Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1416
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Senato della Repubblica | XVIII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2019
Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge interviene sull'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167, recante « Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ».
La predetta legge ha delegato il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. La delega è stata correttamente esercitata ed è stato emanato il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.
Il comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 167 del 2015 prevede la possibilità per il Governo di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le stesse modalità.
Il decreto legislativo n. 229 del 2017 è entrato in vigore il 13 febbraio 2018 e, dunque, la possibilità di esercitare la delega scadrà il 12 agosto 2019.
Il disegno di legge in oggetto prevede il differimento del termine per l'adozione dei decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229.
Occorre, a riguardo, evidenziare che il decreto legislativo n. 229 del 2017, recante modifiche al codice della nautica da diporto, è entrato in vigore, come si è detto, il 13 febbraio 2018, a pochi mesi dall'inizio della stagione balneare, allorquando si effettua gran parte dell'attività diportistica. Le nuove norme, dunque, da pochissimo entrate in vigore nel corso della passata stagione estiva, non hanno potuto essere pienamente ponderate in sede attuativa, mancando un periodo di tempo congruo al reale apprezzamento degli effetti prodotti dalle stesse, impedendo, di fatto, una ponderata valutazione degli aggiustamenti necessari.
Alla luce di quanto affermato in precedenza, la modifica proposta, che prorogherebbe al 12 agosto 2020 il termine per l'adozione dei provvedimenti correttivi del codice della nautica da diporto, consentirebbe, anche all'esito delle valutazioni effettuate a seguito dell'esperienza applicativa estesa alla stagione estiva 2019, la formulazione di un correttivo che garantirebbe la giusta ponderazione delle esigenze dell'utenza di settore, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla norma di delega, tale da dar vita ad un codice del diporto moderno, al passo con i tempi e di attualità per un lungo periodo.
In merito agli aspetti finanziari, si evidenza che la disposizione proposta è di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si auspica, pertanto, un celere e positivo esame del presente disegno di legge.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, le parole: « Entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro trenta mesi ».
Art. 2.
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.