Legislatura 17ª - Dossier n. 565
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regioni ad autonomia differenziata ex art. 116, terzo comma, e regioni a statuto speciale
Le regioni ad autonomia differenziata ex art.116, terzo comma, della Costituzione hanno in comune con le regioni a statuto speciale la possibilità di vantare forme e condizioni particolari di autonomia rispetto al quadro delle competenze delineato dalle (altre) disposizioni costituzionali (ed in particolare dall'art.117).
Non è tuttavia possibile assimilare le regioni che ampliano la propria sfera di autonomia ai sensi dell'art.116, terzo comma, alle regioni a statuto speciale, per via di una serie di rilevanti differenze.
Regioni interessate. Le regioni a statuto speciale sono individuate dall'art.116, primo comma, della Costituzione. Le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. Ai sensi del secondo comma, la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
A poter beneficiare della previsione dell'art. 116, terzo comma, sono invece le regioni ordinarie. La disposizione costituzionale fa infatti espresso riferimento all'attribuzione di "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia (...) ad altre regioni" [altre rispetto a quelle menzionate ai commi precedenti, ovvero alle regioni a statuto speciale].
La clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n.3 del 2001 estende tuttavia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, l'applicazione delle disposizioni della medesima legge costituzionale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite". Tale previsione sembrerebbe idonea a consentire, almeno in via teorica, la possibilità che anche una regione a statuto speciale possa avvalersi dell'art.116, terzo comma, nella fase transitoria.
- Fonte dell'autonomia. Il terzo comma prefigura l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con legge dello Stato, a differenza degli statuti di autonomia che sono approvati con legge costituzionale.
Detta legge statale è approvata con una procedura rinforzata(16) . Pertanto:
- tale legge non può essere abrogata da altra legge ordinaria;
- le forme e le condizioni di autonomia da essa attribuite non possono essere revocate unilateralmente né dallo Stato né dalla regione interessata (nell'ambito del vigente quadro costituzionale), sempre che la stessa legge non disponga altrimenti.
- Ambito materiale. A differenza dell'autonomia riconosciuta negli statuti speciali, quella attribuibile ai sensi del terzo comma dell'art.116 è circoscritta agli ambiti di legislazione concorrente e a limitate materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. §2).
16) Il procedimento prevede infatti: che la legge sia approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata; che il negoziato con il Governo sia promosso dalla Regione interessata; che siano sentiti gli enti locali; che siano rispettati i princìpi di cui all'articolo 119 (cfr. §2).