Legislatura 17ª - Dossier n. 188

Premessa

Il disegno di legge (Atto Senato n. 2879) di conversione del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. è stato approvato dalla Camera dei deputati il 13 luglio 2017. Rispetto al testo del decreto-legge, l'unica modifica sostanziale è stata l'inserimento un articolo 01, riproduttivo del testo del decreto-legge 16 giugno 2017, n. 89 – in fase di conversione presso la stessa Camera – recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

I testi iniziali dei DL n. 99 e del DL n. 89 sono corredati di relazioni tecniche, che risultano utilizzabili ai fini della presente analisi.


Articolo 01
(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15)

L'articolo, come anticipato riproduce il testo del decreto legge n. 89 del 16 giugno 2017 recante interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio.

In particolare, si modifica il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, intervenendo sulla disciplina di rafforzamento patrimoniale delle banche e del riparto degli oneri di risanamento delle banche tra azionisti e creditori subordinati.

Si differisce da 60 a 120 giorni il periodo concesso per il completamento dell'operazione di acquisto da parte del MEF delle azioni derivanti dall'applicazione degli strumenti di riparto degli oneri.

Si dispone la proroga automatica di sei mesi del termine di scadenza delle passività oggetto di ripartizione degli oneri, se tale termine di scadenza ricade nei sei mesi successivi alla presentazione della richiesta di intervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale o della formale comunicazione dell'intenzione di presentarla. Durante la proroga le passività producono interessi secondo le previsioni contrattuali applicabili.

La RT annessa al ddl iniziale, afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

Il comma 1 evidenzia che il decreto disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. (ciascuna singolarmente, la «Banca» o, collettivamente, le «Banche») nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini decreto per "soggetti sottoposti a liquidazione" si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.

Il comma 2 prevede che le misure previste dal presente decreto, che costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono adottate a seguito della positiva decisione della Commissione Europea sulla loro compatibilità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Il comma 3 afferma che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione Europea, sino al termine della procedura, una relazione annuale contenente informazioni dettagliate riguardo agli interventi dello Stato effettuati ai sensi del presente decreto.

La RT annessa al ddl iniziale, si limita a riferire che la norma definisce l'ambito di applicazione della disposizione, non comportando pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2
(Liquidazione coatta amministrativa)

L'articolo, ad esito della positiva decisione della Commissione UE sulle misure adottate dall'Italia per agevolare l'uscita dal mercato di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, consente al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, di:

  1. di sottoporre le due banche a liquidazione coatta amministrativa, disponendo altresì la continuazione dell'esercizio dell'impresa (articolo 2, comma 1, lettere a) e b));
  2. di prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente (articolo 2, comma 1, lettera c));
  3. di provvedere all'adozione di misure di sostegno pubblico per la predetta cessione.

Ai fini indicati sono previste specifiche misure (comma 2) per l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione e viene chiarita la decorrenza (comma 3) dei provvedimenti di liquidazione, cessione degli asset e di sostegno pubblico disposti ai sensi delle norme in esame.

Più in dettaglio, il comma 1, a seguito del parere positivo della Commissione UE (reso il 25 giugno 2017), affida a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati su proposta della Banca d'Italia, il compito di disporre:

  1. la liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e di Banca Popolare di Vicenza;
  2. la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del provvedimento in esame. In deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1°; settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario), la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza.
  3. la cessione da parte dei commissari liquidatori degli asset all'acquirente individuato (Intesa Sanpaolo Spa) in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario medesimo. Con l'offerta il cessionario assume gli impegni ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, identificati nell'offerta stessa;
  4. gli specifici interventi pubblici a sostegno della cessione degli asset, in conformità all'offerta vincolante di cui alla lettera c).

Ai sensi del comma 2, dopo l'adozione dei predetti decreti, si prevede l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario, che è condotto con riferimento ai soli crediti non ceduti, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura.

Il comma 3 dispone che l'efficacia dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 decorra, relativamente a quanto previsto in base alle lettere b), c) e d) del medesimo comma (quindi, con l'esclusione del provvedimento di liquidazione), dalla data di insediamento degli organi liquidatori e, comunque, dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta (ai sensi del richiamato articolo 83, comma 1, del Testo unico bancario).

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che il dispositivo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita definire la procedura attraverso cui il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti adottati su proposta della Banca d'Italia, provvede a: (i) sottoporre le Banche a liquidazione coatta amministrativa, (ii) disporre la continuazione dell'esercizio dell'impresa, (iii) prevedere la cessione dell'azienda bancaria o di rami di essa ad un acquirente e (iv) effettuare misure di sostegno pubblico a sostegno della cessione.

Al riguardo, ritenuto che il contenuto dispositivo dell'articolo si iscrive appieno nel quadro normativo che si profila in attuazione di norme già previste dall'ordinamento vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 3
(Cessioni)

Il comma 1 dispone che i commissari liquidatori cedano le aziende bancarie di Veneto Banca spa e di Banca Popolare di Vicenza, o singoli rami, nonché i beni, i diritti e i rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, ad un soggetto individuato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, ai sensi del comma 3. È stabilito che alla cessione non si applica la speciale disciplina di vigilanza prevista dal Testo Unico Bancario per le cessioni di banche (articolo 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del TUB), salvo per quanto espressamente richiamato nel decreto in esame. Non si applica, inoltre, considerata la specialità della disciplina in esame, la norma sulla cessione dell'impresa nel contesto delle ordinarie operazioni di liquidazione coatta amministrativa (di cui all'articolo 90, comma 2 TUB).

Il comma 2 prevede poi norme speciali per assicurare l'immediata efficacia della cessione nei confronti dei terzi, anche in considerazione della necessità di assicurare la continuità dell'esercizio dell'impresa onde evitare lo scioglimento dei contratti conseguente all'avvio della procedura concorsuale. In particolare, si dispone l'efficacia della cessione verso i terzi a seguito della pubblicazione sul sito della Banca d'Italia della notizia della cessione.

Il comma 3 stabilisce che il cessionario sia individuato, anche sulla base di trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura, anche se svolta prima dell'entrata in vigore del decreto, aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente, nonché avendo riguardo agli impegni che esso dovrà assumersi ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Le spese per la procedura selettiva, incluse quelle per la consulenza di esperti in materia finanziaria, contabile, legale, sono a carico del soggetto in liquidazione e possono essere anticipate dal Ministero che acquisisce un credito prededucibile nella procedura di liquidazione. Una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Il comma 4 prevede che, se la concentrazione che deriva dalla cessione non è disciplinata dal regolamento comunitario sulle concentrazioni tra imprese (regolamento (UE) n. 139/2004), essa si intende comunque autorizzata, in deroga alle procedure stabilite dalla legislazione nazionale antitrust, per rilevanti interessi generali dell'economia nazionale.

Il comma 5 dispone che se la cessione comprende titoli assistiti da garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (disciplinate dal decreto-legge n. 237 del 2016), il corrispettivo della garanzia è riconsiderato per tener conto della rischiosità del soggetto garantito. Il cessionario può altresì rinunciare, in tutto o in parte, alla garanzia dello Stato per i titoli da esso acquistati; in questo caso, la garanzia si estingue e, in relazione alla rinuncia, non è dovuto alcun corrispettivo.

La RT annessa al ddl iniziale si sofferma in primis sul comma 3, riferendo che le spese connesse alla procedura selettiva ivi prevista, sono interamente poste a carico del soggetto in liquidazione, possono essere "anticipate" dal Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle somme di cui all'art. 9, comma,1 e sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare.

Precisa che, una volta recuperate, dette somme sono acquisite all'erario mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato

Al riguardo, dato che la procedura selettiva si è già svolta, sarebbero utili maggiori informazioni sull'anticipazione eventualmente effettuata dal Ministero a copertura delle relative spese. Poi, visto che la restituzione dell'anticipazione è prevista come prededucibile nella procedura di liquidazione, si rinvia all'articolo 4 per le considerazioni sulla stima di realizzo dell'attivo di liquidazione che sarà destinato quindi anche alla spesa in esame.

Articolo 4
(Interventi dello Stato)

Il comma 1 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con uno o più decreti dispone le seguenti misure:

  1. concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a "prima richiesta", sull'adempimento, da parte del soggetto in liquidazione:
    1. degli obblighi derivanti dal finanziamento, erogato dal cessionario o da società che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa, appartenevano al gruppo bancario di una delle due banche interessate, a copertura dello sbilancio di cessione, definito in esito alla procedura - appositamente prevista - di due diligence, disciplinata al comma 4, e alle retrocessioni di beni ed asset dal cessionario, al cedente (di cui al comma 5, lettera a): si tratta di partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché di crediti di dette società classificati come attività deteriorate. La garanzia può essere concessa per un importo "massimo" di 5.351 milioni di euro, elevabile fino a 6.351 milioni di euro, a seguito della predetta due diligence (1) ;
    2. degli obblighi di riacquisto dei crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, indicati dal comma 5, lettera b), per un importo massimo di 4.000 milioni di euro;
  2. fornitura di supporto finanziario al cessionario delle banche in liquidazione, a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione di cessione, per un importo "massimo" di 3.500 milioni di euro;
  3. concessione della garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra 1.500 milioni di euro e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni;
  4. l'erogazione al cessionario di risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale, in conformità agli impegni assunti dal cessionario necessari ai fini del rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, per un importo massimo di euro 1.285 milioni.

Complessivamente, dunque, l'iniezione di liquidità è pari a circa 4,8 miliardi di euro e la concessione di garanzie statali arriva ad un ammontare massimo di circa 12 miliardi di euro.

Il comma 2 prevede che i provvedimenti ministeriali di adozione delle misure in esame devono stabilire uno specifico contenuto del contratto di cessione: occorre che tale contratto preveda l'anticipazione da parte del cessionario, al commissario liquidatore, delle spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori. Il decreto prevede quindi che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero è prededucibile ai sensi delle specifiche regole della legge fallimentare (articolo 111, comma 1, numero 1) e articolo 111-bis della legge fallimentare)

Il comma 3 dispone che il credito del cessionario derivante dal finanziamento a copertura dello sbilancio di cessione, nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dall'escussione della garanzia, siano pagati dopo i crediti prededucibili, ai sensi degli illustrati articoli 111, comma 1, numero 1) e 111-bis della legge fallimentare, e prima di ogni altro credito.

Per i pagamenti effettuati ai sensi delle altre misure di cui al comma 1 (lettera a), punto ii., e lettere b), c) e d)), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il credito del Ministero e il credito del cessionario derivante da violazione, inadempimento o non conformità degli impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione e garantiti dallo Stato, sono pagati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti per il finanziamento dello sbilancio di cessione. Il medesimo trattamento è riservato alla parte non garantita del credito del cessionario derivante dal finanziamento dello sbilancio di cessione.

Il comma 4 disciplina, come anticipato, la procedura di due diligence. Entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti, anche ai sensi dell'articolo 1349, primo comma, del codice civile. La richiamata norma prevede che, ove la determinazione della prestazione dedotta in contratto sia deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Il collegio è composto da tre componenti, di cui uno nominato dal Ministero, uno dal cessionario ed il terzo, con funzione di Presidente, designato di comune accordo dagli esperti nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Tali esperti possiedono i requisiti indicati dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, ovvero, non devono avere in corso né devono avere intrattenuto relazioni di affari, professionali o finanziarie con la banca o la capogruppo richiedenti l'intervento statale, tali da comprometterne l'indipendenza.

Il comma 5 autorizza il contratto di cessione a prevedere, in favore del cessionario, la possibilità di retrocedere alle banche in liquidazione i seguenti beni: a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione.

Il comma 6 dispone che alle restituzioni e retrocessioni stabilite ex lege o contrattualmente si applicano le specifiche norme derogatorie, in tema di cessioni di beni, indicate all'articolo 3, comma 2, per i trasferimenti di asset dai soggetti in liquidazione al cessionario.

Il comma 7 prevede che nel caso di restituzioni e retrocessioni ad esito della due diligence, così come nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che l'articolo disciplina gli interventi finanziari posti a carico dello Stato finalizzati ad assicurare la protezione del risparmio e il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario. In particolare, stabilisce la possibilità di rilasciare garanzie e fornire supporto finanziario al cessionario a fronte del fabbisogno di capitale generato dall'operazione, nelle forme di seguito descritte.

  • Sulla lettera a), punto i. Garanzia dello Stato, sul finanziamento da parte del cessionario commisurato allo sbilancio di cessione ammontante a 5,351 miliardi di euro. Tale garanzia trova integrale capienza nel previsto realizzo dell'attivo della liquidazione. L'importo del predetto sbilancio, garantito dallo Stato, è altresì elevabile per effetto della due diligence per un importo massimo di 1 miliardo di euro. Ai corrispondenti effetti potenziali sui saldi di finanza pubblica, si provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
  • Sulla Lettera a), punto ii. Garanzia dello Stato, in ordine agli obblighi di riacquisto dei crediti retrocedibili al soggetto in liquidazione ai sensi del comma 5, lettera b, per un importo massimo di 4 miliardi di euro. II valore di tale garanzia ammonta a 0,3 miliardi. Tale importo è stato quantificato dalla Banca d'Italia moltiplicando la probabilità di default media di tale portafoglio (17%) per una misura del rischio del recupero crediti (40%), sulla base dei dati disponibili presso l'Istituto, in coerenza con le altre valutazioni riportate nella presente relazione.
  • Lettera b). Il supporto finanziario dello Stato nei confronti del cessionario ammonta a 3,5 miliardi relativi all'assorbimento patrimoniale del cessionario connesso alle attività a rischio acquisite dalle due banche in liquidazione.
  • Lettera c). L'ammontare delle garanzie statali a copertura degli obblighi di indennizzo previsti dalle norme è stimato da Banca d'Italia nel complesso in 124 milioni sulla base delle considerazioni di seguito descritte. Anch'esso, come sopra indicato, trova copertura nell'attivo della liquidazione.

In particolare:

  • garanzia a fronte dei rischi legali (cause, reclaim, azioni revocatorie): il fair value ammonta a 24 milioni. In particolare, applicando al petition massimo (€ 667 milioni) la percentuale di "soccombenza" media risultante in casi analoghi (30%), il fair value ammonta a 200 milioni; per tale tipologia di rischio risultano peraltro accantonamenti al fondo per rischi ed oneri di 176 milioni.
  • altre garanzie (dichiarazioni e garanzie) standard nei contratti di cessione. Tale garanzia prevede un obbligo da parte del cedente a mantenere indenne il cessionario da qualsiasi danno derivante o connesso alla violazione o non conformità delle dichiarazioni e garanzie e degli impegni delle cedenti. Nel caso specifico, l'ammontare massimo concordato è pari a 1,5 miliardi. Sulla base dell'esperienza maturata dalla Banca d'Italia, molti di questi potenziali eventi potrebbero attribuirsi al portafoglio crediti trasferito ma, alla luce delle specificità dell'operazione in oggetto, si potrebbe assumere come base di calcolo l'attivo del ramo trasferito (42 miliardi). Applicando un indice di rischiosità, approssimato al rischio fisiologico stimato dalle banche sul credito, pari a circa 0,3% dell'attivo trasferito, il fair value di tale garanzia sarebbe 0,1 miliardi.
  • Lettera d). Supporto finanziario dello Stato nei confronti del cessionario, pari a 1,285 miliardi, relativo ai costi di ristrutturazione imposti dalla integrazione delle aziende.

Gli impegni finanziari di cui alle lettere a, punto ii, b e d, trovano capienza nella dotazione del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n, 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

La RT evidenzia che il supporto finanziario di cui ai punti b) e d) è necessario a garantire il rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla BCE nonché gli impegni da assumere in base alia disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Ai fini della valutazione del valore di recupero dei crediti rientranti nella liquidazione, la Banca d'Italia ha provveduto sulla base delle considerazioni che seguono.

II valore "lordo" dei crediti deteriorati delle due capogruppo venete nonché di Banca Nuova e Banca Apulia (escludendo le tre banche estere di Veneto Banca e la business unit in Romania) è pari a 17,5 miliardi (9,6 miliardi il valore al netto delle rettifiche); tali crediti lordi sono composti da sofferenze per 8,9 miliardi, inadempienze probabili per 8,4 miliardi e scaduti per 0,2 miliardi.

II recupero di questi crediti sarà affidato a una società specializzata (presumibilmente la SGA) con l'obiettivo di massimizzare il soddisfacimento delle ragioni di credito, senza quindi la necessita di cedere in tempi brevi sul mercato i crediti deteriorati a prezzi penalizzanti. È pertanto possibile ipotizzare tassi di recupero in linea con quelli storicamente conseguiti dalle banche italiane.

Su questa base, i recuperi sui crediti deteriorati rientranti tra gli attivi in liquidazione, di cui beneficerebbe nel tempo lo Stato, ammonterebbero complessivamente a 9,6 miliardi per le banche italiane, di cui 4,2 miliardi a valere sulle sofferenze e 5,4 miliardi a valere sulle "inadempienze probabili". Per le banche estere e per i crediti deteriorati della business unit in Romania si e ipotizzato il recupero del valore di bilancio pari complessivamente a 0,3 miliardi.

Con specifico riferimento alle banche italiane, si perviene a tale risultato in base al seguente calcolo:

  1. la percentuale di recupero dei crediti in sofferma, al netto delle cessioni, osservata ml periodo 2006/2015 e stata calcolata, in studi recenti(2) , pari al 46,9%. Applicando questa percentuale alle sofferenze lorde che vengono poste in liquidazione, il recupero a fine periodo ammonterebbe a 4,2 miliardi di euro;
  2. per calcolare l'ammontare del recupero delle inadempienze probabili poste in liquidazione, e necessario stimare preliminarmente la percentuale delle stesse destinata a migrare tra le sofferenze. Tale percentuale viene ipotizzata - in base a matrici di transizione delle banche considerate - pari ai due terzi dell'aggregato. Si assume, per converso, che il restante terzo ritorni in bonis e che sia, di conseguenza, interamente recuperato. Ciò posto, applicando la percentuale di recupero del 46,9% ai due terzi delle inadempienze probabili, i recuperi ammonterebbero a 2,6 miliardi. A questi va sommato il restante terzo delle inadempienze probabili interamente incassabile (2,8 miliardi). I recuperi complessivi delle inadempienze probabili a fine periodo ammonterebbero, quindi, a 5,4 miliardi.

Nella seguente tabella sono riepilogati i principali dati di questo calcolo.

Valore lordo

% di recupero

Recupero

SOFFERENZE LORDE

8,9

46,9%

4,2

Inadempienze probabili migranti in sofferenze

5,6

46,9%

2,6

Inadempienze probabili migranti verso il "bonis"

2,8

100%

2,8

Totale

17,3

55%

9,6

La stima risulta confermata anche utilizzando percentuali di recupero più granulari (del sistema bancario e delle due banche venete) in base alia ripartizione delle sofferenze tra garantite e non garantite, nonché verso imprese e verso famiglie.

Tassi di Recupero - posizioni chiuse nel periodo 2006-15

Settore

Famiglie

Imprese

Totale

Livello collateralizzazione

Con garanzie reali

Senza garanzie reali

70,6% 46,2%

52,6%

38,0%

57,6% 39,8%

Totale

57,1%

43,6%

46,9%

Di seguito una stima di larga massima della distribuzione temporale dei recuperi da cui si evince che al quinto anno viene incassato circa 1'80% delle somme recuperabili, all'ottavo anno tale percentuale si eleva al 98%.

Curva di recupero

Totale

Rec. Cumulati

anno

Sofferenze

UtP

EUR

%

1

221,4

701,0

922,4

922,4

9,6%

2

662,9

969,3

1.632,2

2.554,7

26,5%

3

898,0

1.083,9

1.982,0

4.536,6

47,0%

4

1.079,9

560,6

1.640,5

6.177,1

64,0%

5

766,5

507,5

1.273,9

7.451,1

77,2%

6

222,7

572,5

795,2

8.246,3

85,4%

7

148,7

472,3

621,0

8.867,3

91,9%

3

154,4

288,3

442,7

9.310,0

96,5%

9

21,7

139,2

160,9

9.471,0

98,1%

10

12,8

75,4

88,2

9.559,2

99,0%

11

4,9

44,5

49,4

9,608,6

99,6%

12

2,8

15,4

18,2

9.626,8

99,7%

13

2,0

5,1

7,0

9,633,9

99,8%

14

5,5

2,5

8,0

9.641,9

99,9%

15

0,7

2,2

2,9

9.644,7

99,9%

16

1,5

1,9

3,4

9.648,1

100,0%

17

0,4

1,7

2,0

9.650,1

100,0%

18

0,0

0,8

0,8

9,650,9

100,0%

19

0,4

0,4

0,8

9.651,7

100,0%

20

0,1

0,2

0,3

9,652,0

100,0%

IBM

4.207,2

5.444,8

9.652,0

La RT precisa poi che, ai sensi del comma 2, il cessionario anticipa al commissario liquidatore le spese necessarie per il funzionamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori; in questo caso, il decreto prevede che il Ministero rimborsi al cessionario quanto anticipato e acquisisca un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso prededucibile ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare.

Sul comma 3, afferma che ivi si prevede che il credito del cessionario derivante dal finanziamento di cui al comma 1, lettera a), punto i., nella misura garantita dallo Stato, e il relativo credito di regresso dello Stato derivante dalla eventuale escussione della garanzia siano pagati dopo i crediti prededucibili ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare e prima di ogni altro credito.

Per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii., e lettere b), c) e d), il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa; il credito derivante dall'anticipo concesso dal cessionario o dal rimborso effettuato dal Ministero e prededucibile ai sensi dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della legge fallimentare.

Sulla base di quanto sopra esposto, e in particolare per il fatto che a fronte degli impegni assunti e degli esborsi previsti si determinino crediti in capo alio Stato, antergati rispetto ad altri crediti verso la liquidazione, non si ascrivono ulteriori effetti finanziari rispetto a quelli scontati nel decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9.

Nel prospetto di seguito riprodotto si riassumono gli effetti finanziari attesi della disposizione in esame che dal lato dell'attivo include partecipazioni ed equity stimate da Banca d'Italia in circa 1,7 miliardi.

Realizzo dell'attivo della liquidazione

(miliardi di euro)

Importo lordo dei crediti deteriorati rientranti tra gli attivi della liquidazione

17,8

Recuperi sui crediti deteriorati (valutazione Banca d'ltalia)

9,9

Partecipazioni e equity

1,7

Totale ipotesi di realizzo (a)

11,6

Impegni a fronte del realizzo

rafforzamento patrimoniale

4,8

Importo dello sbilancio di cessione (debito vs cessionario)

5,4

Rischi su crediti in bonis retrocedibili alia liquidazione

0,3

Garanzia relativa ai rischi legali e altre garanzie su dichiarazioni del cedente

0,1

Totale impegni a fronte del realizzo (b)

10,6

Differenza tra realizzo e impegni (a-b) equivalente ad ammontare Fondo rischi e oneri

1,0

Altri impegni dello Stato

Garanzia ad esito due diligence fino ad 1 miliardo (art. 9, co. 2)

0,3

Al riguardo, in primis per i profili di quantificazione, posto che la RT si sofferma solo sommariamente sulla illustrazione dei criteri adottati nella determinazione degli importi assistiti da garanzia erariale, sembrerebbe indispensabile la richiesta di ulteriori elementi informativi che siano idonei a comprovare il loro effettivo grado di prudenzialità.

Con riferimento alla garanzia per i crediti deteriorati di cui alla lettera a), punto i, pari a 5,351 miliardi, elevabili di un ulteriore miliardo, la RT fornisce una disamina ampia e afferma che tale garanzia trova integrale capienza nel previsto realizzo dell'attivo di liquidazione, che sarebbe pari a 11,6 miliardi. Tuttavia, la stessa RT rinvia all'articolo 9, comma 2, il quale provvede a coprire 300 milioni, calcolando un onere derivante dall'eventuale ulteriore miliardo di garanzia. Dato che però l'attivo come detto sarebbe pari a più di 11 miliardi, anche l'incremento delle garanzie fino a più di 6 miliardi dovrebbe essere ampiamente coperto dall'attivo di liquidazione. Una possibile spiegazione potrebbe derivare da una stima dei crediti prededucibili che, ai sensi del comma 3, sono pagati prima di quelli derivanti dalle garanzie statali. Quindi, ove i crediti prededucibili fossero superiori ai 5 miliardi si porrebbe un problema di capienza dell'attivo e la necessità di copertura come previsto dall'articolo 9, comma 2. Sarebbe opportuna una conferma in merito(3) .

Centrale comunque nella quantificazione della capienza dell'attivo di liquidazione risulta l'aver fissato al 46,9% il tasso di recupero sui crediti deteriorati. Tale tasso sarebbe estrapolato da uno studio della Banca d'Italia, citato dalla stessa RT. A tale proposito, occorre segnalare che lo stesso studio afferma che: "i tassi di recupero differiscono significativamente da banca a banca. Nel periodo considerato alcune banche mostrano una capacità di recupero sistematicamente superiore o inferiore alla media"(4) . In particolare, i cinque intermediari migliori hanno avuto tassi di recupero superiori alla media di 14 punti percentuali mentre i cinque intermediari peggiori hanno avuto tassi di recupero inferiori alla media di 15 punti percentuali(5) .

Inoltre, come si evince dalla tavola 2 dello studio citato, il tasso del 46,9% è una media del decennio, periodo in cui però l'ultimo biennio ha registrato tassi inferiori alla media e pari rispettivamente al 39% e 44,9% nel 2014 e nel 2015.

Quindi, oltre ai rischi insiti nell'utilizzo di una media(6) , nella differente capacità di recupero da parte di ogni singola banca, va aggiunta una recente tendenza al peggioramento che andrebbe attentamente valutata.

Fonte: Banca d'Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza n. 7 del 2017

Per i crediti ad alto rischio ma non classificati come attività deteriorate, su cui è prevista una garanzia di 4 miliardi dalla lettera a, punto ii., si evince dalla RT che tale garanzia non sarebbe coperta dal presumibile realizzo dell'attivo e pertanto ne viene valutato un impatto di 0,3 miliardi, deducendosene che crediti prededucibili e credito di cui alla lettera a, punto i, dovrebbero esaurirne la capienza. Peraltro si segnala che la RT afferma che i crediti derivanti dalla lettera a, punto ii e dalle lettere b), c) e d) sono predededucibili mentre così non è.

Andrebbero fornite maggiori informazioni integrative sulla metodologia utilizzata da Banca d'Italia per quantificare la probabilità di default media (17%). Trattandosi poi di crediti identificati dal comma 5, lettera b) come tutti "ad alto rischio", andrebbe chiarito perché la probabilità di default media è stata applicata solo al 40% del totale, pervenendosi così ad una percentuale effettiva di rischio di default pari al 6,8.

Ancora, sarebbero utili integrazioni con riferimento ai tempi di recupero dei crediti derivanti da attività non deteriorate di cui alla lettera a, punto ii, come illustrato dalla RT con riferimento ai crediti deteriorati.

Riguardo poi alle altre garanzie previste dalla lettera c), pur prendendosi atto delle stime fornite dalla Banca d'Italia, anche alla luce di quanto previsto dalla legge di contabilità, andrebbero fornite le fonti da cui si è ricavata la percentuale di soccombenza media per i contenziosi legali (30%) e l'indice di rischiosità dell'attivo del ramo trasferito (0,3%).

Inoltre, con specifico riferimento agli interventi previsti dalla lettera b) - 3,5 miliardi di sostegno finanziario alla banca per garantire la continuità degli affidamenti alla clientela da parte della banca cessionaria - e dalla lettera d), ovvero 1,2 miliardi per la gestione degli esuberi di personale, pur considerando che trattasi in entrambi i casi di limiti massimi di spesa, andrebbero richiesti elementi integrativi a conferma della congruità delle risorse previste a fronte degli oneri ivi sottesi (es. massa "amministrata" dagli istituti oggetto di incorporazione in Intesa Sanpaolo, numero dei clienti in gestione; numero dei dipendenti da prepensionare delle banche cedute, etc.).

Per quanto attiene, invece, ai profili di "copertura", posto che agli oneri previsti, ad eccezione dei 300 milioni relativi al comma 4 che si coprono a valere della norma di cui all'articolo 9, comma 2, si provvede a carico della provvista di 20 miliardi di euro già prevista dal decreto-legge n. 237/2016, i cui effetti sono pertanto già scontati nei tendenziali a legislazione vigente per il saldo netto da finanziare e il fabbisogno, non ci sono osservazioni(7) -(8) .

Con riferimento poi al richiamato onere di 300 milioni, si rinvia all'articolo 9, comma 2.

Per i profili connessi alla valutazione degli effetti d'impatto sul saldo di indebitamento netto, va preliminarmente considerato che a fronte delle garanzie e dei finanziamenti in esame, lo Stato acquisisce un credito nei confronti della procedura di liquidazione per cui trattasi di operazione finanziaria non avente effetti sul saldo di indebitamento netto, come certificato anche dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura(9) .

Ad ogni modo, raccordandosi con quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, sembrerebbe utile l'acquisizione - già rilevata nel corso dell'esame in Commissione in prima lettura - di un prospetto riepilogativo, che evidenzi l’impatto atteso sui diversi saldi di finanza pubblica, per ciascuno degli interventi previsti dal decreto in esame.

In relazione al comma 2, posto che le spese necessarie per il funzionamento della procedura, incluse le indennità spettanti agli organi liquidatori, sono di fatto a carico del MEF, che rimborsa al cessionario quanto anticipato e, contestualmente, acquisisce un credito prededucibile nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, non ci sono osservazioni considerato che sarà rimborsato prioritariamente, alla luce del presumibile realizzo della liquidazione stimato dalla RT(10) .


1) Nel complesso, l'operazione, dal punto di vista finanziario, consiste nel trasferimento ad Intesa di attivi per un valore "provvisorio" di 45,9 miliardi, composti principalmente da crediti verso banche (3,8 miliardi), crediti in bonis verso la clientela (30,1 miliardi), attività finanziarie (8,8 miliardi), e per la parte restante da poste di varia natura. Il totale comprende crediti in bonis di minore qualità, che hanno una probabilità relativamente elevata di trasformarsi in partite deteriorate (c.d. crediti “high risk”1). Intesa ha la possibilità di retrocedere questi attivi alla liquidazione (art. 4, comma 5, lett. a) e b)); il valore definitivo degli attivi acquisiti da Intesa potrebbe pertanto essere inferiore a 45,9 miliardi. Intesa ha altresì acquisito passività per complessivi 51,3 miliardi, composte principalmente da debiti verso banche (9,3 miliardi) e verso clientela (25,8 miliardi) e da titoli in circolazione (11,8 miliardi). Lo sbilancio tra attività e passività acquisite rappresenta un credito di Intesa nei confronti delle liquidazioni ed è stato provvisoriamente quantificato in 5,4 miliardi. Il valore potrà essere definito con precisione in esito alle eventuali retrocessioni di poste per le quali è stata prevista tale possibilità in capo a Intesa e alla due diligence di cui all’art. 4, comma 4. Le poste dell’attivo e del passivo escluse dal perimetro acquisito da Intesa sono rimaste nelle liquidazioni delle due banche. Cfr. BANCA D'ITALIA, Informazioni sulla soluzione della crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A, Memoria presentata per la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, pagine 2-3 e il Documento "La crisi di Veneto Banca S.p.A. e Banca Popolare di Vicenza S.p.A.: Domande e risposte", in particolare la Sezione III, i costi dell'operazione e le possibili alternative", sul sito internet della Banca d'Italia.

2) BANCA D'ITALIA, "I tassi di recupero delle sofferenze", Note di Stabilità e vigilanza finanziaria n. 7 del 2017.

3) In proposito, il rappresentante del Governo presso la Camera dei deputati ha chiarito che "non è posto invece a carico del presumibile realizzo l'ulteriore incremento di 1 miliardo dello sbilancio di cessione a seguito della due diligence, che pertanto viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto". Cfr. resoconto V Commissione, 6 luglio 2017, p. 26.

4) Cfr. I tassi di recupero delle sofferenze, Banca d'Italia, Note di stabilità finanziaria e vigilanza, n. 7 del 2017, pag.2.

5) Cfr. doc.cit. pag.9.

6) La media citata è frutto di elaborazioni statistiche e nell'appendice metodologica allo studio citato mostra una sensitività che in base allo scenario peggiore sarebbe inferiore di 3,3 punti e nello scenario migliore sarebbe superiore di 5,1 punti.

7) A tale proposito, il rappresentante del Governo alla Camera ha confermato che il Fondo di cui al decreto-legge d. 237 del 2016 presenta adeguata capienza, anche tenuto conto delle operazioni di ricapitalizzazione a favore del Monte dei Paschi di Siena. Inoltre, ha affermato che le operazioni di rafforzamento patrimoniale tramite apporti di capitale determinano effetti sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e sul fabbisogno di cassa, mentre la concessione di garanzie, che nel caso in esame si configurano come one-off, determina effetti sul saldo netto da finanziare in misura equivalente alle risorse stanziate a presidio della garanzia, fermo restando che sugli altri saldi gli effetti si determinano invece nel momento della eventuale escussione. Cfr. resoconto V Commissione, 6 luglio 2017, pag. 25.

8) Si ricorda in proposito che soltanto le “operazioni finanziarie” in base al SEC 2010 risultano neutrali ai fini del saldo di indebitamento netto e, quindi, compatibili con gli effetti ascritti al Fondo di cui al DL 237/2016, le cui disponibilità – come già evidenziato - risultano scontate ai fini dei tendenziali con esclusivo riguardo al saldo netto da finanziare e al saldo di fabbisogno.

9) Cfr. l'intervento del rappresentante del Governo che ha evidenziato come il soggetto tenuto alla restituzione del prestito sarebbe la liquidazione che il decreto individua come soggetto debitore dello Stato. In coerenza con i principi previsti dal SEC 2010 di prevalenza della sostanza sulla forma, la valutazione degli effetti in termini di indebitamento netto - che si valutano pari a zero - è stata effettuata, quindi, sulla base degli elementi sostanziali dell'operazione sopra riportati, che si configura come una mera anticipazione finanziaria, considerata la capienza degli attivi della liquidazione. Camera dei deputati, Bollettino dei resoconti di giunta e commissioni, 6 luglio 2017, pagina 25-26.

10) Il rappresentante del Governo alla Camera dei deputati ha rilevato che le spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, tenuto conto del possibile realizzo dei crediti non ceduti e della prededucibilità del credito derivante dai rimborsi al cessionario, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica. Cfr. Resoconto V Commissione 6 luglio 2017, p.26.

Articolo 5
(Cessione di crediti deteriorati)

Il comma 1 afferma che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A. (di seguito anche "SGA") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti alla SGA. Si stabilisce che alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma 2.

Il comma 2 stabilisce che il corrispettivo è rappresentato da un credito della liquidazione coatta amministrativa nei confronti della SGA, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA, periodicamente adeguato al minore o maggiore valore di realizzo.

Il comma 3 prevede che la SGA amministra i crediti e gli altri beni e rapporti giuridici acquistati ai sensi del comma 1 con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche in deroga alle disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale di cui all'articolo 108 del Testo unico bancario. la SGA può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività indicata al comma 3. I patrimoni destinati possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento del credito indicato al comma 2 e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della SGA e dagli altri patrimoni destinati eventualmente costituiti. Salvo che la deliberazione dell'organo di amministrazione non disponga diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione al patrimonio destinato la SGA risponde nei limiti del patrimonio stesso. Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2447-quinquies del codice civile. I beni e i rapporti compresi nel patrimonio destinato sono distintamente indicati nello stato patrimoniale della società. Si applica l'articolo 2447-septies, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Il rendiconto separato è redatto in conformità ai principi contabili internazionali. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, ai patrimoni destinati si applicano le disposizioni del codice civile qui espressamente richiamate.

Il comma 5 evidenzia che la costituzione dei patrimoni destinati di cui al comma 4 può essere disposta anche con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato per estratto e per notizia nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso, la costituzione ha efficacia dal giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale o, se precedente, da quello della pubblicazione effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, come richiamato dal comma 1 e non si applicano gli articoli 2447-quater, secondo comma, e 2447-quinquies, commi primo e secondo, del codice civile. I patrimoni destinati costituiti con decreto possono essere modificati con deliberazione dell'organo di amministrazione della SGA in conformità a quanto previsto al comma 4.

Il comma 6 prevede che alla società S.G.A. S.p.A. si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due periodi dell'articolo 23-quinquies, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

La RT annessa al ddl iniziale afferma che si tratta di norma ordinamentale che disciplina la cessione alla società S.G.A. S.p.A., da parte dei commissari liquidatori, dei crediti deteriorati e di altri attivi non ceduti o retrocessi. A tale società e attribuita l'amministrazione degli stessi al fine di massimizzarne il valore. Il corrispettivo della cessione e rappresentato da un credito della liquidazione nei confronti della società, pari al valore di iscrizione contabile dei beni e dei rapporti giuridici ceduti nel bilancio della SGA.

Il rappresentante del Governo, durante l'esame presso la Camera dei deputati(11) , ha affermato che, poiché SGA è collocata al di fuori del perimetro della pubblica amministrazione, il debito nei confronti della liquidazione che sorge a seguito della cessione dei crediti non presenta le caratteristiche per essere computato nel debito pubblico.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, non ci sono osservazioni.


11) Cfr. Resoconto V Commissione 6 luglio 2017, p.26.

Articolo 6
(Misure di ristoro)

Il comma 1 stabilisce che gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori mortis causa che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 12 giugno 2014; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

Il comma 2 prevede che agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre 2017.

La RT riferisce che la disposizione stabilisce le modalità in base alle quali che gli investitori possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanta stabilito ai sensi dell'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, della medesima legge.

II predetto fondo è alimentato ai sensi del citato comma 856, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislative 1° settembre 1993, n. 385 e, pertanto, da risorse messe a disposizione da soggetti privati. Conseguentemente, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7
(Disposizioni fiscali)

Il presente articolo introduce specifiche norme in materia di trattamento fiscale delle cessioni di cui all’articolo 3 del provvedimento in esame; si rammenta, in sintesi, che in esso è prevista la possibilità per i commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere le aziende bancarie venete poste in liquidazione ad un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell’offerta di acquisto più conveniente.

In particolare il comma 1 dispone che con la cessione(12) vengono trasferiti anche i crediti d’imposta - disciplinati dai commi 55, 56-bis, 56-bis1 e 56-ter dell’articolo 2 del D.L. n. 225 del 2010 - dal soggetto cedente al soggetto cessionario; quest’ultimo subentra nei medesimi diritti che spettavano al soggetto cedente. I crediti d’imposta qui all’esame sono quelli derivanti dalle attività iscritte in bilancio per imposte anticipate – c.d. DTA (deferred tax assets) – relative a svalutazioni e perdite su crediti di enti creditizi e finanziari(13) non ancora dedotte dal reddito imponibile, ovvero alle rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché quelle relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, a condizione che nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita d’esercizio(14) . Nello specifico, ed in sintesi, i commi 55 e 56 dell’articolo 2 del citato D.L. n. 225 del 2010 disciplinano la trasformazione delle DTA qualificate in credito di imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata una perdita civilistica; il comma 56-bis consente la trasformazione in crediti d’imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali per l’intero ammontare delle stesse che trova capienza nella perdita fiscale dell’esercizio, consentendo quindi il computo di quest’ultima in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi per un valore pari al suo ammontare al netto delle componenti negative di reddito che hanno generato le DTA trasformate in credito d’imposta; con il comma 56-bis1 si estende il regime della trasformazione delle DTA in crediti di imposta anche alla base imponibile IRAP; con il comma 56-ter si ha l’estensione della disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta anche nei casi di liquidazione volontaria, assoggettamento a procedure concorsuali o gestione delle crisi di banche ed altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia.

Il comma 2 dispone che le cessioni di cui al citato articolo 3 del decreto-legge in esame sono considerate cessioni di rami d'azienda e quindi sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA(15) . Inoltre prevede che, per gli atti aventi ad oggetto le suddette cessioni, nonché le retrocessioni e le restituzioni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, se dovute, sono applicate nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta.

Il comma 3 prevede che nelle cessioni in argomento al soggetto cessionario ed al cedente si applichino le disposizioni previste per l’ente-ponte e per l’ente sottoposto a risoluzione, in materia di non imponibilità a fini IRES ed IRAP delle eventuali plusvalenze che possano emergere in occasione della cessione(16) stessa.

Con il comma 4 si dispone che i componenti positivi derivanti da interventi a sostegno delle cessioni(17) , comprese anche le risorse a sostegno di misure di ristrutturazione aziendale per un importo massimo di 1,285 miliardi (così come previsto dal comma 1, lett. d) del citato articolo 4), non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini IRAP. Si specifica poi che le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i citati contributi sono in ogni caso deducibili dal reddito complessivo sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini dell’IRAP.

Il comma 5 prevede che al cessionario ed al soggetto cedente si applichino le disposizioni previste per le imprese che abbiano incrementato le DTA in qualità di società incorporante o risultante da uno o più fusioni o beneficiaria di scissioni, ai fini della determinazione dell’ammontare delle attività per imposte anticipate. A tale ultimo scopo infatti si considerano in capo alla società risultante dalle citate operazioni straordinarie di gestione, anche le DTA iscritte nei bilanci delle società incorporate, fuse o scisse, le DTA trasformate in credito d’imposta dalle medesime società, così come anche le imposte da esse versate(18) . Si dispone inoltre che le imprese che non abbiano optato per il mantenimento del regime di trasformazione delle DTA in credito di imposta e che siano però state interessate dalle citate operazioni straordinarie di gestione, possano esercitare la suddetta opzione entro un mese dalla chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la fusione o la scissione(19) .

La RT evidenzia che sotto l’aspetto strettamente finanziario le misure contenute nei commi 2, 3 e 4 configurano una rinuncia a maggior gettito, in considerazione del fatto che sono inerenti a cessioni che avverranno a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento in esame. Relativamente alle misure di cui ai commi 1 e 5 sottolinea che le stesse, rappresentando delle disposizioni di coordinamento, non determinano effetti finanziari.

Al riguardo, pur riconoscendo per i commi 1 e 5 la natura di disposizioni di coordinamento, si evidenziano per contro i possibili effetti di mera natura finanziaria che potrebbero derivare dal comma 1, dovuti alla circostanza che il trasferimento dalla società cedente alla cessionaria delle DTA e dei connessi crediti d’imposta, ed il conseguente loro ricompattamento in capo alla società cessionaria, potrebbe di fatto modificare i tempi di utilizzo dei crediti stessi rispetto alla situazione normativa precedente all’emanazione del presente decreto(20) .

In merito invece alla portata dei commi 2, 3 e 4 si condivide che le fattispecie in essi contemplate configurino di fatto una rinuncia a maggior gettito, dovuta ad operazioni che senza il provvedimento in esame non si sarebbero avute.

Tuttavia, in merito al comma 3 si fa presente che, rispetto alla previgente normativa, il riconoscimento di plusvalenze emerse in sede di trasferimento potrà produrre una diminuzione della base imponibile a titolo di imposte sui redditi ed IRAP con conseguenti perdite di gettito. Nel merito infatti con riferimento ad esempio a particolari categorie di attività quali i beni ammortizzabili si potranno avere - nell’anno di cessione ed in quelli successivi, fino al completo ammortamento del cespite – maggiori quote di ammortamento che influiranno direttamente e con segno negativo sulla base imponibile delle citate imposte.

Una analoga problematica potrà riscontrarsi con riferimento al comma 4 in cui si riconosce che le spese sostenute dal cessionario per la ristrutturazione aziendale e sovvenzionate con i contributi o fondi erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze - che invece si rendono esenti - siano in ogni caso deducibili dal reddito complessivo sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP. In tal caso, a parità di condizioni, si avrebbero maggiori componenti negative di reddito che porterebbero ad una diminuzione della base imponibile delle citate due tipologie di imposte nonché ad uno scostamento dal principio dell’inerenza dei costi che prevede che una componente negativa di reddito sia deducibile solo qualora sia soggetta ad imposizione anche la corrispondente componente positiva di reddito. Sul punto il Governo con le citate risposte del 6 luglio c.a. ha evidenziato che le spese in argomento “sono da considerarsi alla stregua di qualsiasi altro costo deducibile sostenuto dalle imprese e, pertanto, incidendo sulla redditività delle stesse, determinano solamente eventuali effetti finanziari indiretti”. Tale risposta rafforza l’osservazione svolta in quanto poiché le spese in parola sono da considerarsi come un qualsiasi altro costo deducibile dovrebbero essere soggette alle disposizioni vigenti per tutte le tipologie di costi deducibili e quindi anche al citato principio dell’inerenza; inoltre per ragioni prudenziali anche eventuali effetti finanziari indiretti andrebbero considerati(21) .

Sulle tematiche appaiono opportuni chiarimenti.


12) Si tratta di cessioni di azienda, di singoli rami, di beni e di rapporti giuridici individuandoli in blocco.

13) Di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,

14) La normativa vigente prevede un meccanismo di conversione automatica di dette attività di bilancio in crediti di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; in tal modo, le DTA sono “smobilizzabili" e, pertanto, concorrerebbero all'assorbimento delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo è previsto anche per le DTA che derivino da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale e che siano destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell'affrancamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali effettuato ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008.

15) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 633 del 1972.

16) In tal modo si opera con lo stesso regime di neutralità attualmente previsto per le operazioni di fusione o di scissione.

17) Ai sensi dell’articolo 4 del presente disegno di legge.

18) Ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del D.L. n. 59 del 2016.

19) Ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del D.L. n. 59 del 2016.

20) Sul punto il Governo ha evidenziato, con le risposte presentate presso la Commissione V della Camera dei deputati il 6 luglio c.a, che per quanto riguarda le DTA delle banche acquisite, pienamente usufruibili da Intesa Sanpaolo, esse rilevano al momento della conversione indipendentemente dalla fruizione.

21) A titolo di mera stima di massima dei possibili oneri recati dalla presente disposizione si evidenzia che qualora fossero riconosciute a totale deduzione a titolo di corrispondenti spese di ristrutturazione aziendale le risorse pari ad un importo massimo di 1,285 mld, così come previsto dal comma 1, lett. d) del citato articolo 4 del presente disegno di legge, si avrebbe un onere a titolo di IRES (con aliquota del 24% + addizionale banche del 3,5%) pari a circa 350 mln di euro (cioè: 1,285 mld *27,5%) mentre a titolo di IRAP il minor gettito sarebbe pari a circa 60 mln di euro (cioè: 1,285 mld * 4,65%). Pertanto l’onere complessivo di competenza sarebbe pari a circa 410 mln di euro (cioè: 350 mln di euro + 60 mln di euro).

Articolo 8
(Disposizioni di attuazione)

La norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può dettare misure tecniche di attuazione del presente decreto con uno o più decreti di natura non regolamentare.

La RT annessa al ddl iniziale evidenzia che l'articolo non comporta oneri per la finanza pubblica limitandosi a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze possa dettare, con propri decreti, disposizioni tecniche di attuazione del presente decreto-legge,

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 9
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 afferma che le misure di cui al presente decreto sono adottate a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

La RT riferisce che le misure di cui al presente decreto sono adottate nell'ambito degli interventi autorizzati dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione al Parlamento presentata il 21 dicembre 2016, per i quali sono stati stanziati con il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, 20 miliardi di euro per il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario italiano e per la protezione del risparmio. Tali misure sono finalizzate a fronteggiare 1'assorbimento di capitale connesso alle attività a rischio acquistate dal cessionario e ai costi di ristrutturazione imposti dalla integrazione delle aziende al fine di soddisfare i requisiti prudenziali stabiliti dalla regolamentazione europea e dalla BCE.

Gli interventi vengono attuati a valere e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237. Si evidenzia che nel caso di concessione di garanzie 1'assorbimento delle disponibilità del Fondo corrisponde al fair value stimato e non dell'ammontare delle poste finanziarie oggetto delle garanzie.

Pertanto, conclude la RT, il Fondo presenta la necessaria capienza.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 prevede che alla compensazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall'esito della due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, e dalla retrocessione al soggetto in liquidazione di ulteriori attività, passività o rapporti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, lettera a), si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al fine della determinazione dello sbilancio di cessione, i commissari liquidatori forniscono al Ministero una situazione patrimoniale in esito alla due diligence di cui all'articolo 4, comma 4, successivamente aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che nell'ambito dell'operazione è stato inoltre previsto che il cessionario abbia, ai sensi dell'articolo 4, il diritto di compiere una attività di due diligence sul compenso ceduto.

Qualora da tale attività emergesse la necessità di retrocedere dal cessionario alia liquidazione attività, passività rapporti, o crediti classificati inizialmente in bonis e che risultassero deteriorati, ciò potrà avvenire fino a un massimo di 1 miliardo di euro. Assumendo una classificazione di tali partite come inadempienze probabili, come da valutazione Banca d'Italia, il costo di tale garanzia può essere stimato pari all'onere derivante dalla differenza delle coperture tra crediti in bonis e inadempienze probabili che, coerentemente alia stima sul valore di recupero, risulterebbe pari a circa il 35%; il potenziale valore della garanzia, tenuto conto dell'effetto positivo derivante del minor assorbimento di capitale connesso alia retrocessione degli attivi a rischio, potrebbe attestarsi a 0,3 miliardi.

Alla compensazione dei potenziali effetti finanziari derivanti dalla rideterminazione dello sbilancio di cessione del compendio ceduto, si provvede nel limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Al riguardo, si osserva che la norma prevede una copertura nel limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2018. A tale proposito, trattandosi della copertura per l'eventuale ulteriore garanzia per un miliardo prevista all'articolo 4, comma 1, lettera a, punto i, si osserva che la stima si basa sulla presenza di inadempienze probabili senza prevedere crediti in sofferenza. Andrebbe chiarito perché in questo caso non si sono adottati gli stessi criteri di stima utilizzati per valutare la garanzia di 5,4 miliardi prevista per la medesima categoria di crediti. Infatti, la RT all'articolo 4 effettua una valutazione del valore di recupero dei crediti deteriorati rientranti nella liquidazione, classificandone circa la metà come in sofferenza e l'altra metà come inadempienze probabili. Invece, in questo caso tutti i crediti deteriorati sono classificati come inadempienze probabili, pervenendo così ad un valore di recupero più alto con conseguente minor onere stimato(22) -(23) .

Peraltro, a fronte di un onere pari al 35% la RT perviene ad una ulteriore riduzione al 30% (300 milioni) "tenuto conto dell'effetto positivo derivante dal minor assorbimento di capitale connesso alla retrocessione degli attivi a rischio". Sarebbero utili elementi integrativi illustrativi dell'effetto positivo citato, che non sembra di immediata evidenza.

Da un punto di vista contabile, si osserva che la configurazione di un limite massimo di spesa non sembra prudente alla luce di un onere non certo ma soltanto stimato per cui sarebbe più adeguata una previsione di spesa, corredata della possibilità di intervenire a compensazione delle eventuali maggiori spese rispetto alle previsioni, ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e12-quater dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Inoltre, andrebbe chiarito per quali ragioni la spesa è conteggiata interamente nel 2018, mentre invece dovrebbe avere un impatto soltanto nel momento in cui la garanzia venga escussa e quindi, ove la procedura di liquidazione non si concludesse nel 2018, le escussioni potrebbero avvenire anche negli anni successivi.

Sono scontati effetti anche sull'indebitamento netto, alla luce delle dichiarazioni rese dal Governo secondo le quali il credito derivante da tali garanzie non potrebbe essere soddisfatto dalla procedura di liquidazione(24) . Tuttavia, anche per la garanzia in esame il Governo acquisisce un credito nei confronti della liquidazione che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4, rientrando nella lettera a),punto i, dovrebbe essere pagato prima degli altri crediti derivanti dalle lettere a), punto ii, b), c) e d), per i quali non sono stati stimati effetti, pur essendo pagati dopo il credito in esame, in quanto l'attivo di liquidazione è stato considerato capiente. Allora, dato che il credito in esame ha priorità sugli altri appena citati, a maggior ragione non dovrebbe rinvenirsi la necessità di compensarne gli effetti. Pertanto, esso dovrebbe considerarsi operazione finanziaria priva di effetti sull'indebitamento netto.

Per i profili di copertura, andrebbe richiesta conferma circa l'esistenza delle disponibilità ivi indicate a copertura, a valere della dotazione 2018 del capitolo 3073 dello stato di previsione del Mef, nonché, rassicurazioni, in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse stanziate a fronteggiare i fabbisogni relativi ad interventi già eventualmente programmati per il medesimo anno.

Il comma 3 stabilisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

La RT ribadisce che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, previa richiesta dll'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Al riguardo, per i profili di copertura, in merito alla prevista autorizzazione alla accensione di anticipazioni di tesoreria, andrebbe confermata la relativa "neutralità" dei riflessi che potrebbero derivarne in termini di maggiori oneri in conto interessi per il bilancio dello Stato, per cui andrebbe verificata la neutralità rispetto degli oneri rispetto agli stanziamenti già previsti ai sensi della legislazione vigente.


22) La stima dell'onere pari al 35% risulta coerente con il valore di recupero già utilizzato dalla RT all'articolo 4 che per le inadempienze probabili è pari al 64,6%. Tale percentuale si ricava considerando che secondo la RT all'articolo 4 delle inadempienze probabili solo due terzi sono stimate migrare verso le sofferenze mentre il restante terzo si stima ritorni in bonis e che sia di conseguenza interamente recuperato. Pertanto, è applicata la percentuale di recupero del 46,9% soltanto sui 2/3 mentre sul restante 1/3 si applica il 100%.

23) Se si fossero applicati gli stessi criteri utilizzati all'articolo 4 l'onere risulterebbe pari a 442,5 milioni. Infatti si sarebbe stimata una percentuale di recupero del 46,9% su circa 500 milioni (sofferenze), pari a 234,5 milioni mentre le inadempienze probabili pari ad altri 500 milioni sarebbero state recuperate al 64,6%, pari a 323 milioni. Quindi 557,5 milioni su 1.000 milioni sarebbero recuperati e la parte restante costituirebbe l'onere.

24) Il rappresentante del Governo ha affermato alla Camera dei deputati che "non è posto a carico del presumibile realizzo l'ulteriore incremento di 1 miliardo dello sbilancio di cessione a seguito della due diligence che pertanto viene espressamente compensato anche in termini di indebitamento netto". Cfr. Resoconto V Commissione 6 luglio 2017, p.26.