Legislatura 18ª - Dossier n. 287

Articolo 1
(Delega al Governo per l’attuazione e il recepimento degli atti normativi dell’Unione europea)

Il comma 1 delega il Governo all'adozione secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l’attuazione e il recepimento degli atti dell’Unione europea di cui agli articoli da 2 a 20 della presente legge e all’annesso allegato A.

Il comma 2 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l’adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234/2012.

La RT evidenzia che la legge di delegazione europea, adottata ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

È, infatti, estremamente difficile riuscire a determinare, prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea, se dalle norme necessarie all’adempimento degli obblighi dì derivazione europea possano derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi di delegazione europea non contenessero disposizioni volte a prevedere e a quantificare tali eventuali spese.

Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, precisa che il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge, esclusivamente nei limiti necessari per l’adempimento degli obblighi di attua zinne dei medesimi provvedimenti.

Evidenzia che alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’esercizio delle deleghe, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, si provvede, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento di. tali obblighi di recepimento, mediante riduzione del fondo per il recepimento della, normativa europea previsto dall’articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Al medesimo comma 3 è altresì previsto che, in caso di incapienza del menzionato fondo, i decreti legislativi attuativi delle deleghe contenute nella legge dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

Evidenzia che l’articolo 17 della legge n. 196/2009, infatti, ha introdotto specifiche, disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall’attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l’adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti. finanziari, derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell’adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato, di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da. esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

In secondo luogo, la norma dispone che l’individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere f entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l’emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Sull’articolo in esame rileva che ivi si prevede, infine, il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione, come richiesto dall’articolo 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la lègge di delegazione europea.

In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli da eseguire al fine dell’attuazione delle disposizioni dell’Unione europea, di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, in quanto legge di sistema per l’attuazione della normativa europea. Le previsioni di carattere finanziario sopra descritte devono ritenersi applicabili a tutte le deleghe contenute nel disegno di legge di delegazione europea.

Il provvedimento è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, ivi prevedendosi la relativa evidenziazione solo all'atto della definizione degli schemi di attuazione della delega legislativa.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione del tenore chiaramente procedurale delle disposizioni e di quanto precisato dalla RT, in merito alle modalità di determinazione e copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge in esame, non ci sono osservazioni.

Sul punto, si rammenta ad ogni modo che il comma 2 dell'articolo 17 della legge di contabilità, stabilisce che solo nell'eventualità, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la relativa quantificazione possa essere legittimamente effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi(1) .

Per i profili di copertura finanziaria, va poi rilevato che il comma 3 pone la copertura delle eventuali spese e minori entrate non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, previste nei decreti legislativi di cui agli articoli da 2 a 20 e nell’allegato A annesso, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe, a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea(2) , la cui dotazione finanziaria, per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, ammonta a 218.473.202 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 220.473.202 euro per l’anno 2022, ivi non indicando però un limite massimo nell’utilizzo delle risorse.

In tal senso, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di conferme da parte dal Governo circa l'adeguatezza del Fondo per il recepimento della normativa europea, al fine di assicurare l’integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, dal momento che, in caso di insufficienza del Fondo, l’attivazione del meccanismo delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, condizionerebbe giocoforza l’esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari in esame, al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.


1) È inoltre stabilito che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri, siano emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e che a ciascuno schema di decreto legislativo debba essere allegata una RT che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

2) Capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 2
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea)

L'articolo conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di direttive attuate in via regolamentare o amministrativa, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di regolamenti dell’Unione europea. La delega è conferita per gli atti dell’Unione europea pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore del documento in esame, per i quali non siano già previste sanzioni. Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù della delega conferita dall' articolo è prevista l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

La RT ribadisce il contenuto della norma, rilevando che la disposizione conferisce una delega al Governo per l’adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, di disposizioni recanti sanzioni penali. o amministrative per le. violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste, sanzioni penali o amministrative.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 3
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere)

L’articolo prevede la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, ivi indicando oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche una serie di princìpi e criteri direttivi specifici. La direttiva (UE) 2019/2121 mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva (UE) 2017/1132, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico

Il comma 1, alle lettere a) - r) reca la dettagliata illustrazione dei criteri specifici che il Governo dovrà osservare nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, questo dovrà attenersi anche ai seguenti principi e criteri:

  • alla lettera a), dovrà provvedere all'estensione, in quanto compatibili, delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;
  • alla lettera b) dovrà provvedere all'estensione, in quanto compatibili, delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;
  • alla lettera c) dovrà provvedere alla disciplina delle trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all’Unione europea;
  • alla lettera d) dovrà disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell’Unione europea;
  • alla lettera e) dovrà disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;
  • alla lettera f) dovrà disciplinare il trasferimento della sede sociale all’estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell’articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l’operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all’estero mantenendo la legge italiana;
  • alla lettera g) dovrà disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell’autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-sexdecies, 128 e 160-sexdecies della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;
  • alla lettera h) dovrà disporre la previsione, per i creditori i cui crediti sono anteriori all’iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;
  • alla lettera i) dovrà provvedere all'individuazione dei canali informativi utilizzabili dall’autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
  • alla lettera l) dovrà disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-quaterdecies, 86-sexdecies, 127, 128, 160-quaterdecies e 160-sexdecies della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;
  • alla lettera m) dovrà provvedere alla individuazione, nell’ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-quaterdecies, 127 e 160-quaterdecies della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un’operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all’elusione del diritto dell’Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;
  • alla lettera n) dovrà predisporre la disciplina dei criteri e delle modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;
  • alla lettera o) dovrà apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera g) nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti nella lettera h);
  • alla lettera p) dovrà prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall’articolo 160-vicies della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;
  • alla lettera q) dovrà aggiornare la previsione di una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/ 2121;
  • alla lettera r) dovrà prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

Il comma 2 stabilisce che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che l’articolo contiene la tassonomia dei criteri di delega elaborati per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, al fine di introdurre una disciplina organica e completa rispetto alle operazioni societarie aventi una rilevanza transfrontaliera.

Rileva che la direttiva citata costituisce un’importante novità nel panorama normativo europeo rispetto alla quale si è ritenuta necessaria, accanto al recepimento delle disposizioni e dei principi non derogabili dettati dal legislatore unionale, l’introduzione di specifiche disposizioni volte a completare il disegno normativo presente nell’ordinamento interno, includendo previsioni, come quelle afferenti società diverse dalle società di capitali purché iscritte nel registro delle imprese (ad eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente) e società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali.

Per analoghe ragioni, sono previsti interventi riguardanti i casi di trasferimento di sede all’estero senza mutamento della legge regolatrice da parte di società soggetta alla legge italiana, disciplinando in tal modo un fenomeno attualmente privo di adeguata regolamentazione.

Segnala la previsione di specifici criteri di delega concernenti la disciplina dei procedimenti giurisdizionali anche di natura cautelare per i soggetti interessati rispetto agli atti adottati dall’autorità competente da individuarsi per il rilascio del certificato preliminare o per l’esecuzione del controllo di legalità (lettere g)-i)).

Tali disposizioni determinano la necessità di attribuire la competenza sui procedimenti giurisdizionali concernenti le operazioni transfrontaliere, alle sezioni specializzate in materia di impresa, previste dal decreto legislativo n. 168 del 2003 (lettera o)).

Al riguardo, evidenzia che la disposizione prevede di disciplinare gli effetti prodotti sul procedimento, dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

Rileva che parimenti rilevante, al fine di scongiurare possibili ricadute negative sulla finanza pubblica, è la previsione che dispone di individuare dei canali informativi, esistenti o da costituire, utilizzabili dall’autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti.

A tale proposito, evidenzia che la disposizione che prevede di disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti, attraverso i canali informatici già disponibili (lettera n).

Segnala, inoltre, quanto indicato ai fini della individuazione delle violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l’applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, anche in. deroga all’articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, numero 234, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già oggetto di previsione.

Evidenzia infine la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa, potrà provvedersi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è al momento sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce della portata prevalentemente ordinamentale delle disposizioni che formano oggetto di delega e del fatto che le stesse sono assistite da una specifica clausola di invarianza, in linea di massima, non ci sono particolari osservazioni.

A tale proposito, si prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla RT riguardo alla possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere ai compiti attribuiti con le risorse già disponibili a legislazione vigente, fermo restando che la verifica parlamentare dell’effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative della direttiva UE sulle operazioni societarie transfrontaliere potrà aver luogo in fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega. Sul punto, tuttavia, venendo anche ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la mera apposizione di una clausola di invarianza finanziaria, non è di per sé sufficiente a fornire garanzia dell'assenza di nuovi oneri nonché della sostenibilità degli adempimenti a valere delle risorse umane e strumentali già disponibili, se non alla luce di una RT che rechi la dettagliata illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprarne la effettiva sostenibilità, come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Articolo 4
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori)

Il comma 1 stabilisce che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;
  2. coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (La norma sopra richiamata si riferisce alle vendite straordinarie, come le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali);
  3. revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
  4. stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-bis, del medesimo codice (ai sensi del quale, anche nei settori regolati, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che la esercita acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente);
  5. prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2934 nonché di quelle derivanti dalla violazione delle norme contenute negli articoli da 18 a 27-quater, da 33 a 38 e da 45 a 67 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, sia almeno pari al 4% del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;
  6. stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

La RT, riferita al testo iniziale dell'articolo in esame, ampiamente sovrapponibile a quello in esame, evidenzia come, allo stato, dall'attuazione dell'articolo non dovrebbero derivare oneri a carico del Bilancio dello Stato. Tuttavia, eventuali oneri non oggi prevedibili – potenzialmente connessi alla attività di rilevazione degli illeciti da sanzionare da parte dell'AGCM – potranno essere individuati e quantificati, nel confronto con gli uffici dell'AGCM, solo in occasione della determinazione concreta delle modalità operative demandate allo schema di decreto legislativo di recepimento, in ragione della platea dei soggetti destinatari e delle modifiche introdotte alle fattispecie di obblighi e illegittimità su cui potranno intervenire i poteri sanzionatori dell’AGCM secondo le modalità previste dalla nuova disciplina. In tale contesto, pertanto, secondo la RT sarà inserita l'eventuale apposita previsione legislativa di copertura necessaria.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la norma contiene in parte previsioni di carattere ordinamentale [cfr. i criteri riportati alle lettere a), b) ed f)] e in parte previsioni che dispongono in materia sanzionatoria per cui si chiama in causa la competenza e la responsabilità dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) [cfr. i criteri indicati, in particolare, alla lettera d), ma anche alle lettere c), ed e)]. Si ricorda che l'Autorità è ricompresa nel conto economico della PA e che l’articolo 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle deleghe in questione, con rinvio anche all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega. Tanto premesso, si prende atto di quanto riferito dalla RT, rinviando l’analisi dei profili di eventuale onerosità ai provvedimenti attuativi della delega in esame, con riferimento, tra l’altro, all’ampliamento delle competenze sanzionatorie dell’AGCM, atteso che in effetti non appare agevolmente determinabile ex ante l'entità degli eventuali maggiori oneri in esame.

Articolo 5
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/1504, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937)

L’articolo reca i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2020/1504 e al regolamento (UE) 2020/1503 che disciplinano i fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese. Il regolamento (UE) 2020/1503 definisce una specifica disciplina per i fornitori di servizi di crowdfunding. La direttiva (UE) 2020/1504 modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ("MiFID") al fine di escludere dal relativo ambito applicativo e, dunque, dal regime di autorizzazione ivi previsto, i fornitori di servizi di crowdfunding, espressamente disciplinati ai sensi del citato regolamento (UE) 2020/1503

In particolare, il comma 1, alle lettere a)-h) individua i criteri specifici a cui il Governo dovrà uniformarsi nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, e per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Ivi si stabilisce che il medesimo dovrà seguire anche i seguenti principi e criteri:

  • -alla lettera a) dovrà predisporre il coordinamento delle esenzioni di cui alla parte II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con quanto previsto dalla direttiva UE) 2020/1504, comprendendovi anche i fornitori di servizi di crowdfunding, come definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503;
  • alla lettera b) dovrà prevedere la disciplina della responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/ 1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall’articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
  • alla lettera c) dovrà recare la previsione che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di crowdfunding, nei casi previsti dall’articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;
  • alla lettera d) dovrà individuare la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) quali autorità competenti ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
  • alla lettera e) dovrà individuare la Consob quale punto di contatto unico con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;
  • alla lettera f) dovrà recare la previsione che il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera d), nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell’ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell’Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di crowdfunding, ai sensi dell’articolo 48 del medesimo regolamento;
  • alla lettera g) dovrà recare la previsione che le autorità individuate ai sensi della lettera d) dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;
  • alla lettera h) dovrà dare attuazione dell’articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull’esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d’Italia e della Consob, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall’articolo 39, paragrafo 2, lettera d), in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza prevedendo che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che l’articolo reca disposizioni di natura ordinamentale necessarie al fine di realizzare l’attuazione, l’adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva (UE) 2020/1504 e di cui al regolamento (UE) 2020/1503. A tal fine, i criteri ed i principi di delega, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, consentiranno al Governo, tramite uno o più decreti legislativi, di realizzare la predetta attività di attuazione e coordinamento.

Rileva che le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le funzioni previste dal regolamento (UE) 2020/1503, procederanno ad effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.

Certifica che dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alle relative attività si provvede con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Precisa che alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa, delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato ' delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non è indicato l’effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Al riguardo, sui profili di quantificazione, in considerazione del carattere essenzialmente ordinamentale delle disposizioni e della presenza di una clausola di neutralità finanziaria, e della circostanza che le Autorità di regolazione interessate dalle norme non rientrano nel perimetro della pubbliche amministrazioni ai fini del SEC2010, fermo restando che la verifica parlamentare sull’effettiva e piena neutralità finanziaria delle norme di attuazione della delega potrà aver luogo solo in sede di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega, non ci sono osservazioni.

Articolo 6
(Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, con un emendamento approvato in Assemblea, con il parere favorevole del rappresentante del Governo(3) . Lo stesso reca i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alla raccomandazione CERS/2011/3 relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali e alla piena attuazione della disciplina europea sugli indici di riferimento ("benchmark").

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari - uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.

Il comma 2 indica alle lettere a)-s) i principi a cui il Governo dovrà uniformarsi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativamente al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali ersi, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, si stabilisce che il Governo dovrà attenersi anche ai seguenti principi e criteri:

  • alla lettera a) l'istituzione di un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;
  • alla lettera b) la previsione che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, che lo presiede, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;
  • alla lettera c) la previsione che alle sedute del Comitato assista il Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il Presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;
  • alla lettera d) la previsione delle regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo: 1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti; 2) che, in caso di parità, il voto del Presidente valga doppio; 3) che le raccomandazioni di cui alla lettera l), nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera m), espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere; 4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;
  • alla lettera e) l'attribuzione del ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;
  • alla lettera f) l'attribuzione al Comitato del compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;
  • alla lettera g) l'attribuzione al Comitato delle funzioni, dei poteri, degli strumenti e dei compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;
  • alla lettera h) l'attribuzione al Comitato del compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;
  • alla lettera i) l'attribuzione al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera a) e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;
  • alla lettera l) l'attribuzione al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;
  • alla lettera m) l'attribuzione al Comitato il potere di effettuare segnalazioni al Parlamento, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;
  • alla lettera n) la previsione che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;
  • alla lettera o) l'attribuzione al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;
  • -alla lettera p) la previsione che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;
  • alla lettera q) la previsione che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera p), siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-quater, 145 e 145-quater del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;
  • alla lettera r) la previsione che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;
  • alla lettera s) la modifica delle legislazioni di settore della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e della COVIP che si rendono necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

Il comma 3 dispone alle lettere a) - n) prevede che nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23 ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  • alla lettera a) la designazione del Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23 ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;
  • alla lettera b) la previsione che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera a);
  • alla lettera c) la previsione che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera a);
  • alla lettera d) la previsione di modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;
  • alla lettera e)  la previsione che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito internet i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela almeno una volta ogni anno o alla prima occasione utile, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • alla lettera f) la previsione che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera e), le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
  • alla lettera g) la previsione che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera f), siano comunicati al cliente entro trenta giorni e che la modifica si intenda approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
  • alla lettera h) la previsione che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da e) a g) siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;
  • alla lettera i) la previsione che le disposizioni di cui alle lettere da f) a h) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
  • alla lettera l) la previsione che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari: 1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera e); 2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera f); la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;
  • alla lettera m) la previsione che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera l) siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; previsione che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-bis, comma 7, lettera a), dello stesso;
  • alla lettera n) la previsione che le disposizioni di cui alle lettere l), numero 2), e m) si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il comma 4 prevede che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, possa emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

Il comma 5 reca la clausola di neutralità, ivi stabilendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della presenza di una specifica clausola di neutralità finanziaria (comma 5), fermo restando che la verifica parlamentare sull’effettiva neutralità finanziaria delle norme potrà comunque aver luogo in sede di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega, non ci sono osservazioni.

In proposito, si osserva sin d'ora che gli adempimenti e le attività che si prefigurano in capo al nuovo organismo sono integralmente poste a carico delle Autorità di vigilanza sui mercati bancari e finanziari, i quali non costituiscono soggetti Amministrativi a fini di contabilità nazionale.


3) Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n. 616, 16 dicembre 2021, pagina 4.

Articolo 7
(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura(4) . Ivi si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali. Le disposizioni di delega, si occupano delle attribuzioni, dei poteri e dei profili di responsabilità delle Autorità di vigilanza, in linea con la normativa UE sulle crisi delle controparti centrali. Viene delineata una specifica disciplina sanzionatoria e sono previste forme di coordinamento con il vigente quadro normativo in materia di mercati finanziari, banche e di crisi di impresa.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

Il comma 2, alle lettere a)-p), dispone la tassonomia dei criteri che nell'esercizio della delega il Governo sarà tenuto ad osservare, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, quest'ultimo sarà tenuto all'osservanza anche dei seguenti principi e criteri:

  • alla lettera a), si prevede che ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, sia designata la Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;
  • alla lettera b), sia designato il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera c);
  • alla lettera csia prevista l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;
  • alla lettera d), definisca la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;
  • -alla lettera esi attribuisca alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;
  • alla lettera f) si preveda che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, prevede che la normativa delegata estenda il regime di responsabilità, per il quale nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo la Banca d'Italia e la CONSOB (nonché l'ISVAP e la COVIP), i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave (di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262), sia esteso: 1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla Consob, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, inclusi i commissari, la CCP-ponte e i componenti dei suoi organi; 2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della Consob, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal medesimo regolamento, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, inclusi i commissari.;
  • alla lettera g), si preveda che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;
  • alla lettera h) non ci si avvalga della facoltà di imporre l'approvazione ex ante da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;
  • alla lettera i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;
  • alla lettera l) si disponga che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;
  • alla lettera m) si disegna l’impianto sanzionatorio relativo all’adeguamento del diritto nazionale al regolamento (UE) 2021/23. Si dispone (al n. 1) di introdurre con i decreti delegati, nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento. In particolare (punto 1.1) deve essere prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle CCP o ai partecipanti diretti delle stesse nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. Al punto 1.2 si chiarisce l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, da strutturare in modo tale che: la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra un minimo di 30.000 euro e un massimo del 10 per cento del fatturato; la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro; qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi predetti, le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile; i sensi del n. 3), i decreti legislativi attuativi devono attribuire alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23) le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse. Il successivo n. 4) prevede l’attribuzione alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni. Con il n. 5) si prevede, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, che siano predisposti efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità. Il n. 6) dispone che venga attribuito alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dell'incarico. Al n. 7) si prevede che le norme attuative della delega introducano la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge fallimentare (titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) ovvero del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX) senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione. Il potere di irrogazione delle sanzioni, secondo il n. 2), deve essere attribuito alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive competenze. Inoltre la normativa delegata deve definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la Consob devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di sanzioni amministrative. Il n. 8) impone alle disposizioni delegate di contemplare l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste dalla legge fallimentare (titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in linea con l'articolo 237, secondo comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX del medesimo codice, in linea con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019.
  • alla lettera n), si apporti alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorità;
  • alla lettera o) fermo restando quanto previsto dalla lettera n), apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
  • alla lettera p) si preveda che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.

Il comma 3 reca la clausola di neutralità, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando la presenza di una clausola di neutralità finanziaria (comma 3) e fermo restando che la verifica parlamentare sull’effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative potrà aver luogo solo in sede di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega, va sin d'ora rilevato, in particolare, in riferimento alle lettere b) e c) dei criteri di attuazione della delega indicati al comma 2, che ivi si prevedono specifici compiti per il Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, di cui andranno valutati gli effetti e anche la sostenibilità a valere delle sole risorse previste a legislazione vigente.

In tal senso, si sottolinea nuovamente che la mera apposizione di una clausola di neutralità, non costituisce di per sé assicurazione dell'assenza di nuovi oneri se non alla luce di una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi indispensabili a certificarne la sostenibilità, come del resto stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.


4) Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n.616, 16 dicembre 2021, pag. 4.

Articolo 8
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura(5) . Ivi sono indicati i principi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557 che modifica il regolamento (UE) 2017/2402, in cui si stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.

Il comma 2, alle lettere a) - d) si indicano i principi cui il Governo dovrà attenersi, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

  • alla lettera a) si prevede che la delega dovrà apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;
  • alla lettera b) si provveda all'individuazione della Banca d'Italia, dell'IVASS, della CONSOB e della COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali Autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;
  • alla lettera c) si preveda, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b) nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;
  • alla lettera dsi estenda la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.

Il comma 3 reca la clausola di neutralità, prevedendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, in considerazione della presenza di una clausola di neutralità finanziaria (comma 3) e tenuto conto che l'attuazione della delega in esame vedrà coinvolte principalmente Autorità di regolazione non costituenti Amministrazioni pubbliche ai fini del SEC2010 e posto che la verifica parlamentare sull’effettiva neutralità finanziaria delle norme attuative potrà comunque aver luogo solo in sede di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega, non ci sono particolari osservazioni.


5) Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n.616, 16 dicembre 2021, pag. 4.

Articolo 9
(Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»))

L'articolo reca la delega al Governo a modificare il codice di procedura penale per attribuire alla competenza degli uffici giudiziari aventi sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello la trattazione dei procedimenti penali per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’UE. Ciò al fine di consentire più agevolmente ai procuratori europei delegati - previsti dal Regolamento europeo istitutivo della Procura europea (n. 2017/1939), attuato dal recente decreto legislativo n. 9 del 2021 - di esercitare al meglio le proprie funzioni tra i diversi uffici giudiziari, circoscrivendone gli spostamenti.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea, in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

Il comma 2 reca la clausola di neutralità, prevedendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che la disposizione reca i principi e i criteri-direttivi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre. 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»). Tutto ciò al fine di completare l’adeguamento della normativa nazionale avviato con il decreto legislativo n, 9 del 2021, mediante l’adozione di uno o più decreti legislativi volti ad operare gli opportuni allineamenti nell’ordinamento interno, vigente con particolare riguardo alla disciplina della competenza stabilita dal codice di procedura penale.

Sottolinea, inoltre, che obiettivo fissato nella norma in esame è quello di arrivare a concentrare sugli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell’Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, anche a prescindere dalla circostanza che detta competenza sia esercitata,

Infine, certifica che la norma, finalizzata a garantire una migliore funzionalità ed efficacia alle attività giudiziarie svolte dai PED sul territorio nazionale, dislocati su 9 delle n. 26 sedi distrettuali, riveste carattere procedurale e ordinamentale e, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza, pubblica, dal momento che gli adempimenti dalla stessa derivanti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, considerata la natura ordinamentale e procedurale delle norme (confermata dalla RT), assistite peraltro da una specifica clausola di invarianza, non si formulano particolari osservazioni.

Articolo 10
(Delega al Governo per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari)

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici nonché al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

In particolare, nell’esercizio della delega, il Governo è chiamato ad osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  • adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle autorizzazioni;
  • definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
  • dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
  • adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi al regolamento (UE) 2018/848, compreso l’illecito utilizzo dei termini riferiti all’agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

La RT afferma che il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici è entrato in vigore in data 17 giugno 2018 e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2022, imponendo agli Stati membri di predisporre la legislazione nazionale necessaria all'applicazione delle numerose disposizioni normative innovative introdotte dalla normativa unionale.

II nuovo regolamento apporta, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2017/625, modifiche sostanziali al settore dell’agricoltura biologica, con particolare riferimento al campo di applicazione e al sistema di controllo e certificazione per le produzioni biologiche ottenute o importate nell’UE. Per la RT, considerata la complessità dell’intervento normativo, allo stato, non è possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega e chiarisce che nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertina finanziaria.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla RT che allo stato attuale non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega, rimandando per i profili finanziari alle relazioni tecniche dei futuri schemi dei citati decreti, andrebbero chiariti gli eventuali profili onerosi discendenti dai principi e criteri direttivi che stabiliscono l'adeguamento del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché nell'ambito dei controlli ufficiali per la verifica del rispetto della normativa in materia.

Articolo 11
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio)

L’articolo reca i principi e i criteri per l’esercizio della delega per l’adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (nuovo Eurojust). La delega concerne: le procedure di nomina nonché la posizione giuridica ed economica del membro nazionale di Eurojust e i presupposti in presenza dei quali lo stesso possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori; l’effettivo esercizio dei poteri del membro nazionale e l’accesso dello stesso alle informazioni utili per l’esercizio dell’attività; la disciplina dei criteri di nomina dei corrispondenti nazionali e delle modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale; le modifiche alle norme processuali e ordinamentali alla normativa interna, l’abrogazione della disciplina vigente in materia e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

In particolare, il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento(UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

Il comma 2 alle lettere a)-g) indica la tassonomia dei criteri che nell'esercizio della delega il Governo sarà tenuto ad osservare, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

In particolare, questo sarà tenuto anche i seguenti principi e criteri:

  • alla lettera a) definire le procedure di nomina, la posizione giuridica ed economica (fatto salvo il limite retributivo del personale pubblico) del membro nazionale di Eurojust, nonché dell’aggiunto e dell’assistente, in coerenza con le disposizioni relative ad incarichi internazionali o sovranazionali analoghi;
  • alla lettera bprovvedere alla individuazione del luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;
  • alla lettera c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale possa essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori (rispetto alla previsione di un assistente e un aggiunto) nel limite massimo di 3 unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;
  • alla lettera d) armonizzare la normativa interna per consentire l’effettivo esercizio dei poteri dei membri nazionali di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5 del regolamento;
  • alla lettera e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all’articolo 9 del regolamento;
  • alla lettera f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all’articolo 20 del regolamento, nonché, quando sono individuati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;
  • alla lettera g) modificare le disposizioni processuali e ordinamentali e coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005 n. 41 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

Il comma 3 certifica che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

La RT conferma che la norma contiene i principi e i criteri specifici per l’esercizio della delega per l’adeguamento della normativa interna, adottata con legge 14 marzo 2005 n, 41 - in attuazione della decisione 2002/187/GAI - al regolamento UE 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, con il quale si istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria, penale (Eurojust), sostituendo integralmente la precedente struttura istituita con decisione 2002/187/GAI. Tale intervento normativo verrà attuato attraverso la modifica di norme processuali ed ordinamentali e attraverso un meccanismo di coordinamento fra le norme interne vigenti e il presente regolamento, prevedendo l’abrogazione della legge n. 41 del 2005 e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel citato Regolamento.

Il Governo, infatti, è delegato ad adottare; entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, contenenti oltre ai principi ed i criteri generali, anche criteri e principi direttivi specifici, al fine di ottenere ima piena armonizzazione della normativa.

In primis, rileva che occorre ridefinire le procedure di nomina del membro nazionale di Eurojust, dell’aggiunto, nonché dell’assistente, quando si tratti di personale magistratuale, coerentemente con disposizioni già dettate in altri ambiti internazionali e sovranazionali per attività analoghe.

In proposito, evidenzia che l’articolo 7 par. 2 del regolamento UE 2018/1727 rispetto all’articolo 3 della legge n. 41 del 2005 prevede, tra le figure che possono coadiuvare il membro nazionale, l’inserimento della figura dell’aggiunto, oltre a quella già prevista dell’assistente. Risulta quindi indispensabile disciplinare la posizione ordinamentale di tutti soggetti facenti parte della struttura e organizzazione di Eurojust, secondo le indicazioni fornite dal citato Regolamento, fermo restando che, qualora fosse confermata per i componenti provenienti dalla magistratura la posizione ordinamentale attualmente prevista dall’articolo 2, comma 1, legge 14 marzo 2005, n 41, tali unità non potranno che essere ricomprese nel contingente di personale per il quale la normativa vigente consente la collocazione "fuori ruolo".

Coerentemente con tali modifiche occorre anche rivedere la disciplina relativa al trattamento economico dei componenti della struttura di Eurojust, soprattutto a seguito dell’inserimento della nuova, figura di aggiunto non prevista nella precedente normativa, nel rispetto, comunque del limite massimo retributivo previsto dall’articolo 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 ri, 89.

Si provvede, pertanto, alla determinazione dell’onere annuo da sostenere per l’erogazione delle indennità da corrispondere ai componenti della struttura di Eurojust, sia alla luce dell’abrogazione della legge n.41 del 2005, in quanto non più corrispondente all’attuale impianto organizzativo, sia in linea con gli interventi modificativi ed innovativi apportati dal regolamento (UE) 2018/1727. Riprendendo i parametri già utilizzati per la valutazione dell’onere finanziario previsto dalla legge n. 41/2005, in sede di attuazione della precedente decisione 2002/187/GAI, si precisa che sia il membro nazionale Eurojust che l’aggiunto (nel numero massimo di due unità) manterranno il proprio trattamento economico da magistrato aumentato di una indennità comprensiva di ogni altro emolumento, compreso quella per lo svolgimento dell’incarico all’estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione mentre i magistrati con funzioni di assistente del membro nazionale (nel numero massimo di tre unità) manterranno il proprio trattamento economico già in godimento con l'aggiunta di una indennità onnicomprensiva corrispondente a quella percepita dal primo segretario di delegazione.

Ai fini prudenziali, si prevede quantificare la spesa parametrata sul numero massimo di componenti di Eurojust previsto dalla norma in esame, pari a n.6 unità: n.1 membro nazionale, n.2 aggiunti e n.3 assistenti.

Vengono di seguito riportati i prospetti riepilogativi dei costi annui lordi per ciascuna delle singole unità sopra menzionate:

Membro nazionale Eurojust

Indennità base

1.262,74

Indennità base ridotta del 20%

1.010,19

Maggiorazione di sede

6,82

6.891,53

Indennità di servizio all’estero

7,901,72

Maggiorazione figlio 12,50% su indennità' assistente

(euro 6.027,26)

12,50%

753,43

Maggiorazione alloggio

26,50%

2.093,96

TOTALE LORDO MENSILE

10.749,11

Fondo Pensione

611,17

Opera previdenza

85,82

Ritenute Stato

696,99

Onere mensile

11.446,10

Onere annuo (lordo Stato)

137.353,18

Membro nazionale - magistrato

1

Onere complessivo annuo

137.353,18

Aggiunto del Membro nazionale Eurojust

Indennità base

1.262,74

Indennità base ridotta del 20%

1.010,19

Maggiorazione di sede

6,82

6.891,53

Indennità di servizio all’estero

7,901,72

Maggiorazione figlio 12,50% su indennità' assistente

(euro 6.027,26)

12,50%

753,43

Maggiorazione alloggio

26,50%

2.093,96

TOTALE LORDO MENSILE

10.749,11

Fondo Pensione

611,17

Opera previdenza

85,82

Ritenute Stato

696,99

Onere mensile

11.446,10

Onere annuo (lordo Stato)

137.353,18

Aggiunti del Membro nazionale - magistrato

2

Onere complessivo annuo

274.706,35

Assistente del Membro nazionale Eurojust

Indennità base

963,19

Indennità base ridotta del 20%

770,55

Maggiorazione di sede

6,82

5.256,71

Indennità di servizio all’estero

6.027,26

Maggiorazione figlio 12,50% su indennità' assistente

(euro 6.027,26)

12,50%

753,41

Maggiorazione alloggio

26,50%

1.597,22

TOTALE LORDO MENSILE

8.377,89

Fondo Pensione

466,18

Opera previdenza

58,67

Ritenute Stato

524,85

Onere mensile

8.902,74

Onere annuo (lordo Stato)

106.832,86

Assistenti del Membro nazionale - magistrato

3

Onere complessivo annuo

320.498,58

Dai dati che emergono dalla lettura dei prospetti si può ipotizzare che la spesa complessiva annua per le indennità da corrispondere al membro nazionale, ai due aggiunti e ai tre assistenti ammonterà, in via prudenziale, a euro 732.558,12, come si evince dal seguente prospetto:

Struttura Eurojust

Indennità annue lorde In euro

Numero componenti

Costo complessivo della struttura Eurojust

Membro nazionale

137.353,18

1

137.353,18

Aggiunto Eurojust

137.353,18

2

274.706,36

Assistente Eurojust

106.832,86

3

320.498,58

Totale complessivo

6

732.558,12

Con riferimento ai profili di copertura finanziaria dell’onere complessivo sopra evidenziato, si rappresenta che a legislazione vigente, anche per effetto dell’integrazione di fondi intervenuta con la legge di bilancio n. 160 del 2019, è già previsto uno specifico stanziamento destinato alle indennità per i componenti di Eurojust, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia, alla Missione 6 - U.d.V. 1.2 “Giustizia civile e penale” Cdr “Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” - Capitolo 1427 “Indennità di servizio all’estero spettante al personale distaccato presso Eurojust”, pari ad euro 458.697,00, per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

Pertanto, in virtù della nuova configurazione della, struttura di Eurojust, risulterà necessario provvedere alla copertura del differenziale degli oneri annui stimati, come risulta dal prospetto che segue, attraverso una specifica autorizzazione di spesa di euro 273.862,00, il cui onere potrà essere fronteggiato mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41- bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Stanziamento in bilancio Capitolo 1427 2021-2023

Costo annuo complessivo della struttura Eurojust

Differenziale

458.697,00

732.558,12

273.861,12

Si stabilisce, inoltre, che la sede di lavoro dell’aggiunto e dell’assistente, come nel caso del membro nazionale, sia la sede di Eurojust.

Si prevede, inoltre, di attribuire al membro nazionale una serie di poteri, alcuni nuovi, altri più ampi rispetto alla precedente disciplina interna, secondo quanto disposto dall’articolo 8, par. 1,3,4,5 del citato Regolamento, al fine di consentire un esercizio dei poteri più dinamico e flessibile, che agevoli ogni forma di coordinamento e cooperazione fra le autorità giudiziarie responsabili delle indagini e dell’azione penale, soprattutto in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata. Si tratta di operazioni dirette ad agevolare o sostenere 1’emissione o l’esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria o il riconoscimento reciproco, a stabilire contatti e scambio di informazioni con le autorità nazionali del proprio Stato membro o con qualsiasi organo compresa EPPO, a partecipare alle squadre investigative, ad adottare nei casi urgenti o impedienti del processo comunicativo regolare fra autorità giudiziarie misure autonome di cui al par. 3 dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1727 in conformità al diritto nazionale, facoltà di presentare una proposta all’autorità competente nazionale per l’attuazione delle misure previste al par. 3 e 4 dell’articolo 8, purché non in conflitto con le norme costituzionali altri Stati membri.

Con l’attuazione della delega verranno altresì aggiornate le procedure di accesso consentite ai membri nazionali alle informazioni contenute nei registri nazionali elencati nell’articolo 9 del sopracitato Regolamento, nonché disciplinati i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727 e, nel caso di nomina di più corrispondenti, i criteri per individuare la figura del responsabile, nonché le modalità per rendere il sistema di coordinamento nazionale efficiente ed efficace.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando che il dispositivo indicato al comma 3 è configurato quale limite massimo di spesa (273.862 euro annui a decorrere dal 2021), occorre giocoforza soffermarsi sui dati ed elementi riportati dalla RT.

Sul punto, infatti, posto che la RT evidenzia che, in attuazione del regolamento (UE) 2018/1727, si prevede di attribuire al membro nazionale presso Eurojust poteri in parte nuovi e più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41/2005, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli eventuali profili di onerosità connessi all’esercizio di tali nuovi e all'ampliamento dei poteri correlati che, sulla base a quanto evidenziato, prevedono, tra l’altro, l’emissione o l’esecuzione di richieste di "assistenza" giudiziaria e la partecipazione a squadre investigative unitamente ad organismi di polizia di altri paesi UE.

Inoltre, con specifico riferimento alla posizione ordinamentale di tutti soggetti facenti parte della struttura e organizzazione di Eurojust, secondo le indicazioni fornite dal citato Regolamento, qualora fosse confermata per i componenti provenienti dalla magistratura la posizione ordinamentale attualmente prevista dall’articolo 2, comma 1, legge 14 marzo 2005, n 41, che implicherebbe che tutte le unità non potranno che essere ricomprese nel contingente di personale per cui la normativa vigente consente la collocazione "fuori ruolo", si segnala che l'ampliamento di fatto del numero di tali posizioni per il personale di magistratura non appare di per sé neutrale per la finanza pubblica. Ciò detto, in particolare, a meno che la relativa attuazione non sia compensata dalla contestuale "indisponibilità" di altre posizioni fuori ruolo nel medesimo grado, ovvero, di un numero di posizioni nel grado iniziale dell'Organico della carriera di magistratura, equivalenti sotto il profilo finanziario a quella relativa al magistrato de quo, atteso che quest'ultimo, non occuperà posto nel medesimo per l'intera durata dell'incarico(6) .

Quanto poi ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la medesima norma riportata al comma 3 fa fronte agli oneri, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, che - come in precedenza segnalato - presenta uno stanziamento di 218.473.202 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 220.473.202 euro per l’anno 202212. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, attesa la congruità delle risorse del Fondo rispetto all’ammontare degli oneri oggetto di copertura.


6) Sul punto, si rinvia agli articoli 56-58 del D.P.R. n. 3/1957.

Articolo 12
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca)

L’articolo reca i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il comma 1 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

Il comma 2 prevede poi che nell’esercizio della delega il Governo osservi, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n.234, anche i seguenti principi e criteri specifici:

  • alla lettera a) prevedere l’operatività del requisito della doppia punibilità, subordinando il riconoscimento e l’esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all’adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell’ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera e), e 19, paragrafo 1, lettera f) del regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio;
  • alla lettera b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l’esecuzione, facendo salvo il potere dell’autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell’originale, ove necessario ai fini della decisione;
  • alla lettera c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell’articolo 24, par. 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l’autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l’esecuzione. Inoltre deve essere previsto l’inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p;
  • alla lettera d) prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall’Italia - quale Stato di esecuzione - a titolo di risarcimento nei casi di cui all’articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia;
  • alla lettera e) definire le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all’articolo 26 del regolamento;
  • alla lettera f), nn. 1)-3, prevedere l'adeguamento della normativa nazionale alle regole specificamente dettate dal regolamento con riguardo al riconoscimento, all’esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro. Con particolare riguardo alla procedura passiva il legislatore delegato deve individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell’articolo 2, n. 9) del regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l’acquisizione del parere del PM e l’applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; prevedere che dell’esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l’autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all’autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata. Relativamente alla procedura passiva il Governo deve individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell’articolo 2, par. 1, n. 8), del regolamento la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;
  • alla lettera g), nn.1)-6),  si richiede al legislatore delegato di individuare quale autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello (conformemente a quanto già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca; disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell’esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall’altro che ad essa partecipino anche l’autorità di emissione, coloro che - sulla base degli atti - risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura; prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il ricorso per cassazione, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione; prevedere, infine, che all’esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015; relativamente alla procedura attiva (nn. 7 e 8), il Governo deve, da un lato, individuare quale autorità di emissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del regolamento, il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, par. 1, lett. g) del regolamento. Si vuole in altre parole prevenire la possibile opposizione del motivo di rifiuto, consentendo alla persona processata in absentia di accedere ad un rimedio ‘restitutorio’ allorquando non ricorra alcuna delle condizioni contemplate dalla citata disposizione regolamentare.;
  • alla lettera h) adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario);
  • alla lettera i) di apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) c.p.p. - si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa - sì da consentire all’imputato, conformemente a quanto richiesto al punto i) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del regolamento di essere «informato in tempo utile del fatto che il provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio»;
  • alla lettera l) prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell’ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del regolamento.

Il comma 3 reca la clausola di neutralità, ivi prevedendosi che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conferma che il dispositivo reca i principi e i criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

Il regolamento 2018/1805, già applicabile dal 19 dicembre 2020, si compone di n. 41 articoli e ha l’obiettivo di uniformare la disciplina sul tema in esame, superando, con norme direttamente applicabili, i problemi di recepimento che hanno incontrato le decisioni quadro sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

In linea generale, la finalità che si intende raggiungere attraverso la ricezione del regolamento UE in esame è che i provvedimenti diretti a congelare beni, come i sequestri o diretti ad assicurare beni o strumenti utilizzati per commettere il reato oppure prodotti dal reato stesso, come la confisca, che vengono emessi da uno Stato membro, devono essere riconosciuti ed eseguiti senza ulteriori formalità negli altri Stati membri: alle autorità dei menzionati Stati, viene trasmesso un certificato che ne contiene gli estremi per l’individuazione degli elementi soggettivi ed oggettivi e le stesse ne devono curare l’immediata esecuzione, salvo circoscritti e tassativi motivi di rifiuto.

Evidenzia che la presente disposizione affronta, oltre alle regole generali, quelle riguardanti nello specifico il riconoscimento, l’esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, nonché le opportune conseguenti modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza e relative disposizioni transitorie.

Da un preliminare esame della norma, rappresenta, innanzitutto, che la stessa nel dettare i principi e i criteri direttivi da seguire per il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca, prevede che trovino applicazione, salvo eccezioni espresse, le norme del codice di procedura penale e le leggi complementari in materia, in quanto compatibili. Trova, poi, applicazione il principio della doppia incriminazione o doppia punibilità, il quale richiede che il fatto che ha dato luogo ai menzionati provvedimenti cautelari o di sicurezza sia ritenuto penalmente illecito sia dall'uno che dall'altro Stato, indipendentemente dalla circostanza che sia indicato con lo stesso nomen iuris nell'ordinamento dei due Stati.

Segnala che restano al di fuori di eventuale verifica e non possono costituire motivo di rifiuto alcune categorie di reati richiamate nell’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento in esame (che prevedono una pena privativa della libertà personale non inferiore a tre anni e di particolare gravità ornatura) nonché i reati tributari, doganali o valutari per il fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o la medesima disciplina in materia di tasse e di imposte, tributi doganali o di cambio. Il riconoscimento avviene senza verifiche o formalità anche nel caso di applicazione della confisca come misura di prevenzione patrimoniale per i reati di mafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d, Codice antimafia).

Come accennato in premessa, uno dei principi di delega, (comma 2, lettera b)) stabilisce che i provvedimenti di sequestro e di confisca sono trasmessi tramite certificato, al quale è allegata copia autentica del provvedimento di riferimento. L’originale dell’atto viene trasmesso solo se l’autorità di esecuzione, lo richieda perché necessario al fine dell’adozione di una decisione in merito all’esecuzione. Altro criterio, di delega è quello per il quale (comma 2, lettera c)) i provvedimenti di cui si tratta sonò trasmessi sia. direttamente dall’autorità di emissione a quella di esecuzione, sia attraverso il Ministero della giustizia che funge, comunque, da autorità centrale supplente in ogni caso rispetto ai rapporti diretti ed immediati di cui sopra ed al quale devono comunicarsi emissione e trasmissione da parte delle autorità nazionali, per la raccolta dei dati ai fini statistici. Lo stesso dicastero si occupa di trasmettere, per talune tipologie di reato, copia dei provvedimenti, al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo o al procuratore generale presso la competente corte di appello.

Osserva che secondo le disposizioni previste all’articolo 7 del Regolamento, l'autorità di esecuzione riconosce il provvedimento di congelamento trasmesso secondo quanto sopra descritto e prende le misure necessarie alla sua esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un'autorità dello Stato di esecuzione, salvo casi specifici di rifiuto di esecuzione previsti all'articolo 8 o di uno dei motivi di rinvio previsti all'articolo 10.

Pertanto, secondo le modalità della normativa nazionale, assicura che le risorse finanziarie (i rapporti finanziari ed assicurativi sottoposti a sequestro penale o amministrativo oppure a confisca di prevenzione) oggetto dei predetti provvedimenti rimangono soggette al ciclo economico ed alla gestione finanziaria del Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1,12, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale proposito, rappresenta che il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, attuativo della decisione quadro 2006/783/ GAI, già dispone - all’articolo 14 - in maniera dettagliata riguardo alla destinazione al Fondo unico giustizia (nell'ambito del quale confluiscono, tra le altre, le somme di denaro ed i proventi oggetto di sequestro e di confisca di altri procedimenti penali) delle quote delle somme conseguite dallo Stato italiano in esito all’esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, nonché delle somme ricavate dalla vendita di beni nei casi in cui l’esecuzione ha avuto ad oggetto un bene diverso dal denaro: ciò in proporzione del 100% degli importi inferiori o pari ad euro 10.000 e del 50% degli importi superiori ad euro 10.000.

Viene, in aggiunta, stabilito che i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata secondo le disposizioni del vigente decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice antimafia).

Certifica che disposizione sia suscettibile di dare luogo ad un gettito di entrata, sebbene attualmente di difficile quantificazione, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, che prevedono, da parte di Equitalia Giustizia Spa la gestione in qualità di responsabile “ex lege" delle risorse del F.U.G., oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca emessi dall’autorità giudiziaria sia nazionale che dello Stato membro di emissione.

Rileva poi con riferimento alla disposizione inserita nella lettera d) del citato comma 2, che ivi si stabilisce, dando attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 34 del Regolamento, le modalità di riscossione dallo Stato membro di emissione dei rimborsi riguardanti il risarcimento dei danni subiti dal soggetto colpito dal provvedimento trasmesso ed eseguito nel nostro Stato ai sensi degli articoli 4 e 14 del regolamento (UE) 2018/1805.

Rappresenta, al riguardo, che seguendo la normativa nazionale in tema di restituzione agli aventi diritto, è la stessa Equitalia Giustizia, nella qualità di cui sopra - previa notifica del provvedimento di dissequestro o di revoca della confisca all’interessato da parte del competente ufficio giudiziario - che si occuperà di procedere secondo modalità consolidate all’interno della legislazione italiana, del risarcimento o della restituzione ai soggetti colpiti dagli originari provvedimenti di congelamento. Pertanto, essendo tutta la procedura incentrata sulla gestione delle risorse del F.U.G., le somme anticipate a titolo di risarcimento ai soggetti lesi da parte dello Stato italiano, nella veste di Stato di esecuzione, tramite le disponibilità presenti sul fondo, sono rimborsate dallo Stato di emissione, e le stesse, previo versamento alle entrate dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia.

Assicura che la previsione ha carattere procedimentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si tratta di un meccanismo già sperimentato all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale e l’estensione del medesimo anche al riconoscimento di provvedimenti di sequestro e di confisca provenienti da altri Stati di emissione assicura l’uniformità di trattamento delle, procedure, garantendo l’invarianza di flusso di risorse all’interno del sistema,

Nel caso inverso, cioè che il rimborso debba avvenire da parte dello Stato italiano in qualità di Stato di emissione del provvedimento annullato, innanzitutto si rappresenta che ai sensi del medesimo articolo 34 del Regolamento considerato, l’obbligo in esame insorge solamente nel caso in cui il danno non sia stato causato dallo Stato di esecuzione. Inoltre, in tale ipotesi residuale, i due Stati si accordano sulla eventuale percentuale da rimborsare, ripartendo così le quote del suddetto risarcimento;

In tema di risarcimento del danno in ambito di Fondo unico giustizia e provvedimenti di confisca si richiama il parere formulato dal Dipartimento delia Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza, con nota del 26 maggio 2020, in ottemperanza del quale è stata autorizzata Equitalia Giustizia S.p.A. a procedere alla liquidazione del danno “in compensazione” a valere sulle risorse del FUG afferenti alle confische, che la medesima Società versa periodicamente all’entrata del bilancio dello Stato.

Sul punto, rappresenta che sia nel caso di rimborso allo Stato di esecuzione di risarcimenti versati al soggetto colpito, quale Stato di emissione, sia nel caso di anticipazione dei risarcimenti versati direttamente al soggetto colpito, quale Stato di esecuzione, non sembrano emergere riflessi negativi a valere sulle risorse del Fondo unico giustizia, in virtù delle prospettive di maggiori entrate sullo stesso Fondo conseguite dallo Stato italiano in esito all’esecuzione di decisioni di confisca emesse da altri Stati, con effetti ampiamente compensativi.

La lettera e) recependo le indicazioni dell’articolo 26 del Regolamento, contiene la delega a determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso, di provvedimenti di sequestro o confisca.

Le lettere f) e g) delineano nel dettaglio le procedure di riconoscimento, trasmissione ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro e di confisca descrivendone le modalità, le tempistiche e le. autorità competenti, che per. il sequestro è il giudice, delle indagini preliminari del capoluogo del distretto.de! luogo dove si trova il bene e, in caso di credito, del luogo dove il debitore ha la residenza.

In caso di beni insistenti su più distretti o di crediti esigibili per più debitori residenti in luoghi differenti, la competenza è del GIP presso il Tribunale di Roma, Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardo all’esecuzione, alla revoca ed all’impugnazione del decreto di sequestro preventivo,

Per la confisca, invece, l’autorità competente è la corte di appello secondo la disciplina sopra descritta riguardo al sequestro. L’udienza si svolge secondo le forme della camera di consiglio con avviso notificato al procuratore generale della corte di appello, alla persona o persone nei cui confronti, è stato emesso il provvedimento di confisca ed ai loro difensori nonché agli eventuali titolari di diritti reali sul bene oggetto di confisca.

Segnala che come indicato al n. 4 della lettera g) contro la sentenza che riconosce il provvedimento di confisca è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, dettando ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso.

Rileva che al n. 7 della lettera, g) viene stabilita l’individuazione dell’autorità di emissione del provvedimento di congelamento il pubblico ministero presso il giudice dell’esecuzione, e, nei procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal decreto legislativo 6 settembre-2011, n, 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca; mentre al n. 8 si prevede la disciplina necessaria ad assicurare l’esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all’esito di processi celebrati in assenza, con la previsione dell’accesso a.1 un rimedio restitutorio.

Si prevede, inoltre, che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo una volta divenuta irrevocabile, e che al provvedimento esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, analogamente a quanto concerne la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali beni, alla quale, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 30 del Regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti il risarcimento e/o la restituzione dei beni alle vittime, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Per quanto concerne, infine, la destinazione dei beni confiscati o delle somme di denaro ottenuta dalla vendita di tali, beni, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 30 del regolamento nei paragrafi da 1 a 5 in relazione alle previsioni inerenti al risarcimento e/o la restituzione dei beni alle vittime, si applicano le disposizioni, di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137.

Pertanto, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione del provvedimento di confisca, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all’art. 61, comma.23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo criteri ben stabiliti, menzionati alle lettere a) e b) del comma 1 del citato articolo 14 del d.lgs. n. 137/2015. Per i beni differenti dalle somme di denaro, non può prescindersi dall’utilizzo degli strumenti propri del diritto sostanziale e procedurale dell’ordinamento giuridico interno che conducono alle disposizioni contenute negli articoli 86 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che detta la disciplina dei. beni oggetto di confisca destinati alla vendita e rimanda per la descrizione delle, modalità, al D.P.R. 115 del 2002 (T.U. delle spese di giustizia).

Nella specie, la vendita dei beni oggetto di confisca è disciplinata dagli articoli 149 e seguenti del predetto T.U. (in particolare, gli artt. 152 - 156).

Per quanto, concerne, poi, i beni sequestrati e confiscati alla mafia o alla criminalità organizzata oltre alla previsione: del trasferimento dei. beni al patrimonio disponibile dello Stato, con assegnazione all'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati è confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) è stato, inoltre, previsto lo strumento della c.d. “confisca per equivalente o confisca di valore”. Essa è prevista, nelle ipotesi di impossibilità di agire direttamente sui beni costituenti, il profitto o il prodotto dell’illecito e consente di confiscare utilità patrimoniali di valore equivalente nella disponibilità del reo (art. 240 bis c.p.).

Tuttavia, sebbene le disposizioni in esame non permettano, per la specifica tipologia di reati di volta in volta interessati dal provvedimento di confisca, una esatta valutazione dei possibili effetti finanziari, non avendo chiaramente a disposizione elementi informativi né dati utili a delineare l’estensione del fenomeno si assicura che gli adempimenti di natura giudiziaria potranno essere fronteggiati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi di istituti ampiamente previsti ed eseguiti a livello nazionale con modalità già dettate dal diritto interno.

Ad ogni modo, si rappresenta che le spese anticipate dallo Stato per le procedure di custodia, di confisca e di vendita dei beni di cui al presente regolamento, sono interamente a carico della procedura espropriativa e sono versate dai destinatari od assegnatari dei beni.

In tal senso, la RT conferma, che l’attuazione del provvedimento in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le previsioni relative alle confische prevedono, infine, un meccanismo integrativo per rimuovere possibili ostacoli all’esecuzione dei provvedimenti nazionali di confisca, consentendo a colui che non sia comparso personalmente nel procedimento di opporsi al provvedimento di confisca chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629 bis del c.p.p. In caso di mancata opposizione o di irrevocabilità dell’ordinanza che respinge la richiesta di rescissione, del giudicato, il pubblico ministero emette il certificato di confisca ed il giudice dell’esecuzione - se interviene anche sentenza di condanna irrevocabile - ordina la notifica sia della sentenza che dell'ordinanza che dispone la confisca.

Si evidenzia la natura sia ordinamentale che procedurale della disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina dell’istituto eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento. Si tratta, comunque, di attività ordinariamente espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, ragion per cui si assicura che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La lettera i) del comma 2 contiene disposizioni dirette ad apportare le necessarie modifiche ad alcuni articoli del codice di procedura penale per sopperire ad eventuali motivi che possano frapporsi al riconoscimento dei provvedimenti di confisca, qualora l’interessato non sia comparso personalmente nel. procedimento, ma sia stato posto in grado di essere informato in tempo utile del fatto che potesse essere emesso un provvedimento di confisca in caso di sua mancata comparizione o abbia dato il mandato ad un difensore o abbia avuto conoscenza della facoltà di impugnazione o di revisione del procedimento e cercando, comunque, di adeguare la normativa interna ai requisiti citati all’art. 19, paragrafo 1, lett. g) - punti i), del Regolamento. Per la suddetta finalità, quindi, con il presente articolo si intende procedere all’adeguamento delle disposizioni del codice di procedura penale relative al contenuto dell’avviso per l’udienza preliminare (articolo 419), del decreto che dispone il giudizio (articolo 419) e del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552).

Al riguardo, evidenzia che la modifica delle citate disposizioni del codice di procedura penale e posta sia a tutela del prevenuto che a salvaguardia delle prerogative dello Stato italiano per l’esecuzione dei. provvedimenti di congelamento ed ablazione di beni nella disponibilità del medesimo interessato: infatti, ricevendo la notifica dei decreti indicati negli articoli procedurali richiamati, l'’imputato sarà portato a conoscenza che - in assenza di cause di assoluto impedimento - il procedimento continuerà il suo corso, anche in caso di sua assenza e che, potrà essere condannato per i reati contestatigli con relativa applicazione di sanzioni (restrittive e/o pecuniarie) e delle altre misure preventive personali e reali. (la confisca). secondo quanto stabilito in sentenza. La disposizione, quindi, al di là della previsione, di nuove misure sanzionatorie o di apprensione, dei beni, consente che le misure già previste siano efficacemente eseguite.

Al comma 3 viene esplicitato che dall’esercizio della delega non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è sprovvisto del prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur premesso che le norme sembrerebbero rivestire un carattere ordinamentale, con riferimento peraltro a provvedimenti già previsti, e considerate le assicurazioni fornite dalla RT in merito alla adeguatezza delle attuali dotazioni umane, strumentale e finanziarie ai fini dell’attuazione della disciplina relativa allo svolgimento delle procedure di confisca e congelamento dei beni su richiesta di altro Stato, sembrerebbe indispensabile l'acquisizione di dati ed ulteriori elementi informativi, sia pure di massima, in ordine alle risorse umane e strumentali ad oggi assorbite dai procedimenti di confisca e congelamento beni ad oggi realizzati in ragione annua, e agli effetti d'impatto che sarebbero ipotizzabili sulle medesime, a decorrere dall'entrata in vigore delle norme relative al recepimento delle modifiche al Regolamento UE 2018/1805.

Sul punto, in particolare, si segnalano sin d'ora i criteri attuativi di cui alle lettere c) e d), laddove è prevista espressamente l'individuazione del Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell’articolo 24, par. 2, del regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, per cui è previsto che l’autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l’esecuzione (lettera c) e la competenza del medesimo dicastero anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall’Italia - quale Stato di "esecuzione" - a titolo di risarcimento nei casi di cui all’articolo 34 del regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia (lettera d).

Inoltre, venendo anche ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 reca sin d'ora una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione dell’articolo in commento – recante delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca - non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sul punto, si osserva nuovamente che tali clausole andrebbero accompagnate da puntuali elementi e dati, innanzitutto quantitativi, idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità. Circostanza, quest'ultima, che potrà comunque essere verificata in sede parlamentare all'atto dell'emanazione e del controllo degli schemi di decreto delegato.

Articolo 13
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura(7) . Ivi sono indicati principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

In particolare, alle lettere a)-d), sono indicati i principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dovrà elaborare gli schemi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

  • alla lettera a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva europea citata, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della predetta direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4 della stessa direttiva;
  • alla lettera b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
  • alla lettera c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
  • alla lettera doperare gli opportuni adattamenti alle disposizioni vigenti al fine di allineare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Il provvedimento è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, dal momento che si potrà provvedere allo scrutinio degli effetti ipotizzabili in relazione al recepimento delle norme in esame per le Amministrazioni pubbliche interessate, solo all'atto della avvenuta redazione del relativo schema di attuazione della delega, nulla da osservare.

Ad ogni modo, va evidenziato sin d'ora che le lettere b) e c) dei criteri di delega prefigurano considerevoli adempimenti e l'attivazione di procedure di sostegno da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti verso i tutelati, per cui si prevede sin d'ora il sostenimento di nuovi e maggiori oneri che andranno opportunamente quantificati e di cui andrà individuata la relativa copertura.


7) Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n.616, 16 dicembre 2021, pag. 2.

Articolo 14
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura(8) . Esso delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726.

In particolare, il comma 1 prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento(UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

Il comma 2 evidenzia i criteri cui il Governo è tenuto ad uniformarsi nell’esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24dicembre 2012, n.234.

In particolare, si prevede che esso dovrà:

  • alla lettera a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
  • alla lettera b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai princìpi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
  • alla lettera c) adottare - al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati- ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale e della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nonché della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI e della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio

L'articolo, inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, è al momento sprovvisto di RT

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che anche per tale delega lo scrutinio degli effetti finanziari potrà essere effettuato solo all'atto dell'esame del relativo scema di decreto delegato, va comunque evidenziato che, in particolare, la lettera c) del comma 2, laddove si prevede lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), si prefigurano chiaramente effetti d'impatto per gli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, di cui andrà verificata la quantificazione dell'impatto in termini di maggiori oneri di spesa e l'eventuale copertura dei relativi oneri di spesa in sede di esame degli schemi di decreto attuativi della delega.


8) Camera dei deputati, Resoconto stenografico dell'Assemblea, seduta n.616, 16 dicembre 2021, pag. 6.

Articolo 15
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4.

Il comma 2 impone che il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;
  2. adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;
  3. ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

La RT afferma che, considerata la complessità della riforma, non è possibile, allo stato, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle RT a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria. In particolare la RT spiega che la delega in esame permetterà di avere un impianto normativo armonizzato tra Paesi Membri e di superare alcune prassi datate e difficilmente applicabili nell'attuale contesto normativo. Sarà quindi possibile definire in maniera chiara i requisiti in merito alla gestione della contaminazione crociata da principi attivi, le modalità per effettuare le prescrizioni, in raccordo con la normativa sulla ricetta elettronica veterinaria, la gestione dei prodotti intermedi, le modalità di produzione anticipata di mangimi medicati. Inoltre, il sistema di raccolta dei dati sul consumo di antimicrobici e di farmacovigilanza verrà esteso anche all'utilizzo dei mangimi medicati e verranno date disposizioni per l'implementazione di sistemi per la raccolta di prodotti scaduti o inutilizzati presso gli allevatori. Il trasferimento di competenze autorizzative dalle autorità nazionali (Ministero della salute, in alcuni casi, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico) alle autorità regionali e provinciali (regioni e province autonome) razionalizzerà il sistema delle autorizzazioni (al quale regioni e province autonome già partecipano, effettuando i sopralluoghi preventivi presso le ditte richiedenti l'autorizzazione e rilasciando un parere al Ministero della salute) ed il sistema dei controlli ufficiali che attualmente è già in capo ed è interamente eseguito dalle regioni e dalle province autonome. La RT precisa che tale intervento semplificherà notevolmente le procedure autorizzative ed eliminerà processi e vincoli ancora vigenti ma ormai obsoleti (commissione provinciale per il rilascio dei pareri; vincoli sul personale laureato responsabile che deve essere presente in azienda; autorizzazione ministeriale dei laboratori di autocontrollo esterni alla ditta richiedente), previsione che poi è stata inserita direttamente nel dispositivo (lettera b)).

Al riguardo, si prende atto che la RT, considerata la complessità della riforma in esame, rinvia l’analisi finanziaria relativa all’adeguamento della normativa nazionale in materia di utilizzo di mangimi medicati all’emanazione dei relativi provvedimenti delegati, conformemente alla possibilità concessa dalla vigente normativa contabile di rinviare la quantificazione degli oneri e la predisposizione della relativa copertura alla fase dell’esercizio delle deleghe conferite nel caso di complessità nella determinazione ex ante degli oneri.

In ogni caso, si osserva che la stessa RT sembra già puntualizzare i criteri di delega indicati, suggerendo possibili ambiti di intervento non direttamente desumibili dall'articolato. Si evidenzia, infine, che la RT in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l’altro, fornire elementi di valutazione in merito ad alcuni principi e criteri direttivi potenzialmente in grado di determinare effetti onerosi, quali l’individuazione del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento e la ridefinizione del sistema sanzionatorio.

Articolo 16
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6.

Il comma 2 stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;
  2. stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
  3. rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;
  4. prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;
  5. ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

La RT afferma che, considerata la complessità della riforma non è possibile, allo stato, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle RT a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria. In particolare la RT spiega che la delega in esame ha lo scopo di promuovere un uso più consapevole dei medicinali veterinari, la semplificazione e la riduzione degli oneri amministrativi, il rafforzamento del mercato interno ed ottenere una maggiore disponibilità di medicinali veterinari e con l'obiettivo di garantire, al tempo stesso, il massimo livello di protezione della salute pubblica, della sanità animale e dell'ambiente. Con il decreto legislativo di adeguamento, in particolare, si interverrà nei seguenti settori: pubblicità sanitaria dei medicinali veterinari; sperimentazione clinica dei medicinali veterinari; esenzioni per medicinali veterinari destinati a essere utilizzati per gli animali tenuti esclusivamente come animali da compagnia: animali d'acquario o di stagno, pesci ornamentali, uccelli domestici, piccioni viaggiatori, animali da terrario, piccoli roditori; furetti e conigli; registrazione dei medicinali veterinari omeopatici; preparazione/fabbricazione di vaccini stabulogeni ed autovaccini; fabbricazione dei medicinali veterinari; fornitura e distribuzione dei medicinali veterinari; prescrizione e conservazione delle registrazioni delle prescrizioni; modalità di impiego dei medicinali sugli animali; importazione dei medicinali da Paesi terzi; registrazioni dei trattamenti e conservazione delle registrazioni da parte dei proprietari e dei detentori di animali destinati alla produzione di alimenti; tracciabilità, sorveglianza sul mercato, controlli ed ispezioni sanitarie sui medicinali veterinari.

Al riguardo, si rinvia, mutatis mutandis, alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 15, precisando che la RT in sede di esercizio della delega dovrebbe, tra l’altro, fornire elementi di valutazione anche in merito ad ulteriori principi e criteri direttivi potenzialmente in grado di determinare effetti onerosi, quali la rimodulazione del sistema delle tariffe e l’adeguamento e coordinamento dei sistemi informatici nazionali.

Articolo 17
(Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento)

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009.

Il comma 2 impone che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osservi, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  1. prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie Gallus gallus domesticus provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;
  2. garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;
  3. favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «in ovo sexing») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;
  4. promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera c), anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;
  5. adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Il comma 3 impone che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si osserva che i criteri di cui alle lettere c), d) ed e) appaiono potenzialmente onerosi, per cui sarebbero opportuni approfondimenti sulla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente degli oneri ad essi correlati, con indicazione perlomeno di massima della loro stima, soprattutto rispetto alle politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo.

Articolo 18
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003)

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, relativo alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE.

In particolare, nell’esercizio della delega, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali contenuti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  • indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l’Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;
  • definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e dei prodotti fertilizzanti nazionali;
  • definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali;
  • adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico- scientifiche;
  • in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell’Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;
  • predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell’Unione europea e delle regioni;
  • definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;
  • ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009;
  • destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi adottati al miglioramento dell’attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e delle campagne comunicative di sensibilizzazione.

La RT afferma che il regolamento (UE) 2019/1009 apporta modifiche sostanziali al settore dei fertilizzanti, ampliando il campo di applicazione, della normativa, europea vigente, armonizzando a livello europeo i fertilizzanti di origine organica e da materiale di recupero, prevedendo una maggiore responsabilità per gli operatori economici introducendo obblighi puntuali sui controlli di processo e di prodotto, nonché rafforzando il sistema dei controlli.

L’obiettivo sottolineato dalla RT è quello di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo europeo per la messa a disposizione dei concimi.

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 16 luglio 2022.

La RT precisa che alla luce delle novità normative introdotte dal regolamento (UE) 2019/1009, appare necessario, attuare il riordino e la revisione della disciplina nazionale in materia di fertilizzanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, che norma l’immissione sul mercato dei fertilizzanti nazionali non inclusi nella normativa europea.

La RT specifica che le attività relative ai controlli di processo e di prodotto sono a carico degli interessati, sulla base di una maggiore responsabilità per gli operatori economici e che gli oneri derivanti dal sistema di certificazione, introdotto dal regolamento in questione, sono analogamente a carico dell’interessato.

Secondo la RT, la complessità, della materia oggetto di delega, che comprenderà tra le altre cose anche la definizione di norme aventi carattere sostanzialmente procedimentale, volte alla revisione, al coordinamento e all’abrogazione della normativa vigente in materia, non consente una determinazione ex ante di eventuali effetti finanziari a carico della finanza pubblica e, pertanto, non è possibile, al momento, includere alcuna clausola di invarianza finanziaria. La quantificazione, di eventuali nuovi oneri sarà effettuata al momento della definizione e della stesura completa dei singoli decreti legislativi.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla RT che allo stato attuale non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega, rimandando per i profili finanziari alle relazioni tecniche dei futuri schemi dei citati decreti, andrebbero chiariti gli eventuali profili onerosi discendenti dai principi e criteri direttivi che:

  • individuano il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l’Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità;
  • ridefiniscono le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti;
  • prevedono la predisposizione e il collegamento di un sistema informativo per la raccolta delle informazioni.

Articolo 19
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull’uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, 1072/2009 e 1073/2009 in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull’uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all’evoluzione del settore del trasporto su strada.

Nell’esercizio della delega il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

  • provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all’attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure;
  • ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro dei conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
  • potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell’Unione europea sulle sanzioni irrogate.

La RT originaria afferma che per effetto della complessità della riforma in esame, allo stato, non è possibile procedere alla-determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega e che nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del. bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto affermato dalla RT che allo stato attuale non risulta possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega, rimandando per i profili finanziari alle relazioni tecniche dei futuri schemi dei citati decreti, andrebbero chiariti gli eventuali profili onerosi discendenti dai principi e criteri direttivi che:

  • ridefiniscono il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in esame, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;
  • potenziano la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni. Sul punto andrebbe specificato se tale potenziamento richiede un adeguamento delle strutture e delle dotazioni informatiche per le amministrazioni interessate.

Articolo 20
(Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/1151, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche)

Il presente articolo è stato introdotto durante l'esame parlamentare; con esso si specifica che il Governo italiano, nell'esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020(9) , osserva ai fini della misurazione dei gradi Plato della birra, oltre ai principi e criteri direttivi generali, contenuti nell'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere che, in relazione alla disposizione di cui all’articolo 1 della direttiva (UE) 2020/1151 - in base al quale devono essere considerati tutti gli ingredienti della birra, compresi quelli aggiunti dopo il completamento della fermentazione - ai fini della misurazione dei gradi Plato, si continui a utilizzare la metodologia sinora applicata, fino al 31dicembre 2030, con lo scopo di garantire un’agevole transizione verso una metodologia armonizzata.

Non è stata presentata RT aggiuntiva.

Al riguardo si osserva che il recente articolo 5, comma 15-septies(10) , lettera f), del DL 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato nel corso dell'esame parlamentare, ha riscritto il comma 1 dell'articolo 35 del D.Lgs. n. 504 del 1995 prevedendo che fino al 31 dicembre 2030, per grado Plato "si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta". Peraltro il novellato comma 1 citato dell'articolo 35, prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma è arrotondata a un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi e computando per un decimo di grado quelle superiori".

In tal modo si è data attuazione alla deroga - esplicitamente prevista dalla normativa europea e riportata nell'articolo in commento - che consente agli Stati membri di avvalersi, fino al 31 dicembre 2030, della metodologia di misurazione dei gradi Plato della birra, finora utilizzata; ciò al fine di garantire un'agevole transizione verso una metodologia armonizzata ai fini della misurazione dei gradi Plato.

Tutto ciò premesso, con riferimento ai profili finanziari non si hanno osservazioni da formulare in quanto si rappresenta che la RT annessa al citato articolo 5, comma 15-septies, lettera f) D.L. 146 del 2021 afferma che a partire dal 1 gennaio 2031, "nella misurazione del grado Plato, necessaria per la determinazione dell’imposta dovuta sulla birra, devono essere ricompresi anche tutti gli ingredienti eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra". Tale circostanza potrebbe determinare, a partire dall'anno 2031, "un incremento di gettito dovuto alla tassazione, attualmente esclusa, di tutti gli ingredienti aggiunti alla birra dopo la fase di fermentazione. Tuttavia, tale incremento di gettito è difficilmente quantificabile per mancanza di dati, per cui, prudenzialmente, alla suddetta disposizione non si ascrivono effetti sul gettito".


9) Che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche.

10) Si legge nella RT associata che la norma è volta a recepire nell'ordinamento nazionale quanto si previsto dalla direttiva (UE) 2021/1151 del Consiglio del 29 luglio 2020, che modifica talune disposizioni contenute nella direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992, che attualmente disciplina il quadro normativo unionale in materia di armonizzazione delle strutture dell'accisa sull'alcole etilico e sulle bevande che lo contengono.