Legislatura 18ª - Dossier n. 306 1

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 306/1
Testo a fronte

Servizio studi

Le misure di contenimento del contagio nei Dpcm di attuazione con Testo a fronte tematico dei Dpcm dal 7 agosto al 3 novembre 2020

Classificazione Teseo: EPIDEMIE, MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE, TUTELA DELLA SALUTE

Le misure di contenimento del contagio

nei Dpcm di attuazione

In attuazione delle misure previste dai decreti-legge n. 6(1) , n. 19(2) , n. 33(3) e n. 125(4) del 2020, sono stati adottati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm), su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui le misure abbiano coinvolto esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui abbiano riguardato l'intero territorio nazionale.


1) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020.

2) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2020.

3) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.

4) In corso di conversione.

I Dpcm di attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020

I due Dpcm adottati, per primi, in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020 sono caratterizzati dalla introduzione di misure la cui applicazione è circoscritta a determinati territori:

  • il Dpcm del 23 febbraio 2020: 1) introduce misure urgenti di contenimento del contagio nelle prime zone colpite dal coronavirus, corrispondenti ad alcuni Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto individuati in allegato al decreto medesimo (tra esse, il divieto di allontanamento dai/accesso nei Comuni medesimi, nonché la sospensione di: manifestazioni, eventi, riunioni; servizi educativi dell'infanzia e scuole di ogni ordine e grado; procedure concorsuali; attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità; servizi di trasporto); 2) ai fini del contenimento del virus sul territorio nazionale, dispone la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i soggetti che hanno transitato o sostato in detti Comuni dal 1° febbraio 2020;
  • il Dpcm del 25 febbraio 2020 reca misure di contenimento differenziate per territori. Talune misure interessano i Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte: per essi è consentito il ricorso a forme di lavoro agile ed è disposta la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive (rimanendone consentito lo svolgimento soltanto a porte chiuse e nei Comuni non inclusi nell'allegato al Dpcm del 23 febbraio).

Altre misure riguardano i Comuni interessati dall'applicazione del Dpcm del 23 febbraio: per le scuole in cui l'attività didattica è stata sospesa, si introducono misure di promozione della didattica a distanza; si prevede la possibilità di riduzione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici giudiziari.

Ulteriori misure iniziano a coinvolgere l'intero territorio nazionale (tra esse, la sospensione di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche).

Le disposizioni dei due Dpcm, simultaneamente vigenti, cessano di produrre effetti a seguito dell'adozione del Dpcm del 1° marzo 2020, il quale:

  • da una parte, recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento dell'emergenza (ivi inclusa la proroga della chiusura delle scuole e del divieto di accesso e di allontanamento dai Comuni ricompresi nelle cd. "zone rosse"), e individua ulteriori fasce di territorio per le quali sono disposte analoghe limitazioni, ma meno stringenti, dirette comunque a evitare assembramenti di persone;
  • dall'altra, introduce misure dirette a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi (tra le quali l'attivazione di modalità di lavoro agile) e a garantire uniformità, sull'intero territorio nazionale, all'attuazione dei programmi di profilassi (misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale).

Con Dpcm del 4 marzo 2020, sono individuate stringenti misure da applicarsi sull'intero territorio nazionale, quali: la sospensione dell'attività convegnistica e degli eventi sociali e spettacoli tali da non consentire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; la sospensione di eventi e competizioni sportive svolte in luoghi pubblici e privati, salva, per i Comuni non compresi nella zona rossa, la facoltà di svolgere tali eventi a porte chiuse; la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche scolastiche e dell'istruzione universitaria e terziaria.

Il Dpcm dell'8 marzo 2020 sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti Dpcm del 1° e del 4 marzo, introducendo misure efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole disposizioni, fino al 3 aprile 2020.

In sostituzione delle cd. "zone rosse" attivate sulla base dei precedenti decreti, si prevede la costituzione di un'area unica comprendente il territorio della Regione Lombardia e di altre 14 Province (5 dell'Emilia-Romagna, 5 del Piemonte, 3 del Veneto e 1 delle Marche).

Nell'ambito di tale area è prevista l'applicazione di misure rafforzate per il contenimento del contagio (tra cui la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata, in uscita e all'interno dei territori, garantendo gli spostamenti necessari per motivi di lavoro o di salute nonché il rientro presso la propria abitazione).

Per l'intero territorio nazionale, permane la sospensione, fino al 15 marzo, dei servizi educativi e di istruzione, anche terziaria e universitaria, mentre, fino al 3 aprile, sono previste restrittive misure di prevenzione dirette a limitare la diffusione del contagio, quali la sospensione: di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura; dell'apertura dei musei; delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi. Lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar è subordinato all'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Sempre in attuazione del decreto-legge n. 6, hanno fatto seguito al Dpcm dell'8 marzo:

  • il Dpcm del 9 marzo 2020, che estende all'intero territorio nazionale, con efficacia fino al 3 aprile, le misure restrittive previste dall'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 per la regione Lombardia e le ulteriori 14 Province, vietando, altresì, sull'intero territorio nazionale, ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • il Dpcm dell'11 marzo 2020, che introduce più stringenti misure, efficaci fino al 25 marzo, applicabili all'intero territorio nazionale.

In particolare il decreto dispone: la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole e tabaccai, imponendo ai gestori l'obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentendo tuttavia la ristorazione con consegna a domicilio; la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Restano garantiti i servizi pubblici essenziali, tra cui i trasporti pubblici locali, e i servizi bancari, assicurativi e postali.

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, viene raccomandato il massimo utilizzo, da parte delle imprese, di modalità di lavoro agile e l'incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti. Fabbriche e aziende possono continuare la loro attività solo se garantiscono appositi protocolli di sicurezza;

  • il Dpcm del 22 marzo 2020, che ha ulteriormente rafforzato, sull'intero territorio nazionale e fino al 3 aprile, le misure restrittive già adottate, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi.

Il decreto sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali, diverse da quelle elencate nell'allegato 1 (tra esse, restano attive le industrie alimentari e di bevande, il commercio di macchinari e attrezzature, i trasporti, i servizi alle famiglie) e dalle attività professionali. L'elenco di cui all'allegato 1 è stato modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020.

Rimangono inoltre funzionanti, senza restrizioni di giorni e di orari, le farmacie, i servizi bancari e postali, i servizi essenziali e le attività accessorie e funzionali a questi ultimi.

Viene posto il divieto alle persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

È garantita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, oltre che di prodotti agricoli e alimentari e ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.

I Dpcm del 9, dell'11 e del 22 marzo 2020, la cui efficacia è stata inizialmente prorogata fino al 13 aprile dal primo Dpcm adottato in attuazione del decreto-legge n. 19 (Dpcm del 1° aprile 2020), hanno cessato di produrre effetti a decorrere dal 14 aprile 2020, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 8 del Dpcm del 10 aprile 2020, anch'esso adottato in attuazione del decreto-legge n. 19.

I Dpcm di attuazione del decreto-legge n. 19 del 2020

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, con Dpcm del 10 aprile 2020, è stata disposta l'applicazione sull'intero territorio nazionale, dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020, di misure di contenimento del contagio sia di carattere generale (l'art. 1 riproduce, con alcune integrazioni, le previsioni già recate dai provvedimenti attuativi efficaci fino al 13 aprile, tra le quali il divieto di spostamento in un Comune diverso, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute) sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali che restano consentite (individuate nell'allegato 3).

Il decreto - rispetto ai provvedimenti precedenti - amplia il novero delle attività consentite, ricomprendendovi espressamente "le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 3" (art. 2).

Restano inoltre consentite le attività delle filiere dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.

Il decreto ripropone, infine, le generali misure di informazione e prevenzione già introdotte con i precedenti provvedimenti, disciplina l'ingresso delle persone fisiche nel territorio nazionale e detta disposizioni per le navi da crociera e navi di bandiera estera.

Successivamente, il Dpcm del 26 aprile 2020 ha previsto che le proprie disposizioni si applicassero, in sostituzione di quelle del Dpcm del 10 aprile, dal 4 al 17 maggio 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni di cui all'art. 2 (nello specifico: i commi 7, 9 e 11), già applicabili a decorrere dal 27 aprile simultaneamente con le disposizioni del Dpcm del 10 aprile (ex art. 10, comma 1, del decreto del 26 aprile) (5) .

Nel dettare misure di contenimento del virus applicabili sull'intero territorio nazionale, il decreto introduce, in alcuni ambiti di regolamentazione, rilevanti novità generalmente tendenti ad attenuare le restrizioni rispetto al decreto del 10 aprile:

  • aggiunge agli spostamenti già consentiti (motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute) gli spostamenti per incontrare congiunti, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzati dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sempre in tema di spostamenti, sancisce, tuttavia, il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, rimanendo in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  • rende nuovamente possibile l'accesso a parchi, ville e giardini pubblici, condizionandolo al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza;
  • reintroduce l'attività sportiva tra quelle consentite e rimuove, tanto per l'attività sportiva quanto per quella motoria, il limite della prossimità alla propria abitazione;
  • consente lo svolgimento delle cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone;
  • in aggiunta alla ristorazione con consegna a domicilio, consente anche la ristorazione con asporto.

Nel riproporre le generali misure di informazione e prevenzione, introduce l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (escludendo dall'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina).


5) Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2020 (GU n. 115 del 6 maggio 2020) è intervenuto a modificare gli Allegati 1, 2 e 3 del Dpcm del 26 aprile.

I Dpcm di attuazione dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020

In data 16 maggio è entrato in vigore il decreto-legge n. 33 del 2020, il quale ha delineato il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio e fino al 31 luglio 2020, con appositi Dpcm (ovvero con ordinanze, statali, regionali o comunali) sarebbero stati disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto-legge n. 33, in data 17 maggio, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 il Dpcm del 17 maggio 2020, che ha dettato, in attuazione del decreto-legge n. 19 del 2020 e del suddetto decreto-legge n. 33, specifiche prescrizioni, efficaci fino al 14 giugno 2020, relative a molteplici ambiti di applicazione.

Nella concomitante vigenza del decreto-legge n. 33 e del Dpcm del 17 maggio ha avuto luogo la graduale ripresa delle attività:

  • a decorrere dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all'interno della stessa regione non sono stati assoggettati ad alcuna limitazione;
  • fino al 2 giugno sono rimasti vietati gli spostamenti in una regione diversa così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza e per motivi di salute. L'art. 6 del Dpcm ha individuato gli Stati dai quali e verso i quali, a decorrere dal 3 giugno, gli spostamenti sarebbero stati consentiti senza limitazioni (salvo quelle disposte per specifiche aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da alcuni Stati);
  • lo svolgimento delle funzioni religiose è stato ammesso nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose;
  • a decorrere dal 15 giugno 2020, è stato ripristinato l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative al chiuso o all'aria aperta;
  • a decorrere dal 25 maggio, l'attività sportiva di base e l'attività motoria svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono riprese nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • è stata disposta la riapertura delle attività commerciali al dettaglio (nel rispetto della distanza di sicurezza e con ingressi dilazionati), dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, salvo preventivo accertamento della compatibilità di svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale;
  • dal 15 giugno sono ripresi, nel rispetto delle norme di sicurezza, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  • a determinate condizioni, è stato assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • nel rispetto degli appositi protocolli, è ripreso lo svolgimento di tutte le attività produttive industriali e commerciali.

Per quanto concerne gli allegati, il Dpcm del 17 maggio:

  • non ha riproposto taluni allegati presenti nel Dpcm del 26 aprile connessi alla sospensione di determinate attività (commercio al dettaglio, servizi per la persona e attività produttive industriali e commerciali-Ateco) di cui si è disposta la riapertura.

Ai fini della ripresa dello svolgimento in sicurezza di tali attività, ha introdotto un nuovo allegato - "Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020" - cui le Regioni e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sarebbero state tenute a conformarsi nell'elaborazione di protocolli e linee guida per la prevenzione del rischio di contagio.

Ha mantenuto, invece, i seguenti allegati già presenti nel Dpcm del 26 aprile: Misure igienico-sanitarie; Misure per gli esercizi commerciali; i tre Protocolli condivisi per il contrasto della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica; Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in materia di trasporto pubblico;

  • ha introdotto i protocolli sottoscritti dal Governo e dalle confessioni religiose, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del decreto-legge n. 33 del 2020, e dell'art. 1, comma 1, lett. o), del Dpcm medesimo, e contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio nello svolgimento delle funzioni religiose, nonché gli ulteriori seguenti allegati: Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19, redatte dal Dipartimento per le politiche della famiglia per regolare lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto; linee guida per l'organizzazione di "Spettacoli dal vivo e cinema"; Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020.

Le disposizioni del Dpcm dell'11 giugno 2020 hanno trovato applicazione dalla data del 15 giugno 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 17 maggio, con efficacia fino al 14 luglio 2020 (fatti salvi i diversi termini di durata di singole misure previsti da altre disposizioni del decreto, nonché quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del medesimo Dpcm con riferimento a eventi e competizioni sportive).

Rispetto al Dpcm precedente, la ripresa ha coinvolto ulteriori attività.

Previa verifica di compatibilità con l'andamento della situazione epidemiologica nei territori regionali, e nel rispetto dei protocolli e linee guida regionali, è stato ammesso lo svolgimento: degli sport di contatto; delle attività dei comprensori sciistici; delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo; delle attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali.

Inoltre è stato ripristinato, a decorrere dal 12 giugno 2020, lo svolgimento di eventi e competizioni sportive (rimasti sospesi ai sensi del Dpcm del 17 maggio) riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali.

La ripresa di tali eventi e competizioni è rimasta subordinata al loro svolgimento a porte chiuse ovvero all'aperto, senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, nell'ottica di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano.

Il Dpcm del 14 luglio 2020 ha prorogato fino al 31 luglio 2020 l'efficacia delle disposizioni del Dpcm dell'11 giugno nonché delle ordinanze del Ministro della salute del 30 giugno e del 9 luglio.

Ha inoltre sostituito gli allegati n. 9 e n. 15 del Dpcm dell'11 luglio con nuovi allegati (n. 1 e n. 2 al Dpcm in questione).

I due allegati recano, rispettivamente, le Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative e le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (in quest'ultimo si introducono poche novità relative al trasporto di passeggeri effettuato con autobus per i servizi non di linea (NCC) e autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza, nonché per i servizi di trasporto pubblico locale extraurbano, prevedendo possibilità di deroga al distanziamento interpersonale di un metro in presenza di ulteriori condizioni rispetto a quelle già previste, quali il divieto di viaggiare in piedi e la misurazione della temperatura prima di salire a bordo).

I Dpcm successivi al decreto-legge n. 83 del 2020

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, lo stato di emergenza - in scadenza al 31 luglio 2020, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020.

Alla proroga dello stato di emergenza ha fatto seguito il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83(6) (di proroga di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza), il quale (all'art. 1, comma 5) ha previsto che, nelle more dell'adozione dei Dpcm ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19, e comunque per non oltre dieci giorni dal 30 luglio (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 83), continuasse ad applicarsi il Dpcm del 14 luglio (cfr. paragrafo precedente).

Il decreto-legge n. 83 ha provveduto, altresì, a introdurre una norma di coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, prevedendo che le disposizioni del decreto n. 19 si applicassero nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto n. 33.

Il Dpcm del 7 agosto 2020 - adottato per primo successivamente al decreto-legge n. 83 e in attuazione dei decreti-legge n. 19 e n. 33 - reca disposizioni che sostituiscono quelle del Dpcm dell'11 giugno 2020 (come prorogato dal Dpcm del 14 luglio) e sono efficaci dal 9 agosto al 7 settembre 2020, salvo proroghe.

Il provvedimento - all'art. 1, commi 1, 2 e 3 - ha riprodotto le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute del 1° agosto 2020, riguardanti, rispettivamente: l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto (e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza); l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; la derogabilità delle precedenti disposizioni esclusivamente ai sensi di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico (l'ordinanza ha cessato di produrre effetti con l'adozione del Dpcm in questione).

Rispetto al Dpcm dell'11 giugno, il decreto del 7 agosto ha introdotto elementi di novità nel settore del trasporto stradale, aggiungendo ulteriori condizioni in presenza delle quali consentire la deroga al distanziamento interpersonale di un metro sugli autobus impiegati nei servizi non di linea (NCC) a media e lunga percorrenza e in quelli autorizzati (linee commerciali) a media e lunga percorrenza (modifiche all'Allegato 15 relative all'utilizzo di sedili singoli in verticale con schienale alto da contenere il capo del passeggero e il divieto di sedili vis à vis).

Inoltre è stato inserito un allegato recante "Linee guida per il trasporto scolastico dedicato" (Allegato 16), il quale ha previsto misure di sicurezza specifiche nel settore del trasporto in vista della ripresa dell'attività didattica in presenza per il nuovo anno scolastico.

Il Dpcm del 7 settembre 2020 reca ulteriori disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, efficaci - ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto medesimo - dalla data dell'8 settembre 2020 fino al 7 ottobre 2020.

Il Dpcm del 7 settembre ha provveduto a prorogare, fino al 7 ottobre, le misure di cui al Dpcm del 7 agosto 2020, come da esso modificato, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020 (fatte salve alcune esclusioni).

Più specificamente, il Dpcm del 7 settembre è intervenuto a modificare il Dpcm del 7 agosto in ordine (tra l'altro) ai seguenti profili:

  • in relazione alla ripresa dei servizi educativi e dell'attività didattica, il Dpcm del 7 settembre ha specificato che le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere all'avvio e al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 "anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità" di cui all'allegato 21 introdotto dal medesimo Dpcm del 7 settembre (art. 1, comma 6, lett. r), del Dpcm del 7 agosto, come modificata dal Dpcm del 7 settembre);
  • con riferimento alle attività delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, il Dpcm del 7 settembre ha introdotto - in aggiunta alle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca (allegato 18 del Dpcm del 7 agosto) - un nuovo parametro di conformità costituito dal Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 inserito dal medesimo Dpcm del 7 settembre (art. 1, comma 6, lett. s), del Dpcm del 7 agosto, come modificata dal Dpcm del 7 settembre).

Oltre alla introduzione degli allegati 21 e 22, il Dpcm del 7 settembre ha sostituito gli allegati 15 ("Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico"), 16 ("Linee guida per il trasporto scolastico dedicato") e 20 ("Spostamenti da e per l'estero") del Dpcm del 7 agosto.

Alcune novità sono inoltre intervenute in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero(7) e riguardo alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero(8) .

Per quanto concerne le ordinanze del Ministro della salute di cui il Dpcm del 7 settembre ha confermato l'efficacia fino al 7 ottobre 2020, si evidenzia che:

  • l'ordinanza del 12 agosto 2020 ("Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") - successivamente modificata dall'ordinanza del 21 settembre 2020 - reca disciplina dell'ingresso nel territorio nazionale per le persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hautsde-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna.

Il Dpcm del 7 settembre esclude, tuttavia, dall'applicazione di tale disciplina i soggetti di cui all'art. 6, commi 6 e 7, del Dpcm del 7 agosto;

  • l'ordinanza del 16 agosto 2020 ("Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19") impone l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie, dalle ore 18 alle ore 6, anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove, per le caratteristiche fisiche, risulti più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.

All'art.1, comma 1, l'ordinanza fa salve le disposizioni del Dpcm del 7 agosto, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie avrebbe trovato attuazione - in relazione alle specifiche esigenze oggetto di tutela da parte dell'ordinanza in commento - anche in fasce orarie diverse.

L'ordinanza del 16 agosto provvede, altresì, a sospendere - sia all'aperto che al chiuso - le attività del ballo aventi luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento ovvero che si svolgano in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.


6) Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2020.

7) Il Dpcm del 7 settembre ha aggiunto una nuova motivazione idonea a derogare alle limitazioni di cui all'art. 4 del Dpcm del 7 agosto, consistente nell'"ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva" (art. 4, comma 1, lett. i-bis), del Dpcm del 7 agosto, aggiunta dal Dpcm del 7 settembre).

8) Il Dpcm del 7 settembre ha introdotto una nuova ipotesi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, commi da 1 a 5, del Dpcm del 7 agosto. Si è previsto, infatti, che tali disposizioni non si applichino "agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo" (art. 6, comma 6, lett. d-bis), del Dpcm del 7 agosto, aggiunta dal Dpcm del 7 settembre). Sempre in relazione alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di cui all'art. 6 del Dpcm del 7 agosto, il Dpcm del 7 settembre ha disposto la non applicazione, a determinate condizioni, delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, anche al personale della Polizia di Stato nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 6, comma 7, lett. g), del Dpcm del 7 agosto, come modificata dal Dpcm del 7 settembre).

I Dpcm successivi al decreto-legge n. 125 del 2020

Con deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, lo stato di emergenza - in scadenza al 15 ottobre 2020, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio - è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021.

Il giorno successivo (8 ottobre 2020) è entrato in vigore il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, ad oggi in corso di conversione, il quale (all'art. 5) ha stabilito che le disposizioni del Dpcm del 7 settembre 2020 (cfr. paragrafo precedente) continuassero ad applicarsi nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

A seguito dell'adozione del decreto-legge n. 125 del 2020, e in ragione dell'incremento di casi di contagio sul territorio nazionale, il Dpcm del 13 ottobre 2020 è intervenuto per introdurre nuove disposizioni in senso restrittivo, applicabili (ai sensi dell'art. 12 del decreto medesimo) dalla data del 14 ottobre 2020 - in sostituzione di quelle del Dpcm del 7 agosto 2020, come prorogato dal Dpcm del 7 settembre 2020 - ed efficaci fino al 13 novembre 2020.

Tra esse:

  • l'obbligo di utilizzo della mascherina, anche all'aperto, con le esclusioni previste dal decreto-legge n. 125 (tra cui l'esonero per chi sta svolgendo attività sportiva), fatta eccezione per i casi in cui - all'aperto - sia garantita in modo continuativo "la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi";
  • l'introduzione di "raccomandazioni" per indirizzare i comportamenti nei contesti privati: nelle abitazioni private è "fortemente raccomandato" l'uso delle mascherine in presenza di persone non conviventi; è, inoltre, "fortemente raccomandato" di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi in numero superiore a sei;
  • per eventi e competizioni sportive, è stabilita una percentuale massima di riempimento degli impianti da parte del pubblico pari al 15 della capienza totale dell'impianto sportivo, e comunque senza superare il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi;
  • in tema di spettacoli aperti al pubblico - per i quali continua ad applicarsi il limite di 1.000 spettatori all'aperto e di 200 al chiuso - è conferita facoltà alle Regioni di stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
  • sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ad eccezione delle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, consentite con la partecipazione massima di 30 persone;
  • sono introdotte limitazioni orarie per le attività dei servizi di ristorazione, prevedendo che siano consentite fino alle 24.00 con consumo al tavolo e fino alle 21.00 in assenza di consumo al tavolo; per la ristorazione con asporto, è introdotto il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00;
  • in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati di cui all'elenco C dell'Allegato 20(9) , è introdotto l'obbligo di una delle seguenti misure di prevenzione: la presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; oppure l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo (in aeroporto, porto o luogo di confine), ovvero, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale, presso l'Azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'Asl, le persone devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Un ulteriore significativo incremento dei casi di contagio giornalieri ha reso necessario apportare modifiche e integrazioni al Dpcm del 13 ottobre, nell'intento di contrastare più efficacemente la diffusione del virus.

Pertanto, con Dpcm del 18 ottobre 2020:

  • è stata introdotta la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, di strade o piazze nei centri urbani, dove possano crearsi situazioni di assembramento (fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private). Sebbene non specificato (a differenza che in occasione di analoghe misure precedentemente adottate per il contrasto al Covid(10) ), lo strumento di attuazione di tale disposizione è da individuare nelle ordinanze del Sindaco;
  • eventi e competizioni sportive sono rimasti consentiti limitatamente a quelli riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali;
  • sono stati fissati limiti orari - dalle ore 8.00 alle ore 21.00 - per le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
  • è stata disposta la sospensione delle attività convegnistiche o congressuali, salvo lo svolgimento in modalità a distanza;
  • è stato reintrodotto l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di tenere le riunioni con modalità da remoto (salva la sussistenza di motivate ragioni), con forte raccomandazione di svolgere in modalità a distanza anche le riunioni private;
  • sono stati oggetto di ulteriore restrizione gli orari degli esercizi di ristorazione, ai quali si è imposta la chiusura alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo;
  • con riferimento all'attività didattica, è stata fatta salva l'attività in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia, mentre, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, si è previsto: l'adozione di forme flessibili di organizzazione dell'attività didattica; l'incremento del ricorso alla didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza; una ulteriore modulazione degli orari di ingresso e di uscita, anche con il ricorso a turni pomeridiani.

I Dpcm del 13 e del 18 ottobre hanno previsto come termine di cessazione della loro efficacia la data del 13 novembre 2020.

Tuttavia, l'evolversi della situazione epidemiologica ha comportato la necessità di introdurre più restrittive misure, adottate con Dpcm del 24 ottobre 2020.

Le disposizioni del Dpcm del 24 ottobre hanno trovato applicazione dalla data del 26 ottobre - in sostituzione di quelle del Dpcm del 13 ottobre, come modificato dal Dpcm del 18 ottobre - con durata prevista fino al 24 novembre 2020.

Con il Dpcm del 24 ottobre sono state formulate nuove raccomandazioni tese a sollecitare comportamenti responsabili da parte dei singoli e nei contesti privati.

In particolare: è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi; con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza; è fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Il Dpcm ha introdotto nuove restrizioni in vari ambiti:

  • sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;
  • eventi e competizioni sportive restano consentiti soltanto se riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici (rispetto al decreto precedente, sono sospesi anche quelli riconosciuti di interesse regionale); circa le modalità di svolgimento, si prevede che gli eventi sportivi consentiti si svolgano a porte chiuse, se all'interno di impianti, e senza pubblico, qualora abbiano luogo all'aperto;
  • sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), nonché di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Resta consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento;
  • sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi, anche all'aperto;
  • diversamente dal decreto precedente, il divieto di tenere feste include anche le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
  • la sospensione di attività convegnistiche e congressuali, già in vigore, è estesa anche ad "altri eventi";
  • con riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, è stabilita una soglia minima, pari almeno al 75 per cento delle attività, di ricorso alla didattica digitale integrata;
  • agli esercizi commerciali e ai locali pubblici e aperti al pubblico è fatto obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale (nel Dpcm del 18 ottobre tale obbligo era limitato ai servizi di ristorazione);
  • con specifico riferimento ai servizi di ristorazione, viene stabilita un'unica fascia oraria, dalle ore 5.00 fino alle 18.00. Viene inoltre ridotto da sei a quattro il numero massimo di persone che possono sedere allo stesso tavolo, salvo si tratti di persone tutte conviventi. Una previsione espressa è introdotta in ordine alla ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive, consentita senza limiti di orario per i clienti che vi siano alloggiati;
  • è disposta la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, salvo l'utilizzo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale. Il loro utilizzo è consentito agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare assembramenti.


9) Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

10) Cfr., ad esempio, l'art. 1, comma 1, lett. d), del Dpcm del 26 aprile 2020, che conferiva al Sindaco facoltà di disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non fosse possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di assembramento.

Il Dpcm del 3 novembre 2020

A seguito dell'aggravarsi della situazione emergenziale, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Dpcm del 3 novembre 2020 ha introdotto ancor più stringenti misure che trovano applicazione dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del Dpcm del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Sono soggette a ulteriori restrizioni le misure di contenimento del contagio da applicare sull'intero territorio nazionale (art. 1):

  • è introdotta una limitazione agli spostamenti, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, consentendo, in tale fascia oraria, esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Permane, per la restante parte della giornata, la "forte raccomandazione" di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
  • la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, in cui possano crearsi situazioni di assembramento, può essere disposta (con ordinanza sindacale) per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, anziché esclusivamente dopo le ore 21.00 (fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli/dagli esercizi commerciali legittimamente aperti e abitazioni private);
  • sono ridotte le eccezioni alla generale sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Mentre, infatti, nella disciplina previgente le attività di dette strutture erano escluse dalla sospensione qualora dotate di un presidio sanitario obbligatorio oppure se erogatrici di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), con le nuove disposizioni fanno eccezione alla sospensione soltanto le strutture erogatrici delle prestazioni rientranti nei LEA e quelle esercenti attività riabilitative o terapeutiche. Inoltre, le nuove previsioni interdicono ai circoli sportivi, nei quali continuano a svolgersi attività sportive all'aperto, l'uso di spogliatoi interni;
  • la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò viene a coinvolgere anche le attività svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (la circolare del Ministero dell'interno del 7 novembre 2020 esemplifica il contenuto della nuova disposizione con il riferimento all'"uso di apparecchiature all'interno di esercizi pubblici o di tabaccherie");
  • sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (la cui apertura - fino al 5 novembre - è rimasta assicurata a determinate condizioni);
  • per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, il 100 per cento delle attività deve essere svolto tramite ricorso alla didattica digitale integrata (in luogo della precedente percentuale del 75 per cento). L' attività in presenza resta tuttavia possibile in due ipotesi: 1) qualora sia necessario svolgere attività in laboratori; 2) al fine di assicurare l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (ex decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020), garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
  • in relazione all’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e i servizi educativi per l’infanzia - la quale continua a svolgersi in presenza - viene espressamente previsto l'uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
  • oltre al rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, anche per le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado si prevede lo svolgimento esclusivamente con modalità a distanza (mentre - fino al 5 novembre - se ne consentiva lo svolgimento anche in presenza, a condizione di poter assicurare la sicurezza del personale convocato);
  • è espressamente previsto che i corsi di formazione pubblici e privati si svolgano soltanto con modalità a distanza (fatta eccezione per i corsi di formazione in medicina generale nonché per altre attività formative specificamente enumerate);
  • anche per le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica si prevede lo svolgimento a distanza delle attività formative e curricolari, consentendo lo svolgimento in presenza esclusivamente alle attività degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché a quelle dei laboratori;
  • è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, fatta eccezione per i casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto;
  • si dispone la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;
  • la ristorazione con asporto, nella disciplina previgente consentita fino alle ore 24.00, è ora permessa fino alle ore 22.00;
  • per quanto concerne i mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è stabilito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento, in sostituzione dei diversi coefficienti previsti nei protocolli e linee guida precedenti.

Dette disposizioni costituiscono il quadro complessivo delle misure applicabili, in via generale, sull'interno territorio nazionale, qualora non risultino derogate, in senso più restrittivo, dalle misure previste dagli articoli 2 e 3 (cfr. infra).

Esse trovano pertanto applicazione anche nei contesti territoriali disciplinati da questi due ultimi articoli.

Il Dpcm del 3 novembre introduce ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di "elevata" (art. 2) ovvero di "massima" gravità (art. 3) e da un livello di rischio alto.

Per l'individuazione di tali aree, costituisce termine di riferimento il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale" (Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanità), condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020, aggiunto come allegato 25 del Dpcm vigente.

Il documento delinea 4 ipotetici scenari di trasmissione del virus sul territorio nazionale nel periodo autunno-invernale, proponendo una "scalabilità" delle misure sulla base dei differenti scenari:

  • lo "scenario 1" corrisponde a una situazione di trasmissione localizzata del virus (focolai), sostanzialmente invariata rispetto al periodo luglio-agosto 2020. In tale scenario il rischio è ritenuto basso o moderato, anche se potrebbero verificarsi situazioni di rischio alto a livello sub-regionale;
  • lo "scenario 2" corrisponde a una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa, ma gestibile dal servizio sanitario nel breve-medio periodo (si prevede un'assenza di rilevante sovraccarico dei servizi assistenziali per almeno 2-4 mesi). Il rischio è ritenuto da moderato ad alto;
  • lo "scenario 3" è caratterizzato da una situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa, con rischi di tenuta del sistema sanitario nel medio periodo. Si tratta di uno scenario di rischio alto, in cui la crescita dei contagi potrebbe comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali entro 2-3 mesi;
  • lo "scenario 4" traccia una situazione di trasmissibilità non controllata, con criticità nella tenuta del sistema sanitario nel breve periodo. E' una situazione di rischio alto in cui l'incremento dei casi potrebbe condurre a un sovraccarico dei servizi assistenziali nel termine di 1 mese/1 mese e mezzo.

La ascrivibilità di Regioni e Province autonome a uno dei detti scenari è effettuata tenendo conto del livello di rischio individuato sulla base del monitoraggio definito dal decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 (Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'Allegato 10 del Dpcm del 26 aprile 2020).

Ai fini dell'applicazione delle misure stabilite dagli articoli 2 e 3 del Dpcm del 3 novembre, il Ministro della salute, con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, nonché il Comitato tecnico-scientifico con specifico riferimento ai dati monitorati, individua le Regioni che si collocano in uno degli scenari 3 (elevata gravità) o 4 (massima gravità)(11) .

Ai sensi dell'art. 2, nelle Regioni classificate nello "scenario 3", si applicano (in aggiunta alle misure valevoli sull'intero territorio nazionale, fatte salve analoghe più rigorose misure, e a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'ordinanza del Ministro della salute nella GU) le seguenti misure - maggiormente restrittive - in tema di limitazioni di spostamenti esterni e interni rispetto al territorio regionale e sospensione delle attività di ristorazione:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sul territorio regionale è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del decreto in commento;

  • è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, la ristorazione con asporto (con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze)(12) .

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Per quanto riguarda le Regioni classificate nello "scenario 4" - ferma l'applicazione delle altre misure del decreto ove non ne siano previste di più rigorose - l'art. 3 del Dpcm detta stringenti prescrizioni che coinvolgono spostamenti e attività di ristorazione (analogamente allo "scenario 3"), nonché attività ulteriori rispetto a quelle considerate nello "scenario 3" (commercio al dettaglio e servizi alla persona).

Sono, inoltre, rafforzate restrizioni previste, in forma più attenuata, per l'intero territorio nazionale (in ambito sportivo, didattico e formativo, nonché in relazione al lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni).

In particolare, sono sanciti:

  • il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori individuati dall'ordinanza ministeriale, nonché all’interno dei medesimi territori - pertanto, a differenza che nello "scenario 3", anche all'interno del medesimo Comune -, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Restano consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Analogamente allo "scenario 3", il transito sui territori in questione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi del decreto medesimo;

  • la sospensione (non prevista nello "scenario 3") delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 (introdotto dal Dpcm stesso), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia permesso l'accesso alle sole attività consentite e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

  • la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, disciplinata in modo uniforme allo "scenario 3": cfr. supra;
  • la sospensione (non prevista nello "scenario 3") dei servizi alla persona, diversi da quelli individuati nel nuovo allegato 24 (ai sensi del quale restano esclusi dalla sospensione le attività di lavanderia, i servizi di pompe funebri e i saloni di barbiere e parrucchiere);
  • (a differenza che nelle altre parti del territorio nazionale) la sospensione delle attività sportive e motorie svolte nei centri e circoli sportivi all’aperto.

Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

Per effetto di una integrazione introdotta dal decreto in relazione alle specifiche disposizioni per la disabilità, alle persone con disabilità di cui all'art. 12 è sempre consentito svolgere attività motoria anche all'aperto, riducendo il distanziamento con i loro accompagnatori o operatori di assistenza al di sotto della distanza prescritta;

  • in aggiunta a quanto già previsto per l'intero territorio nazionale, l'esclusivo svolgimento dell'attività didattica con modalità a distanza anche per le scuole secondarie di primo grado a partire dal secondo anno. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o al fine di garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
  • lo svolgimento a distanza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (sembrerebbero non poter costituire eccezione alla didattica a distanza - a differenza di quanto previsto per le restanti parti del territorio nazionale - gli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio e le attività dei laboratori);
  • con riguardo al lavoro agile nel pubblico impiego, la limitazione della presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività ritenute indifferibili e che richiedano "necessariamente" tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Specifiche parti del territorio regionale, nella disciplina sia dello "scenario 3" che dello "scenario 4", in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, possono essere esonerate dall'applicazione delle (suddette) più restrittive misure, con la medesima ordinanza con cui le misure sono disposte, tuttavia previa acquisizione di una intesa (anziché del mero parere) con il Presidente della Regione interessata.

Le ordinanze del Ministro della salute configuranti "scenari 3 e 4" sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data del 3 dicembre 2020 (termine di efficacia finale del decreto).

Al Ministro della salute è demandato di verificare, con frequenza almeno settimanale, il permanere dei presupposti di tali provvedimenti e di provvedere al loro aggiornamento, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in uno scenario con livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione.

Con ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del Dpcm alle Regioni Puglia e Sicilia (individuate, pertanto, come aree caratterizzate da elevata gravità e classificate nello "scenario 3"); è stata, invece, disposta l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta (individuate, quindi, come aree caratterizzate da massima gravità e classificate nello "scenario 4").

Detta ordinanza produce effetti per un periodo di 15 giorni decorrenti dal 6 novembre 2020.

Nell'ambito delle misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (art. 5), rilevanti elementi di novità riguardano il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni.

Rispetto al precedente decreto, che introduceva un mero incentivo del lavoro agile, il Dpcm del 3 novembre dispone che le pubbliche amministrazioni assicurino "le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato" (recependo una indicazione contenuta nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020, art. 3, comma 3).

Come nel decreto precedente, si ripropone, quale soglia minima di ricorso al lavoro agile, la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020(13) .

Inoltre, pur restando demandata a decreti del Ministro della pubblica amministrazione la definizione delle modalità di svolgimento, il Dpcm vigente disciplina nel dettaglio le attribuzioni dei dirigenti:

  • organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile (e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge) del personale preposto alle attività che possono essere svolte in tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
  • adottare, nei confronti dei dipendenti di cui all’articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126(14) , nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile (anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti) e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Infine, il Dpcm fa carico alle pubbliche amministrazioni di differenziare - oltre agli orari di ingresso del personale (come già previsto dal decreto precedente) - anche gli orari di uscita (fatto salvo il personale sanitario e socio-sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali).

Testo a fronte tematico dei Dpcm dal 7 agosto al 3 novembre 2020

La gestione dell'emergenza tra il 7 agosto e il 3 dicembre 2020 può essere (ad oggi, 9 novembre) suddivisa in quattro fasi:

  • dal 9 agosto al 13 ottobre 2020: hanno trovato applicazione le disposizioni del Dpcm del 7 agosto 2020, successivamente modificato dal Dpcm del 7 settembre 2020;
  • dal 14 al 23 ottobre 2020: hanno trovato applicazione le disposizioni del Dpcm del 13 ottobre 2020, come modificato dal Dpcm del 18 ottobre 2020(15) ;
  • dal 26 ottobre al 5 novembre 2020: hanno trovato applicazione le disposizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020(16) ;
  • dal 6 novembre con durata prevista fino al 3 dicembre 2020: stanno trovando applicazione le disposizioni del Dpcm del 3 novembre 2020.

Il testo a fronte che segue intende evidenziare le variazioni di disciplina cui sono stati soggetti i TEMI (indicati nei titoli) nelle quattro fasi temporali sopra delineate.

Nel testo a fronte sono state, pertanto, omesse le disposizioni rimaste invariate nell'intero periodo intercorrente tra il 9 agosto e oggi.

E' stato altresì omesso il raffronto tra gli Allegati da 1 a 22, riproposti, in alcuni casi con modificazioni, nei Dpcm del 7 agosto, e succ. mod., del 13 ottobre, e succ. mod., del 24 ottobre e del 3 novembre (in quest'ultimo decreto sono stati aggiunti gli allegati 23, 24 e 25, per i quali si rinvia alla prima parte del presente lavoro).

L'indicazione dei TEMI proposta nei titoli tende a porre in rilievo le disposizioni vigenti.


11) Rispettivamente, cd. aree "arancione" e "rossa", secondo la terminologia cui fa riferimento anche la circolare del Ministero dell'interno del 7 novembre 2020.

12) Nella circolare del Ministero dell'interno del 7 novembre, si precisa che "la sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione non comporta alcun riflesso sull'offerta di tali servizi nelle strutture alberghiere ivi presenti", le quali, analogamente a quanto consentito nella cd. area "gialla", potranno erogare servizi di ristorazione a beneficio esclusivo dei propri clienti senza limiti di orario.

13) L'art. 263, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede l'applicazione del lavoro agile "al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente".

14) L'art. 21-bis richiamato concerne il lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici.

15) I Dpcm del 13 e del 18 ottobre hanno previsto come termine di cessazione della loro efficacia la data del 13 novembre 2020.

16) Il Dpcm del 24 ottobre ha previsto come termine di cessazione della propria efficacia il 24 novembre 2020.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1,

comma 1

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 1

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 1

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 1

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale

Identico

Identico

Identico

di usare protezioni delle vie respiratorie

di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli

identico

identico

nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto

nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private

identico

identico

e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,

identico

identico

Non sono soggetti all'obbligo

i bambini al di sotto dei sei anni,

nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

identico

identico

E' fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Identico

Identico

Limitazioni agli spostamenti

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 4

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 3

Assente

Assente

4. Assente

3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Assente

Assente

E' fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Strade e piazze nei centri urbani: possibilità di chiusura per tutta la giornata o in determinate fasce orarie

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1,

comma 2-bis

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 3

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 4

Assente

2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

3. Identico.

4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

Esposizione di cartello con il numero massimo di persone ammesse

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 5

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 5

Assente

Assente in questo luogo, ma previsto per gli esercenti servizi di ristorazione dall' art. 1, comma 6, lett. ee)(17)

5. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

5. Identico.


17) "E' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti".

Mascherine di comunità

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1,

commi 4 e 5

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1,

commi 4 e 5

Dpcm 24 ottobre - art. 1, commi 7 e 8

Dpcm 3 novembre - art. 1, commi 7 e 8

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

4. Ai fini di cui al comma 1, possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

7. Identico.

7. Identico.

5. L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

5. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

8. Identico.

8. Identico.


Sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. c)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1,

comma 6, lett. c)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. c)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. c)

(...)

c) assente

(...)

c) assente

(...)

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento;

(...)

c) identico;

è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;

(...)

identico;

(...)

identico;

(...)

identico;

(...)


Sospensione di eventi e competizioni sportive, fatta eccezione per quelli riconosciuti di interesse nazionale, consentiti senza la presenza di pubblico

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm

7 settembre - art. 1, comma 6, lett. e) e f)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm

18 ottobre - art. 1,

comma 6, lett. e)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. e)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. e)

(...)

e) assente

(...)

e) assente

(...)

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

(...)

e) assente

a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità,

sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni è consentita la presenza di pubblico,

(cfr. lett. f) del Dpcm 7 agosto)

restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali,

sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali,

con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale

assente

assente

che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto

e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto

assente

assente

e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi,

assente

assente

La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie;

esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie,

(segue) all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico,

(segue) identico.

nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori

(cfr. lett. f) del Dpcm 7 agosto).

nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

assente

in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;

Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome, purché nei limiti del 15% della capienza.

Assente

Assente

f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

(cfr. lett. e) del Dpcm 13 ottobre).

anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

(...)

Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;

(...)

le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;

(...)

Identico;

(...)

Sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, nonché di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Attività sportiva all'aperto presso centri e circoli sportivi, con interdizione dell'uso di spogliatoi interni

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm

7 settembre - art. 1, comma 6, lett. g)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm

18 ottobre - art. 1, comma 6, lett. f)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. f)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. f)

(...)

g) assente

(...)

f) assente

(cfr. art. 1, comma 6, lett. f)(18) e z)(19) )

(...)

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

(...)

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

(...)

identico

ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli;

assente

assente

sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti;

(...)

identico;

(...)


18) "L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020" (identica alla lett. g) dell'art. 1, comma 6, del Dpcm del 7 agosto 2020, e succ. mod).

19) "Le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10" (identica alla lett. z) dell'art. 1, comma 6, del Dpcm del 7 agosto 2020, e succ. mod).

Sospensione degli sport di contatto

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1,

comma 6, lett. h)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6, lett. g)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. g)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. g)

(...)

h) è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

(...)

(...)

g) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, è consentito nei limiti di cui alla precedente lettera e). prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi;

(...)

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso;

(...)

g) identico

Assente

L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni.

sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto

identico

Assente

Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale;

(...)

nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;

(...)

Identico;

(...)

Ingresso in Italia di atleti per prendere parte a competizioni sportive

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. i)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6, lett. h)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. h)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. h)

(...)

i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori

(...)

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori

(...)

h) al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori

(...)

h) identico

provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

(...)

provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

(...)

identico;

(...)

provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 9. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;

(...)

Sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche all'interno di locali adibiti ad attività differenti

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. m)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre -

art. 1, comma 6, lett. l)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. l)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. l)

(...)

m) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

(...)

(...)

l) le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00 a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

(...)

(...)

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

(...)

(...)

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

(...)

Sospensione di spettacoli, attività di discoteche e sale da ballo, feste, sagre e fiere, convegni e congressi. Svolgimento delle cerimonie pubbliche senza pubblico. Svolgimento delle riunioni nella PA in modalità a distanza e raccomandazione di ricorso alla modalità a distanza per le riunioni private

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. n)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. m), n) e n-bis)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. m), n) e o)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. m), n) e o)

(...)

n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera.

(...)

m) identico

(...)

m) sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;

(...)

m) identica;

Assente

Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli spettacoli non all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche o altri luoghi chiusi, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate e che, dunque, possono essere prorogate dalle regioni e dalle province autonome;

Assente

Assente

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

n) restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

n) identico.

n) identico.

Assente

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

Identico.

Assente

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Identico.

Assente

Sono vietate le sagre e le fiere di comunità.

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

Identico;

A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; è consentito lo svolgimento delle attività propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;

(...)

Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;

(...)

Assente

Assente

assente

n-bis) sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

o) identico;

assente

nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;

(...)

identico;

(...)

identico;

(...)


Funzioni religiose

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. p)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6, lett. p)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. q)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. q)

(...)

p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;

(...)

(...)

p) identica;

(...)

(...)

q) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;

(...)

(...)

q) identica;


Sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. q)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. q)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. r)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. r)

(...)

q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte;

(...)

(...)

q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte; resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese;

(...)

(...)

r) identica;

(...)

(...)

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

(...)

Attività didattica ed educativa. Per le scuole secondarie di secondo grado: forme flessibili di attività didattica e didattica digitale integrata per il 100 per cento delle attività. Svolgimento dei corsi di formazione con modalità a distanza (salve eccezioni)

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. r)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. r)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. s)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. s)

(...)

r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21.

(...)

r) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza,

(...)

s) fermo restando che l'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza,

(...)

s) cfr. infra

per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali,

identico

assente

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00.

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Cfr. supra

Cfr. supra

L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Assente

Allo scopo di garantire la proporzionalità e l'adeguatezza delle misure adottate è promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Identico

Assente

Assente

Assente

Assente

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Sono altresì consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Identico

Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.

Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

Identico

Identico

Identico

Assente

In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove.

Identico

Identico

(segue) gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL.

Identico

Identico

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

Identico

Identico

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza.

Assente

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Identico

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia.

Identico

Identico

Identico

Nelle more della ripresa dell'attività didattica, l'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

(...)

L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;

(...)

Identico

(...)

Identico

(...)

Sospensione di viaggi di istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6, lett. s)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. t)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. t)

Assente

(...)

s) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

(...)

(...)

t) identica;

(...)

(...)

t) identica;

(...)

Università e Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica: svolgimento a distanza delle attività formative e curricolari, fatta eccezione per gli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio e per le attività dei laboratori

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1,

comma 6, lett. s)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. t)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. u)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. u)

(...)

s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte

(...)

t) le università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso,

(...)

u) identico

(...)

u) le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria; le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori,

(segue) nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

identico

identico

identico

Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

(...)

identico

(...)

identico

(...)

le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

(...)

Corsi di formazione del personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. u)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6, lett. v)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. w)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. aa)

(...)

u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020,

(...)

v) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate,

(...)

w) identico

(...)

aa) identico

prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;

(...)

identico

identico

identico

Assente

Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale di Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

(...)

Identico

(...)

Identico

(...)

Nuovi orari per i servizi di ristorazione, con eccezione per la ristorazione negli alberghi e nelle strutture ricettive, consentita senza limiti di orario

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. ee)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. ee)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. ee)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. gg)

(...)

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

(...)

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo;

(...)

ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;

(...)

gg) identico

assente

assente

resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;

identico

cfr. infra

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

identico

resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

(segue) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

identico

identico

continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;

identico;

(...)

identico;

(...)

assente

è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

(...)

assente in questo luogo, ma cfr. art.1, comma 5

assente in questo luogo, ma cfr. art.1, comma 5

Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

(...)

cfr. supra

cfr. supra

cfr. supra

Apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. ff)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. ff)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. ff)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. hh)

(...)

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

(...)

(...)

ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

(...)

(...)

ff) identica;

(...)

(...)

hh) identica;

(...)

Coefficiente di riempimento dei mezzi pubblici non superiore al 50 per cento

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. ii)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. ii)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. ii)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. mm)

(...)

ii) assente;

(...)

ii) assente;

(...)

ii) assente;

(...)

mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;

il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.

(...)

identico;

(...)

identico;

(...)

identico;

(...)

Raccomandazioni relative alle attività professionali, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. ll) (c)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. ll) (c)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. ll), num. 3)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. nn), num. 3)

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: (...)

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

(...)

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: (...)

c) identico;

(...)

ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: (...)

3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

(...)

nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che: (...)

3) identico;

(...)

Limitato utilizzo degli impianti nei comprensori sciistici

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 1, comma 6, lett. mm)

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 1, comma 6,

lett. mm)

Dpcm 24 ottobre - art. 1, comma 9, lett. mm)

Dpcm 3 novembre - art. 1, comma 9, lett. oo)

(...)

mm) disciplina delle attività negli stabilimenti balneari

(...)

(...)

mm) identica;

(...)

(...)

mm) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

(...)

(...)

oo) identica;

(...)

Aree classificate nello "scenario 3": elevata gravità e livello di rischio alto

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre

Dpcm 24 ottobre

Dpcm 3 novembre - art. 2

Assente

Assente

Assente

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione.

Assente

Assente

Assente

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.

Assente

Assente

Assente

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

Assente

Assente

Assente

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Assente

Assente

Assente

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Aree classificate nello "scenario 4": massima gravità e livello di rischio alto

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre

Dpcm 24 ottobre

Dpcm 3 novembre - art. 3

Assente

Assente

Assente

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione.

Assente

Assente

Assente

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.

Assente

Assente

Assente

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

Assente

Assente

Assente

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;

e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;

f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

h) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;

i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Assente

Assente

Assente

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Contact tracing

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 3, comma 1

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 3, comma 1, lett. a-bis)

Dpcm 18 ottobre - art. 3, comma 1, lett. b)

Dpcm 3 novembre - art. 5,

comma 1, lett. b)

Assente

(...)

a-bis) al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, è fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività;

(...)

(...)

b) identica;

(...)

(...)

b) identica;

(...)

Pubbliche Amministrazioni: percentuali più elevate possibile di lavoro agile; ruolo dei dirigenti nella organizzazione del lavoro agile; differenziazione degli orari di ingresso e di uscita. Raccomandazioni ai datori di lavoro privati

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 3

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 3, comma 3

Dpcm 24 ottobre - art. 3, commi 3, 4 e 5

Dpcm 3 novembre - art. 5, commi 3, 4, 5 e 6

Assente

3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione(20) , garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34(21) .

3. Identico.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Assente

Assente

Assente

4. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

Assente

Assente

4. Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

5. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E' raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

Assente

Assente

5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto.

6. Identico.


20) Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 è stato previsto che le pubbliche amministrazioni assicurino "le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato" (art. 3, comma 3).

21) L'art. 263, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 prevede l'applicazione del lavoro agile "al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente".

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero: nuove eccezioni ai divieti previsti

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 4, comma 2

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 4, comma 2

Dpcm 24 ottobre - art. 4, comma 2

Dpcm 3 novembre - art. 6, comma 2

2. Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all'elenco F dell'allegato 20(22) nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

2. Identico:

2. Identico:

2. Identico:

1) persone di cui al comma 1, lettere f) e g), con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20;

a) persone di cui al comma 1, lettere f), g), h)(23) e i)(24) con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F dell'allegato 20 con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

a) identica;

a) identica;

2) equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;

b) identica;

b) identica;

b) identica;

3) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni.

c) identica;



22) Gli elenchi F contenuti negli allegati 20 al Dpcm del 7 agosto, e succ. mod., e al Dpcm del 13 ottobre differiscono esclusivamente per l'indicazione della Serbia (con decorrenza dal 16 luglio 2020) nell'elenco F del Dpcm del 7 agosto, assente nell'elenco F del Dpcm del 13 ottobre.

23) "Ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale".

24) "Ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE".

Obblighi di dichiarazione all'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Obbligo dichiarativo per chi fa ingresso nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell'Allegato 20

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 5

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 5,

rimasto invariato nel Dpcm 24 ottobre

Dpcm 3 novembre - art. 7

Consegna al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli di una dichiarazione recante:

  • Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia;
  • motivi dello spostamento conformemente all'art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
  • nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20 (nel Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre: C, D, E ed F dell'allegato 20)

Allegato 20(25)

Allegato 20

Identico

Elenco B: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Andorra, Principato di Monaco

Elenco B: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

Identico

Elenco C: Bulgaria, Romania

Elenco C: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo)

Identico

Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco D: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay

Elenco E: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

Elenco E: identico

Identico

Elenco F:

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia

A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia

Elenco F:

A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana

A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro

A decorrere dal 13 agosto 2020: Colombia

Identico

Presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo

Obbligo non previsto

Obbligo introdotto nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli altri casi in cui ciò sia prescritto dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente decreto

Identico

Comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio

Persone, che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche

Identico, ma cfr. supra per i differenti Paesi presenti negli elenchi richiamati

Identico

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, obbligo di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento

Per chiunque

Identico

Identico

Per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati

Assente

Assente


25) L'elenco A (che non è oggetto di richiamo nella disposizione in questione) include, in entrambi i Dpcm, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero

Obbligo

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 6,

commi 1 e 7

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 6,

commi 1, 6 e 8

Dpcm 24 ottobre -

art. 6, commi 1, 6 e 8

Dpcm 3 novembre -

art. 8, commi 1, 6 e 8

Obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni nonché di utilizzo di un mezzo privato per recarsi dal luogo di sbarco all'abitazione o dimora

Persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche (comma 1)

Persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche (comma 1)

(cfr. supra per la composizione degli elenchi richiamati)

Identico (comma 1)

Identico (salvo che per la indicazione dei riferimenti normativi interni) (comma 1)

(gli elenchi dell'allegato 20 sono rimasti invariati rispetto ai Dpcm del 13 ottobre, e succ. mod., e del 24 ottobre)

Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo

o, in alternativa,

Obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora

(art. 6, comma 6)

Obbligo non previsto

Obbligo introdotto nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 (comma 6)

(cfr. supra per la composizione dell'elenco C)

Identico (comma 6)

Identico (comma 6)

Le esclusioni dall'applicazione dei suddetti obblighi valgono

a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, (comma 7)

a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all'elenco F dell'allegato 20 nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia,

(comma 8)

Identico (comma 8)

Identico (comma 8)

Tra le esclusioni dall'applicazione dei suddetti obblighi

(...)

c) cittadini e residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;

(...)

(...)

c) cittadini e residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;

(cfr. supra per la composizione degli elenchi richiamati)

(...)

(...)

c) identica;

(...)

(...)

c) identica;

(...)

g) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e personale della polizia di Stato nell'esercizio delle loro funzioni;

(...)

g) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

(...)

g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;

(...)

g) identica;

(...)

Navi da crociera e navi di bandiera estera

Disposizione

Dpcm 7 agosto, come modificato dal Dpcm 7 settembre - art. 8, comma 2

Dpcm 13 ottobre, come modificato dal Dpcm 18 ottobre - art. 8, commi 2 e 4

rimasto invariato nel Dpcm 24 ottobre

Dpcm 3 novembre - art. 10, commi 2 e 4

Possono fruire dei servizi di crociera

Coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiamo soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20

Coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 6, comma 6

(cfr. supra per i differenti Paesi presenti negli elenchi richiamati nonché per le misure di prevenzione alternative di cui ad art. 6, comma 6)

Identico (salvo il riferimento all'art. 8, comma 6: misure di prevenzione alternative)

(gli elenchi dell'allegato 20 sono rimasti invariati rispetto ai Dpcm del 13 ottobre, e succ. mod., e del 24 ottobre)

Condizioni per l'ingresso delle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera nei porti italiani

che provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A e B dell'allegato 20

che provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A, B e C dell'allegato 20

(cfr. supra per la composizione degli elenchi richiamati)

identico

che tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1

che tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi D, E ed F dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1

(cfr. supra per la composizione degli elenchi richiamati)

identico