il minimo. Signor Presidente, non riesco a comprendere una cosa. Il rappresentante del Governo e il relatore non dovrebbero motivare il parere contrario che esprimono sugli emendamenti. Si devono dare le motivazioni, non si può continuare a discutere in ragione della violenza e della forza della maggioranza. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Questo significa non fare una norma e io lo posso dire, perché quando ero al Governo - lo ricorderanno i colleghi che c'erano - ricevevo a volte rimproveri dai componenti della maggioranza e del mio Gruppo perché perdevo tempo a motivare. Colleghi, non è così che si fa: bisogna motivare e dare le giustificazioni, perché altrimenti con la forza della maggioranza passano cose corrette, ma anche le più grandi schifezze. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).

VONO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO (M5S). Signor Presidente, senatrici e senatori, membri del Governo, discutendo di voto di scambio politico-mafioso non facciamo altro - e non potrebbe essere altrimenti - che parlare dell'evoluzione peggiore del sistema delle mafie, per cui è fuor di dubbio che il politico che accetta consapevolmente voti che sono il frutto di condizionamenti o collusioni di ambienti criminali è egli stesso, a tutti gli effetti, un mafioso.

Le mafie, infatti, non hanno aspetti filantropici. Ogni respiro è speso nella direzione di creare profitto, a discapito di chiunque. La politica in generale e noi politici, donne e uomini nello specifico, dobbiamo necessariamente avere un pensiero e un'agire diametralmente opposti alla filosofia mafiosa, al fine di creare benessere diffuso, perseguendo non solo le strade della legalità giuridica, ma anche e soprattutto quelle di una coscienza morale che rifiuta i compromessi allo scopo di un futile successo e un interesse personale a ogni costo.

La lotta alla criminalità organizzata deve cominciare proprio dall'epurazione di ogni aspetto criminale dalla vita politica e dalle istituzioni. Non possiamo più consentire che la vicinanza e il sostegno elettorale da parte di soggetti collegati a ambienti criminosi appaiano un elemento endemico dell'attività politica.

Rinunciare al supporto elettorale che proviene dagli ambienti distorti della società significa, ad esempio, una volta eletti, poter realizzare con la diligenza morale del buon padre di famiglia infrastrutture efficienti, senza sottostare alle condizioni di contratti di appalto truffaldini; dare servizi pubblici di qualità, guardando nella direzione dell'interesse collettivo; intervenire nelle situazioni più disparate con tempestività, senza attendere le emergenze per poter giustificare la concessione di lavori senza alcun rispetto delle procedure; soprattutto, far lavorare i nostri figli, senza renderci schiavi di un sistema di sottomissione e precariato.

Purtroppo, se in gran parte dell'Italia le cose non stanno così, malgrado si discuta sempre e solo individuando la causa nelle inefficienze e nei ritardi della pubblica amministrazione, la motivazione è facile da immaginare e la lascio immaginare a ognuno di noi, secondo coscienza.

Bisogna contrastare con tutte le forze e ogni mezzo lecito e disponibile il fenomeno del voto di scambio politico-mafioso, che si configura come un rapporto depravato, che nasce dalla corruzione e genera rovina per l'Italia intera e per ogni italiano, nessuno escluso, neanche gli stessi protagonisti.

Per troppo tempo abbiamo sottovalutato e, in alcuni casi, abbiamo anche pensato di poter trarre vantaggio da questo fenomeno, già largamente evidente prima, ma certificato poi dall'inchiesta Mani pulite, passando per Mafia Capitale e per tutti i fenomeni di 'ndrangheta e camorra del Meridione d'Italia, con evidente coinvolgimento di tutta la penisola, da Nord a Sud.

È ovvio che tale forma di infiltrazione mafiosa, perché in questo consiste il voto di scambio, non può essere combattuta dai singoli cittadini, destinati a una sconfitta certa, in quanto antagonisti di personaggi senza scrupoli, che si avvalgono del sostegno elettorale delle associazioni criminali ovunque presenti. Ecco perché è importante il massimo impegno delle istituzioni per il contrasto al voto di scambio, sostenendo l'introduzione di ogni strumento legislativo che possa condurre all'individuazione e all'eliminazione di ogni episodio spregevole. Le cronache, ormai da anni, sono piene di vicende che riguardano i rapporti tra mafia e politica e l'attenzione continua del legislatore è tale da far pensare alla corruzione non come elemento accidentale, ma come elemento strutturale dell'espansione mafiosa.

È tempo di comprendere che la mafia non agisce più con la violenza, ma opera attraverso la corruzione. E questo metodo, a differenza della violenza, prevede che il magistrato, paradossalmente, debba individuare la debolezza del mafioso, la sua soggezione alla politica; oppure, se guardiamo dal lato del candidato politico, debba dimostrare l'intimidazione da parte del mafioso. Per questo, fino ad oggi, l'articolo 416-ter è diventato spesso quasi impossibile da applicare.

La corruzione dovrebbe essere inclusa come elemento identificativo del metodo mafioso, proprio come accaduto con il codice antimafia, perché è la corruzione il vero collante tra politica e mafie. L'articolo 416-ter, pur prevedendo la pena della reclusione per chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altre utilità, appare quasi come il frutto di un compromesso tra esigenze repressive ed esigenze di garanzie, con enorme difficoltà per gli inquirenti di dimostrare che i politici candidati sappiano che i voti promessi siano condizionati dal metodo intimidatorio. È una prova diabolica, che richiede una compartecipazione evidente del politico all'attività mafiosa.

È palese che oggi alle mafie non interessa solo il denaro, ma preme soprattutto l'impegno politico costante nel tempo, quasi al livello di affiliazione. Con la modifica dell'articolo 416-ter si amplia l'ambito dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità alla disponibilità di soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Quindi si fa rientrare nell'ambito dello scambio elettorale politico-mafioso (e pertanto si fa scattare la pena) anche la possibilità che il disegno illecito non sia realizzato, ma risulti evidente la disponibilità a farlo e ad accordarsi.

Si elimina anche la necessità, a cui facevo riferimento prima, della dimostrazione dell'intimidazione mafiosa, sanzionando il conseguimento della promessa di suffragi da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose deve essere nota a chi conclude l'accordo elettorale. Si rimuove così quell'inciampo del sistema per cui alcuni personaggi politici, forse pienamente coinvolti nello scambio tra voto e promesse elettorali, sono stati assolti mantenendo la loro carica elettiva e addirittura potendo presentare la loro candidatura in altre tornate elettorali. D'ora in poi non sarà più così. Con le nuove disposizioni si prevede, inoltre, una pena più severa per chi commette tale reato, con l'equiparazione agli appartenenti a un'associazione di stampo mafioso e l'aumento della pena da dieci a sedici anni.

Interessante il terzo comma della nuova formulazione dell'articolo 416-ter, che introduce una circostanza aggravante, con pena aumentata della metà, qualora chi ha accettato la promessa di voti sia eletto. Al quarto comma si dispone anche, in funzione preventiva, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per questi soggetti, che in ogni caso hanno manifestato un'attrazione verso gli ambienti da contrastare e comunque l'incapacità di individuare la pericolosità sociale di tali ambienti.

A nome del MoVimento 5 Stelle, che ha fatto dell'azione politica uno strumento di lotta al malaffare e alla corruzione, esprimo con convinzione il voto favorevole su questo provvedimento, che va nella direzione del contrasto alla corruzione, che soprattutto nel periodo elettorale è l'arma principale della mafia, contraddistinta dal silenzio, dal coinvolgimento del destinatario dell'azione mafiosa, dalla complicità e quindi dalla creazione di un ambiente idoneo all'ulteriore aumento degli affari malavitosi.

Nessuna lotta alla criminalità organizzata sarà efficace fino a quando le ramificazioni dei clan troveranno ospitalità nei ranghi politico-istituzionali. Le mafie si sono evolute attraverso la strategia vincente per loro di intraprendere strade più efficaci di quelle tradizionali, come quella del condizionamento politico-amministrativo. Il contrasto a queste attività illecite, quindi, deve, sì, passare attraverso il controllo, il sequestro e la confisca dei beni illecitamente acquisiti - che, ricordiamo, non sono i beni della mafia, ma sono il bottino della mafia, quello di cui siamo stati depredati: quei beni appartengono ad ognuno di noi - ma, per impedire veramente che l'attività delittuosa possa verificarsi, deve essere attivata la prevenzione, evitando proprio le prime forme di infiltrazione che ben si collocano in ambito politico attraverso lo scambio elettorale politico-mafioso, che non solo deve essere sanzionato, ma deve anche sparire dal contesto politico italiano, grazie a un nostro scatto d'orgoglio e a un atto di rispetto verso tutti gli italiani. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

BUCCARELLA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, spenderò solo due parole, rivolte soprattutto agli amici della maggioranza, dicendo una cosa banale, che tutti sappiamo e cioè che le norme penali si sostanziano in luoghi particolari, che sono le aule di giustizia di questo Paese. Chi ha frequenza e conoscenza di quei luoghi - evidentemente categorie privilegiate sono gli avvocati penalisti e i magistrati - ben può intravedere nel testo che ci si appresta a votare il grandissimo rischio, che è stato già evocato da altri senatori intervenuti, che, al di là delle ottime intenzioni della maggioranza, la norma possa essere facilmente aggirata, legittimamente dal punto di vista difensivo.

Infatti io, che sono un modesto giurista, immaginandomi difensore di un imputato con un capo di imputazione che deve riferirsi alle parole contenute nella norma, se dovessi difendere un soggetto la cui appartenenza all'associazione di cui all'articolo 416-bis sia nota, immagino che avrei gioco facile, a livello probatorio e a livello dibattimentale, nel mettere in dubbio la tesi accusatoria, perché l'appartenenza a un'associazione di stampo mafioso, a mio avviso, dovrebbe essere certificata da una sentenza definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 416-bis. Ora, questo magari accadrà, però restringe grandemente l'ambito applicativo nelle intenzioni di chi questa legge vuole proporre. Sappiamo benissimo, infatti, che si tratta spesso di processi lunghi, di maxiprocessi che durano lustri interi e quindi potremmo potenzialmente tenerci per dieci o quindici anni persone che oggettivamente fanno parte di organizzazioni mafiose, ma per le quali non è ancora intervenuta la sentenza definitiva di condanna.

Inoltre, immagino - sempre da modesto giurista quale sono, quindi immaginiamo gli avvocati penalisti molto bravi - che l'altra circostanza della notorietà, per il soggetto attivo dei voti, della altrui appartenenza all'organizzazione mafiosa sia un altro ambito probatorio, dove le difese potranno legittimamente spendere ogni arma argomentativa e probatoria per demolire l'ipotesi e la tesi accusatoria.

Pertanto, mi rivolgo agli amici della maggioranza. Questo testo, realisticamente, passerà in questo ramo del Parlamento nel testo attuale, ma auspico che nell'altro ramo del Parlamento si ponga attenzione ai rilievi che non solo i membri dell'opposizione hanno sollevato, ma anche chi parla, che notoriamente è un senatore che... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. La ringrazio. Lei sa che il suo intervento era già un'eccezione, comunque concluda.

BUCCARELLA (Misto). Vorrei quantomeno esprimere la mia dichiarazione di voto, Presidente. Stavo concludendo con l'auspicio che, quindi, nel successivo esame del provvedimento, si ponga mano, ad esempio attingendo al patrimonio emendativo già rassegnato in questo ramo del Parlamento.

Per tali motivi, apprezzando gli aspetti positivi del disegno di legge, quali, ad esempio, rapportare la pena a quella prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis, dichiaro il mio voto di astensione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti

266

Senatori votanti

265

Maggioranza

130

Favorevoli

160

Contrari

98

Astenuti

7

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

Discussione dei disegni di legge:

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Relazione orale) (ore 11,12)

Approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652.

Il relatore, senatore Ostellari, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, la mia relazione tecnica inizia con un racconto. Inizia con la storia di un uomo perbene, di un marito, di un padre, di un lavoratore, la cui vita, una notte, è cambiata per sempre.

È la storia di un uomo che è stato svegliato da tre rapinatori, di un uomo che ha avuto paura per sé e per la propria moglie, e per la propria figlia che dormiva nella stanza accanto alla sua; ma che nella paura ha scelto di difendersi, e di difendere la sua famiglia. Un uomo che ha affrontato da solo tre rapinatori, sparando un colpo da una pistola legalmente detenuta. Quell'uomo, che abbiamo ascoltato assieme ad altre vittime di reato, ha aperto le audizioni che hanno preceduto il dibattito sul disegno di legge che presentiamo oggi. Quell'uomo è, per la giustizia italiana, oggi, un uomo libero, perché, dopo quasi sette anni di sospetti, fra udienze estenuanti, una condanna in primo grado, un'assoluzione in appello e un terzo grado in Cassazione, per il tentativo dei parenti dell'aggressore di chiedere il risarcimento del danno, è stato definitivamente assolto, liberato da ogni colpa. (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az e FI-BP).

Tutto normale - dirà qualcuno - tutto giusto. No, cari colleghi, perché quell'uomo è ancora oggi schiavo degli eventi che ha dovuto sopportare, del costo dei processi, delle minacce, della gogna mediatica e sociale che lui e la sua famiglia hanno subìto. Infatti, dopo aver patito la paura per un'aggressione compiuta da tre delinquenti, quell'uomo ha dovuto confrontarsi con un avversario inaspettato: lo Stato, il suo Stato, lo stesso Stato che avrebbe dovuto difenderlo, ma che invece lo ha costretto ad affrontare ansie, paure, e infine a pagare di tasca propria costi economici pesantissimi per dimostrare la sua innocenza, tant'è che oggi quell'uomo ha dovuto cambiare vita; ha addirittura dovuto cedere la sua attività.

Faceva il tabaccaio; non era - come si dice - un uomo facoltoso. Ha dovuto trasferirsi vicino ai genitori, nella campagna della provincia padovana. Sapete perché? Perché ha paura e non vuole più rischiare, non tanto di essere rapinato, quanto di doversi difendere ancora dallo Stato, dal suo stesso Stato. La storia di quest'uomo è la storia di tanti uomini per bene, di uomini che hanno pagato troppo per dimostrare la loro innocenza. È per loro che oggi presentiamo questo disegno di legge, non perché vogliamo più armi, non perché abbiamo nostalgia del far west. Lo facciamo per rispetto, per dignità e perché quegli uomini non abbiano più paura e le vittime di reato non siano più anche vittime dello Stato.

Di queste istanze si è fatta portavoce la maggioranza, secondo quanto previsto nel contratto di Governo. Vi fornisco ora alcuni passaggi procedurali: la Commissione giustizia ha avviato nel mese di luglio l'esame congiunto in sede redigente di vari disegni di legge volti a riformare l'istituto della legittima difesa. La Commissione ha deliberato e svolto un ampio ciclo di audizioni, ascoltando, fra gli altri, rappresentanti di associazioni di vittime dei reati, professori universitari, magistrati e rappresentanti del mondo forense. Anche alla luce del contributo degli auditi, come relatore ho ritenuto di procedere alla predisposizione di un testo unificato che potesse costituire la più completa sintesi delle varie proposte legislative. In seguito alla richiesta di un quinto dei componenti della Commissione, l'esame del testo unificato è stato rimesso dalla sede redigente a quella referente. Il testo quindi è stato esaminato dalla Commissione lo scorso giovedì.

Veniamo quindi al merito del provvedimento: il disegno di legge si compone di 9 articoli; i primi due intervengono rispettivamente in materia di legittima difesa e di eccesso colposo. In particolare, l'articolo 1 modifica il comma 2 dell'articolo 52 del codice penale, precisando che in caso di violazione di domicilio si considera sempre sussistente il rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa. Al domicilio - è opportuno ricordarlo - è equiparato già, a legislazione vigente, ogni luogo in cui viene esercitata l'attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Il disegno di legge poi aggiunge un ulteriore comma all'articolo 52, che stabilisce che sia sempre in stato di legittima difesa chi all'interno del domicilio e nei luoghi ad esso equiparati respinge l'intrusione da parte di una o più persone posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

L'articolo 2 del disegno di legge interviene poi all'articolo 55, aggiungendovi un ulteriore comma, con cui si esclude, nelle varie ipotesi di legittima difesa domiciliare, la punibilità di chi, trovandosi in condizione di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante della situazione di pericolo, commette il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità.

Tra gli aspetti più rilevanti dell'intervento riformatore vi sono inoltre le modifiche apportate dall'articolo 7 del disegno di legge alla disciplina civilistica della legittima difesa e dell'eccesso colposo. Com'è noto, l'articolo 2044 del codice civile prevede che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri. Tale disposizione, a ben vedere, sebbene rubricata a legittima difesa, ha trovato applicazione in riferimento a forme di legittima difesa che potremmo definire civilistiche e quindi anche a vicende che poco hanno a che fare con l'istituto penalistico. A ciò si aggiunga che, nella prassi, soggetti che hanno agito in stato di legittima difesa e per le cui azioni sono stati assolti in sede penale si sono visti poi condannare in sede civile al risarcimento del danno procurato al loro aggressore o agli aventi diritto di quest'ultimo.

Il fatto che la condotta del soggetto aggredito nel proprio domicilio non costituisca reato, in quanto il giudice penale abbia ritenuto sussistente la causa di giustificazione della legittima difesa, non fa di per sé venire automaticamente meno l'antigiuridicità della stessa sul piano civile, ciò anche in ragione delle diverse peculiarità, soprattutto sotto il profilo probatorio, che connotano il processo civile e quello penale.

Proprio per ovviare a un'evidente iniquità, abbiamo ritenuto d'introdurre il comma secondo all'articolo 2044 del codice civile, che specifica che, nei casi di legittima difesa domiciliare, di cui all'articolo 52, commi 2, 3 e nuovo 4, la mancata rilevanza penale della condotta posta in essere dal soggetto aggredito nel proprio domicilio fa venire meno, sempre e in ogni caso, l'ingiustizia del danno, presupposto necessario della risarcibilità civile.

Mi avvio verso la conclusione, signor Presidente, sottolineando che, a completamento della riforma della legittima difesa, l'articolo 8 del disegno di legge introduce una nuova disposizione sulle spese di giustizia. La previsione estende le norme sul gratuito patrocinio a favore della persona nei cui confronti siano stati disposti l'archiviazione, il proscioglimento e il non luogo a procedere per i fatti commessi in condizione di legittima difesa e di eccesso colposo. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di ripetere le spese anticipate a seguito di riapertura delle indagini o di revoca del proscioglimento. In questa proposta, abbiamo ovviamente recepito il parere della Commissione bilancio (emendamento 8.100), individuando la copertura della disposizione.

PRESIDENTE. Bene, la ringrazio.

OSTELLARI, relatore. Devo finire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha avuto tempo sufficiente, ma glielo prolunghiamo di un minuto.

OSTELLARI, relatore. Infine, all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, riconosciamo una corsia preferenziale per gli eventuali processi relativi a delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose verificatesi in presenza delle circostanze di cui all'articolo 52 e al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 55.

Ultime disposizioni: agli articoli 5 e 3, in particolare, prevediamo che, nei casi di condanna per furto in appartamento, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Gli articoli 6 e 4 prevedono solamente un aumento delle pene di quei reati.

Cari colleghi, rimettiamo al centro i cittadini perbene, difendiamo chi è stato costretto a difendersi e riportiamo lo Stato a fianco delle vittime. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP).

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Cucca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta s'intende accolta.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.

CUCCA, relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Sottosegretario, la Commissione giustizia ha esaminato e approvato questo testo di legge sulla legittima difesa. Dispiace però osservare che, al di là del fatto che sono state effettivamente svolte numerosissime audizioni in Commissione, è stato disatteso quanto emerso dalle indicazioni pervenute da tutti i soggetti ascoltati in quelle occasioni (magistrati, avvocati, professori universitari e soggetti cosiddetti sensibili, come tabaccai, gioiellieri o benzinai), i quali hanno tutti rimarcato la necessità di mantenere il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, che verrebbe invece meno con la modifica proposta dall'articolo 52 del codice penale. In buona sostanza, sto dicendo che le audizioni sono state inutili, perché le indicazioni emerse sono state totalmente disattese da questa maggioranza.

La maggioranza ha anche rifiutato qualsiasi tipo di confronto: ancora una volta, sulla base della forza e dell'arroganza dei numeri, ha rifiutato tutti gli emendamenti proposti dal Partito Democratico per ovviare a quelle incongruenze e a quegli errori, dei quali parleremo successivamente, emersi nel corso della discussione e evidenziati, come dicevo, da tutti i soggetti auditi.

Il disegno di legge che esaminiamo non risponde, tra l'altro, ad esigenze reali di maggiore sicurezza, come dimostrano i dati statistici forniti dal Ministero della giustizia, in base ai quali non si intravede alcuna urgenza nell'esigenza di un intervento normativo di tale portata. Al contrario, viene strumentalizzata in questo caso la paura, quindi il sentire dei cittadini, dimenticando - o meglio, facendo finta di dimenticare - che quello della sicurezza è un problema la cui soluzione in generale spetta allo Stato, che non può abdicare alle sue funzioni, non può delegare al cittadino la sicurezza dello Stato stesso attraverso l'ampliamento della legittima difesa.

Il testo attualmente vigente, frutto della riforma del 2006, che ha introdotto nell'ordinamento la «presunzione di proporzione» nel caso di reato di violazione di domicilio, è già di per sé idoneo a soddisfare le esigenze di autotutela. A conferma di ciò si rileva, inoltre, come nel corso delle audizioni delle categorie professionali nessuno dei rappresentanti abbia invocato l'ampliamento dell'uso delle armi; al più si è richiesto un intervento legislativo che renda il processo più celere e di più facile gestione per coloro che poi sono chiamati a rendere conto del loro operato e, ancora, si è richiesta diffusamente la certezza della pena. Questo è emerso dalle audizioni e non una richiesta di ampliamento di possibilità di autodifendersi, evidentemente, con l'uso delle armi, facendosi quindi giustizia da sé.

Nel testo approvato, peraltro, ci sono anche delle disposizioni condivisibili, come la norma sull'eccesso colposo e quella che assicura priorità ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale. Tuttavia, bisogna ricordare come la recente riforma Orlando abbia anche posto un rimedio per la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi per la conclusione delle indagini preliminari.

In ogni caso, la modifica dell'articolo 52 del codice penale suscita molte perplessità e molte preoccupazioni. Infatti, con questa norma introduciamo un'irragionevole presunzione assoluta di difesa, che non consente una corretta perimetrazione applicativa dei concetti di violenza o minaccia di uso di armi in quanto sicuramente troppo generici nel testo proposto all'Assemblea. L'assenza di ogni parametro di necessità a sostegno della reazione posta in essere porta a dare sempre per presunto il diritto di difesa in ogni ipotesi di violazione di domicilio e la modifica proposta elimina lo stesso requisito della necessità difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, cioè in quanto reattiva ad un'aggressione ingiusta, in palese violazione del principio di bilanciamento tra diritti.

Abbiamo visto invece favorevolmente l'inserimento del termine «turbamento» nell'articolo 55: non concordiamo però - ma ne parleremo in fase di esame degli emendamenti - con l'introduzione dell'aggettivo «grave», perché in effetti non si comprende come si possa dire che un turbamento è grave e un altro non lo è. Questo, ancora una volta, aprirebbe troppi margini interpretativi, assolutamente soggettivi, e non sarebbe possibile quindi applicare in maniera omogenea la norma su tutto il territorio nazionale.

Molte perplessità si esprimono invece sull'articolo 3, che prevede, nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis (furto in abitazione e furto con strappo), la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno. Ciò suscita perplessità: perché chi è ricco e ha possibilità di pagare potrebbe godere della sospensione, mentre chi invece non ha l'opportunità e la possibilità di pagare ne sarebbe escluso: abbiamo pertanto espresso dei dubbi sulla costituzionalità di questa norma.

Quanto agli aumenti di pena, sappiamo che c'è questa esigenza molto sentita. Sono stati proposti all'Assemblea degli aumenti di pena, che però a noi sembrano irragionevoli quanto meno per quel che riguarda la rapina, perché per il reato di rapina era stato già previsto un aumento nella scorsa legislatura, poco più di un anno fa, per cui sembrerebbe che si vada in qualche maniera ad inficiare l'equilibrio dell'intero sistema.

In Commissione giustizia, il Partito Democratico ha poi presentato una serie di emendamenti volti a limitare la portata del disegno di legge nella parte in cui reca la modifica all'articolo 52 del codice penale, ritenuta molto pericolosa per i motivi già esposti. Tali emendamenti introducono, invece, elementi di bilanciamento e di buon senso.

Per questo voglio ricordare che gli emendamenti sono finalizzati a: intervenire sulla scriminante della proporzione, prevedendo che ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione si tenga conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'aggredito, facendo riferimento alle condizioni particolari; specificare che non basta la violenza alle cose per essere legittimati alla difesa ma occorre la violenza alle persone (adesso c'è semplicemente un riferimento alla violenza molto generico); specificare che per essere legittimati alla difesa occorre che l'aggressore usi le armi, non solo che minacci, anche perché ancora una volta c'è la genericità della minaccia delle armi che non si sa in cosa poi debba consistere per concretizzarsi; chiarire cosa si intenda per «mezzi di coazione fisica», precisando che anche da un punto di vista lessicale sarebbe meglio parlare di «mezzi di offesa» dato che i mezzi di coazione fisica, ancora una volta, sono generici e indeterminati; sopprimere, a proposito del «turbamento», l'aggettivo «grave» per i motivi che ho già esposto; sopprimere la misura che prevede la sospensione della pena subordinata al pagamento del risarcimento. Questa norma, come ho già detto, sarà probabilmente inficiata dai dubbi di costituzionalità che abbiamo esposto in Commissione e che riproporremo anche in Aula.

Un altro emendamento prevede la richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice, proprio perché è meritevole di attenzione la preoccupazione che i procedimenti per fatti che si assumono commessi in legittima difesa si svolgano speditamente e si concludano con una pronta archiviazione, allorché la situazione scriminante risulti manifestamente dalle indagini, quindi si dispone che il pubblico ministero provveda con urgenza e senza indugio alla richiesta di archiviazione. Si chiede, inoltre, di incrementare il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Anche in questo caso ci rendiamo conto del perché siano stati sollevati problemi ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ma è un tema talmente importante che credo debba essere rivisto reperendo anche i fondi, così come noi abbiamo indicato.

Nessuno di questi emendamenti, neanche quelli che cercavano di migliorare il testo, è stato preso in considerazione. Noi abbiamo anche chiesto che vengano incrementati i fondi a favore della Polizia, in maniera tale che si possa avere un numero superiore di soggetti appartenenti alle Forze dell'ordine che possano assicurare quella prevenzione che è stata concretamente richiesta da tutti i soggetti auditi. Abbiamo presentato un emendamento anche in questo senso, ma nessuno degli emendamenti, come dicevo, è stato preso in considerazione.

Com'è stato più volte fatto notare dai soggetti auditi, una volta eliminata, la proporzione essa fatalmente riemergerà nell'applicazione giurisprudenziale, attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante costituito dalla necessità difensiva. Dobbiamo sottolineare che ancora una volta il legislatore si è dimostrato totalmente sordo alle critiche che sono state mosse non da noi, Gruppo Partito Democratico, ma da tutti i soggetti auditi che hanno l'autorevolezza necessaria per dare i giusti consigli. Evidentemente era una decisione che era stata assunta altrove e questa maggioranza si farà carico di tali scelte.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Grasso, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Grasso.

GRASSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, il 25 settembre 2018 si è concluso il ciclo di audizioni nell'ambito dei disegni di legge in esame. Devo dire che le audizioni sono state ricche di spunti, al punto da far emergere con chiarezza la necessità di un'ulteriore riflessione e di più tempo per vagliare il contenuto delle proposte della maggioranza.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,34)

(Segue GRASSO, relatore di minoranza). Da parte dei senatori di minoranza si è levata una voce univoca: su temi delicati come la legittima difesa è opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente. Per questo abbiamo richiesto che l'esame proseguisse in sede referente.

Dai dati trasmessi dal Ministero della giustizia ed elaborati dal Servizio studi del Senato, si evince che i procedimenti definiti in dibattimento nei tribunali italiani in quattro anni (dal 2013 al 2016), sono stati dieci per la legittima difesa e cinque per l'eccesso colposo di legittima difesa. Una simile riforma, dunque, non appare giustificata, né dall'urgenza, né dai numeri, né dall'esito dei processi.

Dall'esame delle sentenze e dei provvedimenti di archiviazione è emerso, infatti, che tutti i processi per eccesso colposo di legittima difesa, anche quello che è stato prospettato dal relatore, si sono conclusi con archiviazioni o con non punibilità, tranne uno - abbiamo verificato - e in quel caso il processo ha accertato che lo sparo che ha ucciso il ladro è avvenuto fuori dal domicilio, durante la fuga, e pertanto era venuta meno l'attualità del pericolo; circostanza che nemmeno questo disegno di legge riesce a coprire.

Ebbene, sottolineare che nella realtà e non nel mondo della propaganda e della paura che avete costruito il giorno dopo giorno, negli ultimi anni le leggi attuali vanno benissimo. Fortunatamente parliamo di pochi casi e tutti trattati con la massima attenzione dai magistrati. Da un punto di vista mediatico, la rappresentazione della difesa come un diritto, e il fatto che non vi sia alcuna conseguenza sotto il profilo giudiziario, appare ingannevole. Dobbiamo rifiutare qualsiasi tipo di strumentalizzazione. È inammissibile una sorta di prearchiviazione senza alcuna valutazione del pubblico ministero. Sotto il profilo processuale, la reazione a un'aggressione, anche se ingiusta, necessita di opportuni accertamenti peritali e quindi anche di avvisi per garantire la possibilità di difendersi nel processo. L'azione penale, in presenza di ipotesi delittuose, è infatti obbligatoria, come ben si sa, perché in presenza di un omicidio o di lesioni in conseguenza di un'aggressione occorre sempre un'istruttoria per ricostruire la realtà storica dell'accaduto. Solo questo procedimento garantisce che una norma generale e astratta posso trovare poi applicazione nella fattispecie concreta, sempre diversa, sempre subordinata a circostanze che spetta solo e solamente al pubblico ministero prima, e al giudice poi, valutare per ricondurre tutta la vicenda nella cornice della legalità e dello Stato di diritto.

Per tali ragioni, appare fortemente controproducente in termini sistemici, ancor più che semplicemente errato, eliminare in modo assoluto la discrezionalità del giudice. Sul piano ideale la riforma viene giustificata mediante argomentazioni suggestive, ma fatalmente in contrasto con il dettato costituzionale e con i princìpi sovranazionali. Da un lato, la legittimità della difesa deriverebbe da un preteso diritto soggettivo a un'autotutela difensiva, insomma una forma di istinto di conservazione senza limiti; dall'altro lato, si suggerisce l'idea della legittima e incondizionata soccombenza di chi, essendosi messo nella parte del torto, è giusto che subisca la riaffermazione dell'ordine del diritto secondo un meccanismo dall'evidente sapore punitivo e moralistico: ti sei messo tu dalla parte del torto e devi subire le conseguenze di reazioni che possono portare anche alla tua morte.

Sennonché l'idea di un diritto soggettivo sganciato dalla necessità difensiva urta irrimediabilmente contro il principio del necessario bilanciamento tra i diritti, secondo il quale nessun diritto può sfuggire al bilanciamento con il diritto alla vita e all'incolumità personale, riconosciuto come fondamentale dal nostro ordinamento e anche da altre convenzioni internazionali. Così come qualsiasi sanzione punitiva non può non tenere conto del fondamentale principio, affermato non solo dalla nostra Costituzione ma anche da atti internazionali, della necessaria proporzionalità della risposta sanzionatoria e punitiva di qualsiasi illecito. Mi pare il caso di citare in proposito l'articolo 2, comma 2, della Convenzione dei diritti dell'uomo che ammette la liceità dell'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti «assolutamente necessario» per respingere una violenza illegittima in atto contro una persona e non una mera aggressione al patrimonio.

Fatte queste premesse in via generale, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa. Le attuali prospettive di riforma della legittima difesa nascono dal temperamento tra due opposte esigenze: da un lato, la retorica nordamericana secondo la quale ciascun cittadino è nella propria casa libero di far fuoco contro chiunque vi faccia ingresso senza invito (checché se ne dica, è una specie di far west, una vera e propria licenza di uccidere, incompatibile con lo Stato di diritto); dall'altro, il principio dell'esclusivo monopolio statale dell'uso della forza, non essendo ipotizzabile ricorrere, sempre e tempestivamente, all'intervento delle Forze dell'ordine ogniqualvolta il cittadino subisca una qualsiasi aggressione. Tra questi due estremi bisogna trovare un contemperamento, e a questo si perviene con le attuali norme della legittima difesa. La legittima difesa, quindi, non rappresenta un diritto originario fondamentale, ma trova la sua ragion d'essere a seguito di un pregresso comportamento offensivo, senza il quale non vi può essere alcuna legittima difesa. Pertanto, è indispensabile che la legittima difesa continui a figurare tra le cause di esclusione della punibilità. Il requisito della proporzione è necessario al fine di evitare di legittimare intollerabili situazioni di manifesta sproporzione tra aggressione e reazione, che oggi si vogliono, di contro, introdurre.

Ciò precisato, l'idea di fare a meno della proporzione attraverso la sua eliminazione o l'introduzione di presunzioni assolute avvia il percorso riformatore verso un pericoloso piano di contrasto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento giuridico. Una volta eliminata la proporzione, come nel caso della difesa domiciliare, già introdotta nel 2006, essa fatalmente emerge attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante costituito dalla necessità difensiva, come è ampiamente dimostrato dalla giurisprudenza tedesca che, pur in assenza di un requisito legislativo espresso di proporzionalità, ha introdotto tale principio in via giurisprudenziale. Tutti i docenti di diritto penale e gli operatori di diritto uditi non hanno potuto che affermare che la necessità di difesa non può che implicare il requisito della valutazione della proporzionalità.

Ciò premesso, il disegno di legge di riforma si avvia a fare il grande passo di eliminare lo stesso requisito della necessità difensiva, rendendo legittima la difesa solo perché tale, in quanto reattiva ad un'aggressione ingiusta, riducendo, quindi, il nesso tra aggressione e reazione difensiva ad una mera consecuzione cronologica e di efficienza difensiva della reazione.

Adesso in uno Stato di diritto, se viene uccisa una persona, che sia un ladro o un onest'uomo, occorre, come abbiamo visto, necessariamente un'indagine e un processo per ricostruire la realtà storica dell'accaduto; è solo a quel punto che entrano in gioco le norme scriminanti, dopo che un giudice ha accertato la legalità delle modalità della condotta posta in essere come reazione ad una aggressione.

Non può e non deve esserci alcun automatismo, anche per evitare che possano consumarsi, approfittando di essere nel proprio domicilio, omicidi dolosi preconfezionati, anche contro persone di famiglia o avversari, mascherati da legittima difesa. Presumere sempre e comunque l'innocenza di chi usa un'arma in casa è un pericolo serio per uno Stato di diritto.

Concludo dicendo che bisogna anche valutare, attraverso le modifiche apportate dall'articolo 2 all'articolo 55 del codice penale in materia di eccesso colposo, il pericolo di collegare la punibilità allo stato grave di turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto. Bene, dare veste normativa a stati d'animo dell'aggredito è estremamente pericoloso. L'articolo 90 del nostro codice penale prevede che gli stati emotivi e passionali non escludano né diminuiscano l'imputabilità.

Con questa relazione di minoranza si è tentato di restituire le gravi mancanze di questo testo unificato, nonché i gravi rischi ai quali ci esponiamo. È davvero di vitale importanza che il Parlamento e ciascuno dei suoi componenti valutino secondo coscienza il merito e il metodo del provvedimento in discussione prima di ratificare, magari in buona fede, una vera e propria licenza di uccidere.

Chiedo alla Presidenza di poter allegare agli atti la parte restante del mio intervento (Applausi dei senatori De Petris ed Errani).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore La Russa. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (FdI). Signor Presidente, ci tenevo a intervenire sul testo in discussione non solo perché il primo disegno di legge presentato in questa legislatura porta la mia firma (anche se non penso che si parlerà di "legge La Russa"), ma soprattutto perché sulla legittima difesa Fratelli d'Italia si è spesa molto.

Infatti, già nella scorsa legislatura abbiamo rilevato che la normativa, che pure era stata modificata durante il primo Governo Berlusconi, non aveva risolto il problema e, per colpa di come era stata modificata la legge (quindi non attribuisco responsabilità alla magistratura) aveva lasciato uno spazio a interpretazioni assolutamente discordanti. Occorre e occorreva rendere facile l'interpretazione di una norma, che era stata stiracchiata in varie direzioni, e giungere a quello che affermava uno slogan, anch'esso coniato inizialmente da Fratelli d'Italia e fatto proprio anche da una parte considerevole del Governo: la difesa è sempre legittima. Lo abbiamo sentito riprendere, non solo da Fratelli d'Italia che lo aveva coniato, ma anche dalla Lega e da esponenti di altri partiti. Per questo noi abbiamo insistito presentando il nostro disegno di legge in questa legislatura. Oggi voteremo comunque a favore del testo, che rappresenta in ogni casi un passo in avanti, ma riteniamo che non sia assolutamente in linea con il desiderio di chiarezza e di eliminare ogni dubbio interpretativo. Riteniamo sia un passo indietro - lo dico agli amici della Lega - rispetto a quanto prospettato a grande voce in campagna elettorale. C'è bisogno di rendere chiaro il volere del Parlamento per aiutare i magistrati a esprimere sentenze uniformi.

C'è una cosa che noi non possiamo sopportare. Lo dico come avvocato che ha avuto modo di stare vicino ad alcune persone che hanno avuto la sventura di doversi difendere, che non l'hanno cercata, che hanno subìto nella loro abitazione l'affronto di un'aggressione ingiusta e che, per difendere se stessi e la propria famiglia, hanno dovuto uccidere un uomo, facendo qualcosa che nella loro vita non avrebbero mai pensato di dover fare. Abbiamo avuto la sventura di dover constatare come queste persone, già provate dal destino, abbiano avuto, dopo la prima aggressione ad opera dei criminali, una seconda punizione ad opera dello Stato che li ha tenuti sotto processo, anche per poi magari assolverli. È questo il caso di Corazzo a Milano, la cui pratica è stata archiviata dopo diciotto mesi: per diciotto mesi è stato sotto processo. Vi è invece il titolare dell'osteria di Lodi, Mario Cattaneo, che è ancora sotto processo: dopo che era stato imputato di omicidio volontario, adesso siamo passati all'eccesso colposo di legittima difesa: arriverà l'assoluzione ma saranno passati anni di nuova sofferenza.

Cosa riteniamo noi? Lo dico al senatore Grasso. Riteniamo forse che il requisito della proporzionalità debba scomparire dalla legge? No, questo requisito rimane assolutamente, come vollero i primi estensori nella norma, in tutti i casi in cui la legittima difesa debba o possa manifestarsi fuori dall'abitazione e fuori dai luoghi commerciali. In quel caso non tocchiamo il requisito. Lo eliminiamo nelle occasioni in cui l'aggressione avviene all'interno dell'abitazione? Assolutamente no. Diamo però un'interpretazione precisa - una presunzione, se volete - di quando quella proporzionalità deve considerarsi comunque esistente. Eliminiamo il ruolo del magistrato? Non ci pensiamo per nulla. Lo dico non solo al senatore Grasso, ma a tutti coloro che hanno ritenuto che il nostro modo di immaginare la legittima difesa renda automatico un far west o qualcosa del genere, per cui se qualcuno entra in casa io vi possa far ricorso con qualsiasi mezzo. Non è così: il magistrato, nella nostra proposta e nei nostri emendamenti, avrà un ruolo essenziale, ma non dovrà indagare sull'elemento soggettivo dell'aggredito - lo ha detto il senatore Grasso per altri versi, arrivando a una soluzione opposta - e non dovrà stare a valutare se in quella condizione egli ha subìto un turbamento o una paura; non dovrà indagare per capire se si è potuto accorgere che c'era un'arma piuttosto che un'altra o se l'aggressore mostrava la faccia anziché la schiena. In queste condizioni riteniamo che il magistrato deve avere riguardo alle modalità - non è che non guarda niente - e quindi alla concretezza dei fatti, non della psiche, con cui si svolge l'aggressione. Egli deve verificare che vi sia un'intrusione minacciosa, violenta, fraudolenta e che vi sia l'intento di nuocere. Il magistrato lo può e lo deve verificare: non deve essere colpito il postino, che entra in casa per sbaglio. Egli deve inoltre verificare che questa intrusione, quando viene avvertita dall'aggredito, sia fatta con modalità atte a creare uno stato di paura o di agitazione. Deve indagare sulle modalità, non sul fatto che l'aggredito abbia paura. Se qualcuno entra travisato o se entra con la pistola in mano crea paura e agitazione. Il magistrato non deve stare a guardare se il soggetto si è impaurito o no e se ha visto che aveva una pistola. A quel punto il dato è e oggettivo e in quelle condizioni c'è proporzione tra la reazione e l'aggressione, che si è già manifestata, con l'ingresso abusivo, violento o minaccioso, con modalità atte a creare paura o agitazione. La reazione in quei casi è sicuramente proporzionale all'offesa e quindi la difesa in quei casi è sempre legittima: non ci sono dubbi su questo. (Applausi dal Gruppo FdI e del senatore Pazzaglini).

Abbiamo sentito altre critiche, secondo cui con questa norma si allarga l'uso delle armi. Non vi è una sola virgola nella legge, in nessuna delle proposte di legge, che amplia o modifica l'attuale normativa riguardante l'uso delle armi. Mente sapendo di mentire chi dice il contrario. C'è chi parla del far west. Li avete visti i film sul far west in cui ci si sfidava per strada pistole alla mano? Quello è il far west ed è un altro campo che il legislatore in qualche modo dovrà esaminare. Quello è il far west. Ma in casa altro che far west. Non arriviamo e non vogliamo arrivare agli eccessi - vogliamo chiamarli così? - di altri Paesi, come gli Stati Uniti, dove la proporzionalità c'è anche in assenza di pericolo di un danno ingiusto.

Riteniamo che il comportamento offensivo, come delineato nel provvedimento, abbia come conseguenza, ictu oculi, la proporzionalità presunta della reazione che - lo ripeto - costituisce sempre una difesa legittima nelle circostanze che abbiamo cercato di delineare. (Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP e del senatore Aimi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pillon. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, voglio precisare sin d'ora che il provvedimento ora in esame non riguarda la sicurezza; per quella arriverà in Aula il cosiddetto decreto Salvini e, in quella sede, parleremo di sicurezza. Il provvedimento in esame è un semplice debito di giustizia per quando lo Stato non è stato in grado di garantire la necessaria sicurezza e i cittadini si sono trovati, lasciati soli, davanti a un'ingiusta aggressione. Ho sentito parlare in quest'Aula di far west e omicidi liberalizzati. Si parla sempre dei gioiellieri pistoleri. Io preferisco fare un altro esempio. Mi piace pensare che il provvedimento in esame sia dedicato, per esempio, a una ragazza che ha dovuto difendersi, magari a mani nude o con lo spray al peperoncino, da un aggressore che era penetrato nella sua abitazione e tentava di violentarla. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). E magari con quello spray al peperoncino la ragazza ha provocato il distacco della retina dell'aggressore e ora si trova indagata per lesioni gravissime e, addirittura, le viene richiesto il risarcimento del danno. Queste sono le persone cui noi vogliamo rispondere con il disegno di legge in esame.

Le opposizioni dicono che i procedimenti sono pochi e tutti conclusi con assoluzione. Vorrei però chiedere come mai quest'affermazione non è stata fatta dalle opposizioni davanti alle vittime di queste situazioni, che pure abbiamo incontrato durante le lunghe audizioni svolte. Non costruiamo mondi di propaganda e paura, come qualcuno ha detto poc'anzi, ma abbiamo a che fare con persone vere che hanno subìto aggressioni vere e hanno dovuto difendersi veramente. A loro dobbiamo una risposta. Colleghi, non vi ho sentito dire che le norme vigenti sono adeguate davanti alle persone che abbiamo audito.

Nessuno vuole togliere discrezionalità al giudice, ma dobbiamo prevedere percorsi privilegiati di definizione dei procedimenti per chi sia incorso in ingiuste aggressioni. Abbiamo quindi un debito morale davanti a chi, dopo l'aggressione, ha dovuto anche attraversare la fase della gogna mediatica e un processo (che, come diceva il giurista Carnelutti, è di per sé una pena) e ha dovuto fronteggiare una richiesta di risarcimento.

Entrando nel merito, il provvedimento che ci apprestiamo a votare modifica in modo sostanzioso l'articolo 52 del codice penale. Pur lasciando intatto il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, si prevede un'aggiunta significativa al comma 4, con la definizione di una cornice all'interno del quale la difesa è sempre considerata legittima. Questo quadro è dato da alcuni elementi: necessità di respingere un'intrusione che sia stata posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o altri mezzi di coazione fisica e che sia stata portata avanti da una o più persone. In questa cornice, la difesa è sempre legittima. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Noi vogliamo che sia chiaro che lo Stato si mette dalla parte dei cittadini onesti e contro stupratori, delinquenti, rapinatori e aggressori. Con questa modifica, che è a nostro modo di vedere indispensabile, questa chiarezza appare.

Ho anche un debito di cortesia verso il senatore Ugo Grassi, che mi ha manifestato un'interessante prospettiva in ordine all'articolo 2044 del codice civile, così come l'abbiamo modificato. Come noto, l'articolo 2044 del codice civile prevede l'esclusione del risarcimento del danno quando si operi in una situazione di legittima difesa. Tuttavia, sappiamo anche che questa norma aveva necessità di qualche ritocco per essere chiarita. Abbiamo allora aggiunto una precisazione al comma 2 e al comma 3, grazie alla quale appare chiaro che la responsabilità di chi ha compiuto il fatto, nei casi di cui agli articoli 52, commi secondo, terzo e quarto del codice penale, è esclusa; stiamo parlando di responsabilità civile. Giustamente il senatore Grassi dice che siamo forse in una situazione in cui ribadiamo due volte la stessa normativa. Forse la norma poteva essere più precisa; i suggerimenti che ci ha fatto, purtroppo fuori dal tempo massimo, erano forse in punto di diritto più eleganti. Ma qui credo che, anche ribadendo e duplicando la previsione normativa, sia stata chiarita la volontà del legislatore di escludere qualsiasi possibilità di richiesta di risarcimento del danno da parte dei familiari degli aggressori, che non possono, con una sistematica vittimizzazione secondaria, pretendere di mettere nuovamente in croce la vittima.

Questo quindi è il quadro nel quale ci apprestiamo a votare. Credo che questo sia davvero un debito di giustizia. Prima si è detto che i procedimenti sono pochi. Ma, fosse anche solo un caso all'anno (a parte il fatto che sappiamo benissimo che nelle procure i procedimenti penali non vengono rubricati sotto l'articolo 52 del codice penale, ma semmai come omicidio, lesioni gravissime o altri titoli, per cui è ben difficile per le procure riuscire poi a dare dati chiari e condivisibili dal punto di vista statistico), noi comunque, per una questione di giustizia sostanziale, dovremmo dire una parola chiara e definitiva sul fatto che la difesa è un diritto, che la difesa è un dovere, che la difesa è sempre legittima. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stancanelli. Ne ha facoltà.

STANCANELLI (FdI). Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, il disegno di legge di cui oggi discutiamo è relativo all'istituto della legittima difesa e alla modifica della disciplina di cui all'articolo 52 del codice penale, con interventi anche sull'articolo 55. Come diceva il senatore La Russa, questa è una battaglia storica della destra politica e di Fratelli d'Italia, tant'è vero che anche nella passata legislatura è stato presentato un disegno di legge per pervenire a questa modifica e per far sì che fosse più chiara la portata della norma in relazione alla punibilità o meno.

Attualmente la disciplina dell'articolo 52 è tale che per la concretizzazione di quella che viene chiamata una scriminante occorrono i seguenti requisiti: l'esistenza di un diritto da tutelare, proprio o altrui (deve essere accertato e valutato), la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa e il rapporto di proporzione tra difesa e offesa. Ciò è stato detto già ampiamente dal relatore e ne è stata fatta una disamina completa in Commissione, anche con le notevoli audizioni svolte. Questi requisiti hanno portato ai casi, che il relatore ha voluto sottolineare (come anche il senatore La Russa), di tanti che sono stati costretti non soltanto a subire l'offesa dell'aggressione in casa, ma anche a subire il torto di trovarsi poi non soltanto e semplicemente indagati. Infatti, nessuno che abbia un minimo di conoscenza del diritto può affermare che non ci debba essere un'indagine. Anche questa è una tesi fuorviante: nessuno di noi, tantomeno questo nuovo testo, stabilisce che il giudice non debba indagare. Il problema è un altro: che il giudice, indagando, si deve fermare laddove trova quei requisiti che la nuova norma richiede.

Nel 2006, come è stato già ricordato, si è codificata la cosiddetta legittima difesa domiciliare, introdotta per dare la possibilità a chi si difende in casa di poter meglio tutelare non soltanto la propria vita o quella dei propri cari, ma anche la propria posizione processuale in relazione alle indagini. Questo non è bastato, perché l'ampliamento proposto con il testo approvato in Commissione ci mette nelle condizioni di dare più certezza a coloro che si difendono a casa.

È questo il motivo per cui Fratelli d'Italia afferma che la difesa è un diritto e la considera sempre legittima in presenza dei requisiti che la legge prevede. Questo faceva parte anche del contratto di Governo Grillo-leghista, dove si dice espressamente: «in considerazione del principio della inviolabilità della proprietà privata, si prevede la riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare, eliminando gli elementi di incertezza interpretativa (con riferimento in particolare alla valutazione della proporzionalità tra difesa e offesa) che pregiudicano la piena tutela della persona che ha subìto un'intrusione nella propria abitazione e nel proprio luogo di lavoro». Questo è quanto noi sottoscriviamo immediatamente ed è il motivo per il quale poi voteremo a favore di questa proposta di legge.

Tuttavia, il testo esitato dalla Commissione ci sembra debole anche nell'applicazione dell'idea del contratto di Governo. Infatti, come ha detto il senatore La Russa, viene lasciato troppo margine di discrezionalità al giudice, cosa che rischia di vanificare la modifica normativa. Nel momento in cui noi stabiliamo che la difesa è un diritto ed è pertanto sempre legittima, dobbiamo ancorare la possibilità che il giudice valuti le modalità dell'ingresso nel domicilio o nel luogo di lavoro, non come ha reagito colui il quale è aggredito.

Nel testo della Commissione giustizia, infatti, non viene scalfita la visione del minore pericolo nel quale incorre il cittadino. Se mi trovo un ladro in casa, non posso pensare che sia lì per rubarmi l'argenteria (rischio minore), ma devo avere il diritto di pensare che sia lì per uccidermi o nuocere alla mia famiglia (maggiore rischio). È un concetto pacifico anche in molti altri campi.

La discrezionalità eccessiva del giudice resta ancora nel testo della Commissione, laddove non è stato modificato il secondo comma dell'articolo 52 del codice penale, che specifica che la proporzionalità dalla difesa con arma legittimamente detenuta vi è quando non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione. Per noi è esattamente il contrario: il nostro emendamento ribalta il concetto, evitando di valutare la desistenza, che apre alla discrezionalità del giudice, puntando solo sul pericolo di aggressione. Questo è il fulcro della debolezza dell'impianto normativo uscito dalla Commissione.

Lasciatemi, poi, dire qualcosa sulla dicitura «arma legittimamente detenuta»; noi vogliamo mettere in condizione il cittadino che si vuole difendere a casa di dover valutare, nel momento in cui subisce l'aggressione, se l'arma che detiene è legittima o meno? Risponderà sicuramente dinanzi al giudice per la detenzione abusiva di arma, ma non possiamo imputargli che si è difeso e ha salvato la propria vita o quella dei propri familiari senza pensare se avuto o meno la concessione per detenere le armi. Anche in questo caso abbiamo presentato un emendamento per sopprimere l'espressione «legittimamente detenuta». Il principio base per noi è assoluto: «Se mi entrano in casa, sono in pericolo di vita». Non si può chiedere a un comune cittadino, che si vede aggredito nel luogo dove la sicurezza dovrebbe essere maggiore - quindi lo stato d'animo di allerta ai minimi - di valutare la proporzionalità della risposta all'aggressione. Questo è possibile soltanto da parte di chi è addestrato a farlo e in posizione dominante: ad esempio, le Forze dell'ordine. Non è ovviamente questa la condizione di un comune cittadino, al riparo della propria casa, evidentemente incapace di valutare con freddezza e lucidità la proporzionalità dalla sua reazione.

Penso che questi elementi, assieme agli emendamenti da noi presentati e che discuteremo in Assemblea, ci possano e debbano mettere nelle condizioni di migliorare il testo di legge.

Abbiamo apprezzato la maggioranza, abbiamo apprezzato i membri della Commissione giustizia (sia dei 5 Stelle che della Lega) che hanno aderito a questa impostazione, ma vorrei far loro presente che il testo uscito dalla Commissione non è all'altezza delle discussioni, delle valutazioni e delle ponderazioni che sono state fatte anche durante le audizioni, poiché tutti coloro i quali hanno subito il torto dell'aggressione - e oggi subiscono ancora il torto di trovarsi di fronte uno Stato spesso contrario - vogliono la certezza che questo non avvenga più.

Faccio un'ultima considerazione. La stampa parla - se ne è parlato anche qui stamattina - di far west. Come ha detto il senatore La Russa, e hanno ripetuto tanti illustri colleghi, in questo disegno di legge non vi è una sola riga che cambi l'attuale normativa sul possesso delle armi. In Italia la concessione del porto d'armi è quanto di più restrittivo esista e non è argomento in discussione in questo disegno di legge. Ecco perché siamo favorevoli a questa impostazione.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

STANCANELLI (FdI). Nel corso delle votazioni degli emendamenti cercheremo di apportare modifiche migliorative al testo di legge. (Applausi dai Gruppi FdI e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio anzitutto rivolgere un esplicito ringraziamento al senatore Pillon per avermi menzionato durante il suo intervento. Voglio sottolineare che non sono solo onorato dell'apprezzamento, ma sono anche del tutto certo che l'obiettivo da lui indicato sia ragionevole, ed è un obiettivo che personalmente condivido.

Il disallineamento tra il giudicato penale e il giudicato civile è oggetto da sempre di ampie critiche. Voglio solo aggiungere che spero davvero che la modifica proposta raggiunga quell'obiettivo. In futuro, però, a mio giudizio, sarebbe bene anche mettere mano al codice di procedura penale, perché il disallineamento tra il giudicato penale e il giudicato civile, riguardo alle assoluzioni di cui stiamo parlando, è anche determinato dal coordinamento tra l'articolo 652 del codice di procedura penale e l'articolo 530 del medesimo codice. Non entro nel tecnico e sarò molto sintetico.

L'opinione giurisprudenziale consolidata vuole che il giudicato di assoluzione abbia effetto preclusivo nel giudicato civile, cioè valga anche in sede civile ai fini del risarcimento del danno, solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato, e non valga, invece (il giudicato penale) nel processo civile, anche quando la soluzione sia determinata dall'accertamento della insussistenza di sufficienti elementi di prova. Quindi, il disallineamento è anche determinato da una differente quantità di prova richiesta nel giudizio penale e nel giudizio civile.

Mi limito a indicare all'Assemblea, laddove dovesse condividere questo risultato finale, l'opportunità di valutare un disegno di legge che modifichi gli articoli che ho citato.

Rinnovo il mio ringraziamento al senatore Pillon, e vi ringrazio per avermi concesso questi minuti.(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candura. Ne ha facoltà.

CANDURA (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghe e colleghi, ho avuto l'onore di assistere al dibattito di formazione del provvedimento in seno alla Commissione giustizia, in cui sono intervenuti colleghi di maggioranza e opposizione, avvocati ed ex magistrati. In sede di audizione abbiamo ascoltato illustri giuristi della magistratura, mondo dell'avvocatura, docenti di varie università italiane: ho sentito analisi giuridicamente ineccepibili, puntuali e alle volte perfino troppo minuziose, perché fanno dimenticare lo scopo dell'azione politica che portiamo avanti, cioè quello che ci accingiamo a riformare, il contesto della nostra azione politica e, in particolare, cosa è la legittima difesa che ci accingiamo a cambiare.

Oggi ci occupiamo della legittima difesa abitativa, cioè dell'autotutela di chi nella propria abitazione o dimora veda minacciata la propria incolumità, l'incolumità dei propri cari e di quel poco o quel tanto che possiede. Di questo abbiamo traccia non solo e non tanto negli ordinamenti contemporanei di quasi tutte le democrazie del pianeta, ma è addirittura un portato dei testi più antichi della cultura occidentale. Presidente, l'Esodo, libro della Bibbia, al capitolo 22, versetto 1 e seguenti, parla della difesa e della liceità dell'offendere il ladro che si appresta a far breccia nel muro della nostra proprietà. La dottrina della Chiesa cattolica, tornando, se preferite, al Nuovo Testamento, laddove parla del quinto comandamento, che riguarda appunto l'omicidio, prevede la legittima difesa che non è solo diritto, contrariamente a quanto ho sentito dire in quest'Assemblea, ma è addirittura dovere, laddove si realizza per difendere l'innocente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Questa è la cultura occidentale che ha varie interpretazioni. Per chi invece ha una visione laica del mondo, il diritto alla vita è il supremo diritto per un essere umano. Di conseguenza, l'autotutela non è altro che un corollario. Come posso sostenere il diritto alla vita se non supporto il diritto all'autodifesa? Questa è una considerazione che vale per tutti noi che siamo interpreti, con varie sfumature e declinazioni, senza distinzione di maggioranza e opposizione, della cultura occidentale cui - piaccia o non piaccia - apparteniamo.

Dunque perché riformare l'istituto della legittima difesa? Mi vengono in mente le parole di un audito, il magistrato Carlo Nordio, che ci fa presente qual è l'atmosfera, la temperie politica e culturale nella quale è nato il codice penale, con particolare riferimento ovviamente alla legittima difesa: il fascismo. Durante il fascismo, il cittadino, che è suddito (perché in epoca fascista c'era anche la monarchia), delega tutto se stesso e tutti i propri diritti allo Stato, che è moralista prima che legislatore. Questo fa sì che la legittima difesa sia intesa come eventualità sgradevole da limitare, tant'è vero che il nostro codice attualmente funziona come limitazione dell'esercizio della legittima difesa; nonostante i millenni ci insegnino essere diritto e corollario del diritto alla vita, per noi è una scriminante, una causa di giustificazione e lasciamo perdere tecnicismi giuridici che vogliono solo dire che siamo limitati nel poter respirare. O almeno questa è la mia modesta opinione. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

In questo caso preferisco l'ottica liberale: l'individuo è al centro e c'è un contratto sociale che lega l'individuo allo Stato, con alcune funzioni ben precise delegate allo Stato, tra le quali la difesa della sicurezza. Ma laddove lo Stato fallisca, a meno che qualcuno non mi dica che abbiamo le risorse in bilancio per mettere un agente di pubblica sicurezza in ogni casa, è possibile - anzi, lecito e naturale - per l'individuo provvedere alla difesa propria, dei propri cari e, sì, anche dei propri beni, perché egli non si realizza semplicemente nel sopravvivere, ma nel vivere.

Di conseguenza, gentili colleghi, non vorrei mai che la vittima di un crimine diventasse anche vittima dello Stato. È stato ben evidenziato dall'intervento del senatore La Russa - che ringrazio, anche se non è più presente in Aula - il fatto che la vittima diventa vittima due volte. Spesso, infatti, si dimentica che a casa propria non si è compiuta alcuna attività od omissione a seguito delle quali si siano meritate un'invasione o un'aggressione. Se poi qualcuno ritiene di poter fare valutazioni di proporzionalità e attualità del pericolo nottetempo, di fronte a un aggressore sconosciuto, fatemelo conoscere: forse, mi insegnerà qualcosa.

Ricordiamo comunque che la riforma dell'istituto della legittima difesa è necessaria non solo perché fa parte del programma della Lega e del contratto di Governo, ma soprattutto perché è una richiesta dei nostri cittadini. È bene ricordare infatti che noi tutti siamo qui per un motivo: tutelare e rappresentare i nostri cittadini, (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az), con il mandato dei quali esercitiamo - e siamo onorati di farlo - la funzione di parlamentari e di senatori della Repubblica. Il cittadino onesto rimane al centro dell'azione politica della Lega e di questa maggioranza. Lo abbiamo dimostrato in questa mattinata con il voto sullo scambio politico-mafioso e lo dimostreremo di nuovo con il voto sulla legittima difesa: il cittadino onesto al centro, sempre.

Il delinquente, signori miei, ha già scelto la via della violenza sulle persone e sulle cose, ma non può e non deve assolutamente essere tutelato, nemmeno in via indiretta, dallo Stato: infatti, la naturale reazione difensiva di chi protegge se stesso nell'intimità della propria dimora è avvenuta per un fallimento dello Stato, che fallisce due volte e diventa criminale nel momento in cui persegue chi in casa propria si difende.

Signor presidente Grasso (al quale umilmente mi rivolgo, anche se non sono un ex magistrato né un avvocato, ma un cittadino), onestamente, in casa mia mi difendo e, se dovesse succedere, difenderei anche la mia proprietà. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Con cosa? Con la massima letalità possibile, perché dall'altra parte - e questo a prescindere dalla riforma della legittima difesa - non so chi vi sia. Mi scuso per essermi rivolto personalmente al senatore Grasso, signor Presidente: forse non ne ho nemmeno l'autorevolezza, ma mi sono permesso di farlo come semplice collega.

Nel ringraziare il Presidente e i colleghi, invito tutti a votare a favore di questa riforma che, come dicono gli amici di Fratelli d'Italia, forse non è ancora quella definitiva, ma è un notevole passo avanti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

PRESIDENTE. Senatore Candura, glielo abbiamo consentito perché si trattava di un'interlocuzione argomentativa e anche per il garbo.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico industriale «Enrico Fermi», di Castrovillari, in provincia di Cosenza, che assistono ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 12,24)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il lavoro fatto sul testo della legittima difesa è stato positivo. Da un punto di vista personale, posso anche dire che è stato gratificante, perché faceva parte di uno degli impegni che ci eravamo assunti con le elezioni, ossia la modifica della normativa sulla legittima difesa, e per i quali siamo stati votati nei collegi uninominali oppure nei proporzionali.

Il lavoro è stato gratificante anche perché, per quanto ci riguarda, il provvedimento fa parte nello specifico del programma di centrodestra, quindi lavorare su questo con i colleghi della Lega è stato positivo, anche in una logica di carattere politico.

Che cosa bisogna dire con riferimento a questo disegno di legge?

Innanzitutto, voglio ringraziare il Presidente della Commissione giustizia, che oggi è relatore, perché ha fatto un lavoro di sintesi: noi diciamo che non è abbastanza, ma riconosciamo che ha fatto un lavoro paziente di sintesi, con praticità nordica, se mi passate questa valutazione un po' sopra le righe.

Voglio poi ringraziare i colleghi della Commissione, perché abbiamo fatto davvero un attento lavoro sulle audizioni, dalle quali abbiamo imparato alcune cose. Ad esempio, ci siamo accorti dell'esistenza di un divario netto fra le associazioni che sono venute a parlare dei problemi concreti di persone che, magari, si sono trovate o si trovano attualmente sotto processo, e l'impostazione giuridica che può apparire invece più astratta, perché è un'impostazione che mette a confronto il valore della vita con quello del patrimonio.

Trovare una sintesi, quindi, non è stato semplice, anche se avevamo delle idee molto chiare, nel senso che dovevamo assolutamente intervenire su una serie di non corrette interpretazioni giurisprudenziali per cui, alla fine, una persona che ipoteticamente ha procurato una lesione o addirittura ha ucciso un ladro in casa, oltre al danno subisce anche la beffa - almeno così è stato fino ad oggi - di finire sotto processo, con il rischio addirittura di due tipi di procedimento, quello penale e quello di risarcimento del danno.

Con l'approvazione di questo disegno di legge sulla legittima difesa diciamo al Paese che lo Stato prende atto di non poter mettere un carabiniere presso ogni abitazione, ma non per questo, cioè non per una propria inadempienza, fa carico delle conseguenze sul cittadino che, in un momento di terrore - come quello che evidentemente che si può vivere quando si viene aggrediti dentro casa o dentro un negozio - provoca delle lesioni o addirittura la morte della persona che lo ha aggredito.

È una risposta che si dà soprattutto con riferimento a questo. È sbagliato dire, secondo me, che si risponde a un'esigenza di sicurezza e che tutto questo porterà a un far west, non c'entra niente. Noi rispondiamo alla richiesta di persone, di cittadini e può capitare ad ognuno di noi di finire sotto processo civile o penale per il solo fatto di aver difeso il proprio spazio di vita, cioè la casa o comunque la propria attività commerciale. Ci tengo a dire questo dal momento che, come avrete visto, stanno arrivando delle e-mail su questo disegno di legge e sulla necessità di non votarlo perché provocherebbe il far west. È bene chiarire che i presupposti non sono assolutamente legati al fatto di consentire a tutti di sparare alla gente per strada, ma sono completamente diversi. Come dicevo prima, non possiamo consentire che un cittadino, oltre al danno, abbia anche la beffa. (Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Pazzaglini).

A questo proposito, voglio fare un esempio. Non più tardi di tre o quattro mesi fa, la Corte di cassazione si è dovuta pronunciare su un caso accaduto in Veneto - quindi la persona ha subìto tre gradi di giudizio - in cui la moglie di un ladro ha presentato legittima richiesta di risarcimento del danno nei confronti della persona che, trovandosi il ladro in negozio, lo aveva ucciso. Voi mi direte che, alla fine, è stato uno dei rari casi in cui c'è stata la putativa e quindi si è riconosciuto che il danno non era dovuto; quella persona, però, ha dovuto subire tre gradi di giudizio, con una ricostruzione analitica dei fatti, con tanto di CTU (Consulenza Tecnica d'Ufficio) per capire se effettivamente aveva ammazzato o no il ladro. Se non ricordo male, come dicevo, è un caso accaduto in Veneto e, in effetti, la sentenza di secondo grado proveniva dalla corte di appello di Venezia.

Ebbene, questo signore ha subìto un furto e per reagire ha ammazzato un rumeno, se non mi sbaglio, ed oltre ad aver subìto, ovviamente, un processo penale nel quale è stato dichiarato comunque non colpevole, continua a ricevere le richieste di risarcimento danni della moglie. Voi capite che basta anche un solo caso di questo tipo per destare non il problema dell'insicurezza ma un allarme sociale che poi degenera in una totale e assoluta sfiducia nello Stato, nelle istituzioni e in tutto quello che poi porta normalmente al degrado nel Paese.

Noi crediamo, quindi, che questo disegno di legge sia importante e che sia stato importante farlo in tempi brevi, perché neanche questo era scontato. Certo, noi avremmo preferito avere delle garanzie in più, perché partivamo dal concetto del diritto alla difesa, proprio per evitare il problema relativo ai processi, perché non crediamo che questi problemi si risolvano, tanto per capirsi, con l'aumento delle pene, questo ce lo hanno detto tutti. In materia stiamo creando un certo caos e dovremmo mettere a livello le pene. Questo è un ragionamento un po' più articolato, ma tanto il ladro non lo sa che rischia cinque o dieci anni. Questa è la verità. Quindi non è tanto un problema di inasprimento di pena.

Molto importante, invece, sarebbe stabilire il principio della inversione dell'onere della prova, il che vuol dire che tu non puoi caricarti anche del fatto che devi provare che sei innocente. A quello ci penserà l'accusa.

In conclusione, vorrei aggiungere un'ultima considerazione, chiaramente nel quadro generale, che però è indicativa. Avremmo preferito avere un testo più netto ma sicuramente individuiamo delle storture. Lo sapete, secondo me, da dove si vede chiaramente che ci sono state delle storture? Dal fatto che al Senato non sono arrivati i dati completi relativi ai vari procedimenti che riguardano la legittima difesa, perché sono stati forniti solo ed esclusivamente quelli definiti in dibattimento mentre non sappiamo assolutamente nulla di quello che è successo a livello di procure. Ma sono quelli i dati che destano l'allarme sociale perché oggi, purtroppo lo sapete, basta essere iscritto nel registro degli indagati e praticamente la tua reputazione è finita e sei un uomo distrutto. Questo significa che un po' più di apertura mentale e di collaborazione da parte della magistratura sicuramente avrebbe evitato, anche in passato, le storture di una norma in sé per sé chiara ma applicata male e che soprattutto poteva essere spiegata un po' meglio perché i dati potevano anche trasmetterli. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Emanuele. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Emanuele (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, a compimento del percorso normativo della riforma della legittima difesa, si impongono alcune brevi ma doverose riflessioni. Da un lato deve essere dato atto e deve essere tributato un ringraziamento, nonostante tutto, a coloro che hanno collaborato, o comunque dibattuto, pur nelle rispettive posizioni politiche e nei ruoli istituzionali, per ampliare un dibattito importante che dal punto di vista meramente giuridico è stato assolutamente di primo piano. Seppur in dissenso, apprezzo quanto riportato dai relatori di minoranza, dal senatore Cucca e dal senatore Grasso.

Si impone, ovviamente, un particolare ringraziamo per il relatore, nonché Presidente della Commissione giustizia, che sin dai lavori preparatori ed anche nell'odierna relazione, ha posto le basi per una discussione franca, anche dura, ma sicuramente di livello e di principio.

Ed ancora maggior valore politico e giuridico assume la volontà stessa di operare su di un testo che tenesse conto di tutte le proposte presentate, siano esse di fonte parlamentare che extraparlamentare. Questo è chiaro segnale di una operazione tecnico-politica che allontana, o ragionevolmente avrebbe dovuto allontanare, in modo deciso le polemiche sterili che, seppur chiassose, sono purtroppo fuori da quest'Aula e che stanno affollando i media.

Al di là delle mere analisi tecniche, che già hanno avuto modo di esplicitarsi in fase di esame in Commissione e anche oggi (e di cui si ribadisce in ogni caso la bontà), si impone per il nostro ruolo una verifica politica. Nonostante qualcuno abbia tentato di sminuire il valore del lavoro svolto in sede parlamentare per un mero calcolo politico e propagandistico, va sottolineato che oggi qui stiamo dando luogo ad un mandato conferitoci dal popolo; mandato che nella tripartizione dei poteri ci impone di tradurre in norme ed in articolati le esigenze e i bisogni, i diritti e i doveri non solo dei nostri elettori, ma di tutti coloro che vivono nel nostro Paese.

Proprio per dare valore a tali esigenze e bisogni, la Commissione ha provveduto ad audire tutti, davvero tutti, utilizzando il giusto tempo, ma senza perderlo. Abbiamo avuto modo di ascoltare e coinvolgere tutti coloro che non solo hanno apportato un valore alla lettura e costruzione giuridica, sicuramente compita ed articolata, ma anche e soprattutto coloro che hanno subìto le nefaste, ingiuste e drammatiche conseguenze di un complesso di norme divenuto anacronistico, che ha portato ai casi, anzi alle tragedie, che abbiamo conosciuto attraverso la cronaca; e ne abbiamo avuto prova anche durante le audizioni, lo ripeto.

Si badi bene, a coloro i quali riferiscono che un articolato come quello che stiamo approvando oggi tutelerebbe ben pochi casi, debbo rispondere che il compito del diritto è quello di tutelare tutti, i tanti e i pochi. Ho anche sentito dire che questa riforma avrebbe effetti contrari alla Costituzione e all'ordinamento; ho sentito dire che questa riforma permette a chiunque di munirsi di armi; ho sentito dire che con questa riforma l'Italia si trasformerebbe nel far west; insomma, saremmo pronti alla guerra. Di fronte a queste affermazioni nonché a certe manifestazioni francamente risibili da parte di chi ha avversato questa legge, tese solo al fine di attirare attenzione mediatica trasferendo notizie falsate o ancor peggio false del tutto, rimaniamo basiti e sconcerti, perché ciò davvero equivale a tentare di instillare timori e paure inesistenti nella gente comune; così che il sentito dire possa e debba diventare la verità per il favore di qualcuno.

Ma dobbiamo ricordare a questo qualcuno che il vento è cambiato. Oggi il popolo ha compreso che la tutela dei propri diritti non può dipendere da chi crea e alimenta polemica; oggi il popolo ha compreso che il testo che stiamo approvando fornirà lo strumento per dare giustizia a chi oggi rischia non solo di subire un danno ingiusto da parte di delinquenti e malfattori, ma addirittura rischia di subire un procedimento penale ed un procedimento civile con tutto ciò che ne deriva. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Io vorrei che ognuno di noi si mettesse nei panni di quelle persone che hanno visto entrare con la forza nelle proprie case un estraneo; vorrei che ci si immedesimasse - ed anche allora non sarà sufficiente - nell'animo di un padre qualunque che vede messo in pericolo il proprio figlio durante la notte; vorrei che ci si immedesimasse in un marito qualunque che vede messa in pericolo la vita propria, della propria moglie e dei propri familiari; e vorrei che ci si immedesimasse nello spirito dell'uomo o della donna qualunque che deve mettere sullo stesso piano nell'arco di pochi istanti la tutela dei propri cari ed il rischio di doversi rovinare per quello che potrebbe accadere dopo, per colpe dello Stato.

Sul punto richiamo peraltro anche quanto affermato dal relatore di minoranza, senatore Cucca, che pur stimo per la qualità dei suoi apporti giuridici. Ma quando sento che, alternativamente a questa riforma, si dovrebbero dare maggiori fondi alla Polizia, dico semplicemente che, in primo luogo, il nostro Ministro dell'interno sta già provvedendo e, in secondo luogo, ma dove eravate prima? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Sono queste argomentazioni suggestive? Non credo. Ed ecco allora che la riforma che proponiamo non ha altro fine che dare tutela a chi tutela oggi rischia di non avere. Riforma di giustizia, riforma di civiltà, riforma di dignità. Riforma che oggi viene descritta da qualcuno come il male assoluto ma che, invece, va letta in modo rispettoso. Ricordiamoci, infatti, che la collettività che oggi rappresentiamo non è solo un'idea astratta, ma porta i nomi e i cognomi di coloro che ogni giorno lavorano e faticano per realizzare se stessi e la propria famiglia. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

E sono questi nomi e cognomi che noi dobbiamo tutelare in ogni dove e comunque. È per tutela loro che la difesa è sempre legittima. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dal Mas. Ne ha facoltà.

DAL MAS (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a quanto detto inizialmente dalla senatrice Modena. Anche da parte nostra c'è un riconoscimento del lavoro svolto dal Presidente della Commissione giustizia, il senatore Ostellari, per aver presentato un testo che, in effetti, riesce a mediare diverse posizioni.

Presumibilmente, il risultato dei lavori della giornata odierna non sarà ciò che noi avremmo voluto. Noi avremmo voluto che si mettesse mano realmente all'impianto delle scriminanti, essendone oggi questa l'occasione, partendo dalla legittima difesa e, magari, anche recuperando lavori del passato di riforma del codice penale. Penso al lavoro svolto dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice penale presieduta da Nordio.

Dico questo perché, evidentemente, quando parliamo degli articoli 52, 55 e 59 del codice penale, che sono il core business (consentitemi il termine) intorno al quale ruota il tema delle scriminanti della legittima difesa, noi sappiamo che, l'impianto, come ricordavano il collega intervenuto prima e alcuni esponenti della Lega, è quello voluto da Rocco e dal giurista Manzini. Si tratta di una visione dello Stato al di sopra di tutto, padre e madre di tutte le cose, punto di riferimento. Tutto per lo Stato, nulla al di fuori di esso: è l'idealismo hegeliano che sta dentro la costruzione, a suo modo logica, dell'impianto delle scriminanti (consenso degli aventi diritto, esercizio del diritto, stato di necessità, legittima difesa, uso legittimo delle armi), con i temperamenti che gli articoli 55 e 59 di per sé prevedono.

Pertanto, quel codice, che rispondeva a quella logica, che ha un suo fondamento e una sua razionalità, evidentemente parte dal presupposto che lo Stato, che è il detentore della sicurezza, non può intervenire dovunque. Quindi, legittimamente, quando non può farlo delega e, se l'azione è legittima, riconosce la legittimità della difesa del cittadino: l'attualità del pericolo, la proporzionalità dell'offesa e la necessità del difendersi. Quindi, per il Manzini, il fondamento della legittima difesa era evidente nel fatto che è lo Stato a riconoscere la legittimità dell'intervento, la legittimità di una sorta di delegazione di potere dallo Stato al cittadino. Già allora, però, altri giuristi, come Antolisei, Bettiol e Pettoello Mantovani in realtà andavano alla ricerca di una soluzione un po' diversa, per cui il fondamento di questa causa di giustificazione sta più propriamente nell'interesse di affermare il diritto dell'aggredito rispetto all'ingiustizia dell'aggressione. È quello che, in altri termini, si esprime nel brocardo «Vim vi repellere omnes leges, et omnia iura permittunt» (cioè, l'uso della forza davanti ad un uso illegittimo originario della forza).

Quella impostazione già del codice Rocco sembrerebbe - e lo è - razionale, se non fosse che - è accaduto ed esempi sono stati purtroppo drammaticamente ricordati oggi - nei fatti capita che chi si trova a casa a dormire nella propria abitazione, magari con i figli a fianco, e riceve la visita di una persona, in quel momento non ha la possibilità di sapere se essa vuole portargli via la biancheria o fare una strage. Adgreditus non habet staderam: non è un giudice che in quel momento può discernere le circostanze e i fatti. Per questo giustamente il disegno di legge in esame, sulla base di quanto emergerà dalla mediazione operata dal Presidente della Commissione giustizia, consente di recepire quantomeno tale insegnamento, e modifica l'articolo 55 in termini di eccesso colposo, di non punibilità, per lo meno quando siamo di fronte a stati di turbamento nella reazione.

Ho detto questo perché noi avremmo auspicato un cambio vero e proprio di paradigma, di ragionamento, di filosofia che sta alla base del testo, dove mettiamo al centro il cittadino e lo Stato interviene quando il cittadino non è in grado di agire, perché lo Stato si regge su un pactum societatis tra i cittadini e su una devoluzione che questi fanno allo Stato dei loro diritti di proprietà o del diritto alla vita e alla incolumità individuale.

Per questo ci siamo permessi di presentare degli emendamenti al testo, chiamandoli essenzialmente esercizio del diritto di difesa, con ciò che ne consegue. E mi riferisco alla non automatica procedibilità. Davanti a un morto c'è sempre un'inchiesta e ci sarà sempre un iscritto nel registro degli indagati; davanti a un'aggressione ci saranno sempre queste cose. È tuttavia evidente che, se ci fosse il diritto di difesa, dovremmo apportare una modifica affinché, qualora fosse accertato che ho agito nell'esercizio di un diritto di difesa, sarò scriminato e non perché il fatto non costituisce reato, ma perché il fatto non sussiste e, quindi, non ci sarà mai alcuna conseguenza; anzi, sarà possibile fermare dei procedimenti prima di dover attendere ingiustamente - come abbiamo visto nei casi oggi citati che non ripeto - il terzo grado per vedere forse riconosciuto, se va bene, dopo un'infinità di spese processuali, di avvocati e dopo aver perso tempo, il proprio diritto davanti a un'aggressione ingiusta che si è subita.

Per questo il fondamento dei nostri emendamenti al testo aveva come nucleo il diritto di difesa e il riconoscimento della non punibilità davanti a uno stato di turbamento nell'esercizio del diritto, come nell'eccesso colposo, mutuando dall'esperienza del codice penale tedesco e, quindi, dell'articolo 33.

Peraltro, tutti i professori che abbiamo audito in Commissione hanno riconosciuto la necessità di intervenire inserendo questa modifica nell'eccesso colposo. Lo hanno detto in modo molto chiaro. Penso al professor Caruso di Milano, che lo ha spiegato. Anche il professor Mantovani, che era assolutamente contrario al mettere mano all'articolo 52, ha affermato che in ogni caso si può lavorare sull'articolo 55, sulla colpa impropria si può lavorare. Non si è quindi punibili se lo stato della mia azione è frutto di una situazione di turbamento, per cui evidentemente in questo caso posso escludere la punibilità.

Mi avvio alle conclusioni, signor Presidente. Il testo contiene degli elementi e dei passi in avanti significativi, per effetto anche di alcuni emendamenti, in parte accolti, delle opposizioni e suggeriti anche da Forza Italia. Tuttavia, ci rendiamo conto che non è ciò che avremmo voluto e in questo ripeto il senso del mio intervento. Abbiamo anche l'impressione - non me ne vogliano i colleghi della Lega - che questo testo sia un po' ad usum delphini, dove il delfino non è il figlio di Maria Teresa d'Austria e di Luigi XIV, ma è il partner di Governo. Ci rendiamo conto che di più non potevate fare.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanche'. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, naturalmente Fratelli d'Italia è d'accordo sulla legittima difesa, che da sempre è stata una nostra battaglia, perché il principio è che la difesa debba sempre essere considerata legittima. Devo anche dire che nello Stato che immaginiamo non ci sarebbe nemmeno bisogno della legittima difesa, perché lo Stato che vorremmo è quello che garantisce la sicurezza a tutti i cittadini, attraverso maggiore controllo del territorio, strade più sicure e quindi più Forze dell'ordine nelle strade, più certezza della pena, perché oggi il problema è che la certezza della pena non c'è più e i delinquenti in galera non ci stanno.

Quindi, nello Stato che immaginiamo, questo sarebbe un problema superato. Siccome però oggi le condizioni dello Stato che vorremmo non esistono, va molto bene il cambio di passo sulla legittima difesa. E lo diciamo con forza e non speculiamo sulla paura dei cittadini, come qualcuno dice tutti i giorni. Non lo dice, infatti, Fratelli d'Italia che c'è un'emergenza in materia di sicurezza. Non lo diciamo noi, che da alcune parti politiche siamo visti come speculatori sulla paura dei cittadini, ma lo dicono i fatti di cronaca. Basta guardare i programmi televisivi e aprire i giornali per vedere che ogni giorno un fatto di cronaca porta all'emergenza sicurezza. Tutto ciò avviene e questo fenomeno continua a crescere perché la sinistra ha sempre avuto un approccio molto ideologico sulla sicurezza. Alla sinistra, quando si parla di sicurezza, ancora oggi viene l'orticaria e un prurito su tutto il corpo, perché ne ha sempre avuto una visione ideologica. Dunque, i famosi provvedimenti svuota carceri o la depenalizzazione dei reati hanno portato i cittadini a sentirsi molto meno sicuri.

È bene, quindi, che il provvedimento oggi al nostro esame cambi la normativa vigente, perché abbiamo sempre detto e sostenuto che la difesa è legittima. Se qualcuno entra infatti nelle nostre case, non ci dobbiamo porre tante domande perché, se lo fa, non è per prendere il tè con i pasticcini, ma per rubare e anche - come succede - per fare del male ai nostri cari. Quindi, va molto bene che oggi si parli di legittima difesa e che ci sia un cambio di passo su questo tema.

Rivolgendomi a tutto il centrodestra, però, devo anche ricordare quello che il centrodestra ha sostenuto in campagna elettorale sulla legittima difesa. È importante il patto di Governo stipulato tra la Lega e i 5 Stelle, ma credo sia ancora più importante il patto che è stato fatto con gli italiani durante la campagna elettorale. Se compariamo quella che era la proposta della Lega, ma anche di tutto il centrodestra, con il provvedimento in esame, ci accorgiamo che ci sono delle zone d'ombra che non ci piacciono e non possiamo assolutamente condividere e che lasciano ancora troppa discrezionalità ai giudici. Ci sono delle parti che non sanciscono il principio per cui la difesa è sempre legittima e che, se qualcuno entra in casa mia, sono libero di mettere in atto tutto per difendermi. Nel provvedimento oggi in esame tutto questo non è ben chiaro.

Fratelli d'Italia sostiene questo provvedimento perché - come detto prima - rappresenta comunque un cambio di passo. Tuttavia, ancora una volta, ci sembra un compromesso, sicuramente al ribasso, tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle. La troppa discrezionalità lasciata ai giudici, di cui ho già parlato, rischia di vanificare il principio, per noi sacrosanto, per cui la difesa è sempre legittima. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo presentato una serie di emendamenti, che poi illustreremo, per togliere ogni zona d'ombra e rimettere al centro il principio per cui la difesa è sempre legittima.

Io credo che oggi abbiamo una grande occasione. Ognuno di noi - ogni politico e ogni partito - che in campagna elettorale si presenta ai cittadini con delle proposte, deve poi essere consequenziale, nel senso che alle parole devono poi seguire i fatti. È proprio per questo che desidero fare un appello a tutto il centrodestra - a Forza Italia e alla Lega - per votare a favore degli emendamenti presentati da Fratelli d'Italia, in quanto non facciamo altro che riportare il provvedimento alla proposta originaria della destra e anche della Lega presentata in campagna elettorale.

Conto moltissimo su questo. Oggi c'è moltissima attenzione da parte dei cittadini, che - come ho detto all'inizio del mio intervento - vorrebbero uno Stato più presente, che non si palesa soltanto per vessarli durante il giorno (penso alle imprese, agli artigiani, agli imprenditori e ai commercianti) e sparisce di notte, ma che sia in grado di dar loro ciò che è un diritto, ossia la sicurezza.

Dal momento che questa, purtroppo, oggi non c'è e visto che mi sembra che la situazione stia notevolmente peggiorando, Fratelli d'Italia ha presentato emendamenti volti a riportare il testo alla proposta originale sulla legittima difesa. In questo modo potremo dire ai cittadini che la difesa è sempre legittima. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ortis. Ne ha facoltà.

ORTIS (M5S). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, membri del Governo, il provvedimento sulla legittima difesa giunge oggi finalmente nell'Aula di Palazzo Madama, dopo numerose audizioni e un'approfondita discussione tra i colleghi della Commissione giustizia. Le audizioni e le discussioni sono state dovute alla delicatezza del tema, che non poteva che richiedere una ponderata disamina della questione. La sfida era quella di assumere e fare nostri quanti più punti di vista possibili sull'argomento per bilanciarli, infine, in un disegno di legge equilibrato e ragionevole. La scommessa - a mio parere - è stata vinta.

Molte criticità delle originarie proposte legislative sono state adeguatamente temperate nella stesura del testo unificato, recependo così le giuste e puntuali osservazioni dei giuristi auditi in Commissione. La riforma non va infatti a intaccare alcun principio cardine di diritto, ma introduce delle necessarie modifiche su un tema che riguarda la sicurezza dei cittadini. La rinnovata normazione sulla legittima difesa è volta a dare maggiori garanzie all'aggredito, soprattutto nei frangenti processuali e giudiziari. Con questa iniziativa legislativa non si sta promuovendo un'idea hobbesiana, incitando a un utilizzo delle armi per finalità offensive.

A tal proposito, tengo a precisare che il provvedimento in esame non riguarda - come strumentalmente fatto credere - le armi, così come non si stanno delegando al privato cittadino compiti di sicurezza che non gli competono. Più semplicemente, chi sarà aggredito nella tranquillità del proprio focolare oppure dove lavora, per garantire un futuro a se stesso e alla propria famiglia, vedrà adeguatamente riconosciute alcune tutele che il precedente apparato normativo non gli assicurava.

Penso innanzitutto al giustissimo esonero dalle spese e dagli oneri di giustizia; un principio di buon senso in base al quale sarà previsto di sollevare dalle spese processuali chi, dopo essere stato vittima di un atto criminale, si trovi comunque per legge a vestire i panni dell'indagato e alla fine venga assolto. Chi, con tutte le difficoltà del caso, dovute al fatto che siamo in una società che utilizza il diritto e non la violenza per la risoluzione dei contrasti, riesca comunque a neutralizzare un attacco da parte di uno o più malintenzionati, che avrebbero messo in serio pericolo l'incolumità dei propri beni e soprattutto dei propri cari, non dovrà più subire anche un danno esistenziale, dovuto al protrarsi di lungaggini giudiziarie e alla mancanza del patrocinio legale gratuito, esteso con la norma in discussione a tutti i casi in cui la difesa è legittima.

Con questa proposta di riforma si vuole rispondere al sentito bisogno di sicurezza diffuso nel Paese. È appena il caso di ricordare come l'Atto Senato 5 fosse un disegno di legge di iniziativa popolare, a supporto del quale ben due milioni di cittadini avevano posto la loro firma. Tale provvedimento - come esplicitato nella relazione illustrativa - voleva costituirsi come un più forte deterrente verso i criminali dediti a furti e rapine nelle case private. È dunque per questo che, parallelamente all'introduzione di dispositivi a tutela dell'aggredito, si è provveduto anche a inasprire l'impianto sanzionatorio per l'aggressore, aumentando le pene pecuniarie e carcerarie. È chiaro - come ci è stato fatto osservare - che il delinquente non ha paura della pena; questo però tranquillizza il cittadino, che ha la tranquillità che chi lo aggredisce avrà una pena superiore.

In conclusione, colleghi, con questo intervento legislativo non si vuol far altro che rafforzare il diritto alla tutela della propria casa e della propria persona e si fa ciò proprio rafforzando la presenza dello Stato, ponendolo finalmente a fianco di italiani finora non tutelati a sufficienza, anche per la cronica mancanza di personale nelle Forze dell'ordine, a cui questo Governo sta ponendo rimedio. Intendiamoci: non bisogna distorcere il reale obiettivo di questo testo. Nessuno di noi - come è stato più volte detto in maniera sempre strumentale - vuole favorire il far west, perché qui non è di questo che si tratta. Quello che ci accingiamo a votare è un testo dove si esclude la punibilità di chi agisca per tutelare la propria incolumità o quella della propria famiglia, di chi agisca in stato di paura e si trovi dunque in stato di pericolo percepito, senza poter rendersi conto, se non con il senno di poi, se la propria reazione sia stata proporzionata al rischio realmente corso. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, la proposta in esame, che sento dire essere di destra o di sinistra, secondo noi è semplicemente una riforma di buon senso. Partiamo dalla reazione, che è il termine chiave. Io mi sono messo nei panni - perché bisogna farlo - di chi all'improvviso si vede entrare in casa qualcuno, si vede magari aggredito da qualcuno e in quel momento, che sono frangenti di secondo, deve decidere se difendere se stesso e la propria famiglia oppure cosa altro fare. La legge non impone una reazione, ma dice che, nel momento in cui si reagisce, ciò è sempre legittimo.

Per otto anni ho fatto l'agente di pubblica sicurezza e mi sono trovato in situazioni in cui ho dovuto reagire. Quando ho reagito, ero preparato ed ero formato; in alcuni momenti ho deciso invece di non reagire. Sono veramente pochi centesimi di secondo quelli in cui si decide se reagire e difendere la propria famiglia o no. E questo accade a persone preparate, che indossano una divisa, le quali in pochi secondi devono prendere decisioni. Figuriamoci cosa può succedere in una famiglia che viene aggredita alle due o alle tre di notte, ma anche di giorno. So che in quest'Assemblea è stata addirittura presentata la legittima difesa di giorno e di notte: per noi c'è sempre, non è una questione di tempo.

Con questo voto decidiamo se stare dalla parte della vittima o dalla parte dell'aggressore. Con il voto decidiamo se metterci nei panni di chi, poi, per anni, deve difendersi. Da che cosa? Perché ha difeso la sua famiglia deve opporsi a una richiesta di risarcimento danni avanzata da chi è entrato in casa sua e ha cercato di rubare o di fare una violenza? Addirittura io dovrei risarcire i danni a quelle persone?

È una riforma di buon senso, che assolutamente non crea il far west. Forse chi dice questo vive in un altro mondo, veramente in un altro mondo. Noi diciamo che, nel momento in cui si viene aggrediti, la difesa è sempre legittima. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (FdI). Signor Presidente, voglio partire subito da una rivendicazione di primogenitura: la legittima difesa è una battaglia storica di Fratelli d'Italia - come è stato già ricordato - che voglio ribadire perché è stata oggetto di una proposta di legge presentata già nella scorsa legislatura e ripresentata all'inizio di questa legislatura.

Il problema non è la primogenitura. Il problema è rispondere a un'esigenza percepita nel Paese. Fratelli d'Italia, anche rispetto al decreto-legge su sicurezza e immigrazione, che discuteremo prossimamente, ha presentato degli emendamenti, perché ritiene che all'interno di quel pacchetto vi sia un diritto di cittadinanza anche per la difesa legittima.

Il quadro normativo - come è stato ricordato - stabilisce chiaramente quale sia il perimetro in cui si deve inserire ogni considerazione sulla legittima difesa. L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento in quella necessità di autotutela della persona, in assenza, evidentemente, dell'ordinaria tutela. La relativa disciplina, quindi, è contenuta nell'articolo 52 del codice penale e stabilisce l'esistenza di un diritto tutelare, proprio e altrui, la necessità della difesa, l'attualità del pericolo, l'ingiustizia dell'offesa, il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il succitato articolo prevede, poi, nei commi seguenti, anche la cosiddetta legittima difesa domiciliare, sulla quale tornerò nello specifico, definita anche legittima difesa allargata, legata alla violazione di domicilio, e quindi a quel diritto - ritorna il termine del diritto - all'autotutela in un domicilio privato.

Al di là del quadro normativo - e potremmo proseguire - vorrei sottolineare un aspetto che non è normativo, ma non è meno importante, ovvero quello della percezione della sicurezza nella vita quotidiana dei cittadini. Il legislatore deve rispondere a esigenze concrete, ma anche all'avvertito bisogno di sicurezza. Quella di cui noi parliamo oggi è un'urgenza della pubblica opinione. Guardando quest'Assemblea non si direbbe, ma invece lo è. Ringrazio chi è presente e mi dispiace per chi non c'è, ma immaginavo una partecipazione massiccia, un dibattito sentito, perché stiamo parlando di qualcosa che, al di fuori di qui, è sentito sulla pelle delle persone e delle loro famiglie. (Applausi dal Gruppo FdI).

Torniamo, quindi, alla percezione di sicurezza, sulla quale non si deve speculare. Non ce n'è bisogno, perché i dati raccontano tutto con evidenza plastica e non sono i dati che forniamo noi; lo ha fatto l'ISTAT, in una ricerca presentata nel 2018, relativa al biennio 2015-2016, dedicata alla percezione della sicurezza. Citerò solo due degli indicatori, che riguardano la preoccupazione di subire reati e la percezione di degrado nelle zone in cui si vive.

Bene, anzi male: il 60,2 per cento dei cittadini è molto o abbastanza preoccupato dei furti nelle abitazioni e il 33,9 per cento ritiene di vivere in una zona a rischio di criminalità e lo ritiene molto o abbastanza. Questo dato è decisamente in aumento rispetto alla precedente rilevazione fatta dall'ISTAT, con un'impennata di più 11,9 di punti di percentuale Allora, forse, il legislatore a questo deve guardare quando si mette al lavoro.

Nel contratto di Governo c'è - ed è per questo che ne discutiamo - la partita della legittima difesa e - come è stato già annunciato - noi daremo un voto favorevole, ma il nostro voto favorevole nasce anche dall'aver seguito i lavori in Commissione; nasce soprattutto da uno sforzo di emendare il testo uscito dalla Commissione giustizia. Noi lo vorremmo rafforzare con i nostri emendamenti, e farò anche qualche esempio.

Nel testo ci sono elementi di debolezza. In particolare, i nostri emendamenti si riferiscono a quel margine di discrezionalità riservato al giudicante, che rischia di vanificare la modifica normativa stessa. La difesa è un diritto, ed è per questo che la riteniamo sempre legittima, ma vorrei dire qualcosa di più: è un principio, è un diritto ed è anche un dovere.

Fratelli d'Italia chiaramente difende il principio generale della legittima difesa, che è una causa di giustificazione - come abbiamo detto - dal punto di vista normativo, ma soprattutto sottolinea che la legittima difesa non è soltanto un principio generale, ma è un diritto, ed è un diritto naturale. E lo è soprattutto quando vi si deve ricorrere nei casi in cui viene violato il proprio domicilio e la vita propria o della propria famiglia viene messa a rischio. (Applausi dal Gruppo FdI).

Non bisogna dare l'onere a chi è vittima di soppesare, in una causa straordinaria e particolarissima, le circostanze e le modalità in cui si verifica la minaccia. Questo è assurdo e offensivo nei confronti della vittima. Ancora e oltre: lo riteniamo un diritto - ma anche un dovere - perché, se io sono a casa mia ed entrano delle persone, in quel momento sento su di me il dovere di difendere chi sta a casa mia, mio figlio, un mio convivente; sento di dover difendere chiunque da una minaccia senza avere bisogno di soppesarla.

Colleghi, la debolezza c'è in questo testo, sia pure complessivamente positivo. Abbiamo detto che c'è una debolezza nel margine eccessivo di discrezionalità al giudicante. C'è ancora un eccesso, sempre rispetto alla discrezionalità, quando si specifica la proporzionalità della difesa: vi è quando non vi è desistenza e c'è pericolo di aggressione. Ebbene, per noi è proprio il contrario. Vogliamo ribaltare questo concetto, e lo facciamo attraverso un emendamento. Vogliamo ribaltare il concetto perché vogliamo non valutare la desistenza, ma puntare sul fatto oggettivo e indiscutibile che c'è un pericolo di aggressione, che non dobbiamo stare con il bilancino a sapere quanto e come mi aggrediranno. Mi aggrediscono e basta. Questo è il punto dal quale partire per un'ulteriore riflessione.

Cari colleghi, il testo della Commissione ha anche un altro elemento di debolezza: non considera come luogo dove ci si possa legittimamente difendere la vicinanza del domicilio o la sede lavorativa; quindi, sostanzialmente, ci si può difendere solo in casa propria. Anche questo è un elemento fragile: per noi la difesa - come ho cercato di spiegare - è sempre legittima quando, ovviamente, è in atto un intento minaccioso.

Oggetto di un nostro emendamento, che ci auguriamo venga accolto - e non è banale, attenzione! - è che non è necessario un «grave turbamento», come propone il testo. Basta un turbamento. Chi stabilisce la gravità del turbamento se entrano in casa mia e minacciano me e la mia famiglia? Attenzione, allora, perché il senso di gravità del turbamento diventa troppo sindacabile e a eccessiva discrezione del giudicante.

Per farla breve, il riconoscimento della legittima difesa non può diventare un rebus, ma deve esserci un parametro chiaro e definito; e i parametri chiari e definiti sono mancati. Purtroppo, si va a ledere il principio di assolutezza della legittima difesa che noi sosteniamo: principio, diritto e dovere.

La difesa da parte del cittadino è sempre legittima, anche per mettere fine a quei calvari giudiziari che le vittime hanno dovuto subire, persone che sono passate da vittime a carnefici, persone - vittime - che sono andate a processo. I casi purtroppo sono molti: è stato ricordato quello di Mario Cattaneo, ma ci sono altri casi, come quello di Graziano Stacchio, quello di Rodolfo Corazza e di Francesco Sicignano. Voglio anche dire che nella maggior parte dei casi, ove le imputazioni riguardavano un eccesso di legittima difesa, dopo un calvario i processi si sono risolti con un'archiviazione. Questo forse vuol dire qualcosa.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Rauti.

RAUTI (FdI). Ha ragione, Presidente, e mi scuso. Concludo subito.

Perché sottoporre una vittima a un calvario giudiziario per poi riconoscerne l'innocenza? Nessuno avrà mai rimborsato i danni morali e materiali a quella persona e alla sua famiglia. Anche in virtù di questo dobbiamo prevenire e dobbiamo riconoscere alla difesa legittima il principio assoluto: la difesa è sempre legittima. (Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, la riforma dell'articolo 52 del codice penale del 2006, voluta da Forza Italia, ricevette una serie di critiche appena fu approvata, perché si riteneva che quella formulazione, ossia che sussiste sempre la proporzione tra offesa e difesa, avrebbe - secondo la dottrina - portato non a una certezza, ma a un allargamento delle ipotesi di legittima difesa. La giurisprudenza degli anni successivi ha smentito la dottrina, perché - nonostante la chiara indicazione dell'articolo 52 - si è pervenuti a un'interpretazione tale che tutto è rimasto immutato.

Qual è il problema di fondo che si è sempre avvertito in materia di legittima difesa? Se un soggetto è costretto a difendersi da un'aggressione, l'opinione collettiva vorrebbe che ci fosse un immediato accertamento, già nella fase delle indagini preliminari, della ricorrenza di quei presupposti della legittima difesa e si chiedesse l'archiviazione. Invece abbiamo assistito più volte a una necessaria integrazione anche all'interno del dibattimento.

Qual è il problema di fondo? Vede, Sottosegretario, la gente non accetta una cosa che neanche io accetto: quando viene invocata la ricorrenza di quelle condizioni che giustificano la legittima difesa, dovrebbe essere il pubblico ministero a provare l'accusa, a provare che non sussistono quelle condizioni. Invece - come tutti sapete - con la legittima difesa e con le altre cause di giustificazione, vi è un'inversione dell'onere della prova: colui che è stato aggredito è costretto a provare che sussiste la legittima difesa.

Si è tentato ora con questo disegno di legge di fare alcune correzioni.

Ho apprezzato il tentativo del relatore, che aggiunge «sempre», ma non cambia granché, perché dice: cara giurisprudenza, usando l'avverbio «sempre», voglio rafforzare l'idea che era stata espressa nel 2006. Relatore, abbiamo pensato di risolverlo con l'emendamento sul diritto di difesa, perché così è automatico, ancorché diciamo che il diritto di difesa è sempre riconosciuto a chi rientra nei casi di cui all'articolo 614 del codice penale, ripetendo la sua formula; e così, al terzo comma, la difesa si presume sempre proporzionata. Anche noi avevamo espresso la stessa indicazione dell'avverbio «sempre», ma in una cornice di diritto di difesa, diritto del quale parlò per la prima volta Nordio, qualche anno fa, in relazione alle cause di giustificazione, proprio per sopperire, nella riforma del codice penale, a quella deficienza che riguarda l'onere della prova.

Degli emendamenti discuteremo quando saranno esaminati, ma mi dispiace sottolineare un aspetto, che spero si voglia correggere, perché c'è un errore di fondo: abbiamo ascoltato la dottrina - come ha ricordato il relatore - e molti docenti universitari, esperti e professionisti del diritto penale, i quali, per essere coerenti con le critiche che avevano sollevato nel 2006, ci hanno invitato a inserire nell'articolo 55 del codice penale, relativo all'eccesso colposo, ipotesi di legittima difesa chiare e precise. Devo dare atto al relatore di aver preso spunto da questo, inserendo un secondo comma all'articolo 55, che afferma la non punibilità - e quindi la liceità - di un comportamento specifico di legittima difesa. Sono convinto che, anche su questo punto, signor relatore, sarebbe opportuno riprendere - e ho presentato un emendamento in tal senso - l'intero testo suggerito - e, per la verità, richiesto da alcuni commissari, e non dal sottoscritto - o un emendamento che tenesse conto di quell'indicazione.

Ritengo necessario fare quell'integrazione, ma, anche restando al testo del relatore, si pone un secondo problema. È vero che quel testo del relatore - correttamente, quindi - è inserito nell'articolo relativo all'eccesso colposo, ma, di fatto, si tratta di un'ipotesi di legittima difesa prevista per legge. A quest'ipotesi non può essere collegata alcuna sanzione di risarcimento, né penale né civile, e non lo dice chi vi parla, ma chiunque ascoltiate che abbia un minimo di conoscenza del diritto; e mi meraviglia che il Governo, sentendo anche l'Ufficio legislativo, non abbia chiesto al relatore di modificare quell'aspetto, perché, quando si dice che è un'ipotesi chiara di legittima difesa, è evidente che a quel comportamento non può essere collegata alcuna sanzione, né penale né civile, di risarcimento.

L'articolo 2044 del codice civile, che ha sempre retto la norma sulla legittima difesa, stabilisce che colui che ha agito per legittima difesa non può rispondere di eventuali danni o conseguenze della sua azione.

Pertanto, nel momento in cui si va ad emendare l'articolo 2044 del codice civile, si inserisce un secondo comma pleonastico ed è evidente quando si dice che, nei casi di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52, vi è la legittima difesa. Quando si parla di legittima difesa nel primo comma, cioè l'attuale testo dell'articolo 2044, è chiaro che ci si riferisce a tutte le ipotesi lecite di legittima difesa.

Non può essere condiviso poi il terzo comma, in cui si parla di un indennizzo. Nel momento in cui si dice che la vittima, il soggetto che ha subito la violazione della propria privacy, dei propri affetti, del proprio modo di essere, della propria casa con i propri familiari e con i propri figli, pur avendo reagito legittimamente, deve rispondere di un indennizzo dei danni riportati dall'aggressore, vi rendete conto che si dice qualcosa che, non solo è contrario ad una norma di diritto, ma al comune sentire? Tutto questo è contrario a qualsiasi norma di diritto; non so da che cosa sia nata questa proposta.

Ho sentito alcuni dei colleghi del Movimento 5 Stelle e della Lega che sono d'accordo sul fatto che, dal punto di vista tecnico giuridico, si tratta di un errore. Credo che vada fatta dunque una riflessione seria prima di arrivare ad un voto che può mettere in forse una realtà: badate bene, se non facciamo norme chiare, la gente non ha la percezione di un'effettiva tutela della sicurezza collettiva. (Applausi dei senatori Dal Mas e Fantetti).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, riflettendo sul provvedimento in esame, mi chiedevo se, di fronte alla legittima e motivata domanda di sicurezza che viene dai cittadini, serva davvero questo disegno di legge, se davvero serva enfatizzare il tema della legittima difesa. È davvero questo che dobbiamo fare per dare più sicurezza ai cittadini?

Colleghi, stiamo enfatizzando una questione in una fase storica in cui da anni diminuiscono le rapine e gli omicidi, dando la priorità ad un tema che non è sicuramente né prioritario, né centrale, se vogliamo davvero portare avanti la lotta all'illegalità.

Ho sentito che si raccontano casi - sicuramente veri - di persone che sono venute a trovarsi in condizioni difficili, che si sono difese, che hanno subito dei disagi, che si sono sentite lasciate sole dallo Stato nel momento in cui hanno esercitato la legittima difesa. Tutto giusto, tutto vero, ma il problema è che stiamo parlando di sette processi nel 2015 per abuso di legittima difesa e di quattro processi nel 2016 per legittima difesa: stiamo parlando di questo e dobbiamo sapere di che cosa parliamo. Parliamo di questo, non di un fenomeno di massa.

Dopodiché, come diceva anche un collega poco fa, penso che le persone che subiscono delle ingiustizie non vadano lasciate sole, che è giusto anche pensare a legiferare per garantire che nessuno subisca dei torti. Non voglio sottovalutare, tant'è vero che mi pare che anche in Commissione il nostro Gruppo abbia sostenuto la necessità di garantire le spese processuali a chi ha subìto un processo per essersi difeso e viene assolto.

State affrontando questo tema, però, dando dei messaggi sbagliati, non veri. L'ho sentito anche in quest'Aula - e invito ad approfondire - che si sta lasciando intendere che vi sia una sorta di depenalizzazione, che non ci saranno più processi, né in sede civile, né in sede penale. Non è questo che fa questo provvedimento. Non è così, giustamente non è così. L'azione penale è obbligatoria, i giudici interverranno, com'è giusto che sia, ogni volta che c'è un fatto di sangue. Ho l'impressione che agitiate la questione a prescindere dalla realtà e a prescindere dal contesto. È una questione reale che però si inscrive in un contesto molto diverso da quello che descrivete.

Voglio dire che con questo ragionamento si rischia di fare dei danni, di far passare un messaggio dannoso, secondo il quale il Parlamento sta facendo una legge che dice ai cittadini, al di là del merito, perché questo state comunicando, che devono difendersi da soli, perché lo Stato non è in grado di garantire la sicurezza.

L'insistenza con cui si attribuisce una sorta di valore simbolico e risolutivo a questo provvedimento è sbagliata. Dire di difendersi da soli perché l'unica cosa che può fare lo Stato e lasciar fare è sbagliato. Insieme al decreto recente, quello che raddoppia i modelli di armi che è possibile acquistare, comprese le armi militari, e il numero di proiettili che è possibile detenere, si crea un mix: si sta correndo verso un modello preciso. Io non so che cos'è il far west e non mi interessa, ma si sta correndo verso un modello che nasceva così: lo Stato non è in grado di difenderli e quindi i cittadini si difendono da soli e lo Stato consente di avere qualunque tipo di arma per difendersi. E si arriva a questo modello, cioè al modello americano, un modello che - bisogna saperlo - comporta dieci volte i morti ammazzati che ci sono in tutto il resto dei Paesi OCSE. Questo è il modello che, se continuate a enfatizzare in questo modo il tema della legittima difesa, rischiamo di riprodurre.

Questi provvedimenti, in realtà, non danno più sicurezza. Servono più ad enfatizzare un tema che sicuramente esiste, a cavalcare le paure ma non a rendere più sicuri i cittadini. Perché qualcuno dovrebbe essere più sicuro o sentirsi più sicuro, se gli si spiega che deve difendersi da solo perché lo Stato non è in grado di farlo? Perché dovrebbe sentirsi più sicuro - e lo discuteremo nel cosiddetto decreto sicurezza - quando si accorge che lo Stato gli dice che promuove la legittima difesa perché ha a cuore la sua sicurezza e poi, nel decreto sicurezza, non c'è una norma che garantisca il controllo del territorio, non c'è un euro per la videosorveglianza. E non prendetevi il merito delle assunzioni nelle Forze dell'ordine, perché di quelle 10.000 assunzioni che voi raccontate, 7.500 le ha decise e le ha finanziate il Governo precedente, a proposito di cose che non abbiamo fatto, per cui non siamo qui a dare lezioni senza aver fatto niente nella scorsa legislatura.

Badate, l'attuale legge, quella che state cambiando, non proibisce la difesa delle persone e della proprietà. Non è questo il punto, non è questo che mettiamo in discussione, e neanche mettiamo in discussione il riconoscimento delle condizioni di disagio e di turbamento che vive chi è aggredito e chi vede messa a repentaglio la propria incolumità, la propria proprietà e quella dei propri cari. Tutto questo lo riconosciamo, ma pensiamo che lo Stato debba stare vicino ai cittadini prima che siano messi nella necessità di difendersi da soli. Lo Stato deve stare dalla parte delle vittime dopo e punire i colpevoli, non promuovere la difesa fai da te. Ecco, voi fate questo. È questo che ci preoccupa.

Parlate di legittima difesa, ma non ci sono provvedimenti, neanche nel decreto-legge sicurezza, che servono a garantire più sicurezza ai cittadini sul territorio. Questo provvedimento non serve a far sentire i cittadini più sicuri, anzi, questo provvedimento non dà più sicurezza ai cittadini, ma è una resa dello Stato, che ammette la propria incapacità. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi: finalmente. Finalmente si discute in Aula di un provvedimento che è voluto dalla stragrande maggioranza dei cittadini; finalmente si discute di un provvedimento che, a differenza di quanto sostenuto poc'anzi, non tende a trasformare tutti in sceriffi che da domani acquisteranno armi per la difesa personale o per chissà quale tipo di aggressione. Ma si tratta esclusivamente di un provvedimento che, finalmente, porrà fine a certe storture del nostro ordinamento.

Quanto contenuto nella norma è stato spiegato bene da chi mi ha preceduto, dai colleghi della Lega, da alcuni colleghi di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, quindi io voglio utilizzare il mio tempo per spiegare perché sostengo che questo provvedimento è voluto dalla maggior parte di coloro che vivono in questa nostra stupenda Nazione.

Chi riesce a difendersi da un'aggressione, chi riesce da solo ad evitare che la propria famiglia, la propria casa, subiscano conseguenze tragiche da chi, con intento malavitoso, di notte, mentre si è in intimità con la propria moglie, mentre si sta riposando, mentre si sta cercando di godere della presenza dei propri figli, viene minacciato da queste intrusioni, non è una persona che è nelle condizioni di poter riflettere, valutare e capire che tipo di violenza potrebbe subire. Si tratta di una persona che d'istinto si trova a reagire a quella che di certo è un'aggressione ingiusta e che sarà sempre un'aggressione ingiusta.

È per questo che nello scenario collettivo questi soggetti si trasformano in eroi del nostro tempo; si trasformano in eroe della porta accanto che, aggredito ingiustamente, riesce da solo a difendere l'incolumità propria e della propria famiglia. Se c'è un sogno che non abbandona nessuno di noi nella crescita è quello di essere nelle condizioni di fare questo nel caso ce ne fosse bisogno. È questo quello che cerchiamo di introdurre noi nel nostro ordinamento giuridico: il principio per cui, se qualcuno viene aggredito a casa propria o nel proprio luogo di lavoro, la sua difesa è sempre legittima. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

I nostri cittadini si indignano quando sentono che, a seguito delle aggressioni avvenute a Modena, a Venezia, a Milano e in tantissime altre parti d'Italia, è il cittadino aggredito quello che viene condannato, condannato al risarcimento dei danni, condannato in sede penale, condannato in sede civile perché magari il proprio cane ha fatto solo ed esclusivamente quello che l'istinto gli ha detto: difendere la sua famiglia. Nonostante quella che, al buon senso dei più, sembrerebbe una evidenza scontata, oggi chi si trova in questa situazione spesso si vede costretto a soccombere. Quindi, dopo l'aggressione subita dal delinquente, dal malavitoso che si è introdotto illegittimamente nella propria abitazione, questa persona subisce anche l'aggressione dello Stato.

Noi vogliamo che tutto questo finisca; noi vogliamo che chi si trova nelle condizioni di dover tutelare se stesso non si debba trovare, poi, anche nelle condizioni di doversi tutelare per le vie legali.

Spesso, quando si cerca di rafforzare una posizione, si fa riferimento alla nostra Costituzione. Personalmente, ritengo che sia superata, frutto di un tempo che non è più e che debba essere adeguata alle nostre peculiarità attuali, però sono anche convinto che contenga i princìpi fondamentali del nostro ordinamento, i princìpi fondanti della nostra azione legislativa. Ricordo quindi che la nostra Costituzione pone il lavoro all'articolo 1, affermando che la nostra è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, ed evidenzia che la famiglia è l'aggregato fondante di tutta la nostra collettività. È per questo che la Lega ritiene che chi difende la propria famiglia, chi difende il proprio luogo di lavoro debba essere tutelato anche con una copertura che viene dalla stessa Costituzione ed è per questo che ritengo che chi si difende debba essere messo nelle condizioni di poter sostenere sempre che ha agito legittimamente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, indubbiamente questo tema risente - è innegabile - di una forte emotività nella pubblica opinione. Non c'è dubbio che il numero di casi concreti in cui emerge il tema della legittima difesa non sia elevatissimo. Tuttavia, ci sono casi eclatanti in cui vicende giudiziarie hanno investito cittadini che hanno soltanto, appunto, esercitato un diritto alla difesa, a volte per conto terzi: ho conosciuto tante di queste persone e ricordo il caso di Graziano Stacchio, il gestore della pompa di benzina, in Veneto, nel cui caso la rapina riguardava un negozio limitrofo e lui è intervenuto per stroncare un atto criminale e anche pericoli gravi.

Vicende giudiziarie che si trascinano nel tempo e l'attenzione mediatica hanno fatto sì che l'esigenza della legittima difesa e della tutela giuridica sia considerata da tanti un tema urgente da affrontare. In questo senso, Forza Italia, sul finire della scorsa legislatura, aveva attivato un processo di riforma in materia, ben consapevoli che la legislazione del 2006, vigente, fu approvata e voluta dal centro-destra. Perché abbiamo avvertito, dopo anni, l'esigenza di una modifica? Perché le vicende giudiziarie, i casi concreti e i patimenti ulteriori di cittadini che hanno difeso se stessi, la propria famiglia, la propria abitazione, il proprio negozio o il vicino aggredito ci hanno convinto che l'interpretazione che si dava in sede giudiziaria rendesse non sufficiente la norma vigente. Abbiamo quindi ritenuto, con queste proposte, di eliminare ambiguità, incertezze e penalizzazioni a danno di chi si è difeso.

Non si è fatto in tempo, in quanto non c'erano i numeri e le condizioni politiche, nel finale della scorsa legislatura, per approvare la proposta di legge. All'inizio di questa legislatura, il nostro Gruppo qui in Senato, attraverso la presidente Bernini, il senatore Caliendo, il sottoscritto e il senatore Mallegni, e, alla Camera, con la capogruppo, onorevole Gelmini, ha riattivato un processo legislativo che oggi sembra arrivare, almeno qui al Senato, a compimento.

Noi, però, conserviamo dei dubbi sull'attività in corso. Siamo favorevoli - e questo lo voglio dire con chiarezza - al rafforzamento delle norme, norme che abbiamo fatte noi e che hanno bisogno di un aggiornamento. Il diritto è materia viva, le interpretazioni e le decisioni dei giudici determinano una valutazione e noi ci siamo convinti della necessità di definire meglio la legittima difesa.

Il testo, come già hanno detto altri colleghi, a partire dal senatore Caliendo, rivela alcune debolezze. Dico ai colleghi favorevoli, come noi, a questa normativa, che noi riteniamo si debba affermare in maniera chiara e inequivocabile il diritto alla legittima difesa. È un diritto fondamentale dei cittadini. (Applausi dai Gruppi FI-BP e L-SP-PSd'Az).

Noi non sogniamo cittadini pistoleri che dietro le finestre sparano al primo che passa per caso. Non è questo il tema. Riteniamo che nel possesso delle armi e nella circolazione delle armi debbano rimanere delle garanzie. Leggiamo anche noi dei fatti di follia, che peraltro questa legge non semplificherebbe, come quello di giorni fa, l'ultimo caso, di un uomo che in Toscana ha ammazzato due vicini, almeno stando ai giornali, per motivi inesistenti e, ancora più, abietti; non che esistano mai motivi per commettere omicidi, ma in quel caso si trattava di lavori condominiali e di rumori, cose folli.

Siamo anche noi convinti che sulla circolazione le armi si debba sempre mantenere un regime di autorizzazioni e di vigilanza, perché è bene che le persone colte da ira non abbiano a disposizione strumenti letali. Siamo stati i primi, ad esempio, a proporre l'introduzione del taser per le Forze di polizia, con una proposta di legge presentata alla Camera dei deputati da Gregorio Fontana, del Gruppo Forza Italia e adesso si è avviata una sperimentazione. Il Taser emette degli impulsi elettrici e quindi anche per le Forze dell'ordine, laddove hanno diritto ad usare legittimamente la forza (chi più di loro?), è previsto uno strumento di quel tipo, che non determina situazioni irreparabili come un'arma da fuoco può causare.

Non vogliamo quindi il far west, ma un buon diritto. La legge non ci soddisfa appieno, perché non garantisce in maniera sufficiente questo diritto. Abbiamo quindi presentato degli emendamenti che sosterremo e che invitiamo anche i colleghi di altri Gruppi, come quello della Lega, a continuare a valutare in Assemblea per approvarli, perché noi vogliamo che si elimini ogni dubbio interpretativo. L'accertamento va fatto, non c'è dubbio. Non si può immaginare uno scenario per cui se ci sono conseguenze letali e c'è un morto, nessuno fa una verifica; vi è, però modo e modo di fare la verifica, ci sono principi giuridici, ci sono possibilità di garanzia più ampia. Noi continueremo a sostenere i nostri emendamenti che tutelano la persona nella violazione del suo domicilio, il commerciante nella violazione dei suoi ambiti di attività e riteniamo che il diritto alla legittima difesa - lo ribadisco una volta di più - sia meglio scandito dalle proposte di legge che i parlamentari di Forza Italia hanno avanzato alla Camera e al Senato e dagli emendamenti che, arrivati a questo punto, proponiamo all'Assemblea.

Capiamo che ci sono dei compromessi, però mi rivolgo ai colleghi della Lega - lo dico in termini positivi e propositivi - per dire che è su questo terreno che voi registrate la eterogeneità di un'alleanza di Governo che ha siglato un contratto, ma che poi ha visto molti nel Gruppo MoVimento 5 Stelle o accettare obtorto collo il ritiro degli emendamenti o insistere su proposte, perché c'è legittimamente una diversa visione delle cose, come sulla sicurezza e sull'immigrazione. Questa discussione fa emergere le sintonie naturali che questo Paese deve recuperare nell'ambito del Centrodestra su temi prioritari. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Sicurezza, rafforzamento del ruolo delle Forze di polizia, tutela del cittadino di fronte al tema della legittima difesa.

Non è un caso se mediaticamente questo tema ha assunto una rilevanza proporzionalmente maggiore al numero di casi avvenuti. Quando abbiamo letto le cronache di Lanciano, della casa svaligiata e delle sevizie e delle torture inflitte a quella famiglia o altri episodi, la drammaticità di quei casi ci dice che il cittadino lo deve garantire lo Stato. Non voglio mai immaginare un futuro in cui io mi debba difendere in casa mia con armi che personalmente non ho mai posseduto, non posseggo e che non desidero utilizzare; tuttavia, il cittadino, oltre alla garanzia dello Stato, deve anche avere la garanzia della legge, qualora dovesse drammaticamente agire autonomamente.

Per questo il dibattito è importante: per la percezione sociale, per la situazione di impotenza in cui molti si sono sentiti e perché, a volte, chi subisce la piccola prepotenza di quella che viene impropriamente chiamata microcriminalità si sente esposto anche a reati più gravi e quindi si immedesima con coloro che hanno subito aggressioni mortali o rapine. Non stiamo quindi agitando un feticcio per raccogliere consensi; vogliamo dare una risposta a una preoccupazione avvertita dal Paese.

Forza Italia è un partito che ha a cuore le garanzie di legge, che tiene alle garanzie del diritto, per cui certamente, anche con le proposte emendative che facciamo, non eliminiamo i controlli necessari. Si è fatto riferimento alle audizioni e, per esempio, anche il dottor Nordio, che oggi, per ragioni di età, non svolge più una funzione di giurisdizione, nell'audizione che ha fatto e negli interventi che ha prodotto in questi anni ha condiviso il principio del diritto alla legittima difesa e noi abbiamo fatto delle proposte emendative che tengono conto anche di questo dibattito giuridico e dottrinario. Non vorremmo infatti trovarci con testi ambigui, insufficienti, frutto di troppe mediazioni tra chi, come i Gruppi che sono qui al nostro fianco, condivide questa nostra posizione, e altri Gruppi, che invece non la condividono, per ragioni che non condivido e non capisco, però siamo in un libero Parlamento e ognuno può decidere quali posizioni tenere. Noi siamo dalla parte delle famiglie, dei cittadini, dei commercianti aggrediti e che molte volte sono stati esposti al pubblico ludibrio, al rischio di ritorsioni anche dei familiari dei criminali che possono essersi segnata al dito una reazione.

È questo il motivo per cui noi insistiamo sulla utilizzazione positiva di questo passaggio in Assemblea, per cogliere dai nostri emendamenti la possibilità di migliorare questo testo normativo.

Questo anche per una riflessione politica: su questi temi primari, quali il contrasto all'immigrazione clandestina e il sostegno alle Forza di polizia - di cui parleremo - che non c'è nel decreto sicurezza, perché il miliardo di euro che era stato annunciato è già diventato mezzo miliardo, si è dimezzato, e non è solo per le Forze di polizia, ma anche per i magistrati e per il pubblico impiego. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Noi li vogliamo quei soldi, perché prima della legittima difesa privata dei cittadini ci deve essere la difesa da parte dello Stato, ma di questo parleremo quando discuteremo, nelle prossime ore, di quel decreto-legge, che vogliamo più forte, più serio, più robusto, a difesa dei cittadini. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Vono. Ne ha facoltà.

VONO (M5S). Signor Presidente, senatori, senatrici, membri del Governo, le disposizioni in materia di legittima difesa si riferiscono in particolar modo all'articolo 52 del codice penale, che, come modificato dalla legge n. 59 del 2006, aggiunge una presunzione legale di proporzione tra difesa e offesa, nei casi di violazione di domicilio e in presenza del pericolo di aggressione fisica, che secondo la dottrina più recente, deve sussistere tra il male minacciato e quello che verrebbe inflitto.

Però, in tema di legittima difesa siamo chiamati a considerare e a confrontare l'atteggiamento che il legislatore è tenuto ad avere al cospetto della tutela delle garanzie dell'aggredito e dell'aggressore. Non potrebbe essere diversamente in uno Stato civile e di diritto, perché proprio nel rispetto della nostra Costituzione, carta fondamentale dei diritti, anche il soggetto che volontariamente o per altre circostanze si pone in una condizione contraria alla legge deve continuare a godere di determinati diritti e garanzie, affinché non si sconfini in un abuso unilaterale di difesa, chiaramente non più legittima.

Il testo di legge in discussione prevede un più ampio riconoscimento del diritto alla legittima difesa, per la tutela della propria e dell'altrui incolumità e per i propri beni o altrui e, nella parte in cui disciplina la legittima difesa domiciliare o abitativa, con l'aggiunta dell'avverbio «sempre», introduce una presunzione assoluta del rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa, che lascia così aperto il doveroso margine di discrezionalità al termine di un'indagine. Viene sancito in modo chiaro il diritto sacrosanto all'autotutela di fronte a quegli atteggiamenti avvenuti all'interno di un domicilio, sia pure solo manifestamente minacciosi, posti in essere con l'uso di armi o altri mezzi di coercizione fisica, consentendo che la reazione dell'aggredito possa intervenire, senza attendere che la minaccia sia tradotta in azione e realizzata effettivamente, proprio per interrompere azioni violente prima che si determinino danni irreparabili.

Credo che le norme introdotte con il disegno di legge in esame abbiano, malgrado quello che si possa pensare, soprattutto per fini strumentali ad una politica di ristretti orizzonti, un aspetto fortemente preventivo, considerato il caso previsto della non punibilità di colui che commette il fatto in condizioni di minorata difesa o di grave turbamento, derivante proprio dalla situazione attuale di pericolo. Invero, questa norma è di prevenzione, deve agire come deterrente e indurre l'aggressore a riflettere attentamente, prima di porre in essere le azioni delittuose, sul fatto che la reazione di difesa da parte dell'eventuale vittima, in determinati casi stabiliti dalla legge, di garanzia quindi anche per il responsabile delle aggressioni, se anche molto grave, d'ora in poi è consentita dalla legge. Pertanto la vittima, in uno stato di grave turbamento che, sommato al timore per le conseguenze giudiziarie di un gesto ragionevole di difesa, prima la costringeva in una condizione di inerme sottomissione alla volontà dell'aggressore stesso, può legittimamente contrapporre all'aggressione un'adeguata reazione di difesa. Rientrano sempre nell'ambito preventivo, perché volti a far desistere dal compiere eventuali reati, gli inasprimenti dei trattamenti sanzionatori per i reati di violazione di domicilio, di furto in abitazione e di furto con strappo e rapina, con previsione di ulteriore inasprimento delle pene per le ipotesi aggravate.

Sono importanti anche le disposizioni in materia di spese di giustizia, con la previsione di estensione del gratuito patrocinio, secondo cui si potrà ottenere il sostegno dello Stato per quanto riguarda le spese legali, persistendo i presupposti della giusta reazione e, quindi, vengano disposti l'archiviazione, il proscioglimento o il non luogo a procedere. La previsione rientra nell'ambito di una maggiore garanzia per chi agisce nella legittimità della difesa.

Con le nuove disposizioni si attua pertanto il riconoscimento della libertà di ognuno di difendere, tutelare e salvaguardare contro un'aggressione ingiusta la propria dignità, intesa come possibilità di difendere, tutelare e salvaguardare la propria incolumità o quella altrui, i propri o altrui beni, senza trovarsi nella condizione di dover soccombere, anche a costo della propria vita o di quella dei suoi familiari, per timore di subire le conseguenze giudiziarie e penali molto spesso inique.

È fuor di dubbio che fino a oggi, malgrado la riforma del 2006, la vittima è stata spesso tale nei confronti non solo dell'aggressore, ma, nel caso di reazione, anche della cosiddetta giustizia ingiusta, sia civile che penale, riportando, come spesso è accaduto, persino danni da risarcire, condanne e pene da scontare, compresa la reclusione, con grave nocumento non solo economico, ma soprattutto in termini di devastazione psicologica per sé e la propria famiglia. Tuttavia, seppure da un lato è lecito pensare che la legge non può consentire un utilizzo indiscriminato della forza e delle armi da qualunque parte provenga, dall'altro lato è altrettanto lecito che non si possa vivere nel timore e nel terrore di non poter difendere l'incolumità propria e dei propri familiari all'interno della propria abitazione o attività professionale, commerciale o imprenditoriale.

Credo comunque che, al di là delle leggi, sia necessario utilizzare sempre quella cautela indispensabile a ripristinare ogni condizione di garanzia e civiltà, restando ineludibile che per una corretta applicazione di ogni disposizione normativa è opportuno avvalersi sempre di una giusta dose di buon senso che non deve mai mancare nell'esercizio legittimo dei diritti di ognuno. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, replico brevemente, per quanto riguarda soprattutto gli aspetti contenuti nelle relazioni di minoranza. Ho sentito il senatore Grasso e il senatore Cucca illustrare quelli che, secondo loro, sono dei problemi contenuti nel provvedimento in esame. Ho sentito gridare al concetto di Stato: lo Stato non può delegare. Ho sentito anche paventare l'eliminazione di una discrezionalità del giudice.

Parto da questo aspetto: non c'è assolutamente l'intenzione di eliminare la discrezionalità in senso assoluto, c'è però, sicuramente, la volontà di riportare chiarezza nelle nostre norme. È questo il senso dell'operazione di modifica dell'articolo 52 del codice penale.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 13,59)

(Segue OSTELLARI, relatore). Su questo tema abbiamo audito tecnici e operatori del diritto. Tutti ci hanno riferito che l'articolo 52 del codice penale è fondamentale anche per quanto riguarda i nostri principi costituzionali, tuttavia l'interpretazione e l'applicazione sono stati difficili anche successivamente alla modifica introdotta nel 2006. In questo caso, noi abbiamo posto rimedio. Questo è il senso dell'intervento.

L'impianto che deriva da queste osservazioni, a mio avviso, riguarda una vecchia impostazione, peraltro ancora presente nel nostro codice, dell'idea di Stato e la ritroviamo nell'articolo 52 del nostro codice penale, che sottintende, a sua volta, il maestoso precetto dello Stato etico: «Io sono colui che è», «Io decido quando e come punire», «Io solo posso dire al cittadino: fino qui e non oltre». Davanti a questa solennità in qualche modo invasiva dell'interprete, non resta che affannarsi sui limiti della legittima difesa, quasi come una graziosa concessione sovrana di una condizionata impunità per una condotta necessitata.

Secondo il nostro punto di vista, dobbiamo invece partire da un'impostazione diversa, più liberale, perché, proprio nella sua radice teorica, lo Stato non è un'entità confessionale, non deve redimere nessuno, né aspirare all'affermazione di un laico pensiero o paradiso terreno. Esso, lo Stato, è un patto tra i cittadini e con i cittadini, che gli devolvono la tutela dei propri inalienabili diritti naturali (la vita, l'incolumità, la proprietà). Questa devoluzione non è incondizionata e irreversibile, non è una cambiale in bianco: se lo Stato è inadempiente, la persona, siccome protagonista etica anche nella scena politica, ha il diritto di riprenderseli.

Così impostato, l'intero procedere dialettico cambia registro, in funzione dei diversi postulati: non più i limiti imposti dallo Stato all'individuo, ma quelli imposti dal cittadino allo Stato; non più quindi è quesito essenziale fin dove l'aggredito può reagire, ma quell'altro, ossia fin dove lo Stato può sanzionare. Per essere ancora più chiari: che diritto ha lo Stato di punire la reazione a un crimine che esso - Stato - non è riuscito a impedire? (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Può lo Stato processare un cittadino vittima dell'incapacità collettiva di prevenire il crimine, vittima, cioè, della sua inadempienza contrattuale? Questo è il senso del progetto.

Per quanto riguarda il lavoro che è stato svolto, l'abbiamo realizzato con pazienza, dopo una serie di incontri, di riflessioni, non solo sull'articolo 52, ma anche sull'articolo 55 del codice penale e su molti altri aspetti che hanno inciso sul rimettere al centro il cittadino, la giustizia verso i cittadini perbene, quelli che si difendono e che sono lasciati soli. Lo Stato, da domani, da quando questo disegno di legge sarà votato e sarà in vigore, non sarà più nemico del cittadino e il delinquente dovrà risarcire, lui, il danno arrecato al cittadino perbene. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Grasso.

GRASSO, relatore di minoranza. Signor Presidente, non avevo intenzione di replicare, ma mi trovo costretto a farlo perché in qualche intervento si è voluto adombrare che io cerchi di difendere i ladri, i rapinatori, i malviventi, piuttosto che le famiglie e, quindi, l'inviolabilità del domicilio domestico. Assolutamente no. Io cerco di difendere lo Stato di diritto, quindi la legalità di uno Stato di diritto.

Come ho anticipato, la disciplina della legittima difesa è stata recentemente innovata, con la legge n. 59 del 2006, per effetto della quale sono stati aggiunti due nuovi commi destinati ad ampliare i limiti e regolamentare l'esercizio dell'autotutela nel domicilio privato, in altri luoghi di privata dimora e nei luoghi nei quali viene esercitata un'attività commerciale, professionale e imprenditoriale.

La modifica del 2006 rappresenta un'ipotesi speciale e autonoma: la cosiddetta legittima difesa domiciliare già esistente funzionante, dunque, anche per le attività commerciali e imprenditoriali. È evidente che la ratio ispiratrice era quella di evitare che chi abbia reagito all'aggressione perpetrata in casa o nel negozio, in presenza di determinate condizioni di legalità e di un riconoscimento della proporzionalità della reazione possa essere chiamato a rispondere di tali atti, come anche - nel caso di errore sull'uso dei mezzi o sul fine - di eccesso colposo in legittima difesa.

Una riforma in tal senso, dunque, penso non sia assolutamente necessaria; il sistema funziona e i numeri che sono stati elaborati - dal Ministero della giustizia prima e dal Servizio studi del Senato poi - lo dimostrano: in quattro anni dieci casi trattati al dibattimento. Ancora minori i casi trattati dal gip o dal gup. Peraltro, siccome qualcuno ha detto che tali dati difettano perché mancano quelli del pubblico ministero, non dimentichiamo che nessuna procedura si può concludere da parte del solo pubblico ministero, ma c'è sempre un giudice, anche nel caso di archiviazione, che emette un decreto di archiviazione. Quindi, sono contemplati anche quei casi.

In parole povere, nel nostro Paese non hanno diritto di cittadinanza né la vendetta né il potere punitivo - che può arrivare anche a una pena di morte - attribuiti al cittadino in modo privo da qualsiasi controllo di legalità e di legittimità. Il danno grave, oltre al livello normativo, è un danno culturale.

La vostra propaganda sta facendo credere ai cittadini che sarà lecito sparare in casa propria comunque e dovunque, con conseguenze inevitabili. Sappiamo bene che non c'è alcuna norma specifica che riguarda le armi; lo sappiamo, ma non è questo il punto. Noi prevediamo che questa disciplina potrà portare a un incremento di armi in circolazione nel nostro Paese per la necessità di difendersi. Nessuno ha detto che nella riforma ci sono norme specifiche sulle armi, ma più armi non significa più sicurezza: è questo il concetto che vogliamo far passare, perché l'arma in sé è già un oggetto che può generare violenza. È stato citato il caso di Lanciano. Ebbene, proprio la vittima di Lanciano ha detto che è stato un bene non avere un'arma in quel momento perché se l'avessero avuta probabilmente sarebbero stati uccisi nello scontro tra reazione aggressione e quanto poteva determinare.

Sappiamo bene che le armi aumentano la possibilità di incidenti di ogni tipo, in un momento in cui da anni - sono stati elaborati i dati - i reati diminuiscono sempre più.

Qualcuno ha detto di metterci nelle condizioni di chi subisce un'aggressione in casa. Io rispondo: mettetevi anche nelle condizioni del pericolo che può determinare questa deriva culturale. Pensate a un figlio che rientra a casa di notte e, avendo dimenticato le chiavi, cerca di aprire una finestra o armeggia sulla porta di casa, e il padre, che ha l'arma sul comodino, cerca di difendersi da una presunta aggressione. Quella condotta sarebbe una condanna ben peggiore di qualsiasi procedimento colposo o di qualsiasi procedimento che duri anche sette anni. Perché è questo quello che ci hanno rappresentato le vittime: la lungaggine dei procedimenti, il problema della stampa che si occupa di loro. Ma questo come si può evitare? Non lo eviterà certamente questo disegno di legge.

Qualcuno ha detto che io potevo fare domande alle vittime. Intanto, il rispetto delle vittime imponeva di non fare domande, ma io ho ascoltato molto bene tutto quello che hanno detto. Ebbene, le vittime hanno parlato sì di aggressioni predatorie e rapine a mano armata, ma hanno anche detto che non chiedevano una giustizia fai da te, tantomeno un'incentivazione dell'uso delle armi con licenza di uccidere, quanto piuttosto dei termini più brevi del processo: questo riguarda il problema della giustizia secolare e dei tempi dei nostri processi. Chiedevano piuttosto di trovare soluzioni di prevenzione, di controllo del territorio e di un maggiore contrasto da parte delle forze di polizia, che diminuiscono - quelle sì - i rischi per l'incolumità dei cittadini sia in casa sia fuori casa. In particolare le vittime, rappresentate dalle associazioni dei tabaccai, dei benzinai, dei farmacisti e dei gioiellieri, chiedevano una collaborazione diretta con le Forze dell'ordine, attraverso protocolli d'intesa che curino anche la formazione da porre in atto nel caso di pericolo. Tutti hanno detto come nei protocolli di intesa vengono suggerite tattiche di controllo della situazione senza reazioni, perché queste potrebbero mettere in pericolo l'incolumità anche di persone presenti ed estranee.

Hanno chiesto finanziamenti per implementare la videosorveglianza degli esercizi; una maggiore certezza della pena e infine, una norma che sarebbe assolutamente di buon senso ma che nessuno attua: la riduzione, se non la completa eliminazione, di danaro contante, attraverso l'utilizzo senza spese per l'esercente della moneta elettronica. Queste sono le richieste delle vittime e ribadisco che la casistica dà ragione al fatto che i giudici e i magistrati hanno applicato attentamente la disciplina vigente. L'unico caso in cui c'è stata una condanna è quello di un ladro in fuga, quando non c'era più alcun pericolo e non potevano esservi le condizioni per una legittima difesa. Questa è la situazione.

Con questo disegno di legge invece immettiamo una disciplina che toglie qualsiasi criterio di proporzionalità nella necessità di difendersi. Basta entrare in casa attraverso una violenza; nella legge però non viene detto se è una violenza sulle cose o sulle persone: anche un'effrazione può determinare quella situazione per cui si è legittimati a una reazione - qualunque essa sia - che si configura come legittima difesa. È questo il punto che non accettiamo, non che si possano respingere i ladri, i rapinatori e i malviventi dalla propria abitazione: quello lo dobbiamo e lo possiamo fare, senza però eliminare ogni possibilità di valutazione della situazione in concreto. È questo il punto.

Vi è poi l'articolo 2 che affronta un'altra situazione che farebbe venir meno l'eccesso colposo in legittima difesa nelle situazioni di cosiddetta minorata difesa, cioè in tempo di notte: quella modifica che era stata già prevista nella scorsa legislatura e che attenua la difesa, per cui in quei casi, se ci sono condizioni tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, non c'è nemmeno l'eccesso colposo. La cosa più grave è «il grave turbamento» che genera la possibilità di fare una variegata casistica di chi ha più o meno paura, di chi si turba di più o meno, per affidare il giudizio a un dato assolutamente incommensurabile e fumoso, quello della soggettività, quando il nostro codice penale esclude tale possibilità in maniera completa, all'articolo 90, quando dice che gli stati emotivi e passionali non possono escludere né diminuire l'imputabilità.

Queste sono le condizioni che stiamo per approvare. Richiamo quindi alla propria coscienza tutti i parlamentari: stiamo attenti in questo esame del provvedimento e cerchiamo di mantenere alta l'importanza della funzione parlamentare, perché quando sentiamo dire che questa norma è stata decisa altrove e qua non può che passare, perché frutto di un contratto, dobbiamo pensare che il Parlamento e il Senato non possono essere umiliati da decisioni che sono state prese altrove. (Applausi dai senatori De Petris ed Errani).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Cucca.

CUCCA, relatore di minoranza. Signor presidente, sarò molto breve, avendo il senatore Grasso già esposto gran parte degli argomenti che avrei dovuto trattare, però qualcosa credo di avere il dovere di dirla.

Intanto, voglio ribadire un fatto: con questo provvedimento, abbiamo dimostrato che la maggioranza non tiene nella minima considerazione il contenuto delle audizioni. Ciò che ne è emerso, infatti, è esattamente il contrario rispetto a quello che si sta decidendo di fare in quest'Aula e che purtroppo, con i numeri che ci sono, passerà. Questi temi passeranno ma porteranno a situazioni che - consentitemi -saranno aberranti.

Oggi ho sentito dire che lo Stato ha fallito: è il riconoscimento, quindi, che con questo provvedimento pensiamo che lo Stato debba abdicare al proprio ruolo e affidiamo quindi la sicurezza al privato. Questa è una sicurezza fai da te, inconcepibile in uno Stato di diritto e civile come quello nel quale viviamo, dove in questo modo rendiamo possibile per ognuno reagire fino ad uccidere, per una semplice introduzione in casa (non necessariamente da parte di malviventi).

Badate bene, abbiamo proposto emendamenti anche su questo tema e ne abbiamo discusso moltissimo in Commissione, dicendo che non si possono usare terminologie generiche laddove c'è il rischio di mettere a repentaglio la vita di un uomo che potrebbe essere incolpevole. Ve l'ha detto il presidente Grasso, quando ha fatto l'esempio di un figlio che ha dimenticato le chiavi di casa e prova a rientrare in casa sua in piena notte e il padre, svegliatosi all'improvviso, con la pistola sul comodino fa fuoco e lo ammazza. O quando ha fatto l'esempio della ragazza che è uscita di nascosto di casa e, non riuscendo a tornare, prova a farlo dalla finestra; o del vicino di casa che prova a raccogliere qualcosa che è caduto nel giardino. Qui si parla genericamente di violenza e non si sa se sia rivolta alle persone o alle cose: il concetto giuridico di violenza ha queste due declinazioni, ma qui non si fa riferimento né all'una né all'altra.

Si è parlato di minaccia di uso delle armi, ma cosa significa? Abbiamo chiesto reiteratamente - e lo chiediamo ancora adesso - di spiegarci cosa voglia dire minaccia di uso delle armi. Significa che se uno entra in casa e dice «ti ammazzo» siamo di fronte a una minaccia di uso delle armi. (Applausi dei senatori Patriarca e Verducci). Consente di ammazzare? È minaccia di uso delle armi, quando uno entra con un telo che copre il dito puntato a mo' di pistola? Così com'è genericamente esposta, ci avviamo ad approvare una legge che consentirà di ammazzare queste persone che si presenteranno in casa disarmate e tale circostanza verrà considerata come minaccia di uso delle armi. Pensate che funzioni come deterrente introdurre norme di questo genere? Stiamo rovinando il nostro Stato di diritto e non accetterò mai che lo Stato abdichi al proprio ruolo e alle proprie funzioni. (Applausi dal Gruppo PD).

Voglio dire un'ultima cosa: non stiamo tutelando le vittime, perché tutte quelle appartenenti alle categorie più esposte, come ho detto stamattina, ossia gioiellieri, benzinai o farmacisti, hanno chiesto altro, ossia maggior sicurezza. Abbiamo provato, ma vedremo che considerazione avranno e che fine faranno gli emendamenti che abbiamo proposto a questo provvedimento, con i quali chiediamo che venga apprestata maggior sicurezza, vengano potenziate le Forze dell'ordine e si consenta la collocazione dei sistemi di videosorveglianza; questo è ciò che ci hanno chiesto i soggetti sensibili. Eppure, si è detto: «No, li armiamo». Non è così. Loro hanno detto di non volersi armare, nella consapevolezza di avere di fronte persone che potrebbero essere - e se sono armati lo sono sicuramente - pronti alla reazione, oltre ad essere molto più capaci di utilizzare le armi rispetto al privato che, è vero, vuole solo difendere la propria abitazione ma con i rischi di cui ho parlato in precedenza.

Mi auguro quindi che, nel corso di questa serata, quando andremo a votare gli emendamenti avremo un po' di buon senso e riporteremo questo provvedimento nei giusti canoni che dovrebbero essere imposti anche dall'andamento di tutto il lavoro che abbiamo svolto in Commissione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. La ringrazio, Presidente, ma non intendo svolgere alcun intervento in replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, con l'emendamento 1.1, a mia prima firma, chiedo la soppressione dell'articolo 1.

Ho già speso molti argomenti nella relazione di minoranza e nella replica. Ci tengo però a precisare che dobbiamo stare attenti a questo articolo perché, una volta eliminata la valutazione della proporzionalità tra aggressione e difesa, come nel caso della detenzione domiciliare già introdotta nel 2006, essa fatalmente emerge attraverso l'altro requisito fondamentale della scriminante della necessità difensiva.

Dobbiamo allora ribadire che non c'è alcuna difesa di ladri, rapinatori o malviventi, ma in uno Stato di diritto, quando muore una persona, sia essa un ladro o un onest'uomo, sono sempre necessari un'indagine e un processo per ricostruire la realtà storica dell'accaduto. Solo a quel punto entrano in gioco le norme scriminanti, dopo che un giudice ha accertato la legalità della modalità della condotta posta in essere sia come reazione, che come aggressione.

Quanto poi al fatto di dire che il problema è stabilire il diritto di difesa, l'unico diritto di difesa è quello di difendersi nel processo e l'esercizio di qualsiasi diritto nel nostro sistema va bilanciato con quello degli altri diritti: lo dice la nostra Costituzione. Esiste un diritto di difendere la propria incolumità correttamente ed esiste un diritto di valutare le condizioni di forza e di violenza. Dobbiamo sempre tener presente il brocardo latino vim vi repellere licet.

Per questo proponiamo la soppressione di tale articolo, perché in questo modo si mantiene il testo del 2006, la cosiddetta legittima difesa domiciliare, già esistente e funzionante, applicata dei magistrati ed estesa anche alle attività commerciali e imprenditoriali.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, mi limiterò ad illustrare solo due emendamenti per non tediare ulteriormente i colleghi visto che delle altre proposte emendative ho già parlato nel corso della discussione generale.

L'emendamento 1.205, innanzitutto, fa riferimento al comma 1, lettera c) dell'articolo 1 in cui si parla di violenza o minaccia di uso di armi. Con l'emendamento si chiede di sostituire quanto scritto nel testo al fine di precisare che deve trattarsi di violenza alle persone o sulle cose ed è una specificazione necessaria perché, senza di essa, si lascia decidere all'interprete il tipo di violenza e nei confronti di chi. Si aggiunge inoltre che «in tali casi la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo». Infatti dobbiamo intenderci - questa è una discussione che faremo poi sull'articolo 2 - e non dobbiamo confonderci. Qualcuno mi ha detto che esiste la possibilità di intervenire in ambito civile se vi è stata una decisione in ambito penale di insufficienza di prove o meglio quella che una volta era l'insufficienza di prove. Ma quando sul penale l'assoluzione è con formula piena, come nel caso di specie, non esiste una responsabilità colposa o civile, come vedremo per l'articolo 2. Essere contrari ad un emendamento del genere significa non aver capito quello che c'è scritto. Infatti quello che avete scritto, e che io condivido, corrisponde né più e né meno a ciò che si esplicita con questo emendamento.

Per essere sempre più chiari, dal momento che la riforma del 2006 non portò alcuna conseguenza per l'interpretazione giurisprudenziale, con l'emendamento 1.23 si stabilisce che «l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa». All'epoca facevo il magistrato e rientravo, avendo qualche dubbio di interpretazione, tra quelli che criticavano la riforma del 2006 di Forza Italia perché tale normativa lasciava spazio all'interprete per capovolgere il significato della norma stessa. Che cosa si valeva fare con quella riforma? Non è chi invoca la legittima difesa che deve provare la condizione: basta che dica quali sono le motivazioni per cui ha agito in legittima difesa e che queste rientrano in quelle previste dalla norma, poi sta alla pubblica accusa provare che il caso non rientra nella norma. Se è una scriminante (questa è la valutazione della giurisprudenza, ed è corretta), se noi non arriviamo a dire che questa norma afferma un principio nuovo ciò vuol dire né più e né meno non aver cambiato alcunché: è sempre la povera vittima che dovrà farsi carico delle spese legali per provare gli elementi di fatto che giustificano l'applicazione della legittima difesa. Se riteniamo allora di fare questo, se non accoglierete una ipotesi di correzione che mi sembra più che evidente, veramente ci aggrapperemo alle due espressioni sempre usate dal relatore, sperando che Dio ce la mandi buona, perché poi il nostro Gruppo voterà comunque a favore dell'articolo 1.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, credo che questo disegno di legge, alla fine, purtroppo non sarà risolutivo dei problemi che investono l'Italia e coloro che vengono magari assaliti anche all'interno della propria abitazione perché riguarderà una nicchia: coloro che magari sono possessori di armi e sappiamo che il numero di costoro è esiguo, è una strettissima minoranza. Però esso è importante, ed è già stato anticipato il nostro voto, per la percezione sociale che l'approvazione di questa legge porterà nel Paese e quindi gli emendamenti che abbiamo presentato - mi riferisco in particolare all'1.203 che è a mia prima firma - sono stati elaborati per togliere spazio all'ambiguità che esiste molto spesso nell'interpretazione da parte della magistratura. Questo testo, per fortuna, porta chiarimento ma non possiamo dire la stessa cosa della norma precedente e conosciamo le conseguenze negative che sono capitate nelle aule giudiziarie dove, tra l'altro, abbiamo avuto sentenze a macchia di leopardo. Per lo stesso comportamento sono stati assolti coloro che commettevano il "reato" in presenza di una causa scriminante simile a quella precedente che è relativa al uso legittimo delle armi da parte delle Forze di polizia.

Quindi mi soffermo nella evidenziazione che noi abbiamo chiarito al comma 1: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un proprio diritto o altrui contro il pericolo attuale o percepito. Perché dobbiamo anche metterci nei panni di colui che si trova di fronte ad una situazione di pericolo, magari al buio, di notte, in circostanze particolari, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa. Ecco, questo termine «palesemente» restringe di parecchio la possibilità anche di interpretazione. Io credo che questa norma, così come da noi modificata, vada nel senso di semplificare anche il lavoro di chi deve applicare la legge e quindi del giudicante, e probabilmente in tantissimi casi anche di evitare l'apertura di procedimenti penali.

Io ho la convinzione che noi, approvandola, facciamo il bene dei cittadini. Ormai la situazione nazionale è chiara. La norma, il diritto - lo diceva poc'anzi il collega Gasparri - è qualche cosa di vivente, si deve adeguare alle situazioni che noi viviamo in questo momento. I fatti tragici degli ultimi mesi, direi degli ultimi anni, stanno ad evidenziare che la norma, così come è formulata oggi, è assolutamente superata.

Noi non sosteniamo il giustiziere della notte, come qualcuno può pensare - mi riferisco al collega Grasso - ma nemmeno la cultura della resa, cioè noi siamo contrari al fatto che si possa pensare che non ci sia il diritto di difendere i propri beni, la propria famiglia, le proprie cose all'interno della propria abitazione. La difesa - come si è detto tante volte e lo voglio ripetere - è legittima sempre. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

CUCCA (PD). Signor Presidente, noi abbiamo cercato di riportare l'articolo 1 in sintonia con il sistema. Abbiamo già detto della totale inutilità di intervenire su una norma che, se applicata correttamente, è già sufficiente a garantire la sicurezza dei cittadini. Pertanto, avevamo spostato la nostra attenzione più che altro sull' articolo 55 e non sul 52.

Con l'emendamento 1.4 stiamo cercando di chiarire quale deve essere il rapporto di proporzione di cui si parla, ma che poi è risultato assolutamente disapplicato. Quindi con l'emendamento 1.4 facciamo chiarezza e spazziamo via quegli elementi di insicurezza e di incertezza che sono invece contenuti nella norma così come è stata approvata in Commissione e portata all'attenzione dell'Aula. Specifichiamo molto bene quali devono essere le condizioni per cui si possa dire che ci troviamo in presenza di una effettiva proporzione fra l'offesa e la difesa, che deve essere quello che deve necessariamente essere tenuto presente per la corretta applicazione della legittima difesa. Altrimenti ricadiamo in ciò che ho detto in precedenza, e cioè nel fatto che una semplice intrusione, in qualsiasi maniera essa sia fatta, porterà il soggetto proprietario, possessore, che occupa quell'edificio a usare legittimamente o comunque a reagire fino persino all'uso delle armi e con le situazioni di cui ho parlato in precedenza.

Poi ci siamo limitati con gli altri argomenti. Abbiamo tentato di chiarire, con gli altri emendamenti, quegli elementi di genericità che improntano tutto l'articolo 1 di questa normativa, che riscrive l'articolo 52, levando via e spiegando che la violenza deve essere alle persone e che, per la minaccia dell'uso delle armi, bisognerebbe levare «minaccia di» ma deve trattarsi di un uso effettivo delle armi. La minaccia, infatti, non significa niente. Tutto questo abbiamo provato a esporre con gli emendamenti, per cercare di migliorare questo testo che, altrimenti, porterebbe davvero delle situazioni aberranti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.200 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.201, presentato dai senatori Gallone e Caliendo, fino alle parole «all'offesa».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.2.

BOTTICI (M5S). Ma la vogliamo ritirare qualche scheda?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, questo è un intervento di natura generale sull'emendamento 1.5, fatto però con lo spirito con cui noi affrontiamo questo provvedimento, per ribadire che, a nostro avviso, al di là dei problemi procedurali che consentono di considerare decaduti degli emendamenti, la nostra posizione è che non consideriamo sufficiente la stesura del testo. Quindi, la nostra attività emendativa, anche con l'emendamento 1.5, è tesa a migliorare la qualità del testo.

Con proposte di legge alla Camera e al Senato siamo stati i promotori della ripresa, in questa legislatura, della discussione che era stata avviata e non conclusa nella precedente. Siamo stati i fautori, come centrodestra, della legge che nel 2006 ha migliorato le norme sulla legittima difesa. Tuttavia, nei dieci e più anni successivi, molti casi concreti hanno determinato incertezza nella interpretazione delle norme; da qui la necessità, ravvisata da vari Gruppi, di tornare sulle materie del codice penale proprio per tutelare maggiormente il cittadino, il commerciante e le persone offese dalla criminalità.

In questo caso, quindi, anche questo emendamento si sofferma sulla proporzione dell'attacco e della risposta. Noi non vogliamo il far west, come ho detto anche prima in discussione generale. Noi non vogliamo i cittadini tutti armati, perché è lo Stato che ha il compito primario di difendere i cittadini. E siamo preoccupati del fatto che, a mesi di distanza dalla nascita di questo Governo, i soldi per l'assunzione delle forze di polizia non ci sono. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Si parlava di un miliardo di euro. Nella legge di stabilità (ma di questo discuteremo anche col decreto sicurezza) il miliardo però è già diventato mezzo miliardo e la destinazione al comparto sicurezza e difesa è stata estesa alla magistratura e al pubblico impiego nel suo complesso. I soldi diminuiscono, la platea si allarga, la possibilità di assunzione di poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco diminuisce.

Noi non vogliamo delegare ai cittadini la legittima difesa, che vogliamo far esercitare dallo Stato, ma i soldi delle assunzioni non li mettete o li riducete e la legittima difesa va compressa. Quindi, i nostri emendamenti sono volti a rendere più sicuro il cittadino che si trovi costretto drammaticamente, nel negozio o in casa propria, a difendersi. E noi vi invitiamo ad accoglierli. Soprattutto a coloro che nel centrodestra hanno dovuto accettare dei compromessi con una maggioranza impropria, fatta anche da gente che questa legge non la condivide, diciamo: cari amici della Lega, i nostri testi sono coerenti con il programma comune che abbiamo sottoscritto è che noi sosteniamo sulla legittima difesa, difesa sulla sicurezza su tutte queste materie. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

BOTTICI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, le chiedo di poter togliere le schede dalle postazioni dove non è presente un senatore, considerato che risultano presenti non votanti.

PRESIDENTE. Senatrice Bottici, farò questo tentativo per il sesto anno. Quando c'è la verifica nel numero legale, la presenza della scheda incide sul fatto che il senatore sia presente o no; quando c'è il voto elettronico, se nessuno agisce sul bottone è assolutamente ininfluente ai fini della presenza (Applausi).

BOTTICI (M5S). A parte i pianisti.

PRESIDENTE. Quindi, auspicando che nessuno ne approfitti per fare il pianista, non cambia assolutamente niente. Se però i colleghi le estraggono, evitiamo ai senatori Segretari di girare per i banchi di quanti si sono allontanati senza portare con sé la scheda.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

AIROLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, lei ha risposto alla senatrice Bottici dicendo che non influisce sul voto ma sulla presenza.

PRESIDENTE. No, non influisce sulla presenza. È quello che volevo sottolineare.

BOTTICI (M5S). Ma sulla diaria sì.

AIROLA (M5S). Allora non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.7 e 1.8.

L'emendamento 1.202 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.203, presentato dal senatore Aimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9, identico all'emendamento 1.10.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, questo tema ci ha impegnato a lungo in Commissione perché nel testo attuale della legge, che questa riforma non tocca, la legittima difesa domiciliare è condizionata dal fatto che chi si difende possieda legittimamente l'arma. La legge parla infatti di arma legittimamente detenuta. Mi chiedo perché si debba prevedere che l'arma sia legittimamente detenuta nel momento in cui io mi difendo. Semmai risponderò di detenzione abusiva di arma, che è un reato a parte, una violazione della legge n. 110 del 1975, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.. Tuttavia, se sono in pericolo di vita, se devo salvare la vita mia o dei miei famigliari, mi chiedo perché non posso difendermi anche usando un'arma eventualmente non legittimamente detenuta. Chiediamo quindi di eliminare questo inciso, questa condizione.

Cito un caso concreto, capitato a un mio cliente che ha subìto il furto di un'arma. Egli ha fatto la denuncia alla polizia, la quale è andata a casa sua e ha voluto vedere tutte le armi che aveva; il mio cliente le ha mostrate tutte e a un certo punto è successo che avesse in buona fede sostituito la canna di un'arma con quella di un'arma da caccia, perché quella si era usurata. Il mio cliente in buona fede non ha pensato che anche la canna andava denunciata perché parte di un'arma, ma l'ha sostituita. Ebbene, se in quel caso il mio cliente si fosse difeso usando quell'arma, in quanto la canna era stata sostituita senza comunicarlo all'autorità di pubblica sicurezza, secondo questa norma avrebbe risposto di omicidio volontario? Lo chiedo a voi. Su questo tema abbiamo a lungo dibattuto in Commissione e la stragrande maggioranza dei commissari è stata anche d'accordo sul principio che questo inciso vada tolto e poi la maggioranza ancora una volta si è chiusa e ha lasciato il testo così com'è. Credo che faremmo un servizio alla giustizia approvando l'emendamento in esame. (Applausi dal Gruppo FdI).

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, quando ci sono soluzioni di buon senso, destra e sinistra vanno pure d'accordo, come in questo caso. Dunque, a proposito dell'inciso «legittimamente detenuta», condivido completamente le considerazioni che ha fatto il senatore Balboni, perché se mi devo difendere non posso andare a vedere se prima ho denunciato l'arma o no. Mi troverò certamente nella situazione di dover respingere un'azione aggressiva e quindi è corretta la soppressione delle parole «legittimamente detenuta», anche se in nessuno dei disegni di legge ciò è stato portato avanti. Si tratta di una norma approvata nella legislatura precedente, forse per dare il crisma di una qualche legalità alla reazione e alla difesa, ma è assolutamente impensabile che si possa utilizzare solo un'arma legittimamente detenuta, perché qualsiasi mezzo è utile per respingere una violenza contro la propria incolumità. (Applausi dai Gruppi Misto e FdI).

MALAN (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'emendamento in esame. Riteniamo che se qualcuno usa un'arma, legittimamente, per difendersi, il fatto che questa sia legittimamente detenuta o meno non può in nessun modo cambiare la questione. Naturalmente egli poi risponderà, del possesso illegale di un'arma, ma questa è davvero un'altra cosa e non ha nulla a che fare col difendere la vita propria e i propri familiari. È davvero stupefacente che la maggioranza si ostini a schierarsi contro questa norma di buon senso. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento in esame e il motivo del nostro voto favorevole è semplicissimo. Prevedere infatti che non si debba far uso di un'arma illegittimamente detenuta per salvare se stessi da un pericolo imminente, mi sembra davvero fuori luogo. È logico che chi utilizza un'arma non legittimamente detenuta poi dovrà rispondere del relativo reato. Dire però che ci si può difendere esclusivamente con un'arma legittimamente detenuta mi sembra davvero fuori da qualsiasi norma. Chi ha una pistola in casa, per cosa la tiene? La si può tenere per commettere reati o per fare una qualsiasi altra cosa, ma dire che non posso utilizzarla se stanno per ammazzarmi, in quelle condizioni, mi sembra assolutamente contrario al buon senso. Quindi è evidente e lo ribadisco che chi detiene un'arma legittima ne risponderà, perché in quel momento si verrà a sapere che l'arma era illegittimamente detenuta, ma limitare l'uso soltanto alle armi legittimamente detenute mi sembra davvero una cosa di scarso buon senso.

BUCCARELLA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, non concordo con quanto evidenziato dai colleghi, perché l'approvazione di questo emendamento, a mio modo di vedere, lancerebbe un messaggio agli italiani, secondo il quale sul proprio comodino, a fianco al letto, si possa tranquillamente detenere in maniera illegittima un'arma non denunciata, purché sia usata per difendersi da qualcuno. Ciò automaticamente incentiverebbe il possesso di armi non denunciate e non legittimamente detenute e quindi non so se questa conseguenza, che ritengo prevedibile, sia stata presa in considerazione dai proponente l'emendamento, sul quale dichiaro il mio voto contrario.

CRUCIOLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, trovo comprensibile e coerente l'emendamento che viene dalla destra, che vorrebbe togliere il riferimento all'arma legittimamente detenuta, se utilizzata per la legittima difesa. Non capisco e trovo contraddittoria la posizione di sinistra, di LEU e del PD, che da un lato denunciano il far west e poi si associano nel chiedere che ci si possa difendere con armi illegittime. (Applausi dal Gruppo M5S).

Questo emendamento provocherebbe - sì - l'aumento dell'uso delle armi. (Applausi dal Gruppo M5S). Anzi, dirò di più, non solo aumenterebbe il ricorso all'uso delle armi, ma incentiverebbe anche a detenerle in maniera illegittima, proprio per la finalità di potersi difendere legittimamente. La conseguenza sarebbe un incremento nell'utilizzo di armi non legittimamente detenute. Quindi, sinceramente, mi sembra da stigmatizzare la contraddittorietà di questi argomenti.

Per questi motivi, ritengo assolutamente equilibrato il respingimento dell'emendamento in oggetto. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, identico all'emendamento 1.10, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, i colleghi La Russa, Stancanelli, Rauti e Garnero Santanche', intervenuti in discussione generale, hanno spiegato bene le ragioni dell'emendamento 1.12.

Noi proponiamo che il giudice, nel momento in cui valuta le condizioni necessarie a ravvisare la sussistenza della legittima difesa domiciliare, debba far riferimento non allo stato d'animo di colui che si difende, ma a delle condizioni oggettive. Il provvedimento, nel testo proposto dalla maggioranza, fa riferimento al grave turbamento e alle condizioni psicologiche dell'aggredito e, infatti, interviene sull'articolo 55 del codice penale. Noi invece riteniamo che si debba far riferimento alle condizioni oggettive in cui l'aggredito si trova, cioè alle modalità con cui l'aggressore agisce.

Facciamo un esempio. Se l'aggredito ha fatto dei corsi di difesa, oppure è un agente di polizia o di pubblica sicurezza o una cintura nera di karate, è chiaro che il suo turbamento sarà molto diverso da quello di un invalido sulla sedia a rotelle che vede l'intrusione in casa sua. Tuttavia, sarà estremamente difficile per l'aggredito dimostrare se e in che misura era turbato e se e in che misura sussistevano le ragioni del suo turbamento.

Se invece noi facciamo riferimento a modalità oggettive, non ci può essere discussione. Le modalità oggettive valgono per tutti ed è giusto considerare le modalità di chi viola la legge e non quelle di chi si difende. Per questo motivo, noi insistiamo per l'approvazione di questo emendamento, volto a rafforzare la legittima difesa domiciliare, senza andare assolutamente contro i princìpi generali, che pure vogliamo salvaguardare, e l'equilibrio generale del nostro ordinamento giuridico. Intendiamo semplicemente rendere più chiara per gli interpreti e i tribunali l'applicazione della norma, senza riferimenti a condizioni soggettive di difficile e quasi impossibile prova, con un ancoraggio chiaro e preciso all'oggettività dell'intrusione e alle modalità con cui avviene. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori, fino alle parole «lettere b) e c)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.13.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, anche questo emendamento è orientato all'assoluto buonsenso in quanto la legittima difesa domiciliare, così come configurata sia nella norma attuale, sia nella riforma che stiamo esaminando, si applica esclusivamente alla dimora e al domicilio. Ebbene, io mi chiedo se un cittadino si trova nel parco recintato di casa propria e vede qualcuno scavalcare il muro di recinzione, per lui vale la legittima difesa domiciliare o no? Secondo me vale, perché che qualcuno si trovi nel parco sulla sdraio a prendere il sole o in casa sdraiato sul divano a guardare la televisione, l'aggressione è ugualmente inaspettata. Ancora una volta, quindi, non capisco perché non si voglia estendere la legittima difesa domiciliare anche a casi come questi. Inviterei pertanto l'Assemblea a tenere conto di questa circostanza e ad esprimere un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo FdI).

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, vorrei informare il senatore Balboni che la giurisprudenza ha già elaborato questi concetti, al punto di allargare il concetto di domicilio alle appartenenze, come il giardino (il senatore Balboni parla di parco, ma noi siamo abituati a cose più piccole) e il garage. Nel concetto di domicilio, quindi, rientrano già le appartenenze collegate con il domicilio. A noi fa però ribrezzo pensare che basti che qualcuno stia per scavalcare il recinto del nostro giardino, trattandosi sempre di aggressione nel proprio domicilio, per legittimare una reazione. È proprio quella giurisprudenza che ci fa ritenere di dover votare in modo contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. La ringraziamo dell'integrazione che ci ha fornito. Io però avrei indicato anche il senso di marcia, se uno entra o esce dal giardino.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.204, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.205.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 1.205 del nostro Gruppo, a prima firma del senatore Caliendo, con le firme mia e di altri colleghi, cerca di definire meglio la questione dell'intrusione. Questa legge la stiamo approvando per ridurre le situazioni di ambiguità scaturite dalla legge n. 59 del 2006 che il centrodestra volle e che nell'applicazione concreta ha determinato, per persone che si sono legittimamente difese, ingiusti patimenti in sede processuale. Gli accertamenti vanno fatti, ma noi affermiamo - e ci dispiace che sia stato bocciato il nostro emendamento - il diritto alla legittima difesa e questa legge, che pure migliora la normativa vigente, non ho avuto il coraggio, i numeri e la possibilità di affermare il principio del diritto alla legittima difesa, che resta per noi di Forza Italia il principio giuridico fondamentale. Continuiamo tuttavia a tentare di dare un contributo migliorativo ad una legge che comunque, innovando rispetto a quella del 2006, farà fare dei passi in avanti. Perché fare mezzo passo e non fare - lo dico anche ai colleghi della Lega - dei passi più decisi? Perché non vogliono i 5 Stelle? Ma allora questo è un problema che dimostra l'anomalia della situazione politica in cui ci troviamo. Questo emendamento chiarisce, anche con delle definizioni molto chiare, che in caso di intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo. Noi di Forza Italia proponiamo degli emendamenti per ridurre il margine di ambiguità in sede di applicazione della legge. Ci aspettiamo che chi voglia affermare il principio della difesa del cittadino aggredito voti a favore della nostra proposta. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.205, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 1.206 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.18, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, ancora una volta, sempre al fine di rendere più chiara e più efficace la norma, noi non comprendiamo per quale motivo si debba chiedere a una persona che viene colta di sorpresa nel proprio domicilio, che magari sta dormendo o giocando con i figli o facendo quello che ciascuno di noi fa nella propria abitazione privata, e che del tutto inaspettatamente subisce un'aggressione, perché scatti la legittima difesa domiciliare, di valutare prima se chi lo sta aggredendo sta utilizzando armi o altri mezzi di coazione fisica.

E se chi mi sta aggredendo è una cintura nera di karate e conosce la mossa con cui mi può uccidere con una mano? Io, in un frangente assolutamente straordinario e imprevedibile della mia vita, devo valutare se chi mi sta aggredendo è armato o meno, in che modo è armato, quali mezzi di coazione fisica ha a disposizione; magari stiamo parlando di una persona invalida o anziana, che si trova seduta in poltrona e che deve difendersi solo nel caso in cui l'aggressore stia utilizzando un'arma. Io credo che siamo veramente al di fuori della realtà.

Penso che, quando prevediamo che ci si può difendere da chi ci aggredisce in casa nostra, con violenza o con minaccia, ci si possa fermare qui. La violenza o la minaccia devono essere condizione necessaria e sufficiente per poter esercitare legittimamente la difesa domiciliare. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, l'emendamento 1.23 che abbiamo presentato insieme al collega Caliendo è un altro di quei punti che rafforza in maniera positiva il principio del diritto alla legittima difesa. Ribadisco che sarebbe stato meglio approvare la nostra scrittura dell'articolo, che scandiva il principio in maniera più precisa.

Giuristi importanti, come il procuratore Nordio (anche ora che non svolge una funzione giurisdizionale), in audizione in Commissione, in scritti e in tante altre occasioni hanno ribadito la necessità di garantire il diritto alla legittima difesa.

In questo caso, l'emendamento 1.23 afferma che l'onere di provare l'insussistenza della legittima difesa è a carico della pubblica accusa. È una tutela maggiore del cittadino che incorra in queste drammatiche situazioni, che nessuno si augura. La gente non sta dietro la finestra nella speranza di sparare a qualcuno e poi di dover eccepire la legittima difesa; la gente vorrebbe stare tranquilla a casa propria. L'emendamento 1.23 ribalta, ancora di più, sull'accusa l'onere di dimostrare che non ci sia l'esercizio della legittima difesa da parte della persona che incorra in queste vicende.

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, lo stesso senatore Gasparri ha ammesso che già esiste l'onere nella pubblica accusa. Anzi, devo dire di più: con l'introduzione, nella riforma del 2006, della legittima difesa domiciliare, si è riconosciuta un'inversione dell'onere della prova, nel senso che, essendo già prefigurata questa ipotesi, deve essere il pubblico ministero a provare, il che è a vantaggio di coloro i quali si trovano nella situazione di essere aggrediti, e quindi essersi legittimamente difesi.

Dichiaro pertanto il mio voto di astensione su questo emendamento, perché non posso essere contrario a qualcosa che già esiste e che ho esercitato per tanti anni: l'onere dell'accusa.

PRESIDENTE. Repetita iuvant.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, voteremo contro questo articolo perché lo riteniamo discriminante e scriminante rispetto a un problema che invece assumiamo, e che voi dite di voler assumere truffando letteralmente gli italiani.

Se approviamo questo disegno di legge così com'è, non ci occupiamo delle vittime dei reati, e noi invece vorremmo occuparci delle vittime dei reati, anche di quelli più odiosi, quali le rapine in casa. Vorremmo occuparci anche delle sofferenze che devono affrontare e infatti abbiamo presentato un emendamento in questo senso e già nella scorsa legislatura avevamo proposto quello che marginalmente è contenuto in questo disegno di legge: sollevare dalle spese legali chi viene assolto per essersi legittimamente difeso o quando subentra l'archiviazione.

Cos'è questa? È l'ennesima norma manifesto in cui raccontate che vi occupate di sicurezza (e non è vero); in cui raccontate che si eviteranno i processi (e non è vero e non sarà vero).

L'articolo 1 è un articolo pasticciato perché inserite la parola «sempre» in una norma già vigente: o la cosa è assolutamente ultronea o volete eliminare i limiti attualmente previsti (e avete detto che non vengono eliminati). Anche nel momento in cui introducete il concetto di intrusione è veramente una presa in giro perché è ovvio che se una persona si introduce in casa si tratta di un'intrusione. Pertanto, di cosa stiamo parlando, visto che la norma in vigore dice che la difesa è sempre legittima e che lo Stato ritiene sia un bene sociale difendersi legittimamente? Quello che non è legittimo è usare le storie personali di chi è stato aggredito, di chi ha sofferto, per fare propaganda politica. Questo non è assolutamente legittimo, e questo vogliamo denunciare in quest'Assemblea.

Fate credere che questo sia un intervento per proteggere le persone, come hanno chiesto in tutte le audizioni. Intervenite, invece, malamente, nel momento successivo del processo, raccontando che non saranno processati (e non è vero); raccontando che un pubblico ministero non dovrà accertare che cosa è successo (e non è vero). Peraltro i casi concreti parlano delle archiviazioni e delle assoluzioni.

Parlano i numeri, colleghi della Lega. Quando eravate al Governo nel triennio 2009-2011 avete tagliato 4 miliardi sul comparto sicurezza e difesa. Li avete tagliati. Adesso vedremo cosa reintroducete, perché è faticoso starvi dietro sui numeri, molto faticoso. (Applausi dal Gruppo PD). È una sorta di gioco delle tre carte. Noi abbiamo messo all'epoca sul comparto sicurezza 7 miliardi.

E che dire a proposito di protezione, di questo "togli e metti" sui fondi alle periferie? Alla persona anziana, che noi volevamo proteggere con fondi ai Comuni per l'illuminazione delle strade e per una maggiore sicurezza allargata e diffusa, diciamo ora: «non ti preoccupare, perché potrai dormire con un bel Winchester vicino o un'arma di ultima generazione». Adesso pare che con l'ANCI si sia trovato qualche accordo, ma sostanzialmente questa è la vostra proposta.

Colleghi, l'allarme sociale lo state creando voi e sono molto preoccupata quando sento dire candidamente che, siccome c'è una percezione, alla percezione non rispondiamo creando più sicurezza, proteggendo i cittadini e potenziando le Forze dell'ordine, ma rispondendo «armati». È veramente fantastico. In sostanza, avete detto che lo Stato è accanto a quelle vittime, ma in realtà voi state certificando l'assenza dello Stato; state dicendo che di fronte a un pericolo lo Stato si scansa, fa un balzo di lato e lascia le persone sole.

Allora cosa resta di questo provvedimento (e mi preoccupa non meno)? Resta l'ideologia. È inutile che fate la differenza tra sinistra e destra: resta l'ideologia. Questa è una proposta ideologica che rappresenta un'idea di società e creerà la percezione - questa sì - che ci si può armare e senza alcun controllo. Magari non sarà vero, ma lanciare questo messaggio e farne un manifesto ideologico ci preoccupa e a questo ci opponiamo. (Applausi dal Gruppo PD).

CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, avremmo voluto che questo testo fosse diverso. Su questo tema abbiamo fatto la campagna elettorale; peccato che non vi sia il Ministro dell'interno qui oggi, perché l'abbiamo fatta insieme. Abbiamo rafforzato un'idea di corretta legittima difesa e dovevamo applicarla a tutte le condizioni che si possono realizzare nei fatti, in modo da escludere quella sensazione di insicurezza che deriva da una norma di non facile applicazione. Avevamo perciò scritto una norma che riguardava il diritto di difesa, ma voi avete detto di no, anche nella parte in cui si diceva che si presume la legittima difesa quando è volta a difendere minori, donne in stato di gravidanza e disabili. Avete detto di no. Forse non l'avete letta, anzi molto probabilmente non l'avete letta.

Dopo di che abbiamo introdotto una serie di piccoli emendamenti per rendere funzionale quello che aveva fatto il relatore: avete detto di no. Potremmo anche seguire la stessa logica e votare no, perché avete bocciato i nostri emendamenti, ma questo appartiene a chi fa la politica come politicante, non a chi fa la politica per la funzione alta che alla politica spetta. (Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).

La politica vuol dire una sola cosa: questa norma, ancorché non sufficiente, è migliorativa rispetto all'attuale norma? Certamente sì. Allora, per coerenza con il nostro vissuto e con il nostro modo di essere, voteremo a favore di questa norma, ma sta a voi - mi auguro - nelle norme successive fare quelle correzioni che servono a rendere il testo più chiaro e legittimo. Altrimenti, votare solo in ragione di una forza numerica e di arroganza non vale la pena. (Applausi dai Gruppi FI-BP e FdI).

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, annuncio coerentemente il voto contrario all'articolo 1, ribadendo che la disciplina introdotta nel 2006 già fornisce una risposta sufficiente per la legittima difesa domiciliare. Ribadisco la mia contrarietà a norme che introducono presunzioni assolute e di fatto annullano qualsiasi discrezionalità del giudice.

Volevo ribadire poi la mia posizione sul concetto, che mi trova in assoluto disaccordo, che si deve considerare la legittima difesa un diritto. Va bene. In uno Stato liberale certamente ci sono i diritti, ma esiste anche un'esimente, una scriminante o scusante, per farlo capire a chi ci ascolta per non usare termini troppo tecnici. Esiste anche l'esercizio di un diritto come scriminante, come qualcosa che può anche determinare la non imputabilità per aver agito nell'esercizio di un diritto. Il diritto, però, nel nostro ordinamento - come, penso, in tutti gli ordinamenti liberali - non può essere senza limiti. Anche il diritto di sciopero deve avere un limite e ha dei limiti. Il diritto alla manifestazione del proprio pensiero ha dei limiti. Se li superi, rispondi di diffamazione o di calunnia. Ci sono dei reati penali che delimitano l'esercizio del diritto. Io non ho nessuna difficoltà in linea del tutto teorica ad affermarlo, però è un diritto che, comunque, deve essere assolutamente delimitato per riportarlo nella legalità. Pertanto, ci deve essere l'esigibilità di un comportamento che scusi chi ha reagito a una violenza e deve farlo a determinate condizioni, che sono quelle stabilite dalle nostre leggi, come la legittima difesa domiciliare, introdotta dalla riforma del 2006. Non credo che la soluzione sia quella di armare i cittadini e, comunque, dobbiamo stare attenti a quel cambio di passo di cultura che può determinare una spirale di violenza.

Esprimo il nostro voto contrario all'articolo 1. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

STANCANELLI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STANCANELLI (FdI). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole all'articolo 1 da parte del Gruppo Fratelli d'Italia, senza però dimenticare le critiche da noi rivolte al provvedimento perché nei nostri interventi lo abbiamo definito assolutamente poco coraggioso e debole, in contrasto con quanto ci eravamo impegnati a fare. Parlo della coalizione di centrodestra e mi rivolgo alla Lega, che oggi fa parte della maggioranza e che, assieme a noi, si era impegnata a rafforzare il principio della legittima difesa domiciliare.

Avere respinto l'emendamento che chiedeva di non fare alcun accenno alla legittimità nel possesso delle armi, ritengo dia la prova di questa paura e di questo poco coraggio. Allo stesso modo, mi sorprende che in questa Aula, invece di discutere della norma, si stia paventando, anche in questa discussione, il far west e l'incoraggiamento ideologico ad armarsi. Abbiamo detto che - lo dicono tutti, anche i colleghi delle altre opposizioni - nella legge non si parla di armi. Dobbiamo ribaltare il concetto perché non si dice alla gente di armarsi. Si dice a coloro i quali hanno la capacità di difendersi. L'ho detto anche in Commissione. Io non ho armi a casa e non potrei averne perché non so sparare e non saprei come fare. Stiamo ragionando delle ipotesi e delle fattispecie di chi ha la capacità di difendersi, la forza o il coraggio di difendersi e noi lo consideriamo quasi alla stregua di chi ha compiuto l'aggressione.

Questo è il motivo per cui consideriamo debole questa proposta, ma è un incoraggiamento. Non succederà nulla rispetto a questi pericoli che vengono paventati perché chi ha buona memoria ricorderà che nel 2006, quando la norma della legittima difesa domiciliare fu approvata, vi furono dai medesimi ambienti culturali e politici che oggi si oppongono lo stesso tentativo di impaurire la gente. Stava succedendo il far west in Italia. Ebbene, in questi dodici anni non è successo nulla. Per questo noi voteremo a favore dell'articolo 1, pur avendo le nostre perplessità sulla capacità di andare fino in fondo nell'individuazione della fattispecie astratta della legittima difesa domiciliare. (Applausi dal Gruppo FdI).

AIROLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, non ho un Winchester a casa, né mi comprerò una 44 Magnum per difendermi, ma non accetto di sentir dire che con questo disegno di legge si accantona lo Stato e si armano i cittadini in un ipotetico far west che non ci sarà. Non lo accetto per di più da chi nel 2011 e nel 2013, in maniera bipartisan, ha fatto tagli per miliardi alle Forze dell'ordine. (Applausi dal Gruppo M5S).

Questo disegno di legge non fa questo e il MoVimento 5 Stelle, per rafforzare l'idea che chi deve difendere il cittadino è lo Stato, ha previsto un finanziamento di 500 milioni per tre anni alle Forze dell'ordine, proprio perché io non sono capace a difendermi o a sparare. (Applausi dal Gruppo M5S).

Aggiungo, peraltro, che non viene messa in discussione più di tanto la legge precedente, basta leggere l'articolo. Prevedere che il rapporto di proporzione cui fa riferimento l'articolo 52 del codice penale debba sussistere sempre semmai rafforza leggermente il fatto che un giudice spesso abbia condannato qualcuno perché la reazione non era conforme all'azione di aggressione, per cui non ci vedo niente di male.

Allo stesso modo non vedo niente di male nell'aggiungere dopo il terzo comma dell'articolo 52 del codice penale il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in uno stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Non credo possa esserci sinceramente più buon senso di così, lasciando anche al giudice la valutazione dell'ampiezza e della forza di minaccia di uso di armi o di altri mezzi.

Per queste ragioni annuncio il voto favorevole del mio Gruppo sull'articolo 1. (Applausi dal Gruppo M5S).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, con l'emendamento 2.2, che mi accingo ad illustrare, coerentemente con quanto già detto chiedo la soppressione dell'articolo 2 che riguarda l'eccesso colposo per legittima difesa. Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che nel nostro ordinamento è prevista anche la legittima difesa putativa, cioè l'errore nella legittima difesa che fa riconoscere al giudice assolutamente incolpevole chi ha agito per errore, credendo che ci fossero le condizioni per la legittima difesa, che invece erano insussistenti. Esiste quindi, oltre all'eccesso colposo, la possibilità di valutazione dell'errore sotto un profilo psicologico.

L'emendamento 2.2, che chiedo all'Assemblea di approvare, prevede la soppressione dell'articolo 2, che noi non condividiamo assolutamente, soprattutto perché introduce degli elementi che non si comprendono bene. In effetti, l'articolo richiama le condizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 52, che già prevedono le situazioni di legittima difesa. Si aggiungono quindi altre condizioni? Dal punto di vista del coordinamento sia logico che sistematico, questo non si comprende.

A parte ciò, si introducono ulteriori tipizzazioni che riguardano l'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona. Cosa sono? Ad esempio la notte, circostanze particolari come l'età o la minorata difesa di qualcuno che è disabile. Tutte queste circostanze pongono in una situazione di legittima difesa, da non valutare complessivamente e completamente da parte del giudice così come il grave turbamento psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto. Sul grave turbamento mi sono espresso in maniera assolutamente contraria per l'assoluta indeterminatezza della fattispecie del turbamento, che sarà difficile graduare rispetto alle persone. Chi è più turbato e chi lo è meno? Chi è facilmente impressionabile o particolarmente timoroso? Sono dei criteri molto vaghi e proprio per questo il nostro codice ha stabilito che l'imputabilità non può essere né diminuita, né esclusa da stati emotivi e passionali.

Comunque, nel caso in cui si dovesse ancora una volta non sopprimere questo riferimento, ho proposto, in via sussidiaria e certamente non principale, la possibilità che il turbamento, che è qualcosa di generico, fosse sostituito, attraverso un altro emendamento all'articolo 2, dal terrore e dal panico che sono concetti già espressi nel codice tedesco e che sono qualcosa di più del turbamento. Non solo, ho anche collegato terrore, panico e paura all'imprevedibilità della situazione che si viene a creare. Qualcosa che crea questo terrore e panico che però refluisce non sulle condizioni oggettive ma sulle condizioni psicologiche, determinando un errore, quell'errore che è previsto dall'articolo 59, quarto comma, del nostro codice penale, quindi qualcosa che è già previsto e che può essere valutato - terrore e panico - perché dato dalla imprevedibilità che genera un errore in una situazione di pericolo. Solo a queste condizioni è possibile valutare questi stati psicologici.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, vorrei che il relatore mi ascoltasse perché sa meglio di me che questo articolo ha una sua rilevanza. Infatti lei, correttamente, ha introdotto nel secondo comma dell'articolo 55 una ipotesi di difesa legittima che sia correttamente esplicata, e quindi lecita. Rispetto a tale comma, per essere più precisi noi abbiamo proposto due emendamenti, il primo dei quali è il 2.201 sul quale, Presidente, credo sia stati commesso un errore di stampa. Infatti, dopo le parole: «all'articolo 61, primo comma, numero 5)» c'è un «ovvero» e mancano le parole: «abbia agito».

L'altro emendamento è il 2.9. Si legge nell'articolo 2 che, nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5. Leggete. Le condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), attengono alla posizione di colui che entra abusivamente nella casa, perché ha approfittato di circostanze di luogo e di tempo tali da escludere la privata difesa; per esempio ha approfittato dell'età della vittima, e quindi diciamo che la vittima ha agito per la sua condizione dell'età. Ho aggiunto inoltre: «ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico». Questa è, signor Presidente, una ormai chiara, precisa individuazione della legittima difesa nel sistema tedesco. In tale sistema ormai sono anni che la giurisprudenza applica questi principi. Il nostro sistema di diritto molto copia e ha copiato: così come ha esportato dall'epoca romana una serie di norme e di diritti, allo stesso modo, quando ogni tanto anche i tedeschi fanno qualcosa di buono, l'adottiamo anche noi. E in questo caso sarebbe da adottare.

Mi meraviglia, signor relatore, che non esprimiate parere favorevole; mi auguro di sì. Nel mio emendamento 2.9 si dice: «Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis». Il numero 1 recita: «se la violenza o minaccia è commessa con armi [585 2], o da persona travisata, o da più persone riunite». È il concetto a espresso nell'articolo 1. E allora per quale ragione non lo inseriamo qui dove si esplicita ulteriormente la legittimità?

Quanto al 3-bis), esso recita: «se il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa». È evidente che, siccome qui stiamo aggiungendo un comma nell'eccesso colposo che, seguendo l'indicazione che ci è venuta da tutta la dottrina ascoltata, individua le posizioni e le condizioni della legittima difesa. Ora, escludere questo aspetto credo che sia un errore. Ritenete che la nostra proposta sia da correggere, da integrare? Facciamolo, ma approviamolo altrimenti ci ritroviamo di nuovo di fronte a un articolo che è monco: c'è una parte e manca l'altra parte.

Allora, siccome questo emendamento ha la stessa filosofia dell'articolo, e non viene da noi, ma addirittura dalla dottrina, dalle relazioni pervenute in Commissione con l'intero emendamento, perché prenderne la metà e non tutto intero? Vorrei una spiegazione, signor Presidente. Non mi si dica solo che c'è il parere contrario, perché vorremmo avere almeno la soddisfazione di ragionare in termini di diritto, o col Governo o col relatore, e sentirci dire la ragione per la quale non dobbiamo aggiungere ciò a cui ho fatto riferimento. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Senatore Caliendo, io comprendo il suo ragionamento; l'abbiamo anche fatto nella sede più naturale e tecnica della Commissione. Ripeto, comprendo il suo ragionamento, ma non lo condivido, non dal punto di vista politico, ma da punto di vista tecnico. Quindi esprimo parere contrario anche sul suo emendamento sotto questo profilo: ritengo che la norma che è stata proposta e votata in Commissione sia sufficientemente chiara, e questo ovviamente sulla base di considerazioni tecniche che abbiamo effettuato all'interno del nostro ufficio. Quindi, il parere è contrario, così come sull'emendamento aggiuntivo 2.0.1.

SIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.200 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201 (testo corretto), presentato dal senatore Mallegni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

FERRARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento a firma di senatori del Partito Democratico anche per precisare un punto che questo partito vuole lasciare agli atti di quest'Assemblea. Da questo punto di vista io ringrazio il senatore Airola, il cui precedente intervento mi dà questa opportunità.

Signor Presidente, noi voteremo a favore, dopo aver evidenziato che la vera discriminante era proprio l'articolo 1, cioè il cuore di questo provvedimento. E lo faremo perché riteniamo che l'assunzione del concetto di turbamento sia una assunzione corretta. È paradigmatico del nostro atteggiamento anche questo emendamento, che va nella direzione di aggiustare e migliorare ulteriormente questa definizione.

Ma intervengo qui proprio anche per dire che c'è differenza tra un atteggiamento e un altro atteggiamento. C'è chi si pone in questa Aula l'obiettivo di migliorare le cose; e c'è invece chi si pone in l'obiettivo di produrre e di promuovere una distrazione di massa. Per quale motivo si utilizza in questo modo strumentale il tema della legittima difesa? Per distrarre da cosa? Il senatore Airola, quindi, mi dà l'opportunità di chiarirlo perché il comparto sicurezza, dal 2013 al 2018, ha goduto di più investimenti per una cifra pari a sette miliardi di euro! (Applausi dal Gruppo PD).

AIROLA (M5S). Ma vai a vedere i commissariati!

FERRARI (PD). Sette miliardi di euro che i Governi targati Partito Democratico hanno messo su un comparto sul quale, nei tre anni precedenti, erano stati tagliati: ben tre miliardi! Al punto che risale al luglio del 2011 una lettera indirizzata al ministro Tremonti da parte del ministro dell'interno Maroni, nella quale il Ministro dell'interno chiedeva con urgenza che si reintegrasse almeno un miliardo. Questo proprio perché (ed è stato certificato dal ministro Giarda appena dopo) quel comparto (quello sicurezza, che dovrebbe essere il cuore del vostro atteggiamento onesto e intellettuale, che è quello di aiutare i cittadini in difficoltà anche su questo tema) in realtà era stato il comparto dello Stato più tagliato dai bilanci di quegli anni!

Quindi, mettiamo in chiaro che il Partito Democratico sette miliardi in questi anni li ha messi ed era un modo per affrontare anche l'urgenza e la percezione di sicurezza che oggi vive nei cittadini italiani. Voi avete fatto il contrario. Vedremo - ma ho dei dubbi, e mi pare che essi siano confermati tutti i giorni dai giornali - se nella legge di bilancio vorrete fare davvero investimenti diretti al cuore di questo tema, cioè l'aiuto alla sicurezza dei cittadini italiani!. (Applausi dal Gruppo PD).

DESSI' (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DESSI' (M5S). Signor Presidente, volevo replicare adesso al collega Ferrari. Oggi, sinceramente, ho seguito con interesse. Ho sentito parlare di diritti e ho sentito molte volte parlare di percezione della sicurezza, soprattutto dai banchi della sinistra. Che cosa si intende, però vorrei chiedere, al limite con un po' più di calma, per percezione? Di quale percezione vogliamo parlare? Di quella del senatore che torna a casa nel suo bell'appartamento o della percezione della famiglia delle grandi periferie urbane, di chi sta a casa tranquillo con i propri figli a guardare la televisione, mentre qualcuno di sotto sta cercando di scassinare l'appartamento? (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD). Di quale diritto vogliamo parlare? Di quello del ladro che entra in casa mia o del padre che vuole dormire tranquillo mentre ha le figlie nella camera accanto che stanno insieme a lui e guardano la televisione? (Commenti delle senatrici Bellanova e Cirinnà). Di quali diritti vogliamo parlare?

Non le ho invitate io quelle persone a casa mia. Io voglio avere il diritto di invitare chi voglio e di difendermi con tutti i mezzi possibili da chi non ho invitato. Il ladro può venire quando non ci sono, quando i miei figli sono a scuola e si può portare via tutto, non mi importa niente. (Proteste dal Gruppo PD). Io voglio avere garanzie che lo Stato, di cui parlate e che è assente nelle periferie e nei Comuni italiani, venga sostituito da chi ha voglia di difendersi dai criminali in questo Paese. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Gli emendamenti 2.202 e 2.203 sono stati ritirati.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 2.204 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.13, identico all'emendamento 2.14.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, credevo di aver chiesto di intervenire anche sull'emendamento 2.8 La legittima difesa domiciliare riguarda la propria incolumità e i propri beni, invece all'articolo 55 parliamo soltanto dell'incolumità. È un'incongruenza che con l'emendamento 2.8 volevamo evitare, ma pazienza, sarà una delle tante che non siamo riusciti ad evitare.

Un'altra incongruenza di questo testo che sinceramente non riusciamo a comprendere è il riferimento al grave turbamento. Chi può stabilire se un turbamento è grave? Davvero pensiamo che un giudice possa stabilire caso per caso se il turbamento è un po' più grave, e in quel caso scatta l'esimente, o se invece il turbamento è un po' meno grave, e allora non scatta l'esimente? Chiunque con un può di buon senso si può rendere conto di come fosse molto più pertinente la proposta avanzata da Fratelli d'Italia di non fare riferimento alla condizione soggettiva dell'aggredito, ma alle modalità con cui agisce l'aggressore e di scriminare tutti quei casi in cui l'aggressore abbia agito con mobilità oggettivamente adatte a creare paura o agitazione. Non avete voluto accettare questa nostra proposta di buon senso, ma allora togliamo almeno l'aggettivo: «grave» riferita alla parola: «turbamento». Io penso che sia sufficiente parlare di turbamento: ogni condizione di turbamento può essere tenuta sufficiente per scriminare anche perché - correggetemi se sbaglio - nessuno ha ancora inventato un termometro che stabilisce quando il turbamento è lieve, medio, massimo o grave. (Applausi dal Gruppo FdI). Amici della maggioranza, se avete questo termometro, indicatecelo, perché noi non lo abbiamo trovato da nessuna parte. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. Senatore Balboni, quello che lei richiede è il "turbometro": si troverà prima o poi anche quello.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore La Russa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.14, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentanti emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 propone di sopprimere l'articolo 3, che elimina la discrezionalità del giudice nella sospensione della pena, subordinandola al pagamento del risarcimento. Il giudice possiede già questa facoltà, questa discrezionalità: egli può sospendere l'esecuzione della pena nel caso in cui si risarcisca il danno. Invece, con l'approvazione dell'articolo 3, si impone al giudice che, nel caso di condanna per furto in abitazione e furto con strappo, il beneficio della sospensione condizionale debba essere subordinato, sempre e comunque, ad un requisito economico. C'è dunque una disparità: chi ha i soldi può evitare il carcere, perché ottiene la sospensione condizionale, chi invece non li ha, è costretto ad andare in carcere, salvo che il giudice, in maniera discrezionale, possa decidere diversamente. Ebbene, togliere ancora una volta la discrezionalità al giudice mi pare comporti una discriminazione, che non può che favorire chi è più abbiente rispetto a coloro che versano in diverse condizioni economiche.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

SIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 3 altri emendamenti oltre quelli soppressivi 3.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e 3.2, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 3.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.200, volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3.

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, l'emendamento in esame è un emendamento tecnico, ma che traduco in parole molto semplici: se approvato consentirà a qualsiasi privato cittadino che subisce una violazione di domicilio di arrestare in flagranza colui che si introduce nella sua abitazione. Cosa che attualmente non è possibile perché, in base alle norme che chiedo di modificare con la mia proposta emendativa, l'arresto in flagranza è consentito soltanto per i reati procedibili d'ufficio. Noi, invece, sappiamo che la violazione di domicilio è un reato, nella sua figura base, procedibile esclusivamente per querela. Quindi, se qualcuno oggi si introduce in casa mia e io lo fermo, in attesa che arrivino i carabinieri, questa persona mi può denunciare per sequestro di persona, fare causa e chiedere il risarcimento dei danni, potendo anche farmi condannare.

Vorrei che su questo aspetto potessimo ragionare e consentire che se qualcuno si introduce arbitrariamente in casa mia io lo possa almeno fermare fino a quando non arrivino i carabinieri. Colleghi, se voterete a favore dell'emendamento 3.0.200, questo potrà succedere e credo che andrebbe nell'interesse della sicurezza di ogni privato cittadino. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200, presentato dal senatore Balboni.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, l'articolo 4 contiene una serie di inasprimenti di pena.

Per l'esperienza che ho sia da pubblico ministero, che da giudice, so che quando al giudice la pena non appare proporzionata rispetto a una valutazione di sistema, alla fine si applicano sempre i minimi, con la conseguenza che - spesso - l'effetto deterrente che la pena dovrebbe avere non viene assolutamente percepito.

Occorre considerare anche un altro aspetto. Chi commette un reato non fa una valutazione della pena cui potrà essere condannato. Chi commette un reato prevede e si raffigura l'impunità. Tutti gli operatori del diritto che sono stati auditi - avvocati e magistrati - ci hanno detto che, da sempre, l'aumento delle pene viene vissuto come un qualcosa che debba determinare chissà cosa e che, di volta in volta, la pena viene aumentata per dare l'impressione che una determinata fattispecie penale sia stata resa più grave. In realtà, spesso questo effetto non si produce. Pertanto, gli aumenti di pena non sono la soluzione al problema della legittima difesa.

Bisognerebbe piuttosto assicurarsi che la macchina processuale arrivi a emettere sentenze in tempi più rapidi. Ho sentito le vittime parlare di tempi lunghissimi del processo e dell'esposizione alla stampa. Abbiamo sentito queste lamentele, che nulla hanno a che fare con la legittima difesa. Se per diminuire i tempi dei processi bisogna eliminare anche i reati, allora questa è una posizione di politica giudiziaria che forse merita un intervento del Ministro della giustizia molto più chiaro.

Per questi motivi, con l'emendamento 4.1 proponiamo la soppressione dell'articolo 4, che prevede inasprimenti di pena, ma ciò non significa voler essere a favore di ladri, rapinatori o malviventi. Ripeto, infatti, che la norma ha solamente un valore propagandistico e un effetto di comunicazione mediatica, senza che si produca nulla di vero e di utile, così come ci è stato detto da tutti coloro - avvocati e magistrati - che abbiamo audito. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, vorrei richiamare per un attimo l'attenzione. sul primo comma dell'articolo 614: avevo presentato un emendamento, in Commissione, che è stato accolto, per cui attualmente il testo che vedete è quello risultante dalla modifica che è stata accolta. Resta il problema del secondo comma. Per chi non lo ricordasse, l'articolo 614, al quarto comma, prevede la pena da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose. Chi ha esperienza di aule giudiziarie sa che a volte, a seguito di dissapori tra i coniugi, in diversi casi di separazione, uno dei due coniugi cui è stata assegnata la casa cambia la serratura, l'altro tenta di entrare e la sua chiave non è più funzionante, quindi usa un giravite per poter entrare. A quel punto scatta la pena e l'ipotesi di cui al secondo comma. Vi sembra normale portare la pena da due a sei anni, costringendo così i giudici a partire da una pena minima di due anni, mentre prima si aveva la possibilità di tener conto della situazione?

Io vi propongo, con l'emendamento 4.0.1, non solo di sopprimere questa lettera b) e di lasciare il testo nella versione attuale, ma di introdurre un nuovo reato, quello di cui all'articolo 624-bis, che prevede appunto una pena da due a sei anni, che si configura quando si fa una violazione di domicilio per commettere altri reati. Vi prego di riflettere, perché non sarebbe il primo caso di violazione di domicilio perpetrata all'interno di rapporti familiari e risolto dal giudice con pene che potevano essere contenute entro certi limiti. Credo che sia un errore alzare le pene oltre quel livello. Pregherei il relatore, così come è stato accorto nella valutazione del primo comma, di avere la stessa accortezza anche nel valutare il secondo comma. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, anche per quanto riguarda l'articolo 4, il parere è contrario su tutti gli emendamenti.

Senatore Caliendo, lei ha ricordato bene che in Commissione abbiamo accolto un emendamento proprio a sua firma, ovviamente per ragioni di ordine tecnico e sono le stesse ragioni di ordine tecnico che mi spingono a dare un parere contrario sul resto. Confermo quindi il parere contrario su questo emendamento.

SIRI, sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1.

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' (FdI). Signor Presidente, io trovo che sarebbe profondamente sbagliato sopprimere l'articolo 4, perché questo articolo aumenta le pene per determinati reati, come la violazione in domicilio, e mi sembra giusto che chi si introduce in casa mia in maniera clandestina possa vedere aumentare la propria pena; lo stesso vale per il furto in abitazione o per la rapina. Credo sia giustissimo aumentare le pene e che sia altrettanto giusto - e mi auguro che così sarà - assicurare la certezza della pena, perché va bene aumentare le pene, ma poi chi viene condannato deve restare in galera fino all'ultimo giorno della condanna.

Questo perché - mi collego anche all'articolo 2, che riguardava l'eccesso colposo - credo che tutto ciò difenda quello che dovrebbe essere lo spirito dell'intero impianto normativo, ovvero che la difesa è sempre legittima e non devo spiegare al presidente Grasso qual è la differenza in ciò che noi riteniamo, ovvero che la difesa sia un diritto naturale e non sia una scriminante e non devo spiegare che cosa comporta questo nei confronti e ai fini dell'onere della prova. (Applausi dal Gruppo FdI).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 4.5, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 4.2.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.4, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, identico all'emendamento 4.200, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, se la senatrice Garnero Santanchè mi avesse dato prima quella spiegazione, forse avrei potuto anche cambiare idea. Mantengo comunque i miei emendamenti soppressivi.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, faccio un solo intervento sugli articoli 5, 6 e 7.

Si tratta di aumenti di pena rispetto a reati la cui pena è stata aumentata ad agosto 2017. Su alcuni di questi noi e la Lega abbiamo votato contro nell'agosto del 2017. Mi auguro che, per coerenza, si voti contro un ulteriore aumento di pena, che diventerebbe abbastanza ridicolo. La gente è già costretta a comprare in continuazione i codici, perché un Parlamento schizofrenico, a distanza di meno di un anno, aumenta le pene. A distanza di veramente pochi mesi diventa qualcosa che non ha nemmeno la possibilità di essere sostenuto, perché non si può neanche dire che quell'aumento non abbia avuto effetti. Infatti, nessuno di noi ha alcun elemento di giudizio e di valutazione per dire se quell'aumento di pena ha avuto un'efficacia di deterrenza o meno.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 5.3.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

In terza fila, vi prego di estrarre la scheda dal dispositivo elettronico in assenza del collega. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 6.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, e 6.200, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.9, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere a)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 6.3 a 6.5.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 6.6, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, fino alle parole «lettere b)».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 6.7.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.8, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, è curioso notare che nella formulazione di questo articolo si faccia espresso riferimento all'equo apprezzamento del giudice; equo apprezzamento che negli altri articoli del disegno di legge si tenta di eliminare totalmente.

L'articolo 7 inserisce un secondo comma all'articolo 2044 del codice civile: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa». Visto che la formulazione vigente dell'articolo 2044, primo comma, già prescrive che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri - a nostro modo di vedere - l'introduzione risulta solo un'inutile ripetizione e sembra ribadire un concetto di punibilità, tipico della sede penale, trasferito nella sede civile. Il resto dell'articolo rimette all'equo apprezzamento del giudice l'indennità dovuta al danneggiato di eccesso colposo di legittima difesa.

L'articolo 7 fa riferimento solo alla legittima difesa domiciliare, ipotesi rafforzativa che non troverà quasi mai ragione di esistere se passasse il resto della riforma.

Come ha ben illustrato il senatore Ugo Grassi, il problema è adeguare le norme procedurali penali con quelle procedurali civili, e questo problema non può essere risolto dagli emendamenti presentati. Il giudice civile, sulla commissione di un fatto, si riserva sempre di poter decidere ai fini del danno, anche se quel fatto è dichiarato non punibile dal giudice penale. Quindi, sotto questo profilo, si dovrebbe rivedere quella che è la differenza tra le due procedure, penale e civile.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, per l'emendamento 7.1 farei appello ad alcuni esperti che conosco, maestri del diritto civile, del Movimento 5 Stelle e della Lega, per dire che si tratta di un errore madornale.

Non è possibile che una condotta lecita, che non ha bisogno di alcuna sanzione in ambito penale, diventi una condotta che può dar luogo a un indennizzo in quello civile. Qualcuno ha confuso l'ipotesi penale di assoluzione per insufficienza di prove, quella che una volta era assoluzione per insufficienza di prove, con le ipotesi di assoluzione con formula piena: il fatto non sussiste o il fatto non costituisce reato.

Il secondo comma dell'articolo 55 - così come lo ha scritto il relatore e come l'abbiamo votato - determina, ove ricorre, che il giudice pronuncerà sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Allora come fa a esserci un indennizzo in civile? Sto solo richiamando quanto risulta dalle stesse relazioni dei professori che abbiamo ascoltato, i quali hanno chiaramente scritto che non ci può essere conseguenza né penale, né civile. Noi ci inventiamo un indennizzo in civile rispetto a una condotta lecita.

Non capisco l'insistenza. Siccome leggo che l'attuale maggioranza ci garantirà la permanenza in Parlamento per cinque anni - così almeno ci dicono il ministro Salvini e il ministro Di Maio - e cioè che avremo un Governo per cinque anni, vorrei solo avere la promessa e la garanzia che fra qualche anno, quando questa norma sarà ritenuta sbagliata, si verrà in quest'Aula e mi si dirà che avevo ragione. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

PRESIDENTE. Lo terremo presente, senatore Caliendo.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, ovviamente rispetto a questa richiesta di valutazione avanzata dal senatore Caliendo...

PRESIDENTE. Non deve mai cadere nelle tentazioni del senatore Caliendo. Bisogna stare sempre attenti e mi rivolgo soprattutto ai rappresentanti della Commissione che lei, con tanta dignità, presiede, perché tutti ricordano il passato della Commissione giustizia e le tentazioni in cui non cadere.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, ho avuto modo di apprezzare le doti del senatore Caliendo. Nonostante ciò, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Molto bene, non siete caduti in tentazione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori, identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.4, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.5, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.6, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

L'emendamento 7.200 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.7, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

FERRARI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, vorremmo chiedere la votazione per parti separate dell'articolo 7, perché si compone esattamente di due parti che sono oggetto, da parte nostra, di giudizi diversi. La prima ci sembra ultronea rispetto alla legislazione vigente, mentre la seconda parte, che riguarda l'articolazione del concetto di indennità, troverebbe il nostro favore.

PRESIDENTE. Purtroppo abbiamo votato la soppressione dei due capoversi e, quindi, di fatto ciò che lei chiede è stato già votato e, quindi, non possiamo procedere. Dobbiamo votare l'articolo nella sua interezza.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, l'articolo 8 introduce la possibilità di liquidazione dell'onorario delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa.

Nella formulazione dell'articolo proposta dal relatore - questa è una richiesta molto diffusa tra le vittime e le associazioni di vittime che abbiamo udito - ho notato che si limita la disposizione solo ai casi di eccesso colposo in legittima difesa domiciliare. Allora, siccome non condivido questa limitazione, propongo la soppressione dell'articolo 8 e propongo anche l'emendamento aggiuntivo 8.0.1, che sostituisce l'articolo introducendo la possibilità di liquidazione dell'onorario delle spese per la difesa di tutte le persone nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere, proscioglimento nel caso di eccesso colposo per legittima difesa. La liquidazione degli oneri di giustizia in questo caso rappresenta certamente un'espressione di solidarietà dello Stato nei confronti delle vittime.

La concessione del gratuito patrocinio dell'articolo 8-bis, nel caso in cui non si approvasse il rimborso delle spese per la legittima difesa dell'articolo precedente, vuole essere un modo per sopperire di fatto a una mancanza dello Stato, il fatto di non essere presente per difendere l'incolumità, che ha portato all'esigenza di difendersi da soli. Credo, quindi, che sia un'espressione di solidarietà dello Stato proporre, anche nel caso di legittima difesa o di eccesso colposo di difesa, l'ammissione al gratuito patrocinio.

Saluto ad una rappresentanza cambogiana

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea la rappresentanza di parlamentari, ex parlamentari e politici cambogiani, che stanno assistendo ai nostri lavori, unitamente ad attivisti dei diritti umani. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 16,19)

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.2, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN (FI-BP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-BP). Signor Presidente, noi voteremo naturalmente a favore di questo emendamento presentato dai senatori di Forza Italia, con il quale si chiede il rimborso delle spese di giustizia connesse al procedimento penale - naturalmente con l'introduzione dei giusti limiti - nei confronti di colui che ha esercitato il diritto di difesa.

Conosciamo le vicende - alcuni ne hanno anche parlato, citando casi specifici -di persone che hanno esercitato dolorosamente il diritto alla difesa, con gravissimo turbamento e chissà con quali conseguenze probabilmente nell'animo, che si sono trovate ad affrontare in alcuni casi dei processi.

Credo che, quando alla fine del processo queste persone vengono assolte, sarebbe giusto rimborsare loro le spese sostenute, visto che hanno già dovuto subire la gravissima situazione per cui è stato riconosciuto che hanno agito per legittima difesa e hanno dovuto compiere un gesto che può peraltro anche esporli a vendette, perché è evidente che si parla di criminali. Riteniamo che la richiesta di rimborso sarebbe davvero da condividere e, quanto alla copertura, si possono sicuramente trovare i modi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.3, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (PD). Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole sull'articolo 8, nonché sull'emendamento 8.0.1, che verrà votato successivamente.

L'articolo risponde alle esigenze, manifestate tra l'altro anche dalla maggioranza, di far fronte alle spese di giustizia a favore di coloro che si trovano coinvolti nelle situazioni in esame.

L'emendamento aggiuntivo prevede invece, tra le altre cose, la deroga alla norma sul gratuito patrocinio, stabilendo che, quando qualcuno si trovi coinvolto in questo genere di processi, possa fruire del gratuito patrocinio, prescindendo dai limiti imposti dalla legge sul gratuito patrocinio stesso. Come sapete, infatti, il gratuito patrocinio è concesso soltanto a chi abbia un reddito più basso delle cifre stabilite per legge. In questo caso, considerata la materia e per rispondere alle esigenze che sono state reiteratamente manifestate anche dai cosiddetti soggetti sensibili per questo genere di vicende, si è detto di abolire il limite per questa fattispecie.

Ci pare che si risponda - come dicevo - alle esigenze manifestate. Credo dunque che la maggioranza debba farsi carico di questi argomenti.

BUCCARELLA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (Misto). Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole sull'articolo 8, colgo l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su un tema, come ho già fatto qualche mese fa nel corso della precedente legislatura, quando l'istituto sacrosanto del patrocinio a spese dello Stato fu concesso dal legislatore per tutelare una categoria di soggetti deboli dal punto di vista giudiziario: non ricordo bene se era per i minorenni, ma era comunque un'iniziativa lodevole. Ci troviamo di fronte alla stessa cosa.

Mi corre l'obbligo di invitare l'Assemblea e il rappresentante del Governo a tener presente che l'istituto sacrosanto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, che troverebbe applicazione con il disegno di legge che stiamo per approvare con i richiami relativi alle modalità di liquidazione di cui agli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, funziona in maniera scandalosa. Gli avvocati iscritti all'elenco del patrocinio a spese dello Stato, fra i quali il sottoscritto, sanno bene che queste competenze professionali sono liquidate male e soprattutto molto tardi. A testimonianza di ciò, per portare un esempio, ho in mano un provvedimento che un'autorità giudiziaria mi ha notificato poche settimane fa per un'istanza del 2013, e quindi dopo ben cinque anni dallo svolgimento dell'attività professionale.

Dico questo non per lamentarmi o per approfittare di questo consesso, ma per tener presente che, quando noi vogliamo tutelare una categoria debole estendendo il cosiddetto patrocinio gratuito, in realtà, se gli organismi giudiziari e le cancellerie non lo valorizzano per quello che deve essere, l'istituto di tutela dei soggetti deboli rischia di essere, invece che un incentivo, un disincentivo. Capite bene, infatti, che il professionista che dovrà difendere colui che dovrà rispondere e giustificare la legittima difesa non sarà particolarmente invogliato, stimolato e motivato nell'esercizio professionale, sapendo che il beneficio che viene concesso alla parte che assiste gli si rivolgerà contro e lo danneggerà dal punto di vista professionale per i motivi che ho tentato di esporre.

Quindi, con questo mio sfogo, voglio dare voce a migliaia di avvocati, per lo più giovani, e cittadini che subiscono la beffa del vivere un beneficio apparente come un maleficio che magari poi ci si pente di aver utilizzato.

Pertanto, è un auspicio per noi legislatori e per l'Esecutivo, per quanto di sua competenza, ad agire affinché in tutti i tribunali italiani questo istituto sacrosanto funzioni in maniera dignitosa per i professionisti ma anche, direttamente e indirettamente, per i cittadini che ne usufruiscono.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 8.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

OSTELLARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione). (La senatrice Cirinnà fa cenno di voler intervenire).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Mi dispiace, senatrice Cirinnà, ma è arrivata in ritardo. (Commenti della senatrice Cirinnà).

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, non abbiamo votato l'articolo 9 perché la senatrice Cirinnà stava chiedendo di intervenire.

PRESIDENTE. Dispongo l'annullamento della votazione sull'articolo 9, ma solo per cortesia e non perché ci sia un obbligo.

Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1.

CIRINNA' (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, sono firmataria degli emendamenti 9.0.1 e 9.0.2. In particolare, sull'emendamento 9.0.2 chiedo l'attenzione dell'Assemblea e del Governo.

Nel momento in cui noi discutiamo di un testo che non debba essere semplicemente propaganda e - come avete detto fino ad ora - non serva ad armare le persone, dovreste condividere questo emendamento che chiede uno sgravio fiscale, e quindi indirettamente un incentivo, per tutti coloro che vogliano dotarsi di impianti di allarme o di videoregistrazione. Questo vuol dire davvero fare in modo di mettere in campo azioni deflattive e deterrenti e permettere alle persone che non vogliono armarsi - abbiamo sentito addirittura una discussione surreale se con un arma legalmente o illegalmente detenuta - comunque di non farlo perché, dotandosi di impianti di sicurezza, possono evitare tutto ciò di cui avete parlato: il turbamento, il grave turbamento, lo stato di paura, l'agitazione.

Vi faccio un esempio costruttivo, visto che il Governo mi ascolta con attenzione. In alcuni grandi Comuni, dove le reti di telecamere pubbliche funzionano, e funzionano bene, i sindaci estendono la possibilità ai cittadini che ne fanno richiesta di posizionare, certamente a loro spese, il palo e la telecamera, ma di introdurre le immagini di quelle telecamere nelle loro reti pubbliche. Quindi - facciamo un esempio facile - la cittadina Cirinnà si mette le telecamere intorno al sedime della sua abitazione, le paga; il Governo si spera le dia un contributo, e quelle immagini finiscono, con l'accordo del Comune e il permesso del prefetto, nelle immagini pubbliche che vanno nella centrale operativa del Comune e vengono viste sia dai vigili urbani che dalle autorità di polizia. Questo è un modo - se per caso tutto ciò che avete detto oggi corrisponde a verità - per porre in essere un'azione veramente deflattiva e sostenere davvero quei cittadini che hanno paura e che però non si vogliono armare.

Detto ciò, concludo facendo l'esempio che era stato fatto prima. Il senatore Dessì ha detto: un senatore se ne torna a casa tranquillo. Insomma, non lo so quanto lei possa tornare a casa tranquillo, perché mi risulta, senatore Dessì, che lei, stando alla sua scheda del Senato, faccia l'imprenditore e l'amministratore di una società. Come fa a tornare a casa tranquillo nella sua casa popolare dove non dovrebbe stare, visto il suo reddito? Come fa a tornare a casa tranquillo nel momento in cui di fatto ha dichiarato zero reddito se è titolare di una società? Non mi sembra tanto tranquillo. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatrice Cirinnà, questo non è argomento della discussione.

Senatrice, già che ci siamo, lei insiste per la votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 9 da lei firmati su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario?

CIRINNA' (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.1, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2, presentato dalla senatrice Valente e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.200, presentato dal senatore Aimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.0.201, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.201, presentato dal senatore Cucca e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo all'emendamento 9.0.202, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.202, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, ho brutte notizie per voi. Nonostante le catastrofiche previsioni secondo le quali avremmo concluso domani notte l'esame del provvedimento, abbiamo concluso adesso la votazione degli emendamenti. Quindi, la Conferenza dei Capigruppo convocata per le ore 17, che si rendeva necessaria per organizzare la seduta notturna di oggi e probabilmente di domani, non si terrà e concluderemo l'esame del provvedimento, anzitempo, già quest'oggi.

Rimane confermato il question time per la giornata di domani. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 16,35)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Presidenza del vice presidente TAVERNA

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, è chiaro che in uno Stato di diritto non può essere punito chi ha agito per difendere sé stesso o altre persone da un danno ingiusto. Se questa reazione è proporzionale all'offesa, viene riconosciuta al singolo una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza. In assenza della tutela statale è giusto che il singolo debba potersi difendere senza che questo rappresenti reato.

Questo, però, è già previsto nel nostro ordinamento giuridico che, all'articolo 52, prevede una causa di non punibilità, a condizione che la difesa sia proporzionale all'aggressione e al fatto che questa sia in corso. E anche se questi limiti vengono superati, la persona che ha agito difendendosi è punibile non per i reati come omicidio o lesioni, ma per un reato molto più mite, denominato eccesso colposo di legittima difesa.

Con l'intenzione di dare al potere di autotutela un ambito particolarmente vasto quando l'aggressione avviene nelle mura domestiche o in altri luoghi privati, nel 2006 è stata introdotta nel nostro ordinamento penale la cosiddetta legittima difesa domiciliare. È una sorta di presunzione di legittima difesa, se avviene nei posti tutelati dall'articolo 614 del codice penale. In questi casi i limiti della proporzionalità sono affievoliti quando si deve difendere la propria o altrui incolumità oppure i beni propri o altrui quando non c'è desistenza ma minaccia di aggressione.

Tutto questo c'è già nel nostro ordinamento e ci si chiede perché debba essere modificato. Infatti, anche i rappresentanti dei giudici e delle camere penali auditi in Commissione giustizia hanno dichiarato che non c'è alcuna necessità di intervenire nuovamente sulla legge penale. Allora ci si chiede perché il Governo solleciti una discussione su una problematica che, nei fatti, non esiste. Perché creare nella popolazione la sensazione che non ci può neanche difendere quando un ladro entra in casa? Forse tutto questo appartiene a un disegno elettorale di questo Governo di creare paure e tensioni per proporsi poi come salvezza di un'emergenza che non esiste.

Nella relazione che accompagna la proposta si dice che la giurisprudenza si sarebbe sviluppata nella direzione sbagliata e che alla giurisdizione è stato lasciato troppo spazio. Ma la giurisprudenza che si è sviluppata dopo l'introduzione della legittima difesa domiciliare è pienamente condivisibile.

A parte il fatto che il giudice deve sempre poter valutare tutte le circostanze del singolo caso e risolverlo coi criteri forniti dal legislatore, sono pochissimi i frangenti in cui in caso di aggressione non sia stata concessa l'esistenza della legittima difesa e quei pochi casi sono perfettamente condivisibili. È chiaro che l'ingresso fraudolento o clandestino nella dimora dell'aggredito, in assenza dell'aggressione o dell'esposizione della controparte ad un pericolo per la propria vita o incolumità, non acquisisce rilievo per invocare la scriminante della legittima difesa.

Proprio la legittima difesa dei beni patrimoniali è giustamente stata oggetto di valutazioni rigorose in merito ai criteri di proporzionalità. Dalla sentenza n. 32282 del 2006 è stato contestato l'eccesso di legittima difesa per aver esploso un colpo di pistola dalla finestra dell'abitazione contro la vittima in fuga; analoga posizione ha espresso la Corte di cassazione con la sentenza n. 28802 del 2014, sancendo che non è legittima difesa quando si spara dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura.

Nonostante questo quadro normativo già completo, con il provvedimento in esame vengono introdotte ulteriori fattispecie di non punibilità, per esempio che si agisce sempre in stato di legittima difesa contro colui che si introduce con violenza nella propria casa o per colui che supera i limiti della legittima difesa per essere in uno stato di grave turbamento, vale a dire una legittima difesa putativa.

Che la difesa della propria casa sia sempre legittima è il credo della Lega, ma questo approccio non è condivisibile. È assurdo pensare che il giudice non possa avviare un'inchiesta davanti a un morto, a un ferito da arma da fuoco. È una proposta che muta la gerarchia dei diritti, anteponendo il diritto alla proprietà privata al diritto alla vita. Tutto questo è lesivo dei principi costituzionali, ma anche della ragionevolezza che deve guidare l'ordinamento penale. Inoltre, con il provvedimento in discussione viene minata la centralità delle Forze dell'ordine e il principio per cui il monopolio della forza è appannaggio esclusivo dello Stato.

Tuttavia, più di ogni riflessione sui principi fondamentali, a dire che questo disegno di legge è del tutto strumentale sono i dati del Ministero della giustizia: in cinque anni, i procedimenti in fase dibattimentale per applicazione dell'articolo 52 del codice penale si contano sulle dita delle mani. Certo, in Italia vi è una percezione di insicurezza che però molte volte non è suffragata dai dati reali sui crimini: il 32 per cento degli italiani percepisce un rischio criminalità nella zona in cui vive e a essere più preoccupate sono le persone meno abbienti, che vivono in contesti più disagiati. Questa percezione, per quanto non sostenuta da dati oggettivi, merita comunque un'attenzione da parte di chi è al Governo. Occorrono quindi più controlli e prevenzione dove servono e poi un costante lavoro per le periferie, motivo per cui è importante che l'Esecutivo abbia mantenuto l'impegno ripristinando i fondi erogati dai precedenti Governi.

Tuttavia, il provvedimento in discussione, visto da quest'ottica, ossia quella di conferire un maggior senso di sicurezza ai cittadini, serve davvero a poco e andrà invece ad alimentare un messaggio per cui i cittadini devono proteggersi da soli. È un messaggio grave e profondamente pericoloso. Per tutte queste ragioni, annuncio il voto contrario del Gruppo per le Autonomie. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV) e PD e del senatore Errani).

GRASSO (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, la legittima difesa è un argomento delicatissimo, perché rappresenta una deroga dell'uso della forza che è normalmente riservato allo Stato. Il brocardo latino lo dice chiaro: vim vi repellere licet, è lecito restituire una violenza a chi la pone contro di te.

Nell'affrontare l'eventuale riforma di tale istituto è quindi opportuno considerare gli aspetti specifici ed anche quelli più ampi di impatto sull'intero complesso di norme che regolano il nostro vivere comune. In altre parole, nel tentativo di correggere l'attuale normativa, qualora lo si ritenesse davvero necessario (e abbiamo dimostrato che non lo è, perché non è urgente e i casi sono sparuti nei nostri tribunali), non si deve rischiare di alterare irrimediabilmente il nostro sistema di diritto, la sua ratio e la sua coerenza. In parole povere, nel nostro Paese non hanno diritto di cittadinanza né la vendetta, né la pena di morte soggettiva.

Il danno grave, oltre che a livello normativo, è anche a livello culturale. La vostra propaganda sta facendo credere ai cittadini che sarà lecito sparare in casa propria e pur non toccando le norme specifiche - lo abbiamo detto - produrrà inevitabilmente un aumento di armi in circolazione nel nostro Paese. Lo ribadisco: più armi non significa più sicurezza. Sappiamo bene che ciò aumenta la possibilità di incidenti di ogni tipo, in un momento in cui, da anni, i reati diminuiscono. Ricordo ai senatori del MoVimento 5 Stelle quanto affermavano Di Maio e Di Battista nel 2015. Scriveva Di Maio su Facebook: «Uno Stato serio (...) non dovrebbe consentire ad un singolo individuo di tenere (...) armi in casa. La detenzione di armi va ridotta drasticamente». Così rispondeva Di Battista: «Bravissimo Luigi. In USA si comprano nei supermercati. Stiamo andando verso quel tipo di società. Ce la metteremo tutta per non permetterlo nel nostro Paese». Ecco, state facendo esattamente l'opposto, colleghi 5 Stelle. Obbedienti alle richieste del vostro alleato, state ballando sulla musica della Lega, rinnegando i vostri principi. Ciò è testimoniato anche dal ritiro dei timidi emendamenti che erano stati presentati, sia in Commissione sia in Assemblea, e comprendiamo meglio adesso il senso del Governo del cambiamento. Solo che gli accordi e i contratti al di fuori di quest'Aula umiliano e rendono inesistente, come da qualcuno già teorizzato, la funzione parlamentare.

Deve assolutamente rimanere fermo il rifiuto di qualsiasi strumentalizzazione in chiave di presunzione generale dell'inflizione privata della pena di morte - di questo si tratta - sulla base di presunzioni assolute di proporzionalità sulla sola sufficiente allegazione di uno stato di turbamento psichico, ancorché grave. Cercare di dare veste normativa a concetti di natura soggettiva, come il turbamento, quindi legati a stati d'animo dell'aggredito, è veramente pericoloso. Cosa potrebbe significare? Chi è più timoroso e più pauroso può sparare? Può sparare di più? È evidente che è un'ipotesi eccessiva. Non dimentichiamo che, come ho già detto, ai sensi dell'articolo 90 del codice penale, gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

L'articolo 3 della riforma modifica poi l'articolo 165 del codice penale in materia di obblighi del condannato, nel caso di condanna per furto in abitazione o con strappo, ai sensi dell'articolo 624-bis del codice penale. Il beneficio della sospensione condizionale della pena sarebbe comunque subordinato a un requisito economico: solo chi si può permettere il risarcimento può accedere al beneficio della sospensione condizionale della pena per questo reato. Attualmente, invece, l'articolo 165 del codice penale lascia alla discrezionalità del giudice la possibilità di sospendere la pena, subordinandola al pagamento del risarcimento. Ancora una volta si vuole eliminare la discrezionalità e l'equo apprezzamento del giudice, manifestando l'assoluta mancanza di fiducia e il disprezzo per una funzione giurisdizionale, che merita invece rispetto e considerazione.

Il testo unificato realizzerebbe una strumentalizzazione della deroga dell'uso della forza da parte dello Stato - lo abbiamo detto - mettendo sullo stesso piano, se non addirittura in un grado di inferiorità le istituzioni e le Forze dell'ordine nell'uso legittimo delle armi. Il provvedimento in esame, se approvato, eleverebbe la legittima difesa da scriminante a una sorta di pretesa punitiva per chiunque osi violare il domicilio, determinando in maniera automatica e cronologica effetti rischiosissimi sulla coerenza del sistema giudiziario, eliminando la discrezionalità del giudice e - ci è stato detto da tutti gli operatori del diritto auditi - aprendo la strada a pericolose presunzioni assolute e generalizzate.

Si tratterebbe, infine, della certificazione di un fallimento. È lo Stato, infatti, a dover assicurare la sicurezza e l'incolumità di ciascun cittadino e non è certo armando i cittadini che le istituzioni possono anche solo immaginare di colmare le proprie mancanze, come quelle dei tagli alle risorse da destinare alle Forze di polizia e all'assunzione di nuovi poliziotti, così come sta per avvenire, sulla base delle anticipazioni che ci sono giunte sulla manovra di bilancio.

Paradossalmente, si realizzerebbe l'effetto contrario, perché se si incentiva l'aumento del numero di armi in circolazione non può che aumentare il numero degli episodi violenti, così da alimentare spirali di violenza tra aggrediti e aggressori. Del resto, come hanno avuto modo di evidenziare inutilmente molte delle associazioni di vittime audite - farmacisti, tabaccai, benzinai, gioiellieri - come risposta alle aggressioni predatorie e alle rapine a mano armata serve non una giustizia fai da te, né tantomeno un'incentivazione all'uso delle armi, quanto piuttosto trovare soluzioni di prevenzione, di controllo del territorio e di contrasto da parte delle Forze di polizia, così da diminuire i rischi per l'incolumità dei cittadini eventualmente presenti.

In particolare, i soggetti auditi hanno richiesto una collaborazione diretta con le Forze dell'ordine attraverso protocolli di intesa, che curino anche la formazione sulle azioni da porre in essere nel caso di pericolo, piuttosto che scriteriate reazioni. Il suggerimento è quello di non reagire per evitare di mettere in pericolo anche le persone presenti. Sono stati richiesti finanziamenti per implementare la videosorveglianza degli esercizi, nonché una maggiore certezza della pena. Inoltre, è stata richiesta - cosa veramente logica e di buon senso - la riduzione, se non la completa eliminazione di denaro contante attraverso l'utilizzo, senza spese per l'esercente, della moneta elettronica.

Per tutti questi motivi, preannuncio il voto contrario della componente Liberi e Uguali del Gruppo Misto e mi appello alla sensibilità dei senatori di maggioranza. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).

BALBONI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (FdI). Signor Presidente, cari colleghi, nel programma del centrodestra era scritto a chiare lettere che la difesa è sempre legittima. Oggi approviamo un testo che, pur migliorando la normativa in vigore, non si può dire che realizzi questo principio. Il testo che oggi approviamo è soltanto un pallido ricordo di quanto era scritto nel programma di centrodestra. Lascia ancora un'ampia discrezionalità al magistrato, soprattutto quando il magistrato dovrebbe identificare questo grave turbamento e, ripeto, non siamo in grado di capire, nella testa della maggioranza, come si possa stabilire quando un turbamento è più grave, meno grave, più lieve. Ovviamente, i magistrati daranno la lettura che vorranno, tirando la norma come un elastico dalla parte che preferiranno.

Avete preferito rimanere ancorati a questo criterio del tutto opinabile e soggettivo, anziché approvare il nostro emendamento, che proponeva di fare invece leva su un criterio oggettivo, che prendesse in considerazione le modalità dell'azione dell'aggressore e non certo lo stato d'animo, difficilissimamente dimostrabile, dell'aggredito.

Avete voluto mantenere la dicitura che impone all'aggredito di valutare circostanze difficilmente valutabili da una persona che viene sorpresa nel proprio domicilio, cioè se l'aggressore sia o meno in possesso di armi o di altri mezzi di coazione, respingendo il nostro emendamento che chiedeva di limitarsi a valutare se c'era un'aggressione in atto con violenza o minaccia, oppure no.

Avete persino respinto l'emendamento che chiedeva di non limitare la difesa domiciliare al caso di possesso legittimo di arma, perché quando uno è in pericolo di vita si può difendere anche con un'arma che non possiede legittimamente: ho fatto il caso concreto di quel cittadino che, del tutto in buona fede, aveva modificato la canna del proprio fucile e se si fosse difeso in quel caso, secondo questa norma, dovrebbe rispondere di omicidio volontario.

Insomma, per farla breve, è un grave cedimento della Lega all'alleato 5 Stelle. I 5 Stelle hanno tentato - e vi sono in gran parte riusciti - di annacquare il più possibile questa legge e oggi ci ritroviamo con un testo che non risolve gran parte delle criticità e soprattutto non consente ai cittadini di potersi difendere in casa propria, come sarebbe giusto riconoscergli.

Si dice che in uno Stato di diritto il monopolio dell'uso legittimo della forza appartiene soltanto allo Stato. Noi siamo d'accordo su questo principio, ma riteniamo che ci sia un'eccezione, che va nella direzione del diritto naturale a difendersi in casa propria: quando lo Stato non riesce a garantire la sicurezza in casa dei cittadini, i cittadini devono avere il diritto di difendersi senza valutare migliaia di condizioni e di circostanze che ancora questa legge impone loro di valutare e che soltanto chi ha fatto un corso per la sicurezza personale, forse, sarebbe in grado di valutare.

Vedete, cari colleghi, il punto è che difendersi in casa propria è un diritto e nessuno può mettere in discussione questo diritto. Purtroppo, approvando la legge in questo testo noi non andiamo nella direzione del diritto naturale, non andiamo nella direzione della sicurezza, non andiamo nella direzione dell'aggredito, ma ancora una volta ci fermiamo a metà strada.

Il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore di questa legge esclusivamente perché è un passo avanti nella direzione giusta, anche se, secondo noi, è un passo ancora troppo timido, un passo ancora insufficiente. Avremmo voluto che la Lega su questo punto rispettasse gli impegni che aveva preso con gli elettori, perché secondo noi, cari colleghi della Lega, gli impegni presi con gli elettori valgono più di un impegno preso in un contratto di Governo. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).

VALENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTE (PD). Signor Presidente, da mesi l'attuale Governo continua a parlare di sicurezza come una sua assoluta priorità; da mesi continuate a dirci che con voi gli italiani saranno più sicuri perché su questo terreno non arretrerete di un millimetro. Oggi, con questo provvedimento, dimostrate quanto poco valgano quelle vostre promesse, quanto quelle promesse siano distanti dai fatti, quanto la propaganda sia lontana dalla realtà.

Noi, di fronte a tutto questo, potremmo limitarci a dimostrare come e quanto, in queste ore difficili per voi ma soprattutto per il Paese, utilizzate questo provvedimento bandiera per coprire i disastri che state consumando sulla pelle degli italiani. Potremmo rendere palese e chiaro come siete abili a fabbricare e giocare con la domanda di protezione e con la paura, per poi cavalcarla a vostro uso e consumo esclusivamente per accrescere il vostro consenso. Potremmo ancor di più e più semplicemente, dirvi che siete sfortunati, che stavolta non vi è andata particolarmente bene.

Infatti, dopo aver ignorato i dati sulla valutazione di impatto fornita dai nostri Uffici, qui al Senato, che parlano di numeri vicini allo zero di procedimenti e processi incardinati per casi di legittima difesa o eccesso colposo, proprio in queste ore, mentre vi affannate a portare a casa due dei vostri provvedimenti simbolo sul tema della sicurezza, sono stati pubblicati i dati sui reati, su quelli che crescono e su quelli che diminuiscono, dimostrando come quelli che voi assumete come priorità stanno calando, mentre quelli che voi volutamente continuate a ignorare crescono.

I furti nelle case diminuiscono del 9 per cento rispetto agli anni passati e non perché i cittadini si siano armati o difesi con le armi; non perché nelle case degli italiani girino più armi; non perché gli italiani sparino di più. I furti calano perché ci sono più sistemi di allarme e videosorveglianza, perché funzionano gli accordi sul territorio tra Forze di polizia, perché sono nate reti efficienti di comunicazione tra commercianti e Forze dell'ordine.

Questo vuol dire che non esiste un problema sicurezza? Assolutamente no, anche perché, come dicevo, mentre calano quelli che voi consegnate alla vostra propaganda, aumentano purtroppo altri, che invece voi continuate a ignorare.

Insomma, potremmo dimostrarvi come quello che tentate oggi sia ancora una volta un'abile manovra per la vostra macchina del consenso, ma nulla di più. Ma ho troppo rispetto per quest'Assemblea, per il lavoro fatto in Commissione, per chi ha lavorato nel merito di questo testo per fermarmi a queste valutazioni. E allora voglio dirvi, nei pochi minuti che ho, perché questo testo, oltre ad essere un testo di propaganda, è un provvedimento nel merito assolutamente e chiaramente inefficace, ma sopratutto, cosa più grave, è un provvedimento pericoloso, giocato tutto sulla pelle degli italiani, che invece di dare più sicurezza rende tutti gli italiani più insicuri.

Voi, con questo provvedimento, infatti, alla domanda di maggiore protezione rispondete sostanzialmente lasciando tutti gli italiani più soli di fronte alle loro paure; più soli nei loro domicili, nei loro negozi, nelle loro case; più soli, più esposti al rischio. Dite loro, in sostanza: arrangiatevi, lo Stato non ce la fa, pensateci da soli, difendetevi come potete e come ritenete, lo Stato non riesce a farsi carico di voi. Ecco quello che dite.

Voi che vi dichiarate una forza sovranista e statalista, voi che dite di voler sfidare l'Europa per avere più risorse da investire anche in sicurezza, poi sottraete allo Stato e alle sue articolazioni uno dei suoi compiti più importanti: quello di proteggere i cittadini e di garantire la loro sicurezza.

Ma poi, come se non bastasse, aggiungete al danno la beffa. Del danno spiegherò meglio dopo. La beffa: voi oggi, a un testo che già consentiva a un cittadino di difendersi se aggredito nel proprio domicilio, escludendo la sua punibilità, purché in presenza di alcune condizioni, aggiungete la falsa promessa che, comunque si difenderanno, in qualunque modo lo faranno, lo Stato non li processerà.

Signor Presidente, promettono impunità e lo fanno consapevoli di stare promettendo qualcosa che non è nelle loro disponibilità, non è nelle disponibilità di questo Governo e non è nelle disponibilità di questo Parlamento. Cari colleghi della Lega, voi state prendendo in giro gli italiani. Quella del non processo è una menzogna bella e buona, perché non esiste riforma che potrà mai assicurare che non siano svolti accertamenti sulle circostanze in cui è avvenuto un fatto delittuoso.

Noi avevamo proposto di intervenire sulla richiesta di archiviazione. Perché è giusto preoccuparsi che i processi per legittima difesa abbiano una conclusione veloce, velocissima se possibile. Ma questa riforma non contiene nulla che vada in questo senso. Nulla. (Applausi dal Gruppo PD).

Così facendo, invece, cari colleghi della maggioranza, state solo provando a togliere al giudice qualsiasi margine di discrezionalità e valutazione. Solo che valutare la proporzionalità tra offesa e difesa non è un capriccio di qualcuno, significa evitare che dentro le mura di casa valga la libertà assoluta di sparare e sempre. Per come avete scritto questa norma, posso vedere un'ombra nel mio giardino, sparare e uccidere, senza capire veramente cosa stia succedendo, dove e perché. Tutto questo per voi è legittima difesa.

Questo Parlamento torna a parlare di legittima difesa dopo dodici anni. Ci avevate già messo mano nel 2006; lo avete ricordato. Vi state muovendo nella stessa direzione di allora, facendo solo ulteriori danni, perché riscrivete una norma che aumenterà i problemi a chi la dovrà invocare per giustificare un suo comportamento e soprattutto, ancora di più, a chi, per forza, comunque e sempre, la dovrà valutare per capire se e come applicarla a ogni caso preso in esame. Eccola la beffa. Ma ora veniamo al danno, che forse è ancora peggio.

Signor Presidente, con questo disegno di legge la maggioranza lancia un messaggio molto pericoloso al Paese: la repressione in mano ai cittadini. Lo Stato tira i remi in barca e sulla sicurezza lascia fare ai cittadini. È una scelta irresponsabile che pagheranno solo e soltanto gli stessi cittadini. Avremo cittadini impreparati, a cui viene concesso, e in qualche modo incentivato, l'uso di armi che ovviamente non sapranno maneggiare.

Secondo voi, colleghi - ve lo chiedo davvero con franchezza - in un eventuale scontro armato, chi sarà più freddo, più predisposto a gestire la situazione e chi rischierà di più la propria vita: il criminale che avrà messo in conto di potersi trovare in quella circostanza o il privato cittadino, semmai sorpreso nel sonno, con la sua famiglia nella stanza accanto? (Applausi dal Gruppo PD). Nella stragrande maggioranza dei casi, probabilmente, quel cittadino non avrà mai usato un'arma nella sua vita. I colleghi della maggioranza sembrano gli unici a non saper rispondere a questa domanda.

Dimostrate che per voi non valgano nulla i dati degli altri Paesi, che questi modelli, ahimè, li hanno già sperimentati, con numeri davvero drammatici; che non vale l'appello di queste ore delle Forze dell'ordine; che non vale quanto hanno detto professori, magistrati ed esperti, che hanno espresso tante critiche e dubbi e ci hanno chiesto di non cambiare la norma. Ma non valgono nemmeno - e questo è davvero assurdo - quello che hanno detto le vittime o le potenziali vittime, che pure abbiamo audito in Commissione e che mai, mai hanno chiesto di potersi fare giustizia da soli. Mai hanno chiesto meno Stato, hanno sempre chiesto, semmai, più Stato: uno Stato più amico e più presente nel garantire loro la sicurezza.

Noi, in Commissione prima e di nuovo in Assemblea, abbiamo fatto proposte concrete per andare in questa direzione: le avete bocciate tutte, preferendo continuare la vostra sciagurata propaganda.

Ci dispiace per il MoVimento 5 Stelle, che ancora fino a pochi giorni fa presentava emendamenti correttivi in Commissione; ha finito poi per mettere la retromarcia e ritirarli. Lo dico sinceramente con rispetto per i miei colleghi di Commissione e con rammarico per il lavoro che spesso si sforzano di fare, purtroppo inutilmente, i singoli colleghi dei 5 Stelle in Commissione: è bastato un diktat del Ministero dell'interno, poi una riunione lampo in via Arenula, e i poveri colleghi del MoVimento in Commissione si sono accorti che per giorni avevano lavorato a vuoto.

Signor Presidente, il Paese che esce dal testo che discutiamo è un Paese dove alla violenza si sceglie di rispondere con la violenza, dove a un crimine si può rispondere con un altro crimine, dove lo Stato non interviene per prevenire o impedire, ma concede impunità quando il danno, quello peggiore, ormai è fatto. Questo non è il Paese che vuole il Partito Democratico.

Il Partito Democratico rimane fedele all'idea che l'unica risposta sempre possibile sia quella per cui la sicurezza, e quindi l'uso della forza, spetta sempre e unicamente allo Stato. (Applausi dal Gruppo PD). Questo significa, però, che il problema si affronta con più investimenti: più risorse, anzitutto, alle nostre Forze dell'ordine; più investimenti per combattere degrado, marginalità, abbandono. Si affronta così e solo così; quello che voi pensate di costruire è uno Stato fatto di cittadini giustizieri. Tutti i nostri emendamenti sono andati in quella direzione e li avete bocciati tutti.

Per queste ragioni, voteremo contro il provvedimento, che ancora una volta prova a difendere quel patto di interesse che voi chiamate contratto, dove non c'è l'Italia, non ci sono i cittadini, non sono contemplati i loro interessi e men che meno la loro sicurezza. (Applausi dal Gruppo PD).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo «De Sanctis Galilei» di Manduria, in provincia di Taranto, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge
n.
5-199-234-253-392-412-563-652 (ore 17,09)

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, intanto mi piacerebbe fare un po' di chiarezza rispetto agli interventi che ho ascoltato perché, da una parte dell'Emiciclo, ho sentito parlare di far west, di cittadini giustizieri, di provvedimento pericoloso, mentre dall'altra parte, ho sentito dire che è un provvedimento annacquato. Questo significa che evidentemente il buonsenso sta nel mezzo, ovvero nel provvedimento che abbiamo portato avanti noi. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Questo tenevo a sottolinearlo, così come tengo a sottolineare il fatto che non vi è stata alcuna strumentalizzazione della paura dei cittadini, come abbiamo letto nella relazione di minoranza. Sono stati i fatti di cronaca, le aggressioni nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali, avvenute con particolare violenza, che non ha risparmiato in molti casi né anziani, né bambini, che hanno indotto la Lega (lo diciamo senza problemi) e i rappresentanti del MoVimento 5 Stelle, questo Governo, a voler intervenire, perché forse a livello legislativo qualcosa bisognava cambiare.

Forse le disposizioni vigenti non erano tali da riuscire a contrastare questi fenomeni. È vero che è allo Stato che spetta la repressione: ci mancherebbe. L'abbiamo sempre detto, lo abbiamo ripetuto e lo ribadiamo oggi in questa Assemblea. Ma cosa fare quando lo Stato non può o non riesce a intervenire? Cosa fare nei casi in cui ci sia un pericolo imminente e c'è l'impossibilità di intervenire per fermare un fatto criminoso attraverso il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine? Non vorremo mica mettere un poliziotto in ogni abitazione e poi sentirci dire che non siamo contrari alla militarizzazione delle nostre città?

Laddove lo Stato non riesce a intervenire e non c'è tempestività, occorre dotare il nostro ordinamento di uno strumento che possa essere efficace e che consenta ai cittadini di difendersi. Altrimenti, non sarebbe previsto nel codice penale l'istituto della legittima difesa: non sarebbe mai stato introdotto; se è stato fatto, evidentemente una ragione c'era.

Purtroppo la norma di oggi non riesce a rispondere alle reali esigenze, perché nelle sue varie interpretazioni - devo dire giurisprudenziali - ha rivelato la sua inapplicabilità e la sua inefficacia. Lo diciamo perché ricordiamo che quella legge l'abbiamo fatta noi, quindi ci prendiamo noi la responsabilità di dire, oggi, che abbiamo fatto una legge e ci siamo accorti nel tempo che, per un'interpretazione che veniva data dalla magistratura, purtroppo non funzionava e, da persone intelligenti quali siamo, diciamo: «correggiamola», «cambiamola». Questa è l'impostazione che abbiamo dato, perché non si può far passare l'aggredito dalla parte del torto. Questo è il motivo per cui siamo intervenuti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Quindi, coerentemente con il nostro programma elettorale e con il contratto di Governo, introduciamo il principio di presunzione di legittima difesa: presunzione che mette in evidenza che si riconosce sempre la proporzionalità tra difesa e offesa. Questa è la novità introdotta dal nostro provvedimento. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Lo abbiamo fatto proprio per superare quel potere discrezionale dei giudici nella valutazione della proporzionalità degli atti compiuti dall'aggressore e dal cittadino aggredito. Cosa c'è di irragionevole in tutto questo? Nella relazione di minoranza si dice che è un provvedimento irragionevole. Forse sono irragionevoli gli ordinamenti e le leggi previste in Paesi come la Gran Bretagna e la Germania, che spesso, proprio da voi, vengono presi a riferimento, perché sono i Paesi a cui ispirarci in Europa? Sulla Gran Bretagna, dopo la Brexit, avete cambiato un po' idea, ma lo spirito è sempre quello di prendere a riferimento Paesi che hanno già queste normative. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Ebbene, abbiamo preso come riferimento proprio questi Paesi, dove non esiste il principio della proporzionalità tra difesa e offesa.

Non è vero, poi, che non ci saranno più processi. Anche questo sentito: «non ci saranno più processi», «la giustizia fai da te», «stiamo rovinando il nostro Stato di diritto», «lo Stato ha fallito»: sono alcuni dei commenti contenuti negli interventi svolti nella discussione di oggi. Addirittura, qualcuno pensava che con il nostro provvedimento si potessero andare a comprare le armi al supermercato, altra cosa che abbiamo sentito spesso affermare dai media.

Certo che ci saranno i processi, con tutte le fasi di accertamento; solo che saranno immediati e non sarà più come prima, per cui ci sarà un interpretazione, ma il giudice si dovrà attenere alle disposizioni chiare della normativa. Abbiamo semplificato la vita alla nostra magistratura, non l'abbiamo complicata. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

Nel disegno di legge, tra l'altro, prevediamo anche delle pene più alte per chi commette i furti in abitazioni, rapine e violazioni di domicilio, con l'obbligo di risarcimento dei danni procurati alle vittime, perché era urgente e necessario - questo lo diciamo perché è un'altra stortura di quanto visto nel corso degli anni - eliminare quelle assurde richieste di rimborso da parte dei malviventi e dei loro parenti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

Non voglio farla troppo lunga, ma nella relazione di minoranza si legge anche che gli aumenti delle pene non costituiscono un deterrente, perché l'esperienza va in questa direzione. Non lo so, bisognerebbe valutare con attenzione i dati. Ciò di cui siamo certi e sicuri, come Lega, è che non sono un deterrente e non lo hanno mai rappresentato gli indulti e le depenalizzazioni fatti nel corso della storia non certo da questa parte politica. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Noi non apparteniamo a quella cultura. Noi vogliamo che chi sbaglia paghi davvero e non vogliamo ritrovarceli fuori, come troppo spesso accade, magari a ricommettere gli stessi reati, anche perché sul sistema educativo si potrebbe dire tanto, ma sappiamo benissimo che non abbiamo tempo.

Per tutte queste ragioni, in modo molto semplice e chiaro e con molta tranquillità, senza gridare, urlare e alzare i toni, abbiamo portato avanti il provvedimento. Colgo l'occasione per ringraziare il Presidente della Commissione, tutti i membri della Commissione, sia di maggioranza che di minoranza, che hanno cercato di apportare le opportune modifiche, e chi è intervenuto del nostro Gruppo, che lo ha fatto in modo egregio, e come Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione annunciamo un voto favorevole e - fatemelo dire - legittimo. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Molte congratulazioni).

CALIENDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (FI-BP). Signor Presidente, la questione della necessità della riforma della legittima difesa era nel programma elettorale del centrodestra. Forse il senatore Romeo ha dimenticato questo passaggio, nel fare riferimento al contratto di Governo, che è venuto dopo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

Grazie alla Lega, in quel contratto di Governo è entrata la legittima difesa.

Avevamo elaborato, senatore Romeo, una legittima difesa un tantino più ampia perché non ci fosse più nessuno dei problemi che hanno affastellato le vittime di reati di violazione di domicilio, ingresso nelle case e aggressione, persone che si sono trovate esposte, da un lato, a questi atti e, dall'altro, alla necessità di difendersi.

È stato ricordato poc'anzi che è necessario, comunque, non un processo, ma un procedimento penale, cioè la fase preliminare, perché, se le norme sono chiare, nella fase preliminare di accertamento è possibile arrivare a una richiesta di archiviazione. È con questa logica che abbiamo contributo a dare delle indicazioni specifiche di emendamento. Innanzitutto, proprio nella logica - che ci accomunava, senatore Romeo - di un'effettiva difesa legittima, abbiamo ritenuto di scrivere un diritto di difesa, come aveva sostenuto Nordio nella riforma del codice penale, che aveva una conseguenza specifica: affermare il diritto di difesa significa delegare l'accusa a dover provare gli elementi di responsabilità tali da non riconoscere la legittima difesa, esonerando invece la vittima da quella che è oggi la realtà. Oggi il tizio aggredito è costretto a provare tutte le condizioni della legittima difesa e quindi a subire un processo eventuale anche per omicidio colposo o lesioni colpose ed è soggetto a questa lunga trafila prima di aver chiuso il suo capitolo con la giustizia.

In secondo luogo, vorrei tanto ricordarvi un fatto che veramente mi ha dato un po' fastidio, perché se da un lato noi abbiamo tentato di migliorare il testo voi avete voluto restringerlo a questa ipotesi di correzione minimale, sulla quale però abbiamo votato a favore, nell'interesse dei cittadini e sulla base di un programma e dell'idea di dover riformare il testo del 2006, che fu il frutto di un'elaborazione comune ma che non ebbe l'effetto sperato, per una giurisprudenza che ritenne di non dover applicare quello che le norme già prevedevano e che oggi viene rafforzato con un «sempre». Però, scusatemi, come potete ritornare nei nostri luoghi del Nord, senatore Romeo, dove dovremo andare a dire ai cittadini che è stata riconosciuta la legittima difesa, perché è legittimo reagire, ma, nel momento in cui si reagirà e per caso l'aggressore subirà una lesione, si sarà, tenuti a corrispondergli un indennizzo? È una cosa incredibile. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Vi rendete conto dell'assurdità? È un assurdo ed è sbagliato dal punto di vista tecnico-giuridico, perché, se quella che è stata scritta è una norma di non punibilità in campo penale e quindi non c'è una responsabilità penale, non ci può essere una fonte di responsabilità civilistica. Ma nello stesso tempo, anche se lasciamo stare il diritto, credo che gridi vendetta agli occhi dei cittadini il fatto che noi facciamo una riforma della legittima difesa per garantire maggiore sicurezza e maggiore tutela e poi invece condanniamo il povero Cristo a pagare un indennizzo all'aggressore. È una cosa che non sta né in cielo e né in terra.

Avete poi aumentato ulteriormente le pene; ma sono pene del 2007. Volete dirmi come volete portare avanti un discorso di deterrenza su queste pene aumentate, se non sappiamo nemmeno che effetto hanno avuto quelle precedenti? Nessuno di noi ha infatti un elemento di valutazione. Ma la cosa ancora più grave è che non avete capito, avendo aumentato la pena per la violazione di domicilio nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 614 del codice penale, che basta soltanto una violenza sulle cose per rientrare in questa fattispecie. Ciò significa che, se io, separato da mia moglie, vado nell'abitazione di mia moglie, che ha cambiato la serratura, e forzo la porta con un giravite per entrare, compio una violazione di domicilio che oggi è punita con la reclusione da due a sei anni. Vi rendete conto che quindi il giudice non avrà più la possibilità di valutare la gravità del fatto e di equilibrare la pena? Invece vi avevamo proposto di evitare tutto ciò e di rendervi conto che in questo caso bastava lasciare al giudice quella valutazione di equilibrio che viene oggi impedita. Avevamo chiesto allora che con una pena da due a sei anni fosse punita la violazione di domicilio finalizzata a commettere un altro reato. È questa la cosa di cui dovete rendervi conto: noi non dobbiamo punire la violazione di domicilio, che è già punita, ma dobbiamo punirla per un reato diverso, che nel caso di specie è il reato di aggressione, di furto e compagnia bella.

Da ultimo, vorrei ricordare a tutti che Forza Italia ha votato gli emendamenti a favore o contro, valutando ciascuna proposta, ma ha poi votato a favore di tutti gli articoli, tranne quelli che prevedevano un aumento delle pene. Quegli aumenti di pena non hanno infatti una ragione giustificativa. Non ci avete voluto dare una motivazione concreta su alcune deficienze del testo. La motivazione non può consistere nel dire che avete già fatto una valutazione. Che significa? Dare una motivazione significa avere la possibilità di incontrarsi, valutare insieme, discutere, trovare la soluzione migliore nell'interesse dei cittadini. E invece ci ritroviamo un testo che arriva a queste assurdità.

Nel caso in cui ricorresse un'aggravante della fattispecie di cui all'articolo 628 del codice penale, ossia la rapina commessa con minorata difesa da parte delle persone, vi avevamo suggerito di introdurre nel nuovo secondo comma dell'articolo 55 del codice penale un'ipotesi di legittima difesa prevista per legge: avete detto di no. Qual è la ragione? Torno a casa senza sapere la ragione.

Il voto favorevole al disegno di legge al nostro esame è allora solo un voto dato a quelle piccole modifiche che ci auguriamo siano tali da poter essere interpretate e valorizzate dalla giurisprudenza al fine di sopperire a quelle poche mancanze che ancora ci sono. È questa la ragione del nostro voto favorevole, con l'auspicio che vi sia la possibilità di introdurre qualche correzione rispetto all'ipotesi più grave, cioè quella che riguarda l'eventualità di un indennizzo. Mi auguro che alla Camera quest'ultimo aspetto possa essere corretto. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

URRARO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URRARO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la riforma dell'istituto della legittima difesa è assolutamente sentita come una necessità da parte di ampi settori dell'opinione pubblica. L'esigenza di tutela all'interno della propria sfera domestica, a difesa dei diritti inviolabili della persona è una priorità che l'attuale maggioranza intende perseguire attraverso l'approvazione del presente disegno di legge.

L'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela prestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, in ossequio al brocardo vim vi repellere licet, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza.

L'ultimo intervento riformatore sul punto si è avuto nell'ormai lontano 2006, con l'approvazione della legge n. 59 che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa allargata che mediante il riferimento all'articolo 614 del codice penale rafforza il diritto all'autotutela in un domicilio privato, oltre che all'interno di ogni altro luogo dove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, stabilendo una presunzione assoluta circa l'esistenza del requisito della proporzione tra offesa e reazione in tale ipotesi.

La giurisprudenza successiva alla riforma del 2006 ha dimostrato, peraltro, la sostanziale irrilevanza, ai fini della configurabilità della scriminante in questione, della presunzione legale introdotta per la violazione del domicilio. Tale presunzione incide solo sul requisito della proporzione, non facendo venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti quali il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità ed inevitabilità della reazione difensiva e, nel caso di difesa dei beni nelle condizioni previste dall'articolo 614, primo e secondo comma, la non desistenza da parte dell'aggressore ed il pericolo di aggressione.

Le esigenze di un ampliamento dell'operatività dell'istituto sono risultate così disattese nei fatti. Vari e vani sono stati gli interventi legislativi volti alla riforma dell'istituto nelle legislature che si sono succedute dopo la modifica del 2006, ma nessuno, purtroppo, è giunto al suo completamento. Alcuni tentativi - a mio modo di vedere fortunatamente - hanno visto l'interruzione dell'iter di approvazione dopo la lettura parlamentare. Ricordiamo infatti molto bene il tentativo di riforma dell'istituto posto in essere nella scorsa legislatura, dove fu approvato un testo che prevedeva che la scriminante intervenisse nei casi di reazione ad un'aggressione commessa in periodo notturno.

Ebbene, questa proposta di riforma dell'istituto ha ben altri obiettivi. Il diritto penale è essenzialmente scelta politica ancora prima che giudiziaria, e lo è inevitabilmente quando noi parliamo di scelte riguardo al diritto penale nella parte speciale, cioè il catalogo dei reati che cambiano continuamente perché quello che una volta era reato oggi non lo è più, e viceversa; ma anche e soprattutto nella parte generale, che è quella che dà la struttura all'intero sistema punitivo e sanzionatorio.

Al fine di fare chiarezza su come e quanto il provvedimento sia stato concertato e dell'intenso lavoro svolto nelle varie sedi in cui il provvedimento è stato affrontato, mi permetto di informare l'Assemblea sull'iter di approvazione del provvedimento in Commissione. All'inizio della legislatura è stato assegnato il disegno di legge di iniziativa popolare, il numero 5, e successivamente sono stati congiunti all'esame i diversi disegni di legge di iniziativa parlamentare. In relazione alla modifica del Regolamento del Senato che ha novellato i criteri di assegnazione dei disegni di legge, questo è stato assegnato in sede redigente. Sette disegni di legge sono stati poi congiunti all'esame ed in Commissione è stato predisposto un corposo ciclo di audizioni, che ha permesso l'intervento di docenti di diritto sostanziale e processuale, associazioni di vittime, illustri magistrati e rappresentanti istituzionali dell'avvocatura.

Il testo unificato predisposto dal relatore è stato il frutto di questo profondo lavoro istruttorio e della concertazione dei Gruppi di maggioranza in Commissione giustizia. Tengo a precisare che il dibattito in Commissione non è stato assolutamente limitato e vorrei quindi rispondere a quei senatori che hanno sollevato doglianze in relazione ai tempi di esame del provvedimento: sapranno sicuramente che ciò è stato reso necessario dalla norma regolamentare (articolo 74, comma terzo) che impone, in relazione all'esame dei disegni di legge di iniziativa popolare, che essi vadano incardinati in Assemblea entro tre mesi dall'assegnazione in Commissione, e che il relativo esame in Commissione inizi entro e non oltre un mese dal deferimento.

La scelta legislativa che l'attuale maggioranza ha voluto perseguire è stata quella di estendere l'ambito di applicazione della scriminante in esame, rimanendo ovviamente sempre nel solco del dettato della Carta costituzionale e di quanto stabilito in ambito internazionale. Il presente disegno di legge vuole risolvere i problemi interpretativi della novella del 2006, da una parte chiarendo, nei casi di cui al comma secondo dell'articolo 52 del codice penale, il carattere assoluto della presunzione in merito al rapporto di proporzione tra difesa e offesa, e stabilendo poi una presunzione assoluta di legittima difesa, riferita cioè a tutti gli elementi della scriminante, nei casi di respingimento di una intrusione violenta ovvero con minacce di uso di armi da parte di una o più persone.

Vengono inoltre oggettivizzati i criteri di valutazione del giudice nell'ambito dell'eccesso colposo escludendo la punibilità in presenza delle condizioni previste all'articolo 61, primo comma, numero 5), del codice penale, quindi l'avere il colpevole profittato di circostanza di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, ovvero un grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto nei casi di legittima difesa abitativa.

Più si oggettivizzano i criteri di valutazione del giudice (tengo a precisare che ciò non va ad inficiare il principio del libero convincimento dello stesso, desumibile dagli articoli 25 e 111 della Costituzione, ed è in linea con quanto previsto dall'articolo 101, comma 2 della stessa, che dispone che i giudici sono soggetti soltanto alla legge), più ci si avvicina allo spirito della legittima difesa, cioè il principio della difesa e della autotutela privata in surroga del potere della pubblica autorità che non è potuta intervenire. Inoltre, con il disegno di legge che si intende approvare si risponde ad una reale esigenza della società, ovvero che nei casi di condanna per i reati di furto in abitazione e furto con strappo la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere subordinata al risarcimento integrale del danno alla persona offesa dal reato.

La tutela dei soggetti che si sono difesi nell'ambito delle proprie mura domestiche, ovvero nelle pertinenze di essa, passa anche da una salvaguardia dal punto di vista economico. Non sembra quindi ragionevole che chi si sia difeso debba subire un nocumento dal punto di vista economico. Infatti, il principio di sollevare l'aggredito che si è difeso da tutte le spese e dagli oneri di giustizia ci sembra un principio ineludibile al quale non ci sentiamo di rinunciare.

Per questo il presente disegno di legge prevede l'esonero dalle spese processuali. È un principio cardine della proposta di legge e si giustifica ragionevolmente come espressione di solidarietà da parte dello Stato, che non è riuscito a tutelare un soggetto nell'ambito delle proprie mura domestiche, ovvero nelle pertinenze delle stesse, da un'aggressione, magari quando il soggetto offeso dal reato era in condizione di minorata difesa, a letto ed eventualmente con i figli minori accanto.

Sempre in relazione alla tutela del danneggiato dal punto di vista economico, la presente proposta introduce due commi nel vigente articolo 2044 del codice civile, che detta la cosiddetta disciplina civilistica della legittima difesa. Si aggiorna la normativa in merito al risarcimento, escludendo la responsabilità di chi ha commesso il fatto nelle ipotesi di legittima difesa domiciliare. La ratio dell'intervento riformatore è ravvisabile nella eliminazione in radice di qualsivoglia richiesta risarcitoria qualora vi sia stata assoluzione nel processo penale.

La seconda disposizione che si intende introdurre nel nuovo terzo comma dell'articolo 2044 del codice civile prevede che, nei casi di eccesso colposo, al danneggiato venga riconosciuto un indennizzo calcolato dal giudice con equo apprezzamento ma oggettivizzando gli ambiti della sua valutazione per mezzo di criteri tassativi in merito alla gravità, alle modalità realizzative ed al contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

Un ulteriore vulnus sarà colmato dall'approvazione della proposta per mezzo di una modifica alle norme di attuazione del codice di procedura penale. Mi riferisco alla priorità nella formazione dei ruoli di udienze dei processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose qualora sussistano le circostanze previste dagli articoli 52, commi 2, 3 e 4, e 55, comma 2, del codice penale. Quindi, qualora dovesse essere instaurato, il processo sarà sicuramente in linea con una sua ragionevole durata.

In conclusione, con l'approvazione di questo disegno di legge, noi speriamo chiamo che non ci siano più i vari Franco, Graziano, Francesco, che, da un lato, hanno dovuto affrontare un estenuante ed usurante processo e, dall'altro, spendere un ingente quantità di denaro per poi magari essere riconosciuti innocenti dopo un calvario sociale e giudiziario durato anni.

Pertanto, nel ringraziare la Commissione, il Presidente e i suoi singoli componenti per tutto il lavoro proficuo svolto nel corso di queste settimane, dichiaro il voto favorevole al disegno di legge. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del testo unificato dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652, con il seguente titolo: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI).

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo per alcuni ringraziamenti. Ne ha facoltà.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, desidero ringraziare in primo luogo il presidente della Commissione giustizia e relatore del provvedimento, senatore Andrea Ostellari, per l'eccellente attività svolta; in secondo luogo, ringrazio gli Uffici della Commissione e lo staff del Presidente per l'egregio lavoro di supporto fornito in queste settimane.

Ricordo che i lavori su questo provvedimento hanno avuto inizio l'8 agosto scorso con le prime audizioni. Oggi, a distanza di due - tre mesi, ci apprestiamo ad approvarlo in Aula in prima lettura.

VOCI DAL GRUPPO PD. Guarda che lo abbiamo appena approvato!

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Ci tengo a ringraziare anche i colleghi della maggioranza appartenenti al MoVimento 5 Stelle per la collaborazione fattiva nel miglioramento del testo. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

Vorrei ringraziare, infine, anche i parlamentari che siedono nei banchi dell'opposizione per il loro apporto. Ricordo, infatti, che il testo presentato ha voluto essere la sintesi fra diversi disegni di legge in materia anche da loro presentati. Sono, pertanto, soddisfatto del risultato raggiunto.

Questo provvedimento, a mio avviso, è utile alla comunità, rispondendo concretamente a una diffusa richiesta da parte della popolazione italiana. È stata, infatti, questa la spinta propulsiva che ci ha guidato a portare questo provvedimento all'approvazione… (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, le devo chiedere cortesemente di attenersi solo ai ringraziamenti, altrimenti il suo diventa un intervento sul provvedimento e questo non è possibile. Le prego di essere cortese. Comunque, apprezziamo molto i suoi ringraziamenti.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, volevamo solo ringraziare tutte quelle persone e le associazioni che hanno contribuito alla redazione di questo provvedimento, in particolare le associazioni dei professionisti. (Proteste dal Gruppo PD). Volevo solo elencare le persone poi mi taccio, lo prometto anche all'opposizione. Robertino Zancan… (Vivaci proteste dal Gruppo PD). Un po' di rispetto per favore! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, in quest'Aula il rispetto c'è da parte di tutti ed eventualmente richiamo io al rispetto. Mi faccia la cortesia di terminare con i ringraziamenti.

MORRONE, sottosegretario di Stato per la giustizia. Avevo chiesto di poter intervenire prima. Concludo ringraziando le vittime: Robertino Zancan, Graziano Stacchio, Francesco Siciliano, Franco Birolo, Rodolfo Corazzo, Alberto Torregiani e tutti i quelli che hanno dato il loro contributo. Ringrazio anche l'opposizione. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Vivaci proteste dai Gruppi PD e Misto-LeU).

PRESIDENTE. Credo di averlo correttamente fatto presente al Sottosegretario e il momento in cui vengono ringraziate le vittime non mi sembra quello giusto per interrompere un intervento. (Reiterate proteste dal Gruppo PD).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ROJC (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROJC (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo l'attenzione dell'Assemblea perché è scomparso stanotte Alojz Rebula, una delle voci più importanti della letteratura slovena ed europea. Nato a Trieste nel 1924, docente di lettere classiche, teologo, saggista, filosofo, traduttore, per generazioni di studenti e anche per me un grande maestro.

La sua opera, di cui una esigua parte compresa in Italia da editori importanti quali San Paolo prima e La nave di Teseo, è di grandissima levatura letteraria, estetica, morale, storica e tocca i grandi temi dell'umanità. Partendo dal mondo classico, si colloca in seguito entro la ricerca del divino; una fede, la sua, non vissuta come grazia, ma come continua e sofferta ricerca della verità.

Rebula è stato anche un grande studioso di Dante, che considerava fenomeno planetario, un maestro di stile che ha eretto alla lingua slovena, la sua lingua madre proibitagli dal fascismo, un monumento ineguagliabile. Negli anni Sessanta afferma che la lingua altro non è che la vita stessa e questo sarà per lui un vero e proprio manifesto programmatico.

È stato insignito dei massimi riconoscimenti in Slovenia, in Italia e all'estero: tra gli altri è anche grande ufficiale della Repubblica italiana. Con la scomparsa di questo spirito straordinario viene a mancare un grande testimone del Novecento. (Applausi dal Gruppo PD).

PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei solo associarmi alle parole della collega Rojc in questo momento di ricordo. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUZZONE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per qualche minuto a fine seduta per segnalare la situazione certamente paradossale in cui si trova il nostro Paese dal 2001. Mi rendo conto che è una questione di carattere tecnico, che però investe direttamente oltre 700.000 cittadini italiani e tutti gli italiani che sono interessati alla gestione dell'avifauna migratrice nel nostro Paese e in particolare in tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo.

Dal 2001 i dati cosiddetti scientifici, che io non ritengo tali, proposti all'Europa dal nostro Paese statuiscono che gli uccelli migratori sono più precoci di circa un mese e mezzo rispetto agli stessi migratori degli altri Paesi del bacino del Mediterraneo. La scienza è una cosa seria e non può avere nulla di paradossale. Purtroppo siamo in questa situazione e ne è responsabile una scelta, che io ritengo più politica che non scientifica, effettuata a suo tempo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) o, per meglio dire, dall'istituto che prima si chiamava in modo diverso e che oggi è diventato ISPRA.

L'intervento è finalizzato a segnalare due tipi di esigenze. In primo luogo ho presentato in data odierna un'interrogazione, di cui auspico arrivi velocemente la risposta e non si segua l'iter che è stato adottato per un interrogazione presentata ad agosto, più o meno sullo stesso tema, che ad oggi non ha ricevuto alcuna risposta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In secondo luogo, siccome entro la fine del mese di ottobre il nostro Ministero dell'ambiente deve segnalare alla Commissione europea i nuovi dati e la revisione di questi dati scientifici, auspico che una volta per tutte lo si faccia seriamente e ci si adegui ai dati scientifici degli altri Paesi e di tutti gli istituti universitari italiani, affinché ci sia un'omogeneità, per tenere in considerazione le fasi di vita degli uccelli migratori. Se l'impostazione dovesse continuare a essere quella per cui l'Italia si dissocia dal resto del mondo scientifico europeo e da tutti gli istituti universitari italiani che si sono adoperati in questo senso saremmo nuovamente di fronte ad una scelta politica, che invece deve essere completamente abbandonata, perché tutti dobbiamo attenerci, anche nell'interesse della biodiversità, ai dati scientifici e all'interesse generale. Non possiamo più continuare a essere derisi, a livello europeo, per come è stata l'Italia fino ad oggi e per come purtroppo rischia di essere anche negli anni futuri. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

FERRARI (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, senza fare polemica, penso però sia corretto pretendere con determinazione che il comportamento della Presidenza si attenga esattamente alle prerogative della stessa. Personalmente ho avuto modo, qualche mese fa, di sottolineare che un intervento della presidente Alberti Casellati su una nostra richiesta di voto segreto, in particolare dando una propria interpretazione di opportunità politica su quel voto, non apparteneva alle prerogative del Presidente. Oggi, poco fa, mentre il Sottosegretario ricordava le vittime legate a fatti connessi alla normativa sulla legittima difesa, lei si è permessa di dire che non erano opportune le nostre rimostranze, perché in quel momento si stavano ricordando le vittime.

Lasciamo agli atti che c'è pieno rispetto per quelle vittime e massima vicinanza per le famiglie di quelle vittime della parte del Partito Democratico, ma ancora una volta il ruolo del Presidente assume quasi una funzione moralizzatrice rispetto al comportamento dei senatori del Partito Democratico (Applausi dal Gruppo PD).

Voglio che rimanga agli atti che il Presidente ha delle prerogative che deve rispettare e non deve entrare nel merito a giudicare sul piano morale il comportamento dei senatori del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Ferrari, mi permetta di dire che probabilmente mi sono espressa male. Ciò che intendevo è che non mi pareva opportuno interrompere il rappresentante del Governo nel momento in cui ricordava le vittime e ho anche fatto presente al rappresentante del Governo, quando chiedeva alle opposizioni di avere rispetto, che eventualmente sarebbe stata la Presidenza a richiamare le opposizioni. Quindi credo che il comportamento che ho adottato nel ruolo che sto svolgendo sia perfettamente nelle mie prerogative. Se sono stata interpretata male, me ne scuso, ma queste erano le mie intenzioni e le riconfermo. (Applausi dal Gruppo M5S). Grazie comunque per la precisazione.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, era atteso da diversi mesi, ma finalmente pare che il decreto sulle fonti rinnovabili stia per essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico. Esso prevede incentivi sugli impianti come il fotovoltaico, l'idroelettrico, l'eolico e il geotermico. Ebbene, nonostante i reclami e le richieste da parte delle associazioni di categoria dell'idroelettrico, pare che in questa bozza l'idroelettrico sia compresso. Non solo, ma la bozza prevede l'esclusione dal beneficio degli incentivi anche degli impianti mini-idro, sulla base del presupposto che ci sono dei problemi ambientali in ordine a un precontenzioso EU Pilot.

Come abbiamo più volte sottolineato, questi problemi ambientali sono ampiamente superabili da due linee guida emanate mesi fa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, quindi non si capisce come mai quest'ultima bozza, che è stata trasmessa dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero dell'ambiente, escluda e sostanzialmente comprima l'idroelettrico, che - lo ricordo ai colleghi - storicamente è la fonte per eccellenza dal punto di vista delle energie rinnovabili: rappresenta il 40 per cento della produzione di energia elettrica all'interno delle rinnovabili, è l'unica energia rinnovabile programmabile, a differenza del fotovoltaico e dell'eolico, e concerne un settore assolutamente strategico. Ci sono già impianti autorizzati che hanno ricevuto le concessioni, che molte imprese stanno già pagando, e che di fronte al diniego degli incentivi rischiano di essere assolutamente messi in ginocchio, con la perdita di un numero enorme di posti di lavoro. Questa è una cosa inaccettabile, pertanto, così come ha fatto il sottosegretario all'ambiente Gava, che per ben tre volte ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente di aprire un tavolo, anch'io sono qui, a nome dei colleghi del Gruppo della Commissione ambiente, a chiedere, attraverso la Presidenza, che i ministri Di Maio e Costa possano aprire un tavolo sull'idroelettrico, in modo tale che si riveda il contenuto della bozza di questo decreto. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).

MARSILIO (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARSILIO (FdI). Signor Presidente, la città di Roma e l'Italia intera sono turbate e sconvolte dalla crudele morte di Desirée, una ragazza di sedici anni che è stata, secondo i primi accertamenti, drogata, sequestrata, violentata e uccisa all'interno di un edificio occupato abusivamente nel quartiere di San Lorenzo. Oggi il Ministro dell'interno si è recato sul posto e ha trovato i soliti facinorosi che la stampa chiama «ragazzi dei centri sociali» - ma i ragazzi non sono cattivi, magari protestano un po' ma tutto sommato basta uno scappellotto - e invece sono bande di sceriffi rossi e di violenti che hanno creato, in particolare nel quartiere di San Lorenzo, una zona dove la presenza dello Stato non è ammessa. Invece di liberare quel posto, e in questo momento lasciarlo accessibile alla pietà popolare e istituzionale, hanno sentito il dovere di creare uno sbarramento per difendere il diritto di occupare abusivamente degli stabili e di impedire che lo Stato e le istituzioni possano e debbano riappropriarsi, a nome di tutti i cittadini, di questi spazi.

Quello che è grave è che questo non accade solo a San Lorenzo, dove c'è un'antica storia, dagli anni Settanta, quando il covo di via dei Volsci dell'Autonomia operaia e dei collettivi autonomi dell'università imperversavano nella zona, impedendo a chiunque non avesse le stesse idee e fosse meno che estremista di sinistra, di poter praticare liberamente quei quartieri e quelle zone, tanto che anche in anni recenti al mio partito e a tanti altri è stato vietato dalla questura di Roma di tenere comizi in campagna elettorale o di esercitare il libero e democratico diritto di informare i cittadini attraverso la presenza nelle piazze, per ragioni di ordine pubblico, che - tradotto - significa che arrivano quelli dei centri sociali e fanno disordini. La polizia e la questura, invece di arrestare i facinorosi dei centri sociali e di chiudere i luoghi dove si coltiva la violenza, dove si educa a questa impunità, impediscono alle forze civili e democratiche di esercitare i loro diritti. Ora siamo arrivati all'assurdo che in questi luoghi sottratti al controllo dello Stato e delle istituzioni c'è gente che muore in quelle condizioni raccapriccianti. Non è la prima volta che accade, questa volta si è trattato di una ragazza minorenne, ma è già accaduto in altri stabili: a Roma ce ne sono altri cento. Il vice sindaco della città è andato recentemente a incontrare alcuni di questi occupanti, che pretendono il diritto di mantenere questi spazi occupati a danno della collettività, dove si esercitano illegalità, violenza - e in questo caso anche stupro ed omicidio - e chiedono di non applicare invece le direttive sugli sgomberi.

Noi vogliamo sapere dal Governo, tramite lei, se gli sgomberi di questi spazi verranno fatti o se le contraddizioni interne alla maggioranza non lasceranno di nuovo tutto fermo, al di là delle chiacchiere. Poi, infatti, il tempo passa e questi episodi continuano ad accadere. (Applausi dal Gruppo FdI).

Disegno di legge (362) fatto proprio da Gruppo parlamentare

DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo per far proprio come Gruppo l'Atto Senato 362, a prima firma Liliana Segre, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza».

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BONFRISCO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'intervento del collega Marsilio ci ha introdotto e aperto il quadro di questa situazione in modo più ampio. A me oggi piace ricordare in questa sede questa povera figlia, questa ragazza, che per andare a recuperare un suo oggetto, che evidentemente sapeva che si trovava lì, per non tornare a casa e dire ai genitori che aveva smarrito o le era stato rubato un prezioso oggetto, come può essere un tablet, è andata incontro alla morte; a una morte orrenda, che nessuna giovane, nessuna donna dovrebbe mai fare.

Questo evento è strettamente collegato al degrado di questa città, all'incuria di questa città, alla mortificazione di questa città, che tutti i cittadini pagano e oggi, in modo ancor più clamoroso, una cittadina di questo territorio, una figlia, una sorella, che, come Pamela Macerata, è stata travolta da una violenza che per noi è inaccettabile.

Il collega Marsilio ha fatto bene a ricordare tante cose. Aggiungo a questi aspetti quello che più oggi mi ha colpito. In un momento tragico come questo, in cui il Ministro dell'interno esce dal Ministero e va su quei luoghi a rendersi conto di persona di quel degrado, di quello che deve essere fatto immediatamente e a rendere omaggio a questa povera figlia, quel Ministro dell'interno è stato accusato proprio da quei centri sociali, è stato insultato da loro, come se insultando si potesse mai risolvere qualche problema, mentre i problemi di questa città sono ancora tutti lì davanti a noi e devono essere affrontati con il massimo dell'attenzione e della severità.

Ma nei confronti delle nostre figlie, delle nostre sorelle, delle nostre madri noi non possiamo più tollerare questo. La nostra tolleranza sarà zero nei confronti di queste persone, che non sono, secondo me, nemmeno degne di essere chiamate persone. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI).

La nostra civiltà e la nostra storia li sconfiggeranno. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, FI-BP e FdI. Congratulazioni).

AIMI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FI-BP). Signor Presidente, anche da parte del Gruppo Forza Italia c'è la consapevolezza che a livello nazionale, non solo a Roma, ma in tantissime realtà cittadine, purtroppo la criminalità stia imperversando, dilagando. È diventato un imperativo categorico quello di intervenire da parte delle Forze dell'ordine con quella fermezza e durezza che la gente ci chiede, soprattutto nelle zone più degradate, quelle nelle quali si trovano a vivere, gomito a gomito, brave persone con altri che hanno scopi diversi; con quei delinquenti, che meriterebbero in certe parti del nostro territorio di essere semplicemente assicurati alla giustizia.

Se n'è andata una minorenne in una maniera atroce; aveva sedici anni Desirée. È l'ennesima vittima dell'incuria dello Stato.

Ci fa tanto piacere che il Ministro dell'interno sia andato a rendere omaggio, ma dico anche che è venuto il momento di dire basta solo ai necrologi e alle corone di fiori.

Lo Stato non deve essere più semplicemente il participio passato del verbo essere; vogliamo che si intervenga con decisione per riportare ordine e legalità in quei quartieri. Questo chiede la gente, questo chiediamo noi. Se, allora, si deve procedere con gli sgombri, andiamo avanti, facciamolo con coraggio, ma non facciamoci prendere in giro da personaggi che molto spesso gravitano al confine della legalità, anche quella politica, e impediscono in tantissimi casi anche alle Forze dell'ordine di fare il proprio dovere. Facciamolo con coraggio e cerchiamo soprattutto di riportare quella serenità che in certe zone deve assolutamente ritornare, perché lo chiedono gli italiani, gli italiani onesti. (Applausi dal Gruppo FI-BP).

CIRINNA' (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, in realtà ho chiesto di intervenire per questa esplosione finale di interventi sul fatto gravissimo accaduto a Roma. Non vorrei ci fosse speculazione politica sulla morte di una bambina.

Da tempo quella è un'area che è stata segnalata per la sua insicurezza; da tempo, quell'area, purtroppo, è oggetto di degrado e di abbandono: da parte dell'amministrazione comunale, dell'amministrazione locale e, purtroppo, anche, dopo numerose segnalazioni - mi tocca dirlo - delle Forze dell'ordine. Quindi, il ministro Salvini, che proprio di ordine pubblico si dovrebbe occupare, forse non ha fatto una bella figura a presentarsi lì. Peraltro, era dietro l'angolo rispetto all'occupazione abusiva, da illo tempore segnalata dalla Corte dei conti, dell'immobile di CasaPound. Delle due l'una, cari colleghi: se il Ministro si occupa dell'ordine pubblico, se ne deve occupare in tutti i sensi e sempre. Abbiamo letto sui giornali di ieri addirittura la minaccia alla Guardia di finanza: «Se entrate sarà un bagno di sangue».

Ricordo a chi ha parlato prima di me così correttamente che è la Corte dei conti che si sta muovendo su quell'occupazione abusiva, quindi non facciamo di tutta l'erba un fascio, non parliamo di capra e cavoli.

Non è la morte di una bambina - della quale qualcuno pagherà, e pagherà sicuramente caro - che deve farci parlare in questo modo, di quanto bene ha fatto il ministro Salvini, perché proprio non mi pare. (Applausi dal Gruppo PD).

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 25 ottobre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 25 ottobre, alle ore 15, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,03).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso (510)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis sia a lui nota in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto, la pena è aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

________________

N.B. Approvato, nel testo emendato, il disegno di legge composto del solo articolo 1

EMENDAMENTI

1.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter » con il seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.12 (testo corretto)

Rossomando, Cucca

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter» con il seguente:

«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità stabilite dall'articolo 416-bis, terzo comma, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

1.100

Caliendo, Modena, Dal Mas

Respinto

Al comma 1, capoverso: «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole da «Chiunque accetta» fino a «sia a lui nota» con le seguenti:

        «Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis o dei quali abbia la consapevolezza dell'appartenenza».

1.3

Caliendo, Modena, Dal Mas

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sopprimere le seguenti parole: «, direttamente o a mezzo di intermediari,».

1.101

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole «da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni di cui all'articolo 416-bis» inserire le seguenti «o che agiscono mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis».

1.102

Buccarella

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le parole: «all'articolo 416-bis» inserire le seguenti: «, accertata con sentenza anche non definitiva,».

1.7

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le parole: «con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis» con le seguenti: «con la reclusione da sei a dodici anni».

1.9

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.10

Caliendo, Modena, Dal Mas

Id. em. 1.9

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Id. em. 1.9

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.103

Buccarella

Id. em. 1.9

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.104

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il seguente: «Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.».

1.11

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani, Cucca, Cirinnà, Valente

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il seguente:« La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto.».

1.105

Buccarella

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con il seguente: «La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al primo comma è eletto.»

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa (5 -199-234-253-392-412-563-652)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima (5)

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (199)

Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio (234)

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa (253)

Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo (392)

Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina (412)

Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa (563)

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo (652)

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» è inserita la seguente: «sempre»;

b) al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»;

c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

EMENDAMENTI

1.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.200

Nugnes, Fattori, De Falco

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

1.201

Gallone, Caliendo

Le parole da: «Sostituire» a: «all'offesa.» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 52. - (Diritto di difesa) - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

       È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

       Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa. La difesa si presume sempre proporzionata nei casi in cui sia esercitata al fine di prevenire possibili danni nei confronti di minori, anziani, disabili e donne in stato di gravidanza.

       Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

       Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.2

Gasparri, Caliendo, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di diritto di difesa)

        1. L'articolo 52 del codice penale è sostituito dal seguente:

        "Art. 52. - (Diritto di difesa). - Esercita il diritto di difesa colui che commette il fatto per difendere un diritto proprio o altrui contro un pericolo attuale.

        È sempre riconosciuto il diritto di difesa a chi, nei casi di cui all'articolo 614, primo e secondo comma, reagisce a seguito dell'introduzione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minaccia o con inganno.

        Nei casi di cui al primo comma, la difesa deve essere non manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa.

        Nei casi di cui al secondo comma, il diritto di difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo.

        Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove sia esercitata all'attività commerciale, professionale o imprenditoriale"».

1.5

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) Al primo comma, le parole: "sia proporzionata all'offesa", sono sostituite dalle seguenti: "non sia manifestamente sproporzionata rispetto all'offesa"».

1.4

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

        «0a) Dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'apprezzamento del rapporto di proporzione di cui al primo comma, si tiene conto dei mezzi di difesa a disposizione dell'aggredito, delle circostanze, anche temporali, dell'aggressione, con particolare riguardo al numero degli aggressori, alle condizioni ed all'età delle vittime dell'aggressione"».

1.6

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

1.202

Nugnes, Fattori, De Falco

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b)

1.7

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.203

Aimi, Caliendo, Modena, Dal Mas, Mallegni, Gasparri

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        «a) il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

            "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale, o percepito come tale, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa non sia palesemente sproporzionata all'offesa.

        Nei casi previsti dall'articolo 614 il diritto di difesa è riconosciuto a prescindere dalla proporzionalità dell'offesa se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati fa uso di un'arma legittimamente detenuta o di altro mezzo idoneo al fine di difendere:

            a) la propria o l'altrui incolumità;

            b) i beni propri o altrui."».

1.9

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.10

La Russa, Balboni, Stancanelli

Id. em. 1.9

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "legittimamente detenuta" sono soppresse».

1.11

La Russa, Balboni, Stancanelli

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "non vi è desistenza e" sono soppresse».

1.12

La Russa, Balboni, Stancanelli

Respinto

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al secondo comma sono sempre presunti quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

        Conseguentemente, sopprimere la lettera c).

1.15

Valente, Cucca, Cirinnà, Mirabelli

Le parole da: «Al comma» a: «lettere b) e c).» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 2, comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo»;

            b) all'articolo 7, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

            c) all'articolo 8, comma 1, capoverso: «Art. 115-bis (L)», comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo»;

            d) all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter), sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto», con le seguenti: «secondo e terzo».

1.13

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

1.14

La Russa, Balboni, Stancanelli

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa"».

1.204

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere la parola «sempre».

1.205

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole da: «l'intrusione», fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'intrusione, anche tentata, nei luoghi ivi indicati senza il consenso dell'avente diritto o comunque posta in essere con violenza alle persone o sulle cose ovvero con minacce di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica o con inganno. In tali casi, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo».

1.206

De Falco, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole «con violenza o minaccia di uso di» con le seguenti: «con violenza o minaccia alla persona, con uso di».

1.18

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo la parola: «violenza», inserire le seguenti: «alle persone».

1.19

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «minaccia di».

1.20

La Russa, Balboni, Stancanelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole: «di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

1.21

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica».

1.22

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: «o di altri mezzi di coazione fisica» con le seguenti: «o di altri mezzi di offesa».

1.23

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

            «c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

        "Nei casi di cui ai commi precedenti, l'onere di provare l'insussistenza della scriminante è a carico della pubblica accusa"».

1.24

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) è aggiunto in fine il seguente comma:

        "Nei casi di cui al secondo e quarto comma, la legittima difesa si presume ed è esclusa la sussistenza del reato, anche colposo"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Modifica all'articolo 55 del codice penale)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

EMENDAMENTI

2.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.200

Nugnes, Fattori, De Falco

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

2.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifica all'articolo 55 del codice penale). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale è aggiunto il seguente:

        "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di terrore o panico, derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale"».

2.201

Mallegni, Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

V. testo corretto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

        «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, o comunque in una situazione di condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.»

2.201 (testo corretto)

Mallegni, Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

        «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero abbia agito in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto, o comunque in una situazione di condizionamento psicologico determinato dal comportamento di colui verso il quale la reazione sia diretta.»

2.5

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo e terzo, la responsabilità per colpa è esclusa, quando il fatto è commesso in uno stato di turbamento cagionato dalla situazione di pericolo in atto».

2.6

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «secondo, terzo e quarto» con le seguenti: «secondo e terzo».

2.8

La Russa, Balboni, Stancanelli

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «della propria o altrui incolumità» aggiungere le seguenti: «nonché dei beni propri o altrui».

2.9

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «ha agito nelle condizioni», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «abbia ecceduto i limiti della legittima difesa ove l'intrusione sia connotata dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 5) ovvero abbia agito per terrore, grave turbamento o panico. Lo stato di terrore, grave turbamento o panico sussiste sempre nella reazione difensiva tenuta nei confronti di chi sia colto nell'atto di commettere il delitto preveduto dall'articolo 628, terzo comma, n. 1 e 3-bis».

2.202

De Falco, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «con colpa lieve,»

2.203

Pillon

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «ha agito» inserire le seguenti: «trovandosi».

2.11

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.204

De Falco, Nugnes

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».

2.13

La Russa, Balboni, Stancanelli

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.14

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Id. em. 2.13

Al comma 1, capoverso, sopprimere la parola: «grave».

2.12

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, capoverso, apportare le seguenti modifiche:

            a) sostituire le parole: «grave turbamento», con le seguenti: «terrore o panico»;

            b) dopo le parole: «derivante dalla», inserire le seguenti: «imprevedibilità della».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

        1. All'articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Nei casi dell'articolo 52, secondo, terzo e quarto comma, se l'errore è determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla imprevedibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l'integrità fisica o per la libertà sessuale, la colpa dell'agente è sempre esclusa qualora l'errore sia stato causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato

(Modifica all'articolo 165 del codice penale)

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa».

EMENDAMENTI

3.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

________________

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

3.2

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Id. em. 3.1

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.200

Balboni

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

        1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: "m-quinquies) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

        2. La lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

        3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza".».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;

b) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni».

EMENDAMENTI

4.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

4.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.4

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani, Caliendo

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.200

Caliendo, Modena, Dal Mas, Gasparri, Mallegni, Gallone

Id. em. 4.4

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Dopo l'articolo 614 del codice penale, è inserito il seguente:

        "Art. 614-bis - (Violazione di domicilio per commettere altri reati) - 1. Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, allo scopo di commettete altri reati, è punito con la reclusione da due a sei anni"».

ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale)

1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a sette anni»;

b) al terzo comma, le parole: «da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500».

EMENDAMENTI

5.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

5.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5.4

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Modifiche all'articolo 628 del codice penale)

1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) al terzo comma, alinea, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «da euro 1.290 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 4.000»;

c) al quarto comma, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «sette» e le parole «da euro 1.538 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.500 a euro 4.000».

EMENDAMENTI

6.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.200

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.9

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Le parole da: «Al comma» a: «lettere a),» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

6.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

6.4

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

6.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.6

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Le parole da: «Al comma» a: «lettere b)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

6.7

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Modifica all'articolo 2044 del codice civile)

1. All'articolo 2044 del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

EMENDAMENTI

7.1

Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Id. em. 7.1

Sopprimere l'articolo.

7.3

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile). - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, se la condotta dolosa o colposa del danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo l'equo apprezzamento del giudice. Nel diminuire il risarcimento il giudice tiene conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta del danneggiato e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate"».

7.4

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente;

        «Art. 7. - (Modifica all'articolo 2044 del codice civile) - 1. All'articolo 2044 del codice civile è aggiunto in fine il seguente comma: "Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato».

7.5

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, sopprimere il primo capoverso.

7.6

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Sost. id. em. 7.5

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa».

7.200

Nugnes, Fattori, De Falco

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole da: «Nei casi» fino a: «è esclusa».

7.7

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo capoverso.

ARTICOLO 8 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

«Art. 115-bis (L) . - (Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa). - 1. L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento perché il fatto non costituisce reato in quanto commesso in presenza delle condizioni di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale nonché all'articolo 55, secondo comma, del medesimo codice, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 98.490 per l'anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l'anno 2018, a euro 590.940 per l'anno 2019 e a euro 456.416 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

8.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Disposizioni in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 115 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 115-bis. (L)

(Liquidazione dell'onorario e delle spese per la difesa di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento nel caso di legittima difesa)

        1. Nel caso di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, l'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte di persona nei cui confronti è emesso provvedimento di archiviazione motivato dalla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52 del codice penale o sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento per chi il fatto non costituisce reato, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita.

        2. Nel caso in cui, a seguito della riapertura delle indagini, della revoca o della impugnazione della sentenza di non luogo a procedere o della impugnazione della sentenza di proscioglimento, sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti della persona condannata"».

8.3

Gasparri, Caliendo, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Introduzione dell'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia)

1. Dopo l'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente:

"Art. 5-bis.

(Spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa)

        1. Tutte le spese di giustizia e gli oneri comunque connessi al procedimento penale nei riguardi di colui che ha esercitato il diritto dì difesa ai sensi degli articoli 52 e 55 del codice penale sono a carico dello Stato.

        2. Nel caso in cui il difensore sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, in deroga all'articolo 82, comma 2, sono sempre dovute le spese documentate e le indennità di trasferta nella misura minima consentita"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.1

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. All'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 4-ter è inserito il seguente: "4-ter.1. L'indagato o imputato del reato di eccesso colposo per legittima difesa, di cui agli articoli 52 e 55 del codice penale, può essere ammesso al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto"».

ARTICOLO 9 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale)

1. Al comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.1

Valente, Cucca, Cirinnà, Mirabelli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Richiesta di archiviazione nei casi di difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale)

        1. Qualora, nel corso delle indagini preliminari si verifichi in modo evidente l'esistenza dei presupposti necessari a configurare l'esimente della difesa legittima di cui all'articolo 52 del codice penale, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale».

9.0.2

Valente, Cucca, Cirinnà, Mirabelli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Incremento del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reali di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici)

        1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati internazionali, violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.200

Aimi, Caliendo, Modena, Dal Mas, Mallegni, Gasparri

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

        I cittadini stranieri riconosciuti colpevoli, con sentenza penale di condanna passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 614, 624-bis e 628 del codice penale, sono espulsi dal territorio nazionale. »

9.0.201

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Autorizzazione di spesa per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine)

        1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per le esigenze di investimento delle Forze dell'ordine, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con decreti del Ministro dell'interno.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.202

Cirinnà, Cucca, Valente, Mirabelli

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis

(Detrazioni per interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza)

        1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2019, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme e di videosorveglianza nel luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale o nei luoghi ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28 febbraio 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2012 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.3, 8.0.1, 9.0.2, 9.0.201 e 9.0.202.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.

Integrazione alla relazione orale di minoranza del senatore Grasso nella discussione generale del disegno di legge n. 5-199-234-253-392-412-563-652

Peraltro la parola sempre, aggiunta al secondo comma dell'articolo 52, e riferita al rapporto di proporzione, sembra essere frutto di una "libertà creativa" del relatore, non comparendo in nessuno dei disegni di legge, che hanno portato al testo unificato, alcuna modifica su tale punto della disciplina introdotta dalla riforma del 2006.

Desta inoltre molte perplessità la lettera c) dell'articolo 1 che introduce un quarto comma al vigente articolo 52. Si presume sempre aver agito in situazioni di legittima difesa allorché si respinga un'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica. In proposito si determina quindi una inaccettabile presunzione assoluta che elimina qualsiasi rapporto di proporzione e la valutazione circa la necessità di difesa da parte del giudice bensì un vero e proprio diritto, posto che la discrezionalità del giudice risulterebbe del tutto eliminata e l'ipotesi sembrerebbe configurabile anche per il tentativo e nel caso di violenza sulle cose non commessa con armi ma con il possesso, considerato già come una probabilità di uso indipendentemente dal fatto di usare l'arma per minaccia. Detto in altre parole: dalla finestra di casa vedo un ladro che si accinge ad introdursi con violenza sulle cose, cioè mediante effrazione, nella mia abitazione o nelle appartenenze della stessa (nel mio garage o nel mio giardino), avverto questo come un pericolo per la mia incolumità e prima ancora che entri in casa, posso legittimamente usare le armi nei suoi confronti.

Chiunque creda di trovarsi di fronte ad un'intrusione con effrazione di un estraneo armato può dunque sparagli.

L'articolo 2 del disegno di legge di riforma modifica l'articolo 55 del codice penale in materia di eccesso colposo.

L'articolo 2 introduce un secondo comma nell'articolo 55, il quale prevede che nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52 (legittima difesa domiciliare sempre), la punibilità sia rigorosamente esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5 (e cioè l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa), o in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.

Tale formulazione determinerebbe una causa di non punibilità più simile ad una immunità che ad una causa di giustificazione.

Per valutare l'eccesso doloso, colposo e incolpevole occorre, secondo la normativa vigente, un'attenta analisi del caso concreto da parte del giudice. Non può e non deve esserci nessun automatismo anche per evitare che possano consumarsi omicidi commessi con coscienza e volontà, mascherati da legittima difesa. Se si vuole far rientrare il tempo di notte, il luogo isolato, avverto che tutte queste situazioni vanno sempre valutate dal giudice non astrattamente ma sempre in concreto e in rapporto alla loro effettiva idoneità a creare un ostacolo alla difesa.

Così come, a mio avviso, è estremamente pericoloso (mi riferisco sempre al nuovo comma 2 dell'articolo 55) e non produce il risultato auspicato, il ricorso alle categorie dello "stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto", per escludere la punibilità.

Dare veste normativa a stati d'animo dell'aggredito è estremamente pericoloso. E, in base all'articolo 90 del codice penale, gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità.

Con questa relazione di minoranza si è tentato di restituire le gravi mancanze di questo testo unificato nonché i grandi rischi ai quali ci esponiamo: è davvero di vitale importanza che il Parlamento e ciascuno dei suoi componenti valutino secondo coscienza il merito e il metodo del provvedimento in discussione, prima di ratificare - magari in buona fede ma senza averne considerato fino in fondo gli effetti - una vera e propria licenza di uccidere.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 510:

sull'emendamento 1.1, la senatrice Matrisciano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 1.1 e 1.12 (testo corretto), il senatore Pesco avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla votazione finale, il senatore Barbaro avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 5-199-234-253-392-412-563-652:

sull'emendamento 1.22, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2.11, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 2, i senatori Trentacoste e Rossomando avrebbero voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto di astensione; sull'articolo 8, i senatori Di Girolamo e Tosato avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sulla votazione finale, il senatore Puglia avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Biti, Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Ciampolillo, Cioffi, Ciriani, Crimi, D'Arienzo, De Poli, Galliani, Giacobbe, Giarrusso, Iori, Lonardo, Merlo, Monti, Napolitano, Nisini, Petrocelli, Ronzulli, Santangelo, Sbrollini e Siri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Garavini Laura, per partecipare a un incontro internazionale (dalle ore 15).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Fenu Emiliano, Patuanelli Stefano, D'Angelo Grazia, Piarulli Angela Anna Bruna, Bottici Laura, Di Nicola Primo, Marilotti Gianni, Di Piazza Stanislao, Lannutti Elio, Leone Cinzia, Evangelista Elvira Lucia, Castaldi Gianluca, Paragone Gianluigi, Donno Daniela, Crucioli Mattia, Marinello Gaspare Antonio, Gallicchio Agnese, Riccardi Alessandra, Angrisani Luisa, L'Abbate Patty, Accoto Rossella, Trentacoste Fabrizio, Fede Giorgio, Presutto Vincenzo, Campagna Antonella, Pellegrini Marco, Drago Tiziana Carmela Rosaria

Disposizioni in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi nell'ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione (887)

(presentato in data 23/10/2018);

senatori Sileri Pierpaolo, Anastasi Cristiano, Angrisani Luisa, Castellone Maria Domenica, Corbetta Gianmarco, Corrado Margherita, Dessi' Emanuele, Donno Daniela, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Floridia Barbara, Guidolin Barbara, L'Abbate Patty, Lannutti Elio, Leone Cinzia, Lupo Giulia, Marinello Gaspare Antonio, Matrisciano Susy, Moronese Vilma, Perilli Gianluca, Pesco Daniele, Pirro Elisa, Pisani Giuseppe, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio, Vono Gelsomina

Disposizioni per la diagnosi e la cura dell'endometriosi (888)

(presentato in data 23/10/2018);

senatori Matrisciano Susy, Accoto Rossella, Anastasi Cristiano, Angrisani Luisa, Auddino Giuseppe, Bottici Laura, Corbetta Gianmarco, Donno Daniela, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Evangelista Elvira Lucia, Gallicchio Agnese, Gaudiano Felicia, Guidolin Barbara, La Mura Virginia, L'Abbate Patty, Lannutti Elio, Lanzi Gabriele, Leone Cinzia, Naturale Gisella, Nocerino Simona Nunzia, Paragone Gianluigi, Pirro Elisa, Presutto Vincenzo, Romagnoli Sergio, Romano Iunio Valerio, Trentacoste Fabrizio, Vaccaro Sergio, Vanin Orietta

Disposizioni per l'introduzione tra le categorie usuranti dei lavoratori che operano nella costruzione di elettrodotti (889)

(presentato in data 23/10/2018);

senatori Toffanin Roberta, Floris Emilio, Gallone Maria Alessandra, Rizzotti Maria, Malan Lucio, Pichetto Fratin Gilberto, Damiani Dario, Causin Andrea, Barboni Antonio, Binetti Paola, Paroli Adriano, Stabile Laura, Vitali Luigi, Carbone Vincenzo, Craxi Stefania Gabriella Anastasia, Ferro Massimo, Aimi Enrico, Dal Mas Franco, Modena Fiammetta, Testor Elena, Masini Barbara, Conzatti Donatella, Minuto Anna Carmela, Cangini Andrea, Papatheu Urania Giulia Rosina, Tiraboschi Maria Virginia, Mallegni Massimo, Moles Giuseppe, Galliani Adriano, Berutti Massimo Vittorio, Perosino Marco, Mangialavori Giuseppe Tommaso Vincenzo, Quagliariello Gaetano, Caliendo Giacomo, Pagano Nazario, Giammanco Gabriella, Gasparri Maurizio

Disposizioni in materia di caregiver familiare (890)

(presentato in data 24/10/2018);

senatori Marcucci Andrea, Malpezzi Simona Flavia, Bellanova Teresa, Comincini Eugenio

Misure per la promozione dell'autonomia finanziaria dei giovani al fine di incentivarne l'ingresso nella vita attiva, la formazione permanente, l'imprenditorialità sociale e lavorativa (891)

(presentato in data 24/10/2018)

senatori Gaudiano Felicia, Urraro Francesco, Bottici Laura, Di Nicola Primo, Piarulli Angela Anna Bruna, Di Piazza Stanislao, Angrisani Luisa, Giannuzzi Silvana, Di Micco Fabio, L'Abbate Patty, Mollame Francesco, Quarto Ruggiero, Corbetta Gianmarco, Lomuti Arnaldo, Crucioli Mattia, Botto Elena, Agostinelli Donatella, Abate Rosa Silvana, Puglia Sergio, Marinello Gaspare Antonio, Di Marzio Luigi, Campagna Antonella, Pisani Giuseppe, Castellone Maria Domenica, Endrizzi Giovanni, Castiello Francesco, Romano Iunio Valerio, Auddino Giuseppe, Drago Tiziana Carmela Rosaria, Guidolin Barbara, Lorefice Pietro, Gallicchio Agnese, Lannutti Elio, Pesco Daniele, Leone Cinzia, Fenu Emiliano, Evangelista Elvira Lucia, D'Angelo Grazia, Fattori Elena, Paragone Gianluigi, Ortolani Franco, Romagnoli Sergio, Fede Giorgio, Matrisciano Susy, Nugnes Paola, La Mura Virginia

Modifiche alla disciplina in materia di imposta di registro sugli atti giudiziari (892)

(presentato in data 24/10/2018);

senatore Quagliariello Gaetano

Regime di aiuti e norme per favorire il rimpatrio delle aziende italiane e in favore della riqualificazione di aree industriali dismesse (893)

(presentato in data 23/10/2018)

senatori Dessi' Emanuele, Santillo Agostino, Di Nicola Primo, Castaldi Gianluca

Modifica all'articolo 27 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni per occupazione temporanea di suolo pubblico (894)

(presentato in data 24/10/2018);

senatori Pagano Nazario, Giammanco Gabriella, Bernini Anna Maria, Malan Lucio, Damiani Dario, Floris Emilio, Vitali Luigi, Aimi Enrico

Modifica al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico (895)

(presentato in data 24/10/2018).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 24/10/2018 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Petrocelli Vito Rosario

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014" (659)

(presentato in data 12/07/2018);

in data 24/10/2018 la 3ª Commissione permanente Aff. esteri ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Petrocelli Vito Rosario

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003" (676)

(presentato in data 17/07/2018) .

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 ottobre 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dirigente di prima fascia, dottoressa Patrizia Nardi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 19 ottobre 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, alla dottoressa Elisa Grande, dirigente di prima fascia dei ruoli della Presidenza del Consiglio di Ministri, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. XXVII, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 12 ottobre 2018, ha inviato la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2017, predisposta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Doc. LXXIII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 ottobre 2018, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalla Corte stessa a Sezioni riunite con delibera n. 16/SSRRCO/RQ/18, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Doc. XLVIII, n. 3).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 24 ottobre 2018, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al reimpegno della quota residua degli importi impegnati per sostenere l'attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1601 del Consiglio o alla loro assegnazione ed altre azioni previste dai programmi nazionali (COM (2018) 719 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 19 dicembre 2018. L'atto è altresì deferito per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a e 14a.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Lanzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00300 della senatrice Gaudiano ed altri.

Interrogazioni

BERUTTI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

il terzo valico dei Giovi è una nuova linea ferroviaria ad alta velocità e ad alta capacità in costruzione tra Genova e Tortona (Alessandria). Quando entrerà in funzione, l'opera consentirà sia di potenziare i collegamenti merci tra Nord Italia ed Europa, sia di rendere più veloci i collegamenti passeggeri fra Genova, Torino e Milano;

il costo inizialmente previsto per la realizzazione del terzo valico è stato identificato in 6,2 miliardi di euro. L'opera, il cui committente è RFI, società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, è suddivisa per la realizzazione in 6 lotti costruttivi non funzionali. Attualmente sono in corso di realizzazione i primi 4 lotti ed è stato approvato il finanziamento del quinto;

il terzo valico dei Giovi è il tassello terminale a sud del corridoio Reno-Alpi, uno dei nove corridoi della rete strategica transeuropea di trasporto (TEN-T core network) individuata dalla Commissione europea con l'obiettivo di interconnettere le reti infrastrutturali nazionali assicurandone l'interoperabilità;

la delibera Cipe n. 82 del 22 dicembre 2017 ha aggiornato il costo del terzo valico in 6,158 miliardi di euro, interamente di provenienza statale e affidati a RFI quale committente dell'opera. L'importo, in precedenza fissato a 6,2 miliardi di euro, è stato dunque ridotto di 42 milioni di euro in relazione al minor costo della variante all'interconnessione di Novi Ligure, approvata dalla delibera citata, la quale ha, altresì, stabilito che tali risorse possono essere destinate alla copertura finanziaria parziale del sesto lotto costruttivo;

nonostante il loro significativo stato di avanzamento, il Ministro in indirizzo ha messo in dubbio la prosecuzione dei lavori per la costruzione del terzo valico, bloccando sia le risorse relative al quinto lotto, sia quelle necessarie al finanziamento del sesto e condizionando il completamento dell'opera, all'esito di un'analisi del rapporto tra i costi e i benefici, la cui attesa già sta di per sé provocando conseguenze negative in termini di incertezza sul proprio futuro per imprese e lavoratori, in relazione ad una visione chiara sull'avvenire infrastrutturale dei territori direttamente coinvolti dalla costruzione dell'opera, nonché in un'ottica di credibilità internazionale dell'intero Paese,

si chiede di sapere:

quali siano le intenzioni del Ministro in indirizzo in relazione ai fondi già autorizzati, ma non ancora resi disponibili, per il finanziamento del quinto lotto e per le risorse relative al sesto lotto del terzo valico dei Giovi;

quando saranno disponibili le risultanze dell'analisi del rapporto tra i costi e i benefici voluta dal Ministro su di un'opera già in significativo stato di avanzamento;

se siano stati calcolati e a quanto ammontino i costi diretti e indiretti nel caso di blocco definitivo dell'opera;

quali azioni intenda adottare in relazione al futuro delle imprese e dei lavoratori, nonché dei territori coinvolti dalla realizzazione dell'opera, qualora l'analisi del rapporto tra i costi e i benefici propenda inspiegabilmente per il blocco di un'opera di importanza capitale per il collegamento della Liguria, del Piemonte, della Lombardia e dell'intero Paese alle reti transeuropee.

(3-00310)

GIRO, MALLEGNI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

come denunciato dalle diverse rappresentanze sindacali del trasporto aereo, nella mattinata di venerdì 19 ottobre 2018, si è verificata l'ennesima avaria, la quarta del 2018, in una sala operativa di ENAV, questa volta nel centro di controllo d'area (ACC) di Milano;

ENAV svolge un servizio pubblico e lo esercita in regime di concessione sulla base di un contratto di programma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

lo Stato è responsabile del controllo della prestazione sicura ed efficiente di servizi di navigazione aerea e dell'osservanza delle norme comuni stabilite a livello internazionale ed europeo;

ENAV è stata oggetto nel 2016 non solo di una privatizzazione, ma anche di quotazione in borsa (unico caso al mondo nel settore);

il piano aziendale della società per gli anni 2018-2022 sembrerebbe prevedere la riduzione da 4 a 2 dei centri di controllo presenti in Italia, con la riorganizzazione di quelli situati a Brindisi e Padova;

come sottolineato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo in due interrogazioni presentate al Ministro in indirizzo (4-00455 e 4-00660), alle quali non è stata data, ad oggi, alcuna risposta, è indispensabile che ENAV dimostri che la primaria finalità della sua missione, designata dalla legge, dai regolamenti e dal codice della navigazione (di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni), è quella di garantire la sicurezza, la regolarità ed efficienza dei servizi erogati, attraverso una coerente gestione del rischio dell'attività di missione;

le stesse sigle sindacali, nel comunicato, hanno chiesto che "si inizi a parlare seriamente meno di trading e di finanza e più di training ed investimenti su personale e macchine",

si chiede di sapere:

se sia stata fornita evidenza da ENAV che gli incidenti di disponibilità dei sistemi verificatisi negli ultimi anni, da ultimo quello di Milano, con conseguenti significative interruzioni, abbiano ricevuto un'effettiva ed efficace analisi delle cause originarie;

se al Ministro in indirizzo risulti che il management aziendale abbia messo in atto tutte le iniziative utili al perseguimento degli obiettivi istituzionali, quali la sicurezza, e non sia invece subalterno alla sola logica dei dividendi (100 milioni di euro in due anni) con una conseguente ricaduta positiva nelle retribuzioni personali;

se sia a conoscenza del nuovo piano industriale dell'ENAV e della riorganizzazione in macrostrutture e se non ritenga che i maggiori profitti assegnati agli azionisti rischino di sottrarre risorse per la sicurezza di volo;

se la presenza di rappresentanti del Dicastero nel consiglio di amministrazione di ENAV risponda a logiche esclusive di presidio del pubblico interesse o viceversa configuri un palese conflitto di interessi fra ente vigilante (Ministero) e ente vigilato (società) così come sembra per la presenza nell'organismo sociale del vice capo di Gabinetto del Ministro al suo secondo mandato, ciò pregiudicando una trasparente attuazione del piano industriale stesso.

(3-00311)

CAMPARI, Pietro PISANI, SAPONARA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -

(3-00312)

(Già 4-00559)

MALPEZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

l'attività didattica presso le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) è svolta da docenti di ruolo di prima e di seconda fascia senza distinzione di tipologia o qualità didattica e con assoluta e paritaria autonomia e libertà di insegnamento;

il passaggio dalla seconda alla prima fascia dovrebbe essere regolato dalle norme del regolamento sulle procedure di reclutamento del personale, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il quale, dopo quasi 20 anni dall'entrata in vigore della norma, non risulta essere stato emanato, nonostante il termine perentorio stabilito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, termine ormai scaduto da oltre quattro anni;

lo stesso decreto-legge ha istituito graduatorie del personale docente precario delle istituzioni AFAM utili per la loro stabilizzazione in ruolo mediante l'attribuzione di contratti a tempo indeterminato, le quali sono state trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento dall'articolo 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

il comma 654 stabilisce che, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, nell'ambito delle procedure di reclutamento disciplinate dal regolamento citato (peraltro ancora inesistente), una quota tra il 10 e il 20 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia con procedure riservate esclusivamente a docenti di ruolo di seconda fascia in servizio da almeno tre anni accademici;

sono attualmente in corso le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato su posti di prima fascia di docenti precari inseriti nelle citate graduatorie nazionali ad esaurimento, graduatorie da cui furono esclusi a suo tempo i docenti di ruolo di seconda fascia;

ne discende il risultato paradossale che docenti in servizio di ruolo di seconda fascia da molti anni, in alcuni casi anche da circa 20 anni per i vincitori dell'ultimo concorso pubblico che è stato bandito, si possano trovare superati in carriera da docenti precari con tre anni di esperienza, che vengono assunti direttamente su posti di ruolo di prima fascia solo in quanto si sono trovati a svolgere incarichi annuali di docenza a tempo determinato su posti vacanti di questa categoria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire affinché sia emanato al più presto possibile il regolamento per le procedure di reclutamento del personale AFAM, atteso da quasi 20 anni, e come intenda procedere per garantire equità di trattamento ai docenti di ruolo di seconda fascia mediante una corretta valutazione del servizio prestato ai fini della loro promozione alla prima fascia sulla base del merito e delle competenze maturate.

(3-00313)

MALPEZZI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

l'osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario è stato istituito dall'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

i compiti dell'osservatorio possono essere così riassunti: a) creare un sistema informativo per l'attuazione e il monitoraggio del diritto allo studio universitario; b) procedere ad analisi, confronti e ricerche su criteri, metodologie e risultati del diritto allo studio universitario; c) presentare al Ministro proposte in merito ai livelli essenziali delle prestazioni, nonché, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale;

l'osservatorio è stato ricostituito con decreto ministeriale n. 884 dell'8 novembre 2017 e ha tenuto la sua prima riunione il 19 febbraio 2018;

la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), all'articolo 1, comma 271, relativamente alla ripartizione tra le Regioni del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, ha introdotto il principio della proporzionalità al fabbisogno finanziario di ciascuna Regione, modificando così la previgente normativa;

il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è stato significativamente incrementato sia dall'articolo 1, comma 254, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), sia dall'articolo 1, comma 268, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia dall'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018);

sarebbe importante conoscere e valutare lo stato e le caratteristiche dell'attuazione delle nuove normative sul diritto allo studio universitario, nonché l'impatto effettivo dei nuovi finanziamenti,

si chiede di sapere:

in quali date l'osservatorio si sia riunito e con quali argomenti all'ordine del giorno;

se l'osservatorio abbia proceduto nell'attuazione dei compiti previsti dalla legge istitutiva e, in particolare: se siano stati prodotti documenti in merito al sistema informativo sul diritto allo studio universitario e ad analisi, confronti e ricerche sui relativi criteri, metodologie e risultati;

se sia disponibile, o quando sarà disponibile, la prima relazione annuale dell'osservatorio sull'attuazione del diritto allo studio universitario.

(3-00314)

MALAN - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:

il 15 e 16 settembre ha avuto luogo a Benevento la cerimonia conclusiva dell'undicesima edizione del "Premio internazionale giornalistico e letterario Marzani";

il premio Marzani godeva quest'anno del patrocinio, oltre che della Commissione europea, dell'università del Sannio e della Camera dei deputati, anche di quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come risulta da vari mezzi di informazione e dal manifesto ufficiale che reca i loghi degli enti suddetti;

anche l'emittente libanese "Al Manar" ha dato la notizia il 24 settembre, sottolineando il patrocinio del Parlamento italiano e del Ministero degli affari esteri;

tra i premiati spicca Ibrahim Farhat, direttore dell'emittente televisiva Al Manar, affiliata al gruppo "Hezbollah"; Al Manar è stata designata come "entità terroristica globale" dal Dipartimento di Stato degli Usa, e per questo oscurata, come è in seguito accaduto anche in Francia, Germania, Canada, Olanda e Australia; "Hezbollah" è considerato organizzazione terroristica da Bahrain, Canada, Consiglio di cooperazione del Golfo, Emirati arabi uniti, Francia, Giappone, Israele, Lega araba, Paesi Bassi e Stati Uniti d'America; la cosiddetta ala militare di Hezbollah è considerata organizzazione terroristica anche da Australia, Regno Unito e Unione europea; l'agenzia statunitense antidroga, la DEA, ha affermato di avere prove che Hezbollah ha incassato un miliardo di dollari dal traffico di droga dal Sud America verso gli Usa;

Hezbollah è stato accusato di numerosi attacchi terroristici fin dal 1982, tra i quali l'attentato a Beirut del 1983, in cui morirono 305 militari e civili americani e francesi, gli attentati in Argentina nel 1992 contro l'ambasciata israeliana e nel 1994 contro un centro culturale ebraico, in cui morirono rispettivamente 29 e 85 persone, l'attentato all'ambasciata d'Israele a Londra nel 1994 in cui morirono 29 persone; il Tribunale speciale investigativo delle Nazioni Unite ha ravvisato prove del coinvolgimento di Hezbollah nell'assassinio del presidente libanese Rafic Hariri insieme ad altre 21 persone il 14 febbraio 2005; la stessa giustizia libanese ha arrestato esponenti di Hezbollah per quell'attentato;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

Al Manar fiancheggia costantemente Hezbollah e, tra l'altro, è molto attiva nell'incitamento all'odio contro gli ebrei, Israele e gli Usa anche nei programmi per bambini, incoraggiando e celebrando gli attentati suicidi;

il 29 novembre 2005 Al Manar ha messo in onda un simposio da essa stessa organizzato presso l'università del Libano, in cui diversi studenti prendevano la parola: uno di loro, incoraggiato dal moderatore del simposio, affermava che "proprio così come Hitler ha combattuto gli Ebrei, anche noi, che siamo la grande nazione islamica del Jihad, dobbiamo combatterli e cancellare completamente Israele"; un altro ricordava la ricerca globale di una cura per l'influenza aviaria per dire che l'unica cura contro Israele era la sua cancellazione;

Al Manar produce e diffonde molti programmi di fiction; ecco le trame sintetiche di alcuni di loro: due ebrei caricaturali decidono che è necessario il sangue di un bambino cristiano per cucinare ritualmente i pani per la Pasqua, un bambino è indotto da un giovane ebreo a entrare in una casa dove viene sgozzato e il suo sangue versato in una padella; il "governo ebraico segreto" decide di aiutare Hitler a massacrare i propri correligionari allo scopo di indurne altri a migrare in terra d'Israele; lo stesso un giudice del tribunale talmudico ordina atroci torture contro un condannato affermando che così insegna il Talmud;

Al Manar sostiene costantemente che Yasser Arafat è stato assassinato dagli israeliani; dà ampio spazio all'istanza della cancellazione totale dello Stato d'Israele, "dal fiume (Giordano) al mare", manda in onda cartoni animati in cui si invitano i bambini ad uccidere gli israeliani diventando "martiri per Gerusalemme";

durante l'evento è stato premiato anche Ibrahim Masoumi Nejad, inviato iraniano della televisione di Stato dell'Iran, arrestato due volte in Italia, sospettato di inviare in Iran materiale dual use;

i nomi dei premiati erano peraltro già stati resi noti il 31 agosto in conferenza stampa,

si chiede di sapere:

quali siano in generale i criteri per la concessione del patrocinio da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo sull'esito del patrocinio concesso nel 2018 al premio Marzani e in particolare della premiazione di Ibrahim Farhat e Ibrahim Masoumi Nejad;

ove la valutazione non fosse positiva, perché il patrocinio non sia stato revocato una volta comunicati i nomi dei premiati;

quale pensa che possa essere l'effetto del patrocinio da parte del Ministero e di altre istituzioni italiane alla premiazione dei personaggi suddetti rispetto a Paesi e organizzazioni internazionali che considerano Al Manar o Hezbollah organizzazioni terroristiche.

(3-00315)

LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, ERRANI - Al Ministro dell'interno - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Lodi il 4 ottobre 2007, con delibera del Consiglio n. 28 ha modificato l'articolo 8 ("attivazione su domanda") del regolamento comunale;

a parere del Comune di Lodi la modifica si sarebbe resa necessaria "al fine di adeguarlo" alla disciplina recata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

la citata delibera ha modificato l'art. 8, introducendo i commi 4 e 5, costruendo un impianto normativo in cui "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno - corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità";

il 15 novembre 2017, con delibera di Giunta comunale n. 56, il Comune, in attuazione del neo introdotto articolo 8, comma 6, lettera c)del regolamento, ha segnalato una serie di Paesi "dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria" per la compilazione della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e di tale elenco fanno parte solamente Afghanistan, Libia, Yemen e Siria;

il rapporto tra cittadini extra UE regolarmente presenti sul territorio nazionale e pubblica amministrazione è regolato dal principio di parità di trattamento;

l'articolo 2, comma 5 del testo unico sull'immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) stabilisce che "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino (…) nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge";

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" costituisce la norma di riferimento per l'esame della vicenda descritta, posto che il regolamento comunale è volto a dare applicazione al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

la procedura di accesso alle prestazioni agevolate sono vincolate all'ISEE e sono normate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato e si creerebbe un precedente legislativo e giurisprudenziale senza precedenti se un Comune, attraverso un regolamento, andasse a modificarlo,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda esercitare il proprio mandato nel rispetto della Costituzione per impedire che i Comuni richiedano certificati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti sull'ISEE per accedere ai servizi scolastici, causando discriminazioni nei confronti delle famiglie provenienti da Paesi non comunitari ed impedendo ai figli di vivere la quotidianità scolastica.

(3-00316)

MARSILIO, CIRIANI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

da tempo oramai gli operatori del comparto e le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo della Polizia penitenziaria denunciano le criticità in cui versano le carceri italiane e le enormi difficoltà che investono, in generale, l'intero sistema dell'esecuzione penale;

la maggior parte degli istituti penitenziari vive in situazioni estremamente drammatiche: gravi inefficienze strutturali, carenze di organico insostenibili, carichi di lavoro eccessivi, turni massacranti e inadeguatezza delle dotazioni e delle strumentazioni a disposizione costringono gli agenti della Polizia penitenziaria e il personale amministrativo a lavorare in condizioni difficili e, il più delle volte, al limite della normalità;

a tutto ciò si aggiungono gli innumerevoli episodi di violenza che quotidianamente essi devono fronteggiare e le ripetute aggressioni di cui sono vittime, come testimoniano i sempre più frequenti episodi di cronaca;

tali problematiche, come è evidente, stanno assumendo proporzioni del tutto eccezionali che, se non affrontate con immediatezza e incisività, rischiano di acuirsi ulteriormente, mettendo a serio rischio non solo l'incolumità degli agenti e degli stessi soggetti detenuti ma anche l'ordine e la sicurezza pubblica in generale, con ricadute negative sull'operatività dell'intero sistema repressivo;

le politiche messe in campo negli ultimi anni, dai Governi che si sono succeduti, si sono rivelate del tutto inefficaci ed inadeguate, mancando, tra l'altro, un programma organico di reale potenziamento del sistema carcerario e di garanzia effettiva della certezza della pena;

la drammaticità della situazione emerge, altresì, dalla lettura di alcuni dati recentemente diffusi (aggiornati alla data del 30 settembre 2018): i detenuti complessivamente presenti nei 190 istituti penitenziari sono 59.275 (2.556 donne e 56.719 uomini), a fronte di una capienza regolamentare di 50.662 posti (con un aumento di 1.614 rispetto al 30 settembre 2017); la percentuale dei detenuti stranieri rispetto ai presenti è del 34 per cento (circa 20.098, di cui 952 donne e 19.146 uomini); la carenza di organico del personale del Corpo della Polizia penitenziaria ammonta a circa 5.694 unità (a fronte di un organico previsto di 41.253, risultano in forza solo 35.599); gli eventi critici verificatisi nel 2017 ammontano a circa 19.318 (atti di autolesionismo: 9.510; suicidi detenuti: 48; tentati suicidi sventati: 1.135; colluttazioni: 7.446; ferimenti: 1175; tentati omicidi: 2; omicidi: 2);

va, inoltre, sottolineato che la Polizia penitenziaria è impegnata quotidianamente, nell'ambito dei compiti di vigilanza ed osservazione dei detenuti, un'attività assolutamente fondamentale per la sicurezza del nostro Paese: essa, infatti, è impegnata a fronteggiare e monitorare il fenomeno del radicalismo islamico, dal momento che un detenuto su cinque è di religione islamica e quattro su cinque la praticano abitualmente (oltre 10.000 sono i detenuti islamici e di questi oltre 7.000 la praticano abitualmente), e a svolgere indagini sui detenuti in regime ai sensi dell'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, contribuendo così, in maniera determinante, alla lotta alla criminalità organizzata;

gravi disagi nello svolgimento dei compiti di vigilanza, inoltre, crea il cosiddetto progetto di "vigilanza dinamica" che prevede la libera circolazione nelle sezioni e l'apertura delle celle per otto ore al giorno, con gli agenti che non devono più restare di guardia ad ogni singola cella ma a zone di passaggio dei detenuti in condizioni di sicurezza più critiche;

considerato che:

sarebbe quanto mai urgente una riforma complessiva dell'ordinamento penitenziario e l'attuazione di politiche mirate, volte a garantire modelli organizzativi e operativi efficienti in grado di assicurare condizioni umane e professionali accettabili nonché misure di controllo, prevenzione e repressione efficaci, anche attraverso lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie per il comparto;

lo stesso Ministro in indirizzo, in occasione del giuramento del 173° corso agenti di Polizia penitenziaria, tenutosi il 20 luglio 2018, ribadì, con enfasi, che: «l'aspetto della rieducazione dalla pena è fondamentale e purtroppo in questi anni è stato fortemente trascurato dallo Stato. (…) Ma troppo poco spesso - anzi, non se ne parla proprio - delle condizioni di sicurezza in cui lavorano gli agenti di Polizia penitenziaria. E questo è, senza girarci troppo intorno, vergognoso! Perché abbiamo i nostri uomini, le nostre donne, servitori dello Stato, lì dentro che lavorano in condizioni veramente inaccettabili! (…) Il fondamentale servizio al sistema giustizia e al Paese intero che rendete impone (…) il dovere dell'impegno massimo per cercare di assicurare a tutti voi un'adeguata dotazione di mezzi, infrastrutture e strumenti indispensabili per l'assolvimento dei compiti ai quali siete preposti»;

a fronte delle numerose dichiarazioni fatte nel corso della campagna elettorale da esponenti autorevoli dell'attuale Governo, nulla fino ad ora è stato fatto per risolvere le problematiche che attanagliano il sistema penitenziario né particolare attenzione è stata data alla questione negli ultimi provvedimenti varati, pur omogenei per materia,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di: 1) assicurare maggiore sicurezza e condizioni dignitose di lavoro agli agenti di Polizia penitenziaria in servizio; 2) assumere nuovo personale in numero almeno sufficiente a coprire le carenze di organico; 3) costruire nuove carceri e ristrutturare quelle esistenti per aumentare la disponibilità dei posti (invece di perpetrare le vecchie politiche "svuotacarceri") e degli spazi dedicati alla socializzazione, allo studio, al lavoro e, più in generale, alle politiche di recupero e reinserimento dei detenuti; 4) dotare gli agenti di Polizia penitenziaria di appositi dispositivi antiaggressione e consentire loro l'utilizzo, come armi di reparto, di quelle comuni ad impulsi elettrici, in analogia a quanto già disposto per l'amministrazione della pubblica sicurezza e, di recente, ai Corpi di Polizia municipale.

(3-00317)

PIARULLI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

è "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere, che provochi un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà;

come dimostrato dai dati statistici ufficiali e dalle numerose richieste di aiuto delle vittime di violenza domestica, stalking o abusi sessuali presso gli appositi centri di ascolto dislocati sul territorio nazionale, si tratta di un fenomeno in costante crescita. A questo dev'essere poi aggiunto, purtroppo, l'insieme delle violenze di genere non denunciate da mogli, dipendenti o minorenni per paura delle conseguenze o perché si sentono ingiustamente colpevoli di una simile aggressione;

considerato che sono stati presentati nella XVIII Legislatura diversi disegni di legge in materia, di iniziativa parlamentare, volti al contrasto del fenomeno,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo abbia intenzione di intraprendere, anche sul piano delle proposte normative, volte al contrasto di un problema che sta assumendo le connotazioni di una vera e propria piaga sociale.

(3-00318)

GALLONE, RONZULLI, Alfredo MESSINA, GALLIANI, MALLEGNI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

con decreto ministeriale n. 579 del 2 agosto 2018, il Ministro in indirizzo ha autorizzato i contingenti delle assunzioni docenti per l'anno scolastico 2018/2019, prevedendo la copertura di 57.322 posti di lavoro a tempo indeterminato nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;

sono ancora molti i disagi per le scuole italiane che anche quest'anno non hanno a disposizione un organico adeguato, come anche per gli uffici del Ministero sul territorio;

è il caso della Lombardia che, a fronte di una dotazione organica di personale del comparto Ministeri assegnata all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, suddivisa tra i vari ambiti territoriali provinciali, determinata con determina dirigenziale dell'Ufficio scolastico regionale in 675 unità, conta invece presenze effettive che risultano essere meno della metà (circa 267). Come ad esempio nell'Ufficio scolastico territoriale della provincia di Bergamo dove, su 72 presenze previste, solo 22 sono quelle effettive;

gli uffici scolastici territoriali svolgono un ruolo di supporto amministrativo e didattico alle scuole per tutta la durata dell'anno scolastico e questa carenza di personale ne impedisce il pieno e proficuo svolgimento e supporto;

il personale amministrativo degli uffici scolastici territoriali della Lombardia si trova quindi a fronteggiare grandi difficoltà organizzative per cercare di garantire il corretto proseguimento dell'anno scolastico attraverso un'intensificazione dell'attività lavorativa, arginando encomiabilmente il malumore di studenti e genitori al ripetersi di situazioni di disagio che portano sempre più spesso alla riduzione qualitativa e quantitativa dell'offerta scolastica;

occorre garantire a tutti il diritto allo studio e pari opportunità formative,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di risolvere la situazione di carenza di organico in cui versano gli uffici scolastici territoriali, e in particolare quello della Lombardia.

(3-00319)

IWOBI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

nei giorni scorsi un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla Polizia italiana nei pressi di Clavière, Comune dell'Alta Val di Susa, nella città metropolitana di Torino, mentre faceva scendere alcune persone, molto probabilmente dei migranti di origine africana, in una zona boschiva poco prima del tunnel di Cesana Torinese, adiacente al confine di Stato;

dopo aver compiuto tale operazione, il furgone è poi rientrato in territorio francese;

la Polizia italiana ha provveduto ad annotare la targa e ad avviare una serie di indagini sui fatti;

nelle registrazioni in possesso della Digos, si scorge il furgone, mentre farebbe scendere i presunti migranti, i quali si sono poi incamminati nel bosco facendo perdere le loro tracce;

la Digos ha trasmesso le immagini alla Procura di Torino, che ha prontamente aperto un fascicolo;

qualora i fatti fossero confermati, si tratterebbe di un precedente molto grave, in quanto, alla luce degli accordi internazionali vigenti, in casi del genere l'Autorità straniera è tenuta ad avvertire il commissariato di Polizia o la stazione dei Carabinieri di zona;

non si può escludere che vi siano stati tentativi di condurre in territorio italiano anche migranti minorenni, secondo quanto denunciato da numerose organizzazioni e da alcuni sindaci dei comuni di confine;

considerato che:

dopo le richieste inoltrate dal Ministero degli affari esteri all'Ambasciata francese a Roma, le autorità francesi hanno confermato l'accaduto;

secondo quanto riportato dai principali quotidiani, la Prefettura della regione francese Hautes-Alpes avrebbe parlato a tal proposito di un "errore" commesso da gendarmi a motivo del fatto che gli stessi erano in servizio da pochissimi giorni nella regione e non conoscevano bene il posto;

la Prefettura avrebbe poi precisato che, nell'ambito di una missione di rimpatrio di stranieri irregolari, un veicolo della gendarmeria francese avrebbe attraversato il confine franco-italiano in direzione di Clavière, senza previa autorizzazione della polizia italiana e che i primi controlli effettuati dalla Prefettura delle Hautes-Alpes confermano questo attraversamento, in contrasto con le disposizioni in vigore,

si chiede di sapere, qualora i fatti richiamati in premessa corrispondano al vero, se tra l'Italia e la Francia vi siano in corso accordi scritti e formali che consentano questo tipo di operazioni.

(3-00320)

MALPEZZI, MARCUCCI, IORI, RAMPI, VERDUCCI, MIRABELLI, VALENTE, FERRARI, COLLINA, BINI, CIRINNA', ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BITI, BOLDRINI, BONIFAZI, CERNO, COMINCINI, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, FARAONE, FEDELI, FERRAZZI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, GRIMANI, LAUS, MAGORNO, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, Assuntela MESSINA, MISIANI, NANNICINI, PARENTE, PARRINI, PATRIARCA, PINOTTI, PITTELLA, RENZI, RICHETTI, ROJC, ROSSOMANDO, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VATTUONE, ZANDA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

alcuni mesi fa, il Comune di Lodi ha approvato il nuovo regolamento sull'accesso ai servizi accessori della scuola come mense e scuolabus; servizi scuola stranieri

tale delibera stabilisce che, "ai fini dell'accoglimento della domanda" per l'accesso a tali servizi, vengono considerati "anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall'articolo 816 del Codice civile, eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia". E, inoltre, precisa che "i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno - corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità";

chi non possa produrre tale documentazione deve pagare il massimo delle tariffe per l'accesso alla mensa scolastica o al servizio di scuolabus, essendo, dunque, privato della possibilità di beneficiare di alcuna agevolazione;

appare del tutto evidente la volontà di escludere dall'accesso a tali servizi tutti i nuclei familiari dove compare anche solo un extracomunitario poiché la certificazione patrimoniale non si può ottenere in diversi Paesi tra cui Afghanistan, Libia, Siria e Yemen e in altri, come Senegal, Marocco, Kenya, Ecuador o Egitto è praticamente impossibile da ottenere;

di fatto, dunque, dall'autunno 2017 il regolamento per l'accesso agevolato ai servizi comunali (asili, mense, scuolabus, trasporto sociale, eccetera) richiede per i cittadini di Stati non europei, diversamente dalla legislazione vigente, la consegna di una certificazione costosa e impossibile da produrre. Ciò sta negando a molti cittadini la possibilità di usufruire di questi servizi con le agevolazioni a cui avrebbero diritto;

alcune associazioni hanno presentato un ricorso al tribunale di Milano contro il regolamento dell'amministrazione considerato "discriminatorio ai sensi del diritto nazionale e/o del diritto Ue";

per risolvere la questione, grave e discriminatoria, il coordinamento "Uguali Doveri" ha indetto una colletta per gli alunni del Comune di Lodi che ha raccolto in tempi molto brevi la somma di oltre 60.000 euro;

la Garante dell'infanzia, Filomena Albano, sollecitata dai senatori del Gruppo del Partito Democratico, è intervenuta dicendo "riammettere subito i bambini alla mensa nessuno escluso. Non esiste che ci siano piccoli costretti a mangiare da soli, lontani dai loro compagni, perché i genitori non possono pagare la retta (...) la Convenzione Onu sui diritti del fanciullo, (...) afferma che tutti i minori residenti nel nostro Paese hanno pari diritti nell'accesso alla salute e al benessere psicofisico";

risulta agli interroganti che, in data 23 ottobre 2018, il Ministro in indirizzo in un'intervista rilasciata al quotidiano "la Verità" ha detto "quello di Lodi è un fatto locale che è stato trasformato in un caso nazionale e messo al centro di una sterile polemica... dobbiamo averne cura (della scuola), non manipolarla per interessi di parte. Detto questo credo sia sempre necessario contemperare i diritti dei bambini e i doveri delle famiglie. (...) Dobbiamo attivarci e fare sistema con senso di identità e appartenenza soprattutto con gli enti locali"

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che tale decisione, oltre a discriminare i bambini nell'accesso ai servizi accessori della scuola, non violi le norme della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e le direttive europee in materia di divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e dello status di immigrazione;

quale sia il suo orientamento in merito e quali iniziative di competenza, anche in sinergia con gli enti locali, intenda intraprendere al fine di chiarire e meglio definire criteri e modalità per accedere a prestazioni sociali agevolate come quelle di cui in premessa che oltretutto riguardano minori.

(3-00321)

LAUS, MARGIOTTA, FARAONE, BELLANOVA, FERRAZZI, SUDANO, D'ALFONSO, CUCCA, VATTUONE, MARINO, FEDELI, PITTELLA, ASTORRE, SBROLLINI, MAGORNO, STEFANO, VALENTE, MALPEZZI, ROJC - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che, nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis), nella parte relativa al lavoro e al welfare , si afferma che "l'introduzione del reddito di cittadinanza ha un duplice scopo: i) sostenere il reddito di chi si trova al di sotto della soglia di povertà relativa (pari a 780 euro mensili); ii) fornire un incentivo a rientrare nel mercato del lavoro, attraverso la previsione di un percorso formativo vincolante, e dell'obbligo di accettare almeno una delle prime tre proposte di lavoro eque e non lontane dal luogo di residenza del lavoratore";

premesso, inoltre, che:

sulla base di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, il calcolo del netto in busta paga è pari, per i dipendenti full time di livello D, a 765,40 euro al netto del cosiddetto bonus 80 euro, per i dipendenti full time di livello E, a 727,92, euro al netto del cosiddetto bonus 80 euro e, per i dipendenti full time di livello F, a 671,69 euro al netto del bonus ;

in attesa di sapere in che modo sarà scritta la norma sul reddito di cittadinanza, annunciata ormai da molti mesi, non si può non vedere la contraddizione intrinseca nella sua finalità in relazione alla realtà dei fatti;

non ci si può non chiedere, consapevoli della banalità della domanda, perché mai una persona dovrebbe lavorare per un netto in busta paga inferiore a 780 euro quando, in presenza di requisiti ancora non chiari, potrebbe avere 780 euro senza lavorare e come si potrà contemperare la portata di questa misura con le situazioni di lavoro sottopagato;

l'annuncio ripetuto di un reddito pari a 780 euro mensili rischia infatti di alimentare "trappole della povertà", non prevedendo nessuna garanzia o sostegno per le situazioni di lavoro sottopagato e part time involontario, che a oggi non garantiscano un reddito di tale ammontare;

si tratta di una misura che darà, inoltre, luogo a grande incertezza fino a che non sarà chiara (se mai lo sarà) la sua interazione con le misure già esistenti;

i numeri riportati, nella loro evidenza, rendono chiara la fallacia delle "buone intenzioni" perseguite,

si chiede di sapere in che modo la misura sul reddito di cittadinanza potrà realizzare le finalità che si propone, non prevedendo alcuna garanzia o alcun sostegno per le situazioni di lavoro sottopagato e part time involontario e apparendo a parere degli interroganti, proprio per questo motivi, profondamente "ingiusta".

(3-00322)

RUSSO, MONTEVECCHI, CORRADO, DE LUCIA, GRANATO, VANIN - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", riconosce la parità effettiva dell'attività didattica prestata in favore degli istituti di studi superiori di musica (ISSM) statali e non statali e invoca la parità di trattamento dei docenti;

sulla scorta di quanto previsto dal decreto legislativo, per accedere alla graduatoria nazionale ex decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stato stabilito che fosse sufficiente aver maturato esperienza didattica in un ISSM, sia esso statale o non statale;

considerato peraltro che già l'art. 2 della legge di riforma del 21 dicembre 1999, n. 508, ha uniformato il sistema dell'alta formazione artistico-musicale trasformando i conservatori statali e gli ex IMP (istituti musicali pareggiati) in istituti superiori di studi musicali e istituendo un unico comparto AFAM;

l'art. 1, comma 653, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede il superamento del precariato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, in cui sono ricompresi anche gli ISSM, e il comma 655, nel descrivere il requisito di accesso, fa riferimento al servizio prestato negli istituti AFAM;

tuttavia, il decreto ministeriale 14 agosto 2018 n. 597, contenente le disposizioni attuative finalizzate alla formulazione delle graduatorie nazionali ai sensi del citato art. 1, comma 655, prevede l'accesso del solo personale docente delle Istituzioni statali, ed esclude dal novero dei titoli valutabili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie il servizio prestato negli istituti non statali;

considerato che:

il servizio prestato negli ISSM non statali è un'attività didattica affidata con procedura pubblica, previsto dal contratto nazionale AFAM vigente e, a tutti gli effetti, parificato all'attività didattica prestata ai conservatori statali;

il citato comma 655 statuisce la formazione della graduatoria senza prevedere alcuna distinzione tra i precari degli ISSM statali e non statali;

la graduatoria nazionale di cui alla legge n. 128 del 2013, oltre alla precedente graduatoria di cui al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 giugno 2004, n. 143, ha incluso docenti che avessero maturato i tre anni di servizio presso i conservatori di Stato e gli ISSM ex IMP non statali, senza alcuna esclusione, secondo le procedure pubbliche in base ai principi espressi dal testo unico del 1994, e tale graduatoria è stata trasformata in graduatoria valida per la stipula di contratti a tempo indeterminato, con possibile immissione in ruolo dei docenti, proprio dal comma 653, ovvero dalla stessa legge a cui fa riferimento il decreto ministeriale n. 597 del 2018 per escludere il servizio prestato presso gli ISSM non statali dal requisito di accesso alla nuova graduatoria nazionale, in palese contrasto con le procedure di reclutamento precedenti;

considerato inoltre che:

di fatto, gli ISSM non statali si trovano nella situazione e prospettiva di assistere con ogni probabilità a un esodo dei docenti inseriti nelle graduatorie ex legge n. 128 del 2013, i quali saranno chiamati negli istituti statali;

di conseguenza, la graduatoria ex legge n. 205 del 2017 sembrerebbe valida solo per gli istituti dello Stato, e, quindi, gli ISSM non statali potrebbero non essere in grado di reclutare nuovi docenti;

gli eventuali precari residui potrebbero decidere di non scegliere gli ISSM non statali dal momento che, oltre alle gravissime criticità economiche ancora non risolte di diversi istituti, il servizio ivi prestato non sarebbe utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie nazionali, e ciò aggiungerebbe ulteriori difficoltà nel reclutamento;

la diretta conseguenza è l'impossibilità di effettuare nomine dei docenti da parte degli ISSM non statali, che non sarebbero quindi in grado di garantire per tutti gli studenti l'inizio delle lezioni;

sorge quindi il concreto rischio di un esodo di massa degli studenti presso gli ISSM statali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prendere provvedimenti in merito alla discriminazione operata tra il servizio prestato dai docenti precari tra istituti statali e non statali ai fini dell'ammissione nelle graduatorie nazionali ex decreto ministeriale n. 597 del 2018.

(3-00323)

URSO, AIMI, MALAN, MAFFONI, DE BERTOLDI, NASTRI, RAUTI, ZAFFINI - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la 24ª sessione della conferenza delle parti (COP24), sotto la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), avrà luogo a Katowice, Polonia, nel prossimo mese di dicembre 2018 e durante l'evento i partecipanti dovranno adottare un pacchetto di decisioni per assicurare al meglio la piena implementazione degli accordi di Parigi;

a causa di un diktat politico imposto dalla Cina, Taiwan non potrà partecipare alle sessioni neanche come osservatore;

negli anni recenti, Taiwan ha impostato ambiziosi obiettivi di riduzione delle proprie emissioni di gas serra: ad esempio, nel giugno 2015, il Parlamento taiwanese ha approvato la legge sulla riduzione e la gestione dei gas serra (Greenhous gas reduction and management act), fissando obiettivi di riduzione del carbonio a cinque anni, per diminuire entro il 2050 le emissioni di gas al 50 per cento dei livelli del 2005; di conseguenza, sono state rese effettive diverse misure, tra cui le linee guida nazionali di azione sul cambiamento climatico (National climate change action guidelines), il piano d'azione per la riduzione dei gas serra (Greenhouse gas reduction action plan), il piano d'azione per il controllo delle emissioni di gas serra (Greenhouse gas emissions control action plan) e la modifica della legge sul controllo dell'inquinamento atmosferico (Air pollution control act);

la partecipazione di Taiwan all'UNFCCC e agli accordi di Parigi è nell'interesse dei suoi 23 milioni di cittadini e di tutta la comunità internazionale, dal momento che la sua esclusione contraddice gravemente lo spirito di questi meccanismi, i quali invitano tutti gli Stati del mondo ad agire per affrontare la sfida del cambiamento climatico;

Taiwan, come isola, è particolarmente vulnerabile ai mutamenti climatici in quanto la crescente frequenza con cui si manifestano eventi climatici estremi e l'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale mettono in pericolo l'ambiente e, di fatto, la sua stessa sopravvivenza;

la sua esclusione dall'accesso al meccanismo di finanziamento dell'UNFCCC determinerà ripercussioni sugli alti costi delle complesse misure di riduzione del carbone e questo causerà una riduzione delle capacità competitive delle industrie taiwanesi (motore produttivo della 22ª economia del pianeta) scoraggiandole dall'aiutare il Governo a sviluppare una struttura industriale verde e a trasformare l'isola in una società a basse emissioni di carbonio;

Taiwan, rinomata per la sua esperienza nello sviluppo di tecnologie verdi, ha la volontà ed è in grado di contribuire alle iniziative globali in risposta al cambiamento climatico attraverso la cooperazione bilaterale e multilaterale: nel corso dei decenni Taiwan ha, infatti, intrapreso numerosi progetti di proficua cooperazione con numerosi Paesi in via di sviluppo del Pacifico, dei Caraibi, dell'America latina e dell'Europa orientale;

questi progetti per la mitigazione del cambiamento climatico aiutano i Paesi nostri partner a ridurre le loro emissioni di diossido di carbonio, a rinforzare la capacità adattativa della loro agricoltura e a migliorare i loro sistemi di previsione meteorologica e di efficienza energetica;

nel maggio 2017, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha affermato: "Il treno della sostenibilità ha lasciato la stazione. Salite a bordo o sarete lasciati indietro", spingendo il mondo a raccogliersi, per operare congiuntamente, dietro al punto di riferimento rappresentato dagli accordi di Parigi, per cui a Taiwan, come a tutti gli altri Paesi, dovrebbe essere assicurata l'opportunità di partecipare a meccanismi, negoziati e attività globali che promuovano l'attuazione di tali accordi;

per questa ragione tutte le parti coinvolte dovrebbero lavorare per evitare insensate strumentalizzazioni politiche di parte e sostenere la partecipazione professionale, pragmatica e costruttiva di Taiwan all'UNFCCC, mettendola in condizione di apportare il suo doveroso contributo agli sforzi globali di tutela del clima, della terra e della qualità della vita di tutti i popoli,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere, di concerto con i partner dell'Unione europea, affinché cessi la esclusione di Taiwan dalla COP ed essa possa dare, anche con lo status di "osservatore", il suo contributo alle finalità perseguite dall'UNFCCC.

(3-00324)

STABILE, GALLONE, RIZZOTTI - Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) è intervenuta sull'annosa questione dei precari della ricerca sanitaria. I commi da 422 a 434 dell'art. 1 hanno, infatti, delineato un percorso, per quanto lungo e tortuoso, che è stato definito "piramide dei ricercatori" che prevede tempi determinati per 5 anni più 5 anche a chi ha già 15 o 20 anni di precariato atipico e che avrebbe potuto essere la soluzione per la stabilizzazione di migliaia di ricercatori precari;

va segnalato che le disposizioni non riguardano gli enti di ricerca bensì soltanto quelli che si occupano di ricerca sanitaria, cioè gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). I primi sono ospedali di eccellenza che svolgono, oltre all'assistenza, la fondamentale funzione di ricerca clinica. Sono attualmente presenti sul territorio nazionale 49 IRCCS, di cui 21 pubblici e 28 privati. Gli IZS assicurano la sorveglianza epidemiologica e la ricerca sperimentale nel campo dell'alimentazione, sono 10 in tutto con valenza territoriale sovraregionale. Riguardo al personale dipendente di questi istituti, si contano più di 25.000 operatori (21.924 i primi e 3.256 i secondi) e rientrano nel novero delle aziende, enti e amministrazioni che compongono il comparto del Servizio sanitario nazionale;

la criticità legata ad un precariato storico per i ricercatori deriva soprattutto dal fatto che le forme di finanziamento degli istituti hanno avuto spesso caratteristiche non strutturali e contingenti, con la conseguenza che, nell'incertezza del consolidamento delle risorse finanziarie, l'unica modalità di assunzione del personale è stata spesso quella a tempo determinato;

tra coloro che possono accedere alla stabilizzazione non rientrano i ricercatori con borse di studio, prorogate in molti casi anche per 10 anni. Questo significa che la maggior parte dei precari non può accedere alla stabilizzazione prevista dalla "piramide Lorenzin". Le borse di studio sono tra l'altro la più ampia e abusata modalità per questa forma di precariato, senza alcun tipo di tutela previdenziale;

considerato che:

ad un anno dall'approvazione, la contestata riforma dei contratti della ricerca sanitaria non è ancora entrata in vigore, in quanto non sono ancora stati emanati i decreti attuativi ai sensi del comma 425 dell'art. 1 della legge n. 205 che avrebbero dovuto essere emanati entro il mese di giugno 2018;

restano senza garanzie molti precari della ricerca, il cui contratto scadrà il 31 dicembre 2018;

in particolare, la direzione amministrativa del centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano (Pordenone), uno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per il trattamento delle patologie oncologiche, ha dichiarato che non intende prorogare i contratti in scadenza fino a quando non sarà firmato il nuovo contratto del comparto sanità, e fino a quando non saranno contestualmente attuati i decreti ministeriali che dovrebbero stabilire, ai sensi del predetto comma, le procedure dei concorsi e i sistemi di valutazione;

il riconoscimento in un comparto contrattuale non risulterà attrattivo per i ricercatori e non incentiverà la ricerca negli IRCCS,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali siano le ragioni del ritardo dell'emanazione dei decreti attuativi ai sensi del comma 425 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017;

se non ritengano opportuno, in attesa dell'emanazione dei decreti, di concedere una proroga ai contratti dei ricercatori in scadenza il prossimo 31 dicembre;

se non ritengano opportuno permettere anche ai ricercatori con borse di studio di accedere ai concorsi per la stabilizzazione prevista dalla "piramide Lorenzin".

(3-00325)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALLEGNI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Permesso che:

il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, all'articolo 12 reca l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali ed autostradali (ANSFISA) e la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), secondo una complessa procedura che sarà perfezionata da un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ha sede a Firenze e, dopo un lavoro di strutturazione durato anni, svolge oggi pienamente le sue funzioni, dimostrandosi fondamentale per il corretto funzionamento del sistema ferroviario italiano;

l'attuale formulazione del citato articolo 12 del decreto-legge n. 109, al comma 19, dispone che, nelle more della piena operatività dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, la cui data è determinata con decreto ministeriale, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del menzionato articolo, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati;

ciò determina, nel periodo transitorio del passaggio dall'una all'altra Agenzia, una sovrapposizione, che potrebbe incidere negativamente sulle funzionalità oggi svolte dall'ANSF, con gravi ripercussioni sul servizio ferroviario e, di conseguenza, sui cittadini;

dal punto di vista occupazionale, il mantenimento delle funzioni attualmente svolte nella sede fiorentina permetterebbe un notevole risparmio di risorse, garantendo al contempo continuità nell'efficienza delle attività assegnate;

risulta fondamentale non interrompere quel legame storico con la tradizione ferroviaria della Toscana, oggi rappresentato dal distretto tecnologico ferroviario toscano, che vede concentrate in questo territorio le maggiori eccellenze nazionali in ambito ferroviario, sia in termini di direzione tecnica e capacità produttiva, sia in termini di know how tecnologico;

la collocazione nel capoluogo toscano della sede dell'ANSF è simbolicamente legata al ricordo del tragico incidente di Viareggio;

si ravvede la necessità, pur considerando le ragioni di revisione dei costi di gestione dell'Agenzia, di non pregiudicare la qualità del servizio svolto che rischia di avere riflessi negativi sugli utenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'ipotesi di emanare il decreto attuativo, tenendo in debita considerazione gli elementi esposti;

se non intenda salvaguardare il personale dell'ANSF, al fine di garantire la qualità del servizio svolto;

se non intenda valutare l'opportunità di fissare la sede nazionale della nuova Agenzia a Firenze, usufruendo delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

(4-00734)

BINETTI, GALLONE, RIZZOTTI - Al Ministro della salute - Premesso che:

negli anni '60, la fibrosi cistica era una malattia che lasciava ben poche speranze di raggiungere l'età adulta. Da allora, grazie ai risultati ottenuti con la ricerca scientifica, ma grazie anche alla legge n. 548 del 1993, si sono registrati progressi rilevanti, ed ora in Italia, analogamente agli altri Paesi con programmi sanitari avanzati, ben oltre la metà dei pazienti raggiunge l'età adulta. Questi risultati sono da ascrivere in larga misura all'istituzione di centri dedicati che si occupano di prevenzione, diagnosi e cura della malattia e che investono anche in ricerca;

oggi, per un neonato con fibrosi cistica è ragionevole prevedere un'attesa media di vita intorno ai 50-60 anni, con la possibilità di ricorrere nell'arco della propria vita a varie forme di terapia, compresa l'ossigenoterapia per i pazienti più gravi, quando sono in attesa di trapianto;

oltre ai pazienti con fibrosi cistica, ci sono anche altri soggetti, come ad esempio i pazienti con fibrosi idiopatica, che presentano una BPCO che rende indispensabile il ricorso all'ossigenoterapia, intesa come introduzione nell'organismo di una quantità di ossigeno ad alta concentrazione; si tratta di una terapia tra le più diffuse, che trova impiego nelle malattie sia acute che croniche, soprattutto di tipo cardiaco e respiratorio;

per questi pazienti è fondamentale disporre di un'ossigenoterapia che li accompagni nelle diverse circostanze della loro vita, esattamente come un farmaco e affrontare l'ossigenoterapia a domicilio facilita la loro vita, la loro autonomia, la possibilità di spostarsi nell'ambiente in cui vivono, svolgendo molte attività in condizioni di quasi normalità;

tuttavia migliaia di persone affette da patologie respiratorie in fase avanzata, che fanno ricorso alla ossigenoterapia, sono costrette ogni giorno a rimanere a casa, senza la possibilità di muoversi, perché in molti ospedali o farmacie o nel resto del territorio europeo non è quasi mai possibile ricaricare i moduli portatili di ossigenoterapia, i cosiddetti stroller; questi pazienti affrontano disagi tangibili, proprio nei momenti in cui si spostano anche per motivi legati alla loro salute, per esempio per andare in ospedale ad effettuare controlli. La mobilità ha per loro un'importanza cruciale almeno per due ragioni: per assicurare continuità di cura e per curarsi in qualsiasi altro luogo, compresa una località di vacanza;

l'attività è però impossibile perché le bombole portatili possono avere, e di fatto hanno, stroller diversi: ogni Azienda sanitaria locale infatti effettua un bando di gara per la distribuzione di ossigeno e la società vincitrice fornisce il suo modello di bombola, adattabile solo ad un determinato tipo di stroller. Questo impedisce al paziente di rifornirsi di ossigeno, non solo se si sposta da una regione all'altra, ma anche se si muove tra diverse città della stessa regione o nei diversi ospedali della medesima città;

gli stroller rappresentano per il paziente in ossigenoterapia deambulatoria a lungo termine il primo vero supporto che permette di creare una rete di sostegno a cui il paziente non può rinunciare per i principi stessi della Carta dei diritti umani e del diritto alla salute, come sancito dalla nostra Costituzione. Attualmente non esiste in Italia una normativa che regolamenti l'omologazione degli attacchi per questi dispositivi;

la mancanza di un erogatore unico o di un adattatore universale diventa quindi causa di profondo disagio per i pazienti e ne condiziona fortemente l'autonomia, tenendo conto che l'ossigeno è un vero e proprio salvavita per molti di loro. Ciò ha anche implicazioni economiche rilevanti per la ASL, che, dovendosi fare carico del piano di cura complessivo del paziente, affronta costi aggiuntivi notevoli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri urgente stabilire, nella sede e con gli strumenti opportuni, criteri omogenei per la produzione e la commercializzazione delle apparecchiature necessarie all'ossigenoterapia, imponendo un adattatore universale per la ricarica degli stroller, al fine di garantire la parità di accesso alle cure da parte dei pazienti su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga di attivarsi per favorire l'introduzione, in tutta l'Unione europea, di strumenti che abbiano caratteristiche tecniche uguali e compatibili per la ricarica degli stroller, in modo da permettere finalmente ai pazienti europei in ossigenoterapia di muoversi liberamente.

(4-00735)

BINETTI, RIZZOTTI - Al Ministro della salute - Premesso che:

la protoporfiria eritropoietica si caratterizza per l'insorgenza dei sintomi già alle prime esposizioni al sole: i bambini piangono per la sensazione di bruciore, si arrossano e si grattano per il prurito, che avvertono e si osservano gonfiore ed eritema delle zone fotoesposte;

questa sintomatologia non scompare mai nel corso della vita, ma, data la rarità della malattia, che colpisce circa 10.000 persone nel mondo, una vera diagnosi arriva solo dopo molti anni, in genere tra i 14 e i 30 anni, dopo decine di visite specialistiche;

la qualità della vita delle persone peggiora; nel tempo, infatti, le stesse sviluppano la consapevolezza che è l'esposizione al sole la causa del dolore avvertito, con le evidenti conseguenze psicosociali che ne derivano;

l'accumulo di porfirine a livello di altri organi porta a gravi conseguenze a livello interno, fino all'insufficienza epatica. La diagnosi definitiva di questa malattia è biochimica, legata alla dimostrazione di elevate quantità di protoporfirina IX negli eritrociti, nel plasma e nelle feci. Alla diagnosi biochimica segue lo studio molecolare del gene responsabile della malattia (FECH) per individuare il tipo di mutazione e ricercarla anche nei consanguinei;

nel 2008 è stata avviata in Europa e in Italia la sperimentazione con un nuovo farmaco, l'afamelanotide, un analogo sintetico dell'ormone alfa MSH, in soggetti affetti da protoporfiria eritropoietica; i risultati della sperimentazione sono stati positivi e i pazienti che lo assumono regolarmente possono affrontare la vita quotidiana con un altro spirito;

l'afamelanotide è un farmaco pigmentante e un potente antinfiammatorio, che provoca un aumento della densità della melanina, riducendo il numero e la severità delle reazioni fototossiche, dando la possibilità al soggetto di aumentare il tempo di esposizione al sole e prevenendo i danni delle patologie fotoindotte;

il centro porfirie dell'ospedale "San Gallicano" di Roma ha immediatamente appoggiato la richiesta, rivolta all'Agenzia italiana per il farmaco (AIFA), affinché il farmaco, prodotto dall'azienda australiana Clinuvel, possa essere distribuito a carico del Sistema sanitario nazionale anche prima della commercializzazione in Europa;

la richiesta ha ottenuto un rapido parere favorevole dalla commissione consultiva tecnico-scientifica: la decisione dell'AIFA, adottata in base alla legge n. 648 del 1996, ha anticipato la formale autorizzazione alla vendita da parte delle autorità regolatorie europee, permettendo la fornitura e il rimborso del trattamento in quanto per questi pazienti non esistono valide terapie alternative;

le difficoltà per l'accesso alla terapia provengono dalle riserve sollevate dall'EMA, che nel 2014 ha pubblicato il report EMA/CHMP/601433/2014, sollevando una serie di perplessità sull'efficacia del farmaco, soprattutto sul tempo di efficacia del farmaco stesso, riducendolo ad una manciata di minuti;

il farmaco attualmente si trova sotto PASS (post authorisation safety study), che sottopone paziente e medico curante a una raccolta di oltre 850 punti dati, dei quali oltre 670 sono sull'efficacia e non sulla sicurezza, per cui la disponibilità effettiva del farmaco diventa problematica per tutti i pazienti affetti da protoporfiria eritropoietica;

i pazienti hanno nel tempo raggiunto un notevole livello di conoscenza della loro patologia e si sono costituiti come pazienti esperti in un unico network internazionale ("International porphyria patient network", IPPN), e si battono per ottenere le agevolazioni necessarie per l'accesso ad un farmaco che ad oggi è l'unico farmaco in grado di rendere la loro vita normale e libera dal dolore,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per agevolare l'accesso al farmaco, snellendo le procedure per i pazienti che ne hanno bisogno: pazienti rari, ma che hanno estrema necessità del farmaco;

se non ritenga di intervenire presso l'EMA per sollecitare una revisione del suo report, anche sulla base dei dati raccolti in Italia, che confermano l'efficacia e la sicurezza del farmaco, in modo da facilitarne l'accesso in tutta Europa.

(4-00736)

PAROLI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la situazione in cui versano gli uffici della Motorizzazione civile di Brescia, a causa della mancanza di personale, non è più sostenibile, poiché il numero di funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida inviati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non è sufficiente a coprire le richieste che provengono dal territorio e delle autoscuole bresciane;

sebbene il numero di utenti che richiedono il conseguimento della patente di guida sia rimasto invariato negli anni, è aumentato il numero di esami non effettuati a causa dell'assenza di un sufficiente numero di esaminatori idoneo a soddisfare le richieste provenienti dalle autoscuole: in particolare si nota tale situazione analizzando i dati forniti dall'Associazione Brescia autoscuole, la quale riporta che, mentre nel marzo 2017 sono stati eseguiti 2.676 esami a fronte dei 3.231 richiesti, a settembre-ottobre 2018 su 4.287 esami necessari ne sono stati effettuati solo 2.519, il che comporta un continuo aumento degli esami non effettuati che cresce di mese in mese;

da maggio 2018 ad ora viene messo a disposizione delle autoscuole bresciane da parte del Ministero solo un esaminatore, mentre fino ad aprile 2018 ve ne erano 4;

tale insufficiente disponibilità di esaminatori sta generando una forte insoddisfazione sia tra gli utenti che tra le aziende di autoscuola, così come si evince dai dati citati, i quali evidenziano una diminuzione della percentuale di soddisfazione degli utenti che da marzo 2017 a settembre-ottobre 2018 è calata dall'82 per cento al 58 per cento;

tale situazione comporta che attualmente ogni candidato perde una possibilità su due di fare l'esame di guida e l'unico esame che sostiene lo fa in prossimità della scadenza del foglio rosa;

tale problema di insufficienza di personale comporta una serie di effetti negativi anche per il settore degli autotrasporti, i quali rappresentano un forte indotto economico e di lavoro per la provincia di Brescia;

considerato che:

se l'esame svolto in prossimità della scadenza del foglio rosa ha esito negativo, è necessario il pagamento di un'altra quota di iscrizione e l'inserimento in una lista d'attesa per sostenere nuovamente l'esame non appena vi sarà la disponibilità di un esaminatore, con relative spese per il candidato e attese;

tale situazione genera un danno economico anche per le aziende autoscuola che, a causa del mancato incasso degli esami e alle mancate lezioni di guida da parte degli allievi, che rinunciano in assenza di una data d'esame, sono costrette a procedere al licenziamento degli istruttori;

un problema correlato alla mancanza di personale si riversa anche sulla lungaggine dei tempi per l'ottenimento delle revisioni e dei collaudi dei mezzi degli autotrasportatori che, in assenza di questi permessi, non possono circolare all'estero. Attualmente, per quanto riguarda l'ufficio della Motorizzazione civile di Brescia, le revisioni sono prenotabili dopo il mese di giugno 2019, mentre i collaudi sono fermi a gennaio 2019,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione in cui versano la Motorizzazione civile di Brescia, i candidati all'esame per l'idoneità di guida e gli autotrasportatori e quali iniziative intenda adottare al fine di risolvere il problema della disponibilità degli esaminatori per gli esami di idoneità della patente di guida e del personale per velocizzare i tempi di rilascio dei collaudi e delle revisioni dei mezzi degli autotrasportatori, essenziali anche al fine di garantire un'idonea sicurezza sulle strade.

(4-00737)

CANGINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il 31 maggio 2018, a San Ginesio, nel maceratese, il sindaco pro tempore di centrosinistra Mario Scagnetti e il commissario alla ricostruzione Paola De Micheli inauguravano in pompa magna l'avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo polo scolastico. In quell'occasione, il commissario De Micheli esultava: "Questa scuola è il frutto di uno sforzo collettivo della struttura del Commissario, dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione regionale";

nessuna delle tre amministrazioni si era però "accorta" che sull'area prescelta gravava un vincolo ambientale e paesaggistico della Sovrintendenza, con la conseguenza che sono stati sprecati soldi pubblici e si è registrato un ulteriore ritardo nella consegna di opere vitali per i cittadini residenti, già messi a dura prova dal terremoto;

da notizie giunte all'interrogante, sembrerebbe che sia stato predisposto un nuovo progetto che tiene conto delle indicazioni della Sovrintendenza circa la riduzione delle cubature e la ricollocazione dei volumi da edificare in modo compatibile con il rispetto dei vincoli ambientali e paesaggistici;

la nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuliano Ciabocco chiede certezze, sia sul nuovo progetto che sui tempi di realizzazione della nuova scuola, per scongiurare il rischio che, alla fine di questa serie imperdonabile di errori e superficialità, a pagare siano i ragazzi, le famiglie e l'intera comunità di San Ginesio;

potrebbe configurarsi una ipotesi di danno erariale nei confronti della stazione appaltante, poiché si è messo a gara un progetto e un importo economico che necessariamente verrà modificato rispetto al progetto originario per tener conto delle prescrizioni della Sovrintendenza;

il giorno 8 novembre 2018 scadrà il termine per l'acquisizione del parere della Sovrintendenza sul nuovo progetto relativo al polo scolastico di San Ginesio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di porre in essere tutte le verifiche necessarie per risalire ai responsabili di tanta superficialità e di assumere immediati impegni, affinché simili errori non si ripetano in futuro;

se il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di responsabile della politica generale del Governo e di garante dell'indirizzo politico ed amministrativo, intenda farsi promotore di iniziative volte a fornire una celere risposta alle esigenze rappresentate finalizzate al raggiungimento di una rapida riparazione del danno creato da una procedura così poco adeguata ai principi di correttezza e di trasparenza delle verifiche.

(4-00738)

SACCONE - Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il signor V.M.A., cittadino italiano, dopo un periodo di convivenza, si è sposato a Ibiza nel giugno 2015 con una cittadina ungherese. Dalla loro unione sono nati due figli, un maschio e una femmina, di 3 e 5 anni, che possiedono la doppia cittadinanza italiana e ungherese;

all'insaputa del marito, la moglie ha deciso di abbandonare la casa di Ibiza nella quale risiedevano, e di trasferirsi con i propri figli in Ungheria senza il consenso del signor V.;

risulta all'interrogante che la signora vieti al papà dei bambini di incontrarli e avere ogni tipo di rapporto;

il signor V., per far rispettare i propri diritti, è stato costretto ad intraprendere una lunga trafila giudiziaria, al termine della quale sono state accolte, in tutti e tre i gradi di giudizio, le proprie istanze e respinte tutte le affermazioni della signora;

i diversi gradi della giustizia ungherese hanno imposto il ricongiungimento familiare dei figli, obbligando la consorte a fare rientro in Spagna, ad Ibiza. In ordine, le tre sentenze del tribunale di primo grado in data 13 luglio 2017, del tribunale di secondo grado in data 30 agosto 2017 e della Corte suprema in data 30 ottobre 2017 hanno accolto le istanze, e quest'ultima ha fissato la data del rientro nel mese di febbraio 2018;

la moglie del signor V. ha fatto ricorso alla Corte costituzionale ungherese, che nel febbraio 2018 ha sospeso il giudizio della Corte suprema. Avendo la Corte costituzionale adottato una procedura d'urgenza, che dispone di decidere in tempi dimezzati (cioè non più 120 giorni bensì 60), la stessa Corte ha prorogato i termini violando in modo palese l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e, ad oggi, non si è espressa;

l'ambasciatore italiano presso lo Stato di Ungheria, appresa la vicenda, ha svolto tutti i passaggi necessari, nel pieno rispetto delle norme nazionali ungheresi, presso le autorità competenti al fine di sensibilizzarle su tale drammatica situazione, ma senza giungere ad alcuna soluzione,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta e come intendano attivarsi presso le autorità ungheresi, al fine di ripristinare il rispetto delle norme internazionali a tutela dei minori.

(4-00739)

GASPARRI, AIMI, MALLEGNI, GALLONE - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa - Premesso che:

è stato diffuso in rete un filmato molto bello dedicato alla celebrazione della festa delle forze armate il 4 novembre;

tale filmato sarebbe stato censurato, mutilato o totalmente accantonato per decisione del Governo, perché offrirebbe un'immagine delle forze armate non confacente agli orientamenti dell'attuale Esecutivo;

a parere degli interroganti, il filmato è invece molto efficace e per tale ragione è stato pubblicato su diverse pagine dei social network,

si chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia di questo intervento censorio da parte del Governo;

in caso affermativo, se non si ritenga di fornire adeguate motivazioni che hanno portato il Governo a disapprovare il filmato;

se la censura sia stata decisa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da altre autorità.

(4-00740)

AIMI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il quotidiano "il Resto del Carlino" edizione di Modena, nell'edizione del 23 ottobre 2018, ha riportato i dati relativi ai colloqui psicologici effettuati da migranti ospitati nel modenese. Da marzo 2018 sono 95 i richiedenti asilo, accolti dalla cooperativa "Caleidos", che hanno avuto un colloquio con lo psicologo su un totale di 980 migranti in carico alla cooperativa stessa, circa il 10 per cento del totale;

i sintomi riportati dai migranti che si sono rivolti allo psicologo sarebbero diversi: disturbi dell'umore, disturbo da stress post traumatico, disturbi d'ansia, disturbi psicosomatici, psicosi. In alcuni casi, è stato necessario interessare perfino il centro di salute mentale. Altro tema non meno rilevante è quello delle dipendenze da sostanze;

nell'articolo si parla anche di "frattura" tra due vite, così come della distruzione delle aspettative dei migranti a seguito del loro arrivo in Italia con conseguenti patologie, quali la depressione, stati d'ansia e attacchi di panico;

i dati riportati a titolo esemplificativo dovrebbero portare, a parere dell'interrogante, a una severa riflessione e a una decisa inversione di rotta sul tema dell'accoglienza; chi arriva, infatti, vede tragicamente disattese e tradite le proprie speranze;

nella stragrande maggioranza dei casi, dopo un viaggio rischiosissimo e folle, in cui altri, a migliaia, hanno perso la vita, attraversando il deserto e il mare, si infrange così un sogno nello scoprire che il nostro Paese non è un'isola felice e che non è semplice trovare lavoro stabile per condurre una vita dignitosa;

a ciò si aggiunga il fatto che la maggior parte dei migranti non ha titolo a restare nel nostro Paese e, a seguito della conclusione dell'iter, si vede negare qualunque forma di protezione internazionale uscendo di fatto dal percorso di accoglienza, senza che si sappia più nulla della loro destinazione;

occorrono pertanto seri piani di comunicazione per informare e raccontare la verità, nei Paesi di origine dei migranti, sul rischio concreto di perdere la propria vita e su quello ancora più certo di non trovare alla fine di tutto un lavoro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative urgenti intenda assumere per avviare una preventiva campagna di informazione nei Paesi di origine dei migranti per raccontare ciò che davvero accade una volta arrivati in Italia;

quali ulteriori iniziative si intenda intraprendere nei Paesi di origine dei migranti al fine di ridurre, se non azzerare del tutto, gli sbarchi di migranti sulle nostre coste.

(4-00741)

DE BERTOLDI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto risulta dalle relazioni allegate ai bilanci consolidati relativi gli anni 2016-2017, della Cassa centrale banca e dell'Iccrea banca, entrambi gli istituti di credito cooperativo avrebbero elargito somme per servizi di intermediazione e consulenza finanziaria per diversi milioni di euro;

in particolare, è riportato nella relazione della Cassa centrale banca che l'incremento delle spese amministrative è dovuto in buona parte all'aumento delle spese per "prestazioni professionali" (con un aumento di 16,1 milioni di euro), a seguito, principalmente, dell'attività di consulenza relativa alla costituzione del nuovo gruppo bancario, affidato alla società Pricewaterhouse Coopers advisory SpA;

nella relazione della Iccrea banca, si evidenzia invece che il ricorso alle attività di consulenza sarebbe stato deliberato da parte dei vertici dirigenziali, con un aumento di 2,2 milioni di euro (rispetto all'anno precedente) dei costi per servizi, imprecisati, a consulenze tecniche e specialistiche; nei dati numerici del bilancio per il 2017 è inoltre riportato, nella sezione 2, lettera c), il costo complessivo pari a 8.681 milioni di euro relativo ai servizi di gestione, intermediazione e consulenza e, al numero 8) della medesima sezione 2, ulteriori attività di consulenza pari a 589.000 euro;

nel complesso, dalle relazioni indicate da entrambi gli istituti di credito cooperativo, si evidenzia un'attività di consulenza e intermediazione finanziaria che risulta approssimativamente pari a circa 40 milioni di euro, il cui affidamento di incarichi risulta quanto mai intricato e sorprendente, considerato come la nascita della Cassa centrale banca sia avvenuta di recente,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni per le quali gli istituti di credito cooperativi citati abbiano fatto ricorso ad attività di consulenza esterna, a giudizio dell'interrogante in maniera così rilevante;

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente ed opportuno avviare un'indagine ministeriale, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di verificare la congruità e l'esattezza delle spese sostenute da entrambi gli istituti per le attività di consulenza.

(4-00742)

NASTRI - Al Ministro della giustizia - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il quotidiano "La Stampa" del 18 ottobre 2018, edizione di Novara, riporta in un articolo l'ennesimo episodio di violenza accaduto all'interno del carcere penitenziario di Novara, avvenuto nel reparto 41-bis(comunemente chiamato "carcere duro") da parte di un detenuto trentenne di origine napoletana, che avrebbe colpito al volto un agente di Polizia penitenziaria, condotto successivamente all'ospedale di Novara;

la notizia è stata comunicata dal segretario generale del sindacato nazionale di Polizia penitenziaria (Osapp), che ha evidenziato come quanto accaduto rappresenti l'ennesimo episodio di aggressione, tra le centinaia verificatesi, ai danni di un poliziotto penitenziario, nonostante l'amministrazione penitenziaria centrale tenda a sminuire il numero e la portata di tali eventi;

risulta peraltro paradossale, prosegue l'esponente sindacalista, che alla triste media nazionale di episodi di violenza che avvengono nelle strutture carcerarie si aggiunga, in questo caso, un detenuto soggetto al particolare regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, dove presta un servizio di altissimo livello il personale di Polizia penitenziaria, peraltro sottoposto in questi anni a particolari disagi, non solo per la particolare gravità dettata dalla tipologia di attività professionale, ma anche perché il numero sempre più esiguo di personale, con centinaia di ore di servizio straordinario pro capite regolarmente effettuate e non retribuite, accresce le difficoltà e i rischi nello svolgimento del lavoro quotidiano;

al riguardo l'interrogante evidenzia come, sia nella XVII che nella XVIII Legislatura, le numerose sollecitazioni attraverso atti di sindacato ispettivo, rivolti ai Governi precedenti e a quello attuale, tese a denunciare le gravissime condizioni esistenti (da anni) all'interno del carcere di Novara, unitamente alla carenza di personale, siano state sostanzialmente inascoltate e prive di adeguati riscontri;

a parere dell'interrogante, l'episodio di violenza ribadisce ancora una volta la necessità di rapidi interventi finalizzati a determinare le condizioni di ripristino della normalità all'interno del carcere novarese, i cui livelli di sicurezza e del personale di sorveglianza appaiono fortemente critici,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se, in considerazione dell'accentuarsi delle condizioni di precarietà in termini di sicurezza e del numero del personale di Polizia penitenziaria fortemente esiguo all'interno del carcere di Novara, non ritenga opportuno avviare un'indagine ministeriale, volta ad accertare quali siano effettivamente le condizioni attuali all'interno della struttura carceraria;

quali iniziative urgenti intenda intraprendere, nell'ambito delle sue competenze, al fine di migliorare la situazione dell'istituto penitenziario di Novara, tenendo conto dei rilievi esposti.

(4-00743)

MASINI, BERARDI, BARACHINI, MALLEGNI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, TESTOR - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 25 settembre 2018 si è sviluppato un incendio di grandissime proporzioni sul monte Serra, la montagna più alta che divide le province di Pisa e di Lucca, e secondo le stime locali ha prodotto la distruzione di una superficie pari a 1.388 ettari di territorio oltre a creare un danno economico di oltre 11 milioni di euro almeno per l'agricoltura e i privati, come recentemente comunicato dal sindaco di Calci (Pisa);

l'incendio ha mandato in fumo oltre mille ettari tra boschi e ulivi, ha creato danni per milioni di euro al patrimonio ambientale e paesaggistico (almeno dieci case devastate dal fuoco a Montemagno) e costretto nella prima fase di emergenza allo sfollamento di circa 700 persone;

secondo le stime di Coldiretti il danno riguarda oltre 1.000 ettari di vegetazione e come sottolineato dall'associazione di categoria: "Le fiamme hanno distrutto 10.000 piante di ulivo, anche secolari. Ulivi che dovranno essere ripiantati e ci vorranno almeno cinque anni prima che si torni a produrre. Il fuoco, inoltre, ha colpito anche vigneti e castagneti. Per il settore agricolo la stima dei danni è salita a 6 milioni di euro. L'incendio avrà pesanti effetti anche sul piano ambientale, per via della perdita di biodiversità, tra animali morti e la distruzione di ampie aree di bosco";

sempre secondo la Coldiretti saranno inoltre impedite per anni tutte le attività umane tradizionali, come la raccolta della legna, delle castagne e dei piccoli frutti, ma anche quelle di natura hobbistica, come la cerca dei funghi;

l'associazione ha evidenziato, inoltre, che, superata l'emergenza, occorrerà intervenire rapidamente per far ripartire le attività produttive, anche con interventi straordinari per il reimpianto delle coltivazioni, occorrerà aver presente che ai costi necessari per ripristinare la produzione andranno aggiunti i danni per le mancate produzioni e in sostanza bisognerà tenere conto della sopravvivenza delle aziende di questi territori, che vivono di agricoltura;

in una parte consistente del territorio andato distrutto, la caccia sarà vietata totalmente sino al 31 gennaio 2019, escluso quella dedita agli ungulati, soprattutto cinghiali;

l'assessore per l'ambiente del Comune di Cascina (Pisa), Luciano Del Seppia, ha comunicato che è in corso la stima dei danni e del costo di una prima bonifica, partendo dal fatto che per ogni ettaro occorrono 5.000 euro; emerge da ciò con chiarezza il costo immane che ne deriverà;

saranno inoltre da valutare le modalità di intervento per la messa in sicurezza del monte in vista dell'inverno e delle prime piogge, dove, con un terreno cotto, privo di vegetazione, con massi in bilico, c'è il rischio di nuove emergenze per le aree sottostanti pedemontane,

si chiede di sapere:

quale sia l'intenzione del Ministro in indirizzo e quale sia il piano strategico di sviluppo immediato per il ripristino degli oltre 1.300 ettari di terreno andati distrutti;

quali siano i fondi destinati per la riqualificazione dell'area montana, e da dove essi provengano per ricostruire la zona devastata dal rogo, viste le stime che ammontano a 40 milioni di euro;

se non sia il caso di nominare ed indicare un commissario straordinario che segua attentamente la ricostruzione, tenendo informati tutti i livelli istituzionali e la popolazione locale e toscana;

se, nell'ambito dell'attivazione di tutte le procedure necessarie per la tutela ambientale, idrogeologica e forestale, non sia opportuno ed urgente che il Governo dichiari lo stato di emergenza nazionale come proposto dal presidente della Regione, Enrico Rossi.

(4-00744)

SANTILLO, DE LUCIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 23 maggio 2018 sull'albo on line del Comune di Marcianise (Caserta) è stata pubblicata l'ordinanza del sindaco n. 15 recante "Ordinanza contingibile ed urgente per sgombero edificio pericolante cd. Centro Polifunzionale sito in Marcianise- Parco Primavera";

da quanto riportato tra le premesse dell'ordinanza, risulta che, a seguito di sopralluogo effettuato dagli uffici comunali competenti, era emersa la precaria condizione statica dell'immobile, con distacco di gran parte del copriferro dagli elementi strutturali che aveva determinato l'ossidazione dell'armatura strutturale; inoltre, era emerso che l'intero immobile versava in un grave stato di abbandono e di degrado, con presenza di spazzatura e di materiali vari, rendendo il luogo pericoloso anche dal punto di vista igienico-sanitario;

lo stabile, un centro polifunzionale di cui il Comune non ha potuto definire con esattezza la proprietà, fu costruito a fine anni '80, ma mai entrato in funzione, e nel corso del tempo è stato occupato sine titulo da 6 famiglie di senzatetto, per le quali l'eventuale crollo avrebbe comportato gravi conseguenze e rischio per l'incolumità delle persone stesse, oltre che per la sicurezza per il traffico e i pedoni;

nelle premesse, inoltre, si dichiara che, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciavano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, il sindaco avrebbe adottato gli opportuni provvedimenti per la messa in sicurezza del luogo, come stabilito per legge;

da notizie riferite agli interroganti risulterebbe che, a seguito degli adempimenti procedurali per la messa in sicurezza dell'edificio, le 6 famiglie (in totale 17 perone tutte italiane e residenti nel comune di Marcianise) che dimoravano all'interno della struttura siano state avvisate dell'imminente demolizione e il giorno 10 ottobre 2018 sfrattate dalle forze di polizia per permettere le operazioni di abbattimento;

considerato che:

dalle notizie in possesso dagli interroganti si tratterebbe di famiglie al limite della sussistenza, con gravi disagi di carattere sociale; infatti, oltre ad una persona anziana su una sedia a rotelle, ci sarebbero due minori ed il coniuge di una persona ristretta in carcere, mentre quasi tutti sarebbero seguiti dagli assistenti sociali comunali;

risulterebbe anche che a nessun nucleo familiare sia stato dato un alloggio temporaneo, che tre dei sei nuclei familiari avrebbero trovato ospitalità presso parenti e amici e che gli altri tre nuclei familiari avrebbero trovato un ricovero di fortuna in tende da campeggio montate nell'area del parco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e del disagio in cui versano le sei famiglie indicate;

quali provvedimenti di competenza, anche di concerto con gli enti locali interessati, intenda porre in essere, al fine di garantire un alloggio, almeno momentaneo, in attesa di una sistemazione definitiva per queste famiglie e quale sia la tempistica.

(4-00745)

GIRO - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

l'alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", e disciplinata dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

tale metodologia, a norma dell'articolo 4 della citata legge, si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ai quali permette di "alternare" momenti di formazione in aula e in azienda o altra struttura ospitante;

con il riordino dell'istruzione del secondo ciclo, messo a regime dal nuovo ordinamento degli istituti professionali e tecnici e dei licei, previsto dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, l'alternanza ha compiuto un'ulteriore tappa istituzionale: nei nuovi regolamenti è richiamata come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare dei diversi corsi di studio per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ha ribadito l'importanza di affiancare al sapere, il saper fare, intensificando i rapporti della scuola con il territorio, con il mondo produttivo e dei servizi;

la partnership con le imprese può favorire l'innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi orientati all'acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo l'orientamento, la cultura dell'autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie;

la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro è nata dalla necessità di dare agli studenti, alle scuole e alle strutture ospitanti uno strumento per facilitare la gestione dell'alternanza e collegare i sistemi informativi del Ministero con il registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, semplificando l'incontro tra domanda e offerta;

ulteriore obiettivo di tale piattaforma è facilitare la stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, eccetera), oltre a consentire di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi, in modo che la gestione dei processi sia più semplice;

la piattaforma, inoltre, eroga gratuitamente la formazione sulla sicurezza generale nei luoghi di lavoro in formato e-learning, riconoscendo quattro ore come formazione e facendo risparmiare alle scuole importanti risorse economiche;

permette, infine, agli studenti e alle strutture ospitanti la valutazione dei percorsi, da un punto di vista sia delle esperienze che delle competenze acquisite,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle risorse economiche investite in tale progetto e a quanto ammontino;

se non intenda proseguire sulla linea tracciata in questi ultimi anni, implementando le risorse per tale metodologia didattica.

(4-00746)

LAFORGIA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

nella giornata del 24 ottobre 2018, in Sicilia, grazie ad un'operazione della Polizia contro lo sfruttamento della manodopera dei braccianti agricoli nelle serre di Vittoria (Ragusa), sono stati arrestati 4 imprenditori e 3 sono stati denunciati con l'accusa di caporalato;

la squadra mobile di Ragusa ha scoperto lavoratori in nero in sette aziende agricole, per la maggior parte centroafricani, richiedenti asilo, romeni, tunisini ed italiani;

in tutte le aziende sono state riscontrare irregolarità: lavoratori in nero, fatiscenti ed insalubri alloggi abusivi per i braccianti, violazioni delle norme di sicurezza, discariche illegali;

gli inquirenti hanno accertato l'impiego di minorenni, privi di qualsiasi dispositivo di protezione, per l'irrigazione delle serre con fertilizzanti tossici per l'uomo,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano intraprendere il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo per contrastare efficacemente il triste fenomeno del caporalato;

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda avviare una verifica su tutto il territorio nazionale per l'individuazione e la chiusura, con relativa bonifica, delle discariche illegali.

(4-00747)

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS - Al Ministro dello sviluppo economico - Premesso che:

le crescenti distorsioni che da sempre caratterizzano l'attuale sistema dei servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto trae origine in buona parte dalle modalità di assegnazione delle gare pubbliche, che si svolgono di fatto al massimo ribasso;

il quadro normativo, inoltre, non garantisce l'adeguata capitalizzazione delle società emettitrici né prevede altre forme di garanzia a tutela degli esercenti;

questo meccanismo penalizza in primo luogo i lavoratori fruitori del servizio, che rischiano di ritrovarsi in mano, come accaduto di recente, ticket senza alcun valore, considerato che nessun operatore convenzionato può riconoscere un buono che poi non verrà in nessun modo rimborsato;

si ritiene non più prorogabile un intervento che riveda tutta la materia, con una riforma complessiva del sistema dei servizi sostitutivi di mensa che sia in grado di coniugare le diverse esigenze di servizio, ma anche di garantire alle imprese convenzionate il rimborso dei pasti, che erogano quotidianamente, a condizioni economicamente e socialmente sostenibili;

il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, concernente il "regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", ha previsto l'apertura di un tavolo di confronto con tutti gli operatori istituzionali ed economici coinvolti, per una riflessione sulla reale tenuta di questo strumento nel breve e medio periodo e per valutare gli interventi più opportuni per garantirne la futura sostenibilità del mercato;

recentemente si è svolta una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico per affrontare la situazione di difficoltà legata fallimento della società Qui!Group SpA, importante erogatrice di buoni pasto per pubbliche amministrazioni e aziende che sta causando gravi problemi a migliaia di pubblici esercizi ed esercizi commerciali;

le esposizioni debitorie della società ammonterebbero a centinaia di milioni di euro, 325 milioni di euro complessivi, di cui 200 milioni verso la rete degli esercenti convenzionati;

potenziali effetti negativi potrebbero inoltre riguardare le società controllate dalla stessa, una delle quali peraltro risulterebbe ammessa nella gara per i buoni pasto "Consip 8";

così come accaduto per la Qui!Group SpA, senza un intervento normativo che salvaguardi il valore nominale dei buoni pasto lungo tutta la filiera e contratti chiari e trasparenti tra emettitori ed esercenti, il rischio di verificarsi di situazioni analoghe resta molto elevato,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per favorire la soluzione della crisi aziendale della società Qui!Group SpA;

se non intenda valutare l'ipotesi di intervenire attraverso la proposizione di un provvedimento normativo per una vera riforma del settore;

se non ritenga opportuno prevedere, attraverso il prossimo disegno di legge di bilancio, un fondo di garanzia dei pagamenti, per evitare situazioni come quelle esposte, che hanno colpito migliaia di esercenti pubblici.

(4-00748)

DE PETRIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

alcuni comuni del sud Salento, e più precisamente gli abitati di Presicce, Salve e Acquarica del Capo sono interessati, da alcuni mesi, dalla presenza continua e diffusa di emissioni maleodoranti;

tali emissioni risultano particolarmente intense a seconda della direzione dei venti e, nelle giornate in cui si manifesta tale fenomeno, la cittadinanza segnala forti disagi in termini di difficoltà respiratorie e di irritazioni oculari, fonte di notevole apprensione per la popolazione;

allo stato attuale non sono ancora note le fonti di dette emissioni;

considerato che:

dalle segnalazioni dei cittadini residenti nei comuni interessati dal fenomeno le emissioni sarebbero riconducibili al processo di trattamento dei rifiuti liquidi dell'impianto Ecolio 2, situato in località "Spiggiano Canale" al confine tra i comuni di Presicce e Salve, ove è ubicato, inoltre, un depuratore di proprietà della Provincia di Lecce, gestito da AQP;

il Servizio VIA e VINCA della Regione con determinazione dirigenziale n. 12 del 2 febbraio 2017 ha attestato la non sostanzialità ai fini dell'impatto ambientale della modifica, proposta dalla società Ecolio 2 Srl, consistente nell'introduzione del codice CER 161001, identificato merceologicamente come "acqua di drenaggio Eni", da trattare nella sezione termica esistente, alle condizioni indicate nel parere tecnico del Comitato regionale di VIA e che, con determinazione del Servizio tutela e valorizzazione ambiente della Provincia di Lecce n. 435 del 30 marzo 2017 tale introduzione è stata qualificata come non sostanziale, senza alcuna modifica del processo di trattamento;

sin dal 2011 con determinazione n. 117 del 18 maggio 2011 del dirigente dell'Ufficio inquinamento e grandi impianti, Servizio ecologia della Regione Puglia, l'impianto Ecolio 2 era già autorizzato al trattamento di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi con altri codici CER, come da elenco al paragrafo 8.1 della suddetta determinazione;

rilevato che:

sono tuttora sconosciute le origini delle emissioni, né sembrano essere stati attivati controlli e monitoraggi e il perdurare della situazione è fonte di apprensione per la popolazione, soprattutto a causa dell'assenza di informazioni circa la loro origine e di dati circa l'eventuale tossicità delle emissioni;

per il principio di precauzione, si ritiene necessario che la Regione e gli altri enti competenti (Arpa e Dipartimento di prevenzione della ASL), d'intesa con i Comuni, provvedano ad attivare i dovuti controlli, visto il potenziale rischio sanitario cui la popolazione potrebbe essere esposta;

nell'area coinvolta dalle emissioni odorigene insistono già numerose criticità ambientali (discarica di Burgesi, fumi dei grandi stabilimenti industriali pugliesi) e l'incidenza delle malattie tumorali è aumentata considerevolmente negli ultimi anni; lo stabilimento in questione dista circa 800 metri in linea d'aria dal centro abitato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato e se siano stati avviati, da parte degli enti competenti, monitoraggi e verifiche negli abitati interessati dal fenomeno, al fine di individuare la fonte delle emissioni e di fornire informazioni circa l'eventuale tossicità delle stesse;

se non ritenga inoltre, qualora siano state avviate le predette verifiche, di diffonderne i risultati, al fine di adottare eventuali strategie per ridurre il carico ambientale nella zona interessata e ridurre la pericolosità delle emissioni.

(4-00749)

ROMEO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il 4 novembre 2010 è stato sottoscritto l'«Accordo di Programma tra MATTM e Regione Lombardia, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico», da attuare in regime commissariale ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e della legge 26 febbraio 2010, n. 26, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195;

l'accordo di programma, rimodulato negli anni attraverso tre atti integrativi sottoscritti rispettivamente nel 2011, nel 2014 e nel 2017, prevede la realizzazione di complessivi 177 interventi per un ammontare complessivo di risorse di 224.620.700 euro, di cui 73.050.700 a valere sui fondi a carico del Ministero e 151.570.000 a valere sul cofinanziamento regionale;

tutti gli interventi sono stati attivati; 155 risultano conclusi, 5 in fase di progettazione e 17 in realizzazione;

l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, "sblocca Italia", prevedeva che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico fossero utilizzate tramite lo strumento dell'accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero e che l'attuazione degli interventi fosse assicurata dal presidente della Regione in qualità di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale ed i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto l'«Accordo di programma tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano, per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015», con un «Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane» che per l'area metropolitana di Milano sono: area di laminazione del torrente Seveso nel comune di Lentate sul Seveso (16 milioni di euro); area di laminazione del torrente Seveso a Paderno Dugnano, Varedo e Limbiate (44 milioni); area di laminazione del torrente Seveso a Senago (30 milioni, finanziato da Regione e comune di Milano); area di laminazione del torrente Seveso nel comune di Milano (30 milioni); adeguamento delle aree golenali del torrente Seveso nei comuni di Carimate, Vertemate con Minoprio e Cantù (12 milioni); consolidamento del cavo Redefossi, lotto 2 (7,2 milioni di euro); interventi di sistemazione del fiume Lambro nelle aree limitrofe all'aeroporto di Linate, nei comuni di Milano e Peschiera Borromeo (6,46 milioni, di cui 3,23 finanziati dalla Società esercizi aeroportuali, SEA);

la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), stanzia all'art. 1, commi 1072-1075, risorse per un nuovo programma nazionale, approvato dal CIPE, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base di un accordo di programma da stipulare tra Presidenza del Consiglio dei ministri e Regioni;

il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalle legge 9 agosto 2018, n. 97, ha trasferito al Ministero le funzioni prima esercitate dalla struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo,

si chiede di sapere quali tempi il Ministro in indirizzo preveda per l'attivazione del nuovo accordo di programma per la programmazione e il finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, previsto dall'art. 1, commi 1072-1075, della legge n. 205 del 2017.

(4-00750)

LANNUTTI, CASTALDI, ROMAGNOLI, PRESUTTO, LEONE, CORBETTA, DONNO, TRENTACOSTE, PARAGONE, L'ABBATE, CASTELLONE, ROMANO, GAUDIANO, MORRA, Giuseppe PISANI, MAUTONE, MARINELLO, DI MARZIO, PESCO, DI NICOLA, LOMUTI, SILERI, DE BONIS - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

STMicroelectronics progetta, produce e vende una grandissima varietà di prodotti basati sulla tecnologia a stato solido (silicio) ed è particolarmente attiva su due segmenti di mercato oggi di rilievo: automotive, recentemente esteso anche alle applicazioni per la guida autonoma dei veicoli (Adas), e internet delle cose (IoT);

il portafoglio prodotti della società e il know how aziendale, oltre a essere di indiscutibile valore economico e sociale, hanno rilevanza strategica per l'Italia, in quanto abilitano tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, della gestione dei dati, della telefonia mobile, dell'automazione industriale, dell'elettrificazione delle auto, della guida autonoma, del settore militare e di quello medicale. Fra i prodotti di punta della società si annoverano: la migliore famiglia al mondo di microcontrollori a 32 bit (STM32), un'amplissima serie di attuatori di potenza a tecnologia mista analogico-digitale (BCD), controllori per la gestione della guida autonoma, prodotti discreti di potenza, dispositivi analogici, una gamma di sensori comprensiva di giroscopi, accelerometri, sensori di pressione, di temperature, microfoni e i più prestigiosi in assoluto, i cosiddetti sensori ToF, capaci di effettuare misure a distanza su piccole scale spaziali e temporali;

tali prodotti, oltre ad abilitare una quantità infinita di applicazioni, fanno di STM uno dei protagonisti mondiali della rivoluzione digitale ("Industry4.0") con un grande potenziale di crescita;

STM oggi progetta, sviluppa e produce in Italia, Francia, Cina, India, Singapore, Malaysia, Filippine, Malta, Marocco e vende i suoi prodotti in Europa, Russia, Medio oriente, Stati Uniti, Canada, Sudamerica, Giappone, Corea del Sud, Taiwan, Cina e Singapore;

la società è quotata in borsa a New York, Parigi e Milano e ha una patrimonializzazione di circa 21 miliardi di dollari, nonché un tasso di vendita proiettato verso i 10 miliardi di dollari all'anno;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il supervisory board è recentemente passato da guida italiana (Tamagnini) a guida francese (Doufurq), mentre al Ceo (chief executive officer) italiano (Bozotti) è subentrato un Ceo francese (Chery). Una normale alternanza su base triennale la prima, un cambio dopo quasi 30 anni di guida italiana la seconda;

contestualmente a questi cambiamenti, su proposta del Ceo uscente (Bozotti) e del nuovo Ceo (Chery) e con l'avallo del supervisory board viene cancellata nel management team la figura del Coo (chief operating officer), disegnata e imposta dai francesi come elemento di bilanciamento da utilizzare durante il periodo di guida italiana. E per rendere la cosa apparentemente accettabile è stato introdotto un executive team, senza valore legale e senza alcun potere;

considerato altresì che:

la struttura di controllo della società è composta da un supervisory board, un management board e un management team. Fra gli azionisti, con una paritetica ma significativa partecipazione, si trova il Ministero dell'economia e delle finanze per l'Italia e il suo omologo per la Francia;

in una congiuntura che vede la Francia in posizione di guida, l'Italia, inspiegabilmente, rinuncia a un bilanciamento che i francesi hanno sempre voluto e ottenuto durante la guida italiana, analogamente allo scandaloso accordo Fincantieri con la francese Stx, perfezionato nel settembre 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Gentiloni Silveri con il presidente francese Macron nel vertice di Lione;

la guerra di Roma sui cantieri navali francesi Stx si chiuse con una sconfitta, con Fincantieri diventata proprietaria del 50 per cento dell'azienda d'Oltralpe e non del 51 per cento, come chiedevano a gran voce i ministri pro tempore Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda. I francesi ottennero l'altra metà delle azioni spartite fra lo Stato, l'azienda pubblica francese della cantieristica militare Naval Group (ex Dcns) e un gruppo di fornitori della regione di Saint-Nazaire, con Parigi che prestò per 12 anni l'un per cento della sua quota in Stx a Fincantieri, con evidente tangibile danno alla Leonardo, ex azienda Finmeccanica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

quali siano i motivi per cui l'azionista italiano ha rinunciato a tutelare i propri interessi in un campo altamente strategico e con un'azienda così importante che fattura oltre 9 miliardi di euro all'anno;

quali siano le ragioni per cui l'Italia ha deciso di perdere il controllo anche in questa azienda, oltre che di Fincantieri, a favore della Francia, considerando anche le ricadute negative nel medio termine nel campo industriale, sociale e accademico, visto il grande numero di contatti e interazioni anche con numerosi atenei italiani;

se intenda richiedere l'annullamento dell'executive committee e il ritorno alla nomina di un Coo di comprovata esperienza e conoscenza, capace di coniugare la gestione della società con la salvaguardia e la tutela degli interessi italiani.

(4-00751)

LAFORGIA, GRASSO, ERRANI, DE PETRIS - Al Ministro della salute - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

lunedì 22 ottobre 2018 i medici ospedalieri delle aziende sanitarie italiane si sono astenuti dagli straordinari in segno di protesta contro l'insufficiente finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale 2019 dal Documento di economia e finanza (Def);

i camici bianchi chiedono un vasto programma di assunzioni nel Servizio sanitario nazionale, anche per fare fronte alle uscite pensionistiche previste nel quinquennio 2018-2023, e il finanziamento di almeno 3.000 nuovi contratti di formazione specialistica per garantire una programmazione dei fabbisogni formativi in linea con le esigenze del Ssn;

secondo il principale sindacato dei medici dirigenti, l'Anaao Assomed, ammontano a 15 milioni le ore non pagate ogni anno a circa 10.000 medici ospedalieri;

la protesta riguarda anche le ferie arretrate, che nel caso dei professionisti più anziani ammontano anche a 300 giorni e questo causa l'uscita dal lavoro di un medico un anno prima del suo pensionamento per smaltire i giorni liberi mai goduti;

appare evidente come simili episodi generino disservizi a carico dei cittadini che lamentano forti carenze e lunghe liste di attesa in svariate regioni,

si chiede di sapere se e come il Ministro in indirizzo intenda risolvere la situazione.

(4-00752)

TOTARO - Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per i beni e le attività culturali - Premesso che:

l'Istituto agronomico per l'Oltremare (IAO) è una importante istituzione che ha sede a Firenze in un palazzo storico di grande rilievo storico ed artistico, esempio di architettura razionalista con un importantissimo giardino tropicale;

dal 1° gennaio 2016 è stata istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed un suo ufficio è stato posto all'interno di questa struttura;

ad oggi questa struttura sembra quasi inutilizzata, se si esclude la parte di giardino aperta come percorso museale, utilizzabile solo su prenotazione, quindi riservato, come anche le visite alla parte storica del palazzo, ad un ristretto numero di appassionati o addetti ai lavori;

nella struttura ha sede la più importante e fornita biblioteca d'Europa in ambito tropicale e subtropicale, oltre ad un museo, oggi in sostanziale disuso, di importanti reperti e testimonianze dell'attività di cooperazione italiana dell'intero XX secolo;

sempre all'interno della struttura vi è una foresteria di recente edificazione, comprensiva di mensa con diverse camere con bagno, anch'essa scarsamente utilizzata;

l'Istituto agronomico per l'Otremare, pur avendo nel corso della sua centenaria attività vissuto momenti di scarsa funzionalità, è stato per il Ministero degli affari esteri un eccellente organo tecnico-scientifico di assoluta unicità. Per mezzo dell'istituto, infatti, era possibile sviluppare progetti di cooperazione ambientale e agricola italiani in via diretta senza dover transitare, come oggi accade, per tramite degli organi Onu, soggetti nei quali, vista la loro vastità, spesso si disperdono le risorse investite o quanto meno se ne vedono meno direttamente i frutti;

il tema della cooperazione nei Paesi in via di sviluppo è oggi quanto mai d'attualità, visti i problemi connessi all'immigrazione di massa e non controllata verso il nostro Paese,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per valorizzare questa bellissima istituzione che tanto ha dato alla storia del nostro Paese;

che cosa si intenda fare per valorizzare la biblioteca e il giardino tropicale, il museo dell'Istituto, la foresteria e la prestigiosa aula magna presenti nel complesso immobiliare, che altrimenti rischiano deperimento e dispersione;

se non si ritenga opportuno, nell'ambito della rinnovata Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rinnovare l'attività nella sede fiorentina, nel solco della tradizione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare e, in subordine, se non sia opportuno decentrare alcune attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella sede di Firenze.

(4-00753)

TOTARO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Considerato che:

Autostrade per l'Italia SpA si è impegnata, per mezzo di una convenzione con il Comune di Scandicci (Firenze) e successivi atti, a realizzare a propria cura e spese, nell'ambito delle attività complementari alla terza corsia autostradale, un'area attrezzata dedicata al tempo libero e allo sport nel quartiere di Casellina, ricomprendente, in particolare, un impianto calcistico poi da dedicare a sede di società dilettantistica giovanile locale;

l'opera ha subito, nel corso degli anni, numerosi ritardi di esecuzione ma recentemente il progetto sembrava prossimo alla realizzazione avendo ottenuto definitiva approvazione urbanistica da parte dell'amministrazione comunale e della competente Sovrintendenza e da notizie di stampa si diceva essere prossima la messa a bando da parte di Autostrade per l'Italia;

i tragici fatti di Genova hanno messo fortemente in discussione il ruolo di Autostrade per l'Italia SpA rispetto alla gestione della rete autostradale ed hanno in ogni caso modificato le priorità operative della stessa società;

il nuovo impianto sportivo di Casellina è da anni atteso sul territorio ed è assolutamente necessario per consentire alle società dilettantistiche locali il sereno svolgimento dell'attività sociale e sportiva rivolta ai giovani del territorio;

il Comune di Scandicci è stato profondamente segnato dalla realizzazione della terza corsia autostradale che, passando di fatto in mezzo alla città, ha reso necessari interventi fortemente invasivi, anche drammatici abbattimenti di abitazioni private e numerosi disagi per tutta la popolazione e pertanto queste opere hanno anche un alto valore di riconciliazione con la popolazione e il territorio,

si chiede di sapere se le opere saranno effettivamente messe a gara e realizzate nei prossimi mesi da Autostrade per l'Italia SpA e quali garanzie e rassicurazioni, anche rispetto alla certezza temporale, intenda ottenere il Governo nei confronti della società in questo senso.

(4-00754)

LAFORGIA - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

lunedì 22 ottobre 2018, il quotidiano "Il Resto del Carlino", edizione di Macerata, in un articolo a firma del giornalista Franco Veroli, riporta la notizia della pubblicazione dell'ultimo bollettino del sistema informativo "Excelsior", promosso da Unioncamere in collaborazione con Anpal, riferito al mese di agosto 2018;

in provincia di Macerata su 1.200 assunzioni previste, l'86 per cento risulta essere costituito da assunzioni a tempo determinato e solo il 14 per cento a tempo indeterminato;

la maggior parte delle richieste, il 56 per cento, si concentra nel settore dei servizi e riguarda imprese con meno di 50 dipendenti che, dunque, si confermano l'ossatura di quell'apparato produttivo;

nella stessa testata, in un altro articolo ma a stessa firma, appare un'intervista a Silvia Spinaci del sindacato Cisl che denuncia la cancellazione di 10.000 posti di lavoro e più di 2.000 imprese perse;

la disoccupazione risulta stimata all'8 per cento e quella giovanile al 15,4 per cento;

la provincia di Macerata è quella più danneggiata e distrutta dai sismi del 2016 che hanno profondamente intaccato l'intera economia provinciale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda produrre ulteriori politiche industriali e di sviluppo a tutela e per il rilancio delle realtà colpite dai terremoti;

se intenda attivarsi al fine di promuovere una modifica del "Jobs act" (di cui alla legge n. 183 del 2014) ed in quale maniera.

(4-00755)

CIRIANI - Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

il centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano è un Irccs (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) e, secondo le legge istitutiva, il direttore scientifico dell'istituto è nominato dal Ministro della salute, sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia, tra gli idonei che hanno partecipato al bando di selezione;

il direttore scientifico uscente ha cessato il suo mandato nel marzo 2018 ed è andato in quiescenza;

la nomina del suo successore è ritenuta urgente per rassicurare non solo il personale medico e scientifico, ma anche le istituzioni locali rispetto alla salvaguardia della vocazione dell'istituto di eccellenza nella cura e ricerca oncologica;

considerato inoltre che:

al Cro di Aviano gli oltre 150 ricercatori (come migliaia di loro colleghi in altri istituti di ricerca in tutta Italia) sono in attesa da molti anni di una soluzione definitiva e strutturale alla loro condizione di lavoratori precari, dopo l'ennesima proroga concessa in extremis a tre mesi dalla scadenza;

la soluzione legislativa prospettata e poi non attuata con emendamenti approvati nella legge di bilancio per il 2018 (di cui alla legge n. 205 del 2017) prevede soluzioni penalizzanti se non addirittura mortificanti per i ricercatori in termini sia di riconoscimento professionale che salariale;

l'attività di ricerca scientifica che qualifica l'istituto e ne giustifica l'esistenza non può prescindere né da una direzione scientifica autorevole e qualificata né dall'apporto quotidiano dei ricercatori, per i quali le alternative alla stabilizzazione sono o il licenziamento o la fuga all'estero,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, possano indicare quali sono i tempi previsti per la nomina del nuovo direttore scientifico e quali iniziative il Governo intenda adottare per dare risposta definitiva a tutti i ricercatori precari che al Cro di Aviano, come in molti altri istituti di ricerca ricovero e cura, attendono di conoscere il loro destino.

(4-00756)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-00010, dei senatori Steger e Durnwalder, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

3ª Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-00315, del senatore Malan, sull'edizione 2018 del premio Marzani;

3-00324, del senatore Urso ed altri, sulla partecipazione di Taiwan alla conferenza sui cambiamenti climatici in Polonia;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00313 e 300314, della senatrice Malpezzi, rispettivamente sull'emanazione del regolamento per il reclutamento del personale AFAM e sull'operatività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario;

3-00323, della senatrice Russo ed altri, sull'effettiva parità dell'attività didattica degli istituti musicali statali e non;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00311, dei senatori Giro e Mallegni, sulla qualità dei servizi erogati da Enav;

11ª Commissione permanente(Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

3-00322, del senatore Laus ed altri, sull'introduzione del reddito di cittadinanza.