Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 2216

Senato della RepubblicaXVII LEGISLATURA
N. 2216
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori Luciano ROSSI, D’ASCOLA, AIELLO, ALBERTINI, BARANI, BERNINI, BILARDI, BOCCA, BONFRISCO, BROGLIA, BRUNI, BUEMI, CALEO, CARDINALI, CERONI, COLUCCI, COMPAGNONE, CONSIGLIO, CONTE, CROSIO, DALLA TOR, D’AMBROSIO LETTIERI, D’ANNA, DI BIAGIO, DI GIACOMO, FORMIGONI, GASPARRI, GENTILE, GIOVANARDI, GIRO, GUALDANI, IURLARO, LANIECE, LIUZZI, MANCUSO, MARINELLO, Luigi MARINO, MASTRANGELI, MAZZONI, MILO, PAGANO, PERRONE, PICCOLI, QUAGLIARIELLO, Gianluca ROSSI, Maurizio ROSSI, SCAVONE, SOLLO, SPILABOTTE, STUCCHI, TORRISI, TOSATO, VACCARI, VATTUONE, VICECONTE, ZIN e ZIZZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 2016

Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi
e per la collezione di armi comuni da sparo e per uso sportivo

Onorevoli Senatori. -- La materia della detenzione di armi da parte dei cittadini è tra le più delicate. Le attività lecite esercitate con le armi devono essere infatti strettamente regolamentate, al fine di evitare e se possibile prevenire la violazione di interessi pubblici. La legislazione in materia deve essere pertanto completa e coerente, in modo da evitare che possano verificarsi abusi o generarsi situazioni in grado di alterare l'ordine pubblico, e al tema deve essere riservata la massima attenzione. Il presente disegno di legge individua alcuni interventi mirati che appaiono importanti al fine di incrementare i poteri di controllo in merito alla detenzione e al porto delle armi consentite da parte dei cittadini e ampliare il livello di sicurezza in materia, integrando opportunamente ed efficacemente le norme esistenti, senza interventi inutilmente punitivi per il settore ma attuando le limitazioni necessarie.

Con l'articolo 1 si interviene sull'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, attribuendo al prefetto il potere di controllare la permanenza dei requisiti psico-fisici di idoneità in capo al detentore di armi o esplosivi o titolare di una licenza di porto d'armi. Tali soggetti infatti potrebbero perdere i requisiti di idoneità psico-fisica previsti dalla legge durante il periodo di validità della licenza, e la nuova norma fornisce al prefetto il potere di richiedere la ripetizione della certificazione di tali requisiti.

Si modifica poi l'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, al fine di introdurre criteri più restrittivi di idoneità psico-fisica per il rilascio delle licenze di porto d'armi. La norma attuale, peraltro di natura secondaria -- il decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998 -- richiede infatti unicamente l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. Quindi, al di là delle alterazioni neurologiche, la licenza di porto d'armi potrebbe essere negata solo quando vi sia una patologia psichiatrica conclamata. Con la norma che si propone invece viene richiesta anche l'assenza di «gravi disturbi della personalità» i quali, pur non costituendo necessariamente una vera e propria patologia psichiatrica, rendono chi ne è affetto potenzialmente idoneo ad abusare delle armi, e sconsigliano pertanto di concedergli la licenza a poterle utilizzare.

La disposizione successiva, in analogia con quanto previsto per le patenti di guida, introduce l'obbligo per i titolari di licenze di porto d'armi più anziani di certificare i requisiti psico-fisici con una cadenza più breve, giustificata dal progredire dell'età.

Con l’articolo 2 viene modificata l'attuale disciplina riguardante il «porto di fucile per uso tiro a volo», denominando la licenza più adeguatamente «Porto d'armi per l'esercizio dell'attività sportiva», in modo da riconoscere la circostanza di fatto che tale licenza è relativa a tutti gli sport armieri. Il principio che anima la nuova disciplina è quello di riservare tale licenza a chi pratica l'attività sportiva con armi, e in questo senso viene introdotto l'obbligo di dimostrare la frequenza dei campi di tiro in sede di rinnovo della licenza. In tal modo si vuole evitare che ottengano e mantengano tale licenza individui che, disinteressati alla pratica sportiva, abbiano la mera finalità di detenere armi ed esplosivi, e che siano magari privi della consuetudine e dell'addestramento necessario a ridurre ed evitare incidenti o utilizzi scorretti.

La prima disposizione dell'articolo 3 introduce una specifica norma penale diretta a sanzionare gravemente la trasformazione di un'arma comune in arma da guerra a funzionamento a raffica. La seconda invece tende a risolvere un problema di non poco momento. Non esiste infatti alcuna norma che impedisca il trasporto al di fuori del luogo di detenzione e il porto di armi in collezione. Alcuni prefetti tendono ad apporre sulle licenze di collezione una prescrizione aggiuntiva che vieta di portarle al di fuori del luogo di detenzione, tuttavia tali prescrizioni, prive appunto di specifico supporto normativo, sono difficili da motivare adeguatamente e sono idonee a introdurre elementi di discriminazione su base territoriale. Con la norma in questione si vieta il trasporto delle armi al di fuori del luogo di detenzione, che viene permesso solo in specifici casi e previa comunicazione al locale ufficio di polizia amministrativa. Anche l'acquisto e l'utilizzo del relativo munizionamento viene strettamente normato, in aderenza con quanto previsto dalle altre norme in materia (articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

L'articolo 4 mira a riservare alla sola attività sportiva le armi della categoria B7 dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, ossia le armi semiautomatiche somiglianti alle armi militari, le più problematiche ai fini della pubblica sicurezza, che in tal modo non potranno essere portate ai fini di difesa personale e dovranno essere detenute nei limiti previsti per le armi sportive, mentre l'articolo 5 è diretto a regolare il regime transitorio e ad autorizzare l'adozione delle necessarie norme secondarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Quando ha fondato motivo di ritenere che il detentore di armi, munizioni e materie esplodenti o il titolare di una licenza di porto d'armi abbia perduto i requisiti psicofisici previsti, il prefetto può chiedere che l'interessato produca entro trenta giorni il certificato medico previsto per il rilascio della rispettiva autorizzazione. La mancata produzione del certificato o l'accertamento definitivo della carenza dei requisiti psico-fisici comportano la revoca immediata della licenza di porto d'armi o del nulla osta alla detenzione e autorizzano il prefetto a vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi del primo comma.»;

b) all'articolo 42, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Alla documentazione richiesta per ottenere o rinnovare la licenza di porto d'armi deve essere allegato un certificato medico, di data non anteriore a trenta giorni, che attesti i requisiti fisici previsti e dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali o gravi disturbi della personalità che comportino la possibilità concreta di abusare delle armi, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di bevande alcoliche. Il medico certificatore che non abbia certezza della sussistenza dei requisiti previsti prescrive tutte le verifiche psichiatriche e psicologiche e gli accertamenti medico-diagnostici necessari, da effettuare presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

Quando il titolare di licenza di porto d'armi ha superato i settanta anni di età il certificato di cui al comma precedente deve essere prodotto all'autorità che ha rilasciato la licenza con cadenza almeno triennale. La cadenza è almeno biennale quando il titolare ha superato gli ottanta anni di età. In caso di inadempimento, l'ufficio di pubblica sicurezza competente diffida l'interessato, che può provvedere nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida. L'ulteriore mancata produzione del certificato o l'accertamento della carenza dei requisiti psicofisici comportano la revoca immediata della licenza».

Art. 2.

1. L'articolo unico della legge 18 giugno 1969, n. 323, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- (Porto d'armi per l'esercizio dell'attività sportiva) -- 1. Il questore ha facoltà di rilasciare il porto d'armi per l'esercizio dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Tale licenza abilita al trasporto delle armi comuni da sparo dal luogo di detenzione ai luoghi di esercitazione e al porto delle medesime nei campi di tiro ove è consentita o autorizzata l'attività sportiva o di esercitazione con armi.

2. La licenza di cui al comma 1 ha la durata di sei anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore ai sensi del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931. Il rinnovo della licenza è subordinato alla presentazione della certificazione da parte dell'interessato di essersi esercitato al tiro almeno una volta l'anno nel periodo di precedente rilascio presso una sezione del Tiro a segno nazionale o un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, o della documentazione comprovante la partecipazione ad almeno due competizioni sportive di tiro di livello regionale o nazionale per ogni anno, ovvero di aver superato un corso di addestramento al tiro comprendente almeno due lezioni teoriche e otto esercitazioni pratiche organizzato da una Federazione sportiva riconosciuta o associata al Comitato olimpico nazionale italiano. La licenza è esente da ogni tassa di concessione governativa».

Art. 3.

1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque, alterando un'arma comune da sparo, ne determina il funzionamento automatico o comunque l'esecuzione del tiro a raffica è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.»;

b) all'articolo 10, sesto comma, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore. Il trasporto delle armi detenute in collezione al di fuori del luogo di detenzione e delle sue appartenenze è permesso per soli fini di riparazione, cessione, prova o esercitazione ai soggetti in possesso delle relative autorizzazioni e comporta l'obbligo di previa comunicazione all'ufficio di polizia amministrativa competente per territorio, che deve essere effettuata almeno 48 ore prima del trasporto, anche mediante fax o posta elettronica certificata, ovvero mediante sistemi informativi automatizzati che consentano l'identificazione dell'utente. La comunicazione deve contenere gli estremi identificativi del detentore, l'indicazione del luogo di detenzione, le date del previsto trasporto, la marca, il modello e la matricola delle armi trasportate, l'indicazione del luogo di destinazione e, in caso di prova o esercitazione, l'indicazione della sezione del Tiro a segno nazionale, del campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o del poligono militare ove le armi saranno utilizzate, nonché il numero e la data di rilascio del porto d'armi utilizzato. Copia della relativa licenza di collezione, completa dell'elenco delle armi detenute in forza della medesima, e una copia di un documento che dimostri l'avvenuta comunicazione di cui al quarto periodo devono accompagnare le armi durante ogni trasferimento. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento, che può eventualmente essere acquisito dai titolari di licenza di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nei limiti previsti dalla legge, nelle 24 ore precedenti l'inizio della prova o esercitazione, ma deve essere comunque consumato o distrutto entro 48 ore dalla materiale acquisizione.»;

c) all'articolo 10, il nono comma è abrogato.

Art. 4.

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque armi per uso sportivo le armi comuni da sparo di categoria B7 dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, classificate in tale categoria ai sensi del comma 12-sexiesdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.».

Art. 5.

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti psico-fisici per l'idoneità all'acquisizione e alla detenzione di armi e al conseguimento di qualunque licenza di porto delle armi nonché al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 35, settimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sono definiti i professionisti e le strutture sanitarie abilitati alla sottoscrizione delle relative certificazioni, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono altresì definite le modalità dello scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e le amministrazioni competenti nei procedimenti finalizzati all'acquisizione e alla detenzione di anni e al conseguimento delle licenze di porto di armi. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998.

2. Ai fini della presente legge, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per «campo di tiro o poligono privato» deve intendersi un impianto funzionante idoneo allo svolgimento in sicurezza delle esercitazioni di tiro.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, è abrogato.

4. È autorizzata la detenzione delle armi per uso sportivo di categoria B7 dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, eventualmente detenute alla data di entrata in vigore della presente legge in numero superiore rispetto al limite previsto dal sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. In caso di cessione, a qualunque titolo, delle armi medesime, si applica al cessionario il predetto limite.