Legislatura 17ª - Dossier n. 471
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D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 32 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno. | 1. Identico. |
2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. | 2. Le urne per la votazione sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. |
3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassettine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico. | 3. Identico. |
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 35 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38. | 1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello com petente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38. |
2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. | 2. Identico. |
3. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale. | 3. Identico. |
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni. | 4. Identico. |
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. | 5. In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dell'elenco di cui al terzo comma. |
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali. | 6. Identico. |
7. I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. | |
8. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni; c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. | |
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 38 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: | 1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: |
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; | a) abrogata; |
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; | b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio ; | c) identica; |
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; | d) identica; |
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; | e) identica; |
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. | f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; |
f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio. | |
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati | |
Articolo 42 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico. | 1. Identico. |
2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio. | 2. Identico. |
3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario. | 3. Identico. |
4. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti. | 4. Identico. |
5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. | 5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore. |
6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori. | 6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. |
7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti. | 7. Identico. |
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali | |
Articolo 20 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice presidente e di un segretario. | 1. Identico. |
2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente, siano idonei all'ufficio, escluse le categorie di cui all'art. 23. | 2. Il presidente è designato dal Presidente della Corte di appello competente per territorio fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e vice pretori onorari e i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma, escluse le categorie di cui all'art. 23. |
3. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione. | 3. Identico. |
4. Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale. | 4. Identico. |
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato. | 5. In caso di impedimento di uno o più presidenti, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma. |
6. I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. | |
7. I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni; c) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. | |
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali | |
Articolo 23 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: |
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a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; | a) abrogata; |
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; | b) dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; |
c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; | c) identica; |
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; | d) identica; |
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; | e) identica; |
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. | f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; |
f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio. | |
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali | |
Articolo 37 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio. | 1. Identico. |
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario. | 2. Identico. |
3. Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti. | 3. Identico. |
4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. | 4. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto. Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore. |
5. Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno. | 5. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori. |
6. Nella sala delle elezioni devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente testo unico. | 6. Identico. |
D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali | |
Articolo 34 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali. | 1. Identico |
2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 500. | 2. La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, né inferiore a 700(1) . |
3. Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50. | 3. Identico |
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. | 4. Identico |
L. 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. | |
Articolo 1 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti. | 1. Identico. |
2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: | 2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: |
a) essere elettore del comune; | a) identica; |
a-bis) godere dei diritti civili e politici; | |
a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni; | |
b) avere assolto gli obblighi scolastici. | b) identica. |
L. 8 marzo 1989, n. 95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. | |
Articolo 6 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede: | 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede: |
a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente; | a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori pari a quello occorrente; |
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; | b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della citata lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; |
c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). | c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. |
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. | 2. Qualora il numero dei nominativi iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso. |
3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. | 3. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. (segue) |
4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni. | (segue comma 3) La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni. |
4. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. | |
5. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. | |
6. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo, cui si provvede, salvo che per la formazione on line di cui al comma 5, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. | |
L. 21 marzo 1990, n. 53 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale | |
Articolo 2 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. | 1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di età non superiore a sessantacinque anni. |
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria | |
Articolo 18 | |
Testo vigente | Testo modificato dall'A.S. n. 2708 |
2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. | 2-bis. Identico. |
2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati. | |
1) Tale modifica trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2018.