Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1344

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 1344
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, LANIECE, CASINI, BRESSA, MASINI e BALBONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 2019

Disposizioni in materia di tutela degli animali

Onorevoli Senatori. – Stando a quanto emerge dal rapporto zoomafia 2018, « Crimini e animali », redatto dall'Osservatorio zoomafia della Lega antivivisezione, anche nel 2017, il maltrattamento si riconferma il reato più contestato in Italia contro gli animali, con inquietanti casi di zoocriminalità anche minorile: in base al rapporto e ai dati forniti da centoquindici procure ordinarie e venticinque procure presso i tribunali per i minorenni, solo nel 2017, sono stati aperti all'incirca ventisei fascicoli al giorno, uno ogni cinquantacinque minuti, per reati a danno di animali, con all'incirca una persona indagata ogni novanta minuti. Ma il « vero allarme, un vero affare per la criminalità », rileva il rapporto, sono i combattimenti clandestini, con migliaia di vittime ogni anno: troppi sono i cani ritrovati con ferite da morsi, se non addirittura morti con cicatrici riconducibili alle lotte, tanti i sequestri di allevamenti di cani da lotta e sempre più diffusi i profili social e le pagine segrete sul web che contengono materiale audio-video di combattimenti tra cani, pitbull soprattutto. Ma i cani non sono le uniche vittime. Oltre alle corse clandestine tra cavalli, si riscontrano addirittura casi di combattimenti tra galli, se non addirittura tra specie differenti, primi fra tutti cani e cinghiali. Esiste una vera e propria rete transnazionale, facilitata dall'utilizzo di strumenti informatici e di una piattaforma con gergo e parole criptate, che organizza ring clandestini e scommesse da migliaia di euro. Allo scopo di aumentarne l'aggressività, i cani sono sottoposti a diete rigide, isolamento, maltrattamenti, vessazioni fisiche e continua tensione psichica, oltreché alla somministrazione di sostanze stupefacenti e vietate. Secondo la Lega antivivisezione, il fenomeno è in costante crescita: + 5-10 per cento di denunce all'anno nell'ultimo biennio, con un « fatturato » che ammonta all'incirca a 3 miliardi di euro in tutta Europa.
Nonostante, quindi, l'apparente diffusione di una maggiore sensibilità sociale nei confronti degli animali e il conseguente proliferare, nel corso degli anni, di disposizioni normative nazionali, europee ed internazionali finalizzate alla protezione della loro vita e della loro salute, i risultati finora ottenuti sono ancora del tutto insufficienti, oltreché poco incoraggianti: percosse, incuria grave, mutilazioni, avvelenamenti, prigionia, impiccagioni, abusi di ogni genere nei confronti di animali, anche a sfondo sessuale, sono ormai all'ordine del giorno. Basta leggere un qualsiasi quotidiano locale o nazionale o navigare in internet per ritrovarvi racconti strazianti di morti, maltrattamenti e sevizie subite da cani, gatti e animali di ogni specie e razza, inflitti dall'uomo spesso senza alcun motivo e con estrema e ingiustificata crudeltà. Risale a non molto tempo fa la notizia di un sessantacinquenne accusato di aver ucciso brutalmente un cane meticcio di tre anni, dopo avergli legato al collo un filo di nylon e averlo appeso ad un arbusto. L'uomo è stato denunciato dai Carabinieri, allertati dagli abitanti del posto, che sono stati costretti ad assistere ad una scena a dir poco agghiacciante. Eppure, in un caso analogo, il giudice monocratico del tribunale di Paola aveva emesso,nel 2017, una sentenza che, secondo gli animalisti, è da definirsi « storica ». Ai quattro giovani accusati della barbara uccisione del cane Angelo, avvenuta a Sangineto nel novembre 2016, veniva applicata per la prima volta in Italia la pena massima prevista dalle leggi vigenti per l'uccisione di un animale: sedici mesi di reclusione, in applicazione del rito abbreviato, invece dei ventiquattro previsti dall'articolo 544-bis codice penale. Eppure, nonostante la condanna, resa più semplice dal fatto che i responsabili avessero anche prontamente diffuso il video dell'uccisione sui social, i quattro aguzzini non sconteranno neppure un giorno di carcere. In quanto incensurati, hanno infatti definitivamente ottenuto la sospensione della pena, sebbene subordinata alla prestazione di sei mesi di lavori di pubblica utilità presso associazioni a tutela degli animali. Sentenza severa, quindi, ma ad efficacia zero.
Ma le atrocità non finiscono qui. Le organizzazioni animaliste diffondono, ormai da tanti anni, immagini di macelli italiani in cui, in deroga alla normativa vigente, gli animali vengono trasformati in carne senza essere prima storditi, come invece dovrebbe essere per evitare che soffrano durante la macellazione.
Eppure, nell'ultimo decennio, l'apparente superamento di una prospettiva ancora esclusivamente antropocentrica e l'affermarsi di una cultura sociale più evoluta e sensibile nei confronti degli animali – sancita anche da fonti normative europee e internazionali, che hanno impegnato gli Stati ad introdurre, nel corso degli anni, norme minime di tutela all'interno dei singoli ordinamenti nazionali – sembravano avere aperto la strada ad una svolta concreta. A tale proposito, tra le importanti novità introdotte dal Trattato di Lisbona del 2009, vale la pena di ricordare il grande passo in avanti compiuto dall'Unione europea nella tutela dei diritti degli animali: l'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), infatti, ha definitivamente sancito il principio giuridico della tutela degli animali in quanto veri e propri « esseri senzienti » e, di conseguenza, gli Stati nazionali sono stati chiamati a tenere pienamente conto delle esigenze legate al loro benessere. Ma, ciononostante, siamo ancora lontani dall'obiettivo.
Nel 2017, a seguito di alcuni noti fatti di cronaca e del ripetersi di condotte delittuose nei confronti di animali – come la vicenda di un uomo che aveva acquistato alcuni cuccioli con l'unico scopo di inveire sugli stessi con violenza, fino a soffocarli e ucciderli a coltellate – il Parlamento inglese ha provveduto ad introdurre una modifica legislativa volta ad elevare le pene massime previste in caso di delitti contro gli animali, adeguandole a quelle già in vigore in Irlanda, Canada e Australia, dove la pena massima per il maltrattamento di animali era stata aumentata già da tempo: chiunque si renda colpevole del reato di maltrattamento rischia oggi una condanna fino a cinque anni di reclusione, mentre la disciplina previgente prevedeva una pena detentiva massima di sei mesi. La stessa pena si applica a chiunque organizzi combattimenti tra animali.
Anche in Italia, è ormai largamente diffusa l'opinione che la portata dissuasiva delle norme vigenti non sia sufficientemente adeguata a scoraggiare il verificarsi di condotte criminose a danno degli animali e, peggio ancora, che non sia neppure sufficientemente certa la risposta sanzionatoria nei confronti di coloro che si rendono responsabili di tali condotte. Nel nostro ordinamento, le fattispecie delittuose che sanzionano comportamenti dell'uomo nei confronti degli animali sono, essenzialmente, quelle introdotte dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, nell'ambito del nuovo titolo IX-BIS del libro II del codice penale (rubricato « Dei delitti contro il sentimento per gli animali » – articoli 544-bis e successivi) e oggetto di modifiche ad opera della successiva legge 4 novembre 2010, n.201, la quale, oltre a prevedere un inasprimento delle pene previste per i reati di uccisione e maltrattamento di animali, ha disciplinato il traffico illecito di animali, provvedendo contestualmente a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1987 per la protezione degli animali da compagnia.
In particolare, per il delitto di uccisione di animali, l'articolo 544-bis del codice penale prevede, attualmente, da quattro mesi a due anni di reclusione. Quanto al reato di maltrattamento di animali, l'articolo 544-ter codice penale stabilisce che sia punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro, « chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche ». Il secondo comma del medesimo articolo prevede che la stessa pena si applica a chiunque somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate, come nel caso dei cani da combattimento e, infine, il terzo comma dispone che la pena sia aumentata della metà qualora dai maltrattamenti derivi la morte dell'animale. Si tratta, tuttavia, di una sanzione considerata da più parti inadeguata, anche perché – salvi i casi di recidiva e considerati gli aspetti processuali delle singole vicende – è quasi impossibile che i colpevoli finiscano in galera, potendo quasi sempre optare sulla sospensione condizionale della pena: in definitiva, com'è accaduto per gli aguzzini del cane Angelo, chi maltratta o uccide un animale viene condannato esclusivamente al pagamento di una multa, più o meno elevata a seconda dei casi.
Quanto alle lotte tra animali, neppure l'introduzione, con la citata legge n. 189 del 2004, di apposite fattispecie di reati per i casi di spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (articolo 544-quater codice penale) e di combattimenti o competizioni non autorizzate (articolo 544-quinquies codice penale), con relative sanzioni penali e pecuniarie (da quattro mesi a due anni di reclusione o multa da 3.000 a 15.000 euro in caso di spettacoli o manifestazioni vietati e da uno a tre anni di reclusione e multa da 50.000 a 160.000 euro per i combattimenti tra animali) è stata incisiva nel ridurre il proliferare di un fenomeno che, stando al rapporto zoomafia 2018, sembra essere ripreso ad un ritmo allarmante. Per tutti questi motivi, l'esigenza di porre in essere un inasprimento del quadro sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento, in caso di delitti contro gli animali, si fa sempre più pressante.
Il presente disegno di legge va esattamente nella direzione auspicata: si prevede, innanzitutto, un innalzamento dei minimi e dei massimi edittali, nonché degli importi minimi e massimi delle multe previsti per i reati di cui al titolo IX-BIS del codice penale, stabilendo, al contempo, che la pena pecuniaria, qualora prevista come alternativa a quella detentiva, sia invece congiunta ad essa. In secondo luogo, si intende dare una risposta al crescente fenomeno della diffusione in rete di immagini e materiale audiovisivo contenente violenze sugli animali. L'abuso dei social network per « condividere » post di crimini di ogni tipo, spesso da parte degli stessi autori dei delitti, pone innegabili problemi di natura giuridica, oltre che sociale e culturale. Si tratta dei cosiddetti reati informatici « in senso ampio », che vanno al di là cioè dei classici reati di natura informatica (quali, ad esempio, le frodi informatiche o gli accessi illegali ai sistemi informatici) e che necessitano di un intervento da parte del legislatore, finalizzato ad un inquadramento giuridico del fenomeno e alla definizione del relativo quadro sanzionatorio, anche alla luce della gravità degli effetti di tali condotte, soprattutto in termini di emulazione.
In particolare, l'articolo 1 del presente disegno di legge dispone un aumento della pena di cui all'articolo 544-bis codice penale per il reato di uccisione di animali, con un innalzamento del minimo edittale previsto, da quattro mesi a un anno di reclusione, e del massimo, da due a cinque anni di reclusione, per chiunque cagioni, per crudeltà o senza necessità, la morte di un animale. Parimenti, l'articolo 2, in modifica dell'articolo 544-ter del codice penale, dispone un aumento della pena detentiva attualmente prevista per il reato di maltrattamento di animali, prevedendo un innalzamento del minimo e del massimo edittale, rispettivamente, da tre a sei mesi e da diciotto mesi a quattro anni di reclusione. Il medesimo articolo prevede, inoltre, la congiunzione della pena pecuniaria a quella detentiva, attualmente prevista come alternativa, innalzando contestualmente gli importi delle sanzioni: si passa da un minimo di 5.000 euro e un massimo di 30.000 euro ad un nuovo minimo di 10.000 euro e un massimo di 50.000 euro. Gli articoli 3 e 4 novellano, rispettivamente, gli articoli 544-quater e 544-quinquies del codice penale, relativamente all'organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazioni vietati e di combattimenti tra animali. In particolare, l'articolo 3 prevede, alla lettera a), un innalzamento della pena detentiva attualmente prevista dall'articolo 544-quater, primo comma, con contestuale aumento della pena pecuniaria: da uno a cinque anni di reclusione, in luogo degli attuali da quattro mesi a due anni, e una multa da 6.000 a 30.000 euro, in luogo degli attuali da 3.000 a 15.000 euro, per chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali; alla lettera b) del medesimo articolo si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-quater, un aumento della metà della pena. L'articolo 4 modifica l'articolo 544-quinquies del codice penale, che prevede il divieto di combattimento di animali. In particolare, la lettera a) aumenta, rispettivamente, da uno a tre anni e da tre a sette anni, il minimo e il massimo edittali della pena detentiva per chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali. L'inasprimento interessa anche gli importi relativi alla pena pecuniaria: si passa dall'attuale multa, che va da 50.000 a 160.000 euro, ad una multa da 70.000 a 180.000 euro. Alla lettera b) si prevede altresì, per le aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 544-quinquies, un aumento della metà della pena. Le lettere c) e d) intervengono in modifica, rispettivamente, del terzo e del quarto comma dell'articolo 544-quinquies codice penale, per l'ipotesi di allevamento e addestramento di animali finalizzati alla loro partecipazione ai combattimenti e per l'organizzazione o effettuazione di scommesse: in entrambi i casi, la pena detentiva prevista, da tre mesi a due anni, è aumentata, da uno a cinque anni di reclusione, mentre la pena pecuniaria che, attualmente, va da 5.000 a 30.000 euro, passa ad un minimo di 20.000 e un massimo di 50.000 euro. L'articolo 5 interviene in modifica dell'articolo 544-sexies del codice penale, in materia di confisca dell'animale e di pene accessorie: il codice attualmente prevede, in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 codice di procedura penale, la confisca obbligatoria dell'animale e la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. Il presente disegno di legge, oltre ad innalzare nel minimo il suddetto termine di sospensione, che passa da tre mesi a un anno, prevede altresì che sia ordinata la confisca dell'animale in caso di decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 codice di procedura penale, nonché il sequestro preventivo in pendenza di procedimento penale, a norma dell'articolo 321 codice di procedura penale. Gli animali oggetto di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti riconosciuti.
In aggiunta ai delitti attualmente disciplinati dal codice penale, l'articolo 6 del presente disegno di legge dispone l'introduzione, nel nostro ordinamento, di un'apposita fattispecie di reato per chiunque pubblicamente istighi a commettere, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, i delitti in danno di animali previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727. In tali casi, si applica una pena detentiva che va da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni e una multa da 5.000 a 15.000 euro. Inoltre, al fine di contrastare la diffusione di materiale audiovisivo e di immagini inerenti crimini perpetrati sugli animali, il secondo comma prevede che le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 siano aumentate della metà se l'autore dei fatti, dopo avere realizzato immagini o video, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici. L'articolo 7 prevede un inasprimento delle pene per i casi di uccisione o danneggiamento di animali altrui, di cui all'articolo 638 del codice penale: in luogo della reclusione fino ad un anno o, in alternativa, della multa fino a 309 euro attualmente previste, si dispone una pena detentiva da un minimo di uno ad un massimo di tre anni e, congiuntamente, una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il medesimo articolo provvede altresì ad un inasprimento del massimo e del minimo edittale per i casi di delitti contro capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria. L'articolo 8, in modifica dell'articolo 727 codice penale, che disciplina il reato di abbandono di animali, prevede: un inasprimento della pena detentiva fino a tre anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro, in luogo dell'attuale arresto fino a un anno o, in alternativa, dell'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. L'articolo 9 prevede un inasprimento generale delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009, del Consiglio, del 24 settembre 2009, in materia di macellazione o abbattimento di animali.
L'articolo 10, al fine di risparmiare agli animali inutili sofferenze, prevede espressamente l'obbligo di abbattimento previo stordimento, nonché il divieto di triturazione dei pulcini. Inoltre, qualifica reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria e effettuata senza anestesia. In caso di violazione, si applicano le pene previste dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, come ulteriormente inasprite dal presente disegno di legge.
L'articolo 11 opera una modifica puntuale della disciplina contenuta nella legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio, al fine di introdurre il divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'esercizio dell'attività di caccia. Si tratta di una pratica cruenta, che prevede la cattura e la detenzione di uccelli, con l'obiettivo di utilizzarli nelle attività di caccia per attirare altri uccelli. A tal proposito, vale la pena ricordare che la direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, vieta questo metodo di caccia e che l'Italia è stata sottoposta ad apposita procedura d'infrazione (n. 2014/2006 ENVI), per la non corretta applicazione della suddetta direttiva. Per superare i rilievi della Commissione europea e consentire l'archiviazione della procedura, con legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), si è provveduto esclusivamente a limitare l'utilizzo di alcuni strumenti per la cattura, come ad esempio le reti, rientranti nei mezzi o metodi vietati dall'allegato IV della direttiva, senza però vietare del tutto i richiami vivi, la cui detenzione è una condizione di forte violenza sugli uccelli, costretti in gabbie minuscole e in ambienti bui per lunghe fasi dell'anno, con conseguenti gravi danni fisici e comportamentali. Per tali motivi, si provvede a vietare definitivamente tale pratica.
Infine, l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore e le modalità di riassegnazione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 544-bis del codice penale, le parole: « da quattro mesi a due anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni ».

Art. 2.

1. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, le parole: « da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro ».

Art. 3.

1. All'articolo 544-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro »;

b) al secondo comma, le parole: « da un terzo alla metà », sono sostituite dalle seguenti: « della metà ».

Art. 4.

1. All'articolo 544-quinquies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da tre a sette anni e con la multa da 70.000 a 180.000 euro. »;

b) al secondo comma, alinea, le parole: « da un terzo alla metà », sono sostituite dalle seguenti: « della metà »;

c) al terzo comma, primo periodo, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. »;

d) al quarto comma, le parole: « da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a cinque anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. ».

Art. 5.

1. All'articolo 544-sexies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. In pendenza di procedimento penale, è sempre disposto il sequestro dell'animale. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, ai sensi del presente articolo, sono affidati ad associazioni o enti riconosciuti. »;

b) al secondo periodo, le parole; « da tre mesi a tre anni », sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni ».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 544-sexies del codice penale, è aggiunto il seguente: « Art. 544-septies. – (Istigazione a pratiche contro il sentimento per gli animali e diffusione illecita di materiale audio-video attraverso strumenti informatici e telematici) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di animali, uno o più delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 5.000 a 15.000 euro.

2. Le pene per i fatti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 e 727 sono aumentate della metà se l'autore dei fatti, ne dà divulgazione attraverso strumenti informatici o telematici ».

Art. 7.

1. All'articolo 638 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 », sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro. »;

b) al secondo comma, le parole: « La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni », sono sostituite dalle seguenti: « La pena è della reclusione da uno a cinque anni ».

Art. 8.

1. All'articolo 727, primo comma, del codice penale, le parole: « con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. », sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro. ».

Art. 9.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « della somma da 2.000 euro a 6.000 euro. », sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 6.000 euro a 12.000 euro. »;

b) al comma 2, le parole: « della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. », sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 3000 euro a 9.000 euro. »;

c) al comma 3, le parole: « della somma da 1.000 euro a 3.000 euro. », sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 3000 euro a 9.000 euro. »;

d) al comma 4, le parole: « della somma da 300 euro a 700 euro », sono sostituite dalle seguenti: « della somma da 1.000 euro a 2.000 euro. ».

Art. 10.

1. Al fine di risparmiare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili, gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento.

2. Sono considerati reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale, il debeccamento dei pulcini, la decornazione e la castrazione dei suinetti, nonché qualsiasi altra forma di mutilazione di specie animali non necessaria ed effettuata senza anestesia.

3. È vietata la triturazione dei pulcini.

4. Chiunque viola le previsioni di cui ai commi precedenti è perseguito a norma degli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale.

Art. 11.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le attività di cattura, allevamento e utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietate. »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « nonché il loro uso in funzione di richiami » sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 6, le parole: « con l'uso di richiami vivi » sono soppresse;

4) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

c) all'articolo 21, comma 1:

1) le lettere p) e q) sono abrogate;

2) la lettera r) è sostituita dalla seguente:

« r) usare a fini di richiamo uccelli vivi e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono »;

3) la lettera ee) è sostituita dalla seguente:

« ee) detenere, acquistare, e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia »;

d) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: « richiami non autorizzati », sono sostituite dalle seguenti: « richiami vivi ».

Art. 12.

1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti riconosciuti, individuati ai sensi del decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2007.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data della sua entrata in vigore.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.