Legislatura 17ª - Dossier n. 110
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Articoli 19-24
(Estrazione del DNA (Art. 19); Preparazione del campione con sistemi robotizzati; Quantificazione del DNA(Art 20); Amplificazione del DNA (Art. 21); Lettura ed interpretazione del profilo di DNA(Art. 22); Tempi di conservazione dei campioni biologici (Art.23); Tempi di conservazione dei campioni biologici (Sezione II)Art. 24)
L'articolo 19 stabilisce che per l'eventuale fase di estrazione del DNA dai campioni biologici sono utilizzati kit commerciali di uso comune nell'ambito della comunità scientifica forense e validati dalla letteratura scientifica in termini di resa quantitativa e qualitativa del DNA estratto.
L'articolo 20 prevede che la preparazione del campione per la fase di quantificazione, amplificazione e caricamento su sequenziatore automatico può essere automatizzata, al fine di ridurre al minimo l'errore umano e di avere un'alta riproducibilità del dato. Il sistema automatizzato deve avere idonea documentazione IQ/OQ o equivalente o superiore che dimostri la corretta installazione e la corretta funzionalità dello strumento secondo i requisiti richiesti.
L'articolo 21 stabilisce che per l'eventuale fase di quantificazione del DNA sono utilizzati kit commerciali che consentono di verificare la quantità del DNA presente nell'estratto e la presenza di eventuali inibitori della PCR.
L'articolo 22 indica le modalità da seguire e gli strumenti da utilizzare per l'amplificazione del DNA. La disposizione prevede, altresì, i criteri che devono rispettare i marcatori impiegati per la definizione del profilo genetico utile per essere utilizzati nell'identificazione personale. L'amplificazione di ogni singolo campione biologico deve essere effettuata attraverso l'uso di due kit commerciali che hanno per il medesimo locus una diversa sequenza dei primers, al fine di evitare una non corretta assegnazione allelica.
L'articolo 23 indica in sintesi le modalità di lettura e interpretazione del profilo del DNA. In particolare, viene previsto che la determinazione del profilo genetico deve avvenire utilizzando un sequenziatore automatico di acidi nucleici per la corsa elettroforetica dei frammenti di DNA e dotato di software dedicati alla successiva lettura ed interpretazione del profilo del DNA.
L'articolo 24 interviene sulla tematica dei tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili del DNA. il DNA estratto dai campioni biologici, dopo la sua completa tipizzazione deve essere distrutto e le operazioni di distruzione devono essere verbalizzate da parte del personale del laboratorio operante. La parte del campione biologico non utilizzata ed il secondo campione di riserva devono essere conservati per un periodo di otto anni. Decorso tale termine, i campioni biologici devono essere distrutti da parte del personale in servizio presso il Laboratorio centrale.
La RT riferisce che le norme contengono disposizioni relative alle necessità tecnologiche del laboratorio centrale e pertanto confluiscono nella quota parte del capitolo di competenza del Ministero della giustizia.
Per quanto riguarda la strumentazione scientifica, l'investimento iniziale comprensivo di LIMS, è stato pari a 3.737.305,54 euro oltre 799.100,00 euro per l'acquisto di 4 piattaforme robotizzate per il puncher automatico e il liquid handling. L'acquisto dei reagenti per la tipizzazione del DNA ha inciso per 3.852.640,00 euro. A regime potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio (costi allo stato non quantificabili), sempre nell'ambito dello stanziamento di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.
(euro) | ||||||
Capitolo | Descrizione prodotto | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 | Totale |
1752 (Min. giustizia) | Acquisto di strumentazione elettronica e arredi tecnici + LIMS | 3.104098,80 | 633.206,74 | 0 | 0 | 3.737.305,54 |
1752 (Min. giustìzia) | Acquisto 4 piattaforme robotizzate per il puncher automatico e il liquid handling | 0 | 0 | 0 | 799.100,00 | 799.100,00 |
Totale complessivo | 4.536.405,54 | |||||
1752 (Min. giustizia) | Kit tipizzazione campioni biologici | 3.852.640,00 | 0 | 0 | 0 | 3.852.640,00 |
Totale complessivo | 3.852.640,00 | |||||
Stima oneri a regime – Importo stimato | RESIDUI | |||||
Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la RT fornisce il dettaglio dei fattori di spesa che hanno concorso – nelle annualità 2010-2013 – alla definizione della spesa complessiva sostenuta per dotarsi della strumentazione indispensabile ad adottare il sistema LIMS e per l'acquisto dei reagenti necessari alla tipizzazione del DNA, con l'indicazione del relativo capitolo di bilancio, la stessa RT evidenzia tuttavia che per il computo della spesa a regime, "potrà rendersi necessario l'acquisto di nuove e più performanti strumentazioni di laboratorio" i cui costi non sono al momento quantificabili, e per i quali si limita ad affermare che la relativa copertura avverrà genericamente nell'ambito dello stanziamento di bilancio di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 85 del 2009.
Sul punto, posto che con il regolamento in esame, si pongono le condizioni normative per la definitiva implementazione e funzionamento della Banca Dati del DNA, andrebbero sin d'ora fornite indicazioni in merito alle esigenze di adeguamento dei sistemi e strumentazioni già in dotazione dell'amministrazione penitenziaria, nonché rassicurazioni in merito agli ipotizzabili fabbisogni di spesa e, sopratutto, all'adeguatezza delle risorse già previste dalla legislazione vigente ai fini della relativa copertura.