Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1708

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire le parole: «con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti» con le seguenti: «con una popolazione residente, al 31 dicembre 2019, inferiore a 15.000 abitanti, che ha subito una riduzione di oltre il 5% rispetto al 2011»;

            b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con reddito medio pro capite inferiore di oltre 3.000 euro rispetto alla media nazionale, come risultante dai dati ISTAT, tenuto conto dell'indice di vulnerabilità sociale e materiale.».


2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le piccole e microimprese che hanno iniziato o iniziano entro il 1 gennaio 2022 una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 1, possono fruire delle agevolazioni di cui all'articolo 3, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6 a tal fine vincolante:».

        Conseguentemente all'articolo 5 sopprimere il comma 1.


3.1

Giammanco, Papatheu, Schifani, Toffanin

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
 

        a) alla lettera a) sostituire le parole: "1° gennaio 2020" con le seguenti "1° gennaio 2021";

            b) alla lettera c) sostituire le parole: "dall'anno 2020" con "dall'anno 2021" e le parole: "all'anno 2025" con le seguenti: "all'anno 2026";


3.2

Mollame

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) esenzione dalle imposte municipali proprie a decorrere dall'anno 2020 e fino al­l'anno 2025 per i terreni agricoli;».


4.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.


4.0.1

Mollame

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori che offrono sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone franche montane in Sicilia, così come individuate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.».


5.1

Giammanco, Papatheu, Schifani, Toffanin

Al comma 1 sostituire le parole: "al 1° gennaio 2020" con le seguenti: "al 1° gennaio 2021"


5.2

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le piccole e le micro imprese di cui al comma 1, possono fruire delle agevolazioni della presente legge nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 nonchè del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis


6.1

Giammanco, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6 (Norma finanziaria)

            1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'art. 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

        2. Il finanziamento delle zone franche montane siciliane, successivamente alla fase di avvio, avverrà con le risorse finanziarie che in quota proverranno dall'attuazione degli articoli 36 e 37, secondo la previsione contenuta nello Statuto della Regione Siciliana.»


6.2

Giammanco, Toffanin

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 6 (Norma finanziaria)

            1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modifica dalla legge n. 307 del 24 dicembre 2004.

          2. Il finanziamento delle zone franche montane siciliane, successivamente alla fase di avvio, avverrà con le risorse finanziarie che in quota proverranno dall'attuazione degli articoli 36 e 37, secondo la previsione contenuta nello Statuto della Regione Siciliana.»


6.3

Leone, Santangelo, Mollame, Giuseppe Pisani, Trentacoste, Campagna, Russo, Marinello, Anastasi, Di Piazza, D'Angelo

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, sostituire la parola: «annui» con le seguenti: «per l'anno 2022»

            b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. A decorrere dall'anno 2023, al finanziamento delle zone franche montane siciliane, provvede la Regione Sicilia mediante quota parte delle risorse di cui agli articoli 36 e 37 dello Statuto.».


6.4

de Bertoldi

All'articolo 6, dopo le parole «pari a 300 milioni di euro annui», aggiungere le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023».


6.5

Leone, Santangelo, Mollame, Giuseppe Pisani, Trentacoste, Campagna, Russo, Marinello, Anastasi, Di Piazza, D'Angelo

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione Siciliana.»


6.6

Leone, Mollame, Santangelo, Giuseppe Pisani, Trentacoste, Campagna, Russo, Marinello, Anastasi, Di Piazza, D'Angelo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il finanziamento delle zone franche montane siciliane, successivamente alla fase di avvio, avverrà con le risorse finanziarie della Regione Sicilia rivenienti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto.».


6.7 (testo 2)

Drago

 Al comma 1, sostituire  le parole: "decreto-legge 29  novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307." con le altre: "decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 24 dicembre 2004.".

        Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis.  Il finanziamento delle Zone franche montane siciliane, successivamente al primo anno in cui si applicheranno le modalità di cui al primo comma, è garantito dalle risorse rivenienti dall'attuazione dello Statuto Regionale Siciliano agli articoli 36 e 37 secondo la previsione in esso contenuta.".


6.7

Drago, Bagnai, Saviane, Montani, Borghesi

    Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis.  Il finanziamento delle Zone franche montane siciliane, successivamente al primo anno nelle modalità di cui al primo comma, è garantito dalle risorse rivenienti dalla attuazione, secondo la previsione contenuta nello Statuto siciliano, degli articoli 36 e 37.".


6.8

Di Piazza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. A decorrere dall'anno 2023, il finanziamento delle zone franche montane siciliane, è garantito, altresì, mediante incremento proporzionale della compartecipazione regionale al gettito, stabilito dalle norme di attuazione dello Statuto agli articoli 36 e 37.».


6.9

Faraone

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 1, il finanziamento delle zone franche montane siciliane, decorso un anno dall'approvazione della presente legge, può avvenire anche con risorse finanziarie della Regione Siciliana, rivenienti dagli articoli 36 e 37 dello Statuto della medesima regione.»