Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1754
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| Senato della Repubblica | XVII LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2015
Agevolazioni per la realizzazione di attività spettacolistiche da parte di associazioni senza scopo di lucro
Onorevoli Senatori. -- Un'associazione senza scopo di lucro (onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) che organizzi occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici non è tenuta a pagare l'imposta per queste attività (articolo 23 del decreto legislativo, 4 dicembre 1997, n. 460). Nonostante l'esenzione dall'imposta sugli spettacoli, restano comunque da corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche esecuzioni. La funzione istituzionale della SIAE consiste nell'attività di intermediazione per la gestione dei diritti d'autore concedendo le autorizzazioni per l'utilizzazione delle opere protette, riscuotendo i compensi per diritto d'autore e ripartendo i proventi che ne derivano.
Quindi, quando un'associazione senza scopo di lucro intende organizzare una manifestazione gratuita, che si tratti di spettacoli musicali, festival di canzoni, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorette, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia, trattenimenti danzanti, è tenuta a pagare una cifra alla SIAE, oltre ovviamente agli altri costi sostenuti per la manifestazione. È un ulteriore costo che grava sulle scarse risorse di cui le associazioni dispongono.
E così anche un piccolo comune che volesse organizzare una serata di musica in piazza per i propri cittadini, senza biglietti d'ingresso e senza sponsor, chiedendo ai più volenterosi di suonare gratuitamente o utilizzando dei cd musicali, sarebbe costretto comunque a pagare una tassa alla SIAE. Attualmente, per una festa zonale piccola organizzata da una sola parrocchia o pro loco in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, questa è tenuta a pagare circa 100 euro giornalieri.
Il nostro disegno di legge nasce dall'esigenza di agevolare a livello fiscale la realizzazione di manifestazioni in forma gratuita da parte di onlus, parrocchie e pro loco e, contemporaneamente, di semplificare a livello burocratico la presentazione dei documenti inerenti le medesime manifestazioni. Il comma 3 dell’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, sostituito dall’articolo 1 del presente disegno di legge riconosce quindi le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore da versare alla SIAE.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Agevolazioni ed esenzioni per l'organizzazione di manifestazioni senza scopo di lucro)
1. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 15-bis. - 1. Per le feste zonali piccole con spettacoli musicali, festival di canzoni, concerti di musica leggera, classica e jazz, concerti di danza e balletti, concerti di bande e majorette, rassegne di gruppi folcloristici, corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche, spettacoli cinematografici, spettacoli di arte varia e trattenimenti danzanti, organizzate in forma gratuita da una sola parrocchia o una sola pro loco o una sola associazione culturale senza scopo di lucro in frazioni o comuni sotto i 3.000 abitanti, è dovuta, da parte degli organizzatori, una quota forfetaria giornaliera per i compensi dovuti alla SIAE che non superi i 10 euro giornalieri.
2. Agli autori non spetta alcun compenso quando le manifestazioni di cui al comma 1 sono svolte in forma gratuita e per non più di dodici giorni l'anno dalle ONLUS e dagli enti di tipo associativo di cui all'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nonché per manifestazioni che avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, e delle associazioni di volontariato formalmente istituiti, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro.
3. L'esenzione di cui al comma 2 spetta a condizione che dell'attività richiamata al medesimo comma sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente, certificando:
a) l'iscrizione da almeno due anni ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni;
b) l'identificazione della sede e la quantità dei soci ed invitati da contenere in un numero limitato e predeterminato;
c) che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato».
Art. 2.
(Semplificazioni amministrative per
ENPALS e SIAE)
1. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sono riconosciute le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore da versare alla SIAE.