Legislatura 17ª - Dossier n. 151

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 151
Nota di lettura

Servizio del bilancio

A.S. 2550: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Riferimenti:

  • A.S. 2550

PREMESSA

Il provvedimento in esame reca la conversione del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, contenente " misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l’efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa", approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

Al momento, non è disponibile la RT di passaggio redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, ovvero "aggiornata" all'esame delle modifiche ed integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che il disegno di legge si propone di disciplinare una serie di aspetti organizzativi e procedurali al fine di garantire il pieno svolgimento delle funzioni della Corte di cassazione, in relazione ai ruolo decisivo per la certezza del diritto nonché per assicurare una standardizzazione uniforme in tema di tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, circa l'aspetto fondamentale dell'intervento, la citata relazione sottolinea che lo stesso interessa la definizione dell'arretrato pendente che espone lo Stato agli oneri derivanti dall'indennizzo dovuto per la violazione del principio della ragionevole durata dei processo, orientandosi verso una celere definizione dei procedimenti pendenti e di quelli futuri, rendendo più efficiente e trasparente, anche nei rapporti con il contribuente, l'azione della Amministrazione finanziaria, prevedendo una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'ufficio del massimario, prevedendo che i magistrati con una più elevata anzianità nell'ufficio medesimo partecipino direttamente allo svolgimento della funzione giurisdizionale, anche al fine di accelerare i tempi di definizione dell'arretrato.

Viene prevista, altresì, l'ipotesi di tirocinio del laureati presso la Corte di cassazione, nonché disposizioni volte a garantire la piena funzionalità degli uffici di sorveglianza con le quali viene impedita l'applicazione del personale amministrativo agli stessi assegnati in assenza di nulla osta del capo dell'ufficio, chiamato a valutare le esigenze di servizio, e, con la medesima finalità, è poi introdotta la previsione di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione giudiziaria presso altre amministrazioni fatta eccezione degli organi costituzionali, in considerazione della rilevanza pubblica delle funzioni da queste assolte.

Infine, particolari disposizioni sono state previste anche in materia di tirocinio dei magistrati nonché in ordine ai tramutamenti successivi di magistrati e di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari di Cassazione, adottate ai fini di promuovere la continuità e la funzionalità degli uffici, ampliandosi il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate a quattro anni ad eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali si prevede una limitazione a tre anni del limite minimo di permanenza.

Capo I
Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari

Articolo 1
(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso)

L'articolo inserisce due commi nell'art. 115 dell'ordinamento giudiziario (R.d. n. 12 del 1941), per consentire al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alle sezioni, per un periodo non superiore a tre anni, non rinnovabili, i magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità. L'applicazione temporanea dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'ufficio del massimario. La disposizione circoscrive la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che abbiano presso l'ufficio del massimario una anzianità di servizio di almeno due anni.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma prevede l'applicazione temporanea di magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo, con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, ad opera del primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti.

Si prevede, inoltre, che il collegio giudicante della Corte non possa essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario.

La RT conclude che la norma riveste carattere meramente dispositivo e, pertanto, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato, considerato che le applicazioni di magistrati previste dalla norma in esame, avverranno nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario, non prevedendosi, al riguardo, la corresponsione di specifiche indennità o altri emolumenti aggiuntivi.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi non indica effetti.

Al riguardo, per i profili di copertura, considerando anche gli elementi di conferma acquisiti nel corso dell'esame in prima lettura(1) circa la neutralità delle norme e tenendo conto del tenore chiaramente ordinamentale delle specificazioni intervenute sulla durata degli incarichi de quo e sulla platea dei magistrati interessati dalla norma, non ci sono osservazioni.


1) La Nota depositata alla Camera dalla R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura ha certificato infatti l'assenza di oneri, sulla base delle indicazioni fornite dal ministero della giustizia, per cui si tratterebbe di mansioni differenti e non "aggiuntive" rispetto a quelle già ordinariamente svolte dai magistrati interessati. In particolare, il ministero della Giustizia afferma che "l'applicazione - anche temporanea - di magistrati assegnati al massimario o al ruolo della Corte di Cassazione alle sezioni della stessa Corte per lo svolgimento degli adempimenti collegati all'attività di udienza, non riguarda un ampliamento di mansioni alle quali gli stessi giudici possono essere adibiti. Si tratta, in realtà, solo di funzioni diverse nell'ambito dell'ordinaria attività giurisdizionale di legittimità cui gli stessi sono deputati che, come tali, non possono essere qualificate a titolo di mansioni "superiori", né possono essere suscettibili di essere liquidate con una retribuzione maggiore né con indennità accessorie." A tal fine, l'Organo erariale osserva aggiuntivamente che "il trattamento economico di qualsiasi magistrato rimane legato alla progressione per anzianità ed alle variazioni di professionalità cui il medesimo soggiace periodicamente per effetto della Tabella A della legge n. 111 del 2007.", concludendo con l'assicurazione circa la effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Gabinetto del Ministro, Nota del 20 settembre 2016, pagina 1; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota del 20 settembre 2016, pagina 1.

Articolo 1-bis
(Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione)

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in prima lettura dalla Camera dei Deputati.

In particolare:

Il comma 1 generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte. Si ricorre all'udienza pubblica solo se la sezione filtro non riesce a definire il giudizio in camera di consiglio o se la questione di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare riveste una particolare rilevanza.

Con un intervento sull'art. 376 c.p.c. si specifica che, se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità/infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità.

Con la modifica dell'art. 377 si rimette ad un decreto del presidente (della Corte di cassazione, della sezione semplice o della sezione filtro) l'ordine di integrazione del contraddittorio o di esecuzione della notificazione dell'impugnazione (attualmente la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375, n. 2).

All'art. 379 c.p.c. è invertito l'ordine di intervento delle parti nella discussione: dopo l'intervento del relatore spetta infatti al PM esprimere, oralmente, le sue conclusioni motivate; solo successivamente saranno i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche ed è soppressa la disposizione che oggi consente alle parti di presentare in udienza brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del PM.

Il procedimento camerale dinanzi alle sezioni semplici è regolato dal nuovo art. 380-bis.1. Secondo tale articolo PM e parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio almeno 40 giorni prima; il PM potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio mentre le parti non oltre 10 giorni prima dell'adunanza. La corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento di PM e parti.

Con la modifica dell'art. 380-bis c.p.c. si interviene sul procedimento filtro dinanzi alla apposita sezione civile della Corte, per eliminare la relazione del consigliere che, attualmente, contiene una concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso e che viene oggi depositata in cancelleria. La riforma accelera i tempi rimettendo allo stesso presidente, in sede di fissazione dell'adunanza, l'indicazione di eventuali ipotesi filtro. Se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza/fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice.

Si è provveduto anche alla modifica del procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, intervenendo sull'art. 380-ter c.p.c. La riforma prevede che tanto il PM quanto le parti possano interagire con la Corte esclusivamente per iscritto, escludendo la possibilità di essere sentiti; la camera di consiglio decide inaudita altera parte.

Con l'intervento sugli articoli 390 e 391 si ampliano poi i termini per rinunciare al ricorso (e si coordina il codice con la soppressione dall'art. 375, n. 3). Infine, con la modifica dell'art. 391-bis si distingue il procedimento di correzione degli errori materiali da quello di revocazione delle sentenze della Cassazione. Nel primo caso, infatti, si prevede che l'esigenza di una correzione possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte o richiesta dalle parti senza limiti di tempo (oggi, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o entro un anno dalla sua pubblicazione). Nel secondo caso, invece, la revocazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione; se la Corte ritiene la richiesta inammissibile pronuncia in camera di consiglio, diversamente provvede in pubblica udienza.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, si applicano solo ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur tenendo conto - almeno ad un primo esame - del tenore evidentemente ordinamentale delle norme, andrebbe fornita una RT aggiornata che illustri gli effetti di invarianza finanziaria.

Articolo 2
(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado)

Il comma 1 interviene sull'art. 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari, per consentire lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, uffici giudiziari che sino ad oggi erano esclusi. Viene a tal fine integrato l'elenco degli uffici giudiziari contenuto nel comma 1 dell'art. 73 (lett. a).

Inoltre, con una modifica al comma 5-bis, inoltre, è precisato che la collaborazione all'attività di formazione fornita dall'ordine degli avvocati è demandata al Consiglio nazionale forense quando il tirocinio è svolto presso gli uffici di legittimità, Corte di cassazione e Procura generale (lett. b).

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma contempla sia l'ipotesi di estensione del tirocinio dei laureati ammessi allo stage ai sensi dell'articolo 73 del D.L. n. 69/2013 anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la medesima corte. Nello specifico vengono individuati i soggetti idonei alla presentazione della domanda di tirocinio e le sedi di svolgimento dello stesso specificatamente individuate.

Trattasi della mera estensione della possibilità di svolgere attività di tirocinio, oltre che presso gli uffici giudiziari di primo e secondo grado, anche presso la Corte di Cassazione. Gli eventuali oneri connessi all'erogazione di borse di studio ai tirocinanti, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse rese annualmente disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 73, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, che prevede che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venga determinato, annualmente, l'ammontare delle risorse destinate ad interventi per l'attribuzione di borse di studio. Tali risorse potranno, infatti, essere reperite nell'ambito delle quote del Fondo unico giustizia, assegnate all'amministrazione ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. 143/2008 o, in mancanza delle stesse, nell'ambito delle disponibilità annuali dei Fondo per l'efficienza della giustizia dì cui all'articolo 1, comma 96, della Legge 190/2014, come espressamente previsto dall'articolo 22, comma 2, del D.L. 83/2015.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non espone dati.

Al riguardo, nulla da osservare, considerato che le norme ampliano gli uffici giudiziari presso i quali si possono svolgere i tirocini nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Il comma 2 interviene sul decreto legislativo n. 160 del 2006 per consentire che, all'esito del concorso per esami per magistrato ordinario, se il numero dei candidati idonei è superiore al numero dei posti banditi, gli idonei siano nominati non più nei limiti dei posti messi a concorso, ma nei limiti dei posti effettivamente disponibili o che si renderanno tali nei successivi 6 mesi, senza comunque superare il limite di un decimo dei posti messi a concorso.

Il comma 2, lett. b), abroga la disposizione che sino ad oggi escludeva che i magistrati di prima nomina potessero svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali.

Il comma 3 introduce una deroga eccezionale alle disposizioni sul tirocinio dei magistrati ordinari riducendone le durata, da 18 a 12 mesi, per coloro che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (concorsi banditi nel 2014 e nel 2015, tuttora in svolgimento). La modifica è volta a consentire a questi magistrati di iniziare a svolgere con 6 mesi di anticipo le funzioni giudiziarie. In seguito ad una integrazione approvata nel corso dell'esame in prima lettura, si è stabilito che la norma non vale per i magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015.

Le modifiche approvate in prima lettura hanno provveduto a circoscrivere ad un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge richiedeva 2 mesi) e ampliando a 11 mesi (in luogo dei previsti 10) il tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Il comma 4 consente di ampliare il numero dei magistrati nominati in funzione delle effettive scoperture nell’organico, al di là del numero di posti messi a concorso, e si applica anche ai concorsi già banditi e in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il comma 5, in relazione agli oneri di cui ai commi 2, 3 e 4 autorizza la spesa di:

  • 5,8 milioni per il 2017,
  • 6,2 milioni per il 2018,
  • 3,2 milioni per il 2019,
  • 3,3 milioni per il 2020,
  • 3,5 milioni per il 2021,
  • 3,6 milioni per il 2022,
  • 3,6 milioni per il 2023,
  • 3,7 milioni per il 2024,
  • 3,8 milioni per il 2025,
  • 3,8 milioni annui a decorrere dal 2026.

La copertura di tali oneri è indicata dall’articolo 11, comma 4.

La RT annessa al ddl iniziale afferma, sui commi in esame, che ivi si provvede alla modifica della disciplina relativa all'accesso al concorso per magistrato ordinario e ripristina la disposizione recala dall'ai. 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, abrogata con il D.Lgs. n. 160 del 2006, che consentiva, a fronte di una graduatoria con cui si dichiarano idonei un numero di concorrenti superiore al numero dei posti messi a concorso, di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio. Sottolinea che l'urgenza dell'intervento normativo va individuata nella necessità di garantire una sollecita copertura dei posti di magistrato ordinario attualmente vacanti.

Si prevede che l'aumento dei posti disponibili deve essere contenuto entro il limite di 1/10 dei posti messi a concorso, ciò anche al fine di contemperare l'interesse dell'amministrazione della giustizia ad una sollecita copertura dei posti disponibili con l'esigenza di assicurare un adeguato livello qualitativo dì coloro i quali possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio.

Trattandosi di un ampliamento della platea degli idonei, che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, si prevede che tali disposizioni si applichino anche ai concorsi in corso di svolgimento alla data dì entrata in vigore del presente decreto.

A tale riguardo, considerato che per i concorsi in atto è prevedibile che saranno ammessi agli orali un numero di concorrenti superiore a quello dei posti disponibili, la RT afferma che è ragionevole ipotizzare un aumento medio di n. 30 posti messi a concorso.

Dal punto di vista finanziario, è stato quantificato l'onere, a regime, relativo al concorso per magistrato ordinario, in corso di svolgimento,

Per i futuri concorsi, la quantificazione degli oneri, nonché la copertura finanziaria saranno determinati nell'ambito delle norme autorizzative delle assunzioni in deroga alla vigente disciplina del turn-over, previste di regola nella Legge di stabilità.

Per quanto premesso, in relazione al concorso in fase di espletamento, è possibile determinare nuovi oneri a regime, presumibilmente con decorrenza 1° gennaio 2017, stimati - per triennio 2017/2019 - come da prospetto sottostante, riferiti ad un contingente massimo di n. 30 unità:

ANNO

MESI

CLASSE

ON.AMM.

TOTALE

ANNO

MESI

Unitario

30 Unità

ANNO

ONERE

Magistrato ordinario in tirocinio

2017

6

0

16.435,09

60.936,37

2016

6

30.468,19

914.045,70

2017

2.094.308,40

2017

6

0

18.680,01

70.046,48

2016

6

35,023,24

1.050.697,20

2017

13A

1.182,51

4.318,85

2016

13a

4.318,85

129.565,50

2018

6

0

18,680,01

70.046,48

2017

6

35.023,24

1.050.697,20

2018

2.504.370,00

Magistrato ordinario

2018

6

0

23.002,52

85,669,89

2017

6

42.834,95

1.285.048,50

2018

13A

1.542,73

5.620,81

2017

13a

5.620,81

168.624,30

2019

12

0

23.002,52

85,669,89

2018

12

85.669,89

2.570.096,70

2019

2.738.721,00

2019

13A

1.542,73

5.620,81

2018

13a

5.620,81

168.624,30

Riepilogo oneri:

Anno 2017 euro 2.094.309,00

Anno 2018 euro 2.504,370,00

Anno 2019 euro 2.738.721,00

Per la proiezione decennale degli oneri a regime, la RT rimanda alla Tabella "Riepilogo oneri articolo 2, comma. lett. a) e comma 3 ".

La RT specifica che l'ulteriore proposta normativa di cui al comma 3 del presente articolo, è diretta a contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, riducendo, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006, da 18 a 12 mesi, la durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e successivamente nominati. Conseguentemente, sono rimodulati i periodi di durata delle sessioni in cui si articola il tirocinio.

Dal punto di vista finanziario, sono state calcolate le differenze stipendiali per l'anticipazione di sei mesi delle misure del trattamento economico, considerando una platea di beneficiari riferita agli ultimi 2 concorsi in magistratura espletati (2014 e 2015) pari a n. 300 unità, con effetti finanziari riferiti agli anni 2017 e 2019 e ulteriori n. 300 unità, con effetti finanziari riferiti agli anni 2018 e 2020.

L'onere è stato determinato in misura pari a ad euro 3.710.025 per gli anni 2017 e 2018 e ad euro 461.829 per gli anni 2019 e 2020 come rappresentato nella tabella che segue:

Anno

Oneri annuali lordi a legislazione vigente

Oneri annuali lordi in applicazione della norma

Maggior onere

n.300 Unità

n. 300 Unità

2016

19.576.566

19.576.566

0

2017

23.677.185

27.387.210

3.710.025

2018

27.387.210

27.387.210

0

2019

27.926.016

28.387.845

461.829

2020

35.423.877

35.423.877

0

Anno

Oneri annuali lordi a legislazione vigente

Oneri annuali lordi in applicazione della norma

Maggior onere

n. 300 Unità

300 Unità

2017

19.576.566

n. 19.576.566

0

2018

23.677,185

27.387,210

3.710,025

2019

27.387.210

27.387.210

0

2020

27.926.016

28.387.845

461.829

2021

35.423.877

35.423.877

0

Si prevede la specifica autorizzazione di spesa a copertura degli interventi previsti dal presente articolo.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto degli oneri attesi sui saldi di finanza pubblica, espone i seguenti valori in conto maggiori spese/maggiori entrate per effetti indotti:

(milioni di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

Articolo

Comma

e/s

c/k

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2

2 Lett.a)

s

c

0

2,1

2,5

2,7

0

2,1

2,5

2,7

0

2,1

2,5

2,7

2

2 Lett.a)

e

t

0

0

0

0

0

1

1,2

1,9

0

1

1,2

1,9

2

3

s

c

0

3,7

3,7

0,5

0

3,7

3,7

0,5

0

3,7

3,7

0,5

2

3

e

t

0

0

0

0

0

1,9

1,9

0,2

0

1,9

1,9

0,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbe preliminarmente confermato il numero di concorsi attualmente in svolgimento per i quali si prevede l'ampliamento dei posti fino al dieci per cento(2) , considerato che la quantificazione dell’onere considera un incremento di n. 30 unità per ciascuna procedura.

Venendo anche ai riflessi in materia di copertura finanziaria, in ordine ai rilievi già formulati nel corso dell'esame in prima lettura, circa la platea complessivamente considerata dalla RT ai fini del computo degli oneri relativi distintamente ai commi 2 (reclutamenti aggiuntivi) e 3 (tirocinio formativo), tenuto conto di quanto già riferito in merito dal Dipartimento della RGS in merito a tale difformità(3) , nulla da osservare.

Inoltre, in merito poi ai profili di stretta quantificazione, in ciò venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica - la cui misura è correlata ai parametri a "valore" adottati dalla RT per il calcolo degli oneri di spesa "unitari" - pur prendendo atto della intervenuta certificazione ribadita da parte della R.G.S.(4) nel corso dell'esame in prima lettura, va sottolineato che in base alla Circolare n. 32/2010 relativa ai contenuti della RT per quanto specificamente riferibile alle norme in materia di pubblico impiego, andrebbero comunque richiesti anche i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote fiscali e contributive utilizzate.

Si rammenta in proposito poi che l'articolo 17, comma 7, primo periodo prescrive che la relazione tecnica dovrebbe contenere il quadro analitico delle proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari(5) .

In particolare, circa l’onere recato dal comma 3 (tirocini), l'anticipo della maturazione degli scatti stipendiali non esaurisce i suoi effetti con la nomina in ruolo ma è di natura permanente e si riflette dunque in un anticipo della maturazione di tutti gli scatti negli anni successivi della carriera. Sul punto, sembrerebbero pertanto necessarie rassicurazioni.

Peraltro, ove si verificasse uno slittamento della data di decorrenza delle assunzioni(6) , si potrebbe determinare un sensibile effetto di alterazione dell’onere stesso in ragione annua certificato dalla RT.

Inoltre, con specifico riferimento all'integrazione approvata nel corso della prima lettura al medesimo comma 3, laddove si escludono dall'applicazione delle norme le platee relative ai concorsi espletati per il reclutamento di magistrati da destinare alla Provincia autonoma di Bolzano, posto che la RT non considera comunque nel computo degli oneri la platea riferibile ai citati concorsi, non ci sono osservazioni(7) .


2) In proposito si rileva che, alla data del 13 settembre 2016, risultano in corso di svolgimento i seguenti concorsi:1) concorso a 340 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 5 novembre 2014, per il quale sono in corso le prove orali;2) concorso a 350 posti di magistrato ordinario, indetto con D.M. 22 ottobre 2015, per il quale è in corso la correzione delle prove scritte, svolte nei giorni 5, 6 e 8 luglio 2016.

3) Sul punto, il Dipartimento della R.G.S ha infatti precisato, aderendo a quanto riferito dal ministero della Giustizia che "il diverso conteggio delle unità di magistrati risulta plausibile in ragione della differente portata applicativa dei due commi considerati. La quantificazione dell'onere di cui al comma 2 si basa, infatti, sulla mera ipotesi di incremento delle assunzioni effettuabili al solo fine di ipotizzare - sulla base dell'andamento storico dei concorsi già svolti che molto spesso non hanno determinato la totale copertura dei posti messi a concorso - il numero massimo degli eventuali e del tutto ipotetici candidati "idonei" e dunque, individuare l'eventuale differenziale di onere massimo da coprire rispetto alla legislazione vigente. Per la valutazione dell'onere di cui al comma 3, si è, invece, fatto riferimento alle unità che ragionevolmente (cioè sulla base della serie storica delle assunzioni nei concorsi per magistrato ordinario) saranno effettivamente assunte in servizio e che, pertanto, beneficeranno in concreto della riduzione di 6 mesi dal periodo di tirocinio (di regola, inferiori ai posti messi a concorso)". Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Gabinetto del Ministro, Nota del 20 settembre 2016, pagina 2. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota del 20 settembre 2016, pagina 2.

4) Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit. pagina 2.

5) In merito alla specifica disciplina del trattamento economico del personale della magistratura ordinaria e alla relativa progressione per scatti e classi stipendiali, si rinvia all'articolo 4 della legge n. 425/1984 e successive modificazioni, e, per il trattamento fondamentale, alla Tabella annessa alla legge n. 27/1981, come sostituita dalla tavola A della legge n. 111/2007. L'individuazione di un costo "medio" omnicomprensivo annuo del personale di magistratura al 2016 (stipendio, I.I.S; Altre indennità) e in considerazione dell'anzianità maturata, si attesta per l'erario sui 133.000 euro lordi annui procapite (9.037 anni/persona). Il costo medio annuo certificato dal Conto Annuale elaborato dalla R.G.S. è pari a 135.000 euro annui. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, A.S. 2112 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018", Allegato n. 5, pagina 151; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale, tavole relativo al comparto "Magistratura"sul sito internet del dipartimento.

6) Si rammenta, in proposito, che l'articolo 5, comma 4, della legge 111/2017, stabilisce che il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è attribuito all'atto della "nomina" in ruolo.

7) In tal senso, intervento del rappresentante del Governo che conferma che le modifiche che escludono dall'applicazione della riduzione di sei mesi della durata del tirocinio formativo per magistrati neoassunti i magistrati ordinari vincitori di uno specifico concorso riservato alla Provincia autonoma di Bolzano, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che la quantificazione degli oneri riportata nella relazione tecnica riferita al testo originario non considera la platea dei predetti magistrati ordinari vincitori dello specifico concorso. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, V commissione, 5 ottobre 2016, pagine 53-54.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati)

La norma modifica l'art. 194 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941) per subordinare il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di 3 anni) nella sede precedente.

Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che le norme riportate al comma 1 non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all’esito del tirocinio che hanno assunto l’effettivo possesso dell’ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma prevede misure in materia di tramutamenti successivi dei magistrati al fine di promuovere la continuità e la funzionalità degli uffici, ampliando il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate a quattro anni ad eccezione dei magistrati di prima nomina, per i quali si prevede una limitazione a tre anni del limite minimo di permanenza.

La norma riveste carattere meramente procedimentale, pertanto, non si rilevano profili di onerosità a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che le norme si iscrivono appieno nell'ambito dei soli effetti da considerarsi già scontati dai tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 4
(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni)

I comma 1 interviene sull'art. 68 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dedicato agli uffici di sorveglianza, e in particolare sul suo comma 2, che individua il personale di magistratura e amministrativo destinato agli uffici. Il decreto-legge inserisce un ultimo periodo con il quale stabilisce che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza (personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno) non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. Sarà dunque necessaria, per procedere all'applicazione del personale, una previa valutazione del presidente circa le esigenze di servizio dell'ufficio di sorveglianza.

Il comma 2 riguarda tutto il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia e vieta, fino al 31 dicembre 2019, che tale personale possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni.

Il comma 3 stabilisce che il divieto, oltre a non riguardare i dirigenti, non si applica ai comandi, ai distacchi ed alle assegnazioni che siano già in corso all'entrata in vigore del decreto-legge, né ad eventuali futuri spostamenti di personale verso gli organi costituzionali.

La RT annessa al ddl iniziale si limita a riferire che la norma è volta a garantire la piena funzionalità degli uffici di sorveglianza con le quali viene impedita l'applicazione del personale amministrativo agli stessi assegnati in assenza di nulla -osta del capo dell'ufficio, chiamato a valutare le esigenze di servizio ed inoltre introduce la previsione di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione giudiziaria presso altre amministrazioni con eccezione degli organi costituzionali, in considerazione della rilevanza pubblica delle funzioni da queste assolte. La norma riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non sì rilevano profili dì onerosità a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto degli effetti riepilogativi non evidenzia effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità)

L'articolo, al comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura generale della Corte di Cassazione, che abbiano maturato i requisiti per il collocamento a riposo. Si tratta di una proroga – circoscritta a coloro che svolgono specifiche funzioni in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall’art. 10) – del trattenimento in servizio già previsto sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari, da ultimo dal decreto-legge n. 83 del 2015.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che la norma si rende necessaria al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente.

Vengono cosi differiti al 31 dicembre 2017 gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n, 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, soltanto per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo armo di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari, resta invece fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n, 90 dei 2014.

L'articolo, conclude la RT, è teso quindi a salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari superiori, con particolare riguardo agli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi, che si renderebbero vacanti nell'anno 2017.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo,per i profili di copertura, va innanzitutto rilevato che le disposizioni sono volte a consentire il trattenimento in servizio dei magistrati in possesso di specifici requisiti, attenuando la portata delle previsioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 90/2014, a cui erano ascritti effetti netti di maggiore spesa per la finanza pubblica, su cui è di recente intervenuta anche la Corte costituzionale(8) .

Si ricorda che all’articolo 1, comma 3 del citato decreto-legge non sono stati specificamente ascritti effetti ai fini dei saldi dalla RT allegata a suo tempo al D.L. n. 90 del 2014. Parimenti, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi anche all'articolo 18, comma 1, del D.L. n. 83 del 2015 che ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 90 del 2014.

Tutto ciò considerato, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura in merito alla sostanziale neutralità medio tempore degli effetti(9) , va sottolineato che il trattenimento in servizio è sempre suscettibile - anche alla luce della quantificazione contenuta nella RT riferita al decreto-legge n. 90 del 2014 - di determinare effetti finanziari di spesa maggiore/minore spesa, di segno quindi "opposto", rispetto alle previsioni già scontate nella redazione dei saldi tendenziali redatti secondo il criterio della legislazione vigente, il cui saldo potrebbe comportare maggiori oneri.

In proposito, andrebbero pertanto richiesti gli elementi utili a verificare gli effetti finanziari d'impatto aggiuntivi.

Il comma 2 stabilisce che le funzioni direttive di legittimità – ovvero di presidente di sezione della Corte di cassazione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione – possono essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio); contestualmente, peraltro, la disposizione afferma che il calcolo degli anni di servizio va fatto senza applicare l’istituto del trattenimento in servizio e dunque considerando il pensionamento a 70 anni.

La RT annessa al ddl iniziale si limita a ribadire che ivi si prevede il possesso di particolari requisiti ai fini del conferimento di funzioni direttive di legittimità che si prevede possano essere conferite esclusivamente a magistrati che possano assicurate almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

Dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto non evidenzia specifici effetti.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.


8) Sentenza n. 133/2016.

9) La Ragioneria, anche in considerazione di quanto affermato nella Nota di risposte del ministero della Giustizia in merito "all'esiguità del numero dei soggetti interessati, ha affermato che dalla disposizione in esame, a fronte dell'incremento di spesa per TFS conseguente al trattenimento in servizio (da ritenersi ex se marginale, anche perché computato su di una sola annualità) si registra, nel breve periodo, una minore spesa per prestazioni pensionistiche e, nel medio-lungo periodo, un differimento della spesa per redditi di lavoro dipendente indotta dalla sostituzione dei magistrati collocati a riposo". Cfr. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Gabinetto del Ministro, Nota del 20 settembre 2016, pagina 2. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Nota del 20 settembre 2016, pagina 2-3.

Articolo 6
(Modifiche alla legge 5 marzo 1991, n. 71, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario)

L'articolo interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria (Tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991). In particolare, mantenendo inalterato il numero complessivo dell'organico, pari a 10.151 magistrati, il provvedimento fa seguito alla riforma della geografia giudiziaria e:

• riduce di n. 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado. Le funzioni direttive di primo grado passano dunque da n. 366 a n. 314 unità;

• aumenta in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi (tra questi sono compresi anche i magistrati distrettuali, i magistrati con funzioni di coordinamento nazionale presso la DNA ed i magistrati con funzioni semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado). Il numero di questi magistrati sale, dunque, da n. 9.039 a n. 9.091 unità.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma effettua una modificazione numerica di organico corrispondente a funzioni direttive di merito, sottraendo, dal numero complessivo di trecentosessantasei posti, di cui alla lettera I della Tabella B allegata alla legge n. 111 del 2007, cinquantadue posti che residuano dalla soppressione di uffici (tribunali e procure) avvenuta con la cd. riforma della geografia giudiziaria di cui al decreto legislativo n.155 del 2012.

I cinquantadue posti portati in detrazione in quella fascia di organico andranno ad aumentare quelli di cui alla lettera L della Tabella B allegata alla legge n. 111 del 2007, che ricomprende i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, non direttivi, entro cui vanno individuati conseguentemente i posti per l'incremento della pianta organica in specie della magistratura di sorveglianza che, di recente, ha visto aumentare i suoi compiti e che con il presente decreto-legge vede un ulteriore sviluppo delle funzioni.

La norma prevede una diversa distribuzione delle unità di personale della magistratura, alla luce dei nuovi compiti previsti nell'ambito della magistratura di sorveglianza, senza peraltro incidere sulla dotazione organica complessiva dei magistrati ordinari.

La RT precisa, altresì, che le funzioni dei magistrati di sorveglianza sono ricomprese anch'esse nell'organico statuito nella Tabella B lettera L) della legge n. 111/2007 e, pertanto, la movimentazione prevista non dà luogo a modifiche inerenti i trattamenti economici in godimento, né riflessi sulle progressioni economiche di carriera, legate all'anzianità di servizio e alle valutazioni di professionalità.

In tal senso, conclude che le disposizioni in esame non sono suscettibili dì determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non indica effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, posto che la norma si iscrive appieno nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Capo II
Misure urgenti per la Giustizia amministrativa

Articolo 7
(Disposizioni sul processo amministrativo telematico)

Il comma 1interviene sul Codice del processo amministrativo (All. 1 del D. Lgs. n. 104 del 2010).

In particolare all’articolo 25 (elezione del domicilio digitale):

- è inserito un nuovo comma 1-bis in cui si precisa l’estensione al processo amministrativo telematico, ove compatibile, della disciplina sul domicilio digitale del processo civile telematico di cui all’art. 16-sexies del DL 179/2012 e quindi la residualità della possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario; a tale modalità di notificazione può procedersi, infatti, soltanto quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione digitale presso l'indirizzo PEC;

- è aggiunto poi un nuovo comma 1-ter in cui si precisa - per le comunicazioni di segreteria - l’inapplicabilità ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico, dal 1 gennaio 2018, della disciplina (del comma 1) sulla domiciliazione della parte nei giudizi amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. Il deposito telematico ha, infatti, reso obsoleta la figura del domiciliatario, non rilevando più il comune dove la parte ha il domicilio. Il comma 1-ter prevede che, davanti al TAR, la parte che non elegge domicilio nel comune sede del tribunale (o della sezione distaccata dove pende il ricorso) si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del TAR (o della sezione distaccata); analogamente, davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, è considerata domiciliata presso la segreteria del Consiglio di Stato.

Quindi all’articolo 136 (deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti processuali) dello stesso Codice:

- al comma 1 si prevede la possibilità di utilizzo della posta elettronica certificata; per l'efficacia delle comunicazioni da parte della segreteria del giudice è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a tutti gli avvocati;

-sul comma 1 è stato precisato l'obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo PEC; che in caso di collegio difensivo;

- è riformulato il comma 2 in cui sono specificate, in particolare, alcune eccezionali motivazioni alla base della deroga alla regola del deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori (o delle parti che siano in giudizio personalmente).

- nel corso dell'esame in prima lettura, è stato riformulato il comma 2-bis prevedendo che fatti salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. È stato stabilito che dall’attuazione del presente comma è stato stabilito che non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sono stati, infine, aggiunti sempre all'articolo 136, i seguenti commi:

-il comma 2-ter, che prevede l'attestazione da parte del difensore degli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia.

-il comma 2-quater che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti caricando gli atti sul sito istituzionale quando non in possesso di posta elettronica certificata (PEC).

Il comma 2 reca la modifica di alcune disposizioni delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (All. 2 del D.Lgs. n. 104 del 2010).

In particolare:

- all’articolo 3 (Dovere di motivazione e sinteticità degli atti) è precisata l’obbligatorietà (anziché la mera possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze;

- all’articolo 4 (Giurisdizione dei giudici amministrativi), in materia di orario-limite per il deposito degli atti in scadenza, viene previsto il deposito “telematico” (accertato mediante la ricevuta di accettazione originata dal sistema) fino alle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile (l’attuale deposito ordinario chiude alle ore 12.00);

- all’articolo 5 (Tribunali amministrativi regionali) è aggiunto un comma 3-bis sulla disciplina del deposito degli atti in forma cartacea, ove previsto; spetta al segretario dell’ufficio giudiziario la gestione del relativo fascicolo che dovrà contenere un indice analitico dei documenti che lo compongono e il cui aggiornamento è curato dallo stesso ufficio di segreteria del giudice amministrativo;

- all’articolo 13, comma 1, si prevede che il Segretario generale della giustizia amministrativa possa stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o caricamento. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo »;

- all’articolo 13 (Competenza territoriale inderogabile) sono aggiunti due commi: il comma 1-ter che prevede, salvo i casi previsti dalla legge, l’obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1° gennaio 2017; il nuovo comma 1-quater stabilisce fino al 31 dicembre 2017 l’obbligo di deposito mediante PEC (o nei casi previsti, mediante caricamento sul sito istituzionale) dei ricorsi, degli scritti difensivi e degli altri atti da parte dei domiciliatari, anche non iscritti all’albo degli avvocati;

- un nuovo articolo 13-bis detta infine misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. In particolare, si stabilisce che – per tre anni dall'avvio del processo amministrativo telematico (quindi fino al 31 dicembre 2019) - ove la questione di diritto in esame abbia dato luogo a difformi interpretazioni giurisprudenziali (suscettibili di incidere in misura rilevante sul diritto di difesa di una parte), il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso possa sottoporre per saltum – tramite il presidente del TAR o della sezione - al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione all'Adunanza plenaria. È previsto un doppio filtro sulla richiesta: il primo da parte del presidente del TAR interessato o della sezione; il secondo da parte del presidente del Consiglio di Stato. L'articolo precisa, infine, che le decisioni dell'Adunanza plenaria possono riguardare le sole questioni di diritto relative al processo amministrativo telematico.

Il comma 3 prevede i termini di efficacia sui procedimenti in corso delle modifiche in materia di processo amministrativo telematico introdotte dall’articolo, nonché quelle disposte dall’articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Il comma 4 stabilisce che nel primo anno di vigenza a regime del processo amministrativo telematico – cioè dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 – i giudizi introdotti con modalità telematiche dovranno essere accompagnati anche da una copia cartacea del ricorso.

Il comma 5 prevede l’inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute nel D.Lgs 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato nonché in materia di segreto di Stato (art. 22, 39 e ss., L. 124 del 2007).

Il comma 6 stabilisce l’uso esclusivo della PEC dal 1° gennaio 2017 per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti per garantire la sicurezza del SIGA, il sistema informativo della giustizia amministrativa.

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge fino al 30 novembre 2016, una fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico presso TAR e Consiglio di Stato, le cui concrete modalità attuative sono demandate agli organi della giustizia amministrativa.

Il comma 7 reca l’istituzione di una Commissione di monitoraggio con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all’avvio del processo telematico presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato, composta dal presidente di Tar più anziano nel ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l’informatica e, eventualmente, da un massimo di altri tre esperti, anche esterni all’amministrazione, due, di cui uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell’ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative nel settore del diritto amministrativo. La partecipazione alla commissione è a titolo totalmente gratuito; la commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa.

Il comma 8 prevede l’abrogazione, a fini di coordinamento con le norme in esame, del comma 1-bis dell’articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,, la lettera b) del comma 1-bis, dell’articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, e della legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché della norma (art. 2, comma 1-bis, D.L. 117 del 2016) che, per consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, prevedeva, fino al 31 marzo 2017, l’applicabilità, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, delle regole vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 117.

Il comma 8-bis stabilisce che a decorrere dal primo gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all’attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.

Il comma 8-ter riformula l'art. 192 del TU spese di giustizia rinviando ad un decreto del MEF per le modalità di pagamento del contributo unificato nel processo amministrativo (fino alla data di vigenza del citato decreto si applicano le attuali disposizioni).

Il comma 8-quater afferma che le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.

Il comma 8-quinquies stabilisce che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo reca disposizioni volte a garantire un efficiente, celere e coordinato avvio del processo amministrativo telematico (ed. PAT). Le suddette disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non indica effetti.

Al riguardo, sul comma 7, anzitutto sotto il profilo metodologico - contabile, pur premesso che la norma prevede espressamente che la partecipazione ai lavori della Commissione di monitoraggio è prevista solo a titolo gratuito, e pur considerando la conferma della neutralità fornita dal Dipartimento della R.G.S.(10) , per cui l'attuazione della norma "non deve" determinare maggiori oneri, occorre soffermarsi sulla clausola di invarianza inserita al comma 8-quinquies all'esito dell'esame svoltosi in prima lettera.

Va considerato infatti che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, così come di recente modificato dalla legge n. 163/2016, prescrive che ogni qualvolta nuove norme si associno alle siffatte clausole le stesse debbano essere accompagnate da RT recanti l'illustrazione degli elementi (anche contabili) idonee a suffragarne l'effettiva sostenibilità, nonché valutazioni in merito ad effetti d'impatto attesi dall'attuazione delle medesime. In tal senso, andrebbero comunque forniti elementi volti ad escludere oneri connessi ad eventuali "rimborsi" o emolumenti di carattere non retributivo ai lavori della citata Commissione, anche per la partecipazione eventuale di esperti esterni alla pubblica amministrazione.

Conferme in tema di neutralità finanziaria andrebbero poi acquisite circa l'avvio della sperimentazione dell'attuazione della nuova disciplina relativa al processo amministrativo telematico (PAT) previsto dal comma 8-ter, con conseguente venir meno della fase transitoria già prevista fino al 31 marzo 2017, per cui andrebbero, a rigore, richiesti elementi di documentazione dimostrativi dell'assenza di aggravi di carattere amministrativo ed operativo, che non siano fronteggiabili con le sole risorse già disponibili a legislazione vigente per l'Amministrazione giudiziaria.

Inoltre, in merito all'integrazione apportata nel corso dell'esame in prima lettura al comma 1, lettera b) capoverso comma 2-ter, circa l'esonero ivi previsto dal versamento dei diritti di copia per quegli atti o provvedimenti presenti nel fascicolo informatico di cui il difensore può attestare la conformità ai documenti trasmessi su supporto analogico, posto pure che si tratterebbe di entrate di entità "trascurabile" per l'Amministrazione del Consiglio di Stato(11) , le cui previsioni dovranno essere corrispondentemente giocoforza ridotte, andrebbero comunque richiesti elementi di stima in ordine al mancato gettito per l'erario.

Con riferimento alla modifica all'articolo 192 del testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115/2002, pur considerando che il comma 5 del testo riformulato dell'articolo 192 del T.U. delle spese di giustizia, reca una specifica clausola di neutralità a tal fine, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'effettiva possibilità di predisporre una soluzione di riscossione del contributo, alternativa a quella prevista a legislazione vigente, assicurando comunque l'invarianza del gettito.


10) Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit. pagina, pagina 4.

11) Sul punto, si richiama il parere di nulla osta espresso nel corso dell'esame in V Commissione alla Camera dei Deputati. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., pagina 54.

Articolo 7-bis
(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte)

L'articolo interviene sulle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo per inserirvi l'art. 13-bis, in forza del quale le parti dovranno redigere il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, all'esito di un procedura di consultazione delle categorie di professionisti interessate, entro la fine di quest'anno. La disposizione precisa che le questioni trattate nelle pagine che dovessero superare i suddetti limiti dimensionali potranno non essere esaminate dal giudice, senza che questo rappresenti motivo di impugnazione della sua decisione;

Si prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettui un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto che fissa i criteri di sinteticità e i limiti dimensionali degli atti.

Il dispositivo, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvisto di RT.

Al riguardo, considerato il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme approvate nel corso dell'esame in prima lettura, non ci sono osservazioni.

Articolo 8
(Ufficio per il processo amministrativo)

L'articolo, aggiungendo al comma 1 all’art. 53-bis alla legge 186 del 1982, prevede l’istituzione dell’ufficio del processo presso gli uffici della giustizia amministrativa al fine di garantire la ragionevole durata del processo e l’attuazione del processo amministrativo telematico.

Il comma 2 stabilisce che le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. È stabilito che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si debba provvedere con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che l'articolo istituisce una struttura appositamente dedicata al supporto del magistrato nell'attività di ricerca di legislazione, giurisprudenza, dottrina, precedenti, elaborazione di provvedimenti elementari o parti di provvedimenti, e, con l'avvio del PAT, anche di gestione informatica del processo.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto all'attuazione delle disposizioni dì cui al presente articolo, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica non indica valori.

Al riguardo, in assenza elementi di chiarificazione forniti nel corso dell'esame in prima lettura, pur prendendo atto di quanto genericamente indicato dalla RT, giusta previsione in tal senso di cui all'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità, si rende necessaria l'acquisizione di elementi di valutazione che siano idonei a suffragare l’effettiva possibilità di dare attuazione alle misure organizzative in esame con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9
(Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa)

I commi 1-3 provvedono ad un aumento delle dotazioni organiche di diverse categorie di personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR. Le nuove dotazioni sono esposte nella tabella A, allegata al decreto. L’aumento interessa un totale di n.53 unità di personale, da assumere con contratto a tempo indeterminato mediante concorso pubblico, in deroga ai divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nella PA nonché dei limiti in materia di turn over. Ad eccezione delle spese di personale conseguenti alle indicate nuove assunzioni (finanziate in base all’art. 11), all’attuazione delle disposizioni dell’art. 9 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 4 stabilisce che le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.

Il comma 5 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che per ottimizzare la funzionalità dei sistemi ICT della Giustizia amministrativa e, di conseguenza, garantire la piena operatività del PAT, viene previsto un aumento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali per un totale di n. 53 unità. Dall'attuazione del presente articolo derivano oneri pad a euro 2.553.700 annui a decorrere dall'anno 2017 come di seguito riportati.

Area informatica

Costo unitario/

Numero

unità

Spesa

II F1

37.691,00

20

753.820,00

IIIF1

46.000,00

30

1.380.000,00

Dirigenti

139.960,00

3

419.880,00

53

2.553.700,00

Alle eventuali spese di funzionamento connesse alle assunzioni del predetto personale, si fa fronte con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo indica i seguenti effetti d'impatto:

(milioni di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

Articolo

Comma

e/s

c/k/t

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

9

2

s

c

0

2,6

2,6

2,6

0

2,6

2,6

2,6

0

2,6

2,6

2,6

9

2

e

t

0

0

0

0

0

1,2

1,2

1,2

0

1,2

1,2

1,2

Al riguardo, per i profili di quantificazione, va innanzitutto segnalato che la esposizione dei parametri relativi al costo medio annuo di ciascuna delle unità di cui è previsto il reclutamento, andrebbe integrata dalla dettagliata rappresentazione delle componenti retributive ivi considerate in relazione al trattamento economico principale ed accessorio spettante ai sensi della normativa vigente, oltre che dell'acquisizione dei prospetti di "computo" degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla normativa vigente a disciplina dei contenuti delle RT(12) .

Sul punto, si rammenta inoltre che l'articolo 17, comma 1, primo periodo, della legge di contabilità, imporrebbe a rigore l'illustrazione in RT anche della dinamica attesa relativamente agli oneri correlati alle assunzioni di cui trattasi in un orizzonte almeno decennale.

In proposito, con particolare riferimento poi alle "dotazioni strumentali" previste per il personale amministrativo di nuova assunzione - il cui profilo professionale (informatico) fa già in sé ritenere che si renderanno indispensabili le postazioni e gli applicativi hardware e software - posto che la RT reca la certificazione che, a tal fine ci si avvarrà delle sole risorse disponibili a legislazione vigente, andrebbero richiesti tutti gli elementi e dati integrativi della RT idonei dimostrare l'effettiva praticabilità di tale modalità di copertura, fornendosi le coordinate contabili degli stanziamenti già predisposti a tal fine nell'ambito della dotazione di bilancio destinata alla Giustizia Amministrativa.


12) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S, I.G.B., Circolare n. 32/2010, pagina7.

Articolo 10
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato)

L'articolo prevede il trattenimento in servizio, oltre l’età pensionabile, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati che svolgono funzioni apicali e direttive nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti e degli Avvocati dello Stato in posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo dispone la permanenza in servizio dei magistrati del Consiglio di Stato e contabili e degli avvocati dello Stato che possiedono gli specifici requisiti richiesti, al fine di ovviare alle carenze di organico e consentire l'efficace svolgimento delle funzioni. Dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rinvia alle valutazioni espresse in relazione all'articolo 5, comma 1.

Capo III
Disposizioni finanziarie e finali

Articolo 11
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 dispone le necessarie riduzioni di spesa a copertura degli oneri del provvedimento, attingendo alle risorse previste per l'acquisizione di personale di area vasta finanziate dallo specifico Fondo: le unità da assorbire passano, nel biennio 2016-2017, da 1.211 a 1.075 unità e, in particolare, nell’anno in corso (2016) - da 821 a 685, con una riduzione di 136 unità.

I commi 2 e 3 provvedono alla riduzione pari a 6.256.000 euro delle risorse previste dall’art. 22 del D.L. n. 83 del 2015 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria) e destinate al finanziamento di alcuni specifici interventi previsti dallo stesso decreto-legge.

Il comma 4 prevede che gli oneri finanziari, da sostenersi dal 2017 in poi, derivanti dalle assunzioni di magistrati previste dall’art. 2, comma 5, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo per l'avvio del cd. processo telematico). Pertanto, il fondo è ridotto di 5.804.334 euro per l’anno 2017, a 6.214.395 euro per l’anno 2018, a 3.200.550 euro per l’anno 2019, a 3.254.431 euro per l’anno 2020, a 3.542.388 euro per l’anno 2021, a 3.563.285 euro per l’anno 2022, a 3.627.380 euro per l’anno 2023, a 3.702.158 euro per l’anno 2024, a 3.766.254 euro per l’anno 2025 e a 3.841.032 euro annui a decorrere dall’anno 2026.

Il comma 6 stabilisce che sulla copertura degli oneri di personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei TAR di cui all’art. 9 (quantificata in 2.553.700 euro a partire dal 2017) si provvede, invece, con le risorse aggiuntive derivanti dall’aumento del contributo unificato per i ricorsi a TAR e Consiglio di Stato previste dal D.L. 98/2011 (art. 37) e già destinate anche al funzionamento della giustizia amministrativa.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo prevede che per l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 5, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 190/2014.

A tale scopo sono introdotte le necessarie modificazioni alle disposizioni vigenti che prevedono l'utilizzo del citato Fondo, per le finalità connesse alle procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta da assegnare all'amministrazione giudiziaria. In particolare, considerato che la stima degli oneri per ciascuna unità di personale in mobilità ammonta mediamente ad euro 46 mila in ragione d'anno, la copertura necessaria al finanziamento del provvedimento in esame viene garantita attraverso la riduzione del numero delle unità previste all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che passa da un contingente massimo di 1211 unità ad un contingente di 1075 unità, di cui 685 da inquadrare nell'anno 2016 e 309, da inquadrare nell'anno 2017.

Si provvede altresì alla modifica della norma di copertura finanziaria relativa ai contingenti di personale destinati alla mobilità, prevista all'articolo 22 del decreto-legge n. 83/2015, con la dimostrazione dei risparmi attesi in materia di mobilità, da destinare alla copertura finanziaria del provvedimento in esame.

Onere annuo pro-capite

(comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato) € 46.000,00

Riduzione delle unità da n. 1211 a n.1075

(minori esigenze di spesa) € 6.256.000,00

Previsione Legge 190/2014 art. 1 comma 425 (1211 unità mobilità)

DA

A

Unità ridotte

Risparmio atteso 2016

Risparmio atteso 2017

Risparmio atteso a regime

Riduzione unità anno 2016

821

685

136

6.256.000

6.256.000

6.256.000

Riduzione unità anno 2017

390

390

0

0

0

Totale

1.211

1.075

136

6.256.000

6.256.000

6.256.000

Il prospetto riepilogativo evidenzia i seguenti effetti:

(milioni di euro)

SNF

Fabbisogno

Indebitamento

Articolo

Comma

e/s

c/k/t

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

2016

2017

2018

2019

11

4

s

c

0

-5,8

-6,2

-3,2

0

-5,8

-6,2

-3,2

0

-5,8

-6,2

-3,2

11

6

e

ext

0

2,6

2,6

2,6

0

2,6

2,6

2,6

0

2,6

2,6

2,6

Al riguardo, sul comma 1, dal momento che la norma ivi prevista reca una riduzione, rispetto al quadro normativo previgente, del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta - che viene ora fissato a complessive 1.075 unità (di cui 685 nel corso del 2016 e 390 nel corso del 2017) - di cui è prevista, per gli anni 2016 e 2017, l’acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, e successive modificazioni, con oneri posti a carico dell'apposito Fondo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 83/29015, andrebbe confermata la riducibilità di detta platea, rispetto ai fabbisogni stimati a suo tempo.

I successivi commi 2 e 3 provvedono al conseguente "aggiornamento" degli oneri imputati al sopra citato Fondo, che vengono ridotti di 6,256 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal 2016, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri indicati all’articolo 2, comma 5, del presente provvedimento.

Sul comma 4, dal momento che ivi si dispone che, alla copertura degli oneri di cui all'articolo 2, comma 5, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario ed il completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia), istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), andrebbe confermato che detta riduzione non comprometta l'attuazione di eventuali interventi già previsti a normativa vigente.

In termini analoghi, relativamente al successivo comma 6, che reca la copertura finanziaria degli oneri di personale relativi all'articolo 9, pur prendendo atto degli elementi di valutazione forniti nel corso dell'esame in prima lettura, va sottolineato però che la norma stabilisce che alla copertura degli oneri si provveda mediante l’utilizzo delle specifiche risorse di cui all’articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011, che sarebbero già destinate, ai sensi della legislazione vigente, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa(13) .

Anche in tal caso, andrebbe pertanto richiesto un approfondimento circa l’utilizzabilità delle risorse ivi previste a copertura degli oneri in argomento, nei termini in cui la medesima non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi eventualmente già programmati, dal momento che le somme sarebbero già destinate alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa.

A tale riguardo, dal punto di vista "metodologico", pur considerando le rassicurazioni fornite in prima lettura(14) , va comunque sottolineato che la norma provvede a fronteggiare un onere inderogabile ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, mediante il ricorso ad una quota delle maggiori entrate derivanti dall’incremento del contributo unificato nei procedimenti esatti presso il giudice amministrativo(15) : i cui introiti - come appare di tutta evidenza - sono quantificabili con certezza solo a consuntivo(16) .



13) Sul punto, giova segnalare che le risorse sono quelle relative al maggior gettito derivante dall’incremento del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo nelle controversie di competenza del giudice amministrativo che, ai sensi del citato comma 10, secondo periodo, debbono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

14) Il Dipartimento della R.G.S.,prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Ministero della giustizia in merito all'assenza di effetti pregiudizievoli al pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha confermato che: "le risorse previste a copertura degli oneri derivanti dall'assunzione di n. 53 unità del personale del Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali non sono suscettibili di pregiudicare altri interventi" rappresentando che le maggiori entrate derivanti dall'incremento del contributo unificato nei procedimenti presso il giudice amministrativo hanno mostrato nel triennio precedente un profilo stabile e il loro ammontare annuo (oltre 30 milioni di euro) rende possibile la copertura di un onere di circa 2,5 milioni di euro annui. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit. pagina 5.

15) Sul punto, anche al fine di fornire una base per la stima del contributi unificati a incassare nel 2016, va segnalato che nel corso della cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2016 il presidente del Consiglio di Stato ha fornito i dati relativi ai procedimenti pervenuti alla giustizia amministrativa nel periodo 2011/ 2015, unitamente a quelli "definiti" e "pendenti" nelle medesime annualità. Dalla ricognizione dei dati emerge che nel 2015 i ricorsi pervenuti sono stati in numero inferiore (72.546) rispetto a quelli pervenuti nel precedente ano 2014 (74.484). Se la tendenza in calo dovesse confermarsi anche nel 2016, la circostanza potrà ripercuotersi negativamente sul gettito derivante dai contributi unificati da corrispondere al bilancio della giustizia amministrativa. Cfr. allegato.

16) A tale riguardo va segnalato che dall'esame dei dati previsti dal bilancio di previsione della Giustizia amministrativa per 2016 risulta iscritta una previsione inerente alle entrate di provenienza statale relative al contributo unificato per il medesimo anno, specificamente in corrispondenza all'articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011, pari a 31,4 milioni di euro (capitolo 1103) a fronte di una previsione "assestata" 2015 di 30 milioni di euro. Si sottolinea che l'ultimo dato di consuntivo disponibile (rendiconto 2014) ha evidenziato, sempre per il capitolo 1103, che su 20 milioni di euro di previsione definitiva, sono intervenuti accertamenti per soli 8,4 milioni di euro. Aggiuntivamente, si segnala che lo stato di previsione dell'entrata "assestata" del bilancio di previsione dello Stato per il corrente anno 2016 non evidenzia una previsione quantificata (capitolo cd. "per memoria") in corrispondenza al capitolo 3417, relativamente ai contributi unificati da versare al Consiglio di Stato, in relazione all'esercizio della giurisdizione amministrativa. Cfr. ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SpA, Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2016, pagina 63; Gazzetta Ufficiale n. 183, dell'8 agosto 2015, pagina 15; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Assestamento del bilancio dello Stato 2016 - ripartizione per capitoli, sul sito internet del Dipartimento.

ALLEGATO

Situazione ruolo organico magistratura ordinaria. Numeri dei magistrati previsto per legge: 10.151 (legge 13 novembre 2008, n. 181)

Totale

Uomini

Donne

Magistrati in servizio

9.171

4.471

4.700

di cui

Uditori Giudiziari Senza Funzioni

319

126

193

Fuori ruolo

146

76

70

Magistrati in servizio in uffici giudiziari

8.628

4.214

4.414

di cui

Magistrati in servizio in uffici giudiziari Giudicanti

6.454

2.963

3.491

Magistrati in servizio in uffici giudiziari Requirenti

2.174

1.251

923

Numero dei magistrati per i quali bandire il concorso da Uditore Giudiziario: 980

Numero posti vacanti negli uffici giudiziari: 1.139

Note: Eventuali differenze tra magistrati in servizio negli uffici giudiziari e posti in organico coperti, sono dovute a magistrati in sovrannumero.

Fonte: Consiglio Superiore della Magistratura, Situazione ruolo organico magistratura ordinaria.

Dotazioni organiche Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - riepilogo nazionale

Qualifiche dirigenziali

Aree funzionali - Posizioni economiche

Denominazione profili professionali

Dotazione

organica

       

Qualifiche dirigenziali

Aree funzionali - Posizioni economiche

Denominazione profili professionali

Dotazione

organica

Dirigenti:

Area funzionale B - Posizione economica B3:

Dirigente

44

Assistente

178

TOTALE

44

Tecnico informatico

35

Area funzionale C - Posizione economica C3:

TOTALE

213

Coordinatore

52

Area funzionale B - Posizione economica B2:

Coordinatore informatico

1

Operatore esperto

266

TOTALE

53

TOTALE

266

Area funzionale C - Posizione economica C2:

Area funzionale B - Posizione economica B1:

Funzionario

85

Operatore di base

100

Specialista informatico

1

TOTALE

100

TOTALE

86

Area funzionale A - Posizione economica A1:

Area funzionale C - Posizione economica C1:

Ausiliario

84

Collaboratore

121

TOTALE

84

Esperto informatico

2

TOTALE COMPLESSIVO

969

TOTALE

123

Fonte: D.P.C.M. 28/04/1997 - Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali e degli altri organi di giustizia amministrativa. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 1997, n. 149, S.O. Tabella A

Giustizia amministrativa - Prospetto riepilogo attività giurisdizionale - Attività 2011/2015

Fonte: CONSIGLIO DI STATO, Relazione del Presidente del Consiglio di Stato alla Cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2016, 16 febbraio 2016, pagina 143.