Legislatura 17ª - Dossier n. 326
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Articolo 11
(Attività per imposte anticipate)
L’articolo 11 del provvedimento reca modifiche alla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets (imposte differite attive o attività per imposte anticipate) per superare i rilievi formulati dalla Commissione UE in merito alla compatibilità di tale istituto con la disciplina degli aiuti di Stato.
In sintesi, le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d’imposta (contenute nel decreto-legge n. 225 del 2010, modificato nel tempo) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge. L'opzione è esercitata entro il 4 giugno 2016 (salva la fissazione di diversi termini per gli enti coinvolti in operazioni straordinarie o che optano per il consolidato), è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029.
Le norme in commento individuano le regole per il calcolo del canone e la sua corresponsione (commi da 2 a 5), nonché la specifica disciplina applicabile alle società coinvolte in operazioni straordinarie ovvero quelle che optano per il regime del consolidato fiscale (commi da 6 a 9).
Il comma 10 stabilisce le conseguenze del mancato esercizio dell’opzione; il comma 11 dispone in ordine all'accertamento, alle sanzioni e alla riscossione del predetto canone. Il comma 12 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le disposizioni attuative delle norme in commento.
Il comma 13 quantifica le maggiori entrate derivanti dalle norme in esame, destinandole al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, ed al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Infine il comma 14 autorizza il MEF ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
La disciplina in tema di attività per imposte anticipate
La disciplina delle Deferred Tax Assets – DTA (imposte differite attive) consente di qualificare come crediti d'imposta le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio.
La disciplina delle DTA è stata introdotta nell’ottica di migliorare il trattamento fiscale degli enti creditizi e finanziari, in sostanza per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari) rispetto a quelli europei.
L’impossibilità di liquidare le poste dell’attivo relative alle DTA aveva infatti indotto il Comitato di Basilea a introdurre stringenti filtri patrimoniali; essi, superata una certa soglia, hanno un impatto diretto di riduzione del capitale di migliore qualità (common equity) di un ammontare pari alle DTA che eccedono tale soglia, aumentando il fabbisogno di capitale. Pertanto, l’entrata in vigore dell’accordo di Basilea 3 ha implicato che il trattamento fiscale poco favorevole delle rettifiche su crediti si traducesse anche in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane.
Per evitare il sorgere di questo svantaggio competitivo, la norma ha previsto un meccanismo di conversione automatica in crediti di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997; in tal modo, le DTA sono “smobilizzabili” e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell’art. 15 del D.L. n. 185 del 2008.
La disciplina è stata introdotta dall'articolo 2, commi da 55 a 57, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, al fine di consentire la trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti - non ancora dedotte ai sensi dell' articolo 106, comma 3, del TUIR - e al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta.
Sul punto è intervenuto successivamente l’articolo 9 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, che ha previsto la conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali rilevanti ai sensi dell’articolo 84 del TUIR, e l’articolo 1, commi da 167 a 171, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che ha esteso l’originario ambito applicativo della disciplina sulle DTA a quelle relative all’IRAP. Ulteriori modifiche sono state apportate dal D.L. n. 83 del 2015; specifiche norme per gli enti in risoluzione sono contenute nella legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come si vedrà in seguito.
Le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 225 del 2010 differenziano la disciplina delle diverse fattispecie di trasformazione delle imposte anticipate in crediti d'imposta.
La prima fattispecie è prevista dal comma 55 dell’articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, ai sensi del quale le imposte differite attive che possono essere trasformate in credito verso l’Erario sono quelle che originano dal differimento della deduzione dei componenti negativi relativi:
alla svalutazione dei crediti degli enti finanziari e creditizi, nonché alle perdite su crediti, non ancora dedotte ai fini delle imposte sui redditi;
alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti, non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP;
al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
La trasformazione è possibile solo qualora nel bilancio individuale della società sia rilevata una perdita d’esercizio.
Il successivo comma 56 ha fissato la decorrenza della predetta trasformazione dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci o dell’organo competente per legge (anche nel caso di patologia dell’andamento aziendale), operando per un importo pari al prodotto - da effettuarsi sulla base dei dati del medesimo bilancio approvato - tra:
la perdita d’esercizio;
il rapporto fra le attività per imposte anticipate e la somma del capitale sociale e delle riserve.
I commi 55 e 56 disciplinano dunque la trasformazione delle DTA qualificate in credito di imposta in presenza di perdita civilistica.
La seconda fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d’imposta è prevista dal comma 56-bis (inserito dal decreto-legge n. 201 del 2011), che consente la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA da perdite fiscali, per la quota dovuta alla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55. La trasformazione riguarda le DTA da perdite fiscali “generate” dai componenti negativi di reddito di cui al comma 55 per l’intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell’esercizio. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale.
Rientra nelle ipotesi di trasformazione in crediti d’imposta di DTA da perdita fiscale anche la fattispecie (introdotta dalla legge di stabilità 2014) individuata dal comma 56-bis1, che riguarda le DTA generate dalle componenti negative IRAP: si può trasformare in crediti d’imposta - in caso di base imponibile IRAP, ovvero valore della produzione netta, negativa - la quota delle attività per imposte anticipate di cui al comma 55, riferita ai componenti negativi di cui al medesimo comma (perdite e svalutazioni; rettifiche di valore per deterioramento) che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma.
La disciplina di cui al comma 56-bis1 è applicabile ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
La terza fattispecie di trasformazione di imposte anticipate in crediti d’imposta è prevista dal comma 56-ter, con riferimento ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all’amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.
Si tratta dunque di trasformazione delle DTA in credito d’imposta nel caso di liquidazione volontaria, assoggettamento a procedure concorsuali o gestione delle crisi.
Il comma 57 chiarisce che il credito d’imposta non è rimborsabile né produttivo di interessi, potendo essere ceduto ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, senza limiti di importo. Tale credito, da indicare nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell'IRAP. Il credito d’imposta può essere ceduto al valore nominale nell’ambito dello stesso gruppo, secondo le modalità previste dall’articolo 43-ter del D.P.R. n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni è rimborsabile. Dal periodo d’imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta.
L'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2015 ha parzialmente bloccato l'applicazione delle disposizioni sulle DTA, prevedendo che esse non trovino applicazione per le attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso al 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore del provvedimento). Le altre ipotesi di trasformazione in crediti di imposta delle DTA continuano invece a trovare applicazione secondo le regole ordinarie.
Da ultimo, si ricorda che il comma 850 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha disciplinato il trattamento tributario delle DTA – Deferred Tax Assets per gli istituti nei confronti dei quali sono adottate azioni di risoluzione.
Si ricorda che la risoluzione n. 94/E del 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina sulla trasformazione DTA può essere applicata anche dalle società che svolgono attività diverse da quella bancaria, limitatamente alla sola fattispecie relativa al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali.
Le disposizioni in commento
Come riferito dalla relazione illustrativa, la Commissione UE ha chiesto all’Italia che la trasformabilità in credito di imposta delle DTA qualificate, ove ad esse non corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte (cd. DTA “di tipo 2”), sia subordinata al pagamento di un canone, al fine di rendere tale disciplina compatibile con la normativa UE in tema di aiuti di Stato.
Resta ferma la ordinaria trasformabilità delle DTA qualificate in credito di imposta, ove a ciò corrisponda un effettivo pagamento anticipato di imposte (DTA “di tipo 1”).
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11, le imprese interessate dalle norme sulla trasformazione di DTA in crediti d’imposta (contenuta, come si è visto, nel già illustrato articolo 1, commi da 55 a 57, del D.L. n. 225 del 2010) possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate (quantificate ai sensi del successivo comma 2), di mantenere l'applicazione della predetta normativa mediante la corresponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge.
L'opzione è esercitata entro il 4 giugno 2016 (un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento di un canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Detto canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.
Ai sensi del comma 2, il canone è determinato annualmente applicando l'aliquota dell'1,5 per cento alla differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate.
I commi 3 e 4 chiariscono le modalità di determinazione, rispettivamente, di ciascuno degli elementi della sottrazione di cui al comma 2.
In particolare, l'ammontare delle attività per imposte anticipate, che costituisce il minuendo dell’operazione di cui al comma 2, è determinato (comma 3) annualmente, effettuando la somma algebrica tra:
- la differenza, positiva o negativa, tra le attività per imposte anticipate (cui si applica la citata normativa del 2010) iscritte in bilancio alla fine dell'esercizio e quelle iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- le attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta, ai sensi delle disposizioni del 2010 già richiamate.
La relazione illustrativa chiarisce che, se i crediti d’imposta derivanti da DTA sono stati ceduti, le DTA trasformate continuano a rilevare in capo al cedente e non in capo al cessionario.
Al fini del calcolo del secondo termine della sottrazione di cui al comma 2, e cioè le imposte effettivamente versate, si tiene conto:
dell'IRES e delle relative addizionali versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e ai successivi;
dell'IRAP versata con riferimento ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e ai successivi;
dell'imposta sostitutiva per il riallineamento e la rivalutazione volontari di valori contabili (di cui all'articolo 15, commi 10, 10-bis e 10-ter del decreto-legge n. 185 del 2010) e dell'imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali nel caso di conferimento d’azienda (di cui all'articolo 176, comma 2-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986), versate con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.
Il comma 5 chiarisce che, se le imposte versate superano le attività per imposte anticipate (si è dunque in presenza di DTA di tipo 1), il canone non è dovuto.
Il comma 6 chiarisce il regime applicabile all’ipotesi di partecipazione delle imprese al consolidato nazionale ovvero a operazioni straordinarie (fusioni, scissioni etc.).
Il criterio adottato dal legislatore prevede che per i soggetti aderenti al consolidato la base imponibile su cui calcolare il canone sia effettuata “per massa”, ovvero tenendo conto della somma delle DTA qualificate delle singole imprese e della somma delle imposte versate dalla consolidante (IRES) e dalle singole imprese (per quanto riguarda le altre imposte).
Il pagamento del canone è effettuato dalla consolidante; in caso di mancato esercizio dell’opzione, le DTA di tipo 2 sono attribuite alle società partecipanti secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle DTA qualificate detenute da ciascuna di esse.
Con la riforma del TUIR operata dal D.Lgs. 344/2003 sono stati introdotti nel nostro ordinamento il regime opzionale del consolidato fiscale nazionale (articoli da 117 a 129 del Testo Unico) e del consolidato fiscale mondiale. In estrema sintesi, l’adesione a tali regimi consente di determinare l’IRES in modo unitario, con riferimento al gruppo societario cui appartengono i soggetti interessati, effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati, di ciascuno dei soggetti aderenti. I vantaggi offerti da tale meccanismo consistono, in generale, nella possibilità di compensare infragruppo, tra l’altro, gli utili e le perdite. In sostanza, con il consolidato l’ordinamento consente di far sorgere un'unica obbligazione tributaria, a fronte di una moltitudine di soggetti passivi (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un rapporto di controllo. Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, paragrafo 1, del codice civile) o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%. Per il calcolo di tali soglie si computa anche il controllo indiretto per la quota demoltiplicata. L'adesione al consolidamento si effettua per mezzo di un'opzione, le cui modalità di esercizio sono state modificate dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 175 del 2014, emanato in attuazione della legge delega n. 23 del 2014 per la parte relativa alle semplificazioni fiscali. Ove, nel periodo di validità dell’opzione, venga meno il rapporto di controllo, il regime fiscale si scioglie con effetti anche per il periodo pregresso. Con l'adesione al consolidato fiscale l'obbligazione tributaria in capo al gruppo è determinata con l'applicazione dell'aliquota di tassazione ad una base imponibile data come somma algebrica del reddito netto dell'ente controllante e di quello degli enti controllati.
L’articolo 6 del D.Lgs. n.147 del 2015, emanato in attuazione della delega fiscale con riferimento alla disciplina dell’internazionalizzazione delle imprese, ha eliminato i vincoli normativi che non consentivano alle società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia avesse stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.
In tal caso, ai fini della determinazione della differenza tra attività per imposte anticipate ed imposte effettivamente versate:
per imposte versate (di cui al comma 2) si intendono l'IRES versata dalla consolidante nonché le addizionali all'IRES, l'IRAP e le imposte sostitutive (di cui al citato comma 4) versate dai soggetti partecipanti al consolidato che rientrano tra le imprese cui si applica la disciplina della trasformazione di DTA;
l’ammontare delle attività per imposte anticipate (di cui al comma 3) è dato dalla somma dell'ammontare delle attività per imposte anticipate delle singole imprese partecipanti al consolidato.
Come anticipato, il comma 7 disciplina le modalità di versamento del canone, da effettuarsi annualmente entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015.
Per l’ipotesi di consolidato nazionale, il versamento è effettuato dalla consolidante.
Il comma 8 disciplina il caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 e, dunque, l’ipotesi in cui le imprese coinvolte nella disciplina della trasformabilità di DTA abbiano incrementato le attività per imposte anticipate, in qualità di società incorporante o risultante da una o più fusioni o in qualità di beneficiaria di una o più scissioni.
In tali ipotesi, per determinare l'ammontare delle attività per imposte anticipate (di cui al comma 3) si tiene conto anche delle attività per imposte anticipate iscritte alla fine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse, e delle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta dalle società incorporate, fuse o scisse.
Per determinare le imposte versate (di cui al comma 4 dell’articolo in esame) si tiene conto anche delle imposte versate dalle società incorporate, fuse o scisse.
La relazione illustrativa al riguardo rileva che la disposizione di cui al comma 8 non si applica all’ente-ponte sottoposto a risoluzione, ai sensi dell’articolo 43 del D.lgs. n. 180 del 2015 relativo alla crisi degli enti creditizi. Come anticipato, per tali enti la già richiamata legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 850 e 851 della legge n. 208 del 2015) chiarisce che la trasformazione in credito d'imposta delle DTA iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione. Essa opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile.
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione, cessano di essere deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta. Tale disposizione (comma 851) si applica a decorrere dal 23 novembre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
Gli articoli da 42 a 44 del D.Lgs. n. 180 del 2015 disciplinano la cessione dei beni di una banca in risoluzione ad un cd. ente-ponte (bridge bank). Per tale si intende (articolo 42) l'ente costituito per gestire beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi delle procedure di risoluzione, per mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate. Il capitale dell'ente-ponte è interamente o parzialmente detenuto dal fondo di risoluzione o da autorità pubbliche; la Banca d'Italia ne approva l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la strategia e il profilo di rischio; approva la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'ente-ponte, l'attribuzione di deleghe e le remunerazioni; stabilisce restrizioni all'attività dell'ente-ponte, ove necessario per assicurare il rispetto delia disciplina degli aiuti di Stato. Una peculiarità di tale ente è che può essere autorizzato allo svolgimento delle attività bancaria e di investimento in via provvisoria, ancorché non soddisfi inizialmente i requisiti di legge. L'articolo 43 disciplina oggetto, modalità, effetti della cessione all'ente-ponte di azioni, partecipazioni, attività e passività dell'ente sottoposto a risoluzione. All'ente ponte sono cedute tutte le azioni o le altre partecipazioni emesse da uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di esse; tutti i diritti, le attività o le passività, anche individuabili in blocco, di uno o più enti sottoposti a risoluzione, o parte di essi. Il valore complessivo delle passività cedute all'ente-ponte non supera il valore totale dei diritti e delle attività ceduti o provenienti da altre fonti. La Banca d'Italia, su istanza dell'ente-ponte, può disporre la cessione a un terzo delle azioni o delle altre partecipazioni o dei diritti, delle attività o delle passività da esso acquisiti, secondo una procedura aperta, trasparente, non discriminatoria nei confronti dei potenziali acquirenti, assicurando che la cessione avvenga a condizioni di mercato. L'ente-ponte succede all'ente sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti, salvo che la Banca d'Italia disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. L'ente ponte (articolo 44) cessa ove non sussistano più le condizioni per la sua esistenza, ossia nel caso si fonda con un altro soggetto, oppure ove le autorità pubbliche o il fondo di risoluzione ne ritrasferiscano a terzi le attività; ove i diritti, le attività e le passività dell'ente siano ceduti a un terzo; sono completati la liquidazione delle attività e il pagamento delle passività. Esso comunque cessa quando è accertato che nessuna delle situazioni precedentemente elencate ha ragionevoli probabilità di verificarsi e, comunque, ove siano trascorsi due anni dall'ultima cessione dell'ente ponte. Il termine di due anni può essere prorogato in presenza di specifiche condizioni di legge.
Il comma 9 riapre i termini per l’esercizio dell’opzione per i soggetti interessati da operazioni straordinarie dopo il 31 dicembre 2015.
Si chiarisce che, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le imprese interessate dalle disposizioni in tema di trasformazione di DTA in credito d’imposta, ove non abbiano esercitato l'opzione per il mantenimento del regime e che incorporino o risultino da una o più fusioni di altre imprese, oppure siano beneficiarie di una o più scissioni, godono della possibilità di esercitare l'opzione predetta entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione.
Il comma 10 disciplina le conseguenze del mancato esercizio dell’opzione.
In tale ipotesi, le disposizioni del decreto-legge n. 225 del 2010 si applicano limitatamente all'ammontare delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, diminuite della differenza, se positiva, tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate (di cui al comma 2).
Nel caso di partecipazione al consolidato fiscale, la predetta differenza viene attribuita alle società partecipanti in proporzione alle attività per imposte anticipate di cui al citato decreto-legge n. 225 del 2010 detenute da ciascuna di esse.
Il comma 11 rinvia alle disposizioni in materia di imposte sui redditi per l'accertamento, le sanzioni e la riscossione del canone di cui al comma 1, nonché per il relativo contenzioso.
Il comma 12 demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le disposizioni attuative delle norme in commento.
Il comma 13 quantifica le maggiori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 224,3 milioni di euro per l'anno 2016, in 101,7 milioni per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, in 104,8 milioni per l'anno 2019, in 80,7 milioni per il 2020, in 58,6 milioni per l'anno 2021, in 39,1 milioni per l'anno 2022, in 32,2 milioni per l'anno 2023, in 22 milioni per l'anno 2024, in 17,6 milioni per l'anno 2025, in 15,8 milioni per l'anno 2026, in 14,8 milioni per l'anno 2027 e in 3,8 milioni per l'anno 2028.
Esse sono così destinate:
- quanto a 124,3 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, (articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni);
- quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, al Fondo istituito per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, istituto dall’articolo 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014), e rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Nella legge di bilancio per il 2016-2018 (legge n. 209/2015), la dotazione del Fondo è pari a 781,5 milioni per il 2016, 985,5 milioni per il 2017 e a 519,2 milioni per il 2018;
- quanto a 101,7 milioni di euro per l'anno 2017, 128 milioni di euro per l'anno 2018, 104,8 milioni di euro per l'anno 2019, 80,7 milioni di euro per l'anno 2020, 58,6 milioni di euro per l'anno 2021, 39,1 milioni di euro per l'anno 2022, 32,2 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, 15,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 14,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 3,8 milioni di euro per l'anno 2028, al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
Il comma 14 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.