Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 2419

G/2419/1/2 (testo 2) (già emdt 5.19)

Mirabelli, Nannicini, Cirinnà, Rossomando

Il Senato,
in sede di discussione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2419,

        premesso che:

        differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi erga omnes, l'equo compenso, previsto nel disegno di legge de quo, interviene solo nei casi in cui vi sia un forte squilibrio nei rapporti di forza contrattuali tra grandi committenti e professionisti;

            il disegno di legge in oggetto all'articolo 3 dispone che il professionista per ottenere l'equo compenso possa impugnare innanzi al tribunale competente la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo qualora si previsto un compenso determinato sotto la soglia dei parametri;

            il  provvedimento in titolo, inoltre, all'articolo 5, comma 5, prevede che ordini e collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni dalla disciplina introdotta con il predetto disegno di legge;

            tale previsione, relativamente alle prestazioni non coperte da clausola di esclusiva o riserva a favore dei liberi professionisti, determinerebbe sullo stesso mercato la concorrenza tra professionisti vincolati a presentare offerte non inferiori alla soglia dei parametri e soggetti, tra i quali strutture societarie e multinazionali, e professionisti abilitati a formulare offerte anche inferiori alla predetta soglia, causando effetti distorsivi e possibili riflessi negativi sulla tenuta del sistema delle Casse previdenziali;

            impegna il Governo a valutare l'opportunità:

        di introdurre un sistema sanzionatorio significativo nei confronti dei committenti volto a sanzionare i committenti che corrispondono compensi sotto la soglia dei parametri previsti;

          che il mancato avvertimento del cliente previsto dall'articolo 5, comma 5 del disegno di legge non comporti sanzioni sul piano deontologico;

           che le sanzioni contemplate dal predetto articolo 5, comma 5, del disegno di legge non possano comportare in nessun caso la radiazione del professionista.


G/2419/1/2

Mirabelli, Nannicini, Cirinnà, Rossomando

Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, A.S. 2419,

        premesso che:

        differentemente dalle tariffe che fissavano valori inderogabili validi erga omnes, l'equo compenso, previsto nel disegno di legge de quo, interviene solo nei casi in cui vi sia un forte squilibrio nei rapporti di forza contrattuali tra grandi committenti e professionisti;

            il disegno di legge in oggetto all'articolo 3 dispone che il professionista per ottenere l'equo compenso possa impugnare innanzi al tribunale competente la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo qualora si previsto un compenso determinato sotto la soglia dei parametri;

            il  provvedimento in titolo, inoltre, all'articolo 5, comma 5, prevede che ordini e collegi professionali adottino disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale debba rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni dalla disciplina introdotta con il predetto disegno di legge;

            tale previsione, relativamente alle prestazioni non coperte da clausola di esclusiva o riserva a favore dei liberi professionisti, determinerebbe sullo stesso mercato la concorrenza tra professionisti vincolati a presentare offerte non inferiori alla soglia dei parametri e soggetti, tra i quali strutture societarie e multinazionali, e professionisti abilitati a formulare offerte anche inferiori alla predetta soglia, causando effetti distorsivi e possibili riflessi negativi sulla tenuta del sistema delle Casse previdenziali;

            impegna il Governo a:

        introdurre, in sede di approvazione del primo provvedimento utile, un sistema sanzionatorio automatico e significativo nei confronti dei committenti volto, indipendentemente dalla natura giuridica della prestazione professionale soggetta a parametri, a sanzionare i committenti che corrispondono compensi sotto la soglia dei parametri previsti;

            disporre che il mancato avvertimento del cliente previsto dall'articolo 5, comma 5 del disegno di legge in titolo non costituisca violazione di disposizioni deontologiche;

            disporre che le sanzioni contemplate dal predetto articolo 5, comma 5, del disegno di legge in esame non possano comportare in nessun caso la sospensione o la radiazione del professionista.


G/2419/2/2 (già emdt 2.1)

Conzatti

Il Senato,

            in sede di discussione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2419, impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la previsione anche alle professioni diverse da quelle di cui alla citata normativa.


G/2419/3/2 (già emdt 7.0.2)

Conzatti

Il Senato, in sede di esame dell'articolo 7 del disegno di legge n. 2419,

        premesso che:

        la disposizione che attribusce ai pareri di congruitò il valore di titolo esecutivo presenta un carattere particolarmente innovativo;

         è necessario agevolare l'esercizio dei poteri dell'AGCOM, in modo da contemperare le esigenze di tutela del decoro della professione con quelle di promozione della concorrenza nell'attuazione della nuova disciplina sull'equo compenso;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di prevedere che gli ordini e i collegi professionali trasmettano, ogni anno, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i pareri sulla congruità dei compensi e degli onorari pattuiti tra committente e professionista, emessi ai sensi del disegno di legge in esame, affinché l'Autorità eserciti i poteri di advocacy alla stessa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.


1.1

D'Angelo

Al comma 1, dopo le parole: «prestazione professionale» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità e nel perseguimento di interessi di carattere generale,»


1.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sopprimere la lettera a)


1.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, lett c), apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti e di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,";

            b) sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013. con le seguenti: "aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo."


1.4

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti e di cui all'art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,";

            b) sostituire le parole « iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013» con le seguenti: "aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo."


1.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole da "le associazioni" fino alla fine del comma, con le seguenti:

        "per settori omogenei, le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4".


1.6

Serafini

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole da "le associazioni" fino alla fine del comma, con le seguenti:

        "per settori omogenei, le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4".


1.7

Balboni

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "le associazioni" inserire le seguenti "e le forme aggregative"


1.8

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "le associazioni" aggiungere le seguenti:

        "e le corrispondenti forme aggregative".


1.9

Nannicini, Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, alla lettera c),dopo le parole "le associazioni" inserire le seguenti: "e le corrispondenti forme aggregative".


1.10

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole "le associazioni" aggiungere le seguenti:

        "e le corrispondenti forme aggregative".


1.11

Serafini

Al comma 1, lettera c), dopo le parole "le associazioni", aggiungere le seguenti:

        "e le corrispondenti forme aggregative".


1.12

Maiorino

Al comma 1, lett. c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».

        Conseguentemente:

        All'articolo 5, sostituire il comma 3 con il seguente: «I parametri di riferimento delle prestazioni professionali, articolati per categorie omogenee di attività professionali, sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali nonché delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento.».


1.13

Serafini

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        «c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.».

        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole "lettera c)," le seguenti: "o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)".


1.14

Nannicini

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.".

        Conseguentemente,

            all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "lettera c)," inserire le seguenti: "o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)".


1.15

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

        c-bis) per i professionisti non iscritti ad Albo, Ordine o Collegio professionale, per cui l'accesso e l'esercizio dell'attività è regolato dalla legge, dal decreto del Ministro competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.".

        Conseguentemente

            All'articolo 3, comma 1, aggiungere dopo le parole "lettera c)," le seguenti: "o con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis)".

        .


1.16

Balboni

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        "c-bis) per le attività professionali il cui esercizio è regolato da una legge ma non sono organizzate in ordini e collegi, dal decreto del Ministero competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale"


1.17

Gaudiano

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis.I parametri di cui al comma 1 dovranno essere articolati per categorie omogenee di attività professionali.».


2.1

Cucca

Al comma 1, sostituire le parole: «ai rapporti»  con le seguenti: «agli incarichi»; dopo le parole «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» aggiungere la parola: «anche».


2.2

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 1 dopo le parole: "La presente legge si applica" aggiungere le seguenti parole "agli incarichi e" e dopo le parole "di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati" aggiungere la parola "anche".


2.3

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole: «La presente legge si applica» aggiungere le seguenti: «agli incarichi e»;

            b) dopo le parole «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati » aggiungere la parola: «anche».


2.4

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, dopo le parole: « La presente legge» aggiungere le seguenti: «agli incarichi e» e dopo le parole: «di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati» inserire la seguente: «anche».


2.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, dopo le parole: «si applica» inserire le seguenti «agli incarichi» e dopo le parole «del codice civile regolati » inserire la seguente:«anche».


2.6

Urraro, Pillon, Faggi, Pepe

Al comma 1, dopo le parole «ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale» inserire le seguenti: «comunque denominata nel contratto».


2.7

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sopprimere le parole "regolati da convenzioni".


2.8

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sopprimere le parole "regolati da convenzioni".


2.9

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sopprimere le parole "regolati da convenzioni".


2.10

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, dopo le parole "da convenzioni " inserire le seguenti: ", ove sottoscritte o dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1".


2.11

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, dopo le parole: «codice civile regolati da convenzioni» inserire le seguenti: «laddove sottoscritte o dai decreti che fissano i relativi parametri».


2.12

Cucca

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a. al comma 1, sostituire le parole «imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» con le seguenti: «imprese private, delle loro società controllate e delle loro mandatarie.»;

            b. al comma 3, sostituire le parole «e delle società disciplinate» con le seguenti: «degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle società disciplinate»;

            c. al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.


2.13

Cucca

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» con le seguenti: «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».


2.14

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, sostituire le parole: «che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3» con le seguenti: «diverse dalle micro, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».


2.15

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 1 sostituire le parole da "imprese bancarie e assicurative" fino alla fine del comma con le seguenti :  "imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione."


2.16

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole "imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3" con le seguenti: "imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione."


2.17

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sostituire le parole: "imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3" con le seguenti: "imprese private, delle loro società controllate, delle loro mandatarie, delle pubbliche amministrazioni, degli agenti della riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione."


2.18

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 1, sopprimere le parole: "che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro".


2.19

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: "che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro".


2.20

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sopprimere le parole: "che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro".


2.21

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire le parole: « 10 milioni di euro» con le seguenti: « 5 milioni di euro».


2.22

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, dopo le parole: «ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «nei confronti di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».


2.23

Nannicini

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

        "2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e alle prestazioni eseguite da appartenenti a professioni non organizzate in ordini o collegi svolte in favore delle imprese di cui al comma 1".


2.24

Balboni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo dei professionisti di cui alla legge 4 gennaio 2013, n. 4".


2.25

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

        "2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi".


2.26

Serafini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi".


2.27

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

        "2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro autonomo di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81 nei confronti delle imprese di cui al comma 1 e con riferimento alle professioni non organizzate in ordini o collegi".


2.28

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le pubbliche amministrazioni in relazione alle prestazioni rese dai professionisti applicano le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dalla presente legge. Sono nulle le pattuizioni che prevedono l'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.».


2.29

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole "in favore della pubblica amministrazione" aggiungere le seguenti: ", degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione";

            b) sopprimere il secondo e terzo periodo.


2.30

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole: «in favore della pubblica amministrazione» aggiungere le seguenti: «, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione,»;

            b) sopprimere il secondo e il terzo periodo.


2.31

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole "in favore della pubblica amministrazione e" con le seguenti: "in favore della pubblica amministrazione, degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché";

            b)  sopprimere il secondo e il terzo periodo.


2.32

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "in favore della pubblica amministrazione" sostituire la parola «e» con le seguenti: "degli agenti della riscossione, delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché".


2.33

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 3, dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175» aggiungere le seguenti: « nonché in favore della committenza privata.».


2.34

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

        Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.».


2.35

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.


2.36

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.


2.37

Urraro, Pillon, Faggi, Pepe

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente al comma 1, sopprimere le parole: «, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.».


2.38

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso".


2.39

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso".


2.40

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso".


2.41

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni e le società di cui al primo periodo, in ogni caso, non possono conferire incarichi professionali senza prevedere un equo compenso.".


2.42

Pepe, Urraro, Pillon

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione nell'affidamento di servizi di opera professionale in favore di un avvocato, sono tenuti a corrispondere un compenso equo. Si considera equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai criteri di cui all'articolo 1.»


2.0.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

         «Art. 2-bis

            (Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole  "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge.".

        2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", inserire le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

            b) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".».


2.0.2

Serafini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Articolo 2-bis

            (Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge.".

        2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

            b) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".


2.0.3

Nannicini, Rossomando, Mirabelli, Cirinnà

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole  "compenso della collaborazione"  sono aggiunte, in fine, le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge.".

        2. All'articolo 30, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazione:

        a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso come definito dalla legge, da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici,";

            b) dopo il comma 5-bis, inserire il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".»


2.0.4

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

         "Articolo 2-bis

            (Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole  "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "che deve essere conforme ai parametri definiti dalla legge.".

        2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo le parole "qualità delle prestazioni", sono inserite le seguenti: ", l'equo compenso da parte delle amministrazioni pubbliche nei confronti dei professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, come definito dalla legge";

            b) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente: "5-ter. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".»


2.0.5

Balboni

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

        "Articolo 2 bis

            (Equo compenso nei rapporti con la pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 7, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "compenso della collaborazione" sono aggiunte le seguenti: "conforme ai parametri definiti dalla legge.".

        2. All'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "6-bis. Le stazioni appaltanti devono garantire un equo compenso ai professionisti aggiudicatari di appalti pubblici, secondo i parametri stabiliti dalla legge. Il compenso del professionista per le prestazioni rese in esecuzione di appalti pubblici è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività quale previsto dall'articolo 24, comma 8 del presente decreto con riferimento agli incarichi di progettazione, e deve comunque essere conforme ai parametri definiti dalla legge".


3.1

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire le parole: «fissati con decreto ministeriale» con le seguenti: «del ministro competente».


3.2

Urraro, Pillon, Pepe

Al comma 2, dopo la parola «nulle», aggiungere le seguenti: «, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione o che il professionista abbia rinunciato espressamente per iscritto ad avvalersi della relativa nullità,».


3.3

Urraro, Pillon, Faggi, Pepe

Al comma 2, lettera f), dopo le parole «ricevimento da parte del cliente della fattura» aggiungere le seguenti: «o, se anteriore, dalla data di effettuazione della prestazione,».


3.4

Maiorino

Al comma 2, dopo la lettera l) aggiungere, in fine, la seguente: «l-bis) nell'affidamento degli incarichi professionali a titolo gratuito.»


3.5

Maiorino

Al comma 5, sostituire le parole: «preveda un compenso inferiore» con le seguenti: «non preveda un compenso o lo preveda inferiore».


3.6

Serafini

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        "6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

        6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.".


3.7

Nannicini

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        "6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

        6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.".


3.8

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        "6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

        6-bis. Ai fini del comma 6, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.".


3.9

Balboni

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

        "6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

        6-bis. Ai fini del comma precedente, il tribunale richiede, ove necessario, al professionista che sia iscritto ad albo, ordine o collegio di acquisire il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, dal relativo ordine o collegio di appartenenza. Tale parere costituisce elemento di prova delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.".


3.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "dal collegio" aggiungere le seguenti" o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013"

        Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013";

            b) al comma 2, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o l'associazione".


3.11

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole "o dal collegio" inserire le seguenti: "o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4, sentite le associazioni professionali di riferimento ";

            b) sopprimere le parole "giuridiche e di fatto".


3.12

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola «collegio» inserire le seguenti: « o dalla forma aggregativa iscritta nell'elenco del Ministero dello Sviluppo economico, sentite le associazioni professionali di riferimento» e sostituire le parole: « questioni giuridiche» con le seguenti: « attività professionali».


3.13

D'Angelo

Al comma 6, dopo le parole: «dall'ordine o dal collegio» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale».


3.14

D'Angelo

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché in generale della complessità delle attività professionali prestate».


3.15

Cucca

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole "dal collegio" aggiungere le seguenti: "o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4,"

        Conseguentemente, all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

            b) al comma 2, dopo le parole "collegio professionale", aggiungere le seguenti: "o l'associazione".


4.1

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 1 il primo periodo è sostituito dal seguente: « 1. Il giudica che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ridetermina il compenso dovuto al professionista ai sensi della presente legge o, in caso di convenzioni anteriori, ai sensi delle norme e dei principi applicabili, e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista».


4.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".


4.3

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".


4.4

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".


4.5

Pillon, Pepe, Urraro

Al comma 1, sopprimere le parole: "ai sensi della presente legge".


4.0.1

Pacifico, Causin

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

        "Articolo 4-bis

            (Liquidazione dei compensi degli esperti estimatori)

        1. All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, il comma 3 è sostituito dal seguente:

       « "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è liquidato al momento del deposito della perizia ed è calcolato sulla base del valore di stima dell'immobile."»


5.1

Pillon, Pepe, Urraro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

     «1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e i soggetti di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dagli stessi, salva prova contraria.»


5.2

Cucca

Al comma 1, sostituire le parole «tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: «tra i professionisti e le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione»; e  sostituire le parole «dalle impresse stesse» con le seguenti: «dalle stesse imprese, pubbliche amministrazioni, società veicolo di cartolarizzazione e agenti della riscossione,».


5.3

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 1 dopo le parole "tra i professionisti e le imprese" inserire le seguenti: ", le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione".


5.4

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 1, sostituire le parole: "tra i professionisti e le imprese" con le seguenti: "tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione".


5.5

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire le parole: « tra i professionisti e le imprese» con le seguenti: « tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione».


5.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, sostituire le parole "tra i professionisti e le imprese" con le seguenti: "tra i professionisti, le imprese, le pubbliche amministrazioni, le società veicolo di cartolarizzazione e gli agenti della riscossione".


5.7

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In assenza di convenzioni, gli accordi preparatori o definitivi sono stipulati nel rispetto dei parametri fissati con i decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.".


5.8

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: «e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.»


5.9

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, dopo le parole «o collegi professionali» aggiungere, in fine, le seguenti: «e delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c).»


5.10

Modena, Caliendo, Dal Mas

«Al comma 3, dopo le parole s"u proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali" aggiungerele seguenti: "e delle associazioni di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 1."».


5.11

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

        "nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.".


5.12

Serafini

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

        "nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.".


5.13

Nannicini, Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, per le professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.»


5.14

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole:

        "nonché, per le professioni ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della medesima legge.".


5.15

Balboni

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché, per le professioni non organizzate in ordini e collegi, su proposta delle forme aggregative iscritte all'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.".


5.16

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 4, dopo le parole "collegi professionali" inserire le seguenti: "e le forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4,.".


5.17

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 3, dopo le parole «collegi professionali» aggiungere le seguenti: « e le forme aggregative iscritte nell' elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge 14 gennaio 2013, n.4».


5.18

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 4 dopo le parole "collegi professionali" inserire le seguenti: "e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".


5.19

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 4, dopo le parole "collegi professionali" aggiungere le seguenti: "e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".


5.20

Pepe, Urraro, Pillon

Al comma 4, dopo le parole "collegi professionali" aggiungere le seguenti: "e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative".


5.21

Cucca

Al comma 4,dopo le parole «collegi professionali» aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».


5.22

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 4, dopo la parola: «professionali» aggiungere le seguenti: « e le forme aggregative iscritte all'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».


5.23

Urraro, Pillon, Faggi, Pepe

Sopprimere il comma 5.


5.24

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sopprimere il comma 5


5.25

D'Angelo

Sopprimere il comma 5.


5.26

D'Angelo

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nonché a sanzionare», fino alla fine del periodo.


6.1

Urraro, Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.


6.2

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali o con leforme aggregative iscritte nell'elenco elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. In assenza di convenzione i modelli standard sono  basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 3, comma 1.»


6.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «, basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui agli articoli 1 e 3» e sostituire le parole: « o collegi professionali» con le seguenti: «, i collegi professionali e le forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».


6.4

D'Angelo

Al comma 1, dopo la parola: «convenzione» inserire le seguenti: «basati sui parametri fissati dai decreti ministeriali di cui all'articolo 1»


6.5

Lomuti

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché con le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 e con le associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».


7.1

Lomuti

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «emesso dall'ordine o dal collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento»;

            b) al comma 2 dopo le parole: «o il collegio professionale» inserire le seguenti: «o dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.4 o dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale di riferimento».


7.2

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, sostituire le parole: «o dal collegio professionale» con le seguenti: «, dal collegio professionale e dalle forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».


7.3

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, dopo le parole "collegio professionale" inserire le seguenti: "o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.".


7.4

Cucca

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        «2-ter. L'art. 28, della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: «Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150."».

        Conseguentemente, il titolo della legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito con il seguente: «Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrative, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali».


7.5

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

        «2 bis. L'art. 28 della Legge 13 giugno 1942 n. 794 è  sostituito dal seguente: "Per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito in Legge n. 162 del 10 novembre 2014, e nella procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale - anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale - e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del Codice di Procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 1 settembre 2011".   

        Conseguentemente la rubrica della Legge 13 giugno 1942 n. 794 è sostituita dalla seguente: "Compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali"


7.6

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        «2-bis. La rubrica della legge 13 giugno 1942, n. 794,  è sostituita dalla seguente: "compensi dell'avvocato per prestazioni stragiudiziali, giudiziali civili, penali e amministrativi, nonché svolte dinanzi ai giudici speciali".

        2-ter. L'articolo 28, della Legge 13 giugno 1942, n. 794, è sostituito dal seguente: "per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale stragiudiziale, ivi compresa l'assistenza prestata nella procedura di negoziazione assistita di cui al decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e nella procedura di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,  nonché per la liquidazione delle spese e del compenso relativi all'attività professionale giudiziale civile, penale, anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale, e amministrativa, o prestata davanti ai giudici speciali, l'avvocato, qualora non intenda seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150".


7.0.1

Pillon, Pepe, Urraro

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art- 7-bis

            (Trasmissione dei pareri di congruità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

        Al fine di contribuire alla tutela della concorrenza e del mercato nell'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali trasmettono annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7 della presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché la stessa eserciti i poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge della legge 10 ottobre 1990 n. 287.».


7.0.2

Cucca

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art- 7-bis

            (Trasmissione dei pareri di congruità all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

        1. Al fine di contribuire alla tutela della concorrenza e del mercato nell'attuazione della disciplina di cui alla presente legge, gli ordini e i collegi professionali trasmettono annualmente, per il tramite dei Consigli nazionali competenti, i pareri emessi ai sensi dell'articolo 3, comma 6 e dell'articolo 7 della presente legge, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato affinché la stessa eserciti i poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».


9.1

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Sopprimere l'articolo.


9.2

Urraro, Pillon, Pepe

Sopprimere l'articolo.


9.3

Modena, Caliendo, Dal Mas, Serafini

Sopprimere l'articolo.


9.4

Nannicini

Sopprimere l'articolo.


9.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle forme aggregative iscritte nell'elenco di cui al comma 7, dell'articolo 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.".


9.6

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 1, dopo la parola: «rappresentative» inserire le seguenti: «e dalle forme aggregative iscritte nell'elenco del MISE ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n.4».


9.0.1

Cucca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizione in materia di compenso al difensore della pubblica amministrazione in ipotesi di esito vittorioso)

        1. In ossequio al principio dell'equo compenso di cui alla presente legge, nell'ipotesi di esito vittorioso del grado di giudizio da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, del decreto legislativo del 30 marzo del 2001, n. 165, il difensore ha diritto al compenso nella misura liquidata dal giudice con il provvedimento che definisce il grado di giudizio, ove maggiore rispetto a quello pattuito con la pubblica amministrazione difesa.

        2. La disciplina di cui al comma 1, vale anche nelle ipotesi in cui il legale abbia sottoscritto convenzioni con società assicuratrici ovvero istituti di credito.»


10.1

Balboni

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

            b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale per il lavoro autonomo";

            c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".


10.2

Serafini

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

            b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

            c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".


10.3

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

            b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

            c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".


10.4

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

            b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

            c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".


10.5

Nannicini

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole "Ministero del lavoro e delle politiche sociali," inserire le seguenti: "da un rappresentante nominato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4,";

            b) dopo le parole "ordini professionali", inserire le seguenti: "e per ciascuna delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale";

            c) sopprimere le parole da "cinque rappresentanti" a "legge 14 gennaio 2013, n. 4,".


10.6

Urraro, Pillon, Pepe

Al comma 2, sostituire le parole: «da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4» con le seguenti: «da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo».


10.7

Modena, Caliendo, Dal Mas

Al comma 2, sostituire le parole: da cinque rappresentanti a della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con le seguenti: da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'art. 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.».


11.1

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Sopprimere l'articolo.


11.2

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 11  

(Disposizioni transitorie)

        1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, fatta eccezione per quelle oggetto di giudizi pendenti alla stessa data.

        2. Con riguardo ai giudizi di cui al comma 1, la non equità dei compensi e le nullità previste dall'articolo 3 sono rilevabili in ogni stato e grado del processo. La rideterminazione dei compensi dovuti è effettuata dal giudice secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali vigenti al momento dello svolgimento delle prestazioni da parte del professionista.»


11.3

Piarulli

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, per le prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore della medesima legge, anche alle convenzioni sottoscritte prima di tale data.

        1-bis. Per le convenzioni sottoscritte prima della data di entrata in vigore della presente legge, il professionista è tenuto a dare avviso all'altro contraente dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, prima dello svolgimento delle ulteriori prestazioni regolate dalle medesime convenzioni. L'inadempimento dell'obbligo è sanzionabile solo sul piano deontologico in via disciplinare.».


11.4

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Sostituire le parole: "non si applicano" con le parole: "si applicano anche".


11.5

Mirabelli, Cirinnà, Rossomando

Sostituire le parole: "non si applicano" con le seguenti: "si applicano anche".


11.6

Modena, Caliendo, Dal Mas

Sostituire le parole: "non si applicano" con le parole: "si applicano anche".


11.7

Pillon, Pepe, Urraro

Sostituire le parole: "non si applicano" con le parole: "si applicano anche".


11.8

D'Angelo

All'articolo aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le convenzioni sottoscritte prima dell'entrata in vigore della presente legge ed ancora in essere dopo un anno dal suddetto termine, devono essere adeguate alle disposizioni della presente legge. In caso di mancato adeguamento si applica il regime di nullità previsto dall'articolo 3.».


12.1

Balboni, Ciriani, de Bertoldi, Malan

Sopprimere l'articolo.