Legislatura 17ª - Dossier n. 257

Articolo 1

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio)

1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi 3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015.

L'articolo 1, nell'ottica di evitare che somme disponibili sul bilancio 2015 vadano in economia, trasferisce risorse per 50 milioni di euro per l'anno 2015 al Soggetto Attuatore per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

L'articolo 1, al fine di evitare che somme disponibili sul bilancio 2015 vadano in economia, trasferisce risorse per 50 milioni di euro per l'anno 2015 al Soggetto Attuatore per la realizzazione della prima fase del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio (per la cui individuazione, si rinvia al box a seguire).

La norma si inserisce nel più ampio quadro di interventi destinati al recupero dell'area di rilevante interesse nazionale del relativo comprensorio. Tale quadro di interventi è stato, da ultimo, delineato dall'articolo 33 del D.L. n. 133 del 2014(1) (cd. 'sblocca Italia'), con il quale sono stati individuati soggetti e tempi finalizzati alla realizzazione di un'efficace politica di recupero del territorio interessato.

In particolare, viene individuato, come specificato nel box di approfondimento, cui si rinvia, quale Soggetto Attuatore del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio in questione, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.

Il Soggetto Attuatore è preposto alla predisposizione e all'attuazione del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Allo scopo di garantire immediata operatività al suddetto Soggetto, senza soluzione di continuità, una volta approvato il previsto piano di risanamento, la disposizione in esame prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'avvio delle attività, fermo restando che tali risorse sono individuate tra quelle disponibili a legislazione vigente secondo quando previsto dal citato art. 33 del D.L. n. 133 del 2014.

In base alla relazione del Governo, "risultano chiari i requisiti di necessità ed urgenza riconducibili alla esigenza di consentire, con la certezza dell'individuazione della provvista finanziaria, l'avvio di attività non più rinviabili per la tutela della salute dei cittadini e per la rigenerazione urbana del territorio".

Il menzionato articolo 33 del D.L. n. 133 del 2014 detta una disciplina speciale (ai commi 1-10) per la realizzazione di interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate sulla base di una delibera del Consiglio dei Ministri, attraverso la predisposizione di uno specifico programma di risanamento ambientale e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana. Si prevede che tale disciplina venga, altresì, applicata al comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel comune di Napoli, dichiarato area di rilevante interesse nazionale, considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree medesime (comma 11).

Tali disposizioni hanno l'obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi (comma 1).

Le funzioni amministrative relative agli interventi previsti sono attribuite allo Stato, con la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio (comma 2), che le esercita attraverso la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto Attuatore (commi 5 e 6).

Il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto Attuatore sono preposti alla formazione, all'approvazione e all'attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale (comma 4).

In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, i successivi commi 12-13-quater dettano disposizioni sul trasferimento della proprietà delle aree e degli immobili in possesso della società Bagnoli Futura S.p.A., sulla sostenibilità economica e finanziaria del suddetto programma e sulla sua compatibilità con i piani di evacuazione per l'emergenza Vesuvio, sull'acquisizione delle proposte del comune di Napoli e sulla salvaguardia dei livelli occupazionali della società Bagnoli Futura S.p.A.

La rigenerazione urbana dei Siti di interesse nazionale (Sin)

La bonifica ambientale e la rigenerazione urbana per aree territoriali di rilevante interesse nazionale

Le aree territoriali di rilevante interesse nazionale, cui applicare gli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana previsti dall'articolo 33 del D.L. 133 del 2014, sono individuate con delibera del Consiglio dei Ministri, a cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni (comma 3).

Le disposizioni previste nell'articolo 33 attengono alle materie riguardanti la tutela dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione) e ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), entrambe le materie assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, al fine di assicurare la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria dei predetti interventi (comma 1).

In relazione a ciascuna area di interesse nazionale, individuata con delibera del Consiglio dei ministri, sono predisposti uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, finalizzati a:

  1. individuare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell'area;
  2. definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell'area;
  3. valorizzare gli eventuali immobili di proprietà pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;
  4. localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario.

Alla formazione, all'approvazione e all'attuazione dei due predetti documenti sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, che procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del D. Lgs, 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente), che disciplinano gli interventi di bonifica e la realizzazione degli accordi di programma per la messa in sicurezza e la riconversione industriale e sviluppo economico dei siti di interesse nazionale, ma solo per i profili procedimentali. Resta ferma pertanto la disciplina contenuta nei predetti articoli per tutto quanto attiene i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie a ridurre l'inquinamento. Si prevede altresì che il Commissario straordinario del Governo e il Soggetto attuatore devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163 del 2006 (comma 4).

Le competenze del Commissario straordinario e del Soggetto Attuatore

Il Commissario straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione interessata, coordina gli interventi infrastrutturali pubblici e privati dell'area di rilevante interesse nazionale. Gli eventuali oneri derivanti dall'attività del Commissario sono a carico delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 5).

Il Soggetto Attuatore, nominato con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, elabora e attua il programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e svolge compiti di stazione appaltante per l'affidamento dei lavori previsti, operando, in deroga alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, quanto al dimezzamento dei termini ivi previsti per l'espletamento di dette procedure, con l'esclusione dei termini processuali (comma 6). Al Soggetto Attuatore sono trasferite le aree di interesse nazionale secondo le modalità stabilite dal decreto di nomina (comma 7).

La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana

La proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana contiene (comma 8):

- lo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito;

- il cronoprogramma di svolgimento dei lavori indicati dalla procedura semplificata per le operazioni di bonifica dei siti contaminati (articolo 242-bis del D. Lgs. n. 152 del 2006);

- uno studio di fattibilità territoriale e ambientale;

- la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA);

- un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, con l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma.

Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto di nomina, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma e il documento di indirizzo strategico, che dovranno altresì indicare:

- la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d'uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialità edificatorie;

- la previsione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico da realizzare e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento;

- i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all'uso di modelli privatistici e consensuali per finalità di pubblico interesse.

La conferenza di servizi

Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, convoca immediatamente una conferenza di servizi, al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti, a cui partecipa anche il Soggetto Attuatore, ed, entro 30 giorni dalla sua convocazione, la conferenza di servizi esamina il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di bonifica del sito, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. In caso di mancato accordo in sede di Conferenza entro il termine predetto, il Consiglio dei Ministri, a cui partecipa anche il Presidente della Regione interessata, è autorizzato a deliberare l'adozione del suddetto programma, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge (comma 9).

L'adozione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana

Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, e' adottato dal Commissario straordinario, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è approvato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei Ministri (comma 10). Il Commissario straordinario vigila sull'attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti gli atti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, i pareri e assensi) previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate, costituisce variante urbanistica automatica, e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei lavori.

L'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio

Le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, perimetrate, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2014 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2014) sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi (comma 11, modificato dall'art. 1, comma 356, della legge n. 190 del 2014 - legge di stabilità 2015 - a decorrere dal 1° gennaio 2015).

Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la società per azioni costituita ai sensi del comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione (comma 13), a cui il comune di Napoli partecipa, con proprie proposte, in sede consultiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina del Soggetto attuatore, che le esamina con riguardo prioritariamente alle finalità previste dallo stesso programma e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. In caso di non accoglimento delle proposte del comune di Napoli, il comune medesimo può chiedere che tali proposte siano nuovamente valutate nell'ambito della conferenza di servizi, di cui al suddetto comma 9 e, in caso di mancato accordo, provvede il Consiglio dei ministri, ai sensi del penultimo periodo del medesimo comma 9, anche in deroga alle vigenti previsioni di legge (comma 13-ter).

Si prevede l'obbligo per il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità del comma 3 dell'articolo 33, di garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione, aggiornati secondo la direttiva del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2014, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio. La disposizione sembrerebbe, pertanto, riferirsi, anche se non espressamente, all'area di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio considerato peraltro che la disposizione si aggiunge ai commi 11-13, che disciplinano tale area (comma 13-bis).

L'art. 1 del D.M. 8 agosto 2014 ridefinisce il perimetro del Sito di Interesse Nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio alle seguenti aree a terra: aree ex industriali (ex Ilva ed ex Eternit) ed aree ad esse immediatamente limitrofe, area ex discarica di Cavone degli Sbirri, nonché aree ex Cementir (compresa l'area di cui alla nota della Direzione generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente del 15 aprile 2014 con protocollo n. 10890/TRI, Fondazione IDIS) e area di colmata; nonché agli arenili a nord e a sud della colmata e all'area marina già inclusa nella perimetrazione di cui al citato D.M. 31 agosto 2001. L'art. 2 del D.M. 8 agosto 2014 stabilisce che per tutte le aree ricomprese finora nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di bonifica di Napoli Bagnoli-Coroglio e non incluse nella nuova perimetrazione, la Regione Campania subentra al Ministero dell'Ambiente nella titolarità dei relativi procedimenti previsti all'art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il trasferimento della proprietà del comprensorio Bagnoli-Coroglio e la salvaguardia dei livelli occupazionali

La proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, è trasferita al Soggetto Attuatore, con il medesimo D.P.C.M. di nomina, con oneri a carico del medesimo Soggetto Attuatore (comma 12).

A tale scopo è prevista: una società per azioni, costituita dal Soggetto Attuatore, con capitale azionario aperto ad altri soggetti per il conferimento di altre aree ed immobili limitrofi al medesimo comprensorio di Bagnoli-Coroglio, meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo, il riconoscimento di un importo alla società Bagnoli Futura S.p.A, determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, il versamento dell'importo mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, con rimborso legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce effetti anche verso diritti sugli immobili acquistati anteriormente da terzi (articolo 2644, secondo comma, del codice civile). Successivamente alla trascrizione del suddetto decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate.

Il Commissario straordinario di Governo verifica il fabbisogno di personale necessario per le attività di competenza del Soggetto Attuatore, o della società da questo costituita, ed assume ogni iniziativa utile al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori facenti capo alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione di fallimento. La verifica dei fabbisogni del personale, da parte del Commissario straordinario, avviene al termine della procedura prevista dalla L. 147/2013, art. 1, c. 563 e ss., che concerne la mobilità di personale tra società partecipate dalle PP.AA. (di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001): queste possono (per le finalità indicate nei co. 564 e 565), sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale, previa informativa alle rappresentanze sindacali (la mobilità non può comunque avvenire tra le suddette società e le pubbliche amministrazioni) (comma 13-quater).

Si ricorda che, nelle disposizioni in materia di bonifica, l'art. 252 del D.Lgs n. 152 del 2006 disciplina l'individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN), per i quali la procedura di bonifica adottata è quella ordinaria, come prevede l'art. 242 del D.Lgs 152 del 2006, con la competenza in capo al Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero delle attività produttive.

Tali siti sono individuabili in relazione alle caratteristiche, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. In particolare, il comma 2 specifica che all'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo specifici principi e criteri direttivi. Conseguentemente, con il D.M. 11 gennaio 2013 sono stati indicati 18 siti di interesse nazionale (dei 57 SIN esistenti in precedenza) che, non soddisfando i requisiti previsti, sono stati trasferiti alla competenza regionale.

Il comma 2-bis dell'art. 252, inserito dall'art. 36-bis, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83, specifica inoltre che in ogni caso sono individuati siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto. Il successivo comma 4 dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (introdotto dall'art. 36, comma 4, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83) dispone altresì che il Ministero dell'ambiente adotti procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione carburanti.

Nel corso dell'attuale legislatura sono state introdotte diverse disposizioni relative ai siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

Un primo intervento in materia è consistito nell'introduzione di una disciplina speciale finalizzata a consentire l'utilizzo dei materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei SIN, per la realizzazione, nell'ambito delle medesime aree minerarie, di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, nonché altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali (art. 41, comma 3-bis, del D.L. 69/2013, cd. "D.L del fare").

È stata inoltre modificata la disciplina relativa ai dragaggi nei porti (art. 22 del D.L. 69/2013) al fine di prevedere che la contestualità tra operazioni di dragaggio e predisposizioni delle operazioni di bonifica avvenga non in tutti i siti oggetto degli interventi come era previsto precedentemente, ma nelle aree portuali e marino costiere poste nei siti medesimi. Ulteriori modifiche hanno, inoltre, riguardato la sottoposizione dei progetti di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale al fine di semplificare la procedura.

Ulteriori disposizioni sui siti inquinati di interesse nazionale (SIN), sono state emanate con il D.L. 145/2013 (cd. D.L. Destinazione Italia), che ha riscritto la disciplina per la riconversione industriale dei SIN di preminente interesse pubblico dettata dall'art. 252-bis del D.Lgs. 152/2006 (si rinvia in proposito al paragrafo "La procedura per la riconversione industriale di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico").

La legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) ha destinato quota parte della dotazione aggiuntiva delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) al finanziamento degli interventi di bonifica di siti di interesse nazionale (comma 7) e ha previsto l'assegnazione di 25 milioni di euro, sempre a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2014-2020, per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del SIN di Brindisi (comma 12).

In merito agli interventi per la bonifica di siti contaminati da amianto, l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 91 del 2014 (cd. D.L. Competitività) ha modificato il comma 7 della legge di stabilità 2014, al fine di estendere l'utilizzo delle citate risorse destinate alla bonifica dei siti di interesse nazionale alle bonifiche dei beni contenenti amianto. Tuttavia, dal 1° gennaio 2015, il medesimo comma 7 della legge di stabilità 2014 è stato abrogato dall' art. 1, comma 704, lett. b), della legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014).

L'art. 33-bis del D.L. n. 133 del 2014 (cd. sblocca Italia) ha previsto per l'anno 2015 che le spese per interventi di bonifica dall'amianto effettuati dal comune di Casale Monferrato nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di "Casale Monferrato", a valere e nei limiti dei trasferimenti erogati nel medesimo anno dalla regione Piemonte, nonché i trasferimenti stessi, sono esclusi dal patto di stabilità interno del medesimo comune.

La legge di stabilità 2015 (L. n. 190 del 2014), ai commi 50 e 51, al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto, ha stanziato 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli, e ha demandato a un decreto del Ministero dell'ambiente da adottare entro il 15 febbraio 2015 l'individuazione delle risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario.

Nell'ambito degli obiettivi del patto di stabilità interno, il D.L. n. 78 del 2015, all'art. 1, comma 2, lett. b), e comma 3, prevede, in ciascuno degli anni 2015-2018, l'attribuzione ai comuni degli spazi finanziari per spese a favore di interventi di bonifica dei siti contaminati dall'amianto.


1) Recante 'Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive', convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.