Legislatura 17ª - Dossier n. 151
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Articolo 27
(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)
1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:
a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
e) presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.
2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.
3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.
7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.
8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.
10. Nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.
11. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'articolo 27, modificato nel corso dell'esame alla Camera dei deputati (articolo 19 nel testo iniziale), integra i poteri dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas (ed il sistema idrico, in base alla nuova denominazione introdotta dal D.L. 145/2013 come convertito in legge), al fine di attuare il regolamento UE n. 1227/2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cd. REMIT).
Si ricorda che il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore il REMIT, cioè il regolamento (CE) 1227/2011. Gli scopi del regolamento sono accrescere la trasparenza e migliorare il funzionamento dei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas naturale, attraverso l'adozione di regole di sorveglianza e di prevenzione degli abusi di mercato relativamente alla manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e all'insider trading. L'adozione del regolamento segue il parere espresso congiuntamente dal Committee of European Securities Regulators (CESR) e dall'European Regulator's Group for Electricity and Gas (ERGEG), nel dicembre 2008, a favore di un regime specifico di sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia.
Il regolamento REMIT introduce a livello europeo regole specifiche per la sorveglianza dei mercati all'ingrosso dell'energia, volte a:
• definire le pratiche abusive in tema di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e insider trading;
• vietare le suddette pratiche abusive nei mercati dell'energia all'ingrosso;
• definire un nuovo quadro di regole per il monitoraggio dei mercati dell'energia all'ingrosso, volte a identificare e a contrastare casi di manipolazione (o tentata manipolazione) di mercato e insider trading;
• stabilire che le Autorità nazionali di regolazione dispongano dei necessari poteri di indagine, di enforcement e di sanzione relativamente ai suddetti divieti, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento stabilisce che l'ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) assicuri il coordinamento tra le Autorità nazionali di regolazione, in particolare rispetto a ipotesi di comportamenti abusivi di natura transfrontaliera. Inoltre, sono previste disposizioni in materia di cooperazione tra l'ACER, l'European Securities and Market Authority (ESMA), le Autorità di regolazione nazionale, le Autorità antitrust e finanziarie nazionali, le altre Autorità competenti, al fine di favorire la condivisione delle informazioni e l'efficace sorveglianza dei mercati.
Nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, per il comma 1 l'Autorità può:
- accedere ai documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti, anche mediante audizioni personali;
- effettuare sopralluoghi ed ispezioni;
- richiedere i tabulati telefonici e i registri del traffico dati, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica;
- intimare la cessazione delle condotte che violano il regolamento REMIT;
- presentare presso il tribunale istanza di congelamento o confisca del prodotto o del profitto dell'illecito;
- presentare istanze di divieto all'esercizio di un'attività professionale.
Tali poteri per il comma 2 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento REMIT.
I commi 1 e 2 dell'articolo in esame appena descritti traspongono nella normativa nazionale l'articolo 13 del REMIT, che richiede agli stati membri di garantire che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per assicurare il rispetto dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 e dell'obbligo di cui all'articolo 4 entro il 29 giugno 2013.
L'Autorità di settore, ai sensi del comma 3, può avvalersi della collaborazione del Gestore dei Mercati Energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti per lo svolgimento di indagini relative ai casi di sospetta violazione:
- del divieto d'abuso di informazioni privilegiate (insider trading, articolo 3 del REMIT);
- dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate (articolo 4 del REMIT);
- del divieto di manipolazione del mercato (articolo 5 del REMIT).
In relazione alla fattispecie trattata, e ferme restando le rispettive competenze, l'Autorità di settore si coordina con:
- l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (Antitrust);
- la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), ove opportuno, in relazione al divieto di insider trading.
Le sanzioni sono trattate nei commi da 4 a 8 dell'articolo in esame e sono riassunte nella seguente tabella:
|
Sanzione amministrativa pecuniaria |
Riferimento normativo del REMIT |
Violazione |
|
Da euro 20.000 a 3 mln |
Art. 3, comma 1 |
Insider trading |
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Da euro 20.000 a 5 mln |
Art. 2, punti 2 e 3, Art. 5 |
Manipolazione o tentata manipolazione del mercato. |
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Da euro 20.000 a 3 mln |
Art. 4 |
Inadempienza dell'obbligo di pubblicazione delle informazione privilegiate. |
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Da euro 10.000 a 200.000 |
Art. 8 e 9 |
Mancata comunicazione all'AEEG di informazioni da parte degli operatori di mercato |
Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità di settore possono essere aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto dell'illecito qualora la stessa sanzione appaia inadeguata anche se applicata nel massimo a causa:
- della rilevante offensività del fatto;
- delle qualità personali del colpevole;
- dell'entità del prodotto o il profitto conseguito.
L'Autorità di settore, entro 90 giorni, ai sensi del comma 9 disciplina con proprio regolamento i procedimenti sanzionatori, in conformità con l'articolo 45 del D.Lgs. 93/2011 (di recepimento del Terzo pacchetto energia), in materia di poteri sanzionatori dell'Autorità.
La disposizioni testé esaminate recepiscono le norme dell'articolo 18 del REMIT che richiedono agli Stati membri di stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del regolamento stesso e di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, dissuasive e proporzionate, riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori e i potenziali vantaggi ottenuti dall'attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate e della manipolazione del mercato. Si ricorda che l'articolo 2 della legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013) delega il Governo ad adottare, entro il 4 settembre 2015, la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
Nel corso dell'esame alla Camera l'articolo è stato integrato dal comma 10, per prevedere che l'Autorità dia conto al Parlamento, nella relazione annuale, delle attività svolte in relazione all'attuazione del REMIT (quindi nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia). È stato inoltre istituito, col comma 11, un fondo presso il Ministero dello sviluppo economico in cui far confluire i proventi delle sanzioni comminate dall'Autorità in relazione alla norma in esame, finalizzato ad abbassare i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese.