Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2270
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Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2016
Disposizioni volte a vietare il ricorso alla pratica della maternità
surrogata all'estero
Onorevoli Senatori. -- La «surrogazione di maternità» è vietata nell'ordinamento italiano dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40.
Con l'espressione «procreazione medicalmente assistita» (PMA) la legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) si riferisce a quel fenomeno comunemente conosciuto con il nome di «fecondazione artificiale» che può essere sinteticamente definito come l'insieme delle tecniche mediche che consentono di dare luogo al concepimento di un essere umano senza la congiunzione fisica di un uomo e di una donna, operando all'interno (fecondazione artificiale intracorporea o in vivo) oppure al di fuori (fecondazione artificiale extracorporea o in vitro o, come si dice più comunemente, in provetta) delle vie genitali della donna e impiegando gameti appartenenti alla stessa coppia che si sottopone alle tecniche (fecondazione omologa) oppure provenienti in tutto o in parte da donatori esterni.
Nel contesto delle metodiche di PMA una posizione tutta speciale riveste la maternità surrogata o di sostituzione (altrimenti detta surrogazione di maternità, in inglese surrogate mother o surrogacy), la quale, rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale (omologa o eterologa) sopra indicate, richiede la collaborazione di una donna estranea alla coppia (che può essere la stessa donatrice dell'ovulo impiegato per la fecondazione o una donna diversa) che mette a disposizione il proprio utero per condurre la gravidanza e si impegna a consegnare il bambino, una volta nato, alla coppia «committente» (ossia alla coppia che ha manifestato la volontà di assumersi la responsabilità genitoriale nei confronti del nato). Da un punto di vista puramente descrittivo, la surrogazione di maternità presuppone pertanto, a monte, almeno di regola, la fecondazione in vivo o in vitro di un embrione da impiantare nell'utero di una donna estranea alla coppia committente, che si renda disponibile ad accogliere il frutto del concepimento e a portare a termine la gravidanza che le è in tal modo commissionata.
Questa pratica vietata dall'ordinamento italiano è tollerata o addirittura legale in altri Stati.
Il presente disegno di legge, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini, introduce un esplicito divieto di accesso alla pratica della maternità surrogata anche in Paesi stranieri.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. All’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come traffico commerciale di bambini, è fatto divieto di accedere alla pratica della maternità surrogata in Paesi stranieri. Il cittadino italiano che si reca all'estero per ricorrere alla pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro».