Legislatura 18ª - Dossier n. 288
Azioni disponibili
Capo I
Finalità
Articolo 1
(Finalità)
La norma illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l’accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, nonché di contribuire al rafforzamento della giustizia sociale, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici e di potenziare la tutela dell’ambiente, il diritto alla salute dei cittadini e la tutela dei consumatori.
La RT afferma che la disposizione, avente natura ordinamentale e descrittiva delle finalità, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Capo II
Rimozione di barriere all'entrata nei mercati. Regimi concessori
Articolo 2
(Delega per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici)
Il comma 1, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi da rispettare ai fini dell'adozione del predetto decreto legislativo:
- definizione dell'ambito oggettivo della rilevazione, includendo tutti gli atti, i contratti e le convenzioni che comportano l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva del bene pubblico;
- identificazione dei destinatari degli obblighi di comunicazione continuativa dei dati, in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001 che abbiano la proprietà del bene ovvero la sua gestione;
- previsione della piena conoscibilità della durata, dei rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, del canone, dei beneficiari, della natura della concessione, dell'ente proprietario e, se diverso, dell'ente gestore, nonché di ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico;
- obbligo di trasmissione e gestione dei dati esclusivamente in modalità telematica;
- standardizzazione della nomenclatura e delle altre modalità di identificazione delle categorie di beni oggetto di rilevazione per classi omogenee di beni, in relazione alle esigenze di analisi economica del fenomeno;
- affidamento della gestione del sistema informativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- previsione di adeguate forme di trasparenza dei dati relativi a rapporti concessori di cui alla lettera c), anche in modalità telematica, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali;
- coordinamento e interoperabilità con gli altri sistemi informativi e di trasparenza esistenti in materia di concessioni di beni pubblici.
Il comma 3 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2 milioni di euro per il 2023 per la progettazione e la realizzazione del sistema informativo, nonché la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 per la sua gestione, la sua manutenzione e il suo sviluppo.
Il comma 4 dispone in ordine ai relativi oneri, ai quali si provvede, quanto a 1 milione di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per il 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica per complessivi 1 mln di euro nel 2022 e 2 mln di euro per il 2023 e a regime, così quantificati:
- analisi preliminari, di disegno del modello di governance (finalizzato a definire informazioni necessarie, processi, ruoli e responsabilità connessi alla acquisizione dei dati), di progettazione del sistema per ciascun ambito concessorio: onere complessivo di 1 milione di euro per l’anno 2022;
- realizzazione del sistema informativo e la sua messa in esercizio, compreso il necessario supporto infrastrutturale: 2 milioni di euro nel 2023;
- gestione, manutenzione e sviluppo del sistema informativo, anche in considerazione di possibili ed eventuali sviluppi, acquisizione e integrazione dei flussi informativi, coordinamento dell’attività dei soggetti istituzionali coinvolti: 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
Al riguardo, si osserva che la RT non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri per cui non risulta possibile effettuare una valutazione della congruità dei predetti oneri. A tal fine, andrebbero dunque forniti maggiori elementi di dettaglio.
Articolo 3
(Concessione delle aree demaniali portuali)
La norma sostituisce l’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che disciplina la concessione di aree e banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese che siano state autorizzate all’espletamento delle operazioni portuali.
In particolare:
- al comma 1 viene inserito il principio dell’evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni. Non risulta invece riproposta la formulazione attualmente vigente che prevede la determinazione dei criteri per l’affidamento mediante un decreto ministeriale;
- al comma 3 si specifica che la riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento;
- al comma 7 si stabilisce che il concessionario di un’area portuale possa svolgervi l’attività autorizzata solo nell’area oggetto della concessione e non possa ottenere che una sola concessione nel medesimo porto, salvo che si tratti di plurime concessioni inerenti ad attività merceologicamente differenti. Tale divieto di cumulo non si applica in relazione ai porti di rilevanza economica internazionale e nazionale e, in tale caso, è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili.
La RT sottolinea che la norma introduce, in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, disposizioni "finalizzate ad introdurre criteri trasparenti e certi per il rilascio di concessioni per la gestione di porti e dirette a favorire un esercizio più efficiente degli stessi (legge annuale 2021)".
Per la RT si tratta di disposizioni aventi carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, atteso che le novelle introdotte modificano le modalità di affidamento delle concessioni prevedendo il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, andrebbe assicurato che l'amministrazione deputata allo svolgimento delle procedure di gara, ovvero l'autorità portuale, possa fare fronte ai relativi oneri, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio presenti a legislazione vigente.
Articolo 4
(Concessioni di distribuzione del gas naturale)
Il comma 1 elenca le seguenti disposizioni che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale:
- si estendono le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 8, del d.lgs. n.164/2000(1) anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all’atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;
- si prevede che, qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013 e in accordo con la disciplina stabilita dall' ARERA entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- si prevede l'applicazione dell’articolo 15, comma 5, del d.lgs. n. 164 del 2000, nei casi di alienazione delle reti e degli impianti di distribuzione e di misura dell'ente locale o della società patrimoniale delle reti, di cui alla lettera b), con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
- si prevede, con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all’articolo 13 del DM n. 226/2011 (il quale elenca e descrive le condizioni economiche oggetto di gara), che il gestore, nell’offerta di gara, possa versare agli enti locali l’ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara.
Il comma 2 novella l'articolo 15, comma 5, del d.lgs. n. 164/2000, stabilendo le condizioni il cui ricorrere esonera l'ente locale concedente dall'obbligo di trasmettere le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'ARERA per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara. Tale obbligo non opera nel caso in cui l'ente locale possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014 (recante Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale), e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento non risulti superiore a date percentuali e a date condizioni elencate in norma.
Il comma 3 novella l’articolo 14 del d.lgs. n. 164/2000, introducendo il comma 7-bis. La nuova disposizione prevede che il gestore uscente è tenuto a fornire all’ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara (per l'affidamento dell'attività di distribuzione di gas naturale). Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l’ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.
La RT afferma che la norma non comporta alcun onere per la finanza pubblica in quanto il servizio di distribuzione del gas è remunerato attraverso le tariffe poste a carico dei clienti finali e determinate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Per la RT, la disposizione consente agli enti locali di meglio valorizzare le reti di distribuzione gas di loro proprietà rispetto alla disciplina attuale, generando così risorse per il funzionamento degli enti locali. L’indizione delle gare, che avverrebbe a seguito dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni di semplificazione, produrrebbe l’effetto di riattivare gli investimenti sulle stesse reti da parte dei distributori.
La RT, per quanto riguarda le attività poste in capo ad ARERA, sottolinea che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i costi di funzionamento della citata Autorità di regolazione sono a carico dei soggetti regolati e non gravano sul bilancio dello Stato.
Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.
1) Tale disposizione prevede che il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati sugli impianti oggetto di trasferimento di proprietà nei precedenti affidamenti o concessioni, sia tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una somma al distributore uscente in misura pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore.
Articolo 5
(Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica)
Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 12 del d.lgs. n. 79 del 1999, relativo alle concessioni idroelettriche. In particolare:
- si introduce il comma 1-ter.1 prevedendo che le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche si svolgano in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, sulla base di un'adeguata valorizzazione economica dei canoni concessori e di un'idonea valorizzazione tecnica degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e degli interventi di recupero della capacità di invaso, con la previsione di un congruo indennizzo, da porre a carico del concessionario subentrante, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici in relazione alla finanza di progetto;
- si sostituisce il comma 1-quater fissando al 31 dicembre 2022 il termine finale entro il quale devono essere avviate le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Inoltre, si introduce una specifica disciplina secondo cui le regioni comunicano tempestivamente al MIMS l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina legislativa regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal nuovo comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni.
- si sostituisce il comma 1-sexies stabilendo una disciplina parzialmente diversa per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ivi incluse quelle già scadute. In particolare, si prevede che le regioni procedano alla rinegoziazione dei rapporti concessori, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in vigore dell'articolo in esame, tenendo conto, ai fini della congrua quantificazione dei corrispettivi e di altri oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione del rapporto concessorio oltre il termine di scadenza.
Il comma 2 dispone l'applicazione anche delle disposizioni di cui al comma 1-ter.1 per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che alla data di entrata in vigore della legge in esame, abbiano già adottato una disciplina legislativa per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e non abbiano ancora avviato dette procedure.
La RT afferma che la norma detta disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica, modificando in parte l’articolo 12 del d.lgs. n. 79/1999, al fine di assicurare la tempestiva adozione delle gare ed evitare ingiustificati vantaggi competitivi in favore del concessionario uscente.
Per la RT, la norma proposta, avente carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, atteso che le modifiche apportate all'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999 incidono sui termini entro il quale avviare le procedure di assegnazione delle concessioni e, nelle more delle predette assegnazioni, si autorizzano le regioni a rinegoziare i rapporti concessori, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti ad escludere l'insorgenza di effetti onerosi rispetto a quanto scontato a legislazione vigente.
Infine, relativamente agli aspetti amministrativi e procedurali, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva possibilità di fronteggiare gli adempimenti previsti, nella tempistica data e senza un incremento degli impegni operativi in capo alle amministrazioni interessate, suscettibili di produrre conseguenze di carattere finanziario.
Capo III
Servizi pubblici locali e trasporti
Articolo 6
(Delega in materia di servizi pubblici locali)
Il comma 1 delega il Governo ad adottare, un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l’adozione di un testo unico.
Il comma 2 elenca i seguenti principi e criteri direttivi da rispettare ai fini dell'adozione del predetto decreto legislativo:
- individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;
- razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le autorità indipendenti e previsione della separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi;
- definizione dei criteri per l’istituzione di regimi speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell’Unione europea, e superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali princìpi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l’efficienza del servizio;
- definizione dei criteri per l’ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche mediante l’armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;
- razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei princìpi dell’ordinamento dell’Unione europea e dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza;
- fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di una motivazione anticipata e qualificata, da parte dell’ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell’autoproduzione ai fini di un’efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico, degli investimenti e della qualità e dei costi dei servizi per gli utenti, giustificano il mancato ricorso al mercato, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
- previsione dell’obbligo dell’ente locale, nei casi di cui alla lettera f), di trasmettere tempestivamente la decisione motivata di utilizzare il modello dell’autoproduzione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche razionalizzando la disciplina vigente sugli oneri di trasparenza in relazione agli affidamenti in house;
- previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica e della tutela della concorrenza, nell’ipotesi di ricorso da parte dell’ente locale al modello dell’autoproduzione;
- previsione che l’obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall’articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell’autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- previsione di una disciplina che, in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione, assicuri un’adeguata tutela occupazionale anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali;
- estensione, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
- revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l’armonizzazione e il coordinamento;
- razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l’affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3luglio 2017, n.117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
- coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;
- revisione della disciplina dei regimi di proprietà e di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un’adeguata valorizzazione della proprietà pubblica, nonché un’adeguata tutela del gestore uscente;
- razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali;
- previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell’affidamento;
- razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
- rafforzamento, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
- previsione di una disciplina transitoria che, in sede di prima attuazione, individui termini e modalità per l’adeguamento degli affidamenti in essere ai criteri relativi alla scelta della modalità di gestione di cui alla lettera f), al fine di garantire la tutela della concorrenza, nonché definizione dei relativi interventi sostitutivi ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione;
z) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.
Il comma 3 prevede la previa intesa in sede di "Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997" con riguardo alle disposizioni che danno attuazione ai criteri di delega di cui al comma 2, lettere d) e o) e il parere "della Conferenza medesima" sulle restanti disposizioni.
Il comma 4 prevede una espressa clausola di invarianza finanziaria.
La RT afferma che la proposta normativa conferisce la delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino della materia dei servizi pubblici locali da coordinare con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico, con l’obiettivo di razionalizzare la ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra i diversi livelli di governo locale e le Autorità indipendenti, prevedendo la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi. In particolare, vengono definiti i principi e criteri direttivi sulla base dei quali i decreti legislativi devono essere adottati.
Per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e sottolinea che la clausola di invarianza finanziaria è espressamente prevista al comma 4 della disposizione.
Al riguardo, pur se la norma reca una apposita clausola di invarianza finanziaria, si osserva che i criteri di cui alle lettere d), l) ed u) appaiono suscettibili di produrre oneri, per cui sarebbero opportuni approfondimenti sulla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente degli oneri ad essi correlati, con indicazione perlomeno di massima della loro stima, soprattutto rispetto all'introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l’aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale, e alla previsione di assicurare un’adeguata tutela occupazionale anche mediante l’impiego di apposite clausole sociali in caso di superamento del regime di gestione dei servizi pubblici locali in autoproduzione.
Articolo 7
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Il comma 1, al fine di promuovere l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure di evidenza pubblica, nonché di consentire l’applicazione delle decurtazioni di cui all’articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto – legge 24 aprile 2017, n. 50, dispone che le regioni a statuto ordinario attestino, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all’Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara ovvero l’avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure ad evidenza pubblica di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell’anno di trasmissione dell’attestazione. In caso di avvenuto esercizio della facoltà di sospensione dell’obbligo della messa a gara di cui all’articolo 92, comma 4-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’attestazione di cui al primo periodo reca l’indicazione degli affidamenti prorogati e la data di cessazione della proroga.
Il comma 2 stabilisce che l’omessa o ritardata trasmissione dell’attestazione di cui al comma 1 ovvero l’incompletezza del suo contenuto rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Il comma 3 affida al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, e l’Autorità di regolazione dei trasporti, la definizione delle modalità di controllo, anche a campione, delle attestazioni di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione delle decurtazioni previste dal comma 2 del presente articolo, nonché di acquisizione delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione delle decurtazioni previste dall’articolo 27, comma 2, lettera d) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. I predetti Ministeri e l’Autorità di regolazione dei trasporti definiscono, altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubblica, mediante appositi accordi i termini e le modalità di trasmissione reciproca dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività di controllo.
Il comma 4 dispone che, in caso di omissione nei termini previsti della pubblicazione dei bandi di gara ovvero del mancato affidamento, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proponga l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell’avvio delle procedure di affidamento.
Il comma 5 prevede che, se anche l’assegnazione alle regioni delle quote del fondo avvenga secondo criteri diversi da quelli previsti dall’articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, la decurtazione prevista si applica comunque sulla quota assegnata.
Il comma 6 introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dal punto di vista finanziario, la disposizione è finalizzata, da un lato, a promuovere l’affidamento, mediante procedure di evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e, dall’altro, a consentire l’applicazione delle decurtazioni sulle quote riconosciute alle Regioni, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale già previste dall’articolo 27, comma 2, del decreto – legge n. 50 del 2017, introducendo un obbligo di comunicazione a carico delle Regioni, da effettuarsi entro la data del 31 maggio di ciascun anno, e presidiando l’osservanza di detto obbligo di comunicazione attraverso l’applicazione di una sanzione pari al 2 per cento delle risorse riconosciute della quota di ciascuna regione a valere sulle risorse di cui al predetto fondo.
Per la RT si tratta di disposizione a contenuto ordinamentale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, a tale fine che:
a) le Regioni, ai sensi comma del 5 del citato articolo 27 del decreto–legge n. 50 del 2017, già sono tenute ad avvalersi dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, per l'acquisizione dei dati economici, finanziari e tecnici, relativi ai servizi svolti, necessari alla realizzazione di indagini conoscitive e approfondimenti in materia di trasporto pubblico regionale e locale, prodromici all'attività di pianificazione e monitoraggio. Di talché, l’obbligo comunicativo previsto dalla presente disposizione costituisce una mera esplicitazione di un’attività già contemplata dal predetto comma 5;
b) le attività di controllo previste dal comma 3 costituiscono un’esplicitazione di quanto già contemplato a legislazione vigente ai fini dell’applicazione della decurtazione di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto – legge n. 50 del 2017.
Infine la RT evidenzia che la norma reca una clausola di invarianza per la disposizione nel suo complesso, a tenore della quale dalla sua non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, relativamente a quanto affermato dalla RT in merito alla sanzione nella misura del 2 per cento delle risorse riconosciute alla regione a valere sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, nel caso in cui la Regione non rispetti l'obbligo di comunicazione all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, andrebbe chiarito se tale sanzione è aggiuntiva rispetto alla riduzione prevista dall'articolo 27, comma 2, lettera d) del decreto-legge n. 50 del 2017 che si segnala è stabilita nella misura pari al quindici per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati. In caso affermativo, atteso che la presente disposizione non indica espressamente alcuna misura della sanzione, andrebbe specificato il riferimento normativo che consente l'applicazione della sanzione nei termini indicati in RT.
Sulle restanti parti, atteso quanto chiarito dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 8
(Delega in materia di trasporto pubblico non di linea)
Il comma 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di trasporto pubblico non di linea.
Il comma 2 stabilisce che il predetto decreto legislativo è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- definizione di una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone che contribuisca a garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e che assicuri agli autoservizi stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;
- adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante applicazioni web che utilizzano piattaforme tecnologiche per l’interconnessione dei passeggeri e dei conducenti;
- riduzione degli adempimenti amministrativi a carico degli esercenti degli autoservizi pubblici non di linea e razionalizzazione della normativa, ivi compresa quella relativa ai vincoli territoriali, alle tariffe e ai sistemi di turnazione, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia;
- promozione della concorrenza, anche in sede di conferimento delle licenze, al fine di stimolare standard qualitativi più elevati;
- garanzia di una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell’offerta;
- armonizzazione delle competenze regionali e degli enti locali in materia, al fine di definire comuni standard nazionali;
- adeguamento del sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche al fine di contrastare l’esercizio non autorizzato del servizio di trasporto pubblico, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali.
Il comma 3 dispone che il predetto decreto legislativo è adottato sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
Il comma 4 introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria.
La RT, per quanto attiene agli aspetti finanziari della disposizione, ribadisce che il comma 2 reca la previsione che il decreto legislativo sia adottato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che il comma 4 prevede espressamente che dall’attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Per la RT si tratta, pertanto, di disposizione di carattere ordinamentale dalla quale non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe chiarito se il gettito derivante dall'irrogazione delle sanzioni amministrative da parte degli enti locali per le violazioni in materia di trasporto non di linea, sia di competenza integrale degli enti locali accertatori, anche al fine di incentivare la constatazione delle violazioni.
Articolo 9
(Procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e utenti o consumatori)
La norma interviene con alcune modifiche sull'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011 al fine di rafforzare i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori.
In particolare, si prevede che l'Autorità di regolazione dei trasporti disciplini le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra operatori economici e utenti e consumatori tramite procedure semplici e non onerose, anche in forma telematica. Per tali controversie si potrà proporre ricorso giurisdizionale solo dopo aver esperito un tentativo di conciliazione da definire entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.
Si prevede che la disposizione in esame acquisti efficacia dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza e si applichi alle procedure iniziate successivamente a tale termine.
La RT afferma che la norma, introducendo misure finalizzate a semplificare le procedure per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, atteso che la norma novellata già prevede che l'Autorità possa favorire l'istituzione di procedure semplici e poco onerose per la conciliazione e la risoluzione delle controversie tra esercenti e utenti, andrebbe assicurato che la nuova previsione che attribuisce all'Autorità il compito di definire le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie possa essere svolta dalla stessa nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Articolo 10
(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)
La norma modifica la disciplina dei controlli sulle società partecipate attribuendo solo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza, attualmente attribuita a più sezioni della Corte dei conti, del controllo sull'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta in società già costituite, innovando, al contempo, l'oggetto e le modalità di tale controllo. In particolare, la Corte dei conti delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell’azione amministrativa.
La disposizione interviene, inoltre, sulla disciplina sanzionatoria, prevedendo l'applicazione della sanzione della cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese della società a controllo pubblico che non abbia depositato il bilancio di esercizio o non abbia compiuto atti di gestione per oltre due anni consecutivi (in luogo di tre anni previsti dalla disciplina vigente).
La RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l’attuazione della previsione deve essere effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, considerato che i controlli sulle società partecipate sono trasferiti tutti in capo alle sezioni riunite della Corte dei conti e non più anche alla sezione regionale di controllo e alla sezione del controllo sugli enti, andrebbe confermata che tale previsione non determini un aggravio operativo per le sezioni riunite tale da non poter essere fronteggiato con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale
Articolo 11
(Colonnine di ricarica)
La norma modifica l’articolo 1, comma 697 della legge n. 178 del 2020, in materia di dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo che i concessionari autostradali debbano selezionare l’operatore per l'installazione delle colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie.
La RT afferma che la modifica, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 12
(Servizi di gestione dei rifiuti)
Il comma 1 modifica il comma 10 dell’art. 238 del Codice dell'ambiente, secondo cui le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi:
- sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti;
- effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato.
La novella interviene proprio su tale ultima parte della disposizione stabilendo che la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato va fatta per un periodo non inferiore a 2 anni anziché a cinque anni.
Viene inoltre soppressa la parte della disposizione vigente ove si fa “salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.
Il comma 2 integra il testo dell’art. 202 del Codice dell'ambiente (che disciplina l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) al fine di inserirvi due nuovi commi che prevedono i seguenti nuovi compiti per l’ARERA:
- definizione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, di adeguati standard tecnici e qualitativi per lo svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero, procedendo alla verifica in ordine ai livelli minimi di qualità e alla copertura dei costi efficienti;
- richiesta agli operatori di informazioni relative ai costi di gestione, alle caratteristiche dei flussi e a ogni altro elemento idoneo a monitorare le concrete modalità di svolgimento dell’attività di smaltimento e di recupero e la loro incidenza sui corrispettivi applicati all’utenza finale.
Il comma 3 modifica il comma 5 dell’art. 224 del Codice dell'ambiente, escludendo i gestori delle piattaforme di selezione (CSS) dai soggetti che partecipano alla stipula di un accordo di programma su base nazionale tra CONAI e sistemi autonomi e tutti gli operatori del comparto di riferimento.
La RT con riferimento al comma 1 dell’articolo in questione, rappresenta quanto segue: il comma 10 dell’articolo 238 relativo alla tariffa è stato novellato con la presente disposizione al fine di renderlo coerente con la modifica della definizione di rifiuto urbano ad opera della direttiva n. 851/2018 che estende tale definizione ai rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, e quindi anche da utenze non domestiche. Poiché i rifiuti urbani sono gestiti dal gestore individuato dal comune, verrebbe a essere preclusa la possibilità, per le utenze non domestiche, di "servirsi" da altri operatori presenti sul mercato, come garantito dalla normativa vigente.
In aderenza ai rilievi dell’AGCM (AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) - è stata modificata la durata del periodo per la scelta del gestore. I rilievi infatti riferivano che “la previsione appare tuttavia discriminatoria per i gestori privati, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario; al fine di non ostacolare la concorrenza tra i diversi operatori (privati e pubblico) del servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti estendendo impropriamente la privativa delle gestioni pubbliche, si ritiene quindi necessaria l’eliminazione della durata minima quinquennale dell’accordo”. Pertanto, tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; peraltro, con le modifiche ora introdotte si pongono le condizioni per una maggiore concorrenzialità tra il servizio pubblico e quello effettuato dai gestori privati per la raccolta e l’avvio a recupero dei rifiuti urbani provenienti da utenze non domestiche, nell’ottica di un miglioramento della qualità del servizio e di efficientamento dei costi a carico degli utenti, coperti dalla tariffa.
Con riferimento al comma 2, la RT precisa che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) esercita funzioni di regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a partire dal 2018 (art. 1, commi 527-530 della legge n. 205 del 2017) con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla propria legge istitutiva.
Queste funzioni incidono su diversi aspetti del servizio di gestione rifiuti, tra cui in particolare quelli in materia:
- tariffaria: l'Autorità predispone e aggiorna il metodo tariffario per determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe definite dagli Enti di governo d'ambito o dalle autorità competenti sulla base del metodo tariffario;
- di qualità: l'Autorità definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi;
- di tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.
La RT evidenzia che la disposizione prevede compiti che già rientrano nelle attribuzioni istituzionali dell’ARERA, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente al comma 3 la RT afferma che si tratta di una disposizione a carattere ordinamentale, priva di effetti sulla finanza pubblica.
Al riguardo, stante quanto chiarito dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.
Capo V
Concorrenza e tutela della salute
Articolo 13
(Revisione e trasparenza dell’accreditamento e del convenzionamento delle strutture private)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 502 del 1992:
- la lettera a), sostituendo il comma 7 dell'articolo 8-quater, stabilisce che, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi (finora, fino alla verifica dei medesimi parametri, l'accreditamento è provvisorio, sospeso nel caso di esito negativo della verifica stessa), nonché sulla base dei risultati dell’attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie;
- la lettera b), inserendo il comma 1-bis nell’articolo 8-quinquies, prevede che i soggetti privati di cui al comma 1 siano individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta (num. 1)); inoltre (num. 2), intervenendo sull'alinea del comma 2, stabilisce che gli accordi, già previsti, con le strutture pubbliche ed equiparate e i contratti con quelle private e con i professionisti accreditati sono definiti con le modalità di cui al suddetto comma 1-bis, ma eliminando le valutazioni comparative della qualità e dei costi.
Il comma 2, integrando l’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 2013, pone a carico degli enti, delle aziende e delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet anche i bilanci e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull’attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private.
La RT chiarisce che la norma interviene sull’accreditamento e il convenzionamento delle strutture private previste dagli articoli 8 e ss. del decreto legislativo n. 502 del 1992.
La RT ricorda che l’accreditamento istituzionale è il procedimento con il quale viene riconosciuto, alle strutture già in possesso di un’autorizzazione, lo status di potenziali erogatori di prestazioni sanitarie nell’ambito e per conto del Servizio Sanitario Nazionale.
La regione territorialmente competente rilascia l’accreditamento per conto del SSN, subordinatamente alla rispondenza di requisiti ulteriori di qualificazione, al fabbisogno di assistenza regionale, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.
A seguito dell’accreditamento, le strutture sanitarie che erogano prestazioni sanitarie a carico del SSN stipulano con le regioni territorialmente competenti accordi contrattuali, nei quali sono indicati principalmente: gli obiettivi di salute e i programmi di integrazione dei servizi, il volume massimo di prestazioni, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate. In sede di stipula la regione o l’unità sanitaria locale può espletare valutazioni comparative della qualità e dei costi delle strutture sanitarie già accreditate.
La modifica di cui al comma 1, lettera a), riguarda l’accreditamento provvisorio che viene concesso alle nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.
In particolare la stessa fa riferimento all’istituto ordinario dell’accreditamento – non riconoscendo più necessario il passaggio attraverso l’accreditamento provvisorio – subordinando la concessione dello stesso alla verifica dei servizi da erogarsi e non alle prestazioni già effettuate, ferma restando la rilevanza dei volumi delle prestazioni sanitarie quale strumento fondamentale per la programmazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie oltre che per il controllo della spesa sanitaria.
Con la lettera b), inoltre, si prevedono, al fine di consentire ipoteticamente un accesso equo e non discriminatorio degli operatori privati nel circuito del SSN, selezioni periodiche regionali tramite procedure trasparenti adeguatamente pubblicizzate, che facciano seguito a verifiche sistematiche degli operatori già convenzionati ed alla conseguente eventuale razionalizzazione della rete in convenzionamento. Con tale previsione si esplicita e si formalizza con maggiore grado di dettaglio quanto già previsto dall’art. 8-quinquies, comma 2, nella parte in cui si prevede che la stipula dei contratti con le strutture private avviene “anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi”.
Il comma 2 incrementa l’informazione disponibile sulle performance delle strutture pubbliche e private, in termini di efficienza gestionale e di qualità del servizio, al fine di orientare la domanda verso le strutture più efficienti favorendo la dinamica concorrenziale attraverso la valorizzazione del principio di trasparenza e riducendo pertanto le asimmetrie informative.
La disposizione, avente natura ordinamentale e procedimentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività poste a carico delle regioni nonché degli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, si osserva che l'eliminazione dell'accreditamento provvisorio e la conseguente introduzione di un accreditamento (per nuove attività o strutture) sulla base di elementi predittivi, nonché l'eliminazione delle valutazioni comparative della qualità e dei costi, sostituite da criteri di selezione incentrati sulla sola qualità delle prestazioni - il che non sembra affatto formalizzare con maggior grado di dettaglio quanto già previsto dalla normativa vigente, come invece asserisce la RT - sembrano suscettibili di determinare un allentamento dei parametri quantitativi e finanziari attualmente esistenti per l'accreditamento, il che potrebbe determinare riflessi sui corrispondenti oneri. Chiarimenti ed assicurazioni sul punto sarebbero auspicabili.
Articolo 14
(Distribuzione dei farmaci)
Il comma 1, sostituendo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo n. 219 del 2006, impone al titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di detenere almeno un assortimento dei medicinali in possesso di un’AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18 e i medicinali generici, che sia tale da rispondere alle esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso, valutate dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione sulla base degli indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA. Tale obbligo non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista (finora l'obbligo imponeva la detenzione del 90% dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati; tale percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei soli medicinali generici. L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista).
La RT ribadisce che la proposta elimina il requisito della dotazione minima dei medicinali che devono detenere i distributori all’ingrosso di farmaci e rimette alle Autorità territorialmente competenti, in sede di autorizzazione, la valutazione dell’assortimento di medicinali in coerenza con le esigenze del territorio geograficamente determinato cui è riferita l’autorizzazione stessa, sulla base di indirizzi vincolanti forniti dall'AIFA stessa, ai quali le Autorità territoriali devono attenersi nel processo di valutazione. Tale disposizione, avente natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si osserva che andrebbe assicurato che l'eliminazione del requisito in questione non determini il rischio di una carenza, anche solo parziale o momentanea, di determinate specialità, con la conseguente, possibile necessità di utilizzare farmaci più costosi, ma con azione biochimica analoga a quelli ipoteticamente carenti, con riflessi onerosi a carico del SSN.
Articolo 15
(Rimborsabilità dei farmaci equivalenti)
Il comma 1 abroga il comma 1-bis dell’articolo 11 del decreto-legge n. 158 del 2012, ai sensi del quale in sede di periodico aggiornamento del prontuario farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
La RT ribadisce che la norma vigente subordina l’inserimento dei medicinali equivalenti nel Prontuario farmaceutico nazionale, in sede di periodico aggiornamento del Prontuario stesso, alla scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare del farmaco originatore di riferimento. In tal modo, la rimborsabilità da parte del SSN di un farmaco generico viene vincolata all’accertamento della scadenza della copertura brevettuale del medicinale di riferimento (c.d. originatore), configurando una forma di patent linkage. Il patent linkage è la pratica di collegare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali, la determinazione del prezzo o l'ammissione alla rimborsabilità degli stessi, ovvero qualsiasi altra approvazione relativa ad un farmaco generico, allo status del brevetto del prodotto originario di riferimento.
La proposta normativa è finalizzata ad eliminare la suddetta pratica che può determinare un ritardo all’ingresso nel mercato dei farmaci generici, riducendo i vantaggi economici conseguibili dal SSN e favorire condotte ostruzionistiche su base brevettuale da parte delle imprese titolari dei farmaci “originatori”.
La norma, di natura puramente ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare, potendosi anzi prospettare la possibilità di conseguire effetti virtuosi in conseguenza della disposta abrogazione.
Articolo 16
(Farmaci in attesa di definizione del prezzo)
Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all’articolo 12 del decreto-legge n. 158 del 2012:
- la lettera a), modificando il primo periodo del comma 5, elimina la possibilità di non presentare la domanda, da parte dell'azienda interessata, ai fini di una diversa classificazione dei medicinali, una volta che quelli per i quali è rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio comunitaria, o un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 vengono automaticamente collocati in apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 537 del 1993;
- la lettera b), sostituendo il comma 5-ter, conferma che, in caso di mancata presentazione entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale di cui al comma 3, l’AIFA sollecita l'azienda titolare della relativa autorizzazione all'immissione in commercio a presentare la domanda di classificazione di cui al comma 1 entro i successivi 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine, viene data informativa nel sito istituzionale dell’AIFA e viene applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC) (finora, decorso il predetto termine, viene meno la collocazione nell'apposita sezione di cui al comma 5).
La RT ribadisce che la proposta normativa incide sull'articolo 12 citato, che al comma 5 stabilisce che i farmaci per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione all’immissione in commercio dall’AIFA debbano essere “automaticamente collocati” - e quindi resi disponibili al cittadino - in una specifica classe di farmaci: Cnn, dove “C” significa che il farmaco non è rimborsabile mentre “nn” sta per “non negoziato”.
Una volta rilasciata l’autorizzazione all’immissione in commercio, la negoziazione del prezzo di rimborso (e quindi anche della classe di rimborsabilità) può avvenire in un momento successivo, ammesso che il produttore decida di chiederne la rimborsabilità al SSN.
La modifica normativa proposta interviene sulla anzidetta procedura che viene parzialmente modificata, allo scopo di disincentivare condotte opportunistiche da parte delle aziende farmaceutiche che non hanno interesse a presentare la domanda di rimborsabilità dei farmaci a cui applicano nelle more della negoziazione un prezzo libero a carico dell’utenza.
Inoltre, la proposta introduce una nuova procedura di negoziazione dei farmaci orfani o di eccezionale rilevanza terapeutica, in base alla quale l’AIFA sollecita l’azienda titolare dell’AIC a presentare la domanda di classificazione entro 30 giorni, decorsi inutilmente i quali viene applicato al farmaco il prezzo più basso all’interno dell’ATC di IV livello.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di modifiche di natura procedimentale che hanno l’effetto di disincentivare condotte dilatorie rispetto alla negoziazione del prezzo in una fase in cui gli oneri sono a carico dell’utenza privata.
Al riguardo, si osserva che in realtà, per i profili di stretta competenza, la lettera a) appare suscettibile di anticipare l'erogazione dei nuovi farmaci a carico del SSN, il che viene ammesso dalla stessa RT, con conseguenti, possibili riflessi sui saldi. D'altra parte, l'automatica collocazione al livello più basso di prezzo all'interno dell'ATC di IV livello (lettera b)) per la fase di negoziazione potrebbe rappresentare un elemento di vantaggio nell'ottica di stabilire un prezzo definitivo maggiormente rispondente agli interessi della finanza pubblica. Tanto premesso, non appare determinabile ex ante l'effetto complessivo in termini di finanza pubblica che potrebbe scaturire dalle disposizioni in esame, sul quale sarebbe quindi auspicabile un approfondimento.
Articolo 17
(Revisione del sistema di produzione dei medicinali emoderivati da plasma italiano)
Il comma 1 sostituisce l’articolo 15 della legge n. 219 del 2005 con il seguente articolo 15 (Produzione di medicinali emoderivati da plasma nazionale). I commi che seguono sono quelli del nuovo articolo 15.
Il comma 1 destina i medicinali emoderivati prodotti dal plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani al soddisfacimento del fabbisogno nazionale e, nell’ottica della piena valorizzazione del gesto del dono del sangue e dei suoi componenti, li utilizza prioritariamente rispetto agli equivalenti commerciali, tenendo conto della continuità terapeutica di specifiche categorie di assistiti.
Il comma 2, in coerenza con i principi di cui agli articoli 4 e 7, comma 1, dispone che per la lavorazione del plasma raccolto dai servizi trasfusionali italiani per la produzione di medicinali emoderivati dotati dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) in Italia, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, singolarmente o consorziandosi tra loro, stipulano convenzioni con le aziende autorizzate ai sensi del comma 4, in conformità allo schema tipo di convenzione predisposto con decreto del Ministro della salute. Lo schema tipo di convenzione tiene conto dei princìpi strategici per l’autosufficienza nazionale di cui all’articolo 14, prevedendo adeguati livelli di raccolta del plasma e un razionale e appropriato utilizzo dei prodotti emoderivati e degli intermedi derivanti dalla lavorazione del plasma nazionale, anche nell’ottica della compensazione interregionale. Le aziende garantiscono che i medicinali emoderivati oggetto delle convenzioni sono prodotti esclusivamente con il plasma nazionale.
Il comma 3 stabilisce che, ai fini della stipula delle convenzioni di cui al comma 2, le aziende produttrici di medicinali emoderivati si avvalgono di stabilimenti di lavorazione, frazionamento e produzione ubicati in Stati membri dell’Unione europea o in Stati terzi che sono parte di accordi di mutuo riconoscimento con l’Unione europea, nel cui territorio il plasma ivi raccolto provenga esclusivamente da donatori volontari non remunerati. Gli stabilimenti di cui al primo periodo sono autorizzati alla lavorazione, al frazionamento del plasma e alla produzione di medicinali emoderivati dalle rispettive autorità nazionali competenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni nazionali e dell’Unione europea.
Il comma 4 demanda ad apposito decreto ministeriale l'approvazione dell'elenco delle aziende autorizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2.
Il comma 5 dispone che le aziende interessate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2, nel presentare al Ministero della salute l’istanza per l’inserimento nell’elenco di cui al comma 4, documentano il possesso dei requisiti di cui al comma 3, indicano gli stabilimenti interessati alla lavorazione, al frazionamento e alla produzione dei medicinali derivati da plasma nazionale e producono le autorizzazioni alla produzione e le certificazioni rilasciate dalle autorità competenti. Con decreto del Ministro della salute sono definite le modalità per la presentazione e per la valutazione, da parte dell’Agenzia italiana del farmaco, delle istanze di cui al primo periodo.
Il comma 6 prevede la conservazione presso le aziende che stipulano le convenzioni di specifica documentazione, da esibire a richiesta dell’autorità sanitaria nazionale o regionale, al fine di individuare le donazioni di plasma da cui il prodotto finito è derivato.
Il comma 7 sottopone i lotti di medicinali emoderivati da plasma nazionale, prima della loro restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, fornitrici del plasma, come specialità medicinali, con esito favorevole, al controllo di Stato, secondo le procedure europee, in un laboratorio della rete europea (Official medicines control laboratories - OMCL).
Il comma 8 dispone che le aziende che stipulano le convenzioni documentano, per ogni lotto di produzione di emoderivati, compresi gli intermedi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di provenienza del plasma utilizzato, il rispetto delle buone pratiche di fabbricazione e di tutte le altre norme stabilite dall’Unione europea, nonché l'esito del controllo di Stato.
Il comma 9 stabilisce che, nell’esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10, comma 2, lettera i), e 14, il Ministero della salute, sentiti il Centro Nazionale Sangue e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell’autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale derivante dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per il perseguimento delle finalità di cui al primo periodo autorizza la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per interventi di miglioramento organizzativo delle strutture dedicate alla raccolta, alla qualificazione e alla conservazione del plasma nazionale destinato alla produzione di medicinali emoderivati.
Il comma 10, al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti, autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2022, per la realizzazione da parte del Ministero della salute, in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le associazioni e le federazioni di donatori volontari di sangue, di iniziative, campagne e progetti di comunicazione e informazione istituzionale.
Il comma 11 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 9 e 10, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996.
Il comma 12 dispone che, nelle more dell’adozione dei decreti di cui ai commi 2, 4 e 5 in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, continuano a trovare applicazione le convenzioni stipulate alla data di entrata in vigore del presente articolo e sono stipulate nuove convenzioni, ove necessario per garantire la continuità delle prestazioni assistenziali.
La RT evidenzia che viene riformulata l’attuale cornice normativa del sistema di plasmaderivazione italiano, richiamando i principi fondanti del sistema nazionale, consistenti nella gratuità del sangue, che non può essere fonte di profitto, nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti e nell’autosufficienza nazionale, quale interesse sovraziendale e sovraregionale non frazionabile.
In particolare, i commi da 1 a 8 rivestono carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per il perseguimento dell’ambizioso obiettivo dell’autosufficienza, al fine di incentivare la produzione del plasma tramite aferesi, il comma 9 dispone uno stanziamento di fondi a regime. Per l’individuazione dell’ammontare dello stesso, si è considerato che, per l’attuazione del progetto di riforma, occorrono circa 42.000 unità di plasma raccolte tramite aferesi. La tariffa ipotizzabile è pari a 142 euro per unità (la tariffa ipotizzata è pari a 141,17 euro e corrisponde a quella dello schema di revisione dell’Accordo Stato-regioni 20 ottobre 2015, in corso di approvazione), per un totale di 27.500 kg di plasma da avviare alla lavorazione industriale per anno. Pertanto, l’importo della somma da finanziare è pari a circa 6.000.000 euro (42.000 unità x 142 euro = 5.964.000).
La RT ribadisce infine il contenuto dei commi 10 e 11.
Al riguardo, sulla base di dati desunti da riviste di settore, relativi al 2019 (valori probabilmente più credibili di quelli riferibili al 2020, in quanto le vicende pandemiche potrebbero aver determinato una significativa alterazione delle dinamiche di donazione)(2) , si può ritenere che in effetti le 42.000 unità di plasma che si mira ad aggiungere annualmente all'attuale raccolta siano adeguate per raggiungere l'autosufficienza, anche se, considerando che una sacca di plasma corrisponde a mezzo litro (rectius, non inferiore a 500 ml., ma generalmente pari proprio a 500 ml.) e che il plasma pesa 1.030 kg/m cubo (1 metro cubo = 1.000 litri), la quantità ricavabile sembra corrispondere a quasi 22.000 e non a 27.500 kg di plasma, come asserito dalla RT. In ogni caso, tale quantitativo appare sostanzialmente congruo rispetto alla finalità perseguita. Si evidenzia, tuttavia, che la tariffa ipotizzata dalla RT, pari a 142 euro, non sembra corrispondere a quella desumibile da alcune ricerche (effettuate per le regioni Umbria ed Emilia-Romagna(3) ), che indicano valori di 172 euro, fissati in delibere di recepimento di accordi Stato/Regioni. L'effettiva esistenza di tale discrasia, ovviamente, non consentirebbe di ottenere il quantitativo atteso. Si auspica un chiarimento sul punto. Si sottolinea, comunque, che gli oneri derivanti dal presente articolo sono entrambi configurati in termini di tetto di spesa e presentano i necessari margini di flessibilità per essere contenuti entro tali limiti.
2) V. https://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=80618
3) Umbria, Delib.G.R. 05/02/2020, n. 49, Allegato 1. Pubblicata nel B.U. Umbria 19 febbraio 2020, n. 10, S.O. n. 1. Emilia-Romagna, Delib.G.R. 13/06/2016, n. 867 Allegato 1, pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 23 giugno 2016, n. 185.
Articolo 18
(Selezione della dirigenza sanitaria)
L’articolo 18 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Le modifiche concernono: la composizione della commissione che procede alla selezione dei candidati; la soppressione della possibilità di scelta (da parte del direttore generale dell’ente o azienda) di un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio; gli elementi da pubblicare sul sito internet dell'ente o azienda prima della nomina. In particolare devono essere pubblicati nel sito internet dell’azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, nonché i criteri di attribuzione del punteggio, la graduatoria dei candidati e la relazione della commissione. È stabilito che i curricula dei candidati e l’atto motivato di nomina siano pubblicati nei siti internet istituzionali dell’ateneo e dell’azienda ospedaliero-universitaria interessati.
La RT ribadisce che la proposta normativa interviene sull’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che disciplina la procedura per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura "complessa", introducendo un meccanismo generale di selezione del personale sanitario finalizzato alla valorizzazione del merito, vincolando il direttore generale dell’azienda sanitaria alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio all’esito della valutazione comparativa.
Inoltre, introduce criteri più "stringenti" per la nomina della Commissione di valutazione al fine di meglio garantire il principio di imparzialità dell’azione amministrativa.
Assicura che la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica avendo natura ordinamentale.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni in esame, i cui effetti sembrerebbero iscriversi appieno nella cornice degli effetti finanziari già previsti dalla disciplina dalla normativa vigente in relazione alle facoltà assunzionali previste per gli enti del comparto sanitario e nel limite di posti disponibili, non ci sono osservazioni.
Ad ogni modo, con particolare riferimento alle disposizioni indicate alla lettera d), andrebbe confermato che agli obblighi di pubblicità telematica previsti d'ora innanzi per gli atti inerenti le procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, gli enti interessati possano provvedere potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse già previste ai sensi della legislazione vigente nei loro bilanci.
Capo VI
Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica
Articolo 19
(Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione)
La norma modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2016 che pone degli obblighi in capo ai gestori di infrastrutture fisiche al fine di garantire l’utilizzo delle stesse in caso di richiesta da parte di un operatore di comunicazioni elettroniche per la posa di cavi in fibra ottica.
Le modifiche prevedono che l’accesso possa essere rifiutato dal gestore e dall’operatore di rete nel caso in cui l’infrastruttura fisica sia oggettivamente inidonea a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Il rifiuto può ricorrere anche nel caso di indisponibilità̀ di spazio per ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità. L’indisponibilità può avere riguardo anche a necessità future del fornitore della infrastruttura fisica, sempre che tali necessità siano concrete, adeguatamente dimostrate, oltre che oggettivamente e proporzionalmente correlate allo spazio predetto.
La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 20
(Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica)
La norma sostituisce il comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016 prevedendo l’obbligatorietà del coordinamento tra il gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile laddove, sulla base dei piani pubblici sia previsto che due o più̀ operatori intendano realizzare reti in fibra ottica nelle stesse aree. Il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni in questione e, in caso di inadempienza, può intervenire con provvedimenti che stabiliscono le modalità̀ di coordinamento, il cui mancato rispetto comporta l'irrogazione di sanzioni.
Si prevede, inoltre, che in assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale.
La RT afferma che in presenza del coordinamento l’ente locale è tenuto ad agevolare l’ottenimento dei permessi riducendo al massimo i tempi di rilascio delle previste autorizzazioni. Le innovazioni descritte consentono di limitare le duplicazioni degli scavi e delle connesse opere civili nonché di ridurre le tempistiche complessive.
Per la RT la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, relativamente ai compiti affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva possibilità di fronteggiare gli adempimenti previsti, senza un incremento degli impegni operativi suscettibili di produrre conseguenze di carattere finanziario.
Articolo 21
(Blocco e attivazione dei servizi premium e acquisizione della prova del consenso)
La norma sostituisce l’articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge n. 7 del 2007, al fine di rendere più efficace il contrasto alle attivazioni inconsapevoli e fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche.
In particolare, si vieta ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche la possibilità di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento da parte degli operatori stessi o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia attraverso SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori.
La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 22
(Norme in materia di servizi postali)
La norma reca alcune modifiche all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.
In particolare, si stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea, delle esigenze degli utenti e delle diverse offerte presenti sul mercato nazionale in termini di disponibilità, qualità e prezzo accessibile, segnalando periodicamente al Parlamento le modifiche normative ritenute necessarie in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle tecnologie.
Inoltre, si estende anche al settore postale il parere che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i provvedimenti adottati da quest’ultima in materia di intese restrittive della concorrenza, abusi di posizione dominante e operazioni di concentrazione.
Infine, si estende l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione ai fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.
La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, relativamente alle attività che dovranno svolgere le Amministrazioni interessate dalla presente norma, appare opportuno che siano acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva possibilità di fronteggiare gli adempimenti previsti, senza un incremento degli impegni operativi suscettibili di produrre conseguenze di carattere finanziario.
Capo VII
Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di trattamento tra gli operatori
Articolo 23
(Deleghe al Governo per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione pro-concorrenziale)
Il comma 1, ai fini dell’individuazione dell’elenco dei nuovi regimi amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione in digitale delle procedure amministrative, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva. L’individuazione dei regimi amministrativi delle attività è effettuata al fine di eliminare le autorizzazioni e gli adempimenti non necessari, nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell'individuazione di cui al decreto legislativo n. 222 del 2016, Tabella A.
Il comma 2 dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
- tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e i provvedimenti autorizzatori posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli articoli 19, 19-bis e 20 della legge n. 241 del 1990, nonché quelle soggette a mero obbligo di comunicazione;
- eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti;
- semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a) e b), in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per tipologie omogenee di procedimenti;
- estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione;
- semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro completa digitalizzazione;
- eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea;
- ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa.
Il comma 3 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, previa acquisizione del parere e, per i profili di competenza regionale, dell’intesa della Conferenza Stato-regione e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Il comma 4 consente al Governo, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, di adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
Il comma 5 prevede che la Commissione parlamentare per la semplificazione verifichi periodicamente lo stato di attuazione del presente articolo e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.
Il comma 6 stabilisce che il Governo, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, adotta le norme regolamentari di attuazione o esecuzione adeguandole ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.
Il comma 7 impone che dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La RT illustra sinteticamente le disposizioni e le loro finalità, escludendo che le stesse, data la loro natura (procedimentale, procedurale ecc.), possano determinare effetti a carico della finanza pubblica. Inoltre evidenzia le clausole di invarianza finanziaria recate dai commi 2 e 7.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 24
(Delega in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche)
Il comma 1, al fine di assicurare la semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo, consentendo l’efficace tutela degli interessi pubblici, nonché di favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche, delega il Governo ad adottare, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 20, comma 3, della legge n. 59 del 1997, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
- eliminazione degli adempimenti non necessari alla tutela degli interessi pubblici, nonché delle corrispondenti attività di controllo;
- semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni e sovrapposizioni dei controlli e ritardi al normale esercizio delle attività dell’impresa, assicurando l’efficace tutela dell’interesse pubblico;
- programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendo contenuti, modalità e frequenza dei controlli anche sulla base dell’esito delle verifiche e delle ispezioni pregresse;
- ricorso alla diffida o ad altri meccanismi di promozione dell’ottemperanza alla disciplina a tutela di interessi pubblici;
- promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità, anche introducendo meccanismi di dialogo e di valorizzazione dei comportamenti virtuosi, anche attraverso strumenti premiali;
- accesso ai dati e scambio delle informazioni da parte dei soggetti che svolgono funzioni di controllo ai fini del coordinamento e della programmazione dei controlli anche attraverso l’interoperabilità delle banche dati, secondo la disciplina del decreto legislativo n. 82 del 2005;
- individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti che le imprese devono rispettare per ottemperare alle disposizioni normative, nonché dei processi e metodi relativi ai controlli, per mezzo di strumenti standardizzati e orientati alla gestione dei rischi, quali liste di verifica, manuali e linee guida e indirizzi uniformi;
- verifica e valutazione degli esiti dell’attività di controllo in termini di efficacia, efficienza e sostenibilità;
- divieto per le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso.
Il comma 2 stabilisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la transizione al digitale, del Ministro dell’economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di 45 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
Il comma 3 dispone che le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 1.
Il comma 4 consente al Governo, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, di adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Il comma 5 impone che dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La RT afferma che il comma 1 mira a semplificare le attività già svolte a legislazione vigente dalle competenti amministrazioni, coordinandone le attività ed evitando sovrapposizioni. La misura pertanto dovrebbe ridurre gli oneri amministrativi e non è suscettibile di introdurre oneri nuovi o ulteriori a carico della finanza pubblica. La stessa disposizione chiarisce che i decreti legislativi di attuazione della predetta delega saranno adottati senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica
Dopo aver sintetizzato il contenuto dei commi 2, 3 e 4, la RT ne evidenzia la natura procedurale, per cui esclude che essi siano suscettibili di produrre effetti a carico della finanza pubblica.
Nulla aggiunge al contenuto del comma 5.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce del contenuto delle misure attese e delle previste clausole di invarianza finanziaria, anche se andrebbe assicurato che il presumibile rafforzamento dell'interoperabilità delle banche dati sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse ordinariamente disponibili.
Articolo 25
(Abbreviazione dei termini della comunicazione unica per la nascita dell'impresa)
Il comma 1, sostituendo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, dispone che le amministrazioni competenti comunicano immediatamente all’interessato (che ha presentato la comunicazione unica) e al registro delle imprese, per via telematica, il codice fiscale e la partita IVA ed entro i successivi quattro giorni (finora sono sette) gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le Amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, nulla da osservare.
Articolo 26
(Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e per la semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato)
Il comma 1, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell’Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, delega il Governo ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre che, ove compatibili, di quelli di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012:
- individuazione delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo, compreso il controllo delle frontiere esterne, dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 10 e 25 del regolamento e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina europea, con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell’attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola Autorità, sulla base dei principi di competenza, adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione e di unitarietà dei processi decisionali, anche mediante l’attribuzione della titolarità dei procedimenti di vigilanza secondo le regole di prevalenza dei profili di competenza rispetto alla natura e al normale utilizzo dei prodotti, e comunque garantendo la netta definizione delle competenze e una distribuzione e allocazione delle risorse, di bilancio, umane e strumentali, disponibili in maniera adeguata all’espletamento delle funzioni attribuite, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, quali autorità di sorveglianza del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici;
- semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e quelle rimesse alle Autorità di vigilanza e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto della normativa europea, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, tenendo conto anche dei casi in cui i rischi potenziali o i casi di non conformità siano bassi o delle situazioni in cui i prodotti siano commercializzati principalmente attraverso catene di approvvigionamento tradizionali, nonché garantire a operatori e utenti finali, secondo i principi di concentrazione e trasparenza, facile accesso a informazioni pertinenti e complete sulle procedure e sulle normative applicabili, ad eccezione delle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 e al relativo regolamento di esecuzione;
- individuazione dell’Ufficio Unico di collegamento di cui all’articolo 10 del regolamento, anche in base al criterio della competenza prevalente, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell’articolo 13 del regolamento, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale, dotate delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni vigenti e dell’articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997 (per il quale, nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta);
- previsione di adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e tra tali autorità e l’Ufficio Unico di collegamento, favorendo l’utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all’articolo 34 del regolamento(4) e comunque garantendo un adeguato flusso informativo con l’Ufficio Unico di collegamento;
- rafforzamento della digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, anche al fine di favorire l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti illeciti e per l’analisi dei rischi;
- previsione, in materia di sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, della possibilità per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco di stipulare convenzioni con altre pubbliche amministrazioni per l’affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco;
- verifica e aggiornamento, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, delle procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto e previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti in applicazione dell’articolo 21 del regolamento;
- definizione, anche mediante riordino e revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate all’allegato II del medesimo regolamento, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività, nonché di ragionevolezza e proporzionalità e previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50% delle somme introitate, da destinare agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell’Ufficio Unico di collegamento;
- definizione delle ipotesi in cui è ammesso il recupero, totale ai sensi dell’articolo 15 del regolamento, o parziale, dall’operatore economico dei costi delle attività di vigilanza, dei relativi procedimenti, dei costi che possono essere recuperati e delle relative modalità di recupero.
Il comma 2 impone che dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La RT afferma che la norma conferisce la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell’Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali, tramite l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché la razionalizzazione e la semplificazione del sistema di vigilanza. I suddetti decreti hanno, in particolare, l’obiettivo di: a) individuare le autorità di vigilanza e le autorità incaricate del controllo, compreso quello delle frontiere esterne, dei prodotti entrano nel mercato dell’Unione e delle relative attribuzioni, attività e poteri conformemente alla disciplina europea con contestuale adeguamento, revisione, riorganizzazione, riordino e semplificazione della normativa vigente, nella maniera idonea a implementare e massimizzare l’efficienza e l’efficacia del sistema dei controlli e i livelli di tutela per utenti finali e operatori, favorendo, ove funzionale a tali obiettivi, la concentrazione nell’attribuzione e nella definizione delle competenze, anche mediante accorpamenti delle medesime per gruppi omogenei di controlli o prodotti e la razionalizzazione del loro riparto tra le Autorità e tra strutture centrali e periferiche della singola Autorità; b) provvedere alla semplificazione ed ottimizzazione del sistema di vigilanza e della conformità dei prodotti, riducendo, senza pregiudizio per gli obiettivi di vigilanza, gli oneri amministrativi, burocratici ed economici a carico delle imprese, anche mediante la semplificazione del coordinamento tra le procedure connesse ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione e quelle rimesse alle Autorità di vigilanza in ragione delle caratteristiche dei prodotti e alla semplificazione dei procedimenti. Viene, inoltre prevista l’individuazione dell’Ufficio Unico di collegamento, prevedendo che al medesimo siano attribuite le funzioni di rappresentanza della posizione coordinata delle autorità di vigilanza e delle autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e di comunicazione delle strategie nazionali di vigilanza, garantendo, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale. Ulteriore obiettivo della delega legislativa è quello di prevedere adeguati meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione europea e tra tali autorità e l’Ufficio Unico di collegamento, di rafforzare la digitalizzazione delle procedure di controllo, di vigilanza e di raccolta dei dati, nonché di aggiornare, in base ad approcci basati, in particolare, sulla valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto con previsione di misure specifiche per le attività di vigilanza dei prodotti offerti per la vendita online o comunque mediante altri canali di vendita a distanza e ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti. Infine, è prevista la definizione, anche mediante il riordino e la revisione della normativa vigente, del sistema sanzionatorio da applicare per le violazioni del regolamento e delle normative indicate nell’allegato II del medesimo, nel rispetto dei principi di efficacia e dissuasività nonché di ragionevolezza e proporzionalità con previsione della riassegnazione di una quota non inferiore al 50% delle somme introitate, da destinare ad appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell’Ufficio Unico di collegamento.
Dall'attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed agli adempimenti ivi previsti si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie, strumentali e di personale disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Al riguardo, si osserva che una pluralità di principi e criteri direttivi appare suscettibile, almeno teoricamente, di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la modifica del riparto delle competenze di cui alla lettera a), la previsione di adeguati meccanismi di comunicazione e cooperazione tra le diverse autorità coinvolte di cui alla lettera d), il rafforzamento della digitalizzazione dei controlli e della raccolta dei dati di cui alla lettera e), l'attivazione di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente e lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco di cui alla lettera f), l'attività di ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti di cui alla lettera g) sembrano riconducibili alla situazione di potenziale onerosità cui si faceva cenno.
Certamente oneroso appare poi il criterio di cui alla lettera c), che prevede l'individuazione dell’Ufficio Unico di collegamento di cui all’articolo 10 del regolamento, garantendo che ad esso, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, siano assegnate adeguate risorse finanziarie, strumentali e di personale, anche mediante assegnazione di unità di personale proveniente dalle autorità di vigilanza o comunque dalle amministrazioni competenti per le attività di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti.
In relazione alla revisione dell'apparato sanzionatorio (lettera h)), sulla quale si rileva in primis che non si dispone di elementi di valutazione che consentano di dedurre se essa condurrà ad un inasprimento o ad un alleggerimento delle sanzioni complessivamente considerate, andrebbe chiarita, rispetto alla vigente situazione, la portata finanziaria della disposizione che prevede la riassegnazione di una quota non inferiore al 50% delle somme introitate agli appositi capitoli di spesa delle Autorità di vigilanza, di controllo e dell’Ufficio Unico di collegamento, atteso che essa di per sé sottrae risorse altrimenti destinate all'entrata del bilancio pubblico. Va comunque ricordato che le entrate da sanzioni assumono carattere meramente eventuale e non sono contabilizzate nei tendenziali.
Carattere potenzialmente virtuoso è viceversa attribuibile al criterio di cui alla lettera i), ai sensi del quale verranno definite delle ipotesi nelle quali sarà ammesso il recupero, totale o parziale, dall'operatore economico dei costi delle attività di vigilanza e dei relativi procedimenti. Tuttavia, in assenza di indicazioni quantitative, perlomeno di massima, circa l'estensione dell'ambito applicativo di tali ipotesi e l'entità del recupero medio che si intende conseguire, una valutazione circa la quota di oneri che possono essere coperti attraverso questa modalità non risulta possibile.
Nel complesso, appare evidente che la clausola d'invarianza finanziaria non è affatto di agevole applicazione, potendosi anzi ritenere poco realistica la sua sostenibilità. La stessa RT, d'altronde, induce a trarre tale conclusione, laddove, prudenzialmente e correttamente, afferma che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Sul punto, si ritiene necessario inserire tale espressione anche nel dispositivo, atteso che, in effetti, l'individuazione degli oneri e delle relative coperture sulla base dei principi e criteri direttivi indicati, pur verosimilmente necessaria, non è realizzabile ex ante, ovvero in questa fase dell'iter normativo.
4) L'articolo 34 del regolamento 2019/1020, al § 1, prevede che la Commissione sviluppa ulteriormente e mantiene un sistema di informazione e comunicazione per la raccolta, l'elaborazione e la conservazione, in forma strutturata, di informazioni su questioni relative all'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione, allo scopo di migliorare la condivisione dei dati tra gli Stati membri, anche ai fini delle richieste di informazione, fornendo un quadro esaustivo delle attività, dei risultati e dell'andamento della vigilanza del mercato. La Commissione, le autorità di vigilanza del mercato, gli uffici unici di collegamento e le autorità designate a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, hanno accesso a tale sistema. La Commissione mette a punto e mantiene l'interfaccia pubblica di tale sistema.
Articolo 27
(Modifica alla disciplina del risarcimento diretto per la responsabilità civile auto)
Il comma 1, sostituendo il comma 2 dell'articolo 150 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), stabilisce che le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo 149 (procedura per il risarcimento diretto) si applicano anche alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 (attività in regime di stabilimento) e 24 (attività in regime di prestazione di servizi). L'attuale comma 2 escludeva proprio tale possibilità, salva espressa adesione da parte delle imprese comunitarie.
La RT afferma che la prevista estensione della procedura di risarcimento diretto anche alle imprese con sede legale in altri Stati membri che operano sul territorio della Repubblica mira ad eliminare un potenziale trattamento discriminatorio a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese con sede legale in altri Stati membri. Infatti, le imprese “comunitarie” non aventi sede legale in Italia godono di un ingiustificato vantaggio in quanto, non essendo obbligate ad assicurare il risarcimento diretto, hanno maggiori possibilità di praticare tariffe più basse. La RT conclude affermando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, nulla da osservare.
Capo VIII
Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust
Articolo 28
(Concentrazioni)
L’articolo 28 apporta modifiche alla legge n. 287 del 1990 sulla disciplina della valutazione e controllo delle operazioni di concentrazione da parte dell’Autorità garante della concorrenza e il mercato (lett. a)), sulle soglie di fatturato da cui scaturisce l’obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione (lett. b)) e sul trattamento delle imprese comuni (lett. c)).
Le modifiche sono finalizzate ad adeguare la normativa nazionale alla normativa europea contenuta nel Regolamento sulle operazioni di concentrazione (Reg. n. 139/2004/UE).
Per quanto riguarda le soglie di fatturato, l’articolo 16 vigente prevede l’obbligo di notifica delle operazioni di concentrazione qualora superino le seguenti soglie di fatturato su base nazionale: 492 milioni di euro dalle imprese interessate all’operazione nel loro insieme e 30 milioni di euro da almeno due delle imprese interessate. La lettera b), n. 1 dell’articolo qui in esame – attraverso l’inserimento di un nuovo comma 1-bis, nel citato articolo 16 – consente all’Autorità di richiedere alle imprese interessate di notificare, entro trenta giorni, un’operazione di concentrazione anche nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie di fatturato sopra indicate, ovvero nel caso in cui il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a 5 miliardi di euro, qualora sussistano concreti rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una sua parte rilevante, tenuto anche conto degli effetti pregiudizievoli per lo sviluppo e la diffusione di imprese di piccole dimensioni caratterizzate da strategie innovative, e non siano trascorsi oltre sei mesi dal perfezionamento dell’operazione.
La RT certifica che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, occorre considerare che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – pur non rientrando nel perimetro delle PA delineato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del T.U.P.I. – è però considerata ai fini del consolidamento del Conto economico della PA a fini di contabilità nazionale(5) . Quest'ultimo, come noto, indicato quale ambito di applicazione delle norme contenute nella legge di contabilità e finanza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009.
Ne consegue che, a fronte dei nuovi poteri istruttori, e dei connessi procedimenti che avranno luogo, giocoforza, per effetto delle disposizioni in esame, per iniziativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, andrebbero richiesti elementi confermativi circa l'adeguatezza delle risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente per la medesima, ovvero, rassicurazioni in merito alla possibilità che l'Autorità possa comunque avvalersi, anche medio tempore, ai fini della copertura dell'ipotizzabile adeguamento dei fabbisogni di funzionamento, per i nuovi compiti, di un adeguamento delle contribuzioni e delle sanzioni comminati agli operatori del mercati sottoposti alla sua vigilanza. Elementi, questi ultimi, che come noto costituiscono le esclusive fonti di finanziamento del proprio bilancio(6) .
5) Sottosettore "Autorità Amministrative indipendenti".
6) Si rileva che la quasi totalità delle entrate dell’Autorità ai sensi dell'Articolo 10, commi 7–7-quater della legge n. 287/1990, è costituita dal versamento dei contributi agli oneri di funzionamento a carico delle società di capitali con ricavi superiori a 50 milioni di euro, come previsto dall’articolo 5-bis del D.L. n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012. Il dato previsionale di gettito delle entrate da contribuzione per il 2022 è di 75 milioni di euro, cui si aggiungono trasferimenti correnti per 2 milioni di euro, entrate per partite di giro per 55 milioni per un totale di entrate 133 milioni di euro, cui si aggiunge l'avanzo di amministrazione di cui si prevede l'utilizzo per 125 milioni di euro. Le spese correnti previste per il 2022 sono di 257 milioni di euro. Cfr. AGCM, Bilancio e rendiconto 2020, nonché dati concernenti l'organico, sul sito internet dell'Autorità, link "Amministrazione trasparente", sez. "Bilanci e Personale";AGCM, Bilancio di previsione 2022/2024, Supplemento alla G.U. del 21 dicembre 2021. Pag. 36.
Articolo 29
(Rafforzamento del contrasto all’abuso di dipendenza economica)
L'articolo, alle lettere a)-b), reca alcune modifiche all’articolo 9 (Abuso di dipendenza economica) della legge 18 giugno1998, n.192 (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive).
In particolare: alla lettera a) dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis, laddove si prevede che, salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un’impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati; alla lettera b) il comma 2 è quindi sostituito, prevedendosi che l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, nell’interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nell’applicazione di condizioni oggettiva-mente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all’ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta di indebite presta-zioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell’attività svolta.
La RT certifica che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.
Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni in esame, nulla da osservare.
Articolo 30
(Procedura di "transazione")
L’articolo 30 integra la legge n. 287/1990, introducendo la disciplina della transazione (cd. settlement) nei procedimenti amministrativi condotti dall’AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e abuso di posizione dominante. L’Autorità può decidere in qualsiasi momento di cessare completamente le discussioni finalizzate all’accordo transattivo, qualora ritenga che ne sia comunque compromessa l'efficacia.
Il comma 5 prevede, infine, che l’Autorità definisca con proprio provvedimento generale, in conformità con l’ordinamento dell’Unione europea e garantendo il diritto al contraddittorio, le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione delle proposte di transazione di cui al presente articolo e l’entità della riduzione della sanzione di cui all’articolo 15, comma 1-bis, da accordare in caso di completamento con successo della procedura».
La RT assicura che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.
Al riguardo, per i profili di quantificazione, relativamente alla cura della nuova procedura di transazione disciplinata dall'articolo in esame, va evidenziato che il comma 5 dispone che l’Autorità dovrà provvedere alla puntuale definizione delle specifiche regole procedurali a disciplina della presentazione e valutazione delle proposte di transazione e la correlata entità della riduzione della sanzione, per cui andrebbero richiesti elementi che siano idonei a comprovare la piena sostenibilità dei relativi fabbisogni, a carico delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente.
Sul punto, si rinvia all'articolo 28.
Articolo 31
(Poteri istruttori)
L’articolo 31 estende i poteri d’indagine dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’AGCM in ogni momento, dunque ora anche al di fuori di procedimenti istruttori, può richiedere, alle imprese o ad enti, informazioni e documenti utili, ai fini dell’applicazione della normativa, nazionale ed europea, che vieta le intese restrittive della libertà di concorrenza e l’abuso di posizione dominante e della normativa sulle operazioni di concentrazione. A tal fine, vengono integrati gli articoli 12 e 16 della legge n. 287/1990. Ai sensi del comma 2-ter, coloro che si rifiutano o omettono di fornire le informazioni e i documenti richiesti, o forniscano informazioni e documenti non veritieri, senza giustificato motivo e salvo rifiuto motivato, qualora le informazioni richieste possano fare emergere la responsabilità della persona fisica destinataria della richiesta per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato, sono sottoposti, con provvedimento dell’Autorità, alle medesime sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall’articolo 14, comma 5, della legge n. 287/1990 per chi, nel corso dell’istruttoria, si rifiuta, omette o fornisce informazioni e documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
La RT conferma che dalle previsioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le stesse conseguono lo scopo di rafforzare i poteri di enforcement dell'attività a tutela della concorrenza che l'Autorità già svolge.
Al riguardo trattandosi di attività facoltativa andrebbe solo assicurato al fine di garantire la piena efficacia della norma, che l'Autorità abbia le risorse necessarie per utilizzare questi ulteriori poteri istruttori.
Capo IX
Nomine nelle autorità amministrative indipendenti
Articolo 32
(Procedure di selezione dei presidenti e dei componenti delle autorità amministrative indipendenti)
L’articolo 32 detta disposizioni comuni sul procedimento di nomina dei membri delle autorità amministrative indipendenti. In particolare, si prevede l’istituzione di una Commissione tecnica, per ciascuna autorità e per ciascuna nomina, chiamata a selezionare le candidature a presidente e componente delle authorities, nell’ambito delle quali i soggetti competenti alla nomina potranno procedere alla designazione.
La disciplina che s’introduce riguarda, per espressa previsione del comma 1, i componenti delle autorità alle quali si applicano le disposizioni di semplificazione e trasparenza di cui all’art. 22 del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014), ossia:
- Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm, 1990);
- Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob, 1974);
- Autorità di regolazione dei trasporti (2013);
- Autorità per di regolazione per energia reti e ambiente (Arera, 1995);
- Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom, 1997);
- Garante per la protezione dei dati personali (1996);
- Autorità nazionale anticorruzione (Anac, 2009);
- Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP, 1993);
- Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali (1990).
Ai sensi del comma 2 la Commissione di selezione si compone di cinque membri scelti tra personalità di indiscussa indipendenza, moralità ed elevata qualificazione professionale “nei settori di rispettiva competenza”, nel rispetto del principio della parità di genere.
Il comma 5 specifica altresì che la partecipazione alla Commissione è svolta a titolo gratuito e che ai membri non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
Il comma 5 stabilisce che la partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
È fatta salva l’autonomia di Camera e Senato e dei rispettivi Presidenti nel disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza. In proposito, si ricorda che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono titolari del potere di nomina di tutti i componenti dell’Autorità garante del mercato e della concorrenza (Agcm) e della Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. A loro volta, le Assemblee di Camera e Senato sono competenti alla nomina di 4 commissari dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei 4 componenti dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali (in entrambi i casi due componenti per ciascun ramo del Parlamento).
La RT evidenzia che la Commissione prevista dalla norma sarà istituita presso ogni soggetto competente per la nomina dei presidenti e dei componenti delle seguenti Autorità indipendenti (l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione nazionale per le società e la borsa, l’Autorità di regolazione dei trasporti, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, l’Autorità nazionale anticorruzione, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).
Con riguardo alle nomine di competenza del presidente della Camera dei deputati, del presidente del Senato della Repubblica e delle Camere, gli stessi provvederanno, nell’ambito della loro autonomia costituzionale, a disciplinare le procedure di nomina di rispettiva competenza.
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito. Ai membri della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Ciascuna Commissione opererà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Assicura che la norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non ci sono osservazioni.