Legislatura 17ª - Dossier n. 493
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MINORANZE LINGUISTICHE
Classificazione Teseo: MINORANZE LINGUISTICHE
IL PRECETTO COSTITUZIONALE E IL SUO IRRADIAMENTO
"La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
Così recita l'articolo 6 della Costituzione.
Esso fu introdotto dalla Costituente in Assemblea, per iniziativa di Tristano Codignola (il quale invero lo connetteva originariamente ad una sua diffidenza verso le autonomie regionali speciali). Come rilevava Meuccio Ruini (presidente della Commissione dei Settantacinque redattrice del progetto di Costituzione sottoposto all'Assemblea plenaria) nella seduta del 1° luglio 1947, "vi è già nell'articolo 2 delle dichiarazioni generali della Costituzione il principio di eguaglianza di tutti i cittadini, indipendentemente dalla razza e dalla lingua. Altre garanzie in questo senso di una perfetta parità fra gli italiani vi sono in tutta la Costituzione. Una speciale disposizione per le minoranze etnico-linguistiche - né ben si comprende il concetto di minoranza - non sembra indispensabile, potendo rientrare nel concetto generale". A detta di Egidio Tosato invece, quella era effettivamente "una lacuna della prima parte della Costituzione, perché si tratta di un problema generale della tutela delle minoranze etniche e linguistiche, che noi non abbiamo considerato". Infine la disposizione fu approvata nella seduta del 22 luglio, in una riformulazione presentata dal medesimo Codignola recante menzione delle minoranze "linguistiche" (non anche etniche) ai fini della specifica "tutela" (espressione, questa, suggerita da Ruini, in luogo di "protezione") prevista da questo articolo della Costituzione, del quale fu deliberato l'inserimento in un Titolo diverso da quello dedicato alla Regioni (la collocazione entro i "Princìpi fondamentali" fu scelta assunta nella redazione definitiva del testo costituzionale).
Un antecedente storico cui il Costituente potesse volgersi era una disposizione della Costituzione di Weimar (l'articolo 113). Lì tuttavia si trattava di libertà negativa delle minoranze alloglotte (aventi diritto a non essere ostacolate nel libero svolgimento linguistico) laddove la disposizione dell'articolo 6 della Carta repubblicana afferma il principio di una tutela attiva da parte della Repubblica.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale.
Nella sentenza n. 15 del 1996 si leggeva: «tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell’Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale rispetto all’atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti “supremi”, che qualificano indefettibilmente e necessariamente l’ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall’art. 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall’art. 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l’eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l’adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie».
Nell'interpretazione resa dalla Corte costituzionale entro la sentenza n. 170 del 2010, «in definitiva, la norma di cui all’art. 6 Cost. finisce per rappresentare – ben al di là di quanto, peraltro, si possa trarre, a proposito di “principî fondamentali”, dal semplice argomento della sedes materiae – una sorta di ulteriore tratto fisionomico della dimensione costituzionale repubblicana e non già soltanto un indice della relativa forma di governo. E la previsione della tutela appare direttamente destinata, più che alla salvaguardia delle lingue minoritarie in quanto oggetti della memoria, alla consapevole custodia e valorizzazione di patrimoni di sensibilità collettiva vivi e vitali nell’esperienza dei parlanti, per quanto riuniti solo in comunità diffuse e numericamente “minori”».
Il precetto contenuto nell'articolo 6 della Costituzione (nel suo indissolubile nesso con gli articoli 2 e 3) si irradia in un novero di disposizioni, poste da fonti diverse.
Lo Statuto sia del Trentino-Alto Adige sia della Valle d'Aosta sia del Friuli-Venezia Giulia (approvati con legge costituzionale) recano previsioni attinenti alla tutela delle minoranze di lingua tedesca, francese, ladina, slovena presenti in quelle Regioni. L'approccio normativo è diversamente calibrato, dalla separazione linguistica e tutela per "Gruppi linguistici" (titolari altresì di un accesso in via diretta alla Corte costituzionale, a determinate condizioni) nel Trentino-Alto Adige, alla paritaria interscambiabilità linguistica nella Valle d'Aosta.
Un disegno di legge costituzionale relativo alla minoranza linguistica ladina è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura l'11 gennaio 2017, dal Senato in prima lettura (con modificazioni) il successivo 10 maggio (A.C. n. 56-B). Tale è lo stato dell'iter, al momento di redazione del presente fascicolo.
Legge statale recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" è la legge n. 482 del 1999.
Secondo la sua previsione, "la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo".
Specifiche "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia" sono state indi dettate dalla legge n. 38 del 2001.
Leggi regionali disciplinano alcuni profili attinenti alla tutela delle minoranze linguistiche.
Riguardo a quella che si configura come una compartecipazione 'a geometria variabile' della legge statale e della legge regionale (nonché dello Statuto speciale e della sua decretazione attuativa), la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di pronunziarsi circa il riparto competenziale.
Invero la giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di titolarità del potere normativo di tutela delle minoranze linguistiche ha registrato nel tempo un parziale revirement.
Dopo una fase nella quale era stata affermata l’esclusiva potestà del legislatore statale (sentenza n. 62 del 1960) in ragione di inderogabili «esigenze di unità e di eguaglianza», la Corte ha poi progressivamente riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati (sentenza n. 159 del 2009).
«Ma è indubbio che, se questo riconoscimento può consentire un intervento del legislatore delle Regioni anche a Statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell’identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest’ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare – ad ogni effetto – una propria “lingua” regionale o altre proprie “lingue” minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la “propria” comunità in quanto tale – solo perché riferita, sotto il profilo personale, all’ambito territoriale della propria competenza – come “minoranza linguistica”, da tutelare ai sensi dell’art. 6 Cost: essendo del tutto evidente che, in linea generale, all’articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all’interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente – né, in senso specifico, analogamente rilevante – una ripartizione del “popolo”, inteso nel senso di comunità “generale”, in improbabili sue “frazioni” ». Così la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2010.
LA LEGGE N. 482 DEL 1999 SULLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE
La legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, introduce nell’ordinamento, “in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei ed internazionali” (art. 2), una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti in Italia, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.
La legge n. 482 del 1999 delimita un perimetro 'a numero chiuso' di minoranze linguistiche, oggetto della tutela in essa prevista in base al loro storico radicamento.
Sono, come menzionato, raggruppamenti linguistici : Arbërish/Albanesi (presenti in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, a seguito di migrazioni svoltesi tra la metà del XV secolo, dopo la conquista da parte ottomana di Costantinopoli del 1453, e la metà del XVIII secolo); Catalani (presenti ad Alghero, dal XIV secolo dopo che Pietro IV d’Aragona, sconfitta la flotta genovese, deportò o mise in fuga gli abitanti sardi e genovesi, favorendo una massiccia migrazione di persone provenienti dalla Catalogna); Croati (per effetto di migrazioni del XVI secolo, come per gli albanesi originate dall’avanzata balcanica degli Ottomani, ed oggi concentrati nei Comuni di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise); Ellenofoni (in Calabria, come grecanico, e in Puglia, soprattutto nel Salento, come grika); Francofoni (nelle sue varianti: il patois o arpitano, parlato dai franco-provenzali che vivono nella Valle d’Aosta e in vallate piemontesi in provincia di Torino, contigue al territorio vallesano (Svizzera) e savoiardo (Francia) - e rinvenibile anche nei Comuni pugliesi, in provincia di Foggia, di Faeto e Celle San Vito, la cui popolazione discende da una immigrazione databile al XIII o XIV secolo; l'occitano, o lingua d'oc o provenzale, presente in valli del Piemonte, tra Torino e Cuneo, nella provincia di Imperia ed in quella di Cosenza, nel Comune qui di Guardia piemontese, ove affluirono superstiti delle persecuzioni delle colonie valdesi di Bobbio Pellice); Friulani (secondo alcune ipotesi per effetto della romanizzazione dei Carni, popolazione del gruppo celtico anticamente abitante quei territori); Germanofoni (anche in tal caso con plurime varianti: i Carinziani, dopo la colonizzazione bavarese dell’arco alpino dei secoli X-XIII, con idioma simile a quelli di là del crinale delle Alpi Carniche, parlato in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, nelle insulae linguistiche di Sauris e Timau, o al confine con l’Austria e la Slovenia nella Val Canal, o in Veneto, nel Comune di Sappada; i Cimbri, presenti in Trentino, a Folgaria, Lavarone e Luserna, o nei cosiddetti Sette Comuni dell’altopiano di Asiago, e nella Lessinia, in provincia di Verona; i Mocheni, comunità insediatasi nella valle del torrente Fèrsina; i Tedeschi, presenti nel Trentino-Alto Adige/Sud Tirol, nel quale risiede il gruppo linguistico tedesco, che è quello maggioritario nella provincia di Bolzano; i Walser, discendenti da pastori e contadini alemanni che nell’VIII secolo risalirono l’Oberland bernese per stabilirsi nell’alta Valle del Rodano - detta Vallese, donde walser - e, poi, nel XII secolo, in Italia, stabilendosi attorno al Monte Rosa, ed oggetto di previsione di una legge costituzionale del 1993 che ha introdotto nello Statuto della Valle d'Aosta l'articolo 40-bis, il quale riconosce alla minoranza walser una specifica tutela, comprendente anche l’insegnamento nella lingua materna); Ladini per i quali (si rinvia al dossier n. 452); Sardi (secondo alcuni studiosi la lingua che più ha conservato del latino, peraltro ripartibile nelle varianti linguistiche campidanese e logudorese); Sloveni (in Friuli-Venezia Giulia nella fascia frontaliera che va da Muggia a Tarvisio, nella Val Canale, nella Valle di Resia, nelle valli del Natisone in provincia di Udine, a Gorizia, in varie località in provincia di Trieste).
Carattere ufficiale della lingua italiana
La legge sancisce il carattere ufficiale della lingua italiana quale lingua della Repubblica e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana (art. 1).
Ambito di applicazione delle norme di tutela
La competenza a definire gli ambiti territoriali (anche subcomunali) di applicazione delle norme di tutela è attribuita a ciascun consiglio provinciale; il procedimento è attivabile da parte di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati oppure da un terzo dei consiglieri comunali dei comuni espressione della medesima minoranza, i quali esprimono in ogni caso il loro parere sulla proposta di delimitazione. Nel caso in cui non si siano verificate tali condizioni, il procedimento può iniziare a seguito della pronuncia favorevole delle popolazioni interessate in una consultazione referendaria indetta allo scopo (art. 3).
Istruzione scolastica e universitaria
Una serie di norme è finalizzata a promuovere l’apprendimento delle lingue minoritarie. Nelle scuole materne, elementari e scuole secondarie di primo grado è previsto, accanto all’uso della lingua italiana, l’uso della lingua della minoranza come strumento di insegnamento. Nelle stesse scuole, le istituzioni scolastiche determinano, tenendo conto anche delle richieste delle famiglie degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, adottano iniziative per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze tutelate e promuovono la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti in tal senso. L’insegnamento della lingua della minoranza viene impartito su richiesta espressa rivolta alle istituzioni scolastiche dai genitori interessati (art. 4). Le università, nell’ambito della loro autonomia organizzativa e delle proprie risorse, possono istituire corsi di lingua e cultura delle minoranze e agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative in materia (art. 6). Per la realizzazione di progetti per lo studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze promossi dal Ministro della pubblica istruzione sono stanziati 2 miliardi annui (art. 5).
Uso delle lingue tutelate nell’esercizio di funzioni pubbliche
Ai membri dei consigli comunali (e delle comunità montane, delle province e delle regioni, dei quali facciano parte comuni nei quali è riconosciuta la lingua della minoranza, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata) e degli altri organi collegiali dell’amministrazione, è riconosciuto il diritto di utilizzare la lingua tutelata nell’attività degli organi stessi, ferma restando la possibilità, su richiesta dei membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza, della immediata traduzione in lingua italiana (art. 7).
È comunque stabilito che, qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici soltanto quelli in lingua italiana (in particolare, art. 7, co. 4).
Viene prevista inoltre, previa delibera del consiglio comunale e con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, la pubblicazione nella lingua tutelata degli atti ufficiali dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in italiano (art. 8).
È consentito l’uso orale e scritto della lingua "minoritaria" negli uffici della pubblica amministrazione (con esclusione delle forze armate e delle forze di polizia) aventi sede nei comuni rientranti nell’ambito territoriale di applicazione delle norme di tutela nonché nei procedimenti davanti al giudice di pace (art. 9).
Le amministrazioni statali che impiegano personale che permetta al pubblico di utilizzare la lingua tutelata nei rapporti con i propri uffici, beneficiano di specifici contributi dello Stato. Per corrispondere tali contributi viene istituito (art. 9, co. 2), presso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, con una dotazione annua di 9,8 miliardi di lire (5,06 milioni di euro).
Toponomastica; ripristino dei cognomi originari
I Comuni possono adottare toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, mantenendo comunque i toponimi ufficiali (art. 10).
È riconosciuto agli interessati il diritto di ripristinare nella lingua originaria i cognomi o i nomi “italianizzati” prima della entrata in vigore della legge, su espressa richiesta, debitamente documentata, da rivolgere al sindaco del comune di residenza, il quale la inoltra al prefetto che provvede con proprio decreto (art. 11).
Servizio pubblico radiotelevisivo; sostegno all’editoria
Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, e nel relativo contratto di servizio, sono previste specifiche condizioni per promuovere e diffondere le lingue e le culture tutelate attraverso i mezzi di comunicazioni di massa. Le regioni possono inoltre stipulare convenzioni con la RAI e accordi con le emittenti locali per realizzare, nell’ambito della programmazione radiotelevisiva regionale, trasmissioni destinate alle minoranze linguistiche (art. 12).
Le Regioni, le Province e i Comuni possono disporre, sulla base delle proprie risorse finanziarie, provvidenze per l’editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive private che utilizzino le lingue tutelate; gli stessi soggetti possono inoltre corrispondere finanziamenti alle associazioni che si prefiggono l’obiettivo di salvaguardare le minoranze linguistiche (art. 14).
Stanziamenti per gli enti locali
Per le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi in favore delle minoranze, la legge autorizza uno stanziamento annuo di 8,7 miliardi di lire (4,49 milioni di euro), da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa verifica dei rendiconti presentati dai comuni, nei quali devono essere indicati i motivi dell’intervento e giustificata la congruità della spesa (art. 15).
Istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali
Le Regioni e le Province possono istituire, con propri fondi, organismi per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali o specifiche sezioni autonome di analoghe istituzioni locali già esistenti (art. 16).
Norme di tutela negli ordinamenti regionali
Le Regioni a Statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, devono conformare la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge, mantenendo le eventuali disposizioni regionali che prevedono condizioni più favorevoli per le minoranze (art. 13).
Le Regioni a Statuto speciale disciplinano con norme di attuazione dei propri Statuti l’applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla legge. Sono comunque fatte salve le norme di tutela già presenti nei rispettivi ordinamenti regionali (art. 18, co. 1).
Prevenzione e repressione dell’intolleranza
L’articolo. 23 della L. 38/2001 (recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena, sulla quale vedi infra) ha introdotto nella legge l’art. 18-bis, il quale estende ai fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche le misure penali e processuali che l’art. 3 della L. 654/1975 (1) ed il D.L. 122/1993 (2) recano al fine di prevenire e contrastare gli atti di discriminazione razziale, etnica o religiosa.
Promozione delle lingue tutelate diffuse all’estero
La legge prevede che la Repubblica italiana possa promuovere, in condizioni di reciprocità con gli Stati stranieri, lo sviluppo delle lingue e delle culture minoritarie tutelate che sono diffuse all’estero, qualora i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto l’identità socio-culturale e linguistica d’origine. D’altro canto, viene parimenti disposta la promozione di intese con altri Stati, per garantire condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e per diffondere all’estero la lingua e la cultura italiane (art. 19). Sullo stato di attuazione di tali adempimenti il Governo riferisce annualmente al Parlamento.
Regolamento di attuazione
Ai sensi dell’articolo 17 è stato successivamente adottato, con d.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, il regolamento di attuazione della legge.
1) Legge 13 ottobre 1975, n. 654, “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966”.
2) Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”, convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 1993, n. 205.
LA LEGGE SULLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA
Alla disciplina di carattere generale contenuta nella legge n. 482 del 1999ha fatto seguito un ulteriore intervento legislativo, specificamente rivolto alla tutela della minoranza linguistica slovena.
Si tratta della legge 23 febbraio 2001, n. 38, “Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”, destinata ad applicarsi anche in deroga alle disposizioni della legge generale sulle minoranze linguistiche (art. 1).
Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, anche ai seguenti princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
- il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
- il rispetto dell’àmbito territoriale di ciascuna lingua;
- la necessità di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
- la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell’àmbito dei programmi dell’Unione europea.
In relazione all’uso della lingua, in particolare, la legge stabilisce il diritto al ripristino dei nomi e dei cognomi sloveni e il loro impiego in tutti gli atti pubblici, valevole per le persone sia fisiche che giuridiche; il diritto, pur mantenendo fermo il carattere ufficiale della lingua italiana, all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali, nonché il diritto di avere documenti bilingui; il diritto all’uso della lingua slovena per gli appartenenti alla minoranza chiamati a cariche elettive nello svolgimento delle relative funzioni; l’impiego della lingua slovena, in aggiunta a quella italiana, nelle insegne pubbliche, nelle indicazioni toponomastiche e nella segnaletica stradale. (artt. 7, 8, 9 e 10).
Per la trattazione delle questioni relative all’istruzione in lingua slovena, vengono istituiti due organismi ad hoc: una Commissione scolastica regionale per l’istruzione in lingua slovena, per l’autonomia dell’istruzione, e un Ufficio speciale presso l’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (art. 13).
Come accennato, l’art. 23 della legge ha inserito una norma nella legge n. 482 del 999 estendendo le misure vigenti contro la discriminazione razziale anche agli atti di intolleranza compiuti contro appartenenti a minoranze linguistiche.
ALTRE DISPOSIZIONI STATALI
In attuazione della legge n. 482 è stato adottato il "Regolamento di attuazione della L. 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345.
Da ultimo, con d.P.C.m. del 10 novembre 2016 sono stati determinati i criteri per la ripartizione dei fondi, relativi agli esercizi finanziari 2017-2019, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482 del 1999 per la tutela delle minoranze linguistiche.
Per quanto concerne la tutela delle minoranze linguistiche nel settore del servizio pubblico radiotelevisivo, la legge 14 aprile 1975, n. 103 ("Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva"), agli art. 19 e 20(3) , nel disciplinare, rispettivamente, le prestazioni cui è tenuta la società concessionaria, nonché i corrispettivi dovuti alla società stessa per gli adempimenti di cui al medesimo art. 19, prevede, tra l'altro, che la società concessionaria provveda: a sistemare le reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive - regolate mediante convenzione aggiuntiva da stipularsi con le competenti amministrazioni dello Stato - in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia(4) .
In attuazione di tale disposizione sono state da ultimo approvate: la Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria, RAI Com S.p.a. e la Provincia autonoma di Bolzano per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua tedesca e ladina nella Provincia autonoma di Bolzano (d.P.C.m. 30 settembre 2016, pubblicato nella GU n. 12 del 2017); la Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'informazione e Rai Com S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua francese nella Regione Valle d'Aosta e di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana e friulana nella Regione Friuli Venezia Giulia (d.P.C.m. 30 settembre 2016, pubblicato nella GU n. 10 del 2017).
3) Ad oggi vigenti in quanto compatibili con la legge n. 112 del 2004.
4) In proposito anche l'art. 12 della legge n. 482 del 1999 prevede, tra l'altro, che nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio siano assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
LA TUTELA NELLE REGIONI AD AUTONOMIA SPECIALE
Nelle Regioni ad autonomia speciale, specifiche disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio si rinvengono, in particolare, negli Statuti (adottati, com’è noto, con legge costituzionale) delle Regioni Valle d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
Per quanto riguarda le Regioni a Statuto speciale, inoltre, l'articolo 18 della legge n. 482 del 1999 dispone che l'applicazione delle disposizioni più favorevoli in essa previste sia disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi Statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Regione Valle d’Aosta
La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, “Statuto speciale per la Valle d'Aosta”, all'articolo 38 sottolinea la parità fra la lingua francese e italiana, introducendo un totale bilinguismo nella redazione degli atti pubblici, con l'eccezione della redazione in italiano dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Lo stesso articolo, con riferimento agli impieghi presso le amministrazioni statali, stabilisce che sono assunti "possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese".
Per ciò che concerne l'istruzione, l’articolo 39 dispone che nelle scuole di ogni ordine e grado della Regione sia dedicato all’insegnamento della lingua francese un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana e che per talune materie l’insegnamento possa essere impartito direttamente in lingua francese. Il successivo articolo 40 prevede che l’insegnamento delle varie materie sia disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con opportuni adattamenti alle necessità locali approvati e resi esecutivi, insieme alla definizione delle materie che possono essere insegnate in lingua francese, sentite Commissioni miste composte anche di rappresentanti del Consiglio della Valle(5) .
Con la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, è stato aggiunto allo Statuto un articolo 40-bis, volto a fornire specifica tutela alle popolazioni di lingua tedesca dei Comuni situati nella Valle del Lys, individuati con legge regionale. Tali popolazioni hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali ed è altresì garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.
In attuazione dell'art. 40-bis, la Valle d'Aosta, con legge regionale 19 agosto 1998, n. 47, ha individuato i Comuni della valle del Lys sul cui territorio risiedono popolazioni di lingua tedesca appartenenti alla comunità walser(6) e ha dettato i principi fondamentali ai quali intende ispirare la propria azione a sostegno della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali di dette popolazioni.
La legge regionale 28 febbraio 2011(7) ha poi previsto che i Comuni della valle del Lys individuati dall'art. 2 della legge regionale n. 47/98 possano stabilire, con deliberazione del Consiglio comunale, di affiancare alle denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni, località, edifici quelle nelle varianti locali, titsch e töitschu.
Regione Trentino Alto-Adige
Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige", prevede un articolato sistema di tutela delle minoranze ivi esistenti, in particolare tedesca e ladina, tutela espressamente inserita fra i principi di interesse nazionale che la Regione è obbligata a rispettare nell'esercizio della sua competenza legislativa (art. 4).
La parità di diritti dei cittadini dei diversi gruppi linguistici è in generale solennemente dichiarata nell'art. 2 dello Statuto. Quest’ultimo, a garanzia di tale parità, prevede, accanto al tradizionale tipo di controllo in via principale davanti alla Corte costituzionale (art. 97 e 98), una particolare forma di tutela giurisdizionale della stessa Corte. Infatti, se una proposta di legge regionale, lesiva della parità dei diritti, viene approvata nonostante l'opposizione di un gruppo linguistico presente nel consiglio regionale, secondo particolari procedure ivi previste, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale (unico caso di ricorso diretto di minoranza consiliare alla Corte costituzionale).
In materia di tutela delle minoranze contenuto rilevante hanno inoltre due leggi regionali:
- legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 (e successiva modifica di cui alla legge regionale 9 novembre 1983 n. 13), recante "Norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali"(8) , che vieta la proposizione di referendum abrogativo per leggi regionali, o disposizioni di esse, che riguardano la tutela di una minoranza linguistica;
- legge regionale 16 luglio 1972, n. 15, recante "Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali", in base alla quale la Presidenza del Consiglio regionale o provinciale può respingere un progetto di legge di iniziativa popolare qualora esso sia in contrasto con il principio di tutela delle minoranze linguistiche, reiezione che ha effetti vincolanti, quanto alle motivazioni, sulla eventuale riproposizione del progetto da parte dei promotori.
Quanto alle norme principali sull'uso della lingua, una prima specifica garanzia è prevista nel settore dell'istruzione dall'art. 19, primo comma, dello Statuto(9) . Secondo tale disposizione, nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia egualmente quella materna. Nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana è peraltro obbligatorio l'insegnamento della lingua tedesca; nelle corrispondenti scuole in lingua tedesca è obbligatorio l'insegnamento dell'italiano. Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 19 nelle località ladine, la lingua ladina è usata nelle scuole materne, insegnata nelle scuole elementari e usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.
Accanto alla minoranza tedesca, infatti, anche la minoranza ladina gode di una tutela normativa particolare, prevista in generale dall'art. 102 dello Statuto e poi differenziata a seconda che si tratti della popolazione ladina residente nella provincia autonoma di Trento ovvero in quella di Bolzano.
A norma del citato articolo dello Statuto speciale le popolazioni ladine hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni dalle popolazioni stesse. Nelle scuole dei Comuni delle province di Trento ove è parlato il ladino, apposite leggi provinciali garantiscono l'insegnamento della lingua e della cultura ladina(10) .
Inoltre, l'art. 102 - a seguito della modifica intervenuta con legge costituzionale n. 2 del 2001 - all'interno del gruppo germanofono, fa specifica menzione delle comunità mochene e cimbre residenti in Provincia di Trento, alle quali sono riconosciuti i medesimi diritti riconosciuti alle popolazioni ladine, con garanzia dell'insegnamento della lingua e cultura tedesca nelle scuole dei Comuni dove è parlato il cimbro o il mocheno(11) .
Un secondo settore nel cui ambito si realizza la garanzia dell'uso della lingua è quello relativo ai rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e con l'autorità giudiziaria(12) .
Il principio della proporzionale linguistica nella provincia di Bolzano ha il valore di principio generale da rispettare in ampi settori dell'attività istituzionale della provincia, quali ad esempio la costituzione di organi rappresentativi, l'impiego pubblico nella provincia e nei comuni, le attribuzioni di edilizia economica e popolare.
Particolare interesse, inoltre, nella garanzia della rappresentanza delle minoranze rivestono gli artt. 89 e 111 dello Statuto sui ruoli del personale di uffici statali in provincia di Bolzano che prevedono la cosiddetta "proporzionale etnica" e cioè la ripartizione dei posti di ruolo in organico per i cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, italiano, tedesco e ladino, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione(13) .
Ulteriore garanzia della rappresentanza dei gruppi linguistici è costituita dall'art. 107 dello Statuto sulla composizione della Commissione paritetica competente ad esprimere il parere sui decreti di attuazione dello Statuto.
Si ricorda, infine, che in base all'art. 19 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49(14) , il Presidente della Giunta regionale e della Giunta provinciale di Bolzano sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri quando il Consiglio è chiamato a deliberare su argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Regione Friuli-Venezia Giulia
Lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, all'articolo 3, garantisce la parità di diritti e trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali. La norma riguarda le minoranze slovene, friulane e ladine del Friuli esistenti nella Regione e limita la tutela stessa a questa garanzia generale, che poi sarà specificata dalle leggi regionali.
La legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia", ha previsto il riconoscimento e la tutela dei diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 dello Statuto speciale.
In particolare, l'art. 2 della legge n. 38 dispone l'Adesione ai princìpi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.
In attuazione dell'art. 3 della legge n. 38, è stato istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena (D.P.R. 27 febbraio 2002, n. 65).
Con D.P.R. 12 settembre 2007 è stata approvata la tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della n. 38.
Con D.P.C.M. 25 settembre 2006, n. 288, è stata istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge n. 38.
Il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223(15) , ha provveduto all’attuazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia delle disposizioni della legge n. 482 del 1999, per la tutela della lingua e della cultura delle popolazioni che parlano il friulano e di quelle appartenenti alla minoranza slovena e germanofona.
Numerose leggi regionali sono, inoltre, intervenute a fornire tutela attiva della lingua e del patrimonio culturale friulano e delle minoranze linguistiche. Oltre a varie leggi che si occupano delle strutture, attività e finanziamento del Teatro sloveno di Trieste, possono citarsi a titolo esemplificativo le seguenti:
- legge regionale 22.3.1996, n. 15, "Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie"
- legge regionale 16.11.2007, n. 26, "Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena";
- legge regionale 18.12.2007, n. 29, "Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana";
- legge regionale 17.02.2010, n. 5, "Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia" (sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese)(16) ;
- legge regionale 11.08.2014, n. 16, "Norme regionali in materia di attività culturali", che reca il riconoscimento delle lingue e delle culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio (art. 3, comma 2).
Regione Sardegna
La Regione Sardegna ha adottato la legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26,(17) con la quale si garantisce e tutela la libera e multiforme espressione delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Sardegna, e si assume la lingua sarda come bene fondamentale da valorizzare (ad essa viene, infatti riconosciuta pari dignità rispetto alla lingua italiana). La medesima valenza e dignità attribuite alla cultura e alla lingua sarda, sono riconosciute, con riferimento al territorio interessato, alla cultura e alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.
La legge reca inoltre una norma di adeguamento alle disposizioni più favorevoli, nei confronti delle lingue sarde e catalana, contenute nella legge generale sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, la L. n. 482 del 1999.
Tra gli interventi e gli strumenti operativi previsti per l’attuazione del disposto della legge si segnalano l’attivazione di servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio culturale regionale; l’istituzione, presso l’assessorato regionale della pubblica istruzione, di un Osservatorio regionale per la cultura e la lingua Sarda; l’incentivazione alla costituzione di Consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi, l’avvio di un censimento del repertorio linguistico dei sardi; l’agevolazione degli interventi locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda; l’elaborazione, da parte della Giunta regionale, di un Piano triennale di interventi tendente a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua dei Sardi, anche attraverso l’erogazione di contributi finanziari.
Si prevede, infine, il libero uso della lingua sarda nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti.
Regione Sicilia
Con la legge regionale 9 ottobre 1998, n. 26,(18) la Regione Sicilia ha adottato specifiche norme di tutela del patrimonio culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e di altre minoranze linguistiche(19) .
La legge affida alla Regione il compito di stipulare convenzioni con la RAI-TV regionale e con altre emittenti radiofoniche e televisive per l'inserimento nei programmi radiotelevisivi di notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento in lingua albanese o nelle altre lingue minoritarie.
La legge autorizza inoltre l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione ad erogare contributi agli organi di stampa ed alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino la lingua albanese o le altre lingue minoritarie, nonché ad associazioni, centri culturali, Università ed enti religiosi che operano per la tutela della lingua e delle tradizioni delle popolazioni di origine albanese e delle altre lingue minoritarie presenti in Sicilia.
Si prevede infine l’istituzione in Piana degli Albanesi dell'Istituto per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico, culturale, documentario e bibliografico delle minoranze linguistiche, che svolge attività di studio, ricerca, documentazione, conservazione di beni archivistici e bibliografici, promozione culturale, formazione per i docenti e quant'altro necessario per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, linguistico e culturale delle minoranze linguistiche.
Si segnala inoltre la legge regionale 6 maggio 1981, n. 85, che reca "Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano e delle lingue delle minoranze etniche nelle scuole dell'Isola e norme di carattere finanziario".
5) In ambito scolastico sono intervenute le seguenti principali leggi regionali: lr n. 60 del 1979, recante "Rilascio dei diplomi e delle pagelle scolastiche bilingui agli alunni delle scuole e istituti della Regione"; lr n. 12 del 1993, e successive modificazioni, recante "Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione"; lr n. 52 del 1998, e succ. mod., recante "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta"; lr n. 25 del 1999, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta)".
6) Si tratta dei Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime (così individuati dall'art. 2 della legge n. 47 del 1998, come modificato dalla legge regionale n. 21 del 2002).
7) La legge regionale n. 4 del 2011 ha modificato la legge n. 61 del 1976, recante "Denominazione ufficiale dei comuni della Valle d'Aosta e norme per la tutela della toponomastica locale", introducendovi gli articoli da 1-bis a 1-novies, che recano disciplina delle denominazioni ufficiali di villaggi, frazioni, altre località ed edifici pubblici. In tale contesto è stato tra l'altro previsto che anche gli altri Comuni (altri rispetto a quelli della valle del Lys) possano stabilire di affiancare alle denominazioni ufficiali quelle in francoprovenzale.
8) La lr n. 11 del 1957 - recepita nel testo unico delle leggi regionali contenenti norme sul referendum abrogativo di leggi regionali e provinciali di cui al D.P.G.R. 23/02/1984, n. 3/L - è stata da ultimo modificata dalla lr n. 10 del 2014, recante "Disposizioni in materia di diritto di accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alla legge regionale 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e alla legge regionale 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori".
9) Tale garanzia è ulteriormente precisata dagli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 116 del 30.1.1973, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano", modificato dal D.P.R. n. 761 del 4.12.1981, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige recanti modifiche al D.P.R. 20.1.1973, n. 116 in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano". Con D.P.R. n. 89 del 10.02.1983 è quindi stato approvato il l "Testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano", successivamente modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e dal decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 345. Per la Provincia di Trento è intervenuta la legge provinciale n. 7 del 2004, che ha dettato "Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità".
10) Si ricorda la legge della provincia di Bolzano n. 27 del 1976, recante "Istituzione dell'Istituto ladino di cultura", modificata da successive leggi provinciali n. 18/77 e n. 14/90. Per le leggi della provincia di Trento, cfr. nota successiva.
11) Con decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (da ultimo modificato dal D.Lgs. 19 novembre 2010, n. 262), sono state dettate "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento". La Provincia di Trento è quindi intervenuta con proprie leggi: la lp n. 4 del 1999, recante "Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella Provincia di Trento", ora abrogata dalla lp n. 6 del 2008, recante "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali", la quale ha dettato: principi e disposizioni comuni (diritti, competenze, responsabilità, istituzioni comuni, ed altro) per "la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra" (Titolo I); misure per la tutela e la promozione della lingua (Titolo II); misure di sostegno economico-finanziario (Titolo III); specifiche disposizioni a tutela del gruppo linguistico ladino (Titolo IV) e delle minoranze germanofone (Titolo V). Risultano inoltre ancora vigenti la legge della Provincia di Trento n. 29 del 1975 di istituzione dell'«Istituto culturale ladino» e la legge provinciale n. 18 del 1987 di istituzione dell'Istituto mocheno e dell'Istituto cimbro (modificata dalla lp n. 7 del 2004).
12) La materia è attualmente disciplinata dal D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari", successivamente più volte modificato (tra l'altro dai decreti legislativi 24 luglio 1996, n. 446, 29 maggio 2001, n. 283, 13 giugno 2005, n. 124, 4 aprile 2006, n. 177, 14 settembre 2011, n. 172, e da ultimo dal decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186).
13) L'art. 89 collegato all'art. 100, sull'uso della lingua tedesca nel pubblico impiego nella provincia di Bolzano, è stato attuato con successivi D.P.R. e precisamente con D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, con il D.P.R. 19 ottobre 1977, n. 846, con D.P.R. 31 luglio 1978, n. 570, D.P.R. 31 luglio 1978, n. 571, D.Lgs. 11 luglio 1996, n. 445.
14) Recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: organi della regione e delle province di Trento e Bolzano e funzioni regionali".
15) Recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione".
16) Pronunciandosi sulla lr n. 5/10, la Corte costituzionale ha precisato che "la speciale legislazione di «tutela delle minoranze linguistiche storiche» non esaurisce la disciplina sollecitata dalla notoria presenza di un assai più ricco e variegato pluralismo culturale e linguistico, che va sotto i termini di «lingue regionali ed idiomi locali»" (sent. n. 88/11).
17) Recante "Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna".
18) Recante "Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle Province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52".
19) Alcuni articoli della legge risultano, allo stato, impugnati dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.
LA TUTELA NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
L'articolo 13 della legge n. 482 del 1999 prevede che le Regioni a Statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguino la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla legge medesima, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.
Questo indirizzo legislativo è stato recepito nei nuovi Statuti regionali approvati a seguito della legge costituzionale n. 1 del 1999. Tutte le Regioni hanno inserito fra i principi fondamentali dei loro Statuti la salvaguardia e la valorizzazione delle minoranze linguistiche e culturali insediate nei rispettivi territori.
Tra le leggi finora adottate si ricordano:
- la legge della Regione Veneto 23 dicembre 1994, n. 73, "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto", che dispone la concessione di contributi in favore di alcuni organismi che promuovono la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nella Regione e incentiva la costituzione di un Istituto Regionale di Cultura Ladina, tra le associazioni culturali ladine e gli enti locali interessati;
- la legge della Regione Molise 14 maggio 1997, n. 15, "Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise", con la quale sono promosse e sostenute iniziative di valorizzazione delle comunità molisane di origine croata ed albanese, sulla base del principio secondo il quale la protezione e la valorizzazione delle lingue minoritarie contribuiscono alla costruzione di un’Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto delle diversità culturali;
- la legge della Regione Basilicata 3 novembre 1998, n. 40, "Norme per la promozione e tutela delle Comunità Arbereshe in Basilicata". A seguito di una modifica introdotta con legge regionale n. 17 del 2004, sono riconosciuti finanziamenti alle iniziative comunali relative ad attività didattiche complementari delle scuole dell'obbligo per lo studio della lingua albanese da realizzare d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- la legge della Regione Calabria 30 ottobre 2003 n. 15, “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria” che riguarda la tutela delle “parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica della Calabria”(20) . La legge favorisce l’alfabetizzazione e l’insegnamento di queste lingue anche all’interno dell’ordinamento scolastico generale, istituisce organismi di promozione e diffusione e tutela gli interessi socio-economici e ambientali delle popolazioni e dei territori dove quelle minoranze sono localizzate;
- la legge della Regione Campania 20 dicembre 2004, n. 14, "Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e folcloristico della Comunità Albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino";
- la legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 33, "Testo unico in materia di cultura", che prevede la promozione della conoscenza, conservazione e valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri (art. 2, comma 3, lett. d), e art. 17);
- la legge della Regione Umbria 14 dicembre 2007, n. 34, "Promozione e disciplina degli ecomusei", nell'ambito della quale viene riconosciuta agli ecomusei la funzione di valorizzare i patrimoni immateriali (quali i saperi, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste) attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e promozione della loro trasmissione;
- la legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, "Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte", come modificata dalla lr n. 20/2016, che reca norme per la valorizzazione e promozione, nei limiti delle competenze regionali, del patrimonio linguistico e culturale piemontese, nonché di quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser, incentivandone la conoscenza;
- la legge della Regione Toscana 25 febbraio 2010, n. 21, "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali", nell'ambito del quale viene riconosciuta agli ecomusei la funzione di valorizzare i patrimoni immateriali (quali i saperi, le pratiche locali, i dialetti, i canti, le feste) attraverso attività rivolte alla loro catalogazione, conoscenza e promozione della loro trasmissione (art. 19);
- la legge della Regione Puglia 22 marzo 2012, n. 5, "Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie in Puglia", che reca riconoscimento delle Comunità storico-linguistiche della Grecìa salentina, arberesche e franco-provenzali, sostenendo iniziative per lo sviluppo della loro identità culturale, per la permanenza delle popolazioni nei luoghi di origine e per l'approfondimento delle ragioni delle loro radici storico-linguistiche;
- la legge della Regione Abruzzo 4 gennaio 2014, n. 5, "Interventi regionali per la promozione delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale", nell'ambito della quale tra gli obiettivi dell'azione regionale è considerato quello della salvaguardia delle minoranze etniche;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 18 luglio 2014, n. 16, "Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna";
- la legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 15, "Sistema Cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale", ai sensi della quale la Regione è tra l'altro chiamata ad intervenire per lo sviluppo della conoscenza dei dialetti che si tramandano anche attraverso la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale storicamente attestatesi nel territorio regionale (art. 10);
- la legge della Regione Lombardia 7 ottobre 2016, n. 25, "Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo", nell'ambito della quale sono state dettate misure per la valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia, conferendo alla Regione il compito di sostenere la valorizzazione delle identità culturali, delle manifestazioni storiche, delle tradizioni popolari e linguistiche delle civiltà e comunità lombarde (art. 26).
20) Su alcune disposizioni della lr n. 15/03 è intervenuta la lr n. 15 del 2008, la quale ha autorizzato la Giunta regionale a procedere alla trasformazione degli istituti regionali di cultura, di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 15/03, in fondazioni con il compito di promuovere la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni calabresi considerate dalla stessa legge ed ha abrogato l'art. 11 della stessa lr n. 15/2003, dichiarando altresì abrogate tutte le norme della lr n. 15/03 in contrasto con le predette disposizioni.
LA CARTA ENTRO IL CONTESTO INTERNAZIONALE
La Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992.
Dopo il raggiungimento delle cinque ratifiche previste, la Carta è entrata in vigore a livello internazionale - condizione per l'entrata in vigore nei singoli ordinamenti dei Paesi ratificanti - il 1° marzo 1998.
Attualmente la Carta è in vigore per 25 Stati membri del Consiglio d'Europa, che l'hanno raitificata.
Otto Stati membri hanno firmato la Carta senza peraltro ancora ratificarla. Tra questi ultimi vi è l'Italia, la cui firma è del 27 giugno 2000.
Iniziative legislative onde autorizzare la ratifica si sono avute nel corso della XIV legislatura, con l'approvazione di un disegno di legge da parte della Camera dei deputati, non anche del Senato per l'intervenuta cessazione della legislatura.
Nella XV Legislatura, la Commissione Affari esteri della Camera dei deputati adottò un testo base ma l’esame del provvedimento non si perfezionò. Medesima sorte si è avuta nella XVI legislatura.
Una sintetica ricognizione delle stipulazioni internazionali in tema di tutela delle minoranze linguistiche è contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 159 del 2009, da cui può dunque citarsi estesamente.
«Se nei testi più risalenti, come la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 (artt. 2, 7, 26) e la Convenzione per la salvaguardia per i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 (artt. 6 e 14), si affermavano principi di eguaglianza e non discriminazione per motivi attinenti alla lingua utilizzata dalle persone, soprattutto negli atti internazionali adottati dagli anni novanta emerge anche il problema del trattamento delle cosiddette “minoranze nazionali”: un problema, questo, affrontato andando oltre la mera non discriminazione, per cercare di garantire la effettiva partecipazione degli appartenenti a tali minoranze alla vita collettiva del loro paese attraverso il diritto all’uso della lingua nelle relazioni istituzionali, il diritto all’istruzione anche nella lingua minoritaria, il sostegno alla cultura della minoranza.
Di questa fase innovativa sono significativi esempi la risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1992 (Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche) ed in particolare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie adottata dal Consiglio d’Europa il 5 novembre 1992. Quest’ultimo testo, in particolare, prevede una tutela particolarmente accentuata delle lingue "regionali o minoritarie", tra l’altro attraverso prescrizioni molto analitiche sull’insegnamento delle medesime ad ogni livello scolastico, sulla possibilità di usare queste lingue in sede giudiziaria e legale, nonché nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, sulla previsione di forme di bilinguismo nelle aree in cui sono presenti le lingue minoritarie, sulla garanzia della presenza di queste lingue nel settore dei mezzi di comunicazione e nell’ambito culturale.
Lo Stato italiano non ha, ad oggi, provveduto a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992, diversamente da quanto avvenuto con la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali – alla quale fa riferimento la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995) – e con la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali – alla quale fa riferimento la legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005).
Particolarmente significativa si rivela l’affermazione contenuta nell’art. 1 della Sezione I della suddetta Convenzione-quadro, a mente della quale "la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale". La stessa non solo impegna le Parti contraenti a garantire pienamente l’esercizio delle libertà civili agli appartenenti alle minoranze nazionali, ma contiene – tra l’altro – disposizioni sulla libera utilizzazione della lingua minoritaria in privato ed in pubblico, sul suo uso in caso di procedure penali, sulla sua utilizzazione per i nomi personali e le insegne private, sul suo insegnamento nel sistema della pubblica istruzione.
Essa prevede, altresì, nella Sezione II, che "nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre [che] la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative" (art. 10, comma 2) e che, sempre in tali zone, le Parti contraenti "nell’ambito del loro sistema legislativo […] in considerazione delle loro specifiche condizioni, faranno ogni sforzo per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni" (art. 11, comma 3)».
Contenuto della Carta
Essa contiene obiettivi e princìpi che impegnano le Parti con riferimento a tutte le lingue regionali o minoritarie esistenti sul loro territorio.
È anzitutto sancito il rispetto dell'area geografica di diffusione di ciascuna di tali lingue, assieme alla necessità di una loro promozione, orale e scritta, nella vita pubblica e privata attraverso adeguati mezzi di insegnamento e studio, nonché scambi internazionali qualora alcune delle lingue regionali o minoritarie siano usate anche in altri Stati in forma identica o affine.
Inoltre, la Carta enuncia una serie di misure da adottare allo scopo di una maggiore diffusione delle lingue regionali o minoritarie nell'ambito della vita pubblica, e precisamente nell'insegnamento, nella giustizia, nell'attività della Pubblica amministrazione, nel campo dei media e più in generale nelle attività culturali.
La Carta consta di un Preambolo e di 23 articoli.
Nel Preambolo, il diritto all'uso delle lingue regionali o minoritarie viene inquadrato nell'ambito dei diritti fondamentali garantiti dal Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite (1966) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (1950).
L'articolo 1 contiene importanti definizioni su cui si impernia il seguito della Carta: con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si intendono le lingue tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di uno Stato da una minoranza di cittadini, con esclusione dei dialetti della lingua ufficiale e delle lingue di origine di eventuali gruppi di immigrati. D'altra parte, con l'espressione "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata" si intende l'area geografica nella quale l'uso di questa lingua ha una diffusione tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla Carta. L'articolo in esame prevede anche il caso di "lingue sprovviste di territorio", minoritarie ma senza riferimento a una particolare area geografica.
Gli articoli 2 e 3 riguardano specificamente gli impegni delle Parti contraenti di cui si è già fatto cenno: esse si impegnano ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie presenti nel proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1. Per ciascuna lingua indicata al momento della ratifica ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della Carta, con obbligo di adottarne dieci da quelli facenti parte di un nucleo irrinunciabile, come enunciati agli articoli 8-13. Ognuna delle Parti potrà altresì notificare successivamente di voler applicare altri paragrafi, oltre a quelli comunicati al momento della ratifica, o di voler estendere ad altre lingue la tutela assicurata dalla Carta.
Gli articoli 4-5 contengono clausole di salvaguardia del diritto internazionale esistente (diritto all'integrità degli Stati esistenti, Carta delle Nazioni Unite, diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo), nonché delle eventuali previsioni nazionali già esistenti, negli Stati che diverranno Parti della Carta, in merito alla tutela e allo stato giuridico dei membri delle varie minoranze. Ai sensi dell'articolo 6, le Parti si impegnano a fornire debita informazione sui diritti e i doveri sanciti dalla Carta a tutti i destinatari di essa (pubbliche autorità, organizzazioni e individui).
L'articolo 7 - che costituisce l'intera Parte II - concerne gli obiettivi e i principi da perseguire con l'applicazione dell'Accordo: prioritario è il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quali espressione della ricchezza culturale. Si dovrà inoltre assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di una di tali lingue. Più cauto è l'approccio per quanto riguarda le lingue sprovviste di territorio, per le quali si dovranno in special modo rispettare le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.
La Parte III è costituita dagli articoli 8-14, e concerne propriamente le misure che devono favorire la conservazione e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie.
Nei settori dell'istruzione prescolare, primaria, secondaria o professionale, in base all'articolo 8, le Parti possono scegliere tra diverse graduazioni di intervento: assicurare che i relativi corsi si tengano, là dove quelle lingue rivestono importanza, nelle lingue stesse; oppure che almeno una parte dei corsi sia tenuta usando tali lingue; ovvero applicare tali insegnamenti ad un congruo numero di alunni o famiglie che lo desiderino.
Per quanto concerne le università, anche in questo caso si va dall'impegno a tenere i corsi interamente nelle lingue minoritarie o regionali nelle zone di interesse, alla possibilità di prevedere lo studio di esse come discipline universitarie, al semplice incoraggiamento ad un più ampio uso delle lingue in questione in ambito accademico.
L'articolo 9 contiene gli impegni delle Parti con riguardo agli aspetti giudiziari dell'uso delle lingue regionali o minoritarie, tanto nelle cause penali quanto in quelle civili o amministrative: le possibilità a disposizione delle Parti vanno dalla conduzione dei processi in una delle lingue in oggetto, alla possibilità di produrre in giudizio elementi di prova, atti e documenti redatti in una di esse, fino a consentire a chi compaia nel giudizio quale parte in causa di esprimersi in una lingua regionale o minoritaria (senza perciò doversi sobbarcare ulteriori spese).
L'articolo 10 concerne le Autorità amministrative e i servizi pubblici nelle zone di esistenza e di uso corrente delle lingue regionali o minoritarie. Nelle circoscrizioni amministrative decentrate dello Stato l'impegno delle Parti concerne l'utilizzazione di tali lingue, generalizzata o limitata ai contatti con coloro che le parlano, ovvero l'assicurazione che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte (ed eventualmente ricevere risposta) in tali lingue; completano gli impegni la possibilità di redigere documenti nelle lingue regionali o minoritarie (sia da parte delle Amministrazioni decentrate che dei cittadini) e la preparazione di modulistica e testi amministrativi nella lingua di uso locale.
Ai sensi dell'articolo 11, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a creare, o a incoraggiare la creazione, di stazioni televisive e radiofoniche nelle lingue regionali o minoritarie, o almeno a far sì che programmi in tali lingue entrino nel palinsesto delle stazioni esistenti; allo stesso modo, l'impegno concerne la creazione di organi di stampa nelle lingue regionali o minoritarie o, in subordine, la pubblicazione di articoli in tali lingue.
Sulla base dell'articolo 12, le Parti si impegnano, nei limiti delle proprie competenze, a incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie, e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue, inclusa un'attività di traduzione da e verso le lingue regionali e minoritarie.
Per quanto riguarda i molteplici aspetti della vita economica e sociale, l'articolo 13 riporta l'impegno delle Parti a rimuovere dalla loro legislazione e dagli atti privati qualsiasi proibizione o limitazione immotivata all'uso delle lingue regionali o minoritarie, cercando anzi di favorirne l'espansione.
Il successivo articolo 14 vincola le Parti all'effettiva applicazione degli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente.
La Parte IV si compone degli articoli 15-17, in base ai quali le Parti presenteranno al Segretario Generale del Consiglio d'Europa rapporti periodici sull'attuazione della Carta: il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli triennali. Viene costituito un Comitato di esperti, composto da un membro di ciascuna Parte scelto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa da una lista di persone moralmente affidabili e di elevata competenza nel settore oggetto della Carta, proposte dalla Parte interessata. I membri del comitato durano in carica sei anni e il loro mandato è rinnovabile.
Il Comitato valuterà i rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da detto Stato in virtù della Parte III della Carta, e il Comitato consulterà la Parte interessata.
La Parte V, costituita dagli articoli 18-23, reca le clausole finali del Trattato: la Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa: la sua entrata in vigore è subordinata al deposito delle ratifiche di cinque Stati membri del Consiglio d'Europa. Dopo l'entrata in vigore il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta. Ognuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, denunciare la Carta inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Legge 15 Dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999
Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.
Art. 2.
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3. Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e puó promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.
Art. 6.
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.
Art. 7.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresí ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3. Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3, i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto puó provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento puó essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento é esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12.
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono altresí stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 13.
1. Le regioni a Statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Art. 15.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
Art. 16.
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.
Art. 17.
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18.
1. Nelle regioni a Statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piú favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi Statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle medesime regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a Statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19.
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta to di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Carta europea delle lingue regionali o minoritarie
Strasburgo, 5 novembre 1992
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta,
considerato che il Consiglio d’Europa ha lo scopo di attuare un’unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio,
considerato che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell’Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell’Europa,
considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa,
tenuto conto del lavoro effettuato nell’ambito della CSCE, segnatamente dell’Atto finale di Helsinki del 1975 e del documento della riunione di Copenhagen del 1990,
sottolineato il valore dell’interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle,
coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d’Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell’ambito della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale,
tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d’Europa,
hanno convenuto quanto segue:
Parte I – posizioni generali
Articolo 1 – Definizioni
Ai sensi della presente Carta:
- per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:
- usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e
- idiverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;
questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;
- per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l’area geografica nella quale tale lingua è l’espressione di un numero di persone tale da giustificare l’adozione di differenti misure di protezione e di promovimento previste dalla presente Carta;
- per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un’area geografica particolare di quest’ultimo.
Articolo 2 – Impegni
- Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell’articolo 1.
- Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione, conformemente all’articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
Articolo 3 – Modalità
- Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all’articolo 2 paragrafo 2.
- Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento successivo che accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta, che non era stato specificato nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse in tutto o parte del suo territorio.
- Gli impegni previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione e hanno gli stessi effetti a decorrere dalla data della loro notifica.
Articolo 4 – Statuti attuali di protezione
- Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata quale limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
- Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
Articolo 5 – Obblighi esistenti
Nella presente Carta nulla può implicare il diritto di intraprendere un’attività qualunque o di compiere un’azione qualunque contrarie agli scopi della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi sanciti dal diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati.
Articolo 6 – Informazione
Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.
Parte II – Obiettivi e principi perseguiti conformemente all’articolo 2 paragrafo 1
Articolo 7 – Obiettivi e principi
- In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono usate e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
- il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quale espressione della ricchezza culturale;
- il rispetto dell’area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino il promovimento di tale lingua regionale o minoritaria;
- la necessità di un’azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
- la facilitazione e/o l’incoraggiamento all’uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
- il mantenimento e lo sviluppo di relazioni, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, fra i gruppi che usano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in una forma identica o simile, come pure l’instaurarsi di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che usano lingue diverse;
- la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;
- la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell’area in cui tale lingua è usata, di apprenderla se essi lo desiderano;
- il promovimento degli studi e della ricerca sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o negli istituti equivalenti;
- il promovimento delle forme appropriate di scambi sopranazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati.
- Le Parti si impegnano a eliminare, se non l’hanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l’uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest’ultima. L’adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l’uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.
- Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell’educazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.
- Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le Parti si impegnano a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tali lingue. Esse sono esortate a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alle lingue regionali o minoritarie.
- Le Parti si impegnano ad applicare, mutatis mutandis, alle lingue non territoriali i principi enunciati ai paragrafi 1–4 succitati. Tuttavia per tali lingue la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.
Parte III – Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell’articolo 2 paragrafo 2
Articolo 8 – Insegnamento
- In materia di insegnamento, le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale queste lingue sono usate, secondo la realtà di ciascuna lingua e senza pregiudicare l’insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato:
a.
- a garantire l’educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
- a garantire una parte notevole dell’educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
- ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i e ii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente; oppure
- se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell’ambito dell’educazione prescolastica, a favorire e/o promuovere l’applicazione delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati;
b.
- a garantire l’insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
- a garantire una parte notevole dell’insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
- a prevedere, nell’ambito dell’educazione primaria, che l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione sia parte integrante del curriculum; oppure
- ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente;
c.
- a garantire l’insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
- a garantire una parte notevole dell’insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- a prevedere, nell’ambito dell’educazione secondaria, l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie quale parte integrante del curriculum; oppure
- ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
d.
- a garantire l’insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
- a garantire una parte notevole dell’insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
- a prevedere, nell’ambito dell’educazione tecnica e professionale, l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione quale parte integrante del curriculum; oppure
- ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
e.
- a prevedere l’insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- a prevedere lo studio di tali lingue quali discipline dell’insegnamento universitario e superiore; oppure
- qualora i capoversi i e ii non possano essere applicati, dato il ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di insegnamento superiore, a promuovere e/o autorizzare l’istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all’università o in altri istituti di insegnamento superiore;
f.
- ad adottare disposizioni affinché i corsi di educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente siano impartiti interamente o parzialmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- a proporre tali lingue quali discipline dell’educazione per gli adulti e dell’educazione permanente; oppure
- se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell’ambito dell’educazione degli adulti, a favorire e/o promuovere l’insegnamento di tali lingue nell’ambito dell’educazione degli adulti e dell’educazione permanente;
g. ad adottare disposizioni per garantire l’insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l’espressione;
h. a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all’applicazione dei paragrafi tra a e g accettati dalla Parte;
i. ad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell’istituzione e nello sviluppo dell’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.
2. In materia di insegnamento e per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, promuovere o istituire, qualora il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l’insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell’insegnamento.
Articolo 9 – Giustizia
1.Le Parti si impegnano, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di ciascuna lingua e a condizione che l’uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:
a. nelle procedure penali:
- a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- a garantire all’accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o
- a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
- a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria,
se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati;
b. nelle procedure civili:
- a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
- a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie,
se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
c. nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa;
- a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
- a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
- a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie,
se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
d. ad adottare misure affinché l’applicazione dei capoversi i e iii dei paragrafi b e c succitati e l’impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.
2. Le Parti si impegnano:
- a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure
- a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell’atto da colui che lo fa valere; oppure
- a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria.
3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.
Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici
1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti si impegnano, entro limiti ragionevoli e possibili:
a.
- a vegliare affinché tali autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
- a vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure
- a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in tali lingue; oppure
- a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
- a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano esibire validamente un documento redatto in tali lingue;
b.a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;
c.a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o promuovere:
- l’uso delle lingue regionali o minoritarie nell’ambito dell’amministrazione regionale o locale;
- la possibilità per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
- la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
- la pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
- l’uso da parte delle collettività regionali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l’uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
- l’uso da parte delle collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l’uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
- l’uso o l’adozione, se del caso congiuntamente con l’adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto concerne i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:
- a vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della prestazione di servizio; oppure
- a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue; oppure
- a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda in tali lingue.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 accettate dalle Parti, esse si impegnano ad adottare una o più misure seguenti:
- la traduzione o l’interpretazione eventualmente richieste;
- il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente;
- la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.
5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l’uso o l’adozione di patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.
Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa
1. Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d’indipendenza e di autonomia dei media:
a. nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una missione di servizio pubblico:
- a garantire l’istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- a promuovere e/o facilitare l’istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue regionali o minoritarie;
b.
- a promuovere e/o facilitare l’istituzione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- a promuovere e/o facilitare l’emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue regionali o minoritarie;
c.
- a promuovere e/o facilitare l’istituzione di almeno una rete televisiva nelle lingue regionali e minoritarie; oppure
- a promuovere e/o facilitare l’emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
d.a promuovere e/o facilitare la produzione e l’emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
e.
- a promuovere e/o facilitare l’istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
- a promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
f.
- a coprire le spese supplementari dei media usando le lingue regionali o minoritarie, qualora la legge preveda un’assistenza finanziaria in generale per i media; oppure
- a estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie;
g. a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media usando le lingue regionali o minoritarie.
2Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria e a non ostacolare la ridiffusione in una tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell’informazione in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria. L’esercizio delle libertà summenzionate, che comportano doveri e responsabilità, può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono le misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o ad assicurare l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
3Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei parlanti di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o considerati nell’ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.
Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali
1In materia di infrastrutture culturali – in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l’utilizzazione di nuove tecnologie – le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale tali lingue sono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:
- a promuovere l’espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
- a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
- a favorire l’accesso, nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
- a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l’uso delle lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle operazioni di cui hanno l’iniziativa o che sostengono;
- a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua regionale o minoritaria, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
- a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria;
- a promuovere e/o facilitare l’istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
- se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in ogni lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2. Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
3.Le Parti si impegnano, nella politica culturale da loro avviata all’estero, a valorizzare adeguatamente le lingue regionali o minoritarie e la cultura di cui sono l’espressione.
Articolo 13 – Vita economica e sociale
1. Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per tutto il Paese:
- a escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione che proibisca o limiti senza ragioni giustificabili il ricorso a lingue regionali o minoritarie nei documenti relativi alla vita economica e sociale e in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali le istruzioni d’uso di prodotti o di attrezzature;
- a proibire l’inserzione, nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati, di clausole che escludono o limitano l’uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno fra i parlanti della medesima lingua;
- a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l’uso delle lingue regionali o minoritarie nell’ambito delle attività economiche o sociali;
- a facilitare e/o promuovere con metodi diversi da quelli di cui ai capoversi summenzionati l’uso delle lingue regionali o minoritarie.
2. In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:
- a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l’uso delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto;
- nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal loro controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l’uso delle lingue regionali o minoritarie;
- a vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro;
- a vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
- a rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.
Articolo 14 – Scambi transfrontalieri
Le Parti si impegnano:
- ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che li vincolano con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all’occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell’insegnamento, dell’informazione, della formazione professionale e dell’educazione permanente;
- nell’interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata la stessa lingua in modo identico o simile.
Parte IV – Applicazione della Carta
Articolo 15 – Rapporti periodici
1. Le Parti presentano periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in una forma che deve essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita, conformemente alla parte II della presente Carta, e sulle misure adottate in applicazione delle disposizioni della parte III da esse accettate. Il primo rapporto deve essere presentato nell’anno successivo all’entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.
2.Le Parti rendono pubblici i loro rapporti.
Articolo 16 – Esame dei rapporti
- I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d’Europa in applicazione dell’articolo 15 sono esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all’articolo 17.
- Organismi o associazioni legalmente stabiliti in una Parte possono attirare l’attenzione del comitato di esperti in merito alle questioni relative agli impegni presi da tale Parte in virtù della parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti può tener conto di tali informazioni nella preparazione del rapporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali organismi o associazioni possono inoltre sottoporre dichiarazioni relative alla politica seguita da una Parte, conformemente alla parte II.
- In base ai rapporti di cui al paragrafo 1 e alle informazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di esperti prepara un rapporto per il Comitato dei Ministri. Tale rapporto è corredato da osservazioni che le Parti sono invitate a formulare e può essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
- Il rapporto di cui al paragrafo 3 contiene in particolare le proposte che il comitato di esperti sottopone al Comitato dei Ministri in vista della preparazione e, se del caso, di qualsiasi raccomandazione di quest’ultimo a una o più Parti.
- Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa stende un rapporto biennale dettagliato per l’Assemblea parlamentare in merito all’applicazione della Carta.
Articolo 17 – Comitato di esperti
- Il comitato di esperti è composto di un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri su un elenco di persone contraddistinte da un’alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla Parte interessata.
- I membri del comitato sono nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può adempiere il suo mandato, è sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sostituzione termina il mandato del suo predecessore.
- Il comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Parte V – Disposizioni finali
Articolo 18
La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 19
- La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all’articolo 18.
- Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 20
- Dopo l’entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Carta.
- Per ogni Stato che aderisce alla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 21
- Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi 2–5 dell’articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa alcuna altra riserva.
- Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.
Articolo 22
- Ogni Parte può denunciare, in ogni tempo, la presente Carta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 23
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Carta:
- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
- la data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità con gli articoli 19 e 20 della Carta stessa;
- ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2;
- ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Carta.
Fatto a Strasburgo, il 5 novembre 1992, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.