Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2505

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è volto alla conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

TITOLO I – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19

Art. 1. – (Misure di sostegno per le attività chiuse)

Il comma 1 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le cui risorse sono destinate a favorire la continuità delle attività che risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221. Inoltre, per l'attuazione della presente disposizione, si rinvia alle vigenti misure attuative previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
I commi 2 e 3, al fine di sostenere i soggetti che svolgono quelle attività che, a causa della diffusione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono state vietate o sospese per tutto il mese di gennaio 2022, prevedono, per lo stesso mese di gennaio, la sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nonché la sospensione per lo stesso periodo dei termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2. – (Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio)

Il comma 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il « Fondo per il rilancio delle attività economiche », con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle attività di commercio al dettaglio maggiormente incise dalle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate dai codici ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Si tratta, in particolare, delle attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati e di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati, di tutte le attività dei seguenti gruppi di commercio al dettaglio in esercizi specializzati: prodotti per uso domestico, articoli culturali e ricreativi, articoli di abbigliamento, calzature, cosmetici, articoli di profumeria e di erboristeria, fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici, orologi e articoli di gioielleria, altri prodotti esclusi quelli di seconda mano, nonché attività di commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi, commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature, e di altri prodotti e di commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.
Il comma 2 dispone che per accedere al fondo le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. Alla data di presentazione della domanda, le imprese beneficiarie devono, altresì: avere sede legale o operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e « attive » nel Registro delle imprese; non essere state in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019; non essere destinatarie di sanzioni interdittive.
Il comma 3 subordina l'operatività della misura al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Il comma 4 disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero dello sviluppo economico, demandando la disciplina di dettaglio a un decreto ministeriale.
Il comma 5 fissa l'ammontare del contributo, applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi all'esercizio 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti all'esercizio 2019. In particolare:

a) 60 per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 non superiori a 400.000 euro;

b) 50 per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti con ricavi relativi all'esercizio 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 6, l'importo del contributo è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
Il comma 7 dispone che, nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a ridurre i contributi in modo proporzionale.
Il comma 8 prevede che tali risorse siano accreditate al Ministero dello sviluppo economico, il quale può avvalersi, per le finalità dell'articolo 2, di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui all'articolo 2, nel limite massimo del 1,5 per cento delle risorse stesse.
Il comma 9 reca gli oneri e la copertura finanziaria dell'articolo 2.

Art. 3. – (Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)

Il comma 1 prevede l'integrazione di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. Le risorse sono ripartite, secondo le modalità di cui al richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 41 del 2021, fra le regioni e le province autonome, sulla base della proposta formulata dalle regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Il comma 2, alla lettera a), nell'intervenire sull'articolo 1-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante contributi per l'anno 2021 ai settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), ne amplia la relativa platea rafforzando il sostegno alle imprese esercenti alcune tipologie di attività particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza epidemiologica, e conseguentemente viene modificata la rubrica.
Il comma 2, alla lettera b), stanzia 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare ad interventi per le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 96.09.05 (organizzazione feste e cerimonie), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (Bar caffè), 93.11.2 (gestione delle piscine) che, nell'anno 2021, hanno subìto una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, in luogo dei ricavi, la predetta riduzione deve far riferimento all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.
Si prevede che, per il resto, trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo della misura in essere per il 2021.
La lettera c) del comma 2 si limita ad adeguare ed aggiornare gli oneri economici derivanti dal richiamato articolo 1-ter del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
Il comma 3 estende l'ambito di applicazione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino introdotto nel settore tessile, della moda e degli accessori dall'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successivamente modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, attualmente limitato alle attività manifatturiere, alle omologhe attività di commercio, pure gravemente danneggiate dalle misure di contenimento e dagli effetti economici indotti dalla crisi pandemica. In particolare, la disposizione prevede che il credito di imposta di cui al richiamato articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, relativamente alle rimanenze di magazzino registrate nel 2021, sia riconosciuto anche alle imprese nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti tessili (codice ATECO 47.51), di articoli di abbigliamento (codice ATECO 47.71) e di calzature e articoli in pelle (codice ATECO 47.72).
Il comma 4 reca gli oneri e la copertura finanziaria del presente articolo.

Art. 4. – (Fondo Unico Nazionale Turismo)

L'aggravarsi della situazione pandemica ha colpito significativamente le aree a maggior afflusso turistico, nelle quali molte imprese turistico-ricettive hanno subito effetti pregiudizievoli, tra i quali la chiusura delle attività. La situazione è andata via via aggravandosi nel corso delle recenti festività natalizie, con milioni di vacanze cancellate. L'assenza di clienti e il ridimensionamento dei flussi di turisti, accompagnato dalla necessità di far fronte alle spese vive dell'attività d'impresa e agli adempimenti fiscali, ha determinato, per le aziende del turismo, un crollo drammatico del fatturato.
Per tale motivo, si rende necessario intervenire tempestivamente per assicurare adeguate forme di ristoro e incentivare la ripresa dei flussi turistici, sia interni che internazionali.
Nel 2021 i flussi turistici si sono notevolmente ridotti rispetto al 2019 (di oltre il 33 per cento); le presenze di turisti stranieri si sono ridotte nel 2021 di oltre 100 milioni; per le vacanze programmate tra Natale, Capodanno ed Epifania, rispetto alle partenze programmate dagli italiani, 5 milioni sono state cancellate e 5,3 milioni modificate riducendo i giorni di vacanza.
Il 2022 è iniziato in una situazione di estrema criticità a causa della situazione pandemica e delle conseguenti limitazioni, con un notevole e costante calo delle presenze turistiche e, conseguentemente, con prospettive negative per tutti i comparti del settore.
Per tale ragione, occorre subito intervenire per evitare che la situazione degeneri e provochi effetti irreversibili – sia sotto il profilo imprenditoriale che sotto quello occupazionale – per gli operatori economici e i lavoratori maggiormente esposti agli effetti pregiudizievoli della crisi.
Al comma 1, al fine di evitare tali nefaste conseguenze dello stato emergenziale, in aggiunta alle ordinarie risorse destinate al settore, si prevede l'incremento del Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), di 100 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di porre in essere, soprattutto nei primi mesi del 2022, misure a sostegno degli operatori economici del settore che risultano particolarmente penalizzati dall'attuale fase emergenziale.
Il comma 2, con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosce i benefici di esonero contributivo già previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione di detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tale esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. La ratio sottesa alla disposizione si rinviene nell'esigenza, da un lato, di agevolare i datori di lavoro del comparto turistico che creano comunque occupazione, seppure temporanea, con l'assunzione a tempo determinato, in costanza dell'emergenza pandemica, al fine di consentire il rilancio del settore, soprattutto nei mesi più strategici dell'anno; dall'altra di favorire, per quanto possibile, l'inserimento nel mercato occupazionale del turismo dei lavoratori interinali, non escludendosi la possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato.
Ciò in quanto, la centralità dell'industria turistica e l'accentuata stagionalità delle presenze influenzano in particolare il mercato del lavoro. Se il turismo è rilevante in termini di assunzioni nell'arco dell'intero anno, esso diventa preponderante nel momento in cui ci si concentra sul lavoro stagionale: in determinati periodi, la domanda di lavoro stagionale aumenta in relazione agli afflussi turistici nazionali ed esteri.
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di 60,7 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

Art. 5. – (Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili)

Il perdurante stato emergenziale legato all'epidemia da COVID-19 e le conseguenti misure di contenimento hanno acuito la crisi del settore turistico, rallentando e, in alcuni casi, impedendo la ripresa dei flussi turistici, sia interni che internazionali.
In particolare, le misure restrittive imposte nei confronti del gran numero dei soggetti positivi al virus, o tenuti all'osservanza della quarantena ovvero della quarantena fiduciaria, ha negativamente influito sulla possibilità degli operatori turistici di svolgere le proprie ordinarie attività ed erogare i servizi di competenza.
In tale contesto, occorre intervenire, quanto meno, per cercare di alleviare i costi fissi ai quali tali operatori vanno incontro, senza poter contare sui ricavi che deriverebbero loro se potessero svolgere le loro attività in condizioni « normali ».
La norma prevede, quindi, l'estensione temporale del credito d'imposta di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in favore delle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Art. 6. – (Buoni per servizi termali)

Il prolungarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'intervento delle conseguenti misure restrittive e di contenimento, hanno reso difficoltoso e, in alcuni casi, di fatto, impossibile, fruire dei buoni per i servizi termali. In particolare, le misure restrittive imposte nei confronti del gran numero dei soggetti positivi al virus, o tenuti all'osservanza della quarantena ovvero della quarantena fiduciaria, ha pesantemente influito sulla possibilità delle strutture termali di svolgere le proprie ordinarie attività ed erogare i servizi di competenza. Sotto altro profilo, molti degli utenti in possesso dei buoni termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non hanno potuto fruirne tempestivamente proprio in conseguenza delle misure restrittive.
Per tali ragioni, con la presente disposizione si tende ad evitare che circa il 50 per cento dei buoni emessi in applicazione del decreto ministeriale del 1° luglio 2021 (attuativo della norma di rango primario sopra indicata) non fruiti entro l'8 gennaio 2022 divengano inutilizzabili, con un impatto gravemente negativo sia sugli utenti che sulle aziende del comparto termale, consentendo una opportuna rimodulazione della fase di avvio della concreta fruizione dei buoni, legata alla peculiarità del momento emergenziale in atto. A tal fine, per evitare questo scenario, si prevede di consentire agli utenti di utilizzare i buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – emessi in costanza dello stato di emergenza in atto e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021 – entro il 31 marzo 2022, giorno in cui termina lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

Art. 7. – (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

L'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, stabilisce un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, in misura pari al:

a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Al contempo, l'articolo 29, comma 8, del suddetto decreto legislativo, prevede, per l'assegno di integrazione salariale riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro pari al 4 per cento della retribuzione persa.
La presente disposizione (comma 1) prevede l'esonero dal pagamento dei descritti contributi addizionali in favore dei settori maggiormente incisi dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, individuati nell'allegato I al presente decreto-legge che, nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa.
Il comma 2 reca gli oneri e la copertura finanziaria del presente articolo.

Art. 8. – (Misure urgenti di sostegno per il settore della cultura)

In considerazione dell'andamento dell'emergenza epidemiologica i commi da 1 a 3 prevedono il rifinanziamento e l'incremento per l'anno 2022 dei fondi di emergenza destinati a ristorare le categorie più colpite dai danni economici causati dall'emergenza sanitaria, al fine di assicurare un adeguato sostegno al settore della cultura.
Il comma 1 incrementa, per l'anno 2022, di 50 milioni di euro il fondo per la parte corrente e di 25 milioni di euro il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e destinati a fronteggiare le emergenze del comparto spettacolo, cinema e audiovisivo. In particolare, il citato articolo 89 stabilisce, al comma 1, la finalità di sostegno di tali settori e, al comma 2, demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione delle modalità di ripartizione e l'assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Il comma 2 incrementa per un importo di 30 milioni di euro per l'anno 2022 il fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, già istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura dall'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 27. In particolare, il citato articolo 183, comma 2, stabilisce che tale fondo è destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di spettacoli e mostre. Il medesimo articolo, inoltre, demanda ad uno o più decreti ministeriali la definizione delle modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
I commi 3 e 4 mirano a contribuire al sostegno delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante, colpite dalle misure di restrizione per il contenimento della diffusione del COVID-19 e sono rivolti ai soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337.
Il comma 3 proroga al 30 giugno 2022 l'esenzione dal pagamento del canone patrimoniale istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante, già prevista dall'articolo 65, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Correlativamente, il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 65, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per il ristoro ai comuni dalle minori entrate derivanti dall'esenzione in questione, prevedendo altresì che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il comma 5 reca disposizioni finanziarie.

Art. 9. – (Disposizioni urgenti in materia di sport)

Le disposizioni di cui all'articolo 9 si rendono necessarie al fine di sostenere gli operatori sportivi particolarmente interessati dalle misure restrittive (abbassamento della percentuale di capienza del pubblico sia per gli impianti outdoor che indoor, incremento dei prezzi dell'energia, effettuazione dei test antigenici per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, sanificazioni, e così via) introdotte con gli ultimi provvedimenti emanati dal Governo, necessari a contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19. Tali misure, peraltro già presenti nei precedenti provvedimenti legislativi del 2020 e nel 2021, hanno contribuito a rimettere parzialmente in movimento il mondo dello sport e hanno riattivato un effetto positivo in termini di ritorni occupazionali, economici e sociali sul territorio. Il settore sportivo, infatti, è ancora attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da aver messo in discussione la continuità di associazioni e società dilettantistiche e sportive. È necessario individuare sia strumenti di sostegno o di ristoro in grado di aiutare la ripresa del settore, sia misure virtuose come la conferma di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie.
La disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti e servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali, attraverso un credito di imposta di importo complessivo pari a 20 milioni di euro per il primo trimestre 2022. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, e che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acuite nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tali da poter metterne in discussione la continuità aziendale. L'introduzione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.
Per quanto concerne il comma 2, la disposizione ripropone un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche che, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività sportive, sostengono spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, nonché per ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale. Tali spese rappresentano, peraltro, una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive, all'interno di impianti sportivi utilizzati con una ridotta presenza di pubblico, e in ragione delle previsioni contenute nei provvedimenti, anche di recente emanazione, necessari al fine garantire il regolare svolgimento delle attività sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive federazioni sportive.
Il comma 3 prevede che le risorse già stanziate nel fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, tenendo in particolare considerazione quelle che gestiscono impianti sportivi. Una quota di tali risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria. Si demanda ad un decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'individuazione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
Il comma 4 incrementa il fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamato al comma 3, di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Art. 10. – (Piano transizione 4.0)

Per favorire i processi di transizione ecologica aventi significativo impatto occupazionale, realizzati attraverso investimenti complessi e pluriennali anche attraverso l'adozione di tecnologie digitali coerenti con il paradigma della quarta rivoluzione industriale, si introduce una maggiorazione del beneficio fiscale previsto dal cosiddetto « Piano transizione 4.0 » per l'acquisto di beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati. In particolare, ferma restando l'applicazione dell'aliquota del 20 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e dell'aliquota del 10 per cento del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, limitatamente agli investimenti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il limite massimo di costi complessivamente ammissibili è elevato da 20 milioni a 50 milioni di euro.
Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.
Il comma 3 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui all'articolo 10.

TITOLO II – REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Art. 11. – (Contributo statale alle spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 sostenute dalle regioni e dalle province autonome)

La disposizione incrementa di 400 milioni di euro per il 2022 il fondo istituito dall'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, finalizzato al ristoro di regioni e province autonome delle spese sanitarie collegate all'emergenza COVID-19.

Art. 12. – (Incremento contributo mancato incasso imposta di soggiorno)

La disposizione incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il fondo finalizzato a ristorare parzialmente i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.
Inoltre, prevede che alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

Art. 13. – (Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021)

Il comma 1 vincola le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, alla finalità di ristorare la perdita di gettito e le maggiori spese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche per l'anno 2022, prevedendo altresì che le risorse assegnate per l'emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le medesime finalità cui sono state assegnate. Le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Si dispone, inoltre, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti locali al 31 dicembre 2022 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ed è conseguentemente modificato l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 2), per limitare alle regioni e alle province autonome l'obbligo di riversare al bilancio dello Stato le risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2021.
Il comma 3 prevede che gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Il comma 4 prevede che gli enti locali che non rispettano il termine del 31 maggio 2023 di cui al comma 3, ma che trasmettono la certificazione entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; nel caso in cui la certificazione è trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione è comminata in misura pari al 90 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024; qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione la riduzione è applicata in misura pari al 100 per cento, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2024,
Il comma 5 proroga dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023 il termine previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per effettuare la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, a seguito del quale si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane.
Il comma 6 estende anche all'esercizio finanziario 2022 la possibilità, per gli enti locali, di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso, prevista dall'articolo 109, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

TITOLO III – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA

Art. 14. – (Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Tale disposizione integra la misura di cui all'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitata alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
Ai commi 2 e 3 si individua la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1 mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2.

Art. 15. – (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

La norma è volta a garantire alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, una parziale compensazione degli extra costi per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia.
Al comma 1 si prevede che alle imprese ricomprese fra quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, che hanno subito nell'ultimo trimestre 2021 un incremento del costo per KWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. In particolare, in base al comma 1, il predetto incremento, pari a oltre il 30 per cento del costo per KWh, al netto di imposte ed eventuali sussidi, è rilevato dall'impresa facendo riferimento a tutti i contratti di fornitura in essere, compresi i contratti di durata a prezzo bloccato. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
Il comma 2 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 3 individua gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 540 milioni di euro per l'anno 2022, e reca la relativa copertura finanziaria.
Il comma 4 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta e che, qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei Ministeri interessati.

Art. 16. – (Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

La norma, al comma 1, prevede che dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022, sull'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, nonché sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, sia applicato un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia. Gli eventuali proventi saranno portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico.
La norma tiene conto del fatto che gli incentivi al fotovoltaico cosiddetti in « Conto energia » hanno previsto, in aggiunta al prezzo di mercato riconosciuto per l'energia prodotta, il pagamento di un premio fisso, indipendente dal valore del prezzo di mercato dell'energia. Seppur fatti salvi i diritti acquisiti, questo tipo di incentivo fisso è ormai superato. Gli effetti di tali regimi di incentivazione continuano a pesare sulla bolletta per circa 6 miliardi all'anno.
Gli impianti fotovoltaici stanno quindi beneficiando di un incentivo fisso, cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia, che sta avvenendo – sulla base dell'andamento del mercato – a prezzi molto più elevati rispetto a quelli vigenti o comunque prevedibili nei momenti in cui sono state adottate le decisioni di investimento ed è stato definito il livello dell'incentivo.
La forte variabilità del prezzo del mercato spot, a causa del costo del gas, ha reso, in questa congiuntura, evidentemente instabile questo tipo di incentivo, determinando un extra margine per i produttori, ma potendo operare anche in senso opposto, nelle fasi in cui il prezzo dell'energia scendesse al di sotto dei valori attesi al momento dell'investimento.
In analoga situazione si trovano gli impianti a fonti rinnovabili che non hanno un meccanismo di incentivazione per differenza (che estrae naturalmente la rendita) e che quindi stanno godendo di un aumento dei ricavi dalla vendita legati ai maggiori costi della CO2 e del gas naturale. Costi, tali ultimi, che, tuttavia, non stanno sopportando.
La norma intende, quindi, stabilizzare il trattamento di tutti questi impianti, vincolando gli operatori a restituire gli extra-profitti guardando alla vendita dell'energia rispetto a un prezzo « equo » ante-crisi, con un meccanismo « a due vie », la cui modalità di individuazione è disciplinata dal comma 2.
L'intervento è limitato nel tempo considerando la logica emergenziale attuale e la straordinarietà della misura.
La norma non si applica all'energia oggetto di contratti di fornitura che siano stati stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, a condizioni che non siano collegati all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio comunque non superiore del 10 per cento rispetto al valore di riferimento scelto (comma 5).
Infine, si rappresenta che la norma non si applica ai piccoli impianti fino a 20 kW, dato il basso volume di energia interessato, l'ampio numero degli stessi, nonché considerato il fatto che tali impianti sono spesso legati a configurazioni di autoconsumo di famiglie e piccole imprese.
Le modalità con cui dare attuazione alle predette disposizioni nonché le modalità con le quali i relativi proventi sono versati in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico saranno disciplinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) (comma 4).

Art. 17. – (Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC)

In ragione della necessità di imprimere un'ulteriore accelerazione ai processi autorizzativi degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, così incrementando il livello di autosufficienza energetica del Paese, la norma propone di apportare talune modificazioni alla disciplina prevista per la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale e per la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Al comma 1, lettera a), numero 1), si prevede che il Ministro della transizione ecologica possa nominare un numero massimo di sei componenti della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale anche componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Si dispone che, ad eccezione dei sei componenti nominati secondo le anzidette modalità, gli altri componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgano tale attività a tempo pieno.
Al comma 1, lettera a), numero 2), si precisa che i lavori istruttori nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori delle due predette Commissioni possano svolgersi anche in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
Al comma 1, lettera b) – allo scopo di consentire l'incremento di operatività delle Commissioni in parola – si prevede che, entro dieci giorni da apposita richiesta del Ministero della transizione ecologica, venga distaccato presso le stesse Commissioni un contingente massimo di quattro unità del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 18. – (Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

La disposizione è volta a intervenire su taluni sussidi ambientalmente dannosi.
In particolare, con il comma 1 si sopprime la riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci di cui alla Tabella A, punto 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi. approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevedeva una aliquota pari al 30 per cento di quella ordinaria. L'agevolazione incentiva l'utilizzo di gasolio per la trazione ferroviaria, a discapito della trazione elettrica, quale alternativa erroneamente meno impattante sotto il profilo ambientale e della salute umana. La letteratura sui costi esterni di questa applicazione evidenzia le alte emissioni di inquinanti atmosferici associati all'uso del gasolio e costi esterni chilometrici notevolmente maggiori rispetto alla trazione elettrica.
Inoltre, si sopprime l'esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare di cui alla Tabella A, punto 14, del citato testo unico. L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzati nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio « chi inquina paga », con effetti dannosi per l'ambiente associati al consumo di combustibili fossili. Il sussidio incoraggia implicitamente l'uso del combustibile di origine fossile, a detrimento di alternative meno impattanti sulla salute umana e sull'ambiente, in quanto il trattamento fiscale favorevole invia agli operatori di mercato un distorto segnale di prezzo della materia energetica non rinnovabile, fallendo nella copertura dei costi esterni, che rimangono in capo alla società. L'esenzione dell'accisa sui prodotti energetici utilizzarti nella produzione di magnesio da acqua di mare crea una disparità nell'applicazione del principio « chi inquina paga » e contrasta con il principio « do not significantly harm » con effetti dannosi sulla salute umana e sull'ambiente quanto i prodotti energetici sono ottenuti da fonti fossili. Costituiscono un'eccezione i prodotti energetici prodotti da biomasse o da altre fonti rinnovabili.
Il comma 2 prevede la soppressione della riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di transhipment di cui al comma 2-ter dell'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, introdotto dall'articolo 1, comma 367, capoverso 2-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per i porti con traffico container in transhipment maggiore dell'80 per cento le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo di merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro. L'obiettivo è ridurre i costi di esercizio per i mezzi navali che svolgono attività di movimentazione di merci nei porti e, quindi, di attrarre operatori dagli altri porti del Mediterraneo per lo svolgimento delle attività di transhipment navale. Tuttavia, l'agevolazione riduce il segnale di prezzo e lo stimolo dell'efficienza energetica nelle operazioni di movimento portuale.
Il comma 3 esclude l'impiego delle risorse del fondo per la crescita sostenibile per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori del petrolio, del carbone e del gas naturale. Tale fondo è disciplinato all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla lettera a) del predetto comma 2 dell'articolo 23 si prevede che il fondo per la crescita sostenibile venga destinato, in particolare, alla « promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese ».
La disposizione di cui al comma 3 modifica, pertanto, l'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 83 del 2012, escludendo che le risorse del fondo per la crescita sostenibile possano essere destinate al finanziamento dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale.

TITOLO IV – ALTRE MISURE URGENTI

Art. 19. – (Misure urgenti per la scuola, l'università e la famiglia)

I commi da 1 a 3 recano misure urgenti per la fornitura di mascherine di tipo FFP2 agli alunni e al personale scolastico. L'articolo 4 del decreto-legge n. 1 del 2022 ha previsto, nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la didattica in presenza in regime di autosorveglianza con obbligo di utilizzo della mascherina di tipo FFP2 con un caso di positività al COVID-19; il medesimo regime è previsto, con due casi di positività al COVID-19 nella classe, per gli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato successivamente la dose di richiamo.
Per garantire un'efficace e tempestiva dotazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, il comma 1 prevede che le istituzioni scolastiche possano acquisire, nelle farmacie o presso gli altri rivenditori autorizzati che hanno aderito al protocollo d'intesa stipulato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, il 4 gennaio 2022 i suddetti dispositivi.
Il corrispettivo da riconoscere alle farmacie e agli altri rivenditori aderenti al protocollo è a carico del bilancio dello Stato.
Le istituzioni scolastiche individuano, con una specifica attestazione, i soggetti in regime di autosorveglianza a cui fornire le mascherine di tipo FFP2. Le stesse istituzioni scolastiche rendicontano, quindi, i corrispettivi da versare ricevendo dal Ministero, in unica soluzione, la necessaria dotazione finanziaria. Ricevuta la dotazione finanziaria, le istituzioni scolastiche provvedono, infine, a versare il corrispettivo dovuto alle farmacie e agli altri rivenditori autorizzati.
Per dare attuazione alla misura, è previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022 di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021.
I commi 4 e 5 recano misure urgenti per la continuità dei cicli di dottorato di ricerca.
In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e delle conseguenti necessarie misure di contenimento sociale e di chiusura o riduzione delle attività che hanno determinato un rallentamento nelle attività di ricerca, si prevede – analogamente a quanto già previsto dall'articolo 236, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivamente dall'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 – la possibilità di proroga facoltativa e non retribuita fino a tre mesi, in favore dei dottorandi titolari di borse di studio che abbiano già richiesto la proroga sulla base del citato articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 41 del 2021 e che, ciò nonostante, si trovino tuttora impossibilitati a concludere il progetto dottorale.
Si rammenta, infatti, che in forza di tale disposizione normativa si è reso possibile consentire ai dottorandi la possibilità di prorogare di tre mesi il termine ultimo per la conclusione del ciclo dottorale, previsto per il 31 ottobre 2021. L'urgenza della misura è, dunque, dettata dalla considerazione che, in assenza della presente disposizione normativa, non vi sarebbe alcuna ulteriore possibilità di proroga oltre il 31 gennaio 2022.
Con la disposizione di cui al comma 4, invece, si intende garantire la possibilità di concludere i progetti di ricerca avviati, in particolare a beneficio dei dottorandi vincitori di borse di studio che non abbiano potuto svolgere il periodo di ricerca all'estero, a causa nelle note misure restrittive determinate dalla pandemia.
La disposizione, dunque, prevede che possono beneficiare della proroga i dottorandi iscritti all'ultimo anno dei relativi cicli di dottorato che, avendo già beneficiato di analoga proroga ai sensi dell'articolo 33, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 , hanno la scadenza del relativo percorso di dottorato nell'anno accademico 2020/2021 atteso che per questi si pone l'esigenza di ottenere una proroga al fine di concludere i progetti di ricerca, che potrebbero essere stati rallentati dalle misure restrittive adottate in relazione all'emergenza da COVID-19.
Diversamente dalle precedenti misure, la proroga prevista dalla disposizione in oggetto è concessa senza oneri a carico della finanza pubblica. È, tuttavia, prevista la possibilità per gli atenei di finanziare con proprie risorse le borse di studio corrispondenti al periodo della proroga richiesta.
Il comma 5 riproduce, al fine di assicurare la continuità del quadro normativo di riferimento, le disposizioni di cui al comma 2-ter del citato articolo 33 del decreto-legge n. 41 del 2021, ai sensi del quale possono fruire della proroga anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
Tale disposizione mira a contemperare, dunque, l'esigenza manifestata dai dottorandi di avere ulteriore tempo a disposizione al fine di poter concludere la propria attività di ricerca con quella di non gravare di ulteriori costi il bilancio dello Stato, anche in ragione delle numerose proroghe già intervenute.
La disposizione di cui al comma 6 prevede modifiche di coordinamento resesi necessarie a seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.
Tali modifiche riguardano le detrazioni e gli altri benefici fiscali, spettanti per i figli a carico, previsti nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni fiscali.
In particolare, la lettera a) è tesa ad evitare che la nuova disciplina della detrazione per figli a carico spettante ai figli di età pari o superiore a 21 anni, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021 che ha istituito l'assegno unico e universale, possa fare ipotizzare che ai fini della fruizione della « detrazione per altri familiari a carico », di cui alla lettera d) del comma 1 del citato articolo 12 del TUIR, vadano ora considerati i figli di età compresa tra i 18 ed i 21 anni che non possono beneficiare dell'assegno unico in mancanza dei prescritti requisiti. In sintesi, la disposizione ribadisce che la « detrazione per altri familiari a carico » non spetta per i figli.
Con la lettera b) si introduce il comma 4-ter al predetto articolo 12 del TUIR al fine di precisare che le disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nello stesso articolo 12, e che eventualmente subordinano i benefici fiscali alla sussistenza delle condizioni ivi previste, si applicano anche ai figli esclusi dall'ambito della detrazione fiscale di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 12 (figli di età inferiore a 21 anni) al pari di quelli per i quali tale detrazione è esercitata.

Art. 20. – (Disposizioni in materia di vaccini anti SARS-CoV-2 e misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare)

La disposizione di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto da numerose pronunce della Corte costituzionale (da ultimo con sentenza n. 118 del 2020), estende l'ambito di applicazione della legge 25 febbraio 1992, n. 210, che prevede un indennizzo per coloro che, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un'autorità sanitaria italiana, abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica.
In particolare, con tale disposizione si riconosce l'indennizzo, già previsto per i danni da vaccinazioni obbligatorie, anche a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, a causa di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, raccomandate mediante specifiche campagne informative svolte dall'autorità sanitaria italiana. Inoltre, si demanda a uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di monitoraggio annuale delle richieste di accesso agli indennizzi e dei relativi esiti.
La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, fino a un massimo di 15 unità di personale con profilo di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, del personale che ha partecipato, nel corso della pandemia, alle procedure concorsuali semplificate che si sono rese necessarie per sopperire, nel momento più drammatico del lockdown, alle esigenze di salute pubblica, senza le quali sarebbe stato impossibile fronteggiare l'emergenza epidemiologica in atto da SARS-CoV-2, e assicurare continuità operativa delle unità mediche e scientifiche preposte all'erogazione delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare per il contrasto alla diffusione del COVID-19. La modifica sana anche un disallineamento normativo tra le procedure concorsuali introdotte in una prima fase emergenziale, con quelle poi declinate dal decreto-legge n. 34 del 2020, relative anche ad assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare si tratta di personale che, dall'inizio della pandemia, è stato continuativamente impiegato presso le sedi, centrale e periferiche, del Dipartimento scientifico del Policlinico militare Celio, quale struttura da ultimo inclusa dall'Istituto superiore di sanità nel Sistema di sorveglianza integrata, per il sequenziamento del 5 per cento dei nuovi contagiati ai fini della precoce identificazione delle « nuove varianti » virali di interesse per la sanità pubblica. A tale considerevole carico di pregiato lavoro si è aggiunta anche l'enorme quantità di test connessi alla diagnostica molecolare e di test di neutralizzazione per la verifica dell'efficacia vaccinale effettuati.
Il comma 3 reca gli oneri derivanti dalla misura di cui al comma 2 e individua la relativa copertura finanziaria.
Il comma 4 prevede il potenziamento e l'adeguamento della Sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per le esigenze connesse all'emergenza pandemica in atto. Lo stato di diffusione del virus SARS-CoV-2 in atto richiede di affrontare situazioni e carichi di lavoro eccezionali e continuativi da parte della sanità militare e del Dipartimento scientifico del Celio per il contenimento dell'epidemia in continuità e in sinergia con il Servizio sanitario nazionale. In tale quadro è necessario, anche in un'ottica di prospettiva, procedere al potenziamento della sanità militare mediante l'adeguamento infrastrutturale e bioinformatico delle relative strutture nonché con l'approvvigionamento di dispositivi medici, macchinari e presìdi igienico-sanitari, al fine di incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, diagnostiche molecolari, di sequenziamento, di profilassi e di cura. Per tali finalità si autorizza la spesa per l'anno 2022 di euro 8.000.000, alla cui copertura finanziaria provvede il comma 5.

Art. 21. – (Misure in materia di fascicolo sanitario elettronico e governo della sanità digitale)

Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di sanità digitale e di garantire l'implementazione e la piena interoperabilità del fascicolo sanitario elettronico (FSE), si modifica l'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, recante la relativa disciplina. Le innovazioni principali riguardano: 1) la governance della sanità digitale, nel cui ambito si attribuiscono all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) poteri e funzioni affinché assicuri il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi della sanità; 2) l'istituzione di un data repository, denominato Ecosistema dati sanitari (EDS); 3) l'introduzione di linee guida quale strumento più agile per garantire l'interoperabilità dei FSE; 4) l'estensione al Ministero della salute della titolarità del trattamento dei dati per finalità di prevenzione e profilassi internazionale; 5) l'introduzione di un meccanismo che, nell'ambito del necessario coordinamento informatico, garantisce che le regioni adeguino i propri FSE alle linee guida per l'interoperabilità dei FSE, anche prevedendo la possibilità di esercizio del potere sostitutivo e della piattaforma nazionale.
In particolare, al comma 1:

– la lettera a) modifica la rubrica del citato articolo 12, rendendola coerente con le nuove disposizioni introdotte;

– le lettere b), e) ed f) apportano le modifiche necessarie a rendere il Ministero della salute titolare dei dati per finalità di prevenzione e profilassi internazionale;

– la lettera c) stabilisce che il sistema FSE alimenti contestualmente l'Ecosistema dati sanitari;

– la lettera d), sopprimendo, al comma 4 dell'articolo 12, l'inciso « che prendono in cura l'assistito », estende a tutti gli esercenti le professioni sanitarie il perseguimento delle finalità di diagnosi e cura;

– le lettere g), h), i), l), m), o), r) e s) recano norme di coordinamento e di aggiornamento;

– la lettera n) sostituisce il comma 15-bis dell'articolo 12 e prevede l'introduzione di linee guida recanti le regole tecniche per il potenziamento del FSE adottate dall'AGENAS, previa approvazione del Ministro della salute, del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni. In sede di prima applicazione, è stabilito che le linee guida sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni;

– la medesima lettera n) introduce, altresì, la possibilità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza regionale nell'adeguamento del FSE, nonché l'obbligatorio avvalimento della piattaforma nazionale INI per le regioni che non abbiano adottato il relativo piano ovvero ne abbiano adottato uno non conforme alle linee guida;

– la lettera p) stabilisce che, nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei FSE (INI) è curata dal Dipartimento per la trasformazione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze;

– la lettera q) stabilisce che il Ministero della salute, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, curi la realizzazione dell'Ecosistema dati sanitari (EDS), avvalendosi della SOGEI. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera sanitaria;

– la lettera t) stabilisce che le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

– la lettera u) dispone le modifiche relative alle funzioni dell'AGENAS, a cui è attribuito il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale.

Il comma 2 introduce norme di coordinamento. In particolare, abroga le disposizioni di cui al comma 2-quater e al comma 2-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 69 del 2013, non coerenti con il nuovo impianto.
Il comma 3 novella l'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019 al fine di prevedere che l'AGENAS possa avvalersi della SOGEI per la gestione dell'Ecosistema dati sanitari e per la messa a disposizione alle strutture sanitarie e socio-sanitarie di specifiche soluzioni software, necessarie ad assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE.

Art. 22. – (Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia)

Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, prevede, in via eccezionale, per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021.
I commi 1 e 2 prevedono, per le imprese di cui al predetto comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 103 del 2021, la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui al medesimo articolo, per una durata massima di ulteriori ventisei settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro. Si stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa e che, qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.
Il comma 4 dispone la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2022 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 3, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
Il comma 5 dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.

Art. 23. – (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro)

La disposizione apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro:

a) la modifica all'articolo 5, comma 1-bis, sopprime il riferimento a una disposizione non più vigente;

b) la modifica all'articolo 7, comma 5-bis, elimina il riferimento al pagamento del saldo da parte dell'INPS non essendo più vigente la disciplina dell'anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e chiarisce che i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

c) la modifica all'articolo 8, comma 2, chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato anche di durata pari a sei mesi;

d) la modifica all'articolo 14, comma 2, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della cassa integrazione ordinaria può essere effettuato anche in via telematica;

e) la modifica all'articolo 16, comma 1, consente che l'esame delle istanze di integrazione salariale per le situazioni più complesse sia svolto dalla sede INPS centrale in luogo della sede INPS territorialmente competente;

f) l'abrogazione dell'articolo 22-ter, comma 5, ha la finalità di coordinare il medesimo articolo 22-ter con la previsione di cui al comma 129 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022);

g) la modifica all'articolo 24, comma 3, chiarisce che l'esame congiunto ai fini della cassa integrazione straordinaria può essere effettuato anche in via telematica;

h) la modifica all'articolo 25-ter, comma 1, chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;

i) la modifica all'articolo 29, comma 3-bis, nell'eliminare la parola « ordinarie », rettifica un mero errore materiale, rendendo la disposizione coerente con quanto previsto dalla medesima legge di bilancio con riferimento all'assegno di integrazione salariale;

l) le modifiche all'articolo 30, comma 1-bis, chiariscono che l'importo dell'assegno di integrazione salariale deve essere almeno pari a quello del trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 3 comma 5-bis;

m) le modifiche all'articolo 36, comma 2, eliminano meri errori materiali, declinando al singolare il riferimento al fondo di cui all'articolo 29 e sopprimendo la parola « istitutive » in quanto non riferibile al Fondo di integrazione salariale (FIS);

n) la modifica all'articolo 40, comma 1-bis, chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dal datore di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.

Art. 24. – (Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e di trasporto di persone su strada)

L'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante-COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto interministeriale di assegnazione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.
Con il successivo articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all'epidemia da COVID-19, tali risorse sono state incrementate di ulteriori 450 milioni.
Le risorse di cui al citato articolo 51 sono state ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 483 del 30 novembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 dicembre 2021, al n. 3090, e successivamente trasferite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale, in relazione ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti nel 2021, con decreto del Direttore generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 374 del 20 dicembre 2021.
Tanto premesso, la disposizione di cui al comma 1, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di ulteriori 80 milioni di euro per l'anno 2022, prevedendo che tali risorse siano destinate, fino al 31 marzo 2022, al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati al fine di far fronte agli effetti derivanti dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi, anche in coerenza con gli esiti dei tavoli prefettizi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e subordinatamente alla rilevazione dell'effettivo utilizzo da parte degli utenti nell'anno 2021.
Ai fini dell'assegnazione, il comma 2 prevede che le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale e sono ripartite con le stesse percentuali stabilite per l'assegnazione delle risorse stanziate per la medesima finalità dall'articolo 51 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Il comma 3 prevede che gli enti beneficiari delle risorse di cui al comma 1 rendicontano al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2022, l'utilizzo delle risorse assegnate, attestando che i servizi aggiuntivi sono stati eserciti in misura non superiore al fabbisogno derivante dalle limitazioni poste al coefficiente di riempimento dei mezzi e che gli stessi servizi aggiuntivi sono stati effettivamente utilizzati dagli utenti.
Il comma 4 prevede che le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 possono essere utilizzate, nell'anno 2022, per il potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, nonché per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Al riguardo si ricorda che il citato articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso l'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel biennio 2018-2019.
La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020. In tale ultima norma si è previsto che l'incremento fosse utilizzabile, per 300 milioni di euro, per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale destinato anche a studenti. Con il successivo articolo 22-ter del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, è stato ampliato fino al 31 gennaio 2021 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono usufruire del fondo per le aziende di trasporto pubblico locale per i minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da COVID-19 ed è stata incrementata per l'anno 2021 la dotazione del Fondo di ulteriori 390 milioni di euro, dei quali una quota fino a 190 milioni per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinato a studenti. Pertanto, dei 390 milioni aggiuntivi stanziati per il 2021, 200 milioni di euro sono destinati al ristoro dei minori ricavi delle aziende di trasporto pubblico locale già individuate dall'articolo 200, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e 190 milioni di euro ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale. Infine, con l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è stato disposto un ulteriore finanziamento del fondo per un importo pari a 800 milioni di euro.
Si ricorda che le imprese destinatarie del fondo, elencate nel comma 2 del citato articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2000, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

– le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;

– gli enti affidanti di contratti di servizio grosscost: si tratta dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto e indipendente dalle entrate del servizio stesso; il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;

– la gestione governativa navigazione laghi;

– la gestione governativa della ferrovia circumetnea;

– la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

I commi 6 e 7 prevedono misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus che si rendono necessarie in considerazione del perdurare della situazione emergenziale connessa alla situazione epidemiologica da COVID-19. Tale disposizione è finalizzata a mitigare gli ulteriori effetti negativi prodotti al settore dei servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, attraverso lo stanziamento di risorse per le seguenti finalità:

a) 15 milioni di euro per l'anno 2022 destinate a compensare i danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19 dalle imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, nonché dalle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, e per un importo massimo non superiore al 40 per cento dei minori ricavi registrati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019 e, comunque, nel limite massimo dell'8 per cento della dotazione del fondo (comma 6);

b) 5 milioni di euro per il ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2022 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui al comma 6 ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (comma 7).

Al riguardo si precisa che per l'erogazione della misura compensativa di cui al comma 6 si procede all'istituzione di apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Per l'attuazione della misura compensativa di cui al comma 7 si procede attraverso il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 104 del 2020.
Al comma 8 si prevede che i criteri e le modalità per l'erogazione delle suddette risorse siano individuati nel dettaglio con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 9 dispone che l'efficacia dei decreti di cui al comma 8 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Al comma 10 è prevista la copertura degli oneri derivanti dai commi 6 e 7.

Art. 25. – (Misure urgenti per il settore ferroviario)

Alla luce del perdurare dell'emergenza epidemiologica e, più in particolare, degli effetti derivanti dal calo della domanda di trasporto dovuto al nuovo incremento dei contagi, la disposizione mira, al comma 1, a rinnovare per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022 la misura della riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, attraverso la riduzione fino al 100 per cento della componente B del pedaggio, prevista, a normativa vigente, fino al 30 settembre 2021. Tale misura, istituita durante l'anno 2020, giusta le previsioni di cui all'articolo 196, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio 2021, ed estesa dall'articolo 73 del decreto-legge n. 73 del 2021 fino al 30 settembre 2021, ha permesso nel periodo di maggiore impatto della crisi epidemiologica di sostenere i servizi di trasporto non oggetto di obbligo di servizio pubblico, assicurando al contempo l'equilibrio economico del gestore dell'infrastruttura, e si è rivelata di fondamentale importanza per l'intero settore.
Ad oggi, pur prospettandosi una ripresa del trasporto ferroviario nel corso dell'anno, la domanda di trasporto ferroviario resterà almeno fino al primo trimestre 2022 strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID. Pertanto, risulta fondamentale estendere la misura in questione per il periodo 1° gennaio – 31 marzo 2022.
Per l'estensione della misura, si prevede un ulteriore stanziamento a favore del gestore dell'infrastruttura nazionale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all'infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci.
Il comma 2 prevede che eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle stanziate al comma 1, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022. Al contempo, si individua nel 31 maggio 2022 il termine entro il quale RFI s.p.a. è tenuta a presentare la relativa rendicontazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Il comma 3 assicura la copertura finanziaria della misura.

Art. 26. – (Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo)

La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza » (di seguito, « Fondo di parte capitale »), con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, e « Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola » (di seguito, « Fondo di parte corrente »), con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.
Il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, ovvero quegli investimenti degli operatori del settore suinicolo diretti ad evitare che gli animali allevati entrino in contatto con le specie selvatiche potenzialmente infette (staccionate elettriche, recinzioni in metallo rafforzato, dissuasori sonori, eccetera). Tale fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio.
Il Fondo di parte corrente è invece destinato a indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di quantificazione dei contributi erogabili ai produttori della filiera suinicola a titolo di sostegno per i danni subiti, sulla base dell'entità del reale danno economico patito.
La presente disposizione produce oneri a carico della finanza pubblica pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2022.

Art. 27. – (Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea)

Il comma 1 reca modifiche al regime-quadro per l'adozione di misure di aiuti di Stato per l'emergenza da COVID-19. A seguito della sesta modifica della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » (Temporary framework), adottata dalla Commissione europea in data 18 novembre 2021, si devono emendare gli articoli del capo II del titolo II, « Regime quadro della disciplina degli aiuti », del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Con il recente decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, sono stati prorogati solamente i termini di scadenza dei diversi schemi di aiuti contemplati nel citato Regime quadro. Si tratta ora di intervenire nella parte in cui gli articoli del citato capo II disciplinano le intensività consentite di tali aiuti.
A seguito dell'aumento degli importi di aiuto concedibili ai sensi del sesto emendamento del Temporary framework, sono stati modificati gli importi richiamati nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 54 del decreto-legge n. 34 del 2020 innalzandoli a 2,3 milioni di euro; l'importo è stato elevato a 345.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e a 290.000 euro per gli aiuti alle imprese operanti nel settore della produzione primaria agricola. Nei commi 1 e 2 sopra richiamati è stata altresì introdotta la formula « in qualsiasi momento », recependola letteralmente dal testo del richiamato sesto emendamento.
Il nuovo comma 7-bis dell'articolo 54, ai fini della verifica del massimale di aiuto concedibile, permette di non tenere conto degli aiuti ricevuti e già rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti.
Al comma 5 dell'articolo 60-bis è stato innalzato il massimale per gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti, che passa da 10 a 12 milioni di euro.
È stato infine introdotto un comma 5-bis che, ai fini della verifica del massimale di aiuto concedibile, permette di non tenere conto degli aiuti ricevuti e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti
Il comma 2 abroga l'articolo 21 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante « Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070 ».
L'abrogazione del citato articolo 21 risponde a esigenze di coordinamento formale e risolve la sovrapposizione tra tale disposizione e il decreto legislativo 5 novembre 2021, n. 192, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021, in vigore dal 1° dicembre 2021. Il citato decreto legislativo, emanato in attuazione della delega conferita dalla legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020), ha recepito la direttiva UE n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 (cosiddetta « Quick fixes »), che adotta alcune « soluzioni rapide » per le operazioni intracomunitarie, e ha definitivamente risolto la procedura d'infrazione n. 2020/0070, con la quale era stato contestato all'Italia il mancato recepimento della suddetta direttiva entro il 31 dicembre 2019.

Art. 28. – (Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche)

La disposizione di inserisce nel solco delle previsioni del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (cosiddetto « decreto anti-frodi »), in materia di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. La norma, in particolare, interviene inibendo ai cessionari dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto « decreto rilancio »), di cedere a loro volta i medesimi crediti, ponendo in essere pertanto una catena di cessioni che – come riscontrato ad esito dell'esperienza operativa maturata dall'Amministrazione finanziaria – mira a dissimulare l'origine effettiva dei crediti, invero inesistenti, con l'intento di giungere alla monetizzazione degli stessi ed alla successiva distrazione della provvista finanziaria ottenuta.
Pertanto, la norma consente esclusivamente:

1) in caso di opzione per lo sconto in fattura (ex articolo 121, comma 1, lettera a), del « decreto rilancio »), la facoltà di cedere il credito da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di cui al successivo comma 2, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

2) in caso di cessione del credito (ex articolo 121, comma 1, lettera b), del « decreto rilancio », nonché ai sensi del comma 1 del successivo articolo 122), la facoltà di cedere il credito da parte del beneficiario originario, con divieto di successive cessioni da parte dell'avente causa.

Si prevede, infine, una norma transitoria che disciplina la sorte dei crediti oggetto delle opzioni in esame prima del 7 febbraio 2022: per detti crediti, è consentita la facoltà di cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, esclusivamente una volta, ferme restando le ulteriori condizioni di validità della cessione, così come previste dalla normativa.
La disposizione sancisce infine la nullità dei contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 29. – (Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici)

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti pubblici e a fare fronte alle ricadute economiche negative derivanti dalle misure di contenimento e dall'emergenza sanitaria globale da COVID-19 che hanno determinato eccezionali aumenti dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.
In particolare, al comma 1, in relazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte siano effettuato successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, si prevede che:

a) è obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b) per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

Al riguardo si ricorda che il citato articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle modifiche dei contratti durante il periodo di efficacia, prevede che le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal responsabile unico del procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui quest'ultimo dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: « se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».
Il comma 2 prevede che l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, definisce la metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, di cui alla lettera b) del comma 1, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, dell'abrogato codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (in relazione ai residuali contratti che sono ancora disciplinati dal citato articolo 133, comma 6). Inoltre, si stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, proceda alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica, delle variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre.
Il comma 3 stabilisce la modalità di calcolo della compensazione delle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, di cui al comma 1, lettera b), prevedendo che sia determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto di cui al comma 2, secondo periodo, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
Ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 4 stabilisce che, a pena di decadenza, l'appaltatore presenti alla stazione appaltante apposita istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2, secondo periodo esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Prevede, altresì, che il direttore dei lavori verifichi che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel sopra citato decreto di cui al comma 2, secondo periodo, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto di cui al citato comma 2, secondo periodo, per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.
Al fine di definire compiutamente l'ambito di applicazione della norma, il comma 5 prevede l'esclusione dalla compensazione dei lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.
Il comma 6 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è determinata al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Ai fini del riconoscimento della compensazione, il comma 7 stabilisce che la stazione appaltante può utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori, per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa nei limiti della residua spesa autorizzata.
In relazione alle risorse da utilizzare ai fini della compensazione, il comma 8 prevede, inoltre, che dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e fino al 31 dicembre 2026, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, e limitatamente alle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui alla lettera b) del comma 1, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto–legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Il decreto previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto–legge n. 76 del 2020 stabilisce, altresì, le modalità di accesso al fondo per le finalità di cui al presente comma.
Si ricorda che il richiamato articolo 7 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al comma 1, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2020, il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo, al comma, 4 l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle modalità operative di accesso e utilizzo del Fondo e i criteri di assegnazione delle risorse. Con la disposizione di cui al comma 7, pertanto, si ampliano le finalità del citato Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, prevedendo l'utilizzo delle relative risorse anche per la copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione di cui al comma 1, lettera b), in caso di insufficienza delle somme a disposizione delle stazioni appaltanti, di cui al comma 7.
Il comma 9 prevede che le risorse finanziarie resesi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026 a seguito dell'adozione di provvedimenti di revoca dei finanziamenti statali relativi a interventi di spesa in conto capitale, con esclusione di quelle relative al PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, al programma React-EU, di cui al regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, e al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
Il comma 10 incrementa di 40 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024 il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, destinando interamente tali risorse alle compensazioni di cui al comma 1, lettera b), per le opere pubbliche indicate al comma 8.
Il comma 11 prevede che nei limiti delle risorse stanziate per ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali secondo le linee guida di cui al comma 12, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, possono, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle rilevazioni, effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Il comma 12 prevede, al fine di assicurare l'omogeneità della formazione e dell'aggiornamento dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'approvazione di apposite linee guida per la determinazione di detti prezzari, da adottare, entro il 30 aprile 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché previa intesa in sede di Conferenza Stato–regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Infine, il comma 13 della disposizione interviene sull'articolo 1-septies, comma 8, del decreto 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di prevedere che ai fini dell'accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituto dal medesimo comma 8, i giustificativi da allegare alle istanze di compensazione consistono unicamente nelle analisi sull'incidenza dei materiali presenti all'interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga. Si ricorda che il citato articolo 1-septies ha introdotto misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021.

Art. 30. – (Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola)

Il comma 1 introduce la possibilità di controllare i requisiti di ammissione alla frequenza in presenza nel caso di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2022 nonché la riammissione in classe, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell'accertamento di casi di positività al COVID-19 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022, degli alunni in autosorveglianza ai sensi dell'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo mediante l'utilizzo dell'app Verifica C19, di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione comporta l'aggiornamento della citata applicazione mobile a cura del Ministero della salute.
Il comma 2 estende la misura relativa all'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi, già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

Art. 31. – (Commissario straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma)

La disposizione interviene sull'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), il quale attualmente prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma. La modifica elimina il riferimento all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, concernente i Commissari straordinari del Governo, e conseguentemente alla connessa disciplina.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 32. – (Disposizioni finanziarie)

L'articolo reca la copertura finanziaria del provvedimento.

Art. 33. – (Entrata in vigore)

La norma disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.