Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2580

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2580
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori ARACRI, Paolo ROMANI, GASPARRI, PELINO, D’ALÌ, PALMA, RAZZI, SIBILIA, CALIENDO, BERTACCO, ALICATA, FAZZONE, SCILIPOTI ISGRÒ, SERAFINI, ZUFFADA, MARIN, CERONI, GIRO, FLORIS, GALIMBERTI, ARRIGONI, CENTINAIO, FALANGA, BARANI, AMORUSO, LIUZZI, TARQUINIO, PICCINELLI, CONTI, ZIZZA, LUCHERINI e FILIPPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2016

Disposizione in materia di attività professionali subacquee e iperbariche

Onorevoli Senatori. -- L'Italia, a differenza degli altri Stati dell'Unione Europea, non ha ancora disciplinato la categoria degli operatori subacquei che operano all'esterno dei porti e, sino ad ora, ciascun segmento dell'attività industriale e turistica (edilizia, metalmeccanica, petrolchimica, centri diving e così via) ha inquadrato, impropriamente, i propri lavoratori subacquei nel settore industriale o turistico di afferenza.

Il presente disegno di legge è volto a sanare il vuoto legislativo (trentasette anni) creatosi dopo che è stata istituita la categoria dei sommozzatori in servizio locale per l'esecuzione di lavori in acque portuali, con decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, che non ha disciplinato tutto ciò che riguarda le operazioni al di fuori dei porti italiani, causando numerosi incidenti mortali ogni anno nel nostro territorio.

Inoltre, nel corso degli ultimi anni, diverse capitanerie di porto italiane hanno emanato ordinanze specifiche, con valenza limitata al territorio di propria giurisdizione esclusiva, senza tener conto dei danni indirettamente creati, penalizzando così le varie imprese che, per mancanza di un'eguale legislazione su tutto il territorio nazionale, sono surclassate dalla concorrenza sleale di chi opera, magari a pochi chilometri di distanza, senza i medesimi criteri di sicurezza.

Nei due decenni appena trascorsi sono stati presentati molteplici disegni di legge per regolare il settore della professione subacquea, senza però mai giungere all'esame dell'Assemblea, con le conseguenze sopra menzionate che hanno portato gravi danni al settore sia industriale sia turistico.

Giova ricordare che l'Ente italiano di normazione (UNI), nel 2010, ha presentato la norma UNI 11366 «Sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria --Procedure operative», al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi. Purtroppo, però, anche se definisce procedure operative e regole per i cantieri offshore, a volte questa normativa -- per la sua tecnicità -- è difficilmente applicabile in ambito inshore o portuale.

Recentemente, il Presidente della regione Siciliana, ha promulgato la legge regionale 21 aprile 2016, n. 7. recante «Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale regionale il 29 aprile successivo, della quale -- nel Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2016 -- si è deliberata la non impugnativa riferita a quei lavoratori che «eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime inshore ed offshore o interne», stabilendo così -- per la prima volta in Italia -- criteri di formazione precisi e di altissima qualità, fuori dall'ambito portuale per la profondità fino ai 30 metri, dai 30 ai 50 metri ed oltre i 50 metri secondo il livello di addestramento conseguito, superando il decreto ministeriale summenzionato.

Si può affermare, quindi, che -- ad oggi -- in mancanza di una legislazione nazionale specifica in detto settore, soltanto i lavoratori iscritti al repertorio telematico gestito dall'Assessorato per il lavoro della regione Siciliana e in possesso della card del «Commercial diver italiano» possono essere considerati idonei ad effettuare un tipo di attività fuori dalle aree portuali.

L'Unione europea dètta normative ben precise per quanto riguarda l'attività professionale subacquea, che gli altri Stati membri hanno già adottato da tempo mentre l'Italia è rimasta inadempiente.

A tal proposito, in attesa di una normativa nazionale, anche l'Eni Spa, in data 5 agosto 2013, ha cercato -- attraverso un proprio documento -- di offrire le indicazioni necessarie per ciò che concerne le regole e la sicurezza per questo tipo di attività, affermando altresì come, nel nostro Paese, manchi una legislazione specifica per la salvaguardia delle vite umane degli operatori del settore che spesso si trovano a lavorare con soggetti che, non avendo qualifiche e preparazione adeguate, così come avviene in tutti gli altri Paesi del Mondo, mettono in serio pericolo l'incolumità fisica di chi lavora in squadra con loro.

Il presente disegno di legge, dunque, mira a regolamentare il settore della professione subacquea industriale, senza ledere gli interessi della subacquea sportiva, ricreativa, amatoriale e dilettantistica, ambito destinato alla disciplina delle regioni che sono più interessate alla presentazione di leggi e di regolamenti aderenti alle caratteristiche territoriali.

Il disegno di legge si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 reca le finalità della legge ovvero la disciplina della categoria dei sommozzatori, per l'esecuzione di lavori in acque marittime territoriali e interne, acque marittime non territoriali e acque non marittime.

L'articolo 2 disciplina gli ambiti di applicazione della legge, mentre l'articolo 3 definisce la categoria dei sommozzatori.

L'articolo 4 descrive, in maniera dettagliata, l'attività svolta dai sommozzatori.

L'articolo 5 istituisce il registro dei sommozzatori, mentre l'articolo 6 stabilisce le norme per il rilascio del libretto di ricognizione che viene consegnato al sommozzatore in seguito all'iscrizione al predetto registro.

L'articolo 7 reca le modalità attraverso le quali può avvenire la cancellazione dal medesimo registro e l'articolo 8 contiene gli obblighi e le sanzioni in base alle quali procedere in caso di disattenzione per ciò che riguarda l'iscrizione e la permanenza all'interno del registro dei sommozzatori.

L'articolo 9 reca i limiti di profondità per l'operatività con uso di aria o di ossigeno puro o di miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione e l'articolo 10 l'obbligatorietà della stipula di un assicurazione per infortunio e per responsabilità civile.

Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito alle autorizzazioni burocratiche per lo svolgimento di lavori subacquei e iperbarici nonché al relativo numero progressivo nazionale per le varie pratiche.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e, infine, l'articolo 14 disciplina l'entrata in vigore della legge, che avviene il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la categoria dei sommozzatori in servizio locale, istituita dal decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, per l'esecuzione di lavori in acque portuali, ridenominata «categoria dei sommozzatori», e ne estende il campo operativo agli ambiti elencati nell'articolo 2 della medesima legge.

2. Il sommozzatore è l'operatore tecnico subacqueo collegato con la superficie mediante manichetta dell'aria e braga o cima di collegamento e comunicazione, per l'effettuazione di interventi all'interno delle aree portuali, in stretta prossimità del fondo e in ambito inshore e offshore.

3. La scelta del tipo di equipaggiamento di cui al comma 2 e delle attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie d'intervento, nonché dalle condizioni ambientali, fermi restando la caratteristica essenziale del contatto con la superficie, l'obbligatorietà della comunicazione e l'uso di caschi integrali che permettano in modo autonomo la respirazione e la comunicazione.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica alle attività lavorative subacquee e iperbariche svolte a fini economici e industriali nell'ambito:

a) delle acque marittime territoriali e interne;

b) delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui all'alinea sono connessi interessi nazionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali;

c) delle acque non marittime.

2. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività subacquee svolte:

a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a scopo di lucro;

b) per fini di ricerca o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgono a profondità superiori a 30 metri;

c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai Corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza.

Art. 3.

(Definizione della categoria
dei sommozzatori)

1. Ai sensi della presente legge, sono definiti sommozzatori e lavoratori subacquei coloro che eseguono, in immersione, le seguenti attività individuate dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di seguito:

a) verificare il rispetto delle norme di sicurezza;

b) compilare schede sulle operazioni eseguite;

c) installare, manutenere e ispezionare tubazioni, condotte e cavi sottomarini;

d) eseguire lavori di carpenteria metallica sottomarini per recuperare relitti, materiale stivato, e altre suppellettili;

e) eseguire tagli e demolizioni di strutture metalliche sottomarine;

f) svolgere ricerche sottomarine, anche attraverso riprese video, per reperire informazioni ambientali e archeologiche;

g) eseguire scavi e sbancamenti subacquei;

h) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria del porto;

i) eseguire saldature sottomarine;

l) eseguire la bonifica dei fondali marini;

m) redigere certificazioni o perizie;

n) costruire strutture e manufatti metallici nelle aree portuali;

o) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria su grandi imbarcazioni;

p) svolgere attività di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti marittimi, quali piattaforme e dighe.

Art. 4.

(Attività dei sommozzatori)

1. I sommozzatori, avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impiegando aria o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica.

2. I sommozzatori esercitano la loro attività, oltre che nell'ambito del territorio di competenza della capitaneria di porto presso il cui registro sono iscritti, anche al di fuori di esso.

3. In occasione di qualsiasi tipo di immersione subacquea, non collegata con la terraferma, deve essere tenuto a disposizione presso il posto di lavoro un mezzo navale, aereo o terrestre, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità, presso il più vicino centro medico allo scopo attrezzato, l'operatore subacqueo infortunato. Il mezzo navale può essere costituito dalla stessa unità di appoggio.

4. Per immersioni a profondità non superiore a 30 metri deve essere disponibile una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo sull'erogazione dell'aria, sugli strumenti di comunicazione e sul casco. Nel caso in cui la distanza lineare tra la superficie dell'acqua e la stazione per le immersioni sia superiore a 2 metri devono essere previste misure adeguate per riportare sul ponte un sommozzatore ferito o in stato di incoscienza. Qualora sul posto dove si effettua un'immersione subacquea non sia presente una camera iperbarica equipaggiata, si deve essere in grado di raggiungere, entro il tempo massimo di un'ora, un centro medico dotato di tale camera.

5. Per immersioni a profondità comprese tra 30 e 50 metri deve essere disponibile una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove previsto è altresì richiesta la presenza sull'unità di appoggio, di cui al comma 3 o, comunque sul posto, di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività sommozzatorie.

6. Qualora le immersioni avvengano a una profondità superiore a 50 metri è obbligatorio l'uso d'impianti per alto fondale comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in recipienti resistenti a pressione presieduti o abitati. In tali impianti devono essere previsti almeno due comparti al fine di mantenere la pressione dell'uno indipendente dalla pressione dell'altro. Uno dei comparti deve essere riservato a zona soggiorno e il più piccolo dei due deve garantire lo spazio sufficiente per due persone. Per operazioni di lunga durata deve essere previsto un reparto per la doccia e per i servizi igienici collocato in un locale separato dal soggiorno.

7. Per tutte le operazioni al di fuori delle aree portuali, un mezzo navale o aereo deve essere disponibile presso il sito di immersione durante le operazioni per garantire, in caso di emergenza, il trasporto dei feriti al centro medico più vicino e meglio attrezzato. L'unità di appoggio deve essere dotata, oltre che della quantità di miscela respiratoria necessaria per l'operazione subacquea, anche della quantità minima di miscela di riserva necessaria per garantire un intervento di emergenza.

8. Il personale impegnato in attività subacquee, direttamente o in assistenza, deve sempre operare sotto la direzione di un supervisore o di un capo cantiere in possesso di idonea qualifica, di comprovata esperienza e di lettera di incarico che lo definisce preposto alla sicurezza.

9. Il supervisore o il capo cantiere di cui al comma 8 autorizza le immersioni, ne segue personalmente l'andamento e ne dispone l'interruzione se lo ritiene opportuno; egli deve poter disporre, durante le immersioni, oltre che degli operatori in immersione, di un operatore subacqueo in possesso di idonea abilitazione ed equipaggiato al fine di intervenire in caso di emergenza.

10. Il comandante, il responsabile o un altro membro dell'equipaggio dell'unità navale di appoggio, se in possesso dei requisiti prescritti dal comma 8, può ricoprire l'incarico di supervisore o di capo cantiere preposto alla sicurezza ai sensi del medesimo comma 8.

11. Le unità navali di appoggio, le attrezzature, gli strumenti e gli apparecchi utilizzati per le operazioni collaterali e per le immersioni devono essere conformi ai requisiti tecnici stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e devono essere opportunamente collaudati e mantenuti in efficienza. Qualora non esistano disposizioni specifiche per determinate attrezzature, singole o collettive, queste devono essere provate e controllate prima del loro utilizzo e devono possedere una certificazione di collaudo della casa costruttrice o di conformità al prototipo collaudato.

12. Gli operatori in immersione devono essere sempre collegati, tramite efficaci sistemi di comunicazione, con gli operatori in superficie, utilizzando caschi idonei a consentire contemporaneamente la respirazione e le comunicazioni.

13. Nei casi in cui le operazioni in immersione prevedano attività concomitanti, simili o diverse tra loro, ma che si svolgono contemporaneamente nello stesso luogo o a distanza inferiore a 100 metri le une dalle altre, deve essere previsto un coordinamento di tali attività allo scopo di evitare interferenze e incidenti. Il coordinamento è obbligatorio anche nei casi in cui opera, nello stesso sito o nelle vicinanze, personale sommozzatore appartenente a organizzazioni, aziende e imprese diverse. Il responsabile del coordinamento è designato di comune accordo tra i soggetti operanti ed è indicato dal committente dei lavori.

14. La figura del responsabile del coordinamento di cui al comma 13 deve essere prevista anche nei casi di concomitanza con attività di mezzi subacquei telecomandati. In ogni caso, ancorché coordinate, le operazioni in immersione devono essere svolte prevedendo la collaborazione e la cooperazione tra gli operatori. Le unità di appoggio o di supporto alle attività dei sommozzatori devono mostrare le segnalazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.

15. Le unità navali in transito nella zona in cui operano sommozzatori devono essere distanti almeno 200 metri dall'unità che ha mostrato le segnalazioni, ferma restando la facoltà dall'autorità competente di stabilire una distanza superiore.

16. Nei cantieri subacquei operanti in ambito offshore devono essere applicate le disposizioni e le procedure previste dalla normativa UNI 11366 recante norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria.

Art. 5.

(Registro dei sommozzatori)

1. I sommozzatori sono iscritti in un apposito registro istituito presso ciascun compartimento marittimo e tenuto dal capo del medesimo compartimento.

2. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea; sono equiparati i cittadini non appartenenti all'Unione europea che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico idoneo designato dal capo del compartimento marittimo, che si avvale, a tale fine, della scheda sanitaria allegata al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

c) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

3. L'iscrizione nel registro è suddivisa in tre livelli di qualifica:

a) di primo livello, che abilita alle immersioni all'interno delle aree portuali o ad una profondità massima di 30 metri, denominato anche «categoria base»;

b) di secondo livello, denominato anche «categoria TOP UP»;

c) di terzo livello denominato anche categoria «altofondalista».

4. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 3, lettera a), sono finalizzati a garantire la formazione necessaria per le operazioni in ambiente subacqueo con immersioni fino ad una profondità massima di 30 metri inshore. Per lo svolgimento delle attività formative deve essere disponibile una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo sull’erogazione dell’aria, sugli strumenti di comunicazione e sul casco.

5. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 3, lettera b), sono finalizzati a garantire la formazione necessaria per operazioni in ambiente subacqueo fino alla profondità di 50 metri. Per lo svolgimento delle attività formative deve essere disponibile di una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. Ove necessario deve essere altresì disponibile, sull'unità di appoggio, una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per prestare supporto alle attività del sommozzatore.

6. I titoli conseguiti dagli operatori di cui al comma 3, lettera c), sono finalizzati a garantire la formazione necessaria per le operazioni in ambiente subacqueo a profondità superiori ai 50 metri. Per lo svolgimento delle attività formative è obbligatorio l'uso di impianti per alto fondale comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle società di classificazione competenti in recipienti resistenti a pressione presieduti o abitati.

7. I soggetti di cui ai commi 5 e 6 sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso.

8. La formazione obbligatoria per l'iscrizione al registro di cui al presente articolo deve essere conforme agli standard internazionalmente riconosciuti, con riferimento ai tempi di immersione e di fondo ed alle attività in acqua, dall'International Diving Schools Association (IDSA), e per le parti operate presso le imprese, alle prescrizioni e alle linee guida della normativa UNI 11366 recante norme per la sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria. I controlli per il rispetto degli obblighi e dei requisiti generali in materia di salute, di sicurezza e di ambiente devono essere conformi agli standard stabiliti dall'Health and Safety Executive (HSE) e alle linee guida emanate dall'International Marine Contractors Association (IMCA).

9. Per l'iscrizione al primo livello del registro, l'operatore deve essere in possesso di un attestato di qualifica professionale di OTS, con allegato brevetto di sommozzatore che certifica la qualifica ISTAT 62160, rilasciato da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regionali di attuazione. Nei contenuti didattici l'attestato di qualifica professionale deve rispettare gli standard relativi ai tempi di fondo, all'attività in acqua, alla tipologia e al numero di immersioni stabiliti dall’IDSA. I corsi formativi realizzati dai citati istituti o centri sono validi per l'iscrizione nel registro solo se tali corsi sono subordinati ai controlli degli organi ispettivi dell'ispettorato del lavoro e degli uffici provinciali del lavoro e se si concludono con un esame finale davanti a una commissione istituita con decreto emanato dall'assessorato regionale competente. Gli attestati rilasciati sono validi per l'iscrizione nel registro solo se vengono repertoriati e vidimati dai centri per l'impiego con un numero di repertorio che li individua come unici e rintracciabili presso l'ente che li ha repertoriati, secondo le disposizioni stabiliti dagli assessorati regionali della formazione professionale. Nessun altro titolo è valido per l'iscrizione nel registro. I titoli rilasciati da Stati membri dell'Unione europea sono validi, ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, solo se sono conformi ai criteri di controllo e di vidimazione dello Stato in cui sono stati rilasciati. I titoli rilasciati da enti privati senza il controllo e la validazione delle autorità pubbliche competenti dello Stato membro non sono validi ai fini dell'iscrizione al suddetto registro.

10. Per l'iscrizione al secondo e al terzo livello del registro, categoria TOP UP e categoria altofondalista, sono validi i titoli rilasciati da istituti statali o da centri di formazione professionale legalmente riconosciuti dallo Stato o accreditati dalle regioni ai sensi del comma 9, rilasciati al termine di corsi di formazione professionale conformi agli standard internazionali relativi ai tempi di fondo, attività in acqua e numero di immersioni stabiliti dall’IDSA, che devono essere riportati sull'attestato di qualifica professionale, per il percorso formativo richiesto per ciascuna categoria. Non sono validi i titoli riconosciuti da enti italiani o di Paesi membri dell'Unione europea che attestano tempi di fondo diversi da quelli stabiliti dall'IDSA, che non soddisfano i relativi controlli e che non prevedono il superamento dell'esame finale di cui al comma 9.

11. La persistenza dei requisiti fisici di cui alla lettera b) del comma 2 è condizione per l'esercizio della professione di sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

12. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui alla lettera b) del comma 2 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

a) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

b) uno dal dirigente dell'ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera competente per territorio;

c) uno dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

13. Gli iscritti al repertorio telematico della regione Sicilia, di cui alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 7, sono iscritti di diritto al registro di cui al presente articolo, al livello corrispondente a quello di iscrizione nel suddetto repertorio.

Art. 6.

(Libretto di ricognizione)

1. Il capo del compartimento marittimo, all'atto dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, rilascia al sommozzatore un libretto di ricognizione (LDR), analogo al libretto previsto per i sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, con esplicitazione del livello di iscrizione. Le modalità di tenuta del LDR e le indicazioni che esso deve contenere sono stabilite con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), è condizione obbligatoria per l'esercizio della professione di sommozzatore ed è soggetta a controllo almeno annuale da parte del medico di porto.

3. Il LDR, che riporta il livello di qualifica previsto dall'articolo 5, comma 3, abilita a immersioni lavorative per la tipologia e per la profondità previste per il livello del registro dei sommozzatori a cui il sommozzatore è iscritto, pena la cancellazione dallo stesso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).

Art. 7.

(Cancellazione dal registro
dei sommozzatori)

1. Alla cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 si procede:

a) per morte;

b) per permanente inabilità al servizio;

c) per avere il sommozzatore raggiunto l'età prescritta dalla legislazione vigente in materia di previdenza sociale agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità;

d) a domanda;

e) per la perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2;

f) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel LDR.

2. La permanente inabilità al servizio di cui al comma 1, lettera b), è accertata dalla commissione istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 12.

Art. 8.

(Obblighi e sanzioni)

1. Il LDR deve essere esibito ai funzionari dell'ispettorato del lavoro o della sanità marittima o agli addetti a compiti di polizia terrestre e marittima che ne fanno richiesta. Il LDR deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha rilasciato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LDR su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LDR è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 sono disposti la cancellazione dal registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. In caso di infortunio o di incidente, da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporta un'interruzione dal lavoro per almeno quindici giorni, l'operatore deve presentare, e in caso di suo impedimento far presentare, entro tre giorni dall'evento, il LDR al compartimento marittimo sotto la cui giurisdizione è svolto il lavoro:

a) per gli eventuali provvedimenti del caso qualora si tratti di infortunio o di incidente;

b) per l'annotazione dell'inizio di interruzione del lavoro dipendente da infortunio o da incidente ovvero da malattia.

6. Il LDR è trattenuto dal compartimento marittimo competente ai sensi del comma 5 per il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore interessato previa presentazione da parte del medesimo di un certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa. La ripresa dell'attività lavorativa deve risultare sullo stesso LDR, vistato allo scopo dal compartimento marittimo competente.

7. Gli accertamenti medico-sanitari attestanti l'idoneità psico-fisica di cui al comma 6 devono essere effettuati presso centri di medicina iperbarica. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 5 comporta la cancellazione dal registro dei sommozzatori e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 7 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori regolarmente in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza del diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di lavori al di fuori dell'ambito portuale.

11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nella categoria specifica del registro dei sommozzatori sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 9.

(Limiti di profondità per operatività con uso di aria o di ossigeno puro o di miscele sintetiche di gas idonei alla respirazione)

1. È consentito l'uso per la respirazione da parte dei sommozzatori:

a) di aria compressa costituita da miscele di ossigeno e di azoto, comunque erogata all'operatore, fino a una profondità di 50 metri o basso fondale e di ossigeno puro, erogato all'operatore durante la fase decompressiva se richiesto dall'attività effettuata costituita dal salto in camera;

b) di miscele di ossigeno e di elio, comunque erogate all'operatore, per profondità superiori a 50 metri o alto fondale; in tale caso le compressioni in ambienti confinati iperbarici possono essere effettuate solo con l'uso di mezzi, sistemi e impianti atti a erogare miscele sintetiche appropriate di gas respiratori oltre la profondità di 50 metri e con l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme di igiene e di sicurezza, adottate con il decreto di cui all’articolo 8, comma 9.

Art. 10.

(Assicurazioni per infortunio
e per responsabilità civile)

1. Coloro che svolgono le attività oggetto della presente legge devono essere cautelati da una polizza assicurativa per infortunio e per responsabilità civile.

2. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 1 comporta l'applicazione di un'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per il datore di lavoro.

Art. 11.

(Autorizzazioni per lo svolgimento
di lavori subacquei e iperbarici)

1. I lavori subacquei e iperbarici svolti negli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1 devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dalla capitaneria di porto competente per l'assegnazione di un numero progressivo di pratica. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori trasmette alla capitaneria di porto unitamente alla richiesta di autorizzazione anche l'elenco dei sommozzatori utilizzati per lo svolgimento del lavoro. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori deve comunicare alla capitaneria di porto tutte le variazioni di personale durante lo svolgimento dei lavori.

2. La ditta appaltatrice o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di informare, con adeguato anticipo, l'autorità marittima di ogni lavoro subacqueo o iperbarico da intraprendere chiedendo, se ritenuto necessario, l'emanazione di apposite ordinanze per la realizzazione di un'area di rispetto attorno al luogo dei lavori. Nella nota informativa devono essere specificate le generalità e la reperibilità del medico esperto in problematica subacquea referente dell'impresa titolare dei lavori.

3. Chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza le relative autorizzazioni o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. Chiunque non esibisce all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto competente ovvero, pur presentando l'autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto, decade dal diritto di svolgere il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 3.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ovvero che si verifichino incidenti, infortuni o eventi patologici da operatività in stato iperbarico.

Art. 12.

(Numero progressivo nazionale)

1. I compartimenti marittimi devono trasmettere una copia della documentazione presentata dal singolo sommozzatore in conformità a quanto disposto dalla presente legge al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'assegnazione del Numero progressivo nazionale (NPN), convalidante la regolarità dell'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, che permette l'identificazione del lavoratore nell'ambito di un'apposita banca dati costituita e gestita dal medesimo Ministero. Alla banca dati possono accedere in via riservata i compartimenti marittimi e le capitanerie di porto. Il NPN assegnato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è riportato nel LDR ed è vincolante per qualsiasi tipo di attività lavorativa svolta al di fuori dell'ambito portuale.

2. Ai fini dell'assegnazione del NPN il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esamina i documenti trasmessi dal compartimento marittimo e in particolare l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 8, e può richiedere, entro trenta giorni dalla ricezione della copia di cui al comma 1 del presente articolo, l’invio di ulteriore documentazione.

3. Gli iscritti al repertorio telematico della regione Sicilia di cui all’articolo 5, comma 13, possono ottenere il NPN per effetto della mera iscrizione nel registro sommozzatori presso un compartimento marittimo, previa comunicazione dell’iscrizione medesima, da parte della capitaneria di porto di appartenenza, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori già iscritti nel registro sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e successive modificazioni, possono richiedere l'iscrizione nel registro dei sommozzatori di cui all'articolo 5, che li autorizza a esercitare l'attività negli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, presentando un'apposita richiesta alla capitaneria di porto in cui risultano iscritti ai sensi del predetto decreto, integrando, se necessario, la documentazione mancante per il livello di competenza richiesto, da cui risulta che abbiano una formazione professionale idonea a tale iscrizione. Tale passaggio è vincolato alla verifica della regolarità dell'iscrizione, e dalla trasmissione della pratica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, confermando la regolarità dell'iscrizione, trasmette loro il relativo NPN, che li abilita ad operare entro i limiti previsti dal livello della loro iscrizione.

2. Il personale già iscritto nel registro dei sommozzatori in servizio locale di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, e successive modificazioni, e nel registro palombari in servizio locale, di cui agli articoli 204 e seguenti del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può mantenere tale iscrizione, che consente di operare solo ed esclusivamente entro i limiti delle acque portuali di competenza della capitaneria di porto presso cui risulta iscritto, fermo restando il controllo, da parte del compartimento marittimo, della regolarità dell'iscrizione medesima. In questo caso non è obbligatoria l'assegnazione del NPN, nè la trasmissione della relativa documentazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finché sussiste il vincolo ad operare eslusivamente all'interno del porto di iscrizione. Il sommozzatore o il palombaro interessato potrà comunque, in qualsiasi momento, integrando la documentazione necessaria tramite la capitaneria di porto in cui è iscritto, richiedere l'assegnazione del NPN e il proprio inserimento nel registro dei sommozzatori di cui all’articolo 5, al fine di essere autorizzato ad operare anche fuori dall'ambito portuale, entro comunque i limiti previsti dal suo livello di iscrizione.

3. I compartimenti marittimi sono autorizzati ad emanare norme regolamentari specifiche, in relazione all'ambito territoriale di rispettiva giurisdizione, fermo restando il rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.