DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Assistenza fisioterapica domiciliare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l'assistenza fisioterapica domiciliare è volta a garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) informare e prevenire, riducendo l'incidenza delle malattie e degli incidenti più comuni;

b) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi destinati ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti a promuovere le necessarie modifiche degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutico-riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione;

c) educare e istruire le famiglie in merito alle manovre potenzialmente gestibili in ambito familiare, al fine di renderle soggetti attivi nell'assistenza al malato;

d) potenziare l'assistenza riabilitativa territoriale e domiciliare, in attuazione del principio di sussidiarietà, nei confronti di coloro che versano in condizioni di fragilità, cronicità, non autosufficienza o indigenza economica;

e) rivedere il modello organizzativo distrettuale valorizzando e responsabilizzando le funzioni e il ruolo dei professionisti sanitari per assicurare una maggior appropriatezza delle prestazioni in relazione alle necessità clinico-assistenziali, alla tempestività, nonché alla continuità della cura e della comunicazione con gli utenti;

f) partecipare alla ricerca mediante la raccolta di dati epidemiologici e clinici relativi a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali.

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di distretto e di erogazione delle prestazioni assistenziali)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-quinquies:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera a), dopo le parole: « pediatri di libera scelta, » sono inserite le seguenti: « fisioterapisti di famiglia, »;

1.2) alla lettera b), dopo le parole: « medici di medicina generale » sono inserite le seguenti: « , dei fisioterapisti di famiglia »;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f-bis) attività o servizi di fisioterapia domiciliare »;

b) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: « uno dei pediatri di libera scelta » sono inserite le seguenti: « , uno dei fisioterapisti di famiglia »;

c) all'articolo 8, comma I, lettera b-bis), dopo le parole: « dei pediatri di libera scelta, » sono inserite le seguenti: « dei fisioterapisti di famiglia, »,

Art. 3.

(Fisioterapisti di famiglia e assistenza fisioterapica domiciliare)

1. Il fisioterapista di famiglia è responsabile dell'assistenza fisioterapica domiciliare del paziente nei casi in cui le sue specifiche competenze professionali sono adeguate e sufficienti a garantire tale assistenza.

2. Per « assistenza fisioterapica domiciliare » si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata presso il domicilio del paziente dal fisioterapista in collaborazione con il medico di medicina generale, in alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a persone con patologie trattabili a domicilio e volta a favorire il recupero funzionale o il mantenimento delle abilità motorie, cognitive e funzionali, anche con interventi di assistenza protesica per la permanenza della persona assistita nel proprio ambiente.

3. L'assistenza fisioterapica domiciliare, in quanto sostitutiva del ricovero ospedaliero, è gratuita e non è soggetta al pagamento di un ticket, indipendentemente dal reddito del paziente.

4. L'attivazione dell'assistenza fisioterapica domiciliare è subordinata alle seguenti condizioni:

a) compatibilità dell'assistenza con le condizioni cliniche del paziente, indicata nel certificato di dimissione ospedaliera o nel certificato rilasciato dal medico di medicina generale;

b) compatibilità degli interventi sanitari necessari con la permanenza del paziente al proprio domicilio;

c) espressione del consenso informato da parte del paziente e della sua famiglia;

d) verifica da parte del fisioterapista di famiglia dell'idoneità del luogo di cura e del supporto familiare.

5. Il medico di medicina generale è tenuto a valutare periodicamente la fondatezza della necessità dell'assistenza fisioterapica domiciliare mediante una certificazione specifica, da rilasciare a cadenza bisettimanale, mensile o trimestrale in base alle condizioni cliniche e funzionali del paziente.

Art. 4.

(Definizione del rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro del fisioterapista di famiglia può essere in regime di dipendenza o, previa stipulazione di uno specifico accordo nazionale unico ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in regime di libera professione. Sono stabilite dalla contrattazione collettiva il trattamento economico, le modalità lavorative del fisioterapista di famiglia, anche in deroga alla modalità oraria di lavoro, prevedendo a tal fine il lavoro per progetti e per obiettivi.

2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le aziende sanitarie prevedono, all'interno dei distretti sanitari di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, gli incarichi del fisioterapista di famiglia che afferiscono ai servizi per l'assistenza fisioterapica e riabilitativa, nel rispetto dell'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251. La direzione generale dell'azienda sanitaria di riferimento definisce numero e obiettivi dei suddetti incarichi, fermo restando quanto stabilito dal comma 1, da raggiungere in coerenza con la situazione demografica ed epidemiologica del territorio assegnato e con gli obiettivi di salute della medicina e della cura di prossimità.