Legislatura 17ª - Dossier n. 292
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Il quadro normativo
Il decreto legislativo 33/2013
Il decreto legislativo 33/2013 individua una ampia serie di documenti e di atti la cui pubblicazione costituisce un obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni.
Una prima tipologia di obblighi riguarda la pubblicazione di informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articoli 13-28). Vi rientrano i dati relativi all'articolazione degli uffici, con le relative competenze e risorse a disposizione e tutte le informazioni sui riferimenti utili al cittadino che intenda rivolgersi ad una pubblica amministrazione per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali degli uffici (tra cui i bandi di concorso, gli elenchi dei provvedimenti adottati ecc.).
Un secondo gruppo di pubblicazioni obbligatorie riguarda l'uso delle risorse pubbliche (articoli 29-31) e comprende la pubblicità dei dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo, nonché le informazioni degli immobili posseduti e della gestione del patrimonio e i dati relativi ai risultati del controllo amministrativo-contabile.
Per garantire il buon andamento delle amministrazioni, il decreto riordina altresì le disposizioni relative ad obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati (articoli 32-36). Rientra in questa tipologia la pubblicazione di: carta dei servizi e standard di qualità; tempi medi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi e forniture; elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese; dati relativi alle tipologie di procedimento di competenza di ciascuna amministrazione.
I documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni e comunque fino a che producono i loro effetti; per renderli accessibili, sono pubblicati in un apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente» nella home page dei siti istituzionali di ciascuna p.a. (articoli 8 e 9). Alla scadenza del termine di durata, i documenti restano comunque disponibili in sezioni di archivio.
Il decreto introduce inoltre la nozione di accesso civico (articolo 5), quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra, oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui questa sia stata omessa. A differenza del diritto di accesso agli atti di cui alla legge sull’azione amministrativa (L. 241/1990), la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
Ogni amministrazione ha inoltre l'obbligo di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (articolo 10).
Per assicurare l'attuazione delle misure di trasparenza sono previsti due tipi di vigilanza, a livello diffuso e a livello centrale. In relazione al primo aspetto, ogni amministrazione deve individuare un responsabile per la trasparenza, che di norma coincide con il responsabile per la prevenzione della corruzione previsto dalla legge 190/2012 (articolo 43). A livello centrale, il controllo è affidato all'Autorità nazionale anticorruzione che è titolare di poteri ispettivi nei confronti delle singole amministrazioni e può ordinare l'adozione o la rimozione di atti e comportamenti da parte delle stesse (articolo 45). Sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sia la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono valutati ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento economico accessorio collegato alle performance dei dirigenti. Il decreto prevede altresì alcune sanzioni amministrative pecuniarie solo nelle ipotesi di violazione degli obblighi di pubblicazione relativi agli organi di indirizzo politico, nonché a quelli relativi ad enti vigilati o controllati e società partecipate (articoli 46 e 47).
La legge 190/2012
I primi 14 commi della legge 190/2012 recano disposizioni in materia di prevenzione della corruzione articolati in una serie di strumenti ed attività.
Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica ed è approvato dall’Autorità anticorruzione (art. 1, co. 2). Il piano è finalizzato all’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella p.a. Le pubbliche amministrazioni approvano con cadenza triennale piani per la prevenzione della corruzione. Sono tenuti a dotarsi dei piani le amministrazioni centrali, ivi compresi gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, comprese le amministrazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché gli enti pubblici (Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione).
Ogni anno, l’Autorità anticorruzione presenta al Parlamento una relazione, entro il 31 dicembre, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
L’attuazione della disciplina in materia di trasparenza
L’attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 33/2013 (così come del decreto legislativo 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi anch’esso di attuazione delle legge ainticorruzione) ha posto diversi problemi applicativi come segnalato in più occasioni dall’ANAC che nell’aprile del 2014 ha trasmesso al Governo un documento sui Problemi aperti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e performance e proposte di semplificazione.
L’Autorità ha espresso numerosi pareri ed orientamenti sull’applicazione delle disposizioni sia in materia di inconferibilità di incarichi e incompatibilità che di trasparenza.
In materia di trasparenza l’attività consultiva dell’Autorità è stata considerevole a causa dei molteplici quesiti pervenuti. Da queste emergono almeno tre cause alla fonte dei quesiti (ANAC, Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, 27 dicembre 2013, doc. XXVII, n. 8, p. 48):
- la sostenibilità amministrativa delle nuove disposizioni, collegata alla necessità di adattare una disciplina uniforme ad enti estremamente diversificati;
- la difficoltà di certe amministrazioni ad adeguarsi ai nuovi principi ed istituti;
- le “oscurità” del testo normativo e la ridondanza nei numerosi obblighi di pubblicazione vigenti.
L’Autorità ha avanzato dei suggerimenti in una proposta di interventi di semplificazione degli obblighi di trasparenza trasmessa al Governo (la notizia nella Relazione annuale sull’attività svolta, 1° gennaio - 22 aprile 2014).
Si segnala, infine, la Relazione annuale 2014 (2 luglio 2015), ed in particolare il capitolo 13 relativo a “I limiti della normativa vigente e qualche ipotesi di correzione”.