Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2533
Azioni disponibili
Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
dal Ministro della salute (SPERANZA)
e dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)
di concerto con il Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)
e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2022
Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)
Onorevoli Senatori. – L'intervento d'urgenza si rende necessario al fine dell'eradicazione dalla peste suina africana nei cinghiali e per prevenirne l'introduzione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea e non ultimo al fine di salvaguardare le esportazioni e quindi il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. Infatti a partire dal 7 gennaio 2022 in Italia continentale è stata accertata la presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria con un numero di casi confermati in numero di trentaquattro alla data del 10 febbraio 2022 (vedasi mappa fonte sistema informativo del Ministero della salute SIMAN – vetinfo.it, allegato 1).
La peste suina africana (PSA) è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici per i quali è spesso letale.
Essendo una malattia con un vasto potenziale di diffusione, grazie anche alla notevole capacità di resistenza nell'ambiente esterno, la sua presenza sul territorio e soprattutto l'eventuale interessamento degli allevamenti di suini comporta pesanti ripercussioni sul patrimonio zootecnico, con danni ingenti sia per la salute animale (abbattimento obbligatorio degli animali malati e sospetti tali), che per il comparto produttivo collegato, danneggiando il commercio all'interno dell'Unione europea ed internazionale di animali vivi e dei loro prodotti.
La malattia si diffonde direttamente per contatto tra animali infetti mentre la trasmissione indiretta si verifica attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di scarti di cucina contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o mediante lo smaltimento non corretto di rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine. Il fattore umano quale veicolo per la trasmissione indiretta della malattia rappresenta un ulteriore ed elevato rischio.
Nei Paesi indenni la prevenzione dell'infezione si effettua tramite il rispetto delle misure di biosicurezza negli allevamenti suini, il controllo dei prodotti importati ed il corretto smaltimento dei rifiuti alimentari, soprattutto di ristoranti, navi e aerei. È fondamentale l'early detection dell'infezione attraverso la sorveglianza passiva sulle carcasse di cinghiale rinvenute nell'ambiente, nonché il controllo dei suini morti negli allevamenti domestici.
Nei Paesi colpiti dall'infezione il controllo si effettua attraverso la delimitazione delle zone interessate dalla presenza del virus – anche attraverso la predisposizione di reti e barriere – in cui ricercare e rimuovere le carcasse dei cinghiali dall'ambiente, nonché, nel caso in cui la malattia abbia interessato il settore domestico, prevedendo l'abbattimento e la distruzione dei suini positivi e di tutti gli altri suini presenti all'interno dell'allevamento infetto. Ai fini della limitazione della diffusione della malattia è fondamentale anche il controllo delle movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati, le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e dei mezzi di trasporto degli allevamenti infetti e l'effettuazione delle indagini epidemiologiche volte ad individuare l'origine dell'infezione.
In Italia, fino ad ora, la malattia era presente, dal 1978, solo in Sardegna.
Per questa particolare condizione, dal 2020 è in vigore il Piano di sorveglianza nazionale e di eradicazione nella regione Sardegna. Il Piano è approvato annualmente dalla Commissione europea.
Il 7 gennaio 2022. è stata confermata, da parte del Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche (IZSUM), la presenza del virus della peste suina africana (PSA) in una carcassa di cinghiale rinvenuta in Piemonte, nel comune di Ovada, in provincia di Alessandria. È utile precisare che il profilo genetico del virus isolato mostra somiglianza genetica con quello circolante in Europa (genotipo 2), mentre è completamente diverso dal virus circolante in Sardegna (genotipo 1).
Infatti, dal 2014 un'importante epidemia di PSA sta interessando alcuni Paesi dell'Est Europa. La malattia è attualmente diffusa in Polonia, Germania, Estonia, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Lituania, Romania, Ungheria, Bulgaria dove ad oggi sono stati registrati migliaia di focolai negli allevamenti di suini domestici e nei cinghiali selvatici.
A settembre 2018 il Belgio ha segnalato i primi casi di malattia nei cinghiali selvatici, facendo registrare un preoccupante balzo in avanti della PSA verso l'Europa occidentale; grazie a un piano di controllo rigoroso e costoso, quel Paese ha eradicato la malattia a fine 2020.
A settembre 2020 il virus è arrivato in Germania, ed è stato rilevato in alcune carcasse di cinghiale nelle zone immediatamente a ridosso del confine con la Polonia. Ad oggi, la malattia è diffusa nei cinghiali ed ha anche colpito allevamenti di suini nelle regioni della Sassonia, di Brandeburgo e Pomerania, al confine con la Polonia. Anche in questo Paese si sta assistendo ad un miglioramento della situazione epidemiologica, grazie all'applicazione di un rigoroso e costoso piano di eradicazione.
In Italia il virus, attualmente circolante tra i cinghiali nella zona infetta, è presente nei territori della Liguria e del Piemonte ed è un sottotipo diverso da quello circolante in Sardegna.
Le disposizioni introdotte sono finalizzate a contenere la diffusione della malattia a tutela della salute animale, del patrimonio zootecnico nazionale e del sistema produttivo che utilizza questa importante risorsa.
Nella attuale fase in cui la malattia sembra essere presente solo nella zona infetta sopra indicata (Liguria e Piemonte) è essenziale porre in essere tutte le azioni finalizzate a prevenire l'introduzione della malattia nei suini allevati e agire tempestivamente al fine di arginare la malattia evitando di farla sconfinare nelle regioni limitrofe, soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana.
In queste regioni sono infatti detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia.
A questo proposito si fa presente che da una stima approssimativa fatta sulla base dei dati in possesso del Ministero della salute e delle valutazioni dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) relative al valore commerciale dei suini risulterebbe che, nel caso in cui la malattia dilagasse nelle suddette regioni, considerandone la diffusività e morbilità, solo per l'indennità di abbattimento (necessario) degli animali sarebbe necessario stanziare risorse pari a circa 1.441.490.120. (si rinvia alla tabella nell'allegato 2)
Le circostanze di fatto sinteticamente richiamate integrano pertanto i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza legittimanti il ricorso alla decretazione d'urgenza.
Di seguito si indicano i link al sito web del Ministero della salute dove è possibile consultare i documenti che riguardano il piano nazionale e il piano di gestione:
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=4
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaAnimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.jsp?lingua=italiano&id=208&tab=3
Il provvedimento all'esame è costituito da sei articoli qui di seguito sinteticamente illustrati.
L'articolo 1 attribuisce alle regioni, al fine di contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, il compito di predisporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione nella specie cinghiale (Sus scrofa) e nei suini da allevamento della PSA, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina (comma 4), elaborato, in conformità al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della PSA e, limitatamente agli aspetti della gestione della PSA, in conformità ai documenti adottati in materia di gestione del cinghiale e peste suina dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. Al riguardo si fa presente che sin mese di aprile 2021 è stato inviato alle regioni il documento tecnico « Gestione del cinghiale e peste suina africana. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » redatto d'intesa tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della transizione ecologica.
Il comma 2 precisa che il citato Piano regionale è adottato in conformità alle disposizioni del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 (prot. n. 1625040721058-17025) dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12 (1) del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del COnsiglio, del 15 maggio 2014 (2) , del « Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici » del 21 aprile 2021. A tal riguardo occorre rilevare che il citato regolamento, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, è stato abrogato; tuttavia, il successivo articolo 24, al paragrafo 1, fa salvi i piani già adottati, stabilendo che: « 1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi dei regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014, (UE) n. 258/2014, (UE) n. 652/2014 e (UE) 2017/826, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. » Una volta attuati i piani già avviati troverà applicazione il regolamento (UE) n. 690 del 2021 che dispone all'articolo 16, paragrafo 4: « I programmi di lavoro intesi ad attuare l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), mediante azioni che figurano nell'articolo 8, paragrafo 8, e nell'allegato I, sono adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione entro il 30 aprile dell'anno precedente la loro esecuzione, a condizione che il progetto di bilancio sia adottato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 6. ». L'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 690 del 2021 individua tra gli obiettivi del programma quello di contribuire a un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone, degli animali, delle piante, degli alimenti e dei mangimi, tra l'altro attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'eradicazione delle malattie animali e degli organismi nocivi per le piante, anche mediante misure di emergenza adottate in caso di situazioni di crisi su vasta scala ed eventi imprevedibili che incidono sulla salute animale o delle piante sostenendo il miglioramento del benessere degli animali.
In merito alla durata si evidenzia che il Piano nazionale ha inizio nel mese di gennaio e si conclude nel mese di dicembre di ogni anno. Alla luce del periodo di transizione tra il regolamento (UE) n. 652 del 2014 ed il regolamento (UE) n. 690 del 2021 la Commissione europea ha chiesto agli Stati membri di presentare contestualmente il piano del 2021 ed il piano del 2022. L'Italia ha quindi presentato nel 2021 il piano di sorveglianza e prevenzione per la PSA del 2021 e 2022 con una sezione dedicata alla eradicazione in Sardegna. La Commissione europea ha comunicato il nulla osta all'approvazione dei piani durante lo Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCOPAFF) dello scorso mese di dicembre 2021. In ragione dell'insorgenza della PSA, verificatasi nel mese di gennaio 2022 nelle regioni Piemonte e Liguria, l'Italia dovrà integrare il Piano 2022 con una sezione dedicata all'eradicazione nelle suddette regioni in cui si è manifestata l'infezione.
Il comma 3 dell'articolo 1 , come già sopra evidenziato, stabilisce che, ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità ai documenti adottati in materia di gestione del cinghiale e peste suina dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica. A tal riguardo, è già stato inviato alle regioni e province autonome il documento recante « Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » con la nota prot. nr. 0009987-21/04/2021-DGSAF-MDS-P.
Il comma 4, che, come innanzi evidenziato, prevede le modalità di adozione dei Piani regionali, dispone che gli stessi, in ragione dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari ed il relativo impatto economico, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione europea .
Il comma 5 prevede che le regioni e province autonome attuano i Piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi e che i prelievi all'interno delle aree protette sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati, mentre la vigilanza sullo svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, nonché dall'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
Il comma 6 prevede che gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio, mentre tutti i dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive confluiscono nel sistema informativo veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.
Posto quanto sopra, proprio al fine di prevenire l'introduzione della PSA negli allevamenti è previsto al comma 7, che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, anche in deroga ai regolamenti edilizi, i requisiti tecnici per l'implementazione di misure atte a ridurre il rischio di introduzione e diffusione di agenti patogeni, diretti a migliorare le condizioni di biosicurezza degli allevamenti suinicoli sia dal punto di vista strutturale (recinzioni per evitare contatti con animali selvatici, strutture per gestire gli animali morti, zone filtro per consentire la disinfezione degli operatori prima dell'ingresso, piazzole per disinfettare i mezzi di trasporto, etc.) che gestionale (evitare di far accedere estranei negli allevamenti, disinfettarsi prima di accedere, derattizzazione, etc.).
L'articolo 2 prevede che, al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario, il cui incarico è svolto a titolo gratuito, con il compito di presiedere al coordinamento e al monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della PSA (comma 1).
Il Commissario straordinario, in particolare (comma 2), svolge le seguenti funzioni:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;
b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.
Si prevede che il Commissario straordinario per l'esercizio dei compiti assegnati dall'articolo 2, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei competenti uffici in materia di prevenzione, eradicazione e controllo delle malattie animali (zoonosi) delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, ISPRA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede il potenziamento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, cui spetta assicurare il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario, con un contingente massimo fuori organico pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendente da pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti (comma 5).
Nell'ambito delle funzioni attribuite, il Commissario straordinario può adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute animale e far fronte a situazioni eccezionali (comma 6).
Nel caso in cui le regioni non adottano nei termini previsti i Piani regionali è previsto l'intervento sostitutivo sul modello di quello previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
Si stabilisce che le disposizioni dell'articolo in esame non si applicano alla regione Sardegna (comma 10), considerato che la stessa ha già da tempo intrapreso un percorso straordinario di eradicazione (Unità di progetto per l'eradicazione della Peste suina africana), che a breve condurrà la regione verso l'eliminazione completa del virus.
L'articolo 3 reca una disposizione sanzionatoria nei confronti di chiunque, nell'ambito di attuazione dei Piani regionali, non segnali il rinvenimento di esemplari di cinghiale feriti o deceduti.
L'articolo 4 introduce una clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 6 fissa la data l'entrata in vigore del decreto-legge.
1) « 1. Entro il 31 maggio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali il cui inizio è previsto l'anno successivo, per i quali intendono presentare la domanda di sovvenzione.
I programmi presentati dopo il 31 maggio non sono presi in considerazione riguardo a un finanziamento nell'esercizio successivo.
2. I programmi nazionali comprendono almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia animale o della zoonosi prima della data di avvio del programma;
b) una descrizione e delimitazione delle zone geografiche e amministrative in cui sarà applicato il programma;
c) la durata del programma;
d) le misure da attuare;
e) il bilancio di previsione;
f) gli obiettivi da raggiungere alla data di scadenza del programma e i vantaggi da esso attesi; e
g) indicatori adeguati per misurare il conseguimento degli obiettivi del programma.
Per quanto riguarda i programmi nazionali pluriennali le informazioni di cui alle lettere b), d) e f) del primo comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma, in caso di modifiche significative rispetto all'anno precedente. Le informazioni di cui alla lettera e) di tale comma sono fornite per ciascun anno di validità del programma.
3. Se la comparsa o la diffusione di una delle malattie animali e zoonosi elencate conformemente all'articolo 10 rischia di minacciare la situazione sanitaria dell'Unione e al fine di proteggere l'Unione contro l'introduzione sul suo territorio di una di queste malattie o zoonosi, gli Stati membri possono includere nei loro programmi nazionali misure destinate ad essere applicate nel territorio di paesi terzi limitrofi, in collaborazione con le autorità di tali paesi ».
2) Il piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina è pubblicato sul sito del Ministero della salute-DGSAF-sezione dedicata alla peste suina.
Allegato 1
Allegato 2
Relazione tecnica
Analisi tecnico-normativa
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022.
Misure urgenti per arrestare la diffusione
della peste suina africana (psa)
Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni indifferibili finalizzate alla eradicazione della peste suina africana nei cinghiali e alla prevenzione della sua diffusione nei suini da allevamento, allo scopo di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suino nazionale e dell'Unione europea, nonché al fine di salvaguardare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA)
1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa), che include la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana.
2. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:
a) del Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione delle peste suina, presentato alla Commissione europea in data 30 giugno 2021 dal Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 652/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
b) del « Manuale delle emergenze da Peste Suina Africana in popolazioni di suini selvatici » del 21 aprile 2021.
3. Ai fini della gestione, i Piani regionali sono adottati in conformità al documento tecnico del 21 aprile 2021 sulla « Gestione del cinghiale e peste suina africana Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione » redatto dai Ministeri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica.
4. I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di referenza nazionale per la peste suina da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari e il relativo impatto economico che l'epidemia può arrecare all'intero settore suinicolo italiano, i Piani regionali di cui al comma 1, fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani avvalendosi delle guardie provinciali, dei coadiutori e dei soggetti abilitati alla caccia con metodi selettivi. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri nonché dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.
6. Gli animali abbattuti nell'ambito delle azioni previste dal presente decreto e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario da parte del Servizio veterinario della ASL competente per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nel Sistema Informativo Veterinario (VETINFO) del Ministero della salute.
7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della transizione ecologica, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento. Le recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle pertinenti norme di biosicurezza sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.
Art. 2.
(Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA)
1. Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i rispettivi Piani regionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:
a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti per le finalità di cui all'articolo 1;
b) verifica la regolarità dell'abbattimento e distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente.
3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, degli affari regionali e le autonomie assegna il termine di trenta giorni per adottare i predetti piani. Decorso inutilmente tale termine il Consiglio dei ministri, sentita la regione o la provincia autonoma interessata, su proposta dei Ministri competenti, ordina al Commissario straordinario di provvedere in via sostitutiva. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della regione o della provincia autonoma interessata.
4. Il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana in Italia, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica.
5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati dal presente articolo, si avvale degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario. A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
6. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal presente articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite. Tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alle singole regioni di volta in volta interessate dal provvedimento.
7. Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, per una sola volta, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8. L'incarico di Commissario straordinario è compatibile con altri incarichi pubblici ed è svolto a titolo gratuito.
9. Sull'attività del Commissario straordinario, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero un Ministro da lui delegato riferisce periodicamente al Parlamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Sardegna.
Art. 3.
(Sanzioni)
1. Chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi 17 febbraio 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Cingolani, Ministro della transizione ecologica
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia