Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 781

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 781
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PUGLIA, MATRISCIANO, PATUANELLI, DONNO, FENU, EVANGELISTA, NOCERINO, VACCARO, CORBETTA, GUIDOLIN, QUARTO, VANIN, RICCARDI, ROMANO, RICCIARDI, SILERI e GALLICCHIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2018

Disposizioni per l'incremento del conto pensionistico dei lavoratori dipendenti

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge ha lo scopo di adottare misure finalizzate ad incrementare l'entità del montante contributivo pensionistico dei lavoratori dipendenti.
In un sistema pensionistico che ha subìto forti modifiche negli ultimi anni, che vanno nella direzione di un sistema determinato con metodo contributivo, è sempre più sentita da parte dei lavoratori l'esigenza di vedere incrementata la base imponibile su cui calcolare la futura misura pensionistica.
Il presente disegno di legge introduce norme che non aumentano il costo del lavoro perché non aumentano le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro ma vanno a prendere liquidità finanziaria dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Oggi tali contributi, a richiesta del datore di lavoro, possono essere già dirottati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Sebbene le norme introdotte dal presente disegno di legge modifichino la finalità del gettito del contributo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, che da una finalità di formazione passa ad una finalità di previdenza, si ritiene che ciò sia necessario a fronte della sentita esigenza anzidetta di incrementare il montante contributivo. Esigenza che il presente disegno di legge lascia esprimere ai diretti interessati ossia i lavoratori dipendenti.
L'articolo unico del presente disegno di legge stabilisce la possibilità per i lavoratori dipendenti di accreditate sul proprio conto pensionistico le risorse del contributo integrativo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978. La scelta può essere effettuata con modalità esplicita o tacita e può essere, in quest'ultimo caso, in ogni momento revocata dal lavoratore stesso. Per i datori di lavoro i cui dipendenti scelgano di non optare per la possibilità prevista dal comma 1 resta fermo l'obbligo di versare il contributo integrativo secondo le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di aumentare il proprio trattamento pensionistico, i lavoratori dipendenti possono scegliere di far accreditare sul proprio conto pensionistico presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le risorse del contributo integrativo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. La scelta di cui al comma 1 può essere effettuata dal lavoratore con le seguenti modalità:

a) modalità esplicita: entro due mesi dalla data di prima assunzione ovvero entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lavoratori già assunti;

b) modalità tacita: a decorrere dal mese successivo alla scadenza del periodo di cui alla lettera a), nel caso in cui il lavoratore, nel medesimo periodo, non abbia espresso alcuna volontà.

3. La scelta di cui al comma 2, lettera b), può essere in ogni caso revocata dal lavoratore.

4. Per i datori di lavoro i cui dipendenti non effettuino la scelta di cui al comma 1 resta fermo l'obbligo di versare il contributo integrativo secondo le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Al momento dell'assunzione, o comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di lavoratori già assunti, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire al lavoratore adeguate informazioni circa la possibilità di optare per quanto previsto al comma 1.

6. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, inclusa la predisposizione del modulo per la scelta di cui al comma 2, lettera a), secondo lo schema di cui all'allegato 1. Qualora il decreto non sia adottato entro il termine previsto, il lavoratore può effettuare la scelta presentando al datore di lavoro una dichiarazione dalla quale si deduca la chiara volontà di optare per quanto previsto al comma 1.

Allegato 1

(Articolo 1, comma 6)

SCELTA PER AUMENTARE IL PROPRIO TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Il/La sottoscritto/a.

nato/a .

il .

codice fiscale .

dipendente del .


DISPONE

che il proprio conto pensionistico sia aumentato delle risorse del contributo integrativo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni

Data .

.

(firma leggibile)


In caso di mancata compilazione e consegna del presente modulo entro due mesi dalla data di assunzione ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di lavoratori già in forza alla data del [gg/mm/aa] le risorse del contributo integrativo di cui all'articolo 25 , quarto comma, della legge 21 dicembre1978, n. 845, andranno a incrementare il conto pensionistico del lavoratore dipendente fino a successiva revoca esplicita.

Una copia del presente modulo è controfirmata dal datore di lavoro e rilasciata al lavoratore per ricevuta.