Legislatura 17ª - Dossier n. 557
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Le soglie di sbarramento
Il disegno di legge prevede alcune soglie di sbarramento, valevoli per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.
La soglia è del 3 per cento dei voti validi per le liste singole.
È del 10 per cento dei voti validi per le coalizioni (con la concorrente soglia del conseguimento del 3 per cento da parte di almeno una lista infra-coalizione).
Qualora la coalizione non valichi quella soglia, si intende che superi lo sbarramento la lista infra-coalizione, la quale abbia conseguito almeno il 3 per cento.
Si noti come tutte le soglie sopra ricordate siano riferite a percentuali di voti validi a livello nazionale, sia per la Camera sia per il Senato (ferma restando per quest'ultimo l'assegnazione a livello regionale dei seggi alle liste: v. infra).
L'applicazione per il Senato di uno sbarramento determinato a livello nazionale costituisce un elemento inedito nella sua storia.
Tale previsione per il Senato avrebbe potuto innescare un dibattito (così almeno fu in occasione della riforma elettorale del 2005) sulla sua compatibilità con la previsione costituzionale di un Senato eletto "a base regionale" (articolo 57, primo comma della Costituzione).
In risposta, il disegno di legge prospetta per il Senato una soglia alternativa, calibrata appunto su base regionale.
Sono infatti ammesse al riparto dei seggi senatoriali le liste (siano o meno collegate in coalizione) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti nella Regione.
Un forte radicamento regionale dunque assicura l'accesso alla rappresentanza senatoriale, pur in assenza del conseguimento sul piano nazionale del 3 per cento dei voti validi.
Per il Senato risulta pertanto generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (si è detto, il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge per la Camera dei deputati in via eccezionale e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare tutela.
Per siffatte minoranze linguistiche è altresì posta (sia per la Camera sia per il Senato) una ulteriore clausola - alternativa a quella innanzi ricordata, per la Camera dei deputati - consistente nell'avere conseguito eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione.
Così le novelle apportate all'articolo 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993.
Le soglie sopra ricordate valgono onde accedere all'assegnazione dei seggi.
Una distinta soglia - stabilita (salvo che per le minoranze linguistiche sopra ricordate) nell'1 per cento dei voti validi da essa ottenuti a livello nazionale - è prevista ove una lista non superi lo sbarramento (del 3 per cento) e sia in coalizione con altre liste che invece superano lo sbarramento.
Tale soglia dell'1 per cento rileva ai fini (non già dell'assegnazione dei seggi alla lista considerata bensì) dell'utilizzabilità endo-coalizionale dei voti ottenuti dalla lista, rimasta esclusa dall'assegnazione dei seggi (v. infra, allorché si tratterà dell'assegnazione dei seggi).