Legislatura 17ª - Dossier n. 155
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Articolo 2
(Art. 57 - Composizione ed elezione del Senato)
Art. 57 Cost. - Testo vigente | Art. 57 Cost. - Testo AS 1429-A |
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. | |
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. | Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. |
I consigli regionali e i consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano eleggono con metodo proporzionale i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. | |
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. | Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due. |
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. | La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio. |
La composizione del Senato è mutata in elettiva di secondo grado.
Ai senatori elettivi in secondo grado si aggiungono i senatori nominati dal Presidente della Repubblica ed i senatori di diritto (gli uni e gli altri in numero complessivo di cinque prescrive altra disposizione del disegno di legge, laddove il primo comma del presente articolo prevede che possano essere cinque i senatori di nomina presidenziale).
Scompare dunque per il Senato l'elezione popolare diretta.
L'articolo è stato riscritto in sede referente.
L'elezione popolare diretta è sostituita con l'elezione dei senatori da parte dei Consigli regionali e da parte del Consiglio provinciale di Trento e del Consiglio provinciale di Bolzano (potrebbe ritenersi che per il Trentino-Alto Adige siano solo essi - non altresì il Consiglio regionale di quella Regione - i titolari del potere di nomina; è interpretazione che qui si segue, anche ai fini della redazione delle seguenti tabelle di complessiva sintesi numerica; ma è, appunto, interpretazione, giacché il dettato della disposizione non pare escludere, di per sé testualmente, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, esclusione che potrebbe eventualmente ipotizzarsi dal suo carattere di organo 'derivato' nel senso di composto dai membri dei due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano).
Ciascun Consiglio regionale(12) (nonché il Consiglio provinciale di Trento e il Consiglio provinciale di Bolzano) sceglie un componente fra i sindaci dei rispettivi territori.
Sono così ventuno i senatori sindaci.
Gli altri settantaquattro senatori sono consiglieri regionali (e provinciali autonomi). Infatti essi sono scelti dai Consigli regionali e delle due Province autonome, al proprio interno.
Secondo il disegno di legge d'iniziativa governativa, tale elezione di secondo grado era prevista avvenire con voto limitato (inteso, ad assicurare la rappresentanza delle minoranze). Secondo il disegno di legge approvato dalla Commissione Affari costituzionali in sede referente, i seggi sono attribuiti con metodo proporzionale.
L'attuazione di queste previsioni, relative all'elezione - si è ricordato, da parte dei Consigli regionali - nonché alla sostituzione dei senatori-consiglieri regionali e dei senatori sindaci, è demandata ad apposita legge (bicamerale), per la quale vale il controllo preventivo di costituzionalità introdotto dall'art. 73, secondo comma, novellato (cfr.).
Questa legge attuativa è chiamata a 'bilanciare', per la complessiva rappresentanza della singola Regione (consiglieri regionali più sindaco), un duplice criterio: i voti espressi e la composizione del Consiglio regionale.
Per voti espressi, parrebbe di intendere: voti espressi dal corpo elettorale regionale - ma il dettato della disposizione non pare inequivoco.
E' bilanciamento, quello così rimesso alla legge attuativa, che potrebbe ritenersi non agevole, posta la presenza di sistemi elettorali regionali diversi, in parte, tali da 'maggioritarizzare' la composizione del Consiglio regionale.
Inoltre la 'disproporzionalità' negli ordinamenti elettorali regionali agisce in modo fattualmente assai diversificato, ai fini dell'ottenimento o meno di una rappresentanza entro il Consiglio regionale da parte delle forze politiche.
Questo vale per la disciplina 'a regime'.
Per la prima applicazione, altre disposizioni del disegno di legge (articolo 38, commi 1, 4 e 6, alla cui scheda si rinvia) prevedono apposito meccanismo.
Nessuna Regione può avere meno di due senatori.
La Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano hanno ciascuna due senatori.
Escluse tali Regioni, i restanti 66 seggi di senatori-consiglieri regionali spettano alle altre Regioni proporzionalmente alla loro popolazione.
Ne consegue una ripartizione di senatori-consiglieri regionali (ripartizione peraltro suscettibile di mutamenti, allorché intervengano variazioni nella popolazione regionale, registrate in sede di censimento generale) che parrebbe, a una prima stima, essere la seguente:
Popolazione 2011 | Senatori consiglieri regionali | |
Lombardia | 9.704.151 | 13 |
Campania | 5.766.810 | 8 |
Lazio | 5.502.886 | 7 |
Sicilia | 5.002.904 | 6 |
Veneto | 4.857.210 | 6 |
Piemonte | 4.363.916 | 6 |
Emilia-Romagna | 4.342.135 | 5 |
Puglia | 4.052.566 | 5 |
Toscana | 3.672.202 | 4 |
Calabria | 1.959.050 | 2 |
Sardegna | 1.639.362 | 2 |
Liguria | 1.570.694 | 1 |
Marche | 1.541.319 | 1 |
Abruzzo | 1.307.309 | 1 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.218.985 | 1 |
Umbria | 884.268 | 1 |
Basilicata | 578.036 | 1 |
Provincia Autonoma Trento | 524.832 | 1 |
Provincia Autonoma Bolzano | 504.643 | 1 |
Molise | 313.660 | 1 |
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | 126.806 | 1 |
59.433.744 | 74 |
La seguente tabella evidenzia, a una prima stima, all'ultima colonna, il numero di abitanti per ciascun senatore regionale (quale rapporto tra complessiva popolazione di una singola Regione e complessivo numero di senatori - i consiglieri regionali più il sindaco - spettanti alla medesima Regione):
popolazione 2011 | seggi da assegnare (consiglieri regionali+sindaci) | rapporto tra popolazione e numero seggi | |
Piemonte | 4.363.916 | 6+1 | 623.417 |
Valle d'Aosta | 126.806 | 1+1 | 63.403 |
Liguria | 1.570.694 | 1+1 | 785.347 |
Lombardia | 9.704.151 | 13+1 | 693.154 |
Provincia Autonoma Bolzano | 504.643 | 1+1 | 252.322 |
Provincia Autonoma Trento | 524.832 | 1+1 | 262.416 |
Veneto | 4.857.210 | 6+1 | 693.887 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.218.985 | 1+1 | 609.493 |
Emilia-Romagna | 4.342.135 | 5+1 | 723.689 |
Toscana | 3.672.202 | 4+1 | 734.440 |
Umbria | 884.268 | 1+1 | 442.134 |
Marche | 1.541.319 | 1+1 | 770.660 |
Lazio | 5.502.886 | 7+1 | 687.861 |
Abruzzo | 1.307.309 | 1+1 | 653.655 |
Molise | 313.660 | 1+1 | 156.830 |
Campania | 5.766.810 | 8+1 | 640.757 |
Puglia | 4.052.566 | 5+1 | 675.428 |
Basilicata | 578.036 | 1+1 | 289.018 |
Calabria | 1.959.050 | 2+1 | 653.017 |
Sicilia | 5.002.904 | 6+1 | 714.701 |
Sardegna | 1.639.362 | 2+1 | 546.454 |
59.433.744 | 74+21 | 625.618 |
La durata del mandato senatoriale coincide con quella dell'organo dell'istituzione territoriale nella quale sono eletti, una formulazione che potrebbe diversificare la situazione dei senatori consiglieri regionali da quella dei senatori sindaci.
Pertanto il Senato non può essere oggetto di scioglimento, ed è organo con rinnovo parziale 'continuo', a seconda della scadenza delle sue varie componenti.
La composizione così dal disegno di legge 'ibrida' rappresentanza delle assemblee regionali e (in misura più contenuta) degli esecutivi comunali.
Non può dirsi pertanto ricalcare il 'modello' tedesco, ove il Bundesrat è espressione degli esecutivi regionali (e vi è il voto 'in blocco' regionale).
Si discosta altresì dal 'modello' francese, ove il numero degli elettori dei senatori è ben più numeroso (circa 150.000 grandi elettori) e in prevalente parte costituito da delegati dei Consigli municipali (il 95 per cento). Inoltre un riforma del 2014 ha previsto divieto del cumulo delle funzioni esecutive locali con il mandato di parlamentare(13) .
Se non fosse per la presenza di una componente di rappresentanti municipali, potrebbe ravvisarsi qualche assonanza piuttosto con il 'modello' austriaco, ove il Bundesrat è nominato dalla Diete regionali (Landtage)(14) .
Può valere ricordare come altre disposizioni del disegno di legge prevedono scompaia la composizione speciale 'allargata', inclusiva di tre delegati per Regione, per l'elezione del Presidente della Repubblica (composizione speciale prevista dall'articolo 83 della Costituzione vigente). Come scompare il riferimento costituzionale (articolo 126, primo comma nel testo vigente) ad una Commissione bicamerale per le questioni regionali.
Del pari è soppresso l'articolo 58 della Costituzione, dunque il requisito, per diventare senatori, del compimento di quaranta anni di età. Così come scompare la previsione di 6 senatori eletti dalla circoscrizione Estero.
Il disegno di legge governativo prevedeva che ai membri rappresentanti dei territori, potessero aggiungersi 21 senatori di nomina del Presidente della Repubblica, scelti tra cittadini che abbiano "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario". E' previsione soppressa nell'esame referente. Si veda, tuttavia, il successivo art. 3 del d.d.l che novella l'art. 59 Cost..
12) Lo statuto della regione siciliana prevede un'Assemblea e non un Consiglio regionale.
13) Sul punto, si rinvia alla nota breve del Servizio Studi n. 28, "L'introduzione in Francia del divieto di cumulo tra mandato parlamentare e funzioni esecutive locali", marzo 2014.
14) Dossier del Servizio Studi n. 54, Le Camere alte in Europa e negli Stati Uniti, settembre 2013, p. 27.