Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1762
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Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2020
Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere
Onorevoli Senatori. – La violenza basata sul genere è un fenomeno sociale di carattere strutturale e ha radici culturali profonde, che ancora oggi permeano le relazioni tra i generi nel nostro Paese. Si tratta di un fenomeno sfuggente del quale riusciamo a intravedere una remota superficie indistinta e di cui, talvolta, percepiamo solo un'immagine sfocata. La violenza contro le donne, infatti, spesso assume il carattere dell'invisibilità: invisibile perché si consuma all'interno del privato dei rapporti familiari e affettivi, perché non sempre se ne individuano i contorni e i contenuti, invisibile anche perché talvolta la comunicazione mediatica genera ambiguità, alimentando pregiudizi e stereotipi che danno luogo a percezioni distorte e a sovrapposizioni di significato.
Come è noto, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta Convenzione di Istanbul) è chiara sulle strategie per raggiungere l'obiettivo di eliminare ogni forma di violenza e sopraffazione nelle relazioni di genere. Tali strategie possono essere riassunte nelle cosiddette « 3 P »: prevenire, proteggere e perseguire, a cui si aggiunge una quarta P, relativa alle politiche, asse strategico trasversale, per la costruzione di un sistema integrato di raccolta di dati e di attività di monitoraggio e valutazione.
Per la Convenzione d'Istanbul è quindi chiaro che il fenomeno della violenza domestica e di genere richiede, per essere efficacemente contrastato, l'analisi dei complessi fenomeni sociali che stanno a monte dello scatenarsi della violenza. Coerentemente con l'impostazione seguita dalla Convenzione del Consiglio d'Europa che evidentemente collega la necessità di rilevazioni statistiche periodiche e ufficiali all'adozione di efficaci politiche di intervento, il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, ha precisato che la produzione di « statistiche di elevata qualità » è esplicitamente collegata al contributo che esse possono fornire « all'attuazione delle politiche dell'Unione, come previsto nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e nella strategia Europa 2020, nonché di altre politiche incluse nelle priorità strategiche della Commissione per il periodo 2010-2014 », tra le quali anche la « uguaglianza di genere ». Occorrono, perciò, « statistiche che soddisfino criteri di elevata qualità correlati agli obiettivi specifici da esse perseguiti [...] statistiche multidimensionali complesse a sostegno di politiche complesse. Al fine di rispondere adeguatamente ad esigenze legate alla definizione di politiche è necessario disporre, ove opportuno, di dati disaggregati per genere ».
Con riguardo al nostro Paese, la necessità di avere informazioni statistiche ufficiali sul complesso della violenza subita dalle donne con maggiore continuità, qualità e completezza è raccomandata dalla Convenzione di Istanbul, dal rapporto del Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence (GREVIO) del Consiglio d'Europa di quest'anno, nonché dall'European Istitute for Gender Equality (EIGE), cui l'Italia non riesce a fornire gli indicatori sulla Intimate Partner Violence nei dati amministrativi, se non per gli omicidi.
Il disegno di legge in esame è il frutto dell'ampio lavoro svolto in questo primo anno di attività dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.
Con esso la Commissione si propone proprio di colmare le lacune esistenti e fare un salto di qualità nel sistema di raccolta dei dati e di analisi statistica.
Nel merito la proposta si compone di sette articoli e di un allegato.
L'articolo 1 individua la finalità dell'intervento legislativo, cioè garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza contro le donne, essenziale per poter progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e per poter assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
L'articolo 2 prevede obblighi generali di rilevazione, imponendo a tutti gli uffici, enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di fornire dati assicurando un adeguato rilievo al genere.
All'articolo 3, nel sistema di rilevazione e di elaborazione dei dati il disegno di legge riconosce un ruolo di indubbio rilievo all'Istituto nazionale di statistica. L'ISTAT è chiamato ad assicurare la realizzazione con cadenza triennale di indagini campionarie interamente dedicate al fenomeno della violenza di genere.
Puntuali obblighi di rilevazione sono poi previsti con riguardo alle unità operative di pronto soccorso dall'articolo 4.
Al fine di garantire la rilevazione della violenza di genere e, in particolare, della violenza da parte dei partner, nei dati giudiziari e di polizia, l'articolo 5 impone – demandandone l'attuazione a decreti ministeriali – al Ministero dell'interno e a quello della giustizia di introdurre nei rispettivi sistemi informativi, fra le altre, l'informazione sulla relazione tra la vittima e l'autore del reato per misurare adeguatamente questo tipo di violenza o almeno per ottenerne una buona approssimazione. A oggi i dati, infatti, non rappresentano adeguatamente la violenza di genere contro le donne, sebbene lo stalking, la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia possano in qualche modo essere considerati in tal senso dei reati « spia ». Molte violenze di genere si nascondono, infatti, nelle lesioni e nelle percosse, così come nelle minacce e nella violenza privata se si considera la violenza psicologica, ma anche nel danneggiamento e nell'appropriazione indebita se si considera la violenza economica presente nei dati amministrativi. È proprio per questa ragione che l'articolo 5 prevede, al comma 3, una lunga lista di reati per i quali si ritiene necessario rilevare la relazione tra la vittima e l'autore del reato stesso, se si tratta del partner, dell'ex partner, di un parente, di una persona conosciuta o sconosciuta alla vittima. La disposizione prevede, infine, l'istituzione di una banca dati interministeriale all'interno della quale devono essere raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno denunciato la violenza subita. A completamento del sistema, l'articolo 6 interviene specificatamente sulle rilevazioni statistiche del Ministero della giustizia.
L'articolo 7 prevede, infine, che l'ISTAT assicuri la realizzazione con cadenza biennale di indagini sui centri antiviolenza e sulle case rifugio, evidenziando in esse non solo le caratteristiche dell'utenza, ma anche la tipologia di violenza subita e di assistenza fornita.
Il disegno di legge è completato da un puntuale allegato, nel quale sono elencate le informazioni necessarie per l'indagine dedicata alla violenza che l'ISTAT è chiamata a condurre con cadenza triennale. Il dettaglio previsto nelle domande dell'indagine ISTAT è essenziale e garantisce che le informazioni future siano rilevate, come nell'indagine del 2014, in modo da garantire la confrontabilità nel tempo di tali informazioni preziose così come viene fatto a livello europeo nei regolamenti sulle statistiche ufficiali.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Il presente disegno di legge è volto a garantire un flusso informativo adeguato per cadenza e contenuti sulla violenza di genere contro le donne al fine di progettare adeguate politiche di prevenzione e contrasto e di assicurare un effettivo monitoraggio del fenomeno.
Art. 2.
(Obblighi generali di rilevazione)
1. Gli uffici, enti, organismi e soggetti pubblici e privati che partecipano all'informazione statistica ufficiale, inserita nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale e di rilevare, elaborare e diffondere i dati relativi alle persone disaggregati per uomini e donne.
2. Le informazioni statistiche ufficiali sono prodotte in modo da assicurare:
a) la disaggregazione e l'uguale visibilità dei dati relativi a donne e uomini;
b) l'uso di indicatori sensibili al genere.
3. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN), anche mediante direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, e provvede all'adeguamento della modulistica necessaria all'adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi relativi alla raccolta delle informazioni statistiche.
Art. 3.
(Indagini triennali sulla violenza di genere)
1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano, attenendosi a quanto previsto dall'allegato A, la realizzazione, con cadenza triennale, di una indagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che produca stime anche sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking, fino al livello regionale. Le informazioni da rilevare sono riportate nell'allegato A.
2. La relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è integrata da una relazione sull'attuazione dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo.
Art. 4.
(Strutture sanitarie e rilevazioni dati)
1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche e in particolare le unità operative di pronto soccorso hanno l'obbligo di fornire i dati e le notizie relativi alla violenza contro le donne.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche al sistema informativo per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza sanitaria in emergenza-urgenza, di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2009, al fine di assicurare che il sistema informativo sia integrato con un set di informazioni utili per la rilevazione della violenza di genere contro le donne. In particolare le informazioni statistiche devono essere prodotte assicurando l'individuazione della relazione tra vittima e autore del reato attraverso una classificazione condivisa minima, secondo quanto previsto dall'allegato A e rilevando le diverse forme di violenza contro le donne, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking.
Art. 5.
(Rilevazioni statistiche del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno introduce la compilazione obbligatoria della relazione autore-vittima secondo le modalità previste dall'allegato A per i reati di cui al comma 3. Sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni e tipologia di arma utilizzata.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia introduce nel proprio sistema informativo su reati, procedimenti, condanne, autori e vittime le informazioni fondamentali al fine di monitorare il fenomeno della violenza di genere, mediante l'individuazione della relazione autore-vittima, secondo le modalità previste dall'allegato A per i reati di cui al comma 3 e la tipologia di violenza, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking.
3. La relazione autore-vittima è rilevata per i seguenti reati:
a) omicidio e tentato omicidio;
b) percosse;
c) lesioni personali;
d) violenza privata;
e) violazione di domicilio;
f) sequestro di persona;
g) aborto di donna non consenziente;
h) minaccia;
i) stato di incapacità procurato mediante violenza;
l) abbandono di persona minore o incapace;
m) omissione di soccorso;
n) molestia o disturbo alle persone;
o) atti e violenza sessuale anche ai danni dei minori;
p) violazione degli obblighi di assistenza familiare;
q) danneggiamento;
r) appropriazione indebita;
s) estorsione;
t) maltrattamenti;
u) atti persecutori;
v) sostituzione di persona;
z) esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
aa) maltrattamenti contro familiari e conviventi;
bb) percosse;
cc) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;
dd) tortura;
ee) violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento;
ff) costrizione o induzione al matrimonio;
gg) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
hh) traffico di esseri umani e prostituzione forzata.
4. Con riguardo ai reati di cui al comma 3 sono altresì rilevati i dati relativi alle informazioni su luoghi, motivazioni ed eventuale tipologia di arma utilizzata.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una banca dati interministeriale nella quale sono raccolti i dati relativi ai femminicidi e alle donne che hanno subìto violenza e che hanno sporto denuncia.
6. La banca dati di cui al comma 5 indica per ogni donna vittima di violenza le informazioni su denunce, misure di prevenzione, misure precautelari, misure cautelari, ordini di protezione e misure di sicurezza, nonché i dati relativi all'iter processuale del procedimento in essere nei diversi gradi di giudizio.
7. I dati rilevati sono trasmessi all'ISTAT con cadenza annuale.
Art. 6.
(Rilevazioni del Ministero della giustizia)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, in relazione alla disciplina del registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, al fine di prevedere l'obbligatorio inserimento dei dati relativi alla relazione autore-vittima del reato e quelli relativi alle caratteristiche di età e genere degli autori e delle vittime.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al sistema di rilevazione dei dati del medesimo Ministero volte a prevedere:
a) con riguardo agli indagati e agli imputati, nonché alla parte civile nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 5, comma 3, l'indicazione dell'eventuale nomina di un difensore di fiducia o d'ufficio e dell'eventuale richiesta di accesso al patrocinio a spese dello stato;
b) con riguardo agli indagati e agli imputati la rilevazione di dati relativi all'applicazione di precedenti condanne a pene detentive e alla contestazione della recidiva.
Art. 7.
(ISTAT e centri antiviolenza)
1. L'ISTAT e il SISTAN assicurano la realizzazione, con cadenza biennale, di indagini sui centri antiviolenza e le case rifugio accreditati. Le indagini devono evidenziare:
a) le caratteristiche dell'utenza che a essi si rivolge, ivi inclusa la relazione autore-vittima;
b) la tipologia di violenza subita, ossia violenza fisica, sessuale, psicologica, economica e stalking;
c) il numero e le tipologie di assistenza fornita.
Allegato a
ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA FISICA
È mai capitato che un uomo:
– abbia minacciato di colpirla fisicamente in un modo che l'ha davvero spaventata?
– le abbia tirato qualcosa addosso o l'abbia colpita con un oggetto che le ha fatto male o che comunque avrebbe potuto farle del male?
– l'abbia spinta, afferrata, strattonata, le abbia storto il braccio o tirato i capelli facendole del male o spaventandola?
– l'abbia schiaffeggiata, o l'abbia presa a calci o a pugni, o l'abbia morsa, o abbia cercato intenzionalmente di strangolarla, soffocarla o ustionarla?
– abbia usato o minacciato di usare una pistola o un coltello contro di lei o le abbia fatto violenza fisica in un modo diverso da quelli di cui abbiamo parlato finora?
I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex partner e altre persone.
ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE
È mai capitato che un uomo:
– l'abbia forzata ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, tenendola ferma o facendole del male in qualche altro modo?
– l'abbia costretta, contro la sua volontà, ad altre forme di rapporto sessuale?
– abbia tentato di costringerla ad avere un rapporto sessuale, minacciandola, trattenendola, o facendole male in qualche altro modo?
– l'abbia forzata o abbia cercato di forzarla ad avere un'attività sessuale con altre persone, inclusa la costrizione a fare sesso per soldi o in cambio di beni o favori?
– sia stato violento con lei dal punto di vista sessuale in un modo diverso da quelli detti finora?
I quesiti devono essere sottoposti separatamente con riferimento al partner, ex partner e altre persone.
Quesiti aggiuntivi relativi solo al partner:
– le è mai capitato di avere rapporti sessuali con il suo partner anche se non ne aveva voglia per paura della sua reazione?
– le è mai capitato che il suo partner l'abbia forzata a fare qualche attività sessuale che lei ha trovato degradante o umiliante?
Quesito aggiuntivo relativo solo a un uomo non partner:
– le è mai capitato che un uomo l'abbia toccata sessualmente contro la sua volontà in un modo che le ha dato fastidio (molestie fisiche)?
ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI
Prima dei suoi 16 anni le è capitato che qualcuno:
– le abbia toccato le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva che lo facesse?
– si sia fatto toccare le parti intime, i genitali o il seno, anche se lei non voleva farlo?
– l'abbia costretta ad avere rapporti sessuali anche se lei non voleva?
ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA SESSUALE PRIMA DEI 16 ANNI IN AMBITO FAMILIARE
– Suo padre (o patrigno, o un altro partner di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre?
– suo padre (o patrigno, o un altro partner di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
– sua madre (o matrigna, o un'altra partner di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti? Nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti dei suoi fratelli o sorelle?
– suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?
Dopo aver posto i quesiti sulla violenza fisica e sessuale, nel caso in cui l'intervistata abbia subìto più episodi di violenza, può essere raccolto un solo approfondimento sull'episodio più recente che raccolga informazioni sui seguenti aspetti.
Nel caso di un autore diverso dal partner:
– contestualizzazione dell'episodio: età della vittima al momento del fatto, anno, periodo dell'anno e momento della giornata in cui è avvenuto il fatto, luogo e Paese in cui è accaduto il fatto;
– caratteristiche dell'autore: età, titolo di studio, condizione lavorativa, posizione professionale e attività economica dell'autore;
– dinamica dell'episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, reazioni della vittima, autore sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, presenza di altre persone non coinvolte, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima;
– conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, ferite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell'episodio, eventuale uso di farmaci o di alcool a seguito dell'episodio, cambiamenti nel comportamento e/o negli atteggiamenti;
– il rapporto con le Forze dell'ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell'ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all'operato delle Forze dell'ordine;
– approfondimento degli episodi di stupro o tentato stupro.
Nel caso di autore partner:
– dinamica dell'episodio: cosa è successo, presenza di altre persone coinvolte, luogo in cui è successo il fatto, eventi o circostanze scatenanti, reazioni della vittima, autore sotto l'effetto di alcool o sostanze stupefacenti, uso di armi, sensazione soggettiva di pericolo per la propria vita da parte della vittima;
– conseguenze della violenza e comportamenti della vittima: se ha parlato con qualcuno del fatto, con chi e dopo quanto tempo, ferite e lesioni riportate, necessità di cure mediche, necessità di astenersi dalle normali attività quotidiane e/o dal lavoro, gravidanze a seguito della violenza sessuale, ricorso a strutture o servizi specializzati, ricorso ad aiuto psicologico/psichiatrico, spese sostenute per cure mediche e/o psicologiche, per farmaci, per danni a proprietà, spese legali, gravità percepita dell'episodio, eventuale uso di farmaci o di alcool a seguito dell'episodio;
– rapporto con le Forze dell'ordine: se la vittima ha denunciato e a chi o i motivi per cui non ha denunciato, azioni intraprese dalle Forze dell'ordine, se alla denuncia ha fatto seguito una imputazione e una condanna, soddisfazione della vittima rispetto all'operato delle Forze dell'ordine;
– storia della violenza (quando si sono verificati più episodi di violenza da parte dello stesso partner): numero di episodi subiti, momento d'inizio, violenza in gravidanza, figli testimoni di violenza, figli vittime di violenza, precedenti episodi in cui la vittima ha riportato ferite o lesioni, precedenti denunce alle Forze dell'ordine, periodi di separazione dal partner a seguito della violenza subita, motivi di eventuali ricongiungimenti della coppia.
ELENCO DEI QUESITI SULLA VIOLENZA PSICOLOGICA ED ECONOMICA (PER LE DONNE IN COPPIA)
Il partner o l'ex partner:
– si arrabbia se lei parla con un altro uomo, la umilia o la offende di fronte ad altre persone, trattandola da sciocca, mettendo in ridicolo le sue idee, raccontando i suoi fatti personali, facendola passare per pazza o depressa?
– la critica per il suo aspetto, per come si veste o si pettina, dicendole che è poco attraente, brutta o anche di peggio?
– la critica per come si occupa della casa, per come cucina, oppure per come educa i figli, dicendole che è un'incapace, una buona a nulla?
– non prende in considerazione ciò che lei dice, la ignora, non le parla, non la ascolta, non risponde alle sue domande?
– la insulta o la ingiuria in un modo che la fa stare male?
– cerca di limitare i suoi rapporti con la sua famiglia o i suoi amici?– le impedisce o cerca di impedirle di lavorare?– la insulta o la
– le impedisce o cerca di impedirle di studiare o di fare altre attività che la portano fuori casa?
– le impone come vestirsi, pettinarsi, truccarsi o comportarsi in pubblico?
– ha costantemente dubbi sulla sua fedeltà?
– la segue o controlla i suoi spostamenti in un modo che la spaventa?
– le impedisce di conoscere l'ammontare del reddito familiare/i soldi della famiglia?
– le impedisce di prendere qualsiasi decisione sull'uso del suo denaro o di quello della famiglia e di spendere i soldi autonomamente?
– le impedisce l'uso del bancomat, della carta di credito e l'accesso al conto corrente?
– le proibisce di uscire, le toglie le chiavi dell'auto o la chiude in casa?
– le toglie i documenti, il passaporto, il permesso di soggiorno?
– danneggia o distrugge le sue cose o altri suoi oggetti o beni personali?
– cerca di spaventarla o intimidirla lanciando e/o rompendo oggetti o gridandole contro?
– minaccia di portarle via i figli?
– fa del male o minaccia di farlo ai suoi figli?
– fa del male o minaccia di farlo a persone a lei vicine?
– fa del male o minaccia di farlo ai suoi animali, se ne aveva?
– minaccia di uccidersi?
I quesiti devono essere posti in riferimento sia al partner attuale, se presente, sia agli ex partner, ma separatamente.
ELENCO DEI QUESITI SULLO STALKING
Deve essere chiesto alle donne che avevano un ex partner, se quest'ultimo le ha mai perseguitate, quando si stavano lasciando o dopo che si erano lasciati, in un modo da esserne spaventate. Invece per episodi di stalking da parte di altre persone, uomini o donne, partner attuali, amici o compagni di scuola, colleghi o datori di lavoro, parenti, conoscenti o sconosciuti, alle intervistate va chiesto se qualcuno le ha mai perseguitate al punto di spaventarle, metterle in ansia o costringerle a cambiare le proprie abitudini.
In particolare devono essere posti i seguenti quesiti:
– le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati?
– le ha chiesto ripetutamente appuntamenti per uscire con lui/lei?
– l'ha aspettata fuori casa/lavoro/scuola?
– ha cercato insistentemente di parlare con lei, malgrado lei gli avesse fatto capire che non voleva?
– l'ha seguita, l'ha spiata, l'ha ricattata, l'ha minacciata?
– ha danneggiato le sue cose (automobile, motorino, cassetta della posta, eccetera) o quelle di persone a lei care o ha fatto del male ai suoi animali?
– ha divulgato le sue foto, filmati o informazioni molto personali su Internet o sui social network, fatto commenti offensivi o imbarazzanti su di lei o proposte inappropriate su Internet o sui social network?;
– ha minacciato di fare del male ai suoi figli o ad altre persone a lei care?
– l'ha perseguitata in qualche altro modo (specificare come)?
In caso di stalking, sono previsti i seguenti quesiti:
– quanto spesso è successo e con che frequenza?
– quanto tempo sono durati questi comportamenti da parte di ...?
– quando è stata l'ultima volta che ... le ha fatto questo?
– a seguito di questi comportamenti persecutori, a chi si è rivolta?
– ha denunciato o no?
– per quale motivo non ha denunciato/fatto querela?
– che cosa è successo dopo che ha sporto querela o chiesto l'ammonimento o fatto l'esposto?
– che cosa ha fatto per proteggersi o come conseguenza di quanto accaduto?
– in seguito a questi fatti è cambiato qualcosa nel suo comportamento o atteggiamento?
ELENCO DEI QUESITI RELATIVI ALLA STORIA DELLE VIOLENZE FAMILIARI
– Il padre o patrigno del suo attuale partner/ex partner è mai stato violento nei confronti della propria moglie o di altre donne che vivevano con lui?
– i genitori del suo attuale partner/ex partner sono mai stati violenti nei confronti del suo partner attuale?
– suo padre (o patrigno, o un altro partner di sua madre) è mai stato violento nei confronti di sua madre?
– suo padre (o patrigno, o un altro partner di sua madre) è mai stato fisicamente violento nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
– pensando a sua madre (o matrigna, o un'altra partner di suo padre) è mai stata fisicamente violenta nei suoi confronti prima dei suoi 16 anni?
– nella sua famiglia di origine le è mai capitato di assistere a episodi di violenza compiuti nei confronti dei suoi fratelli/sorelle?
– suo fratello o sua sorella sono mai stati fisicamente violenti nei suoi confronti?
ELENCO DEI QUESITI SULLE MOLESTIE E SUI RICATTI SESSUALI
– Nel corso della sua vita è mai stato/a importunato/a, a parole, in un modo che le ha dato fastidio, ad esempio le sono state fatte proposte indecenti o le hanno fatto dei commenti pesanti sul suo corpo, in un modo che l'ha veramente imbarazzato/a o le ha fatto paura?
– nel corso della sua vita qualcuno ha mai cercato di farle vedere per esibizionismo i propri organi sessuali, ad esempio mostrandoli in strada, in ascensore o in altro luogo con fare provocatorio?
– nel corso della sua vita è stata/o mai seguita/o, a piedi o in macchina, da una persona o da un gruppo di persone in un modo che le ha fatto paura o l'ha particolarmente infastidita/o?
– nel corso della sua vita ha ricevuto telefonate oscene o sms su tematiche sessuali o messaggi osceni per posta che l'hanno offesa?
– nel corso della sua vita qualcuno le ha mandato, o le ha mostrato foto o immagini o oggetti dal contenuto esplicitamente sessuale che l'hanno offesa o le ha fatto vedere materiali pornografici contro la sua volontà?
– nel corso della sua vita qualcuno le ha fatto sui social network, come facebook, o in chat, o via e-mail proposte inappropriate che l'hanno offesa o commenti osceni e maligni su di lei?
– nel corso della sua vita qualcuno si è sostituito a lei, ha usato la sua identità, le sue credenziali di accesso a internet o sui social network per scrivere messaggi imbarazzanti, minacciosi o offensivi su altre persone?
– nel corso della sua vita qualcuno ha cercato di toccarla, accarezzarla, baciarla, molestandola contro la sua volontà, per esempio al cinema, sull'autobus, al lavoro o a scuola, a casa, eccetera? Le è mai capitato che qualcuno abbia toccato le sue parti intime, i genitali o il seno, o si sia fatto toccare contro la sua volontà?
– nel corso della sua vita, per essere assunta/o al lavoro, ha avuto richieste di prestazioni o di rapporti sessuali?
– nel corso della sua vita, qualcuno le ha fatto capire che se fosse stata/o disponibile sessualmente avrebbe potuto avere in cambio un lavoro, ad esempio le hanno chiesto se era fidanzata/o, se era disponibile a uscire la sera o ad andare a cena o a pranzo fuori insieme?
– nel corso della sua vita per progredire nella carriera o mantenere il suo posto di lavoro ha mai avuto richieste di prestazioni o rapporti sessuali?
In caso di molestie e/o ricatti, per ciascun evento vanno rilevate le informazioni sul momento e il contesto in cui è accaduto, la frequenza con cui si è verificato, a chi è stato riferito, l'eventuale denuncia, il motivo della mancata denuncia, l'esito del caso, la gravità dell'evento. Inoltre per le molestie va rilevato il motivo percepito dalla vittima.
Relazione autore-vittima: elenco del set minimo di modalità che devono essere previste nei sistemi informativi della Sanità, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia e nelle rilevazioni sui centri antiviolenza
1. coniuge/convivente; 2. fidanzato; 3. ex coniuge/ex convivente; 4. ex fidanzato/a; 5. altro parente; 6. collega/datore di lavoro; 7. conoscente/amico; 8. cliente; 9. vicino di casa; 10. compagno di scuola; 11. persona sconosciuta alla vittima; 12. autore non identificato.