Legislatura 17ª - Dossier n. 125

Le funzioni del nuovo Senato

Le funzioni del Senato quale configurate dal disegno di legge sono presto dette:

  • concorso alla funzione legislativa - in veste di "proposta" di modificazioni e per lo più 'eventuale' a richiesta dietro quorum, salvo alcune limitate eccezioni per le quali si mantiene un bicameralismo paritario;
  • "raccordo" tra Stato ed enti territoriali (dato, in assenza di maggiori specificazioni, dalla sua composizione ed attività ordinaria, che ha alcuni effetti 'rinforzati' proprio su materie di rilevanza territoriale);
  • partecipazione alla fase ascendente e discendente rispetto agli atti normativi comunitari (non per questo, gli atti primari di recepimento del diritto comunitario sono attratti al procedimento legislativo bicamerale paritario);
  • verifica dell'attuazione delle leggi statali e "valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio" (pare riecheggiare qui suggestione promanante dalla revisione costituzionale in Francia del 2008, che ha costituzionalizzato una nuova funzione parlamentare, la valutazione delle politiche pubbliche, colà assegnata tuttavia ad ambedue le Camere).

Il Senato è escluso dal potere di inchiesta.

Non partecipa all'autorizzazione al procedimento giudiziario verso Presidente del Consiglio o ministri né alla deliberazione dello stato di guerra.