Legislatura 18ª - Dossier n. 286

Titolo I
Sostegno alle imprese e all’economia in relazione all’emergenza Covid-19

Articolo 1, commi 1 e 4
(Misure di sostegno per le attività chiuse)

Il comma 1 rifinanzia il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, destinati alle attività che alla data del 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi delle quali i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati, nei limiti della dotazione finanziaria, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, con decreto interministeriale, finalizzato altresì ad individuare modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 32.

La RT nulla aggiunge al contenuto dei commi 1 e 4.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Rifinanziamento del Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del D.L. 73/2021

S

C

20

20

20

Al riguardo, nulla da osservare sui commi 1 e 4, alla luce del limite di spesa.

Articolo 1, commi 2 e 3
(Misure di sostegno per le attività chiuse)

Con il comma 2 si prevede che, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022(1) , sono sospesi: - i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022; - i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Con il comma 3, si prevede che i versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

La RT, con riferimento ai commi 2 e 3 che prevedono la sospensione dei versamenti dovuti nel mese di gennaio delle ritenute di lavoro dipendente e dell’IVA per i soggetti per i quali è prevista a legislazione vigente la chiusura dell’attività (articolo 6 del DL 221/2021), rappresenta che dai dati relativi ai versamenti effettuati dai soggetti che operano nel codice ATECO 93.29.10 Discoteche, sale da ballo night-club e simili risulta per il mese di gennaio un ammontare di versamenti pari a circa 0,7 milioni di euro (di cui circa 0,45 ritenute e circa 0,25 IVA).

La sospensione non determina effetti finanziari, tenuto conto della circostanza che la disposizione prevede la ripresa dei medesimi versamenti nella stessa annualità.

Al riguardo, considerato che la ripresa dei versamenti avrà luogo nel 2022 ed avuto riguardo agli importi interessati dalla sospensione, non si formulano osservazioni per quanto di competenza.


1) Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, DL n. 221 del 24 dicembre 2021.

Articolo 2
(Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato "Fondo per il rilancio delle attività economiche", con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 (si tratta di varie categorie di commercio al dettaglio).

Il comma 2 definisce i requisiti che le imprese devono possedere per poter beneficiare degli aiuti in esame. In particolare, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e "attive" nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il comma 3 dispone che i contributi siano concessi nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Nel caso di applicazione del predetto Quadro temporaneo, la concessione degli aiuti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 4 definisce le modalità per l'ottenimento del contributo. Nello specifico, le imprese interessate presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi, comprovati attraverso apposite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico è definita la disciplina di dettaglio.

Il comma 5 stabilisce che successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie del fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:

  • sessanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;
  • cinquanta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro;
  • quaranta per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Il comma 6 per la quantificazione del contributo chiarisce che rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Inoltre si dispone che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l'importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Il comma 7 prevede che qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, il Ministero dello sviluppo economico provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste dal comma 5.

Il comma 8 concede al Ministero dello sviluppo economico la facoltà di avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell'1,5 per cento delle risorse stesse.

Il comma 9 provvede agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 32.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le imprese interessate dal provvedimento sono le attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in, cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

"Fondo per il rilancio delle attività economiche" finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio

S

C

200

200

S

K

200

Al riguardo, atteso che l'onere recato dalla norma è limitato all'entità dello stanziamento e considerato il meccanismo che attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il compito di ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 3
(Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021 in misura pari a 20 milioni di euro, per l'anno 2022, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Al riparto delle risorse si procede secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 ed il termine per l'adozione del decreto di riparto decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 2 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021:

  • la lettera a) sostituisce la rubrica, denominandola "Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'HORECA e altri settori in difficoltà";
  • la lettera b), inserendo il comma 2-bis, stanzia per le finalità di cui al comma 1 (mitigazione della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), tramite erogazione di contributi a fondo perduto), in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica, per l'anno 2022, la somma di 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa (erano 60 milioni nel 2021), da destinare ad interventi per le imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633 del 1972, una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (bar e caffè), 93.11.2 (gestione di piscine), che nell'anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR di cui al DPR n. 917 del 1986, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione di cui al primo periodo deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021;
  • la lettera c), modificando il comma 3, chiarisce che la previgente copertura (relativa al 2021) inerisce soltanto al previgente onere e non anche a quello recato dal comma 2-bis inserito dalla lettera b).

Il comma 3 riconosce il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino introdotto nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria (finora la previsione era limitata alle corrispondenti attività manifatturiere) che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.51 (commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili), 47.71 (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento), 47.72 (commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle). Conseguentemente, modificando l'articolo 48-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, eleva da 150 a 250 milioni di euro il corrispondente stanziamento per il 2022, che resta configurato in termini di tetto di spesa.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 32.

La RT nulla aggiunge al contenuto dell'articolo, limitandosi a descriverlo dettagliatamente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Incremento del Fondo di cui art.26, DL n. 41/2021 da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19

S

C

20

20

20

2

Estensione contributi a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter del Dl n. 73/2021 ai settori per le attività di organizzazione feste, cerimonie, ristorazione, catering, Bar caffè e gestione delle piscine

S

C

40

40

S

K

40

3

Estensione del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del Dl n. 34/2020 anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati

S

C

100

100

100

Al riguardo, nulla da osservare, essendo tutti gli oneri configurati in termini di tetto di spesa e sufficientemente modulabili in modo da essere contenuti entro i limiti finanziari previsti.

Articolo 4
(Fondo Unico Nazionale Turismo)

Il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 234 del 2021 (Fondo Unico Nazionale Turismo).

Il comma 2, con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, riconosce l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 104 del 2020 (sgravio totale dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi dovuti all'INAIL), con le medesime modalità (limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato su base mensile), limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione (conformemente all''articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020). Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, e alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e in 0,1 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 32.

La RT afferma che dagli archivi INPS si evince che sono stati 12.580 i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 104 del 2020 nel settore turismo e stabilimenti termali nel periodo agosto-dicembre 2020, contro le 307.300 assunzioni nello stesso periodo del 2019. Il drastico calo del 2020 rispetto al 2019, nonostante l’esonero contributivo concesso, è la conseguenza sia del periodo di lock-down sia delle restrizioni successive che hanno visto il settore turistico come una delle ultime attività autorizzate alla riapertura. Non da meno la crisi di tale settore risente anche delle restrizioni dovute alle disposizioni impartite per il distanziamento sociale ai fini del contenimento del virus che ha comportato nel 2020 un forte calo di presenze sia nazionali che internazionali nel nostro Paese per una minore propensione all’attività turistica anche nel periodo estivo e di ferie.

Per quanto riguarda il periodo gennaio-marzo si riporta una serie storica dei dati circa le assunzioni nei settori in esame rilevati dagli archivi INPS:

Nel 2021, nonostante si sia assistito ad una graduale ripresa delle attività economiche, dovuta ad un allentamento delle misure restrittive conseguente alla massiccia campagna di vaccinazione, che ha permesso una maggiore propensione delle persone ai viaggi e alla ripresa delle attività turistico/ricreative, non si è tornati al livello delle numerosità del 2019 né ai livelli dei primi mesi del 2020. Il calo delle assunzioni in tali settori registrato nel 2021 rispetto al 2019 è stato circa del 70%.

Le ultime notizie riguardanti la diffusione dei contagi dovuta alle varianti del virus Covid-19, con cambi di colore in alcune Regioni del Paese, hanno comportato una riduzione degli spostamenti e un impatto sul settore turistico e termale. Ciò induce a supporre una contrazione delle assunzioni in tale settore anche nel periodo gennaio-marzo 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, come conseguenza di un calo di domanda da parte dei fruitori nazionali ed esteri.

Pertanto, in via prudenziale, si è predisposta la presente RT sulle stesse numerosità registrate nel 2021. Si è ipotizzata inoltre la trasformazione del 30% dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Lo sgravio è calcolato ipotizzando un’aliquota media contributiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Le retribuzioni sono state rivalutate per gli anni successivi al 2019 sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021.

L’onere è stato stimato ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in esame applicando un'aliquota media del 22%.

Le risultanze dell’applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

Anno

Onere di sgravio al lordo degli effetti fiscali

Effetti fiscali

Onere al netto degli effetti fiscali

2022

-60,7

0

-60,7

2023

23,7

23,7

2024

-9,8

-9,8

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Incremento Fondo unico nazionale Turismo di cui all'articolo 1, comma 366 della legge nn. 234/2021

S

C

100,0

39,3

39,3

2

Esonero contributivo a totale carico dei datori di lavoro per assunzioni nel periodo gennaio-marzo 2022 con contratti di lavoro stagionale o a tempo determinato nei settori del turismo e stabilimenti balneari

E

CO

-60,7

-60,7

Effetti fiscali

E

T

23,7

-9,8

23,7

-9,8

23,7

-9,8

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'aver assunto a base di calcolo le medesime platee relative alle assunzioni del primo trimestre 2021 non sembra corrispondere ad un principio di prudenzialità, a differenza di quanto asserito dalla RT, atteso che si tratta di numerosità molto contenute e che possibili sviluppi più favorevoli potrebbero presentarsi nei prossimi 2 mesi. Ciò premesso, ipotizzando che tutti i contratti a termine godano del beneficio per 3 mesi e che tutti i contratti successivamente trasformati facciano lo stesso per i successivi 6 mesi, si sottolinea che la quantificazione dell'onere contributivo appare sottostimata per circa 10 milioni di euro, sulla base delle assunzioni recate dalla RT.

Per quanto attiene agli effetti fiscali indotti, indiretti ma automatici, non vi sono osservazioni da formulare in quanto essi sono coerenti con i valori delle minori entrate contributive indicate e l'aliquota media fiscale del 22%.

Articolo 5
(Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)

Con il comma 1, si dispone che il credito d'imposta di cui all'articolo 28 del DL n. 34 del 2020 è riconosciuto alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il comma 2 dispone che il credito d'imposta predetto spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

Con il comma 3 si prevede che le disposizioni in commento si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Gli operatori economici presentano apposita autodichiarazione all'Agenzia delle entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento.

Il comma 4 dispone che l'efficacia della misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Con il comma 5 si stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 128,1 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 32.

La RT rappresenta che la disposizione prevede di prorogare la possibilità di usufruire del credito d’imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e all’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda per le imprese del settore turistico.

In particolare, la disposizione prevede l’estensione per i mesi da gennaio a marzo 2022, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente, della possibilità di usufruire del credito d’imposta sul canone di locazione di immobili a uso non abitativo e sull’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda. La misura è a favore delle strutture alberghiere, agrituristiche e delle agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta 2019.

Ai fini della stima degli effetti finanziari conseguenti all’introduzione della norma, sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2020 (anno d’imposta 2019), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

La tabella seguente riporta gli effetti finanziari della disposizione, complessivamente stimati pari a circa 128,1 milioni di euro nel 2022.

(milioni di euro)

Credito di imposta

Canoni di locazione

110,4

Affitto d'azienda

17,7

Totale

128,1

Il comma 5 dispone che agli oneri derivanti dall’articolo si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Al riguardo si osserva che la RT non offre informazioni di dettaglio che consentano di ripercorre la quantificazione operata (ad esempio riferiti alla numerosità delle imprese del settore, articolate per categoria, ai dati tratti dalle dichiarazioni REDDITI, IVA ed IRAP riferiti all'anno d'imposta 2019).

Si osserva che la quantificazione presentata è la medesima utilizzata nella RT annessa all'estensione dell'agevolazione per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 (pertanto la proroga è prevista per un intero trimestre, come per la disposizione in esame) disciplinata con l'articolo 4 del DL n. 73 del 2021. Sul punto sarebbe opportuno che si fornissero dei dati di consuntivo che potrebbero essere tratti, almeno per la parte finanziaria, dalla banca dati basata sul codice tributo utilizzato per la compensazione del credito d'imposta in parola a cui è stato attribuito il n. 6920(2) . Tale approfondimento consentirebbe non solo di monitorare e verificare il tiraggio effettivo del beneficio ma anche l'andamento della fruizione in termini di cassa del credito in parola, il quale, secondo la vigente disciplina potrà essere utilizzato anche in compensazione, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni(3) .


2) Si veda al riguardo la risoluzione n. 32/2020 con cui l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice: CODICE N. 6920 - CREDITO D'IMPOSTA CANONI DI LOCAZIONE, LEASING, CONCESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA - ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34.

3) Si rammenta che a norma dell'art. 28, comma 6, il credito d'imposta in commento è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Articolo 6
(Buoni per servizi termali)

Il comma 1 dispone, in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, che i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, non fruiti alla data dell'8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

La RT ribadisce il contenuto dell'articolo e afferma che la misura non determina ulteriori o maggiori oneri in quanto le spese in argomento sono già state prudenzialmente scontate sui saldi di finanza pubblica per l’anno 2022.

Al riguardo, si osserva che andrebbe chiarito il motivo per cui le spese in questione siano già state scontate sui saldi di finanza pubblica per il 2022, atteso che lo stanziamento finalizzato all'acquisto di servizi termali risulta limitato al 2020 e al 2021 (in relazione a questo ultimo anno per un valore complessivo di 33 milioni di euro).

Articolo 7
(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Il comma 1 esonera i datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 2015, dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 13 milioni di euro per l'anno 2024, per l'anno 2022, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 e, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32.

La RT è stata predisposta utilizzando i dati desunti dagli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione della Cassa integrazione Covid-19, concessa ai sensi degli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, relativa al mese di febbraio 2021, nell’ipotesi che la recente, massiccia diffusione del virus possa riproporre nei primi mesi del 2022, per i settori interessati dalla norma, un ricorso analogo al trattamento di CIG conseguenti a misure e a comportamenti individuali atti a contenere ed evitare il contagio. Si è utilizzato per ciascun settore una retribuzione media oraria pari a 11,7 euro.

La tabella seguente riporta la stima delle minori entrate contributive derivanti dall’esonero del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per i datori di lavoro appartenenti ai settori identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici riportati nell’allegato I che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa; nella tabella vengono riportate anche le basi tecniche sulle quali sono stati effettuate le valutazioni. L’aliquota media del contributo addizionale oggetto dell’esonero è pari al 9% per le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, mentre è stato utilizzato il 4% per le aziende fino a 15 dipendenti.

L’onere riportato è al lordo degli effetti fiscali che produrranno effetti positivi per la finanza pubblica a partire dal 2023.

Nella tabella seguente si riportano gli effetti fiscali connessi alle minori entrate contributive derivanti dall’esonero contributivo concesso ai sensi del comma 5 del presente provvedimento, stimati ipotizzando un’aliquota media fiscale del 22%.

Il comma 2 dispone che agli oneri del 2022, pari a 84,3 milioni di euro, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e a quelli per l’anno 2024, pari a 13 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 32.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Esonero del contributo addizionale per le aziende dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, che fruiscono di trattamenti di integrazione salariale entro marzo 2022

E

CO

-84,3

-84,3

S

C

84,3

Effetti fiscali

E

T

31,5

-13,0

31,5

-13,0

31,5

-13,0

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 120 della legge n. 234/2021 - Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica

S

C

-120,4

-84,3

-84,3

Al riguardo, sulla base delle platee di beneficiari indicati, che appaiono complessivamente plausibili anche se non possono essere considerati prudenziali, del numero medio mensile di ore integrate, sul quale non si sollevano obiezioni, del numero di settimane considerate, pari al livello massimo consentito dalla norma, della retribuzione media oraria ipotizzata, conforme a quella riportata in precedenti RT, si ritiene che la quantificazione delle minori entrate contributive sarebbe sostanzialmente corretta. Tuttavia, si esprimono perplessità in merito alla scelta operata dalla RT di assumere l'aliquota media del 9% come quella applicabile alle aziende con più di 15 dipendenti, atteso che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede anche altre 2 aliquote più elevate (12 e 15%), in caso di superamento delle 52 settimane in un quinquennio mobile, eventualità che, alla luce dei noti eventi pandemici, appare tutt'altro che da escludere.

Per quanto attiene agli effetti fiscali indiretti ma automatici, non si hanno osservazioni da formulare in quanto coerenti con i valori delle minori entrate contributive indicate e l'aliquota media fiscale del 22%.

Nulla da rilevare in ordine alla copertura relativa agli oneri per il 2022, atteso che il fondo inciso presenta le occorrenti disponibilità e risulta finalizzato ad interventi in materia di integrazione salariale. Si evidenzia, tuttavia, che, essendo stato predisposto specificamente per l'erogazione di trattamenti di integrazione salariale, presenta un profilo d'impatto sui saldi ricalcato su quello determinato dalle prestazioni CIG, per cui, al fine di acquisire una riduzione pari a 84,3 milioni di euro in termini di indebitamento e fabbisogno, si è dovuto procedere ad una riduzione sul SNF significativamente maggiore (120,4 milioni di euro). La conseguente differenza, tuttavia, non trova riscontro in un onere effettivo (tipicamente rappresentato dal trasferimento all'INPS di somme a titolo di contribuzione figurativa).

Articolo 8
(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

Il comma 1 incrementa la dotazione dei Fondi destinati alle emergenze nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, insorte a seguito delle misure adottate per il contenimento del COVID-19, istituiti dall’art. 89, comma 1, del D.L. 18/2020, per l’anno 2022, rispettivamente, di 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale(4) .

Il comma 2 incrementa di 30 milioni di euro, per il 2022, il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, istituito dall’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19(5) .

Il comma 3 estende fino al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, già prevista fino al 31 dicembre 2021 per i soggetti che esercitano le attività di spettacolo viaggiante e circensi.

Il comma 4 incrementa di 6,5 milioni per l'anno 2022 il fondo per il ristoro ai comuni a seguito del mancato incasso del canone medesimo, disponendo, altresì, in ordine al riparto di tali risorse(6) .

Il comma 5 si limita a evidenziare che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 108,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32

La RT ribadisce sul comma 1 che ivi si rifinanzia, nell’anno 2022, per 50 milioni il fondo di parte corrente e per 25 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall’articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Tali fondi sono destinati al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19.

Sul comma 2 ribadisce che la disposizione rifinanzia per 30 milioni nell’anno 2022 il fondo istituito dall’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nello stato di previsione del Ministero della cultura, per il sostegno al settore del libro e dell’intera filiera dell’editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d’autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3 del medesimo art. 183.

Sul comma 3 afferma che la valutazione degli effetti di natura finanziaria si basa sui dati che il Ministero dell’Interno ha acquisito dai comuni ai fini del riparto del fondo istituito per il ristoro delle minori entrate dell’anno 2021. Sulla base dei predetti dati, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, si stimano minori entrate a titolo di canone patrimoniale in 3,5 milioni di euro.

Di conseguenza, sul comma 4, conferma che ivi si incrementa di una somma pari a 3,5 milioni di euro per l’anno 2022 il fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall’esenzione di cui al comma 3.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti e in conto capitale:

(milioni di euro)

Comma

s/e

c/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

s

c

50

50

50

1

s

k

25

25

25

2

s

c

30

30

30

3

e

t/c

-3,5

-3,5

4

s

c

3,5

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme provvedono all'adeguamento dei fondi ivi richiamati(7) -(8) per un importo esattamente definito che costituisce un limite massimo di spesa previsto per il 2022, e tenuto conto che l'autorizzazione di spesa integrativa della dotazione dei capitoli de quo costituisce limite massimo di spesa per il medesimo anno, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbero richiesti elementi informativi idonei a fornire indicazioni in merito alla congruità delle risorse aggiuntive ivi stanziate a fronte dei fabbisogni previsti, fornendo indicazioni in merito alla platea delle imprese interessate alle misure in esame e agli importi medi da riconoscere.

Venendo allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi, con specifico riferimento all'adeguamento previsto per il fondo di parte capitale previsto dal comma 1, si rileva che ciò non di meno il prospetto riepilogativo ascrive alla misura effetti simmetrici a quelli riferibili all'impatto in termini di competenza finanziaria, contravvenendo ad una prassi consolidata che vede l'articolazione degli effetti attesi sui Fabbisogno e Indebitamento di norma articolarsi per tale tipologia di spesa in più annualità, per le note ragioni procedurali connessa alla finalizzazione delle procedure di impegno formale della spesa, che si traducono nel ritardo dei pagamenti. Cui, come noto, sono imputati gli effetti relativi alle spese in conto capitale a fini di contabilità nazionale.

Sul comma 3, va evidenziato che la RT annessa al comma 6 dell'articolo 65 del decreto legge n. 73/2021, in cui si disponeva l'ultima proroga della norma in esame al 31 dicembre 2021, stimava un onere complessivo per l’anno 2021, limitatamente ai mesi di gennaio-agosto 2021, pari a 8,65 milioni di euro(9) , in relazione al ristoro da riconoscersi ai comuni per le minori entrate a titolo di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche per le attività in parola. Ne segue che, seguendo un mero criterio di proporzionalità rispetto all'onere quantificato a suo tempo, per l'ulteriore proroga dell'esonero in esame per i primi 6 mesi per il 2022 che si dispone con la norma in esame, l'onere relativo al ristoro da riconoscersi ai comuni dovrebbe essere di 6,48 milioni di euro. Pur se la RT afferma che la quantificazione è stata fatta sulla base dei dati che il Ministero dell’Interno ha acquisito dai comuni, andrebbero esplicitate le ragioni della divergenza rispetto alla precedente stima e se i nuovi dati siano da ritenere stabili.


4) L’art. 89, comma 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) ha infatti previsto l’istituzione nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di due Fondi – uno di parte corrente, l’altro in conto capitale – volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, con uno stanziamento, per il 2020, originariamente pari, rispettivamente, a € 80 mln e a € 50 mln. Il comma 2 del medesimo art. 89 ha previsto che, con uno o più decreti dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura), siano stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

5) L’art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha istituito nello stato di previsione dell’allora Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali , con una dotazione, per il 2020, di € 171,5 mln, destinato al sostegno dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura non statali, nonché delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, inclusi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore. Il medesimo Fondo è stato altresì destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti dell’allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura) sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

6) Il comma 4 modifica l'art. 65, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021. Tale comma 7 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 12,95 milioni per l’anno 2021, destinato al ristoro dei comuni, a seguito delle minori entrate riconducibili al mancato versamento del canone. Con la novella, si prevede un'integrazione dello stanziamento di tale fondo pari, come detto, a 3,5 milioni per l'anno 2022. Alla ripartizione delle risorse qui stanziate, si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge. Il decreto è comunque adottato al ricorrere della condizione prevista dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Tale disposizione prevede che quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno (Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel caso in esame), il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

7) Rispettivamente, i capitoli nn.1919 e 7250 dello stato di previsione del ministero della cultura, la cui dotazione nel bilancio 2022 ai sensi della legislazione vigente è quella risultante dalle modificazioni disposte dall'articolo 84, comma 15 del Dl 34/2020; dagli articoli 5 e 6-bis del dl 137/2020; dall'articolo 36 del DL 41/2021 e dall'articolo 65 del DL 73/2021.

8) Capitolo 2062 dello stato di previsione del ministero della cultura, la cui dotazione ai sensi della legislazione vigente è quella risultante dagli adeguamenti intervenuti ai sensi degli articoli 5 e 6-bis del DL 137/2020; dell'articolo 36 del DL 41/2021 e dell'articolo 65 del DL 73/2021.

9) Nota di lettura n. 299, pagina 272.

Articolo 9
(Estensione delle misure di sostegno destinate agli operatori del settore sportivo agli investimenti pubblicitari

Il comma 1 prevede che al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, e già prorogate dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, si applicano anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. A tal fine è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022, che costituisce tetto di spesa.

Il comma 2 adegua la dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementandola di euro 20 milioni per l'anno 2022. Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Il comma 3 prevede che al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte con il decreto-legge n. 229 del 2021, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Il comma 4 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 il «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La RT evidenzia che il comma 1 è finalizzato a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta di importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022.

Rileva che tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un’alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale.

L’introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è diretta ad innescare un circolo virtuoso in cui l’attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell’attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

L’incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d’imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

La misura dell’incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.

Certifica che la disposizione di cui al comma 2 ripropone un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività sportive, sostengono spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19 nonché per ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

Tali spese rappresentano, peraltro, una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive, all’interno di impianti sportivi utilizzati con una ridotta presenza di pubblico, e in ossequio alle previsioni contenute nei provvedimenti anche di recente emanazione che sono necessarie al fine garantire il regolare svolgimento delle attività sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive.

A tal fine la dotazione del fondo di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di euro 20 milioni per l’anno 2022.

Sul comma 3 conferma che la norma prevede che le risorse già stanziate nel fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, tenendo in particolare considerazione quelle che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse di cui al primo periodo, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinato alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Si demanda ad un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Sul comma 4 ribadisce che la norma incrementa il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato al comma 3, di 20 milioni di euro per l’anno 2022.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese in conto capitale:

(milioni di euro)

Comma

s/e

c/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

s

k

20

20

20

2

s

c

20

20

2

s

k

20

4

s

c

20

20

20

Al riguardo, sul comma 1, in considerazione della circostanza che il dispositivo in esame reca una autorizzazione predisposta come limite massimo di spesa per il primo trimestre 2022, al fine di provvedere alla copertura dei fabbisogni inerenti all'estensione delle misure di sostegno previste dall'articolo 81 del decreto legge n. 104/2020, sotto forma di crediti d'imposta, già prorogate, relativamente agli investimenti pubblicitari degli operatori del settore sportivo, e tenuto conto della disciplina vigente a regolazione delle modalità di accesso al beneficio che ne assicura la piena rimodulabilità, entro il limite massimo delle risorse stanziate(10) , nulla da osservare.

Ad ogni modo, riprendendo in parte considerazioni già formulate a suo tempo(11) , e al fine di consentire una prima valutazione in merito al grado di congruità delle risorse previste a fronte dei fabbisogni ipotizzabili relativamente all'attuazione della misura in esame, andrebbero richiesti elementi informativi in merito alla potenziale platea dei beneficiari (operatori nel comparto sportivo) della misura in esame ed una stima dell'ammontare degli investimenti di cui si prevede da parte loro l'effettuazione nel primo trimestre 2022.

Sul comma 2, per i profili di quantificazione, va preliminarmente segnalato che la disposizione si limita a disporre un adeguamento per il 2022 del fondo già previsto dalla normativa vigente, ai fini del riconoscimento dei contributi a fondo perduto in favore di operatori del settore dello sport, iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, ma operante attraverso il bilancio della presidenza del consiglio dei ministri (Dipartimento dello Sport). A tale proposito, va innanzitutto evidenziato che non è immediatamente riscontrabile un'autorizzazione di spesa già vigente per il 2022, per cui andrebbe chiarita la natura dell'autorizzazione di spesa in esame, se "integrativa" di dotazione già prevista per il 2022 ovvero "costituiva" della medesima(12) . Ad ogni modo, posto che l'autorizzazione si configura chiaramente quale limite massimo di spesa per il medesimo anno, anche alla luce delle puntuali e circostanziate indicazioni considerate nella stima degli oneri per la individuazione della dotazione del fondo fornite dalla RT annessa al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge n. 73/2021 per la dotazione del fondo 2021(13) , considerando che gli stessi appaiono caratterizzati da un sufficiente grado di modulabilità, non ci sono osservazioni.

In merito allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi, si rileva che a suo tempo, in occasione dell'esame del ddl di conversione del decreto legge n. 73/2021, il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi associava alla costituzione del fondo per l'erogazione di contributi a fondo perduto soli effetti in conto maggior spesa corrente per tutti i saldi di finanza pubblica, ragion per cui andrebbero esplicitate le ragioni per cui, con riferimento alla norma in esame, il prospetto riepilogativo associa effetti d'impatto sull'indebitamento netto che vengono classificati come in conto "capitale".

In relazione al comma 3, posto che la norma prevede la mera "facoltà" di finalizzare parte del fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano già previsto dalla legislazione vigente(14) all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, di cui una quota per quelle che gestiscono impianti per attività natatoria, non ci sono osservazioni.

Sul comma 4, posto che ivi si provvede ad un adeguamento della dotazione per il 2022 del fondo richiamato dal comma 3, ivi trattandosi di una autorizzazione di spesa formulata come tetto massimo, non ci sono osservazioni.


10) Comma 1 dell'articolo 81del decreto legge n. 104/2020.

11) Nota di lettura n. 164, pagina 183.

12) Si rileva, in tal senso, che non risultano agevolmente individuabili nemmeno le coordinate contabili del Fondo in questione nello stato di previsione del MEF iscritto nel bilancio dello stato per 2021, né relativamente al bilancio della presidenza del consiglio dei ministri per il medesimo anno, atteso che la relativa dotazione dovrebbe esser stata già già prevista dalla legislazione per il 2021. Conseguentemente, alcuna indicazione è rintracciabile in merito agli eventuali "residui" stanziamenti, iscritti nei bilanci di previsione di previsione per il 2022. Si rileva che non è rinvenibile la Nota di variazione relativa L Dl 73/2021 sul sito internet del Dipartimento della R.G.S.

13) Nota di lettura n. 229, pagine 47-48.

14) Capitolo 2154 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, recante una previsione di spesa di circa 10 milioni di euro annui nel triennio 2022/2024.Il capitolo opera attraverso il bilancio della PCM (cap. 849).

Articolo 10
(Piano transizione 4.0)

L'articolo all'esame, modificando il vigente articolo 1, comma 1057-bis(15) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, inserisce, alla fine del citato comma, il seguente periodo: "Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

Il comma 2 quantifica il maggiore onere derivante dalla disposizione in commento, valutato in 11,1 milioni di euro nel 2023, in 25 milioni di euro nel 2024, in 38,8 milioni di euro nel 2025, in 30,5 milioni di euro nel 2026, in 16,6 milioni di euro nel 2027 e in 2,8 milioni di euro nel 2028, a cui si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Con il comma 3 si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La RT rappresenta che la disposizione prevede la possibilità di innalzare il limite dell’investimento per poter fruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. La legge di Bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione in esame per il triennio 2023-2025, nella misura del 20% dell’investimento fino a 2,5 milioni di euro, del 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

In particolare, l’intervento è volto ad innalzare il limite degli investimenti agevolabili da 20 a 50 milioni di euro. A questo importo si applicherebbe la medesima percentuale del credito d’imposta – pari al 5% – prevista dalla norma vigente.

Al fine di individuare l’ammontare degli investimenti interessati dalla modifica oltre i 20 milioni di euro, ha estratto il dato riportato nelle dichiarazioni per il 2018, ultimo anno in cui era possibile stimare gli investimenti oltre la suddetta soglia, rilevando un importo complessivo di circa 830 milioni di euro.

Applicando la medesima metodologia adottata per le stime effettuate in sede di legge di Bilancio 2022 all’intero importo rilevato, evidenzia che l’estensione al triennio 2023-25 dell’aliquota del 5% anche agli investimenti in esame tra i 20 e i 50 milioni di euro determina i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Credito IPER

-11,1

-25,0

-38,8

-30,5

-16,6

-2,8

0

Con riferimento al comma 2 ribadisce che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Modifica all'articolo 1, comma 1057-bis della legge n. 178/2020- Innalzamento da 20 a 50 milioni di euro del limite degli investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico agevolabili con credito d’imposta

S

K

11,1

25,0

11,1

25,0

11,1

25,0

Al riguardo, nel dare riscontro circa l'esattezza dell'ammontare complessivo degli oneri indicati nella tabella degli effetti finanziari associati al "credito iper" in relazione al valore ipotizzato degli investimenti posto a base per il calcolo(16) , si osserva che la RT non fornisce dati ed informazioni di dettaglio che consentano di verificare la stima proposta; in considerazione del dettato normativo(17) andrebbe anche approfondito l'impatto che ha la parte degli investimenti inclusi nel PNRR sulla stima presentata in RT.

Nello specifico, sarebbe opportuno avere informazioni sul tiraggio dell'agevolazione riferita agli investimenti in beni strumentali nuovi, fornendo i dati di consuntivo più recenti disponibili, suddividendo i valori in ragione della dimensione aziendale e degli investimenti effettuati. Infatti è verosimile ipotizzare che la maggioranza delle aziende che usufruiranno di tale ulteriore beneficio, visto il costo degli investimenti che si intende agevolare (costo complessivo massimo pari a 50 mln di euro), saranno annoverabili tra le imprese di media e grande dimensione(18) e che la richiesta dell'agevolazione in argomento potrà essere rinnovata nel corso del triennio (nel limite del costo complessivo). Appaiono opportuni elementi informativi ulteriori circa l'ammontare dei potenziali nuovi investimenti che potranno essere incentivati dall'estensione del beneficio in argomento; si ricorda che l'obiettivo dell'agevolazione, indicato nella relazione illustrativa annessa al citato articolo 1, comma 44, della L. n. 234 del 2021, è: "nell’ottica di supportare e incentivare gli investimenti in beni strumentali, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi, e di continuare a stimolare e sostenere la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica".

In ragione di ciò si chiede di confermare che il dato relativo alla stima degli investimenti – oltre la suddetta soglia dei 20 mln di euro e fino a 50 mln di euro, indicato in RT pari a circa 830 mln di euro sulla base delle dichiarazioni per il 2018 – rappresenti un valore attualizzato che consideri anche l'effetto incentivo che la disposizione in argomento potrà, verosimilmente, avere.

Si rappresenta inoltre che la recente modifica apportata al regime agevolativo in esame, effettuata con la ricordata Legge di bilancio per il 2022, ha stimato un incremento complessivo degli investimenti pari a circa 16 mld di euro – valore già quantificato in sede di RT annessa alla ricordata L. n. 178 del 2020 ed utilizzato anche nella più recente L. n. 234 del 2021 – di cui la quantificazione contenuta nella presente RT, pari a 830 mln di nuovi investimenti, rappresenta una quota del 5,2%(19) ; in termini invece di oneri a titolo di utilizzo del credito d'imposta la percentuale del beneficio riconosciuto con la disposizione all'esame rappresenta la quota del 2%(20) rispetto alla stima dell'onere complessivo contenuto nella precedente RT annessa alla ricordata L. n. 234 del 2021.

Pur nella consapevolezza di quanto disposto al comma 3 – per il quale si affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta in argomento ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di copertura delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri – alla luce delle considerazioni sopra svolte, si suggerisce di svolgere un approfondimento anche sulla base delle risposte ai chiarimenti richiesti.


15) Introdotto dall'articolo1, comma 44, lettera b) della legge n. 234 del 2021 (l. di bilancio per il 2022).

16) Infatti: 830 mln*5% = 41,5 mln di euro di oneri * 3 anni di agevolazione = 124,5 mln di euro che coincide con la somma degli oneri indicati in tabella, cioè: 11,1+25+38,8+30,5+16,6+2,8 = 124,8 mln di euro.

17) Che fa riferimento alla quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR.

18) Tra queste ultime occorre rammentare che sono presenti anche le aziende multinazionali. Per approfondimenti si veda anche la pubblicazione di Confindustria "Grandi imprese estere in Italiaun valore strategico" – gennaio 2020.

19) Cioè: (830 mln/16 mld) * 100 = 5,2%.

20) Cioè: 124,8 mln di euro/6 mld di oneri complessivi = 2%.

Titolo II
Regioni ed enti territoriali

Articolo 11
(Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)

La norma incrementa la dotazione del fondo finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19, di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, di 400 milioni di euro per l'anno 2022.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

La RT descrive la norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Incremento del fondo per erogazione contributi statali alle ulteriori spese sanitarie collegate all’emergenza COVID rappresentate dalle regioni e province autonome nell’anno 2021, di cui all'articolo 16, comma 8-septies del D.L. 146/2021

S

C

400

400

400

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, non si hanno osservazioni da formulare. Comunque sarebbero utili informazioni circa i fabbisogni stimati onde consentire la verifica dell'adeguatezza dello stanziamento disposto.

Articolo 12
(Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

La norma incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi dell'imposta di soggiorno da parte dei comuni relativi al primo trimestre del 2022.

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

La RT ribadisce che la disposizione incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i Comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Modifica all'articolo 25 del Dl n. 41/2021- Incremento fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco

S

C

100

100

100

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e che il ristoro è a titolo parziale, non si hanno osservazioni da formulare. Si osserva comunque che nel 2021 sono stati previsti 350 milioni per la medesima finalità, per cui andrebbero esplicitati le ipotesi o i dati che sono stati utilizzati per la determinazione dello stanziamento.

Articolo 13
(Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)

Il comma 1 dispone che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le predette risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1 ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 2 riguarda le risorse del fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni, ed è volto a limitare alle sole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano l’obbligo di riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse ricevute in eccesso nell’esercizio 2021.

Il comma 3 stabilisce la procedura per la certificazione della perdita di gettito degli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022.

Il comma 4 specifica che gli enti locali che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi dell'articolo 1, comma 822, primo periodo, della legge n. 178 del 2020, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. Nel caso in cui la certificazione di cui al comma 3 è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è comminata in misura pari al 90 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è applicata in misura pari al 100 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione di cui al comma 3 entro la data del 31 luglio 2023.

Il comma 5 reca il rinvio di 1 anno, dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, del termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme attribuite.

Il comma 6 estende al 2022 la vigenza di alcune deroghe contabili previste a favore degli enti territoriali per gli anni 2020-2021 dal decreto-legge n. 18 del 2020 che attribuiscono agli enti locali la facoltà di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, in deroga alle disposizioni recate dal TUEL, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si tratta, in particolare, della facoltà per gli enti territoriali di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente da parte dell’organo esecutivo, determinate quote dell’avanzo vincolato di amministrazione. È inoltre prorogata al 2022 la norma che autorizza gli enti locali ad utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19.

La RT, oltre a ribadire il contenuto delle norme, relativamente al comma 1 afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica mentre per quanto riguarda i commi da 2 a 6 sottolinea che gli stessi non comportano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in merito al comma 1, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT che gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, appare opportuno che siano forniti maggiori elementi di delucidazioni per comprendere la dimensione finanziaria del fenomeno e i motivi del mancato utilizzo di tali risorse negli anni di rispettiva competenza.

Con riferimento al comma 5 e alla proroga di un anno del termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e consentire il conseguente conguaglio delle somme attribuite, andrebbe assicurato che il predetto rinvio non determini una rappresentazione sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quella già scontata nei tendenziali.

Relativamente al comma 6 si segnala che la disposizione comporta una dequalificazione della spesa, incrementando la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella in conto capitale, con possibili effetti di accelerazione della spesa che potrebbe riflettersi sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno. Poiché la RT non associa alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, andrebbero acquisiti chiarimenti al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti oneri, rispetto a quanto scontato nei tendenziali.

Titolo III
Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica

Articolo 14
(Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

Il comma 1 attribuisce all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) il compito di provvedere ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). Qualora i versamenti mensili risultino inferiori al fabbisogno di cassa della CSEA, come determinato ai sensi del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, può autorizzare, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.

Il comma 3 dispone che qualora i versamenti di cui al comma 2, effettuati dal GSE a favore di CSEA, siano inferiori all'importo di 1.200 milioni di euro, alla differenza si provvede, entro l'anno 2022, mediante il versamento per pari importo alla CSEA di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, relative all'anno 2021, destinati ai ministeri interessati, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato. A tal fine non si dà luogo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nella Tesoreria dello Stato sino al conseguimento da parte di CSEA dell'importo spettante ai sensi del comma 2.

La RT afferma che l’importo di 1.200 milioni di euro corrisponde al gettito atteso dall’applicazione, per il primo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, come previste dalla deliberazione ARERA 635/2021/R/com e che con detto importo è pertanto possibile disporre l’annullamento delle suddette aliquote.

Con riferimento alle coperture con i proventi delle aste del CO2 la RT rappresenta che sono sostenibili in relazione alla possibile stima del gettito delle aste CO2 per l’anno 2022, anche nell’ipotesi più cautelativa, in relazione a quanto segue.

La previsione di gettito 2022 è basata sulle stime dei quantitativi di quote che verranno messi all’asta e dei prezzi di aggiudicazione:

  • circa i quantitativi, allo stato attuale, sono stati già stabiliti i quantitativi relativi al periodo gennaio-agosto 2022 (25,7 mln di quote) mentre quelli relativi all’ultimo quadrimestre verranno definiti a livello europeo entro il prossimo mese di maggio, tenendo conto dell’intervento della “Market Stability Reserve” (MSR) che “drena” quote dai potenziali quantitativi da mettere all’asta a fronte di eccessiva liquidità sul mercato. Sulla base di quanto già stabilito, considerato l’impatto del MSR, ci si può attendere un’ulteriore riduzione rispetto al 2021 e prendere a riferimento circa 42 mln di quote;
  • i prezzi della CO2, dallo scorso mese di dicembre, si sono attestati intono agli 80 eur/ton, un livello pressoché triplo rispetto ai circa 30 eur/ton dal mese di gennaio 2021. Per l’anno 2022, i mercati a termine scontano una sostanziale stabilità (sulla piattaforma ICE, i contratti in scadenza a marzo e dicembre 2022 incorporano attualmente un prezzo di 81 eur/ton). Alcuni elementi possono giustificare la prospettiva di quotazioni sostenute: i) la maggiore ambizione definita a livello europeo in termini di riduzione delle emissioni al 2030 con il Pacchetto “Fit for 55”; ii) la ripresa economica, sostenuta dagli strumenti di contrasto degli effetti della crisi pandemica; iii) l’operatività della MSR che regola la liquidità sul mercato.

Ciò premesso, tenuto conto dell’elevata volatilità registrata dai prezzi, la RT riporta nella tavola sottostante una forchetta di gettito sotto diverse ipotesi: 69 eur/ton (corrispondente alla media delle quotazioni dell’ultimo trimestre 2021); 80 eur/ton (attuale prezzo di mercato e dei contratti a termine); 89 eur/ton (picco toccato a inizio dicembre).

La RT, pur con i margini di incertezza sull’evoluzione del mercato, ritiene che la stima basata sui valori dei futures appare affidabile e ispirata a criteri prudenziali.

Stima proventi Aste CO2 anno 2022

Infine, in merito al comma 3 dell’articolo 14 la RT evidenzia che la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativa all’anno 2021 non già utilizzata a copertura degli oneri previsti da precedenti provvedimenti normativi è pari a circa 905 milioni di euro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Annullamento aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

E

T

-1.200

-1.200

Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

S

K

-1.200

-1.200

Al riguardo, in merito al comma 1 si osserva che la RT afferma che l’importo di 1.200 milioni di euro risulta sufficiente per disporre l'annullamento, per il primo trimestre 2022, delle aliquote relative agli oneri generali per le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. Tale affermazione non risulta però accompagnata dai dati e dalle informazioni necessarie per verificare la correttezza della quantificazione riportata in RT. Su tale punto appare dunque necessario fornire ulteriori elementi di delucidazioni e, in particolare, andrebbero specificati il numero dei clienti destinatari della misura e il metodo di quantificazione del corrispondente gettito, chiarendo inoltre se nella stima sono state considerate variazioni di gettito legati alla previsione dell'andamento tendenziale dei consumi.

Ancora, si segnala che la norma non si presta ad essere contenuta entro un tetto di spesa, non trattandosi di una riduzione parziale ma totale delle aliquote.

Con riferimento alla modalità di copertura degli oneri, come già osservato in precedenza(21) , atteso che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari classifica in conto capitale l'utilizzo dei proventi delle aste di quote di emissione e considerato che tali risorse saranno utilizzate per finalità di natura corrente, si rileva che la norma sembra determinare una dequalificazione della spesa.

Inoltre, andrebbe confermato che le quote dei proventi delle aste impiegate a copertura siano disponibili e non gravate da obbligazioni giuridicamente vincolanti o da programmi di spesa avviati e non rimodulabili. Andrebbe infine assicurato che l’utilizzo delle somme previsto dalla norma in esame non comporti una dinamica di spesa diversa da quella già scontata nei tendenziali in relazione all’utilizzo delle medesime risorse.

Infine, relativamente alla possibilità che il Ministero dell'economia e delle finanze, autorizzi, su richiesta della CSEA, il ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale per fronteggiare eventuali fabbisogni di cassa, andrebbero evidenziati i risvolti onerosi di tale previsione, sia pure del tutto eventuale.


21) NL n. 262, pag. 3.

Articolo 15
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore)

Il comma 1 del presente articolo dispone che alle imprese a forte consumo di energia elettrica(22) , i cui costi per kWh della componente energia elettrica(23) , hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Ai sensi del comma 2 il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della L. n. 244 del 2007(24) , e di cui all'articolo 34 della L. n. 388 del 2000(25) . Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61(26) e 109, comma 5(27) , del DPR n. 917 del 1986 (TUIR). Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 3 valuta gli oneri derivanti dall'utilizzo dell'agevolazione in commento in 540 milioni di euro per l'anno 2022, a cui si provvede:

  1. quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;
  2. quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative previste all'articolo 18, comma 1;
  3. quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

Il comma 4 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1, risulta inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.

La RT rappresenta che l'articolo in esame riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% del costo per KWh rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il riconoscimento del beneficio in questione avviene sotto forma di credito di imposta, di importo pari ad una percentuale del 20% dei costi sostenuti per l’energia, formula che consente di parametrarlo al danno effettivo, indipendentemente dall’aumento o meno del fatturato nel periodo di riferimento. Evidenzia che al fine di selezionare i soggetti che hanno ricevuto un effettivo danno dalla particolare contingenza dei prezzi è stato previsto un primo requisito di accesso alla misura costituito dall’essere le imprese in questione ricomprese fra quelle di cui decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, e pertanto energivore sulla base di parametri ivi individuati, ed un secondo requisito di accesso alla misura costituito da un differenziale di almeno il 30% del costo unitario di energia sostenuto, nell’ultimo trimestre del 2021 rispetto all’ultimo trimestre 2019, parametro che consente di circoscrivere l’agevolazione ai soggetti che hanno subito un danno effettivo. Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per la componente energia elettrica (parte variabile) nel I trimestre 2022 di circa 2,7 miliardi di euro, in aumento di circa 1,9 miliardi rispetto alla spesa dello stesso trimestre del 2019 (pari a circa 0,8 miliardi di euro). Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 13,5 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) che stima, per il primo trimestre del 2022, pari a 200 euro/MWh (2,7 miliardi di euro = 13,5 milioni di MWh*200 euro/MWh). Tale stima assume come criterio prudenziale che tutte le imprese a forte consumo di energia subiscano un aumento della suddetta componente superiore al 30% e che acquistino energia nel primo trimestre a prezzi allineati al prezzo spot; in effetti, in limitati casi potrebbero essere state assunte coperture tali da rendere l'aumento inferiore a tale soglia o, anche se superiore, a ridurre il prezzo effettivo e di conseguenza la base imponibile: ma è ragionevole supporre che tali casi siano in numero e entità limitata, dato l'ampiezza delle variazioni registrate sul mercato all'ingrosso.

Pertanto, moltiplicando la predetta spesa di 2,7 miliardi di euro per la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta (20%), si stimano effetti negativi di gettito, nel 2022, pari a 540 milioni di euro.

Ciò premesso, specifica che il comma 3, lettera a) del medesimo articolo prevede che a una quota degli oneri dallo stesso, per un importo pari a 405 milioni di euro per l’anno 2022, si provveda mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relative all’anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Evidenzia che le lettere b) e c) del comma 3 prevedono la copertura dell’importo differenziale rispetto all’onere complessivo, rispettivamente mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nell’anno 2022, dalla soppressione delle agevolazioni (cd. S.A.D.) indicate nel comma 1 dell’articolo 18 del presente procedimento, valutate per il predetto esercizio in 24,11 milioni di euro e per il restante importo di 110,89 milioni di euro ai sensi dell’articolo 32.

Ricorda poi che il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l’utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

Con riferimento alle coperture con i proventi delle aste del CO2 degli articoli in esame, per un ammontare complessivo pari a 1.605 milioni di euro, rappresenta che sono sostenibili in relazione alla possibile stima del gettito delle aste CO2 per l’anno 2022, anche nell’ipotesi più cautelativa, in relazione a quanto segue.

La previsione di gettito 2022 è basata sulle stime dei quantitativi di quote che verranno messi all’asta e dei prezzi di aggiudicazione.

  • circa i quantitativi, allo stato attuale, sono stati già stabiliti i quantitativi relativi al periodo gennaio-agosto 2022 (25,7 mln di quote) mentre quelli relativi all’ultimo quadrimestre verranno definiti a livello europeo entro il prossimo mese di maggio, tenendo conto dell’intervento della “Market Stability Reserve” (MSR) che “drena” quote dai potenziali quantitativi da mettere all’asta a fronte di eccessiva liquidità sul mercato. Sulla base quanto già stabilito, considerato l’impatto del MSR, ci si può attendere un’ulteriore riduzione rispetto al 2021 e prendere a riferimento circa 42 mln di quote;
  • i prezzi della CO2, dallo scorso mese di dicembre, si sono attestati intono agli 80 eur/ton, un livello pressoché triplo rispetto ai circa 30 eur/ton dal mese di gennaio 2021. Per l’anno 2022, i mercati a termine scontano una sostanziale stabilità (sulla piattaforma ICE, i contratti in scadenza a marzo e dicembre 2022 incorporano attualmente un prezzo di 81 eur/ton). Alcuni elementi possono giustificare la prospettiva di quotazioni sostenute: i) la maggiore ambizione definita a livello europeo in termini di riduzione delle emissioni al 2030 con il Pacchetto “Fit for 55”; ii) la ripresa economica, sostenuta dagli strumenti di contrasto degli effetti della crisi pandemica; iii) l’operatività della MSR che regola la liquidità sul mercato.

Ciò premesso, tenuto conto dell’elevata volatilità registrata dai prezzi, la tavola sottostante riporta una forchetta di gettito sotto diverse ipotesi: 69 eur/ton (corrispondente alla media delle quotazioni dell’ultimo trimestre 2021); 80 eur/ton (attuale prezzo di mercato e dei contratti a termine); 89 eur/ton (picco toccato a inizio dicembre).

Pur con i margini di incertezza sull’evoluzione del mercato, la stima basata sui valori dei futures appare affidabile e ispirata a criteri prudenziali.

Stima proventi Aste CO2 anno 2022

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente

Il prospetto riepilogativo sottostante ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Credito di imposta a favore delle imprese energivore a parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia

S

C

540

540

540

Versamento in entrata dal parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) di una quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2

E

EXT

405

Utilizzo quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione CO2, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

S

K

-405

-405

Al riguardo si riscontrano, in prima battuta, gli importi indicati in RT, calcolati in base ai valori in essa forniti. Tuttavia si rappresenta che la RT non fornisce dati numerici ed informazioni in merito ai presupposti che consentono di quantificare gli effetti finanziari ascrivibili alla norma a titolo di spesa complessiva a carico delle imprese per la componente energia elettrica fatta pari, nel I trimestre 2022, a circa 2,7 mld di euro. In particolare non è indicata la banca dati che determina il consumo energetico trimestrale delle imprese energivore pari a circa 13,5mln di MWh, così come non sono indicati i criteri di valutazione del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che viene stimato per il primo trimestre del 2022 pari a 200 euro/MWh.

Con riferimento alle modalità di copertura del fabbisogno si sottolinea la necessità di confermare che i proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2, destinati alla copertura parziale degli oneri associati all'agevolazione all'esame, siano effettivamente disponibili a legislazione vigente e che pertanto non siano già destinati ad altre finalità.


22) Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.

23) Calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

24) Limite annuale di compensazione dei crediti d'imposta.

25) In tema di compensazione e versamenti diretti.

26) In materia di deducibilità degli interessi passivi.

27) In tema di deducibilità degli oneri in ragione del principio dell'inerenza.

Articolo 16
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

La norma prevede l'applicazione, a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia.

A tal fine, il Gestore dei Servizi Energetici — GSE S.p.A. (GSE) calcola la differenza tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

  1. un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020 rivalutati secondo la medesima metodologia;
  2. il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5, il prezzo medio indicato nei contratti medesimi.

Qualora la suddetta differenza sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore l'importo corrispondente.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alle presenti disposizioni, nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Si stabilisce che le disposizioni in esame non si applicano all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto al valore di cui alla precedente lettera a), limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.

La RT afferma che gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in “Conto energia” hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l’energia prodotta, il pagamento di una tariffa fissa, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell’energia. Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato e gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi/anno.

Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell’energia, che sta avvenendo – sulla base dell’andamento del mercato – a prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell’incentivo. In figura 1, la RT riporta un esempio dei possibili proventi ottenuti nel 2021 da un impianto fotovoltaico che ha avuto accesso al cosiddetto “Secondo Conto energia” (incentivo fisso a 330 euro/MWh) e ha venduto l’energia prodotta sul mercato spot.

La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo determinando un extra margine per i produttori, ma potendo operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell’energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell’investimento.

Figura 1: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con 2° Conto energia nel corso del 2021

In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno un meccanismo di incentivazione per differenza (che estrae naturalmente la rendita) e che quindi stanno godendo di un aumento de ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.

La RT sottolinea che la norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell’energia rispetto a un prezzo “equo” ante-crisi, con un meccanismo “a due vie”.

L’intervento è limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura. Il funzionamento del meccanismo a due vie è mostrato in figura 2.

Figura 2: esempio di proventi di impianto fotovoltaico con Conto energia nel corso del 2021 con applicazione del meccanismo a 2 vie.

La norma non si applica all’energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della sua entrata in vigore, a condizioni non collegate all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e a un prezzo medio, comunque, non superiore del 10% rispetto al valore di riferimento scelto.

Infine, la RT rappresenta che la norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato, l’ampio numero degli stessi, nonché considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.

Per quello che riguarda il gettito ricavabile a beneficio del fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, la RT fa riferimento al prezzo medio registrato nei primi 6 anni di esercizio dell’impianto, tempo tipico per il ritorno dell’investimento, ovvero al periodo 2010-2020, anni dunque ampiamente rappresentativi dei valori di mercato dell’energia sulla base dei quali sono state adottate le decisioni di investimento degli impianti e che consentono agli stessi l’esercizio e una equa remunerazione.

Come è apprezzabile dalla figura 3, il valore medio su tale periodo con prezzi rivalutati sulla base del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati, rilevati dall'Istat, è pari a circa 61 €/MWh.

Figura 3: andamento prezzo unico nazionale dal 2010 al 2020 e valor medio attualizzato sul periodo

La RT come prezzo medio da attendersi per i mesi a venire dell’anno 2022, si è basata su prezzi forward registrati sulla piattaforma del GME S.p.A. adottando i valori mensili ivi dedotti, con un valore medio di 147 €/MWh sul periodo, in linea con le stime adottate da GSE e CSEA per ARERA ai fini della determinazione del fabbisogno della componente Asos.

Imponendo il differenziale di prezzo mensile a una produzione complessiva di 19 TWh realizzati fra febbraio e dicembre 2022, ipotizzata esente da contratti bilaterali sulla base dei dati attualmente disponibili, la RT perviene a una stima di 1,5 miliardi di euro per alimentare il fondo presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali di cui al comma 4.

La RT evidenzia che tale stima è ragionevolmente conservativa in quanto non sono conteggiati, in quanto non noti, i volumi associati a contratti bilaterali con prezzi maggiori al valore di prezzo indicato al comma 5 e dai quali è ragionevole attendersi ulteriori risorse per alimentare il predetto fondo.

Al riguardo, nonostante alla norma non siano stati associati effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, occorre osservare che l'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW nonché l'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica produce proventi e in quanto tali sono considerati componenti positivi di reddito di impresa. Gli utenti con partita IVA sopra i 20 kW devono emettere fattura e pagano IVA e imposte dirette al pari di altre attività commerciali. Ciò premesso, atteso che la RT non effettua alcuna valutazione circa eventuali perdite di gettito connesse al venir meno degli extra profitti da restituire, andrebbero fornite maggiori valutazioni circa gli effetti della norma sul gettito erariale, in termini di imposte dirette, IRAP ed IVA.

Inoltre, si rileva che il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia, comporterà un onere che la norma attribuisce al GSE, ente appartenente al perimetro della pubblica amministrazione, qualora il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica dovesse nel corso dell'anno 2022 scendere sotto il prezzo di riferimento equo. In tal caso andrebbe chiarito se il relativo onere sia a carico delle utenze finali e quindi a valere sulle tariffe per la fornitura dell'energia elettrica, al fine di non farlo ricadere sulla finanza pubblica.

Articolo 17
(Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

L'articolo apporta alcune modifiche e integrazioni alla disciplina della Commissione PNRR-PNIEC al fine di:

  • consentire la nomina fino a un massimo di sei componenti della Commissione VIA-VAS quali membri anche della Commissione PNRR-PNIEC;
  • precisare che i lavori istruttori della Commissione PNRR-PNIEC possono svolgersi anche in videoconferenza;
  • consentire alle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC di avvalersi di un contingente massimo di quattro unità di personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri in distacco.

La RT certifica che la disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1) – che, peraltro, non implica un aumento del numero complessivo dei componenti le Commissioni Tecnica di verifica dell’impatto ambientale e PNRR-PNIEC – non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i compensi dei commissari trovano copertura sulle tariffe poste in capo ai proponenti i progetti da sottoporre a valutazione ambientale.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e lettera b) – aventi carattere ordinamentale – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sull'integrazione prevista alla lettera b), laddove si stabilisce l'attivazione di 4 unità in posizione di distacco in favore del MITE ad oggi in forza al Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, andrebbero richieste rassicurazioni circa in merito la piena sostenibilità dell'attivazione del citato istituto, a valere delle sole risorse umane previste nell'organico dall'Arma dei Carabinieri presso il Comando in parola, senza pregiudizio alcuno per l'assolvimento degli ordinari funzioni e compiti assegnati al medesimo dalla legislazione vigente(28) .

Inoltre, andrebbero sin d'ora richieste informazioni in merito alla prevista composizione per ruoli di appartenenza del contingente di personale dell'Arma, comando forestale, che sarà comandato a prestare servizio presso il MITE, nonché indicazioni aggiuntive in ordine all'eventuale possesso di particolari specializzazioni professionali.


28) Articolo 174-bis, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 66/2010.Le consistenze organiche dei Ruoli del personale appartenente alla specialità forestale dell'Arma dei carabinieri sono previste dalla Tabella 4 annessa al medesimo decreto legislativo 66/2010 (articoli 800 e 2247). Ad ogni modo, pur non disponendosi di dati puntuali in merito all'organico della specialità, va detto che l'organico complessivo dell'Arma, su 117.500 unità circa, vede la presenza di circa 110.000 unità presenti. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale del personale 2020, Tavole 1 e 12-14.

Articolo 18, commi 1 e 2
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Con il comma 1, si interviene sulla tabella A del D.Lgs. n. 504 del 1995 - recante il testo unico accise, sopprimendo i numeri 4 e 14. In tal modo viene meno il regime agevolato dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario (numero 4). È inoltre abrogata l'esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare (punto 14).

Con la soppressione del comma 2- ter dell'articolo 22 del DL n. 69 del 2013, viene meno la riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment.

La RT, rappresenta che, con il comma 1, si sopprime la riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci di cui alla Tabella A, punto 4, TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), che prevede una aliquota ridotta al 30% di quella ordinaria. L’agevolazione incentiva l’utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all’uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.

Tale disposizione determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:

(milioni di euro)

2022

2023

2024

Dal 2025

Accisa

23,65

25,80

25,80

25,80

IIDD

0,00

-7,24

-4,80

-4,52

IRAP

0,00

-1,75

-1,11

-1,03

Totale

23,65

16,81

19,89

20,25

Inoltre, si sopprime l’esenzione dall’accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare di cui alla Tabella A, punto 14, del citato TUA (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). L’esenzione dell’accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell’applicazione del principio “chi inquina paga”, con effetti dannosi per l’ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l’uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull’ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. Costituiscono un’eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.

Tale proposta determina i seguenti effetti finanziari di cassa, stimati sulla base dei dati contenuti nel Rapporto sulle spese fiscali del 2020:

(milioni di euro)

2022

2023

Dal 2024

Accisa

0,46

0,50

0,50

IVA

0,00

0,00

0,00

IIDD

0,00

-0,14

-0,09

IRAP

0,00

-0,03

-0,02

Totale

0,46

0,33

0,39

Il comma 2 prevede la soppressione della riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto di transhipment di cui al comma 2-ter dell’articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, introdotto dall’all’art. 1, comma 367, capoverso 2-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La disposizione non produce effetti finanziari atteso che tale sussidio non è stato mai attuato, in quanto non è stato emanato il regolamento di attuazione previsto dalla predetta norma.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Eliminazione riduzione dell’accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci

Accisa

E

T

23,65

25,80

25,80

23,65

25,80

25,80

23,65

25,80

25,80

IIDD

E

T

-7,24

-4,80

-7,24

-4,80

-7,24

-4,80

IRAP

E

T

-1,75

-1,11

-1,75

-1,11

S

C

1,75

1,11

Eliminazione esenzione accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio dall’acqua di mare

Accisa

E

T

0,46

0,50

0,50

0,46

0,50

0,50

0,46

0,50

0,50

IIDD

E

T

-0,14

-0,09

-0,14

-0,09

-0,14

-0,09

IRAP

E

T

-0,03

-0,02

-0,03

-0,02

S

C

0,03

0,02

Al riguardo, per opportuna informazione, si riportano le tabelle di sintesi riferite alle agevolazione di cui al punto 4 e 14 della Tabella A che si rinvengono nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli(29)

Si riporta inoltre di seguito un estratto tratto dal più recente rapporto annuale delle spese fiscali disponibile(30) :

N.

Norma di riferimento

Descrizione

Tributo

Termine vigenza (anno d'imposta)

Natura delle misure

Effetti finanziari (in mln. di euro)

Numero frequenze

Effetti finanziari pro capite (in euro)

Soggetti e categorie dei beneficiari

In vigore da più di 5 anni

2022

2023

2024

35

Tabella A, punto n. 14, TUA

Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare

ACCISA

A REGIME

ESENZIONE

-0,5

-0,5

-0,5

SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI

X

166

Tabella A, punto n. 4, TUA

Carburanti per i trasporti ferroviari di passeggeri e merci - applicazione di un'aliquota pari al 30% di quella normale

ACCISA

A REGIME

RIDUZIONE DI ALIQUOTA

-22,4

-22,4

-22,4

SOGGETTI E CATEGORIE PARTICOLARI

X

Dai dati sopra riportati, si riscontra il recupero di gettito associato all'abrogazione del n. 14 della Tabella A. Quanto invece alla soppressione dell'agevolazione di cui al n. 4 della Tabella A (con il conseguente venir meno della aliquota ridotta dell'accisa sui carburanti per trasporti ferroviari di passeggeri e merci), l'onere finanziario di 22,4 milioni di euro indicato per il triennio 2022- 2024 a titolo di accisa ridotta, non si riscontra nei valori indicati nella RT in commento che indica per il triennio predetto a titolo di accisa un recupero di gettito pari a 23,65 mln di euro per il 2022 e 25,80 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Sul punto appaiono necessarie maggiori informazioni al fine di escludere una leggera sovrastima del recupero di gettito a titolo di accisa associato all'abrogazione del n. 4 della TABELLA A.


29) Ministero della transizione ecologica - IV edizione - pag. 347.

30) Si tratta del Rapporto annuale 2021, in TABELLA 1- PARTE II dello Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022- 2024, p.

Articolo 18, comma 3
(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

Il comma 3 nell'integrare l'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, esclude l’impiego delle risorse del fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione che le risorse del fondo rotativo in questione saranno destinate al finanziamento delle finalità previste dalla normativa vigente, ad eccezione del finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, carbone e gas naturale.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Titolo IV
Altre misure urgenti

Articolo 19, commi 1-5
(Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)

Il comma 1, al fine di assicurare la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, sulla base di un'attestazione dell'istituzione scolastica interessata che ne comprovi l'effettiva esigenza, prevede che le farmacie e gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 forniscono tempestivamente le suddette mascherine alle medesime istituzioni scolastiche, maturando il diritto alla prestazione di cui al comma 2. Per l'attuazione del primo periodo, il fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è incrementato nel limite di spesa di 45,22 milioni di euro nel 2022.

Il comma 2 prevede che al fine di corrispondere quanto dovuto per la fornitura di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione provvede tempestivamente al riparto del fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il successivo trasferimento, in unica soluzione, delle somme necessarie alle istituzioni scolastiche. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'istruzione.

Il comma 3 prevede agli oneri di cui al comma 1, si provveda ai sensi dell'articolo 32.

Il comma 4 prevede che in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i dottorandi che hanno beneficiato della suddetta proroga ai sensi dell’art. 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021 e che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 possano presentare un’ulteriore richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, senza oneri a carico della finanza pubblica (manca, in questo caso, l’inciso, previsto nelle precedenti proroghe, “con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente”). Resta ferma la possibilità per le università – prosegue la disposizione in commento - di finanziare le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga con proprie risorse, ovvero a valere sulle risorse provenienti da convenzioni con altri soggetti, pubblici o privato.

Il comma 5 prevede che della suddetta proroga possano altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca, per i quali la pubblica amministrazione di appartenenza può prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.

La RT evidenzia che l’articolo 4 del decreto-legge n. 1/2022 ha previsto, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la didattica in presenza in regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 con un caso di positività al COVID; il medesimo regime è previsto, con due casi di positività al COVID nella classe, per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato successivamente la dose di richiamo.

Per garantire una efficace e tempestiva dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la norma prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d’intesa stipulato ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (v. il Protocollo d’intesa sottoscritto il 4 gennaio 2022) i suddetti dispositivi.

Evidenzia che il corrispettivo da riconoscere alle farmacie e agli altri rivenditori aderenti al protocollo è posto a carico del bilancio dello Stato.

Le istituzioni scolastiche individuano, con una specifica attestazione, i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2. Le stesse istituzioni scolastiche rendicontano, quindi, i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati.

Per dare attuazione alla misura, è previsto un incremento, nell’anno 2022, di 45,22 milioni di euro del fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022 di cui all’art. 58, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021.

La dotazione finanziaria è da considerarsi adeguata sulla scorta dei seguenti elementi:

Calcolo fabbisogno per acquisto mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di autosorveglianza.

Fornisce, a tal fine, il quadro di sintesi dei Dati come segue:

  • Totale alunni (scuola secondaria I e II grado - statale e paritarie): 4.309.838
  • Totale personale docente (statale): 775.867
  • Totale personale ATA (statale): 204.526

Previsione:

  • Alunni coinvolti in percentuale: 35%
  • Personale docente coinvolto in percentuale: 25%
  • Personale ATA coinvolto in percentuale: 10%
  • Costo unitario della mascherina FFP2: 0,75 euro
  • Numero di giorni di servizio: 35

Stima

Costo complessivo massimo: 45.225.144,56 €

Sui commi 4 e 5 rileva che le norme hanno natura meramente ordinamentale, poiché le proroghe ivi previste non determinano la corresponsione della relativa borsa. La possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse tale ulteriore proroga è finanziariamente sostenuta dalla circostanza che in occasione della precedente proroga di cui all’art. 33 del decreto-legge n. 41 del 2021 il fondo di finanziamento ordinario delle Università è stato incrementato di 61,6 milioni di euro e, ad oggi, tali risorse – per quanto non vi sia stata ancora una contabilizzazione completa - non risultano del tutto impiegate. La disposizione fa, in ogni caso, salva anche l’ipotesi che le università riescano a finanziare la proroga delle borse con le risorse che, molto spesso, confluiscono sui progetti di ricerca cui accedono taluni percorsi di dottorato in forza di convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento

norma

s/e

c/K

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.1

s

c

45,2

45,2

45,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la stima degli oneri di cui ai commi 1-2 risulta verificabile sulla base dei dati forniti. Tuttavia, andrebbero forniti chiarimenti in merito ai parametri adottati che prevedono percentuali differenziate tra alunni, docenti e personale ATA e sul numero di giorni di autosorveglianza che è stato stimato pari a 35.

Inoltre si osserva che la fornitura a prezzo calmierato è prevista, ai sensi dell' articolo 3 del decreto legge n. 229/2021(31) , solo fino al 31 marzo 2022 mentre invece la norma che impone l'utilizzo di dispositivi FFP2 ha carattere permanente, non essendo previsto un termine (articolo 4 del decreto-legge n. 1/2022).

Infine, in relazione al fondo per l'emergenza iscritto nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione, si segnala che esso, pur iscritto in corrispondenza al relativo capitolo del bilancio 2022/2024 (cap. 3385), non prevede ad oggi alcuno stanziamento(32) , per cui andrebbero richiesti elementi informativi in ordine alle risultanze della gestione intervenuta a valere di tali risorse nel 2021 e all'ammontare della spesa non ancora effettuata a valere delle risorse impegnate in tale anno(33) .

In relazione al comma 4, ivi essendo previsto che la facoltà di ulteriore proroga, non superiore a tre mesi, concessa ai dottorandi di ricerca per il termine dei relativi corsi, trovi attuazione senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, andrebbero richiesti gli elementi informativi e i dati indispensabili a comprovare la sostenibilità della neutralità della proroga, come previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della Legge di contabilità.


31) Nota di lettura n. 282, pagina 2.

32) La norma istituiva del fondo ne ha previsto il finanziamento per 350 milioni di euro per il solo 2021.

33) Le risorse stono state oggetto di riparto con il D.M. della pubblica istruzione, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, 16 agosto 2021 avente ad oggetto " Decreto recante la ripartizione tra le Istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, per finalità connesse all’esigenza di contenere il rischio epidemiologico da COVID-19".

Articolo 19, comma 6
(Scuola università famiglia)

Il comma 6 dell'articolo in commento reca modifiche di coordinamento, necessarie dopo l'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli(34) , di alcune disposizioni contenute nell'articolo 12 nel DPR n. 917 del 1986 (TUIR)(35) ; in particolare:

  • alla lettera a): con la novella al comma 1, lettera d) primo periodo, si specifica che in ogni caso non devono essere considerati come "altri familiari a carico" i figli, anche qualora ad essi non spetti la detrazione prevista per i figli a carico; tale precisazione ha come conseguenza l'esclusione della fruizione della detrazione per altri familiari a carico, in favore dei figli, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, che non presentino i requisiti per fruire dell'assegno unico in argomento.
  • alla lettera b): con il nuovo comma 4-ter si precisa che ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali contenute nel novellato articolo 12 del TUIR, che subordina i benefici alla sussistenza di particolari condizioni, i figli per i quali non spetta la detrazione riconosciuta per i figli a carico, sono considerati al pari dei figli per i quali detta detrazione è ammessa.

La RT rappresenta che la disposizione contenuta nella lettera a) del presente comma, specifica che ai fini della fruizione della detrazione per altri familiari a carico non vanno in alcun caso considerati i figli sia in corrispondenza dei quali si fruisca della detrazione per figli a carico sia nel caso in cui non venga fruita la stessa detrazione in quanto beneficiari dell’assegno unico.

Analogamente alla lettera b) viene precisato che in sede di applicazione delle disposizioni fiscali il riferimento ai figli resta il medesimo sia laddove per gli stessi non spetti la detrazione per figli a carico sia nel caso in cui spetti la stessa detrazione.

Evidenzia che le suddette precisazioni appaiono necessarie a seguito delle recenti modifiche alla disciplina delle detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età, collegate all’introduzione dell’assegno unico. In particolare, l’intervento è volto a completare la nuova disciplina delle detrazioni per figli a carico e quindi a consolidare gli effetti attualmente scontati nelle previsioni di Bilancio.

Pertanto, alle modifiche in esame non ascrive effetti finanziari trattandosi di misure di coordinamento normativo.

Al riguardo trattandosi di modifiche volte al coordinamento normativo che non modificano, dal punto di vista finanziario, l'attuale assetto delle disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia, non si hanno osservazioni da formulare.


34) Di cui al D. Lgs. n. 230 del 2021.

35) In materia di detrazioni per carichi di famiglia.

Articolo 20, comma 1
(Indennizzo vaccino anti Sars-CoV2)

Il comma 1, inserendo il comma 1-bis nell'articolo 1 della legge n. 210 del 1992, stabilisce che l'indennizzo di cui al comma 1 (ovvero per danni da trasfusioni, uso di emoderivati o vaccinazioni obbligatorie) spetta, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge n. 210, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti Sars-CoV2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le risorse sono stanziate in apposito fondo nel bilancio del Ministero della salute che provvede ai pagamenti di propria competenza, nonché al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse nel limite del fabbisogno derivante dagli indennizzi da corrispondersi da parte di queste, come comunicati annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio. Con uno o più decreti interministeriali sono stabilite le modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti, nonché, sulla base delle richiamate comunicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'entità e le modalità di trasferimento del finanziamento spettante alle regioni.

La RT afferma che, tenuto conto del fatto che allo stato non si dispone di alcun dato in ordine a possibili danni permanenti alla salute derivanti con certezza dalla somministrazione di tale vaccinazione, la disposizione cautelativamente valuta un onere di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 e stabilisce al contempo un monitoraggio annuale, da disciplinarsi con apposito decreto interministeriale, allo scopo di disporre di dati di riferimento.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Indennizzo vaccino anti Sars-CoV2

S

C

50

100

100

50

100

100

50

100

100

Al riguardo, preso atto delle spiegazioni fornite dalla RT in ordine all'ammontare delle risorse stanziate, si ricorda che lo stanziamento a l.v. per gli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati risulta pari a circa 340 milioni di euro per il 2022 (capitolo 2409 dello stato di previsione del Ministero della salute), di cui soltanto 100 milioni destinati esclusivamente a soggetti danneggiati da vaccini obbligatori. Pur considerando la numerosità delle attuali vaccinazioni obbligatorie, va tuttavia tenuto presente che esse sono rivolte - in ogni anno - ad una singola classe di soggetti, individuata fondamentalmente dall'anno di nascita. Nel complesso, quindi, anche ipotizzando che 300 milioni di euro siano attualmente destinati ai danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, andrebbe chiarito se si ritenga lo stanziamento a regime pari ad un terzo di tale somma prudenziale, atteso che la vaccinazione anti Sars-CoV2 è rivolta alla quasi totalità della popolazione, cumulando quindi gli effetti che per le precedenti vaccinazioni obbligatorie si determinano anno per anno, anche alla luce dei dati sulle segnalazioni di eventi avversi derivanti dal sistema di sorveglianza passiva (anche se essi evidenziano rapporti di mera correlazione e non automaticamente di causazione) e del fatto che il diritto all'indennizzo spetta anche ai soggetti vaccinati prima della disposizione in esame. Inoltre, andrebbe chiarito se nella stima dell'onere sia stato considerato anche l'effetto finanziario (in termini di minori entrate) derivante dal fatto che i soggetti in questione sarebbero anche esenti dalle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell'indennizzo medesimo. Infine, si rappresenta che, esclusivamente per le menomazioni derivanti da vaccinazioni obbligatorie (riguardanti ormai una parte significativa della popolazione in rapporto a quelle anti SARS-CoV2), la disciplina prevede altresì il riconoscimento di un assegno una tantum, relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la data di decorrenza dell'indennizzo (si ricorda che quest'ultimo decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda) e pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30% dell'indennizzo suddetto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria. Anche in merito a tale aspetto andrebbero forniti chiarimenti in relazione agli stanziamenti appostati.

Articolo 20, commi 2-5
(Disposizioni in materia di vaccini anti Sars-CoV2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

Il comma 2 autorizza il Ministero della Difesa ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a un massimo di quindici funzionari tecnici di Area terza, posizione economica F1, per la biologia, la chimica e la fisica, tra il personale che ha superato le procedure concorsuali semplificate indette in relazione all’emergenza Covid-19.

Il comma 3 pone un limite di spesa per gli oneri di cui al comma precedente in 611.361 euro a decorrere dall’anno 2023, a cui si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

I commi 4-5 autorizzano la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2022 per il potenziamento dei servizi sanitari militari e del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

La RT ribadisce che la disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Ministero della difesa, di un contingente massimo di 15 unità di personale civile non dirigenziale con profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, appartenente all’Area III, con posizione economica F1.

Agli oneri derivanti da tali assunzioni, per una spesa massima di euro 611.360,55 a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.

A tale proposito, evidenzia che trattasi, in particolare, del budget assunzionale 2018 (cessati 2017), già autorizzato con d.P.C.M. in data 20 giugno 2019, pari a euro 8.714.261,43.

Sottolinea che di questo budget è stato già impegnato l’importo di euro 4.589.346 di modo che risultano disponibili euro 4.124.915,43, ampiamente sufficienti a soddisfare l’esigenza.

Per il calcolo del citato onere massimo a regime a decorrere dal 2023 pari a euro 611.360,55, si è tenuto conto della Tabella dei costi relativi ad un funzionario di Area terza posizione economica F1 (cosiddetto costo unitario complessivo datoriale lordo), che si riporta di seguito.

Sul comma 3 si limita a riferire che ivi si prevede che alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si provveda ai sensi della disposizione finanziaria.

Sul comma 4, la RT evidenzia che gli oneri finanziari, pari complessivamente a € 8.000.000 per l’anno 2022, discendono dalle seguenti esigenze.

(A) ESIGENZE DELLA SANITA’ MILITARE CONNESSE ALL’APPROVVIGIONAMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI, MACCHINARI E ARREDI TECNICI

N.

ESIGENZA

SPESA

1

Acquisizione di apparecchiatura per indagini diagnostiche - Apparato per risonanza magnetica

€ 1.000.000,00

2

Ventilatore polmonare

€ 300.000,00

3

Monitor

€ 150.000,00

4

Letto Elettrico

€ 80.000,00

5

Caschi CPAP

€ 1.500,00

6

Apparecchio per ossigenoterapia

€ 45.000,00

7

Pompe a siringa

€ 4.500,00

8

Pompa volumetrica

€ 4.500,00

9

Umidificare attivo

€ 20.000,00

10

Travi testa letto

€ 70.000,00

11

Sistema di aspirazione bronchiale

€ 1.500,00

12

Generatore flusso CPAP

€ 15.000,00

13

Ecografo

€ 60.000,00

14

Elettrocardiografo

€ 15.000,00

15

Frigo farmaci termolabili

€ 3.000,00

16

Centrale di monitoraggio

€ 30.000,00

17

Opere civili, impiantistica, approvvigionamento di attrezzature e macchinari di laboratorio per le esigenze della Rete dei 15 laboratori della Difesa DIMOS MILNET

€ 600.000

18

Acquisizione di n. 2 assetti ROLE 1, completi di relative spare parts.

€ 2.500.000,00

TOTALE (A)

€ 4.900.000,00

(B) RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DI N. 9 LABORATORI SCIENTIFICI DI BIOLOGIA MOLECOLARE E MICROBIOLOGIA DEI QUALI 6 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 2 (BLS2) E 3 DI BIOSICUREZZA DI LIVELLO 3 (BLS3)

(B1) ESIGENZA

SPESA

n. 6 BLS2

- Opere civili

€ 270.000,00

- Impianti climatizzazione

€ 90.000,00

- Gruppo continuità

€ 480.000,00

- Sistemi sicurezza

€ 120.000,00

- Arredi tecnici

€ 120.000,00

TOTALE (B 1)

€ 1.080.000,00

(B2) ESIGENZA

SPESA

n. 3 BLS3

- Opere civili

€ 180.000,00

- Impianti climatizzazione e sistemi di filtro pressurizzazione e trattamento dell'aria

€ 270.000,00

- Gruppo continuità

€ 300.000,00

- Sistemi sicurezza e telesorveglianza

€ 60.000,00

- Arredi tecnici

€ 60.000,00

- Sistemi di decontaminazione per il personale

€ 50.000,00

TOTALE (B 2)

€ 920.000,00

(C) ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE E MACCHINARI DI LABORATORIO

ESIGENZA

SPESA

n. 2 incubatori a CO2

€ 20.000,00

n. 4 autoclavi passanti

€ 120.000,00

n. 3 autoclavi

€ 15.000,00

n. 6 cappe a flusso laminare BLS2

€ 48.000,00

n. 10 centrifughe da banco

€ 40.000,00

n. 10 frigoriferi da laboratorio

€ 70.000,00

n. 8 ultracongelatori da laboratorio

€ 120.000,00

n. 10 termociclatori

€ 60.000,00

n. 2 microscopio rovesciato

€ 7.000,00

TOTALE (C)

€ 500.000,00

(D) AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI MACCHINARI PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA BIOINFORMATICA COMPRESI ELEMENTI HARDWARE E SOFTWARE E RELATIVE INFRASTRUTTURE

ESIGENZA

SPESA

n. 6 workstation ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bioinformatica comprensivo di monitor UHD e UPS

€ 31.000,00

n. 40 PC desktop per allestimento postazioni di lavoro per il funzionamento della rete dati e informazioni comprensivo di monitor e UPS

€ 100.000,00

n. 12 PC laptop ad elevata performance con allestimento hardware per esigenze di bionformatica

€ 42.000,00

n.1 Server e storage con sistemi raid per applicazioni di bionformatica comprensivo di UPS

€ 200.000,00

n.1 Allestimento rete interna per analisi e scambio dati, comprensivo di materiali e posa in opera (A CORPO)

€ 110.000,00

n. 10 pacchetti Software per analisi bioinformatica e gestione rete bioinformatica

€ 100.000,00

n. 2 Stampante laser a colori vari formati ad altissima risoluzione

€ 17.000,00

Totale (D)

€ 600.000,00

TOTALE GENERALE (A+B1+B2+C+D) € 8.000.000

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento

Norma

S/E

C/K

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.4

S

C

8

8

8

Al riguardo, sulle assunzioni di cui al comma 1, verificata la prudenzialità dei dati indicati, sia in merito alla platea - formulata come modulabile nel numero massimo di unità - che ai parametri considerati nella quantificazione degli oneri unitari, in ragione annua(36) , non ci sono osservazioni.

Per i profili di copertura di cui al comma 2, andrebbero comunque richieste conferme in merito alla coerenza del medesimo contingente con la programmazione triennale dei fabbisogni assunzionali 2022/2024 approvati dall'Amministrazione della difesa.

Sul comma 4, per i profili di quantificazione, pur considerando i dati forniti dalla RT, si osserva che nella tabella A non sono indicati i quantitativi dei prodotti che si intende acquistare; sembrerebbero d'altro canto indispensabili ulteriori elementi informativi in relazione ai fabbisogni solo sinteticamente indicati in RT in relazione alle esigenze di approntamento di n. 9 laboratori. Sul punto si richiamano le indicazioni metodologiche previste per la corretta compilazione delle RT dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S..

Infine, venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe confermato che l'intera autorizzazione di spesa possa ritenersi correttamente classificata quale componente di spesa corrente, dal momento che buona parte dei fabbisogni è chiaramente indicata in relazione a dotazioni tecniche e strumentali, quando non a strutture, che possono senz'altro ricondursi a spese per investimento. Nel qual caso ne andrebbe valutata la coerenza con i profili di impatto della spesa previsti sui saldi di finanza pubblica, in considerazione della circostanza che l'allegato concentra l'effetto esclusivamente sulla prima annualità del triennio.


36) I dati della retribuzione "media" per i funzionari della III fascia del dicastero della Difesa riportati dal Conto Annuale 2020 (Dati al 2019) della R.G.S. evidenziano una retribuzione annua "lorda" complessiva pari a 33.497 euro, di cui 27.111 euro (tabellare, I.I.S., 13a mensilità) di componenti riferibili al trattamento economico fondamentale e 6.386 euro riferibili al trattamento "accessorio" (Lav. Straordinario, indennità fisse, altre indennità). Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, Tavole personale II fascia, ministero della difesa, sul sito internet.

Articolo 21
(Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

Le norme apportano numerose modifiche alla disciplina riguardante il fascicolo sanitario elettronico (FSE), finalizzate a favorire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantire l'implementazione e la sua piena interoperabilità.

In particolare, il comma 1, alle lettere a) - u) si definiscono le modifiche mediante novelle all’articolo 12 del DL. 18 ottobre 2012, n. 179 (L. n. 221/2012) riguardante la disciplina del FSE.

Tra le varie modifiche, alla lettera n) si prevede che non sia più competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale e del Ministero della salute ma bensì dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) l'adozione di linee guida per il potenziamento del FSE. Inoltre, le linee guida diventano periodiche e se ne precisa il contenuto, compresa l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo. Alla lettera o) al comma 15–ter viene sostituito il riferimento all’Agenzia per l’Italia digitale con l’AGENAS, che opera come organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario, alla quale viene ora affidata la cura della progettazione dell’infrastruttura nazionale per garantire l’interoperabilità dei Fascicoli sanitari elettronici. Le nuove funzioni di garanzia dell’AGENAS riguardano, nello specifico: -l’interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici. Al riguardo, il n. 2) della lett. o) in esame sopprime lo specifico riferimento ai dossier farmaceutici regionali – limitandosi al più generico “dossier farmaceutici” –, in tal modo potendo assicurare alla suddetta interoperabilità, com’è nella ratio delle modifiche in esame, un coordinamento interregionale (n. 1) del comma 15-ter modificato); -l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) (disposizione che non viene modificata) (n. 2)); - l’interconnessione dei soggetti di cui alla normativa in esame per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti attuativi del precedente comma 7 sui contenuti del FSE e del dossier farmaceutico, nonché sui limiti di responsabilità ed i compiti dei soggetti coinvolti, oltre che alle (nuove) linee guida previste dal comma 15-bis (come precisato dalle modifiche al comma in esame), nell’ambito delle Regioni e Province autonome che comunicano di volersi avvalere dell’infrastruttura nazionale o di quelle che già vi si avvalgono (precisazione aggiunta dalle modifiche in esame). La successiva alimentazione, consultazione e conservazione del FSE da parte delle medesime Regioni e Province autonome, deve avvenire secondo specifiche modalità che devono essere stabilite con decreto MEF, di concerto con il MdS e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (nuovo soggetto interessato che è stato inserito coerentemente alle modifiche apportare dalle disposizioni in esame) (n. 3)).

Alla lettera p), tramite il nuovo comma 15-ter.1. si prevede che nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla lettera q) viene poi interamente sostituito il comma 15–quater per prevedere il definitivo superamento dei compiti precedentemente attributi all’Agenzia per l'Italia digitale in relazione alla procedura di realizzazione del FSE e definire l’attuazione del cd. Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS). Il Ministero della Salute, d’intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l’adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell’Ecosistema Dati Sanitari (EDS), avvalendosi della società SOGEI, con cui stipula apposita convenzione. L’EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall’EDS, la cui gestione operativa è affidata all’AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero. A tale scopo esso si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della citata società di gestione del sistema informativo dell’amministrazione finanziaria. Viene demandato ad un decreto del Ministro della salute l’individuazione dei contenuti dell’EDS, le modalità di alimentazione dello stesso ecosistema EDS, oltre che i soggetti che hanno accesso all’EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. AGENAS rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni: a) controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie per alimentare FSE; b) conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al successivo comma 15–octies; c) invio dei dati da parte della struttura sanitaria verso l’EDS e, se previsto dal piano di attuazione del potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di prevenzione.

Vengono inoltre inserite (lettera u)) le nuove disposizioni da comma 5-decies a comma 5-terdecies, volte ad introdurre il nuovo ruolo per l’AGENAS di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), al fine di assicurare il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. il nuovo comma 15-undecies, fatti salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, conferisce all’AGENAS le seguenti funzioni: a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l’interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a richiederle; b) monitoraggio periodico sull’attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti; c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, per assicurare strumenti di consultazione dei dati dell’Ecosistema dei dati sanitari omogenei sul territorio nazionale; d) certificazione delle soluzioni di tecnologia informatica che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, oltre che supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato; e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell’ecosistema dei dati sanitari per finalità di ricerca; f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall’articolo 6 dell’Accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome, del 22 febbraio 2001; g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina; h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con uno specifico decreto del Ministro della salute. Il nuovo comma 15-terdecies dispone infine che nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l’AGENAS dovrà esercitare le nuove funzioni ad essa attribuita dai nuovi commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 2 modifica l’articolo 13 del DL. n. 69 del 2013 (L. n. 98/2013) in materia di governance dell’Agenda digitale italiana, come segue: - per ragioni di coordinamento, al comma 2-bis viene soppresso il riferimento all’art. 12, comma 13 del richiamato DL. 179/2012 (lett. a)); - viene abrogato l’intero comma 2–quater che definiva una procedura di sostituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, anche senza il concerto dei Ministri interessati, nell’adozione dei decreti ministeriali previsti da varie disposizioni del citato DL. 179/2012, qualora non ancora adottati (lett. b)).

Infine, il comma 3 apporta modifiche all’articolo 51, comma 2, del D.L. n. 124/2019 (L. n. 157/2019) in materia di attività informatiche in favore di organismi pubblici, con l’aggiunta di due nuove lettere f-quater) ed f-quinquies) che estendono ai seguenti soggetti la possibilità di avvalersi della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria (SOGEI):

  • f-quater) il Ministero della salute, con la finalità di realizzare l’Ecosistema dei Dati Sanitari (EDS) in base alle nuove disposizioni previste all’articolo 12 del DL 179/2012 sopra illustrate;
  • f-quinquies) l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), nella qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale, per la gestione dell’Ecosistema dei Dati Sanitari di cui al medesimo articolo 12 del DL. 179/2012, finalizzata alla messa a disposizione alle strutture sanitarie e sociosanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

La RT evidenzia che la modifica all’articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 disposta dal comma 1 è finanziariamente sostenuta con i fondi stanziati a seguito della “Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia”.

In particolare, si fa riferimento alla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)” riguardante il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente. In particolare, nella decisione sono riportati gli elementi abilitanti al raggiungimento delle milestone individuate e così descritte:

  1. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità.
  2. Tutte le Regioni devono creare, alimentare e utilizzare il FSE.

In particolare, il piano prevede:

  • l'integrazione/inserimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasposizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza sanitaria siano generati in formato digitale; - il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX;
  • il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE.

Le risorse economiche complessive per la realizzazione del sub-intervento 1 sopra indicato sono state individuate con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, come modificato dal decreto 23 novembre 2021. In particolare, la Tabella A allegata a quest’ultimo decreto prevede, per il Sub-Investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) uno stanziamento complessivo pari a 810.389.999,93 euro.

Di questi, per la realizzazione del punto 1, individuato nella proposta normativa alla lettera p) e denominato Ecosistema dati sanitari (EDS), sono stati previsti 200.000.000 euro.

Il nuovo comma 15-terdecies dell’articolo 12 del D.L. n. 179 del 2012 prevede che l’AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala che il comma 2 introduce norme di coordinamento. In particolare, abroga le disposizioni di cui al comma 2-quater e al comma 2-bis dell’articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, non coerenti con il nuovo impianto.

Certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ribadisce che il comma 3 aggiorna l’articolo 51 del decreto legge n. 124 del 2019, al fine di prevedere che AGENAS possa avvalersi di SOGEI per la gestione dell’Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il Fascicolo sanitario elettronico (FSE).

Evidenzia che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all’affidamento delle predette attività a Sogei si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che la RT non fornisce i necessari elementi per la stima dei costi ma evidenzia soltanto le risorse ricomprese nell'ambito del PNRR e precisa che per l'attuazione della lettera p) del presente articolo sono stati previsti 200 milioni di euro. Andrebbero quindi forniti tutti i dati utili a ricostruire il procedimento di calcolo degli oneri pari a 200 milioni di euro con riferimento alla realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari e alla sua gestione operativa.

Inoltre, si osserva che anche le disposizioni che prevedono il potenziamento e l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (lettera n)-o)) e i nuovi compiti assegnati ad AGENAS in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (lettera u)), configurano nuovi oneri su cui la RT si sofferma solo genericamente senza indicare il relativo costo.

Andrebbe infine escluso che vi siano oneri permanenti da sostenere oltre il periodo di durata del PNRR che sarebbero conseguentemente privi di risorse.

Per i profili di copertura, si osserva che da un esame della decisione relativa al piano di ripresa italiano, le risorse dovrebbero essere erogate sotto forma di prestiti, con conseguente impatto in termini di maggiore indebitamento(37) che tuttavia non è registrato nel prospetto riepilogativo.

Sul comma 3, la RT si limita a dichiarare la sostenibilità a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per l'affidamento dei nuovi compiti a Sogei Spa in materia di fascicolo elettronico, mentre andrebbe invece fornita una rappresentazione dei relativi costi e delle risorse disponibili o rimodulabili per farvi fronte.


37) Nell’ambito del PNRR, la Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3, Sub-Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE)” riguarda il completamento dell'infrastruttura e la diffusione del Fascicolo sanitario elettronico (FSE) esistente entro il 2025. Cfr. Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pagine 561 e 565.

Articolo 22
(Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)

Il comma 1 consente, in via eccezionale, alle imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021 (relativa ad un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2022, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e finalizzato all'erogazione di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemica in corso).

Il comma 3, intervenendo sull'articolo 14, comma 6, del decreto-legge n. 244 del 2016, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 - in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni - il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 4, intervenendo sull'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge n. 148 del 2017, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la misura che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2022 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 3, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio dell’opzione tra la sospensione dell’intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 5 dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, ai quali si provvede ai sensi dell’articolo 32.

La RT ricorda che l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 103 del 2021 ha previsto, in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000, che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18 del 2020, per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021 (a partire dal 20 luglio 2021).

Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero del lavoro, la platea coinvolta dalla norma in esame è rappresentata da circa 4.000 lavoratori dipendenti di ILVA-Arcelor Mittal. Tale numerosità è in linea con le richieste di cassa Covid già pervenute all’INPS.

Si ipotizza il ricorso alla prestazione per il 100% di tale platea per una durata della prestazione pari a 26 settimane fino al 31 marzo 2022.

Di seguito sono riportati gli importi medi mensili connessi alla prestazione in esame utilizzati ai fini della quantificazione dell’onere annuo:

L’onere derivante dalla norma in esame, quantificato dal comma 2 in 42,7 milioni di euro per l’anno 2022 e coperto mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 120, della legge n. 234 del 2021, è sintetizzato nella tabella seguente:

Onere derivante dalla proroga di 26 settimane di CIG concessa ai sensi dell'art 3 del DL 103/2021

(importi in milioni di euro)

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

CIGO

2022

- Prestazione

-24,7

- Copertura figurativa

-18,0

TOTALE

-42,7

La RT nulla aggiunge al contenuto dei restanti commi 3-5.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale-

Prestazione

S

C

24,7

24,7

24,7

Contribuzione figurativa

S

C

18,0

2

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo1, comma 120 della legge n. 234/2021 - fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale epidemiologica

S

C

-42,7

-29,9

-29,9

3-4

Concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla proroga al 31/12/2022 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere nei territori colpiti dal sisma centro Italia

S

K

1,5

1,5

1,5

Al riguardo, sulla base della platea indicata, che appare coerente con i dati riportati in precedenti RT, e dell'importo medio mensile indicato, è evidente che l'applicazione della cassa integrazione solo nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto-legge (28 gennaio 2022) e il 31 marzo porterebbe ad un onere largamente inferiore alle risorse stanziate così come ad un utilizzo per un numero di settimane inferiore al limite previsto dalla norma. Pertanto, la quantificazione di cui al comma 2 e il limite di 26 settimane implicano necessariamente, per esaurirsi entro il 31 marzo 2022, il coinvolgimento anche degli ultimi 3 mesi del 2021. Si può presumere, pertanto, che le 13 settimane concesse con il decreto-legge n. 103 a decorrere dal 20 luglio 2021 siano state fruite senza soluzione di continuità, lasciando scoperti quasi interamente i 3 mesi finali dell'anno, per i quali si prevede, pertanto, un intervento ex post. L'impatto sui saldi si presenterebbe comunque integralmente nel presente anno. La correttezza di tale ricostruzione andrebbe confermata.

Nulla da osservare sulla copertura adottata.

Per quanto attiene ai restanti commi, si osserva che l'ammontare del limite di spesa di cui al comma 5 corrisponde a quello previsto dal comma 948 della legge n. 178 del 2020 per l'analoga proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 delle misure in questione prevista dai commi 946 e 947 della medesima legge. Si rinnova in questa sede la richiesta a suo tempo formulata circa l'opportunità, al fine di circoscrivere con certezza gli oneri a carico della finanza pubblica, di fornire informazioni circa la quantificazione degli oneri stessi.

Articolo 23
(Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015:

  • la lettera a) sopprime l'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 5 (recante il riferimento a una disposizione non più vigente);
  • la lettera b), modificando l'articolo 7, comma 5-bis, elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte dell'INPS, non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale, e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione;
  • la lettera c), integrando l'articolo 8, comma 2, secondo periodo, chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata esattamente pari a sei mesi;
  • la lettera d), integrando l'articolo 14, comma 2, chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGO può essere effettuato anche in via telematica;
  • la lettera e), modificando l'articolo 16, comma 1, consente che l’esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;
  • la lettera f), abrogando il comma 5 dell'articolo 22-ter, elimina il vincolo per cui per il 2022 il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis (per riorganizzazione o crisi aziendale) può essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà, mirando quindi a coordinare il medesimo articolo 22-ter con la previsione di cui al comma 129 della legge n. 234 del 2021, che ha prorogato appunto la disposizione di cui all'articolo 22-bis per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024;
  • la lettera g), modificando l'articolo 24, comma 3, chiarisce che l’esame congiunto ai fini della CIGS può essere effettuato anche in via telematica;
  • la lettera h), modificando l'articolo 25-ter, comma 1, chiarisce che le condizionalità rappresentate dalla partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione non si applicano più ai lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali di cui al Capo III ma a quelli beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie di cui al medesimo Capo III (che in effetti disciplina soltanto integrazioni salariali straordinarie) e al Titolo II (Fondi di solidarietà);
  • la lettera i), intervenendo sull'articolo 29, comma 3-bis, rettifica un mero errore materiale, rendendo la disposizione coerente con quanto previsto dalla medesima legge di bilancio con riferimento all’assegno di integrazione salariale;
  • la lettera l), modificando l'articolo 30, comma 1-bis, primo periodo, puntualizza che l’importo dell’assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà sia almeno pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis (che richiama fra l'altro il massimale mensile pari a 1.168 euro), mentre finora era previsto che fosse esattamente pari;
  • la lettera m), modificando l'articolo 36, comma 2, primo periodo, elimina meri errori materiali, declinando al singolare il riferimento al fondo di cui all’articolo 29 e sopprimendo la parola “istitutive” in quanto non riferibile al FIS;
  • la lettera n), integrando l'articolo 40, comma 1-bis, chiarisce che vengono trasferiti nel fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

La RT, dopo aver illustrato il contenuto dell'articolo, sottolinea la natura ordinamentale dello stesso, che non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva, in relazione alla lettera f), che in realtà il vincolo rappresentato dalla causale "contratto di solidarietà" non appare di per sé incompatibile con la proroga e gli ulteriori stanziamenti previsti per l'articolo 22-bis dal comma 129 della legge n. 234 del 2021, anche se certamente la sua eliminazione appare razionale. In ogni caso, gli interventi di spesa in questione operano nei limiti di spesa previsti, che restano invariati.

Per quanto attiene alla lettera l), si evidenzia che la modifica ivi apportata consente l'erogazione di trattamenti anche superiori a quelli normativamente previsti, anche se ciò si configura come mera possibilità. Tuttavia, in presenza di Fondi con bilanci in attivo, tale eventualità non sembra affatto da escludere ed ovviamente - fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio del fondo in questione - ciò avrebbe un impatto negativo sui saldi complessivi.

Nulla da osservare sulle restanti disposizioni.

Articolo 24
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)

Il comma 1 incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse, fino al 31 marzo 2022, termine del medesimo stato di emergenza, sono destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.

Il comma 2 assegna le predette risorse alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 51, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Il comma 3 dispone che gli enti di cui al comma 2 rendicontino al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi di cui al comma 1 e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.

Il comma 4 stabilisce che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1, come risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 3, possano essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Con le stesse modalità di cui al comma 3, gli enti di cui al comma 2 rendicontano entro il 31 gennaio 2023 l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma.

Il comma 5 provvede ai relativi oneri, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 32.

Il comma 6 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a compensare, nel limite delle risorse disponibili e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo, i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di trasporto effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, il contributo di cui al primo periodo è determinato in misura non superiore al 40 per cento dei ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022, e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo. Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 7, per le medesime finalità del comma 6, incrementa il fondo di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per l'anno 2022 di 5 milioni di euro destinati al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1 gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 del presente articolo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo n. 422 del 1997.

Il comma 8 attribuisce ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la determinazione dei criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui ai commi 6 e 7. Relativamente agli interventi del comma 6, tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

Il comma 9 subordina l'efficacia dei decreti di cui al comma 8 all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il comma 10 provvede agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 32.

La RT con riferimento ai commi da 1 a 5, oltre a descrivere la norma, afferma che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell’anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Al riguardo la RT ricorda che il citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel biennio 2018-2019.

La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell’articolo 44, comma 1, del decreto-legge n.104 del 2020. In tale ultima norma si è previsto che l’incremento sia utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Con il successivo art. 22-ter del decreto-legge n. 137/2020 è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021, il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza Covid-19 ed è stata incrementata per l’anno 2021 la dotazione del fondo di ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro sono destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di TPL già individuate dall’art. 200, comma 1 del citato decreto-legge n. 34/2020 e 190 milioni di euro per i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Infine, con l’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è stato disposto un ulteriore finanziamento del fondo per un importo pari a 800 milioni di euro.

La RT ricorda che le imprese destinatarie del fondo, elencate nel comma 2 del citato articolo 200, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

  • le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
  • gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso: il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
  • la gestione governativa navigazione laghi;
  • la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
  • la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Relativamente ai commi da 6 a 10 la RT non aggiunge ulteriori informazioni.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto
da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1-3

Incremento fondo per l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto locale e regionale di cui all'articolo 1, comma 816 della legge n. 178/2020

S

C

80

80

80

6

Fondo per compensare i danni da emergenza COVID-19 nel settore del trasporto di passeggeri con autobus e non soggetti ad obbligo di servizio pubblico

S

C

15

15

15

7

Incremento fondo di cui all'articolo 85 D.L. n.104/2020 per ristoro rate di finanziamento o canoni di leasing per acquisto veicoli nuovi da parte di aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico

S

C

5

5

5

Al riguardo, in merito al comma 6 e all'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, atteso che la norma da una parte stabilisce che il fondo opera nel limite delle risorse disponibili e dall'altra stabilisce che i compensi siano attribuiti entro determini limiti percentuali dei ricavi registrati in un dato periodo di tempo, andrebbe assicurato che il decreto ministeriale attuativo della presente disposizione garantisca il rispetto del limite di spesa recato dalla norma.

Articolo 25
(Misure urgenti per il settore ferroviario)

La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Tale stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 31 maggio 2022, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha previsto la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

La RT afferma che la disposizione mira a rinnovare per il periodo 1° gennaio- 31 marzo 2022 la misura della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 30 settembre 2021. Tale misura, istituita durante l’anno 2020, giuste le previsioni di cui all’articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, dell’articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall’articolo 73 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 fino al 30 settembre 2021, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l’equilibrio economico del gestore dell’infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l’intero settore.

Dal punto di vista finanziario la disposizione comporta oneri per la finanza pubblica pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034.

La RT, dai dati acquisti dal gestore della rete, evidenzia che la riduzione del 100% della componente B del pedaggio, definita dalla delibera 96/2015 dell’ART per i servizi ferroviari a mercato, passeggeri e merci, comporta un onere, alla luce dei volumi di traffico previsti, stimabile in 41 milioni di euro su base mensile nel periodo 1° gennaio–31 marzo 2022.

La RT riporta il dettaglio a consuntivo dell’ultimo trimestre dell’anno 2021.

Ai fini della quantificazione dell’onere complessivo di 130 milioni nel periodo 2022 – 2034, la RT evidenzia che si è tenuto conto, in via prudenziale, dei dati a consuntivo relativi al quarto trimestre del 2021 (che si attestano a circa 41 milioni mensili) e della circostanza che detti contributi vengono corrisposti in un arco temporale di dodici anni.

In merito alla copertura finanziaria dell’onere pari a 10 milioni di euro ciascuno degli anni compresi tra il 2022 e il 2034, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 la RT afferma che la stessa presenta le necessarie disponibilità. La RT specifica che l’articolo 214, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. Ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 214 “Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020.”.

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 214, l'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi 3 e 5-bis è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Nella seguente Tabella la RT indica l’importo dello stanziamento iniziale, con evidenziazione dell’entità del contributo autorizzato dalla Commissione europea in relazione al periodo 8 marzo 2020 – 30 giugno 2020 e dell’entità del contributo massimo riconoscibile alle imprese ferroviarie in relazione al periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2020, determinato sulla base delle richieste formulate da dette imprese formulate e dei criteri utilizzati dalla Commissione europea ai fini del rilascio dell’autorizzazione relativa al primo periodo:

* somme non impegnate relativamente agli anni 2020 e 2021

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

Contributo a RFI per compensazione riduzione canone utilizzo infrastruttura ferroviaria

S

C

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 214, comma 3 del D.L. n. 34/2020-contributo alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico

S

C

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento e alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 26
(Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" (di seguito, "Fondo di parte capitale"), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" (di seguito, "Fondo di parte corrente"), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

Il fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell'Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l'allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/687 e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco alla movimentazione degli animali.

Il fondo di parte corrente è destinato ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.

La concessione dei contributi economici è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con le pertinenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

Agli oneri, pari ad euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 32.

La RT nel descrivere il contenuto della norma, ribadisce che la disposizione produce oneri a carico della finanza pubblica pari a complessivi 50 milioni di euro per l’anno 2022 ai quali si provvede ai sensi dell’articolo 32.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

"Fondo di parte capitale" per interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza

S

K

15

15

15

"Fondo di parte corrente" per il sostegno della filiera suinicola

S

C

35

35

35

Al riguardo, atteso che l'onere è limitato all'entità degli stanziamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 27
(Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)

Il comma 1 aumenta i massimali degli aiuti di Stato di importo limitato e degli aiuti di Stato sotto forma di costi fissi non coperti, che possono essere concessi a favore delle imprese – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – dalle Regioni, dalle Province autonome, dagli altri enti territoriali e dalle Camere di commercio a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile. L’aumento dei massimali costituisce adeguamento della cornice nazionale alle modifiche nel frattempo intervenute in sede europea alle Sezioni 3.1 e 3.12 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” cd. Temporary Framework.

In dettaglio, gli aiuti di importo limitato alle imprese da parte degli enti territoriali e Camere di commercio passa da un importo non superiore a 1,8 milioni per impresa ad un importo non superiore a 2,3 milioni di euro per impresa.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti di importo limitato non devono ora superare i 345 mila euro (anziché i 270 mila euro). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli gli aiuti non devono superare i 290 mila euro (anziché i 225 mila euro) per impresa.

Si innalza l’importo massimo dell’aiuto complessivamente concedibile dagli enti territoriali e dalle Camere di commercio, sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti dalle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione dell’attività, da 10 a 12 milioni di euro.

Infine, si prevede che gli aiuti concessi in base a regimi approvati e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti non sono presi in considerazione, quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

Il comma 2 abroga l’articolo 21 della legge europea 2019-2020 (legge n. 238 del 2021), il cui contenuto è sostanzialmente identico all’articolo 1 del D.Lgs. n. 192 del 2021.

La RT afferma che le modifiche apportate dal comma 1 non comportano oneri a carico della finanza pubblica. La quantificazione e relativa copertura degli oneri derivanti da dette modifiche – a valere sulle risorse proprie degli enti destinatari della disciplina (Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di commercio) - dovranno essere effettuate dagli enti predetti al momento in cui daranno concreta attuazione alle misure interessate dall’intervento normativo.

Relativamente al comma 2 la RT evidenzia che la disposizione è finalizzata ad attuare un mero coordinamento formale tra due disposizioni identiche ed elimina la sovrapposizione tra le medesime disposizioni abrogando quella che non è ancora entrata in vigore, pertanto, l’abrogazione non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 28
(Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

Le disposizioni in commento recano novelle agli articoli 121 e 122 del DL n. 34 del 2020, rispettivamente in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Nello specifico, con la novella operata al comma 1, lettera a) dell'art. 121, per il caso di opzione per lo sconto in fattura, con riferimento alla previsione per cui i fornitori recuperano il credito di imposta attraverso la cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, si specifica che, diversamente dalla disciplina previgente, non è ora consentito porre in essere successive cessioni da parte del cessionario.

Con le modifiche effettuate al comma 1, lettera b) del citato articolo 121, analogo divieto di cessioni successive è posto per i casi di opzione per la cessione del credito.

Si introduce, con l'intervento effettuato all'art. 122 del DL n. 34, il divieto di successive cessioni con riferimento ai crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti adottati per l'emergenza COVID- 19.

Con il comma 2 si precisa che i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell'articolo 121 del DL n. 34 del 2020 ovvero dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 122 del medesimo DL n. 34 possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Il comma 3 sancisce la nullità: - dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del DL n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera a), del provvedimento in commento; - i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 1, del DL n. 34 del 2020, come modificato dal comma 1, lettera b), del decreto in esame; - i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al comma 2.

La RT rappresenta che la disposizione si inserisce nel solco delle previsioni del DL n. 157 del 2021 (c.d. Decreto anti-frodi), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell’esperienza operativa maturata dall’Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l’origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l’intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.

Pertanto, la norma consente esclusivamente:

  1. in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.
  2. in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio, nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell’avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.

La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non reca maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, la disposizione in commento potrebbe costituire una misura efficace per il contrasto alle frodi nel settore. Tuttavia, la restrizione introdotta appare altresì suscettibile di ridurre in modo significativo - per la sua portata rispetto alla disciplina previgente - le concrete possibilità di accesso al finanziamento degli interventi agevolati, attraverso lo strumento delle cessioni del credito; la qual cosa potrebbe dar luogo a ricadute in ordine all'entità degli investimenti futuri nel settore. Si ricorda che nella stima degli effetti finanziari associati alle detrazioni fiscali operanti in materia (ad es. il c.d. Superbonus 110%) sono stati sempre contabilizzati nei saldi di finanza pubblica le maggiori entrate a titolo di IVA, IRPEF/IRES ed IRAP che sono state ipotizzate come ascrivibili all'effetto correlato alla spesa indotta (ossia i maggiori investimenti nel settore)(38) . Tali effetti positivi stimati potrebbero risentire della forte riduzione introdotta con il provvedimento in commento circa le possibilità di cessione dei crediti di imposta, per cui appare opportuno acquisire la valutazione sul punto.

Si suggerisce pertanto un approfondimento in ordine al profilo evidenziato al fine di poter riscontrare l'affermazione che si legge in RT per cui le disposizioni in commento non recano maggiori oneri per la finanza pubblica.


38) Ad esempio, si riporta di seguito un estratto della RT associata alla legge di bilancio 2022 con riferimento alla norma che dispone, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera a) dell'art. 119 su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate le seguenti proroghe: a) con aliquota al 110% per le spese sostenute al 31 dicembre 2023; b) con aliquota al 70% per le spese sostenute al 31 dicembre 2024; c) con aliquota al 65% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025. La detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo. Sulla base dei dati e della metodologia contenuta nella RT di introduzione della norma originaria sono stati stimati i seguenti effetti finanziari:

Come si evince dalla tabella per gli anni 2023-2026 sono stati contabilizzati nei saldi di finanza pubblica effetti positivi a titolo di IRPEF/IRES, IRAP ed IVA associati ai maggiori investimenti indotti dall'agevolazione fiscale.

Articolo 29
(Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

Il comma 1, al fine di incentivare gli investimenti pubblici e fino al 31 dicembre 2023, in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, applica le seguenti disposizioni:

  1. è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  2. per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Il comma 2 affida all'ISTAT la definizione della metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.

Il comma 3 stabilisce che la compensazione di cui al comma 1, lettera b) è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2 e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Il comma 4 fissa i termini entro il quale l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1, lettera b), attribuisce al direttore dei lavori della stazione appaltante il compito di verificare l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e l'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Si stabilisce che laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto di cui al secondo periodo del comma 2, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Il comma 5 esclude dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il comma 7 dispone che per le variazioni dei prezzi di cui al comma 1, lettera b), si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il comma 8 stabilisce che dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cap.7007 con 30 milioni di stanziamento annui nel prossimo triennio). Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.

Il comma 9 dispone che le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020.

Il comma 10 incrementa il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024, interamente destinati alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi perenti di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il comma 11 attribuisce alle stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento e nelle more della determinazione dei prezzari regionali, per i contratti relativi a lavori, la facoltà, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, di incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il comma 12, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari regionali stabilisce l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare, entro il 30 aprile 2022, di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari.

Il comma 13 integra l'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, stabilendo che ai fini dell'accesso al fondo per l'adeguamento dei prezzi, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga.

La RT afferma che l’attuale fase congiunturale è caratterizzata da un significativo aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e dell’energia nonché da un’elevata incertezza circa la loro futura evoluzione.

L’elevato livello dei prezzi registrato nel 2021, così come le forti variazioni registrate in avvio di nuovo anno, si riflettono sui prezzari utilizzati dalle stazioni appaltanti per stabilire gli importi da mettere a gara per la realizzazione delle opere pubbliche. Questo scenario ha riflessi significativi sia per la realizzazione delle opere pubbliche in corso sia per quelle che verranno messe a gara nei prossimi mesi, incluse quelle del PNRR.

Per proteggere la realizzazione del PNRR e di altre opere, comprese quelle commissariate, contro i rischi derivanti dal descritto scenario, la presente disposizione ha previsto l’inserimento obbligatorio, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi unitamente ad un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione.

Il meccanismo di cui al comma 1, lett. b), riferito ai prezzi dei soli materiali più rilevanti (che in media incidono sul costo complessivo dell’opera per circa un terzo) e da applicare per tutti i contratti pubblici di cui al comma 1, a prescindere dal valore dell’appalto, prevede che le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, siano valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al cinque per cento rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

La RT evidenzia che i commi da 2 a 6, introducendo disposizioni di carattere ordinamentale finalizzate alla definizione delle modalità di rilevazione delle variazioni dei prezzi unitamente a quelle relative alla procedura per la verifica ed il riconoscimento della compensazione da parte della stazione appaltante, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analogamente per la RT le previsioni del comma 7 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT si limita poi a descrivere i commi da 8 a 10 e, relativamente al comma 11 afferma che le previsioni in esso contenute non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT afferma che i commi 12 e 13 hanno carattere ordinamentale e gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

Co.

Descrizione

E/S

Nat.

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

10

Incremento fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1 D.L. n.76/2020

S

K

40

20

20

40

20

20

40

20

20

Riduzione fondo per il riaccertamento straordinario dei residui passivi perenti di conto capitale MIMS di cui all'articolo 34-ter comma 5 legge n.196/2009

S

K

-40

-20

-20

-40

-20

-20

-40

-20

-20

Al riguardo, si segnala che il nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, di cui al comma 1, lett. b) appare maggiormente oneroso per le stazioni appaltanti atteso che la compensazione viene presa in considerazione allorché la variazione di prezzo supera il 5 per cento e nella misura dell'80 per cento dell'eccedenza mentre a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo possono essere valutate solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Alla luce delle suddette considerazioni, in merito al nuovo meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, andrebbe chiarito se tale adeguamento possa determinare, in caso di incremento dei prezzi, un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbero fornite ulteriori delucidazioni circa la possibilità che l'incremento dei prezzi, da compensare con il meccanismo previsto al comma 1, possa causare oneri aggiuntivi nei confronti delle stazioni appaltanti e, conseguentemente, effetti sugli equilibri di bilancio di tali enti. A tal proposito si segnala che l'individuazione delle ulteriori risorse previste dalla presente disposizione per far fronte ad eventuali forme di compensazione delle variazioni di prezzo, è a valere su fondi o disponibilità che a legislazione vigente hanno già una propria finalità la cui realizzazione, per effetto dell'utilizzo previsto nella presente disposizione, potrebbe essere compromessa o richiedere ulteriori stanziamenti, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Ci si riferisce in particolare all'utilizzo delle somme appositamente accantonate per imprevisti, delle somme derivanti da ribassi d'asta, del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che in genere vengono destinate per fronteggiare sopravvenute esigenze o temporanee insufficienti disponibilità finanziarie annuali.

In rapporto alla copertura a valere sul fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, atteso che in base ad una interrogazione della banca dati della RGS, si evince che le occorrenti disponibilità sono presenti fino al 26 gennaio 2022 giorno antecedente la pubblicazione in gazzetta ufficiale del presente provvedimento, andrebbe confermato che l'utilizzo di tali risorse sia stato destinato per le finalità di copertura di cui al comma 10 dell'articolo in esame.

Articolo 30
(Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

Il comma 1, nell’integrare le disposizioni dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2022, in corso di conversione da parte del Parlamento, introduce la possibilità di controllare i requisiti di ammissione degli alunni alla frequenza in presenza a scuola mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo. Prevede il controllo della condizione sanitaria per la didattica in presenza e la riammissione mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.

Il comma 2 prevede che la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32. È stabilito che ai relativi oneri si provveda ai sensi dell'articolo 32.

La RT evidenzia sul comma 1 che la norma introduce la possibilità di controllare i requisiti di ammissione alla frequenza in presenza nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2), primo periodo, del decreto-legge n. 1/2022 nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività al Covid-19 ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b) numero 2, e c) numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell’art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33/2020 senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo mediante l’utilizzo dell’App C-19, di cui all’art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Certifica che la disposizione comporta l’aggiornamento dell’App C-19 a cura del Ministero della Salute opererà a invarianza di spesa.

Sul comma 2 evidenzia che la norma estende la misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla popolazione scolastica delle scuole primarie (materne ed elementari). Si prevede che tale misura venga attuata nel limite di spesa di cui all’articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 come integrato di 19,2 milioni di euro per l’anno 2022 dal presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti:

(milioni di euro)

norma

s/e

c/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

c.2

s

c

19,2

19,2

19,2

Al riguardo, sul comma 2, premesso che la norma richiamata del DL 1/2022 dispone l'assoggettamento a test gratuiti della popolazione scolastica della scuola secondaria di sino al 28 febbraio 2022, si ricorda che la RT annessa all'A.C. 3434, recante il ddl di conversione del decreto legge n. 1/2022, reca una dettagliata RT illustrativa dei dati e parametri considerati nella quantificazione della spesa complessiva ivi prevista.

A tale proposito, si osserva che anche l'estensione dei test gratuiti agli studenti della scuola primaria che si prevede con la norma in esame impone l'acquisizione di un dettagliato ed analogo quadro dei criteri e parametri considerati nella stima dell'onere previsto per il 2022, debitamente certificati.

Per i profili di copertura, si rinvia all'articolo 32.

Articolo 31
(Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)

La norma modifica l’articolo 1, comma 421, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) al fine di prevedere che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 non è qualificabile come commissario del Governo ai sensi dell’art. 11 della legge. n. 400 del 1988, non risultando pertanto ad esso applicabile la connessa disciplina.

La RT afferma che la disposizione riveste natura procedimentale e, pertanto, non si rinvengono profili di onerosità per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Titolo V
Disposizioni finali e finanziarie

Articolo 32
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 5, 7, comma 2, lettera b), da 8 a 12, 15, comma 3, lettera c), da 18 a 20, 22, comma 5, 24, 26 e 30 determinati in 1.661,41 milioni di euro per l'anno 2022, 120,26 milioni di euro per l'anno 2023, 153,82 milioni di euro per l'anno 2024, 144,46 milioni di euro per l'anno 2025, 136,16 milioni di euro per l'anno 2026, 122,26 milioni di euro per l'anno2027, 108,46 milioni di euro per l'anno 2028, 105,66 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede:

  • alla lettera a) quanto a 1.200 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73(39) , già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
  • alla lettera b) quanto a 329 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 30-bis e 30-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021(40) , già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;
  • alla lettera c) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 486, della legge 30 dicembre 2021, n. 234(41) ;
  • alla lettera d) quanto a 27,22 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137: trattasi di fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021;
  • alla lettera e) quanto a 38,76 milioni di euro per l'anno 2023, 127,52 milioni di euro per l'anno 2024, 118,16 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 95,96 milioni di euro per l'anno 2027, 82,16 milioni di euro per l'anno 2028, 79,36 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (fondo per le esigenze di spesa indifferibili), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • alla lettera f) quanto a 54,86 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • alla lettera g) quanto a 5,19 milioni di euro per l'anno 2022 mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dall'articolo 7;
  • alla lettera h) quanto a 81,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1.

Il comma 2 prevede che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT descrive il contenuto delle norme.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori:

(milioni di euro)

Co. 1,

lett.

S/E

C/K

S.N.F.

Fabbisogno

Indebitamento

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

a)

S

C

-1.200

S

C

-1.200

E

Ext

1.200

b)

S

C

-329

S

C

-329

E

Ext

329

c)

S

K

-100

-100

-100

d)

S

C

-27,2

-27,2

-27,2

e)

S

C

-38,7

-127,5

-38,7

-127,5

-38,7

-127,5

Al riguardo, sulla copertura di cui alla lettera a), si osserva si tratta di una importante parte delle risorse stanziate: 1.200 milioni di euro su 4.000 complessivi. In proposito, considerando che trattasi di risorse già transitate in tesoreria a valere della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate(42) , e pertanto collocate fuori bilancio, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla riducibilità delle giacenze per un tale considerevole ammontare, dal momento che, se per un verso, l'importo è ridestinato alla copertura di parte considerevole degli oneri relativi a misure di sostegno previste dal provvedimento in esame, si pone d'altro canto un tema di verifica della concreta possibilità di definanziamento della misura, per cui le stesse erano state in origine previste, per cui rileva che l'intervento, sebbene configurato quale tetto massimo di spesa, sia stato a suo tempo predisposto quale meccanismo automatico, atteso che la misura del beneficio è stata raccordata ad una percentuale della perdita di reddito registrata nel 2020, configurandosi l'onere come non rimodulabile rispetto ai soggetti aventi diritto, per cui andrebbero chiariti gli impegni di spesa già previsti a carico della misura in relazione al corrente anno, nonché in relazione ai conseguenti fabbisogni di spesa, a fronte delle risorse disponibili che residuano a fronte della riduzione che si dispone con la norma in esame per la copertura delle norme previste dal provvedimento in esame(43) -(44) .

Sulla lettera b, si osserva che per i contributi a fondo perduto in questione, previsti del comma 30-bis dell'articolo 1 del decreto legge n. 73/2021, la norma di copertura al comma 30-quater non prevede un limite di spesa ma solo la valutazione dell'onere pari a 529 milioni di euro per il 2021. Quindi in questo caso, a differenza del precedente, risulta ancor più decisivo avere conferma della riducibilità delle risorse, posto che in presenza di oneri valutati sono possibili sforamenti della spesa prevista. Andrebbero quindi richieste rassicurazioni in merito alla riducibilità per un tale considerevole ammontare rispetto alla misura iniziale (che sono ridotte di più della metà: 329 milioni sui 529 milioni stanziati) rispetto ai fabbisogni di spesa stimati, considerato che a suo tempo non furono forniti dati a supporto in tal senso.

Per quanto concerne lo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, ivi distinguendosi nell'allegato l'effetto connesso alle minori spese previste, in termini di fabbisogno e Indebitamento netto, e, al contempo, la puntuale registrazione delle maggiori entrate extratributarie nel bilancio in conto 2022, per l'importo equivalente alle somme riversate dalla c.s. 1778, non ci sono osservazioni.

Sulla lettera c, posto che l'autorizzazione di cui si dispone la riduzione è chiaramente predisposta quale tetto massimo di spesa e che alcuna indicazione è riportata in merito alla gamma degli interventi previsti, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, si evidenzia che la riduzione in questione determina una riduzione dello stanziamento previsto per la misura pari ai due terzi.

Sulla lettera d), che dispone la riduzione di una autorizzazione di spesa da intendersi quale limite massimo prevista per il 2022, andrebbe solo confermato che le relative risorse iscritte in bilancio nell'apposito capitolo dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (45) presentino le necessarie disponibilità alla data di entrata in vigore del presente decreto libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di interventi di spesa eventualmente già programmati a valere delle medesime risorse.

Sulla lettera e), posto che la norma dispone la riduzione di una autorizzazione di spesa che reca uno stanziamento da intendersi quale limite massimo per le annualità 2023-2027, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere del capitolo di riferimento iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze(46) . Sul punto, si segnala che dalla consultazione dello stato di previsione del ministero dell'economia del bilancio 2022/2024, il capitolo interessato reca una previsione di spesa per il 2023 pari a soli 91,4 milioni di euro annui nel triennio, per cui si ritiene che ancora non sia stata trasposta la Nota di variazione relativa alla legge di bilancio per il 2022, il cui comma 627 ha incrementato la dotazione del fondo in parola di 105,4 milioni di euro per il 2023.

Sulla lettera f, andrebbe solo confermato che l'autorizzazione di spesa di cui si dispone la riduzione risulti avere una dotazione adeguata per il 2026(47) .

Sulla lettera g, ivi trattandosi delle risorse stanziate dal comma 120 della legge di bilancio 2022, che ha provveduto allo stanziamento di 700 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini del finanziamento del fondo destinato al finanziamento di interventi in materia di cassa integrazione straordinaria in favore dei lavoratori per il medesimo anno, che vengono ridotti per un importo per 120,3 milioni di euro per il 2022 dall'articolo 7, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame, a fronte di un onere ivi previsto di soli 84,3 milioni di euro, non ci sono osservazioni

Sulla lettera h, ivi riferendosi della compensazione di parte degli effetti d'oneri per il 2023 e il 2024 e a decorrere previsti dal provvedimento, ponendoli a carico delle maggiori entrate ivi richiamate dalla norma in esame, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, 7 e 18, comma 1, del medesimo, alla luce degli effetti stimati dalla RT in relazione alle disposizioni - peraltro, tutti puntualmente riportate in Allegato - e verificata la piena compensazione degli oneri per il 2023, andrebbe solo confermato che le maggiori entrate previste dalle norme siano parimenti previste per il 2024, e a regime, al pari degli oneri compensati per tale annualità e a decorrere espressamente richiamati dalla norma in esame. In merito alla congruità delle maggiori entrate destinate alla compensazione degli oneri, si rinvia all'esame degli articoli 4, comma 2, 6, e 18, comma 1.


39) Si tratta del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, ad eccezione di alcuni soggetti. Alla misura sono destinati complessivamente 4.000 milioni di euro (comma 25 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021). Cfr. Senato, Servizio Bilancio, Nota di lettura n. 221, pagina 8 -9. Il riconoscimento del beneficio è stato commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio registrato al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, secondo una percentuale che è stata definiti con D.M. 12 novembre 2021, che ne ha disciplinato il calcolo sulla percentuale sulle perdite registrate al fine di determinare l’entità del contributo.

40) Si tratta dei contributi riconosciuti in favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) (corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa nonché corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR (compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili). I compensi dovevano essere superiori a 10 milioni di euro ma inferiori o guali a 15 milioni di euro nell'esercizio 2019.Gli oneri derivanti da tali disposizioni sono quantificati dal comma 30-quater del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2021 in 529 milioni di euro per l’anno 2021.

41) Si tratta del fondo, istituito nello stato di previsione del MISE con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19. Il comma 487 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 demanda a un decreto del Ministro per lo sviluppo economico la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse prima indicate.

42) Si segnala che la contabilità speciale 1778 è di norma alimentata con i fondi del bilancio dello Stato e degli enti pubblici, per fornire alla Struttura di Gestione le risorse occorrenti per la regolazione contabile delle minori entrate derivanti dai crediti d’imposta compensati tramite modello F24.

43) Sul punto si rinvia agli articoli 2 e 3 del D.M. 12 novembre 2021.

44) In proposito si segnala in riferimento alle misure di sostegno all'economia in esame, che nel conto riassuntivo Tesoro si è sostituito il richiamo di prassi alla c.s. "indistinta" accesa ad "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", la specifica voce della c.s. accesa a "Fondi di rilancio dell'economia" nell'ambito delle PCM e ministeri, che al novembre 2021 presentava una giacenza complessiva di 5,9 miliardi di euro. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., Conto riassuntivo Tesoro al 30 novembre 2021, Tabella N, pagina 44, sul sito internet del Dipartimento.

45) Capitolo 3083 recante "Fondo per l'estensione delle misure di sostegno economico nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da più elevato rischio epidemiologico".

46) Capitolo 3073

47) La legge di bilancio 2022 ha rideterminato lo stanziamento del Fondo per le esigenze indifferibili per il 2026 aumentandone la dotazione a 55 milioni di euro.