Legislatura 17ª - Dossier n. 26

Articoli 1-5: la relazione sui pagamenti ai Governi

Gli articoli da 1 a 5 dello schema di decreto in commento recepiscono le disposizioni della direttiva 2013/34/UE (articoli 41 e seguenti) che introducono, in capo alle imprese che operano nel settore estrattivo e in quello di utilizzo delle aree forestali, particolari obblighi di trasparenza con riguardo ai pagamenti effettuati a favore dei Governi e di altri enti dei Paesi ove esse operano in regime di concessione.

In sintesi, tali obblighi consistono nel redigere e pubblicare una relazione, su base sia individuale sia consolidata, che riporti in modo analitico, per ammontare e natura, i pagamenti effettuati a Governi e ad altri soggetti pubblici o privati, a fronte delle concessioni o delle licenze ottenute.

Più in dettaglio, l’articolo 1 recepisce le definizioni contenute nell’articolo 41 della richiamata direttiva nonché in altre disposizioni europee.

In particolare la nozione di "enti di interesse pubblico" è individuata rimandando all'elenco che di essi fa il decreto legislativo 29 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, che ha recepito la direttiva 2006/43/CE con cui tale espressione è stata introdotta nell'ordinamento europeo.

Ai sensi dell’articolo 16 del predetto d.lgs. n. 39 del 2010 sono definiti enti di interesse pubblico (con una specificazione più dettagliata di quella contenuta nella direttiva oggetto di recepimento):

  • le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;
  • le banche;
  • le imprese di assicurazione e riassicurazione;
  • le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
  • le società di gestione dei mercati regolamentati;
  • le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
  • le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
  • le società di intermediazione mobiliare;
  • le società di gestione del risparmio;
  • le società di investimento a capitale variabile;
  • gli istituti di pagamento;
  • gli istituti di moneta elettronica;
  • gli intermediari finanziari.

In materia si segnala che il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno approvato, la riforma della revisione legale dei bilanci d’esercizio e consolidati attraverso l’adozione dei seguenti atti:

  • la direttiva 2014/56/UE, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
  • il regolamento n. 537/2014 del 16 aprile 2014 sui requisiti relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione.

La nuova “direttiva revisione” contiene una serie di misure applicabili alla generalità delle revisioni contabili, nonché alcune previsioni, riguardanti il comitato per il controllo interno e la revisione contabile, applicabili esclusivamente agli enti di interesse pubblico. Il Regolamento prevede ulteriori e più stringenti regole applicabili unicamente alle revisioni dei bilanci dei citati enti. La riforma della revisione legale dei bilanci si inserisce in un contesto più ampio di riforme adottate immediatamente dopo la crisi finanziaria, per rilanciare la stabilità del sistema. Il disegno di legge di delegazione europea 2014 (AC 3123, all’esame della Camera) delega il Governo all’adozione della richiamata direttiva, inserita nell’allegato B al DDL citato.

Per quanto concerne le nozioni di "industria estrattiva" e "utilizzo delle aree forestali primarie", che definiscono l'ambito oggettivo degli obblighi di divulgazione e trasparenza, il riferimento è al Regolamento n. 1893/2006, in particolare alle sezioni che elencano le attività economiche ascrivibili nei due settori.

Le definizioni di "gruppo", "società madre", ''società madre europea" e "società figlia" ripropongono quelle della direttiva. In particolare, la definizione di "società madre" consente di delineare il consolidato del gruppo societario (sia nel caso di società che applicano i principi contabili internazionali sia, invece, di quelle cui si applicano il codice civile e il decreto legislativo 127 del 1991, modificati dallo schema in esame).

Come chiarito dall’articolo 1, comma 1, le definizioni contenute nell’articolo hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Capo I, dunque non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del controllo in ambito societario, ulteriori rispetto alla definizione di “controllo” prevista dalle vigenti norme del codice civile.

Rispetto alla direttiva 2013/34/UE, l’articolo 1, comma 1, lettera l) esclude dalla nozione di “pagamento” rilevante ai fini degli obblighi di redazione della relazione i dividendi corrisposti agli azionisti, che però non sembrano avere un trattamento differenziato ai sensi della disciplina europea.

L'articolo 2 disciplina l’ambito applicativo delle norme in esame, disponendo che le grandi società e gli enti di interesse pubblico operanti nei settori estrattivi o di utilizzo delle aree forestali siano tenuti alla redazione delle relazioni sui pagamenti effettuati ai governi; al ricorrere di specifiche condizioni la relazione assume la forma di relazione consolidata (in particolare, ove vi sia un gruppo societario con un’impresa “madre” e una o più “figlie”, di cui almeno una operi nei predetti settori).

L’articolo 3 individua il contenuto della relazione sui pagamenti ai governi, enumerando, in conformità agli articoli 43 e 44 della direttiva, gli elementi che devono essere contenuti nelle relazioni annuali e consolidate.

In particolare, si chiarisce (comma 1) che i pagamenti sono indicati nelle relazioni con riferimento sia ai singoli soggetti ricompresi nella nozione di "governo", sia al progetto a cui sono imputabili.

Il comma 2 individua una soglia di materialità rilevante per l’evidenziazione dei pagamenti, escludendo dalla relazione i pagamenti inferiori a centomila euro.

Nel comma 3 si afferma il principio della prevalenza della sostanza sulla forma nell'indicazione dei pagamenti e loro eventuali suddivisioni o aggregazioni: l'indicazione dei pagamenti è effettuata con riferimento alla sostanza dei contratti o delle altre obbligazioni da cui hanno origine ed alle attività ed ai progetti a cui si riferiscono, non ricorrendo a suddivisioni o aggregazioni che pregiudichino la qualità delle informazioni o l'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in commento.

La relazione indica.

  • l'importo totale dei pagamenti effettuati a favore di ciascuno dei soggetti ricompresi nella definizione di governo, suddivisi per appartenenza ad uno Stato UE o ad un Paese terzo che non vi appartiene;
  • l'importo totale per tipo di pagamento effettuato a ciascun governo;
  • l'elencazione e l'importo dei pagamenti attribuibili a ciascun progetto.

Tale disposizione è coerente con la novella che il decreto in esame apporta all'articolo 2423-bìs del codice civile, introducendo il comma 1-bis ai sensi del quale si chiarisce che con il riferimento alla sostanza si intende dare preminenza ai contenuti del contratto piuttosto che alla forma giuridica che descrive l'operazione. Per ulteriori precisazioni si veda infra, al commento relativo all’articolo 6, comma 3 dello schema in esame.

Il comma 4 dispone che non possono essere esclude dalla relazione le rendicontazioni di ogni singolo progetto, per i pagamenti effettuati per assolvere obblighi imposti all’impresa a livello di entità, derogando quindi all'obbligo di disaggregare e assegnare pagamenti a un progetto. Ove un'impresa abbia più di un progetto in un paese ospitante e il governo di questo paese applichi imposte sul reddito delle persone giuridiche, l'impresa sarà autorizzata a indicare il pagamento o i pagamenti dell'imposta sul reddito, senza specificare i singoli progetti associati ai pagamenti.

Il comma 5 fornisce indicazioni circa la descrizione dei pagamenti effettuati in natura.

Coerentemente alle previsioni della direttiva (articolo 44), l’articolo 4 dello schema esonera le società dall’obbligo di redigere la relazione sui pagamenti ai governi qualora i pagamenti ai governi siano inclusi nella relazione consolidata redatta da un'altra società (madre, figlia obbligata a redigere la relazione, ovvero che la include nel suo perimetro di consolidamento).

Inoltre, l'obbligo di redigere la relazione consolidata sui pagamenti ai governi non sussiste qualora:

  • la società madre che redige il bilancio consolidato è a capo di un gruppo di medie dimensioni e nessun ente di interesse pubblico è ricompreso nell'ambito di consolidamento;
  • la società madre è inclusa nel perimetro di consolidamento di un'impresa madre europea soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Inoltre la società madre, anche nel caso in cui si tratti di un ente di interesse pubblico, tenuta alla redazione della relazione consolidata sui pagamenti ai governi, può escludere da essa i pagamenti effettuati da una sua società figlia qualora:

  1. l'esercizio effettivo dei diritti sull'attivo o sulla gestione della società figlia è soggetto a gravi e durature restrizioni;
  2. non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;
  3. le azioni o le quote della società figlia sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.

Conseguentemente, cade l’obbligo di redigere la relazione consolidata se tutte le società figlie di una stessa madre ricadono nelle predette ipotesi elencate alle lettere a), b) e c).

Sono esentate dall'obbligo di redigere le relazioni sui pagamenti ai governi le società che redigono e pubblicano analoghe relazioni, in conformità agli obblighi derivanti da regimi di informativa di Paesi terzi ritenuti equivalenti, secondo i principi contenuti nella direttiva 2003/34/UE.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di pubblicità e sanzioni.

In particolare, il comma 1 obbliga al deposito presso il registro delle imprese delle relazioni individuali e consolidate sui pagamenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 45 della direttiva; tale obbligo è posto in capo agli amministratori ai quali, ai sensi del comma 2, è anche richiesto di agire con professionalità e diligenza, al fine di garantire che le relazioni siano redatte e pubblicate in conformità a quanto prescritto dallo schema di decreto legislativo. Il comma 3 dispone che il soggetto incaricato di svolgere la revisione legale dei conti presso l'impresa interessata esprima un giudizio circa la conformità dei loro contenuti alle disposizioni che ne disciplinano contenuto e modalità di presentazione. Il giudizio del revisore è contenuto in una relazione, soggetta a deposito presso il registro delle imprese.

Il comma 4 contiene la disciplina sanzionatoria riferita ai casi in cui sia omesso il deposito delle relazioni sui pagamenti, ovvero siano depositate relazioni il cui contenuto non contiene le informazioni previste, oppure siano depositate relazioni che contengano informazioni non veritiere, prevedendo l'arresto sino ad un anno e l'ammenda fino a centoventimila euro per gli amministratori.

Si osserva che la disciplina sanzionatoria del comma 4 sembra derogare alla più severa disciplina generale delle false comunicazioni sociali, recentemente modificata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 69 del 2015. Inoltre, lo schema in esame non prevede sanzioni a carico dell’ente, laddove per le false comunicazioni sociali il decreto legislativo n. 231 del 2001 stabilisce sanzioni in base al sistema delle quote.

Il comma 5, infine, disciplina i casi di ritardato deposito delle relazioni presso il registro delle imprese, prevedendo che un ritardo compreso nei sessanta giorni comporti per gli amministratori una sanzione amministrativa analoga a quella prevista per il ritardato deposito del bilancio, mentre un deposito che avvenga oltre i sessanta giorni è equiparato al mancato deposito.

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile chi, tenutovi per legge, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.