Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1920

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

ABROGAZIONI

Art. 1.

(Abrogazione del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019, del decreto-legge n. 22 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020, e dei commi 792 e 795 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018)

1. Il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è abrogato.

2. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, è abrogato.

3. I commi 792 e 795 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Conseguentemente a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 riacquistano efficacia le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con le modificazioni apportate dalla presente legge.

Capo II

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
AL DECRETO LEGISLATIVO
13 APRILE 2017, N. 59

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59)

1. Al fine di rendere le procedure previste per la formazione e il reclutamento del personale docente più rispondenti ai bisogni effettivi delle istituzioni scolastiche e di assicurare percorsi formativi omogenei e tali da consentire il più proficuo avviamento alla professione docente, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le modificazioni di cui al presente capo.

Art. 3.

(Modifiche del percorso di specializzazione e tirocinio)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la parola: « triennale » è soppressa;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, lettera b), la parola: « triennale » è soppressa;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « delle valutazioni intermedie e finali » sono sostituite dalle seguenti: « della valutazione finale »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il percorso FIT si articola in un anno finalizzato al conseguimento del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9 per l'insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nonché di formazione, tirocinio e primo inserimento nella funzione docente »;

c) all'articolo 3:

1) al comma 2, le parole: « terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali » sono sostituite dalle seguenti: « biennio successivo a quello in cui si svolge il corso di specializzazione e tirocinio »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ammessi al percorso di specializzazione e tirocinio. Coloro che pur avendo superato tutte le fasi della procedura concorsuale non rientrano nella graduatoria di merito, sono ammessi, senza oneri, al corso di specializzazione di cui agli articoli 15 e 16 »;

3) al comma 7, le parole: « commissione di valutazione del secondo anno e finale » sono sostituite dalle seguenti: « commissione di valutazione dell'anno di specializzazione e tirocinio ».

Art. 4.

(Modifiche della procedura concorsuale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) laurea, oppure diploma AFAM di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado, oppure diploma di istruzione tecnica superiore, coerenti con gli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline comprese nelle classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso ».

2. L'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. – (Prove di esame) – 1. Il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente di ogni grado di istruzione e di ogni tipologia di posto prevede due prove di esame, delle quali la prima, scritta, è a carattere nazionale e la seconda è orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale.

2. In nessun caso può essere prevista l'ammissione alle prove concorsuali previo il superamento di una procedura preselettiva.

3. La prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle specifiche discipline afferenti alla classe di concorso e sulle metodologie didattiche disciplinari ed interdisciplinari. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva.

4. La prova orale consiste nell'esposizione di una lezione su una delle discipline comprese nella classe di concorso e in un colloquio che ha l'obiettivo di approfondire il grado delle conoscenze e delle competenze del candidato, di verificare la conoscenza di una lingua straniera europea almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, nonché il possesso di abilità informatiche di base. La prova orale comprende anche quella pratica, ove gli insegnamenti lo richiedano.

5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo il superamento della prova scritta disciplinare e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze di base del candidato sulla pedagogia speciale, sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie. Il superamento della prova aggiuntiva è condizione necessaria per accedere alla prova orale, relativamente ai posti di sostegno ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: « FIT », ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: « di specializzazione e tirocinio », le parole: « del primo scaglione » e le parole: « nel secondo scaglione » sono soppresse e le parole da: « sono recuperati » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine perentorio del 30 settembre »;

b) al comma 5, le parole: « l'ambito territoriale » sono sostituite dalle seguenti: « la provincia » e le parole: « scolastiche relative al percorso FIT » sono sostituite dalle seguenti: « formative scolastiche relative al percorso di specializzazione e tirocinio ».

Art. 5.

(Corso di specializzazione e tirocinio)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è abrogato.

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I vincitori del concorso su posto comune sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso richiede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono tenuti a frequentare, esclusivamente nella regione in cui hanno sostenuto le prove concorsuali o, nel caso di concorsi banditi su base interregionale, nella regione scelta come sede di destinazione in caso di inclusione nella graduatoria di merito, il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e a conseguire al termine il relativo diploma di specializzazione. Il corso è istituito, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro consorzi ed è organizzato, anche in forma inter-istituzionale, con il coinvolgimento diretto delle scuole. Il corso prevede la frequenza obbligatoria, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando »;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti in tutte le attività formative e di tirocinio e che comporta il conseguimento del diploma di specializzazione e l'immissione dei ruoli del personale docente della scuola secondaria con decorrenza dall'anno scolastico successivo nella medesima regione in cui il vincitore del concorso ha completato il percorso di specializzazione o per la quale ha, comunque, partecipato nella fase selettiva. Il periodo di prova è svolto e valutato secondo le disposizioni vigenti »;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Corso di specializzazione e tirocinio formativo ».

3. Gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono abrogati.

4. All'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: « titolare di contratto FIT » sono sostituite dalle seguenti: « vincitore di concorso ».

5. L'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è abrogato.

6. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. – (Accesso al ruolo dei docenti avviati al percorso transitorio)1. L'anno del percorso di formazione e tirocinio è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finali, incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. L'anno di formazione e tirocinio è ripetibile e, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. La commissione di valutazione finale per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 3, comma 7, è presieduta dal dirigente scolastico della scuola ove il docente ha prestato servizio. La commissione è composta altresì sia da docenti delle università o istituzioni AFAM impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, sia da tutor universitario o accademico e coordinatore dell'interessato, nonché dal tutor scolastico. In caso di valutazione finale positiva, il docente è assegnato alla scuola presso la quale ha prestato servizio o, qualora il posto venga a mancare, in altra scuola della medesima provincia con priorità assoluta rispetto ad altre procedure ».

Art. 6.

(Corsi di specializzazione per docenti ed insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria e corsi per l'insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « relativa all'insegnamento è » sono sostituite dalle seguenti: « costituisce requisito prioritario per l'insegnamento in tutte le scuole ed istituzioni del sistema pubblico di istruzione e formazione, conseguentemente risulta titolo »;

b) al comma 3, dopo le parole: « all'articolo 9, comma 1, » sono inserite le seguenti: « tenuti in anni alterni rispetto ai medesimi corsi riservati ai vincitori dei concorsi ordinari, » e dopo le parole: « presso una scuola » sono inserite le seguenti: « statale o »;

c) al comma 4, le parole: « in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, » sono soppresse e dopo le parole: « fabbisogno delle scuole » sono inserite le seguenti: « statali e »;

d) al comma 5, le parole: « e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III » sono soppresse;

e) il comma 6 è abrogato;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione e nelle more dell'espletamento dei concorsi ordinari di cui all'articolo 2, sono istituiti nelle università e nelle istituzioni AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto o nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU/CFA previsti dal presente decreto. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito ».

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, » sono soppresse e dopo le parole: « fabbisogno delle scuole » sono inserite le seguenti: « statali e »;

b) al comma 5, le parole: « e ai medesimi non sono dovuti i compensi di cui al Capo III » sono soppresse;

c) il comma 6 è abrogato;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, il corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l'accesso ai corsi di specializzazione per l'insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle università o delle istituzioni AFAM, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, determina, con proprio provvedimento, la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l'esperienza lavorativa specifica e il merito ».

Art. 7.

(Modifiche alla fase transitoria)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto a decorrere da febbraio 2021, è riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b) »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l'ammissione diretta ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato dall'articolo 13-bis. Il superamento del citato percorso e la conseguente nomina in ruolo comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto. Ciascuna graduatoria di merito regionale è soppressa al suo esaurimento »;

c) al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La tabella di valutazione dei titoli, cui è assegnato il 40 per cento del punteggio totale attribuibile, tiene in debito conto il servizio prestato e, tra i titoli valutabili, è altresì valorizzato il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi a cattedra dello stesso o di altro grado di istruzione ».

2. L'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è abrogato.

3. Al capo V del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

« Art. 18-bis. – (Equivalenze dei diplomi di abilitazione all'insegnamento)1. I diplomi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado del vecchio ordinamento conseguiti a seguito di partecipazione con esito positivo ai concorsi ordinari e straordinari a cattedra aventi valore abilitante oppure a seguito del superamento di corsi abilitanti ordinari o straordinari indetti dal Ministero dell'istruzione oppure a seguito di superamento dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) e dei percorsi abilitanti speciali (PAS) tenuti dalle università statali e non statali oppure conseguiti all'estero e riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca sono equivalenti ai diplomi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado di cui al presente decreto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'aggiornamento delle classi di concorso di cui alla tabella A del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 ».

Capo III

PIANO ASSUNZIONALE PER IL FUNZIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E PER L'ASSORBIMENTO DEL PRECARIATO

Art. 8.

(Piano straordinario di assunzione
del personale precario della scuola)

1. Terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo, in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la situazione di necessità e urgenza, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007 per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009.

2. I docenti di cui alle lettere b) e d) del comma 1 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

3. I docenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono inoltre tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del medesimo decreto.

4. Relativamente ai posti di sostegno, una volta terminate le operazioni di nomina in ruolo del personale avente titolo in forza dell'inserimento nelle graduatorie definitive dei concorsi ordinari e straordinari banditi negli anni precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed esaurite le operazioni previste dall'articolo 1, commi da 17-bis a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, che, limitatamente alle nomine previste per l'anno scolastico 2021/2022, devono terminare entro il 31 agosto 2020 o hanno effetto giuridico a decorrere dal 1° settembre 2021 e raggiungimento della sede a decorrere dal 1° settembre 2022, gli uffici territoriali periferici del Ministero dell'istruzione procedono, stante la particolare situazione di necessità ed urgenza volta ad assicurare il più qualificato supporto sociale e didattico agli alunni diversamente abili, al conferimento della nomina in ruolo, sul residuo dei posti di organico rimasti disponibili, ai soggetti di seguito indicati:

a) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

b) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

c) docenti di ruolo, in possesso della specifica abilitazione, ma non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

d) docenti di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di valido titolo di studio per l'accesso alla specifica classe di concorso, non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, che siano stati utilizzati, o che abbiano stipulato un contratto a tempo determinato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, su posto di sostegno per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

e) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione ma non del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

f) docenti non di ruolo, non in possesso della specifica abilitazione ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

g) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, ma in possesso di titolo di studio idoneo per l'accesso alla specifica classe di concorso e non in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, inseriti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano prestato servizio su posto di sostegno nelle istituzioni scolastiche ed educative statali per almeno un triennio, anche non continuativo, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009;

h) docenti non di ruolo, in possesso della specifica abilitazione e del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

i) docenti non di ruolo, senza specifica abilitazione, in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, o che siano in via di conseguimento del medesimo, inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto ed in possesso dei 24 CFU/CFA previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

5. I docenti di cui alle lettere d), f), g) e i) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di abilitazione. Il mancato conseguimento dell'abilitazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

6. I docenti di cui alle lettere c) ed e) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

7. I docenti di cui alle lettere d) e g) del comma 4 sono tenuti a frequentare, durante l'anno successivo a quello di prova, uno specifico percorso accademico al termine del quale, dopo il superamento delle prove previste, conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno. Il mancato conseguimento della specializzazione comporta la rescissione unilaterale del contratto a tempo indeterminato.

8. I docenti di cui alle lettere f) e g) del comma 4 sono, inoltre, tenuti a conseguire, laddove già non posseduti, i CFU/CFA previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, dello stesso decreto.

9. I docenti di ruolo e i docenti non di ruolo sono graduati in appositi elenchi provinciali con il punteggio attribuito rispettivamente dalle graduatorie interne di istituto o dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).

10. Quota pari dei posti conferiti ai destinatari delle disposizioni del presente articolo per l'anno scolastico 2020/2021 è accantonata negli organici degli anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 e destinata a procedure concorsuali ordinarie.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalle norme ivi richiamate, nel limite di 785 milioni di euro per l'anno 2021, 2.355 milioni di euro per l'anno 2022, 2.400 milioni di euro per l'anno 2023, 2.450 milioni di euro per l'anno 2024, 2.500 milioni di euro per l'anno 2025, 2.550 milioni di euro per l'anno 2026, 2.600 milioni di euro per l'anno 2027, 2.650 milioni di euro per l'anno 2028, 2.700 milioni di euro per l'anno 2029, 2.750 milioni di euro per l'anno 2030 e 2.800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Il suddetto incremento di organico comporta la trasformazione in organico di diritto di 50.000 posti di sostegno attualmente funzionanti in deroga in via di mero fatto e la costituzione in organico di 10.000 posti di potenziamento di cui almeno 4.000 dedicati alla scuola per l'infanzia, almeno 2.000 destinati all'incremento del tempo pieno nella scuola primaria e almeno 3.000 destinati alla scuola secondaria di secondo grado per incrementare la funzionalità della didattica a distanza e per attivare l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole di ogni grado della scuola secondaria.

2. Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede:

a) quanto a 654 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.962,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, previste dall'articolo 121 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2020;

b) quanto a 135 milioni di euro per l'anno 2021, 392,50 milioni di euro per l'anno 2022, 437,50 milioni di euro per l'anno 2023, 487,50 milioni di euro per l'anno 2024, 537,50 milioni di euro per l'anno 2025, 587,50 milioni di euro per l'anno 2026, 637,50 milioni di euro per l'anno 2027, 687,50 milioni di euro per l'anno 2028, 737,50 milioni di euro per l'anno 2029, 787,50 milioni di euro per l'anno 2030 e 837,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 magio 2011, n. 88

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 10.

(Modifica all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-duodecies. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I suddetti docenti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma 1-quater.

1-terdecies. Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi del comma 1 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al comma 1-duodecies spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di prima fascia.

1-quaterdecies. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022 e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, all'esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, si applica, anche a fronte dell'elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione.

1-quinquiesdecies. Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni per tutta la durata dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministro dell'istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno;

b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020 ».

Art. 11.

(Sessione suppletiva del concorso ordinario dell'anno 2016)

1. In relazione ai concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e di secondo grado, indetti con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione n. 105, n. 106 e n. 107 del 23 febbraio 2016, i soggetti ammessi con riserva in virtù di un provvedimento cautelare reso in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano completato la procedura concorsuale, risultando vincitori o idonei a seguito del superamento della prova preselettiva, delle prove scritte, grafiche o pratiche e della prova orale, sono inseriti nelle graduatorie definitive in coda rispetto ai candidati ammessi pleno iure.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie in merito
a concorsi ordinari e straordinari)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure concorsuali ordinarie bandite ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

2. Allo scopo di rendere più agile la procedura concorsuale ed al tempo stesso di consentire la più ampia qualificazione professionale del personale docente sono ripristinati gli ambiti disciplinari previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016.

3. I bandi dei concorsi ordinari e straordinari emanati dopo la data di entrata in vigore della presente legge assicurano, senza alcuna limitazione, la partecipazione dei candidati alle tipologie di insegnamento e alle classi di concorso per le quali i candidati stessi possiedono i relativi titoli di accesso.