Legislatura 17ª - Dossier n. 240
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Articolo 33, comma 5
(Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine)
Il comma 5 dell’articolo 33 abroga la disposizione che ha istituito, in favore delle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria (in sostanza, il Veneto) un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione.
Si tratta dell’articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.
Tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalità di erogazione ed i criteri di riparto del predetto fondo sono state demandate a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, che non risulta essere stato emanato.
In materia si ricorda che:
- l’articolo 41, comma 16-sexiesdecies del menzionato decreto-legge n. 207 del 2008 ha istituito, con lo scopo di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria, un analogo fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, in favore delle regioni confinanti con summenzionata Repubblica, subordinando l’'efficacia di tale disposizione all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici (ai sensi del quale, si ricorda, lo Stato membro che intenda adottare un provvedimento agevolativo deve darne comunicazione alla Commissione; essa presenta una proposta di autorizzazione del provvedimento da parte del Consiglio, oppure informa il Consiglio dei motivi per cui non ha proposto l'autorizzazione del provvedimento di cui trattasi);
- l’articolo 2-ter del D.L. n. 154 del 2008 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’attribuzione alle regioni confinanti con la Svizzera di una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto, al fine di consentire a tali regioni di disporre, con propria legge, misure per la riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione stessa. La normativa emanata deve rispettare la normativa comunitaria e garantire che il prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante, e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 febbraio 2009 ha stabilito le modalità attuative della norma richiamata;
- in via più generale, il comma 15 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (come modificato dalla legge finanziaria 2008, legge n. 244 del 2007) consente alle regioni e alle province autonome di determinare, con propria legge, una riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione per i soli cittadini residenti nella regione o nella provincia autonoma o in una parte di essa, fermi restando i vincoli derivanti dagli accordi internazionali e dalle normative dell'Unione europea.
Procedure di contenzioso
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
L’11 luglio 2014 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora complementare (procedura di infrazione n. 2008/2164) nella quale rileva che l’Italia violerebbe gli artt. 4 e 19 della direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, applicando una riduzione delle accise, ai sensi della legge regionale 14/2010 del Friuli Venezia Giulia, sulle benzine e sul gasolio utilizzati come carburanti per motori nella medesima regione del Friuli.
La Commissione ritiene infatti che il meccanismo dei pagamenti diretti ad opera delle Camere di commercio ai gestori delle stazioni di servizio, previsto dalla citata legge regionale, stabilisca una riduzione dell’accisa mediante rimborso non prevista dalla direttiva 2003/96/CE né autorizzata dal Consiglio dell’UE a norma dell’art. 19. Inoltre, la normativa regionale violerebbe il principio del livello minimo ed unico di tassazione per prodotto e per uso previsto dall’art. 4 della medesima direttiva.