Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1356

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1356
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori BRUZZONE, OSTELLARI, PEPE, Emanuele PELLEGRINI, PILLON, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARTI, MONTANI, NISINI, PAZZAGLINI, PERGREFFI, PIANASSO, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2019

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di affezione

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è teso ad introdurre norme più stringenti sulla tutela degli animali domestici e di affezione, di fatto, inattuata, in ragione della esiguità delle pene previste per i reati in danno degli animali. L'esercizio della violenza sugli animali domestici e di affezione è stato finora scarsamente contrastato e arginato, purtroppo, e per l'esiguità delle sanzioni previste, che non prevedono quasi mai il ricorso al regime detentivo, e per la lentezza dei processi che hanno determinato la prescrizione dei reati.
I dati diffusi nel 2018 prevedono che nel 2017, rispetto al 2016, i procedimenti per reati a danno degli animali sono aumentati del 3,74 per cento (7.100 fascicoli nel 2017 contro i 6.844 nel 2016); il reato più contestato è quello relativo al maltrattamento di animali (il 31,19 per cento del totale dei procedimenti), con un aumento delle inchieste, rispetto al 2016, del +3 per cento. È un dato che ci indica come sia in aumento la sensibilità nei confronti degli animali, con più persone disposte a denunciare.
Crescono i reati di abbandono e detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (14,67 per cento di tutti i reati, con un aumento del 12,84 per cento); uccisione di animali altrui, traffico di cuccioli, organizzazione di combattimenti tra animali e competizioni non autorizzate.
La violenza può essere intenzionale e diretta, oppure indiretta e derivante dalle condizioni innaturali di vita alle quali è costretto l'animale.
Ci sono inoltre maltrattamenti che assumono profili di maggiore gravità in quanto più strettamente collegati alla malavita organizzata e alla circolazione di denaro per scommesse illegali, come i casi di combattimenti clandestini, di corse illegali di cavalli, e traffico di animali.
Con il presente disegno di legge si apportano modifiche al codice penale, al codice di procedura penale nonché ad alcune leggi speciali in materia di tutela degli animali. La ratio delle modifiche consta nel rafforzamento della tutela giuridica dell'animale sotto diversi profili.
È evidente, peraltro, che i reati commessi in danno agli animali siano presumibilmente maggiori rispetto a quelli denunciati ed accertati.
Tutto ciò considerato, il presente disegno di legge, composto di 4 articoli, apporta una serie di puntuali modifiche alle disposizioni sanzionatorie – volte al loro inasprimento – e integra, inoltre, il catalogo degli illeciti penali, tanto con la previsione di nuovi reati, quanto con l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle fattispecie vigenti.
Anche in relazione agli illeciti amministrativi, la presente proposta inasprisce le sanzioni amministrative pecuniarie, da applicare laddove i fatti non integrino gli estremi di un reato.
In dettaglio, l'articolo 1 della presente proposta interviene sul codice penale al fine di inasprire le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliare l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti; introdurre nuove fattispecie penali e nuove aggravanti; prevedere la punibilità di alcuni delitti contro gli animali anche quando commessi per colpa; introdurre nuove pene accessorie.
In particolare, si prevede ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 tutele e misure per la tutela degli operatori dell'industria, del commercio, dell'allevamento di animali, da azioni messe in atto da singoli individui o piccoli gruppi e mirate ad arrecare un danno ad attività imprenditoriali e commerciali.
Dagli anni Settanta del secolo scorso sono nate infatti in tutto il mondo forme di protesta che spesso hanno sfociato in episodi violenti e di danneggiamento, vale a dire attività illecite, dolose, ripetute e sistemiche, volte a cagionare un danno alle strutture e agli impianti di allevamento di bestiame, ai bioparchi e alle sedi di ricerca su fauna e flora, da cui deriva la liberazione di animali o la loro dispersione nell'ambiente circostante, con grave rischio per l'ecosistema nel caso di specie esotiche. Non mancano infatti episodi di cronaca ogni anno che riconducono ad episodi spesso messi in atto e rivendicati da associazioni « ambientaliste » ed « animaliste » che arrecano danni alla proprietà delle imprese agricole e anche agli allevamenti stessi. Queste azioni presentano caratteristiche preoccupanti rispetto ai principi della Costituzione italiana, andando a ledere in primo luogo gli articoli 41 (l'iniziativa economica privata è libera) e 42 (la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la fruizione sociale e di renderla accessibile a tutti) e in secondo luogo, nel caso di specie esotiche, l'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come integrato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003 (« sono vietate la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone »).
La modifica della normativa esistente si è resa quindi necessaria per tutti quei settori che, ormai da molti anni, sono divenuti il bersaglio privilegiato di gruppi che – per motivi meramente ideologici – hanno fatto della lotta ad alcune tipologie di imprese e organizzazioni lo scopo privilegiato delle proprie attività criminose minando alla base le libertà personali e di iniziativa economica delle proprie vittime. Alcuni settori commerciali – si pensi in particolare a quello del commercio e degli allevatori di animali – sono stati oggetto, e lo sono tutt'ora, di una vera e propria escalation di aggressioni criminali da parte di presunte organizzazioni di stampo animalista. Stiamo parlando di decine di violazioni della proprietà privata negli ultimi 5 anni. La carenza di una legislazione specificamente mirata a frenare tali fenomeni criminosi ha fatto sì che a tali crimini non sia corrisposto nessun riscontro, né in termini di giustizia e né in termini di tutela risarcitoria lasciando, di fatto, queste organizzazioni libere di agire indisturbatamente. Quando sono coinvolte delle specie esotiche tali azioni rappresentano altresì una minaccia all'integrità dell'ecosistema. È stato valutato che circa il 20 per cento dei casi di estinzione di uccelli e mammiferi è da attribuirsi all'azione diretta di animali introdotti dall'uomo (fonte ISPRA).
Il comma 1 dell'articolo 1 introduce nel codice penale l'articolo 416-quater (Associazione con finalità di eco-terrorismo) e punisce con la reclusione chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse.
I commi 2 e 6 dell'articolo 1 recano modifiche agli articoli 513 e 635 del codice penale, al fine di disciplinare e punire in maniera più efficace ed incisiva le condotte criminose di turbativa dell'esercizio di attività economiche e di danneggiamento.
Si tratta quindi di un necessario inasprimento della normativa prevista dal codice penale con delle specifiche per le fattispecie in questione al fine di colpire al cuore questi fenomeni criminosi.
Il comma 4 interviene sul titolo IX-bis del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti, che prevede delitti contro il sentimento per gli animali (articoli da 544-bis a 544-sexies). Rispetto alla normativa vigente, il disegno di legge modifica la rubrica del titolo IX-bis, eliminando il riferimento al sentimento per gli animali, in modo da precisare che oggetto della tutela penale sia direttamente l'animale e non più l'uomo, colpito nei sentimenti che prova per l'animale; inasprisce tutte le pene in maniera significativa; inasprisce le pene per i reati aggravati, generalmente prevedendo l'aumento della metà in luogo dell'attuale aumento da un terzo alla metà. In particolare, si tratta: dell'ipotesi aggravata di spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater, secondo comma, del codice penale), nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé o per altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale; delle ipotesi aggravate del divieto di combattimento tra animali (articolo 544-quinquies, secondo comma, del codice penale); della modifica della fattispecie di « maltrattamento di animali », di cui all'articolo 544-ter del codice penale, specificando che le sevizie possono anche avere carattere sessuale; dell'ampliamento della fattispecie fino a ricomprendervi la condotta – attualmente punita a titolo di contravvenzione, ex articolo 727, secondo comma, del codice penale – di colui che « detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produttive di sofferenze »; della modifica della fattispecie di « spettacoli o manifestazioni vietati » di cui all'articolo 544-quater del codice penale specificando che sono puniti, oltre all'organizzazione e alla promozione degli spettacoli o manifestazioni vietati che comportino sevizie o strazio, anche la realizzazione, la partecipazione o il finanziamento. Tra le manifestazioni vietate sono, inoltre, aggiunte: le esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani.
Viene, poi, modificata la fattispecie che vieta i combattimenti tra animali, prevista all'articolo 544-quinquies del codice penale, inserendo tra le condotte illecite anche la realizzazione e il finanziamento delle competizioni vietate (attualmente sono puniti solo coloro che promuovono, organizzano o dirigono le competizioni). Il reato viene aggravato anche dal compimento delle attività in concorso con disabili (oggi l'aggravante scatta solo quando il reato è commesso in concorso con minorenni, oltre che da persone armate); inoltre il divieto è esteso ad ogni ipotesi di combattimento o competizione non autorizzate tra animali, indipendentemente dal fatto che in tal modo possa esserne messa in pericolo l'integrità fisica (il requisito della pericolosità per l'integrità fisica è infatti soppresso).
Viene, inoltre, modificata la disciplina della confisca, di cui all'articolo 544-sexies del codice penale, prevedendone la sua obbligatorietà anche in caso di condanna per il delitto di uccisione o distruzione di specie protette. La confisca penale obbligatoria si applicherebbe non solo in caso di condanna o di patteggiamento, ma anche di decreto penale di condanna (ex articolo 459 del codice di procedura penale).
Con l'introduzione di un ulteriore comma all'articolo 544-sexies del codice penale, si prevede inoltre che, in caso di prescrizione del reato, che faccia seguito però ad una condanna in primo grado per i delitti di maltrattamento di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, divieto di combattimenti tra animali o uccisione o distruzione di specie protette, l'eventuale affidamento definitivo degli animali sequestrati non perda efficacia e l'imputato prosciolto possa rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata. Si prevedono nuove circostanze aggravanti (ai sensi del nuovo articolo 544-septies del codice penale) per tutti i delitti del titolo IX-bis, in aggiunta alle circostanze aggravanti comuni. In particolare, la pena è aggravata fino ad un terzo se il fatto è commesso alla presenza di minori, a scopo di lucro, con strumenti o modalità particolarmente efferate o con crudeltà. È prevista la punibilità anche a titolo di colpa dei delitti di uccisione di animali, maltrattamento di animali e uccisione o distruzione di specie protette. L'ipotesi colposa è punita con pene ridotte di un terzo. Si integra, altresì, l'articolo 625 del codice penale – nel quale sono elencate le circostanze che aggravano il delitto di furto, previsto e punito dall'articolo 624 del codice penale – prevedendo una ulteriore aggravante, ovvero se il fatto è commesso su animali domestici e di affezione.
Se, dunque, oggetto del furto è un animale domestico, si applica una pena più elevata.
Il comma 7 del medesimo articolo 1 del presente disegno di legge interviene sul libro terzo del codice penale, relativo alle contravvenzioni. In particolare, per quanto riguarda la fattispecie di abbandono di animali, di cui all'articolo 727 del codice penale, la proposta prevede in primo luogo l'aumento della pena. L'attuale pena alternativa (dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro), che comporta l'applicabilità dell'istituto dell'oblazione (articolo 162-bis del codice penale), viene infatti sostituita con la pena congiunta (dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 2.500 a 25.000 euro). Viene meno la contravvenzione per coloro che detengono animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze (articolo 727, secondo comma) in base al testo inserita nel delitto di maltrattamento di animali di cui all'articolo 544-ter del codice penale. Si prevede l'ipotesi aggravata (con pena aumentata della metà), se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose. Il nuovo secondo comma dell'articolo 727 prevede l'applicazione di questa aggravante salvo che non ricorrano i più gravi delitti di lesioni personali (articoli 582 e 583), lesioni personali colpose (articolo 590) o omicidio colposo (articolo 589). Si vuole punire l'abbandono che determini, oltre al danno per l'animale – già oggetto della tutela penale offerta dall'articolo 727 del codice penale – anche un danno ulteriore a persone, animali o cose, quando non sia possibile ricondurre tali danni a più gravi delitti.
Il comma 8 modifica la fattispecie di distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, di cui all'articolo 733-bis del codice penale, inasprendo la relativa pena: dall'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, attualmente previsti, si passa all'arresto da sei mesi a tre anni e all'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
L'articolo 2 modifica il codice di procedura penale perseguendo le seguenti finalità: prevedere per i delitti contro gli animali l'arresto facoltativo in flagranza di reato; disciplinare il sequestro di animali vivi, come conseguenza di un procedimento penale per uno dei reati contro gli animali. In particolare, il comma 1 inserisce nel capo relativo ai sequestri (nel titolo dedicato ai mezzi di ricerca della prova), l'articolo 254-ter con il quale si disciplina il sequestro di animali vivi. Il procedimento è collocato, dunque, tra i sequestri del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. Al sequestro provvede l'autorità giudiziaria con decreto motivato (ex articolo 253 del codice di procedura penale). La disposizione prevede che il sequestro di animali vivi possa essere ordinato dall'autorità giudiziaria che procede per un delitto – consumato o tentato – di maltrattamento di animali (articolo 544-ter del codice penale), spettacoli o manifestazioni vietati (articolo 544-quater del codice penale), divieto di combattimenti tra animali (articolo 544-quinquies del codice penale), abbandono di animali (articolo 727 del codice penale), o traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4 della legge n. 201 del 2010). In tal caso l'autorità giudiziaria può affidare gli animali, in via definitiva, alle associazioni (di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale) purché le stesse versino una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato. L'importo della cauzione è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della tipologia dell'animale. A loro volta le associazioni possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, affidare gli animali domestici e di affezione a singole persone fisiche. La cauzione si prevede confluisca nel Fondo unico giustizia e resti a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva di condanna e alla conseguente confisca dell'animale. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati. Il procedimento delineato dall'articolo 254-ter del codice di procedura penale dovrà essere seguito anche in caso di sequestro preventivo di animali vivi. In tal senso dispone il comma 3, che modifica l'articolo 321 del codice di rito, inserendovi un comma 3-quater.
Il comma 2 del medesimo articolo 2 introduce, nell'ambito dell'articolo 266 del codice di procedura penale, relativamente alle intercettazioni, il reato di delitti relativi al traffico di animali da compagnia.
Il comma 4 dell'articolo 2 modifica l'articolo 381 del codice di procedura penale, relativo alle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato, per consentire agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di arrestare chiunque sia colto in flagranza di uno dei delitti previsti dal titolo IX-bis (Dei delitti contro gli animali), libro secondo, del codice penale.
Il comma 5 del medesimo articolo 2 interviene sulla disciplina del procedimento per decreto di cui all'articolo 460 del codice di procedura penale specificando che, a differenza di quanto previsto in generale circa l'esclusione della condanna alle spese e dell'applicazione di pene accessorie, in caso di applicazione del rito speciale ai procedimenti per delitti contro gli animali, si applicano le disposizioni sulle pene accessorie previste dall'articolo 544-sexies del codice penale e – relativamente al traffico di animali da compagnia – dall'articolo 4 della legge n. 201 del 2010.
L'articolo 3 interviene sulla legge n. 189 del 2004, recante « Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate », modificando l'articolo 2, relativo, tra l'altro, al divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce. Si prevede che il divieto di utilizzo per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria di gatti sia relativo non solo alla specie Felis silvestris, ma anche alla specie Felis catus. Si configura, peraltro, non più come contravvenzione, ma come delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro.
L'articolo 4 interviene, con riguardo alla legge n. 201 del 2010, in tema di adeguamento dell'ordinamento nazionale alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, con le seguenti finalità: inasprire la sanzione penale per il delitto di traffico illecito di animali da compagnia e le conseguenti pene accessorie (articolo 4 della legge n. 201 del 2010) e inasprire la sanzione amministrativa per l'illecita introduzione nel territorio nazione di animali da compagnia (articolo 5 della legge n. 201 del 2010).
In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della legge menzionata relativo al delitto di traffico illecito di animali da compagnia e, rispetto alla normativa vigente, estende l'ambito di applicazione della fattispecie, la quale ricorre in presenza di uno qualsiasi dei seguenti requisiti (oggi richiesti cumulativamente): animale privo di sistemi di identificazione individuale, privo delle necessarie certificazioni sanitarie e privo, se richiesto, di passaporto individuale. Aumenta la pena, tanto detentiva quanto pecuniaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 416-quater. – (Associazione con finalità di eco-terrorismo) – Chiunque, assumendo di perseguire finalità di protezione dell'ambiente o degli animali, promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia un'associazione allo scopo di commettere minacce o atti di violenza, con finalità di terrorismo, contro istituzioni o imprese pubbliche o private o contro persone che collaborano con esse è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal secondo comma.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più persone ».

2. All'articolo 513 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Chiunque adopera » sono inserite le seguenti: « minacce o »;

b) le parole: « l'esercizio di un'industria o di un commercio » sono sostituite dalle seguenti: « l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, professionale, agricola, di allevamento, sportiva, ricreativa e fieristica »;

c) le parole da: « con la reclusione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2000 a euro 10.000 »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata fino a due terzi e si procede d'ufficio:

1) se il fatto è commesso da più di tre persone;

2) fuori dei casi previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-quater, se i fatti sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, anche per fini di propaganda;

3) se il fatto comporta danneggiamenti a strutture o attrezzature inerenti le attività di cui al primo comma »;

e) alla rubrica, le parole: « dell'industria o del commercio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'industria, del commercio e delle attività professionali, agricole, di allevamento, sportive e ricreative ».

3. La rubrica del capo II del titolo VIII del libro secondo del codice penale è sostituita dalla seguente: « Dei delitti contro l'agricoltura, l'industria, il commercio e le attività professionali ».

4. Al titolo IX-bis del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 544-bis, le parole: « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

b) all'articolo 544-ter, primo comma:

1) dopo la parola: « etologiche » sono inserite le seguenti: « , o detiene animali domestici e di affezione in condizioni incompatibili con la loro natura, o produttive di sofferenze, o li sottopone ad atti sessuali, »;

2) le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25.000 euro »;

c) all'articolo 544-quater:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza, promuove, realizza, partecipa o finanzia manifestazioni o spettacoli che comportino sevizie o strazio agli animali o esibizioni pornografiche tra animali ed esseri umani è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 4.000 a 30.000 euro »;

2) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

d) all'articolo 544-quinquies:

1) al primo comma:

1.1) dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « , realizza, finanzia »;

1.2) le parole: « che possono metterne in pericolo l'integrità fisica » sono soppresse;

1.3) le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a cinque anni e con la multa da 100.000 a 250.000 euro »;

2) al secondo comma:

2.1) all'alinea, le parole: « da un terzo alla metà » sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

2.2) al numero 1), dopo le parole: « con minorenni » sono inserite le seguenti: « o con persone con disabilità »;

3) al terzo comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 25.000 a 100.000 euro »;

4) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro »;

e) l'articolo 544-sexies è sostituito dal seguente:

« Art. 544-sexies. – (Confisca e pene accessorie) – Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, consumati o tentati, è sempre ordinata la confisca dell'animale, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per conseguire il reato.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

f) dopo l'articolo 544-sexies sono aggiunti i seguenti:

« Art. 544-septies. – (Circostanze aggravanti speciali) – Oltre alle circostanze aggravanti comuni, aggravano i reati di cui al presente titolo:

1) l'aver agito alla presenza di minori;

2) l'aver agito a scopo di lucro;

3) l'aver agito con strumenti o modalità particolarmente efferati o con crudeltà.

Art. 544-octies. – (Circostanza attenuante) – Le pene stabilite agli articoli 544-bis e 544-ter sono ridotte di un terzo se il reato è commesso per colpa »;

g) alla rubrica, le parole: « il sentimento per » sono soppresse.

5. Al primo comma dell'articolo 625 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 8-quater) se il fatto è commesso su animali domestici e di affezione ».

6. Il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:

« 3) materie prime, prodotti agricoli o agroalimentari, prodotti finiti, beni o attrezzature necessari all'esercizio di un'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento o animali in essi allevati, giardini zoologici o bioparchi ovvero istituti di ricerca zoologica o botanica e strutture o attrezzature per le attività sportive o ricreative ».

7. All'articolo 727 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 2.500 euro a 25.000 euro »;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dagli articoli 582, 583, 589 e 590, la pena è aumentata della metà se l'azione dell'abbandono determina un danno a persone, animali o cose »;

c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per il reato di cui al presente articolo è sempre ordinata la confisca dell'animale.

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per il reato di cui al presente articolo e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata ».

8. All'articolo 733-bis del codice penale, le parole: « con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro ».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. – (Sequestro di animali vivi) – 1. L'autorità giudiziaria, nell'ambito dei procedimenti per i reati di cui agli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale e all'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201, consumati o tentati, quando dispone il sequestro di animali vivi può, con decreto motivato, affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previo versamento, da parte di queste ultime, di una cauzione relativa a ogni singolo animale affidato.

2. L'importo della cauzione di cui al comma 1 è stabilito, tenendo conto della tipologia dell'animale, dall'autorità giudiziaria e il versamento della stessa è presupposto di efficacia del decreto di affidamento definitivo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche a cui affidare gli animali domestici e di affezione. In tali casi e sempre previo versamento della cauzione, il decreto di affidamento definitivo è emesso a nome dell'affidatario individuato.

4. Il versamento della cauzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario presso il Fondo unico giustizia. La cauzione complessiva versata rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria fino alla sentenza definitiva. In caso di sentenza di condanna è restituita ai soggetti che l'hanno versata.

5. La documentazione relativa ai versamenti della cauzione deve essere conservata, in originale, nel fascicolo del procedimento.

6. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini delle variazioni anagrafiche, ove previste, degli animali affidati ».

2. All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-quater) è aggiunta la seguente:

« f-quinquies) delitti previsti dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201 ».

3. All'articolo 321 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-quater. Qualora il giudice disponga il sequestro preventivo di animali vivi, il pubblico ministero, previa autorizzazione del giudice che ha emesso il decreto di sequestro preventivo, può procedere ai sensi dell'articolo 254-ter ».

4. Al comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« m-sexies): delitti di cui al libro secondo, titolo IX-bis, del codice penale ».

5. Al comma 5 dell'articolo 460 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 544-sexies del codice penale e dall'articolo 4, commi 4 e 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 201, ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « Felis silvestris » sono inserite le seguenti: « e Felis catus »;

b) al comma 2, le parole: « l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 200.000 euro ».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo o in secondo grado per il reato e ove si sia proceduto ad affidamento definitivo degli animali ai sensi degli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, il decreto di affidamento definitivo non perde efficacia e l'imputato ha diritto di rivalersi unicamente sull'importo complessivo della cauzione versata »;

3) al comma 5 sono premesse le seguenti parole: « Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 254-ter e 321, comma 3-quater, del codice di procedura penale, »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 300 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 3.000 a euro 6.000 per ogni animale introdotto ».

Art. 5.

(Decorrenza di efficacia di singole disposizioni)

1. Si applicano ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dell'articolo 159, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, le seguenti disposizioni di cui:

a) all'articolo 544-sexies, secondo comma, del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera e), della presente legge;

b) all'articolo 727, quarto comma, del codice penale, come introdotto dall'articolo 1, comma 7, lettera c), della presente legge;

c) all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 4 novembre 2010, n. 201, come introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 2), della presente legge.