Legislatura 18ª - Dossier n. 302

Titolo I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili

Capo I
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

Articolo 1
(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

La norma, al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, attribuisce ad ARERA il compito di provvedere ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle:

  • utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Ai relativi oneri, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

La RT afferma che:

  • l’annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW comporta un onere pari a 1.800 milioni di euro;
  • l’annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico comporta un onere pari a 1.200 milioni di euro; Con detto importo è possibile disporre l’annullamento delle suddette aliquote;
  • ai suddetti oneri, complessivamente pari a 3.000 milioni di euro, da trasferire alla CSEA entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Annullamento, per il secondo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW

e

t

-1.800

Trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

s

c

1.800

2

Annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico - primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022

e

t

-1.200

Trasferimento ulteriori risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

s

c

1.200

Al riguardo, pur se l'onere è configurato come limite di spesa, si osserva che la RT nel determinare l'azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 in 3.000 milioni di euro, non fornisce alcun elemento di dettaglio utilizzato nella quantificazione del predetto onere. A tal fine, si segnala che la relazione annuale dell'ARERA relativa all'anno 2020 espone oneri generali di sistema per l'anno 2020 pari a circa 12.411 milioni di euro, cui corrisponde un valore per trimestre di circa 3.103 milioni di euro, superiore di circa 103 milioni rispetto a quello previsto dalla presente norma.

Appare dunque opportuno che siano forniti maggiori chiarimenti al fine di confermare che l'onere recato dalla disposizione sia in linea con i reali oneri generali di sistema azzerati per il secondo trimestre del 2022, escludendo qualsiasi onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Articolo 2
(Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

Con il comma si dispone l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% in relazione alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali(1) contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni predette siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Il comma 2 stima gli oneri associati alla rimodulazione dell'IVA in 591,83 milioni di euro per l’anno 2022. Alla relativa copertura si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Il comma 3, al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l’ARERA provveda a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

Il comma 4 reca disposizioni in ordine alla copertura degli oneri associati al comma 3, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2022(2) .

La RT rappresenta che la disposizione di cui al comma 1 riduce l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali nel secondo trimestre 2022.

Per quanto riguarda gli usi civili, con la disposizione in esame si intende ridurre al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano, per un periodo di 3 mesi (aprile-giugno 2022), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, si utilizzano i dati sui consumi delle famiglie del 2020 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi, si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (531,55 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo di quelli relativi ai consumi delle famiglie, si incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 558,13 milioni di euro nel 2021.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota per gli usi industriali, sono stati utilizzati i dati dell’Agenzia delle Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. Tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti, con effetti neutrali in termini finanziari, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 33,7 milioni di euro.

La stima della perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta pertanto di 591,83 milioni di euro nel 2022.

Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Il comma 3 prevede che l’ARERA riduca, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro. Il predetto importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 maggio 2022. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 250 milioni per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Al riguardo, si ricorda che, sia la stima associata all'art. 2 del D.L. n. 130 del 2021 – che disponeva la riduzione al 5% dell’aliquota IVA da applicare alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 – sia la quantificazione riferita all'art. 1, comma 506, della legge n. 234 del 2021 – che operava la stessa riduzione dell’aliquota IVA da applicare alle somministrazioni di gas metano per usi civili ed industriali relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 – indicavano rispettivamente oneri valutati in 608,4 milioni (di cui 574,7 milioni riferiti consumi per uso civile e 33,7 milioni riferito a consumi per uso industriale).

Le disposizioni in commento ripropongono la stessa riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le predette somministrazioni anche con riferimento al secondo trimestre 2022. Dal raffronto tra le stime si evidenzia che la quantificazione in commento pone a base della stessa dati ISTAT più aggiornati (al 2020) per quanto riguarda i consumi delle famiglie. In relazione alla nuova base dati, la RT registra quindi una diminuzione della perdita di gettito in relazione ad usi civili che da 574,7 mln di euro passa a 558,13 mln di euro (per gli usi industriali, la perdita di gettito è stimata in 33,7 mln di euro(3) );

In proposito, pur utilizzando dati più aggiornati (riferiti all'anno 2020) ed in mancanza di informazioni di dettaglio circa le motivazioni della contrazione dei consumi, parrebbe non essere stato considerato il più recente andamento al rialzo dei prezzi del gas metano nell'elaborare la previsione per il trimestre aprile – giugno 2022. La stessa considerazione si ripropone per la stima della perdita di gettito riferita agli usi industriali, anche se in tal caso si rileva che la stima in esame, al pari delle due precedenti, utilizza la stessa base dati (Fonte: Agenzia delle dogane – anno 2020). Su punto appare necessario un approfondimento al fine di escludere una possibile sottostima dell'onere.

In termini più generali, la RT, così come quelle precedenti, non riporta i consumi delle famiglie entro i 480 mc annui, né quelli riferiti agli usi civili diversi, ovvero agli usi industriali. Anche la percentuale del 5% dell'onere utilizzata per stimare il peso della riduzione dell'aliquota IVA per i consumi civili diversi da quelli delle famiglie, non è supportata da informazioni che possano consentire un riscontro del carattere prudenziale della quantificazione.

Con riferimento alla riduzione degli oneri generali operata dal comma 3, non si hanno osservazioni trattandosi di una riduzione operante entro il limite delle risorse stanziate (250 mln di euro).


1) Di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995.

2) Si legge nella relazione illustrativa che in base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (DPR n. 633 del 1972), prevedendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all’anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l’aliquota del 22 per cento. I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all’aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto IVA, che assoggetta all’aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili. L’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento sia quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i suddetti consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

3) Si ripropone quindi il valore di cui alle due stime precedenti.

Articolo 2-bis
(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede l'effettuazione, da parte di ARERA, di una rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia nel settore elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas.

L’ARERA trasmette, entro il 16 maggio 2022, la rendicontazione al MEF, al MITE e alle competenti Commissioni parlamentari.

A decorrere dal 1° giugno 2022, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, l’ARERA effettua una rendicontazione dell’utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas, e la trasmette al MEF, al MITE e alle competenti Commissioni parlamentari.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’ARERA trasmette al MEF, al MITE e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull’effettivo utilizzo delle risorse destinate ai fini di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nell’anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, e distinguendo nel dettaglio tra comparto elettrico e comparto del gas.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe confermato che l'ARERA possa effettuare le rendicontazioni in esame, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3
(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

Il comma 1 dispone che per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008 (bonus sociale elettrico), e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (che appunto prevede tale agevolazione per i soggetti che già fruiscono del bonus sociale elettrico), sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 42 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno e Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche (bonus sociale elettrico e gas) riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale previste nel secondo trimestre 2022

e

t

-400

Trasferimento risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

s

c

400

La RT afferma che del beneficio previsto dalla norma usufruiranno più di 3 milioni di famiglie che potranno utilizzare il “bonus elettrico” e più di 2 milioni di famiglie che potranno usare il “bonus gas” aventi le seguenti caratteristiche:

  • nuclei con ISEE inferiore a 8.265 euro annui;
  • nuclei familiari numerosi (ISEE di 20.000 euro con almeno 4 figli);
  • percettori di reddito o pensione di cittadinanza;
  • utenti in precarie condizioni di salute utilizzatori di apparecchiature elettromedicali;

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che l'onere è configurato come limite di spesa, peraltro coerente con quanto già previsto da altre analoghe norme volte a contenere l’aumento dei prezzi energetici (articolo 1, commi 503-512, della legge n. 234 del 2021).

Articolo 3-bis
(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 11, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, prevedendo che con decreto del Ministro della transizione ecologica, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale della povertà energetica, sia adottata la Strategia Nazionale contro la Povertà Energetica.

La Strategia prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici, al fine di elaborare, a livello nazionale, misure strutturali e di lungo periodo e integrare tutte le azioni in corso e quelle programmate nelle diverse politiche pubbliche per contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno.

Si prevede che lo schema di strategia sia sottoposto a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione siano inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Ulteriori consultazioni pubbliche sono previste durante l'attuazione della strategia per valutare l'aggiornamento del documento.

La norma reca una apposita clausola di invarianza finanziaria.

La RT non considera la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha fatto presente che la Strategia nazionale contro la povertà energetica ha carattere programmatico e alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 6-quinquies dell'articolo medesimo, anche in riferimento allo svolgimento delle consultazioni pubbliche.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in presenza di una apposita clausola di invarianza finanziaria appare opportuno che siano forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando le risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili allo scopo.

Articolo 4
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

Il comma 1 dell'articolo in esame riconosce un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese a forte consumo di energia elettrica(4) , per i costi subiti per kWh della componente energia elettrica. Il contributo, sotto forma di credito di imposta, è riconosciuto qualora detti costi per kWh - calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 - abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019; il beneficio è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022(5) .

Ai sensi del comma 2 si riconosce il credito d'imposta anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese in argomento e dalle stesse auto consumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta ed auto consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica ed il beneficio è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN).

Il comma 3 specifica che il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione(6) ; ad esso non si applica il limite annuale di compensazione(7) nonché il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili(8) . Il beneficio in parola non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi(9) e delle componenti negative di reddito(10) . Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 quantifica gli oneri associati alla misura agevolativa, in 700 mln di euro per l'anno 2022, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 42 del presente decreto.

Il comma 5 specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito in argomento ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della L. n. 196 del 2009(11) .

In via conoscitiva si rammenta che il comma 1, dell'articolo 5, del recente Dl n. 21 del 2022 ha previsto, per il medesimo trimestre e per gli stessi soggetti indicati nell'articolo in esame, l'incremento da 20% al 25% della quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata.

Durante l'esame parlamentare è stato inserito il nuovo comma 5-bis che(12) prevede, per le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, ed in particolare per quelle del settore del cemento(13) , in deroga ai vigenti atti autorizzativi - in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno - che si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. La deroga si applica previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto normativo della disposizione, specifica che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall’ARERA, stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022 di circa 3,5 miliardi di euro, in aumento di circa 2,5 miliardi di euro, quindi in misura superiore al 30%, rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 1 miliardo di euro). Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (3,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*200/MWh). Inoltre, rappresenta che alcune imprese energivore potrebbero aver sottoscritto contratti con i fornitori di energia elettrica che prevedono un prezzo bloccato per un certo numero di anni e, pertanto, potrebbero non possedere i requisiti previsti dalla norma per usufruire dell’agevolazione.

Tuttavia, non essendo in possesso di dati relativi alle imprese che godono del vantaggio di acquistare energia elettrica ad un prezzo bloccato, gli effetti finanziari della norma sono stimati prudenzialmente nella misura massima possibile, moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta (20%) per l’intero ammontare della predetta spesa (3,5 miliardi di euro).

Pertanto, assumendo prudenzialmente che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscono un aumento dei costi per il consumo di energia elettrica superiore al 30%, gli effetti finanziari negativi, per l’anno 2022, risultano valutati in 700 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Rappresenta infine che il comma 5 prevede una clausola di salvaguardia per monitorare la fruizione del credito d'imposta come previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con riferimento al nuovo comma 5-bis non è stata presentata RT integrativa.

Al riguardo, utilizzando i dati esposti in RT si dà riscontro delle risultanze in essa evidenziate, così come si condivide la scelta di stimare gli effetti finanziari sull'intero ammontare della spesa per energia dei soggetti in parola.

Tuttavia si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

  • andrebbero evidenziate le modalità di determinazione del PUN preso a base della stima. Da riscontri effettuati, si rappresenta che il dato reso disponibile dal Gestore dei mercati energetici (GME), con specifico riferimento ai prezzi del settore energetico, appare relativo a tutto il mercato dell'energia; nel caso in esame invece si devono estrapolare i consumi delle sole aziende definite energivore, in modo da poterne determinare il prezzo medio ponderato con i relativi consumi(14) ;
  • sarebbe necessario avere una indicazione della spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse auto consumata (soggetti indicati al comma 2 del presente articolo); la norma fa riferimento al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del PUN. Le informazioni disponibili (le statistiche di prezzo) sono, ovviamente, relative a dati di consuntivo(15) ; ne deriva la necessità, ai fini di un riscontro della stima, di esplicitare le modalità di definizione del PUN ed il suo valore, preso a base del calcolo, per verificare la stima concernente le specifiche imprese energivore che producono ed allo stesso tempo auto consumano l'energia prodotta. Si rappresenta, inoltre, che il presente provvedimento estende la platea dei beneficiari del credito in argomento, a differenza del ricordato articolo 15 del DL n. 4 del 2022 che non riguardava anche le imprese che producono e auto consumano energia;
  • in merito al valore di PUN utilizzato in RT pari a 200 euro/MWh si rappresenta che il medesimo valore è stato impiegato per la stima degli oneri associati al ricordato articolo 15 del DL 4 del 2020 che ha previsto l'analogo beneficio per il primo trimestre 2022; sul punto si osserva che il valore medio attuale rilevabile dalle evidenziate statistiche del GME, seppur con un trend oscillante, è superiore a detto valore; si rappresenta inoltre che la RT associata al più recente D.L. n. 21 del 2022, già ricordato, ha stimato gli oneri dovuti all'incremento del 5% della quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, con un valore di PUN pari a 257 euro/MWh;
  • andrebbe confermato, nel silenzio della norma, che le attività di controllo relative al riconoscimento ed al conseguente utilizzo del credito d'imposta possano essere effettuate con efficacia ed efficienza dagli Uffici finanziari ad invarianza delle risorse(16) attualmente a disposizione.

In considerazione di quanto precede si chiedono chiarimenti. Risponde peraltro ad un approccio di prudenza nella quantificazione degli oneri associati alla disciplina in commento, l'avvenuta previsione, al comma 5, di una clausola di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009(17) .

Con riferimento al comma 5-bis si rappresenta che, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la RT annessa al richiamato articolo 26-bis del D.L. n. 113 del 2018 non aveva stimato oneri trattandosi di disposizioni di natura ordinamentale.


4) Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

5) Si rammenta che una disposizione analoga è contenuta nell'articolo 15 del DL n. 4 del 2022 per l'ultimo trimestre del 2021. Alla disposizione in commento sono stati ascritti oneri per 540 mln di euro per il 2022.

6) Ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

7) Di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L. n. 244 del 2007 e successive modificazioni.

8) Di cui all'articolo 34 della L. n. 388 del 2000.

9) Di cui all'articolo 61 del DPR 917 del 1986 (TUIR).

10) Di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

11) C.d. clausola di salvaguardia.

12) Con la finalità di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche.

13) Nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del DL n. 113 del 2018.

14) In merito a tale aspetto si riporta il dato per i mesi di marzo 2022, esposto nella banca dati del GME https://www.mercatoelettrico.org/it/Statistiche/ME/DatiSintesi.aspx
Sul punto si osserva che il PUN del periodo preso a riferimento, cioè marzo 2022, è pari a 308,07 euro a fronte di quantità totali di 24,79 mln di MWh; dal dato dei consumi riportato in RT si evince che le imprese energivore rappresenterebbero il 70,6% del mercato complessivo in termini di consumi (17,5/24,79 mln di MWh).

15) Al momento infatti la stima del PUN per il mese di marzo 2022, come già detto, è di 308,07 euro per MWh.

16) Il controllo dovrà essere effettuato su dati di bilancio che a loro volta provengono da lotti di acquisto di materia prima che potrà avvenire a prezzi spot (cioè a prezzi del giorno) o a prezzi derivanti da contratti a lungo termine; è verosimile ipotizzare che il controllo richiederà tempi significativi e l'utilizzo di metodologie approfondite e specifiche.

17) Si ricorda che l'art. 17, comma 13, così dispone" Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione".

Articolo 5
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Il comma 1 del presente articolo riconosce alle imprese a forte consumo di gas naturale(18) un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta(19) , pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas stesso - consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022 e per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici - qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media riferita al primo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato infra giornaliero (MI - GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 2 definisce l'impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021(20) , e ha consumato, nel primo trimestre dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato nell'articolo 3, comma 1 del citato decreto ministeriale(21) .

Il comma 3 specifica che il credito d'imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione; ad esso non si applica il limite annuale di compensazione(22) nonché il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili(23) . Il beneficio in parola non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi(24) e delle componenti negative di reddito(25) . Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 quantifica gli oneri associati al credito d'imposta, in 522,2 mln di euro per l'anno 2022, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 42 del presente decreto.

Il comma 5 specifica che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del beneficio in argomento ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13 della L. n. 196 del 2009(26) .

Nella materia si rammenta che il comma 2, dell'articolo 5, del recente D.L. n. 21 del 2022 ha previsto, per il medesimo trimestre e per gli stessi soggetti indicati nell'articolo in esame, l'incremento da 15% al 20% della quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale.

La RT, dopo aver ripercorso il contenuto normativo delle disposizioni specifica che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, dalla relazione annuale dell’ARERA - Stato dei servizi 2020, ricava per il settore produttivo il dato del consumo del gas naturale, utilizzato in usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 3,48 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 74 €/MWh.

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 15 per cento, stima che la norma determini effetti finanziari negativi di gettito valutati in 522,2 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Specifica infine, che il comma 5 prevede una clausola di salvaguardia per monitorare la fruizione del credito d'imposta come previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, utilizzando i dati esposti in RT, si dà riscontro delle risultanze in essa evidenziate, così come si condivide la scelta di stimare gli effetti finanziari sull'intero ammontare dei consumi ipotizzando che questi ultimi afferiscano completamente alle imprese a forte consumo di gas naturale.

Con riferimento alla stima del prezzo di 1 MWh di gas naturale, si rappresenta che effettuando il calcolo della media semplice del prezzo del gas, basata sui dati rilevati dal GME (dati MI-GAS) nel primo trimestre del 2022, si ottiene un valore medio di prezzo pari a circa 98,753 euro/MWh rispetto alla media di 74 euro/MWh che la RT indica(27) . Sempre in tema di prezzi si ricorda che il comma 2, dell'articolo 5, del recente D.L. n. 21 del 2022, già ricordato, ha stimato gli oneri dovuti all'incremento del 5% della quota della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale assumendo il prezzo di 1 MWh di materia prima pari a 100 euro/MWh.

Andrebbe confermato, nel silenzio della norma, che le attività di controllo relative al riconoscimento ed al conseguente utilizzo del credito d'imposta possano essere effettuate con efficacia ed efficienza dagli Uffici finanziari ad invarianza delle risorse(28) attualmente a disposizione(29) .

In considerazione di quanto precede si chiedono chiarimenti. Risponde peraltro ad un approccio di prudenza nella quantificazione degli oneri associati alla disciplina in commento, l'avvenuta previsione, al comma 5, di una clausola di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009(30) .


18) Come definite nel comma 2 del presente articolo.

19) A parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale.

20) Pubblicato in GU n. 5 dell'8 gennaio 2022.

21) Al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

22) Di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L. n. 244 del 2007 e successive modificazioni.

23) Di cui all'articolo 34 della L. n. 388 del 2000.

24) Di cui all'articolo 61 del DPR 917 del 1986 (TUIR).

25) Di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

26) C.d. clausola di salvaguardia.

27) Si consideri che il D.L. all'esame, presentato il 1 marzo 2022, avrebbe già potuto stimare un valore di prezzo medio superiore agli indicati 74 euro/MWh in quanto il prezzo MI-Gas per il mese di gennaio 2022 era pari a 86,706 mln di euro e per il mese di febbraio era di 82,244 euro/MWh. Fonte dei dati: GME statistiche MI-Gas. https://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/Gas/StatMI-GAS.aspx

28) Il controllo dovrà essere effettuato su dati di bilancio che a loro volta provengono da lotti di acquisto di materia prima che potrà avvenire a prezzi spot (cioè a prezzi del giorno) o a prezzi derivanti da contratti a lungo termine; è verosimile ipotizzare che il controllo richiederà tempi e metodologie approfondite e specifiche.

29) Si osserva che il controllo dovrà essere effettuato su dati di bilancio che a loro volta provengono da lotti di acquisto di materia prima che potrà avvenire a prezzi spot (cioè a prezzi del giorno) o a prezzi derivanti da contratti a lungo termine; è verosimile ipotizzare che il controllo richiederà tempi significativi e l'utilizzo di metodologie approfondite e specifiche.

30) Si ricorda che l'art. 17, comma 13, così dispone" Il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione".

Articolo 6, comma 1
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

Il comma 1 incrementa, di 20 milioni di euro per l’anno 2022, l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 451 del 1998.

La RT afferma che la disposizione di cui al comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinatasi dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto, incrementa, per l’anno 2022, l'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, di 20 milioni di euro, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori. La finalità dalla norma è quella di sostenere il comparto dell’autotrasporto essenziale per l’approvvigionamento di beni di prima necessità, tenuto conto che in Italia oltre l’80% delle merci viaggia su gomma.

Secondo i dati dal Centro elaborazioni dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili riferibili all’anno 2021, In Italia nel settore autotrasporto risultano attive circa 100 mila imprese e circolano oltre 783.000 veicoli per trasporto merci con peso a pieno carico oltre 3,5 tonnellate e circa 3.800.000 veicoli per trasporto merci con peso a pieno carico fino alle 3,5 tonnellate alimentati a gasolio.

La percorrenza media dei veicoli pesanti è di circa 100.000 km annui, con un consumo medio di circa 19 litri di gasolio ogni 100 km. La RT, in via prudenziale, prendendo a riferimento una percorrenza complessiva di circa 268,3 miliardi di km annui e considerando un consumo medio di 0,19 litri per Km, stima il consumo annuale di gasolio a circa 50,26 miliardi di litri.

La RT sottolinea che il costo del gasolio registrato nel gennaio 2022 ha subito, rispetto allo stesso periodo del 2021, un incremento di circa il 22%, passando da 1,338 euro al litro a 1,632 euro al litro. Tale aumento determina un incremento di costo complessivo per acquisto di carburanti da parte delle imprese del settore dell’autotrasporto pari a circa 15 miliardi di euro. Tale incremento grava per 150 mila euro all’anno a carico di una singola impresa ed è pari a circa 3.210 euro se rapportato al singolo veicolo.

La RT riporta nella tabella seguente i dati del settore.

cid:image005.png@01D82993.AB3331E0

Tanto premesso, la RT ribadisce che l’articolo 2, comma 3 della legge n. 451/1998 ha previsto un finanziamento al Comitato centrale di 140 miliardi di lire per il 1998, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Lo stanziamento è stato stabilizzato a decorrere dal 2000, nella misura di 130 miliardi di lire, dall’art. 45, co. 1, lettera c) della legge n. 488 del 1999 e successivamente più volte rimodulato con numerosi provvedimenti. Nell’ambito di tali stanziamenti viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.

La misura della riduzione dei pedaggi autostradali è prevista dalla direttiva europea c.c. "Eurovignette" (direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture), che detta disposizioni in materia d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, anche al fine di introdurre una tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale. A tal fine la direttiva consente agli Stati membri di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio, prevedendo, all’articolo 7, comma 4-ter, che “tali sconti o riduzioni non superano comunque il 13 % del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o riduzione non è applicabile”.

La RT riporta i seguenti dati riferiti agli anni 2019 e 2020:

  1. relativamente ai pedaggi relativi all’anno 2019 (pagati con fondi 2020) - l'importo totale corrisposto per la riduzione dei pedaggi è stato di oltre 166 milioni di euro. A fronte di tale cifra è stata possibile applicare una riduzione pari 10% per i veicoli più ecologici ed una riduzione minore per i veicoli più datati;
  2. relativamente ai pedaggi relativi all’anno 2020 (pagati con fondi 2021) – l’importo corrisposto per la riduzione dei pedaggi è stato di circa 149 milioni di euro. A fronte di tale cifra è stata possibile applicare una riduzione massima del 9,5 % per i veicoli più ecologici.

Relativamente all’anno 2022, le risorse stanziate a legislazione vigente pari a circa 148 milioni di euro saranno utilizzate in parte (2,5 milioni di euro) per interventi per la sicurezza della circolazione (controlli su strada ai veicoli pesanti, ecc.), come avvenuto negli anni scorsi, mentre la differenza servirà per la riduzione dei pedaggi autostradali pagati dai veicoli pesanti nei viaggi del 2021. Allo stato attuale sul capitolo 1330 sono disponibili 8.541.587 euro (stanziate con legge di bilancio), mentre sono in corso di assegnazione ulteriori 140 milioni di euro circa (da ripartizione fondo autotrasporto – cap. 1337).

I dati sopra esposti evidenziano, come nel corrente anno, la disponibilità complessiva che si attende (148 milioni di euro circa) non consentirà di raggiungere la percentuale di riduzione del 13% sui pedaggi pagati.

Infine, la RT afferma che l’importo di 20 milioni di euro, in aggiunta allo stanziamento previsto a legislazione vigente pari a circa 148 milioni di euro, consentirà di raggiungere la percentuale di circa l’11% che rientra nei limiti del 13% stabilito dalla direttiva europea “Eurovignette”.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Incremento risorse Comitato centrale albo autotrasportatori, di cui all'art. 2, comma 3, del DL. 451/1998

s

c

20

20

20

Al riguardo, atteso che l'onere di cui al comma 1 è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 6, commi da 2 a 7
(Interventi in favore del settore dell’autotrasporto)

Il comma 2 prevede che per le medesime finalità di sostegno del settore dell'autotrasporto, già indicate al comma 1 dell'articolo in esame, viene incrementata di 5 mln di euro per l'anno 2022 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150 della L. n. 190 del 2014(31) . Le risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il medesimo anno, di spese non documentate(32) per il settore in argomento.

Il comma 3, al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio del settore del trasporto di merci su strada, riconosce – alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi – per l'anno 2022 nel limite massimo di spesa di 29,6 mln di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del componente AdBlue necessario per la trazione di mezzi di trasporto di ultima generazione(33) . Il beneficio in parola è utilizzabile solo in compensazione(34) ; ad esso non si applica il limite annuale di compensazione(35) nonché il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili(36) . Il beneficio in parola non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi(37) e delle componenti negative di reddito(38) . Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 4 prevede che le disposizioni contenute nel precedente comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili(39) , da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 3(40) .

Il comma 5 prevede – per il medesimo settore ed imprese di cui al precedente comma 3 esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ed alimentazione alternativa a metano liquefatto – un contributo sotto forma di credito di imposta, nella misura pari a 20% delle spese sostenute, al netto dell'IVA per l'acquisto di gas naturale liquefatto. Il beneficio è riconosciuto, per il solo anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro. Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione(41) ; ad esso non si applica il limite annuale di compensazione(42) nonché il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili(43) . Il beneficio in parola non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi(44) e delle componenti negative di reddito(45) . Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Anche per tale ultimo credito d'imposta il comma 6 prevede che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili(46) , da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 5(47) .

Infine il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in complessivi 79,6 mln di euro per l'anno 2022, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 42 del presente decreto.

La RT evidenzia che la disposizione al comma 2 prevede che l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014 è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il medesimo anno, di spese non documentate da parte degli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La quantificazione degli importi delle singole agevolazioni è definita dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate compatibilmente con le risorse di Bilancio disponibili per tali finalità, con un comunicato annuale. Per l’anno 2021, a seguito del riparto del fondo interventi a favore del settore dell'autotrasporto, tali risorse sono state quantificate in 70 milioni di euro. Secondo l’ultimo comunicato, del 30/06/2021, le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) sono state definite nella misura di 48,00 euro per il periodo d’imposta 2020. Specifica quindi che l’incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2022 (pari ad oltre il 7% dell’autorizzazione originaria(48) ) consente di riconoscere, avuto riguardo ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi 2021, nell’anno 2022, una deduzione forfetaria superiore.

Con riferimento al comma 3, dopo averne riassunto la portata normativa, precisa con specifico riguardo al rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto della componente AdBlue necessaria per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D, che nel 2020 il consumo medio annuo dell’additivo AdBlue utilizzato per l’alimentazione dei veicoli commerciali Euro VI/D è stato di circa 196.900.000 litri ed il costo medio, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è stato di 1 euro al litro, con una spesa mensile di euro 16.408.333(49) . In considerazione di detto dato storico e dell’ammissibilità a contributo e dell’entità del contributo riconoscibile (pari al 15% del costo sostenuto), stima un onere complessivo per l’anno 2022 di circa 29.600.000 di euro.

Nella tabella seguente riporta i valori considerati.

cid:image006.png@01D82993.AB3331E0

Evidenzia poi che al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’incremento di costi del GNL(50) la disposizione al comma 5 prevede, per l’anno 2022, il riconoscimento di un credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto.  Al riguardo rappresenta, che il consumo medio annuo di GNL nel 2021 è stato di circa 105.000.000 kilogrammi ed il costo medio, nel secondo semestre dell’anno 2021, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è stato di circa 1,18 euro al kilogrammo. In considerazione di detto dato storico, stima per l’anno 2022 un consumo di GNL per autotrazione in linea con quello registrato nell’anno 2021, cui corrisponde, in ragione dell’entità del contributo riconoscibile (pari al 20% del costo sostenuto), un onere complessivo a carico della finanza pubblica pari a circa 25.000.000 di euro, che costituisce limite massimo di spesa, determinato assumendo come valore di riferimento, per l’intero 2022, il prezzo medio del secondo semestre dell’anno 2021.

Nella tabella seguente riporta i valori considerati ai fini della quantificazione:

cid:image007.png@01D82993.AB3331E0

Infine specifica che il comma 7 quantifica gli oneri derivanti dalla norma, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l’anno 2022, cui si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Per la modifica parlamentare, con la quale si è estesa la platea dei beneficiari del contributo di cui al comma 3 del presente articolo, non è stata presentata RT integrativa.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare atteso che gli oneri recati dal provvedimento si configurano come limiti massimi di spesa (c.d. tetti), stante anche la previsione per cui provvedimenti dovranno recare disposizioni attuative anche ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di spesa previsti.

Al fine di verificare la congruità delle risorse destinate alle misure all'esame, si suggerisce, comunque, di approfondire la stima presentata in RT la quale si basa su dati storici di consumo sia del carburante ADBlue, sia del GNL, senza assumere alcuna ipotesi in ordine all'impatto di un possibile effetto incentivo derivante sia dalla disposizione all'esame, sia dal fatto che i nuovi autoveicoli ad elevata sostenibilità ambientale, acquistati durante l'anno 2022, utilizzeranno detti carburanti meno inquinanti.

Inoltre la stima non sembra prendere in considerazione gli aumenti del prezzo dei carburanti che si sono registrati nel corso del primo trimestre dell'anno corrente.

Infine, sempre nel merito della verifica della congruità delle risorse stanziate andrebbero stimate le verosimili ricadute derivanti dall'estensione della platea soggettiva dei beneficiari del credito d'imposta regolato dal comma 3 dell'articolo in esame. Infatti la stima contenuta in RT è basata esclusivamente sui consumi ed i costi previsti per l'alimentazione dei veicoli commerciali Euro VI/D e l'estensione soggettiva, operata con riferimento alle imprese con mezzi di trasporto Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, applicata ad un tetto di spesa, potrebbe avere riflessi sul conseguimento degli originari obiettivi perseguiti dalla norma in commento.


31) Per interventi in favore del settore dell'autotrasporto.

32) Di cui all'articolo 1, comma 106, della L. n. 266 del 2005.

33) Nella versione originaria i mezzi a cui era rivolta la l'agevolazione era solo gli Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti; durante l'esame parlamentare sono stati aggiunti anche i mezzi Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V.

34) Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

35) Di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L. n. 244 del 2007 e successive modificazioni.

36) Di cui all'articolo 34 della L. n. 388 del 2000.

37) Di cui all'articolo 61 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

38) Di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

39) Di concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministero della transizione ecologica e con Il Ministro dell'economia e delle finanze.

40) Con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

41) Ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

42) Di cui al comma 53 dell'articolo 1 della L. n. 244 del 2007 e successive modificazioni.

43) Di cui all'articolo 34 della L. n. 388 del 2000.

44) Di cui all'articolo 61 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR).

45) Di cui all'articolo 109, comma 5 del TUIR.

46) Di concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il ministero della transizione ecologica e con Il Ministro dell'economia e delle finanze.

47) Con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

48) Cioè: 5 mln/70 mln di euro*100 = 7,14%.

49) Cioè: 196.900.000 lt*1 euro = 196.900.000 euro/12 = 16,408 mln di euro mensili.

50) Gas naturale liquefatto.

Articolo 7
(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

L’articolo destina contributi a fondo perduto nel limite di un'autorizzazione di spesa pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine.

In particolare, il comma 1 interviene sulla dotazione, per il corrente anno, del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, contestualmente, amplia le finalità del Fondo stesso prevedendo che le relative risorse possano essere parzialmente destinate all'erogazione dei richiamati contributi per le associazioni e società sportive. L'intervento mira espressamente a far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi nei confronti delle medesime associazioni e società sportive, specie quelle che, gestendo impianti sportivi e piscine, risultano maggiormente colpite.

Il comma 2 prevede che la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi introdotti dal presente articolo, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, è affidata ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

Il comma 3 dispone l'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 (Legge di bilancio 2018) per un ammontare di 40 milioni di euro per l'anno 2022 in relazione alle finalità espressamente indicate dal comma 1.

Per effetto di un'integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura durante i lavori in commissione referente sono stati inseriti, corredati dal parere favorevole del rappresentante del Governo(51) , i commi 3-bis e 3-ter.

Il comma 3-bis proroga al 31 luglio 2022 al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini dei versamenti già differiti al 30 aprile 2022 concernenti ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, versamenti dell'IVA e delle imposte sui redditi (di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Il comma 3-ter stabilisce che i versamenti sospesi di cui al comma 3-bis siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. E' previsto che il versamento della prima rata avvenga entro il 31 agosto 2022 senza interessi e che i versamenti relativi al mese di dicembre 2022 debbano essere effettuati entro il giorno 16 del mese. Si prevede che non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

La RT certifica sul comma 1 che ivi si prevede che per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

A tal fine, il Fondo è incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 42.

L'integrazione approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, con l'inserimento dei commi 3-bis e 3-ter, è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.3

s

c

40

40

40

Al riguardo, per i profili di quantificazione riguardanti il comma 1, premesso che la norma prevede una nuova finalizzazione del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e, corrispondentemente, ne incrementa la dotazione già prevista ai sensi della legislazione vigente, prevedendo un'autorizzazione chiaramente predisposta come limite massimo di spesa per il 2022(52) , e che l'onere ad essa sotteso sembrerebbe di per sé rimodulabile, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, al fine di consentire una valutazione del grado di congruità delle risorse stanziate a fronte delle finalità indicate, andrebbero comunque richiesti elementi informativi in ordine all'entità della platea dei potenziali beneficiari, nonché all'ammontare medio unitario delle misure di sostegno previste per l'emergenza energetica in atto.

Inoltre, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di cui ai commi 1-3, si evidenzia che il prospetto riepilogativo riferito alla norma che istituiva del Fondo ascriveva alla relativa spesa classificata come di parte corrente effetti sensibilmente differenziati sui tre saldi, mentre il prospetto riepilogativo riferito alla norma in esame ascrive invece effetti simmetrici sui medesimi(53) . A tale proposito, la rappresentante del Governo ha risposto che gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure, tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità(54) .

Sui commi 3-bis e 3-ter, considerando che alla ivi disposta proroga di cui al comma 923 della legge di bilancio 2022, non risultavano già associati effetti d'impatto sui saldi tendenziali del medesimo anno, in quanto la RT certificava che "le rate di versamento delle quote sospese sono comunque versate entro l'anno 2022"(55) e che l'ulteriore proroga che si dispone con la norma in esame si limita al differimento ulteriore del medesimo anno, fermo restando l'invarianza dell'ammontare complessivo dei tributi dovuti (a suo tempo certificati dalla medesima RT (ed ivi cifrata in 444 milioni di euro), non ci sono osservazioni.


51) Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 7 aprile 2022, pagina 30.

52) Lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2022/2024 corrisponde al capitolo 2154 dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 846), che reca una dotazione ai sensi della normativa vigente di circa 10 milioni di euro annui. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio di previsione 2022/2024, stato di previsione del medesimo ministero, sul sito internet del Dipartimento.

53) Allegato 3 recante "Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari" annesso al Maxiemendamento A.S. 2960-B, Legge di bilancio 2018 (comma 369, l.205/2017), XVII Legislatura.

54) Cfr. Camera dei deputati, Resoconto Commissione Bilancio, 6 aprile 2022, p.220.

55) RT annessa al maxi emendamento all'A.S. 2448, pagina 257.

Articolo 8
(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 23 del 2020:

  • la lettera a), inserendovi il comma 14-septies nell'articolo 1, dispone che fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui agli articoli 1 (rilasciate da SACE a favore delle imprese fino al 30 giugno 2022) e 1-bis.1 (rilasciate sempre da SACE a favore delle imprese di medie dimensioni, cd. mid-cap) sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia;
  • la lettera b), integrando l'articolo 13, comma 1, lettera a), stabilisce che le commissioni da versare al Fondo di garanzia PMI(56) per l'accesso alle relative garanzie a decorrere dal 1° aprile 2022 non sono dovute fino al 30 giugno 2022 per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT, dopo aver evidenziato le finalità delle disposizioni, ovvero la mitigazione degli effetti dei rincari del settore energetico, ne illustra e puntualizza il contenuto, sottolineando che resta immutata la platea delle imprese coinvolte in relazione alle disposizioni di cui alla lettera b), nonché il perimetro oggettivo da esse già delineato.

La RT conclude affermando che le norme non comportano necessità di ulteriori stanziamenti a fronte delle dotazioni previste a legislazione vigente dall’articolo 1, comma 58, legge n. 234 del 2021 per il Fondo PMI e dagli articoli 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, e 31 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le garanzie rilasciate da SACE S.p.A..

Al riguardo, premesso che la RT non fornisce dati ed elementi quantitativi volti a suffragare l'asserita assenza di necessità di ulteriori stanziamenti ad integrazione dei fondi coinvolti, si ritiene comunque certamente condivisibile detta asserzione in relazione alle garanzie rilasciate da SACE, atteso che il meccanismo di garanzia opera nel limite delle risorse disponibili e che i margini delle stesse appaiono molto ampi(57) . Anche se il meccanismo del vincolo delle risorse opera anche in relazione al Fondo di garanzia PMI, in questo caso l'acquisizione di dati a supporto dell'asserita invarianza d'oneri appare opportuna. Infatti, anche se l'impatto dell'eliminazione delle commissioni da versare, in relazione a un periodo di soli 3 mesi e limitatamente alle garanzie connesse alle esigenze di liquidità dovute ai rincari energetici, al Fondo di garanzia PMI non dovrebbe nel complesso alterarne gli equilibri complessivi, considerando anche il fatto che non è stato evidenziato alcun autonomo effetto virtuoso in sede di introduzione delle commissioni in questione, si segnala che, mentre gli impegni assumibili a tutto il 2022 ammontano a 210 miliardi, le richieste finora pervenute (si consideri ovviamente che il tasso di copertura non è pari al 100%) si attestano su un valore complessivo di circa 239 miliardi di euro(58) .


56) Si evidenzia che l’articolo 1, comma 53, della legge n. 234 del 2021 ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020. Contestualmente, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina al fine di limitarne l’ambito applicativo. In particolare è stato eliminato il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo. Il comma 58 ha poi previsto il rifinanziamento del Fondo nella misura di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

57) Si rappresenta che gli impegni assumibili da SACE spa sono indicati in complessivi 200 miliardi di euro (art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 23 del 2020), mentre i volumi complessivi dei prestiti garantiti da SACE risultano allo stato notevolmente inferiori, attestandosi sui 34 miliardi di euro (comunicato), il che assicura un ampio margine per l'implementazione della disposizione di cui alla lettera a).

58) V. comunicato MEF del 6 aprile u.s.

Capo II
Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica

Articolo 9, comma 01
(Semplificazione opere connesse a impianti a fonti rinnovabili)

Il comma 01, inserito dalla Camera dei deputati, integra l’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, stabilendo che, nel caso in cui la modifica non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili comporti un incremento della potenza installata e la necessità di realizzazione di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata, le opere connesse sono autorizzate mediante la medesima procedura semplificata applicabile all’intervento non sostanziale.

Inoltre, si dispone che per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Inoltre, si modificano alcuni parametri inerenti i siti degli impianti eolici relativamente agli impianti su una unica direttrice o dislocati su più direttrici e si introduce una nuova misura dell'altezza massima dei nuovi aerogeneratori h2 raggiungibile dall'estremità delle pale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 1
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

La norma, ampiamente modificata durante l'esame alla Camera dei deputati, modifica l’articolo 7-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011 contenente le procedure di comunicazione, verifica e autorizzazione connesse all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In particolare, si prevede che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati ed è considerata intervento di manutenzione ordinaria, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici, strutture e manufatti che si rendessero necessari. Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza dei vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici. La disposizione di cui al primo periodo del comma – che consente la realizzazione degli impianti ivi indicati in edilizia libera – si applica anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del Codice (immobili di pregio e nuclei storici) ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

La RT originaria afferma che la norma interviene ad ulteriore chiarimento delle disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che già identifica gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici come interventi non subordinati all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati.

Per la RT la portata applicativa della norma è, dunque, estremamente limitata. Non varia infatti il regime, che resta quello dell’attività edilizia libera, ma la norma ha lo scopo di proporre un coordinamento con le disposizioni attuative del Codice del Paesaggio, chiarendone meglio gli ambiti derogativi.

Non sono quindi incisi, se non per la porzione di interventi in cui è chiarita la competenza del Ministero della cultura – comunque limitati – gli adempimenti amministrativi a carico degli enti pubblici chiamati al rilascio delle autorizzazioni edilizie.

Per tali ragioni, dalla disposizione in esame la RT non rileva alcun impatto a carico della finanza pubblica, né in termini di minori entrate, né in termini di maggiori oneri.

In tale contesto, la RT rileva che la novella prevede, nell’incipit del comma 5 dell’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 28 del 2011, le parole “Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica”. Tale inciso, già presente nell’attuale comma 5 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, era stato in passato aggiunto per evitare fraintendimenti sulla necessità del rilascio della licenza di esercizio, autonomamente disposta dall’articolo 53 del TUA, per gli impianti fotovoltaici aventi una potenza superiore a 20 kW.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, commi 1-bis e 1-quinquies
(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee e non)

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, sostituisce il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 riscrivendo la disciplina di semplificazione della procedura autorizzativa per l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW, al fine di precisare che la procedura abilitativa semplificata (PAS) si applica non solo agli impianti connessi alla rete elettrica di media tensione ma anche in caso di connessione alla rete elettrica di alta tensione, e non solo agli impianti ma anche alle relative opere di connessione.

Inoltre, si estende l’applicazione della PAS anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee, di potenza sino a 10 MW, ovvero agli impianti agro-voltaici, che distino non più di 3 chilometri dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.

Viene altresì elevata da 10 MW a 20 MW per tutti gli impianti in questione la soglia di potenza oltre la quale scatta l’obbligo di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1-quinquies inserito dalla Camera dei deputati, dispone che gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, commi 1-ter e 1-quater
(Programma "Isole Verdi")

I commi da 1-ter a 1-quater, inseriti dalla Camera dei deputati, al fine di consentire la celere realizzazione della linea di investimento 3.1 (Isole Verdi) della missione 2 del PNRR e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, prevedono e disciplinano l’emanazione di un decreto ministeriale di aggiornamento delle disposizioni recate dal D.M. 14 febbraio 2017 (recante “Disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili”), nonché l’aggiunta di Giannutri, come territorio del Comune dell'Isola del Giglio, alle isole minori rientranti nel campo di applicazione del D.M. citato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 1-sexies
(Semplificazioni per la realizzazione di impianti di accumulo elettrochimico)

Il comma 1-sexies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica la disciplina del regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico di cui all’articolo 1, comma 2-quater del decreto-legge n. 7 del 2002.

In particolare, si estende la procedura abilitativa semplificata comunale (PAS) – già prevista per gli impianti di accumulo ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte fossile di potenza inferiore a 300 MW – anche agli impianti ubicati in aree dove si trovano impianti di produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile, sempre che tali impianti abbiano il medesimo limite di potenza inferiore a 300 MW, e sempre che, come già previsto per i primi, non comportino estensione delle aree, né variante agli strumenti.

Contestualmente, si dispone che solo gli impianti di accumulo elettrochimico da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – e non gli impianti stand alone – sono considerati opere connesse ai predetti impianti e sono soggetti a determinate autorizzazioni.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9-bis
(Requisiti degli impianti termici)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 5 del DPR n. 412 del 1993 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia. La novella al comma 9-bis, lettera e), fa rientrare l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo 5 in esame per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013. Con la novella al comma 9-ter, numero iii, l'installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti); si prescrive altresì che le pompe di calore a gas (in luogo dell'attuale riferimento alle "pompe di calore"), comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9-ter
(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

L’articolo 9-bis, inserito dalla Camera dei deputati, prevede l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata) per l'attività di realizzazione e di esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, posizionati con modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e bacini idrici, ivi compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica ed è fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche del Codice dell'ambiente. Tale procedura abilitativa semplificata non si applica agli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, delle aree naturali protette istituite ai sensi della legge quadro n. 394/1991), e di siti della Rete Natura 2000.

Si demanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica l'individuazione dei criteri per l'inserimento degli impianti e la loro integrazione sotto il profilo ambientale anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e il corretto posizionamento dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9-quater
(Concessioni idroelettriche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, amplia l'ambito di operatività della proroga di diritto delle concessioni, ancorché scadute, per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilendo che tale proroga opera non soltanto – come attualmente già previsto – per le concessioni aventi un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ma anche per quelle che prevedono un termine di scadenza "a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale". La durata della proroga si estende, come già previsto a legislazione vigente, per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità della proroga in esame con la disciplina europea in materia di affidamenti pubblici.

Articolo 10
(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

La norma attribuisce ad un decreto del Ministro della transizione ecologica l'individuazione delle condizioni e delle modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’articolo 25, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5, del D.lgs. n. 28/2011, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto.

La RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10-bis
(Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10-ter
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 30 del D.Lgs. n. 199 del 2021 relativo ai criteri in base ai quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile.

In particolare, si introduce un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso; in tal caso, l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo a determinate condizioni.

Inoltre, si consente espressamente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche), di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 199 del 2021, e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) dello stesso D.Lgs.; inoltre in tale caso e nel caso in cui l'autoconsumatore realizzi un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale, può accedere agli strumenti di incentivazione relativi agli impianti di potenza superiore a 1 MW, ai piccoli impianti e alla condivisione dell'energia.

Infine, viene introdotto il nuovo comma 1-bis all'articolo 30 del D.Lgs. n. 199 del 2021, prevedendo che gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli relativi alla garanzia per gli utenti di libertà di accesso a parità di condizioni, di imparzialità e neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 79 del 1999, siano applicati agli impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale nella stessa misura applicata alla condivisione dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili mediante rete di distribuzione esistente. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali la ripartizione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico nella misura sopra descritta è applicata all'energia auto-consumata nel caso di impianti direttamente interconnessi all'utenza del cliente finale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, in merito alla previsione di consentire all'autoconsumatore di energia rinnovabile di poter accedere a diversi strumenti di incentivazione, andrebbe assicurato che tale ampliamento della platea dei beneficiari agli incentivi avvenga a valere sulle risorse derivanti dalla tariffa elettrica e quindi a carico degli utenti finali e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Inoltre, alla luce della recente tendenza legislativa a coprire tramite risorse statali gli oneri generali del sistema elettrico, come previsto anche dall'articolo 1 del presente decreto, sarebbe utile una quantificazione dell'impatto della norma in esame sull'aumento degli oneri generali.

Articolo 11
(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, introduce deroghe all'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012 che al comma 1 dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER).

In particolare, si ammettono agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

Le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali) non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali.

Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell’accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell’attività pastorale, si prevede che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

La RT non risulta aggiornata alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che gli incentivi in esame siano a carico della tariffa elettrica e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Tuttavia, sarebbero utili informazioni sui prevedibili incrementi degli oneri di sistema al fine di valutarne la sostenibilità, alla luce dei recenti provvedimenti, tra cui l'articolo 1 del presente decreto-legge che hanno provveduto a coprire con risorse del bilancio statale gli oneri di sistema.

Articolo 11-bis
(Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)

Il comma 1 stabilisce che con decreto del Ministro della transizione ecologica, al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione di tali strutture per il loro efficiente reimpiego, sia predisposto un Piano nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

Il comma 2, elenca le finalità che devono essere perseguite dal decreto in parola:

  1. rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;
  2. indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;
  3. favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;
  4. favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;
  5. incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;
  6. favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;
  7. favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;
  8. incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;
  9. favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;
  1. incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;
  2. favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;
  3. incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee ad incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;
  4. favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;
  5. favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;
  6. incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;
  7. favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

Il comma 3 affida al succitato decreto l'individuazione delle forme e modalità di raccordo delle finalità indicate nella presente disposizione con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Il comma 4 prevede che il Piano sia attuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non considera la norma.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha evidenziato che il piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici presenta carattere programmatico e alla sua attuazione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 del medesimo articolo.

Al riguardo, si osserva che la norma elenca una serie di finalità con profili onerosi, prevedendo più volte la finalità di incentivare (lo sviluppo di impianti geotermici, la rottamazione di impianti serricoli, il rinnovamento delle coperture e degli impianti di coltivazione), altre quella di favorire (l'uso di energie rinnovabili, la trasformazione degli impianti, il recupero delle acque piovane, gli investimenti nel fotovoltaico semitrasparente, il rinnovamento delle coperture plastiche e degli impianti di controllo, l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana). Pur in presenza dei chiarimenti forniti dal Governo, si evidenzia il rischio di approvare una norma di principio che non potrà essere attuata alla luce della previsione di una espressa clausola di invarianza finanziaria, per cui andrebbero forniti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, indicando le risorse già esistenti nel bilancio e utilizzabili allo scopo.

Articolo 12
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

Il comma 01, inserito dalla Camera dei deputati, dispone che l’aggiornamento delle linee guida per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili avvenga con apposito decreto del Ministero della transizione ecologica.

Il comma 02, inserito dalla Camera dei deputati, interviene sulla disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, inserendo le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiato.

Il comma 03, inserito dalla Camera dei deputati, integra l’elencazione delle aree idonee, con riguardo ai soli impianti fotovoltaici, con una serie di previsioni che toccano i siti in cui sono già presenti impianti fotovoltaici, le aree agricole e le aree interne agli impianti industriali; le aree adiacenti alle reti autostradali.

Il comma 1 integra l’articolo 22 del decreto legislativo n 199 del 2021, recante la disciplina dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, prevedendo che per la costruzione e l’esercizio di detti impianti, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante ed estendendo tale previsione anche ai procedimenti di adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, relativi agli impianti medesimi.

Il comma 1-bis, inserito dalla Camera dei deputati, modifica – nelle aree idonee - i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse.

I commi 1-ter e 1-quater recano norme transitorie, volte ad anticipare le semplificazioni di cui al comma 1 anche ai procedimenti in corso.

La RT riferita al comma 1 afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, relativamente al comma 1 andrebbero fornite rassicurazioni circa la compatibilità della norma con la disciplina europea in materia.

Articolo 12-bis
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, ammette negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, da allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016. Tali sottoprodotti sono definiti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti offshore)

Le norme intervengono sulle procedure autorizzative per gli impianti off-shore e l’individuazione delle aree idonee.

Il comma 1, modificato dalla Camera dei deputati, nel novellare l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, estende la disciplina delle procedure autorizzative per impianti off-shore di produzione di energia elettrica anche alle opere per la connessione alla rete. Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro - l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata.

Il comma 2, al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell’individuazione delle aree idonee, integra l'articolo 23 del decreto legislativo n. 199 del 2021 prevedendo che:

  • le procedure autorizzative per impianti off-shore di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, siano estese anche agli impianti localizzati nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore;
  • non possano essere disposte moratorie anche ai procedimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore;
  • vengano ridefiniti i ministeri coinvolti nel concerto con il Ministero della transizione ecologica per l’adozione delle linee guida per lo svolgimento delle procedure autorizzative degli impianti off-shore e l’individuazione di aree idonee.

La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13-bis
(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, reca disposizioni di semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture elettriche.

In particolare, il comma 1 introduce modifiche al Testo unico in materia di espropriazione, allo scopo di semplificare la procedura espropriativa delle infrastrutture energetiche facenti parte della rete nazionale e di prorogare in via generale i termini per l'adozione del decreto di esproprio.

Il comma 2 modifica la disciplina riguardante il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica. Le novelle riguardano, principalmente, l'accertamento degli usi civici da parte delle regioni interessate e gli interventi di interramento in cavo di linee aeree esistenti sottoposti, a determinate condizioni, al regime di inizio attività. Il comma detta altresì una disposizione concernente le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 14
(Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud)

Le disposizioni in commento riconoscono un contributo, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che effettuano investimenti – volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici(59) – nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il contributo è attributo fino al 30 novembre 2023 nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR(60) . Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I costi ammissibili all’agevolazione in esame corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in commento, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all’effettuazione dei controlli.

Si dispone quindi che l’agevolazione in esame è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

La Camera dei deputati ha inserito in nuovo comma 3-bis con il quale si dispone che, al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell’area industriale di Porto Torres, nell’ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la « chimica verde » a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all’aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma.

Agli oneri associati alle disposizioni in commento, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020.

La RT evidenzia che la disposizione introduce misure di incentivazione a fronte degli investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno, da parte di imprese, fino al 30 novembre 2023, di natura supplementare, diretti all’incremento dell’efficienza energetica degli opifici e all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive, al fine di diminuire il fabbisogno energetico dell’imprese e conferire loro una maggiore resilienza rispetto all’aumentato costo dell’energia.

A fronte di tali investimenti vengono riconosciute agevolazioni, dirette alle regioni del mezzogiorno, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il riconoscimento di un credito d’imposta nei limiti e alle condizioni del GBER, e dunque non soggetto ad autorizzazione della Commissione UE.

La durata dell’agevolazione è allineata con la vigenza del Reg. n. 651/2014 (31/12/2023). Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

La determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all’agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli, è demandata ad un decreto interministeriale da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha affermato che il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2017-2027, reca le risorse occorrenti per far fronte agli oneri, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud e che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Al riguardo, in merito al contributo in commento, che opera entro il limite delle risorse stanziate (c.d. tetto di spesa) e considerato che il provvedimento attuativo da adottare sarà chiamato a fissare norme applicative anche al fine del rispetto delle risorse stanziate (gli oneri annuali), non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.

In merito al comma 3-bis, andrebbe confermato che l'aggiornamento e ridefinizione degli obiettivi nonché la trasformazione degli impegni istituzionali ed economici in accordo di programma avvenga nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla copertura di cui al comma 4, alla luce delle risposte fornite dal Governo, andrebbe altresì chiarito il motivo per cui la riduzione del FSC sia stata registrata nel prospetto degli effetti finanziari in misura identica su tutti i saldi di finanza pubblica mentre, di solito, gli stanziamenti del Fondo, per effetto dell'indice di spendibilità di tali risorse e dunque per la particolare dinamica della spesa, sono iscritti in maniera differente, più diluita nel tempo, sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto.


59) La precisazione riferita ai sistemi di accumulo è stata introdotta dall'altro ramo del Parlamento.

60) Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Articolo 15
(Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, integra l'articolo 25 del decreto legislativo n. 199 del 2021, in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedendo che con decreto del Ministro della transizione ecologica:

  • siano stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica;
  • siano individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, nonché i casi in cui l’installazione può essere considerata attività edilizia libera, con le condizioni stabilite nella norma.

Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l’installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo.

Infine, il comma 1-bis(61) nell'introdurre un nuovo comma 1.1 all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede che tra le spese sostenute per gli interventi a cui si applica la detrazione al 110 per cento rientrano anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici.

La RT originaria afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 1-bis, considerato che l'onere ascrivibile all'ampliamento degli interventi ammessi all'agevolazione, va ricondotto in ogni caso all'interno dei massimali di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.


61) Si rammenta che, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il presente comma è stato oggetto di riformulazione da parte del Governo al fine di riconoscere l'agevolazione fiscale del bonus 110 per cento ai sensi del comma 1, anziché del comma 5, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. In tal modo, secondo il rappresentante del Governo, si è provveduto ad escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 16
(Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

Il comma 1 prevede l’avvio da parte del GSE, assieme alle società da esso controllate (Gruppo GSE), su direttiva del Ministro della transizione ecologica, di procedure per l’approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

Il comma 2 dispone che il gruppo GSE inviti i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni medesime. La comunicazione viene effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell’ARERA.

Il comma 3 fissa un termine per i procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi in esame, mentre le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

Il comma 4 affida al Gruppo GSE il compito di stipulare contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con i concessionari a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un’equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento.

Il comma 5, modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che il Gruppo GSE, con una o più procedure, offra i volumi di gas alle condizioni e ai prezzi a clienti finali industriali a forte consumo di gas, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione definiti con decreto dei Ministri dell’economia e delle finanze e della transizione ecologica, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese.

Il comma 6 autorizza il Gruppo GSE a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari in relazione ai contratti di acquisto di lungo termine; il Gruppo GSE acquisisce, altresì, dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati con i clienti finali industriali di cui al comma 5.

La RT afferma che la norma prevede l’avvio di un meccanismo di mercato per l’acquisto e la vendita di gas naturale di produzione nazionale, gestito dal gruppo GSE, senza alcun impatto sui saldi di finanza pubblica né in termini di maggiori oneri, che di minori entrate. L’attività di compravendita offerta dal gruppo GSE può essere svolta a risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, in quanto le Società del gruppo sono dotate sia di piattaforme di scambio dell’energia, nello specifico di gas, sia di un’apposita sala mercato nella quale giornalmente si opera la compravendita di energia elettrica (da fonti rinnovabili) per oltre 25 TWh. La RT precisa inoltre che le procedure di valutazione ambientale verranno svolte dalla Commissione Tecnica PNR-PNIEC di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT sottolinea che i prezzi di acquisto e di cessione a lungo termine non hanno effetti sul soggetto pubblico, essendo soggetto passante fra domanda e offerta e, al fine anche di rispettare la disciplina in materia di aiuti di Stato, non potendo vendere a condizioni peggiorative rispetto a quelle di acquisto. La RT ritiene, quindi, che la misura consenta di compensare i costi dell’attività affidata dalla legge. In questo senso, il comma 6 prevede che le garanzie rilasciate a beneficio dei concessionari siano date solo in corrispondenza ad analoghe garanzie rilasciate dai clienti finali industriali. Anche per tali attività la RT non ravvisa impatti né in termini di maggiori oneri né di minori entrate.

Al riguardo, considerato che la RT afferma che le garanzie rilasciate a beneficio dei concessionari siano date solo in corrispondenza ad analoghe garanzie rilasciate dai clienti finali industriali, andrebbe acquisita una valutazione del Governo a conferma della perfetta corrispondenza, anche temporale, tra le garanzie rilasciate e le garanzie acquisite dal Gruppo GSE e tale da escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 16-bis
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, disciplina l'offerta da parte del GSE di un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio, alla stipulazione di contratti di vendita dell’energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME).

Si demanda a uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica la definizione:

  1. del prezzo di vendita offerto dal GSE, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell’investimento nonché in coerenza con l’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia immessa in rete di cui all’articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2022;
  2. delle modalità con le quali il GSE può cedere l’energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare;
  3. delle modalità con le quali il GSE cede l’energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;
  4. delle modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previsti al capo II del titolo II del decreto legislativo n. 199 del 2021, gestiti dal GSE.

Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe assicurato che gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione (oneri di gestione, riduzioni nei prezzi di vendita dell'energia elettrica) siano a valere sulle risorse derivanti dalla tariffa elettrica e quindi a carico degli utenti finali e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Inoltre, andrebbe assicurato che il GSE possa compiere l'attività prevista di stipulazione dei contratti, potendosi avvalere delle sole risorse già disponibili. In tal senso, considerato anche che il GSE rientra nell'elenco consolidato delle amministrazioni pubbliche, andrebbero indicate le risorse rimodulabili per far fronte ai nuovi compiti.

Articolo 17
(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

La norma modifica l’articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che dispone in materia di utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.

In particolare si introduce un nuovo parametro per il calcolo della quota - almeno pari al 16 per cento - di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo nell'anno di riferimento, che i singoli fornitori di benzina, diesel e metano sono obbligati a conseguire entro il 2030. Il nuovo vincolo si sostanzia nella previsione che a partire dal 2023, la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 500 mila tonnellate, che si incrementa di 100 mila tonnellate all’anno nel successivo triennio.

Inoltre, si introduce un incentivo per la produzione di biocarburanti liquidi da utilizzare in purezza aggiuntivi rispetto alle quote d'obbligo attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all’interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN). L’incentivo è un contributo assegnato mediante procedure competitive, la cui durata e valore sono definiti con decreto del MITE, in modo da garantire un’adeguata remunerazione dei costi di investimento dell’impianto e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei SIN.

A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei SIN, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l’anno 2022, euro 45 milioni per l’anno 2023 e euro 10 milioni per l’anno 2024. Con decreto interministeriale sono stabiliti i quantitativi di biocarburanti liquidi oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

  • quanto ad euro 150 milioni di euro, per l’anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 per 130 milioni di euro (Programma sperimentale buono mobilità), e dell’articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019 (stanziati per il finanziamento di corsie riservate per il trasporto pubblico o piste ciclabili), per 20 milioni di euro, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all’erario;
  • quanto ad euro 55 milioni per l’anno 2022, ad euro 45 milioni per l’anno 2023 e ad euro 10 milioni per l’anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019 che prevede risorse in favore del fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità”.

La RT originaria oltre a ribadire il contenuto della norma riporta nella tabella sottostante un quadro di sintesi delle risorse allocate nei fondi sopra indicati nell’attuale stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, da riprogrammare attraverso la proposta normativa nel “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN” e allocare presso apposito capitolo di bilancio.

CDR

Azione

CAP

PG

Autorizzazione di spesa

Stanziamento di CP 2021

Stanziamento di CP 2022

Stanziamento di CP 2023

Stanziamento di CP 2024

13

2

7955

1

DL n. 111/2019, art. 2, comma 1

70.000.000

55.000.000

45.000.000

10.000.000

13

2

7955

2

DL n. 111/2019, art. 2, comma 1, punto 1

60.000.000

 

 

 

13

2

8417

1

DL n. 111/2019, art. 2, comma 2

20.000.000

 

 

 

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha assicurato che le risorse di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 111 del 2019, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, risultano disponibili e il loro utilizzo non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Istituzione di un Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN

s

k

205

45

10

205

45

10

205

45

10

Utilizzo delle risorse disponibili ai sensi dell'art.2, comma 1, del DL. 111/2019 Fondo " Programma sperimentale buono mobilità"versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario

e

ext

130

Minori spese derivanti dall'art.2, comma 1, del DL. 111/2019 Fondo " Programma sperimentale buono mobilità" versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario

s

c

-130

-130

Utilizzo delle risorse disponibili ai sensi dell'art.2, comma 2, del DL. 111/2019 Progetti per la creazione, prolungamento, ammodernamento e messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario

e

ext

20

Minori spese derivanti dall'art.2, comma 2, del DL. 111/2019 Progetti per la creazione, prolungamento, ammodernamento e messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario

s

c

-20

-20

Riduzione risorse Fondo " Programma sperimentale buono mobilità", di cui all'art.2, comma 1, del DL. 11/2019

s

c

-55

-45

-10

-55

-45

-10

-55

-45

-10

Al riguardo, andrebbe chiarita la ragione dell'iscrizione in conto residui delle risorse del Programma sperimentale buono mobilità, pari a 130 milioni di euro, che qui vengono utilizzate in copertura, posto che trattandosi di spese correnti dovrebbero formarsi residui solo per la registrazione di impegni di spesa che come tali non renderebbero disponibili le risorse per la copertura in esame dovendosi procedere nel corrente esercizio al pagamento di impegni già assunti.

Circa gli ulteriori residui pari a 20 milioni di euro relativi al finanziamento di corsie riservate per il trasporto pubblico e piste ciclabili, si osserva che si trattava di spese in conto capitale(62) per cui è possibile la formazione di residui impropri, non collegati all'assunzione di impegni. Comunque, andrebbe corretto il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che evidenzia una riduzione di spese correnti anziché in conto capitale.


62) Cfr. Prospetto riepilogativo allegato al D.L. 111/2019, AS 1547.

Articolo 18
(Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

La norma, modificata dalla Camera dei deputati, integra l’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, includendo i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, tra quelli idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nelle more della definizione dei principi e criteri indicati da specifici provvedimenti legislativi.

Gli interventi realizzati su dette aree e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità e i relativi termini autorizzativi sono regolati dall’articolo 22 del medesimo decreto legislativo, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Si prevede, infine, che i gestori delle infrastrutture ferroviarie possano stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.

La RT afferma che la norma modifica l’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di includere tra le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili anche i siti e gli impianti di proprietà delle società del Gruppo FS e che la stessa non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18-bis
(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

La norma reca la modifica dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, laddove in relazione alle Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni sono indicati i criteri per la determinazione delle tariffe che tali Autorità stabiliscono per gli operatori dei mercati regolamentati, al fine di tenere conto oltre che dell'andamento del mercato anche del reale costo di approvvigionamento della materia prima.

La disposizione inserita in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le Autorità di cui trattasi(63) rientrano appieno nel novero delle PA a fini di contabilità nazionale (SEC2010)(64) , andrebbero richieste conferme in merito alla piena sostenibilità a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, delle attività istruttorie correlate alla disciplina delle tariffe, tenuto conto del criterio aggiuntivo di cui le medesime dovranno tener conto per effetto della modifica che si dispone con la norma in esame.


63) La legge numero 481/1995 ha previsto l'introduzione nel nostro ordinamento di due autorità di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità che oggi operano con il fine, fissato dalla legge, di "garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità". Si tratta, nello specifico, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Agcom).

64) Sotto settore "Autorità Amministrative indipendenti". Cfr. ISTAT, Elenco delle pubbliche Amministrazioni a fini di contabilità nazionale, 30 settembre 2021, sul sito dell'istituto.

Articolo 19
(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

La norma modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014 che disciplina il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

In particolare, si prevede che le amministrazioni pubbliche che predispongono proposte di intervento per la definizione di un programma di interventi di riqualificazione energetica degli immobili dalle stesse occupati, elaborano tali proposte anche avvalendosi dell’Agenzia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche.

Conseguentemente si stabilisce che anche la realizzazione degli interventi compresi nei programmi è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, dalle amministrazioni interessate e dall’Agenzia del demanio. Inoltre si stabilisce che i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche realizzano gli interventi ricompresi nei programmi secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Si prevede anche che, su richiesta del Ministero della transizione ecologica, l’Agenzia del demanio può curare l’esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell’ambito dell’attuazione dei programmi predisposti. Infine si prevede che i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possano fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, in quanto le modifiche apportate all’art. 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono finalizzate a semplificare e razionalizzare il funzionamento del Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC), assicurando una più efficace distribuzione delle attività tra i diversi enti coinvolti, nell’ottica di una migliore valorizzazione delle rispettive competenze.

In particolare, la RT evidenzia la possibilità di affidare la realizzazione degli interventi sugli edifici non in uso al Ministero della Difesa, oltre che ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche all’Agenzia del Demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile.

Inoltre, al fine di rispondere ai rilievi espressi dalla Corte dei Conti nella Deliberazione del 12 luglio 2021 n. 11/2021/G, la norma prevede, altresì, la possibilità di fare ricorso agli strumenti del MEPA o SDAPA della Consip.

Infine, la RT afferma che le attività previste in capo all’Agenzia del Demanio sono svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha evidenziato che la norma nella parte che consente alle amministrazioni obbligate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili di avvalersi anche dell'Agenzia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la norma si limita ad attribuire la realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili all'Agenzia del demanio, solo laddove gli stessi riguardino immobili interessati anche da altri programmi di investimento, come ad esempio nel caso della prevenzione del rischio sismico ovvero dell'attuazione di piani di razionalizzazione curati dalla medesima Agenzia.

Il Governo ha rilevato, in particolare, che su un totale di 150 interventi attualmente finanziati risulta che la percentuale degli interventi che potrebbero essere affidati, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica e con i predetti Provveditorati, all'Agenzia del demanio oscilla tra il 12 e il 20 per cento.

Il rappresentante dell'esecutivo ha segnalato, inoltre, che, poiché il presente articolo favorirà l'attuazione integrata delle risorse finanziarie già stanziate per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (PREPAC) con quelle già esistenti nella disponibilità dell'Agenzia del demanio (prevenzione rischio sismico – capitolo 7759, razionalizzazioni – capitoli 7754 e 7759) non si determineranno impatti negativi per l'Agenzia medesima, posto che la stessa continuerà a svolgere la propria attività nell'ambito della propria capacità operativa con le risorse strumentali e umane disponibili per l'attuazione dei propri piani d'investimento.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 19-bis
(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

L'articolo prevede al comma 1 l’istituzione il 16 febbraio di ogni anno della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere iniziative pubbliche per la diffusione di pratiche consapevoli nell’uso delle risorse esistenti, con il coordinamento delle attività previste da parte del Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ed in collaborazione con le regioni e gli enti locali (comma 4).

Il comma 2 esclude espressamente che la Giornata nazionale determini effetti civili di cui alla legge n. 260/1949 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive)(65) .

In particolare, il comma 3 prevede che in occasione della Giornata di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottino iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; possono promuovere altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

La disposizione inserita in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla sostenibilità della clausola di invarianza indicata al comma 3, atteso che la disposizione ivi prevista stabilisce che le Amministrazioni potranno prevedere l'organizzazione di convegni e di interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

Sul punto, si segnala ancora una volta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prescrive che ogni qualvolta nuove norme si accompagnino a clausole di neutralità, le stesse debbano anche accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità. Risolvendosi, in caso contrario, in mere affermazioni di principio prive di dimostrata fondatezza, determinando nei fatti i presupposti per la formazione di fabbisogni di spesa aggiuntivi per le Amministrazioni oppure la mancata attuazione delle norme.


65) La disposizione è stata inserita in prima lettura alla Camera dei deputati su richiesta della V Commissione nel parere formulato l'11 aprile u.s sul testo approvato in Commissione referente.

Articolo 19-ter
(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)

La norma stabilisce al comma 1 che al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri: a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli; b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica; c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

Il comma 2 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le amministrazioni interessate debbano provvedere avvalendosi delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica(66) .

La disposizione inserita in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo per i profili di quantificazione, non avendo particolari osservazioni da formulare in considerazione della suscettibilità di risparmi di spesa(67) derivante dalla disposizione in esame, andrebbero fornite rassicurazioni circa la piena sostenibilità degli ipotizzabili iniziali fabbisogni aggiuntivi che sembrano prefigurarsi in relazione al previsto ricorso all'utilizzo di appositi sensori di movimento (lettera a) e al previsto ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione ad oggi esistenti (lettera b).

Sul punto, si rammenta quanto previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale le nuove norme che si associano a clausole di invarianza debbano accompagnarsi a RT recanti l'illustrazione di dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Al contrario, risolvendosi le suddette clausole in mere affermazioni di "principio" prive di dimostrata fondatezza.


66) La norma è stata inserita durante la prima lettura su espressa richiesta formulata nel parere della V Commissione l'11 aprile u.s.

67) Da uno studio risalente al 2018 di un Centro di ricerca universitario, si apprende che il consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica in Italia nel 2017 è stato approssimativamente di 6.000 GWh, con un consumo pro capite di 100 kWh, pari al doppio della media europea di 51 kWh.1. Il consumo italiano è rimasto sostanzialmente stabile nell’ultimo decennio (nel 2007 il consumo era pari a circa 6.000 GWh) e la spesa italiana per illuminazione pubblica nel 2017 è stata pari a 1,7 miliardi di euro, integralmente gravante sul comparto degli enti locali. Cfr. Università Cattolica, Osservatorio sui Conti pubblici (OCP), Dossier "Illuminazione pubblica: spendiamo troppo", sul sito internet dell'Osservatorio.

Articolo 19-quater
(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura durante i lavori in commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo(68) .

In particolare, la disposizione prevede che al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza), a esclusione degli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura o di ricovero di tossicodipendenti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate (cfr. l'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74),

La disposizione inserita in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non ci sono osservazioni da formulare, dal momento che la legislazione vigente già prevede norme volte a definire i valori massimi della temperatura degli ambienti con climatizzazione invernale ed estiva e dunque i necessari dispositivi dovrebbero già essere in uso presso le pubbliche amministrazioni interessate dall’applicazione delle disposizioni in esame. Comunque, sarebbero utili elementi di stima in merito ai risparmi di spesa conseguibili dalle PA in relazione ai consumi energetici(69) , fornendo il dettaglio, distintamente per sotto settori, della spesa attualmente sostenuta nei vari comparti ai fini della climatizzazione degli ambienti lavorativi delle Amministrazioni.


68) Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 7 aprile 2022, pagina 13.

69) Dati di massima sono ritraibili da uno studio ENEA - risalente però al 2009 - si indicavano su di un totale di edifici pubblici di 13.581 unità censite, per una superficie complessiva di 28,4 milioni di metri quadrati, un consumo di energia termica complessivo di 14,5 Mio MWh, di cui 2/3 riferito al condizionamento di edifici relativi alle istituzioni scolastiche e 1/3 relativo ad uffici e caserme, per una spesa complessiva di 1.800 milioni di euro annui. Cfr. ENEA, "Indagine sui consumi degli edifici pubblici (direzionale e scuole) e potenzialità degli interventi di efficienza energetica", Report RSE/2009/165, pagine 6-8.

Articolo 20
(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

L’articolo reca disposizioni concernenti l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, per contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale.

In particolare, il comma 1 dispone che il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La finalità della norma è il perseguimento della resilienza energetica nazionale, della crescita sostenibile del Paese e della decarbonizzazione del sistema energetico. È previsto che per la copertura degli oneri il Ministero della Difesa può anche ricorrere alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione

Il comma 2 dispone che le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possano provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. È stabilito che alle Comunità energetiche rinnovabili possano partecipare gli enti militari territoriali.

Il comma 3 stabilisce che i beni ivi indicati sono qualificati di diritto come superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199/2021, relativo alla disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

La RT certifica che la norma è di carattere meramente "abilitante", avendo natura previsionale. Essa, infatti, configura una mera semplificazione procedimentale -peraltro già prevista a carattere ordinamentale dall’art. 355 del Codice dell’ordinamento militare- riconoscendo al Dicastero la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui propri siti (direttamente o tramite affidamento in concessione) e, in questi termini, non risulta produttiva di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nello specifico segnala che:

  1. laddove il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., scegliesse di affidare in concessione a terzi i beni del demanio militare (o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero) per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si genererebbero addirittura maggiori entrate a beneficio del bilancio dello Stato;
  2. nell’ipotesi di utilizzo diretto, di contro, gli oneri derivanti dall’installazione degli impianti (comunque, a priori, non programmabili e pertanto non quantificabili), sarebbero sostenuti con le risorse previste a legislazione vigente, iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica nell’ambito degli investimenti di cui alla Missione 2 del citato Piano.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va considerato sul comma 1 che la disposizione stabilisce che l'attuazione di quanto ivi previsto, potrà aver luogo esclusivamente nella cornice delle risorse che sono già previste ai sensi della normativa vigente, ossia nell'ambito delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni, mediante il ricorso alle risorse del Piano Nazionale di investimenti di cui alla Missione 2 del PNRR.

Pertanto, a fronte dell'eventualità che emergano nuovi e maggiori oneri in relazione ad una delle ipotesi di utilizzo dei beni demaniali consentite dalle disposizioni in esame, va osservato che la RT non fornisce una stima tali oneri, limitandosi alla sola indicazione delle relative modalità di copertura, per l'appunto a carico di stanziamenti già definiti in base alla legislazione vigente e, ricorrendone le condizioni, a carico del PNRR.

Dal momento che in entrambi i casi non è prevista una procedura di verifica parlamentare, atteso il carattere eventuale dei predetti oneri, si rende necessaria l'acquisizione di più puntuali indicazioni circa il possibile ordine di grandezza delle spese in questione e riguardo alle risorse già esistenti effettivamente utilizzabili, in bilancio, ovvero, a carico del PNRR.

La rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura(70) , ha confermato che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all'attuazione della disposizione in esame si provvederà tramite l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di quelle stanziate nella Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ha reso noto che qualora si volesse raggiungere l'obiettivo ideale dell'indipendenza energetica dei siti strategici dovrebbero essere realizzati circa 100 impianti di produzione di vario taglio, di potenza complessiva pari a circa 300 MW, in grado di produrre circa il 50 per cento degli attuali consumi energetici, e si otterrebbero risparmi di non meno di 50 milioni di euro all'anno rispetto all'attuale spesa per consumi elettrici del Ministero della difesa.

Sul comma 2, che prevede la possibilità di partecipazione alle Comunità energetiche rinnovabili da parte degli enti militari territoriali, non si formulano osservazioni dato il carattere facoltativo di tale partecipazione.


70) Camera dei deputati, Commissione Bilancio, Resoconto pag. 225

Articolo 21
(Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

Il comma 1 affida al Ministro della transizione ecologica l’adozione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di misure finalizzate a:

  • ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall’anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;
  • assicurare che il servizio di modulazione di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l’utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;
  • promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;
  • stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l’insorgere di situazioni di emergenza.

I commi 2 e 3 fissano le scadenze annuali per l'adozione delle suddette misure e specifica che atti e misure sono adottati anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l’ARERA.

Il comma 3-bis, inserito dalla Camera dei deputati, nell’ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, fissa il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti a 90 giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale

Il comma 3-ter, inserito dalla Camera dei deputati, riassegna le risorse destinate alla metanizzazione del mezzogiorno, ai sensi dell’articolo 1 comma 319 della legge n. 147/2013 e non ancora erogate(71) , alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta.

Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all' 1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma.

La RT originaria afferma che la norma introduce nuovi poteri di indirizzo per il Ministro della Transizione ecologica al fine di incrementare la sicurezza del sistema gas. La norma reca disposizioni principalmente finalizzate a una regolazione ottimizzata degli stoccaggi. Non variando quindi i volumi consumati e oggetto di tassazione, non comporta nuovi oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, in merito ai primi 3 commi, atteso che le norme in base alle quali il Ministro della transizione ecologica adotta le misure previste dalla presente disposizione non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica e sono corredate di clausola di invarianza finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento al comma 3-ter, andrebbe confermato che la riassegnazione delle risorse destinate alla metanizzazione del mezzogiorno e i differenti tempi di utilizzo delle stesse non determinino effetti sui saldi di finanza pubblica non in linea con quelli già scontati nei tendenziali. Inoltre, posto che si trasferiscono dai comuni alle regioni le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie, andrebbe assicurato che le amministrazioni regionali dispongano di adeguate risorse umane per lo svolgimento di tali procedimenti.


71) L’articolo 1, comma 319 della legge n. 147/2013, fra l’altro, prevede il finanziamento di un programma di metanizzazione del Mezzogiorno. A tal fine la norma autorizza la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2014-2020 per la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento secondo criteri di priorità definiti dal CIPE. La copertura della spesa relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno è prevista a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alla programmazione nazionale 2014-2020.

Titolo II
Politiche industriali

Articolo 22
(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

Il comma 1, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Il comma 2 demanda ad uno o più DPCM la definizione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, dei criteri e delle modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive all'articolo i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.1

s

k

700

1.000

1.000

700

1.000

1.000

700

1.000

1.000

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, per quanto riguarda la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli e per favorire il recupero e il riciclaggio di materiali andrebbe assicurato, posto che i contenuti delle misure non sono delineati dalle norme in esame, andrebbe assicurato che i decreti attuativi contemplino meccanismi che consentano di limitare gli incentivi entro limiti massimi di spesa.

Articolo 22-bis
(Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale)

Il comma 1, al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985 (ovvero quelli per i programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale), dispone che i diritti di regia (dovuti all'erario, fino a concorrenza dell'importo dei finanziamenti fruiti) derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi (ad oggi i diritti di regia sono definiti come quote degli incassi delle vendite dei suddetti prodotti applicando aliquote anche differenziate secondo scaglioni di avanzamento degli incassi. Tali scaglioni sono determinati considerando la previsione di incassi totali. I diritti di regia sono versati annualmente presso la Tesoreria provinciale dello Stato con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare. versamenti dei diritti di regia hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti. I versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento della erogazione dei finanziamenti). È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile (ripetizione dell'indebito) per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.

Il comma 2 stabilisce che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 808 del 1985, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

Il comma 3 prevede che il Ministero dello sviluppo economico effettui idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.

La RT non analizza l'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, appare necessario un chiarimento sugli effetti di cassa connessi con la modifica proposta, atteso che la vigente disciplina, recata dall’articolo 7 del DM n. 174 del 2010, prevede che i diritti di regia - definiti applicando aliquote differenziate secondo scaglioni di avanzamento determinati in funzione degli incassi totali previsti – siano versati annualmente presso la Tesoreria provinciale dello Stato con riferimento agli incassi ricevuti in ciascun anno solare, mentre la norma in esame ne consente il versamento al termine di un quindicennio a decorrere dalla conclusione del relativo progetto. L'impatto negativo della norma sul fabbisogno di cassa, anche se non permanente, appare inevitabile ed andrebbe quantificato e coperto.

Articolo 23
(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

Il comma 1, al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

Il comma 2 demanda ad uno o più DPCM la definizione degli ambiti di applicazione e di intervento, dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, ai sensi dell'articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.1

s

k

150

500

500

150

500

500

150

500

500

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 24
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

Il comma 1, integrando l'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 146 del 2021, prevede che nell’erogazione delle risorse relative al Fondo nuove competenze(72) sia prestata particolare attenzione anche ai datori di lavoro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, ovvero abbiano fatto ricorso al Fondo per il sostegno alla transizione industriale, di cui all'articolo 1, comma 478, della legge n. 234 del 2021, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto si limita ad ampliare l'ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con le risorse, già stanziate, del Fondo nuovo competenze, che viene appunto esteso a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per la transizione industriale.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le disposizioni, pur ampliando l’ambito soggettivo di applicazione del Fondo nuove competenze, operano nell'ambito di risorse già definite e che presentano sufficienti margini di modulabilità. Al fine di valutare, comunque, l'impatto della misura sulla congruità delle somme disponibili, sarebbe auspicabile un'indicazione sul tasso di incremento della platea di beneficiari che si presume di registrare.


72) Si ricorda che a carico di tale Fondo sono posti gli oneri relativi a ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, nell'ambito di specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.

Articolo 25
(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

Il comma 1 incrementa di 150 milioni per l’anno 2022 la dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021.

I commi da 2 a 4 stabiliscono che in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proceda con proprio decreto alla determinazione, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. Per essi si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in deroga a quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2022. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Il comma 5 dispone che per le variazioni in aumento, l’appaltatore presenti alla stazione appaltante l’istanza di compensazione; per quelle in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante. Il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

Il comma 6, in merito alle lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, fa salve le variazioni rilevate mediante i decreti adottati della legislazione previgente.

I commi 7 e 8 stabiliscono che ciascuna stazione appaltante provveda alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. In caso di ulteriore insufficienza delle risorse, i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti provvedono alla copertura degli oneri, fino alla concorrenza dell’importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall’articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021.

Il comma 9 provvede ai relativi oneri, quantificati in euro 150 milioni per l’anno 2022, ai sensi del successivo articolo 42.

La RT afferma che l’attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia e da un’elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.

L’elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, cosi come le forti variazioni registrate nel primo mese del nuovo anno, si riflettono sui prezzari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche.

Con riferimento allo scenario evolutivo, quello caratterizzato da rischio massimo può prevedere un aumento dei prezzi dei materiali di entità analoga a quello rilevato nell’anno 2021. Nella media dei materiali considerati dal MIMS l’incremento del primo semestre dell’anno 2021 è stato del 20 per cento.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha avviato una nuova rilevazione per il secondo semestre del 2021 e i risultati saranno disponibili a marzo ma, anche osservando le attuali quotazioni delle materie prime sui mercati internazionali, è verosimile attendersi aumenti di ordini di grandezza comparabili.

Poiché la nuova lista monitorata dal MIMS è riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, la RT stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell’opera per circa un terzo.

Negli ultimi mesi, inoltre, è aumentato anche il costo dell’energia, accrescendo la pressione sui costi di produzione nel settore delle costruzioni.

Lo scenario sopra rappresentato determina riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso, sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle finanziate nell’ambito del PNRR.

Per le opere pubbliche in corso l’articolo 1-septies del decreto legge n. 73 del 2021, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021, ha previsto la possibilità per le stazioni appaltanti di riconoscere agli operatori una compensazione in funzione di tali aumenti eccezionali e ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un apposito fondo con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro (a copertura dei costi relativi al primo semestre del 2021) successivamente rifinanziato per ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2022 mediante l’articolo 1, commi 398 e 399, della legge n. 234 del 2021 (a copertura dei costi relativi al secondo semestre del 2021).

Inoltre, la RT, oltre a ribadire il contenuto della norma, evidenzia che:

  • secondo il vecchio Codice appalti, per i lavori pubblici in linea di principio non si poteva procedere alla revisione dei prezzi (art. 133 comma 2) e non si applicava l’art. 1664 del Codice civile. In particolare, per le variazioni di prezzo dei lavori si adottava il prezzo chiuso (art. 133 comma 3), che consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una certa percentuale (pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ogni anno) da applicarsi nel caso in cui la variazione tra il tasso di inflazione reale e quello programmato dell’anno precedente sia superiore al 2%. In alcuni casi, tuttavia, si poteva derogare a tale regola: qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, avesse subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10%, si applicava una compensazione del prezzo per la percentuale eccedente tale 10% (art.133 comma 4). L’attuale codice dei contratti pubblici all’art. 106, comma 1 lett. a), D.lgs. 50/2016, prevede la possibilità che le stazioni appaltanti inseriscano, nei documenti di gara iniziali, clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi;
  • i commi 5 e 6 rivestono carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica;
  • ai fini della quantificazione del fondo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa, si è tenuto anche conto del fatto che l’accesso allo stesso rappresenta l’ipotesi residuale, attivabile laddove le risorse indicate dalle previsioni di cui al comma 7 risultino insufficienti, nonché dei valori di contesto sulla domanda di contratti pubblici nell’anno 2020 elaborati da ANAC, dell’andamento dei prezzi dei principali materiali da costruzione come dettagliati in precedenza e del peso che gli stessi hanno sul costo complessivo di costruzione (circa un terzo del costo complessivo dell’opera).

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha chiarito che la determinazione della misura dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021, disposto – per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 – dall'articolo in esame, al fine di consentire la compensazione, in favore dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice degli appalti, dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, è il risultato di elaborazioni effettuate sulla base di dati comunicati dall'ANAC – con particolare riferimento al valore degli appalti di lavori e del numero delle imprese potenzialmente beneficiarie – le quali tengono anche conto delle risorse che le stazioni appaltanti possono prioritariamente utilizzare per il riconoscimento delle compensazioni nonché degli incrementi registrati sui prezzi delle materie prime.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, di cui all'articolo 1-septies, comma 7, del DL n. 73/2021

s

k

150

150

Al riguardo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo si evidenzia che gli stessi pur indicando gli elementi principali posti alla base della quantificazione non ne specificano il dettaglio (valore delle opere pubbliche, numero di imprese, rincari medi per tipologia di materiale e d'impresa, misura percentuale di copertura delle richieste di accesso alle risorse del fondo in base alle risorse presenti) né quantifica l'ammontare delle risorse da utilizzare prioritariamente per cui non risulta possibile verificare la stima proposta. Si tratta comunque di un onere configurato entro un limite di spesa.

Articolo 25-bis
(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

Le disposizioni in commento, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, al comma 1 recano novelle all'art. 57-bis del D.L. n. 50 del 20217(73) in materia di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Nello specifico, con la novella operata al comma 1-bis, si riferisce la specifica disciplina del credito di imposta di cui al comma 1-bis al solo anno 2019 e non più con la decorrenza a regime,(74) come previsto dal vigente comma 1-bis.

Con il nuovo comma 1-quinquies si prevede che, a decorrere dall'anno 2023, il citato credito di imposta – che trova la sua disciplina generale al comma 1 dell'art. 57-bis del D.L. n. 50 – è concesso alle stesse condizioni ed ai medesimi soggetti indicati al citato comma 1 nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90.

Il comma 2 abroga il comma 13 dell'art. 67 del D.L. n. 73 del 2021(75) .

Il comma 3, a decorrere dall'anno 2023, incrementa di 15 mln di euro annui il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge n. 198 del 2016.

Il comma 4 associa ai commi 1 e 3 oneri in misura pari a 45 mln di euro annui disponendone la copertura finanziaria con le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 13 dell'art. 67 del D.L. n. 73 del 2021, disposta dal comma 2.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, considerato che il credito di imposta disciplinato dal nuovo comma 1-quinquies opera entro il limite delle risorse stanziate che costituiscono un tetto di spesa, non si hanno osservazioni per quanto di competenza. Si riscontra che le risorse rivenienti dall'abrogazione del citato comma 13 dell'art. 67 del D.L. n. 73 del 2021, ammontano ad euro 45 mln di euro annui a decorrere dal 2023. Tali risorse costituiscono, in coerenza con il dettato normativo, la copertura finanziaria dell'incremento della dotazione del Fondo per il pluralismo e l'informazione – in misura pari a 15 mln di euro l'anno a partire dal 2023 – e del credito di imposta operante a regime dal 2023, in ragione di 30 mln di euro l'anno.


73) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

74) Si ricorda che il comma 1-bis interviene sulla disciplina del contributo, sotto forma di credito di imposta, riconosciuto in favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente. Il contributo è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Nello specifico, a decorrere dal 2019, il predetto credito di imposta è concesso alle stesse condizioni ed ai medesimi soggetti nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'UE richiamati al comma 1. L'art. 57--bis reca rimodulazioni del beneficio per gli anni 2020 (comma 1-ter), 2021 e 2022 (comma 1-quater). In tutti i casi il credito di imposta opera entro il limite delle risorse variamente stanziate.

75) Il comma 13 di cui si dispone l'abrogazione così dispone: "A decorrere dall'anno 2023, per la concessione del credito d'imposta di cui all'articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 45 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico".

Titolo III
Regioni ed enti territoriali

Articolo 26
(Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale)

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo di cui all’articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge n. 146 del 2021, destinato all'erogazione di un contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome, di ulteriori 400 milioni di euro per l’anno 2022.

Il comma 2 provvede ai relativi oneri ai sensi dell’articolo 42.

Il comma 2-bis differisce per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. Si tratta di termini per l’adozione di provvedimenti da parte delle regioni che registrano squilibri nella gestione del settore sanitario.

Il comma 2-ter differisce per l’anno 2022, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011, per l’approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato di due mesi rispettivamente al 30 settembre e al 30 novembre 2022.

Il comma 2-quater opera un differimento temporale nell'ambito della normativa transitoria sull'inquadramento finanziario delle quote di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche dei superamenti dei limiti di spesa farmaceutica; la normativa transitoria in oggetto riguarda le quote che sono state versate dalle aziende con riserva e che possono essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, nei limiti - per le quote relative al 2020 - di quanto effettivamente versato dalle aziende alla data di entrata in vigore (27 gennaio 2022) del decreto-legge n. 4 del 2022. La novella modifica quest'ultimo limite temporale, sostituendolo con quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 4 (29 marzo 2022).

La RT in merito ai commi 1 e 2 ribadisce il contenuto della norma, mentre non si occupa dei restanti commi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Incremento fondo per erogazione contributi statali alle ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza COVID rappresentate dalle regioni e province autonome, di cui all'articolo16, comma 8-septies del DL n. 146/2021

s

c

400

400

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 27
(Contributi straordinari agli enti locali)

Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, destinato al ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di contributi o dell'imposta di soggiorno e del contributo di sbarco in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il Fondo ha lo scopo di garantire la continuità dei servizi erogati attraverso l’erogazione di un contributo straordinario agli enti locali.

I comma da 3 e 4-bis prevedono che ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all’articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267/2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell’arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l’anno 2022 di 22,6 milioni di euro. Sono escludi dal predetto contributo i comuni in dissesto finanziario o che hanno ricevuto contributi in forza di una serie di norme specificamente elencate.

Il contributo è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

Le risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno.

Le risorse spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

Il comma 5 provvede ai relativi oneri, pari a 322,6 milioni di euro per l’anno 2022, ai sensi dell’articolo 42.

La RT ribadisce il contenuto della norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Incremento del fondo finalizzato a ristorare parzialmente i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19, di cui all'articolo 25, comma 1 del Dl n. 41/2021

s

c

50

50

2

Istituzione di un fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in favore dei comuni

s

c

200

200

2

Istituzione di un fondo destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in favore delle città metropolitane e province

s

c

50

50

3

Contributo in favore dei comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità per sostenere gli oneri derivanti dalla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni

s

c

22,6

22,6

Al riguardo, in merito al comma 3-bis e alla facoltà dei comuni di restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022, si osserva che la norma consente ai comuni interessati termini più ampi per la restituzione di rate già scadute relative ad anticipazioni di liquidità che andavano restituite in una unica soluzione nell'anno 2022. Tale differimento sembra ampliare la capacità di spesa degli enti locali anche se trattandosi di una partita finanziaria non rileva ai fini dell’indebitamento netto. Sui restanti commi, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28
(Rigenerazione urbana)

La norma, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 « Inclusione e Coesione », Componente 2 « Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore », Investimento 2.1 « Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, autorizza lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell’interno 30 dicembre 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026.

Viene affidato ad un decreto del Ministero dell’interno l'assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata.

Ai relativi oneri si provvede:

  • quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede Contributi ai comuni per la progettazione di interventi di messa in sicurezza territorio;
  • quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che prevede Contributi per investimenti di messa in sicurezza edifici e territorio comuni;
  • quanto a 285 milioni per l’anno 2025 e a 280 milioni per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevede l’istituzione di un fondo per gli investimenti a favore dei comuni.

Infine, si dispone il vincolo del 40 per cento delle risorse assegnate a favore degli enti locali del Mezzogiorno (comma 6).

La RT esplicita gli oneri recati dalla norma e le relative coperture finanziarie allegando la tabella sottostante:

cid:image003.png@01D811DA.7D9EEE20

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l’anno 2025 e a 280 milioni per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, il rappresentante del Governo ha assicurato che le risorse di cui al comma 4 utilizzate a copertura degli oneri, sono disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente. Inoltre, ha sottolineato che gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica registrati in relazione alla riduzione, disposta dallo stesso articolo 28, comma 4, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, relative all'assegnazione di contributi agli enti locali sono stati calcolati – a differenza di quanto previsto con riferimento alla norma originaria – tenendo conto di informazioni più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1-2

Scorrimento graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate per rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 160/2019

s

k

40

150

150

40

150

150

4

Riduzione dei contributi ai Comuni per spesa di progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento energetico delle scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per la sicurezza delle strade, di cui all’art. 1, co. 51, della L. 160/2019

s

k

-40

-40

Riduzione stanziamenti per contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall’art. 1, co. 139, della L. 145/2018

s

k

-150

-150

-150

-150

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28, comma 5-bis
(Modifiche al testo unico dell'edilizia)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, reca modifiche agli articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia).

In particolare, si precisa che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (considerati tali ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria) ivi disciplinati non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 142/2004.

Di conseguenza, sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma modifica le tipologie di interventi edilizi considerati di ristrutturazione edilizia andrebbe chiarito se tale modifica possa ampliare gli interventi oggetto di agevolazione fiscale e determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica qualora le agevolazioni medesime non siano concesse entro limiti massimi di importo.

Titolo IV
Altre misure urgenti

Articolo 28-bis
(Cooperative edilizie di abitazione)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura durante i lavori in commissione, con il parere favorevole del rappresentante del Governo(76) e integra l'articolo 13 della legge del 1992, inserendovi il comma 1-bis, attraverso cui si definiscono le cooperative edilizie di abitazione – ai fini della legge sulle cooperative – come: società costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile. Si tratta delle disposizioni relative alle cooperative a mutualità prevalente (che svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; che si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci); società che hanno come scopo principale la realizzazione e la assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, godimento o locazione; società che possono inoltre svolgere, in via accessoria o strumentale rispetto allo scopo principale, attività o servizi anche di interesse collettivo, da svolgere secondo i principi della mutualità cooperativa, senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei familiari o di soggetti terzi. Tali attività o servizi devono essere riconducibili allo scopo principale.

La RT non è al momento disponibile.

Durante l'esame in prima lettura, il Governo ha assicurato che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in relazione al riconoscimento di eventuali agevolazioni fiscali e contributive.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione i cui effetti appaiono iscriversi appieno nei tendenziali di spesa redatti ai sensi della legislazione vigente, nulla da osservare.


76) Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 7 aprile 2022, pagina 15.

Articolo 29
(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

Con il comma 1 del presente articolo si riaprono i termini previsti per effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, detenuti alla data del 1 gennaio 2022, non relativi all'impresa; a tal fine viene modificato in più parti l'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 282 del 2002 e precisamente:

  • con la lettera a): al primo periodo si dispone che la riapertura dei termini riguarda i beni posseduti al 1 gennaio 2022(77) ;
  • con la lettera b): al secondo periodo si stabilisce che il pagamento dell'imposta sostitutiva, per intero o la prima rata, avvenga entro il 15 novembre 2022(78) ;
  • con la lettera c): al terzo periodo si prevede che la redazione ed il giuramento della perizia possono essere effettuati entro il 15 novembre 2022(79) .

Con il comma 2 si determina che l'aliquota prevista per ambedue le tipologie di beni da rivalutare è fissata nel 14%, in luogo della previgente percentuale dell'11%(80) .

Il comma 3 determina le minori entrate derivanti dalla presente disposizione valutate in 245,5 mln di euro per l'anno 2022, in 278,5 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e in 33 mln di euro per l'anno 2032 a cui si provvede mediante l'articolo 42 del decreto all'esame.

La RT evidenzia che la disposizione prevede la riproposizione della rideterminazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati per i beni posseduti al 1° gennaio 2022.

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, conseguenti alla proroga ai beni posseduti al 1° gennaio 2022, analizza gli ultimi dati disponibili dei versamenti F24 per i codici tributo 8055 e 8056 rilevando nel 2021 una prima od unica rata per circa 1.628 milioni di euro.

Dato il forte interesse rilevato per la normativa di rideterminazione dei valori nonostante la crisi pandemica e la precedente riapertura dei termini per il 2020, stima che la nuova riproposizione possa avere una adesione simile, ma ridotta in un’ottica prudenziale al 95% in considerazione della maggiore aliquota, che in ogni caso è vantaggiosa rispetto alla tassazione ordinaria.

In base alla rateizzazione utilizzata per il pagamento dell’imposta sostitutiva riferita al 2020 stima le successive due rate relative alla proposta pari a circa 426 milioni di euro nei successivi due anni per una complessiva imposta sostitutiva di circa 2.480 milioni di euro (con aliquota all’11%) corrispondente a circa 22,5 miliardi di euro di valori rideterminati (96% relativo a partecipazioni e 4% a terreni). Per quanto riguarda gli effetti sulle imposte dirette, ipotizza che il 50% di tali valori costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, con una perdita di gettito annua pari a circa 293 milioni di euro (22,5 mld X 50% X 26% /10).

Espone gli andamenti finanziari che tenuto conto della maggiore aliquota dell’imposta sostitutiva (14%) e dell’abbattimento prudenziale del 5%, determinano un’imposta sostitutiva di ammontare complessivo di circa 2.999,5 milioni di euro, cui corrisponde un ammontare di valori rideterminati di circa 21,4 miliardi di euro, e una perdita di gettito IIDD su base annua di circa 278,5 milioni di euro (si consideri nel primo anno che le imposte sulle plusvalenze di dicembre saranno finanziariamente regolate a gennaio dell’anno successivo).

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Imposta sostitutiva

1.968,5

515,5

515,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Effetti II.DD.

-245,4

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-33

0

Totale

1.723,1

237,0

237,0

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-278,5

-33

0

Conclude specificando che alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Per la modifica parlamentare non è stata presentata RT aggiuntiva.

Al riguardo, in prima analisi, si dà riscontro, utilizzando i dati forniti in RT, delle risultanze in essa presentate. Tuttavia, al fine di poter verificare il carattere prudenziale della stima presentata, si osserva quanto segue:

  • la RT non indica le ipotesi sulla cui base la stessa è giunta sia a determinare la percentuale di riduzione applicata per stimare la potenziale adesione dei nuovi beneficiari (abbattimento del 5%) - il quale parrebbe esser dovuto solo dell'aggravio di tre punti di percentuale di imposta (che passa dall'11% al 14%) - sia ad individuare la quota del 50% delle minori plusvalenze, in un arco temporale di 10 anni, rispetto alla totalità dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni rideterminati.
  • la RT non sembra formulare ipotesi circa le variazioni nel tempo dei valori di detti beni, specialmente le partecipazioni, che potrebbero aver risentito e tuttora risentire della crisi sanitaria e di quella geo-politica in atto.
  • la RT non fornisce informazioni in merito alle conseguenze sulla stima delle scelte razionali da parte dei potenziali beneficiari; infatti le rideterminazioni dei valori si presentano convenienti qualora i soggetti intendano, nel breve/medio periodo, vendere i beni oggetto di rivalutazione in modo da poter beneficiare nel miglior modo possibile della convenienza della misura fiscale in argomento. In considerazione di ciò andrebbe chiarita la ragione per la quale la RT abbia contabilizzato il minor gettito per la sola quota del 50% delle minori plusvalenze realizzabili, peraltro assunte per un valore costante nel tempo, rispetto alla totalità delle operazioni di rivalutazione(81) .
  • Poiché la misura è ormai consolidata nel tempo(82) sarebbe opportuno ottenere dati di consuntivo in termini di:
  • effettiva perdita di gettito a titolo di minori plusvalenze dichiarate, suddivise nel tempo;
  • detrazione dall'imposta sostitutiva, dovuta per la nuova rivalutazione, dell'importo dell'imposta sostitutiva già versata nei casi in cui i contribuenti abbiano già effettuato una precedente rivalutazione del valore dei medesimi beni(83) . Tale dato consentirebbe di avere una valutazione degli effetti netti di gettito in quanto le stime presentate nelle RT, prendono a base sempre i valori di incasso lordi relativi alle precedenti rivalutazioni, che si sono susseguite nel tempo; per contro è il dato finanziario netto che consentirebbe di avere la percezione dell'effettivo incasso a titolo di imposta sostitutiva, tenendo conto del sovrapporsi delle proroghe che si sono avvicendate in archi temporali brevi.

In merito alla modifica apportata in sede di esame parlamentare non si hanno osservazioni da formulare in quanto le proroghe delle date di versamento e della perizia giurata hanno carattere infra annuale.


77) La precedente riapertura riguardava i beni posseduti alla data del 1 gennaio 2021.

78) Tale data è stata modificata durante l'esame parlamentare; la precedente riapertura indicava il termine del 15 novembre 2021; si ricorda che il decreto indicava il termine del 15 giugno 2022.

79) Tale data è stata modificata durante l'esame parlamentare; la data originaria indicata nel decreto era il 15 giugno 2022; la precedente riapertura indicava la data del 15 novembre 2021.

80) Detta percentuale, per ultimo, è stata fissata dall'articolo 1, comma 1123 della L. n. 178 del 2020.

81) Ci si soffermi sul fatto che se sul totale del valore rideterminato si fosse calcolata la minore plusvalenza introitabile si sarebbero registrate perdite doppie rispetto a quanto stimato in RT.

82) La prima misura risale al ricordato D.L. n. 282 del 2002, che ha subito ricorrenti proroghe.

83) Sul punto si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021.

Articolo 29-bis
(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

Le disposizioni in commento, introdotte dall'altro ramo del Parlamento, novellano la disciplina in materia di opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, di cui all'art. 121 del D.L. n. 34.

Nello specifico, con la novella operata alla lettera a) del citato art. 121, comma 1(84) , in materia di sconto in fattura, si prevede che alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Con la novella operata alla lettera b), in materia di cessione dei crediti, si prevede la medesima disciplina introdotta con riguardo alla lettera a) riferita ai casi di opzione per lo sconto in fattura.

Con il comma 2 si prevede che le nuove disposizioni trovano applicazione con riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate, a partire dal 1 maggio 2022.

La RT non è al momento disponibile

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni in commento consentono una ulteriore cessione del credito di imposta – rispetto a quelle permesse dalla legislazione vigente – con riguardo alle sole banche,(85) in relazione a crediti per i quali è stato esaurito il numero delle possibili cessioni, ed a favore dei soggetti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza possibilità di porre in essere ulteriori cessioni.

Sul punto si ricorda che la materia è stata interessata da numerosi interventi normativi che hanno rimodulato le possibilità di cessione dei crediti di imposta. Alla disciplina originaria che consentiva ampia possibilità di cessione del credito sia nel caso di opzione per lo sconto in fattura sia nei casi di opzione per la cessione del credito, con il D.L. n. 4 del 2022 (art. 28, comma 1), in funzione di contrasto alle frodi che hanno riguardato il settore, è stata introdotta una disciplina molto restrittiva. Si prevedeva infatti, in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a) del D.L. n. 34 del 2020), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi ammessi all'agevolazione, con divieto di successive cessioni da parte del cessionario. Analogamente, nel caso di opzione per la cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b) del D.L. n. 34 del 2020) era consentita soltanto la prima cessione da parte del beneficiario originario, ma con divieto di successive cessioni. Si provvedeva pertanto all'abrogazione del citato comma 1 dell'art. 28 del D.L. n. 4 citato.

Con l'art. 1 del D.L. n. 13 del 2022, per entrambe le fattispecie in cui si sostanzia l'opzione, si è provveduto ad ampliare le possibilità di cessione attraverso la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti(86) esclusivamente a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari (comma 2). Nell'occasione la RT associata evidenziava l'assenza di effetti finanziari negativi e l'introduzione di un meccanismo di circolazione dei crediti in questione egualmente presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

La norma in commento, ritornando ancora una volta sulla disciplina della cessione dei crediti di imposta, consente, esaurite le possibilità di cessione, una ulteriore negoziazione da parte delle sole banche, già cessionarie di crediti di imposta, ed in favore dei soggetti con i quali hanno stipulato contratti di conto corrente. Considerato che, in assenza di ulteriori specificazioni normative, i nuovi cessionari possono ben essere soggetti non in possesso di alcuna qualificazione,(87) appare necessaria la valutazione del Governo in ordine all'impatto delle nuove previsioni rispetto all'efficacia delle azioni di contrasto alle frodi nel settore.(88) Si suggerisce inoltre di svolgere un approfondimento al fine di valutare la ragionevolezza e la coerenza della disciplina della materia in esame nel suo complesso,(89) così come la stessa risulterà in conseguenza dei numerosi interventi che si sono succeduti nel tempo.


84) Il comma 1 dell'art. 121, così dispone: "I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima".

85) Non quindi in favore degli altri intermediari finanziari ed imprese di assicurazione che possono essere cedenti/cessionari dei crediti di imposta

86) Di cui agli art. 121 e 122 del D.L. n. 34 del 2020. La predetta disciplina è stata poi trasfusa nel nuovo comma 1-bis al D.L. n. 4 del 2022, approvato con la legge di conversione del 28 marzo 2022, n. 25 che, a sua volta, con l'art. 1, comma 2 della citata legge n. 25 del 2022 ha abrogato il D.L. n. 13.

87) Come invece le banche, gli intermediari finanziari etc..

88) Si fa rinvio al commento dell'art.1 del D.L. n. 13 del 2022 di cui alla Nota di lettura del Servizio del bilancio n. 295 del marzo 2022 – A.S. 2545 – pp. 3 e ss. (link).

89) Si rileva in proposito che la prima cessione, diversamente dalle due successive, può essere effettuata anche in favore di un soggetto non qualificato; le altre due cessioni sono invece consentite solo se in favore di un cessionario che possiede una particolare qualificazione (Banche, intermediari finanziari, assicurazioni); con la disciplina in commento infine si riapre alla possibilità, per l'ultima cessione, di porla in essere nei confronti di soggetti che hanno perfezionato con la banca cedente un contratto di conto corrente. Inoltre la ulteriore ed eccezionale possibilità di cessione verrebbe consentita dalle disposizioni in commento solo da un intermediario qualificato (la banca) tra quelli individuati dal legislatore come cessionari ulteriori (imprese di assicurazioni, intermediari finanziari, società del gruppo bancario).

Articolo 29-ter
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA)

Le disposizioni in commento, approvate dalla Camera dei deputati, novellano l'art. 10-quater(90) del D.L. n. 4 del 2022, introducendovi il nuovo comma 2-bis. Nello specifico si prevede che, al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito(91) , per l'anno 2022 i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al 29 aprile 2022 ma comunque entro il 15 ottobre 2022.

La RT non è al momento disponibile.

Al riguardo, nulla da osservare. Si ricorda che in occasione della rimodulazione del termine entro cui effettuare la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni, la RT associata alle disposizioni non vi ascriveva effetti finanziari(92) .


90) L'art. 10-quater così dispone: "1. Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.
2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 23 maggio."

91) Di cui all'art. 121 del D.L. n. 34 del 2020.

92) Nello specifico la RT osserva che "In considerazione delle difficoltà di utilizzo della piattaforma dell'Agenzia delle entrate anche legate agli ultimi decreti anti frodi che prevedono asseverazioni dei tecnici al fine del riconoscimento dei vari bonus edilizi, previste anche per la cessione del credito e lo sconto in fattura, la disposizione intende dare più tempo ai contribuenti per l'inserimento nella piattaforma della comunicazione dell'opzione per la cessione del credito o sconto in fattura dei bonus edili, spostando il termine dal 7 aprile al 29 aprile 2022 e conseguentemente, per dar tempo all'Amministrazione finanziaria di elaborare i dati raccolti, viene previsto lo slittamento del termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata dal 30 aprile al 23 maggio".

Articolo 30
(Risorse relative all'emergenza COVID-19)

Il comma 1 autorizza per il 2022 la spesa di 200 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 42 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Il comma 3 dispone la conservazione, per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, ai fini del ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre), come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, di 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Il comma 3-bis aggiunge i seguenti due commi all'articolo 3 del decreto-legge n. 150 del 2020:

Il nuovo comma 3-bis dispone che il Commissario ad acta per il rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3 (ovvero per l'attuazione dei progetti di edilizia sanitaria), può avvalersi delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Il nuovo comma 3-ter autorizza, nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano.

Il prospetto riepilogativo ascrive ai primi 3 commi i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno e ind. netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Risorse da trasferire sull'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del DL n. 18/2020 per l'acquisto di farmaci antivirali

s

c

200

200

c.3

Conservazione in conto residui delle risorse di cui all'articolo 183, comma 2 del Dl 34/2020- Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali a sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato, alle Regioni

s

c

25

La RT si limita a ribadire il contenuto dei primi 3 commi, mentre non si sofferma sul comma 3-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare sui primi 3 commi, considerato che gli oneri sono configurati come limiti massimi di spesa.

Per quanto attiene al comma 3-bis, si evidenzia che gli oneri connessi alla riorganizzazione prevista sono posti a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza del personale richiesto, con copertura quindi nel bilancio degli enti interessati. In proposito, anche se gli oneri complessivi a carico delle PP.AA. non dovrebbero aumentare per effetto delle disposizioni, si evidenzia che la suddetta forma di copertura non rientra tra quelle previste dall’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità. Andrebbero inoltre acquisiti elementi di valutazione in merito all'effettiva disponibilità delle risorse in questione nel bilancio dei medesimi enti regionali senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente o su spese obbligatorie e non rimodulabili.

Articolo 31
(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020:

  • la lettera a), inserendovi il comma 1-bis, incrementa il Fondo di cui al comma 1 (destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati;
  • la lettera b), modificando il comma 2, prevede che il decreto per l'individuazione delle modalità attuative del citato comma 1 possa essere emanato, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche dall'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute;
  • la lettera c), inserendovi il comma 2-bis, stabilisce che per le finalità di cui al presente articolo la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del 2% delle risorse stesse.

Il comma 2 provvede ai sensi dell'articolo 42 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.1

s

c

15

15

15

La RT si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato come tetto di spesa.

Articolo 32
(Disposizioni urgenti volte all'incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

Il comma 1, allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), autorizza la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 (si tratta di risorse accantonate sul Fondo sanitario Nazionale – parte corrente - per il finanziamento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale - cd. risorse vincolate).

Il comma 2 consente l'incremento, a decorrere dall'anno 2025, del limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011 (55 milioni di euro annui a partire dal 2013 da distribuire tra le Regioni, destinandoli sia al funzionamento delle nuove REMS, sia al rafforzamento della rete complessiva dei servizi residenziali e ambulatoriali per la salute mentale) e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 137 del 2020 (1 milione di euro annui aggiuntivi a decorrere dal 2021), in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo.

Al riguardo, in relazione al comma 1, si evidenzia che la modalità di copertura prescelta meriterebbe un approfondimento in ordine alla disponibilità delle somme occorrenti, alla luce del frequente ricorso alle risorse in questione per la copertura di interventi di spesa in materia sanitaria, pur riconoscendo che le somme in questione sono molto contenute. In ogni caso, come già rilevato in precedenti occasioni, l'acquisizione di un quadro complessivo riepilogativo degli interventi e dei relativi ammontari, a valere sulla quota destinata ad obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nell'ambito del FSN, sarebbe auspicabile.

Si osserva che il comma 2 prefigura un onere, derivante dalla possibilità di incrementare la spesa in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti dai REMS regionali, senza determinarne l’ammontare, come invece previsto dalla normativa previgente. Inoltre, per effetto del meccanismo delineato, al manifestarsi dei maggiori fabbisogni emergenti dai REMS regionali, l'individuazione e la copertura dell'onere medesimo sembrerebbero rimessi esclusivamente a procedure di tipo amministrativo, in assenza quindi di una verifica parlamentare delle relative stime. Pertanto, i profili critici già sollevati in relazione al comma 1 assumono maggior rilievo, proprio alla luce dell'indeterminatezza degli eventuali, maggiori importi coinvolti, anche se la norma sembra mirare a un contenimento degli stessi in quanto ne prevede l'individuazione in coerenza con la dinamica del finanziamento del FSN.

Articolo 33
(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

L'articolo reca disposizioni riguardanti diversi profili inerenti alle assunzioni presso l’ufficio del processo, effettuate nell’ambito delle procedure di reclutamento previste a supporto del PNRR.

In particolare, il comma 1 integra il comma 11-bis dell’articolo 73 (Formazione presso gli uffici giudiziari), del decreto-legge n. 69/2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. La modifica è volta a consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all’ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l’amministrazione giudiziaria dopo l’assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi della durata complessiva richiesta.

Il comma 2 modifica agli articoli 11 (Addetti all'ufficio per il processo) e 14 (Procedura straordinaria di reclutamento) del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recanti rispettivamente l’autorizzazione all’assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo e la procedura per il loro reclutamento. La prima modifica (lettera a)), intervenendo sull’articolo 11 con l’inserimento del nuovo comma 2-bis, introduce, per gli addetti all’ufficio del processo, l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense e stabilisce, per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale. A tal fine, l’avvocato ed il praticante avvocato sono tenuti a comunicare al consiglio dell’ordine in cui sono iscritti, l’assunzione come addetto all’ufficio del processo; in caso di omessa comunicazione, non sarà loro consentito di prendere servizio. Per effetto di un modifica approvata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura(93) , si prevede d'ora innanzi che ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto.

La lettera b), concerne invece due modifiche all’articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il numero 1) sostituisce il secondo periodo del comma 11, al fine di consentire, nel caso in cui all’esito delle procedure concorsuali bandite dal Ministero della giustizia, vi siano distretti nei quali non sono stati coperti tutti i posti messi a concorso, che si possa attingere, tramite scorrimento, dalle graduatorie di altri distretti in cui, per il medesimo profilo rimasto scoperto, siano disponibili candidati che sono risultati idonei ma non vincitori. Per partecipare alla procedura di assegnazione di tali posti i candidati idonei, ma non utilmente collocati, nelle graduatorie distrettuali ancora capienti devono presentare apposita domanda, indicando uno solo dei distretti in cui risultano scoperture di posti. L’assegnazione avviene tramite sulla base della votazione conseguita. Il numero 2) interviene sul comma 12-bis dell’articolo 14, che disciplina la procedura speciale per il distretto di Trento, aggiungendo un periodo allo scopo di autorizzare la commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, ad ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo non superiore a trenta volte quello dei posti messi a concorso, in base alla graduatoria risultante a seguito della valutazione dei titoli.

La RT evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 è volta a risolvere i dubbi interpretativi determinatisi per effetto del reclutamento a tempo determinato degli addetti all’ufficio per il processo assunti nei concorsi banditi ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, che al momento dell’assunzione in servizio stiano ancora espletando la formazione teorico-pratica disciplinata dall’articolo 73 del decreto-legge 69/2013, la formazione teorico-pratica disciplinata dall’articolo 73 del decreto-legge 69/2013, nel senso di chiarire che il periodo di tirocinio svolto, con il periodo svolto come dipendente pubblico a contratto a termine con qualifica di funzionario F1, Area III, addetto all'ufficio per il processo, contribuiscono entrambi al conseguimento del periodo di 18 mesi di tirocinio, necessario per l’accesso al concorso per magistrato ordinario. La norma in esame, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Quanto al comma 2, certifica che, dal punto di vista finanziario, la modifica apportata all’articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’inserimento del comma 2-bis, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa sia la natura ordinamentale sia la finalità dell’intervento, che muove dalla necessità di dirimere dubbi interpretativi in merito alla compatibilità dell’esercizio dell’attività professionale forense con il rapporto di lavoro a tempo determinato con l’amministrazione pubblica in qualità di addetti all’Ufficio per il processo (comma 2, lettera a).

L’intervento sull’articolo 14 del citato D.L. 80/2021, ha natura ordinamentale ed è finalizzato a consentire il superamento di ostacoli normativi e in tal modo permettere l’ulteriore scorrimento di graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti e la copertura delle sedi rimaste ancora vacanti, in linea con quanto previsto dal piano assunzionale relativo alla linea di progetto Capitale Umano Giustizia inserito nel PNRR e agli obiettivi di efficienza della giustizia (comma 2, lettera b, punto 1).

Assicura che la disposizione di cui al comma 2, lettera b, punto 2, infine, non presenta profili di onerosità, stante la natura ordinamentale e pertanto, si pone in armonia con l’intento di reclutamento e successiva gestione giuridica ed economica del personale amministrativo anche per gli addetti all'ufficio per il processo da assegnare agli uffici giudiziari del distretto di corte di appello di Trento.

L'integrazione apportata in prima lettura al comma 2, lettera a) è al momento sprovvista di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori

Al riguardo, per i profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Sul comma 2, lettera b), n. 2, con riferimento al distretto giudiziario di Trento, posto che la norma si limita alla previsione che alla prova scritta per il reclutamento degli addetti all’ufficio del processo possa essere ammesso un numero di candidati pari ad un multiplo non superiore a trenta volte dei posti messi a concorso, in nulla innovandosi rispetto alla gamma degli oneri già previsti dalla normativa vigente(94) , non si formulano osservazioni.

Nulla da osservare in merito alle restanti disposizioni, ritenuto il loro valore ordinamentale.

Quanto alla integrazione apportata al comma 2, lettera a) nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura, ritenuto il tenore avente un mero rilievo ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.


93) Camera dei Deputati, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, 7 aprile 2022, pagina 16.

94) L’autorizzazione di spesa prevista dalla norma vigente è stata prevista sulla base dei dati e parametri dalla RT annessa al DL n. 80/2021 per cui la quantificazione dei compensi complessivi (euro 3.281.7) spettanti ai membri delle commissioni esaminatrici sono stati fissati ai sensi dell’art. 4, del DPCM 24 aprile 2020 su valori massimi cumulativi, indipendenti dal numero dei partecipanti alle prove scritte.

Articolo 34
(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»)

L'articolo reca svariate modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, in cui si prevede disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO».

In particolare, il comma 1, lettera a) modifica l’articolo 5 del decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo alla disciplina dell’autorità competente e del procedimento per la designazione dei procuratori europei delegati (PED). In primo luogo, il limite di età per i magistrati che si candidano all’incarico di procuratore europeo delegato viene innalzato da 59 a 64 anni (lettera a), n. 1). Inoltre, aggiungendo un periodo al comma 3 dell’articolo 5 del D.lgs. 19/2021, si specifica che quando - in seguito ad accordo tra il Procuratore capo europeo e il Ministro della giustizia – si provveda alla designazione di procuratori europei delegati addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la legittimazione alla presentazione della dichiarazione di disponibilità per la designazione all’incarico di PED presso la Procura generale della Corte di cassazione è attribuita ai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità. Quindi, si modifica il comma 4 del medesimo articolo specificandosi che nei predetti casi la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione (lettera a) n.2). Con l'aggiornamento del comma 5 del medesimo articolo, relativo alla valutazione da parte del CSM delle candidature, coordinandolo alle nuove disposizioni introdotte e specificando che nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche; resta ferma, al di fuori dei casi dei PED presso la Procura della Cassazione, l’applicazione delle disposizioni vigenti relative al passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa (lettera a), n.3). Inoltre, sono coordinate con le nuove disposizioni le disposizioni contenute nel comma 6 relative alla designazione dei PED da parte del CSM (lettera a) n. 4).

La lettera b) del comma 1 modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2021, concernente la disciplina dei provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, con particolare riguardo all’assegnazione degli stessi alle sedi, all’esonero dal carico di lavoro ordinario nonché alla riassegnazione alla sede di provenienza alla cessazione dell’incarico. In particolare le modifiche dei commi 1 e 2 (lettera b) nn. 1) e 2) sono di coordinamento con l’introduzione delle nuove disposizioni relative ai PED destinati alla Procura generale presso la Corte di cassazione. La modica al comma 3 (lett. b, n.3) coordina la disciplina della riassegnazione del magistrato nominato PED, con l’introduzione dei PED di legittimità. La medesima disciplina viene inoltre integrata al fine di chiarire che, la riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semi direttive, ove in precedenza svolte.

La lettera c) del comma 1 interviene sul comma 3 dell'articolo 7 del d. lgs. n. 9 del 2021, relativo al regime contributivo dei procuratori europei delegati. In particolare la disposizione specifica che la quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato PED non dovrà essere rimborsata all’amministrazione, nei casi in cui la quota stessa sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea.

La lettera d) del comma 1 interviene sul comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 9 del 2021 che attribuisce ai procuratori europei delegati le funzioni ed i poteri spettanti ai pubblici ministeri nazionali in relazione ai procedimenti di competenza della Procura europea (tanto per i procedimenti per i quali EPPO ha deciso di avviare un’indagine, quanto per quelli che EPPO abbia avocato in una fase successiva all’avvio delle indagini). La novella aggiunge un periodo al comma 1, per specificare che l’esercizio delle funzioni dei PED addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione è limitato alle sole udienze penali.

La lettera e) modifica l’articolo 10 del d.lgs. n. 9 del 2021, con riguardo ai provvedimenti organizzativi che i dirigenti delle procure devono adottare per integrare i procuratori europei delegati nell'ambito dell'ufficio di destinazione; tale disciplina è estesa altresì alla Procura generale presso la Corte di cassazione, in conseguenza dell’introduzione da parte del decreto legge in esame dei PED di legittimità.

La lettera f) modifica il comma 1 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 9, in relazione alla necessaria comunicazione al Procuratore capo europeo di determinati provvedimenti (di cessazione dal servizio; disciplinari, anche di natura cautelare e di trasferimento di ufficio) adottati dal CSM nei confronti del procuratore europeo delegato, per motivi non connessi alle sue responsabilità derivanti dal Reg. EPPO. La novella è volta ad anticipare l’obbligo di comunicazione dalla fase esecutiva dei provvedimenti alla fase che precede l’inizio del procedimento.

La lettera g) del comma 1 interviene sull’articolo 13 del d.lgs. n. 9 del 2021, che disciplina il procedimento disciplinare nei confronti dei procuratori europei delegati per fatti connessi alle loro responsabilità derivanti dal regolamento EPPO, e stabilisce che l’azione disciplinare in Italia possa essere promossa solo con il consenso del procuratore capo europeo. La novella incide sul comma 2 del citato articolo 13, specificando che il Ministro della giustizia prima di promuovere l’azione disciplinare (e nello specifico prima di trasmettere la richiesta di indagini) nei confronti del PED deve comunicarlo al procuratore generale presso la Cassazione in modo tale che lo stesso possa acquisire il consenso del procuratore capo europeo prima che il procedimento sia iniziato, in conformità con quanto richiesto dal Regolamento europeo.

Il comma 2 modifica la tabella relativa al Ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71) includendo tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità (lett. E della tabella) quelli «destinati all’esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

La RT certifica che la proposta normativa in esame è tesa ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, da una parte al fine di colmare alcune lacune normative, dall’altra al fine di dirimere dubbi interpretativi su eventuali tematiche giuridiche o contabili.

In particolare, vengono apportate modifiche agli articoli 5,6,7,9, 10, 12 e 13 del decreto legislativo citato nonché alla tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, di cui si illustrano le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

Segnala l’intervento al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo citato, che inserendo un nuovo periodo con il quale si prevede espressamente che la dichiarazione di disponibilità per la designazione all’incarico di procuratore delegato europeo addetto in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi la Corte di Cassazione, possa essere presentata unicamente dai magistrati che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità - in maniera speculare a quanto avviene nell’ordinamento interno nazionale per i procedimenti penali di competenza della procura nazionale - e che non abbiamo compiuto il sessantaquattresimo anno di età al momento della presentazione di tale dichiarazione, innalza il limite di età fissato in via ordinaria a cinquantanove anni per poter effettuare una selezione su una rosa più di candidati (comma 1, lettera a).

L’intento della modifica è quello di riservare ai magistrati già titolari delle funzioni di legittimità la designazione all’incarico di PED presso la Procura generale della Corte di Cassazione.

Rileva che anche le successive modifiche al comma 4, sono tese a specificare che la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 3, secondo periodo di cui si è detto sopra, è intesa in riferimento alla Procura generale presso la Corte di cassazione, al comma 5 relativamente alla valutazione da parte del CSM delle dichiarazioni di disponibilità pervenute in relazione a ciascuna delle sedi indicate nel citato comma 4 e in relazione al tramutamento di funzioni dove l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità e trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3 e 4 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 relativamente a ciascuna delle sedi indicate nell’articolo 10 fatta eccezione per i caso indicato al comma 3, secondo periodo di nuovo inserimento, al comma 6 in merito alla designazione da parte del CSM con delibera motivata dei magistrati idonei - per ciascuna delle sedi indicate all’articolo 10 e nel caso del comma 3, secondo periodo, per la Procura generale presso la Corte di Cassazione - corrispondente al numero indicato dal procuratore capo europeo sulla base dei risultati e delle indicazioni date dall’accordo con il Ministro della giustizia (comma 1, lettera a, nn.2)-4)).

Certifica che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la modifica all’articolo 6, al comma 1 del citato decreto legislativo (lettera b), nn. 1)-3)), interviene in tema di provvedimenti conseguenti alla nomina dei procuratori europei delegati, aggiungendo il periodo secondo il quale il CSM provvede alla destinazione alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, restando fermo quanto già previsto all’articolo 5, comma 5. La modifica al comma 2 è tesa a integrare la disposizione attualmente vigente in materia di provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale dovrà adottare nella fase successiva alla nomina dei procuratori delegati europei, prevedendo che l’esercizio delle funzioni di pubblico ministero nazionale possa esercitarsi anche presso la Procura generale presso la Corte suprema di Cassazione e non solo presso la Procura della Repubblica di assegnazione alle sedi indicate nell’articolo 10 del decreto legislativo 9/2021. L’intervento sul comma 3 prevede infine, che il diritto del magistrato alla riassegnazione a domanda alla sede di provenienza - alla cessazione dall’incarico di procuratore europeo delegato – non comporta in nessun caso il conferimento delle funzioni direttive o semi direttive, qualora svolte in precedenza.

Stante la natura ordinamentale delle disposizioni, assicura che le modifiche introdotte con la lettera b) non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, dal momento che gli adempimenti connessi alle attività istituzionali potranno essere espletati mediante il ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell’amministrazione della giustizia.

Sulla lettera c), evidenzia che s’interviene, inoltre, sul comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, al fine di dirimere dubbi interpretativi in relazione alla questione previdenziale relativa al rimborso della quota contributiva a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato. Al riguardo, secondo quanto disciplinato dall’articolo 7, rileva che i contributi previdenziali secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente da calcolarsi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell’incarico presso la Procura europea restano integralmente a carico del Ministero della giustizia, la modifica in esame è diretta ad intervenire sulla parte relativa al rimborso all’amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato procuratore europeo delegato, secondo le aliquote vigenti, precisando che non potrà esserne chiesto il rimborso nei casi in cui tale quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea, secondo quanto comunicato dalla Direzione generale del bilancio e contabilità del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, competente per la trasmissione ad EPPO di tutti i dati retributivi e contributivi relativi al medesimo magistrato. Tale modifica si rende necessaria al fine di rispettare la cd. “parità retributiva” stabilita dallo stesso articolo 7, per la quale la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato – corrisposta da EPPO - non potrà essere mai inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale.

Sotto l’aspetto contributivo, assicura che non si rilevano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che rimane inalterato il regime applicato secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente, da calcolarsi quindi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell’incarico presso la Procura europea, fatti salvi gli sviluppi economici connessi all’anzianità di servizio. La neutralità finanziaria viene, altresì, garantita relativamente al rimborso all’amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato europeo delegato, mediante l’esclusione dei casi in cui tale quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea. Quanto alla lettera c), la rappresentante del Governo, durante l'esame in prima lettura(95) ha segnalato che le modifiche al regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati (PED) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'esclusione dal rimborso della quota previdenziale posta a carico del procuratore europeo delegato è dovuta al fatto che la stessa è già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea e pertanto non risultano necessari ulteriori adempimenti ai fini contributivi e assistenziali.

Quanto alla lettera d) che aggiorna il comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 9/2021, laddove viene specificato che i procuratori delegati europei addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi la Corte di Cassazione esercitano le funzioni circoscritte alle sole udienze penali secondo quanto disciplinato dall’articolo 76, comma 1, lettera a) e comma 2 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, assicura che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla lettera e) reca la modifica al comma 3 dell’articolo 10, ivi stabilendo che, analogamente a quanto previsto per l’individuazione delle sedi dei procuratori europei delegati da parte dei dirigenti delle procure della Repubblica e all’adozione dei provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della sede in termini di dotazione delle unità di personale amministrativo, dei locali e dei beni strumentali, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione provvede per i procuratori europei delegati incaricati in via esclusiva della trattazione dei giudizi presso la stessa Corte. Si tratta di una modifica di natura organizzativa che tende a uniformare procedure per un funzionamento efficiente della sede di lavoro dei procuratori europei delegati tanto presso le procure della Repubblica quanto presso quelle della Procura generale presso la Corte di Cassazione. Assicura che agli adempimenti connessi alle dotazioni di personale, locali e beni strumentali si provvede mediante il ricorso alle risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell’amministrazione della giustizia, assicurando la neutralità finanziaria dell’intervento.

Quanto alle lettere f) e g) certifica che le norme intervengono sugli articoli 12 e 13 del regolamento che si riferiscono ai provvedimenti anche disciplinari riguardanti i procuratori europei delegati, per motivi connessi o non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento.

In particolare, in merito alla lettera f), prevede che nel caso dell’articolo 12, comma 1, prima di procedere ad attivare un procedimento nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato che comporti cessazione dal servizio, trasferimento d’ufficio e adozione in via cautelare di provvedimenti disciplinari per motivi non connessi con le responsabilità derivanti dal regolamento, è data comunicazione al procuratore capo europeo.

Sulla lettera g), in cui si aggiorna l’articolo 13, comma 2, prescrivendo che è il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione in ogni caso ad acquisire il consenso del procuratore capo europeo, consenso necessario per iniziare il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato nominato procuratore delegato europeo per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, prevedendo inoltre, che al procuratore generale della Corte di Cassazione sia comunicato da parte del Ministro della giustizia l’intenzione di promuovere l’azione disciplinare prima dell’avvio delle indagini di cui all’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

La RT certifica che le norme in esame hanno natura ordinamentale e precettiva e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In generale, assicura che dall’attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico, stante la natura ordinamentale delle norme, nonché l’adozione di misure organizzative al fine di consentire il funzionamento delle sedi dei procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla corte di Cassazione.

Sul comma 2, in ultimo, modifica apportata alla lettera E. della tabella B, annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, prevede di includere tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli «destinati all’esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione», in modo da integrare la modifica già intervenuta ad opera dell’articolo 1, comma 614 della legge 30 dicembre 2021, n. 178 (Legge di bilancio), che prevedeva di aumentare di 82 unità il ruolo organico della magistratura ordinaria impegnato in ragione delle competenze relative alla Procura europea. Anche sul punto, segnala l’assenza di effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, stante la natura ordinamentale della norma.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, sulla lettera b), n. 3) si segnala che il diritto ivi previsto per il magistrato di riassegnazione, a domanda, alla sede di provenienza alla cessazione dall’incarico di procuratore europeo delegato, sebbene non comporti in nessun caso il conferimento delle funzioni direttive o semi direttive, determina senz'altro riflessi sugli organici delle sedi interessate ed il rischio della creazione di posizioni soprannumerarie.

In merito quindi alla lettera e), pur considerando le assicurazioni fornite dalla RT che agli adempimenti connessi alle dotazioni di personale, locali e beni strumentali si provvederà mediante il ricorso alle sole risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio dell’amministrazione della giustizia, si ribadisce la necessità di acquisire dati a supporto dell'affermazione di neutralità finanziaria.


95) Cfr. Camera dei deputati, Commissione Bilancio, Resoconto, Pag. 226.

Articolo 35
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

L'articolo prevede l’istituzione dell’Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione, al fine del completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla Missione “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché del completamento del fascicolo elettronico del dipendente.

A tal fine, si integra il T.U.P.I. per cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito l'Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione) in cui si dispone che presso il Dipartimento della funzione pubblica venga avviato il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA del Ministero dell’economia e delle finanze, strumentale all’erogazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni (di cui all’art. 11, co. 9, del D.L. 98/2011), ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nel rispetto della normativa nazionale ed europea relativa alla protezione dei dati personali (di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento (UE) 2016/679). E' previsto inoltre che la disciplina delle modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001) e degli enti pubblici economici sia demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata, da adottarsi entro il 1° aprile 2022 (trenta giorni dal 2 marzo 2022, data di entrata in vigore del presente decreto legge) e che alle attività derivanti dall’articolo in commento provvede il Dipartimento della funzione pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT evidenzia che ai fini del completo raggiungimento dei Milestone e Target relativi alla missione M1C1 digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della PA, del Ministero dell’economia e finanze, strumentale all’erogazione dei servizi di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Certifica che alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si tratta, infatti, di attività che il Dipartimento della funzione pubblica in parte ha già avviato e sta svolgendo in stretta sinergia con alcuni dei soggetti pubblici che dispongono dei dati in questione (INPS e SOGEI), per l’avvio della campagna di formazione del personale delle pubbliche amministrazione denominata “PA 110 e lode”.

Rileva che l’intervento normativo colloca queste modalità convenzionali di collaborazione, indispensabili per il completamento del fascicolo digitale del dipendente, in una cornice normativa (e poi con il DM, regolamentare) nella necessaria cornice sistematica.

Evidenzia, inoltre, che l’attuazione della norma comporta, pressoché esclusivamente, la definizione di modalità di comunicazione digitale dei dati tra amministrazioni e non prevede in alcun modo che il personale del Dipartimento della funzione pubblica sia preposto ad attività ulteriori, rispetto a quelle già svolte, dovendosi escludere qualsiasi attività di raccolta dati o di archiviazione delle informazioni acquisite.

Durante l'esame in prima lettura(96) , il Governo ha assicurato che la realizzazione del censimento anagrafico dei dipendenti pubblici, prevista dall'articolo 35, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili, non determinando costi amministrativi per ulteriori amministrazioni pubbliche che dovessero essere tenute a fornire dati non attualmente disponibili, né per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur considerando le rassicurazioni riportate dalla RT in merito alla neutralità della disposizione, che sarebbe suffragata dalla clausola di neutralità riportata dalla norma, si rileva che tale modalità non corrisponde alla lettera del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità, ai sensi del quale s'impone sempre l'illustrazione in RT di tutti gli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva praticabilità.

In tal senso, appare indispensabile l'acquisizione di rassicurazioni in merito al fatto che le attività previste non determinino ulteriori costi amministrativi per la creazione di una banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica e per ulteriori amministrazioni pubbliche allorché le medesime siano tenute a fornire dati non attualmente disponibili, nonché i relativi costi per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati.


96) Cfr. Camera dei deputati, Commissione bilancio, 6 aprile 2022, pag.226.

Articolo 35-bis
(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

L'articolo prevede che le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro tenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente: a) la tipologia di intervento; b) la tempistica; c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento; d) il livello progettuale richiesto; e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

Il dispositivo, inserito nel corso della prima lettura, è al momento sprovvisto di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, nel presupposto che gli obblighi di pubblicità previsti dalla norma in esame, in tema di informazioni che attengono allo svolgimento di compiti connessi all’attuazione del PNRR, avvenga mediante evidenza informatica sul sito internet istituzionale di ciascuna Amministrazione e possano trovare attuazione nell'ambito della sola dotazione hardware e software già in dotazione, e, comunque, potendo le Amministrazioni avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità che andrebbe supportata da una RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, come previsto dal comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Articolo 36
(Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Il comma 01, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta una serie di modificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC recata dall’art. 8 del Codice dell'ambiente. In particolare, si prevede un’integrazione della disciplina relativa alle modalità di svolgimento dell’attività (a tempo pieno o non) dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e la possibilità di partecipazione, con diritto di voto, del Commissario designato alle riunioni della suddetta Commissione nelle more del perfezionamento del proprio decreto di nomina. Inoltre, si prevede che il Presidente della Commissione tecnica VIA-VAS si avvalga di una struttura di supporto composta da 4 unità di personale dell’Arma dei carabinieri (appartenenti al comando unità forestali o comunque esperte nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi). Tali unità vengono inviate in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all’art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 (nell’ambito delle tariffe per attività istruttorie svolte dalle medesime Commissioni). La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione.

Il comma 1 è finalizzato a razionalizzare i procedimenti di verifica della completezza della documentazione prodotta dal proponente nell’ambito delle istanze di VIA di competenza statale, che verranno posti in essere dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui al comma 2 del predetto articolo 8.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce, nell’ambito del procedimento di VIA, alcuni compiti connessi alla richiesta di documentazione integrativa alle Commissioni tecniche VIA-VAS e PNRR-PNIEC.

Il comma 1-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, provvede a riscrivere il comma 6-bis dell’art. 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011 – che semplifica la procedura di VIA nel caso di modifiche di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti – al fine di precisarne l’ambito applicativo (in particolare, limitandolo ai progetti di modifica finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali).

La RT riferita al solo comma 1 afferma che la modifica proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di norma a carattere ordinamentale e che le attività poste in essere dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n.152/2006 e dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui al comma 2 del predetto articolo 8, saranno effettuate nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, in merito allo svolgimento dell'attività a tempo pieno e non dei componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC non si formulano osservazioni in quanto il funzionamento della Commissione è a carico dei privati proponenti i progetti. Con riferimento all'utilizzo da parte della Commissione tecnica VIA-VAS di una struttura di supporto composta da 4 unità di personale dell'Arma dei carabinieri, si osserva che tale impiego è già previsto dalla legislazione vigente in posizione di distacco mentre la presente disposizione prevede l'istituto del comando con oneri rientranti nei costi di funzionamento (tariffe a copertura degli oneri istruttori). Ciò premesso appare opportuno che siano forniti ulteriori chiarimenti al fine di escludere oneri, anche di tipo organizzativo, a carico dell'ente di provenienza del personale militare di cui non si forniscono il grado e il ruolo ricoperto.

Articolo 37
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali)

Il comma 1 modifica l’articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevedendo in luogo dell'istituzione di un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 l’erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale. Inoltre si autorizzano la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l’indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l’Esposizione universale del 2030. Si prevede che gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale ma che ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse erogate e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l’importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 2 modifica l’articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022 per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka.

Inoltre, si stabilisce che al Commissario generale di sezione - a capo del Commissariato che organizza la partecipazione dell’Italia all’Expo - è attribuito un compenso non superiore al limite fissato per i compensi dei pubblici dipendenti, attualmente pari a 240.000 euro, mentre, in base alla legislazione previgente, poteva essere fissato in misura pari al doppio dell'importo indicato all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ossia 200.000 euro.

Il comma 3 provvede agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale mentre all’attuazione delle altre norme del comma 2, si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di disposizione di carattere ordinamentale. In particolare, la RT precisa che la diretta erogazione di un contributo a Roma Capitale, si tratta di una modifica relativa alla sola modalità di gestione dello stanziamento e rimangono inalterati l’ammontare e le finalità dello stesso.

In merito alla costituzione di un comitato per l’indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura, al quale sono autorizzati a partecipare, per lo Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la RT evidenzia che gli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento del comitato sono espressamente posti in capo a Roma Capitale, anche in considerazione del fatto che viene destinato al predetto ente locale l’intero stanziamento di cui all’articolo 1, comma 447, della legge di bilancio 2022. La disposizione non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT fornisce poi un dettagliato quadro delle spese per l'anno 2022 per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka:

  • compenso del Commissario generale di sezione: euro 276.760 (il trattamento economico del Commissario generale di sezione è fissato conformemente alla lettera b) della disposizione in esame nel limite massimo di euro 240.000 in ragione d’anno, cui sono da aggiungere 92.112 euro di oneri riflessi. Considerato che la nomina per il 2022 potrà essere operativa non prima del mese di marzo, si prevede per l’anno 2022 che un onere massimo per questa voce sia pari a 10/12 di quello previsto per l’intero anno);
  • compensi accessori del personale dipendente dalla pubblica amministrazione, inclusi commissario generale aggiunto e direttore amministrativo: in base all’articolo 1, comma 587, quarto periodo, della legge n. 145/2018, non sono ascrivibili oneri per l’anno 2022 a tale titolo, in quanto il trattamento economico resta a carico dell’amministrazione di appartenenza;
  • personale reclutato tramite forme contrattuali flessibili: euro 660.000 (per il 2022 si prevede l’esigenza di acquisire non più del 50% di ore/persona rispetto a quelle previste in un anno di piena attività, per un onere pari al 50% di quello, pari a 1.320.000 annui, previsto per l’integrale utilizzo dei 17 anni/persona stabiliti come limite massimo dall’articolo 1, comma 587, della legge n. 145/2018);
  • per l’anno 2022 non sono previste “assegnazioni brevi” ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 170 del DPR n. 18/1967, non dovendosi disporre di permanenze all’estero del personale del Commissariato per più di due mesi;
  • è prevista l’effettuazione di missioni in Giappone, per un onere complessivo per l’anno 2022 di euro 113.700. Il costo unitario per ciascuna persona è pari a euro 7.580 (4.000 euro per volo AR business class, 2.100 euro per 7 pernottamenti, 1.280 euro per complessivi 16 pasti, 200 euro per due viaggi di trasferimento da e per aeroporto). Sono considerati 3 partecipanti per missione, per un totale indicativo di 5 missioni nel corso dell’intero anno, per un totale di 113.700 euro;
  • spese generali di funzionamento del commissariato (a forfait): 100.000 euro;
  • studi di fattibilità e altri studi tecnici preliminari (a forfait): 750.000 euro;
  • imprevisti: 99.540 euro.

Per quanto riguarda l'incremento del limite del compenso del Commissario generale di sezione da 276.760 euro annui (lordo amministrazione: 200.000 euro lordi cui si aggiungono 76.760 euro di oneri riflessi) a 332.112 euro lordi annui (lordo amministrazione: 240.000 euro lordi cui si aggiungono 92.112 euro di oneri riflessi), limite generale attualmente previsto per i trattamenti economici a carico della finanza pubblica dall’articolo 13, comma 1, del DL n. 66/2014, la RT sottolinea che all'incremento per l’anno 2022 si provvede mediante lo stanziamento aggiuntivo di cui alla lettera a), come sopra illustrato. Per gli anni successivi (dal 2023 al 2026) si provvede, nell’ambito dello stanziamento complessivo di cui all’articolo 1, comma 382, della legge di bilancio 2022, fermo restando il carattere di tetto di spesa della predetta autorizzazione di spesa.

Ancora la RT afferma che il secondo periodo della lettera c) del comma 2 è una disposizione di natura ordinamentale, attinente allo svolgimento delle procedure per la stipulazione dei contratti pubblici da parte del Commissariato generale di sezione, e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine in merito alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità, la RT evidenzia che si tratta di oneri derivanti dalle obbligazioni internazionali relative alla partecipazione italiana al Bureau international des expositions, istituito con Convenzione internazionale del 1928, da ultimo modificata nel 1972 (legge n. 314/1978) mentre per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione norma

e/s

nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Modifica all'articolo 1, comma 382 della legge n. 234/2021 Partecipazione Italiana ad EXPO Osaka 2025 - c. 2, lett. a)

s

c

2

2

Riduzione tabella A MAECI - c. 3

s

c

-2

-2

Al riguardo, considerato quanto indicato dalla RT e che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 38
(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

Il comma 1 prevede il riversamento delle quote non spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla partecipazione a missioni internazionali, adottati fino al 2020 per finalità non più attuali (sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane), con la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad incremento delle dotazioni finanziarie della rete diplomatica e consolare e per il finanziamento d’interventi umanitari d’aiuto e di assistenza.

Con un'integrazione apportata nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura(97) , al comma 1-bis si prevede che fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

La RT assicura che la disposizione prevede il riorientamento delle quote non effettivamente spese di contributi già versati alle competenti organizzazioni internazionali, in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all’anno 2020, per finalità non più attuali (sostegno a forze armate e di sicurezza afghane).

Evidenzia che si tratta di somme nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relative a contributi previsti come erogazioni a dono. Il versamento nell’anno 2022 di tali somme all’entrata del bilancio dello Stato e la contestuale riassegnazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non comporta pertanto oneri per la finanza pubblica.

Durante l'esame in prima lettura(98) , il Governo ha chiarito che, all'articolo 38, la riassegnazione nell'anno 2022 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno, dei contributi già erogati dall'Italia per interventi di aiuto e assistenza alle Forze armate e di sicurezza afghane e successivamente restituiti al nostro Paese da parte delle competenti organizzazioni internazionali, non determina effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto e che la mancata evidenziazione di tale misura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si conforma ad una costante prassi, in virtù della quale le operazioni che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme non note ex ante – trattandosi appunto di somme eventuali, come tali non incluse per ragioni prudenziali nei quadri tendenziali di finanza pubblica – e la loro contestuale riassegnazione alla spesa non sono riportate nel predetto prospetto, trattandosi di variazioni compensative che si producono all'atto della loro manifestazione.

L'integrazione approvata in prima lettura è al momento sprovvista di RT.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, fermo restando la neutralità del dispositivo, in cui prevede il versamento all'entrata, per la successiva riassegnazione alla copertura dei fabbisogni di funzionamento del MAE, di risorse che sono ad oggi nella materiale disponibilità di organizzazioni internazionali (NATO e UNDP), relativamente a contributi già erogati a titolo di "dono", andrebbero non di meno richieste ulteriori informazioni in merito agli stati di previsione (Difesa o Esteri) e capitoli di bilancio interessati dalle contribuzioni originarie, nonché ulteriori indicazioni relativamente a quelli che verrebbero interessati dalla riassegnazione in conto spesa che si dispone con la norma in esame (99) .

Comunque, si osserva che l’utilizzo nell’esercizio 2022 di somme riferite a precedenti esercizi finanziari è suscettibile, in linea di principio, di determinare un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (ferma restando la compensazione in termini di saldo netto da finanziare, derivante dal versamento delle predette somme all’entrata del bilancio dello Stato), per cui andrebbero evidenziati i relativi effetti finanziari nel prospetto riepilogativo allegato alla RT.

Quanto all'integrazione approvata in prima lettura, sempre per i profili di quantificazione, si rileva che la norma configura a rigore una rinuncia ad un gettito che è già previsto ai sensi della legislazione vigente e pertanto da considerarsi già scontato nei relativi tendenziali, ragione per cui ne andrebbero quantificati gli effetti finanziari ed individuata una compensazione a copertura. A tale proposito, il Governo ha rappresentato(100) che l'esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito e come tale non determina effetti negativi a carico della finanza pubblica. Tuttavia, andrebbe approfondita la possibilità che i contratti in questione siano sostitutivi di altre forme contrattuali e non aggiuntivi per cui non vi sarebbe soltanto rinuncia a maggior gettito.


97) Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 7 aprile 2022, pagina 16.

98) Camera dei Deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, Commissione Bilancio, 6 aprile 2022, pagina 226.

99) Dalla ricognizione dei dati riportati nell'Annuario 2021 del MAE, risulterebbe un ammontare di erogazioni complessivo (Doni + Crediti) in favore dell'Afghanistan pari a 19,2 milioni di euro nel 2020.Non sono riportate indicazione specifiche relativamente alle erogazioni veicolate alla NATO. Cfr. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Annuario 2021, pagina 250.

100) Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 11 aprile 2022, p. 33.

Articolo 39
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge n. 296 del 2006, di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge n. 234 del 2021 (che ha disposto il rifinanziamento per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici).

Il comma 1-bis, aggiunto dalla Camera dei deputati, al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, integrando il comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge n. 121 del 2021, autorizza per la gestione dei già previsti interventi di cui al medesimo comma (ovvero la sottoscrizione da parte del MISE, fino ad un ammontare pari a 2 miliardi di euro, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital) l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente.

La RT, riferita al solo comma 1, afferma che il rifinanziamento ivi previsto comporta effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno per 200 milioni di euro nell’anno 2022, mentre, trattandosi di un fondo rotativo, non ci sono effetti sull’indebitamento netto.

La RT assicura poi che il fondo di rotazione utilizzato a copertura presenta le necessarie disponibilità.

Con riferimento al citato comma 49, lettera a), dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021, la RT precisa altresì che il rifinanziamento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 251 del 1981, non ha a sua volta effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 1,5 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, trattandosi anche in questo caso, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti.

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 1 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno e

indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.1

Incremento Fondo rotativo per operazioni di Ventur Capital di cui all'articolo 1, comma 932 della legge n. 296/2006

s

k

200

200

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49 lettera a) della legge n. 234/2021-del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici

s

k

-200

-200

Al riguardo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo durante l'esame in prima lettura(101) circa l'assenza di pregiudizi per gli interventi già programmati a valere del fondo che viene ridotto con finalità di copertura al comma 1, non ci sono osservazioni.

Per quanto attiene al comma 1-bis, in relazione alle somme coinvolte (2 miliardi di euro), non vi sono osservazioni da formulare, atteso che gli effetti in termini di fabbisogno non vengono alterati dalla modifica della gestione contabile delle stesse, mentre gli effetti sul SNF dovrebbero già essere interamente scontati nei tendenziali e quelli sull'indebitamento risultano in ogni caso nulli, trattandosi di partite finanziarie.


101) Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2022.

Articolo 40
(Sorveglianza radiometrica)

L'articolo modifica l’articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che disciplina le modalità di sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

In particolare, viene sostituito l'Allegato XIX (Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica), le cui disposizioni si applicano decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’articolo in esame.

Fa eccezione l’articolo 10 dell’Allegato XIX, relativo alle condizioni di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui prodotti provenienti da Paesi terzi, prevedendo che nelle more, al fine di garantire continuità al sistema dei controlli, continui a trovare applicazione la disciplina transitoria ad oggi vigente.

Inoltre, sostituendo il comma 4, prevede che, nel rispetto della disciplina europea, con decreto interministeriale possano essere apportate modifiche all’Allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o di forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi. L’aggiornamento dell’elenco dei prodotti oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, con decreto interministeriale. L’elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito ed aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La RT afferma che le modifiche sono finalizzate, da un lato, ad operare una semplificazione procedimentale, che appare coerente con il contenuto delle disposizioni e con le esigenze di celere entrata in vigore della normativa attuativa in questione, e, dall'altro lato, a definire una disciplina sostanziale aderente agli obblighi derivanti dalla disciplina europea di riferimento, mantenendo l'impianto stabilito dal vigente articolo 72 del decreto legislativo, che viene parzialmente rivisto, unitamente alle previsioni dell'allegato XIX, anche per permettere un avvio rapido, efficace e sostenibile del nuovo sistema di controlli, senza pregiudizio per le esigenze di tutela della salute di cittadini e lavoratori, dell'ambiente, nonché del sistema produttivo e logistico nazionale.

Con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 72 e alle disposizioni introdotte con il nuovo Allegato XIX la RT afferma che le stesse incidono su norme di natura ordinamentale e presentano la medesima natura; pertanto, le novelle non hanno riflessi sulla finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che i controlli nel settore in questione, da valutare alla luce delle modifiche apportate all’Allegato XIX, possano ancora essere svolti dai soggetti pubblici interessati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma da parte del Governo.

Articolo 41
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)

La norma modifica l’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, differendo il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell’esercizio 2022 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269.

Ai relativi oneri, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 42.

La RT , oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione comporta un onere pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a cui si provvede ai sensi dell’articolo 42.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione norma

e/s

nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno e

indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Oneri per interessi derivanti da differimento pagamento rate scadenti negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla CDP ai Comuni e alle Province dei territori colpiti dal sisma 24/08/2016

s

c

2,9

2,9

2,9

2,9

Al riguardo, si segnala che i provvedimenti di differimento delle rate in scadenza negli anni precedenti hanno recato una quantificazione degli oneri relativi alla quota capitale e alla quota interessi differente rispetto a quella riportata nella presente disposizione. In particolare, si evidenzia che la RT riferita all'articolo 1, comma 735, della legge n. 205 del 2017 riportava un onere di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mentre l'articolo 015 del decreto-legge n. 55 del 2018 recava un onere di 3,9 milioni di euro. Alla luce di quanto osservato e al fine di comprendere la diversa quantificazione operata dalla presente disposizione, appare necessario acquisire ulteriori elementi di dettaglio in merito ai dati posti alla base della stima dell’onere in esame e alle differenze che si riscontrano rispetto alle precedenti stime.

Articolo 41-bis
(Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede la possibilità di costituire specifiche strutture in sede regionale alle dipendenze dei due Commissari straordinari nominati per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici avvenuti nel 2018 in provincia di Campobasso e nella città metropolitana di Catania, nei limiti delle risorse assegnate dall’art. 1 comma 463 della legge di bilancio 2022 (pari a 2,6 milioni di euro per l’anno 2022), e comunque fino al 31 dicembre 2022, in alternativa alla struttura posta alle dipendenze dei due Commissari prevista dal comma 2 dell’art. 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

La struttura prevista, che deve essere composta da personale appartenente alla medesima amministrazione regionale o ad enti strumentali di quest'ultima, può usufruire della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Viene riconosciuto al personale non dirigenziale delle due strutture, nel numero massimo di quattro unità per struttura, la possibilità di effettuare fino a trenta ore mensili pro capite di lavoro straordinario.

Al personale dirigenziale delle medesime strutture è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si ricorda che la RT al comma 463 della legge di bilancio 2022, aveva previsto 2.336.500 euro di spesa per il Commissario Straordinario ricostruzione area Etnea, di cui 616.500 per la struttura commissariale, 60.000 euro per spese di funzionamento e 1.660.000 euro per i Comuni mentre per il Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018 si prevedevano in totale 263.500 euro di cui 233.500,00 euro per la struttura commissariale e 30.000 euro per spese di funzionamento. Si ricorda inoltre che erano stati stimati effetti riflessi di entrate per 0,4 milioni di euro e che la spesa era classificata come capitale per 1,8 milioni e come corrente per 0,9 milioni.

Al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario che siano forniti ulteriori elementi di dettaglio:

  • per la quantificazione dell'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle strutture regionali;
  • per valutare la disponibilità delle risorse da utilizzare allo scopo, assicurando al contempo, che nessun pregiudizio sia arrecato alle finalità previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse e che non siano alterati gli effetti di impatto stimati sui saldi.

In merito al riconoscimento dell'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio, in deroga ai trattamenti economici previsti dagli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, pur se la stessa è attribuita nel limite delle risorse finanziarie disponibili, andrebbero confermata la possibilità di coprire tale onere utilizzando le risorse stanziate senza che sia arrecato pregiudizio agli interventi già previsti.

Inoltre, andrebbero valutati gli eventuali risvolti onerosi derivanti da una possibile estensione della misura nei confronti del personale dirigenziale di altre gestioni commissariali che potrebbe richiedere l'applicazione di una omogeneità di trattamento.

Titolo V
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 42, commi da 1 a 1-ter
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 dell'articolo in argomento è stato modificato durante l'esame parlamentare; in particolare si dispone che la deduzione della quota del 12% dell'ammontare dei componenti negativi di reddito(102) prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022(103) - in luogo di quanto disciplinato nella versione originaria del decreto in esame che prendeva in considerazione il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 - è differita in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 ed ai tre successivi(104) . Nel testo originario del D.L. n. 17, invece, l'intervallo di tempo considerato andava dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ai tre successivi(105) .

La Camera dei deputati, approvando l'emendamento del Governo in materia, ha quindi introdotto il comma 1-bis ed il comma 1-ter. Con il primo, modificando l'articolo 1, comma 1056 della legge di bilancio per il 2019, si prevede che la quota del 10% relativa al 2018, differita al 2026, viene parzialmente anticipata al 31 dicembre 2022 per la quota pari al 53% ed al 31 dicembre 2026 per la restante parte pari al 47%.

Infine con il comma 1-ter si dispone che le modifiche contenute nei precedenti due commi del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione degli acconti IRES ed IRAP dovuti per i periodi d'imposta dal 2022 al 2027(106) .

La RT originaria specifica che la norma differisce per il solo anno d'imposta 2021 l'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3% annuo dall’anno 2022 all’anno 2025.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, analizza i dati dichiarativi inerenti le svalutazioni crediti, da cui risulta una deducibilità del basket al 12% nell’anno di imposta 2020, per un valore di circa 6,7 miliardi di euro. Utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, si è azzerata, per il 2021, la percentuale di deducibilità del basket registrando un recupero di gettito di competenza 2021 di circa 1.040,2 milioni di euro (877,9 milioni di euro ai fini IRES e circa 162,3 milioni di euro ai fini IRAP) e una corrispondente perdita di gettito pari a 260 milioni di euro circa per gli anni dal 2022 e 2025 dovuto all’incremento della deducibilità vigente per tali anni di tre punti percentuali.

Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

IRES

877,9

-384,1

-219,5

-219,5

-219,5

164,6

0

0

IRAP

162,3

-75,1

-40,6

-40,6

-40,6

34,5

0

0

Totale

1.040,2

-459,1

-260,0

-260,0

-260,0

199,1

0

0

La RT integrativa specifica che la disposizione interviene in materia di differimento della deducibilità ai fini IRES ed IRAP delle quote di DTA(107) iscritte a fronte delle svalutazioni e rettifiche di valore su crediti; ricorda che l'articolo 42 del presente decreto, nella versione originaria, ha disposto il differimento della quota pari al 12% del 2021 con la deducibilità in 4 quote pari rispettivamente al 3% dal 2022 al 2025.

Con riferimento alla modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, la stessa prevede che venga sospesa, in luogo della quota deducibile nel 2021, parte della quota riferibile al 2022 (resterebbe deducibile solo il 3% rispetto al 15% vigente), facendo operare la disposizione già in sede di acconto per tale annualità. La deduzione della parte di quota sospesa (12%) sarà possibile in 4 esercizi (3% per anno) dal 2023 al 2026, invece che nell'arco del periodo dal 2022 al 2025. Inoltre stabilisce che la deducibilità in 4 anni (dal 2023 al 2026) operi solo in sede di saldo e non di acconto.

Sotto il profilo finanziario, sulla base della metodologia e degli importi indicati nella valutazione dell'articolo 42 nella versione originaria, stima i seguenti effetti finanziari del nuovo differimento:

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

IRES

877,9

0

219,5

219,5

219,5

219,5

0

0

IRAP

162,3

0

-40,6

-40,6

-40,6

-40,6

0

0

Totale

1.040,2

0

260,0

260,0

260,0

260,0

0

0

Rappresenta, inoltre, che la disposizione prevede che venga anticipato al 2022, con rilevanza per il solo saldo 2022 versato nel 2023, 5,30 punti percentuali della deduzione prevista nel 2026. Quest'ultimo intervento determina i seguenti effetti:

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRES

0

-384,1

0

0

0

384,1

0

IRAP

0

-75,1

0

0

0

75,1

0

Totale

0

-459,1

0

0

0

459,1

0

Infine espone, nella tabella sottostante, il profilo finanziario complessivo, sottolineando che esso replica perfettamente il profilo finanziario dell'originario articolo 42 del presente decreto, senza determinare effetti differenziali:

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRES

877,9

-384,1

-219,5

-219,5

-219,5

164,6

0

IRAP

162,3

-75,1

-40,6

-40,6

-40,6

34,5

0

Totale

1.040,2

-459,1

-260,0

-260,0

-260,0

199,1

0

Al riguardo si evidenzia quanto segue:

  • Le RT, sia originaria che integrativa, si presentano estremamente sintetiche, mancando di dati ed informazioni che consentano di verificare in modo puntuale le variazioni finanziarie proposte; in particolare: non indicano né la banca dati né l'annualità di riferimento utilizzate ai fini del calcolo delle risultanze finanziarie indicate, e non esplicitano le aliquote IRES ed IRAP utilizzate per la quantificazione. Per tale ultimo aspetto, al fine di ottenere una stima approssimativa dell'aliquota IRES/IRAP utilizzata in RT, si è proceduto a rapportare il recupero di gettito IRES rispetto all'ammontare di deduzione che viene azzerata per l'anno 2021/2022 ottenendo una percentuale pari a circa il 13%(108) , mentre a titolo di IRAP la percentuale è riconducibile al 2,4%(109) .
  • L'utilizzo del modello di simulazione IRES ed IRAP, rappresenta la migliore metodologia per la stima delle fattispecie in esame; tuttavia, ai fini della verifica del carattere prudenziale delle quantificazioni presentate, andrebbero indicati i valori delle variabili impiegate nel calcolo e non soltanto l'esito della quantificazione. Sul punto si rammenta che la RT associata ai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015 aveva utilizzato le aliquote IRES ed IRAP nominali (rispettivamente del 27,5% e del 5,4%), salvo poi ridurne l'incidenza per escludere quella parte di imprese in perdita fiscale IRES ed IRAP (rispettivamente indicate nel 47% e nel 7,3% del totale), nonché per tener conto dei contribuenti che avevano trasformato le DTA in credito d'imposta (in quel contesto si deduceva che il valore di DTA trasformate in credito d'imposta era pari a circa 3 mld di euro). Sarebbe pertanto utile poter disporre dei dati lordi delle singole variabili al fine di poter ripercorrere i passaggi che conducono alla stima in modo da poter effettuare un riscontro: infatti, in considerazione di quanto osservato, il dato indicato a titolo di recupero di gettito rappresenta una variazione netta non agevolmente ricostruibile.
  • Si dà riscontro di massima del calcolo delle variazioni finanziarie riconducibili al nuovo comma 1-bis. Tuttavia sul punto si evidenzia che, in mancanza di informazioni e dati riscontrabili, utilizzando i valori contenuti nella RT annessa all'articolo 1, comma 1056, della L. n. 145 del 2018, si ottiene una perdita di gettito per l'anno 2023 (e corrispondentemente un maggior recupero di imposta per l'anno 2027) leggermente superiore rispetto a quanto evidenziato nella RT integrativa. Infatti dall'effettuazione di semplici calcoli si giunge ad una perdita di gettito a titolo di IRES pari a circa 408,1 mln di euro,(110) a fronte degli indicati 384,1 mln di euro, e a titolo di IRAP di circa 95,4 mln di euro,(111) a fronte degli indicati 75,1 mln di euro.
  • Utilizzando i dati forniti, pur con le limitazioni finora esposte, si verifica positivamente il profilo finanziario complessivo rappresentato nell'ultima tabella che replica perfettamente quanto evidenziato nell'originaria RT annessa al comma 1 dell'articolo in commento.

Pertanto, considerata anche la rilevanza del recupero di gettito indicato in 1,040 mld per l'anno 2022 - che concorre alla copertura degli oneri associati al provvedimento all'esame - si chiedono chiarimenti in relazione ai profili sopra evidenziati.


102) Di cui ai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del D.L. n. 83 del 2015. Nello specifico si rammenta che il comma 4 dispone che le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela a tale titolo iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del TUIR sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Il comma 9 prevede che le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. Successivamente l'articolo 1, comma 1056 della legge di bilancio per il 2019 ha differito la quota del 10%, prevista per l'anno 2018, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026. Infine l'articolo 1, comma 712 della legge di bilancio per il 2020 ha differito la deduzione del 12% prevista per il periodo in corso al 31 dicembre 2019, in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ed ai tre successivi (per quote pari al 3%)

103) La relazione illustrativa dell'emendamento governativo specifica che il differimento della quota relativa al 2021 è "intesa ad evitare gli eventuali effetti retroattivi sui bilanci 2021" delle banche e degli altri intermediari finanziari interessati dal differimento, che di fatto hanno già redatto i bilanci per l'esercizio 2021.

104) Quindi dal 2023 al 2026.

105) Che andavano pertanto dal 2022 al 2025.

106) La relazione illustrativa annessa all'emendamento governativo specifica che, per gli acconti dovuti per il 2027, i contribuenti non dovranno tener conto né degli effetti derivanti dall'applicazione del comma 1 né di quelli derivanti dal comma 1-bis, con la conseguenza che il criterio storico dovrà essere applicato tenendo conto solo delle disposizioni del comma 1056 dell'articolo 1, della L. n. 145 del 2018 che hanno stabilito la quota deducibile per il 2026 nella misura pari al 10% dello stock di svalutazioni e perdite in parola.

107) Deferred tax asset; esse si generano quando la normativa fiscale differisce da quella civilistica, producendo dei disallineamenti temporali in ordine ai tempi di deduzione fiscale delle componenti di reddito.

108) Cioè: 877,9 mln di euro/6.700 mln di euro * 100 = 13,1%.

109) Cioè: 162,3 mln di euro/6.700 mln di euro*100 = 2,4%.

110) Così ottenuta: stima della perdita di gettito IRES di 770 mln di euro (ricavata dalla RT annessa all'articolo 1, comma 1056 della L. n. 145 del 2018) * 53% = 408,1 mln di euro.

111) Così ottenuta: stima della perdita di gettito IRAP di 180 mln di euro (ricavata dalla RT annessa all'articolo 1, comma 1056 della L. n. 145 del 2018) * 53% = 95,4 mln di euro.

Articolo 42, commi 2 e 3
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1 (Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022), 2 (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas), 3 (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas), 4 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore), 5 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale), 6 (Interventi in favore del settore dell'autotrasporto), 7 (Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), 22 (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive), 23 (Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative), 25 (Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici), 26 (Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome), 27 (Contributi straordinari agli enti locali), 29 (Riapertura dei termini per la determinazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni), 30 (Risorse al Commissario straordinario emergenza COVID-19, per l'acquisto di farmaci antivirali), 31 (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari), 41 (Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016); e dal comma 1 dell'articolo (indeducibilità nel periodo d’imposta 2021 delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti), che sono quantificati in complessivi in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede:

  • alla lettera a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni per l'anno 2023, 1.530 milioni per l'anno 2024, 2.040 milioni per l'anno 2025, 2.040 milioni per l'anno 2026, 1.580 milioni per l'anno 2027, 1.780 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;
  • alla lettera b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Sostegni-bis), che risultano nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate che, a tal fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato(112) ;
  • alla lettera c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29, ivi trattandosi delle entrate derivanti dalla riapertura dei termini previsti per effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non relativi all'impresa. Tale riapertura riguarda i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del l° gennaio 2022. La facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate va esercitata mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 14 per cento;
  • alla lettera d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 dell’articolo 42, ivi trattandosi delle entrate derivanti dal differimento per il solo anno d'imposta 2021 dell'indeducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti corrispondenti al 12% dello stock delle svalutazioni relative agli anni precedenti. Tale deduzione viene successivamente recuperata nella misura del 3% annuo dall'anno 2022 all'anno 2025. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, utilizzando il modello di simulazione IRES ed IRAP, per il 2021, la percentuale di deducibilità del basket si è azzerata, registrando un recupero di gettito di competenza 2021 di circa 1.040,2 milioni di euro (877,9 milioni di euro ai fini IRES e circa 162,3 milioni di euro ai fini IRAP);
  • alla lettera e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iv i trattandosi del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3076)(113) .

Il comma 3 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

L'allegato B riporta:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa)

MISSIONE/Programma

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

1.886

400

400

400

400

400

400

400

400

280

33

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

1.186

400

400

400

400

400

400

400

400

280

33

23.1 Fondi da assegnare (1)

700

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

1.630

1.130

1.130

1.640

1.640

1.180

1.380

1.380

1.380

-

-

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

1.630

1.130

1.130

1.640

1.640

1.180

1.380

1.380

1.380

7. COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (11)

1.000

200

-

7.2 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)

1.000

200

TOTALE

4.516

1.730

1.530

2.040

2.040

1.580

1.780

1.780

1.780

280

33

Durante l'esame in prima lettura(114) , la rappresentante del Governo ha affermato che la riduzione degli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato B del provvedimento, disposta per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 42, comma 2, lettera b), non determinerà la necessità di ricorrere a successive integrazioni di bilancio per spese di natura obbligatoria e comunque non riguarda gli stanziamenti relativi ai fondi speciali. Ha inoltre affermato che le risorse già esistenti nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate destinate a legislazione vigente all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 42, comma 2, lettera b), per un ammontare pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, risultano effettivamente disponibili, posto che il relativo ammontare è già stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla medesima lettera b). I risparmi di spesa emersi in relazione all'erogazione del citato contributo a fondo perduto sono stati calcolati tenendo conto del fabbisogno effettivo della misura agevolativa in base alle istanze pervenute, rispetto alle risorse originariamente stanziate.

Il prospetto riepilogativo reca i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Norma

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento netto

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.2

s

c

7.769,53

2.240,6

2.038,6

7.769,53

2.240,6

2.038,6

7.769,53

2.240,6

2.038,6

c.2 l.a)

s

s

-4.016

-1.530

-1.330

-4.016

-1.530

-1.330

-4.016

-1.530

-1.330

c.2. la)

s

k

-500

-200

-200

-500

-200

-200

-500

-200

-200

c.2 l.b)

s

c

-250

c.2.lb)

s

k

-250

c.2.lb)

e

ext

250

c.2 l.c)

e

t/c

1.968,5

515,5

515,5

1.968,5

515,5

515,5

1.968,5

515,5

515,5

c.2 l.d)

e

t/c

1.040,2

1.040,2

1.040,2

c.2 l.e)

s

c

-20

-20

-20

Al riguardo, si rileva sulla lettera a), che tale modalità di copertura non è prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n di contabilità, ciò tanto tenuto conto del fatto che, per ciascun programma di spesa compreso nell’allegato B al presente decreto-legge, la riduzione delle rispettive dotazioni di competenza e di cassa è indicata mediante un dato aggregato, ossia secondo una modalità che non consentono - in assenza di ulteriori specificazioni, soprattutto per quanto riguarda la parte di copertura che si colloca oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato - una puntuale verifica in sede parlamentare circa le autorizzazioni legislative di spesa concretamente incise dalla riduzione medesima, con riferimento sia alle risorse di parte corrente sia a quelle di conto capitale.

Inoltre, si osserva che la suddivisione degli importi tra tali risorse di parte corrente e in conto capitale risulta esclusivamente dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, mentre non è direttamente ricavabile dal citato allegato B. In altri termini, disponendo la riduzione degli stanziamenti, previsti ai sensi della legislazione vigente, per competenza e cassa, in relazione ai Programmi "Fondi da riserva e speciale" e "Fondi da assegnare", cui si aggiungono quelle previste anche in relazione ai Programmi "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte" e "Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità", tutti iscritti nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, non si pone riferimento alle relative autorizzazioni di spesa come previsto dalla legislazione contabile vigente.

Pertanto, al fine di consentire lo scrutinio dell'impatto atteso sui Saldi di finanza pubblica, va evidenziato che la mera indicazione dei Programmi di spesa di cui si prevede la riduzione, andrebbe accompagnata dal nomenclatore dei capitoli di cui si provvede alla riduzione dello stanziamento, atteso che solo in tal modo è possibile trarre informazioni in merito alla natura economica degli stanziamenti incisi, se di parte economica "corrente" ovvero se riferibili a spese in conto "capitale".

In oltre, in merito alla lettera b), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo in prima lettura, nulla da osservare.

Quanto alle coperture indicate alle lettere c) e d), si rinvia alle considerazioni formulate, rispettivamente, all'articolo 29 e al comma 1 dell'articolo in esame.

Quanto alla copertura individuata alla lettera e), dal momento che ivi si dispone la riduzione della dotazione per il 2022 prevista dalla legislazione vigente per il Fondo per le esigenze indifferibili(115) , andrebbe confermata l'esistenza delle relative disponibilità, libere da impegni già perfezionati, nonché richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle esigenze previste per il medesimo anno.


112) I commi da 16 a 27 dell’articolo 1 del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis), richiamati dalla norma in esame, disciplinano un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio (utile o perdita nell'esercizio di riferimento) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, per un valore complessivo di 4 miliardi di euro.

113) Nel bilancio triennale 2022-2024, il Fondo presenta una dotazione di 176,4 milioni per il 2022, di circa 303 milioni per il 2023 e di 387,3 milioni per il 2024.

114) Cfr. Camera dei deputati, Bollettino Giunte e Commissioni, Commissione Bilancio, 6 aprile 2022.

115) Il capitolo interessato è il 3076 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, e reca una previsione per il 2022 di 176,4 milioni di euro per competenza e 180,2 milioni di euro per cassa.

Articolo 42-bis
(Disposizioni finali)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, prevede che nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas, siano riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale ».

La RT non considera la norma.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 42-ter
(Clausola di salvaguardia)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni del provvedimento in esame siano applicabili anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La RT non considera la norma

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.