Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2536

G/2536/1/1

Montevecchi

accolto dal Governo

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (A.S. 2536);

        premesso che:

        l'articolo 1, comma 28, del decreto-legge in esame dispone la proroga della durata degli incarichi di collaborazione presso il Ministero della cultura, gia` autorizzati, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, fino al limite di durata massima di quindici mesi;

        considerato che:

        al Ministero della Cultura è attribuita la facoltà di autorizzare, nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici già autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 145 del 2018, incarichi di collaborazione, disciplinati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;

            tale intervento normativo ha quale sua precipua finalità quella di non perdere professionalità da poco acquisite e formate e, nel medesimo tempo, non lasciare sguarniti di personale gli uffici periferici, con conseguenti ricadute negative sullo svolgimento delle funzioni di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale;

            valutato che:

        il Ministero della cultura versa da tempo in condizioni di grave carenza di organico (con percentuali che si ritengono comprese tra il 40% e il 70% a seconda della struttura) senza tuttavia che siano state fornite adeguate risposte sul piano assunzionale, moltiplicando le collaborazioni a tempo determinato e incrementando l'esternalizzazione dei servizi, compromettendo, in tal modo, il consolidamento delle competenze acquisite e la valorizzazione dei professionisti del comparto;

            nessuna strategia pluriennale, anche di rinnovata governance del paesaggio e dei beni culturali, è possibile senza un adeguato apporto di risorse umane;

        impegna il Governo:

        a porre in essere opportuni interventi, anche di carattere normativo, vòlti a incrementare l'organico a tempo indeterminato delle strutture del Ministero della cultura mediante il reclutamento in numero adeguato, attraverso procedure pubbliche e trasparenti, delle professionalità necessarie a far fronte in modo tempestivo, efficace e costante, al compito di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.


G/2536/2/1

Dell'Olio

accolto dal Governo

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"(A.S. 2536);

        premesso che:

        l'articolo 3, comma 6-septies, detta disposizioni volte a modificare il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023;

            con la norma in esame, infatti, si modifica il comma 3-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che prevede che a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (siano esse persone fisiche o giuridiche) pari o superiore a 3.000 euro, e la soglia di medesimo importo prevista per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono riferiti alla cifra di 2.000 euro (a decorrere dal 1°luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021). A decorrere dal 1°gennaio 2022 (termine su cui incide la norma in commento) il predetto divieto è riferito alla cifra di 1.000 euro;

            la modifica influisce sulle eventuali violazioni commesse dall'inizio dell'anno, quando il limite è temporaneamente sceso a 1.000 euro: in applicazione del principio del favor rei, eventuali trasferimenti di denaro oltre la soglia ora modificata si considerano come mai effettuati. A condizione, naturalmente, di non aver superato 1.999,99 euro;

            valutato che:

        tale misura rappresenta senza dubbio una retromarcia rispetto alla strada che intrapresa in questi anni dal Governo con la spinta sul cashback, la digitalizzazione e la tracciabilità dei pagamenti;

        impegna il Governo:

        ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riportare il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi nella misura di 1.000 euro.


G/2536/3/1

Binetti

accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 30.12.2021,

        premesso che:

        il decreto reca non solo le disposizioni di proroga finalizzate a garantire la continuità dell'azione amministrativa, ma anche le misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni nonché delle misure di innovazione tecnologica;

            è nostra responsabilità, non solo in quanto legislatori e co-legislatori sugli atti d'iniziativa governativa, ma anche in qualità di istituzionechiamata ad esercitare una scrupolosa attività di vigilanza e controllo sull'azione governativa assicurare che sia posta la massima attenzione su quei provvedimenti e su quei temi che incidono sul benessere e sulla salute dei cittadini e che solo una attenta azione di stimolo e di vigilanza sulla complessa azione amministrativa può contribuire ad assicurare; 

            l'Agenda 2030 concorre a definire un quadro strategico fondamentale per il nostro Paese verso il quale tutto il sistema si deve orientare, e per tale motivo occorre lavorare tutti nella direzione di un sistema di valori condiviso e l'Italia ha già interiorizzato nell'ambito della propria legislazione, e da ultimo anche nel PNRR, i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'Agenda 2030 dell'ONU;

            è opportuno evidenziare che almeno tre di essi, specificatamente il 3, 9 e 12, richiedono tutta la nostra attenzione affinché siano messe in campo quelle azioni che indirizzano la crescita economica e i comportamenti delle imprese verso il conseguimento dei suddetti tali obiettivi: 1) il GOAL n 3 che ci obbliga ad "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età", e in particolare il 3.a "Rafforzare l'attuazione della "Convenzione quadro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità" sul controllo del tabacco in tutti i paesi, a seconda dei casi; 2) il Goal 9 "Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile" e, nel suo ambito, il  9.4 "Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo con le loro rispettive capacità" e il 9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo"; 3) ilGoal 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo", in particolare i il 12.1 "Dare attuazione al quadro decennale di programmi sul consumo e la produzione sostenibile, con la collaborazione di tutti i paesi e con l'iniziativa dei paesi sviluppati, tenendo conto del grado di sviluppo e delle capacità dei paesi in via di sviluppo" e 12.6 "Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche" e infine il 12.7 "Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, in accordo con le politiche e le priorità nazionali e il 12.8 "Entro il 2030, fare in modo che le persone abbiano in tutto il mondo le informazioni rilevanti e la consapevolezza in tema di sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura 12.a Sostenere i paesi in via di sviluppo a rafforzare la loro capacità scientifica e tecnologica in  modo da andare verso modelli più sostenibili di consumo e di produzione la sostenibilità è la risultante del conseguimento dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'ONU ai quali l'Italia ha aderito e ne ha fatto fonte di ispirazione per la propria normativa ivi compresa la coerenza del PNRR;

            in questo ultimo biennio, il mondo scientifico ha messo a nostra disposizione molte evidenze tra le quali la grande fragilità e vulnerabilità delle persone affette da patologie polmonari che sono state colpite dalla Pandemia e, in questo contesto, non sfugge a nessuno la connessione tra le problematiche polmonari riconducibili o comunque connesse all'impatto del fumo attivo, passivo e del tabacco riscaldato;

            la grande pandemia ha accelerato la necessità di accrescere l'impegno di tutti per offrire un futuro migliore ai nostri cittadini in particolare ai giovani e ha reso più evidente la necessità da parte della pubblica amministrazione di assicurare gli equilibri tra le esigenze dei cittadini e l'obbligo di tutelarne la salute anche attraverso campagne informative di responsabilità pubblica della cui importanza la grande Pandemia ci ha dato un insegnamento da valorizzare che riguarda la necessità di accrescere il consenso informato dei cittadini riducendo i rischi per la loro salute e questa è una responsabilità di tutti noi, soprattutto del governo;

            è compito del legislatore e dell'amministrazione indirizzare, tramite strumenti normativi e regolamentari le scelte produttive ed investitorie delle imprese produttrici di beni di consumo ad effettuare investimenti nella ricerca industriale e nell'innovazione finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo di offrire sul mercato una scelta sempre più ampia di prodotti sani e che tale obiettivo dovrebbe essere condiviso sia al livello nazionale sia europeo e che congiuntamente si assumessero quelle misure per dissuadere comportamenti sleali tra Stati e tra imprese che sono diretti ad attrarre le imprese trascurandone l'impatto della loro produzione di beni sulla salute delle persone;

            la riduzione dell'impatto sulla salute deve diventare un mainstreaming di tutte le imprese produttrici di beni di consumo che devono operare nella consapevolezza che devono operare con l'obiettivo di ridurre l'impatto del proprio business sulla salute dei consumatori, e in vista di un futuro migliore per i consumatori, i dipendenti, e le comunità in cui operano;

            è compito della politica assumere quei provvedimenti affinché le aziende che lavorano nel campo del tabacco che sono aziende idrovore, agiscono spesso attivando il lavoro minorile, sono anti cambiamenti climatici, sono produttori di rifiuti e di prodotti inquinanti, trasformino i loro sistemi produttivi grazie anche all'innovazione disponibile sul mercato nella prospettiva di dimezzare le emissioni di CO2, raggiungendo la "carbon neutrality" per uffici e siti produttivi entro il 2030 e per tutta la filiera/catena di valore entro il 2050;

            la sicurezza generale dei prodotti è disciplinata dalla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la quale mira a stabilire a livello comunitario un obbligo generale di sicurezza per tutti i prodotti immessi sul mercato, o altrimenti forniti o resi disponibili ai consumatori, destinati ai consumatori o suscettibili, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzati dai consumatori anche se non loro specificamente destinati,

        impegna il Governo:

        a valutare la possibilità di assumere iniziative:

        nel campo della fiscalità affinché le accise sul tabacco da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione), siano portate all'80 la percentuale di accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

            affinché i proventi della tassazione dei prodotti a tabacco, assicurando un gettito erariale elevato, potrebbero essere destinati a sostenere programmi educativi per i giovani congiuntamente a dottorati di ricerca per le malattie polmonari;

            nel campo della cooperazione europea al livello del mercato unico europeo al cui interno molti Paesi avendo preso atto del cambiamento strutturale del mercato del tabacco, a pochi anni dall'introduzione di tali prodotti sono già intervenuti per portare la tassazione a livelli più alti e sostenibili e da ultimo la Germania che nell'ambito della riforma della fiscalità del tabacco, ha portato l'accisa gravante sui prodotti di tabacco riscaldato dal 27% a circa l'80% di quella gravante sulle sigarette tradizionali;

            in vista di promuovere accordi e rafforzare l'applicazione delle norme sulla tutela dei consumatori e accrescere la sicurezza dei prodotti, rafforzando la cooperazione internazionale tramite la negoziazione e conclusione di accordi bilaterali o multilaterali con i principali attori internazionali quali USA, Canada e Cina oltre alla cooperazione tra autorità pubbliche, ma anche con i paesi sia produttori che con quelli che presentano prodotti analoghi sul proprio mercato;

            nel campo della corretta informazione e del consumo responsabile dei cittadini con una serie di azioni finalizzate ad incrementare anche la consapevolezza dei propri diritti in quanto, avendo registrato un successo esponenziale sul mercato dei nuovi prodotti e soprattutto del tabacco riscaldato, la completa e corretta informazione e sensibilizzazione sviluppa capacità, autotutela e stili di vita più sani in particolare da parte delle nuove generazioni. Tali iniziative potrebbero comprendere, tra l'altro, dialoghi con i consumatori, campagne di comunicazione ma anche formazione, educazione ed altri strumenti di informazione;

            tenendo conto che i mercati continueranno naturalmente a evolversi e cambiare velocemente, è opportuno che anche la nostra normativa in materia di protezione dei consumatori sia in grado di adattarsi e di evolvere con altrettanta sincronia per rimanere pertinente e capace di affrontare nuove aree di sfida per i consumatori e per il benessere dalla popolazione.


G/2536/4/1

Gaudiano

accolto dal Governo

Il Senato,

            in sede d'esame del disegno di legge, recante "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"(A.S. 2536);

        premesso che:

        l'articolo 16 detta un sistema organico di norme in riferimento ai diversi tipi di giurisdizione tra cui quella civile;

            attualmente, il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro prevede che le parti in causa siano obbligate in solido al pagamento dell'imposta di registro sulla sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio, ciò indipendentemente dalla soccombenza;

        considerato che:

        spesso accade che la parte vincitrice debba farsi carico delle spese di registrazione della sentenza per l'intero ammontare, poiché la parte soccombente è talmente onerata da non provvedervi. Inoltre, la parte vincitrice che si è vista così costretta ad anticipare l'imposta di registro anche per la parte soccombente dovrà agire per ottenere la restituzione delle somme anticipate; per farlo dovrà ottenere un nuovo titolo esecutivo, in quanto una giurisprudenza consolidata ha chiarito che la sentenza non costituisce titolo esecutivo con riferimento alle spese di registrazione;

            in mancanza di pagamento spontaneo delle parti interessate nei termini di legge, l'Agenzia delle entrate provvede all'invio di un avviso di liquidazione, con aggravio di spese/accessori. Di conseguenza, un nuovo debito si aggiungerà a quello originario generato dal mancato pagamento dell'imposta di registrazione, rendendo sempre più arduo per la parte vittoriosa recuperare tutte le spese sostenute;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di codificare il principio secondo il quale il pagamento dell'imposta di registro segua la regola della soccombenza e, solo in via subordinata, gravi in capo alla parte vittoriosa.


G/2536/5/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

        premesso che:

        l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

            la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

            tra tali misure certamente una delle più dibattute e controverse è la recente introduzione dell'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per alcune categorie di cittadini;

        impegna il Governo:

        a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione di ogni obbligo di vaccinazione anti COVID-19.


G/2536/6/1

Malan

Il Senato,

            in sede di esame e conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

        premesso che:

        l'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha ulteriormente prorogato, sino alla data del 31 marzo 2022, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ravvisandone il presupposto nel rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;

            la ulteriore proroga in argomento, che, coerentemente ad recenti dichiarazioni diramate dal Governo, dovrebbe essere l'ultima e scadere definitivamente al 31 marzo 2022, rappresenta l'ultima di una lunga serie di provvedimenti (precisamente, deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, seguita dalle successive del 13 gennaio 2021, del 24 aprile 2021 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105) che, in soluzione di continuità, hanno reso possibile, in questo lungo e perdurante lasso di tempo, l'ampio e per certi versi spropositato ricorso alle misure di limitazione della libertà personale, adottate nei provvedimenti che hanno di volta in volta accompagnato il perdurante stato di emergenza;

            tra tali misure certamente una delle più dibattute è il ricorso obbligatorio all'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19;

        impegna il Governo:

        a prevedere, a decorrere dal 31 marzo 2022 la cessazione dell'obbligo del ricorso alle certificazioni verdi COVID-19.


1.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        2-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022.

        2-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis è autorizzata, per l'annualità 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

           Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza, sono apportate le seguenti modificazioni:

             2021:

               CP: - 20.000.000;

                   CS: - 20.000.000.

             2022:

               CP: - 20.000.000;

                   CS: - 20.000.000.

             2023:

               CP: - 20.000.000;

                   CS: - 20.000.000.


1.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023». Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 1,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


1.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

           8-bis. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, i contratti del personale militare assunto ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 24 aprile 2020, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e agli articoli 19 e 21 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2022. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per le annualità 2021 e 2022, la spesa complessiva di euro 20.000.000.


1.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        8-bis. Le assunzioni degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria di cui al comma 8, lettera a), sono autorizzate, in via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico a 976 posti, elevati a 996, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con provvedimento direttoriale 13 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 80 del 13 novembre 2020.         


1.5

Malan, La Russa

Dopo il comma 25-quater, aggiungere il seguente:

        25-quinquies. Al fine di garantire la continuità delle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR sono prorogati, fino al 31 dicembre 2026, gli incarichi in essere presso le Strutture tecniche di supporto previste dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che operano nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato. Gli oneri derivanti dalla proroga di cui al presente comma sono posti a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonché sulle risorse di bilancio delle Amministrazioni interessate, ordinariamente già destinate allo scopo.      


1.6

Malan, La Russa

Dopo il comma 28- septies, aggiungere il seguente:

        28-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2024».


1-quinquies.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

        Art. 1-sexies. (Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

            1. I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono riconosciuti, con le modalità ivi previste, per ulteriori 13 settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2022, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

        Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2022, di cui all'art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.       Proroga disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale


2.1

Malan, La Russa

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale appartenente alle Forze di Polizia a ordinamento civile, a ordinamento militare e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti a seguito di contagio da COVID-19, vengono riconosciuti i benefici previsti dalla normativa vigente in materia di vittime del dovere.


2.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 6 quater, aggiungere il seguente:

        6-quinquies. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno. 


3.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 1 ter, aggiungere il seguente:

           1-quater. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «15 novembre 2022».      


3.2

Malan, La Russa

Sopprimere il comma 3.        


3.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 4 ter, aggiungere i seguenti:

        «4-quater. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono da ritenere sospesi:

        a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;

            b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

        4-quinquies. I versamenti non ancora effettuati e sospesi ai sensi del comma precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

        4-sexies. Esclusi i casi in cui gli omessi versamenti di cui al comma 4-bis, lettere a) e b) siano stati già oggetto di accertamento e/o contestazione da parte degli Organi di controllo competenti e a condizione di adesione al pagamento nei termini e alle condizioni di cui al comma 4-ter, non si applicano:

        a) le sanzioni di cui all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000;

            b) le sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

            c) le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463.

        4-septies. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4-bis e ai commi 923 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché in caso di decadenza dalla richiesta di pagamento in forma rateale, resta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-quater.»    


3.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 4 ter, aggiungere i seguenti:

        «4-quater. Tutti i termini dei versamenti di cui all'articolo 1, comma 923, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono sospesi fino al 31 dicembre 2022. I versamenti sospesi dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati, senza applicazioni di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sei rate mensili di pari importo, senza interessi. Il versamento della prima rata avviene entro il 28 febbraio 2023, quelle successive, rispettivamente, in data 31 marzo 2023, 2 maggio 2023, 31 maggio 2023 e 30 giugno 2023.

        4-quinquies. Il comma 924 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente: «924. I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di giugno 2023 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 novembre 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di giugno 2023 devono essere effettuati entro il giorno 30 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.» 


3.5

Malan, La Russa

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) al comma 1, dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77 e quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».     


3.6

Malan, La Russa

Dopo il comma 4 ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023» e dopo le parole: «della legge 23 dicembre 1996, n. 662.» è aggiunto il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2022, la garanzia del Fondo può essere rilasciata, su richiesta del soggetto beneficiario e ferma restando la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, anche previo pagamento di un premio di mercato, calcolato secondo le modalità definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico.»;

            b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».


3.7

Malan, La Russa

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. All'articolo 112, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «Limitatamente al periodo d'imposta 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai periodi d'imposta 2020, 2021 e 2022». Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.         


3.8

Malan, La Russa

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. All'articolo 1, comma 53, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al numero 2), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023»;

            b) al numero 4), le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».


3.9

Malan, La Russa

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»;

            b) all'articolo 1-bis.1, comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».


3.10

Malan, La Russa

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

        «4-quater. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021».  


3.11

Malan, La Russa

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022».         


3.12

Malan, La Russa

Dopo il comma 4ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. All'articolo 241 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022».


3.13

Malan, La Russa

            Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere i seguenti:

        5-undevicies. All'articolo 3 del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «alla data del 30 aprile 2022»;

            b) al comma 2, le parole: «in essere alla data dell'8 marzo 2020» sono soppresse e le parole: «31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 maggio 2022».

        5-vicies. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

            b) al comma 5, le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» sono soppresse. 


3.14

Malan, La Russa

Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere il seguente:

        5-ndevicies. Per gli anni 2022 e 2023, in con-siderazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il « Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria », annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  


3.15

Malan, La Russa

Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere il seguente:

        5-undevicies. Gli Enti Locali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come rifinanziato dall'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il 30 giugno 2022. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.      


3.16

Malan, La Russa

Dopo il comma 5 duodevicies, aggiungere il seguente:

        5-undevicies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».


3.17

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere i seguenti:

        6-nonies. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

            b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

            c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

        6-decies. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 di-cembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata all'11 per cento.        


3.18

Malan, La Russa

Dopo il comma 6-octies inserire il seguente:

        6-nonies. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».  


3.19

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

        6-nonies. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».        


3.20

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, inserire il seguente:

        6-nonies. All'articolo 1, comma 53, numero 2), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».      


3.21

Malan, La Russa

Dopo il comma 6 octies, aggiungere il seguente:

           6-nonies. Per il settore delle telecomunicazioni, nel caso in cui il soggetto titolare dell'atto di concessione del suolo pubblico non abbia alcun rapporto diretto con l'utente finale ma si limiti, tramite la sua infrastruttura, a permettere ai soggetti titolari del contratto di vendita di distribuire il bene al cliente finale, l'interpretazione di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, non si applica fino al 31 dicembre 2022. Per tali soggetti, nell'anno 2022, il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro onnicomprensivi ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.         


3.22

Malan, La Russa

            Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

        6-nonies. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 14-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, fino al 31 dicembre 2022 l'interpretazione autentica si intende riferita esclusivamente ai settori dell'energia elettrica e del gas.      Limitazione dell'interpretazione autentica del canone unico ai settori dell'energia elettrica e del gas fino al 31/12/2022


3.23

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

        6-nonies. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 6, comma 1, primo periodo, le parole: «alla data del 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2021»;

            b) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 dicembre 2020» sono inserite le seguenti: «e al 31 dicembre 2021».   


3.24

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere i seguenti:

        6-nonies. Ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022».

        6-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 68 del presente decreto. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti e i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, missione 3 (Diritti sociali e politiche sociali per la famiglia), programma 3.2, azione 9, Reddito di cittadinanza:

             2021:

               CP: - 90.000.000;

                   CS: - 90.000.000.

             2022:

               CP: - 90.000.000;

                   CS: - 90.000.000.

             2023:

               CP: - 90.000.000;

                   CS: - 90.000.000. Concessioni o autorizzazioni per l'utilizzazione del suolo pubblico


3.25

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

           6-nonies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:

             a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;

                 b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.         Proroga termini approvazione bilanci Regioni e Trento e Bolzano


3.26

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, inserire il seguente:

        6-nonies. All'articolo 34-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)    le parole: «a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

            b)    le parole «pari ad euro 1.032.914» sono sostituite dalle seguenti «pari ad euro 2.000.000».


3.27

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

        6-nonies. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».           


3.28

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

        6-nonies. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «degli anni 2019, 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «2022, 2023 e 2024». All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  


3.29

Malan, La Russa

Dopo il comma 6 octies aggiungere il seguente:

        «6-nonies. All'articolo 19-ter del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al comma 1, lettera b), le parole "1 gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2030".»    


3.30

Malan, La Russa

Dopo il comma 6octies, aggiungere il seguente:

        «6-nonies. All'articolo 2 del decreto-legge n. 146 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».


3-novies.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Art. 3-decies. (Proroga di misure di sostegno alla liquidità delle imprese)

            1. All'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fino al 31 di-cembre 2022 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 1, lettere e), f), g-bis), g-ter), g-quater), h), i), l), o) e p) del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto compatibili con gli altri regimi di aiuto applicati dallo stesso Fondo ».     


3-novies.0.2

Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 3-decies (Proroga moratoria per le PMI).

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile,» sono soppresse e le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2022»;

            c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo non superiore a sessanta mesi. Il riavvio del piano di ammortamento decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al comma 1."».           


3-novies.0.3

Richetti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Articolo 3-decies.

        (Differimento di termini amministrativo-contabili)

        1. Limitatamente all'anno 2021, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2021 e al 31 gennaio 2022.

        2. Limitatamente all'anno 2022, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 dicembre 2022 e al 31 gennaio 2023."


3-novies.0.4

Malan, La Russa

            Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Art. 3-decies. (Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda per discoteche, sale da ballo, night-club e simili)

            1. Per le imprese operanti nel settore di cui al codice ATECO 93.29.10, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi da giugno 2021 a maggio 2022.

        2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

        3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

         4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 24 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


3-novies.0.5

Malan, La Russa

            Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Art. 3-decies. (Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca)

            1. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) ai commi 2, primo periodo, e 2-bis, primo periodo, le parole: «a maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a marzo 2022»;

            b) dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente: «2-quater. Per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

            modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020».

        2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Proroga credito d'imposta per i canoni di locazione e affitto di aziende e riconoscimento pregresso per le imprese operanti nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il canale ho.re.ca


3-novies.0.6

Malan, La Russa

            Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Art. 3-decies. ( (Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane)

            1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

        "1-quinquies. Il termine del 30 giugno 2022, di cui al comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2023 per tutti i lavori aventi luogo nei comuni classificati come montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, fino al 31 dicembre 2023."

            2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 880 milioni di euro per l'anno 2023, 1.340 milioni di euro per l'anno 2024 ed in 978 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziate nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»          Proroga del Superbonus 110 per cento per le aree montane


3-novies.0.7

Malan, La Russa

            Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Art. 3-decies.  (Credito d'imposta beni strumentali area sisma)

            1. Al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 33,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        3. L'efficacia dei commi 1 e 2 è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.        


4.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 10-sexies, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di ampliare la platea di volontari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, le cui risorse saranno ripartite secondo i criteri fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies, sulla base del numero dei soggetti supplementari da reclutare e della necessità di incrementare il numero dei centri che costituiscono la Rete Italiana Screening Polmonare, al fine di garantire una più ampia copertura del territorio nazionale».

         b) al comma 10-octies le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023».         Rete italiana screening polmonare


4.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere il seguente:

       8 - undecies.1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022-2025 ».           


4.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-undecies, aggiungere, in fine, il seguente:

        8-undecies.1. Al comma 1 dell'articolo 27-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022».


4.4

Granato

Dopo il comma 8-duodecies, aggiungere i seguenti: «8-terdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quater, 9-quater.1, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, 9-novies del decreto-legge 21 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono abrogati.

        8-quaterdecies. A partire dal 1° aprile 2022, gli articoli 3-ter, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 4-sexies e 5 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono abrogati».


4.5

Malan, La Russa

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        8-terdecies. Nelle more della revisione della remunerazione della filiera distributiva del farmaco è prorogata al 31 dicembre 2023 la possibilità di stipulare accordi di remunerazione sperimentale con le farmacie previsto dall'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per la distribuzione convenzionata dei farmaci esclusi dalla lista PHT senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mantenendo le scontistiche applicate dall'industria al prezzo ex-factory per la cessione al Servizio sanitario nazionale anche per la vendita nel canale convenzionale delle farmacie aperte al pubblico.

        8-quaterdecies. L'Agenzia Italiana del Farmaco provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del Prontuario della distribuzione diretta (PHT), destinando i medicinali per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico, come previsto dalla Determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004, n. 259, e alla definizione degli accordi di remunerazione sperimentale con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private.  Remunerazione sperimentale farmacie


4.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

        Art. 4-bis. (Proroga dei termini per l'accesso al credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

            1. Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e riconosciuto, con le modalità ivi previste, per le spese sostenute al medesimo titolo nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022.

        2. All'articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 dopo le parole: «agosto 2021» sono aggiunte le seguenti: «e nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2022» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2022»;

            b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede: 1) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77; 2) quanto a 100 milioni per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Pro-gramma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».    


5.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

        3-octies. All'art. 1, comma 326, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, al primo periodo le parole: «può essere prorogato» sono sostituite con le seguenti «è prorogato»; conseguentemente al secondo periodo le parole: «400 milioni» sono sostituite con: «800 milioni».


5.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

        3-octies- All'art. 24, comma 6, della Legge n. 240/2010, sostituire la parola «undicesimo» con «quindicesimo».


5.3

Granato

Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente: "3-octies. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: "g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva.".».


5-bis.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

        Articolo 5-bis.1.

        1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)    Al comma 1 dopo le parole "per la copertura" aggiungere le seguenti "del 50%";

            b)    il comma 2 è sostituito con i seguenti:

        «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali;

            2-bis. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2021/2022-2023/2024 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzata di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

            2-ter. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.»

            c) al comma 3, dopo la parola: "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria".


5-bis.0.2

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

        Articolo 5-bis.1

            1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)    al comma 1, dopo le parole: "per la copertura", aggiungere le seguenti: "del 50%";

            b)    il comma 2 è sostituito con il seguente:

        «2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria per titoli riservata agli insegnanti di religione cattolica in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, per il 50% dei posti vacanti e disponibili a partire dall'a. s. 2023/2024 e per gli anni successivi, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»;

            c)    al comma 3, dopo la parola "concorso", aggiungere le seguenti: "e della procedura straordinaria" e dopo le parole: "in ruolo", aggiungere le seguenti: "sul 100% dei posti vacanti e disponibili".


6.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        1-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «del decimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «del dodicesimo anno»; al terzo periodo, le parole: «dall'undicesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal tredicesimo anno».


6.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere il seguente:

        4-sexies. In considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, i dottorandi che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 e abbiano beneficiato della proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, possono presentare un'ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.


7.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. All'articolo 4, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, riferito alla proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, la parola: «2021», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2022». Agli oneri derivanti, valutati in 259,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


8.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        3-bis. All'articolo 255, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».

        3-ter. All'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «dodici mesi» sono sostituite con le seguenti: «quarantotto mesi».


8.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-sexies, aggiungere il seguente:

        4-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2025;

            b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2025; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio.


9.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

        1-quinquies. All'articolo 85 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e dalle società di mutuo soccorso, costituite in forma associativa»;

            b) alla rubrica, dopo le parole: «associazioni di promozione sociale», sono aggiunte le seguenti: «e delle società di mutuo soccorso».


9.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

        1-quinquies. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1. al comma 2, sostituire le parole «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022»;

            2. al comma 2-bis, sostituire le parole «fino al 31 ottobre 2021» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2022».


9.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

        1-quinquies. Fino al 31 dicembre 2022, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.


9.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche ai termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso alle misure di sostegno al reddito per l'anno 2020 in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 515 e 516 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. All'onere derivante dalle disposi-zioni di cui al precedente periodo si provvede mediante riduzione, nei limiti predetti, di corrispondenti importi del capitolo 1481 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agro-alimentari e pesca, Programma 1.3 Politi-che competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione.


9.5

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

        8-sexies. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «Il periodo trascorso» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

            b) al comma 2 le parole: «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022, il periodo trascorso»;

            c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli oneri a carico dell'INPS connessi con le tutele di cui ai commi 1 e 2 sono finanziati dallo Stato, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori».


9.6

Granato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente: «8-sexies. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui agli articoli 9-quinquies, comma 6, e 9-septies, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché dell'articolo 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non si applicano. Ai soggetti di cui al periodo precedente, reintegrati sul luogo di lavoro, è corrisposto un indennizzo di importo pari all'80 per cento della retribuzione personale, comprensiva di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati.».


9.7

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

        8-sexies. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022»;

            b) al comma 5, dopo le parole: «976,7 milioni di euro per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 200 milioni di euro per l'anno 2022»;

            c) al comma 7-bis, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2022».


9.8

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

        8-sexies. I datori di lavoro delle attività del comparto turistico identificate secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario d'integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata mas-sima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contri-buto addizionale. Per la presentazione delle domande si osservano le procedure di cui all'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.


9.9

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

        8-sexies.  All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2021, n. 125, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2021 e 2022".


9.10

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

        8-sexies. Al comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «fino al 31 luglio 2021» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2022».


9.11

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

        8-sexies. Al comma 1.1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « fino al 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2023 ».


9.12

Malan, La Russa

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

        8-sexies. All'articolo 1, comma 131, della legge 31 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».


9.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis

(Tutela dei lavorati con fragilità, dei genitori con figli con disabilità e dei caregivers)

        1. Al fine di garantire il diritto alla salute ai lavoratori fragili nonché la possibilità di lavorare in modalità agile per i caregiver ed i genitori di figli con disabilità fino al termine dello stato di emergenza, sono previste le seguenti proroghe:

        a) all'articolo 26 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27:

        1.         al comma 2, primo periodo, le parole «Fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

            2.         al comma 2-bis, le parole «fino al 31 ottobre 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza»;

            3.         le disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza;

            4.         al comma 1 dell'articolo 21-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 marzo 2022 e, comunque, fino al termine dello stato di emergenza».


10.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:

        1-quater. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore degli autoservizi pubblici non di linea e bus, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, e alla legge 11 agosto 2003, n. 218, previa comunicazione delle imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 marzo 2022 secondo le medesime modalità di cui al comma 2 del suddetto articolo 56, è prorogato il termine delle predette misure di sostegno, fino al 30 giugno 2022.


10.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 3- undevicies, aggiungere il seguente:

        3- vicies. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4-bis, le parole: «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022».

        b) il comma 4-quater è soppresso.


10-bis.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

Art. 10-ter

(Proroga di termini in materia di ecobonus veicoli)

        1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e sue successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022».

        2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sue successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « 31 dicembre 2022 ».


11.1

Malan, La Russa

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I soggetti di cui all'articolo 32, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono sottoscrivere i contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica in tutti i mercati dei Paesi europei. Gli oneri di sistema connessi alla presente misura non possono in ogni caso superare annualmente l'ammontare medio di tali oneri, calcolato dalla data di istituzione della medesima misura fino a tutto il 2021.


11.2

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

        4-quater. Le misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, prorogate per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 dall'articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpretano nel senso che anche le somministrazioni di energia termica prodotta con impianti alimentati a gas naturale nell'ambito di un Contratto servizio energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento per i consumi stimati o effettivi.


11.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

        5-ter.1. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «agli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni 2020, 2021 e 2022».

         5-ter.2. La misura di cui al comma 5-bis si applica fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione dei piccoli impianti a biogas previsti all'articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.


11.4

Malan, La Russa

Dopo il comma 5-ter, aggiungere il seguente:

        5-ter.1. Al comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: «in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «in scadenza nel 2020, nel 2021 e nel 2022 o in corso di rinnovo».


12.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente:

        2-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 706, le parole: «31 marzo 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2022»;

            b) al comma 707, le parole: «82,5 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021».


12.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

        1. I datori di lavoro di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza al 31 dicembre 2021, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di quattordici settimane nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, secondo le modalità previste all'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente articolo non è dovuto alcun contributo addizionale.


12.0.2

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

        1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti nuovi criteri e modalità attuative per l'utilizzo delle risorse tornate nelle disponibilità del fondo ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1° luglio 2021, tenendo conto delle criticità registrate in fase di prima attuazione del decreto stesso».


12.0.3

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Proroga moratoria per le PMI e misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

        1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2022». 2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

        3. La proroga di cui al comma 2 è riferita anche alla quota interessi.


12.0.4

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

        1. Le disposizioni in materia di esonero di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 e si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.


12.0.5

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis

(Proroga in materia di prevenzione incendi)

        1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2022, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2022. ».


13.1

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

        4-sexies. Nei confronti delle persone fisiche non titolari di partita IVA che, alla data dell'ottobre 2021, risultavano residenti nel territorio dei comuni della provincia di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

        4-septies. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA aventi la sede legale e operativa nei territori dei comuni indicati al medesimo comma.

        4-octies. La sospensione di cui alle lettere 4-bis e 4-ter non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 8 dicembre 1977, n. 472.

        4-novies. I soggetti indicati ai commi 4-ter e 4-quater che hanno usufruito della sospensione di cui al comma 1, eseguono i versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 luglio 2023, ovvero, a decorrere dalla stessa data, mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023.

        4-decies. In vigenza del periodo di sospensione di cui al comma 4-bis:

             a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

                 b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti;

                 c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti;

                 d) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

                 e) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

        4-undecies. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.


13-ter.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

        1. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

        2. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

        3. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.


13-ter.0.2

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater.

(Proroga sospensione mutui privati e imprese del cratere Centro Italia)

         1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1, terzo periodo, le parole: «e 2021» sono sostituite con le seguenti: «,2021, 2022, 2023 e 2024» e le parole: «e al quarto» sono sostituite con le seguenti: «, al quarto, al quinto, al sesto e al settimo».


13-ter.0.3

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater

        1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


13-ter.0.4

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater

        1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


13-ter.0.5

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 13-ter, aggiungere il seguente:

Art. 13-quater

        1. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.


14.1

Granato

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti: "2-quater. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 6 dell'articolo 9-quinquies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.";

            b)  al comma 6 dell'articolo 9-septies, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "", fermo restando il diritto all'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3."

            2-quinquies. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».


14.2

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

        «4-septies. 1. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale  in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di  categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel  libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.

        4-octies. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

            b) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

            c) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

        4-novies. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità.».

        4-decies. 1. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

            4-undecies. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con «dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

        4-duodecies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.

        4-terdecies. 1. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quiquies, aggiungere il seguente: »2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.«.

        4-quaterdecies. 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole  di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini,  messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio,  è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per garantire la continuità del servizio editoriale. Il 25% del contributo di cui al comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».«.


14.3

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

        «4-septies. Un importo pari a fino 25 milioni di euro è stornato dal fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016 da destinare agli FSMA televisivi locali commerciali e comunitari i cui ricavi siano non superiore a 500 mila euro privo di televendite. I fornitori di contenuti media audiovisivi (FSMA) televisivi locali commerciali e comunitari ricevono dagli operatori di rete una capacità trasmissiva annuale  in franchigia di Mbit/s 1,5 il cui costo di affitto sarà a carico del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico preventivamente sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, intendendosi per tali le associazioni che abbiano almeno il 5% degli iscritti del comparto radiotelevisivo locale regolarmente registrati nel  libro soci dichiarati sotto forma di autodichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli operatori di rete hanno l'obbligo di ospitare sulle reti del DVB-T2 i fornitori di contenuti media audiovisivi locali interessati ad essere veicolati sulla piattaforma digitale abbinata al digitale televisivo Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTv) a condizioni eque e trasparenti, secondo una specifica normativa demandata all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni da emanare in concomitanza della transizione digitale previa consultazione pubblica e audizioni.».


14.4

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

        «4-septies.  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

        d) all'articolo 2, comma 1), sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il 70 per cento è destinato alle emittenti televisive locali (FSMA), di cui il 15 per cento è destinato alle emittenti comunitarie in parti uguali, fatta salva la possibilità di partecipare alla ripartizione prevista per le emittenti commerciali. Il restante 55 per cento è ripartito alle emittenti commerciali in proporzione alla forza lavoro in organico assunta da ciascuna impresa con qualifiche attinenti la programmazione televisiva e l'informazione;

            e) all'articolo 2, comma 1), lettera b), sostituire le parole "15 per cento" con le seguenti: "30 per cento";

            f) sono abrogati l'articolo 4 e i commi 1 e 2 dell'articolo 7.

        4-octies. All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le emittenti televisive locali fornitori di servizi media audiovisivi FSMA a carattere comunitario non possono superare il 10% del tempo dedicato alla pubblicità.».


14.5

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire i seguenti:

        «4-septies. All'articolo 1, comma 1032, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole ", dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022" con le parole "dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 e comunque non prima della data di attuazione del DVB T2 con codifica HEVC direttamente correlata ai relativi bandi di assegnazione della capacità trasmissiva e attuazione della nuova pianificazione numerica sul telecomando LCN"

            4-octies. All'articolo 1, comma 1028, legge 27 dicembre 2017, sostituire le parole "1° luglio 2022" con »dalla data di attuazione dello standard DVB-T2 codifica HVEC".

        4-novies. Nel periodo di transizione dal DVB-T1 al T2 codifica HEVC, per assicurare all'emittenza locale il regolare proseguimento dell'esercizio e servizio all'utenza è transitoriamente assegnata una frequenza aggiuntiva coordinata a quelle previste dalla pianificazione di primo e secondo livello.«.


14.6

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

        «4-septies. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il comma 2-quiquies, aggiungere il seguente: »2-sexies. Le imprese radiofoniche e televisive che svolgono attività di informazione d'interesse generale sia in ambito locale che nazionale hanno gli stessi e pari diritti di accesso alle provvidenze riservate all'editoria di cui alla presente legge. Pertanto le relative domande di ammissione non possono essere oggetto di alcuna discriminazione o discrezionalità. Le eventuali domande oggetto di controversie, pendenti presso l'Amministrazione alla data del 31 ottobre 2021, sono positivamente risolte.«.


14.7

Granato

Dopo il comma 4-sexies, inserire il seguente:

        «4-septies 1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali medio-piccole  di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori, attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini,  messo in crisi sia dalla perdita di pubblicità locale, sia dal sensibile aumento dei costi di energia elettrica necessaria per l'alimentazione dei ponti radio,  è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale importo costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo periodo comma precedente è erogato in parti uguali tra le emittenti locali radiofoniche e televisive FSMA che non hanno beneficiato di alcun contributo statale e/o regionale erogato a qualsiasi titolo nell'ultimo biennio. La rimanente somma è attribuita alle emittenti locali radiofoniche e televisive nella misura del 50% delle bollette elettriche degli impianti di trasmissione e diffusione del servizio. L'eventuale esubero è ripartito negli anni seguenti in misura percentuale alle somme già erogate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente coma, pari a 60 milioni per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».«.


14.8

Malan, La Russa

Dopo il comma 4-sexies aggiungere il seguente:

        «4-septies. Fino al termine dello stato di emergenza sono sospesi i termini di pagamento e la notifica di nuove cartelle di pagamento in favore dei contribuenti residenti dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»


14.0.1

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente: "Art. 14-bis. (Differimento del termine di pagamento delle imposte per l'anno 2021 per i lavoratori sospesi) 1. Per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato cui sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione ai sensi degli articoli 4-quinquiese del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, 9-quinquies e 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 è disposto un differimento del termine per il pagamento delle imposte sui redditi per l'anno 2021, in una data compresa tra il 30 dicembre 2022 e il 15 febbraio 2023. Il differimento di cui al comma precedente è disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».


14.0.2 (già 14.1)

Granato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Fondo per il sostegno alla stampa locale)

        1. Al fine di sostenere le attività degli organi di stampa locale è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per il sostegno alla stampa locale, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022. Il Fondo garantisce erogazioni a fondo perduto per sostenere le attività di pubblicazione e diffusione di notizie da parte di testate giornalistiche, anche online, radio e televisioni di carattere locale.

        2. Con decreto dell'autorità delegata in materia di editoria, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma precedente.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


16.1

Malan, La Russa

Sopprimere i commi 1, 2, 4.


16.2

Malan, La Russa

Sostituire le parole «31 dicembre 2022», ovunque ricorrano, con le seguenti «31 marzo 2022».


16.3

Malan, La Russa

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

        «7-ter. I pagamenti spontanei o quelli effettuati a seguito di avvisi di accertamento esecutivo, relativi ai tributi locali di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, agli articoli 62 e 63 per l'anno 2020, e per il canone patrimoniale unico di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 e non oggetto di esenzione o di riduzione per disposizioni di legge, non daranno luogo all'applicazione di sanzioni per tardivo pagamento e alla maturazione degli interessi legali se eseguiti entro il 30 giugno 2022 dai contribuenti autorizzati e soggetti a tali tributi e canoni.»


16.0.1

Balboni, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        Articolo 16-bis

            (Istituzione dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione )

        Per fare fronte ai carichi di lavoro ed alle responsabilità ad essi connesse del personale degli uffici giudiziari è istituita a partire dal 1 Gennaio 2022 per il personale a tempo indeterminato non dirigenziale appartenente al Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, in aggiunta a quella già percepita, l' "Indennità di Ausilio alla Giurisdizione", equiparata all'Indennità di Agenzia percepita dal personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane.

        L'onere finanziario dell'Indennità di Ausilio alla Giurisdizione, pari ad euro 8 milioni annui a per l'anno 2021, è da considerarsi a carico del "Fondo Unico Giustizia" di cui all'articolo 2 del decreto legge n. 143 del 2008.


18.1

Malan, La Russa

Al comma 1, sostituire le parole: da adottare entro il 30 aprile 2022 con le seguenti: da adottare entro il 1° gennaio 2023.


20-bis.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente:

Art. 20-ter

(Moratorie al credito per le imprese)

        1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 56 comma 2, lettere a), b) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2022»;

            b) all'articolo 56, comma 6, lettere a) e c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022»;

            c) all'articolo 58, comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».


21.1

Malan, La Russa

Dopo l'art. 21 inserire il seguente:

        Art. 21 bis

            (Rinnovo concessioni)

        In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, emanato ai sensi dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, fino al 31 dicembre 2023.


22.1

Malan, La Russa

Al comma 1, capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: della Repubblica di San Marino aggiungere le seguenti: e ai soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da Ema.

         Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per vaccini non autorizzati da Ema.


23.0.1

Malan, La Russa

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

        1. All'articolo 1 comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «300 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «, 300 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 300.000.000 per il 2023, 300.000.000 per il 2024, 300.000.000 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.