Legislatura 17ª - Dossier n. 396

Nulla osta da parte Ente Parco

(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)

L'articolo 6 novella la normativa vigente - segnatamente l'articolo 13 della legge quadro - in materia di nulla osta da parte dell'Ente Parco per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco.

Il comma 1 del novellato articolo 13 della legge n. 394/1991 prevede che rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco sia sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco. Qualora il termine di sessanta giorni tra la richiesta e la risposta da parte dell'Ente Parco decorra inutilmente, chi abbia interesse può agire ai sensi del codice del processo amministrativo, in particolare ai sensi dell'articolo 31 in materia di azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità. Pertanto, viene meno l'automatismo finora previsto dal vigente articolo 13, comma 1, della legge 394/1991, secondo cui qualora il termine di sessanta giorni decorra inutilmente, il nullaosta si intende rilasciato.

Inoltre, secondo il comma 3 del novellato articolo 13 della legge 394/1991 l'eventuale rinvio dei termini per la risposta potrà essere deciso dal Direttore dell'Ente Parco (quindi non più dal Presidente del Parco, come invece prevede la noramativa vigente). Il diniego, che era immediatamente oppugnabile ai sensi della normativa vigente e che resta tale ai sensi dell'articolo 6 del disegno di legge in esame, è pubblicato all'albo on line dell'Ente parco (invece che affisso contemporaneamente all'albo del Comune e all'albo dell'Ente Parco). Resto fermo che l'Ente parco debba dare notizia, per estratto e con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati.

Ai sensi della disposizione, contro il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale. In particolare, si prevede siano legittimate al ricorso anche le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge n. 349/1986 recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, 8 luglio 1986, n. 349. Disposizioni analoghe erano già contenute nel vigente comma 2 della legge n. 394/1991.

Si ricorda come secondo l'articolo 13 della legge n.349/1986, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.