Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 032 del 06/08/2018
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVIII LEGISLATURA ------
32a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
LUNEDÌ 6 AGOSTO 2018
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Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA,
del vice presidente CALDEROLI
e del vice presidente ROSSOMANDO
N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,13).
Si dia lettura del processo verbale.
CASTALDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 agosto.
Sul processo verbale
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, a norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto contrario per stigmatizzare quanto avvenuto nella seduta ultima del 3 agosto in merito all'emendamento 6.10.
Come già sottolineato dal nostro presidente Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane all'interno di un decreto-legge tipicamente amministrativo come il milleproroghe. A questo proposito, intendiamo lasciare agli atti una dichiarazione, rilanciando l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni». (Applausi dal Gruppo PD).
MALPEZZI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. No, il tempo a vostra disposizione è esaurito. Poiché il tempo è stato contingentato, il contingentamento vale per tutte le richieste da parte dei Gruppi.
MALPEZZI (PD). Ma è un intervento sul processo verbale!
PRESIDENTE. La Presidenza intende rispettare il Regolamento. Pertanto, ai sensi dell'articolo 60, comma 3, da lei appena invocato, che disciplina la possibilità di rettifica, io le ho concesso la parola, senatore Ferrari. Stando ai tempi assegnati, il Partito Democratico risulta sotto di due minuti e ventitré secondi. Ora si vota su questa proposta di rettifica e, essendo i tempi contingentati, non c'è possibilità di avere ulteriore tempo.
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, ma ci sono altre proposte di modifica rispetto al processo verbale e, quindi, noi vorremmo avere la possibilità d'intervenire sul processo verbale. Questo è il punto, sostanzialmente.
PRESIDENTE. Per poter agevolare questa vostra richiesta, mettete allora per iscritto le rettifiche che intendete apportare e su queste vi sarà una votazione.
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, leggo una di queste rettifiche, che è già scritta: abbiamo infatti letto il verbale e, sostanzialmente, ci sono delle questioni che non ci vedono d'accordo, sempre a norma dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento del Senato, quindi sempre sul processo verbale.
Annuncio dunque il mio voto contrario, per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. In modo particolare, in quella seduta il senatore Arrigoni ha affermato che la comunità scientifica sarebbe divisa in materia di vaccini.
PRESIDENTE. Senatrice...
MALPEZZI (PD). È un'affermazione gravissima e assolutamente non vera, come dimostrano l'appello dell'ordine dei medici e la presa di posizione netta e inequivocabile di tutta la comunità scientifica e internazionale. Non è assolutamente vero, inoltre, che tutti i bambini potranno andare a scuola. Questo Governo vuole ripristinare...
PRESIDENTE. Senatrice, lei sta criticando un'affermazione, non sta proponendo una rettifica. Non possiamo censurare le affermazioni, possiamo rettificare oppure verificare un verbale e può essere avanzata una richiesta di rettifica, che va votata. Quindi, se il senatore Arrigoni ha detto qualcosa che non le piace, non possiamo rettificarla: mi pare evidente.
Dunque, se vuole identificare la proposta di rettifica, la poniamo ai voti. Dopo farò presente i tempi che spettano a tutti i Gruppi, visto che c'è un contingentamento e che il Partito Democratico ha già superato di due minuti il tempo a disposizione.
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, appellandoci all'articolo 60, comma 3, chiediamo di parlare per un semplice annuncio di voto contrario. Quindi, se lei concede ai senatori che lo richiedono la possibilità di pronunciarsi su un eventuale voto contrario, possiamo procedere in questo modo. Io per primo ho annunciato la motivazione, dopodiché lei può concedere la parola, per dichiarare un voto contrario ad un verbale, che contiene la parte che ho stigmatizzato. Altrimenti consegneremo un testo scritto identico a quello che ho letto nel mio primo intervento.
PRESIDENTE. Chi sono i senatori che vogliono fare questo annuncio di voto sulla rettifica? (Numerosi senatori del Gruppo PD fanno cenno di voler intervenire. Commenti dal Gruppo PD). Senatore Ferrari, può dirmi quale punto del processo verbale intende rettificare? Non mi è chiaro.
FERRARI (PD). Signor Presidente, nel mio intervento iniziale ho chiesto di parlare per dichiarare il mio voto contrario al verbale, non per modificare il verbale, ma semplicemente per dire che non accettiamo che l'Assemblea assuma un verbale in cui è stato approvato un emendamento, che a nostro avviso è viziato da estraneità di materia. Quindi non vogliamo che sia messo agli atti il nostro voto favorevole a questo verbale.
PRESIDENTE. Il voto per tutti può essere annunciato dal Capogruppo. Dal mio punto di vista il Capogruppo può annunciare il voto e fare una dichiarazione, atteso che, essendo i tempi contingentati - lo ripeto - il tempo è già esaurito (Applausi della senatrice Bottici. Proteste dal Gruppo PD). Proprio perché mi pare sia necessario dare una possibilità in più, faccio parlare il Capogruppo per tutti, ma non è permesso a tutti, perché il tempo è esaurito (Commenti dei senatori Faraone e Laus. Il senatore Taricco fa cenno di voler intervenire). Se cominciamo ad allungare i tempi, questo va fatto per tutti.
TARICCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. L'annuncio di voto è sì o no.
TARICCO (PD). Io vorrei dire un'altra cosa. Vorrei fare un richiamo al Regolamento e dire che sul processo verbale non esiste il contingentamento dei tempi. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Esiste il contingentamento per prassi consolidata. Vada a vedere la prassi, perché non è possibile che ogni volta si inventi qualcosa. (Proteste dal Gruppo PD). C'è un Regolamento e c'è una prassi. Io do la parola a tutti, però non è possibile ogni volta andare oltre. (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'AZ, FI-BP e FdI).
TARICCO (PD). Mi faccia parlare. Mi fa parlare?
PRESIDENTE. Le tolgo la parola. (Applausi dal Gruppo M5S.Proteste dal Gruppo PD). Senatore Taricco, dica sì o no.
TARICCO (PD). Signor Presidente, voglio poter parlare, credo di averne diritto.
PRESIDENTE. Lei può parlare quando può parlare.
TARICCO (PD). Io chiedo di poter esprimere il mio pensiero sul Regolamento. Se oggi abbiamo dieci provvedimenti contingentati, su quale di questi calcola il tempo del mio intervento sul processo verbale? Il processo verbale non c'entra nulla con il contingentamento. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Non c'entra nulla il tempo del processo verbale. Voi avete superato il tempo a vostra disposizione. (Proteste dal Gruppo PD). Mi prendo la responsabilità di quello che faccio.
Senatore Taricco, per un sì o un no. Intervenite tutti per un sì o per un no.
Prego, sì o no?
LAUS (PD). Signor Presidente, intervengo se mi dà la voce; non siamo mica a scuola, qui.
PRESIDENTE. Forse dovreste andare a scuola, d'accordo? (Applausi dai Gruppi M5S, L-SP-PSd'AZ, FI-BP e FdI). Ho detto che siccome avete esaurito il tempo a vostra disposizione e il tempo è contingentato: vi do la parola per dire se siete favorevoli o contrari. Prego, lo dica.
LAUS (PD). Esprimo un giudizio contrario sul processo verbale e lo devo motivare per forza; dunque do la motivazione. Lei me lo deve far motivare, perché io sono andato a scuola.
PRESIDENTE. Perché discute? Finisca!
LAUS (PD). A norma dell'articolo 60, comma 3, del Regolamento del Senato sul processo verbale prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto e dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso in merito all'emendamento 6.10.
PRESIDENTE. Basta così, ho capito.
LAUS (PD). Ma non deve capire lei!
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le chiedo però di far pervenire un elenco delle persone che desiderano intervenire, perché l'alzata di mano diventa scomposta.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, io mi permetto di sottoporle la sua decisione, anche supportata dagli uffici, rispetto ai precedenti. Non credo sia possibile che i tempi delle dichiarazioni di voto sul processo verbale vadano a ridurre dei residui, qualora ve ne siano, o comunque ad impattare sul contingentamento dei tempi sul provvedimento.
Io stesso, infatti, ho partecipato alla Conferenza dei Capigruppo in cui si è andati a determinare nello specifico i tempi per il singolo provvedimento. È un diritto soggettivo di ogni parlamentare quello di poter esprimere il proprio favore o la propria contrarietà rispetto all'approvazione del processo verbale. (Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Rossi). Lei non può dare a me la responsabilità di svolgere un intervento per tutto il Gruppo, quando questo è un diritto soggettivo.
Noi le presentiamo immediatamente l'elenco, i nostri colleghi vi si atterranno puntualmente esprimendo solo il favore o la contrarietà rispetto all'approvazione del processo verbale.
Comunque, signor Presidente, volendo essere formali, se i tempi sono stretti e abbiamo tutti fretta, la seduta deve cominciare puntualmente alle ore 11 come previsto. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Non penso che lei si riferisca a me per il ritardo, perché io c'ero, forse qualcuno non c'era e sarà stata richiesta la sua presenza.
Vorrei comunque ricordare all'Assemblea che il contingentamento dei tempi è stato stabilito all'unanimità nella Conferenza dei Capigruppo e se allora il contingentamento non vale per le questioni che oggi voi ponete, vuol dire che noi possiamo allungare a iosa tutti i tempi e il contingentamento non conta più. Ditemi, perché in questo modo si può ampliare. Io non ho alcuna difficoltà a stare qui, sono arrivata ieri sera, resterò oggi, domani, dopodomani e fino a Ferragosto. Per me è indifferente, basta che lo stabilisca la Conferenza dei Capigruppo, il resto non mi interessa, non è questione che mi riguardi. Men che meno ho tolto la parola a nessuno, visto che state parlando da circa un quarto d'ora. (Applausi dai Gruppi M5S e, L-SP-PSd'AZ).
Senatrice Malpezzi, allora mi dia l'elenco di coloro che vogliono intervenire: visto che questa cosa vi stava tanto a cuore, magari potevate far pervenire questo elenco alla Presidenza prima dell'inizio della seduta. (La senatrice Malpezzi consegna l'elenco alla Presidenza).
Darò la parola soltanto per dichiarare se si è favorevoli o contrari, perché il tempo è esaurito, quindi non datemi motivazioni, visto che chi ha parlato prima di voi ha già stabilito qual è il tema oggetto della votazione e l'oggetto del vostro annuncio di voto.
MIRABELLI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, voto contrario. Posso consegnare il testo scritto del mio intervento?
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
FEDELI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FEDELI (PD). Voto contro questo processo verbale e le consegno il testo scritto delle motivazioni, ma vorrei anche aggiungere, se me lo permette, signor Presidente, che non è indifferente la motivazione per la quale noi votiamo contro.
PRESIDENTE. La motivazione è stata espressa, senatrice Fedeli.
FEDELI (PD). Gliela riconsegno perché è importante che resti agli atti per ricordarci il grave danno che siamo ancora in tempo a rimediare - lo voglio dire a questa Assemblea - anche con un voto diverso per salvare la vita delle nostre bambine e dei nostri bambini. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza a consegnare il testo scritto.
PINOTTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINOTTI (PD). Voto contro anch'io, signor Presidente, le consegno la motivazione scritta e questo atto lo facciamo tutti quanti perché riteniamo quanto avvenuto in quest'Aula molto grave non solo per il Senato...(Il microfono si disattiva automaticamente).
PITTELLA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PITTELLA (PD). Il mio voto è contrario, le consegnerò il testo scritto della mia motivazione. Concordo pienamente con quanto scritto dall'Ordine...(Il microfono si disattiva automaticamente).
VALENTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALENTE (PD). Intervengo per esprimere il mio voto contrario al processo verbale, perché nel processo verbale viene riferita una modifica ad un decreto e questa modifica al decreto viene riferita e raccontata come... (Il microfono si disattiva automaticamente).
VERDUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI (PD). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario e consegno le motivazioni politiche che consistono nello stigmatizzare il voto di venerdì, che mette a rischio la sicurezza e la salute delle famiglie italiane.
D'ARIENZO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ARIENZO (PD). Signor Presidente, esprimo il mio voto contrario al processo verbale nella parte che si riferisce... (Il microfono si disattiva automaticamente).
MANCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD). Signor Presidente...
FARAONE (PD). Domando di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.
PRESIDENTE. No, si sieda. (Commenti del senatore Faraone). Le do dopo la parola. (Commenti del senatore Faraone). Do io la parola, quando ritengo.
MANCA (PD). Signor Presidente, il mio è un voto contrario, che voglio però rappresentare, perché non basta, su un argomento... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. No, basta.
BITI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BITI (PD). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio voto contrario sul processo verbale di cui lascerò agli atti le motivazioni. Noi siamo a favore dei vaccini che salvano... (Il microfono si disattiva automaticamente).
GINETTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GINETTI (PD). Signor Presidente, nella scorsa seduta è stato approvato un emendamento che mette a rischio la salute dei nostri bambini, per la modifica del decreto sui vaccini.
PRESIDENTE. Favorevole o contrario?
GINETTI (PD). Voto contrario e ne deposito agli atti le motivazioni.
COMINCINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COMINCINI (PD). Signor Presidente, mi affido alla sua sensibilità istituzionale perché trasmetta al Presidente...
PRESIDENTE. Favorevole o contrario?
COMINCINI (PD). ...la nostra contrarietà al provvedimento contro i vaccini. Ne consegno le motivazioni scritte.
ALFIERI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI (PD). Signor Presidente, anch'io sul tema dei vaccini, per esprimere la totale contrarietà del Gruppo Partito Democratico.
MARINO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARINO (PD). Signor Presidente, pur avendo molte perplessità sull'interpretazione data all'articolo 60, terzo comma, mi adeguo ed esprimo voto contrario.
RAMPI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, ognuno ha motivazioni diverse. Io, ad esempio, non credo all'evidenza scientifica...
PRESIDENTE. Dica soltanto favorevole o contrario, altrimenti le tolgo la parola.
RAMPI (PD). Non si assuma, però, la responsabilità di mettere a tacere l'Assemblea. Io sono contrario con motivazioni diverse da quelle di altri colleghi del Gruppo, che lascerò agli atti. Penso che... (Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti dal Gruppo M5S).
PARRINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARRINI (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare un fatto che personalmente mi ha fatto ritenere...
PRESIDENTE. Dica favorevole o contrario.
PARRINI (PD). Vorrei richiamare un fatto che personalmente mi ha fatto ritenere leso nelle mie prerogative di parlamentare.
PRESIDENTE. Dica soltanto favorevole o contrario, altrimenti le tolgo la parola.
PARRINI (PD). Signor Presidente, su una questione fondamentale... (Il microfono si disattiva automaticamente).
ASTORRE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASTORRE (PD). Signor Presidente, dovrebbe dare però il tempo di argomentare il voto contrario o positivo.
PRESIDENTE. Favorevole o contrario?
ASTORRE (PD). Penso che l'altro giorno sia stato fatto, nella norma del decreto-legge... (Il microfono si disattiva automaticamente).
PATRIARCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, preannuncio il voto contrario. Siamo contro l'emendamento che è stato proposto... (Il microfono si disattiva automaticamente).
FARAONE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FARAONE (PD). Signor Presidente, le chiedo sempre, poi, di intervenire sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Lei chieda dopo. Favorevole o contrario?
FARAONE (PD). Vorrei intervenire su un altro passaggio che riguarda il... (Il microfono si disattiva automaticamente).
SUDANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SUDANO (PD). Signor Presidente, le consegnerò le motivazioni per iscritto, però anch'io, come tutti i miei colleghi...
PRESIDENTE. Le depositi. Lei è favorevole o contraria?
SUDANO (PD). Sono contraria all'emendamento sui vaccini.
BELLANOVA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLANOVA (PD). Signor Presidente, credo che oggi stiamo scrivendo davvero un gravissimo precedente. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È vero, è un precedente che non mi piace.
BELLANOVA (PD). Vorrei invitarla ad esplicitare i precedenti su...
PRESIDENTE. Favorevole o contrario?
BELLANOVA (PD). No, signor Presidente...
PRESIDENTE. Dica favorevole o contrario. Basta.
BELLANOVA (PD). Presidente, mi può dare un attimo di tempo?
PRESIDENTE. No, non ce l'ha. Lo chieda agli altri partiti. L'avete già esaurito. (Commenti della senatrice Bellanova).
SBROLLINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SBROLLINI (PD). Signor Presidente, preannuncio il mio voto contrario... (Commenti della senatrice Bellanova).
PRESIDENTE. La smetta di parlare, senatrice Bellanova, faccia parlare la sua collega.
SBROLLINI (PD). Esprimo il mio voto contrario... (Commenti della senatrice Bellanova).
PRESIDENTE. Senatrice, se non la smette la devo allontanare.
SBROLLINI (PD). Esprimo il mio voto contrario, perché stiamo discutendo... (Commenti della senatrice Bellanova).
PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, si sieda.
SBROLLINI (PD). Perché stiamo parlando della salute dei nostri ragazzi... (Il microfono si disattiva automaticamente).
NANNICINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NANNICINI (PD). Signor Presidente, anch'io depositerò le motivazioni per il mio voto, diverse da quelle del collega Rampi. Annuncio il mio voto contrario.
MISIANI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MISIANI (PD). Signor Presidente, mi appello al comma 3 dell'articolo 60 e voto contro questo processo verbale lasciando agli atti le motivazioni. Non si scherza con la salute dei bambini! (Applausi dal Gruppo PD).
FERRAZZI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, annunciando che depositerò le motivazioni della mia contrarietà, in quest'Aula abbiamo votato da apprendisti stregoni che giocano contro la salute pubblica... (Il microfono del senatore Ferrazzi si disattiva automaticamente).
D'ALFONSO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Antigone mi dice di votare contro. Voto contro poiché siamo andati contro il diritto all'umanità. (Applausi dal Gruppo PD).
BOLDRINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOLDRINI (PD). Voto contro l'approvazione del processo verbale, perché mi sento responsabile... (Il microfono si disattiva automaticamente).
GARAVINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GARAVINI (PD). Anch'io voto contro e le faccio notare che non è questione se a lei piaccia o no... (Il microfono si disattiva automaticamente).
GIACOBBE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIACOBBE (PD). Signor Presidente, anch'io voterò contro e consegnerò le motivazioni per iscritto.
PARENTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, la ringrazio anche per la gentilezza istituzionale che sta usando in quest'Aula, annuncio il voto contrario e deposito le motivazioni.
COLLINA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COLLINA (PD). Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario.
STEFANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEFANO (PD). Signor Presidente, anch'io annuncio il voto contrario e depositerò le motivazioni, alle quali aggiungo anche secondo me che il resoconto... (Il microfono si disattiva automaticamente. Commenti del senatore Stefano).
PRESIDENTE. Ha già detto che è contrario. Depositi le sue motivazioni.
STEFANO (PD). Lei deve far parlare!
MESSINA Assuntela (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, voterò contro e depositerò le motivazioni.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
MARGIOTTA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, sempre per la scienza contro l'ignoranza: voterò contro.
GRIMANI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI (PD). Signor Presidente, vogliamo tutelare la salute dei nostri bambini.
PRESIDENTE. Basta. Dica sì o no.
GRIMANI (PD). Per questo voto contro il processo verbale.
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.
Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Sull'ordine dei lavori
PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.
Sui lavori del Senato
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi quali sono i tempi rimasti per la discussione, in modo che non ci siano questioni ulteriori, visto che - ripeto - il tempo è contingentato e la decisione è stata votata all'unanimità in Conferenza dei Capigruppo.
Il tempo residuo per il Gruppo MoVimento 5 Stelle è di un'ora e tredici minuti; per il Gruppo Forza Italia quindici minuti; per il Gruppo Lega quarantasei minuti e cinquantotto secondi; il Gruppo Partito Democratico è sotto di due minuti e ventitre secondi; Fratelli d'Italia è sotto di sette minuti e cinquantanove secondi; il Gruppo Misto ha dieci minuti e trenta secondi; il Gruppo delle Autonomie ha ventuno minuti e dodici secondi. Per gli interventi in dissenso sono rimasti tre minuti e ventisette secondi. Il relatore ha trentasei minuti e il Governo trentanove minuti. Ci sono poi venti minuti per le votazioni.
CIRIANI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori per avanzare una proposta.
Abbiamo appreso adesso che il nostro Gruppo avrebbe già sforato i tempi a sua disposizione di sette minuti. Noi non avevamo avuto questa impressione. Più in generale, vorrei avanzare una proposta, in termini assolutamente collaborativi. A noi pare che una rimodulazione dei tempi possa essere una scelta di buon senso, anche rispetto a quanto sta avvenendo in Assemblea. Lei ha detto, correttamente, che la Conferenza dei Capigruppo ha deliberato in maniera unanime sulla ripartizione dei tempi, ma è anche vero che la Conferenza dei Capigruppo si è riunita prima delle novità politiche che sono state introdotte di sera in Commissione. Pertanto, se lei è d'accordo, chiedo che la Conferenza dei Capigruppo venga convocata al fine di allargare, in maniera collaborativa, i tempi a disposizione dei Gruppi parlamentari affinché la discussione si svolga in maniera un po' più ordinata di quella a cui stiamo assistendo. (Applausi dal Gruppo PD). In caso contrario, credo che forse gli effetti saranno peggiori.
PRESIDENTE. Senatore Ciriani, faremo una riunione della Conferenza dei Capigruppo anche su questo tema, però il tempo non è un'impressione. Se esso viene rigorosamente osservato, il fatto che possa essere un'impressione mi lascia francamente un po' perplessa.
A me va benissimo allargare i tempi di discussione, ma ciò va deciso in Conferenza dei Capigruppo. Tra l'altro, senatore Ciriani, il suo Gruppo ha terminato il tempo a disposizione, ma, come si è sempre fatto, potete chiedere agli altri Gruppi se vi cedono parte del loro. Questa è una possibilità. (Applausi della senatrice Bonfrisco).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, cediamo volentieri dieci minuti del nostro tempo al Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi dal Gruppo FdI).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, anche il MoVimento 5 Stelle è disponibile a cedere dieci minuti del suo tempo al Gruppo Fratelli d'Italia. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, apprezziamo molto gli interventi dei Capigruppo della Lega e del MoVimento 5 Stelle. Ovviamente, il tempo è stato ceduto solo al Gruppo Fratelli d'Italia perché ha avanzato la richiesta. Chiedo, pertanto, che i minuti che vengono messi a disposizione siano di tutti i Gruppi di opposizione che hanno terminato il loro tempo. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Sarebbe auspicabile una cessione di tempo anche al Partito Democratico, che ha già consumato quello a sua disposizione.
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, la disponibilità è stata dichiarata nei confronti del Gruppo Fratelli d'Italia perché l'ha esplicitamente proposto. Visto l'intervento del presidente Marcucci, da parte nostra c'è ovviamente la disponibilità a cedere dieci minuti anche al Gruppo Partito Democratico. (Applausi dai Gruppi M5S e PD).
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, anche il Gruppo Per le Autonomie cede dieci minuti del proprio tempo al Gruppo Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD).
Seguito della discussione del disegno di legge:
(717) Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Relazione orale)(ore 11,50)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 717.
Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Ricordo che nella seduta del 3 agosto il relatore ha svolto la relazione orale e il senatore Collina ha svolto la relazione di minoranza, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del relatore di minoranza e ha avuto inizio l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge.
Riprendiamo l'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, esprimo un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1.
RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, questa è un'opportunità che offriamo alla maggioranza e al Governo, quindi non possiamo accettare l'invito al ritiro; anzi, invitiamo a un ripensamento, che c'è già stato in passato. Lei sa benissimo che su 18app nella scorsa legislatura l'attuale maggioranza si espresse in maniera profondamente contraria, addirittura sostenendo che si trattasse di una mancia elettorale. Ma una mancia non poteva essere, visto che il provvedimento è durato nel tempo. All'inizio di questa legislatura il Ministro dei beni culturali si espresse in maniera profondamente contraria annunciando di voler cancellare il provvedimento. Poi, per fortuna, come ci ha spiegato anche in questa Aula, ci ha ripensato.
Questo si collega a quanto di spiacevole è successo all'inizio di questa seduta. Dentro quest'Aula noi ci dobbiamo parlare e ci dobbiamo ascoltare. Noi non siamo qui per un pro forma, non dobbiamo dire «sì» e «no» tanto perché il Regolamento lo prevede. Noi dobbiamo provare ad approfondire i temi ed andare in profondità nel trattare le questioni. Probabilmente, andando in profondità, ci si accorge che quello di 18app non è un terribile provvedimento perché l'ha proposto e portato avanti il Partito Democratico, o perché - cosa ancora più grave - l'ha fatto suo l'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi, quindi tutto quello che ha fatto il presidente del Consiglio Matteo Renzi bisogna cancellarlo, per via della damnatio memoriae.
Questo è il clima che si è creato in questo Paese, un Paese che funziona sempre così e guardate che alimentare un clima del genere vorrà dire che prima o poi lo stesso succederà a qualcuno che c'è oggi, perché questa è la storia d'Italia.
Proviamo a cambiarla, questa storia; proviamo a guardare al merito delle cose. Questo provvedimento è stata una grande occasione per tantissimi ragazzi e ragazze italiani di accedere al teatro, al cinema, alla musica, ai concerti. Ripeto, è stata una grande occasione. Credo che quei ragazzi e quelle ragazze poi, al momento del voto, esprimeranno voti profondamente diversi. Credo che lo abbiate capito e che lo abbia capito soprattutto il Ministro dei beni e delle attività culturali e infatti in questo provvedimento si introduce la proroga per il 2018, quindi i ragazzi e le ragazze nel 2018 potranno accedere a 18app. Ma non si capisce perché non potranno farlo e non c'è la certezza di farlo per i ragazzi e le ragazze del 2019.
Noi chiediamo semplicemente di prorogare anche al 2019 questa possibilità; ci sono già le risorse a bilancio, perché le avevamo messe noi nell'ultima legge di stabilità. Sta a voi governare; potrete correggere come vorrete l'applicazione di questo provvedimento, ma almeno vi chiediamo di prorogarlo e di dare la garanzia anche a quei ragazzi e a quelle ragazze di poter accedere alla musica, al cinema, a i libri, alla letteratura e alla cultura in generale. Per questo chiedo davvero, in scienza e in coscienza, ad ognuno di voi di esprimere un voto favorevole. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.1, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B). (La senatrice Lonardo segnala un malfunzionamento del sistema di voto della sua postazione).
Senatrice, registriamo il suo voto.
LONARDO (FI-BP). Era un voto contrario, signor Presidente.
QUAGLIARIELLO (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (FI-BP). Signor Presidente, per un errore mi sono astenuto, ma il voto sarebbe stato contrario.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
RAUTI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Non sono riuscita a votare. Esprimo voto contrario.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
L'emendamento 7.2 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.3, presentato dal senatore Pagano, identico agli emendamenti 7.4, presentato dal senatore Verducci, e 7.5, presentato dal senatore Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Pagano, identico all'emendamento 7.7, presentato dal senatore Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 7.8 e 7.9 sono improponibili.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.1, presentato dai senatori Rampi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1.
MALPEZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALPEZZI (PD). Signor Presidente, mi rivolgo al Governo, perché questo emendamento non necessita di alcuna copertura. Il vice ministro Castelli lo sa: chiede la proroga per la consegna della documentazione per il progetto «Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati». La documentazione scadeva ai primi di giugno, quindi in una fase un po' di interregno, molti Comuni non hanno fatto in tempo ed erano Comuni già assegnatari delle risorse che ora, per un ritardo, rischiano di non vedere i loro progetti approvati.
Siccome i fondi c'erano e la ripartizione era stata fatta, si tratta semplicemente di concedere una piccola proroga per la consegna di documenti. Governo, mi rifaccio a voi. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.0.1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, l'emendamento 8.1 riguarda la ricettina veterinaria.
Abbiamo dibattuto di questo argomento in Commissione sanità, abbiamo votato ovviamente favorevolmente alla proroga fino al 31 dicembre, ma abbiamo ottenuto la disponibilità - e l'abbiamo raccomandata in sede di approvazione della proposta del Governo - ad allungare i termini al 1° febbraio 2019.
È una proroga assolutamente indispensabile, per dar modo all'intero sistema della sanità veterinaria di adeguarsi a questa tempistica e alle nuove modalità di ricettazione. Il problema non è solo dei veterinari, ma di tutto il comparto della medicina veterinaria, anche per quanto riguarda la distribuzione, quindi le farmacie.
Questi tempi sono ritenuti indispensabili, dunque raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento in esame per dar modo all'intero sistema di recuperare funzionalità e operatività.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.500, 8.4 (testo 3), 8.8 (testo 2) e 8.0.2.
Propongo invece una riformulazione dell'emendamento 8.301, di cui do lettura: «Al comma 2, sostituire le parole: "A decorrere dal 1º dicembre 2018" con le seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2019"». Al testo così riformulato, il mio parere è favorevole.
Invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme.
PRESIDENTE. Invito il Presidente della 5a Commissione ad esprimersi sulla riformulazione in esame.
PESCO (M5S). Trattandosi di materia ordinamentale, signor Presidente, non ci sono problemi.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500/1, presentato dai senatori Zaffini e La Pietra.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.500, presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.1 è assorbito dalla precedente votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.300, presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.2 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.301 (testo 2), presentato dal senatore Berutti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.3 è ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.4 (testo 3), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.5, presentato dal senatore Faraone e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 8.6, identico all'emendamento 8.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.6, presentato dai senatori Moles e Mallegni, identico all'emendamento 8.7, presentato dal senatore Quagliariello.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.8 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.9 è assorbito dalla precedente votazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.10, identico all'emendamento 8.318.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMEO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, nell'eventualità vi fosse la possibilità del Governo ad accoglierlo, chiedo di poter trasformare questo emendamento in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatore Mallegni, il suo emendamento 8.318 è identico all'emendamento 8.10. Le chiedo se intende anch'ella chiederne la trasformazione in un ordine del giorno.
MALLEGNI (FI-BP). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 8.10, identico all'emendamento 8.318.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G8.10 e G8.318 non verranno posti ai voti.
L 'emendamento 8.11 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.12, presentato dal senatore Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 8.13 è improponibile.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli ordini del giorno G8.1 e G8.2.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, ritengo che l'ordine del giorno G8.1 possa essere accolto dal Governo come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, l'ordine del giorno G8.1 è accolto come raccomandazione. L'ordine del giorno G8.2 verrebbe accolto come raccomandazione se venisse riformulato come l'ordine del giorno G8.1.
PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice De Petris se accetta la proposta del Governo.
DE PETRIS (Misto-LeU). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G8.1 e G8.2 (testo 2) sono accolti come raccomandazione.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.1.
TARICCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, chiedo al relatore e al Governo di riconsiderare il parere su questo emendamento, che va ad incidere sul decreto legislativo n. 29 del 2017 e prevede, sostanzialmente, che gli operatori economici che producono materiali che vengono a contatto con alimenti debbano segnalare all'autorità sanitaria competente questa loro produzione. Il termine per la segnalazione scadeva alla fine del 2017. Dai dati in nostro possesso sono pochissime le imprese che hanno segnalato. Pertanto, sono teoricamente tutte in infrazione. (Applausi del senatore Ferrazzi).
Prevediamo la proroga soltanto a fine anno, in modo da mettere in condizione le aziende di poter segnalare all'autorità sanitaria competente e di mettersi in regola. È una questione squisitamente formale, ma che diversamente vedrebbe fuori legge la stragrande maggioranza delle imprese che producono questi materiali.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.1, presentato dai senatori Taricco e Faraone.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.2.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, l'emendamento 8.0.2 riguarda i MOCA, cioè i materiali e gli oggetti che entrano a contatto con gli alimenti. È stato proposto dalla Lega, ma è stato sottoscritto da senatori di tutti i Gruppi parlamentari, a eccezione del PD che, abbiamo appreso, ha presentato un emendamento similare. L'emendamento è stato sollecitato dal Comune di Deruta, anche a nome di altre amministrazioni iscritte all'Associazione nazionale città della ceramica, nel corso di un incontro ufficiale con il sottosegretario Lucia Borgonzoni.
Nello specifico, esso prevede la riapertura per quattro mesi dei termini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 2017 sulla disciplina sanzionatoria per la violazione dei regolamenti comunitari in materia di MOCA. L'articolo 6 prevedeva la comunicazione alle ASL competenti per territorio degli stabilimenti interessati e prevedeva, per la mancata comunicazione, una sanzione dai 1.500 ai 9.000 euro. Con questo intervento noi permettiamo alle aziende di potersi mettere a posto e di regolarizzare la propria posizione. Resta ovviamente aperta l'esigenza di far comprendere e di far valutare in sede europea le peculiarità e le unicità delle produzioni italiane. Nel caso di specie, mi permetta l'Aula, con il massimo rispetto, di sottolineare la differenza fra un piatto in ceramica prodotto artigianalmente e una scodella bianca un po' triste prodotta a livello industriale in qualche altro Paese europeo. Quindi il nostro voto sarà ovviamente favorevole. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
TARICCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, le chiedo solo, se possibile, che venga dichiarato assorbito il mio precedente emendamento 8.0.1, che è praticamente identico e che è stato respinto.
PRESIDENTE. Lei faccia la sua dichiarazione di voto su questo emendamento. Adesso non possiamo fare una dichiarazione di voto retroattiva.
TARICCO (PD). Se possibile, signor Presidente, le chiedo di poter apporre la mia firma all'emendamento 8.0.2, visto che è l'unica soluzione.
PRESIDENTE. È un emendamento della Commissione, senatore Taricco.
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, va tutto bene, io ho firmato l'emendamento 8.0.2 e sono d'accordo, come sa. Però ha ragione il collega Taricco. L'emendamento precedente è stato respinto. Dunque teoricamente - signor Presidente, risolva lei - l'emendamento in votazione rischierebbe di essere precluso. Ora, cerchiamo di vedere se c'è una risposta. Questa è la dimostrazione, colleghi, che, se lavoriamo senza maschera, forse facciamo del bene. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Chiedo al relatore se l'emendamento 8.0.1 e l'emendamento 8.0.2 della Commissione sono identici.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, non sono identici, altrimenti avrei espresso un parere identico.
PRESIDENTE. Siccome su questo c'è una contestazione, le volevo chiedere se siamo certi o no che non ci sia un'identità.
BORGHESI, relatore. Non c'è, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.0.2, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge , che invito i presentatori ad illustrare.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, la proposta emendativa 9.2 di cui sono primo firmatario, così come altri emendamenti, assume come proprio bersaglio ed oggetto positivo l'allungamento dei termini per le controdeduzioni, al fine di evitare le conseguenze di una procedura di infrazione circa la vita giuridica ed economica delle imprese del cratere sismico aquilano. Si raccoglie quindi uno sforzo corale, per fare in modo che all'inizio sia il lasso di tempo a consentire la controdeduzione documentale, ma poi si abbia anche tempo e modo per attivare e avviare un'interlocuzione competitiva con Bruxelles, poiché ci sarà la questione di controdedurre sul piano della documentazione.
Chiedo dunque di votare a favore della proposta a mia prima firma che allunga il lasso di tempo per consentire maggiore agibilità alle imprese aquilane del cratere sismico.
PAGANO (FI-BP). Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che Forza Italia ha depositato una proposta emendativa collegata all'articolo in esame del provvedimento di proroga termini, che riguarda ciò che ha appena detto il collega senatore D'Alfonso, in merito alla procedura di infrazione della Commissione europea su alcune contestazioni alle imprese aquilane, relative alle tasse non versate o sospese, a cui ci associamo totalmente, avendo anche noi sottoscritto emendamenti di tal fatta.
Abbiamo presentato anche altri emendamenti, che comunque hanno a che fare con l'emergenza del terremoto del 2016-2017, che giustamente abbiamo collegato per competenza. Ci siamo infatti permessi, doverosamente, di sottolineare l'aspetto dell'emergenza dei terremotati del 2016-2017, perché è noto ormai a tutti che c'è stata una diversità di trattamento tra i terremotati dell'Aquila del 2009 e quelli successivi, del periodo 2016-2017. Già nel momento in cui abbiamo depositato emendamenti al cosiddetto decreto sisma, abbiamo colto, da parte del sottosegretario Castelli, qui presente in Aula, e poi, successivamente, anche del sottosegretario Guidesi, la volontà di venire incontro a questi emendamenti e ai temi in essi contenuti, sottolineando una condivisione nel merito, senza però avere la capacità e la forza di dare una risposta corretta a tali istanze.
Ribadisco dunque che, in questa sede, avvertiamo il dovere di sottolineare e di insistere affinché questi emendamenti vengano approvati, non essendo pensabile che il tema dei terremotati, con riferimento non solo a quelli di cui all'articolo 9, ma anche a quelli del terremoto successivo, non sia considerato come una priorità nazionale. Voteremo quindi per gli emendamenti che abbiamo presentato, a prescindere dal parere contrario che su di loro è stato espresso.
MARSILIO (FdI). Signor Presidente, all'articolo 9 abbiamo presentato una serie di emendamenti, cercando di colmare i difetti e le mancanze che, in particolare sulla vicenda del terremoto, purtroppo a distanza di diversi anni ancora esistono; per quello aquilano in particolare sono quasi dieci anni che si attendono risposte definitive, ma gli anni passano anche per terremoti più recenti. Atteso che per chi ha vissuto e vive ancora senza casa e senza vedere l'inizio di uno straccio di ricostruzione un anno o due sono ere geologiche, dobbiamo renderci conto che il tempo che stiamo perdendo rischia di essere mortale per il futuro di queste zone. Non perdiamo dunque questa occasione, come invece abbiamo in larga parte fatto sul decreto-legge sul terremoto esaminato il mese scorso.
All'interno del decreto milleproroghe abbiamo presentato delle richieste per prorogare alcuni interventi che rendano possibile la ricostruzione e il rilancio dell'economia dei territori. L'assunto principale è il seguente: i tempi dell'emergenza e della ricostruzione stanno slittando anche ope legis, nel senso che la legge ha riconosciuto la persistenza delle condizioni di criticità e di emergenza che giustificano questo stato dovuto alla ricostruzione; tuttavia non sono state prorogate le misure varate all'epoca in cui, magari con un po' di ottimismo, si pensava che oggi l'emergenza sarebbe stata superata per cui quelle azioni erano state pensate in costanza di tale situazione. È come se lo Stato dicesse qualcosa del tipo: riconosco che siamo in ritardo, quindi l'emergenza durerà un altro anno o due (in alcuni casi la durata è prevista fino al 2020). Vi sono tuttavia questioni inerenti alle provvidenze per fare le assunzioni nei Comuni con i contratti di collaborazione, per assumere e mantenere sul posto personale ormai qualificato che nelle graduatorie normali non si troverebbe; sulla zona franca urbana, per permettere alle imprese di andare su quei territori e ottenere agevolazioni fiscali economiche e sociali per potersi impiantare, nonché circa la copertura dei maggiori oneri dovuti ai Comuni. Faccio l'esempio solo dell'Aquila, ma varrebbe per ogni altro Comune. All'Aquila tale copertura è particolarmente onerosa perché parliamo di un Comune il cui intero centro storico è ancora spopolato e quindi deve organizzare i servizi (trasporti pubblici, raccolta dei rifiuti) su una estensione territoriale molto più ampia; pertanto, mentre questo Comune ha un minor gettito perché le case, che non si abitano perché sono ancora pericolanti, non producono gettito IMU, né in compensazione né direttamente (se fossero seconde case), il Comune spende più soldi per portare l'autobus, la raccolta dei rifiuti, gli scuolabus per i bambini e ogni altro servizio nelle frazioni ormai sempre più distanti. Questo determina per quel Comune (ma penso che analoghi esempi si possano fare per diversi altri anche se più piccoli) l'impossibilità di chiudere il bilancio.
Tutti gli anni passati il Comune dell'Aquila ha avuto delle interlocuzioni con il Governo in maniera univoca, ma oggi non si sa nemmeno chi risponde per i problemi del cratere sismico; il precedente Governo ha scelto il commissariamento e quindi c'era un commissario che se ne occupava. Se ne vuol nominare un altro o si pensa di confermare questo? Si vuol superare (come noi pensiamo sia meglio) il regime del commissariamento? Che ci si vengano indicati un Ministro, una struttura di missione, un Sottosegretario, un responsabile con il quale i sindaci del cratere possano parlare invece di parlare con dieci Ministri diversi per ognuna delle singole competenze.
Noi chiediamo di approvare questi emendamenti. Per esigenza di tempo raccolgo l'invito del Presidente a concludere il mio intervento e pertanto non li indicherò uno per uno ma li conoscete, molti sono anche condivisi e sottoscritti da esponenti di altri Gruppi. Insisteremo per la votazione e ci appelliamo al vostro senso di responsabilità nel non perdere questa occasione. Molti di questi emendamenti non necessitano nemmeno di coperture, perché i pareri contrari talvolta pervenuti dalla Commissione bilancio derivavano solo dall'automatismo...(Il microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. Prego, termini.
MARSILIO (FdI). Dall'automatismo dovuto al fatto che non avendo noi potuto scrivere la relazione tecnica, si è espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ma i fondi ci sono e sono già previsti dalle contabilità speciali già esistenti.
GRASSO (Misto-LeU). Signor Presidente, io preannuncio il mio appoggio a tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo Liberi e Uguali all'articolo 9, ma vorrei intervenire su un caso umano che ha fatto interessare tutto il Paese, cioè quello di nonna Peppina, la novantacinquenne Giuseppina Fattori, che ha visto sequestrata la sua casa in legno abusiva, dove vorrebbe abitare senza lasciare la sua terra, dopo che è stata sconvolta dal sisma. Il caso è relativo all'emendamento 9.0.100, proposto dal Governo e accolto dalla Commissione, con cui si apporta una serie di modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come recentemente riscritto dall'articolo 07 del decreto-legge n. 55 del 2018. Questo emendamento ha lo scopo di porre rimedio alle criticità evidenziate dal Presidente della Repubblica in seguito alla promulgazione della legge di conversione proprio del decreto-legge n. 55 del 2018 in una lettera diretta al Presidente del Consiglio Conte. Io pregherei il relatore e il Governo, se possono, di prestare attenzione. Il Presidente della Repubblica, in questa lettera, fra l'altro ha scritto: «Non posso fare a meno di segnalare taluni aspetti di criticità dell'articolo 07 che, pur non costituendo una palese violazione della legittimità costituzionale, suscitano forti perplessità. Tra l'altro proseguiva il presidente Mattarella - «il comma 3 prevede l'inefficacia - oltre che dei provvedimenti amministrativi - anche del sequestro preventivo. La disposizione risulta asistematica e lesiva della intangibilità dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura l'esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro».
Con questo emendamento, espungendo il riferimento al sequestro preventivo, si limita, secondo il suggerimento del Quirinale, l'inefficacia prevista dalla norma alle sole ordinanze di demolizione e restituzione in pristino, cioè provvedimenti amministrativi, e non si fa più riferimento alle «misure di sequestro preventivo».
Inoltre, con l'aggiunta di un nuovo periodo, si prevede che: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1», sono revocati i provvedimenti di «sequestro sia probatorio che preventivo, adottati fino alla data del 25 luglio 2018, per la violazione della disciplina edilizia e paesaggistica».
In estrema sintesi, questa disciplina è finalizzata a mettere al riparo, nelle more del processo di ricostruzione, il soggetto vittima del sisma che ha effettuato installazioni temporanee abusive da eventuali sanzioni penali e da eventuali ordinanze di demolizione, di restituzione in pristino o delle misure di sequestro.
Io vorrei che fosse chiaro, però, che tale disciplina, definita come la norma salva nonna Peppina, ancora una volta rischierebbe di non produrre l'effetto sperato, e cioè di far ritornare nonna Peppina nella sua casa di legno, in quanto tra le condizioni introdotto dall'articolo 07 del decreto-legge n. 55 del 2018 vi è quella che le predette opere o manufatti o strutture consistono in installazioni di opere leggere, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere (roulotte, camper, case mobili) che siano utilizzati come abitazioni che però siano amovibili, che cioè si devono poter spostare. (Richiami del Presidente).
Mi consenta, la prego: noi il tempo lo abbiamo e possiamo utilizzarlo.
Tale non si può ritenere la costruzione realizzata per nonna Peppina, solidamente infissa al suolo su una base di cemento, almeno secondo la procura di Macerata, che però, con una interpretazione che si ricollega alla originaria normativa del decreto-legge 189 del 2016 piuttosto che alla recente modifica entrata in vigore il 25 luglio scorso, ha depositato, il 4 agosto scorso, presso il gip il parere favorevole al dissequestro della struttura e si aspetta adesso la decisione del gip. Ma, come si vede, c'è bisogno dell'attenta e prudente valutazione del magistrato.
PRESIDENTE. Le chiedo di concludere, per cortesia.
GRASSO (Misto-LeU). Se mi fa concludere; io vorrei utilizzare il tempo che abbiamo. Presidente, devo arrivare alla conclusione.
PRESIDENTE. Lei ha cinque minuti per l'illustrazione e li ha terminati.
GRASSO (Misto-LeU). Devo arrivare alla conclusione, se mi consente.
PRESIDENTE. Ci arrivi.
GRASSO (Misto-LeU). Come si vede, c'è bisogno della valutazione della magistratura per decidere, tra le pieghe delle successioni di leggi, se revocare o mantenere i provvedimenti di sequestro.
Pertanto, suggerirei al relatore e al Governo, per mettere in risalto l'esclusiva competenza della magistratura nella valutazione dei provvedimenti giudiziari emessi e anche per non ricadere nelle criticità connesse ai profili di incostituzionalità rilevati dalla Presidenza della Repubblica, una diversa formulazione dell'emendamento 9.0.100 che nell'attuale dizione: «sono revocati i provvedimenti di sequestro», potrebbe far pensare a un automatismo di revoca imposto ex lege, e che potrebbe, come nel caso di nonna Peppina, non produrre gli effetti voluti.
Pertanto, propongo un subemendamento all'emendamento 9.0.100 della Commissione che preveda che sia l'autorità giudiziaria a valutare «i presupposti per il permanere o per la revoca dei provvedimenti di sequestro, sia probatorio che preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per la violazione della disciplina edilizia o paesaggistica». Ho qui il testo della nuova formulazione, che posso far pervenire al relatore e al rappresentante del Governo. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 9.5 (testo 2), 9.1000, 9.44, 9.79 (testo 2), 9.86 (testo 2), 9.91, 9.0.2 (testo 2) e 9.0.100. Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, sui restanti emendamenti.
Rispetto all'ordine del giorno riferito all'articolo 9 sono favorevole al suo accoglimento come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sugli emendamenti all'articolo 9 esprimo parere conforme al relatore. Per quanto riguarda gli ordini del giorno sono tutti accolti come raccomandazione, ad eccezione dell'ordine del giorno G9.1 che credo sia superato dall'eventuale approvazione dell'emendamento 9.91.
QUAGLIARIELLO (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (FI-BP). Signor Presidente, alla luce del parere favorevole del Governo sull'emendamento 9.91, l'ordine del giorno G9.1 non ha ragione di essere e quindi lo ritiro.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'emendamento 9.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.2, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.96, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori, e 9.3, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.4, presentato dal senatore D'Alfonso e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.5 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.31, 9.6, 9.7, 9.8 e 9.9 sono preclusi dalla precedente votazione.
Gli emendamenti 9.10 e 9.11 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 9.12, identico agli emendamenti 9.13, 9.14 e 9.15, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, passiamo alla votazione.
RIZZOTTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RIZZOTTI (FI-BP). Signor Presidente, voterò a favore di questi emendamenti e non capisco perché il Governo non voglia accettare la proroga dei termini per i Comuni terremotati, mentre è stato approvato in quest'Aula un emendamento scellerato che proroga di un anno l'iscrizione a scuola dei bambini con il certificato di vaccinazione. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).
Questa è una cosa inconcepibile. Il ministro Grillo aveva prorogato l'autocertificazione, ma evidentemente ha vinto il popolo dei No Vax, dei No TAV, il popolo del no al diritto alla salute. (Applausi dei Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU).
Sono morte due bambine di pertosse, presa dalle madri non vaccinate all'ospedale di Bergamo dieci giorni fa e un vostro esponente del MoVimento 5 Stelle che fa il pediatra da quarant'anni ha detto che in quarant'anni non ha mai visto morire di vaccinazioni, ma ha visto molte encefaliti per il morbillo e altre malattie infettive. (Prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU).
Vi vorrei ricordare, da medico, che un encefalite da morbillo colpisce un bambino ogni mille e un encefalite post vaccinica colpisce un bambino ogni milione.
(Vivi e prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto-LeU. I senatori dei Gruppi FI-BP e PD si levano in piedi).
E vorrei ricordare anche che il diritto alla salute e all'istruzione ce l'hanno anche i bambini immunodepressi! Perché sappiamo che non sarà possibile avere delle classi e delle mense differenziate.
Il Governo ha fatto il furbo sulla salute dei bambini con l'escamotage della proroga di un anno, in attesa di un disegno di legge parlamentare. Il Governo si deve vergognare perché non si gioca con la salute dei bambini! (Vivissimi prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto- LeU).
VOCI DAI GRUPPI PD e FI-BP. Vergogna! Vergogna! Vergogna!
PRESIDENTE. Colleghi, non si capisce niente. Consentite alla senatrice Rizzotti di terminare l'intervento. Con il vostro applauso non riusciamo a capire i contenuti.
RIZZOTTI (FI-BP). Vorrei ricordare che chi non vaccina il proprio figlio è un criminale! (Vivissimi prolungati applausi dai Gruppi FI-BP, PD e Misto- LeU. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.12, presentato dalla senatrice Iori e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.13, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 9.14, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e 9.15, presentato dal senatore Balboni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.16 e 9.17 sono ritirati.
Passiamo all'emendamento 9.18, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, chiedo di trasformare l'emendamento 9.18 in ordine del giorno. L'argomento è lo stesso trattato dagli emendamenti testé messi in votazione, ossia l'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili che sono stati danneggiati dal sisma del 2012, che potrebbe continuare.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta di trasformazione dell'emendamento 9.18 in ordine del giorno.
BORGHESI, relatore. Esprimo parere favorevole alla trasformazione in ordine del giorno.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo è disposto ad accoglierlo come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.18 è accolto come raccomandazione.
Passiamo all'emendamento 9.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.19, presentato dal senatore Balboni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.20 è ritirato.
Passiamo all'emendamento 9.21, sostanzialmente identico agli emendamenti 9.22 e 9.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Chiedo di poter trasformare l'emendamento 9.21 in un ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, lei chiede che l'emendamento 9.22 confluisca nell'ordine del giorno G9.21?
BELLANOVA (PD). Sì, Presidente.
PRESIDENTE. Anche i presentatori dell'emendamento 9.23 accettano che lo stesso confluisca nell'ordine del giorno G9.21.
Invito pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G9.21.
BORGHESI, relatore. Esprimo parere favorevole a un accoglimento dell'ordine del giorno G9.21 come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Governo lo accoglie come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché la senatrice Mantovani non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.21 è accolto come raccomandazione.
Gli emendamenti 9.24 e 9.25 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 9.26, identico agli emendamenti 9.27, 9.28 e 9.29, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.26, presentato dal senatore Balboni, identico agli emendamenti 9.27, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, 9.28, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e 9.29, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.30 è già stato votato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.1000, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.32, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.32, presentato dal senatore Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.33 e 9.34 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 9.35, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.35, presentato dal senatore Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.36, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.36, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.37, identico agli emendamenti 9.38, 9.39 e 9.41, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
BOLDRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOLDRINI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 9.39 ritorna sul sisma dell'Emilia-Romagna del 2012. Vedo che sono stati presentati emendamenti anche da tante altre forze politiche, comprese quelle che compongono il Governo attuale, che, purtroppo, non sono stati accolti.
Questo emendamento, in particolar modo, andrebbe a prorogare l'autorizzazione per l'assunzione di personale, che sappiamo essere utile al commissario, alle prefetture, agli enti locali e anche agli uffici territoriali del MIBAC (mi fermo perché, quando abbiamo presentato l'emendamento c'era anche la T). Se tale personale non verrà prorogato, non ci sarà nessuno.
Ricordo che si tratta della ricostruzione di beni monumentali, quali le chiese, che sono ancora tutte da ricostruire, e naturalmente devono essere ricostruite con sistemi particolareggiati e con l'attenzione ai beni di cui stiamo trattando. Ricordo anche che l'emergenza comunque è stata prorogata al 2020, per cui non si capisce perché non si interviene in questo provvedimento, visto che i contratti scadranno il 31 dicembre 2018 e, se ci allunghiamo a ridosso della legge di bilancio, come mi sono sentita dire, abbiamo tempi strettissimi, con la preoccupazione che il personale adeguato non possa continuare il proprio lavoro. Ad ogni modo, abbiamo già presentato ordini del giorno. Ho sentito prima la collega accettare la trasformazione di un emendamento in ordine del giorno, accolto come raccomandazione.
Nel precedente decreto sul sisma del Centro Italia ci siamo sentiti dire che sarebbero stati accolti degli ordini del giorno specificamente per il sisma del 2012 in Emilia-Romagna, che non è ancora terminato. Vedo che gli ordini del giorno continuano ad essere accolti in maniera sistematica, ma non vedo atti concreti - è questo che mi preoccupa - che possano mettere un punto rispetto a quanto stiamo dicendo. Stiamo ancora aspettando rispetto a delle proroghe importanti, considerato tra l'altro che altre proroghe non sono state accolte, come è accaduto con l'IMU: sì, vi è stato l'accoglimento come raccomandazione, ma i cittadini delle raccomandazioni - vi dico la verità - non se ne fanno nulla e vorrebbero atti concreti.
Credo che invece il nostro Governo si debba mettere davvero una mano sul cuore, visto che molti rappresentanti di questo Governo appartengono al territorio dell'Emilia-Romagna. Credo che debbano approvare questo emendamento e far sì che si continui la ricostruzione, come è giusto che sia. Non credo che i cittadini del mio territorio siano contenti rispetto a quello che sta decidendo il Governo. Per questo io mi batterò continuamente finché non verranno approvati (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatrice Mantovani, lei aveva chiesto di poter trasformare l'emendamento 9.41 in ordine del giorno.
MANTOVANI (M5S). Esatto.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G9.41.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole a che venga accolto come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo accolgo come raccomandazione.
PRESIDENTE. A lei va bene, senatrice Mantovani?
MANTOVANI (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G9.41 è accolto come raccomandazione.
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. He ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, faccio presente al relatore, al Governo e a tutti noi che nella Commissione speciale sul decreto terremoto noi avevamo detto qualcosa di più rispetto di una raccomandazione: abbiamo sancito un impegno, per la verità non nel milleproroghe (che non sapevamo nemmeno che ci sarebbe stato) ma nella legge di bilancio, ad affrontare i temi di Ischia, Emilia e Centro Italia. Va bene la raccomandazione, ma trasformiamola in un impegno, perché già in quella sede avevamo detto questo. Dopodiché, mi va bene la trasformazione in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, l'emendamento 9.40 era stato ritirato. Vuole aggiungere la firma sull'ordine del giorno?
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, assolutamente sì. Infatti ne avrei chiesto il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno, non prima di aver ricordato ai colleghi che, a normativa vigente, è comunque garantita per tutto il 2019, quindi anche per il prossimo anno, l'assunzione del personale per i Comuni coinvolti nel sisma dell'Emilia-Romagna. L'emendamento avrebbe chiesto una proroga al 2020, quindi certamente la maggioranza farà tesoro di questa raccomandazione per il Governo. Ad ogni modo, garantisco per il 2019 le assunzioni sono garantite.
PRESIDENTE. Senatore Balboni, lei mantiene l'emendamento 9.37?
BALBONI (FdI). Signor Presidente, va bene e l'ordine del giorno accolto come raccomandazione.
PRESIDENTE. Senatore Pagano, a lei va bene la trasformazione dell'emendamento 9.38 in ordine del giorno accolto come raccomandazione?
PAGANO (FI-BP). Sì, signor Presidente.
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, l'emendamento 9.36, che abbiamo già votato, era identico. L'unica differenza con altri era che noi avevamo provveduto ad indicare una copertura. A questo punto, dal momento che lo abbiamo già votato, potremmo aggiungere le firme sulle altre trasformazioni in ordine il giorno.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9.42, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
VERDUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VERDUCCI (PD). Signor Presidente, faccio riferimento a tutti gli emendamenti presentati dal Partito Democratico per vincere contro il terremoto, per sostenere la ricostruzione nei territori del Centro Italia - colpiti esattamente due anni fa - e per fare in modo che continuino a vivere degli strumenti importantissimi, che, invece, il voto contrario di Lega e MoVimento 5 Stelle rischia di far terminare. Sono strumenti per proteggere il lavoro, le imprese ed i cittadini con progetti per rivitalizzare e per ripopolare i territori colpiti. In questi emendamenti c'è un'idea per i nostri territori colpiti, e per i prossimi decenni, imperniata sul lavoro da difendere, e anche da creare attraverso nuove imprese e nuovi servizi, ma voi, signori del Governo, avete detto «no» un mese e mezzo fa e continuate oggi a dire «no». È incomprensibile come possiate dire «no» alla continuazione di uno strumento come la zona franca urbana per le imprese, che è fondamentale per far vivere manifatture diffuse; come possiate dire «no» al sostegno alle partite IVA, che, per un territorio artigiano come il nostro, sono le figure professionali più diffuse; come possiate dire «no» al sostegno al servizio civile, che permette a tantissimi giovani di lavorare per la coesione di comunità che sono state ferite; come possiate dire «no» al fatto che continuino a lavorare oltre 700 tecnici indispensabili ai nostri Comuni per le esigenze del sisma; come possiate dire «no» alla continuazione degli ammortizzatori sociali e del sostegno al reddito per i lavoratori delle imprese colpite dal sisma.
Signori del Governo, fatemelo dire: i vostri «no» sono un insulto, non al Partito Democratico, ma alle aspettative e ai bisogni di tantissimi che aspettano perché ogni giorno che passa è decisivo e, quando chiude un'azienda, non riapre. Quando un lavoratore del nostro territorio perde il lavoro è costretto a cercarlo fuori dal cratere. La vostra indifferenza è inquietante. Mi viene da chiedere: voi da che parte state? A voi non interessa nulla di terremoto e di ricostruzione? State smantellando quanto fatto dai nostri Governi in questi due anni per il lavoro, per le imprese, per i Comuni e per i cittadini. Mentre noi lavoravamo, voi denigravate. Signori che oggi siete al Governo, voi gettavate fango, ma adesso che tocca a voi non ci siete: vi girate dall'altra parte e dite di no; non avete idee e cancellate quelle che si erano e si sono concretizzate.
Presidente, aggiungo che noi stiamo insistendo sulla vertenza della Whirlpool di Comunanza, perché è l'azienda più importante della parte più colpita del cratere. Un mese e mezzo fa abbiamo ottenuto sei mesi di ammortizzatori sociali per i lavoratori di quella azienda; chiedevamo due anni; e continuiamo a farlo. Un mese e mezzo fa ci avete detto di non preoccuparsi perché il 6 luglio ci sarebbe stato un tavolo di crisi al Ministero dello sviluppo economico. Signori del Governo, quel tavolo era stato convocato dal Governo del Partito Democratico. Il vostro Governo quel tavolo lo ha cancellato e, allora, io chiedo: dov'è il ministro Di Maio? (Applausi dal Gruppo PD). Quando il ministro Di Maio darà una data per questo tavolo di crisi industriale così importante? Basta selfie! Noi vogliamo risposte concrete.
Signori del Governo, potete ingannarci un giorno, ma non potrete ingannarci ogni giorno. Questo non lo permetteremo. (Applausi dal Gruppo PD).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, mi dispiace molto aver ascoltato l'intervento del senatore Verducci, con cui abbiamo lavorato in Commissione speciale in modo - credo - costruttivo e con impegno.
Per quanto riguarda ovviamente il tema del terremoto in quel momento, con impegno, abbiamo detto di allineare - per quanto possibile - le scadenze al 31 dicembre 2018 per poi avere il margine e lo spazio d'intervenire in modo approfondito su tutti i temi del terremoto come farà questo Governo, nella legge di bilancio. Questo ci consentirà ampi margini operativi, per continuare gli interventi e le cose fatte fino ad oggi, che hanno funzionato, e capire se troveremo strumenti nuovi per passare finalmente da una fase d'emergenza a una di ricostruzione, che riteniamo necessaria.
Ritengo allora sostanzialmente ingiusto parlare con quel tono dei temi che abbiamo affrontato insieme fino a ieri. Anche per questo motivo, abbiamo avuto grande difficoltà a trovare i 300 milioni di euro che servivano per prorogare lo stato d'emergenza al 31 dicembre 2018, quindi ci aspettiamo certamente un impegno forte del Governo per trovare altre forme di finanziamento. Abbiamo parlato prima di un emendamento del Partito Democratico che riguarda la card-cultura o la 18app: l'abbiamo prolungata per il 2018 perché serviva una norma ordinamentale per continuare quel provvedimento. Abbiamo inteso non prolungarla nel 2019, come proposto, proprio perché magari i 290 milioni necessari per quell'intervento potrebbero esserci utili - e forse più utili - per aiutare le popolazioni terremotate. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
TESEI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TESEI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, devo dire di aver ascoltato con grandissimo stupore le parole del senatore Verducci, che sono quelle di una persona che non conosce i luoghi terremotati dell'Italia centrale. (Commenti del senatore Verducci).
Sono anche sindaco di una città dell'Umbria, dove il terremoto è stato gestito nel peggiore dei modi (Commenti del senatore Verducci. Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP), per quanto attiene sia alle zone del cratere sia a tutti gli altri Comuni, che, pur non rientrandovi, hanno subito danni veramente gravissimi all'economia e ai territori.
Si è parlato di emergenza, che non è finita, perché è ancora tutto lì. Abbiamo assistito ad una serie di passerelle del precedente Governo, con lo sfondo ininterrotto dei mucchi di macerie, che hanno fatto il giro del mondo, bloccando così anche l'unica attività che era rimasta ai Comuni non terremotati, ossia quella turistica.
Tale sistema è stato del tutto sbagliato, perché è stato completamente centralizzato e siamo ancora nell'emergenza più totale. Abbiamo assistito al sorteggio delle casette per i poveri terremotati: una cosa vergognosa. Inoltre, molte delle risorse economiche messe a disposizione sono state mal utilizzate. Alcune procedure di messa in sicurezza o di messa in emergenza avrebbero potuto benissimo essere risparmiate, dando contributi diretti per l'eliminazione del problema della ricostruzione delle opere. (Applausi dai Gruppi M5S e L-Sp-PSd'Az). Non ha funzionato nulla: burocrazia a non finire, questa è la realtà delle zone terremotate dell'Italia centrale e dell'Umbria in particolare, che conosco in prima persona. Qui bisognerà che il Governo e tutti noi ci impegniamo a fare una riflessione seria e a cambiare il sistema, perché quello attuale non ha funzionato, non funziona e così non potrà continuare a funzionare. (Commenti del senatore Mirabelli. Applausi dai Gruppi L-Sp-PSd'Az, M5S e FI-BP).
CANGINI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANGINI (FI-BP). Signor Presidente, mi associo ai rilievi critici della collega, nel senso che di sicuro il Partito Democratico non ha titolo per rivendicare alcun merito sul terremoto: son passati due anni, nei quali non è stato fatto assolutamente nulla. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Mi sorprende però che tale critica venga da chi si trova al Governo oggi, perché nulla continua ad esser fatto: in questo, il Governo del cambiamento è in perfetta continuità con i Governi del PD.
Tutti i nostri emendamenti sono stati respinti con argomenti precisi da parte del vice ministro Castelli e del sottosegretario Guidesi (quindi grillini e leghisti), dicendo che il Governo non reputa opportuno reperire nuove risorse per il terremoto. Perché non reputa opportuno reperire nuove risorse per il terremoto? Perché le risorse sono poche e preferiscono destinarle alle loro bandierine elettorali. Quindi avremo una finta flat tax, avremo un finto reddito di cittadinanza e tutto questo sulla pelle dei 37.000 terremotati che ancora vivono fuori dalle loro case e che non hanno nessuna garanzia di rientro e nessuna prospettiva di futuro. (Applausi dal Gruppo FI-BPe del senatore Verducci).
Io chiedo formalmente in quest'Aula che chi è stato eletto per rappresentare gli interessi dei terremotati, quei sindaci di Comuni colpiti dal terremoto - penso al leghista Pazzaglini, per esempio, ma anche a tanti altri - rimettano il loro mandato di senatore, perché è una questione di decenza, di onore e di rispetto del mandato elettorale che hanno ricevuto e così evidentemente tradito. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, visto che sono stato chiamato in discussione personalmente, ritengo di poter intervenire eludendo i limiti. Mi conferma la possibilità dell'intervento?
PRESIDENTE. Interviene per fatto personale, senatore Pazzaglini? Il suo Gruppo ha già parlato.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Certo. Il senatore Cangini mi ha chiamato in ballo personalmente, riferendosi al mio ruolo di sindaco.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Per fatto personale si parla a fine seduta.
PRESIDENTE. Per fatto personale parlerà a fine seduta, senatore Pazzaglini.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.42, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.43 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.44.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, voglio intervenire allora su questo emendamento, visto che sul precedente non stato in grado di farlo. Come probabilmente sarà stato notato, io sul terremoto ho cercato di parlare il meno possibile, perché, da unico terremotato di quest'Aula, da unico sindaco di un Comune terremotato di quest'Aula e da unico che era amico personale di alcuni di quelli che si sono tolti la vita, di quelli che sono in difficoltà quotidianamente con le loro attività lavorative, di quelli che ancora non sono rientrati nelle SAE (soluzioni abitative di emergenza) e di quelli i cui interventi ancora non sono stati ammessi a finanziamento, perché gran parte della normativa del terremoto non lo consente, ho preferito evitare strumentalizzazioni su questo tema.
Capisco che non è uno scrupolo che posso chiedere ai colleghi senatori (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S) e capisco che qualcuno, in mancanza di argomenti e soprattutto in mancanza di legami con il territorio che l'ha espresso, cerca di ricavarsi un ruolo strumentalizzando una vicenda che vede già troppe persone soffrire. Quindi, senatore Cangini, io non ho mai preso posizione su nulla di quello che ha scritto, però, se lo devo fare qui davanti a tutti, le direi che dovrebbe vergognarsi a strumentalizzare una situazione di cui non sa nulla. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Io preferirei che la vergogna restasse fuori da quest'Aula.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Comunque, ritengo che si debba continuare con i lavori di questa assise, anche nell'interesse di molti di quei temi che possono essere portati avanti. Quindi concludo il mio intervento, riproponendomi di intervenire di nuovo sui temi che potranno veramente essere di aiuto alle troppe persone che hanno molte aspettative sulla nostra attività. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.44, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.45 è precluso dalla precedente votazione.
Passiamo all'emendamento 9.46, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.46, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.47, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
GRIMANI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRIMANI (PD). Signor Presidente, il mio vuole essere un intervento che intende porre l'attenzione su alcuni aspetti che hanno riguardato la disciplina dei procedimenti riguardanti la ricostruzione e le misure che questo Parlamento ha voluto formulare sul tema del terremoto.
Riteniamo che sia stato un errore non sostenere le nostre richieste relativamente all'introduzione di una maggiore assistenza alle popolazioni, a partire dal tutti i temi che abbiamo posto all'attenzione delle Commissioni di questo Parlamento: l'estensione delle rate per quanto riguarda il pagamento dei tributi sospesi, la decurtazione del 40 per cento degli stessi contributi, il sostegno alle partite IVA e, così, tante altre forme di sostegno che avevamo proposto all'attenzione di questo Parlamento, che sono state cancellate perché non si è voluto lavorare per trovare la sostenibilità economica di questi provvedimenti.
Ci tengo a sottolineare che secondo me è sbagliato cercare di utilizzare quest'Aula per attaccare dei territori e dipingere una realtà che non è così come viene dipinta: a partire dalla regione Umbria, laddove non è vero che ci siano state delle omissioni sul tema della ricostruzione e dell'impegno da parte dell'amministrazione regionale e da parte dei Comuni coinvolti.
Sono anch'io un sindaco: anche se non di un'area terremotata, so quanto impegno vi sia stato da parte delle amministrazioni comunali, di concerto con la Regione, per trovare delle soluzioni e per proporre la possibilità di salvaguardare quelle popolazioni che tanto hanno sofferto. Non è vero che la nostra Regione è circondata da macerie; anzi, da questo punto di vista la Regione Umbria è molto avanti, più di altre Regioni, su questo punto di vista; non è una soddisfazione ma sta a testimoniare che non si può utilizzare questo tema per farne una questione di parte
Il Governo della precedente legislatura è quello che ha stanziato più risorse sul tema del terremoto e della ricostruzione nella storia italiana di eventi di questa natura. E non accettiamo inoltre che si venga tacciati di aver fatto delle passerelle nei luoghi del terremoto! (Applausi dal Gruppo PD).
Non accettiamo questo perché l'impegno del Governo è stato serio, circostanziato e direi anche di basso profilo. Piuttosto, vorremmo chiedere al Presidente del Consiglio, che una bella passerella l'ha fatta ad inizio di legislatura, cosa pensa di questi temi e cosa pensa delle popolazioni che ancora stanno soffrendo per quanto riguarda la vicenda del terremoto. Magari, chiederemmo di evitare passerelle e dire qualcosa invece a queste popolazioni e a questo Parlamento su questo tema. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.47, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.48 è improponibile.
Passiamo all'emendamento 9.49, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.49, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.51, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, il 2 agosto abbiamo avuto notizia del fatto che il Governo ha deliberato, per sei mesi, lo stato di emergenza per l'evento sismico che ha interessato i Comuni dell'isola di Ischia. Questo è un fatto fondamentale, perché va a sottolineare un impegno del Governo, già preso attraverso il cosiddetto decreto terremoto. Attraverso l'emendamento 9.51 ho inteso chiedere al Governo un impegno e quindi sono disponibile a trasformarlo in ordine del giorno, chiedendo se il Governo lo accoglie, confermando quindi il suo impegno per Ischia.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta del senatore Puglia.
BORGHESI, relatore. Propongo che l'ordine del giorno sia accolto come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, lo accogliamo come raccomandazione, che tra l'altro è stata già assolta.
PRESIDENTE. Senatore Puglia, è d'accordo?
PUGLIA (M5S). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.51 è accolto come raccomandazione.
Passiamo all'emendamento 9.50, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MODENA (FI-BP). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, intendo intervenire in dichiarazione di voto sull'emendamento in esame, perché è necessario rappresentarne l'urgenza. Esso serve infatti, in sostanza, alla proroga del sostegno al reddito di coloro i quali sono rimasti fuori dai provvedimenti della cassa integrazione e cioè i lavoratori del settore turistico e dell'agricoltura. Non avendo fatto la proroga, per quanto si chiacchieri molto, le aziende che operano nel settore del turismo - vi invito in proposito ad andare a parlare con le aziende di Cascia o con gli alberghi limitrofi - o in quello dell'agricoltura non hanno i lavoratori per andare avanti e chi aveva questo sostegno al reddito è rimasto a spasso.
Sicuramente, da un punto di vista istituzionale, devo dichiarare il mio rispetto al relatore per come ha seguito i lavori per la conversione del decreto-legge n. 55 nella Commissione speciale, ma in quell'occasione in Commissione si era preso prima l'impegno di rivedere alla Camera dei deputati e poi successivamente si è finito per rimandare la questione alla legge di bilancio. A noi non interessa, se non per valutarne i danni, quello che ha fatto il precedente Governo, che non appoggiavamo, ma ci interessa quello che fa il Governo oggi, come ha detto giustamente il collega Cangini, e quella in esame è una misura che serve subito, immediatamente, per sostenere non solo i lavoratori, ma anche le imprese che operano nel settore del turismo. Non l'abbiamo detto solo noi, ce l'ha chiesto l'associazione dei commercianti e la Federalberghi. Siccome abbiamo capito il metodo, per cui una volta che i provvedimenti sono approvati da una Camera, all'altra arrivano blindati, perché c'è il finto fatto di non mettere la fiducia, ma i provvedimenti si blindano e nell'altro ramo del Parlamento non si cambia niente, chiediamo al Governo, al relatore e alla maggioranza di ragionare sull'emendamento in esame, perché tanto alla Camera dei deputati il decreto milleproroghe non verrà modificato. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.50, presentato dalla senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.52 e 9.53 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 9.55, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.55, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.54 è ritirato.
Passiamo all'emendamento 9.56, identico agli emendamenti 9.178, 9.179 e 9.180, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.56, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio, identico agli emendamenti 9.178, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, 9.179, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori, e 9.180, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.57, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.57, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.58, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.58, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.59, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.59, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.60 e 9.64 sono ritirati.
Passiamo all'emendamento 9.65, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, chiedo di trasformare l'emendamento in ordine giorno.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole acché venga accolto come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.65 è accolto come raccomandazione.
Passiamo all'emendamento 9.61, identico agli emendamenti 9.62 e 9.63, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.61, presentato dal senatore Collina e da altri senatori, identico agli emendamenti 9.62, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, e 9.63, presentato dal senatore Balboni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.67, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 9.67, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio, fino alle parole: «31 dicembre 2020";».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 9.68 a 9.70.
L'emendamento 9.72 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.182, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.71, 9.73 e 9.74 sono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 6.13.
Gli emendamenti 9.612 e 9.75 sono ritirati.
Passiamo all'emendamento 9.76, identico agli emendamenti 9.77 e 9.78, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.76, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio, 9.77, presentato dalla senatrice Bellanova e da altri senatori, e 9.78, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.80 e 9.81 sono stati ritirati,
Ricordo che l'emendamento 9.82 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.79 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.66, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, ne chiedo la trasformazione in ordine del giorno e mi raccomando al Governo affinché l'impegno per Ischia prosegua così come abbiamo già notato in questi giorni.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, sono favorevole acché venga accolto come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G9.66 è accolto come raccomandazione.
Passiamo all'emendamento 9.83, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.83, presentato dalla senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.84, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.84, presentato dalla senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.85, presentato dalla senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.86 testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.88, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.88, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.89, presentato dalla senatrice Modena.
(Segue la votazione).
STEFANO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Annullo pertanto la votazione.
STEFANO (PD). Signor Presidente, volevo soltanto dirle che alla votazione precedente ho espresso voto contrario. Non mi ha dato il tempo.
PRESIDENTE. Poteva farci effettuare la votazione.
STEFANO (PD). Io non le ho fatto annullare niente, ho chiesto la parola e quando glielo ha riferito la Segreteria lei me l'ha data.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.89, presentato dalla senatrice Modena.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.90, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.90, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.91.
*QUAGLIARIELLO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (FI-BP). Signor Presidente, questo emendamento, che ha registrato il parere favorevole del Governo, si riferisce al pasticciaccio brutto della restituzione delle tasse all'Aquila. Vorrei ricordare all'Assemblea che questa situazione ha avuto come concausa una interpretazione dei termini. C'era un temporary framework, che valeva a livello europeo, fino a dicembre del 2011. Quel termine cadeva nelle more di una legge finanziaria che venne approvata il 12 novembre del 2011, fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14 novembre del 2011 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 2012. Dunque, quella disposizione non è stata fin qui applicata alla fattispecie in esame, e ciò per un solo giorno. Tutta questa situazione si è dunque legata anche a tale interpretazione dei termini.
Noi abbiamo prolungato una prima volta il termine di consegna della documentazione con il decreto terremoto, e una seconda volta lo stiamo facendo in questa occasione. Si sono però creati nel mezzo dei buchi temporali e questi buchi temporali vengono sanati dalla disposizione in esame. Attraverso l'approvazione di questo emendamento abbiamo quindi dato certezza a tutti gli imprenditori e gli artigiani che sono coinvolti nel problema della restituzione delle tasse. Di questo, ovviamente, non posso che ringraziare il Governo.
Con la stessa disposizione, sine ira, vorrei però evidenziare una cosa. Noi siamo in sede di proroga dei termini. Molte delle disposizioni di cui si è chiesta una proroga, in realtà, non sono state fino in fondo sfruttate dalle popolazioni terremotate soprattutto per disfunzioni dello Stato. Questo dobbiamo dirlo con chiarezza, perché si sono creati problemi burocratici e soprattutto problemi relativi alla mancanza di personale, che non hanno consentito un espletamento delle pratiche nei tempi dovuti. Capirete che, se questi termini non vengono prorogati, come evidentemente è accaduto, il segnale che si dà a queste popolazioni è inequivoco: è il segnale che lo Stato fa un passo indietro e che le iniziative prese in qualche modo in considerazione per il rilancio di questi territori non si possono più realizzare.
Vorrei che il Governo si rendesse conto di questo segnale e che trovasse i modi per riparare. Per quelle popolazioni i segnali sono infatti determinanti. Molte di queste persone sono rimaste all'interno delle aree terremotate contando sull'intervento dello Stato. Non hanno aderito a quella che purtroppo è una tendenza di massa: spostarsi dalle zone dell'interno verso la costa, abbandonando territori che stanno diventando un problema nazionale anche per quanto riguarda gli indici demografici e la condizione di spopolamento. Signori del Governo, il segnale che è venuto in questo caso non è positivo. Vi prego di trovare i modi per dire: ci siamo e continueremo ad operare. (Applausi dal Gruppo FI‑BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.91, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, vorrei segnalare un malfunzionamento. Intendevo votare a favore.
PRESIDENTE. Ne prendo atto.
L'emendamento 9.92 è improponibile.
Passiamo all'emendamento 9.93, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.93, presentato dai senatori Zaffini e Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.94, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.94, presentato dal senatore De Siano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 9.95 è stato ritirato.
Gli emendamenti 9.97, 9.98 e 9.99 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 9.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dal senatore Marsilio.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.101, 9.102 e 9.103 sono improponibili.
Passiamo all'emendamento 9.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.104, presentato dal senatore Verducci.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 9.105 e 9.106 e l'ordine del giorno G9.1 sono stati ritirati.
L'emendamento 9.0.1 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 9.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.
PAGANO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FI-BP). Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 9.0.3, che riguarda la proroga incentivi e l'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata, perché riteniamo che questo sia un tema sul quale bisogna porre l'attenzione. Dobbiamo stimolare un certo tipo di ricostruzione che privilegi naturalmente anche la salvaguardia della classe energetica elevata.
Colgo l'occasione per ricordare al senatore leghista che è intervenuto, sindaco di un Comune terremotato, che quando il collega Cangini ha parlato di una disaffezione da parte delle popolazioni terremotate, della continuità di gestione e soprattutto del malcontento che c'è in quei territori, ebbene mi dispiace purtroppo smentire il collega della Lega, ma è vero, tant'è che oggi verranno qui a Roma per protestare alcuni sindaci abruzzesi che non hanno avuto alcun tipo di risposta neanche da questo Governo. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.3, presentato dal senatore Pagano e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.0.100, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BORGHESI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 10.2.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 10.1 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.
MIRABELLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, intervengo per confermare il voto favorevole del Partito Democratico sull'emendamento 10.2 e per chiedere, così come abbiamo già anticipato in Commissione e con il consenso dei firmatari, di aggiungere all'emendamento le firme dei rappresentanti del Gruppo in Commissione e del nostro Capogruppo.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.2, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Prima di passare all'esame dell'articolo 11, faccio presente che il Gruppo Forza Italia non ha più tempi, il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha quarantasei minuti, la Lega ventisei minuti, il Partito Democratico sei minuti, Fratelli d'Italia quattordici minuti, il Gruppo Misto due minuti e le Autonomie dieci minuti.
TOFFANIN (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, vorrei comunicare che nella precedente votazione ho erroneamente espresso voto contrario, ma volevo esprimere voto favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, che invito i presentatori ad illustrare.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 11.7.
L'articolo 37-bis, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prevede la possibilità di costituire, nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gruppi bancari cooperativi provinciali. In questo modo il legislatore ha tenuto conto della particolarità del sistema delle banche di credito cooperativo presente nelle due Province, in special modo in Alto Adige, dove attualmente si sta costituendo il gruppo bancario provinciale tra le casse Raiffeisen e le rurali. Le casse Raiffeisen sono strettamente legate al territorio e hanno contributo a sostenere in modo efficace lo sviluppo dell'economia locale, fatta soprattutto di piccole e medie imprese.
Considerato che l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (che è lo Statuto di autonomia della Regione Trentino‑Alto Adige) attribuisce alla Regione competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento delle casse rurali e delle aziende di credito a carattere regionale, noi proponiamo l'attribuzione al Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol della competenza di stabilire, per il relativo gruppo provinciale, la soglia minima di partecipazione delle casse rurali e casse Raiffeisen al capitale della relativa capogruppo. Questo è il contenuto del nostro emendamento e, dal momento che riguarda il nostro territorio, ne chiediamo l'approvazione da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole agli emendamenti 11.6 (testo 2), 11.0.1 (testo 2), 11.0.3 e 11.0.100. Invito a ritirare tutti gli altri emendamenti, altrimenti il parere sarà contrario.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.1, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.300, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.2, presentato dal senatore Vitali.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.3, presentato dai senatori La Russa e De Bertoldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 11.4, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 11.5.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.6 (testo 2).
FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRAZZI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 11.6 (testo 2) vuole porre la parola fine a ogni ipotesi di rinvio su una questione fondamentale, relativa all'adozione del decreto per la costituzione del fondo per le vittime dei reati finanziari delle banche.
Si tratta di una questione vergognosa. Solo nel Veneto (che è stato l'epicentro della vicenda, che non ha però colpito - purtroppo - solo la nostra Regione) 200.000 famiglie sono state di fatto truffate. La gestione è stata delittuosa e la magistratura sta facendo il suo corso.
Sono mancati anche i sistemi di controllo e ovviamente ogni approfondimento andrà fatto.
I Governi precedenti non sono stati con le mani in mano: sono stati salvati i correntisti, gli obbligazionisti, i dipendenti, le reti delle imprese e, da ultimo, è stato adottato un provvedimento, con la legge di bilancio 2018, che, per la prima volta - caso unico al livello europeo - salva anche gli azionisti, pur sapendo, appunto, che c'è un rischio proprio in chi acquista azioni. È stata comunque riconosciuta la violazione normativa, e quindi l'azione fraudolenta da parte di coloro che hanno compiuto questi atti vergognosi.
Ebbene, Presidente, in Commissione avevamo proposto una data molto più anticipata; proponevamo, cioè, che il decreto-legge fosse adottato finalmente entro il 31 agosto, quindi entro poco più di venti giorni. Abbiamo accolto la richiesta di spostare la data al 31 ottobre, quindi entro due mesi, e siamo assolutamente favorevoli perché si acceleri.
Presidente, il provvedimento in questione mette nelle tasche degli italiani che sono stati derubati in maniera fraudolenta - e sono famiglie, perlopiù povere, che hanno accantonato il TFR per i figli, magari portatori di handicap - 100 milioni di euro. C'è chi dice che non sono sufficienti, e siamo d'accordo, infatti dobbiamo incrementare questo fondo. A chi dice, però, che serve stanziare un miliardo perché 100 milioni non sono sufficienti rispondiamo che siamo d'accordo, ma iniziamo a mettere 100 milioni; domani metteremo i restanti 900 milioni. Non togliamo i 100 milioni per mettere, forse, 1.000 milioni domani.
Sappiamo benissimo che c'è un fondo dormiente vincolato di 1,4 miliardi. Si usi a piene mani, ma si inizi immediatamente a rispondere a questi cittadini.
Non c'è tempo da perdere per i cittadini; non c'è tempo da perdere per le imprese, che non sono solo quelle del Nord-Est. Andiamo avanti compatti.
Crediamo che il voto di questa Assemblea, esattamente come è avvenuto in Commissione, possa essere un atto di buona politica. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.6 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signor Presidente, chiedo che il mio voto venga rettificato: era favorevole e per sbaglio ho votato contrario.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.
L'emendamento 11.7 è improponibile limitatamente alla lettera b).
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo della lettera a) dell'emendamento 11.7, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.8, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.301.
PEROSINO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PEROSINO (FI-BP). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto su questo e sugli emendamenti 11.300, 11.302 e 11.303, presentati insieme al collega Sciascia, perché riteniamo che le modifiche apportate dall'articolo 11 alla legge n. 49 del 2016 sulle banche di credito cooperativo siano troppo deboli. In sostanza, crediamo che ci siano state nella citata legge violazioni al principio di mutualità e autonomia che dovrebbe essere proprio dei suddetti istituti; pertanto chiediamo di modificarla in questo senso: aumentare la percentuale che deve essere posseduta dalle singole banche di credito cooperativo nella Capogruppo dal 60 all'80 per cento, affinché non siano scalabili. Riteniamo infatti che qualche banca, soprattutto straniera, possa accalappiare qualcuno nel margine tra 51 e 60 e comprare il sistema. Ancora, secondo il principio di autonomia, se gli amministratori di una banca singola non piacciono alla capogruppo, questa non può avere titolo a sindacare le nomine e farsi proporre una terna di tre nomi.
Perciò proponiamo di sopprimere le parole al capoverso 3-ter della lettera e) e del comma 2.
Inoltre, avevamo fatto una proposta, ma c'è già stata la votazione. Chiediamo che la scelta possa essere fatta dalle singole banche entro il 31 maggio 2019, perché 180 giorni sono troppo pochi in quanto siamo in corso di esercizio. Chiedo comunque al Governo di tenere conto di questi emendamenti, che credo siano voluti dalla base delle banche di credito cooperativo e non dai vertici romani: questa è un'affermazione molto importante e delicata.
Infine, esprimo il mio sostegno alla senatrice Rizzotti. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.301, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.9, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.302, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.303, presentato dai senatori Perosino e Sciascia.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.10, presentato dal senatore Comincini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.304.
CONZATTI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, trasformo l'emendamento 11.304 in ordine del giorno. È un motivo di festeggiamento, questo, perché sappiamo che negli scorsi giorni i tre gruppi bancari (sia i due gruppi nazionali, Cassa centrale banca e ICCREA, che il gruppo territoriale altoatesino Raiffeisen) sono stati autorizzati. Quindi la riforma del credito cooperativo è nel vivo; è una riforma importantissima. Quello del gruppo è un modello equilibrato, che tiene assieme la valenza territoriale, la centralità delle banche di credito cooperativo, il valore mutualistico con una logica internazionale. Per potersi definire «banca» serve essere solidi, efficienti, in modo da poter garantire i clienti.
In questo senso, abbiamo chiesto e appoggiato l'aumento della percentuale di partecipazione delle banche di credito cooperativo nelle capogruppo del 51 per cento al 60 per cento, e non ci spieghiamo come mai all'articolo 11, lettera f) il Presidente del Consiglio dei ministri possa derogare questa percentuale minima senza limiti, senza fattispecie. Chiediamo dunque al Governo di occuparsene, affinché anche nel caso in cui il Presidente del Consiglio dei ministri agisca d'urgenza, ci sia una percentuale minima di partecipazione delle banche di credito cooperativo. Non possiamo snaturare il futuro e la natura di un grandissimo valore per l'Italia. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G11.304.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, invito il Governo ad accoglierlo come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore. Aggiungo solamente che in quest'Aula non so in quanti oggi avrebbero scommesso che nel testo del decreto-legge ci fosse quello che c'è scritto. Siamo arrivati a un buon punto. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G11.304 è accolto come raccomandazione.
L'emendamento 11.11 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.12.
LONARDO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, sono molto stupita del fatto che questo emendamento non sia stato accolto in Commissione, sapendo che è stato anche abbastanza dibattuto. La sua approvazione avrebbe consentito di prorogare il termine, confermando il regime attuale che permette alle cooperative preesistenti, rispetto al Testo unico bancario (quindi ante 1993), di continuare ad operare a vantaggi dei soci cooperanti.
In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, avrebbero potuto continuare a svolgere la propria attività senza obbligo di iscrizione all'albo decine di migliaia di società cooperative. Una banale proroga di termini sarebbe potuta essere una delle ultime possibilità di salvezza per i piccoli in un sistema dominato dai grandi. Ecco perché faccio appello a questa Assemblea di ripensarci. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.12, presentato dalla senatrice Lonardo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 11.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.2, presentato dal senatore Ciriani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.3, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Ricordo che l'emendamento 11.0.5 è improponibile.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.0.100, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Poiché all'articolo 12 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
BORGHESI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.2 (testo 2), 13.4 (testo 2), 13.0.14 e 13.0.500 (testo 2). Su tutti gli altri emendamenti invito i presentatori a ritirarli, altrimenti il parere è contrario. Propongo di accogliere l'ordine del giorno G13.0.9 come raccomandazione.
GUIDESI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.1, presentato dai senatori Parrini e Collina.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.2 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.3.
MARGIOTTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARGIOTTA (PD). Signor Presidente, l'articolo è relativo allo sviluppo infrastrutturale. Sul tema il Governo fa solo proroghe.
Nel frattempo, nel silenzio del presidente Conte, assistiamo basiti al balletto del No TAP-Sì TAP, No TAV-Sì TAV. I protagonisti di questi giorni sono Di Maio, Salvini, Lezzi e Toninelli e, da terre lontane, è giunto anche il parere aulico del Di Battista.
Il Ministro pensa di aver inventato l'analisi costi-benefici, istituto che esiste da trent'anni. Apprendiamo in queste ore che la Commissione chiamata a esprimersi sulla TAV è composta da tecnici che negli anni si sono pubblicamente espressi contro l'opera. Diciamo che non è proprio un caso di oggettività e di equilibrio.
Nel frattempo - è proprio il caso di dirlo - dum Romae consulitur, il Paese è totalmente fermo. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.3, presentato dal senatore D'Arienzo e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.4 (testo 2).
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole su questo emendamento, che recepisce un'intesa che è stata raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regioni nel febbraio di quest'anno.
RAMPI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RAMPI (PD). Signor Presidente, per la verità avevo chiesto di intervenire già da un po' per lasciare agli atti alcune considerazioni.
PRESIDENTE. Senatore, lei può alzarsi in piedi e chiedere di intervenire. È stata data la parola a tutti.
RAMPI (PD). No, le assicuro che non se ne è accorta, come metà dell'Assemblea. Ha perso anche voti, perché...
PRESIDENTE. Prego, senatore, dica pure.
RAMPI (PD). Vorrei che rimanesse agli atti che il parere favorevole espresso in Commissione sull'ordine del giorno G7.1 è diventato parere contrario nella discussione in Aula del provvedimento, ma su questo non sono riuscito ad intervenire.
Allo stesso modo, è stato dichiarato inammissibile per materia un emendamento relativo alla proroga di una misura su cui lo stesso ministro Bonisoli si è dichiarato favorevole; come ho detto, ne è stata dichiarata l'inammissibilità per materia, quando sono state introdotte molte altre misure che per materia non hanno nulla a che fare con il provvedimento in esame.
Voglio che questo rimanga agli atti perché, facendo le cose in fretta e pro forma, a volte si fanno male.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.4 (testo 2), presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 13.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
RICHETTI (PD). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.0.2, identico agli emendamenti 13.0.3, 13.04 e 13.0.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 13.0.2.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.3, presentato dal senatore Pagano, identico agli emendamenti 13.0.4, presentato dai senatori Steger e Durnwalder, e 13.0.5, presentato dal senatore Laniece.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 13.0.6, sostanzialmente identico agli emendamenti 13.0.7 e 13.0.8, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.6, presentato dal senatore Pagano, sostanzialmente identico agli emendamenti 13.0.7, presentato dai senatori Steger e Durnwalder, e 13.0.8, presentato dal senatore Laniece.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 13.0.9 è stato trasformato nell'ordine del giorno G13.0.9, che è stato accolto come raccomandazione. Poiché la presentatrice non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G13.0.9 è accolto come raccomandazione.
Gli emendamenti 13.0.10 e 13.0.11 sono stati ritirati.
Passiamo all'emendamento 13.0.13, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.13, presentato dai senatori Gasparri e Mallegni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.14, presentato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 13.0.500 (testo 2)/1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a meno che non venga riformulato. Intende riformulare l'emendamento, senatrice De Petris?
DE PETRIS (Misto-LeU). No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2)/1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 13.0.500 (testo 2)/2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2)/2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2)/3, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.0.500 (testo 2).
FANTETTI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per segnalare all'Assemblea e stigmatizzare una duplicazione delle risorse pubbliche che questa iniziativa permette, attraverso il rifinanziamento del commissario straordinario per la riforma digitale in Italia, che precedentemente era gratis, mentre adesso costerà 220.000 euro, e che si va a sommare all'attività dell'Agenzia digitale italiana. Il Paese ha certamente bisogno di aumentare le risorse per la digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, ma non ha certamente bisogno di duplicare le strutture che si dedicano a questo. (Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Collina).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto contrario, anche perché onestamente non solo vi è una moltiplicazione, ma addirittura si crea un commissario straordinario, a cui vengono dati compensi ed altro. Il mio subemendamento, signor Presidente, chiedeva che fosse a titolo gratuito e paradossalmente la Commissione bilancio ha espresso parere contrario. Dico questo perché rimanga agli atti. È incredibile il fatto che al commissario per le universiadi di Napoli venga tolta la possibilità di qualsiasi rimborso spese, mentre qui invece si aggiungono costi non indifferenti per la pubblica amministrazione. (Applausi del senatore Collina).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.0.500 (testo 2), presentato dal relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione finale.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusio).
Invito i colleghi che stanno uscendo dall'Aula a farlo velocemente affinché il senatore Steger possa fare la sua dichiarazione di voto.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, il nostro Gruppo si è limitato a presentare emendamenti mirati, di semplificazione per le imprese, il settore agricolo, gli artigiani. Ne cito tre. L'emendamento finalizzato a prorogare di sei mesi la scadenza per i nuovi adempimenti delle strutture alberghiere e dei rifugi alpini sulla sicurezza antincendio. L'obiettivo era quello di non costringere gli albergatori a dover effettuare i lavori nel pieno della stagione turistica, ossia l'estate del prossimo anno. L'emendamento, importante per il settore agricolo, mirava a prorogare l'entrata in vigore della norma sulla tracciabilità dei pagamenti. Lo scopo era quello di dare tempo ad ABI e Poste Italiane per mettere in campo iniziative volte a ridurne l'impatto burocratico. Sempre per le imprese agricole, la proroga sull'obbligatorietà della certificazione antimafia ai fini della richiesta di contributi europei.
Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,12)
(Segue STEGER). La motivazione era quella di scongiurare il rischio concreto che gli uffici preposti non facciano in tempo ad esaminare tutte le pratiche, con relativa perdita dei contributi. Purtroppo il Governo non ha accolto queste ed altre proposte di puro buon senso, limitandosi ad accogliere solo quello sull'adeguamento dei rifugi alpini. Almeno i rifugi alpini hanno adesso il tempo necessario per adeguarsi alle norme antincendio.
Sulle banche di credito cooperativo, invece, è per noi positiva la decisione di prorogare i termini per l'adesione dei gruppi. Avevamo presentato un emendamento sulle Raiffeisen affinché fosse il Presidente della Regione, sentita la Banca d'Italia, a stabilire le soglie di partecipazione delle banche di credito cooperativo alla società capogruppo.
Noi riteniamo che sarebbe stato utile e opportuno, perché la Presidenza della Regione ha piena conoscenza del territorio. Siccome si tratta di un raggruppamento di banche a livello territoriale sudtirolese, noi avremmo visto bene questa norma che, purtroppo, il Governo e la maggioranza non hanno concesso.
È un tema sul quale bisognerà tornare in futuro. Serve una riflessione approfondita per quanta riguarda il credito cooperativo per salvaguardare i principi mutualistici e il legame con il territorio, che sono i valori fondanti del credito cooperativo.
Il limite maggiore della riforma riguarda l'obbligo di dover aderire a un gruppo bancario cooperativo pena la perdita della licenza bancaria. La solidarietà per garantire la stabilità del sistema non può arrivare a compromettere la propria identità e libertà di iniziativa economica che è, del resto, garantita dalla Costituzione italiana.
Chiediamo pertanto che il tempo guadagnato con la proroga serva per sciogliere tutte le criticità legate alla riforma e a questa riflessione io invito la maggioranza di questo Parlamento.
Non siamo tra quelli che criticano lo strumento del proroga-termini come primo vero atto in quest'Aula del nuovo Governo. Crediamo sia legittimo, purché questo tempo venga usato in maniera proficua per il credito cooperativo e per tutti gli altri ambiti interessati dal provvedimento. Ad ogni modo, ci colpisce che non vi sia stata una vera volontà al confronto su diverse proposte, tra cui anche le nostre, che non richiedevano alcun impegno di carattere economico e che ponevano questioni reali. Sarebbe bastato un pizzico in più di buona volontà e di buon senso. Per queste ragioni che annuncio il voto d'astensione del Gruppo per le Autonomie. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV)).
DE PETRIS (Misto-LeU). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, noi siamo invece tra coloro che criticano lo strumento del decreto mille proroghe: tra l'altro, si tratta di uno dei temi che, in generale, abbiamo posto anche in occasione della questione pregiudiziale di costituzionalità. Riteniamo infatti che aver fatto diventare il decreto mille proroghe una prassi costante - ciò ovviamente non riguarda solo il Governo in carica, ma anche tutti i precedenti - non è segno di buona amministrazione, ma è quasi una sorta di autodenuncia dei Governi e dei Ministeri, che non riescono ad attuare le norme. Tra l'altro, vi sono norme che vengono prorogate da moltissimo tempo, senza che si abbia il coraggio di mettervi mano e di cambiarle definitivamente.
Devo anche dire, però, che siamo molto meravigliati del fatto che il mille proroghe sia stato uno dei primi atti dell'attuale Governo, innovando una prassi, signor Presidente, che lei conosce bene: questa volta, infatti, abbiamo al nostro esame un mille proroghe estivo. In occasione della discussione degli emendamenti in materia di terremoto, abbiamo appreso che sicuramente a fine anno ci sarà anche il decreto mille proroghe di prassi, quello invernale. Visto che si parla del Governo del cambiamento, si tratta effettivamente di una novità, perché possiamo addirittura arrivare all'emanazione di due decreti mille proroghe.
L'altra questione è che nel decreto milleproroghe al nostro esame vi è una serie di interventi di proroga, colleghi del Governo e della maggioranza, dovuta al fatto che non avete ancora un'idea ben chiara di come agire su alcune questioni. L'articolo 13 del provvedimento in esame, in materia di infrastrutture, è significativo da questo punto di vista. Chi mi conosce sa quanto abbia fatto le mie battaglie contro il TAP e contro la TAV. Ma è evidente a tutti, vista la discussione pubblica nata all'interno della maggioranza, che l'articolo 13 serve soltanto per trovare forse una mediazione. Invece sarebbe stato bene - ad esempio - a proposito dell'articolo 13, sulla parte infrastrutturale, mettere mano una volta per tutte a quello sterminato elenco che c'è al CIPE, che prevede ancora un numero stratosferico di opere. Come avevamo chiesto varie volte, anche in occasione dell'approvazione del codice degli appalti, era necessario finalmente che tutti cascami della legge obiettivo fossero ripuliti. Era dunque necessario ripulire quell'elenco e stabilire davvero le priorità importanti per il Paese, che - per quanto ci riguarda e come abbiamo ripetuto varie volte - consistono in un vero piano di investimenti che finalmente, anche con un finanziamento in deficit per un punto di PIL, possa intervenire sulle grandi criticità del Paese, su tutta la parte della cura del territorio, ma anche sul trasporto pubblico locale, ormai in condizioni penose, e su tutta la mobilità sostenibile. Questo tentativo di prender tempo, per poi decidere non so quando - spero che l'estate vi porti consiglio - si dissemina un po' per tutto il decreto mille proroghe.
Anche sulla questione dei vaccini, su cui - come è noto - anche per quel che riguarda chi parla, le posizioni sono abbastanza articolate, si rischia di fare un pasticcio. Da una parte, si è detto che si fa l'autocertificazione e, dall'altra, adesso è intervenuto l'emendamento di proroga. Quindi, visto che il decreto mille proroghe non sarà convertito prima dell'estate, il risultato è che a settembre il Paese, le scuole e i genitori si troveranno in un caos totale. È per questo motivo che il vice presidente della Commissione igiene e sanità, il mio collega, senatore Errani, ha chiesto un'audizione del Ministro sull'argomento.
Quanto agli altri interventi contenuti nel decreto milleproroghe in discussione, è stato approvato, con nostro grande piacere, un emendamento all'articolo 6 che mette mano a una questione su cui in campagna elettorale non solo noi, ma anche Lega e MoVimento 5 Stelle hanno fatto promesse per risolvere, ossia la questione dei diplomati magistrali. Subito dopo l'approvazione dell'emendamento ognuno di noi, ben contento, ha pensato che si fosse trattato di ottemperare anche agli impegni elettorali assunti nelle manifestazioni; subito dopo invece ci siamo trovati un comunicato da parte del relatore e della maggioranza con cui si annuncia il fatto che sarà soppresso e si intende intervenire di nuovo nel passaggio alla Camera sull'emendamento stesso. Io trovo tutto ciò strabiliante e anche in questo caso vi dovreste assumere le vostre responsabilità, perché è facile fare certe affermazioni in campagna elettorale e poi invece fare altro. Visto, invece, che l'occasione c'è stata, considero motivo d'onore per tutta questa Assemblea metter mano finalmente a quella vicenda che rischia di mandare a casa, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, diverse decine di migliaia di insegnanti che in tutti questi anni hanno assicurato il buon andamento della scuola elementare. Invece di dichiarare di cancellarlo, bisognerebbe implementarlo e riuscire finalmente a chiudere definitivamente la vicenda del precariato nella scuola.
Noi abbiamo posto molte altre questioni che non sono state accolte; per carità, alcuni interventi hanno visto anche il nostro favore: penso - per esempio - allo spostamento di un anno per l'ingresso nel mercato libero, che aiuterà moltissime famiglie.
Altra questione fondamentale contenuta nel decreto milleproroghe in discussione riguardava il terremoto e tutti gli interventi già promessi durante l'esame del decreto-legge sul terremoto stesso. Ebbene, in questo frangente abbiamo appreso ancora una volta il rinvio alla legge di bilancio e a un secondo milleproroghe. Possiamo dunque affermare dire che il decreto milleproroghe in esame non solo è di proroga, ma addirittura sancisce un rinvio delle decisioni, perché la maggioranza dovrà trovare le proprie le proprie composizioni.
E questo accade dal punto di vista formale dell'utilizzo dello strumento. Dal punto di vista del risultato, anche laddove si sono avute misure positive - ritorno sulla vicenda del nostro emendamento - si annuncia che si vorrà cambiare durante l'esame da parte della Camera. Noi vediamo non solo un uso molto confuso dello strumento stesso e delle norme di proroga, ma in realtà anche un nuovo modo di presentare il milleproroghe che ancora non si era visto: il milleproroghe in attesa delle decisioni che devono essere assunte all'interno la maggioranza, verificando in che modo si legga il contratto di Governo.
Per tutti questi motivi annuncio il voto contrario dei senatori del Gruppo Misto Liberi e Uguali. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
CIRIANI (FdI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIRIANI (FdI). Signor Presidente, in premessa vorrei fare una notazione di stile, che è anche contenuto quando si discute dell'approvazione di testi così importanti come quello in esame.
Noi come Gruppo forse pagheremo lo scotto di essere in gran parte alla prima esperienza parlamentare, ma registriamo una grande difficoltà a seguire i lavori, l'iter di approvazione di norme come quelle in discussione. Secondo noi, non è possibile che tutto avvenga con fretta e confusione (Applausi dal Gruppo FdI).
Il Governo ha sicuramente il diritto, previsto dalla Costituzione, di approvare, anche con decreto-legge, i provvedimenti che ritiene e non apriamo in questa sede un dibattito sull'utilità dei decreti e sulla loro corrispondenza a quanto previsto dalla Costituzione. Tuttavia, che si voti di notte, di giorno, a distanza di poche ore, senza avere un testo a fronte tra quello proposto dal Governo e quello uscito dall'esame della Commissione; senza avere la possibilità di emendare in maniera chiara e ordinata i testi, secondo me non appartiene alle regole del Senato della Repubblica, che devono essere condivise.
Io riproporrò queste argomentazioni e critiche anche al Presidente in sede di riunione dei Capigruppo, e segnalo che soprattutto per i Gruppi di opposizione non è facile trovare il bandolo della matassa rispetto a una congerie di norme che arrivano in Aula senza nemmeno l'ausilio di un testo notiziale. Dico questo non per amore di polemica, ma perché ci siamo accorti di quanto grande sia stata la confusione anche nei banchi della Presidenza e del Governo. Lo certifica anche il fatto - come ho ricordato - la senatrice di Liberi e Uguali appena intervenuta - che il Governo si è sbagliato - così ha detto - nel dare indicazioni di voto rispetto a un provvedimento che riguarda gli insegnanti precari. Questo sicuramente può accadere, ma è stato facilitato dalle condizioni ambientali in cui abbiamo operato.
Noi ribadiamo in questa sede, Presidente, colleghi, che il nostro atteggiamento rispetto alla questione del precariato nelle scuole non è cambiato. Riproporremo alcuni emendamenti, se ci sarà necessità, alla Camera, come abbiamo fatto in campagna elettorale. Registriamo il fatto che tutti hanno promesso molto, ma di quello che è stato promesso si è visto ben poco. Forse non era il caso di scherzare con il destino professionale e umano di migliaia di insegnanti precari, perché a loro molti partiti che adesso governano hanno promesso mari e monti. Quello che possiamo constatare è che alle promesse non hanno fatto seguito le realizzazioni concrete.
Registriamo una innovazione normativa e giuridica con la nascita di un nuovo istituto giuridico che è la anticipatio e qui rubo la battuta al mio collega Iannone: prima avevamo la prorogatio, ma adesso il Governo e la maggioranza hanno deciso di anticipare le scadenze dei termini della vita amministrativa delle Province, creando un precedente - a mio parere - alquanto pericoloso e di assai dubbia costituzionalità. Ma credo che altri organi fuori da quest'Aula avranno presto la possibilità di esprimersi rispetto alla legittimità di quanto avete votato, senza peraltro darci una sola parola di giustificazione né adesso né prima.
Sul terremoto, abbiamo proposto una nutrita serie di emendamenti, tutti di carattere collaborativo, e abbiamo votato a favore di quelli di mediazione che il Governo ci ha proposto, perché crediamo che sia prevalente l'interesse delle popolazioni terremotate. Tuttavia, ci aspettavamo qualcosa di più. La tagliola dell'articolo 81 in sede di Commissione bilancio non può essere utilizzata a intermittenza contro le opposizioni e a favore della maggioranza, perché il Governo ogni tanto deve anche farsi carico delle difficoltà tecniche che hanno i Gruppi a individuare le relazioni tecniche e finanziarie di copertura dei provvedimenti. Se c'è la volontà politica di risolvere i problemi, si trovano anche le coperture tecniche e finanziarie. Spesso abbiamo avuto la sensazione che ci fosse una discriminante di natura politica più che di natura tecnica.
Infine, Presidente, vengo alla questione dei vaccini. Come ho già detto in Commissione e l'altro giorno qui in Assemblea, ripeto ancora adesso che trovo del tutto fuori luogo che una questione così complessa e così delicata, che riguarda direttamente la vita e la salute delle persone e in particolare dei bambini, venga discussa, trattata e votata nel giro di cinque minuti, con un emendamento presentato nottetempo dalle forze di maggioranza. Non è serio a prescindere dal giudizio che ognuno di noi dà su questa materia. Noi abbiamo ascoltato in quest'Aula il Presidente Conte dire che è finita l'epoca delle ideologie, che tutti i partiti devono farsi carico del fatto che le ideologie sono morte e poi ci troviamo l'ideologia, la politica, i partiti, la propaganda politica persino nella virologia e nella immunologia, per cui non conta più quello che dicono i medici e gli scienziati. Vi siete presi questa responsabilità di fare un uso strumentale - probabilmente elettorale - di una materia così importante. Altro che morte dell'ideologia: avete messo la politica persino nella scienza medica.
Ribadisco ancora una volta che l'obbligo vaccinale non è una congiura messa in campo da un esercito di sadici al soldo delle multinazionali, ma è purtroppo una scelta necessitata dal fatto che, senza l'obbligo, le percentuali dei bambini che si iscrivevano nelle scuole con copertura vaccinale scendeva di anno in anno in tutte le Regioni d'Italia. L'obbligo, quindi, è purtroppo un male necessario per riportare nelle nostre scuole la garanzia che i bambini possano frequentare le aule senza correre il rischio di ammalarsi. Lo ribadiamo ancora una volta e sfidiamo il Governo a dire parole di chiarezza su questo argomento, perché ne abbiamo ascoltate di tutti i colori. Abbiamo ascoltato il Governo - almeno attraverso i comunicati stampa - e gli esponenti della maggioranza in quest'Aula, che hanno difeso convintamente - hanno usato questo avverbio - i vostri emendamenti. Abbiamo ascoltato i sì, i forse e i ma, i distinguo da parte degli esponenti più importanti di questa maggioranza. Abbiamo ascoltato i distinguo del Ministero della salute, che dice che c'è l'obbligo ma non c'è la sanzione.
Questa è davvero un'innovazione piuttosto strampalata del modo di fare legislazione: non mi risulta che, essendovi l'obbligo di pagare le tasse, se non si pagano, non c'è sanzione. Non mi risulta che si possa andare in giro senza le cinture di sicurezza perché non c'è la sanzione. L'obbligo prevede la sanzione, altrimenti non è un obbligo, ma è una presa in giro. Ma su questi temi francamente non dovrebbe esserci la presa in giro.
Dico al ministro Di Maio - oggi alle agenzie di stampa ha detto che sono per la vaccinazione, ma non obbligatoria, e sono per il raggiungimento dei limiti di sicurezza, ma non attraverso la coercizione - che adesso governa questo Paese; non è più all'opposizione, non è più in campagna elettorale, non è a un talk show televisivo: è al Governo di un grande Paese industriale, moderno e civile, come l'Italia. Da lui pretendiamo risposte certe. Le leggi non si fanno con i forse, con i ma e con la frase «si vedrà».
Sul tema dei vaccini la maggioranza decida qual è la sua posizione e la renda nota al Parlamento, senza distinguo, senza sì, no, forse o vedremo, perché il tempo è abbondantemente scaduto. Su tutto il resto ci siamo espressi nel corso della discussione sull'articolato. Il nostro voto sarà contrario. (Applausi dal Gruppo FdI).
FERRARI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, il giudizio del Partito Democratico sul provvedimento in esame è molto negativo e va molto al di là del fatto che su alcuni emendamenti, in particolare sulla parte che ha riguardato il terremoto, il nostro atteggiamento è stato costruttivo, ragionevole e razionale. È un giudizio negativo che riassumo in tre parole dure, e faccio poi una specifica. Le tre parole sono: incompetenza, arroganza e ambiguità. (Applausi dal Gruppo PD).
Voglio, però, precisare, Presidente, proprio perché nelle mie considerazioni non c'è nulla di personale, che doto queste parole di aggettivi. Parlo quindi di incompetenza tecnica, di arroganza istituzionale e di ambiguità politica. Proprio queste penso siano la cifra dal lavoro che ha tenuto insieme Governo e maggioranza, 5 Stelle e Lega, negli ultimi due mesi e che ci ha visto al lavoro in queste settimane sul provvedimento in esame.
Parto dall'incompetenza tecnica. Sembra, se vogliamo, il tema meno importante, ma io credo sia importante, fondamentale, che nel primo vero provvedimento ampio che discute quest'Assemblea lasciamo agli atti che così non si può lavorare. Abbiamo tenuto bloccate le Commissioni affari costituzionali e bilancio per molte ore, senza che si seguisse ciò che deve essere seguito di norma per arrivare ad approvare e mettere nelle condizioni i commissari di illustrare un emendamento, e cioè conoscerne l'ammissibilità ed eventualmente le coperture. La scelta del Governo di dotare o no un emendamento di copertura: nei lavori dell'Assemblea abbiamo usato e stiamo usando in modo improprio l'articolo 81 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PD).
Tutte le volte in cui non si sa dove andare, si usa l'articolo 81. Voglio chiarire che l'articolo 81 non è un autobus. L'articolo 81 è una norma seria, prescritta dalla nostra Costituzione, che induce una scelta e un dovere nel rispettarla. Ripeto che non è un autobus. E penso che rileggere quanto accaduto, anche questa notte, sul decreto dignità ci aiuti ad assumerci tutti la responsabilità su come far lavorare il Parlamento, anche nel rispetto della fretta. Ci rendiamo conto e sappiamo benissimo che può capitare che il Governo e la maggioranza abbiano fretta di approvare un provvedimento, ma non può essere che l'articolo 81 sia usato con questa leggerezza.
Poi c'è l'incompetenza del Governo: il decreto milleproroghe al nostro esame arriva sei mesi dopo un altro milleproroghe e, in realtà, proroga diverse scadenze che sono al 31 dicembre di quest'anno. Quindi ci state dicendo che non avete la capacità di risolvere problemi da qui alla fine di dicembre? Questo è ammissione di incompetenza. È ancor più grave, perché essere incompetente è chi non sa, mentre l'arrogante è chi non sa e fa.
L'arroganza istituzionale dove la troviamo in questo provvedimento? Penso alla questione delle Province, dove si è fatto un pasticcio, una forzatura e dove c'è traccia di incostituzionalità. Avete stabilito un giorno perché votino tutte le Province: il 31 ottobre 2018. Ebbene, avete stabilito la data senza che accadesse ciò che deve accadere, e cioè che sia il Presidente della Provincia a indicare al Governo qual è il giorno per le elezioni: si tratta di un precedente grave che è stato stigmatizzato ampiamente anche durante i lavori di Commissione. Non è un election day: non usiamo più questi argomenti, tant'è vero che la maggioranza addirittura voleva anticipare tutto ad ottobre, anche ciò che va in scadenza a gennaio. Non è un election day, perché a ottobre facciamo votare per 40 presidenti di Provincia e poi a gennaio votano i 40 consigli collegati. Vi sembra un modo per risparmiare? Vi sembra un modo di rispettare quelle istituzioni che avete detto in quest'Assemblea di voler difendere? Penso di no, ma soprattutto è un precedente di incostituzionalità che vogliamo segnalare e lasciare agli atti.
Dopodiché chiedo, in particolare ai colleghi del MoVimento 5 Stelle, per suo tramite Presidente, e anche a lei: proprio voi che non avete mai partecipato alle elezioni della Provincia, non vi state chiedendo per quale motivo il Governo faccia questa forzatura? Vi state ponendo il tema di quale sia la finalità di questa forzatura? Vi state provando a chiedere quali sono la finalità e il sistema di controllo che si stanno cercando di attuare attraverso l'approvazione dell'indizione di una data che fa sì che alcune Province vadano al voto prima della loro scadenza? Vi invito a stare molto attenti e non vi nascondiamo la nostra grande preoccupazione.
Penso che l'ambiguità politica sia il tratto più comune del Governo in carica, accompagnato da una maggioranza che con la mano sinistra ha detto di fare alcune cose e con la mano destra ha fatto tutt'altro. Con la mano sinistra, addirittura, si è definita una competenza dell'attuale Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, quando è del tutto evidente che non ce n'era bisogno, ed è del tutto evidente quanto sia incoerente con la nostra struttura parlamentare.
Addirittura si continua a ribadire che uno vale uno. Si continua a blandire il popolo e a lisciargli il pelo sulle cose più irrazionali. I rappresentanti del Governo, con una frequentazione che sta diventando quasi esclusiva dei social - anziché essere nei Ministeri che vanno governati con attenzione, rigore e impegno - lasciano intendere che la differenza tra la maggioranza e gli altri sta nel fatto che gli altri che siedono nei luoghi istituzionali si occupano di potere. Voi che state nei social costantemente siete cittadini normali, come quelli con cui vi confrontate in quei social, come a lasciar intendere che in fondo stare in quest'Aula sia semplicemente un atto dovuto, un passaggio di ratifica; un atto più che altro noioso e che ha a che fare per alcuni con questioni di potere.
Mentre fate questo con la mano sinistra, con la mano destra fate tutto quello che riuscite a fare per piegare le prerogative del Parlamento. E non serve nemmeno andare oltre, citando il caso della RAI. È già sufficiente richiamare quello che avete fatto nei giorni scorsi, che è esattamente all'insegna di quell'ambiguità che richiamavo prima e che abbiamo trovato, in modo chiaro, sul bonus cultura. Mai nessuno dice che sono finiti i soldi per i diciottenni. Mai nessuno dice che quella era un'iniziativa sbagliata che ha premiato circa 600.000 giovani del nostro Paese e li ha messi nelle condizioni di andare al cinema, a teatro e fare attività culturali. No, nessuno lo dice.
Peccato che, quando c'è un emendamento con cui si ricorda che per il 2019 c'è già uno stanziamento, voi - furbescamente - nel cosiddetto decreto milleproroghe non lo sostenete. Questa è ambiguità. (Applausi dal Gruppo PD). Ripeto, questa è ambiguità.
Tuttavia, signor Presidente, l'ambiguità più grave è in tema di vaccini. Ne abbiamo viste veramente tante. Non pensavamo di vederne e sentirne così tante. Avete scelto deliberatamente di spostare l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale, che è una cosa incredibilmente pericolosa e dannosa sul piano del merito, con un decreto che riguardava le proroghe. Questa è elusione dell'atto legislativo. (Applausi dal Gruppo PD). Ripeto, questa è elusione. Avete preso in giro il Parlamento, introducendo una variazione significativa di una legge importante come quella promossa dal ex ministro Lorenzin, facendola passare come uno spostamento di data dell'obbligo.
Avete creato caos, perché l'emendamento approvato non entrerà in vigore prima del prossimo anno scolastico e le Regioni, le famiglie e le scuole entreranno in un regime di difficoltà e confusione totale. Avete addirittura parlato di obbligo flessibile. Francamente a me sembra un ossimoro e, in ogni caso, non ne capisco il senso. Lo capiranno gli italiani, che non sapranno cosa fare. Avete confuso un'immunità di gregge, che vi assumete la responsabilità di diminuire, con una marchiatura delle bestie. (Applausi dal Gruppo PD). Avete detto che i bambini immunodepressi dovranno andare in aule insieme a dei bambini vaccinati. E se non si vaccina nessuno? Non ho capito, cosa succede? Che tipo di differenziazione è questa? (Applausi dal Gruppo PD).
Tutte queste cose, compresi gli attacchi vili e fascisti al virologo Burioni, dimostrano che non siamo nelle condizioni di meritare di essere uno dei più grandi Paesi al mondo, che il grado di inciviltà sta aumentando e che le prerogative, l'ambizione e la presunzione di essere la più grande istituzione di questo Paese stanno scadendo. Queste sono forme di inciviltà e di una situazione che altro che dissertazioni sul Governo possibile del cambiamento nella democrazia del narcisismo, con cui ci stanno dilettando una serie di studiosi! A me pare che questo sia il Governo dell'ambiguità e, nel caso dei vaccini, dell'irresponsabilità, in una democrazia sempre più medievale. (Applausi dal Gruppo PD).
Signor Presidente, mi avvio a concludere. Gli esseri umani si dividono in tre categorie: quelli che preferiscono non avere niente da nascondere, piuttosto che dover mentire; quelli che preferiscono mentire, piuttosto che non avere niente da nascondere; quelli che amano sia mentire, che nascondere. Preciso: questa è la cifra del vostro Governo e dell'alleanza tra MoVimento 5 Stelle e Lega. (Applausi dal Gruppo PD).
Per questi motivi, preannuncio il voto contrario e durissimo del Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, anzitutto vorrei ricordare che il provvedimento in esame è stato definito da qualcuno un centoproroghe, nel senso che non è il solito decreto milleproroghe che viene adottato alla fine dell'anno. Si tratta di un atto eccezionale dovuto a urgenza e necessità impellenti, tali per cui si è deciso di procedere alla proroga proprio in questo momento, prima della pausa estiva, che abbiamo accorciato appositamente nell'interesse dei cittadini italiani.
In Commissione affari costituzionali, di cui ho l'onore di far parte, la maggioranza - Lega e MoVimento 5 Stelle - ha fatto un grandissimo lavoro per cercare di portare a termine l'esame del provvedimento. Ringrazio anche i colleghi dell'opposizione per l'assiduità con cui hanno partecipato ai lavori della Commissione, essendo stati partecipi e avendo portato il loro contributo. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Il provvedimento in esame è straordinario. Noi abbiamo cercato di migliorare il testo originario, apportando delle modifiche che andassero solo ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini, favorendo i piccoli e anche il mondo produttivo e dell'impresa.
Non voglio soffermarmi su tutto quello che è stato fatto in questo decreto-legge, anche grazie agli emendamenti che abbiamo portato alla vostra attenzione, perché se ne è discusso a lungo. Voglio, però, ricordare che alcuni temi non sono stati trattati non perché non siano importanti o all'attenzione del Governo e del Parlamento, ma perché non è questo il momento di discuterne.
Ci sono questioni molto importanti per il nostro Paese che necessitano non di interventi estemporanei, ma di revisioni e riforme generali. Mi riferisco in particolare alle Province, visto che è un tema di cui si è molto discusso in quest'Assemblea. Mi fa un po' strano che sia proprio il PD a parlare di Province e ad arrabbiarsi, perché abbiamo deciso di fare un election day almeno per il 2018 (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Ricordo che in Commissione è stato proposto alle minoranze di estendere la misura comprendendo anche quei Consigli provinciali che andavano a elezione nel gennaio 2019: ci è stato detto di no. Quindi, la proposta da noi è arrivata, ma è stata bocciata. Quanto alle Province, si può essere d'accordo o meno sul fatto di tenerle, ma il problema grosso è che sono state distrutte prima di essere cancellate.
Ricordo che il Ministro dell'interno, proprio qui al Senato, di fronte alle Commissioni affari costituzionali delle due Camere, il 25 luglio scorso ha dichiarato che è necessaria una riforma per garantire a questo ente che esiste di continuare a lavorare per il bene dei territori e dei cittadini. Non è vero, quindi, che non ci siamo interessati alla questione; semplicemente non era questo il momento per farlo. Stesso discorso vale per gli enti locali. Abbiamo esaminato il pacchetto di emendamenti relativi ai Comuni, ma, anche in siffatto caso, salvo qualche impegno da parte del Governo, si è deciso di posticipare la discussione perché non era urgente per il mese di agosto e da qui alla fine dell'anno. Se ne discuterà più avanti.
Voglio ricordare anche i provvedimenti importanti adottati con il decreto-legge in esame che riguardano anzitutto le zone colpite dal terremoto, oltre al contributo indispensabile che è stato dato dal Consiglio dei ministri prorogando lo stato di emergenza a Ischia, visto che scadeva proprio ad agosto. Ma sono state altresì previste misure importanti, come quella che garantisce ai bambini di andare a scuola anche nelle classi dove il numero degli alunni non sarebbe sufficiente; sono state date le proroghe per l'adeguamento della normativa antincendio e per le verifiche di vulnerabilità sismica; e ciò avviene nell'immediato per garantire ai bambini di andare a scuola. Per lo stesso motivo è stato deciso di non applicare la sanzione - sottolineo la sanzione - per quei bambini che non hanno presentato la certificazione di vaccinazione. Non è stato abolito l'obbligo di vaccinazione, ma è stata abolita una delle sanzioni per garantire ai bambini da zero a sei anni - così come per i loro compagni dai sei ai sedici anni - di poter andare a scuola per non discriminare i bambini, nel caso i genitori non avessero ancora ottemperato. Anche di ciò si discuterà più avanti e, quindi, trovo molto pretestuose, anche da questo punto di vista, le critiche dell'opposizione.
Altro provvedimento molto importante: abbiamo salvato il Gran Premio di Monza, che, per questioni burocratiche, non avrebbe più potuto svolgersi, con conseguente danno non solo all'immagine del Paese ma anche all'economia di interi territori.
Abbiamo dato una mano alle televisioni locali, che avrebbero rischiato di lasciare a casa circa 5.000 persone, perché non potevano usufruire dei contributi accordati. Anche in questo caso si è data un'attenzione ai territori, nello specifico all'informazione locale, che è fondamentale e garantisce attenzione ai nostri cittadini, anche con fili diretti, attraverso l'impegno sui nostri territori.
Abbiamo previsto diversi interventi per quanto riguarda la scuola. Per esempio, abbiamo esteso all'anno accademico 2018/2019 la possibilità di ricorrere alla graduatoria a esaurimento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento nei corsi di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e nello stesso tempo di mandare nelle scuole italiane all'estero la selezione degli insegnanti prorogando le graduatorie. In materia di università, abbiamo prorogato al 31 ottobre i termini per le commissioni che stanno procedendo a conferire l'abilitazione scientifica nazionale per i ruoli di professore universitario. In materia di cultura, abbiamo esteso - anche se per l'opposizione non è sufficiente - anche al 2018 il bonus cultura per i diciottenni. Solo misure rivolte ai cittadini, pensate per i cittadini, e non abbiamo finito qui.
Abbiamo approvato delle misure rivolte e pensate per i cittadini, e non abbiamo finito. Mi chiedo come sia possibile che le opposizioni pensino che in due mesi dall'insediamento del Governo si possano risolvere tutti i problemi che sono stati causati negli ultimi anni. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Ricordo anche l'attenzione particolare rivolta ai nostri territori e alle nostre Regioni. Ad esempio, abbiamo approvato un emendamento nel quale abbiamo ridotto il blocco dell'erogazione degli atti di assegnazione da parte del Ministero dei trasporti rivolti al finanziamento del trasporto pubblico locale. Questo influisce molto sulla vita quotidiana, soprattutto dei nostri cittadini pendolari, ma non solo, e di tutti i ragazzi che vanno a scuola.
Abbiamo introdotto diverse innovazioni e dato una mano anche ai cittadini in difficoltà economica, sospendendo la quota capitale dei mutui per le famiglie in difficoltà e abbiamo salvaguardato posti di lavoro - come vi ho detto prima - nei territori grazie alla proroga fatta per quanto riguarda l'emendamento chiamato MOCA, nel quale è interessata una quarantina di città italiane che vivono, attraverso l'artigianato e per l'indotto collegato, sulla produzione di ceramiche artistiche. Si tratta di un altro esempio dei problemi causati dalle normative europee che non tengono conto della peculiarità delle produzioni e delle tipicità del nostro Paese Anche questo è un esempio lampante, perché noi proroghiamo qualcosa che è sbagliato, non per la legge in sé, ma perché deve essere recepito dai Paesi membri in base alle esigenze della produzione locale. Anche in questo caso erano a rischio molti posti di lavoro, il turismo e l'economia di molte città del nostro Paese.
Voglio ringraziare ancora una volta - credo sia incredibile - che quest'Assemblea sia qui riunita oggi, un lunedì di agosto. Non so se sia mai successo in passato... (Commenti dal Gruppo PD).
VOCE DAL GRUPPO PD. Sempre.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Sempre? A me dicevano che c'era un mese di ferie, solitamente.
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Sbagliavano.
PIROVANO (L-SP-PSd'Az). Credo sia abbastanza singolare che ci siano stati dei colleghi senatori che hanno lavorato sabato e domenica scorsi fino a tarda ora nelle Commissioni anche per il decreto dignità.
Io credo che, se si riuscisse a discutere nei contenuti e non a utilizzare quello che non viene fatto come un'accusa nei confronti di un Governo neonato, forse tutti riuscirebbero a lavorare un po' meglio e con più serenità per il bene del nostro Paese.
Alla luce di quanto dichiarato e di tutti i provvedimenti approvati, che non sono tutti quelli che verranno fatti quest'anno, ma solo una parte - la più urgente - dichiaro voto favorevole a nome del Gruppo della Lega Nord-Salvini Premier-Partito sardo d'Azione (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PAGANO (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAGANO (FI-BP). Signor Presidente, colleghi senatori e senatrici, siamo qui intervenire in dichiarazione di voto per il Gruppo di Forza Italia, che si è molto impegnato. Giova ricordare che quest'anno si è lavorato fino ai primi giorni di agosto, ma non è assolutamente la prima volta: in realtà è una consuetudine - come ha già ricordato la collega Rizzotti - che esiste ormai da tanti anni, o almeno da due legislature. Questo sta a significare che non vi è nulla di nuovo nell'attività lavorativa che stiamo svolgendo: è il nostro dovere e il nostro compito e siamo qui a farlo per il popolo italiano, come è giusto che sia (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Detto ciò, per venire alla questione di merito, noi siamo qui a discutere di un provvedimento che di cambiamento non rappresenta nulla, perché la proroga dei termini, o quello che viene più banalmente e popolarmente definito provvedimento milleproroghe, in realtà non è altro che una consuetudine anche delle legislature passate e dei Governi passati (Brusio).
Un po' di silenzio sarebbe gradito.
Si potrebbe almeno fare chiarezza su ciò. Anche in questa legislatura si è fatto ricorso alla decretazione d'urgenza, senza che necessità e urgenza vi fossero: ancora una volta si è un po' abusato di questa regola.
Ma veniamo alle materie e alle questioni sollevate e discusse in Commissione e poi qui, in Aula, con gli emendamenti.
Cominciano con le Province. Nulla è avvenuto di particolarmente significativo per cercare di andare oltre la riforma Delrio, che tanti guasti ha creato e che doveva essere semplicemente una riforma ponte tra quel che erano le Province e la loro abolizione, che sarebbe dovuta giungere con la riforma della Costituzione che poi, invece, è fallita. Eppure, in questa circostanza, le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 1 confermano, anche per il 2018, le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle Province e delle Città metropolitane. Prosegue, quindi, una disorganica e dannosa sovrapposizione fra le competenze affidate ai due enti (parlo delle Città metropolitane e delle Province). Sarebbe stato decisamente opportuno che il Governo avesse affrontato la questione, prevedendo perlomeno lo svolgimento delle elezioni provinciali in occasione della tornata elettorale europea e non certo anticipando quel voto, che è comunque un'anomalia che non si è mai vista prima e che noi non possiamo considerare certamente una novità positiva.
All'articolo 2 si è parlato di intercettazioni. Noi abbiamo sempre affermato con chiarezza che questo tema va affrontato con le dovute cautele, anche perché siamo assolutamente certi, statistiche alla mano, che di intercettazioni, purtroppo, si abusa nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP). È giusto ricordarlo: sono intercettati circa 80 cittadini italiani ogni 100.000, 140 volte più che negli Stati Uniti d'America. Dico questo per far capire l'impressionante violazione della libertà dei cittadini e della privacy, che noi tutti dovremmo tutelare secondo anche i principi della nostra Costituzione. Nel 2015 lo Stato italiano per effettuare queste intercettazioni - per le quali non solo vi è non abuso in termini di persone intercettate, ma anche e soprattutto per la diffusione inadeguata e non coerente con quanto le nostri disposizioni di legge prevedono - ha speso ben 280 milioni di euro (nel 2014 erano stati 250 milioni). Dico questo per farvi capire qual è la situazione.
Abbiamo voluto cercare di porre rimedio anche ai guasti che la direttiva Bolkestein sta provocando ai tanti esercenti attività commerciali sulle spiagge italiane. La direttiva Bolkestein procura un danno enorme a chi ha investito sugli stabilimenti balneari, i cosiddetti balneatori. Sono imprenditori che in questo momento dobbiamo necessariamente aiutare e cui dobbiamo mostrare di essere al loro fianco, così come agli esercenti le attività commerciali sulle nostre spiagge. Abbiamo fatto un tentativo di venire incontro alle loro istanze e alle loro esigenze, ma anche in questo caso ci è stato detto di no e non si è voluta dare una risposta.
Sono tante altre le questioni delle quali ci siamo occupati in questa occasione. Abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze soprattutto delle vittime del terremoto. Con l'articolo 9 - ne abbiamo parlato poco fa, quando si è discusso degli emendamenti ad esso riferiti - solo parzialmente viene presa in considerazione l'esigenza di andare incontro alle tante imprese per le quali era stata sospesa l'erogazione dei tributi nel periodo del terremoto. Poi, in seguito a un intervento della Commissione europea, sono stati messi in ginocchio centinaia di imprenditori nei confronti dei quali abbiamo il dovere di dare risposte. Su questo articolo abbiamo proposto una serie di altri emendamenti coerenti con la proroga termini e, quindi, con la competenza per la quale erano stati presi in considerazione i nostri terremotati, ritenendo assolutamente prioritario venire incontro alle loro esigenze, alle esigenze di chi in questo momento sta soffrendo per un evento naturale che lo ha messo in ginocchio, lo ha piegato, gli ha sottratto la casa e la possibilità di lavoro. Eppure quel che risulta in modo evidente è che nel 2009, col Governo Berlusconi, quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, che ha causato tanti morti e tanti danni, c'è stata una risposta dell'Esecutivo assolutamente efficiente, efficace e al fianco delle popolazioni terremotate. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
La stessa cosa, purtroppo, non è avvenuta in occasione dei terremoti del 2016-2017, con una risposta che non è stata data dal Partito Democratico. Ci spiace dirlo, ma voglio ricordare anche le parole del collega Cangini, che difendo fino in fondo: vi è una continuità, purtroppo - mi spiace, ma è così - tra il Governo del Partito Democratico e l'attuale Governo per quanto riguarda la situazione di persone che in questo momento vivono uno stato di disagio e di sofferenza, che deve essere per noi una priorità assoluta e rispetto al quale non viene assolutamente data una risposta.
Anche oggi alcuni esponenti del Governo - del MoVimento 5 Stelle e della Lega - hanno detto, almeno a parole, di voler attendere e di voler cercare le risorse economiche per dare delle risposte. Queste risorse economiche però evidentemente non arrivano, perché si dà priorità ad altri provvedimenti e non invece alle popolazioni locali. Voglio ricordare che proprio in queste ore sono qui presenti decine dei sindaci dei Comuni terremotati dell'Abruzzo, del Lazio, dell'Umbria e delle Marche per testimoniare il loro disagio, la loro scontentezza e il loro malcontento rispetto alle risposte che questo Governo sta dando loro ed è giusto da parte nostra sottolinearlo in questa sede. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Altro aspetto che riteniamo assolutamente fondamentale - che è stato oggetto di un emendamento, sia della Lega che del MoVimento 5 Stelle e che crea un disagio assoluto - riguarda la risposta chiara ed evidente data dall'attuale Governo a un'emergenza nazionale e a un'emergenza in materia di salute, su cui la collega Rizzotti, abilmente e con grandi capacità e competenza, si è già espressa nel corso della discussione sugli emendamenti. Mi riferisco alla proroga dell'obbligatorietà della certificazione vaccinale per l'iscrizione alla scuola dei più piccoli. Ebbene, è giusto ricordare come attualmente un'offerta vaccinale basata sulla sola raccomandazione comporterebbe, come già ampiamente provato prima dell'obbligo, il progressivo calo delle coperture vaccinali, mettendo a rischio la salute dei bambini e di tutta la popolazione, specialmente dei soggetti più fragili e vulnerabili, ovvero di coloro che per particolari condizioni di salute non possono essere vaccinati e che, invece, sarebbero protetti dall'immunità di gregge. Basti pensare all'epidemia di morbillo - voglio fornire qualche dato - che dallo scorso anno coinvolge i Paesi dell'Unione europea: quasi 15.000 casi nel 2017, con 10.000 casi solo tra Italia e Romania e, purtroppo, 30 decessi che potevano essere evitati; altri due morti si sono registrati nel 2018 in Sicilia e anche in questo caso potevano essere evitati. Si tratta, pertanto, di una scelta irresponsabile che calpesta pesantemente evidenze scientifiche consolidate, finalizzata alla mera ricerca del consenso. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Pertanto, non saremo mai d'accordo con chi gioca con la salute degli italiani e pretende di attaccare i centri vaccinali e chi vi lavora anche tra enormi difficoltà. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Il Gruppo Forza Italia voterà contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
GRASSI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GRASSI (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MoVimento 5 Stelle voterà a favore del provvedimento in esame.
È mia intenzione indicare lo spirito che ha animato la maggioranza nella redazione di questo atto di normazione. Avrete notato che è un decreto milleproroghe particolarmente ridotto. Questa è una scelta politica che dà già conto di quello che noi intendiamo per Governo del cambiamento: che sia necessario con un atto di normazione primaria prorogare dei termini è conseguenza dell'uso della legislazione primaria con una funzione amministrativa.
Non è un caso che il primo decreto milleproroghe risalga ai primi anni Duemila, cioè a quegli anni in cui è iniziata progressivamente l'alterazione delle funzioni del Governo e del Parlamento, talvolta con un Governo che si sostituiva al Parlamento e, in altri casi, con un Parlamento che si sostituiva al Governo. Siamo dunque di fronte a un provvedimento che in una legislazione ordinata non avrebbe motivo di esistere: l'apposizione di termini è tipica attività amministrativa.
Abbiamo dunque, in ragione del ritorno a questi antichi principi, deciso di utilizzare con parsimonia questo strumento, con la speranza che nel prosieguo sia possibile ridare alla normazione primaria, cioè alla normazione del Parlamento, i caratteri di generalità ed astrattezza tipici della legislazione, lasciando all'amministrazione il compito di indicare i termini.
Permettetemi adesso di soffermarmi solo su alcuni di questi provvedimenti e di queste disposizioni, per non tediarvi, utilizzando le disposizioni più significative che diano conto, appunto, dello spirito che ci ha animato.
Abbiamo introdotto una disposizione che consente di nuovo ai Comuni di investire sui propri territori, per permettere, nell'arco di quattro anni, di riorganizzare le proprie attività per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane.
Ricordo poi il provvedimento che ha avuto il compito di coordinare meglio l'innovazione introdotta nel 2017 in ordine ai piani di riordino dei conti dei Comuni. Noi sappiamo che i piani di riordino prevedono dei controlli intermedi. Nel 2017 questi piani di riordino sono stati emendati e si è consentito ai Comuni di approvare dei piani più lunghi. È apparso perciò a noi razionale stabilire che i controlli intermedi, alla luce di questi nuovi piani, non valessero per la valutazione di predissesto.
Ancora, faccio riferimento alla proroga del termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi in ordine ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle Province e delle Città metropolitane, sempre a riprova della grande attenzione per le realtà locali.
Degno di nota è l'emendamento, apparentemente di stretta valenza amministrativa, ma in realtà carico di un'occulta valenza politica, che sposta al 31 ottobre il termine ultimo per consentire alle commissioni delle valutazioni scientifiche nazionali di portare a termine i loro lavori. È stato necessario intervenire perché la legge di riferimento pone dei termini automatici, senza che si possa avere riguardo alla quantità di domande che sono di volta in volta presentate. Ecco un tipico caso in cui la legge non dovrebbe svolgere le attività tipiche dell'amministrazione. È stato necessario un intervento di normazione primaria per consentire ad alcune commissioni, gravate da un carico di lavoro inaspettato, di completare le valutazioni con la dovuta attenzione e ponderazione di giudizi.
Ricordo poi un'altra disposizione, certamente discussa, in tema di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici ed asili nido. Si tratta di un emendamento che ha richiesto da parte nostra estrema attenzione. La verità è che i fondi che sono stati stanziati non sono stati assegnati in tempi ragionevoli agli istituti scolastici ed alcuni istituti, loro malgrado, si sono trovati in difficoltà nello svolgimento degli interventi necessari per l'adeguamento alle norme in questione. Ci siamo trovati, perciò, di fronte ad una drammatica alternativa: non intervenire e determinare la chiusura di questi istituti con successivo aggravio dei disagi o introdurre una deroga scegliendo, dunque, il male minore.
Ancora, penso alle disposizioni in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici. Qui abbiamo consentito di rinviare il termine per la valutazione degli interventi eseguiti per immediate esigenze abitative. Anche in questo caso abbiamo avuto la necessità di prevedere una disposizione per rimediare ad un'emergenza.
Ricordo anche l'intervento che proroga il termine per l'accorpamento delle sezioni distaccate dei tribunali per alcune importanti isole. La legislazione che ha imposto l'accorpamento, ancorché abbia sull'immediato dato conto di un risparmio, sul medio periodo (neanche il lungo periodo) ha evidenziato gravi criticità. Le difficoltà che hanno trovato i cittadini nella risoluzione delle loro controversie hanno un costo sociale assai maggiore del risparmio che si è conseguito con quell'accorpamento; e ben sappiamo quali siano le doglianze della magistratura in ordine a quell'iniziale provvedimento. Noi siamo intervenuti là dove possibile e abbiamo differito il termine per la chiusura di quelle sedi distaccate.
Consentitemi, infine, una considerazione sulla proroga del termine per i certificati vaccinali. Permettetemi di sottolineare questo passaggio. Si è voluto trarre da quell'emendamento un sillogismo errato. (Commenti dal Gruppo PD e della senatrice Ronzulli). Vi prego!
Il fatto che il MoVimento 5 Stelle e la Lega abbiano votato a favore di questo emendamento non vuol dire che questa maggioranza sia dominata da un pensiero magico o antiscientifico. I vaccini - deve essere detto con chiarezza ed è la scienza che lo dice - sono tecnicamente una vantaggiosa permuta di rischi! (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Vuol dire che noi barattiamo il rischio di complicanze determinate da determinate malattie con rischi limitati e vantaggiosi. (Brusio). Sto dicendo, appunto, che i vaccini sono utili all'umanità! Sto dicendo che è grazie ai vaccini che si è eradicato il vaiolo. Noi non lo dimentichiamo. Non ci dovete attribuire una posizione antiscientifica che non ci appartiene! Non sono contro i vaccini. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
RONZULLI (FI-BP). Ma se avete votato a favore!
MALPEZZI (PD). E allora vota contro!
GRASSI (M5S). Spero che vi sia almeno chiaro quello che ho detto. Io sto esprimendo una posizione chiara: non siamo contrari ai vaccini. I vaccini proteggono la salute! (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Proteste dal Gruppo PD).
Attenzione, però: la proroga di un termine non implica che il MoVimento 5 Stelle abbia posizioni antiscientifiche e non significa anche che non si possa migliorare - uso questo termine: migliorare - i precedenti provvedimenti nel rispetto della salute della popolazione. (Commenti dai Gruppi PD e FI-BP. Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
MALPEZZI (PD). Allora rispettate le date!
GRASSI (M5S). Signor Presidente, ho esaurito la rapida elencazione dei principali provvedimenti. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, esprimo e dichiaro il mio voto contrario, assieme al senatore Laniece, in dissenso del Gruppo Per le Autonomie. Molte cose non funzionano nel decreto-legge in esame e, nonostante l'indiscutibile sapienza giuridica del senatore Grassi, nemmeno la sua intelligenza è riuscita a confutare in maniera credibile una cosa inaccettabile, incomprensibile e imperdonabile come l'emendamento vaccini, che calpesta i principi fondamentali della nostra Costituzione (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP). E la cultura del limite, che è il fondamento del costituzionalismo, che consente ai diritti di libertà di non diventare puro arbitrio. Il riconoscimento delle libertà collettive, patrimonio non solo della persona, ma anche della comunità, fondamentale principio della nostra Carta costituzionale, viene calpestato. Si entra anche così - e non solo ignorando la scienza - nel Medioevo, che non è più prossimo venturo, ma è ben presente in quest'Aula, quest'oggi, con il voto che i senatori di MoVimento 5 Stelle e Lega si apprestano a dare al decreto-legge in esame, che più che milleproroghe, dovrebbe essere definito milleerrori e milleinganni. (Applausi dai Gruppi PD e FI-BP).
PRESIDENTE. Avverto che il relatore, senatore Borghesi, ha presentato la proposta di coordinamento C1, che si intende illustrata.
Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.
È approvata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B). (Senatori del Gruppo PD espongono cartelli che mostrano il dottor Burioni imbavagliato sotto la scritta e il simbolo delle Brigate rosse).
MALPEZZI (PD). Sentitevi responsabili!
FARAONE (PD). Vergogna!
PRESIDENTE. Invito i senatori Questori a far tornare l'ordine in Aula.
Appena terminato, possiamo procedere con il prossimo punto all'ordine del giorno. (Senatori del Gruppo PD urlano: «Vergogna! Vergogna!»). Non mi costringete a sospendere la seduta, grazie.
Ripristiniamo l'ordine della seduta e andiamo avanti con l'ordine del giorno.
DI NICOLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, nella precedente votazione non sono riuscito a votare.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Sull'ordine dei lavori
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, non abbiamo detto niente in precedenza e abbiamo lasciato continuare i lavori, altrimenti l'interpretazione sarebbe stata legata al pessimo contenuto del provvedimento precedente.
Sinceramente, oggi, avere la sua presenza, in attesa dell'esame della videoregistrazione annunciata dal presidente Alberti Casellati e del conseguente giudizio, rispetto alle offese che lei avrebbe lanciato da quel banco, rispetto a tutti i colleghi e rispetto all'Assemblea, è una situazione che ci crea un grosso imbarazzo e una grossa difficoltà. (Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Giarrusso). Lo dico con tono costruttivo e ragionevole, affinché la Presidenza decida di lavorare in maniera diversa. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Senatore Marcucci, apprezzo che abbia usato il condizionale e sono perfettamente tranquilla su quello che è stato il mio comportamento, che è stato già deferito al Presidente, con l'indicazione di controllare i filmati, che riguardano sia il mio comportamento, sia quello di tutti i membri del Senato. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
In attesa del giudizio della Presidenza, io le consiglio, essendo molto sicura del mio atteggiamento in Aula, di lasciar proseguire i lavori.
MIRABELLI (PD). Stai facendo il Presidente del Senato e stai minacciando.
PRESIDENTE. Andiamo avanti con l'ordine del giorno.
MALPEZZI (PD). No!
PRESIDENTE. Andiamo avanti con l'ordine del giorno.
MARCUCCI (PD). Chiedo di parlare, non andiamo avanti.
PRESIDENTE. La ho già fatta intervenire, presidente Marcucci, e le ho risposto.
MARCUCCI (PD). Chiedo nuovamente di intervenire. (Commenti dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ho già dato la parola al senatore Marcucci e ho risposto.
MALLEGNI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Proteste dal Gruppo PD). Prego, senatore Mallegni. (Vivaci, prolungate proteste dal Gruppo PD). Possiamo far parlare il senatore Mallegni? Sto dando la parola a un altro senatore.
MARCUCCI (PD). Legga il Regolamento. Lei ha detto delle bugie. Lei ha minacciato.
MALPEZZI (PD). Lei ha minacciato.
PRESIDENTE. Non ho minacciato nessuno. Prego, senatore Mallegni.
MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, al di là della scelta che lei presieda, doveva lei astenersi, nell'attesa. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD).
Colleghi, non lo dico perché ho qualcosa contro il vice presidente Taverna, tutt'altro, ma nell'interesse del vice presidente Taverna. Prima di andare a presiedere quest'Assemblea facendo finta che non sia accaduto alcunché, visto che per settembre è stato convocato il Consiglio di Presidenza per esaminare questo provvedimento ed essendo in Aula i vice presidenti Calderoli, La Russa e Rossomando, credo fosse il caso di far presiedere l'Assemblea in questo scorcio estivo di legislatura da un altro Vice Presidente. La prego, nel suo interesse, lasci il banco della Presidenza. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni).
MARCUCCI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Rispetto l'ordine delle richieste di intervento.
GIARRUSSO (M5S). Ma quante volte parla?
MALPEZZI (PD). È il Capogruppo. Hai studiato il Regolamento?
PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, lasci intervenire il Capogruppo del Partito Democrartico.
MARCUCCI (PD). Signor Presidente, rispetto alla questione, da lei posta anche con tono minaccioso, che verranno guardati tutti i video, osservo che è dall'inizio della legislatura che io chiedo al Consiglio di Presidenza - e lei era presente - che tutti i video e tutti i comportamenti vengano controllati e considerati dalla Presidenza; questo - lo ricorderà - fin dalla vicenda Airola, che è ancora in attesa, è ancora lì. (Applausi dal Gruppo PD). Allora prendeteli davvero in visione tutti, e non lo dica con tono minaccioso.
Lei dovrebbe tener conto anche di un altro tema, cioè che esiste una certa dignità e un certo rispetto verso tutta l'Assemblea e lei, per dignità e rispetto dell'Assemblea, oggi si sarebbe dovuta esimere dal presiedere i nostri lavori, e la invito a farlo oggi! (Commenti del senatore Giarrusso. Proteste dal Gruppo PD).
PATUANELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, credo che abbiamo conosciuto la senatrice Taverna che, dai banchi dell'opposizione, ha svolto interventi memorabili, che alcuni condividono e altri no. (Commenti dal Gruppo PD. Proteste dal Gruppo M5S).
Abbiamo conosciuto la senatrice Taverna anche in questa legislatura e, quando da senatore è seduta sul banco che le spetta, fa interventi politici che ritengo in quest'Aula abbiano dignità di essere fatti. Tuttavia abbiamo anche conosciuto, ed è una novità in questa legislatura, la vice presidente Taverna che fino ad oggi ha condotto l'Assemblea in maniera magistrale e quindi ha tutto il diritto e il dovere di sedere anche oggi su quel banco. La ringrazio, vice presidente Taverna. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dai Gruppi FI-BP e PD).
TOTARO (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TOTARO (FdI). Signor Presidente, credo che sia una discussione surreale, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il nostro Gruppo, questa che si verifica in continuazione. I Gruppi parlamentari sono assolutamente padroni di fare l'opposizione come meglio credono e di instaurare in Aula il clima che vogliono - ne abbiamo viste di tutti i colori nel corso degli anni, quanto meno io sono mancato per una legislatura da questo ramo del Parlamento - e ovviamente i Gruppi di opposizione, quando fanno l'opposizione, devono essere tutelati. (Applausi dal Gruppo M5S).
Detto questo, però, francamente vediamo questa polemica che si trascina da alcuni giorni, addirittura con richieste per le quali il Vice Presidente di questa Assemblea si dovrebbe astenere dal presiedere l'Assemblea, quando mi pare - ma io forse vengo da un altro pianeta - che in questi anni abbiamo visto presiedere le Assemblee parlamentari anche da pregiudicati o da persone che avevano dei procedimenti penali fuori da quest'Aula. (Applausi dai Gruppi FdI, M5S e L-SP-PSd'Az).
Ora - lo voglio dire con la massima tranquillità, senza polemica - si spacca il capello per sapere come il presidente Taverna abbia agito nel ruolo di senatrice, perché poi c'è il ruolo di senatore e c'è quello di chi presiede l'Assemblea.
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI(ore 15,26)
(Segue TOTARO). Potrei portare molti esempi di personaggi che hanno fatto una durissima opposizione dai banchi dell'opposizione e poi, quando sono stati Vice Presidenti delle Assemblee parlamentari, hanno avuto un ruolo super partes. Ora, francamente, vi dico, dalla mia esperienza parlamentare di questi anni, che mi sembra che il presidente Taverna svolga il suo ruolo in maniera super partes, almeno finora. (Applausi dai Gruppi FdI, M5S e L-SP-PSd'Az). Poi, per il futuro, la metteremo alla prova e saremo i primi a criticarla. Questo volevo dire perché si può fare polemica su tutto, ma francamente questa mi sembra una polemica un po' campata in aria.
PRESIDENTE. Faccio una doverosa precisazione: sono qui in Aula perché alle 15,30 scadeva il turno del vice presidente Taverna e non per un'altra ragione. (Applausi dai Gruppi FdI, M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD).
Scusatemi, ma già la volta scorsa ho precisato che avrei fatto tutti gli approfondimenti che fossero utili per capire se quella manifestazione c'è stata o non c'è stata. Questi approfondimenti li stiamo facendo, visionando anche tutti i filmati. In quest'Aula non si fanno sconti a nessuno, quindi io pregherei di avere un attimo di pazienza perché, ove ci fossero stati - e ripeto: ove ci fossero stati - comportamenti disdicevoli, questi saranno sanzionati. Era però inutile oggi ripetere quello che è stato detto la scorsa volta, perché la Presidenza aveva già riferito che avrebbe fatto gli accertamenti. A tempo debito, sarete resi edotti delle risultanze di questo accertamento.
Discussione del disegno di legge:
(741) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (Approvato dalla Camera dei deputati)(ore 15,30)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 741, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il presidente della 6a Commissione permanente, senatore Bagnai, riferisce sui lavori delle Commissioni riunite 6a e 11a.
BAGNAI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, le Commissioni 6a e 11a del Senato si sono riunite dal 3 al 6 agosto in sei sedute per oltre ventidue ore complessive. Ritengo utile specificare che due sedute, quella di sabato e di domenica, si sono protratte in orario notturno, proseguendo fino alle prime ore del giorno successivo. Nella giornata del 3 agosto le Commissioni 1a, 2 a, 7 a, 8 a, 9 a, 10 a, 12 a e 14 a avevano espresso il loro parere. Il termine per la presentazione degli emendamenti, come concordato, su espressa richiesta delle forze di opposizione, era stato fissato per le ore 11 del 4 agosto. Sono stati presentati 716 emendamenti e 55 ordini del giorno.
Voglio sottolineare che l'esame degli emendamenti è iniziato dopo l'espressione del parere per i profili finanziari da parte della Commissione bilancio sul testo, così come modificato dalla Camera dei deputati; la stessa Commissione ha espresso parere sui profili finanziari su tutti gli emendamenti nella serata di ieri, 5 agosto.
Nel corso delle sedute di sabato e domenica è stato più volte rivendicato, in modo estremamente civile, devo dire, pacato e costruttivo, da parte delle forze di opposizione, il ricorso a quegli strumenti ai quali l'opposizione ha diritto e che il Regolamento consente, anche a fini che sono stati dichiarati ostruzionistici. Tengo a precisare che è stato un comportamento sempre estremamente rispettoso dei lavori della Commissione e che questo è stato riconosciuto in Commissione da tutti e da tutte le forze politiche presenti. È un diritto dell'opposizione agire in tal senso ed è stato comunque un comportamento che ha permesso di andare a fondo nell'analisi del provvedimento.
Tuttavia, ricordo anche che nell'ultima Conferenza dei Capigruppo era stato preso un impegno politico all'unanimità per portare il provvedimento in Aula nella giornata di oggi; quindi, dalle contraddizione fattuale fra il comportamento in Commissione e l'impegno preso nella Conferenza dei Capigruppo, a un certo punto la Presidenza è stata costretta ad attenersi al principio generale ad impossibilia nemo tenetur, quindi, alle ore 10,45 di oggi, preso atto della materiale impossibilità di votare il mandato ai relatori di maggioranza e di minoranza, la seduta è stata tolta. Pertanto adesso il provvedimento è all'esame dell'Assemblea senza la formale designazione, senza un formale mandato a un relatore, né di maggioranza, né di minoranza. Questo è lo stato dell'arte, signor Presidente. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Bagnai, il disegno di legge n. 741, non essendosi concluso l'esame nelle Commissioni riunite, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.
Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.
Ha chiesto di intervenire il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.
VITALI (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, mi verrebbe da dire: siamo alle solite. Altro giro, altra corsa, altro provvedimento, altro decreto-legge. Ancora una volta un decreto-legge nel quale non riusciamo a intravedere i presupposti e i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione; un decreto-legge che è tutt'altro che in linea con le indicazioni della Corte costituzionale, che ha invitato il legislatore a usufruire di questo strumento per materie omogenee e non per materie disomogenee, come in questo caso, in cui si parla di lavoro, di ludopatia e di semplificazione fiscale. Non c'è urgenza e manca l'omogeneità della materia. Anche il titolo è vago, generico, senza un ambito di intervento.
Credo che la pratica di ricorrere ai decreti-legge sia una maniera per delegittimare le prerogative del Parlamento: si presenta un decreto-legge, si ha il vantaggio di rendere immediatamente operativa la norma, che si deve discutere entro sessanta giorni, altrimenti il decreto-legge decade. Si fa un finto approfondimento in uno dei due rami del Parlamento e poi si arriva nell'altro senza che, a seconda dei casi, la Camera o il Senato abbiano la possibilità di interloquire. In buona sostanza, si bloccano l'attività legislativa e la prerogativa del Parlamento.
Allora di cosa parla questo decreto-legge ? Vuole offrire interventi urgenti e immediati nel campo del lavoro. Sarebbe troppo facile se, per risolvere il problema occupazionale che affligge soprattutto il Mezzogiorno e i giovani del Mezzogiorno, fosse sufficiente un decreto-legge. Sarebbe troppo facile e ci sarebbe da chiedersi perché, nelle legislature precedenti e con altri Governi, non si sia pensato a emanare un decreto-legge per risolvere il problema dell'occupazione, soprattutto giovanile e soprattutto del Mezzogiorno.
Invece voi emanate provvedimenti che rappresentano una strettoia nel mercato del lavoro, tant'è vero che Confindustria, che è la più importante organizzazione datoriale nel nostro Paese, reagisce e si ribella, perché non è creando lacci e lacciuoli al lavoro determinato che favorite il lavoro indeterminato, perché il lavoro indeterminato non si favorisce soltanto con gli incentivi per le assunzioni. Le imprese non assumono, ancorché con gli incentivi, se non c'è produzione e la produzione c'è soltanto se aumentano i consumi e i consumi aumentano soltanto se vi è una detassazione fiscale che consente di far ripartire le spese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Poi intervenite su una norma che potrebbe anche essere condivisibile: quelle aziende che hanno usufruito di aiuti di Stato e che vanno a delocalizzare, cioè portano la loro azienda fuori dai confini nazionali, è giusto che debbano restituire, anche con interessi e con sanzioni, le risorse ricevute. Forse l'avremmo dovuto fare un po' di anni fa, quindici, venti o trenta anni fa, quando ci sono state aziende che hanno diviso con il pubblico le perdite, ma si sono incassate gli utili. Meglio tardi che mai. Il problema è un altro: voi confondete delocalizzazione con internazionalizzazione, andando a mettere bavagli e limitazioni a quelle aziende che si vanno a internazionalizzare, non per scappare dall'Italia, ma per creare maggiori opportunità lavorative nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Avete fatto confusione e avete ottenuto il risultato opposto: invece di favorire quelle aziende che si internazionalizzano, non per delocalizzare, ma per creare maggiori opportunità nel nostro Paese, voi le punite tutte quante.
Poi siete intervenuti a piedi uniti nella materia dei giochi. Per la fretta di legiferare, per dare uno slogan e un manifesto che sarà privo di contenuti, avete omesso di valutare le legittime, corrette e pertinenti osservazioni che sono state fatte dal Servizio studi del Senato, che vi ha indicato che l'articolo 9 di questo decreto-legge è assolutamente in contraddizione con il cosiddetto decreto Balduzzi, che rimane assolutamente in vigore e valido nel nostro Paese. Da un lato, si vieta la pubblicità per i giochi d'azzardo, dall'altro si lascia la libertà di agire prevista dal decreto Balduzzi, che aveva già creato limitazioni, creando una disparità di trattamento tra le persone che voi vorreste favorire, i cosiddetti attinti dal disturbo da gioco d'azzardo, e quelli che invece operano in questo settore, quasi che i primi siano meritevoli di dignità e i secondi invece siano meritevoli di indegnità.
La verità è che questo decreto-legge è completamento indegno, dalla prima all'ultima parola, e non fa differenza di sorta nei confronti di alcuno. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Nell'intervenire anche nel settore dei giochi, avete dimenticato di coordinarvi con la normativa comunitaria. Mi riferisco alla raccomandazione della Commissione europea del 14 luglio 2014, che non suggerisce l'imposizione di divieti di comunicazione, ma, diversamente da quello che voi avete sostenuto e realizzato, afferma che le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate. Avete stabilito con una norma manifesto una limitazione, senza dare al Parlamento una relazione, senza aver avviato un'indagine e offerto dei dati. Siete intervenuti a piedi uniti in un settore delicato, aggravando l'imposizione fiscale e favorendo, di fatto, il gioco illegale. (Applausi della senatrice Rizzotti). Quindi, il decreto‑legge in esame non centra alcuno degli obiettivi.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che l'invito che sto per fare cadrà nel vuoto, ma sento il dovere di farlo ugualmente. Fermatevi, finché siete in tempo. Fermatevi dal legiferare in questo modo schizofrenico e irrazionale. In due mesi non siete stati capaci di presentare in questo Parlamento un disegno di legge, che fosse uno. Avete soltanto adottato decreti-legge. (Applausi dal Gruppo FI-BP). E mi rivolgo soprattutto a quella parte del Parlamento che contro i decreti‑legge ha fatto in questa sede una battaglia politica e istituzionale e che oggi non utilizza questo strumento, ma ne abusa contro il Parlamento e le sue prerogative. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Fermatevi, siete ancora in tempo. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Parente per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, l'uso dello strumento del decreto‑legge ha costretto le Commissioni riunite 6ª e 11ª a esaminare il testo in tempi brevissimi, limitando enormemente la possibilità di approfondire, dibattere e avere una dialettica sana tra maggioranza e opposizione.
Signor Presidente della Commissione finanze e tesoro, in queste ultime giornate e nottate siamo stati insieme. Ricordo a tutti noi che il provvedimento è arrivato in Senato venerdì scorso e, su richiesta della minoranza, è stato incardinato quando il testo era completo. Infatti, ci volevano far discutere sul testo trasmesso dalla Camera dei deputati al Senato e neanche su quello del Senato.
Pertanto, il provvedimento è stato incardinato venerdì alle ore 14,30 e la scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata fissata alle ore 11 di sabato. Un tempo più che ragionevole per eliminare le richieste della minoranza per approfondire un testo che è molto complesso. Ripeto, il testo è molto complesso, in quanto non tratta una sola materia.
Stupisce - lo dico senza polemica ai membri di questo ramo del Parlamento - che nonostante le forze politiche di maggioranza abbiano promesso una rinnovata centralità del Parlamento e delle attività delle Commissioni nell'esercizio della funzione legislativa, ci troviamo oggi compressi nell'esame di un decreto‑legge. (Applausi dal Gruppo PD).
Come dicevo, signor Presidente, questi tempi ristretti non hanno consentito una valutazione approfondita delle disposizioni contenute nel provvedimento. A questo proposito - può sembrare una banalità, ma non lo è - non abbiamo avuto neanche la relazione di analisi di impatto della regolazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dal Regolamento. Ebbene, a fronte di un dettato normativo chiarissimo, la mancanza dell'AIR può essere giustificata in determinati casi, anzitutto qualora il provvedimento in esame non impatti significativamente sulla platea dei destinatari (e, quindi, questo decreto-legge è un decreto annuncio). Oppure, considerato che gli effetti socioeconomici del provvedimento saranno tutt'altro che esigui, la mancanza dell'AIR significa che il Governo è stato manifestamente insolvente nel fornire dati adeguati relativi al provvedimento. Analisi che, anche alla luce del notevole ritardo tra l'adozione del decreto-legge e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, appare abbastanza verosimile. Altro che atteggiamento ostruzionistico delle minoranze: non abbiamo avuto né il tempo né la documentazione necessaria per approfondire il provvedimento, e non c'è stata neanche una normale e sana dialettica tra maggioranza e opposizione, come dovrebbe avvenire in questo bellissimo ramo del Parlamento, e in generale in Parlamento.
Ciò che mi ha colpito, signor Presidente, è che a un certo punto nelle Commissioni sono stati ritirati anche gli ordini del giorno della maggioranza: questo vuol dire che si è privato totalmente il Parlamento, non solo l'opposizione, ma anche la stessa maggioranza, della possibilità di dare un indirizzo impegnando il Governo, come sempre avviene.
Non ci si può non chiedere, poi, in cosa consistano la necessità e l'urgenza di questo provvedimento, laddove proprio la disciplina più importante, a detta del Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, e cioè quella del contratto di lavoro a tempo determinato, viene rinviata nella sua applicazione - con riferimento ai rinnovi e alle proroghe contrattuali - al 31 ottobre 2018.
Sul regime transitorio è stato effettuato un pasticcio di dimensioni colossali. Abbiamo cercato come opposizione di intervenire con il Governo e con la maggioranza almeno per sanare questa parte del decreto-legge, e mi fa piacere che il Presidente abbia riconosciuto il nostro atteggiamento civile, io direi di proposta di contenuto.
Il decreto-legge, inoltre, ha un titolo altisonante - questo mi sta particolarmente a cuore, l'ho già detto in Assemblea in occasione di un'altra discussione - che richiama la dignità dei lavoratori e delle imprese. Si tratta molto più prosaicamente di misure su: disciplina del contratto a tempo determinato, somministrazione, indennità di licenziamento, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale. Un provvedimento complesso.
Perché dico che non va bene il titolo di questo decreto-legge? Perché il Parlamento, come sappiamo bene, esamina e approva provvedimenti diretti a realizzare quella pari dignità sociale che la Repubblica deve garantire a cittadini e cittadine come recita il bellissimo articolo 3 della nostra Costituzione. Quindi, non è prerogativa di nessuno chiamare un decreto-legge "dignità", tantomeno del Governo che, finché la Costituzione italiana è questa, ha potere esecutivo, quindi non è titolare in prima persona del potere legislativo che spetta al Parlamento.
Vengo a due questioni di merito del decreto-legge, la prima delle quali riguarda il lavoro in somministrazione. Ricordiamo che, con la sentenza dell'11 aprile 2013, la Corte di giustizia europea ha stabilito che la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato non è applicabile al lavoro in somministrazione, alla luce del fatto che la normativa europea sul contratto a termine separa espressamente questa tipologia contrattuale rispetto a quella del lavoro somministrato. Altra confusione giuridica nel provvedimento: lo abbiamo sottolineato in tantissimi interventi, fino a stamattina nella Commissione, chiedendo al Governo di sanare questo quadro giuridico ambiguo, non rispondente alla giurisprudenza europea.
Mi preme sottolineare un altro aspetto: l'innalzamento dell'indennità di licenziamento ingiustificato di due mensilità ulteriori, come prevede il decreto-legge, ogni anno, rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015, solleva forti dubbi di costituzionalità, soprattutto in riferimento al innalzamento della soglia delle ventiquattro mensilità, a nostro avviso per violazione dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione nella misura in cui introduce un'irragionevole differenziazione tra lavoratrici e lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.
Sappiamo tutti che l'orientamento della giurisprudenza ha più volte ribadito che sono possibili disparità e differenziazioni di trattamento solo nel caso in cui siano giustificati e, comunque, ragionevoli, per esempio, per aumentare l'occupazione, cosa che non avviene in questo decreto-legge. Infatti, a parità del medesimo licenziamento ingiustificato per fatto sussistente che non sia di gravità tale da giustificare il licenziamento e a parità di anzianità, ora avremo che un lavoratore o una lavoratrice, assunti prima del 7 marzo 2015, percepiranno un'indennità inferiore al medesimo dipendente assunto successivamente. Per noi è una violazione del dettato costituzionale.
C'è poi tutta la questione dei contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale. Anche qui si fa un pasticcio nel provvedimento. L'intervento che concede al MIUR centoventi giorni di tempo per dare esecuzioni a ogni provvedimento giurisprudenziale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati appunto con docenti in possesso di diploma magistrale conseguito nell'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie a esaurimento, rappresenta una misura che si limita a rinviare l'adozione di una soluzione strutturale del problema facendo ricadere sugli alunni, sulle famiglie e sull'ordinato svolgimento del percorso formativo gli effetti dell'eventuale incertezza occupazionale di queste insegnanti. Inoltre, l'abolizione della norma sui trentasei mesi, senza una data certa dei concorsi, rischia di provocare non solo nuove sanzioni per l'Italia, ma l'apertura di una nuova stagione del precariato.
Concludo perché il testo della questione pregiudiziale è già stato consegnato alla Presidenza.
Le misure in materia di delocalizzazione risultano essere assolutamente contrarie alla data di conclusione dell'investimento agevolato e risultano contrarie al processo di attrazione degli investimenti, che l'Italia e le aziende italiane devono fare. Prefigurano, inoltre, anche in questo caso, un aumento fortissimo di contenziosi - sono norme di dubbia applicabilità - e sono, infine, contrarie al processo di internazionalizzazione delle nostre imprese, che non ha riscontro in nessuna altra realtà.
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.
PATRIARCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, ancora una volta ci preme ribadire quanto ha già dichiarato la collega Parente.
Ci pare improprio l'utilizzo fatto, ancora una volta, della decretazione d'urgenza, che, tra l'altro, recita: «disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». A noi pare - se ne è parlato anche in sede di dibattito nelle Commissioni riunite 6a e 11a e lo ha ricordato la collega Parente - che questa urgenza abbia prodotto un testo assai fragile e di scarsissima qualità. Mi si consenta anche di dire che si tratta di un testo incompetente. Nonostante il passaggio alla Camera, questo testo che abbiamo discusso e sul quale ci siamo confrontati nelle Commissioni riunite evidenziava, passo dopo passo, la mancanza anche di rigore normativo. A volte, anche i riferimenti non erano corretti. Signor Presidente, tra l'altro, questo testo nasconde anche un altro elemento politico interessante. Questa maggioranza, durante la campagna elettorale, aveva dichiarato in maniera chiara e forte la sua posizione contraria alla riforma sul lavoro del Governo Renzi e alla riforma Fornero. Aveva dichiarato che avrebbe smontato tutto e, in realtà, cos'è accaduto nel cosiddetto decreto dignità o, come mi piace chiamarlo, nel decreto "indignità"?
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 15,56)
(Segue PATRIARCA). È successo che questa maggioranza, nascondendolo e senza citar la fonte, ha utilizzato alcune norme del Governo Gentiloni Silveri in maniera errata. Ha usato malamente quanto di buono il Governo precedente aveva cercato di costruire.
Forse sarebbe stato meglio e sarebbe stato giusto dire con estrema chiarezza: «Ripartiamo dal jobs act; ripartiamo dalla riforma del lavoro approvata nella precedente legislatura. Lavoriamo su questo».
Che cos'è accaduto in realtà nel decreto "indignità"? Sostanzialmente si colpisce il lavoro a tempo determinato, sbagliando ancora una volta obiettivo, credendo che, colpendo il lavoro a tempo determinato, appesantendolo di norme e facendolo costare anche di più alle imprese, si promuova automaticamente il passaggio ovvio e scontato, quasi naturale, al tempo indeterminato. Sappiamo - lo sanno gli esperti che lavorano nel mondo del lavoro - che questo non accade.
È un decreto-legge scritto malamente, che a nostro parere non ha compreso qual è oggi la realtà del mondo del lavoro e che queste norme creano problemi, creano disoccupazione. Avremo una nuova stagione, una nuova fase di esodati, gli esodati prodotti dal decreto "indignità".
È un decreto-legge che ha dimenticato - e noi lo abbiamo ribadito nel dibattito presso le Commissioni riunite 6ª e 11ª - quali sono le sacche di precarietà, quelle vere, che noi abbiamo proposto e riproposto in Commissione. Abbiamo ribadito quali sono i punti che a tutt'oggi nel mercato del lavoro creano precarietà. Abbiamo allora proposto il tema delle cooperative spurie, il tema delle false partite IVA, il tema del part-time edei riders, che non può essere risolto con un semplice post su Instagram di Di Maio insieme ai giovani. Abbiamo dunque indicato una soluzione concreta per il problema dei riders.
Ecco, tutto questo non è presente nel testo che andremo a votare.
Inoltre, signor Presidente, il testo non parla per esempio dei giovani, ne parla vagamente: è un testo che non tocca il tema dei giovani. È un testo che crea distrazione di massa, perché fa dimenticare che questo Paese in autunno probabilmente vedrà una contrazione del prodotto interno lordo: probabilmente avremo un Paese che avrà difficoltà a continuare quella ripresa che in questi anni abbiamo cercato di coltivare. Questo decreto-legge creerà problemi di disoccupazione.
Per questo motivo, Presidente, continueremo a chiamare questo provvedimento decreto disoccupazione e, mi si consenta, decreto "indignità". (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dalla senatrice Bernini e da altri senatori (QP1) e dal senatore Marcucci e da altri senatori (QP2).
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Matrisciano. Ne ha facoltà.
MATRISCIANO (M5S). Signor Presidente, il mio sarà un intervento breve, finalizzato a portare all'attenzione dell'Aula il cuore e lo spirito del decreto dignità.
Il testo del provvedimento, come licenziato dall'altro ramo del Parlamento, è stato potenziato nei suoi capitoli, conservandone ratio e spirito. La dignità è e rimane il cuore di questo intervento normativo.
Signor Presidente, vorrei sottolineare il coraggio di questa maggioranza per aver voluto trattare in Parlamento, come prima misura, un intervento pensato per chi in questi anni ha sofferto di più la devastante crisi, prima finanziaria e poi economica e sociale, che ha colpito i cittadini e i lavoratori italiani.
Questo provvedimento è il primo passo per invertire la rotta. Le politiche ultraliberiste portate avanti negli ultimi anni hanno impoverito il lavoro, al punto da renderlo instabile e precario. Non a caso, la norma in discussione oggi pone innanzitutto un argine all'uso distorto dei contratti di lavoro a tempo determinato da parte delle imprese. Un primo dato che vorrei rilevare è quello secondo cui nell'ultimo anno oltre il 90 per cento dei nuovi contratti in Italia è a termine; una forma di precarietà inaccettabile, a cui è necessario porre rimedio non solo per restituire stabilità e fiducia ai lavoratori, ma anche per agire direttamente sulla vita economica del Paese, in quanto un alto livello di precarietà non può che incidere negativamente sulla propensione ai consumi.
Allo stesso modo, il provvedimento ha lo scopo di aiutare i giovani. Nel Paese in cui la disoccupazione giovanile supera il 30 per cento è inconcepibile non attribuire la massima priorità a questa emergenza.
Nel decreto-legge che andiamo a discutere e a convertire in legge è stato inserito un intervento mirato per affrontare concretamente il problema, incentivando le imprese ad assumere con contratti di lavoro stabile subordinato a tempo indeterminato chi ha meno di trentacinque anni. Rispondiamo a chi dice che il decreto dignità va contro le imprese che gli imprenditori corretti, che sono tanti, non saranno danneggiati, ma sicuramente avranno linee guida molto più chiare nella stipula dei contratti a termine. Ricordo lo sgravio del 50 per cento sui contributi previdenziali per trentasei mesi per l'assunzione di giovani, che garantirà 62.400 posti a tempo indeterminato tra il 2019 e il 2020, e la restituzione dell'intero contributo addizionale in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, quindi l'1,4 per cento più lo 0,5 per cento. Ricordiamo che il limite delle proroghe non si applica alle start up innovative per i primi quattro anni dalla loro costituzione.
Ci è stato chiesto perché ci siamo incaponiti contro il contratto a termine; rispondiamo che il nostro non è un accanimento contro il contratto di lavoro a tempo determinato o contro la somministrazione di lavoro a termine, ma una volontà di tutelare tutti quei lavoratori che in questi anni sono stati mortificati dall'abuso di queste tipologie contrattuali, che sono stati privati della possibilità di programmare più a lungo termine la propria vita, perché lasciati nell'incertezza di un posto di lavoro instabile. Ventiquattro mesi, di cui i primi dodici senza causale, sono un tempo più che congruo per poter anche effettuare la valutazione di una risorsa, nel caso in cui nel frattempo le condizioni aziendali prevedessero l'apertura di nuove posizioni a tempo indeterminato. Questo è un primo passo per restituire qualità e dignità al lavoro e garantire sicurezza e protezione a tutti i cittadini. È un primo tassello, ma è un tassello importante, anche perché, come rilevato da un recente sondaggio, è sostenuto dal parere favorevole del 73 per cento degli italiani.
Concludendo, ci accingiamo ad approvare una legge che vuole sconfiggere le paure degli italiani e ridare loro dignità. Vogliamo cancellare lo spettro della precarietà, il timore di non avere più soldi, la complessità della burocrazia di Stato, la paura di non avere più lavoro, l'ansia di non poter scegliere un futuro. Abbiamo iniziato un cambiamento vero e reale, che non è più rinviabile. La direzione intrapresa è quella giusta e procediamo con determinazione per assicurare a tutti la garanzia e la tutela della dignità del lavoro. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carbone. Ne ha facoltà.
CARBONE (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, intraprendere una battaglia ideologica contro il lavoro dipendente a tempo determinato va non solo contro la logica di un mercato del lavoro dove domanda e offerta si stanno bilanciando, ma anche contro una realtà che si scontra con i numeri. I numeri dicono che in Italia non esiste un'emergenza grave del lavoro a termine; anzi, è cresciuto, in contemporanea con la ripresa dell'economia, in modo fisiologico e in parallelo a quello a tempo indeterminato.
Il primo provvedimento legislativo del nuovo Governo è più un manifesto elettorale che una riforma in grado di incidere sulla vita delle imprese e dei lavoratori, tanto che il suo obiettivo principale sembra quello di dare soddisfazione agli elettori del MoVimento 5 Stelle, ai quali si era promessa una guerra a tutto campo contro il precariato. Il decreto dignità blocca i meccanismi virtuosi del mercato perché è basato sul principio di ridurre la durata dei contratti a termine, mediante divieti ai loro rinnovi, aumenti dei contributi sociali e l'inserimento di clausole "causali" per giustificare i rinnovi che si prestano a contenziosi costosi e rischiosi per le imprese.
Agli esponenti della maggioranza dico: non sarebbe stato più dignitoso ammettere che non esistono ricette magiche per migliorare la vita degli italiani? Non sarebbe stato più onesto dire agli italiani che la situazione dei conti pubblici è molto delicata e non consente interventi dissennati? Siamo stufi di sentirvi giocare con le parole per trasformare la realtà; ma siamo anche stufi di ascoltare le vostre continue delegittimazioni rivolte a questa Assemblea e a tutti i suoi rappresentanti.
Quest'Aula non è una piazza per i vostri comizi. Il disprezzo che continuate a gettare sugli istituti rappresentanti la democrazia è inquietante. Questo tipo di politica, che avete ridotto ormai a sceneggiata, può dare qualche soddisfazione momentanea, ma a lungo andare non farà che peggiorare la situazione. Questo decreto-legge sarà un autogol pazzesco, ma questa volta da ridere ci sarà ben poco, perché questo provvedimento segna uno spartiacque nella vita del Parlamento.
Sarà la prima volta che le Camere approveranno un provvedimento di espulsione dal mercato di lavoro di migliaia di persone che provocherà la scomparsa di ottomila posti l'anno per i prossimi dieci anni. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Il ministro Di Maio ha deciso che per combattere le disuguaglianze la mossa più sicura è cancellare per decreto-legge i diseguali. Come tutte le ideologie utopiche, a partire dal marxismo, il grillismo non ha un programma che aderisce alle richieste dei cittadini, ma si prefigge di mutare i cittadini per farli aderire alla propria ideologia. Ed in questo caso quella ideologia, vecchia nemica del lavoro, è sorella dell'inesperienza. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Non avendo idee originali, avete rispolverato ricette vecchie, fallite in tutto il mondo. Sembra incredibile, ma Di Maio ripropone nel 2018 soluzioni veterocomuniste, già sconfitte nel Novecento e alle quali non credono più nemmeno i sindacati seri. (Applausi della senatrice Lonardo).
Avremo dunque più disoccupati e più sfruttati. Non è certo quello che vogliono i giovani del Sud senza lavoro, ma non è neppure quello che si aspettavano le piccole e medie imprese del Nord che hanno dato fiducia al programma del centro destra. Solo pochi mesi fa ai giovani del Mezzogiorno avete estorto il voto facendo credere che potevano stare tranquillamente seduti sul divano ad aspettare con il telefonino in mano l'accredito del bonifico del reddito di cittadinanza.
Il reddito si produce lavorando. Se il lavoro non c'è, il compito del Governo è porre le basi per crearlo e non - come fate con questo decreto-legge - impedire alle imprese di assumere. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Questo provvedimento avrà un impatto devastante soprattutto al Sud, che pagherà un prezzo altissimo in termini di posti di lavoro e di sviluppo.
MoVimento 5 Stelle e Lega sembrano avere altre priorità, ma del resto il primo contratto di Governo non conteneva nemmeno un accenno ai problemi del Sud. Quindi, non possiamo proprio meravigliarci.
Noi di Forza Italia abbiamo presentato molte proposte, come quella di introdurre agevolazioni per chi al Sud assume disoccupati. Proposte che non sono state approvate, ma che continueremo a riproporre, difendendo il diritto di chi nasce e cresce al Sud affinché possa avere gli stessi diritti di chi nasce in altre aree del Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, questo è un testo fortemente condiviso, al punto da rendere sensibile e rapido l'iter parlamentare in queste Camere. Un impegno mantenuto, un'azione diretta sulla vita e sulla quotidianità di tanti italiani. Io sono stato fiero di lavorare con un gruppo di persone che non hanno badato a orari e li ringrazio. Ringrazio ciascuno per rendermi fiero di far parte di un bellissimo gruppo di cittadini che tenta di venire qua in Parlamento a portare l'urlo di dolore di tanti Italiani. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo FI-BP). È finalmente una trasformazione codicistica e normativa della volontà di tanti italiani.
Signor Presidente, qui si è cominciato ad introdurre in Italia alcune norme per regolare fattispecie presenti nella legislazione lavoristica e che da anni stanno rendendo precario il lavoro. Cosa vuol dire, in realtà, rendere precario il lavoro? Non si tratta soltanto una parola aleatoria, ma vuol dire spezzare le ali ai giovani, che vogliono guardare all'Italia come una Nazione in cui rimanere a vivere. Voglio dire allora a questi giovani: attendete giusto un altro po' e verrete di nuovo in Italia, perché ci sarà futuro. Elimineremo il precariato, faremo in modo che, quando andrete a chiedere un mutuo, finalmente ve lo concederanno e potrete costruirvi un futuro. Fate una famiglia, venite qua, fate figli, perché anche il nostro sistema previdenziale ne ha bisogno!
Combattere il precariato vuol dire modificare lo status quo della vita di tante persone e, accanto a questo, che magari potrebbe sembrare, come dice qualcuno, qualcosa di sinistra, subito vi dico che abbiamo anche introdotto agevolazioni ulteriori, affinché i datori di lavoro, assumendo persone a tempo indeterminato o trasformando i lavori precari in lavori stabili, abbiano un beneficio, in termini di sconti sui contributi da versare all'INPS. Questa è dunque una politica di destra, ma destra e sinistra non esistono più, quando esistono le idee, che da fuori entrano forti in Parlamento. (Applausi dal Gruppo M5S). C'è poi un'altra fattispecie che abbiamo voluto ri-regolare, ovvero la somministrazione del lavoro. Qualcuno può anche definirla una vendita del lavoro, ma chiamiamola con il nome tecnico di somministrazione. In questo caso abbiamo introdotto dei meccanismi per evitare la cosiddetta somministrazione fraudolenta, facendo in modo che tale fattispecie non venga utilizzata da tanti datori di lavoro, che ordinariamente svolgono un dato lavoro e che, anziché assumere e dare speranza, facendo in modo che il giovane possa guardare al futuro in maniera tranquilla e stabile, utilizzano invece questa tipologia per i lavori ordinari. Basta! Anche questo diventa precariato. Ci sono anche altre misure nel provvedimento: ad esempio abbiamo aumentato il risarcimento del danno in caso di licenziamento ingiustificato. Qualcuno potrebbe dire che siamo di sinistra. Quando invece andiamo a dire che renderemo più semplice la gestione della fatturazione, qualcuno potrebbe dire che siamo di destra. Lo dico ancora una volta: siamo dei semplici cittadini, che vogliono rendere semplice la vita anche degli imprenditori, perché l'imprenditore deve fare l'imprenditore e non il produttore di carte, perché all'imprenditore dobbiamo consentire di fare impresa.(Applausi dal Gruppo M5S).
Signor Presidente, pur essendo presenti anche altri temi, concludo su un punto importantissimo: stiamo evitando che lo Stato italiano si faccia complice di un problema sociale gravissimo. Stop alla pubblicità al gioco d'azzardo. (Applausi dal Gruppo M5S)! Non possiamo consentire che i nostri figli, in maniera indiretta, ricevano dei messaggi pubblicitari, che fanno vedere loro l'azzardo come un giochino. L'azzardo distrugge le famiglie. (Applausi dal Gruppo M5S). L'azzardo sta distruggendo le persone! Stop al gioco d'azzardo; anzi, stop all'azzardo patologico. No Slot! (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alfonso. Ne ha facoltà.
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, ringrazio i colleghi che sono rimasti in Aula, spero con idonea attenzione, per rimediare ai buchi e ai vuoti d'esame istruttorio che purtroppo abbiamo dovuto misurare nel difficile lavoro all'interno delle Commissioni riunite sul decreto-legge dignità. Abbiamo esaminato sia il profilo giuslavoristico, di cui dirà con bravura e coinvolgimento il collega Laus, sia quello riguardante le questioni dell'attrazione degli investimenti, che viene messa in seria difficoltà dal punto di vista della vitalità imprenditoriale e della capacità di aumentare la presenza di imprese dalla dimensione internazionale, in Italia e nei nostri territori.
Allo stesso modo abbiamo esaminato e messo in evidenza i limiti della misura normativa riferita, per esempio, alla vita delle società sportive dilettantistiche e poi anche a ciò che viene definito come la complessa manovra della semplificazione fiscale, non tralasciando quanto è stato scritto nel decreto-legge sulla limitazione all'utilizzo, alla distribuzione e diffusione dei giochi a ricaduta danarosa.
Qual è il giudizio che diamo su questo complesso decreto-legge in discussione? Si tratta, peraltro, di un testo complesso e compresso, poiché ne è stata limitata la durata temporale dell'istruttoria. Ho anche riconosciuto in Commissione che il testo ha dentro di sé, "in pancia", il 30 per cento delle promesse del contratto di Governo e già questo avrebbe dovuto consentire un esame onesto e genuino, che permettesse il confronto dialogico ad opera anche di tutte le opposizioni; confronto rispetto al quale abbiamo provato a rimediare presentando 708 emendamenti, con la volontà però di renderli fruttuosi rispetto al merito e al contenuto dell'originario decreto-legge. Non è stato possibile, perché avete compresso e ucciso i tempi dell'istruttoria.
Quali sono i giudizi di condanna che esprimiamo per quanto riguarda la misura che, dal vostro punto di vista, dovrebbe conservare l'industrialità nazionale rispetto al rischio di un suo allontanamento? Voi dite che attiverete sanzioni per quelle imprese beneficiate che poi se ne vanno in un lasso di tempo di cinque anni dal beneficio. Intanto avete omesso di ricordare, di sapere e di stimare che dal dicembre 2013 c'è una norma di garanzia su questo fronte (e non si tratta di una disposizione emotiva, neroniana, che allunga, allarga e ingrandisce), inoltre non è stato posto il tema della concretezza e della capacità delle norme di entrare nell'ordinamento. Si possono, infatti, approvare delibere in Assemblea legislativa, ma se poi queste non hanno la capacità di entrare nell'ordinamento, di diventare norma, sono degli ululati, non dei provvedimenti che aiutano l'economia, la comunità e la società. Dal dicembre 2013 c'è una norma che favorisce, coltiva, fa in modo che chi è venuto qui ad investire ricevendo benefici, entro tre anni non possa allontanarsi, dimenticando l'impegno contrattuale assunto con l'ordinamento nazionale.
In aggiunta, oltre all'aumento degli anni, voi prevedete anche la sanzione pecuniaria, che arriva addirittura al doppio e al quadruplo della cifra economica ricevuta, non ponendovi il tema di come attivare, il ricevimento della sanzione; per di più, addirittura delegate agli uffici periferici del Ministero dello sviluppo economico (MISE) un combattimento da contenzioso giudiziario che mai e poi mai si può immaginare essere ogni volta vittorioso per la mano pubblica. Non avete previsto un euro per il contenzioso, perché non potete immaginare che l'impresa beneficiata e beneficiaria si faccia colpire dalla sanzione senza reagire. Quello che diciamo è che questa misura raccoglie un'esigenza, ma la risposta non è all'altezza: è emotiva, è da manifesto, è comiziante, non è una risposta dell'ordinamento. Dall'altra parte, questa misura normativa riguardante il rischio deindustrializzazione allontana e spaventa le imprese operanti nella dimensione internazionale.
Per non parlare di quello che è stato fatto contro l'associazionismo dilettantistico sportivo, una norma generale fatta venti mesi fa, che aiuta le decine di migliaia di realtà associazionistiche sportive che vengono messe alla berlina: con un colpo solo si colpisce alla schiena questa straordinaria realtà della comunità nazionale togliendo le facilitazioni fiscali, le facilitazioni giuslavoristiche, le facilitazioni nell'utilizzo dell'impiantistica sportiva comunale e scolastica e addirittura si costituisce un fondo nelle mani della realtà di Palazzo Chigi che, senza regole e procedure, decide fiduciariamente a chi, cosa e quando dare. Non mi pare che questo sia rispettoso della liberaldemocrazia e neanche della cultura che nella sensibilità intrinseca a qualche realtà politica al vostro interno troverebbe anche terreno fertile.
Riflettiamoci, allora, e usiamo il tempo dell'istruttoria parlamentare per fare in modo che non ci sia estetica e formalità, ma che sia un lavoro sincero quello che si fa nelle Commissioni. Sono contento che sia presente qui a presiedere il presidente Calderoli, perché nell'esercizio della sua funzione è custode del diritto della dialettica parlamentare, che non è un'attività ginnica, è un'attività che dà luogo al miglioramento della norma, purché ci sia onestà intellettuale e non una sorta di frettolosità, soltanto per far vedere che al comizio ha fatto seguito inchiostro su carta e per dire che è arrivata la norma (che poi non ce la fa a migliorare la realtà). (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mangialavori. Ne ha facoltà.
MANGIALAVORI (FI-BP). Signor Presidente, unico membro del Governo, onorevoli colleghi, prima di tutto ci tengo a fare un passaggio su quanto detto dal senatore del MoVimento 5 Stelle Puglia, abituato agli slogan (anche se io mi auguravo che gli slogan fossero su temi reali), il quale ha annunciato e gridato che questo Governo pone uno «stop al gioco d'azzardo». No, questo Governo non ha posto nessuno stop al gioco d'azzardo: ne ha vietato semplicemente la sponsorizzazione da parte di società che gestiscono giochi d'azzardo. Se aveste voluto eliminare il gioco d'azzardo, avreste fatto un altro provvedimento.
Venendo a un altro tema, avete detto di essere i portatori dell'urlo di dolore dei tanti giovani che ci sono in Italia. Ebbene, se questo decreto-legge entrerà in vigore, penso che più che essere i portatori dell'urlo sarete gli amplificatori dell'urlo dei tanti giovani italiani.
Signor Presidente, c'è un equivoco di fondo nel decreto -legge in discussione: pur inquadrando tematiche opportune e sentite nel Paese, le affronta con strumenti così profondamente dannosi da ottenere risultati opposti a quelli sperati. Cercherò - naturalmente secondo le mie idee - di riportare alcune incongruenze che ho notato in questo decreto-legge. Innanzitutto, va detto che il provvedimento in esame interviene sul tema del lavoro a tempo determinato, che non registra un abuso rispetto al tempo indeterminato. Il tempo determinato, infatti, rappresenta in Italia soltanto il 15 per cento delle tipologie contrattuali. Il dato, insomma, testimonia che in Italia vi è, dopo la Germania, il più alto tasso di dipendenti assunti a tempo indeterminato. Con la riduzione dei contratti a termine, invece, è ipotizzabile un solo effetto e cioè quello di una riduzione dell'occupazione. L'aumento significativo dell'indennità per i licenziamenti illegittimi avrà quale suo effetto, da un lato, quello di scoraggiare le imprese ad assumere a tempo indeterminato e, dall'altro, quello di incentivare i contenziosi. Quest'ultimo mi sembra un dato assolutamente negativo.
Il Governo in carica, molto probabilmente, ha compreso i limiti della sua azione e ha cercato di porvi qualche rimedio, come prolungamento del sistema di incentivo per le stabilizzazioni dei giovani, che, per la verità, era già stato introdotto dal precedente Governo; sì, aumentandolo e allargandolo fino ai lavoratori di trentacinque anni di età, però uno dei limiti di tale decisione, che contrasta con l'obiettivo del famigerato reddito di cittadinanza, è l'esclusione del beneficio per l'assunzione di lavoratori che hanno avuto precedenti occupazioni. In tal modo, risultano penalizzati i lavoratori che, per motivi di una crisi economica, per esempio, abbiano perso il posto di lavoro e siano privi di occupazione. Queste persone, se volessero essere assunte, non avrebbero diritto ad alcun incentivo.
Evito di parlare dei voucher perché ne parleranno i miei colleghi. Parleremo delle delocalizzazioni, che, a nostro avviso, avvengono secondo modalità assolutamente discutibili. Non c'è dubbio che sia condivisibile punire azioni puramente speculative, ma mi sarei aspettato dal Governo in carica non che punisse chi delocalizza, ma che andasse a vedere quali sono le cause che portano tanti imprenditori a delocalizzare. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Di conseguenza, mi aspettavo che questo Governo fosse intervenuto per far sì che questa Nazione potesse diventare nuovamente un Paese attrattivo dal punto di vista economico. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Da questo punto di vista, invece, assolutamente nulla. In più questa norma mi sembra assolutamente demagogica. Essa punisce esclusivamente le aziende che delocalizzano al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, che rappresentano percentualmente il 10 per cento del totale. Ciò significa, quindi, che si potrà continuare a delocalizzare in Polonia, in Romania, in Ungheria, in Slovenia, eccetera. (Richiami del Presidente).
Infine due parole su spesometro e reddito di cittadinanza.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.
MANGIALAVORI (FI-BP). Concludo, signor Presidente. In politica l'elemento dell'improvvisazione può anche offrire qualche momento di popolarità o posizione di rendita, ma non porta mai benefici a chi è governato. Per dare dignità al Paese io ritengo che occorra cambiare passo. Devo dare ragione a chi di voi ha definito questo come un Governo che rompe con il passato: in effetti, questo Paese aveva una tradizione di giuslavoristi di primo livello, ma da questo punto di vista può affermarsi veramente che questo Governo rompe con la tradizione italiana. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iannone. Ne ha facoltà.
IANNONE (FdI). Signor Presidente, onorevoli senatori, signori del Governo, ancora una volta, sul provvedimento in esame, non vediamo alcuna discontinuità rispetto al Governo precedente, a partire dal titolo dello stesso, molto evocativo, ma, a mio giudizio, obliquo.
In particolare, noi esprimiamo un giudizio negativo per quanto riguarda la questione della scuola. La legge n. 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola, ha creato un girone dantesco di migliaia di precari della scuola. Abbiamo assistito a una campagna elettorale nella quale, alle diverse tipologie di insegnanti che venivano coinvolte, è stato promesso di tutto e di più; campagne elettorali con tanto di hashtag, alle quali segue solo questa norma, che fa soltanto prolungare la loro agonia e mortificare la loro dignità di educatori.
Noi di Fratelli d'Italia ci iscriviamo a quella tradizione politica della destra che ritiene che le promesse vadano sempre mantenute e che i limiti e le possibilità che ha il Governo vadano assolutamente verificati prima. Caro Governo, era allora il momento per dare un vero segnale di cambiamento, ma come ieri la buona scuola si è trasformata nella "buona sola", oggi il decreto dignità si trasforma nel "decreto viltà".
Noi porteremo avanti gli emendamenti che abbiamo già presentato alla Camera dei deputati. Riteniamo che, pur se la cosa è avvenuta nella confusione, l'emendamento De Petris vada sostenuto e mantenuto per dare una risposta di giustizia e dignità vera ai nostri insegnanti. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.
BARBARO (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in sede di conversione del decreto-legge al nostro esame non ci può esimere da un giudizio complessivo e di visione generale sul tema stesso del lavoro, se non anche della interpretazione della funzione sociale dell'impresa e del capitale, nel quadro della pur difficile ricerca di un equilibrio, necessario, fra gli interessi in gioco.
A questo Governo va dato atto il merito di aver voluto muovere i primi passi della sua esperienza proprio sui grandi temi della sicurezza e del lavoro, dando quindi prova di avere autenticamente a cuore due questioni esiziali per la prosperità degli italiani. In questo decreto-legge, seppur complesso ed eterogeneo, è scorgibile un filo conduttore che disegna una architettura nuova del diritto e dei diritti: libero dal peso degli interessi di lobby e gruppi di pressione, il Governo si proietta verso una legislazione che sappia avere riferimenti etici, che conosca e riconosca la necessità di interventi volti ad attuare, concretamente, un'aspettativa diffusa nel Paese di giustizia e di equità.
Il confronto parlamentare e il raffronto con tanti, troppi anni di inadeguate politiche precedenti, dà modo a noi e alla pubblica opinione di percepire, fin da subito, quante differenze valoriali e interpretative della sovranità nazionale, dell'ordinamento e della stessa civiltà del lavoro sussistono fra questa maggioranza e quelle che l'hanno preceduta, che poi sono il fondamento stesso della cifra del cambiamento che vogliamo dare all'Italia.
In questa sede cercheremo, con sforzo di sintesi, di tratteggiare solo alcuni passaggi, fra i più salienti, del decreto-legge che ci apprestiamo a convertire e che hanno determinato il nostro assoluto convincimento. È recente, onorevoli colleghi, uno studio dell'università di Oxford, secondo il quale, oggi, negli Stati Uniti, i progressi della robotica, della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale comportano un rischio per il 47 per cento dei posti di lavoro nella grande impresa. Occorre prendere atto che nell'industria si licenzia perché di lavoro umano c'è sempre meno bisogno, quindi viene messo ai margini del processo produttivo, a meno che esso non costi una miseria, sia privo di garanzie e di tutele, non obblighi a rapporti lunghi e regolamentati, meno che mai sindacalizzati. Ecco perché si delocalizza nei Paesi in via di sviluppo o, tristemente peggio, si riempie l'Italia di forza lavoro proveniente da quelle realtà, per smantellare la nostra cultura del diritto del lavoro e vanificare conquiste sociali che invece sono veri e propri pilastri giuridici e morali della legislazione italiana.
Le solite risposte non bastano più se non si capisce che occorre riscrivere completamente una mappatura sistemica del mercato del lavoro, nella costruzione di una nuova alleanza sociale che veda il capitale produttivo e la forza lavoro alleati contro i potentati delle economie finanziarie globali e globaliste, contro il capitalismo transnazionale e per ciò stesso antinazionale, contro il neoschiavismo dell'iperliberismo finanziario. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Una alleanza sociale, dicevo. Certo, all'imprenditore farà sicuramente sempre piacere godere di benefici e di esenzioni e, certo, al disoccupato farà sempre sempre comodo una certa duttilità di ingresso nel mercato del lavoro, ma ciò che conta veramente è quella visione politica che poi trasforma in concretezza il rapporto e lo eleva in dato macroeconomico; ciò a favore delle maestranze che potranno godere di stabilità e dignità, e anche a favore della impresa, tenuto conto che quando il monte salari è troppo basso, la produzione non può che restare invenduta.
Nella nostra epoca, e già da molto tempo, il vero problema non è l'offerta di beni e servizi in quanto tale (perché possiamo produrre mille volte i beni di cui abbiamo bisogno), bensì il consumo. Per aumentare l'occupazione e renderla stabile e tutelata occorre una politica che sappia muovere le leve della domanda interna. I Governi che si sono succeduti negli ultimi sette anni hanno deliberatamente praticato un'austerità che ha compresso la domanda interna. Ciò ha tolto il mercato alla piccola e media impresa, fosse essa commerciale, industriale o artigianale. Economisti, politici e sindacalisti parlano esclusivamente di competitività nei mercati internazionali e si concentrano sui dati dell'esportazione. Quello che invece occorre fare è dare a chi produce più clienti, ossia accrescere il potere d'acquisto degli italiani, e non limitarsi a interventi volti a permettere licenziamenti più facili o assunzioni per due settimane l'anno.
La lotta alla precarietà del lavoro è uno dei temi nevralgici del cosiddetto decreto dignità. Per troppo tempo una politica dal fiato corto e priva di visione, se non addirittura inadeguata, ha favorito la precarietà, anziché combatterla. Potremmo contare decine, centinaia di dichiarazioni di politici, espressione anche del Governo, che hanno sostenuto la tesi che sia meglio lavorare poco, piuttosto che niente e che sia meglio lavorare senza tutele, piuttosto che non lavorare proprio. Tali argomentazioni sono la testimonianza del fallimento della politica, della sua resa incondizionata e della sua inutilità. La politica ha invece il dovere di porre le condizioni per il raggiungimento della piena occupazione e di garantire ogni singolo lavoratore come se, in ogni contratto, le parti negoziali non siano due (datore e lavoratore), ma sempre tre: i due soggetti precedenti più lo Stato, che, pur nel libero mercato, disciplina e regola i rapporti, avendo a riferimento gli interessi nazionali in materia di produzione, concorrenza, dignità del lavoro e partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa.
Per questi motivi, diamo un'adesione convinta al decreto dignità. Il provvedimento in esame è il primo passo del Governo del cambiamento per invertire la rotta e va giustamente sostenuto. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lanzi. Ne ha facoltà.
LANZI (M5S). Signor Presidente, membri del Governo, colleghe, colleghi, il provvedimento in esame, approvato dalla Camera dei deputati, è il frutto di un intenso e costruttivo confronto parlamentare, che ha portato all'elaborazione di un testo che ridà finalmente dignità a tanti italiani.
Occorre fare attenzione perché alcuni di questi provvedimenti, specialmente in tema di lavoro, sono solo i primi tasselli di un mosaico che si comporrà in autunno. Siamo sicuri e determinati a chiudere il cerchio nei prossimi mesi per combattere la piaga della precarietà e dell'emergenza sociale cui assistiamo ogni giorno.
Desidero focalizzare il mio intervento sull'articolo 9 del provvedimento in esame. Si tratta, secondo me, di un articolo molto significativo ed emblematico della politica che stiamo portando avanti e che ci ripromettiamo di perseguire anche in futuro. Con il cosiddetto decreto dignità andiamo a regolamentare un settore, quello delle scommesse e del gioco d'azzardo, che negli ultimi anni ha vissuto e prosperato nella mancanza di paletti e regole. Innanzitutto - ribadiamolo - questo Governo e questa maggioranza politica non proibiscono le scommesse o il gioco in sé. Non siamo al proibizionismo, né mai ci arriveremo. Qui si vieta solamente la pubblicità, diventata ormai troppo pervasiva in tutti i media, tradizionali e non. Si vietano l'incitamento a scommettere e il messaggio e l'idea per cui scommettere sia la via più facile per la ricchezza e per superare le difficoltà.
Dobbiamo essere chiari: le scommesse e l'azzardo sono una vera piaga sociale che amplifica le difficoltà e la marginalità sociale, gettando centinaia di famiglie nello sconforto. Negare che negli ultimi anni ci sia stato un proliferare di agenzie virtuali di scommesse con annessa pubblicità significa negare l'evidenza dei fatti. In dieci anni la raccolta dalle scommesse sportive, ad esempio, è triplicata, toccando il tetto dei 10 miliardi di euro. Nel 2017 hanno giocato almeno una volta oltre 17 milioni di italiani, contro i 10 milioni del 2014, ma il dato allarmante è che lo hanno fatto anche oltre un milione di studenti. I nostri figli - in generale, i giovani - sono i più facilmente sensibili alle lusinghe della pubblicità relative alle scommesse. Secondo i dati del CNR, tra i giovani che hanno profili problematici con le scommesse la stragrande maggioranza è preda delle scommesse sportive. Si tratta di scommesse che, tra l'altro, i minorenni neanche potrebbero fare. A parte, quindi, un evidente problema nei controlli, è chiaro come i giovani, ma anche i meno giovani, siano spinti a scommettere anche a causa della pubblicità diventata ormai pervasiva e onnipresente.
La linea del Governo e di questa maggioranza è molto chiara. Il nostro obiettivo è quello di tendere al bene comune, guardando alle persone e non ai portatori di interesse. Nel mese di luglio abbiamo visto molti imprenditori, politici e dirigenti sportivi stracciarsi le vesti per contrastare la nostra battaglia. Se qualcuno, per esempio, vuole sostenere che lo sviluppo futuro del calcio italiano avrà problemi o meno a causa dell'abolizione della pubblicità sul gioco d'azzardo è fuori strada. Piuttosto, questo dipenderà dalla capacità di chi lo amministra e non certo dalle agenzie di scommesse. Tra l'altro, chi guida la Lega Calcio dovrebbe parlare di sport e occuparsi dei giovani, che più riusciremo a mantenere lontani dalle scommesse e dal gioco d'azzardo meglio sarà.
In conclusione, voglio rivendicare con orgoglio il fatto che questa maggioranza e questo Governo confermano ancora una volta come la bussola da seguire sia quella che converge verso l'interesse delle persone e dei giovani, non verso interessi e poteri forti, come è accaduto in passato, ma a supporto dei più deboli e di coloro che, fino all'arrivo del MoVimento 5 Stelle nei palazzi del potere, non si sono mai sentiti rappresentati da parlamentari, troppo spesso poco attenti alle esigenze degli italiani. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.
MODENA (FI-BP). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, vorrei rivolgermi ai senatori del MoVimento 5 Stelle perché quando è stato varato questo provvedimento ci siamo chiesti che senso potesse avere. L'unico senso che ha, da un punto di vista politico, infatti, era quello di riprendere la scena - probabilmente occupata in modo un po' troppo pieno - dal ministro dell'interno Salvini che, avendo bloccato parecchie navi, era diventato per questo un leader sostanzialmente oscurante l'altro Vice Presidente del Consiglio. Questa è la risposta che ci siamo dati, perché il decreto-legge dignità o lotta al precariato - come lo volete chiamare - in realtà rappresenta un'illusione di carattere comunicativo e mediatico.
Mi rivolgo ai colleghi del MoVimento 5 Stelle che occupano questi banchi parlamentari perché quello del precariato e della speranza di tanta gente di avere un lavoro a tempo indeterminato è un problema talmente grave da non poter essere utilizzato come illusione mediatica per recuperare qualche punto su un alleato di Governo. Il senso del decreto-legge dignità, secondo noi, è tutto qui, perché il concetto di lavoro a tempo indeterminato, che in realtà ci chiede - a volte anche malamente, secondo il mio modesto parere - l'Unione europea (perché deriva da lì la questione del rapporto a tempo indeterminato) ha fatto breccia in una Nazione che, però, ha sicuramente un problema di carattere economico e di disperazione che nasce dalla mancanza del lavoro. La domanda che vi sareste dovuti porre, e che vi chiedo di porvi - perché non è con le illusioni e con i giochi pirotecnici che risolviamo i problemi di questo Paese - è allora la seguente: chi paga i fantomatici lavori a tempo indeterminato che dovrebbero venire fuori dal decreto-legge dignità? Non li paga nessuno, perché le imprese non sono nelle condizioni di fare assunzioni; se potessero, ne farebbero a bizzeffe di rapporti a tempo indeterminato perché significa fare un investimento su un dipendente, soprattutto le piccole e medie imprese che voi andate nella sostanza ad ammazzare con questo tipo di provvedimento
La scelta non è, come voi la volete rappresentare - anche questo in modo illusionistico - tra gruppi di interessi oscuri, che ogni tanto vengono definiti o che volete definire le élite, e il popolo. Qui la scelta era la tutela delle piccole e medie imprese che dovevano e devono ridare il lavoro alla nostra gente. Con questo tipo di provvedimenti andate a innescare una processo decisamente inverso. Le imprese piccole e medie devono avere un tessuto per cui riprendono a guadagnare. Avrete letto « Il Sole 24 Ore» di oggi, che dà cinque o quattro scadenze. Stanno tutti a fare i conti ad agosto per capire come fare a non licenziare i dipendenti.
Siccome questo è il punto, credo che la riflessione che si debba fare in sede di esame di emendamenti è se si voglia dare un supporto a chi dà lavoro, affinché il concetto di lavoro a tempo indeterminato non sia un'illusione, ma diventi una realtà in questo Paese. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Laus. Ne ha facoltà.
LAUS (PD). Signor Presidente, l'uso dello strumento del decreto-legge ha costretto le Commissioni ad esaminare il testo in tempi molto brevi, limitando enormemente la possibilità di sviluppare nelle Commissioni riunite un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa nelle Commissioni ne esce così profondamente mortificata e fortemente limitata. Chi, nel recente passato, si è ammantato del ruolo di difensore della Costituzione repubblicana contrastando proposte di revisione che promuovevano una maggiore rapidità del procedimento legislativo, oggi è intento ad affollare i lavori delle Camere di decreti-legge in evidente spregio delle prerogative del Parlamento sulla funzione legislativa. (Applausi dal Gruppo PD).
Per settimane è stato annunciato un decreto-legge che avrebbe cambiato drasticamente il mondo del lavoro, debellato finalmente la precarietà ed offerto nuove prospettive ai giovani. A questo decreto-legge è stato dato un titolo altisonante: decreto dignità. Se, volendo concedere il beneficio del dubbio, il Governo davvero ritiene che questo decreto-legge sia risolutivo degli annosi e tragici problemi che affliggono il nostro Paese, non ci si può non chiedere per quale motivo non vi abbia inserito quelle misure che in tema di lavoro sono ritenute imprescindibili dal contratto per il Governo del cambiamento sottoscritto da MoVimento 5 Stelle e Lega.
Mi aspetto, mi aspettavo e ci aspettavamo l'eliminazione totale del jobs act, da voi definito il cancro del Paese (Applausi dal Gruppo PD); la reintroduzione dell'articolo 18 (la cui abolizione avrebbe determinato un altro cancro del Paese); l'abolizione della legge Fornero con l'introduzione della cosiddetta quota 100. E poi ancora il reddito di cittadinanza, il salario minimo, misure di contrasto alla povertà, decontribuzione sul lavoro a tempo indeterminato, decontribuzione per le persone svantaggiate, decontribuzioni sul lavoro giovanile, decontribuzioni sugli over 50, agevolazioni per i dipendenti delle startup, agevolazioni per gli apprendisti e i tirocinanti. Su questi punti nemmeno una pallida ed infedele traccia abbiamo trovato nel vostro testo normativo. (Applausi dal Gruppo PD).
Noi, invece - chiaramente ad esclusione del jobs act e ad esclusione della reintroduzione dell'articolo 18 - nelle Commissioni abbiamo inanellato una serie di emendamenti, puntualmente bocciati uno dietro l'altro senza nemmeno l'ascolto.
Signor ministro Di Maio, approfitto della sua presenza qui in questo momento. Un testo assolutamente confusionario e raffazzonato, certificato dal suo annuncio di una circolare interpretativa delle norme relative al periodo transitorio. Cioè lei dice: visto che siete in difficoltà nell'interpretare questo, che è il testo di legge che è ancora aperto, vi assicuro che nel prossimo futuro farò una circolare interpretativa. Perché allora non modificare subito il testo? (Applausi dal Gruppo PD).
Una risposta però l'abbiamo ottenuta in Commissione dal Governo. La risposta recita testualmente: le norme non le scriviamo noi; le norme vengono scritte dagli uffici, noi diamo un indirizzo politico. Se fossimo stati in questo momento al bar, avrei detto: «Roba da pazzi!». Non lo posso dire perché siamo al Senato, ma il senso, confidenzialmente parlando, è quello. Non c'è corrispondenza né consequenzialità tra quanto scritto nel contratto di Governo e i primi provvedimenti del Governo, tra le dichiarazioni altisonanti e i fatti, tra l'urgenza annunciata e le disposizioni contenute nel decreto-legge. In sintesi, si tratta di un provvedimento da cui non risulta chiara alcuna visione del mondo del lavoro, che penalizza e mortifica sia i lavoratori che le imprese, che non dà sicurezza agli investitori, che non tiene conto della realtà del mondo del lavoro, dove la competitività delle imprese, lungi dall'essere un obiettivo contrastante con il benessere dei lavoratori, fa parte di un unico quadro che deve essere realizzato con misure organiche e strutturali.
Si tratta di un provvedimento che, non secondo il Partito Democratico, ma secondo professori di diritto del lavoro, sindacalisti e imprenditori, produrrà l'unico effetto di aumentare il numero dei disoccupati. Purtroppo, oggi non siete in grado di valutare gli effetti di questo decreto-legge, che saranno evidenti solo alla prova dei fatti. Ci auguriamo di sbagliare. Ciò che temiamo è che si tratterà di una sentenza inappellabile, cui sarà molto difficile porre rimedio, e che le vittime principali di queste scelte dissennate e davvero poco lungimiranti saranno i giovani e i nostri figli. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Vecchis. Ne ha facoltà.
DE VECCHIS (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, il decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge prevede la riduzione del rinnovo dei contratti a tempo determinato quale misura di fondamentale importanza per ridurre quel precariato che ormai da anni impedisce a intere generazioni di trovare la pace sociale che solo il lavoro può dare. Mi riferisco alle condizioni di agio che permetterebbero a tutti i lavoratori di creare una famiglia, di accendere un mutuo per acquistare una casa, di vivere in quelle condizioni di pari dignità che la stessa nostra Costituzione proclama solennemente all'articolo 3 e che il jobs act e tutti i provvedimenti realizzati dal precedente Governo in materia di lavoro hanno ostacolato, eliminando i diritti e le tutele previsti per i lavoratori. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S).
I dati Istat, in particolare quelli sulla disoccupazione, hanno infatti certificato il fallimento del jobs act e questo decreto-legge, anche grazie alle migliorie apportate dalla Lega in sede di conversione, intende dare risposte e soluzioni concrete al problema tutt'altro che trascurabile della precarietà.
Nel mercato del lavoro è necessario contemperare due diverse esigenze, la flessibilità e la tutela dei lavoratori. Ecco perché vogliamo reintrodurre i voucher, ma solo per il settore agricolo, per le strutture turistico-ricettive e per le aziende alberghiere, cioè solo per quei settori nei quali l'impossibilità di usare i voucher ha prodotto danni irreversibili nel tempo di cui è responsabile il Governo di centrosinistra. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S).
Con questo decreto-legge finisce la pacchia anche per tutte le imprese che hanno gli incentivi statali e delocalizzano all'estero perché delocalizzare è tradire l'Italia. Questo è tradimento! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S).
Nello stesso solco, si inserisce l'introduzione del divieto del gioco d'azzardo. La lotta alla ludopatia è un tema fondamentale per la Lega, che si batte per la dignità dei cittadini italiani e delle famiglie che veramente vengono vessate da questa maledetta malattia, che ha rovinato centinaia e centinaia di famiglie. Noi, signor Ministro, riporteremo al centro della nostra politica la dignità dei cittadini.
Ministro, Sottosegretario, noi siamo con voi: viva la dignità! Parlo della dignità che il Partito Democratico ha svenduto alle multinazionali. Viva la democrazia! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lomuti. Ne ha facoltà.
LOMUTI (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto dignità è il segnale di un Governo che vuole dare avvio ad un vero cambiamento, un cambiamento che inizia finalmente a mettere le persone al primo posto, un cambiamento che guarda al bene comune, all'interesse dei tanti e non dei pochi.
Si interviene sulle tutele dei lavoratori, con una tutela reale, cioè quella economica: il diritto del lavoratore è nella giusta compensazione, in un giusto risarcimento. Aumentare questa garanzia farà in modo che il datore di lavoro licenzi solo se necessario o se esistono realmente condizioni di incompatibilità.
Quanto alla riduzione dei tempi dei contratti a termine, qualunque datore di lavoro o impresa è in grado di valutare nell'arco di due anni se il dipendente ha le caratteristiche per essere assunto a tempo indeterminato. Andare oltre tali tempi favorisce solamente la speculazione su una forma contrattuale precaria.
Allo stesso modo è elementare buon senso chiedere motivazioni di recesso e introdurre la richiesta di causali che giustifichino l'eventuale necessità di rinnovare o prolungare un contratto determinato. Nessun datore di lavoro licenzia un dipendente capace e affidabile e, se licenzia, è giusto che paghi adeguatamente, perché non è solo l'impresa ad investire nel dipendente, ma è anche il dipendente che investe il suo tempo e il suo impegno nell'impresa. Riequilibrare un rapporto di dignità: questo è ciò che fa il decreto-legge.
Per quanto riguarda la delocalizzazione, il decreto-legge inserisce delle norme in contrasto alla delocalizzazione, delle disposizioni che non sono altro che un freno verso coloro che vogliono avvantaggiarsi di finanziamenti pubblici per speculare. Non esiste nessuna impresa responsabile che, in caso di investimento, non predispone una pianificazione con una strategia a medio termine di cinque anni, considerando nel business plan variabili, imprevisti e difficoltà. Qualunque imprenditore programma e pianifica un investimento in un arco temporale di cinque anni: delocalizzare prima vuol dire aver pianificato la delocalizzazione già nel business plan.
Le norme contenute in questo provvedimento sono quindi una difesa degli investimenti pubblici, dei lavoratori e degli imprenditori seri e responsabili di cui l'Italia ha bisogno.
Chi si oppone a queste proposte evidentemente vuol fare gli interessi di quelle aziende che non sono un tessuto produttivo, ma semplici speculatori. (Applausi dal Gruppo M5S).
Per quanto riguarda i limiti alla pubblicità del gioco d'azzardo, su questo argomento c'è veramente poco da dire: lo Stato non può permettere la promozione, la réclame del gioco d'azzardo. Le persone sono libere di bere, di fumare o di avere abitudini non salutari, però sono libere scelte individuali. Stessa cosa vale per il gioco d'azzardo: non si può permettere che le persone vengano stimolate e, quindi, incoraggiate a prendere queste abitudini; non si può permettere che le persone vengano spinte verso comportamenti che possono avere conseguenze sociali importanti come la ludopatia. (Applausi dal Gruppo M5S).
Queste norme sono il minimo che uno Stato che abbia dignità deve applicare. Lo Stato può rispettare le scelte individuali, ma non invogliare a comportamenti potenzialmente dannosi.
Quanto alla semplificazione fiscale, si tratta di un'altra misura che apporta modifiche per iniziare a rendere un po' più facile la vita delle imprese. Si inizia a modificare il rapporto tra fisco e imprese, per cui lo Stato inizia a percorrere un sentiero diverso, avvicinandosi al contribuente, anziché porsi come nemico oppressivo, facilitandone la vita, anziché anteporre ostacoli.
Questo decreto-legge è un inizio: è l'inizio di un cambiamento, l'inizio di una nuova prospettiva. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.
ZAFFINI (FdI). Signor Presidente, colleghi, cercando di ristabilire uno spirito leggermente diverso, ma senza grandi ambizioni, intervengo sulla parte del provvedimento che reputo più interessante e rispetto alla quale riconosco una notevole importanza. Mi riferisco alla parte riguardante il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo al fine di contrastare il disturbo da gioco d'azzardo.
È una materia veramente importante, colleghi, rispetto alla quale sono intervenuti associazioni, gruppi di cittadini ed enti locali. Io stesso, da consigliere regionale all'opposizione, sono stato relatore unico della legge regionale della Regione Umbria, una legge che è stata poi ripresa da altre Regioni, nel tentativo di limitare i danni del fenomeno, agendo secondo una logica di riduzione del danno, per usare un termine caro alla sinistra su altri argomenti. In realtà, questo provvedimento rompe un muro di ostracismo. Sappiamo che questo provvedimento va a scomodare gruppi di potere notevoli; io nel mio piccolo, nella mia esperienza da consigliere regionale, questa cosa l'ho verificata, in una Regione piccola come l'Umbria, quindi non mi riesce difficile immaginare a quali pressioni possano essere sottoposti in questo momento i rappresentanti del Governo riguardo a un provvedimento del genere.
Come ogni altro provvedimento però (e come del resto le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni), anche questo contiene luci e ombre. Reputo assolutamente interessante e meritevole di encomio aver messo mano a questa materia, che è un'autentica piaga sociale per le dimensioni che ha raggiunto in Italia. Reputo interessante e positivo, ad esempio, utilizzare la tessera sanitaria per accedere al gioco elettronico e alle macchinette elettroniche, anche se aspetto di vedere come sarà attuato nella concretezza questo intendimento; esso però, qualora attuato, è sicuramente un provvedimento positivo. Reputo interessante, infine, l'istituzione del logo "no slot", che è un logo che noi assegniamo ai buoni; l'abbiamo fatto anche nella legge regionale.
Però - e qui veniamo alle cose che a mio avviso vanno aggiustate e sulle quali presenteremo degli emendamenti - nessun esercizio commerciale applicherà il marchio "no slot" se non adeguatamente incentivato. È evidente che oggi un esercizio commerciale ha una perdita secca nel non ospitare gli apparecchi per il gioco automatico. Questa perdita in qualche misura deve essere colmata, o con una incentivazione o con una minor tassazione. Insomma, in poche parole, delle due l'una: è evidente che chi non installa apparecchi per il gioco automatico deve essere in qualche misura incentivato a non farlo. Non bastano qui le buone intenzioni, assolutamente.
Signor Presidente, io dovrei avere sei minuti, se non vado errato.
PRESIDENTE. No, lei ne ha quattro e gliene ho già dati cinque.
ZAFFINI (FdI). Abbiamo corretto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Allora li toglierò alla senatrice Rauti.
ZAFFINI (FdI). Sì, infatti, abbiamo corretto in quel senso.
I fatti positivi in realtà finiscono qui, colleghi, perché poi, anche se il Governo ci promette che entro sei mesi produrrà una riforma del gioco d'azzardo - e di questo siamo ben felici, perché questo è un provvedimento che incide su un'infinitesima parte del problema - siamo invece fortemente preoccupati nel momento in cui nella relazione in Commissione il relatore ci comunica che il Governo intende garantire almeno l'invarianza delle entrate. Ora, colleghi, questa è una trappola gigantesca. Lo Stato italiano è diventato uno Stato biscazziere, di questo parliamo, perché il gioco d'azzardo produce all'erario un gettito significativo, anche se a nostro avviso tutto da valutare, specialmente in proporzione ai suoi costi sanitari; però diciamo che è un gettito significativo. Se si vuole riformare nel senso di ridurre l'impatto del dramma legato alla disponibilità eccessiva di gioco sulle famiglie italiane, lo si può e lo si deve fare solo limitando questa disponibilità. Ma, nel momento in cui limitiamo questa disponibilità, è assolutamente impossibile che il gettito per l'erario resti invariato.
Chiudo, signor Presidente, con una considerazione significativa. Non si può scrivere sulle macchinette "Questo gioco nuoce alla salute", quando poi, come purtroppo facciamo anche per le sigarette, lo Stato guadagna sugli introiti di quel gioco. Lo Stato non può dire al cittadino: questo gioco nuoce. E poi, da quel gioco, esso ricava denaro. È una contraddizione e una ipocrisia drammatica.
Signor Presidente, la ringrazio per il tempo concessomi e spero, la prossima volta, di gestirlo meglio. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.
PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, rappresentanti del Governo e colleghi senatori, consentitemi di iniziare con un pensiero rivolto alle vittime dei due incidenti che hanno colpito l'Italia: le vittime del bolognese, con due morti accertati e diversi feriti, tra i quali anche dei bambini, e le vittime del foggiano.
Si legge che sono arrivati ad undici i soggetti che hanno perso la vita in quell'incidente, undici lavoratori e, quindi, undici persone che dovrebbero spingerci a prendere ancora più seriamente il nostro compito odierno: far sì che questo decreto-legge possa, non solo portare dignità a quei lavoratori, ma anche a tutti quelli che per pochi euro l'ora, in condizioni di estremo disagio, senza nessun tipo di tutela, rischiano addirittura la vita per poter andare avanti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Io ho ascoltato con molto interesse gli interventi di coloro che mi hanno preceduto, anche gli interventi di quelli che non hanno votato la fiducia al presente Governo. Questo perché ho sempre avuto il massimo rispetto per le minoranze. Sono sempre stato convinto che esse hanno, forse sì, un ruolo demagogico, ma di sprone, e che dovrebbero spingere la maggioranza a lavorare meglio.
Oggi, però, di minoranza ne ho vista poca. Ho visto tanta opposizione: ruolo legittimo, per carità, ma, a mio avviso, del tutto inutile. È un'opinione personale, evidentemente, ma ritengo, comunque, che non ci sia utilità nel far impiegare a quest'Aula quarantacinque minuti di tempo per approvazione dei verbali. Tra l'altro, con il pretesto di pronunciarsi su un tema che non aveva nessuna attinenza con l'oggetto della votazione! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Dai banchi del PD ho sentito, poi, un richiamo alla nostra Costituzione e questo mi ha reso impossibile non pensare all'articolo 1 della nostra Costituzione: «L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Se penso, però, a quale tipo di lavori sono stati tutelati fino ad ora, qualche dubbio mi viene: forse il lavoro dello scafista è stato tutelato nel recente passato. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
Individui che venivano pagati per trasportare delle persone da una sponda all'altra del Mediterraneo venivano sollevati da questo onere dopo poche miglia, perché il 90 per cento del lavoro lo facevamo noi. Se fosse stato un lavoro regolare, l'Unione europea ci avrebbe sanzionato per violazione delle norme sulla concorrenza.
Non è l'unico lavoro, però, che è stato tutelato fino al recente passato. Nella malaugurata ipotesi che avessi ricevuto la visita di uno scassinatore, mi ero sempre riproposto di aprirgli la porta per evitare che, se questi si fosse fatto male rompendosi un unghia, magari nel tentativo di scassinarla, io sarei stato tenuto addirittura a risarcire i danni. (Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).
È per questo che noi pensiamo che la difesa sia sempre legittima. Perché chi cerca ristoro dal lavoro degno, dal lavoro con cui mantiene la propria famiglia, deve avere il diritto ad essere sicuro in casa propria.
Ora, però, vorrei passare al provvedimento in discussione, perché vedo che il mio tempo è praticamente esaurito. Ci sono misure a favore di diverse tipologie di lavoro, tutte finalizzate all'attuazione del nostro programma, che prevede di ridare dignità agli italiani a prescindere dal colore della pelle che hanno. È un programma che prevede la possibilità per tutti di ricostruirsi un futuro. Senza la possibilità di programmare la propria vita, infatti, senza certezze, senza tutte quelle opportunità che intendiamo attribuire con questo decreto-legge, poi non ci lamentiamo se continueremo ad essere un Paese in declino, un Paese che perde tutte le proprie possibilità. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stefano. Ne ha facoltà.
STEFANO (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, si consuma oggi, in questo pomeriggio d'agosto, l'epifania in questa Assemblea del decreto dignità. Un decreto-legge sul quale il vice premier Di Maio, presente questo pomeriggio in Aula, ha inteso costruire un primissimo annuncio a saldo degli impegni elettorali generosamente elargiti in una campagna elettorale, che ancora oggi non trova soluzione di continuità.
È arrivato all'esame dell'Assemblea, insomma, il primo pagherò, in quota 5 Stelle, di questo Governo del cosiddetto cambiamento. Senza troppi giri di parole il decreto-legge in esame, complice forse anche il caldo nel suggerirlo, è un miraggio e un grande abbaglio. Cari colleghi della maggioranza, oggi leggiamo infatti a chiare lettere lo iato tra la vostra comunicazione, o meglio, la vostra propaganda, e la ricaduta reale dei vostri provvedimenti e ciò ha misure gigantesche. A pesare come un macigno sul decreto-legge in esame c'è la vostra fretta, un vero e proprio peccato originale, che inficia profondamente anche questa iniziativa del Governo. Si tratta infatti di un decreto-legge che presenta gli elementi della fretta, di un altro spot, e non i requisiti della necessità e urgenza, come vorrebbe la Costituzione.
Nella indifferibile ricerca di guadagnare un po' di posto al sole - dato che Salvini fa un po' troppa ombra - avete messo in piedi questo provvedimento. L'avete battezzato con il termine, abbastanza impegnativo, di dignità, prendendo in prestito un po' gli usi propri del romano Pontefice in fatto di encicliche, ma soprattutto per cavalcare il cavallone della retorica estiva. Come in una foto di scarsa qualità, però, più abbiamo letto questo testo - e noi lo abbiamo letto - più sono emerse, in modo nitido, contraddizioni e problematiche, che avranno essenzialmente un unico terminale di sfogo: i lavoratori e/o i futuri ex lavoratori, o meglio i neodisoccupati. In quest'Aula, oggi, avendoci negato la possibilità di svolgere il nostro lavoro in Commissione, continuiamo a denunciare le contraddizioni tra quello che dite e quello che poi fate. La vostra fretta è stata così cieca che non vi ha fatto leggere le relazioni tecniche, in cui vengono riportati più volte i saldi negativi delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, impegnati nella caccia alle streghe, anzi alle "manine", quando i numeri diventavano seri e perciò preoccupanti anche per voi.
Così, al limite della farsa, posso affermare che con il decreto Di Maio si è deciso di aumentare sia il costo dei contratti a tempo determinato che il costo dei contratti a tempo indeterminato, per cui la domanda che rivolgo alla maggioranza è tanto semplice quanto banale: come fate a ritenere accettabile una cosa del genere e immaginare che ciò si tradurrà in un aumento dell'occupazione? La simmetria massimalista e di fatto punitiva di questo combinato disposto normativo è tutt'altro che logica, è veramente qualcosa di insano. Come fate a non vedere che lo sfondo su cui avete costruito queste norme vira verso due opzioni tutt'altro che accettabili e antitetiche alla dignità del lavoro, quali sono, per l'appunto, la non assunzione o il lavoro in nero?
Questo decreto-legge, che promette dignità a destra e manca, di fatto farà aumentare solo i disoccupati, ai quali, come se non bastasse, sarà corrisposto pure un sussidio di disoccupazione più basso, perché il calcolo della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI) si fa sugli anni di lavoro svolto e, se si abbassano i termini per il rinnovo, automaticamente si abbassano anche il premio e la durata della NASPI. È solo mia la sensazione che vi siete incartati e che vi siete avvitati in una spira pericolosissima? Tutto questo in un solo decreto-legge.
Come diceva stamane il collega Ferrari, incompetenza, arroganza, ambiguità come cifra del decreto milleproroghe. Non abbiamo più dubbi che questi stessi tre aggettivi saranno la cifra anche del provvedimento ora in discussione e forse dell'intera esperienza di Governo, e in questo senso non oso nemmeno immaginare cosa ci aspetterà nella prossima legge di bilancio. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Evangelista. Ne ha facoltà.
EVANGELISTA (M5S). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, le disposizioni normative che oggi siamo chiamati ad approvare sono necessarie per preservare la dignità dei lavoratori con interventi concreti ed efficaci. Non solo, esse danno una risposta alle istanze del mondo del lavoro rimaste inascoltate da coloro che attualmente siedono nei banchi dell'opposizione e che hanno, con poca onestà intellettuale, definito il provvedimento in discussione come "decreto disoccupazione" e "decreto disperazione", forse per esorcizzare quello che con il loro operato hanno prodotto nella precedente legislatura. (Applausi dal Gruppo M5S): disoccupazione e disperazione appunto, in tutte le fasce sociali, dal lavoratore subordinato a quello autonomo, per finire con il libero professionista.
Il provvedimento giunge in Aula al Senato dopo il voto estenuante della Camera, a conferma del cambio di passo in atto rispetto a quanto accaduto nella scorsa legislatura, ove i provvedimenti del Governo Renzi venivano approvati a colpi di fiducia dall'asse, ormai strutturato, PD-Forza Italia.
Il testo è stato anche definito dalle opposizioni come un grave ritorno al passato. Questa, però, è una nota di merito e non di demerito, se pensiamo che si tratta delle stesse forze politiche che hanno abrogato l'articolo 18 e che ora strumentalmente, con un emendamento al decreto-legge in esame, avrebbero voluto reintrodurlo. (Applausi dal Gruppo M5S). E ciò perché si vuole avviare un processo di superamento del precariato!
Tra le misure contro il precariato desidero ricordare in particolare le nuove norme per i contratti a tempo determinato, la cui durata massima è di ventiquattro mesi, con l'obbligo di indicare la causale, e di dodici mesi senza causale, con un costo contributivo aggiuntivo per ogni rinnovo che potrà esservi per massimo quattro volte. Lo scopo di tale norma è di rendere più difficile per le imprese l'adozione del contratto a tempo determinato, spingendo le stesse a stabilizzare i dipendenti. Non è vero, infatti, che la nuova disciplina determinerà la perdita dei posti di lavoro, come malevolmente sostenuto dal PD. In questo momento stabilire in ventiquattro mesi anziché in trentasei il limite temporale del contratto a tempo determinato non può causare un aumento della disoccupazione, perché decorsi i ventiquattro mesi, l'impresa avrà interesse a proseguire il rapporto di lavoro col proprio lavoratore, a stabilizzare il dipendente che in quell'arco di tempo avrà accumulato la sufficiente esperienza lavorativa.
Inoltre vi è di più. Se il contratto a termine supera i dodici mesi e non vengono indicate le cosiddette causali, ovvero le ipotesi specifiche che giustificano il superamento del limite di dodici mesi, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. È questa la vera lotta al precariato! (Applausi dal Gruppo M5S).
Tuttavia, nonostante la chiarezza della norma sul punto, le opposizioni, non potendo fare altro, del tutto strumentalmente agitano lo spauracchio del futuro incremento dei ricorsi in sede giudiziaria, laddove le causali siano generiche. Anche questa, però, è una falsa lettura alla luce della chiara portata della norma.
Sempre allo scopo di ampliare la tutela del lavoratore vi è altresì l'elevazione da centoventi a centottanta giorni del termine per l'impugnazione del carattere determinato del contratto di lavoro, così come importante è la previsione di un periodo transitorio, fino al 31 ottobre, per l'entrata in vigore della norma, che darà alle imprese il tempo necessario per adeguarsi alla nuova disciplina, sebbene, caro senatore del PD, alcune imprese abbiano già convertito al 90 per cento i contratti a termine in contratti a tempo indeterminato. (Applausi dal Gruppo M5S). Un esempio per tutti è la ditta Fiocchi munizioni Spa di Lecco, un'impresa che nasce nel 1876 e a cui va il nostro plauso. (Applausi dal Gruppo M5S).
L'estensione della disciplina prevista per il contratto di lavoro a tempo determinato al rapporto di somministrazione, la fissazione di un limite quantitativo secondo il quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere il 30 per cento del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, l'introduzione della fattispecie della somministrazione fraudolenta, i limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo che vengono modificati, ma soprattutto la norma di chiusura: l'obbligo per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riferire annualmente al Parlamento in merito agli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle norme richiamate.
Siamo di fronte, evidentemente, ad una totale assunzione di responsabilità da parte di questo Governo. C'è il contrasto alla delocalizzazione, vista la scarsa incisività della precedente disciplina contenuta nella legge di stabilità del 2014, con l'introduzione anche di una sanzione amministrativa pecuniaria che, signori del PD, non è assolutamente una normativa punitiva, ma una norma che farà rientrare il denaro delle sanzioni nel bilancio dello Stato. (Applausi dal Gruppo M5S).
Concludo davvero, signor Presidente, ricordando che il decreto dignità è un provvedimento perfettibile, ma è un primo passo verso il cambiamento radicale delle politiche sociali ed economiche portate avanti fino ad ora dal PD e da Forza Italia, le uniche forze politiche che credono ancora di essere in campagna elettorale e lo stanno dimostrando queste settimane in Aula, dove esiste invece una maggioranza di Governo forte e coesa. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.
CONZATTI (FI-BP). Signor Presidente, devo dire che è un piacere essere ascoltati e lo è ancora di più in questi giorni, dopo aver trascorso ore e ore in Commissione cercando di persuadere la maggioranza della bontà delle nostre proposte. Eppure, ciò che volevamo proporre è quello che vogliono moltissimi italiani ed è una cosa semplice: vogliamo un Paese in cui lo Stato si occupi di fare regole leggere, affinché ci sia una società ricca di opportunità, una società paritaria, regole semplici per dare forma contrattuale alla voglia e al diritto, naturalmente, delle persone di lavorare, vogliamo uno Stato che investa pensiero e risorse in infrastrutture, in semplificazione, in riduzione delle imposte, della tassazione, affinché l'impresa possa fare ciò a cui è chiamata da sempre: fornire beni e servizi, occupare, formare le imprese e anche pagare le imposte, perché no?
Per questo, non possiamo condividere l'impostazione del Governo gialloverde, che limita la possibilità dei lavoratori e ha come obiettivo principale quello di costringere le imprese a rendicontare con logica punitiva. Chi ha lavorato con le imprese sa che questo decreto-legge creerà enormi difficoltà a chi vuole lavorare e soprattutto a chi vuole lavorare bene. Parlo a chi ascolta e di conseguenza parlo alle imprese e ai lavoratori e a loro dico di lavorare insieme per cambiare rotta prima che ci portino ancora più giù. Parlo alle imprese e ai lavoratori per dire loro che siamo nella situazione in cui l'esigenza di fare un baffo a un decreto-legge per dire «fatto» viene prima dell'esigenza di fare le leggi per bene. Per noi continua a venire prima il merito, continua a venire prima il Paese e invece di punire i lavoratori azzoppando il contratto a tempo determinato, il contratto di somministrazione abbiamo proposto decontribuzioni per favorire imprese e lavoratori a convertire i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, abbiamo scritto emendamenti per defiscalizzare: sono gli emendamenti che abbiamo discusso e proposto con dovizia di dettagli agli articoli 1, 1-bis e 2, il Sottosegretario c'era e lo sa. Non sono stati ascoltati, ma possono diventare ordini del giorno che questo Governo può fare propri. Abbiamo proposto anche di non attribuire la presunzione di colpevolezza e di abrogare questo accertamento induttivo. È vero, l'articolo 38 c'è da tempo, ma è ora di abrogarlo, l'abbiamo letto tutti, la consapevolezza che non funziona c'è. Ci sono delle soluzioni alternative, creiamo delle piattaforme digitali tra tutte le banche dati esistenti: Agenzia delle entrate, PRA, INPS, catasto tavolare, conservatorie e controlliamo sulla base di dati certi, non presuntivi, senza importunare inutilmente i contribuenti onesti e assumendosi, da parte dell'Agenzia delle entrate l'onere di dimostrare gli errori di quelli meno onesti. Abbiamo proposto tutto questo in emendamenti all'articolo 10, non considerati - io credo - per superficialità, perché potevano essere benissimo recepiti (alcuni di questi non avevano nemmeno bisogno di copertura). Ora sono ordini del giorno, sono delle raccomandazioni: fatene buon uso.
Invece di chiedere i passi evolutivi necessari scelti da questo Paese, in base alle direttive europee, in base alle scelte già fatte dall'Italia, alle imprese più grandi, più strutturate, più solide, si continua nell'atteggiamento di mettere in difficoltà i piccoli imprenditori. Parlo della fatturazione elettronica: già nel decreto-legge n. 79 del 2018 avevamo fatto presente che anche i subappaltatori devono essere assimilati ai cedenti di carburante nella proroga. Ma, non essendo stato fatto, almeno evitiamo che siano sanzionati, perché siamo in una condizione di caos organizzativo e normativo.
Facciamo una sintesi. Questo non è un decreto dignità; forse è un "decreto visibilità". Ministro, faccia quello che a noi tutti sembra lei gradisca fare: faccia questo proclama a mezzo stampa; dica a quelli che stanno sotto gli ombrelloni di essere sicuri che questo Paese andrà bene. Per parte nostra, noi, che abbiamo a cuore la vita dei lavoratori, continueremo a occuparci di loro, seriamente, e di migliorare il futuro dell'impresa italiana. (Applausi dai Gruppi FdI e FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Piazza. Ne ha facoltà.
DI PIAZZA (M5S). Signor Presidente, senatori, senatrici, rappresentanti del Governo, in occasione del mio intervento parlerò solamente dell'articolo 9, cioè dalla misura per il contrasto al disturbo da gioco d'azzardo. Questo perché ho cinque minuti e voglio puntualizzare esclusivamente su questo aspetto.
Dal 1998 al 2016 la raccolta complessiva che definisce l'ampiezza del mercato è aumentata di cinque volte: se nel 1998 era di 12,5 miliardi di euro, al 31 dicembre 2016 ha raggiunto i 96 miliardi. Al 31 dicembre 2017 sembra che abbia superato i 102 miliardi, anzi, sicuramente ha superato i 102 miliardi. Il «Corriere della Sera» lo scorso 17 settembre 2017, a firma di Stella, riportava l'impennata mostruosa, pari al 668 per cento, del volume d'affari dall'azzardo legale, che nel 2016 superava, come ho detto, i 96 miliardi, pari a 1.587 euro l'anno a persona. Questo perché siamo il primo Paese in Europa consumatore di azzardo.
Eppure nella legislatura precedente tantissimi sono stati i disegni di legge presentati da rappresentanti del Parlamento; questo a dimostrazione che c'è comunque tanta sensibilità su questo problema e lo abbiamo visto anche dagli interventi fatti in precedenza. Ho qui un elenco (che non leggo, altrimenti se ne andrebbero dieci minuti, altro che cinque) dei disegni di legge presentati, tantissimi ovviamente dal MoVimento 5 Stelle, ma tanti anche dalla Lega e da tutti i partiti, anche Forza Italia e Fratelli d'Italia; 18 disegni di legge presentati dal Partito Democratico contro l'azzardo. Eppure al Governo c'è stato il Partito Democratico. E cosa ha fatto il precedente Governo contro l'azzardo? Ha fatto un provvedimento nel 2015 (decreto Padoan) che ha previsto 50 milioni di euro per curare la ludopatia: è intervenuto sugli effetti, non sulla causa. (Applausi dal Gruppo M5S). Se vogliamo prevenire il fenomeno, invece, si devono rimuovere le cause.
Ma cerchiamo di offrire gli elementi per capire di cosa parliamo quando trattiamo di azzardo. Per dirla con Papa Francesco, parliamo di quel capitalismo che crea continuamente scarti, cercando di nasconderli o curarli per non farli più vedere, perché queste persone sono studenti, disoccupati, anziani, lavoratori, benestanti, poveri, sono donne e uomini, grandi e piccoli, bianchi e neri: sono quelli che noi chiamiamo «i penultimi», perché non hanno visibilità. Per queste persone, caro Presidente, le assicuro che nessuno mai indosserà una maglietta rossa. (Applausi dal Gruppo M5S).
Si tratta di affrontare il quadro patologico della società nel suo complesso e perciò ogni intervento veramente preventivo deve rivolgersi alla cultura della riduzione antropologica che il ricorso all'azzardo rivela. Papa Francesco lo scorso 4 febbraio ebbe a dire: «La "dea fortuna" è sempre più la nuova divinità di una certa finanza e di tutto quel sistema dell'azzardo che sta distruggendo milioni di famiglie nel mondo (...). Questo culto idolatrico è un surrogato della vita eterna».
Due sono gli interventi realizzabili in fretta e il MoVimento 5 Stelle lo ha detto in campagna elettorale: il primo intervento consiste nel decretare il divieto assoluto di pubblicità, comprensivo di ogni tipo di sponsorizzazione diretta e indiretta. Il secondo consiste nella trasparenza del settore: non è accettabile che società che operano in regime di concessione pubblica possano portare avanti la loro attività, senza dichiarare chi sono gli effettivi proprietari e quindi chi beneficerà dei proventi economici, perché dispersi dentro grandi fondi di investimenti internazionali o schermati da società fiduciarie. Questo è un compito che la costituenda Commissione antimafia dovrà sicuramente controllare e verificare. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Concludo ringraziando il Governo per aver dato, appena costituitosi, una risposta immediata a un fenomeno veramente terribile. È probabile che dal 1° gennaio 2019, finalmente, non vedremo più la pubblicità di Lottomatica accanto alla rubrica di Saviano su «L'Espresso» del gruppo De Benedetti: questo ci vuole. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.
RAUTI (FdI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci troviamo ad affrontare e discutere il provvedimento più importante del Governo, un provvedimento al quale è stata data una grande enfasi e che ha creato anche una grande attesa.
Vorrei soffermarmi sulla parte relativa al precariato nello specifico, perché nelle disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori - le lavoratrici non vengono specificamente menzionate - e delle imprese non ho trovato quello che mi sarei aspettata: un'attenzione specifica e particolare al lavoro femminile. Cercherò di spiegare perché mi aspettavo tale attenzione. Intanto perché l'Istat ci ha restituito un quadro relativo all'occupazione con un aumento dei contratti a termine - siamo al 12,4 per cento nell'anno 2017 - e un calo dei contratti permanenti, sia pure soltanto dello 0,3 per cento. Ancora, il primo semestre 2018 ci restituisce un aumento, se non un'impennata, di più 66.000 forme contrattuali precarie.
Allora è evidente che questo provvedimento arriva non dalla luna, ma sulla terra, e questa terra è caratterizzata da un aumento dei rapporti di lavoro brevi e brevissimi, cioè a tempo determinato. Questo non lo dico io, ma lo dice l'Agenzia europea di statistica.
Ancora, parliamo di contratti - mi riferisco a quelli brevissimi - con un rinnovo addirittura da quattro a sei mesi per volta. Ripeto, da quattro a sei mesi per volta. Il 2017 segna l'aumento dell'instabilità, almeno nella sua seconda metà.
Tutti sanno, qui e fuori, che il precariato è soprattutto femminile. Il precariato, prima di essere maschile e giovanile, è donna. Ciò non sono io a dirlo, ma è evidenziato da tutte le statistiche e le stime di settore, che, anzi, dicono di più: il lavoro precario è quella parte di lavoro che accentua le differenze tra uomini e donne non solo in Italia, ma anche in Europa, dove il 27 per cento delle donne ha un lavoro incerto, rispetto al 15 per cento degli uomini. E ciò è stato recentemente sottolineato anche dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere dell'Unione europea (il famoso EIGE).
Parliamo ora con i dati e le cifre alla mano. L'occupazione femminile è bassa in Europa e quella italiana è tra le più basse d'Europa. Mi aspettavo dal decreto dignità un'attenzione specifica e particolare, che significa non una tutela di nicchia, ma avere a cuore i reali problemi del Paese e possedere un approccio sociale per risolvere il nodo del precariato, che è anche femminile, oltre che maschile e giovanile.
Il provvedimento contiene varie misure - talune apprezzabili, altre parzialmente inutili - in termini di agevolazioni, esoneri contributivi, modifiche alle precedenti forme lavorative e contrattuali, modifiche al jobs act e al contratto del lavoro a tempo determinato e somministrato. Va tutto bene, ma non ho trovato neanche una parola, che pure ci sarebbe stata assai bene, su uno dei tanti nodi che affliggono il mercato del lavoro. Mi riferisco alle scelte di maternità: una questione che non è mai stata assorbita dal mercato del lavoro e che viene lasciata sulle spalle delle donne, degli uomini, delle coppie e delle famiglie, perché è stata privata del suo aspetto sociale. La maternità, infatti, è una responsabilità sociale e non un peso individuale.
Mi avvio a concludere, signor Presidente. Desidero fare ancora qualche riferimento quantitativo, oltre che di principio. Il decreto dignità ambisce a essere la lotta dichiarata al precariato. Noi di Fratelli d'Italia, che evidentemente siamo dalla parte della barricata della lotta contro il precariato e delle tutele del lavoro, temiamo che il decreto-legge, con le sue norme, non faccia altro che aumentare il problema del precariato. Il decreto dignità non dichiara guerra al precariato e non punta ad aumentare l'occupazione. Noi riteniamo, anzi, che esso riveli una visione anacronistica del mercato del lavoro, che ci riporta addirittura agli anni Sessanta su alcuni aspetti. Non c'è l'aiuto alle imprese...
PRESIDENTE. Senatrice Rauti, la invito a concludere. Le ho già concesso un minuto in più.
RAUTI (FdI). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Temiamo, in particolare, il ritorno delle causali, perché vediamo in questo una minaccia e non un aiuto ad assumere. E ciò non farà altro che produrre un effetto di ritorno negativo.
Voglio concludere dicendo che nessuna scelta economica - e questo non lo dico in base al mainstreaming di genere, in quanto è evidente anche in base alla logica - ha una ricaduta sulla vita delle donne uguale a quella che ha sulla vita degli uomini. La precarietà per tutti - sia per gli uomini che per le donne - che il decreto-legge in esame non risolverà, non permette di vivere con dignità, perché crea dipendenza economica e sociale e impotenza.
Vedete, colleghi, siamo preoccupati per questo decreto-legge che non restituisce dignità, ma anzi rappresenta un'occasione perduta. E quando parliamo di precarietà...
PRESIDENTE. Concluda, senatrice, per favore. Non voglio toglierle la parola.
RAUTI (FdI). Quando parliamo di precarietà femminile, parliamo non di una questione di donne, ma di prodotto interno lordo. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.
NISINI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di tutto vorrei rivolgere un ringraziamento a quei senatori della Lega e del MoVimento 5 Stelle che in questi giorni hanno lavorato incessantemente e seriamente, al di là di quanto è stato detto, ovvero che non hanno ascoltato o non sono stati attenti. Lo abbiamo fatto per dare risposte concrete a questo Paese e ai nostri cittadini (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S), portando in Assemblea, dopo l'approvazione alla Camera, il primo dei provvedimenti fondamentali della nostra legislatura. E permettetemi anche di ringraziare tutti gli uffici che, insieme a noi, in questi giorni, hanno lavorato notte e giorno.
Al di là dei nomi di fantasia che ho sentito oggi in questa Assemblea - "decreto indignità", "decreto viltà" - il decreto-legge dignità, di cui oggi stiamo dibattendo, contiene misure di politica sociale che si propongono in primis di restituire, appunto, la dignità a quei lavoratori che per troppi anni hanno dovuto combattere - spesso inutilmente - per il riconoscimento di un diritto garantito dalla nostra Costituzione: il diritto al lavoro (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S); un lavoro stabile e una tranquillità economica per quei lavoratori che vivono in uno stato di continua insicurezza, senza più alcuna garanzia di tutela e certezza del posto di lavoro.
È una riforma, questa, resasi necessaria dal groviglio di norme del jobs act che voi, colleghi del PD, avete creato e che ha innescato un pesante squilibrio nel mondo del lavoro e l'insufficienza - e talvolta l'assenza - di strumenti per tutelare il lavoro e la dignità delle persone.
Proprio voi che oggi ci accusate, siete proprio voi quelli che hanno tolto dignità ai cittadini; quegli stessi cittadini che hanno scelto il Governo del cambiamento, che hanno scelto noi.
Badate bene: a mio avviso, questo decreto-legge rappresenta non solo il raggiungimento di un obiettivo, ma anche l'inizio di un lungo e impegnativo percorso che ci siamo presi la responsabilità di portare avanti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Vorrei inoltre ricordare, agli stessi colleghi dell'opposizione che quotidianamente ci accusano, che siamo ben consci che lavoratori e imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, sono entrambi vittime del sistema che voi stessi avete messo in piedi. Come è ben evidente - perlomeno ai cittadini e a noi - la reintroduzione dei voucher si muove proprio in questo senso: per permettere alle imprese che operano in certi settori di poter lavorare senza le costrizioni e i limiti che voi avete introdotto e imposto. Abbiamo infatti reinserito i voucher per i lavoratori stagionali, per le aziende agricole, per le attività alberghiere e anche per gli enti locali, ascoltando proprio i nostri sindaci, che ci chiedono di poter far proseguire i lavori di pubblica utilità necessari per i nostri territori.
Cari colleghi, vorrei ricordarvi che questo decreto-legge prevede molte altre cose. Con esso mettiamo uno stop alle delocalizzazioni selvagge, perché noi siamo da sempre dalla parte delle imprese e dei lavoratori onesti che credono nel nostro Paese e rimangono in Italia. E sia ben chiaro: mettere uno stop alle delocalizzazioni non significa essere contro l'internazionalizzazione; sono due cose ben diverse.
Con questo decreto-legge siamo intervenuti sulla ludopatia, per contrastare questa piaga sociale che rovina le nostre famiglie. Come potete assumervi la responsabilità di dire che non è corretto vietare la pubblicità e la sponsorizzazione del gioco d'azzardo? Come potete assumervi la responsabilità di famiglie rovinate dal gioco? (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Con questo decreto-legge ci siamo mossi anche per snellire il redditometro, che voi avete introdotto, soffocando questo Paese fatto di lavoratori, professionisti e imprese perbene, che tutti i giorni ci rendono orgogliosi di essere italiani.
Abbiamo scelto di metterci dalla parte dello sport come momento di condivisione, perché pensiamo che quello dilettantistico non debba avere fine di lucro e, quindi, abbiamo abolito questa fattispecie, restituendo alle vere associazioni dilettantistiche meno burocrazia e la possibilità di operare senza le complicazioni che la normativa introdotta dal precedente Governo avrebbe invece comportato per tante decine di migliaia di volontari e appassionati. L'eliminazione della forma della società sportiva lucrativa, infatti, è pienamente meritevole di sostegno in quanto era priva di qualunque senso logico, giuridico e pratico. Non è infatti comprensibile come si possa legittimare l'esistenza di una società sportiva, che, anziché promuovere i tratti e i valori tipici del dilettantismo e del volontariato nello sport, persegua invece scopi riconducibili a schemi giuridici diversi, come quelli descritti dalla disciplina codicistica in tema di società.
Le società sportive - come ha avuto modo di chiarire fin da subito la stessa Lega nazionale dilettantisti nel mondo del calcio - non hanno bisogno di complicazioni burocratiche; semmai di maggiori incentivi e semplificazioni. Elaborare una figura di società sportiva che, anziché sviluppare lo sport, consente a società che de facto svolgono attività commerciale di camuffarla come attività sportiva rappresenta solo il tentativo, clientelare e mal congegnato, di creare un sistema parallelo di finanziamenti e scambi di ricchezza. Sono orgogliosa di poter affermare, come assessore allo sport nella città di Arezzo, che ciò è il primo segnale che dà l'idea dell'attenzione che questo Governo porrà verso lo sport di base, lo sport nelle scuole e nelle associazioni dilettantistiche.
Per questo, la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà convintamente sì alla conversione in legge del decreto dignità. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.
PIRRO (M5S). Signor Presidente, dal 1997 abbiamo assistito a una progressiva precarizzazione del mondo del lavoro, con la motivazione che quelle cosiddette riforme avrebbero modernizzato la regolamentazione dell'accesso al lavoro, con il conseguente aumento dell'occupazione. Ci raccontarono che chi si opponeva alle cosiddette riforme era fuori dal tempo, rappresentava il vecchio e che il mercato avrebbe risolto tutto, avvicinando la domanda all'offerta.
Dopo il cosiddetto pacchetto Treu si sono susseguite norme su norme che hanno accolto tutte le richieste di flessibilità delle parti datoriali, ma nulla o poco è stato fatto in tema di sostegno ai lavoratori cosiddetti flessibili. In tal modo si è precarizzato sistematicamente il lavoro, tornando quasi a una sua concezione ottocentesca, reintroducendo di fatto il cottimo, chiamandolo con un bell'appellativo inglese: gig economy. Sono diminuiti i salari, e i consumi interni sono crollati provocando instabilità e incertezza, che si sono tradotte in un aggravamento della recessione e in ritardo dell'uscita dalla crisi esplosa nel 2008.
Tutto ciò ha rubato il futuro e la speranza a un'intera generazione. I nostri giovani sono stati obbligati a lavori sempre più brevi, meno retribuiti, meno tutelati e con poche speranze di stabilizzazione del rapporto: tutti fattori che - per esempio - hanno impedito la loro uscita dai nuclei familiari di origine. E qualcuno, dopo aver provocato questi disastri epocali, ha anche avuto il coraggio di definirli "bamboccioni". Chi non ha accettato lo svilimento delle competenze acquisite e i compromessi al ribasso, e ne ha avuto la possibilità, ha scelto di lasciare il Paese, se di scelta può parlarsi.
Il disastro compiuto dai precedenti Governi non solo ha distrutto le vite dei giovani, ma ha anche coinvolto i quarantenni e i cinquantenni, che avevano perso il lavoro a causa della crisi e non sono riusciti a trovarne uno nuovo: padri e madri di famiglia, lavoratori, piccoli imprenditori, lasciati soli senza un sostegno sistematico da parte dello Stato che permettesse loro di mantenere le famiglie. Abbiamo dovuto assistere con dolore a un susseguirsi di tragici suicidi di cittadini come noi, persone perbene travolte dalla disperazione. Il mantra di questi anni è stato flessibilità. Ma chi ha governato ha dimenticato di affiancarla con le necessarie tutele per chi era vittima di questa flessibilità in tema di diminuzione del salario.
A tutto ciò vogliamo mettere riparo, e vuole farlo questa maggioranza. Quindi, con il decreto-legge in esame si amplia la platea dei giovani che possono usufruire dell'esonero contributivo per favorire l'occupazione. Si prevedono contributi aggiuntivi sui contratti a termine per favorire la trasformazione a tempo indeterminato, prevedendo che i datori di lavoro possano recuperare detti contributi in caso di stabilizzazione. Si reintroducono i voucher solo ed esclusivamente nei settori dove servono, cioè dove sono indispensabili per far emergere sacche di lavoro nero, ma al contempo impedendo gli abusi del passato che avevano causato la loro cancellazione. Si pongono finalmente vincoli per impedire alle aziende che usufruiscono di contributi pubblici volti a salvaguardare i livelli occupazionali di delocalizzare dopo aver intascato i contributi.
Si elimina per i lavoratori autonomi l'obbligo dello split payment, misura che li ha messi in forte difficoltà. Sarà possibile finalmente la compensazione tra i debiti di cartelle esattoriali e i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Si impone il divieto di pubblicità sul gioco d'azzardo dal 1° gennaio 2019, e sappiamo quanto questa misura porterà benefici alle famiglie, visto che l'azzardo ha gettato ancor più nella disperazione quelle persone che, in difficoltà economica per la perdita del lavoro, hanno creduto al falso mito della vincita facile.
Con quest'atto cominciamo a risolvere i problemi del mondo del lavoro, ponendo le basi per iniziare un percorso virtuoso che porti all'incremento occupazionale e a un miglioramento dell'offerta di lavoro in termini di stabilità e durabilità dello stesso. Il decreto dignità costruisce finalmente un muro maestro dei diritti; un muro che fermerà la spirale negativa dello svilimento dei diritti e contribuirà a invertire la rotta restituendo dignità ai lavoratori e ai cittadini tutti. Chi si reca sul posto di lavoro deve essere consapevole di avere dei doveri, ma anche dei diritti. Oggi restituiamo speranza, restituiamo dignità. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Toffanin. Ne ha facoltà.
TOFFANIN (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, signori rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi senatori, oggi discutiamo del decreto Di Maio. Non lo stiamo discutendo in un luogo qualsiasi, ma alla Camera alta del Parlamento, che, insieme alla Camera dei deputati, dovrebbe rappresentare il bicameralismo perfetto del nostro sistema legislativo. E dico «dovrebbe» perché, in realtà, non vi è stata in sede di Commissione e non vi sarà neppure in Assemblea alcuna possibilità di modificare una virgola dell'impianto del decreto-legge. Così come ci è arrivato. (Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Laus).
Ministro, tanta fretta e tanta urgenza per niente. Perché, infatti, utilizzare il decreto d'urgenza quale strumento legislativo non essendoci alcun provvedimento urgente da portare a normativa vigente? Ministro, l'urgenza vera sarebbe stata il tema della sicurezza sul lavoro e le tante morti che si susseguono, come quelle degli ultimi giorni attestano. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Ma su questo tema neppure una parola.
Non c'è nessun provvedimento urgente, se non quello di dare visibilità al ministro Di Maio. Ecco perché lo chiamo decreto Di Maio. Ma si può svilire o - come è più corretto dire - annichilire la democrazia e - quel che è peggio - produrre una norma che sortirà un disastro nel nostro sistema occupazionale ed economico solo per avere della mera visibilità? Non siamo noi a dirlo, ma sono i tanti lavoratori con contratto a termine in essere che sono già stati licenziati o che lo saranno con grande probabilità perché, in assenza di un regime transitorio ad oggi, il datore di lavoro rischierebbe dannosi contenziosi con le causali. Lo ribadiscono le associazioni di categoria, a cominciare da Confindustria, i tanti imprenditori e lo stesso presidente Zaia, presidente di una Regione economicamente importante. Il Veneto, tra l'altro, è stato protagonista negli ultimi anni di numerosi suicidi di imprenditori che, in difficoltà, non hanno sopportato il fallimento per senso di responsabilità nei confronti delle loro famiglie, ma soprattutto verso i propri dipendenti. E questi sono dati che bisognerebbe avere ben presente prima di stilare una legge.
Il ministro Di Maio ha scelto questa serie di interventi normativi per emergere quale figura politica e istituzionale, perché si tratta di interventi a costo zero e perché facilmente attuabili, ma ciò non giova alla certezza del diritto sia per le imprese che per i lavoratori. I dati parlano chiaro: oggi le imprese operano sempre più sui mercati esposti a stagionalità, fasi, ciclicità e richieste impreviste. Nei primi undici mesi del 2017 nel settore privato si è registrato, infatti, un saldo pari a più 800.000 unità in relazione ad assunzioni e cessazioni di rapporti lavorativi: un aumento, quindi, ma che tipo di contratti sono aumentati? Sono diminuiti i contratti a tempo indeterminato e aumentati quelli di apprendistato, quelli stagionali, di somministrazione e a chiamata. Noi tutti vorremmo il lavoro stabile e fisso, ma è evidente che, con un mercato ancora asfittico e una crescita economica lenta e lontana dai livelli pre-crisi, le aziende non investono e non possono investire nel contratto a tempo indeterminato, che tra l'altro in questo provvedimento, invece di essere incentivato, viene penalizzato con un aumento di eventuali penali sul cosiddetto licenziamento illegittimo.
Ministro, se il decreto-legge avesse voluto veramente tutelare quei giovani precari che le stanno tanto a cuore, perché paradossalmente non si parla di apprendistato e di tirocinio? Perché non si parla di fasce deboli? In nome della proclamata lotta al precariato, le modifiche introdotte dal decreto-legge in esame potrebbero sortire l'effetto opposto a quello declamato dal ministro Di Maio: più turn over, inmobilismo, contenziosi, contrapposizioni tra lavoratore e datore di lavoro, tornando indietro di cinquanta anni. Questo è il cambiamento per voi? Si marcherà ancora di più il divario tra pubblico e privato. Non è incentivando il conflitto sociale, Ministro, che si crea sviluppo per il Paese. È evidente che con questo decreto-legge, non solo non si propone di incrementare l'occupazione, ma addirittura si accetta di diminuirla.
Dove volete arrivare? Con il via libera all'assunzione nei centri per l'impiego - operazione assurda, perché i centri andrebbero riformati - è chiaramente indicato che si vuole arrivare ad avere molti clienti per il reddito di cittadinanza. Noi, invece, vogliamo il lavoro: questa è la vera dignità. Il lavoro non si fa con vincoli e vincoletti, ma incentivando lo sviluppo nelle imprese.
Noi rabbrividiamo pensando alle parole pronunciate dalla senatrice Matrisciano in Commissione, quando ha detto che questo provvedimento è solo il primo passo. Penso, però, che rabbrividiscano di più tanti lavoratori, tanti imprenditori e intere famiglie italiane. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del Governo, abbiamo migliaia e migliaia di persone in cura per l'azzardo, ma per ognuna di queste molte altre rinunciano perché sono disperate, rischiano di perdere la casa e allora ricorrono agli usurai e continuano. E molte più persone ancora non si rendono nemmeno conto di avere un problema: lo vedono i loro figli.
Siamo il primo mercato d'azzardo in Europa e non abbiamo i redditi più alti d'Europa, per non parlare della disoccupazione. Anzi, si azzarda di più proprio nei territori più poveri, compreso il Nord. A Rovigo - ad esempio - che è l'unica provincia veneta ad avere un reddito inferiore alla media nazionale, si azzarda il doppio che nelle altre.
Quanto ai ragazzi va detto che una recente ricerca dell'università di Padova ha messo in chiaro un punto gravissimo: i più poveri hanno una probabilità sette volte maggiore di diventare giocatori d'azzardo patologici. Tra i quindici e i diciotto anni un ragazzo su due ha già iniziato ad azzardare - è una ricerca Nomisma - e uno su 25 ha già impatti negativi sul profitto scolastico.
La pubblicità è il principale veicolo di attrazione per i giovanissimi. È quanto mette in evidenza una recentissima ricerca della Caritas condotta su 1.600 ragazzi di età compresa tra i tredici e i diciassette anni: «Lo so che è vietato, lo so».
La pubblicità continua e martellante è anche una corona di spine sul calvario di chi cerca di smettere, di recuperare la sua vita e la sua famiglia: è come una beffarda spugna d'aceto, che lo incita ad azzardare ancora, quando avrebbe invece il diritto di essere aiutato a curarsi e a recuperare la propria famiglia.
È la dignità di queste persone, dei malati, dei ragazzi, degli imprenditori e delle famiglie che dobbiamo tutelare e non c'è tempo da perdere, non si può rimandare: dunque, divieto totale con un anno di tempo per i contratti in essere, non di più. Non temiamo i ricorsi, perché la salute viene prima e lo riconosce anche l'Unione europea: l'azzardo non rientra nella direttiva servizi.
Durante la discussione sul testo, in materia di divieto della pubblicità del gioco d'azzardo abbiamo avuto molti spunti, anche dalle opposizioni: tutti concetti che avevamo inserito nella scorsa legislatura in una proposta di legge condivisa con i cittadini sulla nostra piattaforma Rousseau. È un bene che vi sia oggi questa ampia convergenza. Ad esempio, vengono inserite avvertenze sui Gratta e Vinci, le cosiddette lotterie istantanee e dunque rapide e ripetitive, che più facilmente possono portare a compulsività. Non so se ne siete a conoscenza, ma è stata inventata e messa in commercio una macchinetta che addirittura gratta blocchetti interi di Gratta e Vinci. Ebbene, proprio le lotterie istantanee sono le prime forme di azzardo praticate dai minorenni: tre su quattro di loro riferiscono di non aver avuto alcuna ostacolo ad azzardare. Questi tagliandi devono riportare dunque in modo chiaro che sono nocivi alla salute e le stesse scritte vanno apposte anche sui monitor delle slot machine gambling, che è l'unica cosa che una persona davanti alla macchina vede in quel momento.
Poi sapete che, per legge, oggi i "Gratta e Vinci" devono dichiarare le probabilità di vincita. Bene, un tagliando che costa 5 euro e mi fa vincere 5 euro viene conteggiato tra le vincite. Ma, se ho giocato 5 e vinto 5, non è una vincita e non è neanche un rimborso, perché nel 95 per cento dei casi quelle persone ripuntano immediatamente e vanno in bocca alla probabilità di perdere. Questo è becchime per persone trattate da polli e siffatta vergogna oggi finisce.
Poi, per azzardare sulle slot machine e sulle videolottery sarà necessario inserire la tessera fiscale. È una misura che l'industria è già pronta a recepire. Bene, in futuro sarà possibile prevedere un tesserino dedicato, con limiti di orario e di spesa, in rapporto al reddito, ed estendere controlli analoghi a tutte le forme di azzardo. Sparisce il termine "ludopatia". Perché piace all'industria dell'azzardo il termine "ludopatia"? È come dire che ti ammali per un gioco: il problema sei tu, la colpa è tua, hai sbagliato qualche cosa, hai esagerato. No, oggi sappiamo che è una dipendenza e come tale la definiamo; è una dipendenza che deriva anche dall'ambiente in cui le persone vivono e dalle caratteristiche delle forme di azzardo aggressive che vengono proposte.
Avremo altre possibilità in futuro, che oggi non sono entrate nel decreto-legge in esame: estendere anche alle famiglie l'accesso al fondo antiusura; escludere i luoghi d'azzardo vicini a chiese, scuole e luoghi sensibili; preservare dall'azzardo gli orari del pranzo e della cena in famiglia. E questo dovremo e potremo farlo garantendo in tutte le Regioni d'Italia una tutela minima per i cittadini, fatta salva la potestà legislativa delle Regioni e regolativa dei Comuni di determinare forme di protezione anche maggiori.
Potremmo ridurre il volume complessivo dell'azzardo (le 70 milioni di giornate lavorative che già nel 2012 la consulta antiusura stimava dedicate all'azzardo) e riportare il nostro Paese a una dimensione più ragionevole.
Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO(ore 18,03)
(Segue ENDRIZZI). A realizzare questo programma ci aiuterà la ripresa economica, che lo spostamento dei consumi verso forme a più alto moltiplicatore consentirà.
Vinceremo anche questa, oggi è solo il primo passo (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Steger. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, colleghi e colleghe, rappresentanti del Governo, con il referendum del dicembre 2016 gli italiani hanno ribadito la volontà di mantenere due Camere uguali, che hanno lo stesso diritto e lo stesso dovere nel lavorare. Il Parlamento è in carica da marzo e il Governo da due mesi: eppure, siamo privati della possibilità di intervenire sul primo vero provvedimento. Ne è riprova quanto accaduto in Commissione bilancio: l'articolo 81 è stato adoperato come una tagliola sul merito delle questioni. Non mi sembra un inizio positivo. A ogni modo, il mio Gruppo vuole valutare i provvedimenti e quello in esame nel merito e nei suoi contenuti. Ed è di questo che voglio parlare.
All'emanazione del decreto-legge abbiamo salutato positivamente le norme sul gioco d'azzardo. La Provincia di Bolzano è stata tra le prime a evidenziare questa piaga sociale con una legge già nel 2010 che porta la mia firma e che è stata poi estesa e rafforzata con due interventi legislativi. Siamo contenti che anche a livello nazionale ci sia un primo passo in questa direzione, perché fino a ora è stato assordante il silenzio delle istituzioni rispetto ai numeri impressionanti della ludopatia e alle denunce che venivano dai medici, dagli operatori sociali e dal quotidiano «Avvenire», che per molto tempo è stato l'unico a denunciare siffatto problema. Così come salutiamo positivamente l'abolizione dello split payment, su cui ho preparato un ordine del giorno per estenderla anche alle imprese, che spero il Governo voglia accogliere.
Abbiamo poi chiesto che venissero reintrodotti i voucher. Solo nel settore vitivinicolo sono andati in fumo 50.000 posti di lavoro e non sono mancate le sollecitazioni anche da altri settori: il turismo, il commercio, gli enti locali, il sociale. Sui voucher in passato sono stati commessi degli abusi che era doveroso contrastare, ma allo stesso tempo permane la necessità di uno strumento agile a basso impatto burocratico, in grado di far incontrare domanda e offerta di lavoro occasionale. Diciamo che permane, perché la nuova versione dei voucher soddisfa solo in minima parte queste esigenze. Il nostro ordine del giorno sui voucher sociali, che spero venga accolto - alla Camera dei deputati è stato accolto - sarebbe un fatto positivo, ma purtroppo non risolutivo.
Se si fosse data al Senato la possibilità di intervenire concretamente sul provvedimento, come Gruppo avremmo presentato delle migliorie e non credo saremmo rimasti da soli; così come ne avremmo presentate altre sulla parte legata alle causali, al numero dei rinnovi sui contratti a termine.
Non è questa la strada per combattere il precariato. Si è creato un meccanismo punitivo nei confronti delle imprese con alto rischio di turnover e un ingolfamento delle aule dei tribunali per i possibili contenziosi. Tutto questo spingerà le aziende a non assumere, e lo farà perché anche le causali, così come sono state scritte, riflettono una concezione fordista dell'organizzazione aziendale.
Quale azienda ha un'organizzazione così rigida delle mansioni lavorative? L'impegno di un'azienda lo fa il mercato, lo fanno le accelerazioni e le decelerazioni della domanda. Ci sono poi ambiti flessibili per definizione. Il mondo della ricerca è uno di questi, dove spero che il Governo perlomeno accolga l'ordine del giorno da noi presentato sui contratti a termine. Sappiamo, infatti, che nel mondo dell'università, nel mondo della ricerca, i programmi europei di finanziamento sono tutti triennali. In tutta Europa i ricercatori vengono assunti con contratti a termine triennali. Procedendo in questo modo non si combatte la precarietà, ma si favorisce un gioco al ribasso verso il lavoro nero che è una piaga ancora troppo presente.
Altre aziende, invece, punteranno sulle consulenze esterne, spingendo i giovani lavoratori ad aprire la partita IVA. Questa strada verrà percorsa anche con quelli che oggi non possono accedere a regimi agevolati, se alle partite IVA ordinarie verrà estesa la tassazione del regime forfettario. La conseguenza più grave sarà che il lavoratore vivrà al di fuori del contesto del lavoro, limitandosi a erogare la prestazione da remoto e non frequentando l'azienda giorno dopo giorno
E chi ha un minimo di esperienza di impresa sa quanto è importante per la stabilizzazione di un posto di lavoro di un ragazzo il fatto che lo si possa conoscere, il fatto di apprezzarne giorno dopo giorno la compatibilità caratteriale coi colleghi e il fatto che si senta e diventi parte di una squadra. L'azienda è fatta dalle persone e le decisioni di un datore di lavoro vengono prese non solo in virtù di un'analisi stringente dei costi e dei benefici economici.
È grave che questo Governo, in cui vi sono forze che hanno un radicamento importante nei settori produttivi, non lo capisca. Lo abbiamo ripetuto più volte in queste settimane: il lavoro non lo si crea per decreto-legge. Davanti a noi abbiamo, invece, i rischi di un altro turnover. Abbiamo i dati dell'INPS che, come ha rilevato più di qualcuno, sono previsioni fin troppo prudenziali. Bisogna abbassare il costo del lavoro a tempo indeterminato ed è sicuramente un bene che qualcosa sia già stato fatto alla Camera.
Soprattutto, però, occorre mettere le aziende nelle condizioni di competere e innovare. Condividiamo, pertanto, le perplessità che le imprese hanno espresso in queste settimane e che il lavoro compiuto alla Camera non è riuscito a fugare in alcun modo. Anzi, forse lo ha acuito, se penso all'automatismo dopo i dodici mesi dal contratto a termine a quello a tempo indeterminato.
Sulle delocalizzazioni condivido il principio, ma la norma, per come è scritta, apre a scenari di incertezza giuridica. Gli investitori stranieri potrebbero rinunciare a investire nel nostro Paese, così come le aziende italiane che vogliono internazionalizzare potrebbero trovarsi in seria difficoltà.
Signor Presidente del Consiglio, ministro Di Maio, avete fatto di questo decreto-legge la cifra del vostro Governo in materia di lavoro. È una cifra che a me non convince, perché non convince il nostro territorio e perché riflette un'idea superata delle imprese e del mercato del lavoro. Non mi dilungo in valutazioni politiche più complessive. Quel che so è che l'introduzione dei voucher è stata troppo timida e sul resto non si è mostrata alcuna reale volontà di ascoltare le parti sociali e le organizzazioni di impresa. Si sarebbe potuto migliorarlo. S speravamo che la Camera lo facesse e che a quest'Aula venisse data altrettanta possibilità. Si è deciso in altro modo e dobbiamo prenderne atto.
Per questo il mio giudizio sul provvedimento è negativo e annuncio fin da ora il mio voto contrario, perché il decreto-legge in esame, signor Ministro, certo non crea lavoro, ma sono sicuro e certo che distruggerà posti di lavoro e ciò non serve al Paese. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV e PD)).
Sui gravi incidenti stradali avvenuti in Emilia-Romagna e in Puglia
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, intervengo solo per introdurre, purtroppo, una dolorosa parentesi.
Credo che in Assemblea sappiano tutti cosa è successo quest'oggi, verso le ore 14,30: sulla tangenziale di Bologna, in località Borgo Panigale, c'è stato un incidente, le cui conseguenze sono andate oltre la normale dinamica di un incidente stradale, perché un'esplosione molto forte ha coinvolto una grandissima quantità di cittadini e anche diverse aziende, che hanno subito danni ingenti. So che il Governo sta seguendo con attenzione la vicenda, perché ho già visto che si sono espressi i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno e so che questa situazione comporterà problemi grossi, probabilmente anche di indennizzo da parte dello Stato e in tal senso il Governo dovrà operare in sintonia e in raccordo con la Regione e il Comune di Bologna.
Anzitutto vorrei esprimere la mia solidarietà ai feriti, che sono tanti, sembra ci siano almeno due morti già accertati, per cui credo che il Senato debba amaramente prendere atto della situazione, nelle forme che la Presidenza riterrà opportuno. Ai carabinieri e agli agenti della polizia stradale, che essendo stati i primi soccorritori sono stati coinvolti e hanno avuto ustioni molto gravi e sono stati feriti, vorrei esprimere tutta la nostra solidarietà, perché hanno dimostrato lo spirito di servizio che conosciamo. (Applausi).
Pertanto, signor Presidente, mi rimetto a lei e spero che il Governo prima della pausa estiva possa venire a riferire in Senato.
PRESIDENTE. La Presidenza si associa nell'esprimere solidarietà insieme all'Assemblea e chiede di osservare un minuto di silenzio.
Poiché su questo argomento hanno chiesto di intervenire altri colleghi, li farei intervenire a conclusione della discussione generale: quindi non a chiusura della seduta d'Assemblea, ma a chiusura della discussione generale. (Commenti del senatore Romeo). Non vorrei fare una discussione al riguardo: a conclusione della discussione generale, darò la parola su questo e su altri temi.
Invito l'Assemblea a osservare un minuto di raccoglimento. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).
ROMEO (L-SP-PSd'Az). O le cose si fanno uguali per tutti o, altrimenti, è una scorrettezza che non accettiamo.
PRESIDENTE. Senatore Romeo, re melius perpensa, visto che alcuni colleghi hanno chiesto di parlare su questo argomento, se siete d'accordo, concedo un minuto per Gruppo, su questo argomento.
CAMPARI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, mi sembra il minimo, visto che credo vi sia una condivisione da parte di tutta l'Assemblea, di fare una commemorazione unica - non lo dico al senatore Casini, ma in generale - perché mi sembra giusto, visto quello che è successo.
Stiamo parlando di una tragedia vera, per Bologna, ma non solo. Le prime stime parlano di almeno due vittime e di 70 feriti, molti dei quali gravi; parliamo del fatto che ci sono stati i soccorritori e come sempre le Forze dell'ordine sono state le prime a intervenire (Polizia, Carabinieri e Vigili del fuoco), con la solidarietà dei Vigili del fuoco del Veneto e della Lombardia che sono subito arrivati, appena chiamati, a dare aiuto. Non dimentichiamo che sono sempre le Forze dell'ordine a intervenire per prime.(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az). Sono le prime ad esserci e sono sempre quelle che molto spesso perdono la vita per aiutarci e proteggerci.
Non da ultimo, occorrerà anche fare la conta dei danni per quanto riguarda le strutture e le infrastrutture. La tangenziale è caduta e l'autostrada è crollata, la zona tutto intorno è devastata; parlano dello scoppio di macchine sottostanti che poi ha causato ancora la vampata e altri danni; si parla di una gomma di un camion è entrata in un ristorante, è esplosa e il locale ha preso fuoco. Dico questo per dare un'idea del quadro che c'è stato oggi a Bologna.
Da parte del Gruppo Lega, come penso di tutta l'Assemblea, esprimo la nostra vicinanza, il ricordo, la nostra partecipazione al lutto per le vittime, il nostro augurio e la speranza di una guarigione completa e pronta per i feriti, con la rassicurazione che si dovrà fare un'attenta riflessione a mente fredda su quanto è accaduto oggi, lontani da polemiche sterili. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
ERRANI (Misto-LeU). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, come altri colleghi, avevo chiesto al presidente Calderoli di dedicare alla vicenda un momento che coinvolgesse tutto il Senato. In ogni caso, non c'è il problema di rincorrersi.
Ringrazio il senatore Casini e concordo con quanto detto dal collega della Lega. Oggi è il momento del cordoglio; l'incidente è veramente terribile e bisognerà affrontare immediatamente i temi relativi al fatto che stiamo parlando di un nodo strategico per il Paese in un periodo fondamentale, con il turismo e le vacanze. È crollato un pezzo di tangenziale con tutte le conseguenze del caso.
Ci sarà il momento per ragionare sui danni, ma oggi ci uniamo anche noi all'apprezzamento per il lavoro delle Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia e Vigili del fuoco); poi arriverà il momento per una riflessione più strategica, in grado di dare una risposta a un nodo di questo Paese europeo che non riguarda solo Bologna e l'Emilia Romagna, perché c'è bisogno di risolvere questo problema. (Applausi).
AIMI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIMI (FI-BP). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, quello che ci ha colpito così all'improvviso è un fatto davvero drammatico, per il quale proviamo tutti un profondo dolore. Rivolgiamo pertanto un pensiero alle vittime, ai loro famigliari e ai feriti. A nome del Gruppo, mi unisco poi al ringraziamento alle Forze dell'ordine che sono intervenute con tempestività in questo inferno assoluto che ha colpito Bologna e la sua viabilità.
Chi ha avuto modo di vedere quelle immagini può rendersi conto davvero della tragedia immane che ha colpito quella città e quella comunità, in un momento difficile che è, per molti, quello dell'esodo verso le vacanze. Quella voragine che si è aperta, quell'esplosione drammatica che c'è stata è impressionante, un vero e proprio evento drammatico che ha colpito l'intera città. Voglio aggiungere, come ha detto prima il senatore Errani, con il quale abbiamo avuto modo di condividere tante battaglie politiche sul territorio, che credo che sia importante mettere mano anche alla viabilità, a questo punto, al passante che tutti attendiamo, perché nelle nostre battaglie politiche siamo stati facili profeti di quanto è avvenuto.
Non voglio, in questo momento, aprire alcuna polemica, ma mi voglio limitare a dire che ho piacere che tutta l'Assemblea commossa abbia partecipato a questo evento terribile e spero che la nostra presenza quest'oggi e il nostro ricordo possano, per quanto possibile, lenire il dolore e far sapere ai famigliari che le istituzioni sono loro vicine. (Applausi).
MANCA (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANCA (PD). Signor Presidente, a nome del Partito Democratico desidero anch'io esprimere la vicinanza del Gruppo innanzitutto alle famiglie delle vittime, ma anche alle famiglie delle numerose persone purtroppo coinvolte e rimaste ferite in questo tragico e drammatico incidente che ha coinvolto uno dei nodi più strategici ed importanti dell'intero Paese. Certamente oggi è il giorno in cui lo Stato deve dimostrare di essere vicino innanzitutto ai familiari, così come è necessario ringraziare sin da subito le Forze di polizia, i Vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri e la Polizia stradale per il lavoro che hanno da subito prestato per soccorrere; purtroppo sono stati i primi a rimanere coinvolti in questa tragica fatalità, perché l'esplosione, unita ad un incidente così drammatico, ha portato anche tanti feriti tra coloro che servono le istituzioni e sono lì per operare per la nostra sicurezza.
È importante dare un messaggio di vicinanza dello Stato ad uno dei nodi più importanti del nostro Paese. Oggi è il giorno della vicinanza nei confronti delle vittime e dei familiari coinvolti, ma c'è bisogno di aprire presto una riflessione rispetto all'importanza di questo nodo e alla necessità che dobbiamo tutti insieme salvaguardare la sicurezza di tutti, la sicurezza dei cittadini. Ci accorgiamo sempre di quanto sia importante lavorare in prevenzione. Prevenire innanzitutto: credo che sia qualcosa di molto importante che riguarda tutto il Senato e le istituzioni dello Stato. Vogliamo quindi, a nome del Partito Democratico, non solo esprimere la vicinanza nei confronti delle famiglie, ma anche chiedere al Governo un intervento immediato per dimostrare sensibilità e vicinanza delle istituzioni, ma soprattutto perché quello è un nodo fondamentale che rischia di separare e di dividere il Paese. C'è bisogno anche di dare una risposta immediata al ripristino delle condizioni necessarie per salvaguardare la sicurezza di tutti gli italiani. A questo facciamo riferimento in questa sede e auspichiamo che il Governo sia nelle condizioni immediate di poter intervenire e di poter garantire una presenza significativa ed importante del nostro Governo in una fase così difficile per una realtà che chiaramente rischia di dividere in due il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).
BALBONI (FdI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BALBONI (FdI). Signor Presidente, cari colleghi, anch'io, come parlamentare dell'Emilia Romagna, desidero, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, unirmi alle parole di cordoglio di tutti i colleghi che mi hanno preceduto e della Presidenza del Senato. Il nostro pensiero va alle vittime, ai familiari delle vittime, ai tanti feriti, a tutti coloro che si sono trovati a operare - immaginiamo - in condizioni di assoluto pericolo per la propria vita, le Forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e tutti i cittadini che si sono certamente trovati in quella che, guardando le immagini che vengono trasmesse in questi minuti, deve essere veramente una situazione tragica e molto difficile.
Credo che oggi, come hanno detto tutti i colleghi, sia il momento del cordoglio e del pensiero commosso a tutti coloro che hanno purtroppo subito sulla propria pelle questo tragico evento; tuttavia, credo anch'io che, a mente fredda, bisognerà avviare un ragionamento sul trasporto di queste sostanze altamente pericolose, sulle misure di sicurezza che devono essere adottate, soprattutto in un mese, come quello di agosto, in cui notoriamente il traffico è molto superiore alla media del resto dell'anno. Anche su questi temi Fratelli d'Italia ci sarà e si impegnerà per dare il proprio contributo. (Applausi).
MANTOVANI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, a nome del Gruppo MoVimento 5 Stelle, anch'io, che vengo dall'Emilia Romagna, esprimo tutta la solidarietà e la vicinanza alle vittime dell'incidente che è avvenuto a Bologna, ai feriti e alle famiglie dei feriti e delle vittime, insieme alla vicinanza, all'attenzione e alla solidarietà verso le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.
Voglio, però, ricordare anche che è avvenuto praticamente nello stesso momento un altro incidente stradale molto grave, nel foggiano, con ben dodici vittime, che ha coinvolto un furgone di braccianti e un camion: si sono scontrati e dodici persone hanno perso la vita. Esprimiamo cordoglio a tutte le vittime. (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie, senatrice. Aveva chiesto la parola sulla coincidenza di quest'altro tristissimo evento anche la senatrice Bellanova e avevamo stabilito di farlo in chiusura di discussione generale. A questo punto, do la parola alla senatrice Bellanova.
BELLANOVA (PD). Signora Presidente, di nuovo oggi, ancora in Puglia, siamo costretti a registrare un massacro di vite umane, vittime innocenti del bisogno di un reddito per sopravvivere: dodici cittadini di origine africana hanno perso la vita in un incidente stradale mentre tornavano dal lavoro nei campi, nel territorio di Foggia. Sono morti sul lavoro, che si aggiungono ai quattro lavoratori di origine africana che hanno perso la vita sabato 4 agosto.
Signora Presidente, non lasciamo che un assordante silenzio copra il sangue che ha bagnato non solo l'asfalto, ma anche la coscienza di tanti benpensanti. La magistratura farà il suo corso e potrà utilizzare la civilissima legge contro il caporalato. Quello che oggi chiediamo al Governo è che venga a dare un'informativa urgente in Aula su questi gravi incidenti e su quali e quanti intrecci con la criminalità organizzata vivono dietro il mercato delle braccia. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
DI MAIO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, come è stato evidenziato dai senatori che sono intervenuti poc'anzi, in poche ore ci sono state due tragedie, una in prossimità di Borgo Panigale, un'altra in località vicino Foggia, dove ci sono state dodici vittime. A Bologna ci sono state due vittime e diversi feriti, alcuni dei quali versano in condizioni gravi. Quello che possiamo assicurare, come Governo, è di venire quanto prima a rispondere alle richieste di informativa urgenti che sono state avanzate da alcuni senatori.
Va, a nome di tutto il Governo, la vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti e un grazie alle Forze dell'ordine. Sono due tragedie che ci interrogano su tanti temi che sono stati posti, come la sicurezza stradale, la sicurezza dei trasporti pericolosi, il caporalato e tanto altro, su cui agiremo tempestivamente. (Applausi).
PRESIDENTE. La Presidenza si fa carico di accogliere le richieste di informativa e trasmetterle al Governo.
GRASSO (Misto-LeU). Un minuto di silenzio per Foggia!
PRESIDENTE. Indubbiamente. Chiedo all'Assemblea di osservare un minuto di silenzio anche per le vittime dell'incidente di Foggia. (Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 741 (ore 18,34)
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vista la gravità degli eventi verificatisi, abbiamo ritenuto opportuno interrompere il punto all'ordine del giorno e di questo ha risentito anche l'ordine degli interventi e la direzione delle espressioni di cordoglio.
È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, lei sa che noi di Liberi e Uguali, quand'è stato promulgato il decreto-legge cosiddetto dignità, avevamo pensato che potesse essere l'inizio di un'inversione di rotta, da quello che è stato il mantra - che ci ha accompagnato negli ultimi anni - della flessibilità del lavoro, con norme per renderlo sempre più flessibile, perché solo grazie a questa flessibilità si sarebbe poi prodotta più occupazione: un mantra, un dogma, un paradigma di cultura del lavoro e di cultura economica che è stato alla base di molti provvedimenti che ha caratterizzato forse gli ultimi venti anni, anche a livello ideologico, e che è stato alla base del jobs act.
L'idea era che per poter garantire una maggiore crescita e un maggiore sviluppo anche sul piano occupazionale fosse necessario, ancora una volta, intervenire per la destrutturazione del mercato del lavoro e per eliminare regole e norme considerate quasi un retaggio del secolo scorso. Ciò ha prodotto, come è noto, anche sul piano simbolico, l'eliminazione di quell'articolo 18 considerato quasi il tappo che doveva saltare per rendere più fruibile il sistema dei vari contratti di lavoro.
Certamente non solo il jobs act, ma questo mantra, questo paradigma che ha condizionato le scelte neoliberiste degli ultimi anni, cosa hanno prodotto? Lo chiedo di nuovo a quest'Assemblea. Non ha certamente prodotto più posti di lavoro, ha solo prodotto tanta precarietà, solo e unicamente precarietà. Soprattutto - in questo caso ci sta usare la parola dignità - ha prodotto l'umiliazione dei lavoratori, ha tolto loro la dignità, rendendo il lavoro una merce come un'altra, anzi, anche meno. Un'idea assolutamente sbagliata dal nostro punto di vista, che certamente non ha prodotto una crescita economica, perché se si continua a pensare di poter crescere svalutando il lavoro non si produce sviluppo economico, tantomeno di qualità.
Ministro Di Maio, noi avevamo pensato che questo provvedimento potesse rappresentare un'inversione di rotta. Ancora una volta siamo stati, forse, degli illusi ad aver pensato che il provvedimento in esame avrebbe potuto rappresentare l'inizio di un percorso che cominciava a mettere discussione questo mantra, questo paradigma. (Brusio).
Signor Presidente, con questo brusio non si riesce a parlare.
PRESIDENTE. Colleghi, sono giornate un po' faticose, ma vi prego di osservare silenzio e rispetto per chi sta parlando.
Prego, senatrice De Petris.
DE PETRIS (Misto-LeU). Stavo parlando dell'illusione di uscire dalla crisi manomettendo le regole del lavoro e lavorando solo e unicamente sulla svalutazione del lavoro, pensando di poter rendere il Paese più competitivo a livello internazionale solo e unicamente diminuendo il costo del lavoro e rendendolo più flessibile. Faccio una domanda a tutti. Siamo usciti dalla crisi e abbiamo ripreso un percorso economico con una prospettiva un minimo seria? Assolutamente no. Infatti, se si pensa di competere su questo piano, nel mondo - ahimè - c'è chi riesce a competere ancora di più, in termini di schiavitù.
Per questo motivo, avevamo pensato che un decreto-legge che nel suo titolo contiene la parola «dignità» e che cominciava a intervenire sui contratti a tempo determinato potesse rappresentare un'inversione di tendenza.
Mi rivolgo ora al Governo. Nel passaggio alla Camera dei deputati, anche con la presentazione sia in Commissione, che in Assemblea di alcuni nostri emendamenti (evidentemente un po' diversi dal coro, che abbiamo sentito anche in quest'Assemblea, a cominciare dalle note dell'INPS, con cui si sosteneva che la disoccupazione sarebbe aumentata), abbiamo cercato di fare quel passo in avanti che ritenevamo e riteniamo assolutamente necessario per iniziare a cambiare la rotta e produrre un'inversione di tendenza. Tuttavia, questi emendamenti non sono stati presi in considerazione.
Vogliamo parlare dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori? Colleghi del MoVimento 5 Stelle, non voglio rinfacciarvi nulla, perché in quest'Aula abbiamo condiviso la battaglia contro il jobs act e l'eliminazione dell'articolo 18. Avevamo pensato che quel segnale dovesse arrivare per dare sostanza al decreto-legge dignità.
Penso anche ai contratti e ad altre norme che abbiamo proposto per quanto riguarda l'inserimento delle causali, per esempio, per i contratti di durata inferiore ai dodici mesi.
Che dire, poi, del ritorno dei voucher? Come si fa a pensare che rimettere i voucher ed estenderli dai tre ai dieci giorni sia lotta contro la precarietà? È ancora una volta - riflettete su questo - è un salvacondotto per il lavoro nero, al contrario di quello che dicevano altri miei colleghi. Pensate all'agricoltura, nel cui ambito si può assumere addirittura per una giornata: ditemi voi perché si dovrebbero usare i voucher - tra l'altro estesi da tre a dieci giorni - se non per poter coprire il lavoro nero e tenerseli in tasca per quando arriva un'ispezione.
Diciamo questo perché - torno a ripeterlo - non ci siamo rapportati a questo decreto-legge con le pregiudiziali dogmatiche e ideologiche di cui sopra, ma perché pensavamo che lavorando, modificandolo, si potesse veramente produrre un'inversione di tendenza, quell'inversione di tendenza che è necessaria per questo Paese.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice.
DE PETRIS (Misto-LeU). Un'inversione necessaria per ridare dignità ai lavoratori e dare davvero sostanza a questa parola che non si può usare così.
Non vogliamo chiudere questa vicenda. In questo decreto-legge, ancora una volta, ahimè, in linea con quel contratto di Governo non ben specificato sul punto, vi siete messi non in discontinuità, non a invertire la rotta, ma in continuità con quello che è stato il mantra che ha ucciso in questo Paese la dignità dei lavoratori. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.
URSO (FdI). Signor Presidente, pensiamo che questo decreto-legge che lei, Ministro, con furbizia, ha chiamato dignità, sia in realtà un provvedimento che dovremmo più realisticamente chiamare disoccupazione e siamo preoccupati soprattutto del segnale che viene dato al mondo dell'impresa.
Signor Ministro, molti osservatori sostengono che con questo decreto-legge lei abbia voluto rispondere da sinistra all'azione da destra, quella sì efficace, che il Ministro dell'interno ha sviluppato dando un segnale molto forte nei confronti dell'immigrazione clandestina, che, infatti, ormai sembra che non parta più dalla Libia verso l'Italia ma verso altre realtà. Questo segnale di sinistra, purtroppo, impone, in una logica pauperistica, più burocrazia, più limiti, più divieti, ed è fonte di maggiori conflitti e contenziosi, come dimostrano già i segnali negativi che vengono dal mondo dell'impresa e dell'occupazione. Avrà certamente letto, Ministro, il tweet di un precario bancario che ha perso il posto di lavoro come conseguenza del suo decreto-legge.
C'era bisogno invece di un segnale del tutto diverso, che, peraltro, chi si è candidato nel centrodestra, compresi i cari amici leghisti, avevano sottoscritto nel contratto di programma con gli elettori, e cioè più libertà e meno vincoli, più sostegno all'impresa e meno limiti. Questo, Ministro, è un pessimo segnale, che si aggiunge a quello che in queste ore altri Dicasteri 5 Stelle stanno dando.
Non capisco perché la Lega abbia lasciato tutti i Dicasteri produttivi ed economici in mano ai 5 Stelle: il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, che contiene in sé cinque Dicasteri (comunicazione, energia, industria, artigianato, consumatori); il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il Ministero della salute; il Ministero dei beni culturali: tutti Ministeri che in qualche misura incidono sulle attività produttive ed economiche sono lasciati alla sua mano sinistra. Di conseguenza, abbiamo un dibattito in queste ore tra il vice premier Salvini e gli altri Ministeri in merito alla TAV, al Terzo valico, al Passante, alla Pedemontana, alla TAP, il gasdotto che porterebbe nuovo gas, quindi nuova energia e nuove libertà per il nostro Paese. Per questo siamo preoccupati, perché è un segnale estremamente negativo di una nuova lotta di classe. Non la lotta di classe di vecchio stampo di origine comunista tra chi, proprietario, ha i mezzi di produzione, e chi fornisce il proprio lavoro, tra chi lavora e chi fornisce i mezzi di produzione, tra gli operai e i datori di lavoro. È una nuova lotta di classe tra chi non lavora, aspirando, grazie a voi, ad essere mantenuto dallo Stato attraverso il reddito di cittadinanza, e chi produce ricchezza, sia esso proprietario dei mezzi di produzione o lavoratore. Questo nuovo conflitto di classe tra chi non lavora e spera soltanto di essere mantenuto dallo Stato, e chi invece, impresa e lavoratore, mantiene lo Stato e crea ricchezza e lavoro, è la lotta di classe che voi volete imporre in questo Paese, a danno di tutti coloro che producono.
In conclusione, signor Vice Ministro, lei sa che il reddito di cittadinanza è stato recentemente abolito in Finlandia dopo un esperimento di un anno, perché risultava diseducativo? In Finlandia, figuriamoci in Calabria. Lei sa che l'altro giorno è stato abolito in Ontario (in Canada), perché risultava uno sperpero di risorse? Lei sa che la Scozia lo sta abolendo? Ebbene, in questa analisi costi-benefici, perché non tenete conto del fatto che altri Paesi, che l'hanno introdotto prima di noi, vi stanno rinunciando? Perché non ne tenete conto e perché non cambiate davvero rotta, dando più libertà all'impresa e più sostegno a chi lavora, invece di illudere che si risolva tutto mantenendo tutti all'interno del sostegno dello Stato? Credo che di questo ci sia davvero bisogno. (Applausi dal Gruppo FdI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, colleghi, interverrò solo sull'articolo 9 del decreto-legge, perché credo che sulla vicenda del gioco sia utile, al di là della retorica e della propaganda, dire le cose come stanno, sapendo che non sottovalutiamo assolutamente l'importanza della proibizione della pubblicità. Credo che sia un provvedimento giusto, necessario per ridurre la domanda di gioco; un provvedimento importante che interviene dopo una regolamentazione che i Governi precedenti avevano già messo in campo sulla pubblicità, proibendo la pubblicità in RAI e stabilendo delle regole ferree rispetto agli orari in cui era possibile trasmettere pubblicità sulle reti generaliste.
Riconosciamo che quella regolamentazione non era sufficiente. È evidente che, soprattutto in occasione degli avvenimenti sportivi e sulle televisioni specializzate nello sport, si è arrivati a un vero e proprio abuso della pubblicità, in particolare in relazione alle scommesse. Quindi è giusto proibire la pubblicità: non abbiamo difficoltà a riconoscerlo. Abbiamo detto dall'inizio di questa discussione che se c'era un punto su cui non ci convinceva quel provvedimento, era quello legato alle sanzioni, perché le sanzioni erano troppo basse: solo il 5 per cento del valore di una sponsorizzazione come multa da pagare nel caso si facesse la pubblicità, ci sembrava un provvedimento leggero; diciamo che non rendeva cogente la norma. Ho visto che, immagino anche grazie al nostro intervento e al ragionamento che abbiamo fatto, è stata aumentata al 20 per cento la sanzione. Continuo a non capire perché non si può dire che chi fa la pubblicità perde la concessione da parte dello Stato, che mi pare la cosa più chiara e radicale, che proibirebbe davvero la pubblicità. (Applausi dal Gruppo PD).
Signor Presidente, noi non abbiamo problemi a riconoscere che questo è un provvedimento importante. Ma voglio dire al senatore Di Piazza che noi riconosciamo questo, ma voi dovete riconoscere quello che è stato fatto dagli scorsi Governi e che voi non avete fatto; quello che è stato fatto nel 2015 e che voi non avete fatto. Mi riferisco, in particolare, alla riduzione delle AWP e delle slot. Noi non abbiamo solo proibito la pubblicità; non siamo intervenuti solo sulla domanda, ma sull'offerta. Abbiamo tolto un terzo delle macchinette dai bar e dalle tabaccherie. (Applausi dal Gruppo PD). Abbiamo previsto l'accesso remoto perché quelle macchinette fossero più controllate. Io chiedo che venga riconosciuto. Dire, come è stato detto dal senatore Di Piazza, che noi abbiamo solo presentato disegni di legge non è vero. Forse sono proprio i Governi precedenti che hanno fatto molto su questo aspetto, molto di più di chi, negli anni precedenti, per fare cassa ha messo gli apparecchi con premi in denaro nei bar. (Applausi dal Gruppo PD).
Voglio anche rivendicare il fatto che alla Camera abbiamo contribuito a migliorare questo provvedimento, che è migliorato. Dicevo prima delle sanzioni più alte, ma vorrei riconoscimenti per gli emendamenti del Partito Democratico in virtù dei quali oggi, per giocare a una slot machine, sarà necessario un documento identificativo e l'utilizzo della tessera sanitaria. Serve, quindi, discutere. Se si fosse discusso anche sul resto del decreto dignità, forse avremmo potuto fare un intervento migliore per il Paese. Però anche sul gioco serve fare di più; serve un riordino vero; serve ridurre l'offerta, come abbiamo cominciato a fare noi. Servono regole per tutelare le persone, tante regole che riguardano il modo di giocare, la formazione degli operatori, regole che sono scritte e che si potevano già mettere in questo decreto-legge perché non costano nulla. Sono le regole che ha messo insieme la campagna «Mettiamoci in gioco». Servono regole per la trasparenza, per controllare le filiere e dare responsabilità ai concessionari.
Signore Presidente, mi faccia dire una cosa: c'è un vulnus che mette in discussione tutto ciò che si è fatto. Si aumenta il prelievo erariale unico (PREU). Non solo si aumenta il PREU per coprire le perdite che lo Stato ha dalla proibizione della pubblicità, ma si aumenta ulteriormente il PREU, cioè si aumenta ulteriormente la tassazione sul gioco, per finanziare le decontribuzioni per le assunzioni. Allora, se volete combattere il gioco, non serve la retorica; non serve fare l'elenco di quanto male faccia il gioco. Cominciamo a dire che lo Stato si impegna a far entrare meno soldi dal gioco; che vuole usare meno soldi dal gioco e non che aumenta le tasse e usa il gioco per finanziare anche nuovi provvedimenti. (Applausi dal Gruppo PD). Altrimenti è un imbroglio. Dire giocate di meno, mentre lo Stato incassa di più per pagare provvedimenti che con il gioco non c'entrano niente è un imbroglio. (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccone. Ne ha facoltà.
SACCONE (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, salvo clamorosi colpi di scena, a breve avremo tra le leggi dello Stato italiano la legge Di Maio.
Si rende conto che grande Paese è il nostro? Lei, in un arco di tempo brevissimo e a un'età della vita invidiabile, è riuscito nell'impresa di passare da una condizione di lavoratore precario a Ministro che disciplina la vita dei lavoratori, e spero non dei precari. (Applausi dal Gruppo FI-BP). A breve capiremo gli effetti della sua legge. Noi ovviamente riteniamo che questo provvedimento crei più danni che benefici e lo riteniamo non perché siamo dei gufi. Lo voglio dire ad alcuni amici che utilizzano ancora questo refrain. Anche il Governo precedente, quando riceveva qualche critica, intendeva definire chi lo criticava un gufo. Noi non siamo dei gufi, ma delle persone che purtroppo vogliono accendere il lume della illuminazione rispetto a questo Governo.
Questa legge contiene un vulnus che permane. In questa legge vi è la totale incapacità di introdurre una flessibilità nel mercato del lavoro per eliminare il precariato.
Vince e vincerà il precariato, che significa innanzitutto tornare indietro: significa togliere certezza a chi vuole costruirsi una famiglia, a chi vuole assumersi degli impegni finanziari, a chi vuole avere la speranza di passare da un tempo determinato a un tempo indeterminato. Basta ascoltare le persone, quelle vere, non i troll, quelle che investono nella loro impresa, nelle risorse umane, nell'innovazione della propria azienda. Noi le abbiamo ascoltate, piccoli e medi imprenditori, che unanimemente criticano senza alcun appello questa legge. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Ci hanno detto che tra gli effetti immediati di questo provvedimento ci sarà il non rinnovo di molti contratti in scadenza; temono nuovi provvedimenti in termini anche giudiziari di natura giuslavorista. Lo scorso anno, signor Ministro - lei lo sa - erano appena un migliaio le cause: con l'introduzione delle causali a maglie larghe aumenteranno certamente in modo esponenziale e in questo senso ringrazieranno gli avvocati.
Ma, signor Ministro, su tutto è scattato negli imprenditori un meccanismo che per chi ama il mercato è drammatico: quello della paura e della sfiducia. Lei obietterà: «Si immagini quanti lavoratori siano sfiduciati». Il problema, signor Ministro, sta proprio lì, nell'aver alimentato una frattura tra impresa e lavoratori e ciò non porterà nulla di buono per il nostro Paese.
Si dovevano apportare certamente alcuni aggiustamenti, ma stravolgere l'ingresso nel mondo del lavoro non creerà maggiore occupazione, tutt'altro.
Allora, perché questa corsa contro il tempo? La sensazione è che non si voglia migliorare il mercato del lavoro, ma battere Salvini in termini di visibilità.
Concludo, signor Presidente, richiamando un passaggio dell'intervento del capogruppo della Lega nella scorsa legislatura, senatore Centinaio, attualmente Ministro. Il capogruppo Centinaio, in occasione della discussione sul jobs act, dichiarava che si doveva tagliare il cuneo fiscale, si doveva portare l'aliquota al 20 per cento, abolire gli studi di settore e sburocratizzare. Ecco, cari amici della Lega, noi siamo ancora profondamente convinti che quella era, è e sarà la strada da percorrere per garantire i nostri lavoratori e le nostre imprese. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pepe. Ne ha facoltà.
PEPE (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, ministro Di Maio, la fretta di questo provvedimento è giustificata da un motivo tanto giusto quanto banale: recuperare i disastri e i ritardi che il centrosinistra ha lasciato in Italia. Non abbiamo altro tempo da perdere. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Questo provvedimento è talmente chiaro che chi non vede che si affronta per la prima volta in maniera organica, seria e perentoria la ludopatia, chi non vede che con l'abolizione del redditometro e dello spesometro si capovolge un punto di vista sugli italiani, che non sono più disonesti fino a prova contraria, ma sono onesti fino a prova contraria, è politicamente in malafede. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S). Allo stesso modo, chi non vede che con questo provvedimento si richiama all'ordine quell'impresa che, dopo aver avuto gli aiuti di Stato, con i soldi pubblici deve rimanere in Italia e non scappare là dove la manodopera non costa nulla, chi non vede che questo provvedimento è seriamente dedito a combattere il precariato, è politicamente in malafede dal punto di vista politico: non c'è altra spiegazione! (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
È un'altra rivoluzione, Ministro, che questo provvedimento comincia. È esattamente l'opposto di quanto ho sentito finora: accorcia tremendamente le distanze tra i lavoratori e le imprese perché il precariato - secondo la filosofia di questo provvedimento - verrà debellato e combattuto dal Governo insieme alle imprese, nell'interesse dei lavoratori.
Certo, signor Ministro, un licenziamento ci sarà e farà un rumore tale che si avvertirà in tutta Italia: sarà licenziato finalmente il jobs act con tutti i suoi effetti negativi che sono ricaduti sull'Italia, a cominciare da quell'occupazione fasulla che faceva aumentare gli indici Istat, ma faceva impoverire le famiglie italiane. Quel provvedimento che era sì fonte di uno schiavismo del nuovo millennio; quel provvedimento che faceva illudere gli italiani, secondo il quale un solo giorno di lavoro significava che aumentava l'occupazione in Italia.
Questo sistema viene definitivamente archiviato e capisco certamente la difficoltà della sinistra (o di quel che ne resta, veramente) (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S), che si vede superata su questo terreno dal Governo del cambiamento (Commenti dal Gruppo PD), quella sinistra che per tanti, troppi anni ha illuso i lavoratori, quella sinistra che ha chiamato i compagni dai campi e dalle officine a imbracciare la falce e il martello. E, quando costoro in buona fede l'hanno fatto, la sinistra è andata al Governo e che ha fatto? Ha girato le spalle ai lavoratori e ha rivolto lo sguardo languido e servile verso i banchieri e verso i poteri forti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).
Questa è la vostra paura e questo è il Governo del cambiamento, che parla a ragion veduta di dignità, perché qualcuno ha anche detto che la dignità non appartiene al cittadino, ma appartiene all'uomo ed è insita nell'uomo. Certo, se non è stata debellata, se non è stata calpestata, se non è stata cancellata. E in quel caso, in uno Stato di diritto così com'è l'Italia, c'è soltanto un modo per ripristinarla: fare delle regole serie e fare delle leggi serie, così come è serio il decreto dignità.
Quando parliamo di dignità - concludo, signor Presidente - parliamo di dignità dei giovani, che devono avere la speranza di mettere su una famiglia e quindi di avere un lavoro stabile e di sapere cosa sia il futuro; di un padre di famiglia, che deve poter crescere dei figli con altrettanta speranza, disegnando il loro futuro; ma anche di coloro i quali ancora oggi si spaccano la schiena a una certa età sui cantieri, pur di portare il pane a casa. Questo significa dignità. E siamo soltanto all'inizio, signor Ministro, cari colleghi: non ci resta che andare avanti. (Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, dico subito che consegnerò il testo integrale del mio intervento, non riuscendo, nel tempo a mia disposizione, a disegnare un quadro completo di questo provvedimento.
Si tratta di un provvedimento che nasce con tante speranze che sono state date ai cittadini. Questo decreto dignità sembrava poter cambiare le aspettative; tuttavia, man mano che lo scorriamo e man mano che approfondiamo i temi in esso contenuti, ci rendiamo conto che è solo un bluff, che è solo un qualche cosa che, anziché essere fatto - come si suol dire - da nuovi governanti, è fatto da governanti nuovi. Un provvedimento che non ha nulla di innovativo, ma che forse ha la parte più becera del sistema di produrre lavoro, che è quella di volerlo produrre attraverso un provvedimento di legge.
È un provvedimento di legge che non tiene conto di quelle che sono le realtà lavorative presenti nel nostro territorio e della crisi che incombe nel nostro Paese. Vede, questo provvedimento parte dal principio secondo cui l'imprenditore è uno sfruttatore dei lavoratori. E questo giustifica le sanzioni, sempre più forti, che sono presenti nel provvedimento. Io sono un imprenditore, caro Ministro, e non mi diverto a licenziare i lavoratori, non mi sono mai divertito. (Applausi dai Gruppi FI-BP e PD). Anzi, cerco sempre di aumentare la massa dei lavoratori. Cerco di farli stare bene. Cerco di dare loro qualche cosa che va anche oltre il salario che viene determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Signor Presidente, lei deve tener conto che le difficoltà ad assumere nascono dalla diversa modalità che esiste nel mondo dell'economia. Abbiamo paura di allargare la platea dei lavoratori nelle nostre imprese, perché siamo in un momento di transizione così veloce per cui ci sembra di essere un momento positivo dell'economia, che ci invita a produrre più posti di lavoro, e dopo un attimo arriva la crisi. Si parla della crisi del 2008, ma non possiamo dimenticare che c'è stata la crisi del 2011 e quella del 2012.
Si parla veramente di difficoltà ad assumere laddove, come nel territorio di cui io sono rappresentante, non siamo ancora arrivati, come numero di occupati, a quelli che c'erano precedentemente al 2008. Ci sarà una ragione che non avete analizzato. Non è penalizzando i datori di lavoro che voi create impresa: è tutto il contrario! (Applausi dal Gruppo FI-BP).
Il datore di lavoro ha paura di assumere e ricorre al lavoro straordinario perché sa che, se anche oggi ci sembra di vivere un momento di favore per la nostra impresa, l'indomani mattina, ciclicamente, come ci siamo abituati nella crisi 2008-2011, potremmo dover licenziare tutti. E licenziare cosa significa? Secondo voi dover pagare le penali? Licenziare quando siamo costretti ci costa veramente un sacrificio e un sacrificio notevole. In primo luogo perché la nostra impresa, che noi giudichiamo come una persona, con l'affetto che si dedica ad un familiare, entra in crisi. Licenziare a noi costa veramente molto, prima di tutto dal punto di vista psicologico. E invece voi cosa pensate? Che noi ci divertiamo a licenziare. E per questo aumentate le indennità di licenziamento.
Signor Ministro, se si vogliono creare veramente posti di lavoro nuovi si devono mettere le nostre imprese nelle condizioni di competere con le imprese nazionali, ma anche con le imprese internazionali. Non significa scoraggiare chi vuol venire in Italia, così come non si può scoraggiare chi vuole investire all'estero, che sia nella comunità europea o che sia fuori dalla comunità europea. (Applausi dal Gruppo FI-BP). Mi dispiace che ci sia una visione veramente miopica all'interno del mondo di lavoro, ma non mi meraviglia molto, perché il lavoro lo può conoscere, lo può migliorare solamente chi lo pratica tutti i giorni, chi conosce il lavoro e chi conosce l'impresa. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Floris.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, chiedo pertanto l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento, dal momento che avrei dovuto essere il relatore di minoranza per quanto riguarda Forza Italia. Non sto rivolgendo nessuna accusa. Anzi, forse potrei fare una autoaccusa. Spero così di poter dare con questo scritto un contributo a chi volesse leggerlo. Caro signor Ministro, io sono italiano e, come le ho già detto un'altra volta, se lei ha successo abbiamo successo anche noi. Io, poi, cercherò di fare meglio di lei. Cercherò di fare in modo che il partito nel quale milito riprenda la maggioranza in Italia. Ma non sulle spoglie dell'Italia. No, a questo non ci sto.
E mi spiace che il bicameralismo sia diventato, di fatto, un monocameralismo. La legge è stata migliorata? Non così come avremmo voluto. Noi avremmo voluto poterla discutere. Mi creda: non c'era nessuna fretta. Non c'era alcuna urgenza di esitare una legge qualsiasi. Quella che volevamo era una legge degna dell'aspettativa delle imprese italiane. (Applausi dal Gruppo FI-BP. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare il suo intervento affinché resti agli atti.
È iscritto a parlare il senatore Paragone. Ne ha facoltà.
PARAGONE (M5S). Signor Presidente, non pensavo, onestamente, che la parola dignità creasse il panico e che addirittura scatenasse terrore l'espressione dignità dei lavoratori. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Invece, a quanto pare, siamo a questi livelli. È vero: il lavoro non si crea attraverso una legge o un decreto, ma pessime leggi hanno cancellato la dignità dei lavoratori. Questo è accaduto: pessime leggi hanno, di fatto, reso invisibile il lavoratore, come se si dovesse piegare ogni volta ad un modello low cost anche del lavoro e quindi anche il lavoratore diventa una funzione e un soggetto interscambiabile. Ecco dunque qual è la potenza del decreto dignità: per la prima volta, proprio attraverso la parola dignità, il lavoratore ricompare, perché è inutile pensare di poter mettere a fuoco il concetto di lavoro quando è fuori fuoco il concetto di lavoratore. Ma è il lavoratore che è agganciato al lavoro (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az), è il lavoratore che è carico di diritti e, quando si parla di diritti del lavoratore, non si può pensare che il contratto a tempo indeterminato sia un colpo di fortuna che capita nella vita. Ecco perché è importante cominciare a rimasticare il concetto di un contratto solido, che dia prospettiva.
Invece devo registrare delle frasi incredibili, come quelle di Zoppas, il presidente di Confindustria Veneto, che evidentemente parla lo stesso linguaggio di alcuni senatori appartenenti a questa Assemblea. Egli però è andato oltre e ha detto che il decreto dignità per gli imprenditori sarà un «cappio al collo». (Commenti dal Gruppo FI-BP). Dunque il presidente di Confindustria Veneto sta citando una drammatica situazione, che imprenditori del Veneto purtroppo hanno vissuto e quegli imprenditori del Veneto si sono suicidati, perché non volevano licenziare! (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo FI-BP).
CAUSIN (FI-BP). Vai a lavorare! Vergogna!
PARAGONE (M5S). Di cosa parli? Gli imprenditori per bene in questo Paese non hanno paura ad assumere. Invece chi sono gli imprenditori che hanno paura? Quelli che delocalizzano, quelli che giocano alla slot machine dei contratti! (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
FLORIS (FI-BP). Non conosci il mondo del lavoro!
PARAGONE (M5S). Allora forse sarà bene ricordare a Zoppas che in quel Nord-Est si suicidò un ragazzo, che si chiamava Michele e la sua lettera finì in prima pagina su tutti i giornali e sicuramente commosse tutti noi. Allora vale la pena citarne alcuni pezzi, quando dice: «Non è assolutamente questo il mondo, che mi doveva essere consegnato e nessuno mi può costringere a continuare a farne parte».
Noi dobbiamo consegnare ai giovani un mondo, se non perfetto, almeno che sia un mondo in cui abbiano i diritti. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo FI-BP).
Sarà mica questo l'orizzonte che vogliamo per i lavoratori italiani? Quello in cui l'Istat registra nel solo mese di giugno del 2018 un aumento dei contratti a termine di 16.000 unità e, di contro, un arretramento di 56.000 unità a tempo indeterminato in un mese (Commenti del senatore Floris). Ciò vuol dire che questa crescita non funziona, oppure poggia su delle basi che sono decisamente da rivedere.
Vorrei anche dire al Presidente e a tutti coloro che parlano degli imprenditori, che i piccoli imprenditori, ad esempio quelli artigiani, non hanno paura ad assumere... (Richiami del Presidente). Vado a concludere.
PRESIDENTE. Ha un minuto, senatore Paragone.
PARAGONE (M5S). Infatti il presidente di Confartigianato, in un tweet, l'ha detto chiaro e tondo... (Commenti dai Gruppi FI-BP e PD)
PRESIDENTE. Facciamo terminare il senatore Paragone, che ha ancora quasi un minuto.
PARAGONE (M5S). Il presidente di Confartigianato, in un tweet, che quindi potete tranquillamente vedere anche voi, colleghi, ha detto che questi aiutini sono stati fatti a Confindustria, ma loro non assumono per poter licenziare (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az) e parla di regalie e di jobs act. Quindi, quando parlate degli imprenditori, ricordate che i piccoli imprenditori non hanno paura di licenziare e hanno invece visto male il jobs act (Commenti dai Gruppi FI-BP e PD). Domandatelo a Merletti, presidente di Confartigianato.
L'ultima notazione la vorrei dedicare a quelle multinazionali che, attraverso i giochi e le regole totalmente asimmetriche che regala l'Unione europea, possono minacciare ancora una volta i Governi e i lavoratori di andarsene, perché c'è sempre qualcuno da sfruttare un po' di più. Certo, se noi continuiamo a spingere i lavoratori nell'invisibilità, anche l'Europa dei popoli, l'Europa dei cittadini farà fatica a nascere. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Avviandomi alla conclusione, faccio riferimento a quella che è un'autentica verità. Lì si diceva che la verità vi renderà liberi; io dico che la dignità rende liberi i lavoratori. Quindi andiamo avanti, signor Ministro. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Molte congratulazioni).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DI MAIO, vice presidente del Consiglio dei ministri e ministro dello sviluppo economico e ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, gentili senatori e gentili senatrici, prima di tutto vorrei cogliere l'occasione per rispondere a tutte o quasi tutte le osservazioni che sono state fatte. Non ho potuto ascoltare la prima mezz'ora di dibattito e me ne scuso, ma cercherò almeno di spiegare all'Assemblea del Senato della Repubblica quale sia stata la ragione che ci ha indotto a portare avanti un provvedimento del genere e a farlo per necessità ed urgenza.
Il primo punto, posto anche nel dibattito alla Camera dei deputati che si è svolto la settimana scorsa, era proprio legato alla ragione di adottare un decreto-legge. Il decreto-legge secondo noi è giusto in quanto interviene su quattro emergenze della nostra società, vale a dire il precariato, l'emergenza delle delocalizzazioni (nei primi due mesi di questo Governo abbiamo avuto tre casi di aziende che dalla mattina alla sera hanno mandato centinaia di lettere di licenziamento ai loro dipendenti e se ne sono andate all'estero); abbiamo poi un'emergenza che dobbiamo affrontare con tutte le nostre forze ed è quella del gioco d'azzardo, l'azzardopatia, e quella della burocrazia.
Vorrei fare due premesse, la prima delle quali è che questo non è uno strumento che risolve tutti i problemi di questo settore, ma comincia ad affrontarli in controtendenza rispetto al passato. Lo dico utilizzando questo termine, ma è anche naturale che sia così. Siamo stati forze politiche che si sono fatte opposizione negli anni passati perché avevamo due ricette differenti per i problemi del Paese; oggi queste forze politiche si sono alternate, alcune sono andate al Governo e altre sono all'opposizione. Considero anche normale che ci siano idee diverse e ognuno si prende la responsabilità dell'idea di Paese che porta avanti.
Mi ha incuriosito, sia nel dibattito alla Camera che anche oggi pomeriggio al Senato, il fatto che gli estremi di questo Emiciclo accusino il decreto-legge in discussione di essere o troppo punitivo oppure di aver fatto troppo poco per il precariato. Non è un caso. Noi abbiamo deciso di affrontare per gradi il primo tema di questo provvedimento, ovvero il precariato, intervenendo prima di tutto su un punto, mettendoci in linea con la durata dei contratti a tempo determinato nella media europea, che è di ventiquattro mesi; lo abbiamo fatto reintroducendo le causali dal secondo contratto e aumentando le sanzioni per i licenziamenti ingiusti. Per qualcuno è troppo poco; per altri è troppo. Io dico che è un primo intervento di buon senso e ovviamente ci assumiamo tutta la responsabilità delle misure che disponiamo.
Rispetto a chi dice che aumenterà il contenzioso, rispondo che il contenzioso è a zero perché il suo oggetto, che era uno dei diritti del lavoratore di poter essere assunto a tempo determinato per ragioni specifiche, è stato eliminato, perché la normalità per noi è il contratto a tempo indeterminato, mentre il contratto a tempo determinato deve servire per specifiche situazioni d'azienda, ma non dal primo. È logico infatti che nel primo rapporto di lavoro tra il datore e il dipendente ci si debba conoscere, si debba avere l'occasione e l'opportunità di apprezzare le capacità e anche i difetti del lavoratore. Sulla parte del precariato, vorrei dare anche umilmente a questa Assemblea l'orizzonte temporale con cui agisce questo provvedimento, che secondo me permetterà alle aziende e alle imprese di metabolizzare il cambiamento delle normative. Questo perché per i contratti in essere è prevista una norma transitoria che agisce dal 31 ottobre, e in ogni caso, per i nuovi contratti i primi dodici mesi sono senza causale. Qualcuno chiederà cosa accade dopo i ventiquattro mesi e io rispondo domandando cosa accadeva prima dopo i trentasei mesi. C'è forse una legge divina per cui a trentasei mesi si passa a tempo indeterminato e a ventiquattro mesi si viene licenziati? Io non credo. Credo semplicemente che facendo così noi avremo i nuovi contratti che permettono un rapporto di conoscenza tra datore di lavoro e dipendente nei primi dodici mesi senza causali e, per i contratti in essere dal 31 ottobre la nuova normativa comincerà a dispiegare gli effetti nell'ordinamento. Perché il 31 ottobre? Per una semplice ragione: perché nella legge di bilancio vogliamo dare maggiori agevolazioni agli imprenditori sul contratto a tempo indeterminato, abbassando il costo del lavoro e facendo di quello il contratto normale, la normalità; quindi gli permettiamo di arrivare fin lì. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Poi è chiaro che ci sono tanti aspetti che ci portano ad affrontare la questione del contratto a tempo determinato e a limitarne l'uso. Io penso che ci siano tanti ragazzi, tanti giovani in questo Paese che stanno vivendo nei primi anni della loro maggiore età un rapporto col lavoro a mio avviso devastante dal punto di vista culturale. Si crea una cultura del lavoro, nelle nuove generazioni, che può essere devastante, basata cioè sull'idea di lavorare senza guadagnare, pur di dire di stare lavorando. È una tendenza sempre più sviluppata, che coinvolge tante persone che, pur di dire di stare lavorando, sono disposte a rimetterci dal punto di vista economico, a rinunciare a un salario. Questo sta succedendo unitamente ad un altro fenomeno, che è l'alternarsi di contratti di somministrazione, contratti determinati, somministrazione, poi c'è lo stop and go. Tutto questo sta creando più precarietà e sta creando una cultura del lavoro che è devastante, perché quei ragazzi che a diciotto anni iniziano questa trafila che non finisce mai cominceranno a pensare che quello solo sia il lavoro e abbandoneranno qualsiasi ambizione di stabilità personale e familiare.
Io non credo che con questo decreto-legge risolveremo tutti questi problemi, ma almeno abbiamo iniziato a limitarli, perché siamo convinti che un lavoro più stabile dia più produttività alle nostre imprese. E il tema della produttività delle nostre imprese è uno dei problemi più grandi che abbiamo dal punto di vista dello sviluppo economico dell'Italia. A questo si aggiungono i consumi: chi ha un contratto più stabile ha più possibilità di programmare la propria vita, consuma di più e quindi, ancora una volta, giova alle imprese. Poi potremo non essere d'accordo, ma non mi meraviglia perché - lo dico senza ironia e senza polemica - negli anni precedenti si sono seguite altre ricette, che altri Paesi europei stanno seguendo ancora, lo riconosco. Poi, quale sia il consenso di quei Paesi europei che stanno portando avanti quelle riforme iperprecarizzanti, lo andremo a vedere. Noi abbiamo avuto un mandato diverso, che abbiamo inserito nel contratto di Governo e che è il contrasto del precariato.
Ci confronteremo, ovviamente, in quest'Aula, ma devo dire che su questo le ricette sono molto discordanti. Non abbiamo una visione comune. Perché quando si dice che dobbiamo aumentare la flessibilità, che è un'espressione gentile per dire molto spesso che dobbiamo aumentare a tal punto la precarietà, che dobbiamo aumentare il numero di contratti, non di occupati, a volte di contratti a pochi giorni o a poche settimane, allora è un problema.
Si è citato molto il tema dei piccoli e medi imprenditori italiani, ma con queste norme diamo un po' di peso contrattuale, invece, a tanti giovani e meno giovani che lavorano nei centri commerciali, nelle multinazionali; a volte neanche i loro rappresentanti sindacali contano qualcosa; figuriamoci loro quando chiedono un diritto sul posto di lavoro. E ci siamo passati - immagino - in tanti in quest'Aula con i propri figli, con i propri nipoti o in prima persona.
Ovviamente giudicheremo l'effetto di queste norme. Ce ne assumiamo la responsabilità come Governo, ma io credo sia giunto il momento di non inseguire più il dio mercato, e di cominciare a mettere di nuovo al centro la persona e le sue esigenze. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e del senatore Buccarella).
Infatti, già in questi primi due mesi di Governo, mi è capitato di avere a che fare con la maggioranza delle imprese italiane, che sono sempre molto collaborative quando ci sono delle crisi, e poi mi è capitato di avere a che fare con grandissime aziende, molto spesso straniere, che sul territorio nazionale stavano bene con i bilanci, ma stavano dismettendo gran parte della loro produzione. Ebbene, esistono due generi di impresa: quella che dice che vuole collaborare con il Governo per trovare una soluzione ai propri dipendenti, anche se non li può tenere, e quella che sta anche bene con i propri business plan, ma che ci dice: o me li fai sfruttare o ce ne andiamo dall'Italia.
Un Governo non può subire assolutamente un ricatto del genere. Quando mi dicono così la risposta è una sola: proteggere i cittadini italiani e non cedere all'idea di farli sfruttare. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Commenti dal Gruppo PD).
Sulla burocrazia c'è tanto da fare. Io non mi illudo che disattivando il redditometro, lo spesometro e lo split payment per i professionisti abbiamo risolto i problemi; per carità. Abbiamo tanto altro da fare e su questo stiamo lavorando, anche con sottosegretari come Dario Galli, che mi dà una mano al MISE lavorando sul dossier sulla semplificazione per le imprese. Ci lavoreremo in occasione della legge di bilancio, ma anche prima.
Tuttavia, possiamo dire, come è stato detto prima da qualcuno, che disattivare il redditometro, prevedere un'ultima comunicazione per lo spesometro e poi farlo superare con la fatturazione elettronica, eliminare lo split payment per i professionisti, così da dar loro più liquidità è sicuramente un segnale in controtendenza rispetto al passato, quando si utilizzavano professionisti e imprenditori come vacche da mungere per trovare le coperture alla legge di bilancio. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Sulle delocalizzazioni abbiamo avuto un ampio dibattito alla Camera dei deputati. Si dice che questa norma incida anche sulle internazionalizzazioni. Prima di tutto, devo dire che molto spesso qualche furbo - non sto parlando ovviamente del dibattito parlamentare - nel dibattito generale, nel mainstream, confonde volutamente internazionalizzazione con delocalizzazione per giustificare comportamenti che non sono giustificabili da parte di alcune imprese, che vanno via dall'oggi al domani. Ci sono dei casi che richiedevano una legge dieci anni fa e probabilmente oggi neanche esisterebbero. Ci sono casi di aziende che hanno ricevuto fondi dallo Stato (e ci siamo andati tutti a quei cancelli) e poi se ne sono andate; alcune sono venute quattro mesi fa al MISE a dire che i loro bilanci andavano bene, che erano pronte ad assumere nuove persone e poi, quattro mesi dopo, hanno mandato una lettera di licenziamento a tutti quanti. Qualcuno dirà che la norma sulle delocalizzazioni già c'era in alcuni regolamenti ministeriali del Ministero dello sviluppo economico per alcuni fondi. È vero, ma noi, con questa norma, stiamo dicendo un'altra cosa: che ogni genere di fondo che entra nelle casse di un'azienda pretende da quell'azienda serietà e rispetto per lo Stato. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Ciò significa - e voi lo potrete vedere dalla norma - che, poi, ogni Ministero sarà chiamato a creare dei regolamenti propri per recuperare queste risorse. L'abbiamo rinviato alle amministrazioni proprio perché sappiamo che non c'è un solo Ministero che eroga finanziamenti alle imprese, ma ce ne sono tanti.
Ci sono finanziamenti a vario titolo e il principio generale è che se vuoi una mano a sviluppare l'economia della tua impresa, sul territorio nazionale, assumendo cittadini italiani, noi ti stendiamo tappeti rossi e ti diamo una mano. Però, se poi te ne vuoi andare, dopo pochi anni, prendendo in giro lo Stato, ci devi ridare i soldi, gli interessi e devi pagare anche una multa pari fino a quattro volte i soldi che hai preso.(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az). Abbiamo fatto una differenziazione: nel caso extra-UE prevediamo anche una sanzione; all'interno dell'Unione europea ci riprendiamo i soldi con gli interessi. Quindi anche per le delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea abbiamo individuato una norma.
Poi si dirà che così si colpisce l'internazionalizzazione. Su questo sono molto tranquillo per una semplice ragione: i fondi per l'internazionalizzazione sono un'altra cosa e, tra l'altro, sarà sempre il Ministero a muovere l'azione di recupero dei soldi che abbiamo dato alle imprese. Quindi, in ogni caso, è su istanza del Ministero.
Perché abbiamo fatto una norma del genere? Perché molto spesso queste aziende si presentano ai tavoli di crisi e dicono: «No, noi ce ne andiamo, non vogliamo ascoltare». A volte neanche si presentano e lo Stato non ha alcuno strumento contrattuale per riuscire a convincere queste aziende a restare. Anzi, sono loro che dicono: «Ringrazia che delocalizzo solo uno stabilimento, altrimenti vi rovino». No, questa volta ti roviniamo un po' noi, se permetti, perché abbiamo qualche norma per riprenderci i soldi. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e del senatore Buccarella).
Presidente, arrivo alla conclusione: sul tema dell'azzardopatia alla Camera dei deputati (ovviamente ci sono visioni diverse a seconda dei Gruppi e magari per i Gruppi di opposizione non è stato un dibattito soddisfacente), come riconosciuto prima anche da qualche senatore intervenuto, si sono fatti molti passi in avanti, anche grazie al dibattito parlamentare. Siamo intervenuti con una norma che vieta qualsiasi tipo di pubblicità del gioco d'azzardo, online, televisiva o altre forme di sponsorizzazioni. Poi avevamo individuato una sanzione al 5 per cento, ma grazie a un emendamento dell'opposizione siamo arrivati al 20 per cento di sanzione. Abbiamo inserito, grazie alla deputata Carnevali, il messaggio - che è come quello che troviamo sui pacchetti di sigarette - «nuoce gravemente alla salute» su tutti i prodotti del gioco d'azzardo. Sempre grazie a un emendamento dell'opposizione in Commissione abbiamo individuato uno strumento, quello del codice fiscale, per utilizzare le slot machine: questo ne rende anche impossibile l'utilizzo da parte dei minori.
Tutto questo non basta. C'è tanto altro da fare. Abbiamo iniziato a fare questo perché uno studio della Caritas ci dice che il 90 per cento delle persone che gioca d'azzardo in Italia viene a conoscenza del gioco d'azzardo attraverso gli spot televisivi e online. Saranno vietati. Qualcuno dice che nel resto d'Europa non sono vietati e che, quindi, nel resto dei Paesi europei accadrà. Per una volta abbiamo un primato positivo in Europa: siamo il primo Paese in Europa ad aver vietato gli spot sul gioco d'azzardo. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).
Vorrei dire un'altra cosa sul PREU: più aumenteremo il PREU e più diminuirà il gioco d'azzardo in Italia, perché è un deterrente. Aumentando la tassazione su un settore, lo penalizzi. Quindi noi utilizzeremo anche il PREU come deterrente alla proliferazione del gioco d'azzardo e continueremo a farlo anche nei prossimi anni. Con una consapevolezza, ma ovviamente nel dibattito generale si potrà maturare anche un'altra convinzione: siamo consapevoli che una parte di questi giochi debba rimanere nell'ordinamento italiano per evitare che una loro assenza produca un incentivo al gioco illegale.
Combatteremo anche il gioco illegale: ci sono già proposte molto interessanti che sono arrivate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e questo ci permetterà anche di continuare una lotta che è stata portata avanti e per cui voglio ringraziare le nostre forze dell'ordine. Sono consapevole di una cosa e su questo poi dovremmo fare una grande riflessione: a volte il gioco illegale e il gioco legale si fondono. Molto spesso ci siamo ritrovati con le nostre forze dell'ordine che hanno sequestrato sale slot legali in mano a organizzazioni criminali. Dovremmo quindi fare una riflessione a 360 gradi in merito a quanto possa continuare ad esistere nel nostro ordinamento questo genere di giochi.
Certo, si poteva fare molto di più. Ho ascoltato molti interventi su aspetti che non vengono affrontati in questo decreto-legge. Ho ascoltato da molti senatori consigli per inserire altre norme in questo decreto-legge, ma dobbiamo metterci d'accordo: sono state presentate pregiudiziali di costituzionalità, alla Camera per esempio, per il fatto che questo decreto-legge era un provvedimento omnibus; se le stesse persone che hanno presentato le pregiudiziali di costituzionalità poi vengono a dire che dobbiamo aggiungere altro e renderlo ancora più omnibus si crea un po' un cortocircuito. (Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo). L'unica cosa che posso dire è che con questo decreto‑legge abbiamo deciso di aggredire delle emergenze. Dovremo ancora intervenire in questi settori. Ora lo abbiamo fatto con la convinzione che bisogna iniziare a invertire la tendenza in tutti questi settori, ove possibile lavorando insieme.
C'è però un discorso che ho fatto anche ai deputati, intervenendo alla Camera la settimana scorsa. È un diritto sancito dal Regolamento quello dell'opposizione di stravolgere questo provvedimento, perché non la pensa come noi (diritto utilizzato anche dai parlamentari dell'opposizione nel corso dell'esame alla Camera dei deputati). Tuttavia, è un diritto della maggioranza quello di portare a casa il provvedimento, perché siamo convinti delle misure che abbiamo introdotto all'interno del decreto-legge.
Infine, il provvedimento contiene misure riguardanti altri due temi: la scuola e le associazioni sportive dilettantistiche. Avremo modo di discuterne. Su questo dico soltanto una cosa: c'è una sentenza che ha colpito una categoria di insegnanti. Noi ci prendiamo l'onere e la responsabilità di prendere una decisione e cominciare a intervenire per salvare il lavoro di queste persone. (Prolungati applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az e dai banchi del Governo).
MALPEZZI (PD). Li hai licenziati!
FERRARI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARI (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento del Senato, a nome del Gruppo Partito Democratico, chiedo di non passare all'esame degli articoli.
MALLEGNI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, chiedo scusa, ma sono alla prima esperienza in quest'Assemblea e, quindi, se faccio degli errori vi prego di correggermi e non penalizzarmi.
Ai sensi dell'articolo 99, comma 2, del Regolamento del Senato, una volta chiusa la discussione, «qualora il rappresentante del Governo, dopo l'intervento di cui al comma precedente, prenda nuovamente la parola sull'oggetto in esame, per ulteriori dichiarazioni otto Senatori possono richiedere che su tali dichiarazioni si apra una nuova discussione». Visti gli importanti contenuti che il ministro Di Maio ha portato all'attenzione dell'Assemblea, noi avremmo pertanto il piacere di poter dire ancora qualcosa.
PRESIDENTE. Senatore, mi spiace, ma eravamo in fase di replica del Governo.
Non essendo pervenute richieste di intervento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Ferrari.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Onorevoli colleghi, analogamente ai criteri seguiti dalle Commissioni riunite in sede referente, la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.71, 1.71a, 1.110, 1.111, 2-bis.0.6, 3.0.1, 3-ter.0.1, 3-ter.0.2, 3.ter.0.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4-bis.0.4, 9-quater.6, 9-quater.7, 10.9, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12, 10.0.13, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20, 10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28, 10.0.29, 10.0.100 (già 10.10), 10.0.30, 10.0.32, 11.0.1, 11-bis.0.2, 12.0.2, 12.0.3, 12-bis.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 12-bis.0.6, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 e 14.0.1, nonché l'ordine del giorno G4.1.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.
Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, con riferimento all'emendamento 1.101, chiedo al Governo di trasformarlo in ordine del giorno.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo invita i presentatori a trasformare l'emendamento 1.3 in ordine del giorno. Anche l'emendamento 1.101, come chiedeva il collega, può essere trasformato in ordine del giorno e accolto come raccomandazione. Quanto all'emendamento 1.6, il Governo invita i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno.
Su tutti gli altri emendamenti il Governo esprime parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Il Governo ha chiesto se i presentatori dell'emendamento 1.3 sono disponibili a una sua trasformazione in ordine del giorno.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, siamo disponibili a trasformarlo in ordine del giorno, espungendo una parte, come mi è stato richiesto dal Sottosegretario, ma mantenendo il corpo dell'emendamento che riguarda il cuneo fiscale.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.30 non verrà posto in votazione.
L'emendamento 1.4 è simile, pertanto chiedo ai presentatori se intendono chiederne la votazione o se lo ritirano.
FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.5, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Sull'emendamento 1.6 c'era una richiesta di trasformazione in ordine del giorno. Senatore Laforgia, accoglie la richiesta del Governo?
LAFORGIA (Misto-LeU). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.60 non verrà posto in votazione.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, vorrei chiedere ai presentatori di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno G1.60.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dal senatore Nencini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
CRUCIOLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CRUCIOLI (M5S). Signor Presidente, non ha funzionato il dispositivo di votazione.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI(ore 19,53)
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «non superiore a».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.20 a 1.22.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «ventiquattro mesi».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.26 a 1.31.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.34.
LONARDO (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LONARDO (FI-BP). Signor Presidente, le segnalo che il meccanismo di voto non ha funzionato nella precedente votazione e che il mio voto era favorevole.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
TARICCO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Annullo la votazione.
Ne ha facoltà.
TARICCO (PD). Signor Presidente, volevo segnalare che nel voto precedente ho erroneamente votato a favore; invece il mio voto era contrario.
PRESIDENTE. Lo poteva dire dopo la votazione, non le pare? Me l'ha fatta annullare.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, da che mondo è mondo, quando uno si è sbagliato lo segnala direttamente ai resocontisti ed evitiamo ogni volta di interrompere i lavori del Senato. (Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e PD).
PRESIDENTE. Era esattamente quello che avevo detto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.36, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.37, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «estranee all'ordinaria attività».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.38 e 1.39.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.41, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «dell'attività ordinaria».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.42.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.43, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.45, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.44, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, identico all'emendamento 1.48, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.49, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «l'azienda utilizzatrice».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.50 e 1.51.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.52, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «aggiungere la seguente:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.53 a 1.55.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.58, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.59, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «il seguente:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.60 e 1.61.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.64, presentato dal senatore Nencini, identico agli emendamenti 1.65, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, e 1.66, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.68, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.67, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.67, presentato dal senatore Nencini.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.69, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.70, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 1.71 e 1.71a sono improponibili.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.72.
VITALI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VITALI (FI-BP). Signor Presidente, noi chiediamo l'approvazione di questo emendamento soppressivo della lettera b) del comma 1. Esso elimina la modifica apportata dal decreto-legge in esame, ripristinando il limite dei trentasei mesi per i contratti a tempo determinato. Esso conferma in cinque il numero delle proroghe nell'arco temporale di trentasei mesi, eliminando la necessità di motivare i rinnovi del contratto a tempo determinato successivi al primo rinnovo.
Chiediamo, quindi, che si voti a favore dell'emendamento 1.72.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.73, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, identico all'emendamento 1.75, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.76, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.80 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.82, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1.83 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.87, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, identico all'emendamento 1.88, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.89, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.90, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «del comma.».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.91 a 1.94.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.95, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.96, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.97, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «ottobre 2018».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1.99 e 1.98.
Passiamo all'emendamento 1.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, lo ritiriamo.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo all'emendamento 1.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.105, presentato dai senatori Papatheu e Vitali.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Il senatore Steger ha proposto di trasformare l'emendamento 1.101 in un ordine del giorno. Il Governo lo accoglie?
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo è disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.101 è accolto come raccomandazione.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.102, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori, fino alle parole «le seguenti:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.104 a 1.106.
Passiamo all'emendamento 1.107, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.107, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.108, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.109, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Gli emendamenti 1.110 e 1.111 sono improponibili.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.1.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G1.1, ove accolta una riformulazione tendente ad espungere, dalla penultima riga del dispositivo, dalle parole: «e da associazioni» fino alla fine della frase.
PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, accoglie la riformulazione proposta?
DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, la accolgo.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.1 (testo 2) non verrà posto ai voti.
Gli ordini del giorno G1.2, G1.3, G1.4 e G1.5 sono stati ritirati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.6.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.6 non verrà posto ai voti.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.7.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accoglierlo come raccomandazione.
PRESIDENTE. Senatore D'Alfonso, insiste per la votazione?
D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, non insisto.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.7 è accolto come raccomandazione.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.8.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il Governo lo accoglie come raccomandazione.
PRESIDENTE. Senatore Patriarca, insiste per la votazione?
PATRIARCA (PD). Signor Presidente, non insisto.
PRESIDENTE. Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G1.8 è accolto come raccomandazione.
L'ordine del giorno G1.9 è stato ritirato.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G1.10.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.10 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'emendamento 1.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1-bis.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.2, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.4, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, fino alle parole: «gennaio 2019».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-bis.7 a 1-bis.9.
Passiamo all'emendamento 1-bis.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.10, presentato dal senatore Siclari e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.3, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.3, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 1-bis.11 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1-bis.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.12, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.13, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.16, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.18, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.19, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.19, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «gennaio 2019».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 1-bis.20 e 1-bis.21.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.22, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.23, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.23, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-bis.24 a 1-bis.26.
Passiamo all'emendamento 1-bis.27, identico all'emendamento 1-bis.28, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.27, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 1-bis.28, presentato dal senatore Laus e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G1-bis.1 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.100, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «regimi interessati».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-bis.0.101.
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.7, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.7, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «misure di riduzione ».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-bis.0.8 a 1-bis.0.10.
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.6, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.6, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.12, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.4, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «da 113 a 115».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-bis.0.5 a 1-bis.0.3.
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.11, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.11, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.16, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.16, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1-bis.0.17 a 1-bis.0.19.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1-bis.0.13, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.14, presentato dal senatore Nannicini e da altri senatori, fino alle parole «tempo determinato».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1-bis.0.15.
Passiamo all'emendamento 1-bis.0.20, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.20, presentato dalla senatrice Lonardo e da altri senatori, fino alle parole «anno di età».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2-bis.0.4.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
LAFORGIA (Misto-LeU). Signor Presidente, mi fa molto piacere interrompere questo flusso di votazioni - stiamo andando in modo molto spedito - e mi fa piacere non solo perché così prendiamo un po' di ossigeno, ma anche perché questa è l'occasione per me per interloquire con il Governo e con la maggioranza (lo dico con un certo rammarico), dopo non averlo potuto fare nei due giorni in cui abbiamo lavorato in Commissione su questo provvedimento. Infatti, signor Presidente, i lavori sono stati una sorta di seduta solipsistica da parte delle opposizioni, che hanno giustamente fatto un lavoro emendativo, ma non hanno ricevuto una sola risposta e una sola interlocuzione da parte della maggioranza e del Governo.
Da testimone dell'azione di alcuni dei protagonisti di questa maggioranza nella scorsa legislatura, il rammarico è quello di aver registrato un passaggio repentino da una opposizione baldanzosa, con tratti perfino rivoluzionari, a un aplomb istituzionale, ai limiti dell'afonia, che è un elemento di rammarico, ma anche di frustrazione. Penso, infatti, che si debba crescere collettivamente nella interlocuzione tra maggioranza e opposizione.
Se mi è permesso, signor Presidente, anche cercando l'attenzione sua e dell'Assemblea, perché stiamo parlando di un tema, almeno dal mio punto di vista, molto importante, quello che presentiamo in questo articolo, tra gli altri, è un emendamento che passa come proposta di reintroduzione dell'articolo 18, ma - se mi è permesso un elemento di piccola presunzione - il tema è molto più grande del suo contenuto.
Il tema è se vogliamo dichiarare chiusa per sempre, in modo persino trasversale alle forze politiche, la stagione nella quale in questo Paese si è pensato - lo ha detto molto bene la mia Capogruppo in discussione generale - che un sistema economico sociale e produttivo potesse risollevarsi solo a patto di manomettere le regole del mercato del lavoro, che alla fine, a ogni tentativo riuscito, ha voluto dire comprimere la sfera dei diritti dei lavoratori. È successo a fasi e a cicli politici alterni: lo hanno fatto governi di destra e lo hanno fatto - ahimè - anche governi che si dichiaravano di sinistra o di centrosinistra.
Nella scorsa legislatura incomprensibilmente è stato eliminato l'ultimo brandello di statuto dei lavoratori. Guardi, signor Presidente, lo dico a lei e per il suo tramite ai membri della maggioranza e a questo punto anche a un bel pezzo dei membri dell'opposizione: l'articolo 18, che prevede la reintegra sul posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo, nel caso in cui appunto il lavoratore dimostri la non giusta causa e quindi attraverso la decisione di un giudice decida non per l'indennizzo ma per essere integrato sul posto di lavoro, non è un feticcio del passato, ma è esattamente l'argine - vorrei dire persino di civiltà - che molti lavoratori, milioni di lavoratrici e di lavoratori hanno utilizzato in questo Paese per difendere i propri diritti. E lo dico non perché io ritenga che l'articolo 18 sia lo strumento per risollevare le sorti di un Paese, ma proprio perché - come sostiene qualcuno - quell'articolo e quello strumento è inutile, non bisogna toccarlo, perché riguarda la sfera di diritti dei lavoratori.
Pensiamo che debba essere un atto dovuto quello di ragionare della necessità di ritornare a quello strumento. Lo dico per il passato naturalmente e l'ho già detto a coloro che questo strumento l'hanno colpevolmente cancellato. Lo dico però anche agli esponenti della maggioranza: qui vedo il ministro Di Maio che in passato si è fatto autore di questa battaglia e che alla prima grande occasione utile non è stato nelle condizioni, non so se politiche, personali o nel rapporto tra il suo pezzo di maggioranza e la Lega, di portare avanti questa giusta battaglia.
Non mi permetto di fare un appello patetico al Governo, che spesso si fa quando si presentano gli emendamenti, per chiedergli di ripensarci, perché non lo farà, ma chiedo umilmente al Governo in futuro di riflettere seriamente sulla necessità di reintrodurre un elemento che non è soltanto di civiltà del diritto, ma di civiltà di un Paese. (Applausi dal Gruppo Misto-LeU).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.
PARENTE (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Avevo chiesto di intervenire prima, ma ha già dato la parola al rappresentante del Governo per i pareri. Per favore guardate anche da questa parte.
PRESIDENTE. Non ho capito in cosa è consistita la sua protesta, visto che l'ho chiamata prontamente. Su cosa voleva parlare?
PARENTE (PD). Avevo chiesto di intervenire sull'articolo 2. Non mi avete visto. Adesso il rappresentante del Governo ha già espresso i pareri e non posso più parlare.
PRESIDENTE. Senatrice Parente, può parlare durante la discussione sugli emendamenti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.5, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.6, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alla parola «singolo».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.7.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.8, presentato dal senatore Laus e da altri senatori, fino alle parole «da 30 a 40».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.9.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.10, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.11, presentato dalla senatrice Parente e da altri senatori, identico all'emendamento 2.12, presentato dal senatore Patriarca.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.14, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.
PARENTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PARENTE (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 2.15 cerchiamo di sanare un'ambiguità giuridica presente in tutto l'articolo 2.
Come hanno già ricordato alcuni miei colleghi durante la discussione generale, ci sono due normative diverse per il contratto a termine e il contratto in somministrazione. Esse si riferiscono a due direttive europee diverse, collegate, a loro volta, a sentenze diverse della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Nel provvedimento si fa confusione tra i due istituti. Con l'emendamento in oggetto cerchiamo di sanare questa confusione, anche perché la propaganda diffusa su questi argomenti, che non corrisponde al vero, riguarda il fatto che il contratto in somministrazione non è un privilegio normativo, ma un istituto contrattuale completamento diverso, composto dal rapporto tra l'agenzia in somministrazione, il lavoratore e l'azienda utilizzatrice. Ricordo a quest'Assemblea che quando il lavoratore va in missione presso l'azienda utilizzatrice, è sottoposto a tutti i contratti di lavoro che sono in quell'azienda, a partire dalla parità economica e tutto quanto previsto dal contratto. Equiparare questo anche nella causale è sbagliato giuridicamente, ed è sbagliato nella realtà di questo istituto di somministrazione.
L'articolo 2 è l'esempio della confusione che si fa e non corrisponde al vero. (Applausi dal Gruppo PD). Corrisponde invece a una sorta di propaganda, che ho sentito anche qui dal senatore Paragone. Sono questioni che non corrispondono al vero.
State contravvenendo a un principio di realtà rispetto al lavoro e, siccome il lavoro è la vita delle persone, questo è molto pericoloso. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Patriarca e da altri senatori, fino alle parole «comma 01».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.16.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «19,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.18.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.19, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.20, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
BOLDRINI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOLDRINI (PD). Signor Presidente, stiamo andando troppo veloci. In questo modo confondiamo... (Brusio). Scusate, colleghi, ma io ho votato l'emendamento precedente...
PRESIDENTE. Senatrice Boldrini, per favore intervenga solo sugli emendamenti. Basta alzare la mano tempestivamente e io vado più piano. (Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e L-SP-PSd'Az).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «settore del».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.2.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.3, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, sarò concisa, essendo già intervenuta.
Chiediamo la soppressione della norma che reintroduce - estendendoli moltissimo - i voucher per il turismo e per l'agricoltura. Ne chiediamo l'abrogazione tout court: per il turismo viene ampliata la possibilità dell'utilizzo anche sotto ai cinque dipendenti; per quanto riguarda l'agricoltura, e in generale - questo è molto grave - si dà la possibilità di utilizzo temporale da tre a dieci giorni.
Tale norma, di fatto - lo dico anche al Ministro - mette molto a repentaglio la legge n. 199 del 2016 sul caporalato, soprattutto nella parte in cui l'utilizzo viene esteso a dieci giorni e si possono spalmare le quattro ore sugli stessi dieci giorni.
Quindi chiedo di riflettere molto bene su tale questione, perché tra l'altro in agricoltura - torno a ripeterlo - non si riesce a comprendere l'esigenza di questa norma, tanto più che il contratto nazionale degli agricoltori prevede la possibilità anche di assunzioni per una giornata lavorativa. Si tratta in questo modo di togliere alle donne la garanzia della maternità attraverso l'utilizzo dei voucher, che rischia di essere fraudolento e una specie di salvacondotto per il lavoro nero. Per questo chiediamo l'abrogazione.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, se il Governo è disposto ad accogliere l'ordine del giorno G2-bis.1, ritiro gli emendamenti 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17 e 2-bis.18.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2-bis.
PRESIDENTE. Anche sull'ordine del giorno su cui è appena intervenuto il senatore Steger?
CASTELLI,sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è contrario.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, volevo far presente che un ordine del giorno formulato in modo identico al mio è stato approvato alla Camera dei deputati.
PRESIDENTE. Il Governo vuole pronunziarsi in proposito?
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, l'ordine del giorno alla Camera conteneva l'espressione: «invita il Governo a valutare l'opportunità di». Se il senatore è disponibile, possiamo accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione, ma non nella formulazione attuale.
PRESIDENTE. Senatore Steger, il suo ordine del giorno è accolto come raccomandazione. In virtù di ciò, ritira gli altri emendamenti a sua firma, come preannunciato?
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17 e 2-bis.18.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.2, presentato dal senatore Steger e da altri senatori, fino alle parole «è sostituito».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.3 e 2-bis.4.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.5, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «attività lavorative».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.6 e 2-bis.7.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.9, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.8, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori, fino alle parole «si intendono».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.10 e 2-bis.11.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.12, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, fino alle parole «alberghiero e ricettivo,».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.13 e 2-bis.14.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.19, presentato dal senatore Ciriani e da altri senatori, fino alle parole «la seguente:».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2-bis.20.
Gli emendamenti 2-bis.15, 2-bis.18, 2-bis.17 e 2-bis.16 sono stati ritirati.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.21, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.22, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, identico all'emendamento 2-bis.23, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.24, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.25, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori, identico all'emendamento 2-bis.26, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-bis.27.
TIRABOSCHI (FI-BP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIRABOSCHI (FI-BP). Chiedo di trasformare l'emendamento 2-bis.27 in ordine del giorno.
PRESIDENTE. Chiediamo il parere del Governo.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, esprimo parere contrario.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.27, presentato dalla senatrice Tiraboschi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.28, presentato dal senatore De Bertoldi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2-bis.29.
ROSSOMANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, pongo una domanda semplice al Governo e ai colleghi che saranno chiamati a votare. Noi siamo contro il lavoro nero? Vogliamo contrastare il lavoro nero? Non è ovviamente una domanda retorica. Nel provvedimento che si intitola sulla dignità, la schiavitù più pesante, ovvero il lavoro nero, la vogliamo contrastare o no? Perché allora non mi spiego il parere negativo e vorrei sapere come voteranno i colleghi, anche il senatore Paragone, che ha fatto un intervento così appassionato, su una questione molto semplice. Mi riferisco alla modifica di quella parte del provvedimento là dove si passa da tre a dieci giorni per la denuncia all'INPS dell'acquisto del voucher, pur sapendo che molti lavori durano meno di tre giorni e che questo è un formidabile strumento per usufruire surrettiziamente di lavoro nero.
Quindi, se votiamo contro questo emendamento, dobbiamo essere tutti consapevoli del fatto che stiamo dando una mano al lavoro nero. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.29, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.30, presentato dalla senatrice Bernini e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.31, presentato dal senatore Steger e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Poiché i presentatori non insistono per la votazione, l'ordine del giorno G2-bis.1 è accolto come raccomandazione.
L'ordine del giorno G2-bis.2 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 2-bis.0.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2-bis.0.1, presentato dal senatore Laforgia e da altri senatori, fino alle parole «Al fine di».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti 2-bis.0.2 e 2-bis.0.3.
L'emendamento 2-bis.0.6 è improponibile.
L'emendamento 2-bis.0.4 è precluso dalla reiezione della prima parte dell'emendamento 1-bis.0.20.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2-bis.0.5, presentato dal senatore D'Arienzo.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
MALLEGNI (FI-BP). Signor Presidente, noi siamo ancora più sconcertati di quando abbiamo iniziato. Poniamo una questione che abbiamo già evidenziato in due o tre occasioni - poco fa l'ha fatto la collega Tiraboschi - che riguarda l'applicazione di questo provvedimento all'attività della ristorazione.
Francamente sono ancora preoccupato per la questione dei voucher e della loro somministrazione e ancora di più per le attività stagionali. Lo dico non con polemica, ma con seria preoccupazione reale per quanto riguarda i conti economici delle imprese e l'occupazione dei giovani, i quali probabilmente già nella parte finale della stagione e in quella autunnale non troveranno posto, perché la stagionalità, rapportata all'approvazione di questa norma, verrà troncata in due. Probabilmente le previsioni di perdita di posti di lavoro saranno ulteriori rispetto a quelle che sono state inserite nella relazione tecnica. (Applausi dal Gruppo FI-BP).
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)). Signor Presidente, solo per una funzionalità dei lavori d'Aula, se facciamo l'illustrazione del complesso degli emendamenti, la dobbiamo legare necessariamente agli stessi e al voto. Sono le ore 20,55 e alle ore 21 si prevede di terminare la seduta. Io credo sia meglio esaminare domani tutto l'articolo 3.
PRESIDENTE. Senatore Casini, ormai abbiamo già iniziato l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. La concludiamo, dopodiché il Governo esprimerà il parere e i lavori proseguiranno domani mattina.
I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
CASTELLI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.
L'ordine del giorno G3.1 è accolto come raccomandazione e sull'ordine del giorno G3.2 il parere è favorevole.
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Presidenza prende atto di un accordo, che è intercorso tra i Capigruppo, di concludere la seduta alle ore 21. Pertanto, se non vi sono osservazioni da parte di alcuno, così rimane stabilito.
I lavori riprenderanno domani mattina alle ore 9,30 con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.
Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Atti e documenti, annunzio
PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
Ordine del giorno
per la seduta di martedì 7 agosto 2018
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:
La seduta è tolta (ore 20,57).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (717) (V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (717) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1. Cfr. anche seduta n. 31.
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura)
1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
Marcucci, Rampi, Malpezzi, Iori, Verducci
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «e nell'anno 2018» con le seguenti: «e negli anni 2018 e 2019».
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali, Mirabelli, Damiani, De Poli, Rizzotti, Lonardo, Modena, Moles, Floris, Barboni
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportare le seguenti modifiche:
- al primo periodo, le parole: "1º giugno 2019" sono sostituite dalle parole: "1º giugno 2020";
- al secondo periodo, le parole: "1º gennaio 2020" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2021"».
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, capoverso ''Art. 44-bis'', comma 1, lettere a), b) e c), le parole: ''per l'anno 2019'', ''per fanno 2020'' e ''a decorrere dal 1º gennaio 2021'', sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''per l'anno 2020'', ''per l'anno 2021'' e ''a decorrere dal 1º gennaio 2022'';
b) al comma 1, capoverso ''Art. 44-bis'', comma 2, le parole: ''1º gennaio 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020'';
c) al comma 1, capoverso ''Art. 44-quater'' al comma 6, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
Id. em. 7.3
Dopo il comma 1, aggiungerei il seguente:
«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso ''Art. 44-bis.'' comma 1 lettere a), b) e c), le parole: ''per l'anno 2019'', ''per l'anno 2020'' e ''a decorrere dal Io gennaio 2021'', sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: ''per l'anno 2020'', ''per l'anno 2021'' e ''a decorrere dal 1º gennaio 2022'';
b) al comma 1, capoverso ''Art. 44-bis.'' comma 2, le parole: ''1º gennaio 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020'';
c) al comma 1, capoverso «Art. 44-quater.» al comma 6, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
Id. em. 7.3
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso ''Art. 44-bis.'' comma 1, lettera a), b) c), le parole: ''per l'anno 2019'', ''per l'anno 2020'' e: ''a decorrere dal 2º gennaio 2021'', sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''per l'anno 2020'', ''per l'anno 2021'' e: ''a decorrere dal 1º gennaio 2022'';
b) al comma 1, capoverso ''Art. 44-bis.'' comma 2, le parole: ''1º gennaio 2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''.
c) al comma 1, capoverso ''Art. 44-quater.'' comma 6, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, comma 1, capoverso ''Art. 44-ter.'' sostituire la parola: ''2019'', ovunque presente, con: ''2020'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''2020'', ovunque presente, con: ''2021'' e sostituire la parola: ''2021'', ovunque presente, con: ''2022''».
Id. em. 7.6
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. All'articolo 2, del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, capoverso ''Art. 44-ter'', sostituire la parola: ''2019'', ovunque presente, con ''2020'' e, conseguentemente, sostituire la parola: ''2020'', ovunque presente, con ''2021'' e sostituire la parola: ''2021'', ovunque presente, con ''2022''».
Rampi, Malpezzi, Iori, Verducci
Improponibile
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».
Improponibile
1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 della Legge 22 novembre 2017, n. 175, le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».
Rampi, Malpezzi, Iori, Verducci
Respinto
Il Senato, premesso che:
la legge di stabilità per il 2016, legge 208 del 2015, ha istituito il c.d. bonus cultura, cioè una carta elettronica, dell'importo nominale massimo di 500 euro, per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri, nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo;
il bonus cultura è uno strumento volto a diffondere «cultura» e a massimizzare la penetrazione dei prodotti creativi presso le giovani generazioni;
con la manovra di bilancio per l'anno 2017, si è esteso la possibilità di utilizzo della card all'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera;
malgrado il bonus abbia conosciuto inizialmente alcune difficoltà, dovute in primo luogo alla novità dello strumento e ad alcune problematiche tecniche relative all'accesso da parte dei giovani alla piattaforma web« dedicata, ad oggi sta producendo risultati significativi e-concreti sul piano della crescita dei consumi culturali;
il bonus ha riavvicinata i neomaggiorenni alla cultura, dimostrandosi un sostegno concreto alla lettura, alle piccole librerie, e anche, più in generale, all'industria creativa e alla domanda di tutti i contenuti culturali, compresi quelli che in passato sono stati scarsamente considerati dallo Stato;
a tale proposito l'esclusione dell'editoria audiovisiva dal bonus appare vieppiù incomprensibile, in quando il comparto dell'Home Entertainment rappresenta la memoria storica del cinema perché è stato, e sarà sempre in grado, di assicurare al pubblico la reperibilità continua e costante delle opere cinematografiche e audiovisive del passato, permettendo così alle nuove generazioni di conoscere la cultura del grande cinema di ogni epoca;
in vista dell'annunciata rimodulazione e rivisitazione del bonus cultura per l'anno 2019, come annunciato dal Governo in sede di audizione parlamentare,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di stabilizzare il bonus e, soprattutto, a ricomprendere anche il settore dell'editoria audiovisiva nell'ambito di applicazione del futuro bonus cultura, quale memoria storia del settore audiovisivo.
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7
Malpezzi, Marcucci, Iori, Rampi, Verducci
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Proroga del temine per la presentazione della documentazione necessaria al completamento del progetto ''Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati'')
1. È prorogato al 30 settembre 2018 il termine per l'invio della documentazione che gli enti attuatori dei 271 interventi selezionati dalla Commissione per la selezione degli interventi di cui al progetto ''Bellezza-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati'', istituita con DPCM 19 giugno 2017, devono presentare per poter accedere alla successiva fase di stipula della convenzione con il Ministero dei beni e delle attività culturali concernente le-modalità di erogazione del finanziamento e di verifica sull'esecuzione delle opere».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di salute)
1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1º settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º dicembre 2018».
2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1º settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º dicembre 2018».
3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».
4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;
b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
Respinto
All'emendamento 8.500, sostituire le parole: «1° gennaio 2019» con le seguenti: «1° febbraio 2019»
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, sostituire le parole: «1º dicembre 2018», con le seguenti: «1º gennaio 2019».
Assorbito
Al comma 1, sostituire le parole: «1º dicembre 2018» con le seguenti: «2019».
Berutti, Battistoni, Serafini, Lonardo
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° dicembre 2018», con le seguenti: «A decorrere dal 30 giugno 2019».
Improponibile
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti;
«1-bis. Esclusivamente per gli animali da affezione, il medico veterinario, sotto la propria responsabilità, in casi di comprovata impossibilità a prescrivere con il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, può, in deroga all'articolo 118, comma 1-bis, utilizzare il modello di ricetta, in forma cartacea, definito con decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1-ter. L'applicazione della deroga di cui al comma ...-bis è subordinata all'utilizzo di un ricettario a pagine prenumerate, vidimato dal Servizio Veterinario territorialmente competente, costituito da 2 fogli autoricalcanti, di cui 1 copia originale destinata al Servizio Veterinario Locale e 1 copia al proprietario dell'animale, per ciascuna prescrizione. Ultimate le pagine del ricettario, quest'ultimo deve essere consegnato al Servizio Veterinario Locale che lo ha vidimato».
Berutti, Battistoni, Serafini, Lonardo
V. testo 2
Al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° dicembre 2018», con le seguenti: «A decorrere dal 30 giugno 2019».
Berutti, Battistoni, Serafini, Lonardo
Approvato
Al comma 2, sostituire le parole: «1° dicembre 2018», con le seguenti: «1° gennaio 2019».
Ritirato
Al comma 4, lettera a), è aggiunta la seguente lettera:
«a-bis. Dopo le parole: «al comma 2, primo periodo» sono soppresse le parole: «e nelle more dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al comma 1».
Conseguentemente, al medesimo comma e periodo, le parole «fino al 6%» sono sostituite dalle parole: «fino al 20 per cento».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
«4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute, ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018».
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 novembre 2018''».
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».
Id. em. 8.6
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica a decorrere dall'anno 2019».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ultimo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».
Assorbito
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 590, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''I lotti di medicinali prodotti e distribuiti alla data del 31 dicembre 2018 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza dei medicinale indicata in etichetta''».
Ritirato e trasformato nell'odg G8.10
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del D. Lgs. 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini de l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 955/2014/UE e del regolamento 997/2017/UE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 «Cancerogeno » ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 955/2014/UE, si utilizza la determinazione dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota ''L'' dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.10.
________________
(*) Accolto dal Governo
Ritirato e trasformato nell'odg G8.318
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Nelle more di una revisione degli allegati del decreto legislativo 99/92 e più in generale del decreto complessivo, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, esclusivamente i limiti degli allegati del suddetto decreto e quelli eventualmente più restrittivi stabiliti dalle discipline regionali, con l'avvertenza che possono essere utilizzati anche i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane con codice 190805, e quelli prodotti dal trattamento delle acque reflue industriali e agro industriali che presentano caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelle dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, a condizione che non contengano sostanze pericolose in concentrazioni tali da conferire agli stessi una o più caratteristiche di pericolosità ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE, del Regolamento 1342/2014, della Decisione 95-5/2014/UE e del regolamento 997/2017/LJE. Con riferimento alla caratteristica di pericolo HP7 ''Cancerogeno'' ed ai limiti applicabili per il parametro idrocarburi, coerentemente con la Decisione 95 5/2014/UE, si utilizza la determinazione dei marker di cancerogenicità contemplata nella nota ''L'' dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 così come specificato nel parere dell'ISS prot. 32074 del 23/06/2009».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8.318.
________________
(*) Accolto dal Governo
Improponibile
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8'', con espressa esclusione delle cause di incompatibilità ivi sancite alla lettera c) quando la direzione della farmacia è affidata ad un farmacista non socio, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile. 1968, n. 475, e successive modificazioni».
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, nº 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, nº 27, le parole: ''tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''12 mesi''».
Improponibile
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, il comma 3-bis, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
''3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, a decorrere dal 2013 la Regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico''».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:
l'articolo 21-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;
l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;
lo stesso articolo 21-ter, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;
il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;
considerato che:
in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 - recante norme transitorie e finali - prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore dei presente regolamento»;
nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;
impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore dei decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
V. testo 2
Il Senato, premesso che:
l'articolo 21-ter, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, ha esteso le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide nati dal 1959 al 1965, anche ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nel 1958 e 1966;
l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965, viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n.31 e delle linee guida emanate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Comando Logistico dell'Esercito il 24 settembre 2010;
l'articolo 21-ter, al comma 2 prevede che l'indennizzo viene riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;
esclusivamente per i soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, la legge 160/2016 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 21-ter in commento il Ministro della salute apporta con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo, determinando una netta separazione dei percorsi;
il Ministro della Salute ha emanato il Regolamento in argomento con decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017 che, in base a quanto stabilito dalla legge 160/2016 sopra ricordata, all'articolo - 5 norme transitorie e finali - ha disposto «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento»;
nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscono due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili.
Impegna il Governo:
a prorogare integralmente e correttamente le disposizioni emanate con il decreto del Ministro del Lavoro, Salute e delle Politiche Sociali 2 ottobre 2009, n.163, le circolari e le linee guida diramate alle Commissioni Mediche Ospedaliere dal Dipartimento di Sanità del Comando Logistico dell'Esercito anteriori alle modifiche apportate con il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, della focomelia, dell'emimelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966 che abbiano presentato istanza al Ministero della Salute per il riconoscimento dell'indennizzo entro la data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 166/2017.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:
l'articolo 21-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;
l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;
lo stesso articolo 21-ter, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;
il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;
considerato che:
in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 - recante norme transitorie e finali - prevede che «le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore dei presente regolamento»;
nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;
impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore dei decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
Respinto
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, le parole: ''entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto'', sono sostituite con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2018''».
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
"3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di 120 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione"».
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di eventi sismici)
1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».
2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;
b) la lettera c) è soppressa.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «trecento giorni» con le seguenti: «seicentosessantacinque giorni».
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine, come prolungato dal comma 1».
D'Alfonso, Bellanova, Ferrari, Richetti
Id. em. 9.2
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio dei procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».
Id. em. 9.2
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. I soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento di recupero previste dall'articolo 3, comma 3, dei decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 che, alla data di entrata in vigore della legge 24 luglio 2018, n. 89 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, abbiano già corrisposto agli inviti formulati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ovvero, alla medesima data, siano incorsi nella decadenza stabilita dalla lettera c) del suddetto comma 4, come modificata dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 aprile 2018, sono ammessi a presentare la documentazione richiesta dal commissario straordinario ovvero ad integrare la documentazione già prodotta entro il termine come prolungato dal comma 1».
D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani
Respinto
Dopo il comma 1, inserire, il seguente:
«1-bis. Entro il 31 dicembre 2019, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, provvede al recupero degli aiuti di cui all'articolo 33, comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) del 14 agosto 2015, limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimìs di euro 500.000,00 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2009/C6/05 dell'11 gennaio 2011».
La Commissione
Approvato
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
b) alla lettera d), le parole: "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento";
c) dopo fa lettera d), è aggiunta la seguente:
"d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata".».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: ''75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'';
b) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
c) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''d-bis): a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
b-ter) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguente:
«b-bis) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
b-ter) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata''».
Richetti, Bellanova, Boldrini, Collina, Iori, Manca, Misiani, Patriarca, Verducci
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
«b-bis) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 per cento'';
b-ter) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo delta riduzione non applicata''».
Bernini, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Precluso
Al comma 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c) alla lettera d), le parole: ''100 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''75 cento''; per cento''.
d) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
''e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata''».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«Al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo il periodo: ''Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente'' è inserito il seguente: ''Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo-è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà''».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009, dopo la lettera e-bis), è inserita la seguente lettera:
''e-ter.) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio in itinere''».
Iori, Bellanova, Boldrini, Collina, Manca, Misiani, Patriarca, Richetti, Verducci
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 è inserito il seguente:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello, stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, di cui all5 articolo 2-bis, comma 44, del medesimo decreto-legge n. 148 del 2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Id. em. 9.12
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della 1. 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'art. 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo-dei comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Bernini, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Id. em. 9.12
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1 c. 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla 1. 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020 prevista dall'articolo 2-bis comma 44 del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Id. em. 9.12
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 722 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 20207 prevista dall'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, è da applicarsi a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4, pari a 16 milioni per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si fa fronte mediante riduzione ''dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, così come modificato dall'articolo 1, comma 722, della 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti:
''3.4. Per i soli comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto legge 16 ottobre 2017, n, 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 44, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria, prevista dal secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
3.5. Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre.2014, n. 190''».
Ritirato e trasformato nell'odg G9.18
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3.3 sono aggiunti i seguenti commi:
''3.4 Per i soli Comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, interessati dalla proroga dello stato di emergenza sino al 31.12.2020, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista al secondo periodo del comma 3, si applica a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza.
3.5 Agli oneri derivanti dal comma 3.4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;
in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;
considerato che:
nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;
rilevato che:
nell'attuale previsione del decreto-legge n. 74 del 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", per i fabbricati danneggiati è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria fino al ripristino dell'agibilità, ma non oltre il 31 dicembre 2018;
la ricostruzione privata non risulta attualmente completata e lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2020,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere per gli immobili distrutti, o resi inagibili, dal sisma Emilia del 2012, la proroga dell'esenzione del pagamento dell'imposta municipale fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il termine dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2020.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
Saponara, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.22 e 9.23 nell'odg G9.21
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;
in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;
considerato che:
nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;
nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione,
impegna il Governo ad adottare ogni opportuna iniziativa finalizzata ad estendere anche all'anno 2020 l'attività di supporto che Fintecna, o altra società da questa interamente controllata, assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Bellanova, Boldrini, Collina, Iori, Manca, Misiani, Patriarca, Richetti, Verducci
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.21 e 9.23 nell'odg G9.21
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 14-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come modificato dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
Bernini, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.21 e 9.22 nell'odg G9.21
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 34, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 comma 759 legge 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al secondo periodo, le parole: ''per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuna annualità''».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: ''In considerazione delle suddette assegnazioni di personale è incrementata nella misura corrispondente la pianta organica dei comuni interessati sino alla cessazione dei relativi contratti''».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'Articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 134 del 07/08/2012, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''7-bis. Hanno altresì diritto alla concessione dei contributi perla riparazione, a ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente; previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa''».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede; nei limite di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».
Patriarca, Bellanova, Boldrini, Collina, Iori, Manca, Misiani, Richetti, Verducci
Id. em. 9.26
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74. convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Id. em. 9.26
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai retativi oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro, per ciascuno anno del biennio 2019-2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
Bernini, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Id. em. 9.26
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2020. Ai relativi-oneri si provvede, nel limite di 200.000 euro tanto per l'anno 2019, quanto per l'anno 2020, con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Tiraboschi, Barboni, Rizzotti, Aimi, Damiani, Ferro, Modena, De Poli, Lonardo, Paroli, Dal Mas, Floris, Berutti
Id. em. 4.8
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019'', sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 al 2021,''.
2-ter. All'onere derivante- dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio-triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018; allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche''».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";
b) al comma 1, lettera a), le parole: "e 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: ", 2017-2018 e 2018-2019";
c) al comma 2, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
d) al comma 5, alinea, le parole: "ed euro 5 milioni nell'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019";
e) al comma 5, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b-ter) quanto a euro 900 mila nell'anno 2019, mediante corrispondete riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600 mila nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107".
2-ter. Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016-2017, 2017- 2018 e 2018-2019".
2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dai commi 2-bis e 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017».
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2015 il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
''Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento dei cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per fa consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20% del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo dei progettista viene ulteriormente decurtato del 2% per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto ai termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo dei 10% del compenso-stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5% sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50%; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5% sulla parte spettante relativa ai SAL, fino ad un massimo del 50%. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3% per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30%. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2% sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10%. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare: OPCM 3978 del 08/11/2011; OPCM 4013 del 23/03/2014; D.C.D. n.108 del 18/04/2012; L.125 del 15/08/2015.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10% del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni».
Improponibile
Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:
''16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4 del Dlgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del D.L. 83/2012''.
2-ter. Agii oneri derivanti dal comma 2-bis pari ad euro 1.038.735,00 per il comune dell'Aquila e ad ' 1.038.735,00 per i restanti comuni del cratere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012, a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività dei personale''».
Improponibile
Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:
''16-quinquies. Gli enti locali di cui all'articolo del D.L 39/2009 convertito nella Legge 77/2009 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'art.20 commi 2, 3, 4 del D.lgs 75/2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31.12.2017 assunto a tempo determinato sulla base della normativa emergenziale''.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante l'utilizzo-delle risorse di cui al comma 67-sexies del D.L 83/2012 convertito nella Legge 134/2012 pari ad euro 1.628.933,96 per il comune dell'Aquila a decorrere dal 2018 e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere infine i seguenti commi:
«2-bis. All'articolo 3, comma 1, del D.L. 113/2016, convertito con modificazioni con Legge n. 160/2016 smi, sostituire le parole: ''e per l'anno 2017'', con le seguenti: ''e per gli anni 2019 e 2020''.
2-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede con assegnazione di risorse a valere su Fondi Cipe, appositamente individuati in sede di programmazione».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis dei decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.38, 9.39 e 9.41 nell'odg G9.41
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis dei decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1 comma 760 della legge 205/2017, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
Bernini, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.37, 9.39 e 9.41 nell'odg G9.41
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'art. 1 comma 760 della legge 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
Boldrini, Bellanova, Collina, Iori, Manca, Misiani, Patriarca, Richetti, Verducci
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.37, 9.38 e 9.41 nell'odg G9.41
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
Saponara, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come modificato dall'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
Ritirato e trasformato congiuntamente agli emm. 9.37, 9.38 e 9.39 nell'odg G9.41
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: ''2017, 2018 e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2017, 2018, 2019 e 2020''».
Mantovani, Balboni, Bernini, Boldrini, Arrigoni, De Petris, Grasso
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;
in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;
considerato che:
nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;
considerato inoltre che:
nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione;
occorre infatti considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica che privata,
impegna il Governo in riferimento al sisma del 20 e 29 maggio 2012, a valutare l'opportunità di prorogare fino all'anno 2020 la facoltà di assumere personale con contratto di lavoro flessibile da parte dei commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, delle prefetture-uffici territoriali del Governo, delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''».
Improponibile
Dopo il comma 2 aggiungere infine il seguente comma:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del D.L. 17/10/2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, si applicano anche ai Comuni del cratere sismico così come individuato dal D.L 39/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 77/09».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019";
b) al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2019" sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2019"».
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni, è differito alla data del 30 ottobre 2018».
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''per l'anno 2018'' sono inserite le parole: ''e per l'anno 2019''.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applicala riduzione delle spese fiscali».
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente periodo: ''Per gli anni successivi l'indennità è riconosciuta entro i limiti di spesa fissati al presente comma e fino all'esaurimento delle risorse disponibili''».
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
''4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per Vanno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno''.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 134,8 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 39 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importa di 134,8 milioni di euro per fanno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente.
«2-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
''7-bis, Le disposizioni, di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 2020 anche alle imprese entrate in crisi negli anni 2017 e 2018 in conseguenza delle difficili condizioni economi co-produttive derivanti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
Puglia, Angrisani, Castellone, Castiello, De Lucia, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, Grassi, La Mura, Mautone, Moronese, Nugnes, Ortolani, Gallicchio, Presutto, Ricciardi, Santillo, Urraro, Vaccaro, Auddino, Ferrara
Ritirato e trasformato nell'odg G9.51
Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola, Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;
in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma l proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;
considerato che:
nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici. In particolare, l'emendamento 9.79 (testo 2), approvato in sede referente, inserisce un comma 2-bis all'articolo 9, con il quale si estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle proroghe dei termini di scadenza per il pagamento di fatture, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in ragione degli eventi sismici nell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare l'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, fino al 31 dicembre 2018 e di estenderne l'applicazione anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 2017.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Gli interventi di sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018.
2-ter. Eventuali risorse residue alla predetta data potranno essere utilizzate dalle Regioni anche nei periodi successivi.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;
«2-bis. All'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo, è sostituito dal seguente: ''Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità dì personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese''»
Improponibile
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 50, comma 9-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016'', è aggiunto il seguente periodo: ''e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019''».
2-ter. Ai maggiori oneri-di cui al comma 2-bis, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti, più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali''».
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per Vanno 2018'', sono inserite le seguenti: ''di 2-9-milioni di euro per Vanno 2019 e di 29 milioni di euro per l'anno 2020''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';
b) al comma 1-bis le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020'';
c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''1 contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di tre volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2020, limitatamente alle unità dì personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro periranno 2020, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di. razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per-importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 29 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Castaldi, Di Girolamo, Di Nicola, Grassi
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportatele seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono sostituite con le seguenti: ''di 29 milioni di euro per l'anno 2018 e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3'' e le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni dal 2017 al 2019'';
c) al comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018 sono sostituite dalle seguenti: con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclinare secondo le procedure di cui al comma 3''».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Id. em. 9.56
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n, 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti'': ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
Id. em. 9.56
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3'', le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massime di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
Pagano, De Poli, Toffanin, Aimi, Berutti, Minuto, Gallone, Galliani, Berardi, Mallegni, Vitali, Paroli, Barboni, Battistoni, Floris, Pichetto Fratin, Siclari, Papatheu
Id. em. 9.56
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1: dopo le parole: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,'' sono inserite le seguenti: ''e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3''; le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019'';
b) al comma 1-bis, le parole: ''con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019'';
c) al comma 3-bis, l'ultimo periodo è abrogato ed è sostituito dal seguente: ''I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo possono essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3''».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: ''fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018'' sono inserite le parole: ''e per l'anno 2019''.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 13 milioni di euro per l'anno 2019. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materiali: sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 13 milioni per l'anno 2019, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di credito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: ''al 31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2020'';
b) all'ultimo periodo le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''31 dicembre 2021'';
2-ter. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: ''nel 2017'' sono aggiunte le seguenti: '', nel 2018 e nel 2019'';
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''2. Le Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le Regioni prorogare ulteriormente le misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016''.
2-quater. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: ''37 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020'';
b) al terzo periodo, le parole: ''31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2021''.
2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una ''zona rossa'' istituita, mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo''.
2-sexies. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dai seguenti:
''746. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1º novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1º febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229''.
2-septies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 2-bis a 2-sexies, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede a valere su quota parte delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite dì 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 74 del 2012».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500,000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, così come ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''a/ 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedente comma; si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Ritirato e trasformato nell'odg G9.65
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Al comma 9, dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;
in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;
considerato che:
nel corso dell'esame in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici;
considerato inoltre che:
nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è necessario garantire il completamento delle risorse per il funzionamento delle strutture territoriali a supporto delle attività commissariali quali, a titolo meramente esemplificativo, le spese per il personale, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali di supporto alla ricostruzione,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2020 la possibilità dei commissari delegati di autorizzare il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Collina, Bellanova, Boldrini, Iori, Manca, Misiani, Patriarca, Richetti, Verducci
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
Bernini, Pagano, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Id. em. 9.61
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come ulteriormente modificato dall'articolo 1 c. 761 l. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
Id. em. 9.61
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dall'articolo 1, comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2020'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
Le parole da: «Dopo il» a: «dicembre 2020'';» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».
Bellanova, Ferrari, Richetti, Verducci
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''per l'anno 2017 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2018 e 2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020''».
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
«2-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ''fino al 31 dicembre 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2020'';
b) al comma 4, primo periodo, le parole: ''anno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''2018, 2019 e 2020''».
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. AI comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 le parole: "31 agosto 2018" sono sostituire con le seguenti: "31 agosto 2019"».
Pagano, Vitali, Toffanin, Rizzotti, Berardi, Gallone, Galliani, Minuto, Berutti, Paroli, Pichetto Fratin, Siclari, Barboni, Floris, Aimi, Papatheu, Battistoni
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: ''31 agosto 2018'' con le seguenti: ''31 agosto 2019''».
Coltorti, Ricciardi, Santillo, Nugnes, Montevecchi, Grassi
Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.13
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'', sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 31 dicembre 2018''».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.13
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018''».
Assorbito dall'approvazione dell'em. 6.13
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla, legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: ''Entro il 31 agosto 2018'' sono sostituite dalle seguenti ''Entro il 31 dicembre 2018''».
Pagano, Aimi, De Poli, Rizzotti, Berardi, Vitali, Moles, Mangialavori, Lonardo, Barboni, Paroli, Berutti, Siclari, Papatheu, Pichetto Fratin, Perosino
Ritirato
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2018, n. 45, le parole: "Entro il 31 agosto 2018", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"».
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alla fine del comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 è aggiunto il seguente periodo: "Per gli istituti scolastici che hanno richiesto finanziamento ai sensi del precedente comma 3, il termine è prorogato di 1 anno"».
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
Bellanova, Ferrari, Richetti, Verducci
Id. em. 9.76
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali
Id. em. 9.76
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2018'';
b) al comma 4, le parole: ''per quello successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''per i due successivi''.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».
Saponara, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
''758. Ai fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione, di cui all'articolo 2 dei decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'armo 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
''758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per lo ricostruzione, di cui all'articolo 2 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dai presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''60 rate'' sono sostituite con le seguenti: ''120 rate'' ed è aggiunto in fine il seguente periodo: ''L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento''.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018 a 55 milioni di, euro per l'anno 2019, 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 37,80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
Puglia, Angrisani, Castellone, Castiello, De Lucia, Di Micco, Gaudiano, Giannuzzi, Grassi, La Mura, Mautone, Moronese, Nugnes, Ortolani, Gallicchio, Presutto, Ricciardi, Santillo, Urraro, Vaccaro, Auddino, Ferrara
Ritirato e trasformato nell'odg G9.66
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Le scadenze dei termini previste dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 35 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Atto Senato 717);
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga e definizione di termini di imminente scadenza, necessarie e urgenti;
in particolare, l'articolo 9 proroga i termini in materia di eventi sismici. Il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il comma 2 ridetermina allo stesso livello del 2018 la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nell'anno 2019 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016;
considerato che:
nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione affari costituzionali sono stati approvati diversi emendamenti in materia di eventi sismici. In particolare, l'emendamento 9.79 (testo 2), approvato in sede referente, inserisce un comma 2-bis all'articolo 9, con il quale si estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle proroghe dei termini di scadenza per il pagamento di fatture, previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in ragione degli eventi sismici nell'isola di Ischia verificatisi il 21 agosto 2017;
considerato altresì che:
l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dispone che nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 fino alla scadenza dei termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2019,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle cartelle esattoriali, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia, colpiti dal terremoto del 2017.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Respinto
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. All'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: ''31 gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 gennaio 2020''».
Conseguentemente, dopo la lettera b), comma 1, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 è aggiunta la seguente:
«c) le disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
''2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017''».
Respinto
Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«3. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, le parole: ''1º gennaio 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2020''».
Conseguentemente, dopo il comma 6, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:
«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6, articolo 1, trovano applicazione anche con riferimento-ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«1-bis All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 le parole: "1º gennaio 2019" sono sostituite dalle parole: "1º gennaio 2020"».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge-24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-quater, primo periodo, le parole: ''Per l'anno 2019'' e ''per il medesimo anno 2019'' sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: ''Per gli anni 2019 e 2020'' e ''per i medesimi anni 2019 e 2020'';
b) al comma 8-bis le parole: ''per l'anno 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per ciascuno degli anni 2019 e 2020''».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, è aggiunto il seguente:
''Art. 1-ter.
(Proroga sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui per gli edifici inagibili destinati ad attività produttiva)
1. All'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: '31 dicembre 2018' e '31 dicembre 2020' sono sostituite dalle seguenti: '31 gennaio 2020' e '31 gennaio 2021'.
2. Limitatamente agli immobili ai quali è stato riconosciuto il danno grave, la sospensione di cui all'articolo 2-bis, comma 22, dei decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica fino al 31 dicembre 2021.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riferimento ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Eorio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017''».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''e nel 2018'' sono sostituite dalle seguenti: '', nel 2018 e 2019''».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, aggiungere infine il seguente periodo: "La proroga di cui al presente comma si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del presente decreto"».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 011 del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
''b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
'1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al comma 1 i Comuni si possono avvalere in qualità di responsabile unico del procedimento, nel caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dei relativi incarichi, dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis anche in deroga all'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero di dipendenti di ruolo di altri enti pubblici o organismi di diritto-pubblico delegati ai sensi del comma 2'''.
b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:
''b-bis) al comma 2 dopo le parole: 'o agli altri enti locali' sono aggiunte le parole: 'ovvero ad altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico'''».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. All'articolo 014 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: ''trenta mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''trentasei mesi''».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 si applicano anche ai Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.
2-ter. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 4 milioni di euro per il 2018 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2018-2020 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e spedali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1º settembre 2017, n. 204, in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato i comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia il 21 agosto 2017, e successivamente prorogato con delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2018, n. 52, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2018.
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertivo, dalla legge n. 44 del 2012».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma dei 6 aprile 2009, per l'anno 2018 al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi dì cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i. e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica».
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2018 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Nei comuni interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 29/08/2017, prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei Ministri del 22/02/2018, gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici con la stessa volumetria di quella preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché quelli volti alla ricostruzione di edifici in tutto o in parte crollati o demoliti per effetto del sisma, sono assentiti mediante segnalazione certificata di inizio attività, purché sia possibile comprovare l'originaria consistenza dell'immobile interessato attraverso qualsivoglia strumento idoneo allo scopo.
2-ter. In conformità a quanto stabilito dalla lettera A.29 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, per gli interventi di cui al comma 1 è escluso l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sempre che gli stessi siano realizzati entro dieci anni dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e non determinino difformità rispetto all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro pianivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici.
2-quater. Nei comuni di cui al comma 2-bis, per gli immobili oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724, e 23 novembre 2003, n. 326, sono assentibili gli interventi edilizi diretti a garantirne l'integrità e la conservazione, anche mediante demolizione e fedele ricostruzione; in tale ultimo caso, il Comune, adotta ogni definitiva determinazione sulla domanda di condono pendente entro sessanta giorni dalla richiesta dell'interessato, utilizzando l'istituto della conferenza regionale di cui al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, con applicazione dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2-quinquies. Gli interventi previsti dai commi precedenti relativi ad immobili esistenti alla data del 21 agosto 2017 e ricadenti in aree dichiarate inedificabili solo successivamente a detta data, sono comunque consentiti».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è nominato un Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno di Ischia interessati all'evento sismico del 21 agosto 2017, che opera nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto-legge 1º ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 217, n. 172 e con le risorse individuate dal comma 6-ter del medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2-ter. Il Commissario straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2-quater. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.
2-quinquies. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono inserite le seguenti: ''su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,''».
Improponibile
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016, opera anche per la ricostruzione post-sismica nei territori di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 6-quinquies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e con le risorse individuate dai comma 6=ter dei medesimo articolo e dal comma 765 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
2-ter. Il Commissario Straordinario ai fini della ricostruzione di cui al comma 1 si avvale, ove necessario, dei poteri previsti dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
2-quater. In conformità alle rispettive attribuzioni, il Commissario straordinario e il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurano il necessario raccordo tra i rispettivi ambiti di coordinamento.
2-quinquies. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 dopo le parole: ''Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri'' sono inserite le seguenti: ''su proposta del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,''».
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Per il soddisfacimento delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 ed al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 14, comma 3-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, la dotazione del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 è rifinanziato per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la somma di euro 50 milioni, a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui agli articoli 2, comma 1, lettera f) e 3, comma 1, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, giacenti sui fondi L) ed M) del conto corrente n. 20127 ''Fondi di edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali'' allocato presso Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e già destinate per il finanziamento degli interventi di edilizia residenziale sociale nei medesimi territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 127 del 22 dicembre 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2018».
Saponara, Arrigoni, Pazzaglini, Briziarelli, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Le risorse, assegnate per la ricostruzione pubblica e privata delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato la regione Abruzzo nell'aprile 2009, le provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, nonché le regioni dell'Italia centrale a far data dal 24 agosto 2016, destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti da tali eventi sismici, ancorché depositate su conti correnti bancari a tal fine attivati, non sono soggette a sequestro o pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata in forza di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Ai beneficiari di tali risorse ed ai loro aventi causa, intendendosi come tali i soggetti incaricati dal beneficiano per la fornitura di beni e l'esecuzione di opere e lavori, non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2-ter. Gli atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsivoglia azione esecutiva o cautelare che accordi il diritto di procedere ad esecuzione forzata, eventualmente notificati, non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari e/o loro aventi causa come individuati dal precedente comma.
2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano a tutti i rapporti sorti in dipendenza e per le finalità destinate alla realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma, ancorché formalizzatisi prima della entrata in vigore della presente disposizione».
Saponara, Arrigoni, Briziarelli, Pazzaglini, Pirovano
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
2-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 2-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 717 Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
premesso che:
l'articolo 9 del decreto in oggetto prevede una ulteriore proroga a 300 giorni dei termini entro i quali comunicare i dati relativi all'ammontare dei danni subìti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;
considerato che:
il termine di comunicazione dei dati per i contribuenti che per primi in ordine cronologico hanno ricevuto la notifica da parte del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, nelle modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, sarebbe stato di qualche giorno antecedente la data di entrata in vigore della proroga di cui all'articolo 9 del presente decreto;
impegna il Governo:
a chiarire in sede normativa e a dare indicazione all'Agenzia delle Entrate affinché l'applicazione delle proroga di cui all'articolo 9 comprenda anche i termini intervenuti in medias res.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali, Mallegni, Tiraboschi, Berardi, Barboni, Lonardo, Modena, Floris, Damiani, Moles, Ferro, Aimi, Berutti, Paroli
Improponibile
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga dell'applicazione delle sanzioni per fatture emesse con modalità diverse da quella elettronica)
All'articolo 1, comma 917, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 per le fatture emesse, sino al 31 dicembre 2018, con modalità diverse da quelle previste dal medesimo articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, qualora l'imposta sia stata comunque regolarmente assolta"».
Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del «Fondo speciale di parte corrente»iscritto ai fini del bilancio triennale,2018-2020 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire»dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)
1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali, Mallegni, Damiani, Barboni, Aimi, Tiraboschi, Lonardo, De Poli, Ferro, Floris, Modena, Moles, Berutti, Berardi
Respinto
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.
(Proroga incentivi all'acquisto di abitazioni in classe energetica elevata)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ''31 dicembre 2017'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2020''.
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 14,3 milioni di euro nel 2018, 28.6 milioni di euro nel 2019 e 42,9 milioni di euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici)
1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "in sostituzione, temporanea o parziale", sono sostituite dalle seguenti: "in sostituzione temporanea, anche se parziale";
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica";
2) dopo le parole: "dell'edificio distrutto o danneggiato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente";
c) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "e le misure di sequestro preventivo" sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica"».
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di sport)
1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».
EMENDAMENTI
Ritirato
Al comma 1, sopprimere le parole da: «e al comma 375» fino alla fine del comma.
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa».
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 11
(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi)
1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».
2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;
c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;
d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;
e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;
f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;
g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
Comincini, D'Alfonso, Bonifazi, Grimani
Respinto
Al comma 1, sopprimere le parole da: «All'articolo 2» fino a: «180 giorni».
Respinto
Al comma 1 sostituire le parole: «180 giorni», con le seguenti: «entro il 31 maggio 2019».
Respinto
Al comma 1, la seconda parte è sostituita con la seguente: «al comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: ''18 mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''36 mesi''».
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «18 mesi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «24 mesi».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «36 mesi».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Precluso
Al comma 1, sostituite le parole: «18 mesi» con le seguenti: «24 mesi».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2018"».
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «31 gennaio 2019»;
b) al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i gruppi di cui al comma 1-bis, tale soglia, è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
________________
N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile.
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «pari ad almeno il sessanta per cento», con le seguenti: «pari ad almeno l'ottanta per cento».
Respinto
Al comma 2, lettera b), capoverso «2-bis», dopo le parole: «dei consiglieri di amministrazione», aggiungere le seguenti: «e vengano scelti tra le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori».
Respinto
Al comma 2, lettera e), capoverso «3-ter», sopprimere le parole: «e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26».
Ritirato e trasformato nell'odg G11.304
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «al comma 1, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non inferiore ad almeno il 60%,».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n.717,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 11.304.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece
Improponibile
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i gruppi di cui al comma 1-bis, tale soglia è stabilita, sentita la Banca d'Italia, con decreto del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legge 21 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2015 n. 11, le parole: ''31 dicembre 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2022''».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e finanziamenti)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 246, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º ottobre 2018";
b) le parole: "dal 2015 al 2017" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2018 al 2020"».
Respinto
Dopo l'articolo,, inserire il seguente;
«Art. 11-bis.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2025''».
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA. dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio)
1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 26 ottobre 2011, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018».
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)
1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per settantacinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dei-presente decreto.
2. Il Comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1».
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Proroga partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali)
1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110».
ARTICOLI 12 E 13 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 12.
(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034)
1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese)
1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».
EMENDAMENTI
La Commissione
Approvato
Al comma 1, premettere i seguenti:
«01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle provincie autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente alla adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74".
01-bis. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione.
01-ter. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 01-bis, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021 sono destinati al fondo di cui al comma 01-quater.
01-quater. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».
Conseguentemente, sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al penultimo periodo le parole "secondo, terzo e quarto periodo" sono soppresse;
b) all'ultimo periodo, le parole da: "sono da adottare" fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "sono adottati entro il 31 ottobre 2018"».
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 Agosto 2018».
La Commissione
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:
''495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le Regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle Regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime Regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna Regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate.
L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2.
Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare, secondo quando stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le Regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere degli spazi assegnati, e assumono le iniziative necessarie affinché le Pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere degli spazi finanziari effettuano la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475''.
b) i commi da 497 a 500 sono soppressi.
Tabella 1
| Regioni | Riparto spazi finanziari 2018 | Profilo investimenti | ||||
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Abruzzo | 15.959.000 | 5.585.650 | 4.372.766 | 4.149.340 | 1.691.654 | 159.590 |
| Basilicata | 8.000.000 | 2.800.000 | 2.192.000 | 2.080.000 | 848.000 | 80.000 |
| Calabria | 22.509.000 | 7.878.150 | 6.167.466 | 5.852.340 | 2.385.954 | 225.090 |
| Campania | 53.185.000 | 18.614.750 | 14.572.690 | 13.828.100 | 5.637.610 | 531.850 |
| Emilia-Romagna | 42.925.000 | 15.023.750 | 11.761.450 | 11.160.500 | 4.550.050 | 429.250 |
| Lazio | 59.055.000 | 20.669.250 | 16.181.070 | 15.354.300 | 6.259.830 | 590.550 |
| Liguria | 15.647.000 | 5.476.450 | 4.284.278 | 4.068.220 | 1.658.582 | 156.470 |
| Lombardia | 88.219.000 | 30.876.650 | 24.172.006 | 22.936.940 | 9.351.214 | 882.190 |
| Marche | 17.572.000 | 6.150.200 | 4.814.728 | 4.568.720 | 1.862.632 | 175.720 |
| Molise | 4.830.000 | 1.690.500 | 1.323.420 | 1.255.800 | 511.980 | 48.300 |
| Piemonte | 41.515.000 | 14.530.250 | 11.375.110 | 10.793.900 | 4.400.590 | 415.150 |
| Puglia | 41.139.000 | 14.398.650 | 11.272.086 | 10.696.140 | 4.360.734 | 411.390 |
| Toscana | 39.447.000 | 13.806.450 | 10.808.478 | 10.256.220 | 4.181.382 | 394.470 |
| Umbria | 9.900.000 | 3.465.000 | 2.712.600 | 2.574.000 | 1.049.400 | 99.000 |
| Veneto | 40.098.000 | 14.034.300 | 10.986.852 | 10.425.480 | 4.250.388 | 400.980 |
| Totale | 500.000.000 | 175.000.000 | 137.000.000 | 130.000.000 | 53.000.000 | 5.000.000 |
Tabella 2
| Regioni | Riparto spazi finanziari 2019 | Profilo investimenti | ||||
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Abruzzo | 15.959.000 | 1.117.130 | 6.224.010 | 5.904.830 | 2.393.850 | 319.180 |
| Basilicata | 8.000.000 | 560.000 | 3.120.000 | 2.960.000 | 1.200.000 | 160.000 |
| Calabria | 22.509.000 | 1.575.630 | 8.778.510 | 8.328.330 | 3.376.350 | 450.180 |
| Campania | 53.185.000 | 3.722.950 | 20.742.150 | 19.678.450 | 7.977.750 | 1.063.700 |
| Emilia-Romagna | 42.925.000 | 3.004.750 | 16.740.750 | 15.882.250 | 6.438.750 | 858.500 |
| Lazio | 59.055.000 | 4.133.850 | 23.031.450 | 21.850.350 | 8.858.250 | 1.181.100 |
| Liguria | 15.647.000 | 1.095.290 | 6.102.330 | 5.789.390 | 2.347.050 | 312.940 |
| Lombardia | 88.219.000 | 6.175.330 | 34.405.410 | 32.641.030 | 13.232.850 | 1.764.380 |
| Marche | 17.572.000 | 1.230.040 | 6.853.080 | 6.501.640 | 2.635.800 | 351.440 |
| Molise | 4.830.000 | 338.100 | 1.883.700 | 1.787.100 | 724.500 | 96.600 |
| Piemonte | 41.515.000 | 2.906.050 | 16.190.850 | 15.360.550 | 6.227.250 | 830.300 |
| Puglia | 41.139.000 | 2.879.730 | 16.044.210 | 15.221.430 | 6.170.850 | 822.780 |
| Toscana | 39.447.000 | 2.761.290 | 15.384.330 | 14.595.390 | 5.917.050 | 788.940 |
| Umbria | 9.900.000 | 693.000 | 3.861.000 | 3.663.000 | 1.485.000 | 198.000 |
| Veneto | 40.098.000 | 2.806.860 | 15.638.220 | 14.836.260 | 6.014.700 | 801.960 |
| Totale | 500.000.000 | 35.000.000 | 195.000.000 | 185.000.000 | 75.000.000 | 10.000.000 |
1-ter. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 così come convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.
1-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: ''per gli anni 2017 - 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''per gli anni 2017 - 2020''.
1-quinquies. All'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, al secondo periodo le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso".
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli incentivi finalizzati al sostegno della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dai fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 23 giugno 2016, sono prorogati fino al 31 dicembre 2018».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 13 E ORDINE DEL GIORNO
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali, Tiraboschi, Ferro, Barboni, Aimi, Damiani, De Poli, Modena, Lonardo, Rizzotti, Floris, Berutti, Paroli, Dal Mas
Id. em. 4.8
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: ''Per gli anni dal 2014-2019,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni dal 2014 ai 2021,''.
2. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 132,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico dei lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
Id. em. 13.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n, 151, la parola; ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
Id. em. 13.0.3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la parola: ''2019'' è sostituita dalla seguente: ''2020''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: '' sei precedenti alla data di cui al comma 1'';
b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è prevista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».
Id. em. 13.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del lavoro telematico)
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''i sei precedenti alla data di cui al comma 1'';
b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è pervista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».
Sost. id. em. 13.0.6
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroga di termini in materia di Libro Unico del Lavoro telematico)
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: ''sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo'' sono sostituite dalle seguenti: ''i sei precedenti alla data di cui al comma 7'';
b) è aggiunto infine il seguente periodo: ''Con lo stesso decreto, è pervista una fase transitoria, non inferiore a sei mesi, per l'adeguamento delle procedure da parte dei soggetti obbligati ed i loro intermediari''».
Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G13.0.9
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:
«Art 13-bis.
(Termini in materia di biomasse)
1. Il comma 588 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:
l'articolo 1 della legge n.208/2015, commi 149, 150 e 151, ha prorogato i termini entro cui i titolari di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che cessavano di beneficiare di incentivi sull'energia elettrica prodotta, potevano presentare la domanda di ammissione ad un nuovo incentivo, determinato dalla legge nella misura dell'80% della tariffa di conversione dei certificati verdi.
considerato che
L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014;
la Commissione UE ha richiesto con una nota dell'8 Dicembre 2017 (COMP B.3 AC/AM/MB/kd*D*2017/116863 ) una serie di approfondimenti che, di fatto, hanno rappresentato l'avvio di una possibile procedura di infrazione, con indagine sui pregressi regimi di incentivazione (7340 impianti con 19000MW di potenza), con elevato rischio di una decisione di incompatibilità;
alla luce di quanto sopra si ritiene opportuno intervenire al fine di evitare che negli operatori si creino aspettative legate alla vigenza delle disposizioni normative citate e soprattutto per evitare ulteriori future infrazioni,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi con le dovute modifiche normative in sede legislativa al fine di evitare di incorrere in ulteriori procedure di infrazione a livello comunitario.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia fiscale)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205, al comma 932, le parole: ''31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti; ''31 dicembre''».
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia fiscale)
1. Al comma 997 della legge L. 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: ''1º gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2019'';
b) alla lettera b) le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';
c) alle lettera c) le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)
1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2019'';
b) al secondo periodo, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019'';
c) al terzo periodo, le parole: ''30 giugno 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2019''».
Pagano, Bernini, Fazzone, Quagliariello, Vitali, Berardi, Tiraboschi, Damiani, De Poli, Lonardo, Ferro, Modena, Rizzotti, Moles, Barboni, Floris, Aimi, Paroli, Berutti
Id. em. 4.21
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis
(Proroghe di termini in materia di strutture turistico ricettive)
1. Alla lettera i), comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ''Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020'', sostituire le parole: ''30 giugno 2019'' con le parole: ''31 dicembre 2019''.
2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019».
La Commissione
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi)
1. All'articolo 16 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 19 maggio 2017 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, si applicano a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1"».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente: «Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate.».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente: «Il Commissario è nominato sulla base del più alto livello di competenza culturale e professionale, attraverso una procedura di selezione a evidenza pubblica che compari titoli ed esperienze maturate. Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato».
Conseguentemente al comma 2 dopo le parole: «del comma 1» inserire le seguenti: «per le spese necessarie alla procedura di selezione a evidenza pubblica».
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia
Respinto
All'emendamento 13.0.500 (testo 2) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al Commissario non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato.».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
Il Relatore
Approvato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
1. Il comma 9 dell'articolo 63, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 585 della legge n. 232, del 2016 e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE
Articolo 14.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
Il Relatore
Approvata
All'articolo 9, sostituire il comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 9.91, con il seguente:
«2-bis. La proroga di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
All'articolo 13, sopprimere il comma 1-quinquies, introdotto dall'emendamento 13.4 (testo 2).
All'articolo 13-bis, introdotto dall'emendamento 13.0.14, sopprimere le parole da: «All'articolo 16» fino a: «1-bis» e dopo le parole: «primo periodo,» inserire le seguenti: «del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017».
DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (741)
PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, CONZATTI, TOFFANIN, CARBONE, DE POLI, PEROSINO, ROSSI, MALAN, MALLEGNI, GALLONE, VITALI
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca misure per il contrasto al precariato, misure per il contrasto alla ludopatia e misure in materia di semplificazione fiscale, disciplinando settori tematici tra loro eterogenei;
gli articoli del decreto, con riguardo all'eterogeneità, affrontano questioni tra loro diverse e in talune norme è anche difficile rinvenire quel soddisfacimento del principio di necessità ed urgenza proprio del decreto-legge, la cui emanazione dovrebbe essere funzionale a risolvere, o a porre in essere, con immediata efficacia, azioni od iniziative ritenute importanti ed improcrastinabili;
l'eterogeneità delle materie in un decreto-legge determina un utilizzo improprio della decretazione d'urgenza e un depauperamento della competenza legislativa propria delle Camere: per tale motivo l'utilizzo di tale strumento deve essere ponderato. La volontà del Governo di realizzare il proprio programma, o di rendere operative con immediatezza alcune sue decisioni, non può diventare prevalente sulla natura peculiare del decreto-legge. Inoltre, quest'ultimo non può essere il mezzo dell'Esecutivo per introdurre disposizioni e preservare, pretestuosamente e comunque, gli effetti prodottisi nei 60 giorni di validità della decretazione di urgenza, a prescindere dalla conversione in legge delle singole norme emanate;
giova, infatti, ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal summenzionato articolo Costituzionale per la legittima adozione dei decreti-legge;
in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 ritiene illegittimo il decreto-legge il cui contenuto sia privo del vincolo dell'omogeneità esplicitamente previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Infatti, come sostenuto dalla Corte, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» debba essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte medesima, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;
tali storture, che sono da considerarsi un palese abuso di uno strumento legislativo particolare quale è il decreto-legge, sono ravvisabili sin dal titolo del provvedimento emergenziale, che è vago, generico e non permette di comprendere il suo specifico ambito di intervento;
il legislatore ha reputato, in modo inappropriato, che inserire nel titolo il termine "urgenti" sia motivo sufficiente per rendere emanabile un decreto-legge, e che i termini "materia fiscale e finanziamento esigenze indifferibili" siano sufficienti per legare tra loro disposizioni totalmente disomogenee;
è necessario ricordare e considerare che si dovrebbe usare maggior cautela nell'emanazione di provvedimenti emergenziali che sembrano redatti ad hoc per acquisire solo maggior consenso popolare;
infatti, il decreto-legge in oggetto presenta un contenuto articolato e costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. In taluni casi, le disposizioni del decreto intervengono su discipline che risultano già stratificate nel corso del tempo, e si rivelano ancora una volta eterogenee e prive delle caratteristiche cui il decreto-legge in quanto tale dovrebbe ispirarsi;
con particolare riferimento alle norme in materia di lavoro, mancano del tutto i presupposti di necessità e urgenza sanciti dall'articolo 77 della Costituzione; si tratta di norme che sarebbe stato sicuramente più opportuno inserire all'interno di un disegno di legge destinato a seguire l'ordinario iter parlamentare;
le norme in materia di lavoro, di fatto, costituiscono una - seppur limitata - riforma di sistema, che riguardano un mondo assolutamente «fluido», con migliaia di contratti che sono in fase di rinnovo proprio in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, e che sicuramente mal si conciliano con lo strumento del decreto-legge immediatamente efficace; modifiche anche modeste rischiano, infatti, di avere un impatto di sistema comunque significativo sull'andamento del mercato;
il decreto-legge introduce a tal riguardo una serie di norme restrittive in materia di contratti a termine e contratti di somministrazione;
nello specifico, giova evidenziare che con riferimento alle modifiche della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, nonostante l'inserimento del comma 1-bis apportato dalle Commissioni competenti della Camera dei deputati, desta perplessità l'obbligo di indicazione delle causali nei casi di rinnovo contrattuale oltre i 12 mesi - esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria -, che creeranno un aumento eccessivo del contenzioso, stante la genericità della formulazione;
all'articolo 2, l'inserimento del comma 02, in sede di esame del testo alla Camera dei deputati - secondo il quale il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore -, irrigidisce notevolmente la possibilità del datore di lavoro di modulare rapidamente il livello e la composizione della propria manodopera seguendo gli andamenti della produzione;
in questo quadro le modifiche della disciplina lavoristica si riveleranno poco utili rispetto all'obiettivo dichiarato di voler contrastare la precarietà - considerato che l'incidenza dei contratti a termine sul totale degli occupati è, in Italia, in linea con la media europea - con il risultato di produrre, nel breve termine, un effetto depressivo sull'occupazione e fortemente penalizzante per le imprese;
inoltre, secondo una stima di Confesercenti, un ulteriore aumento degli oneri per i contratti a tempo determinato si trasforma in un aggravio stimato in oltre 100 milioni di euro l'anno, di cui più della metà verrà sborsato già quest'anno, visto che scadranno il 55 pe cento dei contratti;
le modifiche sopra indicate mostrano i segni della difficoltà della politica ad intercettare le reali esigenze del mondo dell'impresa, ma altresì dell'incapacità di decodificare i bisogni del mondo del lavoro in generale, che di tutto avrebbe bisogno fuorché di misure che introducono nuovi elementi di rigidità;
Forza Italia, pur condividendo la necessità di accertare e sanzionare eventuali abusi nell'utilizzo dei voucher, ritiene non più procrastinabile un intervento sulla loro disciplina al fine di evitare un aumento esponenziale del lavoro nero nel nostro Paese e per tale motivo ha presentato sia al Senato che alla Camera, un disegno di legge volto alla reintroduzione di tale strumento pensato originariamente proprio per la valorizzazione del lavoro saltuario ed occasionale nei periodi di richiesta straordinaria di lavoro agricolo, stante la specificità di questo settore, che presenta caratteristiche difficilmente equiparabili agli altri settori dell'economia;
destano, altresì, perplessità le disposizioni di cui all'articolo 4 volte ad arginare il fenomeno delle "delocalizzazione" delle imprese, ponendo limiti efficaci alle imprese che abbiano ottenuto dallo Stato aiuti per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche, attraverso la ridefinizione dei divieti e delle sanzioni;
pur ritenendo condivisibile la necessità di revocare gli incentivi in situazioni di effettiva distrazione di attività produttive e di basi occupazionali dall'Italia, si stigmatizzano l'ampiezza e la genericità di disposizioni eccessivamente punitive che rischiano di disincentivare gli investimenti interni ed esteri;
come sempre il Governo, nel perenne e confusionario zibaldone tra fattispecie evidentemente poco note al Ministro competente, confonde i concetti di "delocalizzazione" ed "internazionalizzazione" delle imprese, la seconda assolutamente auspicabile poiché induttiva di crescita, posti di lavoro e ricchezza per imprese e sistema paese ed in quanto tale favorita ed incentivata con azioni positive da tutti i Governi d'Europa e del mondo, compresi tutti i Governi italiani che hanno preceduto l'attuale;
inoltre, si evidenzia che la formulazione complessiva dell'articolo che introduce limiti alla delocalizzazione delle imprese, fa riferimento alla revoca dell' "aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio", omettendo di specificare ulteriormente le tipologie di contributi pubblici di sostegno che sono oggetto di revoca;
l'articolo 9 del decreto-legge introduce il divieto assoluto e generalizzato della pubblicità di giochi e scommesse. Come evidenziato nel dossier del Servizio studi del Senato, la normativa previgente (disposizioni limitative introdotte dapprima dall'articolo 7, commi 4-6, D.L. n. 158 del 2012 - cosiddetto "decreto Balduzzi" - e, successivamente, dall'articolo 1, commi 938, 939, legge n. 208 del 2015 - legge di stabilità 2016 -), che il decreto-legge fa espressamente salva, infatti, nel presupporre la liceità del messaggio pubblicitario di giochi e scommesse non appare compatibile con il divieto generale introdotto dal decreto-legge";
la disposizione in esame, volta a contrastare efficacemente il fenomeno della ludopatia, ridenominato, a seguito dell'approvazione da parte della Camera, "disturbo da gioco d'azzardo", presenta palesi ed evidenti vizi, sia sotto il profilo del mancato coordinamento con il quadro legislativo nazionale, sia sotto il profilo della costituzionalità e ciò per i seguenti motivi: 1) il testo approvato dalla Camera dei deputati, lungi dal perseguire l'intento dichiarato nel suo titolo e nel preambolo, ovvero quello di introdurre misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, determina invece l'insorgere, in via di fatto, di una evidente disparità di trattamento all'interno delle categorie che negli intenti si vorrebbero proteggere, effetto questo palesemente contrastante con le disposizioni di cui agli articoli 3, 35 e 41 della Costituzione; 2) le imprese ed i lavoratori che operano nel settore dei giochi leciti che, si badi bene, come riconosciuto dallo stesso esecutivo con l'esenzione dal divieto di pubblicità assicurata alle Lotterie Nazionali, non sono tutti classificabili come "giochi di azzardo", vengono sostanzialmente privati della loro dignità e catalogati come cittadini indegni per una loro condizione sociale ovvero quella di operatori di un settore merceologico assolutamente legale, peraltro soggetto a riserva statale in forza del richiamato articolo 1, decreto legislativo n.496 del 1948, ma ritenuto dall'Esecutivo ideologicamente pericoloso e negativo;
la disposizione in esame, infatti, introduce il divieto totale di pubblicità per il gioco legale, così sopprimendo in via di fatto in modo radicale una libertà garantita, e ciò senza che nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento, sia stato riportato un solo elemento concreto ed obiettivo a supporto di una misura così drastica destinata ad incidere in modo assoluto sui diritti acquisiti e sulle libertà delle imprese che operano in questo settore merceologico specifico;
giova, inoltre, evidenziare che il Governo ha introdotto un divieto assoluto con l'intento dichiarato di contrastare un fenomeno che non si è nemmeno premurato di misurare con criteri scientifici ed epidemiologici. Infatti, le misure introdotte, solo apparentemente manichee, rischiano al contrario di incentivare l'azzardo, producendo l'effetto paradosso di favorire la diffusione del gioco illecito puro;
il divieto di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto Dignità si pone, inoltre, in aperto contrasto con la raccomandazione della Commissione UE del 14 luglio 2014 che non suggerisce l'imposizione di divieti di comunicazione ma, ben diversamente, afferma che "le comunicazioni commerciali sui servizi di gioco d'azzardo on line possono svolgere un ruolo importante nell'orientare i consumatori verso offerte permesse e controllate, ad esempio fornendo l'identità dell'operatore e dando informazioni corrette sul gioco d'azzardo, compresi i rischi delle problematiche ad esso legate, nonché messaggi di avvertimento";
rilevato che:
giova porre in rilievo lo scarso livello di considerazione riservato al Parlamento dalle forze di maggioranza, risultando, al contempo, incomprensibile la compressione dei tempi dell'iter del disegno di legge in titolo. Ancora una volta, la possibilità di svolgere un esame approfondito e di apportare modifiche al testo trasmesso dalla Camera è preclusa a causa dell'atteggiamento del Governo nei confronti del Parlamento, gravemente contrastante con il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche;
la consuetudo contra legem da parte del legislatore, di produrre decreti-legge in contrasto con sentenze della Corte, con dettami costituzionali e disposizioni legislative, indebolisce la credibilità degli organi legislativi, dei loro componenti e del valore e della forza delle leggi e della Costituzione. Desta, inoltre, perplessità che un decreto-legge formalmente viziato possa essere emanato e, successivamente, convertito,
delibera di non procedere all'esame dell'Atto Senato 741.
MARCUCCI, MALPEZZI, MIRABELLI, VALENTE, BINI, CIRINNA', COLLINA, FERRARI, PATRIARCA, D'ALFONSO, PARENTE, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, LAUS, NANNICINI
Respinta (*)
Il Senato,
in sede di discussione della legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
premesso che:
l'uso dello strumento del decreto-legge ha costretto le Commissioni riunite 6 ª e 11ª ad esaminare il testo in tempi brevissimi limitando enormemente la possibilità di svolgere un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa nelle Commissioni è stata profondamente mortificata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano promesso una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una "ritrovata" centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. La compressione dei tempi concessi al Senato per esaminare il decreto-legge non ha consentito di effettuare una valutazione approfondita delle disposizioni ivi contenute e di cogliere le implicazioni che le norme avranno sul mercato del lavoro italiano e, cosa più importante, sulla vita delle lavoratrici e dei lavoratori e delle imprese, che ne rappresentano i destinatari;
a questo proposito, occorre evidenziare il fatto che il testo non è corredato dalla relazione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dal regolamento in materia. Ebbene, a fronte di un dettato normativo chiarissimo, la mancanza dell'AIR può essere giustificata in determinati casi, qualora il provvedimento in esame non impatti significativamente sulla platea dei destinatari, oppure, considerato che gli effetti socio-economici del provvedimento saranno tutt'altro che esigui, la mancanza dell'AIR significa che il Governo è stato manifestamente insolvente nel fornire dati adeguati relativi ad esso, analisi che anche alla luce del notevole ritardo tra l'adozione del decreto-legge e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, appare abbastanza verosimile;
non ci si può non chiedere in cosa consistano la necessità e l'urgenza di questo provvedimento, laddove proprio la disciplina "più importante", a detta del Ministro dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, e cioè quella sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, viene rinviata nella sua applicazione, con riferimento ai rinnovi e alle proroghe contrattuali, al 31 ottobre 2018;
il decreto-legge ha un titolo altisonante che richiama la "dignità dei lavoratori e delle imprese". Si tratta molto più prosaicamente di misure sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato e della somministrazione, l'indennità di licenziamento ingiustificato, delocalizzazione, ludopatia e semplificazione fiscale;
soffermandoci su una delle questioni più controverse del decreto-legge, ovvero la riduzione della durata del contratto a tempo determinato, secondo quanto evidenziato dal dossier del Servizio del bilancio del Senato, la relazione tecnica indica in 80.000 i soggetti che hanno attualmente (ogni anno) un contratto a termine di durata maggiore di 24 mesi e inferiore o pari a 36 mesi (il limite massimo). Di questi 80.000, destinati ope legis a terminare il rapporto di lavoro al giungere del 24° mese, il 33 per cento sarebbe destinato alla disoccupazione (tasso che si riscontra al termine di un contratto di 36 mesi) mentre attualmente lo stesso tasso è pari al 23 per cento: "non riscontrandosi obiettivamente altri motivi per giustificare tale differenza" - afferma il Servizio del bilancio - "appare ragionevole l'assunto che i 10 p.p. di differenza (8.000 soggetti) siano ascrivibili proprio alla prosecuzione dei rapporti di lavoro dopo i 24 mesi.";
inoltre, si ricorda che con la sentenza dell'11 aprile 2013, la Corte di giustizia europea ha statuito che la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato non sia applicabile al lavoro in somministrazione, alla luce del fatto che la normativa europea sul contratto a termine separa espressamente tale tipologia contrattuale rispetto a quella del lavoro somministrato;
ed ancora, l'innalzamento dell'indennità di licenziamento ingiustificato di due mensilità ulteriori ogni anno rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2015 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti), solleva dubbi di costituzionalità, soprattutto in riferimento all'innalzamento della soglia delle 24 mensilità, per violazione dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione, nella misura in cui introduce un'irragionevole differenziazione con le lavoratrici e i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. L'orientamento giurisprudenziale ha più volte ribadito che sono possibili disparità e differenziazioni di trattamento, solo nel caso in cui siano giustificate e comunque ragionevoli, per esempio per aumentare l'occupazione, cosa che non avviene in questo decreto. Infatti, a parità del medesimo licenziamento ingiustificato per fatto sussistente che non sia di gravità tale da giustificare il licenziamento ed a parità di anzianità, il lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015 percepirà una indennità inferiore al medesimo dipendente assunto successivamente;
l'intervento che concede al MIUR 120 giorni di tempo per dare esecuzione ad ogni provvedimento giurisdizionale che comporti la decadenza di contratti di lavoro stipulati con docenti in possesso di diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, rappresenta sostanzialmente una misura che si limita a rinviare l'adozione di una soluzione strutturale del problema, facendo ricadere sugli alunni, sulle famiglie e sull'ordinato svolgimento del percorso formativo gli effetti dell'eventuale incertezza occupazionale di tali insegnanti. Inoltre, l'abolizione della norma sui 36 mesi, senza una data certa dei concorsi rischia di provocare non solo nuove sanzioni per l'Italia, ma l'apertura di una nuova stagione di precariato;
le misure in materia di delocalizzazioni, con le quali si prevede la restituzione degli aiuti di Stato e l'applicazione di una forte sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le imprese trasferiscano le proprie attività di produzione al di fuori dell'Unione europea entro un periodo di cinque anni dalla data di conclusione dell'investimento agevolato, risultano essere contrarie al processo di attrazione di investimenti, anche estere, nel nostro Paese - avviato nella scorsa legislatura con le misure di incentivazione previste nel Piano Industria 4.0 - e di dubbia applicabilità, tanto da prefigurare un forte aumento del contenzioso e da scoraggiare le tante aziende italiane e straniere che, dopo anni di incertezze, hanno ricominciato a programmare investimenti nel nostro Paese. Inoltre, tali disposizioni non colpiscono soltanto la capacità di attrazione di investimenti esteri nel nostro territorio ma indeboliscono anche la propensione delle nostre imprese all'internazionalizzazione della loro attività economica e produttiva. In risposta a tali problematiche, con le norme in esame si blocca un processo di internazionalizzazione delle nostre imprese che non ha riscontro in altre realtà;
sul tema dei giochi le misure adottate appaiono profondamente contraddittorie e parziali. L'articolo 9, nel vietare qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, comunque effettuata e su qualunque mezzo (Televisione, radio, pubblicazioni, stampa quotidiana e periodica, internet e affissioni), introduce in realtà una tariffa, sotto forma di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni commesse che si risolvono nel pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e, in ogni caso, non inferiore a 50.000 euro per ogni violazione, che permette al committente di aggirare agevolmente il divieto stesso. Vista l'importanza che riveste la pubblicità per alcuni settori che godono di un giro di affari molto consistente, le sanzioni previste non avranno pertanto la capacità di impedire effettivamente la trasmissione della pubblicità sui giochi su qualsiasi mezzo e a qualsiasi orario. La concreta efficacia delle norme proposte rischia di essere vanificata, inoltre, dall'assenza di una disciplina sovranazionale della materia, così pregiudicando la possibilità di applicare il medesimo divieto in caso di manifestazioni estere trasmesse in Italia e, al contempo, l'applicazione in solo ambito nazionale del divieto di pubblicità e sponsorizzazione dei giochi rischia di penalizzare in termini di concorrenza gli operatori nazionali;
le misure in tema di giochi non prevedono nulla sul fronte dell'offerta di gioco, ossia sulla riduzione del numero delle slot negli esercizi commerciali, nelle sale e nei punti di gioco, così come sul fronte della garanzia di migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori. I contenuti dell'intesa raggiunta il 7 settembre 2017 all'unanimità in Conferenza Stato Regioni e enti Locali sul riordino del gioco pubblico tra i presidenti delle Regioni e delle Province autonome e il Governo non sono stati recepiti. Tale intesa qualora fosse recepita dal decreto ministeriale consentirebbe la riduzione delle macchine da gioco con la sostituzione dell'infrastruttura con nuovi modelli collegati al sistema da remoto per un maggior controllo sul gioco;
anche le misure in materia fiscale presentano evidenti profili di inadeguatezza. Quanto all'articolo 10 che reca disposizioni finalizzate a revisionare l'istituto del redditometro a fini di specifico contrasto dell'economia sommersa, si dispone la revisione del provvedimento attuativo necessario al fine dell'accertamento sugli aspetti riguardanti il metodo di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti rendendo inattuabili i controlli ancora da eseguire sulle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2015 e ai successivi;
in assenza dei termini certi per l'emanazione del decreto aggiornato non si può garantire la neutralità prevista della relazione tecnica in termini finanziari prima dello spirare dei termini di decadenza per gli anni di imposta di riferimento, minando il principio stabilito dall'articolo 53 della Costituzione e aprendo la strada ad un condono fiscale;
le misure sul redditometro e l'intervento relativo allo spesometro, che tra l'altro risulta già abolito a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sostituito dalla fatturazione elettronica, appaiono palesemente residuali e con un contenuto inadeguato ad essere inserito in un provvedimento con requisiti di urgenza e necessità come il decreto-legge in esame;
quanto all'articolo 12 che prevede l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto, la misura venne attuata al fine di evitare le numerose frodi in ambito di IVA e la continua evasione fiscale che rende l'Italia un Paese più debole da ormai decenni. Tale abolizione risulta quindi un ritorno al passato oltre ad essere considerato un appesantimento burocratico per i professionisti che saranno tenuti ad aggiornare il sistema di tenuta della contabilità;
l'articolo 13 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, si provvede all'abrogazione dei commi 353 e seguenti dell'articolo 1 della legge 205 del 2017, con i quali era stata introdotta nel nostro ordinamento la società sportiva dilettantistica lucrativa. Si è voluto cancellare con un tratto di penna un anno di lavoro senza sforzarsi di capire i benefici che questa riforma avrebbe potuto produrre, gettando al vento una grande occasione di rilancio per il nostro Paese. Si è preferito cioè cedere alle pressioni di chi vuole conservare lo status quo e impedire al nostro movimento sportivo di aggiornarsi e di stare al passo coi tempi, in nome di un immobilismo che non può che rivelarsi dannoso,
delibera, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, di non procedere all'esame di tali norme del disegno di legge n. 717.
________________
(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. . Il decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 79 del 2018.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2018, N. 87
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74"»;
alla lettera a):
al numero 1), capoverso 1, lettera a), le parole: «esigenze sostitutive di altri lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «esigenze di sostituzione di altri lavoratori»;
dopo il numero 1) è inserito il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi"»;
alla lettera b), numero 1), capoverso 01:
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato»;
al terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «dei contratti in corso alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). - 1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
All'articolo 2:
al comma 1 sono premessi i seguenti:
«01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "nei casi individuati dai contratti collettivi," sono inserite le seguenti: "nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,".
02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali"»;
al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «21, comma 2,»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:
"Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta). - 1.Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione".
1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali). - 1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, dopo le parole: "rese dai seguenti soggetti" sono aggiunte le seguenti: ", purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione";
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli";
c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori";
d) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: "di cui al comma 6, lettera b), versa" sono inserite le seguenti: ", anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore";
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a favore dell'INPS";
e) al comma 17:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni";
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma";
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore";
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8"».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità". Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico"».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego). - 1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facoltà assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di garantirne la piena operatività, secondo modalità definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno.
Art. 3-ter. - (Relazione alle Camere). - 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo».
Prima dell'articolo 4 è inserita la seguente rubrica: «Capo I-bis - Misure finalizzate alla continuità didattica».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2018/2019, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:
a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019;
b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente, sino al loro esaurimento, attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di esaurimento delle predette graduatorie per ciascuna provincia, i posti rimasti vacanti si aggiungono a quelli disponibili per le procedure concorsuali di cui al comma 1-quater del presente articolo.
1-quater. Il restante 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili, sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno, la cui messa a concorso sia autorizzata ai sensi dell'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo priorità a quella di cui alla lettera a):
a) concorsi banditi nell'anno 2016 ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso;
b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; ciascuna graduatoria regionale è soppressa al suo esaurimento;
c) concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 1, commi 109, lettera b), e 110, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili di cui all'alinea e comunque i posti rimasti vacanti a seguito dello svolgimento delle procedure di cui alle lettere a) e b).
1-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire il concorso straordinario di cui al comma 1-quater, lettera b), in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive immissioni in ruolo, in ciascuna regione e distintamente per la scuola dell'infanzia e per quella primaria, per la copertura dei posti sia comuni, ivi compresi quelli di potenziamento, che di sostegno. Il concorso è riservato ai docenti in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
b) diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
1-sexies. Alla procedura concorsuale relativa ai posti di sostegno possono partecipare esclusivamente i docenti in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quinquies, nonché dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
1-septies. Ciascun docente può partecipare al concorso di cui al comma 1-quinquies in un'unica regione per tutte le tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
1-octies. Le graduatorie di merito regionali relative al concorso di cui al comma 1-quinquies sono predisposte attribuendo 70 punti ai titoli posseduti e 30 punti alla prova orale di natura didattico-metodologica. Tra i titoli valutabili rientrano il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente e il possesso di titoli di abilitazione di livello universitario e di ulteriori titoli universitari ed è particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati sino a 50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli.
1-novies. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
1-decies. L'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento di una delle graduatorie di cui al comma 1-quater comporta la decadenza dalle altre graduatorie di cui al medesimo comma nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1-undecies. Per la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1-quater, lettere b) e c), continua ad applicarsi quanto disposto all'articolo 1, commi 111 e 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria».
Nel capo I-bis, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. - (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico). - 1. Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato».
All'articolo 5:
al comma 2, la parola: «Eeropeo» è sostituita dalla seguente: «europeo»;
al comma 3, le parole: «maggiorato di un tasso di interesse pari al» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di un interesse calcolato secondo il» e le parole: «dell'aiuto, maggiorato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aiuto, aumentato»;
al comma 4, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi»;
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo dalle amministrazioni centrali dello Stato sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e sono destinate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell'attività economica, eventualmente anche sostenendo l'acquisizione da parte degli ex dipendenti»;
al comma 6, le parole: «di attività economica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività economica specificamente incentivata» ele parole: «con la quale vi sia rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «che sia con essa in rapporto».
All'articolo 6:
al comma 1, dopo la parola: «riduca» sono inserite le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento» e le parole da: «in presenza di una riduzione di tali livelli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale»;
al comma 3, la parola: «banditi» è sostituita dalle seguenti: «per i quali sono stati pubblicati i bandi».
All'articolo 7:
al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6, comma 1» sono soppresse;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni»;
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del comma 2 non si applicano altresì nei casi in cui i beni agevolati siano per loro stessa natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato»;
alla rubrica, le parole: «degli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni».
Nella rubrica del capo III, le parole: «alla ludopatia» sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo:
le parole: «alla ludopatia»sono sostituite dalle seguenti: «del disturbo da gioco d'azzardo»;
le parole: «e dall'articolo 1, commi da 937 a 940» sono sostituite dalle seguenti: «e in conformità ai divieti contenuti nell'articolo 1, commi da 937 a 940»;
dopo le parole: «a giochi o scommesse con vincite di denaro» sono inserite le seguenti: «nonché al gioco d'azzardo»;
la parola:«internet» è sostituita dalle seguenti: «i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle leggi e negli altri atti normativi nonché negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate su qualunque mezzo, i disturbi correlati a giochi o scommesse con vincite di denaro sono definiti "disturbi da gioco d'azzardo (DGA)".
1-ter. All'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi eguali o inferiori al costo della giocata non sono compresi nelle indicazioni sulla probabilità di vincita"»;
al comma 2, le parole: «commisurata nella misura del 5%» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari al 20 per cento»;
al comma 6, le parole da: «e nel 19,5 per cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «, nel 19,6 per cento e nel 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, nel 19,68 per cento e nel 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel 19,75 per cento e nel 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e nel 19,6 per cento e nel 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo propone una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l'eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'erario, e comunque tale da garantire almeno l'invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6»;
al comma 7, dopo le parole: «198 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
Al capo III, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis. - (Formule di avvertimento). - 1. I tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana, stampati su entrambi i lati in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi connessi al gioco d'azzardo.
2. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stabiliti il contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze di cui al comma 1. I tagliandi devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate e, comunque, tali da assicurarne l'immediata visibilità, la dicitura: "Questo gioco nuoce alla salute".
3. I tagliandi delle lotterie istantanee prodotti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere posti in vendita anche successivamente a tale data, per un periodo massimo di dodici mesi.
4. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro devono essere applicate anche sugli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché nelle aree e nei locali dove questi vengono installati.
5. Resta fermo quanto previsto, in materia di avvertenze sui rischi derivanti dal disturbo da gioco d'azzardo, dall'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
Art. 9-ter. - (Monitoraggio dell'offerta di gioco). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della salute, svolge il monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio nazionale. Il monitoraggio considera in particolare le aree più soggette al rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d'azzardo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, presenta annualmente alle Camere una relazione sui risultati del monitoraggio.
Art. 9-quater. - (Misure a tutela dei minori). - 1. L'accesso agli apparecchi di intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei a impedire ai minori di età l'accesso al gioco devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione della prescrizione di cui al secondo periodo è punita con la sanzione amministrativa di euro 10.000 per ciascun apparecchio.
Art. 9-quinquies. - (Logo No Slot). - 1. È istituito il logo identificativo "No Slot".
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, di cui all'articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono definite le condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo "No Slot".
3. I comuni possono rilasciare il logo identificativo "No Slot" ai titolari di pubblici esercizi o di circoli privati che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 10:
al comma 2, le parole: «, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «. Le disposizioni del predetto decreto cessano di avere efficacia per gli anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015».
All'articolo 11:
al comma 1, le parole: «all'adempimento comunicativo» sono sostituite dalle seguenti: «all'obbligo di comunicazione»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
"3-ter. I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute ai sensi del comma 3 del presente articolo sono esonerati dall'obbligo di annotazione in apposito registro, di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
2-ter. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
2-quater. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
2-quinquies. All'onere derivante dal comma 2-quater, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis. - (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante). - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 917, lettera a), dopo le parole: "per motori" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1o gennaio 2019";
b) il comma 927 è sostituito dal seguente:
"927. Le disposizioni di cui ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1o luglio 2018".
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, a 29 milioni di euro per l'anno 2019 e a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
c) quanto a 30,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 29 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
e) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante le maggiori entrate di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 12:
al comma 3, lettera d), dopo le parole: «quanto a 35 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».
Al capo IV, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, anche per l'anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017».
All'articolo 13:
al comma 5, dopo le parole: «5,2 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
All'articolo 14:
al comma 1, dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «71,3 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «dagli articoli 1 e 3,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»e le parole: «e in 72,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo pari a 4,5 milioni per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 71 milioni di euro per l'anno 2027 e 71,3 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e in 72,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 28,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2021, a 69,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 69,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 69,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 70,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 70,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 71 milioni di euro per l'anno 2027 e a 71,3 milioni di euro annui»;
alla lettera a), le parole: «per anno» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno»;
alla lettera c), dopo le parole: «4,5 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 36 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
alla lettera d):
le parole: «in 104,1» sono sostituite dalle seguenti: «a 104,1»;
le parole: «128,7 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 128,7 milioni di euro annui»;
le parole: «articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 1 e 3, comma 2»;
al comma 3, le parole: «l'Istituto nazionale di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Istituto nazionale della previdenza sociale» e le parole: «di cui agli articoli 1 e 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,».
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Capo I
MISURE PER IL CONTRASTO AL PRECARIATO
Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74»;
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.»;
1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi»;
2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola «trentasei» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.»;
b) all'articolo 21:
1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
«01. Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;
2) al comma 1, la parola «trentasei», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «ventiquattro», la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro» e la parola «sesta» è sostituita dalla seguente: «quinta»;
c) all'articolo 28, comma 1, le parole «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, PAROLI, GALLONE, VITALI
Ritirato e trasformato nell'odg G1.30
Sostituire gli articoli da 1 a 3 con il seguente:
«Art. 1.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto; b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge n. 741 di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
premesso che:
gli articoli da 1 a 3 del decreto-legge recano, rispettivamente, disposizioni in materia di modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, alla disciplina della somministrazione di lavoro e in materia di indennità di licenziamento ingiustificato e incremento della contribuzione per alcuni contrati a tempo determinato;
sarebbe opportuno prevedere l'introduzione di incentivi all'occupazione stabile, per la durata di 5 anni, nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del decreto in contratti a tempo indeterminato attraverso misure di decontribuzione in favore del datore di lavoro e del lavoratore e misure relative al taglio del cuneo fiscale, attraverso la modifica delle aliquote IRPEF a favore del lavoratore che non vede solo la stabilizzazione del proprio lavoro ma anche una busta paga più "pesante" rispettivamente,
impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare disposizioni finalizzate a introdurre le misure di cui in premessa
________________
(*) Accolto dal Governo
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Ritirato
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato)
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19: il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Dopo il comma 1, introdurre i seguenti:
"1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma l, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"».
DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Respinto
Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
«00a) all'articolo 2:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: "anche se il luogo in cui si esplica la prestazione è al di fuori della sede dell'impresa";
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Nell'ambito del comma precedente, sono comprese le prestazioni per le quali è previsto l'uso di mezzi propri, telefono, computer o qualsiasi altro dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce necessario ad impartire le direttive per la esecuzione della prestazione"».
Conseguentemente: dopo la lettera 0a), aggiungere la seguente:
«0a.1) all'articolo 2, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Qualora sia riconosciuta la fattispecie di rapporto di lavoro subordinato ai sensi del presente articolo, la presunzione assoluta di subordinazione decorre fin dalla stipulazione del contratto, con la riqualificazione del collaboratore quale dipendente e l'applicazione della retribuzione minima prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato nel settore di riferimento rispetto al profilo di competenza e di esperienza analogo a quello del collaboratore"».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Modifiche alle disposizioni in materia di rapporto di lavoro)».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Ritirato e trasformato nell'odg G1.60
Al comma 1, alla lettera 0a) premettere la seguente:
«00a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo. Per i rapporti di collaborazione giornalistica instaurati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione trova applicazione la previgente normativa fino alla rispettiva scadenza contrattuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2018"».
Non posto in votazione (**)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.6.
________________
(*) Firma aggiunta in corso di seduta
(**) Accolto dal Governo
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a), sostituire il numero 1-bis), con il seguente:
«1-bis) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. L'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
1-ter. Nel caso in cui il contratto collettivo applicato al rapporto non disciplini ipotesi ulteriori a quelle di cui al precedente comma 1, queste possono essere pattuite per iscritto dalle parti avanti alle commissioni di certificazione, con facoltà del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro"»;
sopprimere le parole da: «2) al comma 2, primo e terzo periodo», fino alla fine dell'articolo.
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Al comma 1, lettera 0a), alinea, sostituire le parole: «è aggiunta la seguente:» con le seguenti: «sono aggiunte le seguenti:».
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere il seguente capoverso: «d-quater alle collaborazioni rese in favore di società sportive per l'esecuzione di attività di controllo dei titoli di accesso degli spettatori agli impianti sportivi, l'instradamento degli stessi, la verifica del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto, e di ogni altro servizio funzionale al regolare svolgimento degli eventi sportivi».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) all'articolo 19:
1) comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi"».
Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 21:
1) prima del comma 1, è inserito il seguente:
"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».
PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI
Le parole da: «Al comma» a: «superiore a» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a), il capoverso «1» è sostituito dal seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare negli accordi collettivi nazionali le condizioni cui subordinare l'apposizione del termine di durata».
Conseguentemente,
a)al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «1-bis»;
b)al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;
e)al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso «01».
NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire il capoverso: «1» con il seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine non superiore a ventiquattro mesi».
Conseguentemente,
a)al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «1-bis»;
b)al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», sopprimere il secondo periodo;
c)al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere il capoverso: «01».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».
Conseguentemente, all'articolo 1, sopprimere:
a)al comma 1, lettera a), il punto 3);
b)al comma 1, lettera b), il punto 1);
c)al comma 2 le parole da: «nonché» a «successivi al 31 ottobre 2018».
PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».
Conseguentemente:
a)al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;
b)al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi"».
Conseguentemente:
a)al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;
b)al comma 1, sopprimere la lettera b).
MODENA, FLORIS, CONZATTI, TOFFANIN, PEROSINO, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del presente decreto».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi. In tale ipotesi gli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono individuare i casi da apporre al contratto».
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso «1.» con il seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
TIRABOSCHI, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, TOFFANIN, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».
Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».
Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso 4 sopprimere l'ultimo periodo.
ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNA'
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso 1 con il seguente:
«1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. In presenza di specifiche condizioni individuate mediante la sottoscrizione di accordi collettivi nazionali da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi».
NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», sostituire l'alinea con il seguente: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:».
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», sopprimere il secondo periodo.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire le parole da: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto», fino a: «comunque non eccedente i ventiquattro mesi», con le seguenti: «Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Le parole da: «Al comma» a: «"ventiquattro mesi » respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».
Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:
"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ventiquattro mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i trentasei mesi, nel qual caso le ragioni della durata, connesse a specifiche esigenze di natura tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva devono essere puntualmente indicate per iscritto nel contratto. Identica indicazione scritta dovrà essere apposta al contratto in caso di rinnovo o proroga che comportino una durata della prestazione di lavoro superiore a ventiquattro mesi».
Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) all'articolo 21, al comma 1, è premesso il seguente:
"01. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1"».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, sostituire il numero 3) con il seguente:
«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione"»;
alla lettera b), sopprimere il numero 1.
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1), primo periodo, sostituire le parole da: «dodici mesi», fino alla fine del capoverso comma 1, con le seguenti: «ventiquattro mesi».
Conseguentemente: al medesimo comma:
alla medesima lettera, sopprimere il numero 3), alla lettera b), sopprimere il numero 1);
al comma 2 sopprimere le parole: «ai rinnovi e».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, RONZULLI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».
Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso, sopprimere le parole da Il contratto può avere fino alla fine del capoverso;
b) al numero 3, capoverso comma 4, sopprimere il secondo periodo;
c) alla lettera b), numero 1, sostituire il capoverso comma 01 con il seguente:
«01. Il contratto può essere liberamente prorogato, nel limite massimo di quattro proroghe, e rinnovato nei ventiquattro mesi».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».
Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, alla lettera b), numero 1), capoverso comma 01», e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il contratto può essere prorogato solo nelle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, all'articolo 14, al comma 2, alinea, sostituire le parole: «articoli 1 e 3, valutati in 17,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «articoli 1 e 3, valutati in 23,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 193,5 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2018 e a 7,4 milioni di euro per l'anno 2019», con le seguenti: «quanto a 11,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 27,4 milioni di euro per l'anno 2019».
Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 10,8 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 30,8 milioni di euro per l'anno 2019», al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «42,5 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 59,8 milioni di euro per l'anno 2019».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), la parola: «dodici», è sostituita dalla seguente: «ventiquattro».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, secondo periodo, alinea, sostituire la parola: «ventiquattro», con la parola: «trentasei».
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a)alla lettera a), numero 1), capoverso «1.» sono soppresse le parole da: «, solo in presenza di almeno una», fino alla fine del capoverso;
b)alla lettera a), numero 3), capoverso «4.» è soppresso il secondo periodo;
c)alla lettera b), è soppresso il numero 1).
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Al comma» a: «con le seguenti » respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, alinea, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso comma 1», con le seguenti: «comprovate ragioni tecniche, produttive, organizzative, o sostitutive ovvero nelle ipotesi previste dai contratti collettivi di cui all'articolo 51».
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 3, capoverso comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.
PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso «1», alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: «almeno una fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «specifici casi individuati dagli accordi collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con riferimento agli accordi sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1, lettera a) sopprimere le parole: «e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Le parole da: «Al comma» a: «attività".» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».
Conseguentemente, al medesimo comma:
alla medesima lettera, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili»;
alla lettera b), numero 1, capoverso 01:
- sopprimere il primo periodo;
- secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».
PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso «1», lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera a), sopprimere le parole: «estranee all'ordinaria attività».
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sopprimere la lettera b).
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Al comma» a: «ordinaria;» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a) numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b), con le seguenti:
«b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;
b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».
NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, PARENTE
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
«b) esigenze connesse ad incrementi temporanei e significativi dell'attività ordinaria;
b-bis) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) esigenze individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «significativi e».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Sost. id. em. 1.45
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b) sopprimere la parola: «, significativi».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sostituire la parola: «significativi», con la seguente: «proporzionali».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, secondo periodo, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Id. em. 1.47
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, lettera b), sopprimere le parole: «e non programmabili».
PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI
Le parole da: «Al comma» a: «utilizzatrice".» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, infine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».
Conseguentemente all'articolo 2, sopprimere il comma 1-ter.
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «; per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti a termine stipulati dalle agenzie per il lavoro a scopo di somministrazione la condizione si integra e specifica tramite il riferimento al contratto commerciale di somministrazione sottoscritto con l'azienda utilizzatrice».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Al comma» a: « b) aggiungere la seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati/non occupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a)dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;
b)dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere la seguente: «21».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:
«b-bis) esigenze di natura organizzativa, anche temporanee, connesse all'attività ordinaria».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) esigenze la cui tipologia è prevista dai contratti collettivi».
DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«e) esigenze di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
PARENTE, LAUS, NANNICINI, PATRIARCA
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1, capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese che, nei dodici mesi precedenti, abbiano incrementato la propria forza lavoro attraverso assunzioni con contratti a tempo indeterminato. In tal caso, le imprese potranno stipulare contratti di lavoro subordinato con termine fino a ventiquattro mesi per un numero pari alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato stipulate nei precedenti dodici mesi.
1-ter. Il termine è elevato a ventiquattro mesi per le imprese di nuova costituzione per la durata di anni cinque dall'inizio della loro attività».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Al comma» a: «infine, il seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, infine, il seguente:
«1-ter. In presenza di contratti collettivi, di cui all'articolo 51, che prevedano percorsi di stabilizzazione attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche liste, il contratto può essere liberamente rinnovato o prorogato anche in assenza delle condizioni di cui al comma 1), lettere a) e b), per la durata massima di ventiquattro mesi».
Conseguentemente, alla lettera a), numero 3), capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La specificazione delle esigenze di cui al comma 1 non è necessaria in caso di proroga o rinnovo dei contratti stipulati ai sensi del comma 1-bis» e alla lettera b), numero 1), capoverso 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: nonché i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-ter. Nel caso di contratto a termine stipulato tra un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e il lavoratore per l'invio di quest'ultimo in missione presso un'azienda utilizzatrice, il contratto commerciale è da considerarsi tra l'esigenza di cui alla lettera a) del comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «di cui al capo III», aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40».
TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-bis), inserire il seguente:
«1-ter) al comma 2, primo periodo, le parole: "all'articolo 21, comma 2", sono sostituite con le seguenti: "all'articolo 21, comma 01"»;
b) al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «01», terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo», inserire le seguenti: «nonché nelle ulteriori ipotesi di stagionalità individuate nei CCL».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
«2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "a tempo determinato" è aggiunto il seguente periodo: "nonché dei rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117".».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Id. em. 1.64
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI
Respinto
Sostituire il comma 1, lettera a), punto 3) con il seguente:
«3) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione;».
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso 4, è sostituito dai seguenti:
«4. Al termine del contratto a tempo determinato della durata minima di dodici mensilità, il lavoratore interessato acquisisce un diritto di prelazione all'assunzione a tempo indeterminato nell'anno seguente la cessazione del rapporto. È fatto divieto al datore di lavoro di assumere nel periodo un altro lavoratore a tempo determinato.
4-bis. Al termine del contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi, il datore di lavoro potrà assumere il lavoratore a tempo indeterminato con uno sgravio contributivo del trenta per cento per una durata di cinque anni. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le maggiori entrate derivanti da comma 4-ter.
4-ter. A decorrere dal 1 º settembre 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 30 per cento a decorrere dal 2018"».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Respinto
Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso «4», secondo periodo, sostituire le parole da: «, la specificazione fino alla fine del capoverso» con le seguenti: «o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i dodici mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato».
Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), capoverso «01», sostituire i primi due periodi con il seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.»;
- al terzo periodo, sopprimere le parole: «e dal secondo periodo».
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Respinto
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), numero 3, capoverso «4.» l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'atto scritto contiene in caso di rinnovo o di proroga dello stesso rapporto, qualora il termine complessivo ecceda i 12 mesi, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato.»;
b) alla lettera b), numero 1), capoverso «01» i primi due periodi sono sostituiti dal seguente:
«01. Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
"Art. 19-bis.
(Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tali casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.
2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.
3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.
4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che la nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta.».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Improponibile
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 19, è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis - (Contratti di lavoro subordinato per collaboratori parlamentari). - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, i contratti di lavoro subordinato stipulati tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e i rispettivi collaboratori, per le attività connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, hanno di norma una durata pari a quella della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati. In tal i casi, la data di scadenza dei contratti si intende coincidente con la data della prima riunione delle nuove Camere, di cui all'articolo 61, secondo periodo, della Costituzione. I contratti possono essere rinnovati alla loro scadenza, in caso di rielezione di un membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica presso la medesima Assemblea legislativa.
2. La durata dei contratti di cui al presente articolo può essere inferiore alla durata della legislatura nel corso della quale essi sono instaurati solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera a), e in ogni caso previo accordo tra le parti contraenti. I contratti di cui al presente comma sono rinnovabili alla loro scadenza.
3. I contratti di cui al presente articolo si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata dal mandato del membro della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica rispetto alla durata della legislatura.
4. I membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che intendano avvalersi di collaboratori per le attività connesse con t'esercizio delle funzioni parlamentari non possono in ogni caso stipulare con i medesimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, al fine di permettere che fa nuova disciplina entri in vigore nella XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, /a responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore deve corrispondere ad un equo compenso in conformità all'articolo 36 della Costituzione e, salvo diversa disposizione normativa più favorevole, non può essere inferiore ai minimi tabellari dei contratti collettivi nazionali di lavoro più affini rispetto alla natura dell'attività svolta"».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire il capoverso, «comma 01» con il seguente:
«01. Il contratto può essere rinnovato anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei limiti della durata complessiva di ventiquattro mesi. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «01», sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Id. em. 1.74
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «comma 01», sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «il contratto può essere prorogato» aggiungere le seguenti: «ovvero rinnovato».
DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera b) numero 01, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2, del presente articolo» aggiungere le seguenti: «nonché per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,».
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero n capoverso «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «anche nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma «01», quarto periodo, dopo le parole: «attività stagionali» aggiungere le seguenti: «nonché per le ipotesi individuate dai contratti collettivi».
PARENTE, LAUS, PATRIARCA, NANNICINI
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "a tempo indeterminato" sono inserite le seguenti: "o a tempo determinato"».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Id. em. 1.81
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Ritirato
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «centocinquanta giorni».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Respinto
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
«c-bis) all'articolo 29, al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"e) i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Salvo diversa disposizione più favorevole prevista nei contratti collettivi, il lavoratore che esegue uno o più contratti a tempo determinato per un periodo complessivo di dodici mesi presso la stessa azienda, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate».
PATRIARCA, NANNICINI, LAUS, PARENTE
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente al 31 dicembre 2018».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1º gennaio 2019».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Id. em. 1.87
Al comma 2, sostituire le parole da: «di lavoro a tempo determinato fino alla fine del comma», con le seguenti: «stipulati dal 1º gennaio 2019».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole da: «successivamente fino alla fine del comma», con le seguenti: «, nonché alle proroghe e ai rinnovi, stipulati successivamente al 31 ottobre 2018».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Le parole da: «Al comma» a: «del comma» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNA'
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».
Precluso
Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018».
PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma.
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «e ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole da: «, nonché» fino alla fine del comma, con le seguenti: «Con riferimento ai contratti a tempo determinato in corso e al loro relativo regime delle proroghe e dei rinnovi, si applica la normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Le parole da: «Al comma» a: «31 ottobre 2018» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 2, sostituire le parole: «successivi al 31 ottobre 2018» con le seguenti: «decorrenti dal 1º gennaio 2019».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «1º gennaio 2019».
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018».
Respinto
Al comma 3, sopprimere le parole: «stipulati dalle», e sostituirle con le seguenti: «in essere con e».
Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, in sede di proroga o rinnovo dei contratti di lavoro a termine, nei limiti dei posti vacanti in pianta organica, trasformano i contratti di lavoro a tempo determinato, in essere da oltre 60 mesi, in contratti di lavoro a tempo indeterminato e nel rispetto della anzianità di stipula del contratto a tempo determinato, se certificano l'impossibilità di garantire i servizi ordinari con il personale già contrattualizzato a tempo indeterminato.».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Ritirato e trasformato nell'odg G1.101
Al comma 3, dopo le parole: «ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa,».
Non posto in votazione (*)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741,
impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 1.101.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
DE POLI, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 3, dopo le parole: «contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «e ai contratti stipulati da imprese di subfornitura in attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192».
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «dalle pubbliche amministrazioni», inserire le seguenti: «e dalle imprese start upinnovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,».
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire le seguenti: «e dagli enti equiparati ad esse».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le Pubbliche Amministrazioni dovranno comunque provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a indire procedure concorsuali, anche solo esclusivamente per titoli, ai sensi del decreto legislativo n. 75 del 2017, riservati ai dipendenti attualmente in servizio e assunti con contratti a tempo determinato, affinché la loro prestazione lavorativa per conto della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione. Le scadenze dei contratti in essere restano immutate. Nel caso di superamento dei termini massimi di proroga dei contratti a tempo determinato, gli interessati hanno comunque il diritto di partecipare ai concorsi».
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1 ottobre 2018, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time, stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-ter, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: "3.000" è sostituita dalla seguente: "5 .0000".
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 85 milioni a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2017».
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Improponibile
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Le società a controllo pubblico di cui all'articolo 25, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, a decorrere dal 1º luglio 2018 procedono a nuove assunzioni a tempo indeterminato, previo utilizzo degli elenchi delle rispettive regioni, dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ancora ricollocati, secondo le modalità gestionali attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro dal predetto articolo 25».
Improponibile
Aggiungere il seguente comma:
«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire a soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione».
V. testo 2
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,
premesso che:
l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto a tempo determinato, recato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo le causali, e limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;
considerato che:
in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni del comma 1 del suesposto articolo, s'introducono alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;
considerato ancora che:
ai sensi della riforma del terzo settore, le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che a tal fine, si rende opportuno prevedere, nell'ambito delle esclusioni specifiche dall'applicazione della disciplina sui contratti a tempo determinato, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali di interesse generale;
rilevato che:
le suesposte valutazioni intendono garantire la continuità nell'assolvimento delle funzioni di pubblico interesse al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione delle convenzioni stipulate con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, soprattutto con riguardo alle convenzioni in ambito sanitario ed assistenziale o emergenziale,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di escludere tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 87/2018, nella parte relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»,
premesso che:
l'articolo 1 modifica la disciplina del contratto a tempo determinato, recato dal decreto legislativo n. 81 del 2015, introducendo le causali, e limita l'utilizzo dei contratti a tempo determinato;
considerato che:
in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni del comma 1 del suesposto articolo, s'introducono alcune modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, ai limiti ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo;
considerato ancora che:
ai sensi della riforma del terzo settore, le organizzazioni di volontariato possono sottoscrivere convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale e che a tal fine, si rende opportuno prevedere, nell'ambito delle esclusioni specifiche dall'applicazione della disciplina sui contratti a tempo determinato, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali di interesse generale;
rilevato che:
le suesposte valutazioni intendono garantire la continuità nell'assolvimento delle funzioni di pubblico interesse al fine di evitare interruzioni nell'esecuzione delle convenzioni stipulate con lo Stato e le pubbliche amministrazioni, soprattutto con riguardo alle convenzioni in ambito sanitario ed assistenziale o emergenziale,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al fine di escludere tra le disposizioni previste dal decreto-legge n. 87/2018, nella parte relativa alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, i rapporti per l'esecuzione delle convenzioni aventi ad oggetto attività o servizi sociali d'interesse generale gestiti da organizzazioni di volontariato.
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(*) Accolto dal Governo
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);
premesso che:
la ratio sottesa al decreto legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
considerato che:
il Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle attività volte all'accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione, furto e incendio dei veicoli a motore e natanti;
con il Codice è stata altresì regolamentata l'attività dei periti assicurativi, anche attraverso l'istituzione di un apposito ruolo, al fine di garantire elevati standard di professionalità ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni degli incaricati delle attività di accertamento e stima del danno, anche nell'interesse dell'utenza;
il settore delle assicurazioni è stato interessato, specie negli ultimi anni, dalla realizzazione di operazioni societarie aggregative fra le compagnie, le quali hanno determinato la contrazione del numero di operatori presenti sul mercato ed il conseguente aumento della forza contrattuale espressa da ognuno di essi. Ciò ha prodotto, come effetto, una graduale ed inesorabile riduzione dei compensi riconosciuti agli incaricati delle attività peritali, che hanno visto peggiorare giorno dopo giorno le condizioni di lavoro, a causa della necessità di ricercare continuamente nuove soluzioni, volte al contenimento dei costi di gestione, nonché allo scopo di mantenere un minimo livello di marginalità;
considerato altresì che:
il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto, con l'art. 19-quaterdecies, comma 2, l'estensione a tutti rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo lii del libro quinto del Codice Civile, l'istituto del c.d. «equo compenso» di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, inizialmente introdotto in relazione all'esercizio della professione forense;
la concreta applicazione del citato istituto può avere un importante ruolo nell'ambito di un auspicato processo volto a riequilibrare i poteri espressi da due forze oggi contrapposte: i colossi assicurativi e bancari, da una parte, e i singoli professionisti, dall'altra;
il citato comma 2 dell'art. 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 ha disposto che i parametri ai quali affidare la definizione dell'equo compenso per i lavoratori autonomi diversi dagli avvocati, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, decreti in relazione ai quali non sono stati ancora approntati i conseguenti decreti attuativi;
impegna il Governo:
ad emanare i decreti ministeriali di cui comma 2 dell'art. 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148.
Ritirato
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);
premesso che:
il Capo I del decreto-legge in esame, reca misure per il contrasto al precariato;
considerato che:
in base al complesso normativo vigente in materia i cosiddetti lavori socialmente utili si distinguono in:
- lavori di pubblica utilità mirati alle creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi;
- lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi;
- lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;
- prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore;
considerato altresì che:
la figura dei lavoratori socialmente utili nasceva per coniugare all'esigenza degli enti locali di reclutare personale per lo svolgimento di compiti istituzionali la possibilità di offrire un impiego a categorie di cittadini a rischio esclusione;
la grande platea dei soggetti coinvolti nei progetti, era costituita oltre che da lavoratori con trattamenti di cassa integrazione e mobilità in scadenza, anche da giovani, diplomati e laureati in cerca di prima occupazione in aree ad emergenza occupazionale;
nel corso degli anni, gli LSU hanno sopperito alle carenze di organico nella realizzazione di attività e di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, (segreteria, protocollo informatico, personale, e altro) acquisendo competenze notevoli, anche ad alto contenuto professionale, occupando sovente settori importanti degli enti (protezione civile e genio civile), garantendo turnazioni di lavoro ordinarie e straordinarie in ordine anche a situazioni di emergenza sul territorio;
è innegabile come questi lavoratori, così come, in parte, la categoria dei lavoratori precari nella pubblica amministrazione, siano stati spesso sfruttati da esponenti politici locali, i quali promettevano periodi più o meno brevi retribuiti a carico della finanza pubblica in cambio del voto; tali lavoratori avrebbero dovuto essere impiegati solo per alcuni anni mentre a tutt'oggi vi sono lavoratori socialmente utili il cui rapporto con le pubbliche amministrazioni dura anche da più di vent'anni;
nonostante nel corso degli anni siano stati posti in essere una serie di provvedimenti normativi volti a svuotare il bacino delle varie categorie di lavoratori socialmente utili, da ultimo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125), ancora oggi, molti lavoratori socialmente utili assicurano forza lavoro alle amministrazioni centrali e locali;
tali lavoratori tuttavia non hanno un contratto scrictu sensu di lavoro perché la legge impone che non si instauri alcun rapporto di lavoro, e, nonostante il loro impegno lavorativo ultradecennale non sia diverso dal personale cosiddetto di ruolo degli enti utilizzatori, per legge non hanno mai goduto di copertura previdenziale;
la situazione di grave precarietà di questi lavoratori, inserita spesso i contesti ad alto tasso di disoccupazione, di squilibrio sociale e grave crisi economica e produttiva rischia di far saltare i già tenui equilibri sociali;
impegna il Governo:
ad operare, nell'ambito delle proprie competenze, una precisa ricognizione circa lo stato di effettiva applicazione da parte delle Regioni di quanto disposto dal citato comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e a porre in essere opportuni strumenti normativi e regolamentari al fine di assicurare l'applicazione di tale normativa da parte degli enti ancora inadempienti;
a riconoscere, tramite specifici strumenti normativi, i contributi figurativi, per il periodo di svolgimento della prestazione in LSU superiore a trentasei mesi, validi ai fini del diritto e della misura della pensione, provvedendo al reperimento delle necessarie risorse.
Ritirato
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone, al Capo I, delle misure a tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni volte al sia al contrasto del fenomeno della crescente precarizzazione lavorativa sia della salvaguardia dei livelli occupazionali;
considerato che:
la riforma introdotta con il decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega conferita dalla legge 57 del 2016, ha proceduto ad una complessiva riforma della magistratura onoraria;
in conseguenza della riforma, l'incarico di magistrato onorario presenta le seguenti caratteristiche: ha natura inderogabilmente temporanea; non può essere svolta per più di due giorni a settimana; non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego; non può in ogni caso essere esercitato per più di otto anni, anche non consecutivi, e cessa comunque al compimento dei 65 anni; prevede una indennità fissa da corrispondere ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie pari ad euro 16.140 lordi e ai magistrati onorari che non esercitano funzioni giudiziarie viene prevista un'indennità fissa pari ad euro 12.912 escludendo la possibilità di cumulo tra le stesse disponendo, però, una indennità di risultato fino al 30% dell'indennità fissa connessa al raggiungimento degli obiettivi; la malattia, l'infortunio e la gravidanza non comportano la cessazione dall'incarico ma la sospensione non viene computata ai fini dell'indennità;
impegna il Governo:
a valutare un possibile intervento a tutela della categoria dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari, profondamente danneggiati nella scorsa legislatura dall'approvazione di diversi provvedimenti, che hanno totalmente ignorato le istanze che provenivano da un settore fondamentale al fine di mantenere integro il sistema Giustizia in Italia.
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),
premesso che:
la ratio sottesa al decreto-legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è quella di intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
considerato che:
il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante: «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione», cosl come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 , fissa le norme destinate alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo; l'articolo 3 del citato provvedimento individua le categorie di soggetti cui si applicano le disposizioni antiriciclaggio, siano esse persone fisiche ovvero persone giuridiche;
è bene specificare che le disposizioni di cui Titolo Il, Capo I, del citato decreto legislativo, reca «obblighi di adeguata verifica della clientela»;
ciò nonostante risulta al primo firmatario del presente atto dì indirizzo uno smodato uso del contante al fine della aggiudicazione, a mezzo aste giudiziarie, di imprese agricole;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di verificare che l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, con specifico riferimento alle attività professionali svolte su incarico dell'autorità giudiziaria, compresa l'adeguata verifica, contrasti efficacemente le attività illecite, anche nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di beni e attività relativi alle imprese agricole;
a valutare altresì l'opportunità di promuovere l'adozione di provvedimenti volti a rendere più stringente la normativa di riferimento, con conseguente significativa riduzione dell'uso del contante nelle aste giudiziarie riguardanti l'acquisizione di aziende agricole.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
le disposizioni contenute nel presente provvedimento tuttavia non si applicano, stante la specificità del settore, ai contratti di lavoro stipulati dalla pubblica amministrazione;
allo scopo di assicurare una maggiore efficacia e omogeneità delle norme di cui al presente decreto-legge, si ritiene opportuno procedere all'estensione della deroga prevista per la pubblica amministrazione anche agli enti ad essa equiparati;
tale uniformazione della disciplina, garantirebbe, tra l'altro, una gestione quanto più organica possibile del rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con alcune delle migliori professionalità del mondo del lavoro italiano;
tra queste rientrano i lavoratori di Anpal servizi, società in house dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal), il cui operato è indirizzato alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di esentare gli enti equiparati alla pubblica amministrazione dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal presente decreto-legge in materia di contratti di lavoro a tempo determinato.
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(*) Accolto dal Governo
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
contrariamente agli obiettivi enunciati dal Governo, alcune disposizioni contenute nel presente provvedimento corrono il rischio di provocare distorsioni del mercato del lavoro ed effetti negativi sul fronte occupazionale;
in materia di lavoro a tempo determinato, una delle maggiori criticità è rappresentata dalla reintroduzione delle cosiddette causali in caso di rapporti lavoro superiori a 12 mesi e di proroghe e rinnovi dei contratti;
l'eccessivo irrigidimento della disciplina, con l'inserimento di condizioni eccessivamente specifiche e non facilmente individuabili, molto probabilmente provocherà un incremento del contenzioso e una conseguente minore disponibilità delle imprese a ricorrere a tale tipologia contrattuale, con inevitabili ripercussioni negative in termini di posti di lavoro;
al fine di contrastare tale possibilità e di rendere il più omogeneo possibile il quadro legislativo di riferimento, si reputa necessario operare con maggiore gradualità e propensione alla condivisione del percorso legislativo;
in particolar modo, in tema di individuazione delle causali da inserire nei contratti, è auspicabile che non vada disperso il prezioso contributo che può essere apportato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la cui visione organica della struttura e delle dinamiche di questo ambito del mondo del lavoro può contribuire a rendere maggiormente efficaci le disposizioni del decreto-legge,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di consentire ai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione delle causali necessarie ai rinnovi e alle proroghe dei contratti a tempo determinato.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante Ìadozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
l'assenza di misure realmente incisive in materia di incentivi all'assunzione mediante contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rappresenta una lacuna che rischia di compromettere l'efficacia del provvedimento in esame, generando effetti controproducenti in tema di occupazione;
si reputa necessario favorire ogni disposizione utile a facilitare la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche attraverso la previsione di misure di disincentivo in caso di mancata conversione dei rapporti di lavoro,
impegna il Governo:
ad adoperarsi, a decorrere dal primo provvedimento legislativo utile, allo scopo di prevedere la corresponsione a favore dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato per un periodo non inferiore a sei mesi e per i quali il datore di lavoro non provveda alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato, di una «indennità», definita buonuscita compensatoria, a carico del datore di lavoro e non assoggettata a contributo previdenziale.
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(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame riduce la durata massima del contratto di lavoro a termine, portandola dai 36 mesi, previsti dalla normativa vigente, a 12, definendo al contempo alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi;
il medesimo articolo stabilisce che la sussistenza dei contratti a termine sia legata ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori o connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
inoltre, l'articolo 2, comma 01, modificando l'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a orario ridotto e flessibile, anche i rapporti di lavoro istaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
considerato che:
l'articolo 326 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: «il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni»;
con interpello 24/2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 1999I70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed «a viaggio», previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del summenzionato Codice della Navigazione;
in tale contesto il Ministero aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto «l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ( ... ) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune»;
a dispetto di quanto nel paragrafo precedente, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di sessanta giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della Navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;
impegna il Governo:
anche alla luce della nuova disciplina sui contratti di lavoro a termine, a valutare l'opportunità di intervenire in materia con un'organica revisione del Titolo IV «Del contratto di arruolamento - Capo I Della formazione del contratto» del Codice della Navigazione, al fine di scongiurare il reiterarsi delle pratiche in premessa e favorire la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo.
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge n. recante Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
premesso che:
il decreto trae la sua motivazione dalla straordinaria necessità e urgenza, nel tentativo di contrastare il fenomeno della crescente precarizzazione in ambito lavorativo, introducendo una serie di limiti alle tipologie contrattuali, sforzando di arginare le cosiddette «delocalizzazioni», affinché le aziende destinatarie di incentivi e aiuti restituiscano quanto ricevuto a fronte di un trasferimento delle attività produttive;
considerato che:
il fenomeno del pendolarismo, interessa una vasta platea di lavoratori con contratti di lavoro a termine i cosiddetti precari, che specie nel settore scolastico o della pubblica amministrazione, sono costretti a spostarsi quotidianamente per raggiungere il posto di lavoro;
considerato ancora che:
l'efficienza nel sistema dei trasporti rappresenta un requisito fondamentale per assicurare ai cittadini il diritto alla mobilità, in particolare nei confronti del fenomeno del pendolarismo sempre più diffuso nel Nord-Italia e in particolare nella regione Piemonte essendo direttamente interessato dalla qualità delle reti infrastrutturali e dai servizi di trasporto pubblico;
rilevato che:
il crescente numero di utenti che quotidianamente si spostano per motivi professionali o di studio, da una città all'altra o verso altre regioni, utilizzando i principali sistemi di trasporto su gomma e ferro, confermano che la domanda di trasporto locale, aumenta in tutta Italia sul fronte della quantità, a differenza della qualità dei servizi offerti che si rivelano essere scarsamente competitivi;
l'esigenza di monitorare costantemente lo spostamento e i flussi dei pendolari, che coinvolge una vastissima platea di lavoratori, professionisti e studenti universitari, (sebbene la materia del trasporto pubblico locale sia di competenza regionale, ma ciononostante rappresenta uno dei principali servizi pubblici tutelato anche a livello costituzionale) risulta urgente ed indispensabile, al fine di migliorare l'efficienza della mobilità per tutti i cittadini di spostarsi nel territorio nazionale con pari opportunità, accedendo a un servizio che garantisca condizioni economiche e qualitative favorevoli,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di un osservatorio permanente per i diritti dei pendolari, con funzioni consultive presso l'Autorità dei Trasporti, in grado di rappresentare il diritto degli utenti pendolari.
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(*) Accolto dal Governo
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'Inps entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati"».
LAUS, NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Istituzione del salario minimo orario)
1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, è istituito il salario minimo orario.
2. Per salario minimo orario si intende la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore.
3. Il valore orario del salario di cui al comma 2 non può essere inferiore a nove euro al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.
4. Il salario minimo orario è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono individuati, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:
a) i contratti di importo inferiore a nove euro a cui estendere le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi di esclusione dall'applicazione del salario minimo orario;
b) le modalità di incremento dei salari di importo superiore al salario minimo orario.
6. Le pubbliche amministrazioni non stipulano contratti né erogano contributi o finanziamenti se i soggetti con cui instaurano rapporti o a cui erogano benefici retribuiscono i propri lavoratori con compensi di importo inferiore al salario minimo orario.
7. Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 6 comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici.
8. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di salario minimo orario di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, corrisponde al lavoratore compensi inferiori al salario minimo orario, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro quindicimila.
9. Fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 5, fino ai successivi rinnovi».
ARTICOLO 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 1-bis.
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;
b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, comma 6.
5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro per l'anno 2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
6. Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1-bis. - (Incentivi ai rapporti di lavoro stabile). - 1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato lavoratori impiegati a tempo determinato per almeno diciotto mesi è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8,060 euro su base annua, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
2. L'esonero di cui al comma precedente spetta ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti che, al 31 luglio 2018, abbiano svolto la propria attività lavorativa mediante contratti a tempo determinato per un periodo di durata complessiva pari ad almeno 18 mesi. L'esonero è riconosciuto anche nel caso in cui i periodi di lavoro a tempo determinato siano stati svolti presso un altro datore di lavoro, anche in somministrazione, e non convertiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1 sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione.
4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.500.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 1, 1-bis, della legge n. 196 del 2009 ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al precedente periodo».
ROSSOMANDO, ZANDA, MISIANI, CIRINNA'
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1-bis. - (Incentivi per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, al fine di favorire la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, riguardante le assunzioni di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ed a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Le parole da: «Sostituire» a: «dal 1º gennaio 2019» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
1-ter. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al lavoro stabile, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 107, della legge 27 dicembre 2017 a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con esclusivo riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di part time stipulati per lavoratori di qualsiasi età antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, e trasformati, successivamente alla decorrenza della medesima data, in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile dei giovani, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e con riferimento alle assunzioni di giovani di età inferiore ai trenta anni, con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto in misura totale, per un periodo massimo di quarantotto mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 48 milioni di euro per l'anno 2019, 189 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 10 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole da: «Al fine» fino a:«trentacinquesimo anno di età» con le seguenti: «Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate all'occupazione stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 che assumono lavoratori di qualsiasi età, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,» e sostituire la parola: «3000» con la seguente: «8060».
Conseguentemente dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 .500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
1-ter. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Ritirato
Al comma 1 sostituire la parola: «trentacinquesimo» con la seguente: «trentesimo».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Respinto
Al comma 1 sostituire la parola: «trentasei» con la seguente: «quarantotto».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Le parole da: «Dopo» a: «1º gennaio 2019» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
3-quater. Qualora le misure di cui al comma 3-ter non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al predetto comma 3-bis, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
LAUS, PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 dicembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2019, allo scopo di favorire lo sviluppo della ricerca e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro dei ricercatori, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei dottori di ricerca con titolo riconosciuto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Dopo» a: «euro" sono sostituite con le seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100 le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".
6-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 100 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 6.000 euro".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: "del 50 cento" sono sostituite con le seguenti: "del 75 per cento" e le parole: "pari a 3.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "pari a 4.500 euro".
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al comma 100 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 100, le parole: «del 50 cento» sono sostituite con le seguenti: «del 75 per cento» e le parole: «pari a 3.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «pari a 4.500 euro».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Id. em. 1-bis.27
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
«6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1º settembre 2018, per i contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 stipulati a decorrere dalla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.560.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
Ritirato
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge in esame prevede un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privato che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, al fine di promuovere e favorire l'occupazione giovanile stabile;
considerato che:
appare utile e opportuno prevedere la possibilità di attuare misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori di età superiore ai 35 anni;
impegna il Governo:
a prevedere, compatibilmente con le risorse economiche che nel futuro si renderanno disponibili, il riconoscimento, per i datori di lavoro privato, di misure volte a favorire l'assunzione di lavoratori al di sopra del trentacinquesimo anno di età, in linea con lo spirito del decreto-legge 12 luglio 2018, n.87, che ha come obiettivo la tutela della dignità dei lavoratori e il contrasto dei fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1-BIS
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Dopo» a: « interessati".» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivo all'occupazione stabile)
1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di conversione in legge del presente decreto-legge, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivo all'occupazione stabile)
1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge, 28 dicembre 2012, n. 92 sono maggiorate del cinque per cento».
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati»;
al titolo sostituire le parole: «incremento contribuzione contratto a tempo determinato» con le seguenti: «incentivo alla stabilizzazione del rapporto lavorativo».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Dopo» a: « di riduzione:» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
e) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) cinquanta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) trenta per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) venti per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 2.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale)
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata dei successivi cinque anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) venticinque per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;
b) quindici per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) quaranta per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo;
b) venticinque per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a);
c) quindici per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b).
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.500 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi per contratti a tempo indeterminato)
1. Alle imprese e i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1º gennaio 2019, è riconosciuto per un periodo sperimentale di diciotto mesi, l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali, entro l'importo di 3.500 euro annui.
2. Agli oneri finanziari della presente disposizione si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2019. Ove la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Riduzione strutturale del costo del lavoro e del cuneo fiscale per i nuovi assunti Fiscalizzazione totale degli oneri sociali impropri)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2019, per i nuovi assunti da un datore di lavoro privato con contratto di lavoro a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) a carico del lavoratore è ridotta di un punto percentuale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. Per le assunzioni ammesse all'incentivo di cui al comma 1, i datori di lavoro, ove non già esenti, sono esonerati dal versamento del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex C.U.A.F.). Le relative prestazioni sono erogate, alle condizioni vigenti, a valere sulla Gestione degli interventi assistenziali (GIAS).
3. Per le assunzioni ammesse agli incentivi all'occupazione giovanile di cui all'articolo I-bis e all'articolo 1, commi da 100 a 108 e 893, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi I e 2 si applicano a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dei predetti incentivi.
4. L'aliquota ridotta e l'esonero contributivo di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di trasformazione di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2019, 850 milioni di euro per l'anno 2020, 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, 1.500 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi. Qualora le misure di cui al secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi in favore degli apprendisti assunti con contratto a tempo indeterminato)
1. Con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1º settembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2023 a seguito di contratti di apprendistato di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a) e c) del capo V del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma rappresenta una dote contributiva in capo all'apprendista per la successiva assunzione a tempo indeterminato e la sua fruizione è garantita presso qualsiasi datore di lavoro che sottoscriva il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10.368.000 euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del "Fondo speciale di parte corrente" iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Le parole da: «Dopo» a: «113 a 115,» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione degli adulti over55)
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantaciquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".
2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione degli adulti over50)
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".
2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione degli adulti aver50)
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo datore di lavoro nei tre anni precedenti".
2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Incentivi all'occupazione dei giovani under30)
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 101 è aggiunto il seguente:
"101-bis. L'esonero spetta, altresì, con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nei tre anni precedenti".
2. L'esonero di cui al comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017 n. 205, si applica ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato attivati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. Agli oneri derivanti dal comma 101-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205 pari a 1.000 milioni di euro annui si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)
1. Le disposizioni di cui dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 relative alle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno sono ulteriormente prorogate per l'anno 2019.
2. Ai fini di cui al comma 1 i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari possono introdurre per l'anno 2019, nell'ambito degli specifici obiettivi previsti dalla relativa programmazione, misure complementari volte all'assunzione di giovani entro i 35 anni di età o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Le parole da: «Dopo» a: «1. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Sgravio contributivo per garantire l'inserimento nel mercato del lavoro di donne vittime di violenza di genere o domestica)
1. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, ai datori di lavoro ed alle cooperative sociali che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1º gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici, entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione dello sgravio di cui al comma 1 e di ripartizione delle risorse di cui al successivo comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata a decorrere dal lo gennaio 2019 la misura del payout sull'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 3 milioni di euro per l'anno 2019, 4,2 milioni di euro per l'anno 2020, 6,4 milioni di euro per l'anno 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Esonero contributivo per favorire l'occupazione femminile stabile nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)
1. Al fine di favorire l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita e di contrastare lo squilibrio occupazionale di genere nei diversi territori e settori occupazionali del Paese è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione pari a circa a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
2. A decorrere dal lo gennaio 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, i datori di lavoro che assumono donne nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, sono esonerati, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 4.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2018, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al precedente comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 300 milioni di euro a decorrere dal lo gennaio 2019».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Esonero contributivo per favorire le imprese in crisi)
1. Al fine di attenuare gli effetti della crisi ed evitare licenziamenti economici, alle imprese, che negli ultimi due esercizi abbiano subito una consistente riduzione del fatturato ovvero degli utili, è riconosciuto, per un periodo massimo di quarantotto mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per i dipendenti a tempo indeterminato già assunti alla data del 31 dicembre 2017.
2. Con Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali e dello sviluppo economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno determinate le soglie percentuali di riduzione del fatturato ovvero degli utili da considerare consistenti.
3. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 18 milioni di euro per il 2018, 23,5 milioni di euro per l'anno 2019, 51,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 9,8 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Esonero contributivo per favorire le imprese che investono nelle Regioni del Sud Italia)
1 .Al fine di attenuare di rilanciare gli investimenti nelle Regioni del Sud Italia, alle imprese che investono in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna nei settori turistico ed agroalimentare, è riconosciuto, per un periodo massimo di 72 mesi dall'inizio dell'attività di investimento, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino alla concorrenza dell'intero investimento realizzato.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutato in 23,5 milioni di euro per l'anno 2018, 51,8 milioni di euro per il 2018, 34,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e 14 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche».
PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. In mancanza di accordi collettivi di cui al comma 2, lettera a) e a far data dal 1 gennaio 2019, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui le modalità di esecuzione sono organizzate dal committente attraverso strumenti o procedure informatizzate"».
NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS
Le parole da: «Dopo» a: «contratti a tempo determinato» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Buonuscita compensatoria)
1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».
NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Buonuscita compensatoria)
1. In caso di mancata trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, conclusi anche per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, compresi i periodi di missione, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato, i datori di lavoro privati sono tenuti al pagamento di un'indennità denominata "buonuscita compensatoria", non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita compensatoria è assimilata al trattamento di fine rapporto».
LONARDO, TOFFANIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, VITALI
Le parole da: «Dopo» a: «di età,» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.1.
(Fondo di solidarietà aziendale)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, prive di impiego e che non percepiscono misure di sostegno al reddito.
2. Il Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua la tipologia dell'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla stessa.
3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
ARTICOLo 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 2.
(Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro)
01. All'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
02. All'articolo 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1o gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
1. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24.».
1-bis. Dopo l'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è inserito il seguente:
«Art. 38-bis. - (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione».
1-ter. Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente all'utilizzatore.
EMENDAMENTI
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Respinto
Al comma 01, capoverso comma 2, dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,», aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».
PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI
Respinto
Sostituire il comma 02 con il seguente:
«2. All'articolo 31, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "limiti quantitativi individuati dai contratti collettivi applicati dall'utilizzatore" aggiungere le parole: ", in ogni caso senza eccedere il 15 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1º gennaio dell'anno di riferimento."».
Conseguentemente,
a)sopprimere il comma 1;
b)sopprimere il comma 1-ter.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 02, capoverso comma 2 dopo le parole: «di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,»; aggiungere le seguenti: «di lavoratori assunti a tempo indeterminato,».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Le parole da: «Al comma» a: «"singolo".» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo le parole: «rapporto di lavoro tra» aggiungere la seguente: «singolo».
Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole da: «alla disciplina» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, alla parola: «somministratore» premettere la seguente: «singolo».
Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: «è soggetto alla disciplina» fino alla fine del periodo con le seguenti: «è soggetto, per quanto compatibile, alla disciplina di cui al Capo III. Nell'ambito di tale rapporto, le disposizioni previste dagli articoli 19, commi 1, 2, 3, e 21 sono riferite limitatamente a ciascun utilizzatore. Sono escluse in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24».
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Le parole da: «Al comma» a: «30 a 40;".» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo le parole: «di cui al Capo III» aggiungere le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40;».
Conseguentemente al medesimo comma, sostituire le parole: «21, comma 2,» con le seguenti: «19, 21,».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al Capo III» inserire le seguenti: «per quanto compatibile e ove non in contrasto con gli articoli da 30 a 40»;
b) dopo le parole: «di cui agli articoli» inserire le seguenti: «19, 21».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, sostituire da: «delle disposizioni fino alla fine» con le seguenti: «delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, e delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 01, primo periodo, e commi 2, 23 e 24».
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».
Id. em. 2.11
Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni» inserire le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli» aggiungere le seguenti: «19, commi 1 e 4».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 21, comma 2, 23 e 24» con le seguenti: «articoli 19, comma 2, 23 e 24».
PATRIARCA, NANNICINI, PARENTE, LAUS
Le parole da: «Al comma» a: «comma 01» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01 e di riassunzione di cui all'articolo 21, comma 2, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 21, comma 2» con le seguenti: «in materia di condizioni causali di cui agli articoli 19, commi 1 e 4, e 21, comma 01, nonché delle disposizioni di cui agli articoli».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Le parole da: «Al comma» a: «19» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 1».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli», aggiungere le seguenti: «19, comma 2».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1.1 All'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al secondo periodo, alle parole: "Tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto" sono premesse le seguenti: "Con esclusione del licenziamento,"».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Respinto
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1.1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, e dall'articolo 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'utilizzatore può ricorrere al contratto di somministrazione a tempo determinato soltanto se ricorrono le causali previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) del presente decreto».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Le parole da: «Dopo» a: «settore del» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Disciplina del lavoro accessorio)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del lavoro domestico che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per il settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
Disciplina del lavoro accessorio nel turismo)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative nel settore del turismo che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel settore di cui al comma 1, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo esso di soggiorno.
5. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate.
6. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in per ogni ora lavorativa prestata.
7. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
8. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 11. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
9. Fermo restando quanto disposto al comma 10, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
10. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
11. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 9 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.»,
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)
1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: "Art. 18. - (Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo). - 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, il regime di tutela nel caso di licenziamento individuale illegittimo è disciplinato dal presente articolo.
2. Il giudice ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro con la sentenza con la quale:
a) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato per ritorsione o rappresaglia, ovvero ancora in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile;
b) annulla il licenziamento in quanto accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro per insussistenza del fatto contestato, ovvero perché esso non è stato commesso dal lavoratore o comunque non è a lui imputabile, ovvero perché non costituisce infrazione rilevante sul piano disciplinare, ovvero perché rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dell'articolo 2106 del codice civile ovvero sulla base dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili;
c) dichiara inefficace il licenziamento perché intimato in forma orale, o per mancanza della motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o perché la condotta è stata contestata al lavoratore in modo generico o non immediato, o per violazione della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge.
3. Il giudice, con la sentenza di cui al comma 2, condanna il datore di lavoro anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore a causa del licenziamento di cui sia stata accertata l'illegittimità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale.
4. La contribuzione dovuta ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 è pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dal licenziamento illegittimo e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro.
5. Con la sentenza di cui al comma 2, il giudice condanna altresì il datore di lavoro al pagamento di una somma da corrispondere al lavoratore in caso di inosservanza o di ritardo nel procedere all'effettiva reintegrazione. Tale somma non può essere inferiore alla retribuzione globale di fatto dovuta per il periodo di mancata reintegrazione e non è ripetibile anche in caso di successiva riforma del provvedimento di reintegrazione.
6. Il giudice applica la medesima disciplina di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero nel caso in cui il licenziamento sia stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il giudice condanna il datore di lavoro oltre che al pagamento delle sanzioni di legge previste per l'omessa contribuzione di cui ai commi 3 e 4, anche al pagamento al Fondo pensioni lavoratori dipendenti di una somma variabile da una a tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, sulla base del comportamento da lui mantenuto in relazione al licenziamento, anche in sede processuale, e alla dimensione dell'impresa. Nel caso di licenziamento discriminatorio, il giudice ordina altresì la pubblicazione della sentenza di reintegrazione ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.
8. La tutela prevista contro i licenziamenti illegittimi ai sensi del comma 2, lettera a), si applica anche ai dirigenti.
9. Qualora il datore di lavoro occupi fino a quindici dipendenti, nel caso in cui il giudice accerti:
a) con riferimento al comma 2, lettera b), che il fatto contestato ai fini del licenziamento rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa di particolare gravità, ovvero;
b) con riferimento al comma 2, lettera c), che ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, ma il licenziamento è inefficace per una delle ragioni ivi indicate, il giudice stesso, valutate ed esplicitate le specifiche condizioni ambientali e relazionali in cui dovrebbe svolgersi il rapporto di lavoro:
1) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, oppure;
2) condanna il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, o, in mancanza, a versare al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno, una somma commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello della sentenza, che non potrà in ogni caso essere inferiore a cinque mensilità della predetta retribuzione, nonché un'ulteriore somma forfettaria pari a quindici mensilità di tale retribuzione.
10. Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice, acquisite d'ufficio le informazioni e osservazioni delle associazioni sindacali registrate che hanno partecipato alla procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604:
a) applica la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 nell'ipotesi in cui accerti l'insussistenza delle ragioni poste a base del licenziamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604;
b) nelle altre ipotesi in cui accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo, o nel caso in cui il datore di lavoro non dimostri di non poter ragionevolmente utilizzare il dipendente interessato in altre mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori, col limite del rispetto della dignità del lavoratore, può, tenuto conto della capacità economica del datore di lavoro:
1) applicare la disciplina reintegratoria di cui ai commi 2, 3, 4 e 5;
2) in alternativa e con obbligo di specifica motivazione di tale scelta, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di quarantotto mensilità, ovvero tra un minimo di sei e un massimo di trentasei per i datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti, dell'ultima retribuzione globale di fatto;
c) qualora, nel corso del giudizio, accerti che il licenziamento è stato determinato dalle ragioni di cui al comma 2 o al comma 6, applica le relative tutele.
11. Ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria di cui al comma 10, lettera b), numero 2), il giudice tiene conto oltre che della capacità economica dell'impresa, delle condizioni sociali e familiari del lavoratore nonché di quelle del mercato locale del lavoro, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione provinciale di conciliazione.
12. In tutti i casi in cui il giudice abbia ordinato, ai sensi dei commi che precedono, la reintegrazione, al lavoratore è data la facoltà, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Salvo il caso in cui il lavoratore abbia richiesto la predetta indennità sostitutiva, il rapporto di lavoro si intende risolto qualora non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro.
13. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.
14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto dì lavoro.
15. L'ordinanza di cui al comma 14 può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
16. Il lavoratore che intenda agire in giudizio al fine di ottenere il provvedimento di cui al comma 2 è tenuto ad esperire preventivamente il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.
17. Nei casi di condanna del datore di lavoro alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e nei casi di condanna alla trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato nei confronti dell'utilizzatore o del somministratore si applicano i commi 3 e 4 del presente articolo.
18. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 3 aprile 2001, n. 142, le parole: "con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso l'articolo 18, il quale si applica anche ogni volta che all'annullamento della delibera di esclusione del socio consegua l'annullamento del suo licenziamento".
19. Il presente articolo, ad eccezione dei commi 10, 11, 17 e 18, si applica anche ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
2. Il regime di tutela previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali non sono ancora decorsi i termini per l'impugnazione del licenziamento».
ARTICOLO 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 2-bis.
(Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali)
1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purché i prestatori stessi, all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli»;
c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
d) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6, lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma restando la responsabilità dell'utilizzatore»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a favore dell'INPS»;
e) al comma 17:
1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma»;
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, invece che con le modalità indicate al primo periodo, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è divenuta irrevocabile, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS, stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore»;
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Le parole da: «Sostituire» a: «è sostituito» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali). - 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è sostituito dai seguenti:
"Articolo 54-bis - (Disciplina del lavoro occasionale. Definizione e campo di applicazione). - 1. Sono attività occasionali, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata, le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro e siano rese entro un limite di 700 ore nel corso di un anno civile. Le attività occasionali possono essere svolte in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nell'ambito delle attività senza fine di lucro. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Per le attività di cui al comma 1 non è necessaria la stipulazione di un contratto scritto, salvo l'obbligo di registrazione su di una apposita piattaforma informatica del Ministero del lavoro, nella quale devono essere indicati a cura del datore di lavoro o committente:
a) le generalità e il codice fiscale del committente, nonché del prestatore;
b) il giorno o i giorni in cui si colloca la prestazione;
c) la sua durata complessiva;
d) la retribuzione complessiva, che non può essere inferiore a 8,00 euro orari, dovendosi intendere compresi in tale importo gli eventuali ratei di tredicesima mensilità, di indennità di ferie, altre maggiorazioni e del trattamento di fine rapporto.
3. È vietato il ricorso al lavoro occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo del lavoro occasionale è in ogni caso consentito per le attività di catering e per le attività formative, comprese le scuole di sci. Le disposizioni si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. 4. È vietato il ricorso al lavoro occasionale da parte dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro o committente.
5. Il ricorso al lavoro occasionale è consentito da parte di percettori di prestazione Naspi solamente dopo il terzo mese di disoccupazione.
Art. 54-ter. - (Disciplina del rapporto). - 1. Le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis sono soggette ai limiti di orario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
2. Il compenso pattuito deve essere accreditato dal datore di lavoro o committente con cadenza mensile mediante bonifico bancario sul conto corrente del prestatore. Il contributo per l'assicurazione pensionistica e antiinfortunistica, determinata nella misura forfettaria del 33 per cento e interamente a carico del datore di lavoro o committente, è versata all'lnps entro 16 giorni dalla fine del mese di riferimento con F24.
3. Il compenso per le attività occasionali di cui all'articolo 54-bis è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato de] prestatore di lavoro. È interamente compatibile e cumulabile con prestazioni di sostegno al reddito.
4. Il datore di lavoro o committente che faccia eseguire prestazioni eccedenti rispetto a quella registrata a norma dell'articolo 54-bis, comma 1, è punito con una sanzione amministrativa in misura da 500 euro a 1.000 euro.
5. Per le prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis si applica quanto previsto in materia di libro unico del lavoro"».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, in materia di disciplina del lavoro occasionale). - L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dai seguenti:
"54-bis. - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate anche da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
5. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti;
b) le aziende che impiegano più di quindici dipendenti esclusivamente in favore di soggetti disoccupati, percettori di trattamenti pensionistici o inoccupati.
6. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio.
7. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui alla presente legge sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
8. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
54-ter. - 1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 8,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali.
3. I committenti imprenditori o professionisti che ricorrono a prestazioni occasionali di tipo accessorio sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione e per un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi, a comunicare alla direzione territoriale del lavoro competente e all'INPS, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice. fiscale del lavoratore, indicando, altresì, l'orario di inizio e di termine del lavoro ed il luogo della prestazione.
4. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Fermo restando quanto disposto al comma 6, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene un importo, a titolo di rimborso spese, tale che il valore nominale di ogni buono lavoro emesso sia di euro 11,00 esclusivamente nei casi di mancanza o inapplicabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
6. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, impiegate nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali"».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio). - 1. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è sostituito dal seguente: "Art. 54-bis. - (Lavoro accessorio). - 1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro accessorio, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fermo restando quanto stabilito dal comma 10, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.500 euro;
d) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 7.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Possono prestare attività di lavoro occasionale:
a) disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
7. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per le seguenti prestazioni:
1) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
3) insegnamento privato supplementare;
b) gli altri utilizzatori fermo restando le esclusioni di cui al comma 9;
c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
1) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
2) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
3) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
4) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
9. Il ricorso al carnet di buoni lavoro è vietato:
a) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.
10. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 8, gli importi di cui al comma 1, lettera b), relativi agli utilizzatori di cui al comma 7 lettere b) e c) sono ridotti a 5.000 euro.
11. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata «piattaforma informatica INPS», che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le operazioni volte all'accesso al carnet di buoni lavoro di cui al comma 10, la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
12. Ciascun utilizzatore di cui al comma 7 può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 11, ovvero presso gli uffici postali, un carnet nominativo prefinanziato, denominato «Carnet Buoni Lavoro».
13. Mediante il Carnet Buoni Lavoro, è erogato, secondo le modalità di cui al presente articolo, il contributo di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b , della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
14. Ciascun Carnet Buoni Lavoro contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
15. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.
16. Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Carnet Buoni Lavoro nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 11, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
17. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo."».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Le parole da: «Sostituire» a: «si intendono attività lavorative» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5 .000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, PAROLI, GALLONE, VITALI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nei settori del lavoro domestico, agricolo e del turismo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
3. I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni. Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al presente comma si applica, in quanto compatibile, la previgente disciplina del lavoro accessorio di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è soppresso».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei settori agricoli, del turismo e del lavoro domestico che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese per i settori di cui al comma 1, nel limite complessivo di 3 .000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in agricoltura:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate dai soggetti di cui al comma 2, nonché da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto sono disciplinate le modalità di acquisto dei buoni».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Modifiche alla disciplina del lavoro accessorio in agricoltura). - 1. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:
a) all'articolo 54-bis, comma 14 sopprimere la lettera b);
b) dopo l'articolo 54-bis aggiungere il seguente: "Art. 54-ter. - (Lavoro accessorio in agricoltura). - 1. Si intendono prestazioni di lavoro accessorio in agricoltura le attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Ai fini di cui al presente articolo al lavoro accessorio in agricoltura si applicano le disposizioni previste per i soggetti di cui all'articolo 54-bis, comma 6, lettera a).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) alle attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
4. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui all'articolo 49 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Le parole da: «Sostituire» a: «si intendono» respinte; seconda parte preclusa
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Lavoro accessorio). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura, turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, commercio e servizi, artigianato e piccola e media impresa, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7 .000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3 .000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. I committenti sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e della politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».
NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33 5, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e e) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2-bis. - (Lavoro accessorio nei settori dell'agricoltura e del turismo). - 1. Ai fini della presente legge, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative rese nei confronti degli imprenditori dei settori agricoltura e turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, rivalutati ai sensi del comma 1, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al comma 1 sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
5. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 4, e fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. I committenti imprenditori del settore turismo, ivi compresi i pubblici esercizi e lo spettacolo, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno sessanta minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
7. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 10, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
8. Fermo restando quanto disposto dal comma 9, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 18 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 2 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
9. In considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da pubbliche amministrazioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.
10. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 8 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 2 7 6 del 2003».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Le parole da: «Al comma» a: «e ricettivo,» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
"b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».
Conseguentemente, la lettera e) è soppressa.
NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
"b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo, di ristorazione e pubblici esercizi, per prestazioni a carattere stagionale"».
Conseguentemente, la lettera c) è soppressa.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Precluso
Al comma 1, prima della lettera a) aggiungere la seguente:
«0.a) al comma 6, dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti:
"b-ter) le imprese agricole per lo svolgimento di attività di carattere stagionale ovvero delle attività agricole svolte in favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b-quater) le imprese dei settori turistico-alberghiero e ricettivo per prestazioni a carattere stagionale"».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Le parole da: «Al comma» a: «seguente:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a). al comma 7, alinea, dopo le parole: "prestazione occasionale" sono inserite le seguenti: "nel limite massimo di spesa di 12.000 euro per anno civile"».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, PAROLI, GALLONE, VITALI
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 7, dopo la lettera d), è inserita la seguente:
"d-bis) per piccoli lavori di manutenzione"».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di servizi sociali e assistenziali estivi, residenziali e semiresidenziali, di accompagnamento socio-pedagogico per persone portatrici di handicap, nonché di servizi, anche estivi, di assistenza socio-pedagogica ai bambini"».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche agli enti senza scopo di lucro esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali connesse all'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative"».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a). dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. Per le attività emergenziali svolte dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 7, lettera b), non si applica il limite di importo di cui al comma 1, lettera b). Fermi restando gli altri limiti e vincoli previsti dal presente articolo, esclusivamente per le attività connesse alle esigenze temporanee o eccezionali previste dal comma 7, agli enti senza scopo di lucro non si applica la disposizione di cui al comma 14, lettera a)"».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Ritirato
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a). dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
"7-bis. I comuni e le associazioni o cooperative, incaricate dagli stessi, di organizzare attività ludiche per l'infanzia o per l'assistenza agli anziani, possono ricorrere alle prestazioni di cui al presente articolo per compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro"».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
«c) al comma 14, la lettera b) è soppressa».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Respinto
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Id. em. 2-bis.22
Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «delle imprese artigiane, di servizi, commerciali, turistiche e».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «aziende alberghiere e delle» con le seguenti: «imprese».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Respinto
Al comma 1 lettera e) dopo le parole: «delle aziende alberghiere» inserire le seguenti: «, della ristorazione e dei pubblici esercizi».
NASTRI, CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Id. em. 2-bis.25
Alla lettera e), dopo la parola: «alberghiere», inserire le seguenti: «della ristorazione e pubblici esercizi».
TIRABOSCHI, TOFFANIN, PEROSINO, FLORIS, VITALI
Respinto
Al comma 1 lettera c) dopo le parole: «ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo,» inserire le seguenti: «dei pubblici esercizi che operano nel settore della ristorazione e delle aziende relative ai settori dell'estetica, barbieri, parrucchieri e artigianato,».
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Respinto
Al comma 1, lettera c), la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «quindici».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Respinto
Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: «divenuta irrevocabile» con la parola: «consolidata» «perfezionata».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«1-bis. Dopo l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:
"Art. 54-ter.
(Disciplina delle prestazioni occasionali per le imprese fino a 15 dipendenti)
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7 .000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori acquistano uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
2. Possono fare ricorso al lavoro accessorio le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti servizio di noleggio con conducente e le imprese con numero pari o inferiore a 15 dipendenti svolgenti attività di acconciatore e parrucchiere.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 5, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 , in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003"».
STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in sede di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, introduce una serie di modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del D.L. 50/2017;
tra le principali novità, l'articolo in esame prevede: la non applicazione del divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori; un ampliamento del novero dei soggetti tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l'imprenditore agricolo - come attualmente previsto - ma anche l'utilizzatore, l'azienda alberghiera o la struttura ricettiva, che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali e stabilendo che, per tali soggetti, l'arco temporale della durata della prestazione, con riferimento quindi all'utilizzo dei voucher, non deve essere superiore ai di 10 giorni - in luogo degli attuali 3 previsti dalla legislazione vigente;
molti enti locali, per garantire i servizi socio-assistenziali ai cittadini, si avvalgono di cooperative sociali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l'organizzazione di servizi aggiuntivi sociali e assistenziali per persone portatrici di handicap, nonché di servizi aggiuntivi di assistenza socio-pedagogica ai bambini, in determinati periodi dell'anno, quindi per esigenze temporanee ed eccezionali come possono essere i centri estivi;
un problema similare si pone anche per le esigenze temporanee o eccezionali degli enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative che potrebbero andare in deroga alla disciplina sulle prestazioni occasionali, al pari delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 7 dell'articolo 54-bis del D.L. 50/2017,
impegna il Governo ad estendere l'utilizzo delle prestazioni occasionali, nel prossimo provvedimento utile, anche agli enti non commerciali e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che organizzano, anche per conto dei comuni, i servizi sociali e assistenziali e socio-pedagogici illustrati in premessa, nonché a prevedere una deroga alla disciplina delle prestazioni occasionali per enti senza scopo di lucro che organizzano manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative, come indicato in premessa.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
Ritirato
Il Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» (AS 741);
premesso che:
l'articolo 2-bis del decreto-legge in esame prevede disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, nei limiti della normativa e delle categorie previste;
considerato che:
nel corso di questi anni sono emerse numerose problematiche riguardanti abusi circa il corretto utilizzo del contratto di prestazione occasionale, che hanno esposto il lavoratore a possibili retribuzioni cosiddette «in nero», con conseguenze chiaramente penalizzanti in materia dei diritti sul lavoro;
impegna il Governo:
ad attivarsi per attuare tutte le misure più opportune al fine di evitare il possibile ripetersi di fenomeni di abuso nei confronti del lavoratori, sia verificando la possibilità di successive modifiche normative, sia disponendo controlli più efficaci e stringenti di concerto con le competenti autorità territoriali, sia utilizzando tutte le misure tecnologiche possibili da attuarsi nel processo di gestione ed emissione del contratto di prestazione occasionale, anche prevedendo, tra l'altro, il più opportuno aggiornamento tecnologico dei processi gestionali sin qui attuati.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2-BIS
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Le parole da: «Dopo» a: «1. Al fine di» respinte; seconda parte preclusa
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici)
1. Al fine di rendere stabile a decorrere dal lo gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 24 7, come rifinanziato dalla disposizione di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 35 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2019».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Misure premiali per la rimozione delle discriminazioni salariali)
1. Al fine di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di rimuovere il divario retributivo e le disparità di trattamento tra i dipendenti e sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato "Fondo per promuovere l'occupazione femminile" con una dotazione iniziale pari a circa a 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 3.
2. A decorrere dal lo gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
3. Ai fini di cui al comma 2 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:
a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e di riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;
b) le differenze tra i salari di partenza di uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;
c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.
4. All'onere derivante da quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, pari a 10 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2019, si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al successivo comma 5.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a circa 10 milioni di euro a decorrere dal lo gennaio 2019».
PATRIARCA, MARCUCCI, LAUS, NANNICINI, PARENTE, NENCINI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Istituzione del salario orario minimo legale)
1. Al fine di dare attuazione al diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla propria famiglia un'esistenza libera e dignitosa, come sancito dall'articolo 36 della Costituzione, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi applicabili, stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato .
2. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime diverse da quelle definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.
3. Al fine di determinare l'importo del salario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo legale. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è inoltre composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, da sette rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da quattro professori universitari nelle materie di riferimento o esperti di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione, oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte e indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e di promozione e sostegno delle iniziative economiche. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede annualmente, con decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno, ad aggiornare l'importo del salario minimo legale sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al comma 3.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, nonché al ristoro del danno economico determinato ai lavoratori.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Misure per favorire l'occupazione femminile stabile e per contrastare lo squilibrio di genere nei diversi settori occupazionali)
1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile stabile e dignitosamente retribuita, di salvaguardare la dignità della donna sui luoghi di lavoro ed in ambito domestico, di contrastare lo squilibrio di genere nei diversi territori e settori occupazionali e di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di maggiore condivisione dei compiti di cura dei familiari all'interno della coppia, è istituito presso la Presidenza del Consiglio -Dipartimento per le Pari Opportunità un fondo denominato «Fondo per promuovere l'occupazione femminile» con una dotazione pari a circa a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, finanziato con le risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
2. Il Fondo di cui al precedente comma 1 è volto a finanziare, sotto forma di credito d'imposta o di esonero contributivo, quei datori di lavoro che promuovono le azioni positive, di cui ai successivi commi da 3 a 8, volte ad eliminare le disparità di genere nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, a garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza ed a favorire, anche mediante l'adozione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.
3. Al fine di promuovere forme di occupazione femminile stabile, superando gli attuali squilibri territoriali, i datori di lavoro che assumono donne nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal lo gennaio 2019, sono esonerati, per un periodo massimo di dodici mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. Ai relativi oneri pari a 195 milioni di euro nel 2019, 312 milioni nel 2020, 267 milioni nel 2021 e in 300 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
4. Al fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro a donne vittime di violenza di genere o domestica, alle cooperative sociali ed ai datori di lavoro che, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal lo gennaio 2019, assumono donne vittime di violenza di genere o domestica, debitamente certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è attribuito, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua, un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte, entro il limite di spesa per l'erario di 1,6 milioni di euro per il 2019, di 4,2 milioni di euro per il 2020, di 6,4 milioni di euro per il 2021, e di 7,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, a valere su quota parte dei maggiori introiti derivanti al Fondo di cui al comma 1 dalla disposizione di cui al successivo comma 10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
5. Al fine di rendere stabile a decorrere dal lo gennaio 2019 il regime sperimentale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, una quota pari 35 milioni di euro in ragione annua delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, ed a valere sul Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è destinata al riconoscimento di misure premiali per quei datori di lavoro che, nell'ambito di politiche di promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori e delle lavoratrici, stipulano contratti collettivi aziendali sulla base dei modelli previsti dal decreto di cui all'articolo 25, comma 2 del richiamato decreto legislativo, e che prevedono nell'ambito della loro azienda particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro quali part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario concentrato, progetti che prevedano un rafforzamento del welfare aziendale attraverso l'offerta di asili o servizi di baby-sitting, o programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento dei lavoratori e delle lavoratrici dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione, aventi priorità nel caso di disabilità ovvero con a carico prole minore fino a dodici anni di età, o fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
6. A decorrere dal lo gennaio 2019 alle imprese che attuano un piano di azioni volto alla rimozione del divario retributivo e delle disparità di trattamento tra i propri dipendenti è riconosciuta una misura premiale nella forma di un credito d'imposta pari al 50 per cento delle relative spese sostenute, entro un limite di spesa annuo per l'erario di 10 milioni di euro. Qualora a seguito di due verifiche annuali successive a quella che ha permesso di accedere al beneficio di cui al presente comma si rilevino violazioni del piano di azioni, all'impresa si applica la sanzione prevista dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
7. Ai fini di cui al precedente comma 6 le imprese private sono tenute, annualmente, a comunicare ai propri lavoratori, alle rappresentanze sindacali e agli organismi di parità previsti dal codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006:
a) la composizione e la struttura di tutte le componenti della remunerazione individuale di ciascun lavoratore senza alcun altro dato anagrafico e dì riconoscimento, a esclusione del sesso, nonché il livello e il tipo di lavoro, che mostrano le differenze tra le retribuzioni medie di base e il totale dei salari di uomini e di donne suddiviso per mansione e tipo di lavoro;
b) le differenze tra i salari di partenza dì uomini e di donne in materia di ingresso, promozione e retribuzione correlata alle indennità;
c) i criteri e le procedure adottati per la determinazione di ogni elemento della retribuzione che contribuisce al reddito complessivo, delle componenti accessorie del salario, delle indennità anche collegate alla performance, dei pagamenti discrezionali, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione a favore del lavoratore che ha effettuato la richiesta.
8. Agli oneri derivanti da quanto previsto dai precedenti commi 6 e 7, pari a 10 milioni di euro in ragione annua si provvede quota parte a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 come finanziato dalla disposizione di cui al successivo comma 10.
9. Ai complessivi oneri finanziari derivanti dal presente articolo, pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo comma 10.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la misura del payout applicato all'ammontare delle vincite sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare maggiori entrate erariali pari a 205 milioni di euro per l'anno 2019, 361,2 milioni per l'anno 2020, 318 milioni di euro per l'anno 2021 e 352 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 1-bis.0.20
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
(Fondo di solidarietà aziendale)
1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo di solidarietà aziendale, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato all'agevolazione delle imprese che assumono persone che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-ter.
1. Al comma 2, dell'articolo 21, del decreto legislativo 150/2015 è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. I lavoratori stagionali, gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato e i collaboratori scolastici titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato beneficiari delle prestazioni a sostegno del reddito di cui al comma 1, hanno facoltà di sottoscrivere il patto di servizio in modalità telematica «attraverso le funzionalità messe a disposizione sui portali lavoro istituzionali utilizzati dalle singole regioni in cooperazione applicativa con il sistema informativo unitario delle politiche per il lavoro.
In assenza di suddette funzionalità messe a disposizione dalle singole regioni, i lavoratori di cui al comma 2 bis contattano i centri per l'impiego con le modalità definite da questi, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, per stipulare il patto di servizio di cui all'articolo 20, solo qualora intendano cambiare tipologia e settore di lavoro ovvero entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 in assenza di rioccupazione entro predetto termine».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Articolo 3.
(Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Sopprimere l'articolo.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Sopprimere l'articolo.
DE BERTOLDI, CIRIANI, BERTACCO
Sopprimere il comma 1.
Sopprimere il comma 1.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Sopprimere il comma 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non superiore a ventiquattro mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a trentasei mensilità"».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1.1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Sostituire il comma 1-bis con i seguenti:
«1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità".
1-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, le parole: "non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a quattro e non superiore a trentasei mensilità".
1-quater. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, valutate in 0,54 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,22 milioni di euro per l'anno 2019, in 2,32 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2,30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Sopprimere il comma 2.
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Sopprimere il comma 2.
PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è inserito il seguente:
"Art. 21-bis.
(Buonuscita compensatoria)
1. In caso di mancata offerta di un contratto a tempo indeterminato, entro trenta giorni dalla scadenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'indennità denominata «buonuscita compensatoria», non assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a due giorni dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni mese successivo al sesto mese d'anzianità di servizio, come determinata ai sensi del comma 2. Per le frazioni di mese d'anzianità di servizio, la buonuscita è riproporzionata di conseguenza e le frazioni di giorno sono arrotondate all'unità. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la buonuscita è assimilata al trattamento di fine rapporto.
2. Al computo dell'anzianità di servizio ai fini della determinazione della buonuscita compensatoria concorrono tutti i periodi effettivi di lavoro a tempo determinato svolti in favore dello stesso datore, anche in somministrazione, in regime di lavoro intermittente ovvero nell'ambito di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di qualunque mansione e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro."».
DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui all 'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica in modo progressivo ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
DE POLI, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, FLORIS, VITALI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali dì cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Il contributo di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento di cui al precedente periodo non è progressivo e non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del precedente periodo, valutato in tre milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 2, sostituire le parole da: «in occasione di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. L'aumento non si applica ai rinnovi dei contratti per le attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Al comma 2, sostituire le parole: «in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «a partire dal primo rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, e tale contributo così maggiorato trova applicazione per tutti i successivi rapporti a tempo determinato tra le medesime parti».
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 2, sopprimere le parole: «, anche in regime di somministrazione».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione»con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione» con le sesguenti: «ad esclusione del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione»con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione in caso di assegnazione presso un diverso utilizzatore».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Al comma 2, sostituire le parole: «anche in regime di somministrazione» con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI, LAUS
Al comma 2, sostituire le parole: «, anche in regime di somministrazione»con le seguenti: «ad esclusione dei rinnovi del contratto di lavoro in somministrazione».
RONZULLI, FLORIS, CONZATTI, PEROSINO, TOFFANIN, VITALI
Al comma 2, dopo la parola: «somministrazione» inserire le seguenti: «ad esclusione dei contratti per attività stagionali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b)».
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a tutte le rubriche.
MALLEGNI, CONZATTI, TOFFANIN, FLORIS, PEROSINO, VITALI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nonché ai rinnovi di contratti stagionali stipulati per le attività di cui all'articolo 21, comma 2, d.lgs. 81/2015».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «e alle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:«Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, al datore di lavoro che trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, a titolo di rimborso, un credito di imposta in proporzione all'ammontare dei contributi versati, per il medesimo lavoratore, ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della medesima legge, nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità attuative della disposizione di cui al periodo precedente».
Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2, secondo periodo, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2018, con le maggiori entrate rinvenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR, VITALI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. La previsione di cui al precedente comma non si applica ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi di stagionalità individuate dai contratti collettivi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in tre milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai rinnovi dei contratti a tempo determinato sottoscritti per lo svolgimento delle attività stagionali individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 29, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "al 31 dicembre 2015)" sono soppresse».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 35 è aggiunto il seguente:
"35-bis. In ogni caso al fine di limitare l'abuso nell'utilizzo dell'istituto del tirocinio, è prevista una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro, conformemente alla previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora non venga rispettata la sua finalità formativa, nonché il divieto di sostituzione dei lavoratori con contratti a termine e del personale nei periodi di malattia, maternità o ferie"».
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione"».
BERNINI, SCIASCIA, FLORIS, TOFFANIN, CONZATTI, PEROSINO, DE POLI, MALLEGNI, CARBONE, ROSSI, RIZZOTTI, TESTOR
Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore delle stesse a decorrere dal nuovo anno al fine di offrire ai datori di lavoro e alle società di somministrazione un adeguato periodo transitorio;
a prevedere, al fine di riequilibrare il disposto normativo, misure volte a rendere strutturalmente meno costoso il rapporto di lavoro a tempo indeterminato al fine di provvedere effettivamente al contrasto al precariato e al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il Senato,
premesso che:
il decreto-legge in esame è finalizzato a introdurre misure a tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, mediante l'adozione di norme che dovrebbero contrastare il reiterato utilizzo di tipologie contrattuali diverse dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
tale provvedimento non appare tuttavia coerente con le finalità e gli obiettivi enunciati dal Governo;
appare infatti evidente che l'irrigidimento delle disposizioni in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato, se non accompagnato da incisive misure, economiche e normative, volte a favorire il ricorso ai contratti di lavoro stabili, potrebbe provocare risultati opposti rispetto agli obiettivi prefissati;
allo scopo di garantire la prosecuzione del ciclo di crescita avviato durante la scorsa legislatura, non è più differibile un intervento strutturale volto ad attenuare il carico contributivo dei datori di lavoro che assumano lavoratrici e lavoratori mediante contratti di lavoro a tempo indeterminato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, sin dal primo provvedimento legislativo utile, di adottare misure finalizzate a intervenire sul cuneo fiscale, mediante una progressiva e strutturale riduzione delle aliquote previdenziali a carico del datore di lavoro che faccia ricorso a contatti di lavoro a tempo indeterminato.
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3.1.
(Efficacia dei contratti collettivi aziendali)
1. I contratti collettivi aziendali hanno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori e delle organizzazioni sindacali operanti all'interno delle unità produttive alle quali si riferiscono a condizione che:
a) siano stipulati con il consenso della maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi degli accordi interconfederali vigenti;
b) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, siano stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle organizzazioni sindacali che, anche singolarmente, risultino destinatarie della maggioranza delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contratto dovrà essere sottoposto, a fini di validità ed efficacia, a consultazione ove ciò sia richiesto entro 10 giorni dalla notizia della sua stipulazione:
a) da almeno una organizzazione sindacale che sia firmataria del contratto collettivo nazionale applicato nelle unità produttive e che risulti destinataria di almeno il 5 per cento delle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale;
b) oppure da almeno il 20 per cento dei lavoratori occupati nelle unità produttive a cui si riferisce il contratto collettivo aziendale.
3. Per la validità della consultazione di cui al comma 2 è necessaria la partecipazione del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto. Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro unico del lavoro al tempo dello svolgimento della consultazione. L'accordo è respinto con il voto contrario espresso della maggioranza semplice dei votanti.
4. L'avvio della procedura di consultazione di cui al comma 2 deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) e comma 2 lettera a) si fa riferimento alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori delle unità produttive al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la stipulazione del contratto collettivo aziendale. Su richiesta delle organizzazioni sindacali operanti in azienda, il datore di lavoro comunica i dati sui contributi sindacali entro quindici giorni dalla richiesta. Tali dati sono altresì allegati al contratto collettivo aziendale, a cura del datore di lavoro, al momento della sua stipulazione.
6. Durante il periodo di vigenza degli accordi di cui alla presente legge, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali operanti in azienda, non possono assumere iniziative o comportamenti, ivi compresa l'organizzazione o il coordinamento di azioni collettive, diretti a violare, impedire o limitare l'applicazione o l'osservanza dei suddetti accordi.
7. Nel caso in cui iniziative e comportamenti quali quelli indicati ai commi precedenti vengano comunque posti in essere, la parte che li subisce ne dà immediata comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
8. Al datore di lavoro che ponga in essere comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7 si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 10.000,00 a un massimo di euro 300.000,00 a seconda della gravità della violazione, della dimensione dell'impresa, della recidiva e degli effetti sul sistema delle relazioni sindacali all'interno dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
9. Nei confronti delle rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o delle organizzazioni sindacali operanti in azienda che assumano comportamenti o iniziative rientranti in quelle contemplate dai commi 6 e 7, sono sospesi i permessi sindacali retribuiti ovvero i contributi sindacali comunque trattenuti dalla retribuzione, ovvero entrambi, per la durata dell'astensione stessa e comunque per un ammontare economico complessivo non inferiore a euro 1.000,00 e non superiore a euro 30.000,00, tenuto conto della gravità della violazione, della recidiva e degli effetti sulla produttività dell'azienda. Il relativo importo è versato dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare dell'impresa o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
10. La disciplina di cui all'articolo 28, della legge 20 maggio 1970, n. 300 si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di avviare le trattative per la stipulazione o il rinnovo degli accordi di cui ai commi da 1 a 5 qualora la richiesta provenga: a) dalla maggioranza dei componenti delle rappresentanze sindacali unitarie; b) per l'ipotesi in cui non sia stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria, dalla o dalle rappresentanze sindacali aziendali presenti nell'impresa che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b).
11. Le disposizioni di cui al comma precedente non impongono un obbligo a contrarre per il datore di lavoro.
12. L'Ispettorato territoriale del lavoro competente:
a) entro 20 giorni dalla richiesta del datore di lavoro o dei soggetti individuati dai commi da 1 a 5, verifica la corretta rilevazione del numero delle deleghe relative ai contributi sindacali ai sensi del comma 1, lettera b);
b) vigila sul corretto svolgimento della procedura di consultazione di cui al comma 2, e a tale fine assume tutte le informazioni necessarie, ivi incluse quelle relative alle deleghe relative ai contributi sindacali;
c) nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 procede alla costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Entro 20 giorni dalla sua costituzione, il collegio, valutati i comportamenti e le iniziative di cui al comma 6, delibera, se del caso, le sanzioni di cui ai commi 8 e 9».
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3.1.
(Istituzione di un Comitato consultivo nelle imprese)
1. Nelle imprese in qualsiasi forma costituite e organizzate, che occupino almeno trecento lavoratori è istituito un comitato consultivo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dell'impresa.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle imprese collegate, controllate o controllanti, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero dirette e coordinate o che svolgono attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., che occupino in Italia o all'estero, complessivamente considerate, almeno trecento lavoratori. Il comitato consultivo è istituito in ciascuna impresa che occupi almeno trentacinque lavoratori.
3. I contratti aziendali di cui alla presente legge o, in mancanza, i contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 51 del D.lgs 81 del 15 giugno 2015, disciplinano la composizione, le procedure di nomina dei componenti, i requisiti di eleggibilità e il procedimento elettorale del comitato consultivo.
4. L'organo di governo delle imprese nelle quali è istituito un comitato consultivo trasmette ogni sei mesi al medesimo comitato una relazione illustrativa della situazione economica, finanziaria, produttiva e occupazionale dell'impresa stessa. Sulle relazioni periodiche di cui al presente comma il comitato consultivo esprime un parere preventivo e non vincolante.
5. Il comitato consultivo è titolare dei diritti di informazione e consultazione previsti dal d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25. In particolare, il comitato può formulare osservazioni e raccomandazioni sulle proposte di deliberazione dell'impresa nella quale è costituito concernenti:
a) la cessazione o il trasferimento di aziende o di parti importanti delle medesime, le fusioni e le incorporazioni, i nuovi insediamenti e la costituzione di rapporti di cooperazione con altre società;
b) le limitazioni, gli ampliamenti o le modifiche delle attività aziendali, le riconversioni produttive e le modificazioni dell'organizzazione aziendale e del lavoro che comportino rilevanti conseguenze sull'occupazione e sulla mobilità dei lavoratori.
6. I componenti del comitato consultivo sono vincolati al segreto professionale, a norma dell'articolo 622 del codice penale, sulle notizie riservate di cui siano venuti a conoscenza per ragione di tale ufficio.
7. Al comitato consultivo si applica la disciplina prevista dagli articoli 5, 6 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
8. Alle imprese che abbiano istituito un comitato consultivo si applica l'articolo 1, comma 189 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano qualora siano stati istituiti uno o più comitati aziendali europei».
PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, TARICCO, NENCINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1.
(Disposizioni per la riduzione del cuneo fiscale sull'occupazione)
1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile, per tutti i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, una quota pari a un punto percentuale per l'anno 2019, a due punti percentuali per l'anno 2020, a tre punti percentuali per l'anno 2021 e a quattro punti percentuali a decorrere dall'anno 2022 dell'aliquota di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la parte a carico del lavoratore, è posta a carico della fiscalità generale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2019, a 4.800 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 9.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 novembre 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese corrispondenti a detti importi.
3. Qualora le misure di cui al comma 2 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2019, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3.1.
(Contrasto alle false cooperative)
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "da altre amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dall'Agenzia delle entrate ovvero da altre amministrazioni da individuare con il decreto di cui al presente comma";
b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riguardo all'individuazione di categorie di cooperative o di settori economici verso i quali esercitare con urgenza l'azione di vigilanza".
2. L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
"3. In caso di particolari esigenze le ispezioni possono essere effettuate anche da altri funzionari del Ministero dello sviluppo economico e, sulla base delle intese e delle convenzioni di cui all'articolo 7, comma 2, da funzionari di altre amministrazioni che abbiano frequentato i corsi di cui al citato articolo 7, comma 3".
3. L'articolo 6 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Dichiarazione sostitutiva) 1. Nel caso in cui l'ente cooperativo non sia stato sottoposto a vigilanza secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, lo stesso ente è tenuto a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico e all'associazione cui eventualmente aderisce, insieme con la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 luglio 2009. n. 99, una dichiarazione, sottoscritta dal presidente dell'ente medesimo e, per asseverazione, dall'organo di controllo.
2. Se l'organo di controllo non è stato istituito, la sottoscrizione per asseverazione è apposta da un revisore contabile esterno, scelto tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.
3. Nella dichiarazione di cui al comma 1 sono indicati, oltre agli estremi identificativi dell'ente cooperativo e del legale rappresentante:
a) l'iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi;
b) nelle cooperative di lavoro, la corrispondenza tra i rapporti di lavoro formalmente stipulati e le prestazioni effettivamente svolte dai soci, nonché la corresponsione ai soci lavoratori del trattamento economico previsto dagli articoli 3 e 6 della legge 3 aprile 2001. n. 142;
c) gli estremi del versamento del contributo dovuto ai fondi di mutualità nazionale, ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o, in difetto, le motivazioni per il mancato versamento;
d) il numero dei soci, come risultante dal libro dei soci;
e) l'eventuale raccolta di prestito sociale ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 601, e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e dalle istruzioni della Banca d'Italia.
4. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati l'ultimo bilancio approvato, con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto deposito presso il registro delle imprese, nonché copia del versamento del contributo biennale di revisione previsto dalle norme vigenti.
5. L'ente cooperativo che procede alla dichiarazione sostitutiva deve contestualmente formulare la richiesta prevista dall'articolo 2, comma 5.
6. Le eventuali dichiarazioni sostitutive prodotte devono essere indicate nel verbale di revisione o di ispezione straordinaria.
7. La copia della dichiarazione sostitutiva presentata, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta notifica, può essere utilizzata, da parte dell'ente cooperativo, ai fini della richiesta di agevolazioni o di provvedimenti di favore alla pubblica amministrazione.
8. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si applicano gli articoli 75 e 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
4. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime".
5. Qualora lo scioglimento di un ente cooperativo sia disposto entro due anni dalla sua iscrizione all'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il Ministero dello sviluppo economico deve comunicare la relativa notizia entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014. n. 175».
PATRIARCA, MARCUCCI, NANNICINI, LAUS, PARENTE, NENCINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3.1.
(Misure di contrasto al fenomeno della falsa cooperazione)
1. Al fine di contrastare il fenomeno della falsa cooperazione, mediante il potenziamento del sistema di vigilanza e il rafforzamento delle sanzioni per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
"5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a quattro volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo".
2. Gli importi derivanti dalle maggiorazioni contributive versate a titolo sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-bis, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono integralmente destinati al finanziamento delle spese relative all'attività di vigilanza sugli enti cooperativi e alla formazione dei revisori di società cooperative, secondo i criteri e le modalità individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1.
(Disposizioni per il contrasto alle false cooperative)
1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sostituito dal seguente:
"5. Nel caso in cui l'ente cooperativo non abbia ancora ottenuto la revisione secondo le cadenze e le modalità stabilite dal presente decreto, deve formulare esplicita richiesta al Ministero dello sviluppo economico ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle associazioni, a queste ultime"».
NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3.1.
(Sostegno all'occupabilità dei beneficiari del Rel. Accesso all'assegno di ricollocazione)
1. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto n. 150 del 2013. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno individuale di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento"».
CIRIANI, BERTACCO, DE BERTOLDI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3.1.
(Super deduzione del costo del lavoro)
1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento».
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 741 e sui relativi emendamenti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.27, 1.67, 1.108, 1.109, 1.0.1, 1.0.2, 1.105, 1.107, 1.110, 1.111, 1.5, 1.6, 1.71, 1.71a, 1.100, 1-bis.10, l-bis.14, l-bis.15, l-bis.19, l-bis.20, l-bis.21, l-bis.0.12, l-bis.0.16, l-bis.0.17, l-bis.0.18, l-bis.0.19, l-bis.0.20, 1-bis1, l-bis.2, l-bis.3, l-bis.4, l-bis.5, l-bis.6, l-bis.7, l-bis.8, l-bis.9, l-bis.12, 1-bis.23, l-bis.24, l-bis.25, l-bis.26, l-bis.27, l-bis.28, l-bis.0.1, l-bis.0.3, l-bis.0.4, 1 bis.0.5, l-bis.0.6, l-bis.0.7, l-bis.0.8, l-bis.0.9, l-bis.0.10, l-bis.0.11, 2-bis.0.1, 2-bis.0.2, 2-bis.0.4, 2-bis.0.6, 2-bis.0.3, 3.1, 3.2, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.28, 3.29, 3.31, 3.32, 3.34, 3.35, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.8, 3-bis.300, 3-ter.0.3, 3.27, 3.30, 3-ter.0.1, 3-ter.0.4, 3-ter.0.5, 3-ter.0.6, 4.2, 4.3, 4.4, 4.52, 4.53, 4.57, 4.58, 4.59, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.11, 4-bis.0.4, 4.1, 4.5, 4.6, 4.15, 4.24, 4.27, 4.28, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.54, 4.56, 4.0.1, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4-bis.0.1, 4-bis.0.2, 4-bis.0.3, 4.7, 5.43, 5.0.1, 5.0.2, 8.0.1, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.5, 5.42, 5.49, 5.60, 5.61, 5.62, 5.63, 9.1, 9.49, 9.50, 9.51, 9.62, 9.4, 9.5, 9.25, 9.56, 9.59, 9.61, 9.2, 9.31, 9.0.5, 9.0.8, 9.0.19, 9.0.20, 9.0.21, 9-quinquies.1, 9-quinquies.3, 9-quinquies.0.1, 9-quinquies.0.2, 9-quinquies.0.3, 9-quinquies.0.7, 9-quinquies.0.9, 9-quinquies.0.14, 9-quinquies.0.19, 10.2, 10.4, 10.5, 10.0.31, 11-bis.4, 11-bis.9, 11-bis.0.2, 12.5, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12.12, 12.0.1, 10.0.32, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11-bis.6, 11-bis.8, 12.1, 12.2, 12.9, 12-bis.0.1, 12-bis.0.2, 12-bis.0.3, 12-bis.0.4, 12-bis.0.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.11, 13.13, 13.14, 13.0.2, 12-bis.2, 12-bis.3, 12-bis.0.7, 12-bis.0.8, 13.4, 13.8, 13.9, 13.19, 13.20, 13.21, 13.22 e 13.0.1.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.20, 2.0.3, 2.0.1, 2.0.2, 2-bis.2, 2-bis.3, 2-bis.4, 2-bis.5, 2-bis.6, 2-bis.7, 2-bis.8, 2-bis.9, 2-bis.10, 2-bis.11, 2-bis.12, 2-bis.13, 2-bis.14, 2-bis.15, 2-bis.16, 2-bis.17, 2-bis.18, 2-bis.19, 2-bis.21, 2-bis.22, 2-bis.27, 2-bis.28, 2-bis.31, 3.0.6, 4.29, 4-bis.1, 4.30, 4-bis.2, 4.31, 4-bis.3, 4.55, 9.0.2, 9.0.4, 9.0.6, 9.0.7, 9.0.9, 9-quinquies.0.10, 9.0.10, 9-quinquies.0.11, 9.0.11, 9.0.12, 9.0.13, 9.0.14, 9.0.15 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.16 (limitatamente al comma 2), 9-quinquies.0.17, 9.0.17, 9-quinquies.0.13, 9.0.18, 9-quater.1, 9-quater.2, 9-quinquies.0.5, 9-quinquies.0.8, 9-quinquies.0.12, 9-quinquies.0.15 e 9-quater.4.
Sull'emendamento 3.7, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del secondo e del terzo periodo.
Sull'emendamento 3.8, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del comma 1-quater.
Sull'emendamento 3.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 12, del seguente comma: "12-bis. Dall'attuazione del precedente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Sull'emendamento 9.63, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è istituito", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".
Sull'emendamento 9-quinquies.0.18, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, del seguente periodo: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.
Testo integrale dell'intervento della senatrice Mirabelli sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".
Testo integrale dell'intervento della senatrice Fedeli sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".
Testo integrale dell'intervento della senatrice Pinotti sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".
Testo integrale dell'intervento del senatore Pittella sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".
Testo integrale dell'intervento del senatore Verducci sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto amministrativo come il mille proroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'ordine dei medici: "Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni".
Testo integrale dell'intervento della senatrice Biti sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento della senatrice Ginetti sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento del senatore Comincini sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento del senatore Rampi sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un annuncio di voto: voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe. Una forzatura pericolosa!
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Perché si rispetti la scienza» e per invitare tutti i colleghi, ognuno e ciascuno, a votare in scienza e in coscienza su un tema che riguarda la vita e la morte.
Testo integrale dell'intervento della senatrice Sudano sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento del senatore Nannicini sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento del senatore Misiani sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento del senatore Ferrazzi sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento del senatore Giacobbe sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento della senatrice Parente sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
Testo integrale dell'intervento del senatore Stefano sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio dì voto per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare un modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento della senatrice Assuntela Messina sul processo verbale della seduta del 3 agosto 2018
A norma dell'articolo 60 comma 3 del Regolamento del Senato sul processo verbale, prendo la parola per fare un semplice annuncio di voto e per dire che voto contro per stigmatizzare quanto è avvenuto nella seduta del 3 agosto scorso, in merito all'emendamento 6.10. Come ha già sottolineato il nostro capogruppo Marcucci, è stata fatta passare una modifica sostanziale del decreto-legge Lorenzin, su un tema avvertito da tutte le famiglie italiane, all'interno di un decreto-legge amministrativo come il milleproroghe.
A questo proposito intendiamo rilanciare l'appello diffuso sabato dall'Ordine dei medici: «Lanciamo un appello al Parlamento perché rispetti la scienza. L'emendamento della maggioranza non risponde all'evidenza scientifica circa la necessità delle vaccinazioni».
Testo integrale dell'intervento del senatore Floris nella discussione generale del disegno di legge n. 741
Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei iniziare questa intervento ricostruendo la genesi di questo decreto-legge.
Il Consiglio dei ministri si è riunito il lunedì 2 luglio 2018, alle ore 20.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza, Giancarlo Giorgetti.
Al termine del Consiglio dei Ministri è stato emesso un Comunicato che indicava tra i provvedimenti approvati il decreto dignità, misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
Questo semplice comunicato, che ne indicava sommariamente i contenuti, insieme a bozze più o meno apocrife, ha guidato per diversi giorni il giudizio dei media e dei commentatori sul cosiddetto decreto dignità.
Infatti il decreto-legge adottato dal Consiglio dei Ministri il 2 luglio sera è quindi letteralmente "sparito" per 10 giorni, per poi riapparire con il numero 87 ed essere pubblicato il 12 luglio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale, come provvedimento che reca nel suo titolo "disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese".
E quindi, durante questo periodo sono circolate differenti bozze del testo, così come diverse versioni erano girate dal momento in cui lo aveva annunciato il Ministro Di Maio, che guida i Dicasteri riuniti dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, sin dal suo esame nel Consiglio dei ministri del 2 luglio.
Nel frattempo è stato alimentato, altresì, il giallo delle stime dell'INPS, inserite nella relazione tecnica, che valutava una perdita di 8.000 posti annui per 10 anni, a causa dell'introduzione delle nuove disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato.
Bisogna rilevare altresì che, in attesa di misure di questo Governo che contengano anche riforme strutturali e impegni e tagli di spesa rilevanti, questo è il primo provvedimento di una certa complessità adottato da questo Esecutivo.
Premessa
In premessa vanno rilevati taluni toni allarmistici scritti nella Relazione del Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame: "esigenza di introdurre nell'ordinamento in tempi brevi nuove misure che pongano limiti alle attuali condizioni di criticità su temi urgenti e strategici". Ed inoltre le ragioni per le quali il Governo ha deciso di intervenire con nuove misure "volte a limitare l'utilizzo di tipologie contrattuali che nel corso degli ultimi anni hanno condotto a un'eccessiva e allarmante precarizzazione, causata da un abuso nell'impiego di forme contrattuali che dovrebbero rappresentare l'eccezione e non la regola". Queste premesse, che hanno portato all'emanazione di un provvedimento necessario e urgente - secondo l'articolo 77 della Costituzione - sono smentite dai numeri che non fotografano alcuna emergenza e quindi alcuna impellenza di correre dietro a un decreto che è rimasto sostanzialmente immodifìcato, almeno nel suo impianto. Semmai esiste una perdurante difficoltà delle imprese ad uscire dalla crisi, ormai decennale, che vede nell'oppressione burocratica e fiscale il principale ostacolo da superare da parte delle imprese.
Lo stesso provvedimento rimarrà ora completamente identico dopo l'esame del Senato, secondo questa nuova regola, non scritta, del "bicameralismo non paritario".
Al contrario i temi qui affrontati, che sono seri e importanti, necessitano di un esame accurato da parte del Parlamento, senza spinte emergenziali o urgenze dettate da provvedimenti che hanno una scadenza per la propria conversione in legge. Certamente, qualora anche fossero vere le intenzioni e le intuizioni del governo, il decreto-legge in esame non risolverà, nel mese di agosto o settembre, alcuna delle criticità evidenziate. Allora sarebbe stata più opportuna una seria istruttoria delle tematiche affrontate - ascoltando in modo approfondito anche tutti gli attori coinvolti - per arrivare a una disciplina più largamente condivisa e duratura. In realtà le parti sociali che si sono espresse, hanno avuto giudizi pressocchè unanimi contro le norme del decreto dignità. Confmdustria e Rete Imprese Italia sono contro, cioè le principali organizzazione dei datori di lavoro, ma contro sono anche CGIL, CISL e UIL, le principali organizzazioni sindacali. E hanno articolato le proprie posizioni antitetiche alle modifiche del decreto anche autorevoli giuslavoristi ed esperti. La censura a un modo troppo semplicistico di operare cambiamenti a una disciplina complessa e che necessitava di una più opportuna istruttoria e di approfondimenti più pesati è stata ampia e piena di argomenti. A questo si aggiungano le stime tecniche, contestate dallo stesso Ministro del lavoro all'Ente da lui stesso vigilato, basate appunto sulle proiezioni dell'INPS, l'istituto che si occupa di raccogliere i contributi previdenziali riferiti alla generalità lavoratori e che quindi si incarica anche di fare stime sulle dinamiche delle entrate contributive. Stime peraltro richieste dal ministero dell'economia e delle finanze, ove la Ragioneria Generale dello Stato è tenuta a effettuare il vaglio definitivo sugli oneri di un provvedimento e sulle coperture finanziarie adottate e ad apporre la cosiddetta "bollinatura".
Certamente, se l'obiettivo è quello di creare nuovi posti di lavoro, la sola disincentivazione del tempo determinato non raggiunge lo scopo, laddove non sia accompagnata da una contemporanea incentivazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. E quindi necessaria una sostanziosa riduzione del cuneo fiscale, che passi prima di tutto attraverso la riduzione del costo del lavoro a carico delle imprese. Va premiato, in generale, l'investimento delle imprese in capitale umano, sia che passi attraverso la formazione, la sicurezza e la qualità del lavoro. Va premiato ogni percorso che punti a criteri di maggiore produttività, di cui rendere partecipe anche il lavoratore.
Ma bisogna, altresì, ricordare che la crescita di contratti a tempo determinato degli ultimi anni si è avuta nonostante fossero vigenti i premi e gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato e nonostante fosse stata rivista nel 2014 la disciplina degli indennizzi dei licenziamenti, incluso l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Questo significa che i nostri imprenditori hanno adottato lo strumento che ritenevano più utile alle esigenze delle proprie imprese e non quello più conveniente. Il contratto maggiormente utilizzato negli ultimi anni è stato quello a tempo determinato, perché si adattava meglio alla crescita dimensionale delle nostre aziende e alle prospettive di crescita della nostra economia. Va ricordato che soprattutto le piccolissime, piccole e medie imprese sono quelle che hanno aumentato il numero dei propri dipendenti di una percentuale a due cifre. Una percentuale di quasi otto-dieci volte la percentuale della crescita del nostro PIL (15/1,5).
Non va dimenticato, inoltre, che il rapporto tra contratti a tempo indeterminato rispetto a quello dei contratti a tempo determinato rimane di cinque a uno. Ovvero che ogni sei contratti di lavoro, cinque sono senza scadenza e uno è a termine.
E se l'intenzione era quella di dare dignità ai lavoratori, dopo questo decreto si rischia, al contrario di creare situazioni di maggiore incertezza e di maggiore fragilità. E nella fragilità si rischia facilmente di cadere in situazioni in cui la dignità viene meno. A ricordarcelo, purtroppo, c'è il costante aumento dei numeri della povertà assoluta, che ha raggiunto i 5 milioni di italiani e quelli della povertà relativa che ne colpisce altri 9 milioni, per un totale di oltre 14 milioni di individui che non riescono a garantirsi tutti i beni di cui avrebbero necessità.
Anche il ricorso alle prestazioni occasionali, che è stato semplificato, diventerà un semplice allungamento della durata delle prestazioni (che possono essere svolte fino a dieci giorni, rispetto ai tre precedenti). Mentre al contempo si introducono nuovi obblighi al prestatore d'opera e non all'utilizzatore. Positivo è l'ampliamento per l'utilizzo delle prestazioni occasionali alle strutture ricettive alberghiere nel settore del turismo. Ma negativo il fatto che si siano lasciati fuori le imprese della ristorazione e i bar, soprattutto quelli che somministrano anche gli alimenti, creando, di fatto, delle situazioni di iniquità e di sleale concorrenza tra operatori in settori molto simili.
Va detto, inoltre, che l'Italia sta imboccando un ciclo economico di riduzione della crescita - che si è stabilizzata su valori percentuali pari alla metà dei migliori in Europa - e quindi inserire norme che facciano lievitare il costo del lavoro, anche attraverso meccanismi di penalizzazione, non costituisce un elemento positivo.
A questo punto non è difficile credere che proprio la "decrescita felice" sia alla base della filosoia che guida le scelte di politica economica di questo Esecutivo.
I Contenuti
Il decreto-legge, che inizialmente prevedeva quindici articoli, è stato modificato dall'esame della Camera dei deputati, che ha portato a ventisei articoli il testo ora esaminato dal Senato.
Va rilevato che l'esame dell'altro ramo del Parlamento ha parzialmente modificato l'impianto totalmente illiberale e meramente sanzionatorio del decreto-legge.
Il contenuto del decreto-legge, nel testo modificato, continua a registrare però un contenuto sostanzialmente punitivo nei confronti delle imprese, che va ricordato, sono i soggetti che creano il lavoro.
E, ora, il testo al nostro esame, quindi, si articola in sei Capi e ventisei articoli.
Il Capo I, contiene: misure per il contrasto al precariato.
In questo Capo, che prevede sei articoli, vengono peggiorate in modo sostanziale diverse disposizioni in materia di lavoro, adottate, non solo nell'ultima legislatura, ma da un percorso innovatore della legislazione lavoristica a partire dalla introduzione della cosiddetta Legge Biagi nel 2003.
Articolo 1 (Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato).
Innanzitutto va quindi ricordato che il contratto a termine non è regolamentato dalla disciplina del cosiddetto jobs act, ma è normato dal cosiddetto decreto Poletti. E va precisato subito che il decreto-legge in esame interviene su un tema, quello del lavoro a tempo determinato, che non registra un abuso rispetto al tempo indeterminato. Come già rilevato, il tempo determinato rappresenta in Italia circa il 15 per cento delle tipologie contrattuali. Il nostro Paese registra il più alto numero di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con una cifra inferiore in Europa alla sola Germania. Non esiste quindi un'emergenza precarietà. In molti casi i contratti a termine sfociano, come è naturale, in contratti a tempo indeterminato. Cosi come non esiste un'equazione secondo la quale se si proibisce di assumere secondo una determinata tipologia contrattuale, allora l'assunzione avviene a tempo indeterminato. Oltretutto è da dimostrare per quale ragione una assunzione a tempo indeterminato sia virtuosa e quella a tempo determinato non lo sia. Per varie ragioni la stabilità del posto di lavoro è ovviamente percepita dal lavoratore come un elemento di tranquillità e sicurezza per sé stesso e per la propria famiglia. Ci rendiamo tutti conto - ne sono consapevoli in particolare coloro che si occupano di assunzioni, in quanto imprenditori o capi azienda - che è interesse stesso dell'azienda "fidelizzare" il dipendente bravo. Al contempo siamo consci che ogni impresa necessità di determinate figure per coprire specifiche necessità che sono a volte ulteriori e temporanee, rispetto al normale organigramma che è costituito, di norma, da personale a tempo indeterminato.
Per quanto riguarda le stime della Relazione Tecnica, che facevano riferimento ai dai INPS, anche le successive verifiche hanno confermato che, per effetto delle disposizioni in esame, ci sarà una perdita di circa 8.000 posti di lavoro, che durerà almeno dieci anni, i cui oneri sono quantificati a regime in quasi 54 milioni di euro di minori entrate contributive lorde. Non c'erano quindi "manine", che scrivevano contro il Governo, ma una puntuale analisi che ha subito diverse verifiche di quantificazione.
Quindi, tentare di imporre per legge una tipologia di assunzione rispetto ad un'altra produrrà il risultato di non avere alcuna assunzione. Prima di caricarsi di nuovo personale, un'azienda farà ulteriori valutazioni che certamente non produrranno un aumento di assunzioni rispetto alla previdente disciplina.
Articolo 1-bis (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile).
L'articolo 1-bis è stato aggiunto durante l'esame delle Commissioni finanze e lavoro della Camera. La norma prevede la proroga della riduzione dei contributi previdenziali per gli assunti a tempo indeterminato al di sotto dei trentacinque anni di età, anche per il 2019 e il 2020, che non abbiano avuto precedenti contratti di lavoro. Questa è una disposizione che certamente favorisce il datore di lavoro orientandolo verso assunzioni a tempo indeterminato, ma ovviamente solo nel caso in cui la sua azienda abbia specifiche esigenze legate a una crescita dimensionale almeno di media durata. Le agevolazioni, infatti, nella misura massima del 50 per cento dei contributi e fino a 3.000 euro annui, durano solamente tre anni e valgono solo per le assunzioni effettuate nel biennio 2019-2020. Registriamo un dato positivo in quanto, finalmente, alla norma sono riferiti degli stanziamenti e le relative coperture finanziarie, che arrivano fino a circa 162 milioni nel 2021. Il contratto deve essere a tempo indeterminato e a tutele crescenti. Si possono stimare quindi circa 50.000-60.000 ulteriori contratti che riguarderanno questa tipologia di assunzione.
Articolo 2 (Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro).
L'articolo 2 intervenendo sulla materia di contratti di somministrazione a tempo determinato, prevede che vengano applicate alcune disposizioni della disciplina del contratto a termine che sinora ne erano escluse. Vengono così disposti i limiti quantitativi applicabili e si introduce la fattispecie della somministrazione fraudolenta. Ai contratti di somministrazione si applicano le norme in materia di apposizione del termine, di durata, di proroghe, di rinnovi e di causalità dei contratti a termine, mentre non si non si applicano le disposizioni in materia di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, di numero complessivo dei contratti e di diritto di precedenza. Le disposizioni non si applicano ai contratti della Pubblica amministrazione. Le disposizioni introdotte dall'articolo, parzialmente integrato dall'esame della Camera, non misurano effetti di bilancio in entrata o in uscita, in quanto hanno un carattere ordinamentale.
Articolo 2-bis (Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali).
Viene inoltre modificata la disciplina delle prestazioni occasionali, cosiddetti voucher. Rimane il limite di 5.000 euro annui per ciascun utilizzatore. I prestatori devono autocertificare la propria condizione all'atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS.
I voucher potranno essere utilizzati in agricoltura ma con l'obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Sono utilizzabili nel turismo, ma con il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze più di otto lavoratori e questa è una grave limitazione.
Il meccanismo di funzionamento ripercorre sostanzialmente quello esistente, per il quale vi è solo un modesto ampliamento della platea di coloro che ne possono usufruire.
Forza Italia ritiene che vada ridisciplinato il "lavoro accessorio" con riferimento ai diritti del lavoratore (assicurazione, riposo, compensi) e che vadano definiti limiti all'utilizzo di tale strumento, nonché i soggetti che possono farvi ricorso. Vanno disciplinati i "Carnet Buoni Lavoro". Rispetto alla normativa vigente del Libretto Famiglia e del Contratto Prest.O. è necessario superare le problematiche emerse sul fronte imprese e sul fronte famiglie per semplificare l'accesso alle prestazioni accessorie pur garantendo la massima tracciabilità e trasparenza. È ncessario intervenire inoltre prevedendo l'ampliamento dello strumento del carnet buoni lavoro anche all'agricoltura, al turismo e alle imprese di ogni settore ad esclusione di quello edilizio e dell'escavazione, come già previsto dalla normativa vigente. Il nuovo carnet di buoni lavoro deve essere digitale e questo prevede la registrazione sulla piattaforma INPS da parte di utilizzatori e prestatori. La differenza tra famiglie (persone fisiche non professionisti e non imprese) e imprese è solo nell'importo massimo per prestazioni accessorie a cui si può fare ricorso: 7.000 per le famiglie, 5.000 per le imprese.
Articolo 3 (Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato).
Con l'articolo del decreto-legge, integrato dalle modifiche delle Commissioni Camera, i limiti minimi e massimi della misura dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo vengono incrementi, in alcune ipotesi, il contributo previdenziale addizionale concernente i rapporti di lavoro subordinato a termine. Vengono elevati i limiti minimi e massimi dell'indennità a 6 e a 36 mensilità (erano 4 e 24 mesi), limiti che per i datori, i quali non raggiungano i requisiti dimensionali summenzionati risultano pari a 3 e a 6 mensilità (aumentando il numero minimo da 2).
Il comma 1-bis inserito in Commissione alla Camera - modifica i limiti minimi e massimi dell'importo dell'indennità che il datore di lavoro deve inserire nell'eventuale offerta di conciliazione, per evitare il giudizio relativo alla legittimità del licenziamento. Vengono elevati questi ultimi limiti, rispettivamente, a 3 e a 27 mensilità (erano 2 e 18).
Il comma 2 prevede, per ogni ipotesi di rinnovo - e sarebbe opportuno distinguere tra rinnovo o proroga - di un contratto a termine nel settore privato, un incremento del contributo previdenziale addizionale a carico del datore di lavoro, dall'1,4 per cento all'1,9 per cento.
Questa è certamente una misura che da una parte farà aumentare il contenzioso nelle sedi giudiziarie e da un'altra disincentiverà le assunzioni a tempo indeterminato per paura del contenzioso.
Articolo 3-bis (Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego).
L'articolo, inserito dalle Commissioni finanze e lavoro della Camera, prevede l'obbligo per le regioni di destinare una quota delle proprie facoltà di assumere personale per il rafforzamento degli organici dei Centri per l'impiego, al fine di garantirne la piena operatività, nel triennio 2019-2021.
Qui va ricordato che sin dai decreti di attuazione in attuazione della legge Biagi del 2003 il sistema del collocamento è stato liberalizzato, consentendo di occuparsene non solo a soggetti pubblici, ma anche a soggetti, privati come le Agenzie per il lavoro.
E va detto che purtroppo si sta dando ai Centri per l'impiego un credito, a nostro avviso, immeritato considerato posto che in questi anni la percentuale di persone in cerca di lavoro collocate attraverso queste strutture pubbliche è stata bassissima. Attualmente sono 556 centri, impiegano circa 8.000 persone, trovano lavoro solo al 3 per cento di coloro che vi si rivolgono, costano 600 milioni l'anno. Al contrario le Agenzie per l'impiego - una intuizione di Biagi - dovendo anche rispondere a una logica di profitto, oltreché di efficienza, confrontandosi sul mercato, riescono a dare risposte concrete al raffronto tra la domanda e l'offerta di lavoro e non costano nulla alla collettività.
Articolo 3-ter (Relazione alle Camere).
Del resto, il riscontro sull'efficacia delle disposizioni che riguardano il lavoro, contenute in questo decreto, si avrà sicuramente quando il Ministro del lavoro dovrà riferire con apposita relazione alle Camere, come previsto dal presente articolo aggiunto dalle Commissioni alla Camera.
Noi riteniamo che una sorta di pagella contenente i giudizi sarà emessa dal mercato del lavoro assai prima. Certamente ne avremo contezza con i dati che l'INPS e l'Istat emetteranno sui contratti stipulati dal mese di agosto in poi, quando la legge di conversione sarà pubblicata, rispetto ai mesi precedenti.
Capo l-bis MISURE FINALIZZATE ALLA CONTINUITÀ DIDATTICA
Va ricordato che il capo 1-bis si è reso necessario in quanto alcune sentenze dei tribunali e del Consiglio di Stato hanno evidenziato delle problematiche relative ai docenti non laureati delle scuole primaria e dell'infanzia. Giudichiamo, quindi, questi interventi opportuni, in quanto mirano a risolvere un serio problema di copertura delle cattedre all'avvio del nuovo anno scolastico. Però nonostante siano opportuni rischiano di essere ancora incostituzionali. Sul tema si è infatti già espressa la Corte costituzionale, che con la sentenza 187 del 2016, ha rilevato i profili di incompatibilità di assunzioni come quelle paventate nel decreto, con la disciplina comunitaria sulla quale è già intervenuta la Corte di giustizia europea. Il personale della scuola deve essere messo a ruolo mediante espletamento di procedure concorsuali.
Articolo 4 (Disposizioni in materia di diplomati magistrali e per la copertura di posti di docente nella scuola e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria).
Con questo articolo si salvaguarda la continuità didattica per l'anno 2018-2019 consentendo ai docenti in possesso di diploma magistrale consentendo a chi ne abbia esigenza (contratti colpiti da sentenze o contratti di supplenza) di firmare contratti a tempo determinato con scadenza il 30 giugno 2019. Inoltre i commi successivi dispongono una nuova disciplina per la copertura dei posti nella scuola primaria e dell'infanzia.
Il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sia comuni sia di sostegno, viene attribuito attingendo, fino al loro esaurimento, alle GAE e per il restante 50 per cento (o oltre, nel caso di esaurimento delle GAE) si procede mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi nel 2016 per gli idonei. E viene inoltre previsto un nuovo concorso straordinario da bandire in ciascuna regione e da cui attingere assieme alle graduatorie di concorsi banditi con cadenza biennale per titoli ed esami. Sicuramente sulle disposizioni che riguardano la posizione contrattuale dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria si dovrà tornare ancora, considerati i tanti interventi giurisprudenziali in proposito e preso atto che nel tempo si è trascurato di armonizzare le varie disposizioni normative in proposito, adeguandole alla disciplina europea, come appunto evidenziato dalla Consulta.
Articolo 4-bis (Modifica in materia di contratti a termine nel settore scolastico).
Anche questo articolo, introdotto durante l'esame delle Commissioni alla Camera, pone un rimedio, purtroppo temporaneo, eliminando il termine massimo complessivo di durata previsto per i contratti a tempo determinato del personale della scuola, per la copertura di posti vacanti e disponibili.
È ancora una soluzione provvisoria, in quanto non supera il limite dei 36 mesi ed è quindi soggetta ad ulteriori contenziosi da parte dei lavoratori per il riconoscimento dei diritti maturati.
Una materia abbastanza complessa, i cui oneri e le cui ricadute sono state sinora sottovalutate. Queste norme non fanno altro che superare, ancora una volta, un'emergenza.
Su un tema così importante, ed in generale sul reclutamento dei docenti e la loro contrattualizzazione, il Parlamento è tenuto a fare un serio approfondimento che superi le sentenze pendente e cerchi di coniugare le richieste di tutti i soggetti coinvolti.
Capo II - MISURE PER IL CONTRASTO ALLA DELOCALIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI
Le norme contenute in questo capo, che nelle intenzioni del Governo, dovrebbero limitare le delocalizzazioni, hanno in realtà una portata molto limitata. La medesima logica punitiva prende di mira su questo tema gli imprenditori, in quanto alla delocalizzazione non necessariamente deve seguire un giudizio negativo. Spesso la delocalizzazione sottende anche una logica di internazionalizzazione dell'impresa e di conquista di mercati esteri.
Articolo 5 (Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti).
I limiti alla delocalizzazione consistono nella decadenza dei benefici statali ottenuti da un'azienda che decida di delocalizzare, anche solo una parte della propria attività economica in altri Stati, che non appartengano alla UE o a Stati dello Spazio economico europeo. Oltre alla decadenza è prevista una sanzione amministrativa da 2 a 4 volte l'aiuto fruito dall'azienda.
Si limiterà quindi la possibilità di internazionalizzazione delle imprese che vogliano espandersi sui mercati del resto del mondo. Vale ricordare che l'export costituisce uno dei punti di forza dell'economia italiana. Superare la fatidica cifra dei 500 miliardi potrebbe diventare un obiettivo più lontano, posto che ora siamo oltre i 450 miliardi di export.
Andava fatta una chiara distinzione tra il bene che ha usufruito di un aiuto, che eventualmente viene delocalizzato e l'attività economica nel suo complesso, che, al contrario, deve ampliare la sua visione e se serve anche la produzione su un livello internazionale. In generale la formulazione di questo articolo, oltre a non essere condivisibile nel merito, si presta a interpretazioni sulla nozione di aiuti e/o contributi pubblici, che potrebbe portare oltretutto a dei fastidiosi contenziosi.
Articolo 6 (Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti).
In questo articolo 6 si prevede la decadenza dai benefici alle imprese che, pur avendo avuto degli aiuti pubblici, non abbiano mantenuto almeno il 50 per cento dei livelli occupazionali precedenti.
Articolo 7 (Recupero del beneficio dell'iperammortamento in caso di cessione o delocalizzazione dei beni).
L'articolo 7 prevede il recupero del contributo conseguente all'iperammortamento nei casi in cui chi abbia usufruito dell'agevolazione ceda o destini a strutture produttive estere i beni per i quali ha ricevuto il beneficio. Comunque si applica solo agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto in esame. Ma certamente diventa assai complicato escludere gli investimenti a stabili organizzazioni all'estero di imprese italiane o agli investimenti già avviati. In ogni caso il recupero eventuale andrebbe fatto pro quota, cioè dall'inizio della dismissione e non dall'inizio del rapporto.
Articolo 8 (Applicazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo ai costi d'acquisto da fonti esterne di beni immateriali).
Anche questo articolo 8 prevede una nuova limitazione per le imprese. Si escludono dal credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo alcuni costi inerenti l'acquisto di beni immateriali nelle operazioni infragruppo.
Capo III MISURE PER IL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO
Le misure previste da questo capo sono orientate a contrastare, vietandone la pubblicità, la ludopatia e l'azzardopatia o meglio il "disturbo da gioco d'azzardo", come viene definito ora con l'introduzione di questo neologismo.
Articolo 9 (Divieto di pubblicità giochi e scommesse).
L'articolo 9 introduce appunto la nuova locuzione di "disturbo da gioco d'azzardo". Ma l'articolo soprattutto introduce il divieto di qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi e scommesse e al gioco d'azzardo. Al contempo si delega al Governo una riforma complessiva della materia dei giochi pubblici. Lo scopo è quello di assicurare l'eliminazione dei rischi connessi ai disturbi del gioco d'azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell'Erario.
Sono escluse dal divieto le lotterie nazionali a estrazione differita, le lotterie, le tombole, pesche o banchi di beneficienza, le manifestazioni di sorte locali.
In conseguenza del divieto sono previste sanzioni amministrative, contestate e irrogate dalla Autorità per le garanzie delle comunicazioni, pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione della pubblicità (era il 5 per cento nel testo iniziale) e comunque per un importo non inferiore a 50 mila euro per ciascuna violazione.
Le somme verranno destinate al Fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
L'aumento al 20 per cento deciso dall'Aula lo rende, di fatto, un divieto assoluto di pubblicità. Gli investimenti in pubblicità sono attualmente al di sotto dei 200 milioni di euro annui da parte dei concessionari del gioco.
Va rilevata una sovrapposizione di competenze tra l'Autorità e l'Agenzia delle dogane e i monopoli, cui attualmente è delegata la competenza ad irrogare sanzioni per la pubblicità del gioco d'azzardo rivolta ai minori.
Il comparto dei giochi è anche oggetto di una maggiorazione del PREU, il prelievo unico erariale sugli apparecchi destinati al gioco come le videolottery e le slot machine. Le maggiori entrate sono destinate alle coperture delle norme che prevedono la decontribuzione contributiva prevista da questo decreto per l'assunzione dei giovani. Va rilevato che il PREU è passato dall'aliquota originaria del 13,5 per cento all'attuale 19,75 per cento. Questa probabilmente è la via più inopportuna per diminuire i guadagni dei gestori degli apparecchi collegati in rete e consegnarli alla clandestinità, che come noto, non versa imposte allo Stato.
Va rammentato che il giro d'affari complessivo riferito al gioco legale è ormai vicina ai 100 miliardi.
Rimanendo sui dati complessivi, va detto che rispetto ai 96 miliardi di raccolta, sono state distribuite vincite per 77 miliardi, una spesa dei giocatori per 19 miliardi, 10 miliardi all'erario e, per differenza, circa 9 miliardi ai gestori. E tra l'altro questi numeri sono il risultato di un'articolata rete di vendita dei giochi che vede in tutta Italia 206 sale Bingo, 9.159 punti vendita dei concorsi pronostici, 33.881 punti vendita dei giochi numerici a totalizzatore, 3.387 tra punti e negozi di gioco ippico, 5.764 tra punti e negozi di gioco sportivo, 33.920 ricevitorie del lotto e 62.975 punti vendita delle lotterie, secondo i dati aggiornati al dicembre 2016.
Si registra, quindi, la presenza sul territorio nazionale di circa 566 mila apparecchi (tra slot machine, videolottery e di altro tipo)
Articolo 9-bis (Formule di avvertimento).
L'Aula della Camera ha altresì approvato un emendamento che prevede la scritta "nuoce gravemente alla salute" sulle slot machine e sulle videolottery e sul fonte e sul retro dei tagliandi delle lotterie istantanee.
Articolo 9-ter (Monitoraggio dell'offerta di gioco).
Il monitoraggio dell'offerta del gioco è delegato al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute. Anche qui è previsto che vi sia una Relazione annuale al Parlamento su questi dati. I dati ufficiali del resto sono già ora facilmente reperibili sui siti istituzionali. L'augurio è che ci sia anche un monitoraggio attento sul gioco illegale.
Articolo 9-ter (Misure a tutela dei minori).
La misura inserita in questo articolo introdotto dalla Camera dei deputati prevede che l'accesso ai giochi sia consentito ai minori solo dietro presentazione della tessera sanitaria per identificarne con certezza l'età. E sono previste delle appropriate sanzioni amministrative.
Articolo 9-quater (Logo No Slot).
L'articolo prevede politiche di sensibilizzazione contro il gioco e istituisce il logo No Slot. I Comuni possono, quindi rilasciare un logo No Slot agli esercizi pubblici e ai circoli privati che ne abbiano i requisiti.
Capo IV MISURE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Le disposizioni di semplificazione fiscale hanno in realtà un impatto assai modesto, in quanto riguardano solo le cosiddette partite IVA, cioè i professionisti e non il mondo delle imprese che non è raggiunto da provvedimenti positivi in questo decreto. Il mondo delle piccole imprese rimane deluso in quanto le nuove misure non apportano in realtà alcun beneficio visibile alle imprese e manca la tanto attesa semplificazione che pure era stata promessa in campagna elettorale.
Articolo 10 (Disposizioni in materia di redditometro).
L'articolo 10 modifica, ma non abolisce, il cosiddetto redditometro, ovvero l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo. Si prevede che il redditometro venga sospeso in attesa dell'emanazione di un decreto ministeriale, con il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, per individuare la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. Viene eliminato il decreto ministeriale che contiene gli elementi necessari per effettuare l'accertamento. Le disposizioni dello stesso decreto cessano al loro efficacia per gli anni d'imposta successivi al 2015, ma fino al 2015 bisognerà comunque fornire i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento. I termini per l'accertamento dell'anno d'imposta 2016 finiscono nel 2024, in caso di omessa dichiarazione e nel 2022 ove sia stata presentata. Una disposizione, quella relativa al redditometro che andrebbe, non sospesa, ma totalmente abolita posto che l'accertamento sintetico ha portato a recuperi di imposta veramente limitati (5 milioni nel 2016 e 1 milione nel 2017) perdendo rilievo nell'azione di controllo fiscale.
Articolo 11 (Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute).
L'articolo riguarda il cosiddetto spesometro ovvero la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA. Si tratta di una semplice posticipazione della comunicazione dei dati riferiti al terzo trimestre 2018, che non deve essere inviata entro il mese di novembre 2019, ma entro il 28 febbraio del prossimo anno. Di positivo registriamo l'eliminazione dello spesometro per i produttori agricoli assoggettati a regime IVA agevolato e l'esonero totale per i produttori residenti in zone montane. Del resto lo spesometro è già stato sostituito dalla legge di bilancio 2018 dall'obbligo di fatturazione elettronica. Viene anche previsto l'esonero dall'obbligo di annotazione delle fatture nei registri IVA.
Articolo 11-bis (Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante).
L'articolo introdotto con un emendamento alla Camera riproduce integralmente il decreto-legge 79, già approvato dal Senato, che riguarda la proroga della fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti.
Articolo 12 (Splitpayment).
Questo articolo reca una disposizione che anche Forza Italia aveva sostenuto, l'abolizione dello split payment, soprattutto per i professionisti. Le norme escludono in modo esplicito dall'utilizzo dello split payment i compensi, per le prestazioni di servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni, assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a ritenuta d'acconto per prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 12-bis (Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione).
Anche questo articolo è stato approvato dalle Commissioni riunite della Camera. Estende a tutto il 2018 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi e soprattutto esigibili. I crediti devono essere maturati nei confronti della Pubblica amministrazione e certificati entro il 31 dicembre 2017, con i carichi affidati agli agenti della riscossione. Segue l'analoga disposizione del 2013, che era stato più volte prorogata sino all'anno 2017.
Capo V DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO
Articolo 13 (Società sportive dilettantistiche).
L'articolo abroga le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, che prevedeva che le attività sportive dilettantistiche potessero essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche, ma con scopo di lucro.
Abroga anche le agevolazioni fiscali che erano state introdotte per questi soggetti.
Queste risorse confluiscono in un nuovo Fondo destinato alle società sportive dilettantistiche.
Lo stesso articolo ripristina le norme previdenti alle modifiche della ultima legge di stabilità in materia di impianti sportivi.
Forza Italia ha chiesto con appositi emendamenti che il Fondo ricevesse maggiori finanziamenti e che venissero superati alcuni limiti per la fruibilità degli impianti da parte delle società sportive dilettantistiche.
Inoltre il Governo dovrebbe dare garanzie che le risorse economiche destinate allo sport dilettantistico non siano, in generale, gravate da oneri dovuti alla gestione delle pratiche burocratiche.
Ci attendiamo dall'esecutivo anche una conferma del Fondo per gli impianti sportivi del valore di 100 milioni di euro, da destinare soprattutto a quelle zone del Paese che ne sono maggiormente sprovviste. In particolare hanno necessità di nuovi impianti sportivi soprattutto le periferie e le aree del Centro-Sud.
Articolo 14 (Copertura finanziaria).
Le coperture di questo disegno di legge sono il primo segnale di una manifesta difficoltà a reperire risorse nel bilancio pubblico. Questo rappresenta un evidente campanello di allarme per l'attuale maggioranza di governo e le tante e costosissime promesse fatte agli italiani in campagna elettorale. In primis la promessa del reddito di cittadinanza che, nelle formulazioni originarie dei M5S andava oltre i 16 miliardi di euro.
Articolo 15 (Entrata in vigore).
Le norme del decreto sono entrate in vigore il 14 luglio 2018, mentre le modifiche entreranno in vigore dopo l'approvazione della legge di conversione. Per queste ragioni saranno necessarie norme interpretative o almeno di coordinamento tra le differenti versioni, specie in materia di contratti di lavoro.
Conclusioni
Se i risultati saranno quelli che temiamo, il decreto avrà raggiunto gli obiettivi opposti a quelli che pure si era prefissato sin dal proprio titolo.
Questo provvedimento, adottato in un momento in cui l'economia internazionale sta rallentando, segnerà un ulteriore decelerazione della crescita delle attività economiche in Italia.
L'irrigidimento delle disposizioni del mercato del lavoro e delle politiche fiscali qui previsto, preoccupa il mondo delle imprese, che, si può prevedere, diminuiranno i propri investimenti e le assunzioni di nuovo personale. Esso ottiene quindi un effetto che segue il ciclo economico, mentre al contrario ci sarebbe stato bisogno di misure anticicliche, attraverso incentivazioni agli investimenti ad alto moltiplicatore e alle assunzioni di nuovi lavoratori che seguissero tali investimenti.
Si tratta, in conclusione, di un provvedimento sbagliato, che propone soluzioni inappropriate e deleterie alla disciplina del mercato del lavoro, che una volta attuate segneranno un ulteriore rallentamento della nostra economia.
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 717:
sugli emendamenti 9.88 e 9.90, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 9.91, la senatrice De Petris avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 9.0.2 (testo 2), la senatrice Testor avrebbe voluto esprimere un voto favorevole e i senatori De Petris, Errani, Grasso e Laforgia avrebbero voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.300, il senatore Croatti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sugli emendamenti 11.2 e 11.8, la senatrice Matrisciano avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 11.0.1 (testo 2), il senatore Pillon avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 11.0.100, i senatore Collina e Pesco avrebbero voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 13.0.500, il senatore Ruspandini avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sulla proposta di coordinamento C1, il senatore Di Nicola avrebbe voluto esprimere un voto favorevole;
Disegno di legge n. 741:
sulla questioni pregiudiziali, il senatore Trentacoste avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1.70 la senatrice Giannuzzi avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 1-bis.10, il senatore Lannutti avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 2-bis.0.5, la senatrice Unterberger avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 2.0.1 (prima parte) e 2.0.3, il senatore Pellegrini Marco avrebbe voluto esprimere un voto contrario.
Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Alderisi, Auddino, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caliendo, Campari, Candiani, Cattaneo, Cioffi, Crimi, Cucca, De Poli, Iwobi, Licheri, Marti, Merlo, Napolitano, Rossomando, Santangelo, Sciascia, Siri e Zanda.
È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Nencini, per attività della 8a Commissione permanente.
Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Ferro Massimo, Paroli Adriano
Nuove disposizioni in materia di deducibilità delle minusvalenze prodotte dalla crisi di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza (744)
(presentato in data 03/08/2018);
senatori Saponara Maria, Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Delega al Governo per l'introduzione dello studio dei patrimoni culturali, sociali, artistici e paesaggistici dei territori di riferimento, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado situate nei piccoli comuni e per l'istituzione della Giornata nazionale non festiva della Festa dei Popoli, per valorizzare la tipicità e le identità delle comunità locali (745)
(presentato in data 06/08/2018);
senatori Romeo Massimiliano, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, De Vecchis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano
Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni (746)
(presentato in data 06/08/2018);
DDL Costituzionale
senatore Iannone Antonio
Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport (747)
(presentato in data 06/08/2018);
senatore Iannone Antonio
Tutela e valorizzazione della Lingua italiana (748)
(presentato in data 06/08/2018);
DDL Costituzionale
senatore Iannone Antonio
Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e dell'Inno Nazionale (749)
(presentato in data 06/08/2018);
senatori Bottici Laura, Gallicchio Agnese, Puglia Sergio, Ortis Fabrizio, Angrisani Luisa, Lanzi Gabriele, Trentacoste Fabrizio, Pirro Elisa, Corbetta Gianmarco, Romano Iunio Valerio, Mollame Francesco, Urraro Francesco, Lannutti Elio, Fenu Emiliano, Taverna Paola, Fede Giorgio, Lupo Giulia, L'Abbate Patty, Anastasi Cristiano, Di Girolamo Gabriella
Disposizioni in materia di parchi, giardini pubblici e aree ricreative scolastiche inclusivi per l'infanzia (750)
(presentato in data 06/08/2018).
Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Giarrusso Mario Michele
Soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (591)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 06/08/2018).
Affari assegnati
In data 1° agosto 2018, sono stati deferiti alla 10a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento:
l'affare "Sostegno alle attività produttive mediante l'impiego di sistemi di generazione, accumulo e autoconsumo di energia elettrica" (Atto n. 59);
l'affare "Gestione e messa in sicurezza dei rifiuti nucleari sul territorio nazionale" (Atto n. 60).
Governo, trasmissione di atti
Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 luglio 2018, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento dell'incarico di Ragioniere generale dello Stato al dottor Daniele Franco.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.
Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento
Il Presidente di coordinamento della Corte dei conti - Ufficio di controllo di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 162, comma 5, del medesimo decreto legislativo, la relazione sull'attività di controllo sui contratti secretati, esercitata dalla Corte dei conti, riferita al periodo dal 1° giugno 2017 al 31 maggio 2018.
Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc. LXX, n. 1).
Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
È pervenuto al Senato un voto della Regione Emilia-Romagna concernente "Modifica della legge n. 161 del 2017 al fine di introdurre la possibilità di creare strutture articolate sul territorio nazionale dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, ad avviare un confronto per definire un protocollo per un più efficace riutilizzo dei beni confiscati nel territorio emiliano romagnolo, nonché a valorizzare il protocollo d'intesa promosso dal Tribunale ordinario di Bologna per la realizzazione di un tavolo tecnico istituzionale per la gestione dei beni sequestrati e confiscati".
Tale voto è deferito, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (n. 10).
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Messina ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00132 del senatore Taricco ed altri.
Il senatore Ferrazzi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00136 della senatrice Bellanova ed altri.
Interrogazioni
MARGIOTTA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che:
l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie approvino con decreto i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, sia attraverso il ripristino degli alloggi di risulta, sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi, anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili;
con il decreto interministeriale 16 marzo 2015, emanato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, citato, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2015, n. 116, sono stati approvati i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP;
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto interministeriale, il programma di recupero risulta articolato in 2 distinte linee di intervento: a) interventi di non rilevante entità di importo inferiore a 15.000 euro finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento; b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria nel limite di 50.000 euro per alloggio;
a seguito di accantonamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto 16 marzo 2015 a fini di monitoraggio, le risorse effettivamente disponibili per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, comma 1, ammontano complessivamente a 400.230.784,50 euro;
con il decreto ministeriale n. 9908 del 12 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2015, sono stati ammessi a finanziamento gli interventi compresi negli elenchi di lettera a) e b) trasmessi dalle Regioni unitamente agli elenchi contenenti le proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili;
con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), si è istituito un fondo, che consente il finanziamento di interventi in vari settori, compresa l'edilizia pubblica e sul fondo è stata attribuita, sul capitolo 7442 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, la somma di 321.116.384 euro per l'attuazione degli interventi di linea b) del programma;
con il decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 13255, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto 12 ottobre 2015, sono state approvate le modifiche o le integrazioni agli elenchi degli interventi ammessi a finanziamento, nonché gli elenchi delle proposte eccedenti il limite delle risorse disponibili;
sulla base del decreto direttoriale 21 dicembre 2017, n. 13255, è stato quantificato in 386.193.547,87 euro l'importo del fabbisogno necessario per soddisfare tutte le proposte di linea b) eccedenti il limite delle risorse già assegnate a fronte della disponibilità complessiva di 321.116.384 euro;
dall'iniziale proposta ministeriale del 25 maggio 2018 (registro ufficiale del Ministero delle infrastrutture n. 005487), di assegnazione di risorse agli interventi della linea b) del programma che non hanno trovato in precedenza copertura finanziaria, la Conferenza delle Regioni e Province autonome all'unanimità, in data 26 luglio 2018, ha approvato e consegnato al Governo in sede di Conferenza unificata una ripartizione di tali risorse, con il riconoscimento di una quota in via perequativa a tutte le Regioni,
si chiede di sapere:
se il Ministro delle infrastrutture abbia conoscenza di tale nota e quali siano le motivazioni che lo avrebbero condotto a non farla propria e a proporre una nuova ripartizione di risorse fra le Regioni che, peraltro, non terrebbe in alcun conto la copertura del fabbisogno pregresso, già riconosciuto con il citato decreto n. 13255;
quali siano gli intendimenti del Ministro per gli affari regionali e le autonomie in relazione al principio di leale collaborazione afferenti ai rapporti con il sistema delle Regioni ed autonomie locali, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, che hanno richiesto l'intesa in Conferenza unificata sul provvedimento citato.
(3-00165)
URSO, BALBONI, CIRIANI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, IANNONE, MARSILIO, RAUTI, GARNERO SANTANCHE', RUSPANDINI, ZAFFINI - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale -
(3-00166)
(Già 4-00050)
URSO, BALBONI, DE BERTOLDI, ZAFFINI, RAUTI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali -
(3-00167)
(Già 4-00100)
URSO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHE', IANNONE, BALBONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
(3-00168)
(Già 4-00225)
URSO - Ai Ministri per gli affari europei e dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali -
(3-00169)
(Già 4-00277)
URSO - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale -
(3-00170)
(Già 4-00280)
URSO - Al Ministro dell'economia e delle finanze -
(3-00171)
(Già 4-00311)
MORONESE, Marco PELLEGRINI, NATURALE, NUGNES, L'ABBATE, QUARTO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno - Premesso che:
il Comune di Cerignola fa parte del consorzio Foggia 4, assieme ai Comuni di Orta Nova, Carapelle, Ordona, Stornara, Stornarella, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Trinitapoli. I citati Comuni decisero, a partire dagli anni 2000, di avviare una consorziata dal nome SIA, che avrebbe non solo gestito la raccolta e il ciclo dei rifiuti ma anche la discarica "Forcone Cafiero" in agro di Cerignola;
il Comune di Cerignola possiede il 42 per cento delle quote e dunque del patrimonio della SIA Srl;
nel consorzio conferiscono rifiuti ben 31 Comuni della provincia di Foggia su 61 totali, con costi di conferimento e servizi molto bassi rispetto alla media. Tuttavia dal 2014, con il rinnovo dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale), si riscontrano i primi problemi di gestione di una discarica ormai stracolma. Nell'attesa di individuare un ulteriore lotto, molti dei contratti di conferimento vengono meno, fino ad arrivare sull'orlo del fallimento;
a tale situazione compromessa della SIA si aggiungono una serie di contenziosi con i Comuni consorziati che hanno generato negli anni pignoramenti e decreti ingiuntivi;
quanto esposto ha compromesso la retribuzione del personale, che in base alle notizie in possesso degli interroganti non sarebbe retribuito regolarmente dal mese di maggio 2018, e conseguentemente le attività ordinarie di raccolta dei rifiuti;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
a partire dal mese di giugno 2018 la situazione è degenerata diventando una vera e propria emergenza ambientale. Si rinvengono rifiuti sparsi per le strade del centro città, anche a ridosso degli ospedali, e si diffonde sempre di più l'odore acre dei fumi dei roghi notturni;
con ordinanza sindacale n. 79/Gab. del 28 giugno 2018, contingibile e urgente ex art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel comune di Cerignola, il sindaco Francesco Metta ha ordinato alle ditte Ecodaunia Srl, Laveco Srl e Mondoeco Srl di coadiuvare la società SIA FG4 Srl con propri mezzi e personale alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani depositati sul territorio comunale, con un impegno stimato in 140.300 euro;
i rifiuti accumulati a causa dell'emergenza nella gestione di raccolta e smaltimento, circa 600 tonnellate, sono stati quindi trasbordati nell'area interportuale. Tale decisione sarebbe stata giustificata dallo stesso sindaco in considerazione della posizione topografica del sito interportuale in un'area periferica rispetto al centro abitato;
ad avviso degli interroganti questa attività di trasbordo rifiuti non ha tenuto in considerazione l'aumento delle temperature, tipico del periodo estivo, e le conseguenze connesse al fatto che i rifiuti sono stati depositati nell'interporto senza tuttavia essere allocati in cassoni impermeabili che avrebbero evitato l'infiltrazione di percolato e sicuramente reso più agevole il trasporto negli impianti di smaltimento;
il 2 luglio 2018, i Carabinieri del Noe (Nucleo operativo ecologico) di Bari hanno sequestrato l'interporto, ritenendo il sito di trasbordo una discarica abusiva;
in base alle informazioni in possesso degli interroganti il 20 luglio 2018 la Procura di Foggia ha autorizzato la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, previa caratterizzazione mediante analisi chimiche, provvisoriamente presenti all'interporto. La stessa Procura ha anche derubricato l'ipotesi di infrazione;
entro pochi giorni, appena terminata la caratterizzazione richiesta, i rifiuti avrebbero dovuto essere trasferiti a Massafra, mentre ad oggi le tonnellate di rifiuti si trovano ancora nell'interporto con evidenti effetti negativi in termini ambientali e sanitari, soprattutto per i campi agricoli limitrofi;
considerato altresì che, per sanare la situazione economico-finanziaria della SIA Srl, determinata da tali contingenti fattori, l'assemblea del consorzio ha assunto la deliberazione n. 30 del 30 luglio 2018 con cui è stato deciso, in via temporanea, e nelle more della complessiva riorganizzazione societaria, che ogni Comune corrisponderà alla SIA Srl le somme dovute per il personale e individuato dall'amministratore in base ai criteri di ripartizione proposti dallo stesso ed approvati dall'assemblea. Il Comune di Cerignola verserà mensilmente alla SIA l'importo di 340.000 euro che l'amministratore unico di SIA Srl dovrà utilizzare per il pagamento del costo del personale;
considerato infine che il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 193, comma 12, prevede che "Nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se intendano attivarsi presso gli enti competenti affinché, in considerazione del mancato rispetto della tempistica prevista per il trasporto dei rifiuti dal citato articolo 193, siano verificate le tempistiche programmate per la rimozione e smaltimento dei rifiuti stoccati nell'interporto nonché siano indicate le motivazioni tecniche per cui i rifiuti non sarebbero stati allocati in appositi cassoni, anche al fine di facilitarne il successivo trasferimento;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere per risolvere la situazione emergenziale che sta generando danni ambientali e sanitari alla popolazione;
se, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, intendano attivarsi affinché siano tutelati gli interessi dei cittadini, considerato che, a parere degli interroganti, l'impegno di spesa assunto dal Comune di Cerignola nei confronti della SIA Srl, pari a circa 4 milioni di euro in un anno, sarebbe del tutto ingiustificato soprattutto visto che ciò determinerà degli eccessivi aumenti sulla tassa sui rifiuti e che tale esborso si sarebbe potuto evitare con una puntuale attività di controllo e monitoraggio nei confronti del consorzio, di cui il Comune detiene il 42 per cento;
se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, affinché sia fatta al più presto luce circa le responsabilità che hanno determinato la grave situazione.
(3-00174)
LA PIETRA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Premesso che:
il settore dell'ippica italiana sta vivendo un periodo di grande difficoltà soprattutto a causa della mancata riforma del gioco delle scommesse ippiche, dell'ammodernamento degli ippodromi, della competitività delle corse, degli allevamenti di puledri da trotto e galoppo;
le imprese dell'ippica italiana, le scuderie, gli allevamenti e le società di corse non sono più in grado di fare impresa e rispettare gli impegni per la mancanza di interventi risolutori e programmatici da parte degli enti istituzionali competenti;
da anni ormai gli operatori del settore attendono interventi risolutivi da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo per superare le criticità attuali che non permettono più la sopravvivenza di un comparto che conta oltre 8.000 addetti (oltre all'indotto) e circa 12.000 cavalli;
considerato che:
le procedure gestionali ministeriali evidenziano quotidianamente tutta una serie di criticità e ritardi che finiscono con l'aggravare ulteriormente la situazione già precaria;
per quanto concerne ad esempio lo stato dei pagamenti, ad oggi, a quanto risulta all'interrogante, la situazione sarebbe questa: premi operatori al 4 per cento: fermi a marzo 2018; premi scuderie con partita Iva: fermi a dicembre 2017; premio aggiunto 2017 allevatori trotto: ad oggi non pagati; premi allevatori estero 2016: fermi da 14 mesi; premi allevatori estero 2017: ad oggi non pagati; restituzione iscrizioni gran premi dal 2012 al 2017: circa 7 milioni di euro (di soldi degli operatori) sarebbero "congelati" nei conti dello Stato;
la questione dei ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione è di estrema importanza e costituisce senz'altro una priorità in quanto è evidente che se si blocca il flusso finanziario l'intero comparto si paralizza e va in difficoltà nei confronti soprattutto dei fornitori e del fisco;
inoltre, per l'interesse dell'intero comparto vi sono altre questioni aperte che richiedono interventi non più procrastinabili come: la classificazione degli ippodromi; la ripartizione dei montepremi; il regolamento antidoping;
risultano quanto mai urgenti misure volte innanzitutto a risolvere nell'immediato la situazione di estrema emergenza che il settore sta vivendo e successivamente a riformare complessivamente il sistema, sopperendo all'evidente mancanza di capacità gestionale del comparto ippico da parte della struttura ministeriale, e riorganizzando la governance, anche attraverso la previsione di procedure più dinamiche e meno complesse,
si chiede di sapere:
quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere tempestivamente per il superamento della fase emergenziale che il settore dell'ippica sta vivendo in questi anni ed in particolare per la risoluzione dei problemi connessi ai ritardi nei pagamenti;
in ogni caso, quali ulteriori misure di competenza ritenga di dover adottare al fine di avviare un serio percorso di riforma volto a rilanciare complessivamente il settore.
(3-00175)
D'ARIENZO, MARGIOTTA, ASTORRE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
in seguito a un incidente stradale, un camion che trasportava sostanze infiammabili è esploso provocando un enorme incendio a Borgo Panigale, alla periferia di Bologna;
dopo aver preso fuoco, il camion è esploso poco dopo. Questo ha provocato anche l'esplosione di diverse auto che si trovavano in un concessionario che si trova vicino al luogo dove è avvenuto l'incidente;
l'incendio ha provocato ingenti danni alle abitazioni circostanti nonché il parziale crollo del ponte del raccordo autostradale di Casalecchio tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto, che è stato chiuso in entrambe le direzioni;
è stato chiuso anche il tratto sulla tangenziale di Bologna, tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 3 Ramo verde in entrambe le direzioni;
le chiusure hanno interessato anche la viabilità cittadina;
in questo caso rileva certamente la natura del trasporto;
appare doveroso esaminare quanto avvenuto in virtù dell'elevato grado di pericolosità che accadimenti simili portano naturalmente con sé e con l'intento di valutare tutto quanto è possibile fare per evitare in futuro situazioni simili;
rientra tra gli obblighi delle società concessionarie di tratti autostradali la prevenzione di incidenti, in particolar modo quelli che possono occorrere a trasporti di questa natura;
è naturale chiedersi se anche il trasporto in questione avesse tutti i requisiti per affrontare il viaggio,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda avviare un'indagine per verificare che tutti i requisiti di sicurezza, sia quelli riferiti al trasporto, sia quelli posti in essere dal concessionario autostradale, siano stati rispettati;
se non ritenga di avviare un riesame delle norme che regolano il trasporto di materiale infiammabile sulle strade ed autostrade italiane, al fine di valutare criticamente eventuali integrazioni.
(3-00176)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
ASTORRE, FARAONE, PARENTE, PATRIARCA, LAUS, SUDANO, RAMPI, IORI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
da un articolo pubblicato il 6 agosto 2018 su uno dei più noti quotidiani di Roma, "Il Messaggero", emerge una vicenda alquanto surreale che sembrerebbe coinvolgere, per tramite degli uffici competenti, l'amministrazione capitolina in una vicenda che riguarda l'apertura, la scorsa settimana, di una spiaggia sul Tevere, nei pressi di viale Marconi;
emergerebbe una sorta di accordo, più o meno tacito, tra i competenti uffici comunali, nello specifico i vertici dell'ufficio Tevere per il Campidoglio, e il capo di un campo rom abusivo, situato nelle vicinanze della spiaggia. Nella sostanza l'accordo, secondo quanto riportato dall'articolo, sarebbe consistito in uno scambio per cui il capo rom avrebbe "concesso" l'area, fino a quel momento sotto il suo controllo, per la realizzazione di una spiaggia, offrendo come contropartita la garanzia che quella stessa area sarebbe stata affidata alla sua protezione e al suo controllo;
una vicenda del genere sarebbe davvero preoccupante se corrispondesse alla realtà: un pubblico potere che, anziché contrastare l'illegalità, si fa connivente con essa, stringendo un "patto" per garantire controllo e sicurezza di una determinata area pubblica;
considerato che secondo quanto affermato dal sindaco, Virginia Raggi, il "modello Tiberis" costituisce un aspetto fondamentale per il rilancio e la valorizzazione del Tevere,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se e come intenda intervenire, nei confronti dell'amministrazione capitolina, al fine di ristabilire la legalità e il rispetto dello Stato di diritto;
se e come intenda intervenire al fine di garantire un maggior controllo in termini di rispetto della legalità nelle altre progettualità esistenti ed interessanti le rive del fiume Tevere.
(3-00172)
CASTALDI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:
la legge n. 633 del 1941, recante disposizioni in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, disciplina, tra l'altro, la raccolta e la successiva redistribuzione dei compensi per la riproduzione privata di videogrammi, prevedendo altresì, al comma 3 dell'articolo 71-octies, che la SIAE incassi detti compensi da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato apparecchi e supporti di registrazione video e li ripartisca, nella misura del 70 per cento e in parti uguali, tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori;
ad oggi, destinatarie dei compensi risultano essere tre organizzazioni collettive, definite quali associazioni di categoria maggiormente rappresentative, facendosi rilasciare quietanza e manleva anche rispetto a quanto di spettanza dei produttori che non risultano associati. In particolare, l'associazione Univideo risulta essere beneficiaria dell'intero ammontare della quota dovuta ai produttori di videogrammi, mentre le associazioni Anica e APT, sulla base di un accordo stipulato nel 1998, risultano beneficiarie dell'intero ammontare della quota dovuta ai produttori originari di opere audiovisive, rispettivamente per due terzi e un terzo;
alcuni produttori di videogrammi e di opere audiovisive non associati a tali associazioni hanno quindi proceduto, per il tramite di una nuova organizzazione collettiva, regolarmente iscritta all'elenco tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), a richiedere alla SIAE di ricevere quanto loro spettante già per le competenze ancora non distribuite;
risulta all'interrogante che la SIAE si sia rifiutata di procedere alla distribuzione dei compensi, nonostante la nuova organizzazione collettiva abbia debitamente attivato ogni possibile procedura, indicando come soluzione necessaria un accordo preventivo da trovarsi con le preesistenti associazioni di categoria; tali associazioni hanno tuttavia rifiutato qualsiasi confronto, affermando di essere gli unici soggetti legittimati a ricevere i compensi dalla SIAE. A fronte di tali posizioni, la SIAE, d'accordo con le tre associazioni, ha avanzato alcuni quesiti al Ministero dei beni e delle attività culturali riguardo alla possibilità per un'organizzazione collettiva non costituita in forma di associazione di partecipare alla ripartizione dei compensi;
il parere successivamente formulato sembra voler avallare l'ipotesi di un'intermediazione obbligatoria in capo alle associazioni di categoria, smentendo quanto già espresso dalla stessa amministrazione nel luglio 2017, lì dove si affermava che la gestione dei compensi attraverso le associazioni di categoria rappresenta uno dei sistemi alternativi di gestione dei compensi. Se pur non giuridicamente vincolante, il parere fornisce l'alibi alla SIAE di continuare a distribuire i compensi unicamente alle tre organizzazioni, sulla base di obsoleti criteri stabiliti negli anni '90, mettendo, quindi, a rischio la sopravvivenza della nuova organizzazione;
le associazioni che partecipano alla distribuzione sono le medesime in favore delle quali è stato concesso un ingiustificato vantaggio competitivo, lì dove con le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 35 del 2017, in violazione di quanto previsto dalla direttiva 2014/26/UE, è stato previsto che le associazioni di produttori di fonogrammi e videogrammi che distribuiscono i compensi per copia privata non si debbano costituire in organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente, come invece previsto invece per tutte le altre organizzazioni, compresa la stessa SIAE;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a cui è stato affidato il compito di vigilare sul mercato dei diritti d'autore e diritti connessi, si è espressa contro l'esenzione concessa alle associazioni di categoria con propria segnalazione al Governo del 24 novembre 2017;
la stessa SIAE, in ambito di gestione dei compensi di copia privata musicale, già a partire dal 2000, ammette alla ripartizione dei compensi ognuna delle singole organizzazioni, che a mano a mano si affacciano nel mercato, senza mai sollevare questioni riguardo alla loro natura giuridica;
la SIAE è attualmente oggetto di un'istruttoria da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per grave abuso di posizione dominante (A508 - provvedimento n. 265319),
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti riportati;
come e in che tempi intenda intervenire al fine di consentire a tutti gli operatori collettivi di ricevere i compensi di loro spettanza;
se non ritenga opportuno procedere ad una revisione della normativa, al fine di meglio definire e migliorare il sistema della gestione della copia privata.
(3-00173)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
PILLON - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, nella scuola primaria di Mocasina (Brescia), a fine febbraio 2018 una donna estranea al corpo insegnante avrebbe svolto nelle classi prime una lezione definita "percorso di educazione alla lettura-laboratorio intercultura";
la donna si sarebbe presentata ai bambini come la "strega Romilda" e avrebbe sostanzialmente simulato rituali magici ed esoterici davanti ai bambini, facendo loro bere dei liquidi da lei portati in un thermos, definiti pozioni magiche;
la stessa avrebbe altresì consegnato ai bambini degli oggetti, definiti amuleti, che i minori avrebbero dovuto mantenere nascosti ai propri genitori, altrimenti i loro desideri (a suo dire) non si sarebbero mai realizzati;
una madre avrebbe trovato uno di questi "amuleti" sotto il cuscino del figlio e quest'ultimo, interrogato sulla provenienza degli oggetti da parte della madre, sarebbe scoppiato in lacrime perché, a suo dire, "la strega ci ha detto che doveva restare un segreto e ora i desideri non si realizzeranno";
la vicenda ha avuto un'ampia diffusione sulla stampa, con giudizi contrastanti, ma tutti convergenti sul fatto che i genitori direttamente interessati non siano stati informati dettagliatamente dell'iniziativa e che non sia stato loro fatto sottoscrivere il consenso informato preventivo, come sarebbe stato d'obbligo;
durante tale lezione, come ammesso dall'insegnante ad alcuni genitori il giorno successivo, a seguito di lamentele, l'insegnante titolare si sarebbe allontanata dall'aula;
la persona in questione, intervista alla trasmissione di "Radio 24" intitolata "la Zanzara", non avrebbe negato di avere consegnato ai bambini di nascosto dai genitori oggetti da portare a casa, definendoli amuleti;
tali fatti, qualora accertati, costituirebbero una gravissima violazione del patto di corresponsabilità educativa, nonché del primato della famiglia nell'educazione dei ragazzi;
considerato che:
le condotte della persona e della scuola sono state puntualmente contestate da alcuni genitori che si sono rivolti al comitato "Articolo 26";
quest'ultima associazione ha trasmesso al Ministero dell'istruzione, l'università e la ricerca un'apposita richiesta di chiarimenti in data 17 marzo 2018, ad oggi rimasta senza risposta,
si chiede di sapere:
se i fatti descritti corrispondano a verità;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per garantire il primato educativo della famiglia, assicurare che non si svolgano attività con personale extra scolastico all'insaputa delle famiglie, individuare modalità idonee ad informare i genitori ex ante e dettagliatamente circa le attività previste nel tempo scuola ed a formalizzare il necessario consenso preventivo degli stessi genitori, nonché a predisporre delle alternative per i minori nel caso in cui i genitori non vogliano che i rispettivi figli prendano parte alle iniziative proposte.
(4-00473)
IANNONE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
la stazione ferroviaria di Nocera Inferiore (Salerno) rappresenta una delle strutture storiche della Campania, in quanto fu inaugurata il 18 maggio 1844 nell'ambito del prolungamento della Napoli-Portici;
nel 1846 si otteneva anche la concessione per il prolungamento su Mercato San Severino e Avellino;
nel 1882 la stazione assunse un ruolo di bivio con l'apertura della stazione Nocera Mercato e la linea per Codola;
prima della realizzazione della galleria Santa Lucia, avvenuta nel 1977, tutti i treni da e per Salerno vi si dovevano fermare per agganciare (sganciare) un locomotore di supporto fornendo spinta per superare il dislivello presente tra Nocera e il capoluogo;
la città di Nocera Inferiore è capoluogo e baricentro dell'agro nocerino-sarnese, il comprensorio più densamente popolato della provincia di Salerno e distretto industriale tra i più antichi della storia d'Italia, con una tradizione manifatturiera d'eccellenza;
ancora oggi Nocera Inferiore è riferimento territoriale dell'agro, ma ha visto negli anni la sua storica stazione perdere d'importanza fino a degradare a scalo di treni regionali lenti;
la stazione è dotata di biglietteria a sportello, biglietteria self service, posto di Polizia ferroviaria, sala di attesa, bar, servizi igienici, annuncio sonoro treni in arrivo, in partenza e in transito;
adiacente alla stazione è stato creato un ampio parcheggio e sono stati realizzati lavori di ristrutturazione;
risulta essere un controsenso avere una stazione che si presenta come nuova, ma che continua a mancare di treni diretti sulla linea Napoli-Salerno;
è nato il comitato pendolari Nocera e linea storica, che chiede il superamento dei disagi di chi è costretto a viaggiare;
la Regione Campania si è dimostrata sorda e il Comune di Nocera Inferiore impotente rispetto all'esigenza dell'utenza,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto rappresentato e se intenda attivarsi in accordo con Rete ferroviaria italiana per fare in modo che la stazione di Nocera Inferiore non resti poco più di un monumento storico, ma torni ad essere un riferimento reale per l'utenza, accostando, sulla linea Napoli-Salerno, ai treni regionali lenti i treni regionali diretti.
(4-00474)
IANNONE - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
le attuali condizioni del fondale del porto di Salerno danneggiano fortemente le attività turistiche e commerciali della stessa città e coloro che hanno deciso di investire e scommettere su tale settore;
il territorio salernitano subisce danni a causa dei paludosi iter burocratici, che impediscono ogni possibilità di riscatto e rilancio economico;
emerge il dubbio sulla possibilità di completare l'escavo dei fondali del porto entro il 2020 e ciò potrebbe compromettere l'iter burocratico avviato dall'Autorità portuale di Salerno già dal 2012;
tali tempi biblici e nemmeno certi sono a giudizio dell'interrogante vergognosi al confronto con altre nazioni europee, dando l'idea dell'immobilismo sulle necessarie azioni da attuare per fronteggiare le crisi sui territori;
è necessario, invece, salvaguardare la capacità produttiva, valorizzare le potenzialità, le risorse umane e professionali;
considerato che:
la CISL di Salerno ha inoltrato un accorato appello al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al presidente dell'Autorità di sistema portuale Tirreno centrale, Pietro Spirito, al segretario generale dell'Autorità, Francesco Messineo, al sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, al presidente della camera di commercio, Andrea Prete, e a tutti coloro che possono dare un contributo alla risoluzione dell'annosa questione;
opere come il dragaggio del fondale devono realizzarsi nell'immediato, per annullare il fortissimo danno economico strutturale, riferito per esempio all'impossibilità di attracco per navi commerciali e da crociera di determinate dimensioni nel porto di Salerno;
un dato certificato dalla stessa Autorità portuale testimonia che il numero di crocieristi in transito nello scalo salernitano dai 18.600 del 2007 sono passati nel 2015 a 189.500 per poi ridursi nel 2017 a 65.500 unità, con una perdita di 124.000 unità (65,5 per cento in meno) e la relativa riduzione di risorse e occupazione sul territorio da attività dirette e indirette;
effettuare i dragaggi nei porti italiani è un'impresa molto complessa a causa della macchina burocratica, che prevede molteplici competenze e un continuo rimbalzo di responsabilità: le autorità dipendono da sette organismi, cui bisogna dar conto;
lo scalo di Salerno può diventare uno degli scali più competitivi d'Europa, sia in termini commerciali che turistici;
lo sviluppo economico non può essere condizionato dalle lentezze burocratiche;
la velocità degli ammodernamenti è un elemento di competitività dei sistemi economici,
si chiede di sapere:
se il Governo ritenga priorità strategica avviare gli interventi sulle infrastrutture del porto di Salerno, come l'ampliamento dell'imboccatura, il dragaggio dei fondali e la riqualificazione delle banchine;
se reputi tutto ciò necessario per il rilancio dello sviluppo commerciale e crocieristico di una realtà portuale che crea occupazione per il territorio;
se intenda impegnarsi con un'attenzione particolare al porto di Salerno allo scopo di sburocratizzare e snellire le procedure per velocizzare gli indispensabili interventi.
(4-00475)
GAUDIANO, LOMUTI, GRASSI - Al Ministro per la pubblica amministrazione - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
la Regione Campania ha stanziato 109.778.557 euro per la misura n. 19 del piano di sviluppo rurale (PSR) della Campania per le annualità 2014-2020, che si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori locali, che si associano in una partnership di natura mista (pubblico-privata) affidando un ruolo operativo (gestionale e amministrativo) al gruppo di azione locale (Gal) sulla base della strategia di sviluppo locale (SSL) al fine di tradurre gli obiettivi in azioni concrete nelle macro aree rurali C e D;
i Gal sono generalmente società consortili composte da soggetti pubblici e privati allo scopo di favorire lo sviluppo locale di un'area rurale;
con nota prot. n. 2018.0198604 del 26 marzo 2018 ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania 2014/2020. Misura 19- Controlli" il Dipartimento della salute, Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania chiede di far compilare a tutti i componenti del consiglio di amministrazione del Gal, agli eventuali revisori dei conti, ai sindaci e al coordinatore una dichiarazione annuale di inconferibilità e incompatibilità di cariche fra sindaci e presidente di Gal;
la dichiarazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", deve essere resa dal soggetto che riceve l'incarico dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti di diritto privato in controllo pubblico;
l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con propria interpretazione, poi recepita nella legge n. 190 del 2012 e nel decreto legislativo n. 33 del 2013, in relazione alle connesse normative in materia di anticorruzione e trasparenza, fa riferimento al concetto di ente privato in controllo pubblico, nel quale rientrerebbero in sintesi gli enti sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e gli enti in cui la totalità degli amministratori è nominata da enti pubblici;
i Gal non sono quindi classificabili tra gli enti privati in controllo pubblico, con conseguente inapplicabilità dell'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
non firmando la dichiarazione richiesta dalla Direzione generale politiche agricole, alimentari e forestali della Regione, i Gal non possono candidare progetti alla misura 19 del PSR 2014-2020 determinando, così, una mancata occasione di sviluppo per le aree rurali regionali;
in Campania i presidenti dei Gal sono maggiormente sindaci che non possono autodichiarare l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
a giudizio degli interroganti sarebbe necessario apportare alcune modifiche migliorative rispetto alla normativa introdotta, in quanto, pur avendo finalità apprezzabili e condivisibili, presenta ancora diverse lacune, che consentono di assumere la presidenza dei menzionati Gal, pur in presenza di potenziali situazioni di incompatibilità,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni, affinché si ponga fine alla prassi, a giudizio degli interroganti irregolare, frequentemente praticata presso la Regione Campania, che sta determinando un danno allo sviluppo economico di tutto il territorio;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere al fine di rendere più efficace la disciplina introdotta, garantendo la massima trasparenza circa l'operato delle pubbliche amministrazioni e dando la possibilità ai cittadini di conoscerne direttamente le attività, nell'ottica del contrasto a ogni forma di corruzione e in nome della democrazia.
(4-00476)
LANNUTTI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riportato dal giornalista de "La Stampa", Gianluca Paolucci, in un articolo del 23 febbraio 2017, la Finpiemonte avrebbe prestato dei soldi a una società che faceva capo all'allora presidente della stessa finanziaria regionale del Piemonte per evitarle il fallimento: soldi che non sarebbero mai stati restituiti, causando un buco nel bilancio della Finpiemonte;
scendendo nel dettaglio l'articolo ricostruisce tutta la vicenda che ha come «protagonista la società Gem Immobiliare, il cui azionista di maggioranza [Fabrizio Gatti, presidente di Finpiemonte] è "schermato" da una fiduciaria (prima Ersel e poi Corefi)». La Gem aveva deciso di investire nell'acquisto di un capannone e di una palazzina di uffici a Collegno, in provincia di Torino. Il primo avrebbe dovuto essere trasformato in una palestra, la seconda avrebbe dovuto essere venduta dopo aver costruito più piani un garage multipiano interrato. Il Comune, però, non ha concesso l'autorizzazione per i lavori della palazzina. La società che aveva intenzione di comprarla era la stessa intenzionata ad acquistare la palestra. Quindi, sono saltati entrambi gli affari;
la suddetta operazione era stata finanziata, per 5 milioni euro, da una cordata di banche. La parte più ingente spettava alla Banca Intermobiliare-Bim (3 milioni di euro), a seguire Intesa Sanpaolo (un milione e mezzo di euro) e Monte dei Paschi di Siena (mezzo milione di euro). La Gem, inoltre, aveva accumulato debiti anche con svariati fornitori, per un totale di 9 milioni e 700.000 euro. Un debito che rischiava di farla fallire. La soluzione trovata fu un concordato fallimentare, un accordo con i creditori vidimato dal tribunale. Solo che anche per questo servivano soldi: 6 milioni e 400.000 euro. In base all'«articolo 182 della legge fallimentare, servirebbe un acquirente che metta soldi freschi e metta a tacere i creditori»;
«prima che tutto vada male» si è fatta avanti una società disposta a pagare i 6 milioni di euro, acquistando la palestra: Csp SpA e si occupa di consulenza informatica, disposta a finanziare il doppio del proprio capitale nonostante non abbia nessuna competenza circa la gestione delle palestre. Il fatto è che la Csp lavorava molto con le pubbliche amministrazioni e la destinataria dei finanziamenti comunitari e regionali era appunto la Finpiemonte, presieduta dal proprietario della Gem, che la Csp avrebbe dovuto salvare;
la seconda anomalia veniva dal fatto che nella causa per far riconoscere le proroghe chieste dalla Gem, la società di Gatti veniva difesa in Tribunale da Stefano Ambrosini, che all'epoca era presidente di Veneto Banca (controllante della Bim) e in seguito diventerà presidente della Bim e, infine, presidente proprio della Finpiemonte e successore di Gatti. Ma i soldi non arriveranno mai;
allora, si è deciso di percorrere un'ultima strada: questa volta i soldi sarebbero dovuti giungere dalla società di Zurigo P&P Management, fondata 4 mesi prima, proprio per garantire il pagamento dei 6.400.000 da parte di una società che nel frattempo aveva rilevato il contratto di acquisto della palestra: la Gesi SpA. Quest'ultima a garanzia dell'operazione ha presentato fideiussioni a giudizio dell'interrogante improbabili: una società di riassicurazione romena, una finanziaria cinese;
i soldi della P&P in realtà li avrebbe messi la Vontobel Bank, sempre di Zurigo. Si trattava di una banca nella quale la Finpiemonte di Gatti aveva investito 45 milioni di euro in una gestione patrimoniale. Riguardava un finanziamento particolare, in gergo "Prestito Lombard". In pratica, un finanziamento per cassa appoggiato a un portafoglio mobiliare, che viene mantenuto intatto ma sul quale la banca assume un pegno a garanzia del finanziamento. Solo che il portafoglio sul quale si appoggiava il prestito alla P&P di Zurigo era proprio quello di Finpiemonte;
in altre parole, la finanziaria presieduta da Gatti prestava soldi a una banca svizzera per poterli a sua volta prestare a una finanziaria zurighese che li avrebbe girati alla società che avrebbe dovuto acquistare la palestra di proprietà della società immobiliare di Gatti, per permettere a quest'ultima di evitare il fallimento;
la vicenda si è conclusa con la vendita della Gem Immobiliare da parte della Gedi Re, che nel frattempo ne aveva acquisito il controllo grazie ai soldi della Finpiemonte: vendita, però, fallimentare, visto che ha incassato solo 400.000 euro dopo averne spesi 6.400.000: un buco di 6 milioni, dunque, tutto a carico della finanziaria regionale, a cui il prestito non è mai stato restituito;
considerato che:
sono quindi stati sottratti 6 milioni di euro alle casse della finanziaria regionale Finpiemonte;
la Regione Piemonte, che ha denunciato la vicenda, ha parlato nell'atto di "gravissime anomalie emerse in seguito a controlli contabili di routine", come emerge da un comunicato regionale del 12 dicembre 2017;
il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, ha dichiarato: "Si tratta di fatti che, ove accertati, sono molto gravi";
la Procura di Torino ha avviato un'inchiesta che vede tra gli indagati Fabrizio Gatti, l'ex direttore generale della Finpiemonte, Maria Cristina Perlo, e il direttore della filiale di Zurigo della Vontobel Bank, Francesco Cirillo;
considerato inoltre che, a parere dell'interrogante, l'intreccio dei flussi finanziari della P&P e Vontobel Bank, sempre di Zurigo, banca nella quale la Finpiemonte di Gatti aveva investito 45 milioni di euro in una gestione patrimoniale, avrebbe dovuto essere monitorato da Banca d'Italia, a cui è affidata la vigilanza sulle finanziarie regionali,
si chiede di sapere:
se i Ministri indirizzo siano a conoscenza di iniziative assunte dalle autorità vigilanti, anche relativamente all'avvio di sanzioni verso gli autori del dissesto, in seguito all'inchiesta che vede tra gli indagati l'ex presidente e l'ex direttore generale della Finpiemonte nonché il direttore della filiale di Zurigo della Vontobel Bank;
se non intendano attivarsi nelle opportune sedi di competenza affinché siano accertate le relative responsabilità tecniche anche al fine di scongiurare che vicende come quella descritta abbiano a ripetersi in futuro.
(4-00477)
PEROSINO - Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie - Premesso che:
con la legge n. 205 del 2017 (legge di stabilità per il 2018) sono stati assegnati contributi per 850 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020,
ai sensi del comma 855 dell'articolo 1, l'attribuzione del contributo in favore dei Comuni deve essere determinata in base al criterio indicato al secondo periodo del comma, ovvero quello della minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 risultanti dal rendiconto 2016;
con la prima scadenza del 20 febbraio 2018 sono state presentate 5.904 istanze di finanziamento per un totale di circa 4 miliardi di euro;
con decreto interministeriale del 13 aprile 2018 è stata approvata la graduatoria per l'assegnazione dei primi 150 milioni di euro per l'anno 2018;
conseguentemente all'applicazione del criterio di cui al comma 855, i Comuni che hanno beneficiato del contributo risultano essere in dissesto finanziario, che in taluni casi fa trasparire una gestione poco virtuosa del denaro pubblico;
tale criterio finisce quindi per premiare proprio i Comuni in dissesto a discapito di quei Comuni che hanno avuto una gestione economica e amministrativa oculata e che si potrebbe definire virtuosa;
posto che per l'anno 2019 dovranno essere elargiti contributi per un ammontare di 300 milioni di euro e che entro il 20 settembre 2018 dovranno essere presentate le richieste, ci si domanda se non sia opportuno da parte dei Ministri in indirizzo procedere ad un intervento normativo d'urgenza di modifica del criterio in forza del quale viene redatta la graduatoria, e ciò al fine di consentire anche ai Comuni più virtuosi di accedere ai contributi;
non può infatti essere un elemento penalizzante l'avere adottato una buona prassi amministrativa e di gestione finanziaria, considerato che anche il Comune più virtuoso ha la necessità ed il diritto di accedere a quei contributi statali che consentano di alleviare la gravosa situazione delle casse comunali;
se rimanesse il criterio adottato in precedenza sarebbe inutile per i Comuni virtuosi partecipare alla seconda scadenza del 20 settembre 2018, in cui verranno assegnati ulteriori 300 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio;
infatti analizzando la graduatoria di cui al decreto interministeriale del 13 aprile 2018, emerge come sia rimasta esclusa dal contributo per il 2018 una serie di progetti fino alla concorrenza di 150 milioni di euro il cui finanziamento è stato richiesto da Comuni in dissesto finanziario che sulla base della vigente normativa, saranno gli unici che potranno ambire ad essere "premiati" con gli ulteriori 300 milioni di euro che verranno assegnati;
sarebbe opportuno intervenire urgentemente modificando il criterio stabilito al comma 855 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, introducendo criteri di merito, tenendo conto della mancata assegnazione di contributi statali nell'ultimo quinquennio, di essere un Comune inferiore a 5000 abitanti, di avere un corretto rapporto tra dipendenti e popolazione,
si chiede di sapere:
se e quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo, ognuno per la propria competenza, intendano adottare al fine di evitare una penalizzazione dei Comuni più virtuosi nell'accedere ai contributi di cui alla legge n. 205 del 2017 per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio;
se intendano attivarsi con interventi normativi urgenti al fine di modificare il criterio stabilito al comma 855.
(4-00478)
SANTILLO, DI MICCO, MORONESE - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
il Ministro in indirizzo ha dichiarato tramite il social network "Facebook": "Siamo il Governo del cambiamento e pensiamo che non esista attività industriale, soprattutto se prodotta al servizio dei cittadini, che non abbia un risvolto etico. Ora la barra si sposta sui treni regionali e sui pendolari in termini di sicurezza e di qualità dei loro spostamenti";
in questi giorni, relativamente a quasi tutte le tratte del servizio trasporti ferroviario regionale (coordinate dai vari gestori quali Trenitalia, Trenord, Ferrovie del Sud Est, eccetera) è unanime la lamentela dei passeggeri, in particolare dei pendolari, per treni sovraffollati e con impianti di condizionamento non funzionanti o, nei casi più fortunati, funzionanti a singhiozzo, per cui sempre più spesso i passeggeri accusano malori che richiedono l'intervento dei mezzi di soccorso del 118 con conseguenti ritardi, anche di ore, dei convogli;
considerato che:
il trasporto ferroviario regionale è gestito mediante contratti di servizio stipulati tra le Regioni e i diversi gestori, tenendo conto di tutti gli elementi fondamentali, quali le tracce (numero treno, orari e fermate), la composizione dei convogli con l'indicazione anche del tipo di materiale rotabile, i livelli minimi di qualità del servizio stesso, eccetera, nonché il costo complessivo, senza tuttavia indicare l'incidenza specifica del costo di ogni convoglio per le singole fermate e a chi spettino i costi di gestione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile acquistato dalle singole Regioni o "revampizzato" dalle stesse;
i servizi minimi di informazione, sia a bordo dei convogli che nelle stazioni, previsti dal regolamento (CE) n. 1371/2007, soprattutto in caso di ritardo, spesso sono carenti o errati, inducendo molti passeggeri a cercare lungo le banchine il capotreno per chiedere direttamente informazioni;
considerato che:
il regolamento, al fine di migliorare l'efficienza e l'attrattiva del trasporto ferroviario, sancisce i diritti e gli obblighi dei passeggeri; in particolare al capo VI, articolo 26, disciplina la sicurezza personale dei passeggeri, stabilendo che di concerto con le autorità pubbliche, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i gestori delle stazioni adottano misure idonee nei rispettivi ambiti di responsabilità, adeguandole al livello di sicurezza stabilito dalle autorità pubbliche, per assicurare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e sui treni e gestire i rischi;
inoltre stabilisce, all'allegato 2, parte II, le informazioni minime che le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti devono fornire, con particolare riferimento alle informazioni durante il viaggio, tra cui i ritardi, le coincidenze principali e le questioni relative alla sicurezza tecnica e dei passeggeri;
considerato altresì che, a quanto risulta agli interroganti:
il 20 luglio 2018, sulla linea ferroviaria Roma-Napoli, via Formia, il servizio trasporto passeggeri è stato interrotto, con arresto del veicolo nella stazione di Roma Torricola, a causa del malore accusato da un passeggero, che necessitava di cure mediche; tale evento è stato riportato anche da alcune testate giornalistiche locali on line;
i vagoni del treno risultavano visibilmente sovraffollati e non era attivo il sistema di climatizzazione su parte di essi;
durante l'intero periodo di arresto non sarebbe stato dato alcun annuncio agli utenti presenti sulle carrozze, né a coloro che, scesi dai vagoni per il caldo, si trovavano sulle banchine della stazione Roma Torricola, in attesa di ripartire;
le testimonianze di utenti abituali della tratta, raccolte in quell'occasione dal primo firmatario del presente atto, riferivano della cronicità dei disagi descritti, anche lungo le tratte di collegamento tra Roma e i capoluoghi campani,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se, alla luce dei gravi disagi che quotidianamente subiscono migliaia di pendolari per i loro spostamenti, intenda attivarsi nelle appropriate sedi di competenza affinché siano verificati i motivi per cui non sempre viene garantito il servizio di climatizzazione, la disponibilità dei posti e delle informazioni ai passeggeri durante il viaggio, soprattutto in caso di incidenti;
se intenda porre in essere ogni opportuna iniziativa, per quanto di competenza, affinché tutti gli attori interessati al servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale e locale (aziende di vettori e gestori delle infrastrutture) massimizzino l'attenzione verso la soddisfazione degli utenti, fino a rendere tale parametro prioritario quanto i parametri di profitto che sembrano guidare, in maniera unica, le scelte delle aziende ferroviarie.
(4-00479)
MARSILIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
da notizie di stampa apparse il 6 agosto 2018 sul quotidiano "Il Messaggero", e successivamente riprese da altre testate, si apprende che il sindaco di Roma avrebbe autorizzato un soggetto soprannominato "Zorro", descritto come il "capo" dei rom insediati abusivamente nell'area del Tevere prossima a ponte Marconi, a svolgere compiti di sorveglianza e guardiania della spiaggia "Tiberis" appena allestita e inaugurata da Roma capitale sulle rive del Tevere;
non è dato sapere in quale modo si sia proceduto a tale affidamento, né quali requisiti professionali e morali possieda il soggetto interessato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto descritto e quali valutazioni ne dia, e, nel caso, quali conseguenti azioni intenda intraprendere.
(4-00480)
ARRIGONI - Al Ministro della salute - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:
suscita grande preoccupazione la notizia della chiusura dell'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno e dell'ospedale "Madonna del soccorso" di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per accorparli in una nuova struttura in zona Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno);
l'obiettivo della Regione Marche sarebbe quello di un risparmio sulla spesa sanitaria, in merito al quale l'interrogante esprime forti perplessità, in quanto ancora tutto da verificare;
indubbiamente tale scelta finirà col ledere il diritto alla salute dei cittadini dell'area picena, già connotata da gravi disagi e carenze per quanto riguarda il numero di posti letto; per i cittadini, infatti, si tratterebbe sicuramente di un aggravio dei costi sanitari, in quanto costretti a migrare verso Ancona o verso l'Abruzzo;
si tratta a parere dell'interrogante di un'ipotesi scellerata, che colpirebbe oltre ai cittadini, anche il territorio piceno stesso, già messo a dura prova dalla crisi e che, invece, necessiterebbe di investimenti importanti e non di dismissioni prive di logica;
si ritiene, peraltro, causa dello stravolgimento dell'assetto sanitario nazionale, con dismissioni e chiusure di strutture pubbliche che stanno impoverendo i territori, il "decreto Balduzzi", di cui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
quali siano le ragioni che sottendono a tale decisione e se la stessa sia supportata da un'analisi di costi e benefici per il territorio piceno e per i cittadini coinvolti;
se e quali iniziative di propria competenza intenda assumere con riguardo al decreto Balduzzi.
(4-00481)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):
3-00176, del senatore D'Arienzo e altri, sulla sicurezza del trasporto su strade e autostrade di materiali infiammabili e pericolosi;
9ª Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-00175, del senatore La Pietra, su iniziative a favore del settore ippico;
13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-00174, della senatrice Moronese ed altri, sulla gestione del consorzio SIA per il ciclo dei rifiuti in provincia di Foggia.
Avviso di rettifica
Nel Resoconto stenografico della 31a seduta pubblica del 3 agosto 2018:
a pagina 62, alla quart'ultima riga, sostituire le parola: "Durnwalder" con la seguente: "Steger";
a pagina 147, nell'emendamento 4.21 l'ordine dei presentatori è il seguente: "Steger, Durnwalder, Laniece";
a pagina 181, nella votazione 70, sostituire le parole: "Emm. 4.21, 13.0.2, Durnwalder" con le seguenti: "Emm. 4.21 e 13.0.2, Steger".