Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2016
Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della nascita di Francesco Saverio De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini
Onorevoli Senatori. -- Nel 2017 ricorre il bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis e di Pasquale Stanislao Mancini, due illustri personaggi che hanno segnato la storia del nostro Paese, sul piano nazionale ed europeo.
La finalità del presente disegno di legge è quella di celebrare da un lato l'inventore della critica letteraria -- che ha regalato al mondo una storia critica della letteratura italiana -- e dall'altro di un giurista che ha anticipato una concezione moderna del diritto internazionale. Si propone, pertanto, che il «Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale» -- istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato per sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, come sede deputata a coordinare la pianificazione, la preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di interesse nazionale -- programmi adeguate iniziative per ricordare e ripensare due illustri personaggi. A scopo meramente esemplificativo, si indicano a seguire i principali e più significativi eventi della vita e dell'opera di ciascuno dei due grandi italiani, che possono essere utili per indirizzare nella scelta delle varie manifestazioni da tenere in Italia, in altri Paesi europei (e in Svizzera in particolare, dove il De Sanctis ha insegnato per vari anni e dove il Mancini fu il primo presidente dell'Istituto di diritto internazionale).
Nel primo periodo di attività Francesco De Sanctis si dedicò ai corsi di letteratura frequentati presso lo studio di Basilio Puoti. I moti del 1848 lo richiamarono alla politica e all'impegno per il grande ideale dell'Unità d'Italia. De Sanctis partecipò alla rivolta antiborbonica e per questo fu privato dell'insegnamento: fu costretto ad allontanarsi da Napoli per rifugiarsi in Calabria; lì, però, la polizia borbonica lo arrestò e lo condusse in carcere a Napoli a Castel dell'Ovo, dove rimase due anni e mezzo. Durante la detenzione studiò il tedesco, che gli servì quando nel 1856 approdò a Zurigo per insegnare letteratura italiana presso l'istituto Universitario Politecnico. Ma il richiamo all'impegno politico era forte e, quando iniziò la guerra con l'Austria, De Sanctis lasciò l'insegnamento zurighese e partì per il Piemonte per arruolarsi nell'esercito sabaudo. Più tardi il richiamo del Sud lo fece ritornare a Napoli, dove si incontrò con Garibaldi che lo nominò Governatore del Principato ulteriore, cioé della provincia di Avellino.
Fu l'inizio della vita politica di De Sanctis che, fra alterne vicende, durerà ininterrotta fino alla sua morte nel 1883. Nonostante l'impegno con il quale esercitò il suo governatorato, la provincia di Avellino gli negò il successo nei due collegi elettorali in cui si era presentato alle elezioni del 27 gennaio 1861: la sconfitta più cocente fu nel suo paese natio, Morra Irpina. Cavour gli affidò l'incarico di Ministro della pubblica istruzione e De Sanctis si impegnò in un programma di diffusione dell'istruzione popolare come primo obiettivo del governo e nella creazione di una coscienza civile, che fu poi alla base anche della sua Storia della letteratura italiana. In questo periodo De Sanctis si distaccò dalla Destra, che non era più quella cavouriana; col tempo maturò in lui un cambiamento politico che lo portò a scegliere una sinistra «giovane», ben lontana anche dalla Sinistra parlamentare nella quale era confluito dopo il distacco dalla Destra storica.
Tra il 1886 e il 1872 egli pubblicò due volumi di Saggi critici, nei quali si precisa il suo disegno per una Storia della letteratura italiana, che lo consacrò come massimo interprete della nostra civiltà letteraria. Bisognava cambiare il costume e De Sanctis affermava: «L'Italia c'è, ma non c'è ancora l'italiano. Noi non siamo ancora italiani (...) perché il sentimento della legge non esiste, né in alto, né in basso; perché la vita collettiva non si è punto sviluppata, né politica, né industriale, né commerciale; perché la libertà è ancora sulla carta e non è penetrata nei nostri costumi; perché il lavoro e l'istruzione non sono le qualità per cui brilliamo al cospetto delle altre nazioni civili; e perché se è stato difficile fare l'Italia, è opera assai più difficile e più lunga fare l'italiano».
Il 29 gennaio 1883 De Sanctis pronunciava il suo famoso discorso di Trani, che è come un testamento politico ed etico: «Io voglio dirvi quali sono le mie aspirazioni per il bene del mio Paese. Noi abbiamo ormai "l'unità nazionale"; ma a questa unità manca ancora la base, manca "l'unificazione", e l'unificazione è quel lento lavorio di assimilazione che deve scemare possibilmente le distanze, che separano ancora regione e regione, classe da classe». Ed aggiungeva: «L'opera dei secoli non si cancella in un giorno!». Quel processo di unificazione auspicato dal De Sanctis, a distanza di 130 anni è ancora aperto e ancora incompleto. Per questo la Storia della letteratura italiana -- che costituisce ancora oggi il più "organico" racconto della civiltà italiana offerto alla cultura mondiale -- è un testo nel quale continuamente rispecchiarsi come italiani di ogni tempo.
La ricorrenza del bicentenario è un'occasione per promuovere la conoscenza e la diffusione dei capolavori della letteratura italiana non solo ad un pubblico di appassionati ed esperti di storia e di letteratura, ma ad un numero più ampio possibile di lettori, con un occhio di riguardo al mondo delle scuole e dell'università di tutta Europa. Già nel 2009 vi fu una grande iniziativa degli eredi De Sanctis, che decisero di aprire l'archivio personale e la biblioteca del loro antenato mettendo a disposizione della ricerca decine di manoscritti, lettere e testi autografi: documenti, fino ad allora rimasti inaccessibili, che in occasione del bicentenario potranno avere adeguata valorizzazione.
Pasquale Stanislao Mancini è stato cultore di diritto con un interesse particolare per il problema della pena carceraria e della norma penale. Mancini ha partecipato ai movimenti rivoluzionari del 1848, divenendo membro del Parlamento di Napoli. Privato della cattedra di diritto naturale e successivamente condannato in contumacia a 25 anni di carcere per i fatti del 15 maggio, Mancini riparò a Torino, dove occupò la prima cattedra di diritto internazionale istituita in Europa. È stato detto correttamente che il principale contributo del Mancini alla teoria del diritto internazionale è individuabile nella elaborazione del concetto di "nazionalità", assunto come fondamento di un "nuovo diritto delle genti". L'idea di nazionalità considera gli individui come gli unici veri soggetti del diritto internazionale, contraddicendo l'orientamento dominante che considerava lo Stato come unico soggetto del diritto internazionale, e anticipando così molte delle dottrine novecentesche. La dottrina del Mancini può quindi essere considerata la base teorica comune della cosiddetta "scuola italiana di diritto internazionale" dell'Ottocento.
Il principio di nazionalità, come inteso da Mancini, ha ispirato non soltanto il Risorgimento italiano, ma anche la nascita -- nel diciannovesimo secolo -- di nuovi stati unitari in un'Europa nella quale l'imperialismo napoleonico aveva diffuso l'idea di nazione. È solo con l'elaborazione teorica manciniana che il principio di nazionalità assurge a principio di legittimità dello stato moderno: per un giurista tedesco, studioso di Mancini, Erik Jayme, "la base della teoria manciniana del diritto internazionale privato è diventata l'idea che i diritti civili debbano essere regolati secondo la rispettiva nazionalità" visto che per lui la "comunanza di diritto era impossibile ad esistere tra individui di nazioni diverse".
Questa concezione -- fondamentale nel secolo XIX -- fa ancora discutere ed è all'ordine del giorno della agenda europea. Oggi è opportuno considerare l'attualità del suo pensiero, un'attualità che non è smentita dal fatto che fosse, da mezzo secolo, profondamente all'attenzione della migliore cultura giuridica europea (v. Pasquale Stanislao Mancini: l'uomo, lo studioso, il politico, Napoli, Guida, 1991, recante le relazioni in occasione del convegno tenutosi ad Ariano Irpino, 11-13 novembre 1988, con prolusione inaugurale dell'allora presidente del Senato Giovanni Spadolini e coordinato, giorno per giorno, dal collega senatore Ortensio Zecchino).
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di anniversari di interesse nazionale)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 482 è sostituito dal seguente:
«482. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, il Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato per sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, entro il 30 dicembre di ogni anno, esamina le proposte avanzate dalla Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali di cui al decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 17 marzo 2015, corredate di un piano economico di riparto tra risorse pubbliche e private impegnate nelle iniziative. L'esame è effettuato sulla base di un'istruttoria condotta dalla struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di indici di congruità tra obiettivi e risorse dei comitati proponenti, valutando la coerenza del riparto prospettato nel piano economico. In sede di prima applicazione, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 affinché il Comitato di cui al primo periodo provveda alla promozione ed allo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni degli anniversari seguenti:
a) limitatamente al 2016, il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne e il centenario della nascita di Aldo Moro;
b) limitatamente al 2017, il bicentenario della nascita di Francesco Saverio De Sanctis e di Pasquale Stanislao Mancini;
c) limitatamente al 2018, il settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana».
Art. 2.
(Celebrazioni per il bicentenario nel 2017)
1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1, comma 482, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, hanno lo scopo di conseguire la promozione, la ricerca e la diffusione della conoscenza dell'opera di Francesco De Sanctis nella letteratura italiana e di Pasquale Mancini per l'affermazione del diritto. Le iniziative sono direttamente proposte al Comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013, pubblicato per sunto nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, dalle due Consulte di cui agli articoli 3 e 4, ciascuna per la parte di competenza, e sono volte a:
a) organizzare convegni nazionali ed europei e iniziative culturali e giuridiche;
b) realizzare azioni di promozione e di comunicazione;
c) finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali.
Art. 3.
(Istituzione della Consulta su Francesco Saverio De Sanctis)
1. Ai fini della proposta di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Fondazione «Francesco De Sanctis» costituisce una Consulta, composta da tre esponenti della cultura letteraria nazionale, scelti d'intesa con il presidente della regione Campania.
2. Entro trenta giorni dalla designazione di cui al comma 1, gli enti locali interessati e la regione Campania avanzano alla Consulta proposte ai fini della redazione del piano di iniziative per la celebrazione in onore di Francesco Saverio De Sanctis. Entro i successivi trenta giorni la Consulta redige un documento in cui motiva il proprio parere su ciascuna delle iniziative proposte e lo trasmette al Comitato istituito dall'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 4.
(Istituzione della Consulta su
Pasquale Stanislao Mancini)
1. Ai fini della proposta di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente dell'Istituto di diritto internazionale costituisce una Consulta, composta da tre esponenti della cultura giuridica, scelti d'intesa con il presidente dell'Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (Unidroit).
2. Entro trenta giorni dalla designazione di cui al comma 1, gli enti locali interessati e la regione Campania avanzano alla Consulta proposte ai fini della redazione del piano di iniziative per la celebrazione in onore di Pasquale Stanislao Mancini. Entro i successivi trenta giorni la Consulta redige un documento in cui motiva il proprio parere su ciascuna delle iniziative proposte e lo trasmette al Comitato di cui all’articolo 2, ai fini di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.
Art. 5.
(Ulteriori iniziative)
1. Decorsi i termini di cui agli articoli 3 e 4, le Consulte possono procedere alla:
a) valutazione e approvazione di ulteriori iniziative celebrative, non rientranti nel documento trasmesso, a totale carico di privati, ai fini della concessione del patrocinio gratuito a nome dello Stato italiano;
b) trasmissione al Comitato di cui all’articolo 2 di ulteriori iniziative, proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici; alla loro attuazione, se approvate dal Comitato, i soggetti proponenti provvedono nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni.
2. Le Consulte cessano dalla funzione il 30 giugno 2018; ciascuna di esse trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, un rendiconto analitico delle spese e una relazione sulle iniziative promosse.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.