Legislatura 17ª - Dossier n. 271
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Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione fa parte di un pacchetto di provvedimenti di recepimento di decisioni adottate nell'ambito del terzo pilastro, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In particolare, l'A.G. 130 recepisce la Decisione quadro 2005/214/GAI, relativa al reciproco riconoscimento tra gli Stati UE delle decisioni che applicano sanzioni pecuniarie.
Si ricorda che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, le misure disposte nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (ex terzo pilastro) sono state "comunitarizzate": sono quindi ora adottate con la procedura di codecisione tra Consiglio e Parlamento europeo e sono anche soggette alle procedure di infrazione in caso di mancato adeguamento degli Stati.
Questo assetto tuttavia - per le misure adottate in precedenza all'entrata in vigore, come quelle previste dalla Decisione quadro in commento - è stato congelato per cinque anni (decorrenti dal 1° dicembre 2009). L'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie dispone infatti che "gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni ... adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati". Secondo l'articolo 10 dello stesso protocollo, inoltre, per cinque anni dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore dello stesso Trattato, le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento (e cioè quelle relative alle procedure di infrazione) non sono applicabili.
In base ad un'interpretazione coordinata di queste due disposizioni, risulta che gli "effetti" degli atti dell'ex terzo pilastro adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona rimangono invariati (ad esempio, rimane fermo che le decisioni-quadro non hanno efficacia diretta), mentre - dopo il 1° dicembre 2014 - la mancata attuazione da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, rendendo così obbligatorio il recepimento.
La norma di delega
Lo schema di decreto legislativo A.G. 230 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2005/214/GAI sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie) è adottato in attuazione della legge di delegazione europea per il 2014 (legge n. 114 del 2015).
In particolare, l'articolo 18 della legge delega specificamente il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega e secondo le procedure di cui all'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, della legge n. 234 del 2012, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di un elenco di decisioni quadro, tra le quali è compresa la decisione quadro 2005/241/GAI.
I principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega sono dati dalle «disposizioni previste dalle singole decisioni quadro», nonché dall'art. 32 della legge n. 234 del 2012.
Dall'attuazione di tale decisione quadro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi debbono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Sugli schemi dei decreti legislativi deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato, nel termine di 40 giorni, decorsi i quali i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Il termine per l'espressione dei pareri da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica – cui lo schema di decreto legislativo è stato assegnato il 15 novembre
2015 – è dunque il 25 dicembre 2015. Si rammenta inoltre che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi (art. 31,
comma 3,della legge n. 234 del 2012).
La decisione quadro 2005/214/GAI
La decisione quadro 2005/214/GAI si pone l'obiettivo di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo ad una persona fisica o giuridica da un altro Stato membro. Essa si applica, dunque, a provvedimenti definitivi, non suscettibili di impugnazione.
Quanto alla nozione di sanzione pecuniaria, l'art.1 della decisione quadro specifica che essa include:
Ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro, una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica può essere trasmessa direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità dello Stato membro in cui tale soggetto dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria. E' prevista la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea.
Come è abituale nelle decisioni che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento, per una serie di reati elencati nella decisione stessa non è necessaria la verifica della doppia punibilità del fatto. In particolare, ai sensi dell'art. 5, si tratta dei reati già previsti dalle decisioni in materia di mandato d'arresto europeo, ai quali si aggiungono i seguenti ulteriori illeciti: le infrazioni al codice della strada, alle norme sul trasporto di merci pericolose; il contrabbando di merci; la violazione dei diritti di proprietà intellettuale; le minacce e gli atti di violenza contro le persone anche in occasione di eventi sportivi; il danneggiamento; il furto; i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE. L'ambito di esclusione del principio della doppia punibilità è dunque sensibilmente più ampio di quanto non avvenga in riferimento al mandato d'arresto europeo e al mandato di sequestro europeo.
Per quanto riguarda i reati diversi da quelli elencati nel par. 1, lo Stato di esecuzione può
subordinare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione alla condizione che la decisione si riferisca a una condotta che costituirebbe reato ai sensi della legge dello Stato di esecuzione (c.d. doppia incriminabilità), indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica.
Salvi i casi di diniego di riconoscimento e di esecuzione elencati tassativamente dall'art. 7 della decisione quadro, l'autorità dello Stato di esecuzione riconosce la decisione trasmessale ritualmente senza richiesta di ulteriori formalità e adotta immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione.
Le autorità competenti dello Stato di esecuzione possono rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione nelle seguenti ipotesi:
Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest'ultimo e lo Stato della decisione. Se lo Stato di esecuzione non riesce a riscuotere le somme dovute, può applicare sanzioni alternative, tra cui pene privative della libertà, se la sua legislazione lo prevede e lo Stato della decisione l'ha consentito nel certificato di cui all'art. 4 (art. 10).
Contenuto dello schema di d.lgs.
Lo schema di decreto legislativo A.G. n. 230 si compone di 17 articoli suddivisi in 4 Capi.
Il Capo I (artt. 1-3) contiene le disposizioni generali che definiscono:
In ordine alla formulazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) - che ricalca l'art. 1, lett. a), n. ii), della decisione quadro - si osserva che nel nostro ordinamento non è consentito a un'autorità diversa dall'autorità giudiziaria di pronunciarsi in relazione a un fatto costituente reato.
Si osserva, inoltre, che tra le definizioni di "sanzione pecuniaria" non è inserita la
"sanzione amministrativa pecuniaria".
Il Capo II (artt. 4-7) disciplina la procedura da seguire ai fini del mutuo riconoscimento quando la sanzione pecuniaria sia stata decisa in Italia e debba essere eseguita in altro Stato dell'Unione europea.
In particolare, l'articolo 4 individua il PM competente a trasmettere la decisione sulla sanzione pecuniaria all'autorità dello Stato membro nel quale la persona condannata risiede, dimora abitualmente, dispone di beni o redditi o, nel caso delle persone giuridiche, ha sede legale. Si tratta del pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione o presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria.
Si consideri, ai fini della formulazione dell'articolo 4, che la pena pecuniaria potrebbe essere irrogata anche dal giudice di pace e che lo stesso giudice di pace è generalmente competente per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Quando la decisione sulla sanzione pecuniaria diviene definitiva, il PM trasmette , con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, alla competente autorità dello Stato di esecuzione (articolo 5):
Se la competenza per l'esecuzione è di più Stati, la decisione può essere trasmessa solo a uno di essi alla volta (articolo 6).
L'articolo 7 disciplina gli effetti del riconoscimento della decisione sulla sanzione pecuniaria da parte dello Stato estero che ha ricevuto la richiesta del PM italiano. In particolare, a seguito del riconoscimento, l'autorità italiana non può più procedere all'esecuzione della sanzione, avendola rimessa all'autorità estera. Il potere di procedere all'esecuzione torna alle autorità nazionali nelle seguenti ipotesi:
Si osserva che l'art. 7, comma 2, lett. b), prevede la riassunzione del potere di eseguire la sanzione pecuniaria da parte dell'autorità italiana quando lo Stato di esecuzione rifiuti il riconoscimento. Tale ipotesi non pare necessaria, in quanto il comma 1 dell'art. 7 già prevede che tale potere di esecuzione venga meno solo a seguito del riconoscimento; conseguentemente, se il riconoscimento è rifiutato, l'autorità italiana non ha perso il potere di procedere.
Inoltre, per quanto riguarda la lettera c), si valutino i presupposti in base a cui dall'amnistia o dalla grazia dovrebbe derivare la riassunzione del potere di procedere all'esecuzione della sanzione. Sul punto, l'art. 11 della decisione quadro così dispone: «1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse dallo Stato della decisione e anche dallo Stato di esecuzione. 2. Fatto salvo l'articolo 10, solo lo Stato della decisione può decidere sulle domande di revisione della decisione».
Si osserva poi che nel nostro ordinamento alle ipotesi di grazia e amnistia occorrerebbe aggiungere anche quella di indulto.
Il Capo III (artt. 8 - 15) disciplina la procedura da seguire quando la decisione sulla sanzione pecuniaria sia stata adottata in altro Stato UE e debba essere eseguita in Italia.
L'articolo 8 attribuisce la competenza al riconoscimento della decisione alla Corte d'appello nel cui distretto la persona condannata risiede, dimora abitualmente, dispone di beni o di un reddito.
La Corte d'appello procede al riconoscimento se (articolo 9):
L'articolo 10 contiene l'elenco dei reati per i quali si prescinde dalla doppia incriminazione; anche in tali ipotesi spetterà comunque alla Corte d'appello accertare la corrispondenza tra la fattispecie oggetto della decisione e l'elenco.
I reati elencati sono i seguenti: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio; falsificazione e contraffazione di monete; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini extracomunitari; omicidio volontario, lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona; razzismo e xenofobia; furti organizzati o con l'uso di armi; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffa; estorsione; contraffazione e pirateria in materia di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; traffico di veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento di aereo o nave; sabotaggio; violazioni del codice della strada; contrabbando di merci; violazione dei diritti di proprietà industriale; minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi; danneggiamento; furto. A questo catalogo di reati si aggiungono infine, con norma di chiusura, «i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma dei trattati UE».
L'articolo 11 delinea il procedimento da seguire a fronte di una richiesta di riconoscimento di una decisione emessa da uno Stato membro dell'Unione europea e stabilisce:
L'articolo 12 - attuando l'articolo 7 della decisione quadro - elenca i motivi di rifiuto del riconoscimento. Si tratta:
Si ricorda che nel nostro ordinamento la prescrizione della pena è disciplinata dagli
articoli 171-174 del codice penale, in base ai quali:
173);
Se la Corte d'appello riconosce la decisione che applica una sanzione pecuniaria, l'esecuzione della decisione compete al Procuratore generale presso la Corte d'appello. L'articolo 13 specifica che se la sanzione pecuniaria è più elevata rispetto al massimo consentito - in relazione allo specifico illecito - nel nostro ordinamento, la Corte d'appello può ridurre l'importo della sanzione all'indicato importo massimo consentito.
In caso di impossibilità, anche parziale, di procedere alla riscossione, potranno essere applicate sanzioni alternative solo se espressamente previsto nel certificato che accompagna la decisione.
Le somme riscosse spettano allo stato di esecuzione, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione; lo stesso Stato italiano sostiene le spese per l'esecuzione della decisione (articolo 15).
In merito sono da considerare i dati forniti dalla analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa all'A.G. 130. Nella relazione si afferma, infatti, che «le statistiche ministeriali evidenziano un grave stato di ineffettività della pena pecuniaria: esse mostrano infatti che le pene pecuniarie vengono poco eseguite e convertite. Il dato percentuale che ne scaturisce è che il riscosso non supera il 2,66%, con una perdita secca per le casse dello Stato stimata in circa 600 milioni di euro».
In base all'articolo 14, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie deve cessare se viene meno l'esecutività della decisione stessa;
Il Capo IV (artt. 16 e 17) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 16 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria mentre l'articolo 17 rimanda, per quanto non espressamente previsto dallo schema di decreto legislativo, alle disposizioni compatibili del codice di procedura penale.
Relazioni e pareri allegati
Il provvedimento è corredato dalla relazione illustrativa, dalla tabella di concordanza, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa, dall'analisi dell'impatto della regolamentazione.
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
Lo schema di decreto non presenta aspetti di interferenza con le competenze costituzionali delle Regioni, in quanto incide su una materia, riguardante le norme processuali penali, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.).