Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 2098

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate « posizioni deteriorate » i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonché le agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito complessivamente denominati « creditori », da una parte, e i loro debitori, classificati a sofferenza o a inadempienza probabile secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2020 presso la Centrale dei rischi della stessa Banca d'Italia, dall'altra parte.

Art. 2.

(Accordo transattivo)

1. Qualora un creditore intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, una posizione deteriorata di cui all'articolo 1, deve darne previa comunicazione scritta al debitore. Se questa comunicazione non avviene la cessione eventualmente perfezionata è inefficace.

2. Il debitore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere al creditore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o in altra forma scritta, nel termine dei successivi trenta giorni, di concordare una transazione stragiudiziale finalizzata al pagamento, a saldo e stralcio di quanto dovuto dal debitore, per un importo non inferiore al valore contabile netto dell'esposizione come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

3. Il creditore, decorso il termine di cui al comma 2, in assenza della richiesta di transazione stragiudiziale da parte del debitore, può procedere alla cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva. In tal caso il creditore, entro quindici giorni dall'accordo tra cedente e cessionario, è tenuto a comunicare per iscritto al debitore, pena l'inefficacia della cessione, il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al presente comma ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie a suo tempo prestate cessano di avere efficacia.

4. Il debitore può presentare al creditore l'istanza di cui al comma 2 anche in assenza della comunicazione di cui al comma 1.

5. Il creditore è tenuto a dare risposta in forma scritta all'istanza del debitore di cui ai commi 2 o 4 entro trenta giorni dalla sua ricezione, comunicando il valore contabile netto del credito vantato verso il debitore. Il creditore non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti maggiorato del 10 per cento.

6. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere l'espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'effettivo pagamento a saldo previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico del debitore.

7. Qualora il creditore non ottemperi, ovvero lo faccia in ritardo, all'istanza di cui ai commi 2 o 4, ovvero fornisca un'informazione non veritiera rispetto al valore contabile del credito di cui al comma 5, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento o dal Ministero dell'interno per quanto di propria competenza.

8. Qualora il credito oggetto dell'accordo rientri in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa la garanzia pubblica per le tranche senior, di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, la copertura della garanzia statale resta invariata e va ad aumentare la copertura dei crediti residui del portafoglio cartolarizzato entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Limiti agli atti dispositivi del debitore)

1. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare detenuto alla data dell'istanza di cui ai commi 2 o 4 dell'articolo 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo articolo. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciatogli dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Crediti ipotecari e ripristino non novativo)

1. Per tutti i crediti di cui all'articolo 1, per i quali era contrattualmente previsto un pagamento rateale con durata residua superiore a due anni, il creditore e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui all'articolo 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2020 aumentato del 10 per cento.

2. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Qualora il creditore non aderisca all'istanza di accordo transattivo proposta dal debitore ai sensi dell'articolo 2, eventuali perdite registrate sul relativo credito nei tre periodi d'imposta successivi non sono deducibili ai fini fiscali.

2. Le maggiori perdite del creditore derivanti dall'accordo transattivo di cui all'articolo 2 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione del 5 per cento.

3. Qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata sia ceduto a terzi, non è deducibile ai fini fiscali la perdita risultante dalla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

4. La sopravvenienza attiva risultante dalla radiazione della quota di debito rinunciata in sede di transazione è esente da imposta sul reddito del debitore.

Art. 6.

(Cedibilità a terzi dei crediti
e diritti del debitore)

1. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4 rifiutata dal creditore, per i tre anni successivi alla stessa non potranno essere ceduti a terzi, a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto del bilancio al 31 dicembre 2020.

Art. 7.

(Inadempimento del debitore)

1. In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra creditore e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro trenta giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, l'accordo transattivo decade e il creditore ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originario, al netto dei pagamenti già effettuati dal debitore in attuazione dell'accordo che sono imputati a deconto del credito originario, e non si applica il divieto di cessione di cui all'articolo 6.

Art. 8.

(Esdebitazione e cancellazione
dalla Centrale dei rischi)

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione in sofferenza del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.