Legislatura 17ª - Dossier n. 494 2

Articolo 1, comma 183
(Locazione con conducente)

Il comma 183 interviene in materia di locazione dei veicoli con conducente per l'effettuazione di attività di trasporto di viaggiatori.

Più nel dettaglio la disposizione inserisce un nuovo comma 3-bis nell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

Il nuovo comma 3-bis autorizza le imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente sopra i 9 posti, iscritte al Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore e titolari di autorizzazione, ad utilizzare i veicoli in proprietà di altra impresa esercente la medesima attività ed iscritta al Registro, acquisendone la disponibilità mediante contratto di locazione.

L'articolo 11 del decreto MIT 25 novembre 2011 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici il Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all'esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada.

È opportuno ricordare che la disciplina del noleggio degli autobus con conducente è stata introdotta nell’ordinamento nazionale dalla legge n. 218 del 2003. Il servizio di noleggio di autobus con conducente è definito dalla suddetta legge come servizio di trasporto di viaggiatori effettuato da una impresa in possesso dei requisiti relativi all’accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, con veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti. Il servizio deve quindi avvenire con la preventiva definizione sia del periodo di effettuazione sia della durata e dell’importo complessivo dovuto per l’impiego e l’impegno dell’autobus adibito al servizio.