Legislatura 17ª - Dossier n. 76

Articolo 16
(Assegno di disoccupazione – ASDI)

La norma istituisce, dal 1° maggio 2015 in via sperimentale per il solo 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), con riferimento ad alcune categorie di soggetti titolari nel 2015 della NASpI, di cui ai precedenti articoli da 1 a 14, che siano privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno e per i quali l'intera durata della NASpI sia stata fruita entro il 31 dicembre 2015.

Per il primo anno di applicazione gli interventi sono riservati prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e per i lavoratori in età prossima al pensionamento.

L'assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il suo ammontare è inoltre incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore.

I redditi derivanti da nuova occupazione possono, entro determinati limiti, essere parzialmente cumulati con l'ASDI.

La corresponsione dell'Assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

Con decreto ministeriale sono stabiliti gli specifici profili della disciplina dell'istituto. Tra l'altro, oltre ai criteri di attribuzione, di priorità nell'accesso e di possibilità di cumulo, il decreto deve definire i flussi informativi tra i servizi per l'impiego e l'INPS, i controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione e le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico.

Con uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provvede al finanziamento dell'ASDI. La dotazione del Fondo è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016.

Nel limite dell'l per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Infine, si prevede la possibilità di estendere l'ASDI agli anni successivi al 2015 con le risorse stanziate da successivi provvedimenti legislativi e, in particolare, con le risorse derivanti dai decreti legislativi di applicazione della legge delega n. 183 del 2014(17) .

Il prospetto riepilogativo attribuisce i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(mln di euro)

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Oneri

200

200

200

200

La RT afferma che la disposizione introduce una prestazione assistenziale riconosciuta nel limite di spesa pari a 200 mln di euro per l'anno 2015 e 200 mln di euro per l'anno 2016.

Sottolinea che è espressamente previsto il riconoscimento della prestazione nel limite di spesa programmato, e che l'INPS riconosca il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS medesimo non prenda in considerazione ulteriori domande.

La RT evidenzia che l'INPS provvede a tali attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dall'articolo conseguono pertanto maggiori oneri pari a 200 mln di euro per l'anno 2015 e 200 mln di euro per l'anno 2016. Secondo la RT la ripartizione del limite di spesa tra il 2015 e il 2016 deriva dagli effetti conseguenti alla prestazione riconosciuta mensilmente in riferimento a eventi di disoccupazione decorrenti da maggio 2015 e in riferimento ai quali si è consumata la durata massima spettante entro il 31 dicembre 2015.

Al riguardo, si rileva che non è possibile una verifica della quantificazione dell'onere dato che la norma rinvia ad un decreto ministeriale per la definizione della situazione economica di bisogno da cui sarà possibile delimitare la platea dei potenziali beneficiari. Comunque, posto che l'assegno è riconosciuto in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande fino al limite massimo delle risorse stanziate, non vi sono osservazioni per quanto riguarda la copertura.

Andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'imputazione sui saldi di finanza pubblica in eguale misura degli effetti finanziari discendenti dalla norma, atteso che sia la norma che la RT fanno decorrere l'assegnazione mensile dell'assegno da maggio 2015 e che l'assegno è riconosciuto per l'anno 2015 per cui gli oneri sul 2016 dovrebbero essere imputabili alla coda di erogazione dell'assegno. Tale circostanza, infatti, potrebbe almeno sotto il profilo del fabbisogno determinare effetti differenti tra l'anno 2015 e l'anno 2016.

Con riferimento alle attività che occorre implementare per l'operatività dell'istituto, mentre la norma e la RT stabiliscono che l'INPS provvede alle attività di sua competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nulla invece viene riferito relativamente agli oneri discendenti dalle attività di competenza dei servizi per l'impiego, circa la titolarità e gli oneri connessi allo svolgimento dei controlli per evitare la fruizione indebita della prestazione e quelli relativi al pagamento elettronico dell'ASDI.


17) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.