Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 214-515-805-B

Senato della RepubblicaXVIII LEGISLATURA
N. 214-515-805-B
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 7 febbraio 2019, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

(V. Stampati nn. 214, 515 e805)

d'iniziativa dei senatori QUAGLIARIELLO (214); CALDEROLI e PERILLI (515); PATUANELLI e ROMEO (805)

(V. Stampato Camera n. 1585)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 9 maggio 2019

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 maggio 2019

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » è sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « otto »;

b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».

Art. 2.

(Numero dei senatori)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » è sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « quattro »;

b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « tre »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

Art. 3.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.