La ripartizione delle competenze
La ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l’Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati.
Principio di sussidiarietà
Principio di proporzionalità
L’esercizio delle competenze è sottoposto a
due princìpi:
sussidiarietà, per cui l’Unione interviene nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, che regionale o locale (i
parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista nel protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità);
proporzionalità, per il quale il contenuto e la forma dell’azione dell’Unione non deve andare al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione.
Il Trattato di Lisbona prevede la ripartizione delle competenze in tre grandi categorie:
competenze esclusive (unione doganale; definizione di regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria per l’area l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune):
l'Unione è l'unica a poter legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori;
competenze concorrenti (mercato interno; politica sociale, per gli aspetti definiti nel Trattato sul funzionamento dell’UE; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica):
sia l'Unione, sia gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare e adottare atti giuridicamente obbligatori;
Azioni di sostegno e coordinamento
azioni di sostegno, di coordinamento o di completamento (tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; istruzione; gioventù, sport e formazione professionale; turismo; protezione civile; cooperazione amministrativa):
l’Unione può condurre azioni che completano l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza.
L'Unione ha, infine, competenza per promuovere e coordinare le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e per la politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.