Proposta di modifica n. 7.56 (testo 2) al DDL n. 2505
Azioni disponibili
7.56 (testo 2)
Approvato
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:
«2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.
2-ter. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicura condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.
2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con Disturbi Specifici di Apprendimento, crei l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe, o comunque che assicurino una tutela non inferiore a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego.
2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono applicate in ogni occasione di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.».