Legislatura 17ª - Disegno di legge n. 1482
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014
Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione
in materia di tutela degli animali
Onorevoli Senatori. -- Nella cultura occidentale, l'idea di «diritti animali» viene fatta risalire al Settecento, secolo in cui si pronunciarono a favore di un'etica animalista filosofi come Voltaire e Jeremy Bentham. Questi pensatori, pur non parlando propriamente di «diritti», cominciarono ad esprimere le prime considerazioni etiche relativamente al rapporto uomo/animale e sul tema del loro utilizzo nelle attività umane.
È con Peter Singer, nella seconda metà del Novecento, che si sviluppa un dibattito filosofico sul «diritto animale» e sul concetto di «antispecismo», in opposizione all'utilizzo degli animali come cibo, come cavie ed in qualunque altro contesto, da parte del genere umano.
Il concetto del diritto in riferimento agli animali è ancora lungi dal poter essere classificato come «soggettivo» ovvero dotato di tutte le prerogative, tutele e garanzie che l'ordinamento italiano riconduce a questa condizione. Le forme di tutela giuridiche verso gli animali aderivano, e forse aderiscono tutt'ora, alle più affermate tesi della filosofia del diritto, secondo cui l'accento va sopratutto sui doveri dell'uomo verso le altre «specie» e non su un'autonoma e riconosciuta posizione giuridica di queste.
La prima forma di promozione dei «diritti degli animali» in un'accezione non tanto giuridica e legale quanto morale del termine, si è raggiunta con la Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, approvata dall'UNESCO nel 1978. A seguito di questa comunque importante conquista, ogni singolo ordinamento nazionale ed internazionale si è regolato in maniera diversa con legislazioni differenti. Qualche anno prima, nel 1976, in verità, a protezione degli animali interveniva la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, di cui alla legge 14 ottobre 1985, n. 623, ratificata da circa 32 Stati, che gettava le basi normative per la tutela del benessere degli animali di allevamento e da cui trarrà le sue origini, più tardi, la direttiva 98/58/CE, che ha il merito di fissare per la prima volta sulla stessa materia impegni giuridicamente vincolanti in capo agli Stati membri.
Nelle esperienze occidentali si ricorda, negli anni Novanta, la legislazione svizzera che riconosce agli animali lo status di esseri anziché cose. Più tardi, nel 2002, il parlamento tedesco votò per inserire la tutela degli animali addirittura in costituzione.
La maggior parte dei Paesi europei vantano oggi, nel loro ordinamento, leggi contro la crudeltà o il maltrattamento di animali, ed in alcuni ci si è spinti verso una regolamentazione sulle loro condizioni di esistenza, facendo sorgere dei doveri in capo all'uomo nei loro confronti. Tuttavia, il superamento dell'antropocentrismo, che impedisce di attribuire e riconoscere ad altri esseri viventi esplicite forme di «diritto» giuridico e legale, non sembra ancora ipotizzabile.
In questo sintetico excursus normativo tra i Paesi europei non si possono non segnalare gli sforzi comunitari intrapresi con la direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali, recepita internamente con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.
Questo atto normativo ha rappresentato un elemento di forte innovazione nel panorama legislativo in materia di protezione animale, modificando sostanzialmente l'approccio all'utilizzo degli animali nel campo della ricerca scientifica. Dal 1941, anno di promulgazione della legge n. 615 sulla vivisezione degli animali vertebrati a sangue caldo, agli anni Ottanta si è registrata una sensibilità crescente nei confronti degli animali. Si è cominciato a compiere un'analisi del ruolo che la sperimentazione animale gioca nel progresso delle scienze mediche.
La direttiva 86/609/CEE viene superata dalla direttiva 2010/63/UE che viene contestata dagli animalisti perché accusata, da una parte, di affermare alcuni sacrosanti principi di tutela degli animali-cavie, ma dall'altra di prevedere ampie deroghe a tali principi. L'Italia ha recepito questa direttiva, ma il dibattito tra le frange sostenitrici della sperimentazione animale e quelle che richiedono la promozione di metodi alternativi, peraltro più all'avanguardia, è tutt'altro che chiuso.
Nel nostro Paese, attualmente, le norme di riferimento, quelle in cui maggiormente si afferma la tutela e la protezione degli animali, sono la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e la legge 20 luglio 2004, n. 189, «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».
Sulla base della legge 14 agosto 1991, n. 281, il 6 febbraio 2003 è stato siglato un Accordo in materia di «benessere degli animali da compagnia e pet-therapy» tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recepito con decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003. Il testo di questo accordo prevede l'assunzione di precisi impegni da parte del Governo e delle regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. In particolare: l'adozione di disposizioni finalizzate ad assicurare il benessere degli animali, evitarne utilizzi riprovevoli, sia diretti che indiretti, consentirne l'identificazione, attraverso l'utilizzo di appositi microchip, su tutto il territorio nazionale ed utilizzare la pet-therapy per la cura di anziani e bambini.
Il quadro normativo delineato, sinteticamente e per punti salienti, mostra una legislazione «animale» variegata e disordinata, suddivisa per singole e specifiche materie in cui si alternano normative europee (spesso non recepite), normative nazionali, normative regionali, vuoti normativi. Manca oggi una sistemazione unitaria che consenta di verificare, ictu oculi, l'effettiva condizione degli animali nell'ambito dei diritti riconosciuti.
Il presente disegno di legge si propone proprio questo obiettivo. Da una parte, con una delega, si chiede al Governo di compiere un'opera di riordino che riconduca ad unità il patrimonio normativo oggi esistente. In sostanza si mira alla realizzazione di un codice semplice, di facile consultazione, in cui sia organizzata in maniera ragionata tutta la materia «animale», suddivisa per sezioni in base all'argomento che si va a disciplinare. Dall'altra, con specifiche disposizioni, si integra la legge quadro in materia di animali, innalzando ed uniformando gli standard di tutela e di protezione a cui le regioni debbono adeguarsi.
Gli animali, infatti, nelle misure di diretta applicazione di questa proposta, vengono trattati per la prima volta non più come oggetti appartenenti ad un «proprietario», ma come esseri viventi da affidare ad un «tutore» che li accoglie nel suo stato di famiglia, obbligandosi al rispetto ed al soddisfacimento dei loro bisogni naturali.
Altra parte importante di questa proposta legislativa attiene alle disposizioni che promuovono la sperimentazione alternativa a quella animale, basate sull'idea di un superamento di quest'ultima non solo per ragioni prettamente etiche, ma anche per necessità della scienza di giungere a metodi di ricerca più moderni ed all'avanguardia.
La sperimentazione sugli animali, infatti, veniva utilizzata in passato, ma oggi esistono metodi più efficaci, come quelli che utilizzano tessuti prodotti in vitro. Molti Paesi, in particolare la Germania, l'Olanda e gli Stati Uniti, stanno investendo in questo tipo di sperimentazione. Modelli virtuali e organi su chip, studi su cellule staminali umane, strumenti quali la genomica, proteomica, metabolomica e screening ad alta capacità, potrebbero sostituire le attuali metodologie e arrivare ad un radicale cambio di paradigma nella ricerca medica e tossicologica.
Lo scenario scientifico nazionale ed europeo, insomma, è sempre più rivolto alla promozione dei metodi alternativi che potrebbero ridurre sia i rischi sull'uomo, che le pene, atroci e spesso inutili, inflitte agli animali.
Risulta opportuno, inoltre, segnalare che, negli Stati Uniti, a sostenere lo sviluppo di questi metodi alternativi con ingenti investimenti sono le massime autorità scientifiche e amministrative: il «Wyss Institute» con l'Università di Harvard e il Dipartimento della difesa hanno dato il via a un progetto da 37 milioni di dollari per aiutare a sviluppare dieci organi ingegnerizzati, tutti uniti in un unico sistema, per replicare uno «human body on a chip», che può essere usato rapidamente per valutare le risposte del corpo umano a nuovi farmaci o a potenziali danni chimici.
Infine, il tema della sperimentazione animale è sempre più dibattuto e la coscienza collettiva è diventata più sensibile ad approcci alternativi, che, tuttavia, non sono sufficientemente promossi nel nostro Paese per assenza di un adeguato finanziamento e per mancanza di una formazione volta ad orientare i futuri ricercatori verso soluzioni diverse per il miglioramento del progresso della scienza.
Nell'ambito delle disposizioni di diretta applicazione, viene dedicato un intero capo, comprensivo di nove articoli, alla regolamentazione della professione veterinaria, con particolare riguardo al modus operandi di questa figura sanitaria. Si prevedono, nello specifico, degli obblighi per il medico degli animali di rilascio e conservazione di referti e cartelle cliniche, di informazione, secondo il principio di trasparenza terapeutica, sui trattamenti ed i farmaci che intende utilizzare. Vengono altresì sanciti per il veterinario dei doveri attinenti alla sua formazione e fissati dei requisiti minimi, in termini anche di dotazione tecnica, che gli studi veterinari devono obbligatoriamente presentare. Ampliare le garanzie e la protezione nei confronti degli animali si traduce anche nell'innalzare i livelli essenziali dei servizi sanitari offerti a tutela della loro salute.
Un'importante interazione uomo/animale in tema di salute viene invece in questa proposta di legge affrontata con un capo incentrato sulla pet-therapy. Questa terapia, ormai consolidatasi nel tempo, rafforza e coadiuva le tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie, con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico-emotivo.
Lo scopo di queste co-terapie è quello di facilitare l'approccio medico e terapeutico delle varie figure mediche e riabilitative, soprattutto nei casi in cui il paziente non dimostra collaborazione spontanea. La presenza di un animale, è ormai dimostrato scientificamente nonché ufficializzato da rapporti pubblicati dall'Istituto superiore di sanità, permette in molti casi di consolidare una relazione emotiva con il paziente e, tramite questa, stimolare la partecipazione attiva di quest'ultimo al suo processo di guarigione. In alcune patologie, quali l'autismo, si sono ottenuti risultati apprezzabili. A livello nazionale, ad oggi, sulla materia vi è un vuoto normativo ed a livello regionale o si riscontra la medesima lacuna oppure regna una disomogeneità di approccio al tema. Questo disegno di legge tenta di colmare questo vuoto, raccogliendo le istanze di una comunità medica e civile sempre più persuasa che questa «pratica medica» debba essere disciplinata in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e meriti un riconoscimento tale da promuoverne la sua applicazione nelle strutture sanitarie. Naturalmente, anche nella pet-therapy sono sancite norme a tutela degli animali che non devono essere sfruttati, ma considerati come individui capaci di stabilire un rapporto emozionale profondo con gli esseri umani, nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche.
L'articolato è suddiviso in nove capi. Il primo capo introduce direttamente disposizioni specifiche che vanno ad integrare la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e la legge 20 luglio 2004, n. 189, «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate». L'intento è quello di inserire nella legge quadro norme più dettagliate a tutela degli animali di affezione, al fine di ottenere a livello regionale un'uniformità di standard minimi sui livelli di trattamento. Infatti, viene fissato l'obbligo per i proprietari di cani e di gatti, da ora in poi chiamati «tutori», di iscrizione all'anagrafe canina e felina. Si sanciscono quelli che sono gli obblighi del tutore (e del detentore) nei confronti degli animali accolti nel suo nucleo familiare; si definiscono le modalità di accesso degli animali negli esercizi pubblici; si disciplinano aspetti della vita dell'animale in tema di addestramento, riproduzione, utilizzo in pubblicità, esposizioni e manifestazioni, affermando divieti di interventi chirurgici a scopi puramente estetici, menomanti od invasivi. Il capo II emana disposizioni che inaspriscono le sanzioni contro i soggetti attivi dei crimini sanciti agli articoli 544-bis, «Uccisione di animali», e 544-ter del codice penale, «Maltrattamenti su animali», integrando la condotta antigiuridica di quest'ultimo reato con il divieto di zoerastia. Il capo III integra la legge 14 agosto 1991, n. 281, nella parte dedicata alla disciplina sul randagismo, ampliando le tutele ed il grado di protezione, enunciando il divieto di impiego degli animali randagi in attività di sperimentazione. Il capo IV va ad integrare, in maniera maggiormente garantista, la disciplina relativa alla protezione degli animali allevati per la produzione di carni o altro prodotto durante la macellazione o l'abbattimento. Vengono qui fissati obblighi di progettazione dei macelli, in modo da evitare agli animali la percezione del loro destino di morte, nonché imposti precisi divieti all'uccisione di animali non ancora entrati nell'età adulta. Una norma introduce anche il divieto di forme di allevamento che adottano pratiche disumane, quali l'alimentazione forzosa come avviene per la produzione del fegato d'oca. Il capo V, come detto sopra, propone una regolamentazione della professione veterinaria, prevedendo precisi obblighi a carico di tale professionista in tema di visite diagnostiche, di cartelle cliniche, di reperibilità e pronto soccorso, di requisiti delle strutture veterinarie, di provvedimenti disciplinari. Il capo VI è dedicato alla sperimentazione alternativa a quella animale. Il settimo capo, anch'esso già illustrato, riconosce e promuove a livello nazionale le terapie assistite con gli animali (TAA), le attività assistite con gli animali (AAA) e l'educazione assistita con gli animali (EAA), disciplinandone le modalità di applicazione. L'ottavo capo introduce disposizioni che obbligano le regioni e gli enti territoriali ad emanare norme in conformità alle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti della Commissione scientifica CITES, la massima autorità scientifica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'ultimo capo, infine, contiene la delega al Governo per compiere un'opera di codificazione, che prevede, come sopra anticipato, un riordino, un coordinamento tra leggi ed un intervento normativo su materie in cui permane un vuoto di disciplina.
In sostanza, si ha l'ambizione con questa proposta normativa di far raggiungere al nostro Paese un grado di civiltà e di coscienza più raffinato, quello per cui l'uomo non si sente padrone del pianeta, ma un abitante che lo condivide con altre specie a cui riconosce gli stessi diritti assoluti alla vita, alla salute, alla dignità.
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Le disposizioni della presente legge integrano e specificano quanto sancito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
2. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
3. Sono compresi nella definizione di cui al comma 2:
a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
b) gli esemplari tenuti per i fini di cui alla lettera a) e appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno dello Stato italiano a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove per gli studenti della scuola primaria e secondaria programmi educativi finalizzati alla promozione di una cultura di rispetto e tutela degli animali e dell'ambiente.
Art. 2.
(Anagrafe canina e felina)
1. I proprietari, di seguito denominati tutori, di cani e di gatti sono tenuti ad iscrivere all'anagrafe regionale canina o felina i propri animali entro il novantesimo giorno di età.
2. I cani e i gatti entrano a pieno titolo nel nucleo familiare del loro tutore e tale condizione deve risultare nel certificato di stato di famiglia.
3. Il tutore del cane e del gatto gode delle detrazioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di IVA)
1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 41-quater) è aggiunto il seguente:
«41-quinquies) cibo per cani e gatti e prodotti farmaceutici veterinari».
2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre-1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:
«18-bis) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4.
(Obblighi del tutore verso l'animale
da compagnia)
1. Il tutore che accoglie nel suo stato di famiglia un animale da compagnia, o chiunque abbia temporaneamente accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Il tutore provvede alla sistemazione dell'animale e gli fornisce cure e attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare è tenuto a:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio fisico.
3. È proibito tenere gli animali sistematicamente alla catena.
4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà, ne assume la responsabilità per il relativo periodo ed è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi da 1 a 3.
5. Gli uffici competenti a livello territoriale sono tenuti, entro 24 ore dalla segnalazione presentata in forma non anonima, a effettuare ispezioni al domicilio del tutore o detentore momentaneo per verificare l'osservanza da parte di questo degli obblighi di cui ai commi 2 e 3. Qualora il tutore neghi l'accesso all'ispettore, è prevista una seconda visita alla presenza della Polizia giudiziaria. Nel caso l'ispezione accerti l'inosservanza degli obblighi suddetti, è irrogata una sanzione da 1.500 euro a 3.000 euro, fermo restando l'obbligo di immediato adeguamento da parte del tutore o detentore alle disposizioni violate. Gli uffici competenti, assistiti dalla Polizia giudiziaria, provvedono successivamente, senza preavviso, a effettuare ispezioni al domicilio del tutore per ulteriori verifiche sulla sua condotta verso l'animale. L'accertamento della persistenza delle violazioni comporta l'affidamento dell'animale presso ricoveri pubblici o rifugi tenuti da associazioni animaliste accreditate. L'affidamento dell'animale, se di specie canina o felina, presso la struttura sopra indicata è trascritto sul registro dell'anagrafe, con impossibilità assoluta per il tutore e detentore di accogliere nel suo stato di famiglia altri animali. L'animale sottratto assume lo stato di «adottabilità» e può essere accolto in altro nucleo familiare.
Art. 5.
(Obblighi e responsabilità
del tutore verso terzi)
1. Il tutore o detentore è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall'animale stesso.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il tutore o il detentore adottano misure preventive.
3. I tutori o detentori di cani devono:
a) utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a metri 2 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate a livello comunale;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le deiezioni e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 6.
(Limiti di età per l'acquisto e l'affidamento)
1. Nessun animale può essere acquistato da minori di 18 anni, né essere loro affidato, senza il consenso esplicito dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
Art. 7.
(Addestramento)
1. Nessun animale è addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, in particolare costringendo l'animale a oltrepassare le sue capacità, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite, dolori e altre sofferenze.
2. È vietato l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività.
3. È vietato l'impiego nell'addestramento e nella comune custodia di metodi coercitivi, quali collari che generano scosse elettriche, collari con punte e altri metodi che possano arrecare dolore all'animale.
4. La violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 3 configura il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 8.
(Riproduzione)
1. Chiunque selezioni un animale da compagnia per riproduzione, tiene conto delle sue caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ai fini della tutela della salute e del benessere della progenitura o dell'animale femmina.
2. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
Art. 9.
(Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe)
1. Gli animali non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o manifestazioni analoghe a meno che:
a) l'organizzatore abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, e abbia chiesto una preventiva autorizzazione agli uffici competenti a livello territoriale;
b) la salute ed il benessere dell'animale siano sempre garantiti.
2. È vietata la somministrazione a un animale di sostanze che alterino provvisoriamente o in via definitiva la sua integrità psicofisica, o l’applicazione di trattamenti finalizzati a elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni, sia nell'ambito di competizioni, sia in qualsiasi altra circostanza.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo configura il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 10.
(Interventi chirurgici)
1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali.
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo configurano il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Capo II
SANZIONI
Art. 11.
(Modifiche al codice penale in materia di aggravamento delle pene per i reati contro gli animali)
1. All'articolo 544-bis del codice penale, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a sette anni e con la multa fino a 40.000 euro».
2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».
3. I proventi delle sanzioni pecuniarie per i reati previsti dal titolo IX-bis del libro II del codice penale sono devoluti ai fondi per la sperimentazione alternativa a quella animale.
Art. 12.
(Divieto di sacrifici con animali)
1. All'articolo 544-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, dopo le parole: «o senza necessità» sono inserite le seguenti: «o per riti religiosi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il reato è compiuto da straniero, il giudice ne ordina l'espulsione o l'allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235».
2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, dopo le parole: «o senza necessità» sono inserite le seguenti: «o per riti religiosi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il reato è compiuto da straniero, il giudice ne ordina l'espulsione o l'allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 235».
Art. 13.
(Divieto di zoerastia)
1. All'articolo 544-ter del codice penale, come modificato dagli articoli 11 e 12 della presente legge, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque eserciti pratiche sessuali con animali di qualsiasi specie. La pena è aumentata da un terzo alla metà se le suddette pratiche sono compiute in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico e nei confronti di chi produce o con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale che rappresenti suddette le pratiche sessuali».
Capo III
MISURE COMPLEMENTARI ALLA
DISCIPLINA SUL RANDAGISMO
Art. 14.
(Riduzione del numero di animali randagi)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti: «la loro uccisione,».
2. All'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La cattura degli animali randagi in zone extraurbane è consentita solo nel caso in cui questi rappresentino un effettivo pericolo pubblico, secondo la valutazione di un responsabile del servizio comunale competente e previa consultazione di un'associazione animalista accreditata presso la regione.
1-ter. La cattura temporanea è altresì consentita a scopo di un controllo della popolazione canina e felina.
1-quater. Nelle zone urbane, la cattura degli animali randagi è consentita esclusivamente nelle modalità e nelle forme previste dall'articolo 2.
1-quinquies. Le strutture di ricovero destinate ai gatti e cani randagi sono rispettose della dignità degli animali, della loro natura e conformi a criteri di benessere psicofisico. Sono severamente vietate all'interno pratiche di qualsiasi genere che provochino pregiudizio all'animale.
1-sexies. La conformità dei ricoveri di cui al comma 1-quinquies a parametri di benessere è valutata dalla struttura dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
1-septies. Le regioni, entro sessanta giorni dala data di entrata in vigore della presente legge, regolamentano le modalità di accreditamento delle associazioni animaliste di cui al comma 1-bis.
1-octies. Gli animali randagi non possono in alcun modo essere impiegati in attività di sperimentazione e, dunque, essere condotti in centri e istituti a tal scopo dedicati.
1-novies. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo configurano il reato di maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale».
Art. 15.
(Competenze dei comuni e delle comunità montane)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le comunità montane danno attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I canili comunali sono conformi a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-quinquies e 1-sexies».
Capo IV
MISURE PER LA PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO PER LA PRODUZIONE DI CARNI O ALTRI PRODOTTI
Art. 16.
(Misure a tutela
degli animali da allevamento)
1. Gli stabilimenti di macellazione sono progettati in modo da evitare all'animale la percezione della morte sua e dei suoi simili, anche attraverso un'organizzazione degli spazi più rispettosa della sensibilità e della dignità dell'animale stesso.
2. È vietata la pratica dell'uccisione in serie.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono requisiti obbligatori per il rilascio da parte dell'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di abbattimento e macellazione degli animali.
4. Sono vietati l'abbattimento e la macellazione degli animali allevati per la produzione di carni o di altri prodotti prima del raggiungimento dell'età adulta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un elenco contenente per ogni specie animale l'età che, biologicamente, si valuta come adulta.
5. L'abbattimento e la macellazione in violazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 configurano il reato previsto dall'articolo 544-bis del codice penale e comportano l'immediata revoca dell'autorizzazione di esercizio.
6. Sono proibite forme di allevamento in cui si obbliga l'animale a un'alimentazione forzata o a qualsiasi altra pratica procuri sofferenza per incrementare artificiosamente la produzione di carne o di altri prodotti.
7. La violazione dei divieti di cui al comma 6 configura il reato previsto dall'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 17.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, caso EU Pilot 1611/10/ENVI)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È vietato a chiunque usare richiami vivi»;
b) all'articolo 5, i commi 1, 7, 8 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 5, il comma 2 è sostitutio dal seguente:
«2. I possessori di uccelli utilizzati come richiamo fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione devono, entro trenta giorni dalla medesima data, consegnare detti animali al più vicino centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare apposita ricevuta di tale consegna»;
d) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;
e) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate e, alla lettera r), le parole: «a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e» sono soppresse;
f) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
g) all'articolo 30, comma 1, lettera h), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 21 comma 1, lettera r)»;
h) all'articolo 31, comma 1, la lettera h) è abrogata.
Capo V
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI VETERINARIO
Art. 18.
(Disposizioni comuni)
1. Il medico veterinario, nell'esercizio della propria professione, deve prestare la propria opera con scienza e coscienza, eseguendo una visita corretta dell'animale, avvalendosi delle proprie conoscenze scientifiche e di ogni esame clinico e strumentale che possa servire a una corretta diagnosi e cura delle malattie. Egli deve operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza, dolore e fatica, nel rispetto delle vigenti leggi protezionistiche e della sensibilità individuale di ogni animale.
Art. 19.
(Analisi e visite diagnostiche)
1. Il medico veterinario consegna obbligatoriamente al tutore dell'animale che ha in cura i referti scritti delle analisi e delle indagini strumentali eseguite per la diagnosi delle malattie, su cui devono comparire la relativa data e la firma del medico veterinario. Le analisi e i relativi referti devono essere conservati su supporto informatico nell'ambulatorio veterinario per dieci anni.
2. Il medico veterinario rilascia referti scritti, firmati e datati, ai sensi del comma 1, di ogni visita effettuata all'animale e annota su apposito registro, vidimato dall'azienda sanitaria locale di appartenenza, l'indicazione dei dati caratteristici dell'animale e il numero identificativo rilasciato dall'anagrafe canina o felina.
3. Il medico veterinario informa sempre con chiarezza il tutore sulle terapie effettuate all'animale, sui relativi dosaggi dei farmaci somministrati e sugli eventuali effetti collaterali, secondo il principio di trasparenza terapeutica.
4. Il medico veterinario compila e rilascia un libretto sanitario nel quale sono registrate le vaccinazioni annuali, gli eventuali interventi chirurgici e ogni altro trattamento applicato sull'animale.
Art. 20.
(Cartella clinica)
1. Il medico veterinario compila e conserva una cartella clinica dell'animale che ha in cura e vi annota le terapie, gli esami clinici e le eventuali patologie riscontrate nel corso degli anni fino al decesso dell'animale.
2. Il medico veterinario è tenuto a rilasciare, entro ventiquattro ore dalla richiesta scritta del tutore, la cartella clinica dell'animale o copia di essa.
Art. 21.
(Reperibilità e pronto soccorso)
1. Il medico veterinario ha l'obbligo di prestare sempre le prime cure e il soccorso all'animale bisognoso anche se l'animale non è suo abituale paziente.
2. Qualora sia impossibilitato a intervenire per gravi motivi, il medico veterinario fornisce il numero di telefono reperibile e disponibile di un altro collega che operi presso un'adeguata struttura ambulatoriale, dotata della necessaria strumentazione per gli interventi urgenti di soccorso e di cura. L'omissione di soccorso, senza giustificato motivo, di un animale in pericolo e in stato di bisogno configura il reato di maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
3. In ogni distretto delle aziende sanitarie locali è istituita una struttura di pronto soccorso veterinario, attiva ventiquattro ore al giorno, fornita di apposita strumentazione per la cura degli animali e per l'esecuzione di interventi chirurgici di urgenza. In tale struttura è obbligatoria la presenza di medici veterinari in possesso di specifica specializzazione in pronto soccorso, conseguita al termine di un apposito corso le cui modalità di svolgimento sono determinate, con proprio decreto, dal Ministro della salute.
4. In caso di morte dell'animale durante il ricovero nel proprio ambulatorio, il medico veterinario compila un certificato, datato e firmato su carta intestata, recante la causa del decesso.
Art. 22.
(Rapporti professionali)
1. Il medico veterinario si avvale della collaborazione di colleghi qualora il caso lo richieda e nei casi in cui non sia in possesso della strumentazione necessaria per la cura dell'animale.
2. Il medico veterinario è tenuto ad informare il collega che subentra nella cura di un animale da lui precedentemente assistito di ogni terapia effettuata e a fornire i referti relativi a tutte le analisi eventualmente eseguite. Qualora il medico veterinario si avvalga di un suo sostituto per interventi notturni e festivi, è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per ogni informazione ed emergenza, fornendo un recapito telefonico al sostituto.
Art. 23.
(Specializzazione e requisiti)
1. Il medico veterinario frequenta periodicamente corsi di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal Consiglio nazionale dei medici veterinari, nel settore professionale specifico in cui esercita la propria attività.
2. Il medico veterinario che intende aprire un ambulatorio per la cura di animali domestici deve essere in possesso di apposita specializzazione post-laurea, definita con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con tirocinio di due anni e successivo superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale.
Art. 24.
(Requisiti delle strutture veterinarie)
1. Gli ambulatori veterinari devono essere dotati della seguente strumentazione:
a) un apparecchio radiologico;
b) un apparecchio ecografico;
c) una camera sterile per l'esecuzione delle operazioni chirurgiche;
d) apparecchiature per la rianimazione;
e) un apparecchio sterilizzatore per gli strumenti;
f) bombole di ossigeno.
2. Gli ambulatori veterinari sono mantenuti in buone condizioni igieniche e sottoposti a controlli periodici di verifica da parte del personale competente dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
3. Gli ambulatori veterinari si dividono in una sala di aspetto per il pubblico, una sala dove sono visitati gli animali e una sala di degenza per gli animali in osservazione e in cura; devono altresì possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione 26 novembre 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.
4. Il medico veterinario che esegue prevalentemente visite a domicilio deve possedere o prestare servizio in un'idonea struttura ambulatoriale fornita di adeguata strumentazione ai sensi del presente articolo.
Art. 25.
(Visite ed interventi)
1. Il personale ausiliario e i medici veterinari sono tenuti a indossare il prescritto camice durante la visita e ogni intervento prestato, esponendo il relativo cartellino indicante il nome, cognome e la qualifica professionale.
2. In caso di interventi chirurgici, il medico veterinario deve informare con chiarezza il tutore dell'animale sugli eventuali rischi e fare sottoscrivere al medesimo un apposito modulo per la dichiarazione del consenso informato, quale liberatoria per procedere all'intervento.
3. Il medico veterinario deve attivarsi nell'esercizio della propria professione ai fini dell'applicazione e del rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, segnalando ogni abuso e violazione alle autorità competenti.
Art. 26.
(Provvedimenti disciplinari)
1. I provvedimenti disciplinari irrogati dagli ordini dei medici veterinari nei confronti dei soggetti destinatari degli obblighi di legge, sono annualmente resi noti tramite idonea pubblicazione nei modi stabiliti dal Consiglio nazionale dei medici veterinari.
Capo VI
NORME PER LO SVILUPPO DI METODI SCIENTIFICI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RICERCA BIOMEDICA E LA SOSTITUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Art. 27.
(Limiti al finanziamento di progetti
di ricerca scientifica con impiego di animali)
1. La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca biomedica favorendo la diffusione di metodologie tecnologicamente avanzate ed alternative a quelle che impiegano animali.
2. All'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Non sono ammessi a finanziamento pubblico progetti di ricerca scientifica che prevedano l'impiego di animali, se presso l'Anagrafe nazionale della ricerca di cui al comma 11 risultino già iscritti progetti, finanziati o ammessi a finanziamento, aventi analogo oggetto o analoghi fini, che hanno adottano o adottano la medesima forma di sperimentazione. Nella valutazione ex ante di progetti di ricerca scientifica aventi analogo oggetto o analoghi fini, costituisce titolo di preferenza al finanziamento l'adozione di metodi di sperimentazione sostitutivi di quella su animali».
Art. 28.
(Riabilitazione degli animali utilizzati
per la sperimentazione)
1. Gli animali utilizzati nella sperimentazione, al termine della procedura, qualora possibile, sono sottoposti a trattamenti terapeutici riabilitanti ed affidati a rifugi gestiti da associazioni animaliste accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto dall'articolo 14 della presente legge.
Art. 29.
(Accordi con università,
istituti di ricerca scientifica,
aziende ospedaliere, centri di ricerca)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 28, comma 1, il Ministero della salute, con proprio decreto, indica le linee generali per la promozione da parte delle regioni di appositi accordi con le università, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricerca scientifica aventi sede sul territorio regionale.
2. All'interno degli accordi di cui al comma 1, la regione prevede forme di finanziamento, sovvenzioni e contributi, a qualsiasi titolo erogati, per la promozione di progetti che non si avvalgono in alcun modo dell'uso di animali e di ricerche finalizzate allo studio o all'applicazione di metodi scientifici in grado di sostituire l'uso di animali nella ricerca.
3. Le università sono tenute a promuovere corsi di formazione rivolti a studenti universitari e professionisti della ricerca, al fine di acquisire una sempre maggiore comprensione delle metodologie alternative e migliorare così la qualità della scienza.
Capo VII
PET-THERAPY
Art. 30.
(Definizioni)
1. La pet-therapy rappresenta un metodo co-terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, il paziente viene stimolato sia a livello motorio che psicologico, assumendo un ruolo di protagonista nell'interazione e partecipando attivamente al processo riabilitativo. Sono incluse nella pet-therapy: le terapie assistite con gli animali, le attività assistite con gli animali e l'educazione assistita con gli animali.
2. Per terapie assistite con gli animali (TAA) si intendono attività terapeutiche, rivolte a persone con problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente.
3. Per attività assistite con gli animali (AAA) si intendono interventi di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. In tali tipologie di interventi può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.
4. Per educazione assistita con gli animali (EAA) si intendono interventi che hanno l'obiettivo di favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di apprendimento, con azioni mirate alla valenza didattica della corretta interazione con gli animali e con la natura per istituti scolastici e centri riabilitativi.
Art. 31.
(Finalità)
1. La Repubblica promuove le terapie di cui all'articolo 30, riconoscendone il valore terapeutico e riabilitativo.
2. La Repubblica sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento della pet-therapy, stabilendo i parametri necessari per garantire il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti, al fine di evitare azioni che possano arrecare danni a carico dei fruitori e degli animali.
Art. 32.
(Ambiti applicativi e accessibilità)
1. Le TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private, case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari, comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione o in altri luoghi idonei.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, determina con proprio decreto i criteri e le modalità per consentire l'erogazione degli interventi terapeutici riguardanti la pet-therapy nonché le modalità per permettere l'accesso degli animali di affezione del tutore o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario nazionale e dai servizi sanitari regionali.
Art. 33.
(Scelta degli animali ammessi)
1. Ai programmi di TAA, AAA e EAA sono ammessi solo animali appartenenti a specie domestiche che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. I cani ospitati nei canili possono essere eventualmente impiegati solo a seguito di appropriato percorso rieducativo e di socializzazione, coordinati da un medico veterinario esperto in comportamento animale e formati in coppia con l'operatore con il quale formano il binomio.
2. Gli animali devono essere regolarmente sottoposti a un programma sanitario che ne attesti costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA, AAA ed EAA ai quali sono destinati devono essere svolti senza alcuna coercizione e nel rispetto delle naturali propensioni dell'animale.
Art. 34.
(Definizione dei criteri e delle modalità
per l'esercizio della pet-therapy)
1. Per le finalità di cui all'articolo 33, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua:
a) i requisiti strutturali e le modalità operative per lo svolgimento delle TAA, AAA ed EAA;
b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed EAA;
c) le procedure per la certificazione delle figure professionali impiegate nelle TAA, AAA ed EAA con creazione di un registro dei soggetti autorizzati a tali terapie;
d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA;
e) modalità di verifica sul regolare svolgimento dei progetti di TAA, AAA e EAA;
f) procedure di controllo sul rispetto delle condizioni di tutela del benessere degli animali impiegati nei progetti di TAA, AAA ed EAA.
Art. 35.
(Clausola di invarianza)
1. Dalle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Capo VIII
NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI CHE IMPIEGANO ANIMALI
Art. 36.
1. Gli enti territoriali, nell'ambito delle loro competenze, autorizzano lo svolgimento di attività circensi solo a condizione che la struttura richiedente si sia conformata alle indicazioni delle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione scientifica CITES, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La mancata osservanza di ciascuna prescrizione delle Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti di cui al comma 1 configura per il responsabile del circo e delle mostre itineranti il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 37.
(Trasporto animali nei mezzi pubblici)
1. È sempre consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di pubblico trasporto.
2. Il trasporto è gratuito se l'animale è custodito in colli a mano e in tutti i casi in cui non venga occupato un posto a sedere.
3. Nel caso in cui l'animale occupi un posto a sedere, il tutore paga un biglietto a tariffa ordinaria ridotto al 10 per cento.
Art. 38.
(Misure per la tutela del benessere
degli animali durante il trasporto)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali di affezione deve avvenire nel rispetto e nella salvaguardia del benessere della specie e delle norme previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il trasporto degli animali di affezione è espletato su mezzi di trasporto che devono essere:
a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo;
b) tali da proteggere gli animali da intemperie, lesioni o danni fisici;
c) adeguati alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile.
3. Il trasportatore deve garantire il benessere dell'animale durante il trasporto anche attraverso soste che consentano l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo. Per i viaggi superiori alle sei ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.
4. È vietato trasportare animali per un tempo superiore a quattordici ore.
5. Il trasportatore è tenuto a comunicare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, agli uffici della Polizia di Stato territorialmente competenti, l'elenco degli animali da trasportare. Il suddetto elenco deve essere presentato entro quarantotto ore dalla partenza e deve contenere:
a) luogo di partenza e di destinazione ed eventuali tappe intermedie;
b) documenti di riconoscimento dei trasportatori;
c) numero di animali da compagnia trasportati;
d) fotografia e codice identificativo dell'animale di affezione (microchip o tatuaggio);
e) libretti sanitari;
f) documento di riconoscimento del tutore.
6. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, l'autorità di cui al comma 5 provvede a rilasciare al trasportatore il nulla osta al trasporto e a comunicare lo stesso alla corrispondente autorità del luogo di destinazione.
Art. 39.
(Adozioni internazionali di animali)
1. Sono vietate le adozioni internazionali di animali, laddove non esistono condizioni di reciprocità in materia di tutele, intenti condivisi e garanzie sulla rintracciabilità degli animali.
Art. 40.
(Pignoramento di animali)
1. Nel libro VI, titolo IV, capo II, sezione I, paragrafo 1, del codice civile, dopo l'articolo 2911 è aggiunto il seguente:
«Art. 2911-bis. - (Pignoramento di animali). -- Gli animali da compagnia sono impignorabili e non possono essere oggetto di asta giudiziaria.
In caso di richiesta di pignoramento di animali non da compagnia, lo scopo patrimoniale o lucrativo deve risultare esclusivamente da un'idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da un'univoca documentazione altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di pignoramento.
La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorre, in originale o in copia, in caso di pignoramento positivo, unitamente al relativo verbale dell'ufficiale giudiziario, a formare il fascicolo dell'esecuzione.
In mancanza della documentazione di cui al secondo e al terzo comma, nessun animale non da compagnia può essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a sequestro conservativo ai sensi degli articoli 2905 e 2906 del presente codice e degli articoli 671 e seguenti del codice di procedura civile né essere comunque oggetto di vendita o di espropriazione forzate».
Capo IX
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA CODIFICAZIONE DELLE NORME A TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 41.
(Delega al Governo)
1. Allo scopo di innalzare i livelli di tutela e di protezione degli animali, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi sulle seguenti materie:
a) disciplina di un sistema di anagrafe canina e felina nazionale coordinato con quello regionale e introduzione di nuovi metodi di identificazione animale;
b) disciplina dell'attività di commercio, allevamento e custodia a fini commerciali degli animali;
c) disciplina sulle condizioni di tutela degli animali all'interno di circhi e zoo;
d) misure per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme a favore della cura di cani e gatti;
e) disposizioni di divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce o altri prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali;
f) norme generali sulle forme di controllo e gestione del randagismo;
g) disciplina generale per l'organizzazione e gestione dei canili;
h) repressione dei fenomeni di traffico illecito di cuccioli da Stati membri dell'Unione europea e Stati che non appartengono all'Unione europea, e dell'impiego di animali in combattimenti o competizioni non autorizzate;
i) creazione di un sistema di tracciabilità delle adozioni nazionali e internazionali degli animali da compagnia;
l) previsione dell'obbligo per le strutture ospedaliere e per le case di riposo pubbliche di dotarsi di aree dedicate al soggiorno degli animali d'affezione dei pazienti ricoverati;
m) previsione di incentivi per strutture ospedaliere e case di riposo private o convenzionate che attrezzino al loro interno apposite aree per il soggiorno degli animali d'affezione dei pazienti ricoverati;
n) previsione di incentivi per le strutture alberghiere che consentono il soggiorno degli animali da compagnia e per le aziende che adibiscono al loro interno locali od aree che accolgono gli animali dei dipendenti durante l'orario lavorativo.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, uno o più decreti legislativi, al fine di raccogliere in un apposito codice, meramente compilativo, le disposizioni in materia di tutela e protezione degli animali. La codificazione tiente conto anche della disposizioni recate dalla presente legger e dai decreti legislativi di cui al comma 1.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare, nel termine di un anno dalla loro data di entrata in vigore, i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Art. 42.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 41 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali, considerati in relazione alla specifica materia di cui all'articolo 41:
a) riordino e raccolta della materia attraverso una codificazione in conformità ai criteri di razionalizzazione, organicità, sistematicità e semplificazione;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti ed innovazione della disciplina nel rispetto delle normative dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;
c) garanzia dei livelli di tutela, protezione e di diritti degli animali conformemente agli standard europei e alle convenzioni internazionali in materia a cui l'Italia ha aderito;
d) organizzazione di un sistema di anagrafe canina e felina centrale coordinata con quelle regionali secondo criteri di efficienza e uniformità in modo che sia un effettivo strumento per il controllo demografico, il contrasto all'abbandono, il ricongiungimento con i proprietari in caso di smarrimento e condizione per usufruire del costituendo Servizio sanitario veterinario convenzionato;
e) introduzione di normative che prevedano uniformità e omogeneità di trattamento degli animali in tutte le regioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.